Patrimonio netto e UNICO 2013 - NOVITÀ FISCALI E FOCUS FINALE SU MODELLI UNICO 2013 - ODCEC Milano

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Patrimonio netto e UNICO 2013 - NOVITÀ FISCALI E FOCUS FINALE SU MODELLI UNICO 2013 - ODCEC Milano
S.A.F.
                                   SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  NOVITÀ FISCALI E FOCUS FINALE SU
        MODELLI UNICO 2013

    Patrimonio netto e UNICO 2013

                         Dott. Gianluca Cristofori

25 settembre 2013 - Sala Orlando - Corso Venezia, 47 - Milano
S.A.F.
                SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Prospetto del capitale e delle riserve
Prospetto del capitale e delle riserve

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Prospetto del capitale e delle riserve
 Istruzioni al Modello UNICO 2013
    La predisposizione del prospetto intestato al capitale
    sociale e alle riserve risponde all’esigenza di
    monitorare – per tutti i soggetti, a prescindere,
    quindi, dalle dimensioni e dalle regole di redazione del
    bilancio – la struttura del patrimonio netto, così
    come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della
    corretta applicazione delle norme riguardanti il
    trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla
    società o ente, della distribuzione o dell’utilizzo per
    altre finalità del capitale e delle riserve. […]

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Prospetto del capitale e delle riserve

 Istruzioni al Modello UNICO 2013
    […] Si precisa che i dati richiesti nei righi intestati
    alle riserve vanno forniti per “masse”: vale a dire,
    raggruppando le poste di natura omogenea, anche se
    rappresentate in bilancio da voci distinte. In caso di
    poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e
    parte utile), il relativo importo andrà suddiviso nelle
    due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi.
    […]

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Prospetto del capitale e delle riserve
 Istruzioni al Modello UNICO 2013
    […] Nella colonna “Saldo iniziale” va indicato l’importo
    della voce richiesta, così come risultante dal bilancio
    dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente
    dichiarazione; nelle colonne intermedie, “Incrementi” e
    “Decrementi”, vanno indicate le variazioni delle poste di
    patrimonio netto intervenute nel corso dell’esercizio; nella
    colonna “Saldo finale”, va indicato l’importo derivante
    dalla somma algebrica delle precedenti colonne, che
    costituirà anche il dato di partenza (“Saldo iniziale”) del
    prospetto della successiva dichiarazione.

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Prospetto del capitale e delle riserve

 Istruzioni al Modello UNICO 2013
    Nel rigo RF106 va indicato: nella colonna 1, l’importo del
    capitale sociale (o del fondo di dotazione) comprensivo della
    quota sottoscritta e non versata, così come risultante dal
    bilancio del precedente esercizio; nella colonna 2, gli
    incrementi verificatisi nel corso dell’esercizio per delibere di
    aumento del capitale (o del fondo di dotazione) per effetto di
    nuovi conferimenti o per passaggio a capitale di riserve; […]

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Prospetto del capitale e delle riserve

    […] nella colonna 3, i decrementi verificatisi nel corso
    dell’esercizio per delibere di riduzione o di abbattimento del
    capitale (o del fondo di dotazione); nella colonna 4, l’importo
    derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei
    campi da 1 a 3; nella colonna 5, la quota di capitale sociale
    indicato nella colonna 1 formatasi nei precedenti esercizi a
    seguito dell’imputazione di riserve di utili; nella colonna 6, gli
    incrementi di tale quota di capitale verificatisi nell’esercizio;
    nella colonna 7, i decrementi di tale quota del capitale sociale
    verificatisi nel corso dell’esercizio; […]

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Prospetto del capitale e delle riserve

    […] nella colonna 8, l’importo derivante dalla somma
    algebrica degli importi indicati nei campi da 5 a 7; nella
    colonna 9, la quota del capitale sociale (o fondo di
    dotazione) costituita per imputazione, anche successiva, dei
    saldi in sospensione d’imposta emersi a fronte della
    rivalutazione dell’attivo operata in applicazione di leggi
    speciali nonché la quota del capitale formata a seguito del
    passaggio a capitale di altre riserve in sospensione
    d’imposta, che abbiano mantenuto tale regime; […]

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Prospetto del capitale e delle riserve

    […] nella colonna 10, gli eventuali incrementi della parte di
    capitale in sospensione d’imposta verificatisi nell’esercizio; nella
    colonna 11, i decrementi della parte di capitale in
    sospensione d’imposta verificatisi nell’esercizio per effetto di
    riduzione o abbattimento del capitale; nella colonna 12,
    l’importo derivante dalla somma algebrica degli importi
    indicati nei campi da 9 a 11.

