Esempi pratici e fac-simile verbali - INDICAZIONI PER LA CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE

Pagina creata da Aurora Ferrario
 
CONTINUA A LEGGERE
INDICAZIONI PER LA CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE

                          Esempi pratici e fac-simile verbali

                                   INTRODUZIONE DELL'EURO
                                NELL'ORIENTAMENTO NAZIONALE

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, entrato in vigore il 9 luglio 1998,così come modificato dal D.Lgs. 15
giugno 1999, n. 206, entrato in vigore il 29 giugno 1999, così come modificato dalla legge 383 del
18.10.2001, entrata in vigore i1 25 ottobre 2001, dettano disposizioni per l'introduzione dell'Euro
nell'ordinamento nazionale e disciplinano tra l'altro la conversione in Euro del capitale sociale,
apportando le necessarie modifiche alle norme del codice civile.

                                         CAPITALE SOCIALE
                             In particolare, a decorrere dall'1 gennaio 2002:

- Art. 2327 c.c.: La S.P.A. deve costituirsi con un capitale sociale non inferiore a 100.000.= euro. Il
valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di 1 euro o suoi multipli.
- Art. 2474 c.c.: La S.r.l. deve costituirsi con un capitale sociale non inferiore a 10.000= euro. Le quote
di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad 1 euro. Se
la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di 1
euro.
- Art. 2485 c.c.: Diritto di voto - Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell' assemblea. Se la quota è
multipla di un Euro, il socio ha diritto a un voto per ogni Euro.
- Art. 2521c.c.: Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a 50.000= euro,
né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il valore nominale di ciascuna quota o azione
non può essere inferiore a 25 euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a 50
euro.

                    INDICAZIONI DELL’UFFICIO R.I. PER LA CONVERSIONE
                                 DEL CAPITALE SOCIALE

Il D.Lgs. N. 213/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 206/99, detta le disposizioni per l'introduzione
dell'Euro nell'ordinamento nazionale e all'art. 17, prevede un'agevolazione procedurale per le società di
capitali che, in possesso di determinati requisiti, si limitano ad effettuare la mera conversione del
capitale sociale da lire ad Euro.
La procedura semplificata, consistente nella possibilità di effettuare la conversione su deliberazione del
consiglio di amministrazione in luogo dell'assemblea straordinaria, ha suscitato un ampio dibattito
relativamente alla obbligatorietà o meno di sottoporre tali deliberazioni al controllo preventivo del notaio
o del tribunale, stante l'entrata in vigore della legge 340/00 che ha ridimensionato l'istituto dell'omologa.
Di seguito si riportano le indicazioni diramate:

    1. SOCIETA'DI PERSONE

La legge 383 del 18.10.2001 considera l'operazione di conversione in euro degli importi delle quote di
conferimento indicate nell'atto costitutivo delle società di persone un mero atto interno: si ritiene pertanto
che tale espressione deve essere intesa nel senso che la deliberazione stessa non è soggetta all'obbligo
dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Poiché la norma nulla prevede per il caso in cui le suddette
società intendano provvedere all'iscrizione della delibera di conversione predetta nel registro delle
imprese, la stessa deve essere prodotta con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio.

    2. CONSORZI

Per quanto concerne i Consorzi con attività esterna previsti dall'art. 2612 c.c., in assenza di norme
esplicite è considerato possibile l'applicazione analogica delle norme previste per le società di persone. Si
determina pertanto che la conversione in euro dell'importo costituente il fondo consortile avverrà con le
stesse modalità previste per le società di persone, cioè scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio.

    3. SOCIETA' DI CAPITALI (per Azioni ed a responsabilità limitata)

L'art. 4 del D.Lgs. 213/98 prevede che solamente per le società di nuova costituzione, cioè per quelle
costituite in capitale sociale in Euro, le azioni e le quote abbiano valore nominale di 1 euro o multipli,
mentre nulla dice in merito al valore delle azioni o quote, delle società con capitale in lire, a seguito di
conversione. In relazione a quanto sopra pertanto si determina che la conversione in euro del valore delle
azioni e della quota possa avvenire anche con la previsione di decimali usufruendo della procedura
semplificata, cioè verbale del Consiglio d'amministrazione senza notaio (art. 17, D.Lgs. 213/98 e legge
383/2001); ciò determina la previsione della coesistenza, dal 1.1.2002, sia di società il cui valore
nominale delle azioni o delle quote sia pari a 1 euro o suoi multipli, sia di società con azioni o con quote
di valore nominale pari a frazioni di euro, in relazione all'epoca della costituzione ed all'entrata in vigore
delle modifiche apportate alle specifiche norme civilistiche.
Qualora le società intendano modificare il valore nominale delle azioni/quote e il capitale sociale
(seguendo una strada diversa da quella "automatica" prevista dalla procedura semplificata del comma 5,
al fine, ad esempio, di raggiungere importi normali tondi, di 1 euro o frazioni di euro) le operazioni di
conversione devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci.

    4. SOCIETA'IN LIQUIDAZIONE

     - Società che hanno già depositato al Registro imprese il bilancio finale di liquidazione: nessun
        adempimento.
     - Società con la procedura di liquidazione non completata: il liquidatore provvederà ad adottare
        una deliberazione di conversione utilizzando la procedura prevista per ogni singolo tipo di
        società.

    5. SOCIETA'FALLITE

Nessun adempimento anche se la procedura fallimentare non è ancora chiusa.
6. SOCIETA'COOPERATIVE

Alle società Cooperative sono applicabili le disposizioni, in materia di conversione del capitale sociale e
delle quote e azioni in euro, previste per le SpA (verbale CdA senza notaio)

    7. COLLEGIO SINDACALE nelle S.R.L.

Per le S.r.L. con capitale sociale inferiore a £. 200.000.000.= che, in sede di conversione del capitale in
euro, utilizzino riserve o versamenti dei soci al solo scopo di pervenire all'arrotondamento e superino così
l'importo di 100.000 Euro, si ritiene che non sussista l'obbligo della nomina del Collegio Sindacale.

                                   PRECISAZIONI OPERATIVE
                               CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE

L'art. 17 del D.Lgs. 213/98 e successive modifiche, attribuisce al Consiglio di amministrazione il potere
di convertire il capitale sociale in Euro (c.d. PROCEDURA SEMPLIFICATA) oltre all'assemblea
straordinaria dei soci (c.d. PROCEDURA ORDINARIA).
La PROCEDURA SEMPLIFICATA può essere adottata dagli amministratori solo in caso di: MERA
CONVERSIONE MATEMATICA DEL CAPITALE SOCIALE. La procedura semplificata
delineata dall'art. 17 del d.lgs.213/98 prevede che la conversione del capitale sociale in Euro abbia luogo,
con applicazione automatica delle regole di arrotondamento, tenendo fermo il numero delle azioni ed
operando la conversione sul valore nominale di ciascuna azione. Non sono pertanto consentiti
raggruppamenti o frazionamenti di azioni (in questi casi è necessario seguire il metodo ordinario e quindi
con ricorso al notaio) in quanto tale operazione può alterare la posizione dei soci in relazione all'esercizio
dei diritti sociali. E' inoltre richiesta la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci per la conversione di
azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime.
Passiamo quindi ad esaminare le modalità operative:

                                              SOCIETA' PER AZIONI

FORME DI DELIBERAZIONE

    1) SPA con azioni portanti un valore nominale inferiore a £. 200.=
             -   Delibera di assemblea straordinaria dei soci ricevuta da notaio.

    2) SPA con azioni portanti un valore nominale superiore a £. 200.=
             -   Delibera di assemblea straordinaria dei soci ricevuta da notaio
             -   Delibera del consiglio di amministrazione (o determinazione dell'Amministratore Unico)
                 ricevuta da notaio
             -   Delibera     del      Consiglio      di     amministrazione      (o    determinazione
                 dell'Amministratore Unico) senza omologa e senza intervento del notaio
                 (c.d.PROCEDURA SEMPLIFICATA)

N.B.:   l'atto, in qualsiasi ipotesi, non è soggetto all'imposta di bollo e di registro se DISPONE
        ESCLUSIVAMENTE LA CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE. L'esenzione si estende anche
        alle copie conformi dei verbali, al relativo modello di presentazione ed alla copia dello
        statuto aggiornato.
MODALITA'DI CONVERSIONE