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Prospetto del capitale e delle riserve

 Istruzioni al Modello UNICO 2013
    Nel rigo RF107 va indicato: nella colonna 1, l’ammontare
    complessivo delle riserve aventi natura di capitale esistenti
    nel bilancio precedente; si tratta, ad esempio: delle riserve
    costituite con le somme ricevute dalla società a titolo di
    sovraprezzo azioni, di quelle costituite con versamenti operati
    dai soci fuori dal nominale, etc.; nella colonna 2, l’importo degli
    incrementi di riserve della stessa natura verificatisi nel
    corso dell’esercizio […]

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Prospetto del capitale e delle riserve

 Istruzioni al Modello UNICO 2013
    […] nella colonna 3, i relativi decrementi verificatisi per
    effetto di atti distributivi ovvero per effetto della copertura
    di perdite di bilancio o, ancora, per effetto del
    consolidamento a capitale di dette riserve (in quest’ultimo
    caso, un importo corrispondente andrà indicato nella colonna 2
    del rigo RF106); nella colonna 4, l’importo derivante dalla
    somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti.

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Prospetto del capitale e delle riserve

 Istruzioni al Modello UNICO 2013
    Nel rigo RF108 va indicato: in colonna 1, le riserve
    costituite prima della trasformazione di cui all’art. 170,
    comma 3, del TUIR, con utili imputati ai soci a norma
    dell’art. 5 del TUIR ed iscritte in bilancio con indicazione della
    loro origine dopo la trasformazione stessa; nella colonna 3,
    l’importo dei decrementi delle riserve di utili per effetto
    delle distribuzioni che non concorrono a formare il reddito dei
    soci, nonché per effetto dell’imputazione di esse a capitale che
    non comporta l’applicazione del comma 6 dell’art. 47 del TUIR.

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Prospetto del capitale e delle riserve

 Istruzioni al Modello UNICO 2013
    Nel rigo RF109 vanno indicate le riserve alimentate con
    utili di esercizio prodotti durante la fase di applicazione
    del regime opzionale di tassazione per trasparenza, di cui
    agli artt. 115 e 116 del TUIR. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8
    del D.M. 23 aprile 2004, salva diversa esplicita volontà
    assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e
    le riserve di utili realizzati nei periodi di efficacia dell’opzione.
    […]

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Prospetto del capitale e delle riserve

 Istruzioni al Modello UNICO 2013
    […] L’integrale esclusione di detti dividendi si applica anche nel
    caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi
    di efficacia dell’opzione e a prescindere dalla circostanza che i
    soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi
    per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i
    soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1 del citato D.M. 23 aprile
    2004. I dati concernenti la destinazione dell’utile relativo al
    primo esercizio di trasparenza devono essere forniti nel
    successivo rigo RF116.

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Prospetto del capitale e delle riserve

 Istruzioni al Modello UNICO 2013
    Nel rigo RF110 va indicato: nella colonna 1, l’ammontare
    complessivo delle riserve alimentate con utili, risultante dal
    bilancio dell’esercizio precedente a quello oggetto di
    dichiarazione; nella colonna 2, la parte dell’utile dell’esercizio
    precedente accantonata a riserva; nella colonna 3,
    l’importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel
    corso dell’esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per
    effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto
    dell’imputazione a capitale di tali riserve; nella colonna 4,
    l’importo risultante dalla somma algebrica degli importi
    indicati nei campi precedenti.
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Prospetto del capitale e delle riserve

 Istruzioni al Modello UNICO 2013
    Nel rigo RF111 va indicato: in colonna 1, la quota relativa
    all’ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti
    fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ai sensi
    dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e
    delle finanze del 2 aprile 2008; nella colonna 3, l’importo dei
    decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso
    dell’esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto
    della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto
    dell’imputazione a capitale di tali riserve; nella colonna 4,
    l’importo risultante dalla somma algebrica degli importi
    indicati nei campi precedenti.
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Prospetto del capitale e delle riserve

 Istruzioni al Modello UNICO 2013
    Nel rigo RF115 va indicato: in colonna 1, l’ammontare
    complessivo delle riserve in sospensione d’imposta
    risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello
    oggetto di dichiarazione; nella colonna 2, gli incrementi di
    tale tipo di riserve verificatisi nell’esercizio; nella colonna 3, i
    decrementi di tali riserve verificatisi per effetto di distribuzioni
    ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché
    per effetto dell’imputazione a capitale; nella colonna 4,
    l’importo risultante dalla somma algebrica degli importi dei
    campi precedenti.

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Prospetto del capitale e delle riserve

 Istruzioni al Modello UNICO 2013
    Nel rigo RF116 va data indicazione del risultato (utile o
    perdita) del conto economico dell’esercizio cui si riferisce
    la dichiarazione; in particolare, nella colonna 1, va indicata la
    quota dell’utile oggetto di distribuzione; nella colonna 2,
    la quota accantonata a riserva e, nella colonna 3, la parte
    eventualmente destinata alla copertura di perdite di
    precedenti esercizi portate a nuovo; nella colonna 4, va
    indicata la perdita dell’esercizio e le perdite dei
    precedenti esercizi portate a nuovo.