     1. Il valore nominale dell'azione espresso in lire va diviso per 1936,27 (tasso di cambio dell'euro);
     2. Il valore in Euro dell'azione va arrotondato al centesimo di euro. Nel caso in cui il millesimo di
        euro sia superiore o pari a 5, l'arrotondamento al centesimo va fatto per eccesso (es. 10,555 =
        10,56) in caso contrario per difetto (es. 0,774= 0,77);
     3. Il valore dell'azione arrotondato in euro va moltiplicato per il numero complessivo delle azioni.
        Si ottiene così il totale del capitale sociale espresso in Euro;
     4. Il capitale sociale espresso in Euro va ora moltiplicato per 1936,27 al fine di determinare la
        differenza in lire rispetto al valore iniziale del capitale espresso in Lire.

MODALITA'DI ARROTONDAMENTO

a)   Arrotondamento per eccesso (es. 1000:1936,27=0,516456 = 0,52)
       Se l'arrotondamento di cui al punto 2) è stato fatto per eccesso il nuovo capitale sociale in lire è
       superiore rispetto al capitale iniziale in lire precedente alla conversione. Per cui:
       nella delibera del consiglio di amministrazione (o nella determinazione dell'Amministratore
       unico) deve essere specificato il richiamo alla norma, la procedura adottata e specificato i
       motivi di tale scelta, da quale riserva o fondo di bilancio viene prelevato l'importo per
       effettuare l'aumento del capitale sociale. In caso di assenza di riserve o incapienza delle
       stesse, si può ricorrere alla riserva legale. Ciò deve espressamente risultare nell’atto.

b)   Arrotondamento per difetto (es. 1500:1936,27=0,7746853 = 0,77)
       Se l'arrotondamento di cui al punto 2) è stato fatto per difetto il nuovo capitale sociale in lire è
       inferiore rispetto al capitale iniziale in lire precedente alla conversione. Per cui:
       nella delibera del consiglio di amministrazione (o nella determinazione dell'Amministratore
       unico) deve essere specificato il richiamo alla norma, la procedura scelta e specificato i
       motivi della scelta, deve essere disposto l'accredito della somma residua a riserva legale. Ciò
       deve espressamente risultare nell'atto.

     c)   Troncamento in caso di assenza o insufficienza della riserva legale
          (es.1000: 1936,27=0,516456 = 0,5 1)

     Se l'arrotondamento di cui al punto 2) è stato fatto per troncamento (es. società in perdita)
     l'arrotondamento va effettuato al centesimo di euro mediante troncamento al secondo decimale. Ciò
     comporta necessariamente che il nuovo capitale sociale in lire è inferiore rispetto al capitale sociale
     iniziale in lire, precedente alla conversione. Per cui:
         nella delibera del consiglio di amministrazione (o nella determinazione dell'Amministratore
         Unico) deve essere specificato il richiamo alla norma, la procedura adottata ed i motivi di
         tale scelta, deve essere disposto l'accredito della somma residua a riserva legale. Ciò deve
         risultare espressamente nell'atto.

N.B.: IL CAPITALE SOCIALE DERIVANTE DALLA CONVERSIONE NON PUO' ESSERE
INFERIORE A 100.000 (centomila) EURO
Obbligazioni convertibili
"La peculiarità delle obbligazioni convertibili in azioni sta nel rapporto di conversione tra

obbligazioni e azioni, legato al valore nominale delle due. Per esempio, può essere previsto

che due obbligazioni da 1.000 lire nominali siano convertibili in un'azione da 1.000 lire

nominali. In tal caso, qualora l'azione venga convertita in EURO, il rapporto di conversione di

2:1 non varia.

Talora le operazioni di conversione del capitale sociale non si limitano alla mera conversione

del valore dell'azione, poiché, per ottenere un capitale sociale espresso in cifra tonda e/o azioni

di valore nominale pari a un EURO e multipli di esso, è necessario operare frazionamenti,

raggruppamenti e aumenti gratuiti del valore nominale dell'azione.

In tal caso è opportuno provvedere alla corrispondente ridenominazione in EURO del prestito

obbligazionario convertibile, disponendo altresì il necessario adeguamento del rapporto di

conversione, laddove ciò si renda necessario a seguito di operazioni sul capitale che vadano al

di là della mera traduzione in EURO del capitale sociale.

Laddove, invece, non sia possibile procedere alla ridenominazione nel corso del periodo

transitorio si dovrà soltanto operare sul rapporto di conversione, con deliberazione

dell'assemblea straordinaria qualora ciò sia necessario.

In particolare qualora si proceda a un aumento gratuito del valore nominale delle azioni, il

rapporto di conversione sarà tenuto invariato, mentre qualora l'aumento gratuito avvenga con

emissione di nuove azioni occorrerà adeguare detto rapporto"
ESEMPI
                                            per le SPA ed SRL

Modalità di conversione - Procedura semplificata
l. ARROTONDAMENTO PER ECCESSO

Si supponga di dover convertire il capitale sociale di una società per azioni (o società a
responsabilità limitata) il cui capitale sociale sia di 200.000.000 di lire. Il valore dell'azione va
arrotondato al centesimo di euro. Nel caso in cui il millesimo sia pari o superiore a 5
l'arrotondamento va fatto per eccesso (es. 10,555 = 10.56). La procedura da seguire sarà la
seguente:

a) Capitale attuale                                                            Lire     200.000.000

b) Valore nominale unitario delle azioni /valore ideale unitario della quota   Lire            1.000

c) Quantitativo delle azioni/quote ideali                                      n.            200.000

d) Valore nominale unitario delle azioni/valore ideale unitario della quota
   convertito (voce (b) / 1936,27)                                             Euro            0,516

e) Valore nominale unitario delle azioni/valore ideale unitario della quota
   convertito ed arrotondato                                                   Euro             0,52

f) Riconversione del valore nominale unitario delle azioni/valore ideale
   unitario quota (voce (e) x 1936,27)                                         Lire       1.006,8604

g) Aumento del valore nominale unitario delle azioni/valore ideale unitario
   quota (voce f - voce b)                                                     Lire           6,8604

h) Nuovo capitale (voce (c) x voce (e))                                        Euro          104.000

i) Riconversione capitale (voce (c ) x voce (f))                               Lire     201.372.080

l) Aumento capitale                                                            Lire        1.372.080

  Importo da prelevare dalla riserva.......                                    Lire        1.372.080
2. ARROTONDAMENTO PER DIFETTO

Si supponga di dover convertire il capitale sociale di una società per azioni (o a responsabilità
limitata) il cui capitale sociale sia di 200.000.000 di lire mediante arrotondamento per difetto.
Tale arrotondamento va fatto nel seguenti casi:
1. mancanza o insufficienza di riserve
2. qualora a seguito della conversione del valore nominale delle azioni il millesimo di euro
     convertito sia inferiore a 5 (10.544 = 10.54).

La procedura da seguire sarà la seguente.

a) Capitale attuale                                                        Lire      200.000.000

b) Valore nominale unitario delle azioni /valore ideale unitario della
   quota                                                                   Lire            1.000

c) Quantitativo delle azioni /valore ideale quote                          n.            200.000

d) Valore nominale unitario delle azioni/valore ideale unitario quota
   convertito (voce (b) / 1936,27)                                         Euro            0,516

e) Valore nominale unitario delle azioni/valore ideale unitario quota
   convertito ed arrotondato                                               Euro             0,51

f) Riconversione del valore nominale unitario delle azioni/valore ideale
   unitario quota (voce(e) x 1936,27)                                      Lire         987,4977

g) Aumento del valore nominale unitario delle azioni/valore ideale
   unitario quota (voce b - voce c)                                        Lire          12,5023

h) Nuovo capitale (voce (c) x voce (e))                                    Euro          102.000

i) Riconversione capitale (voce (c) x voce (f))                            Lire      197.499.540

l) Diminuzione di capitale                                                 Lire        2.500.460

Accreditamento alla riserva legale                                         Lire        2.500.460
SOCIETA'A RESPONSABILITA' LIMITATA

FORME DI DELIBERAZIONE

*    Delibera di assemblea straordinaria dei soci ricevuta da notaio
*    Delibera del consiglio di amministrazione (o determinazione dell'Amministratore Unico) ricevuta da
     notaio
*    Delibera del Consiglio di amministrazione (o determinazione dell'Amministratore Unico) senza
     omologa e senza intervento del notaio (c.d. PROCEDURA SEMPLIFICATA)

N.B.:     l'atto, in qualsiasi ipotesi, non è soggetto all'imposta di bollo e di registro se DISPONE
          ESCLUSIVAMENTE LA CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE. L'esenzione
          si estende anche alle copie conformi dei verbali, al relativo modello di presentazione ed alla
          copia dello statuto aggiornato.

                                    MODALITA' DI CONVERSIONE
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conversione in euro del capitale sociale,
previste per le società per azioni. L'utilizzo della procedura semplificata non garantisce, in ogni caso, che
il prodotto della conversione dia luogo a quote e capitale espressi in valori unitari di Euro. Tale
circostanza, come già precisato dal Giudice, non è da considerarsi illegittima. Premesso ciò, si
individuano, astrattamente, tre possibili metodologie di calcolo per operare la conversione del capitale
sociale e delle relative quote:

    A) conversione sulle mille lire di capitale. Si procede pertanto alla conversione con le modalità
    previste (ed illustrate) per le SPA partendo dall'arrotondamento della quota ideale o unità di misura di
    lire 1000 (o altro valore indicato nello statuto). Qualora la quota di ciascun socio sia multipla di £.
    100.000.= è il sistema che appare più conveniente, in quanto salvaguardia la conservazione dei diritti
    di ciascun socio all'interno della società e consente la determinazione della quota di ciascun socio in
    valori tondi di Euro;
    B) conversione sulla quota di ciascun socio. Si esegue l'operazione partendo dalla conversione
    delle singole quote di partecipazione possedute da ciascun socio arrotondando in centesimi i millesimi
    di euro convertiti per eccesso o per difetto secondo le modalità indicate per le società per azioni.
    C) conversione sul capitale sociale. Si esegue l'operazione partendo dalla conversione del capitale
    arrotondando in centesimi i millesimi di euro convertiti per eccesso o per difetto secondo le modalità
    indicate per le società per azioni.

Per le S.r.L. con capitale sociale inferiore a £. 200.000.000.= che, in sede di conversione del capitale in
euro, utilizzino riserve o versamenti dei soci al solo scopo di pervenire all'arrotondamento e superino così
l'importo di 100.000 Euro, si ritiene che non sussista l'obbligo della nomina del Collegio Sindacale.

N.B.: IL CAPITALE SOCIALE DERIVANTE DALLA CONVERSIONE NON
PUO' ESSERE INFERIORE A 10.000 (diecimila) EURO.
ISTITUZIONE NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONVERSIONE IN
                            EURO DEL CAPITALE SOCIALE

Con decreto interministeriale del 30 ottobre 2001 sono state stabilite apposite tariffe, relative ai
diritti di segreteria, per la conversione in Euro del capitale sociale delle imprese, ai sensi dell'art.
17 del D.Lgs. 24.6.1998, n. 123 modificato dal D.Lgs.15.6.1999, n. 206 e Legge 383 del
18.10.2001. Il suddetto decreto interministeriale all'art. 1, integra la Tabella A, allegata al
decreto dirigenziale 18.2.1999, modificata con decreti dirigenziali 23.3.2000 e 15.5.2001 con le
seguenti ulteriori voci:

Deposito per iscrizione della deliberazione di Conversione in Euro dei capitale sociale:
senza arrotondamento
Il diritto si applica a modifiche che riguardano solamente la conversione del capitale sociale in Euro,
quindi escludendo il caso di ricorso alla riserva per l'arrotondamento (tranne il ricorso alla riserva
derivante da adeguamento del valore minimo dell'azione)

con modello cartaceo                                         Lire 50.000        euro      26
su supporto informatico/modalità telematica                  Lire 30.000        euro      15

Deposito per iscrizione della deliberazione di Conversione in Euro del capitale sociale:
Con arrotondamento
Il diritto si applica nel caso di ricorso alla riserva per arrotondamento non derivante dall'adeguamento del
valore minimo dell'azione.

con modello cartaceo                                         Lire     80.000     euro     41
su supporto informatico/modalità telematica                  Lire     45.000     euro     23

INDICAZIONI SULLE MODALITA' DI DEPOSITO AL R.I.

1) Senza intervento del notaio
MOD. S2 esente da bollo se è esente il verbale, sottoscritto da un amministratore con firma semplice con
allegata la fotocopia di un documento di identità, compilato nel quadro 8, punto A (barrare la casella
"euro", indicare l'importo in euro, e, nei motivi, che si tratta di "conversione dei capitale da lire in euro”).
Nel quadro NOTE indicare il deposito dello statuto
n. 1 copia autenticata, allo sportello camerale o dal notaio, del verbale di consiglio o del deliberato
     dell'Amministratore Unico, esente da bollo se adottato al solo fine della conversione.
n. 1 copia dello statuto aggiornato contenente, dopo l'ultimo degli articoli, la dichiarazione sottoscritta dal
                Presidente del Cda o dall’Amministratore Unico che trattasi dell’ultimo statuto aggiornato
                e la data: esente da bollo se esente il verbale.

Versamenti per diritti di segreteria:
Con modello cartaceo                       Lire 50.000 euro 26
Su supporto informatica/telematico         Lire 30.000 euro 15
2) Con intervento del notaio

MOD. S2 esente da bollo se è esente il verbale, sottoscritto dal notaio, rogante compilato nel quadro 8,
punto A (barrare la casella euro, indicare l'importo in euro, e, nei motivi, che si tratta di "conversione del
capitale da lire in euro").
n. 1 copia conforme dell'atto pubblico redatto dal notaio, esente da bollo se adottato al solo fine della
     conversione (verbale di CdA, deliberazione Amm. Unico o verbale di Assemblea straordinaria).
n. 1 copia dello statuto aggiornato, esente da bollo se è esente l'atto.

Versamenti per diritti di segreteria:
Con modello cartaceo                          Lire 80.000 euro 41
Su supporto informatica/telematico            Lire 45.000 euro 23

Termine di presentazione 30 giorni data atto

Nota: lo statuto allegato dovrà contenere la modifica del capitale sociale da lire ad Euro. La società
può procedere all'aggiornamento di tutti gli articoli statutari contenenti importi in lire collegati e
conseguenti alla conversione del capitale sociale in euro (afferenti il capitale, il valore nominale di azioni,
quote, diritti di voto). E' ammissibile peraltro i1 deposito anche non contestuale, in un secondo momento:
la società in questo caso dovrà sopportare i costi relativi ad un deposito ordinario.

        ESEMPI DI VERBALI
Verbale di riunione del consiglio di amministrazione

Presso la sede legale si è riunito alle ore

                                        del giorno          del mese di

dell'anno          il Consiglio di Amministrazione della società                                                    .

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.             , constatata la presenza di tutto il consiglio (e

del collegio sindacale se tale organo esiste) nomina segretario il Sig.                  ed apre la discussione

del seguente
                                               ordine dei giorno:

        -      conversione in EURO del capitale sociale

        -      varie ed eventuali.

Il Presidente relaziona i convenuti sull'obbligo, entro il 31 dicembre 2001, di procedere alla conversione

del capitale sociale da lire in EURO.

Le modalità di conversione in EURO del capitale sociale espresso originariamente in lire sono regolate

dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 213/1998 come modificato anche dal D.Lgs. 206/1999.
Vale solo per le SPA: I presenti prendono atto del fatto che è possibile attuare la conversione del
capitale nella forma semplificata non esistendo azioni del valore nominale inferiore alle 200 lire e non
esistendo azioni privilegiate.

A questo punto, il Presidente del consiglio di amministrazione propone ai presenti:

- lo schema di conversione del capitale da lire in EURO;
- il tipo di arrotondamento cui sono state soggette le azioni (quote) sociali;
- il tipo di riserva (da indicare) che si intende accrescere (nel caso di arrotondamento per difetto del valore
delle quote/azioni) o diminuire (nel caso di arrotondamento per eccesso del valore delle quote/azioni),
avendo verificato, in quest'ultimo caso, che la società non è in perdita.
Il Presidente fa inoltre notare che, dopo l'operazione di conversione, il capitale è congruente con quanto
previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 213/1998 ed è quindi di EURO _______                      (maggiore o
uguale di 10.000 EURO per le SRL e di 100.000 per le SPA).
Il Consiglio di amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione,

                                                 DELIBERA

- di approvare quanto proposto dal signor Presidente; di trascrivere nel libri sociali la copia dello statuto

aggiornato relativa all'articolo contenente l'indicazione del capitale sociale;

- di delegare il presidente a presentare la domanda di iscrizione al registro delle imprese della presente

delibera e dello statuto sociale aggiornato con la ridenominazione del capitale sociale in EURO;

- di riferire la delibera adottata nella prossima assemblea dei soci conformemente a quanto stabilito

dall'articolo 17 del D. Lgs. 213/1998.

A seguito della conversione del capitale sociale nella nuova unità di conto, che risulta essere pari ad

EURO               le azioni /quote risultano così ridistribuite tra i signori soci:

socio

socio

socio

Esaurita la discussione sull'argomento all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il
Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore

Li,

IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO
Determinazione dell'amministratore unico

Il giorno ______del mese di ________ dell’anno ________ presso la sede legale
l’amministratore unico, Sig. _______________________della società scrivente ha provveduto
ad effettuare il calcolo per la conversione da lire in EURO del capitale sociale pari a lire
60.000.000.
Infatti, per tutte le società di capitali c'è obbligo, entro il 31 dicembre 2001, di procedere
alla conversione del capitale sociale da lire in EURO.

Le modalità di conversione in EURO del capitale sociale espresso originariamente in lire sono

regolate dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 213/1998 come modificato anche dal D.Lgs. 206/1999.

Vale solo per le SPA: L'amministratore unico prende atto del fatto che è possibile attuare la

                                    conversione del capitale nella forma semplificata non

                                    esistendo azioni del valore nominale inferiore alle 200 lire e

                                    non esistendo azioni privilegiate

Premesso che il capitale sociale è di lire 60.000.000 risulta che:

Capitale sociale                              Lire 60.000.000

Numero quote da lire 1.000                    60.000

Conversione quote lire 1.000/1936,27          = 0,516456

Arrotondamento (difetto o eccesso)            0,51 EURO (si è scelto per difetto)

Riconversione del valore nominale delle        quote   987,4977 (1936,27 x 0, 51) lire

Diminuzione del valore delle quote                 12,5023 (1000 - 987,4977) lire

Nuovo capitale sociale in EURO                     0,51 x 60.000 = 30.600

Valore in lire del nuovo capitale sociale          Lire 59.249.862

Per cui devono essere accantonate a riserva        Lire 750.318 (pari ad EURO 387,41)

A seguito della conversione del capitale sociale nella nuova unità di conto, che risulta essere pari

ad EURO ______________le azioni/quote risultano così ridistribuite tra i signori soci:

socio

socio

socio
Inoltre l'amministratore unico procederà:
- a trascrivere nel libri sociali la copia dello statuto aggiornato relativa all'articolo contenente
l'indicazione del capitale sociale;
- a presentare la domanda di iscrizione al registro delle imprese della presente delibera e dello
statuto sociale aggiornato con la ridenominazione del capitale sociale in EURO;
- a riferire della determinazione adottata nella prossima assemblea dei soci conformemente a
quanto stabilito dall'articolo 17 del D. Lgs. 213/1998.
L'amministratore unico dichiara che, dopo l'operazione di conversione, il capitale è congruente
con quanto previsto dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 213/1998 ed è quindi di
EURO________ (maggiore o uguale di 10.000 EURO per le SRL e di 100.000 per le SPA).
Nel caso di arrotondamento per eccesso: In caso di arrotondamento per eccesso
             l’amministratore dichiara che la società non risulta in perdita.
Li,

L’amministratore Unico
Puoi anche leggere