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Patrimonio netto e ACE:
 affinità e divergenze
Prospetto relativo all’ACE

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Prospetto relativo all’ACE
 Istruzioni al Modello UNICO 2013
   Il rendimento nozionale del nuovo capitale
   proprio è valutato mediante l’applicazione dell’aliquota
   del 3 per cento alla variazione in aumento del suddetto
   capitale rispetto a quello esistente alla chiusura
   dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
   Il capitale proprio esistente alla chiusura
   dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è
   costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo
   bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo
   esercizio. […]
                          22
Prospetto relativo all’ACE
 Relazione illustrativa al D.M. 14 marzo 2012
   Rilevano come elementi positivi:
   • i conferimenti in denaro;
   • gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a
     riserve non disponibili. […]
   Rilevano come elementi negativi:
   • le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi
     titolo, ai soci o partecipanti;
   • gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
   • gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

                                23
Prospetto relativo all’ACE
   Non rilevano, quindi, ai fini ACE:
   • i conferimenti in natura (per i soggetti IRES);
   • le riserve di utili «da valutazione» (ad esempio, la
     riserva da equity method, la riserva da utili su
     cambi, la riserva per rivalutazioni volontarie e,
     infine, per i soggetti IAS, la riserva da fair value);
   • le riserve non distribuibili, né utilizzabili a copertura
     perdite e per aumenti di capitale (riserva per
     acquisto di azioni proprie)

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Presunzione di prioritaria distribuzione
    degli utili e delle riserve di utili
Presunzione di prioritaria distribuzione degli
utili e delle riserve di utili

 Art. 47, comma 1, ultimo periodo, del TUIR
    Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
    presumono          prioritariamente     distribuiti  l’utile
    dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5
    [n.d.R., di utili] per la quota di esse non accantonata in
    sospensione di imposta.

                             26
Presunzione di prioritaria distribuzione degli
utili e delle riserve di utili
 Art. 47, comma 5, del TUIR
    Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai
    soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle
    società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi
    costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o
    quote, con interessi di conguaglio versati dai
    sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
    fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e
    con saldi di rivalutazione monetaria esenti da
    imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni
    ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle
    azioni o quote possedute.
                            27
Presunzione di prioritaria distribuzione degli
utili e delle riserve di utili
 Circolare AdE n.26/E del 16 giugno 2004
    Tale disposizione […] si rende applicabile
    sempreché le riserve di utili presenti siano
    liberamente disponibili. Pertanto, è necessario
    che la società emittente comunichi agli azionisti
    (e, in ogni caso, agli intermediari tenuti agli obblighi di
    sostituzione di imposta) la diversa natura delle
    riserve oggetto della distribuzione e quale sia il
    regime fiscale applicabile. […]

                             28
Presunzione di prioritaria distribuzione degli
utili e delle riserve di utili
 Circolare AdE n.26/E del 16 giugno 2004
    […] In altre parole, se la società pone in distribuzione
    riserve di capitale deve specificare che, in mancanza di
    utili e di riserve di utili, la distribuzione non costituisce
    reddito tassabile. Oppure, deve specificare che,
    nonostante stia distribuendo civilisticamente riserve di
    capitale, posto che siano presenti anche riserve di utili
    disponibili, la distribuzione costituisce utile tassabile ai
    sensi dell’articolo 47 del TUIR.

                              29
Presunzione di prioritaria distribuzione degli
utili e delle riserve di utili
    La presunzione in questione (una presunzione
    assoluta, che non ammette quindi la prova contraria)
    determina talvolta una sorta di «doppio binario»
    civile e fiscale relativamente alle poste del
    patrimonio netto in quanto, anche in presenza di
    delibere assembleari che stabiliscono espressamente
    l’attribuzione ai soci di somme costituenti capitale
    sociale o riserve di capitale, devono considerarsi
    prioritariamente distribuiti gli eventuali utili esistenti,
    anche se accantonati a riserva.

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Presunzione di prioritaria distribuzione degli
utili e delle riserve di utili
 AIDC – Norma di comportamento n.162/2006
    La presunzione assoluta in tema di priorità nella
    distribuzione dell’utile di esercizio e delle riserve
    di utili, prevista dall’art. 47, comma 1, ultimo periodo,
    del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non trova
    applicazione per le riserve che, pur formate con
    utili, non siano distribuibili ai soci.
    La riserva legale per la quota eventualmente
    accantonata in eccesso rispetto al limite di un quinto
    del capitale è considerata disponibile per la
    distribuzione.
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Presunzione di prioritaria distribuzione degli
utili e delle riserve di utili
 AIDC – Norma di comportamento n.162/2006
    L’indisponibilità per la distribuzione si verifica, ad esempio, nel caso di:
    -riserva legale (art. 2430 Codice Civile);
    -riserva da acquisto azioni proprie (art. 2357-ter Codice Civile);
    -riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del
    patrimonio netto (art. 2426, punto 4, Codice Civile);
    -riserva da utili netti su cambi (art. 2426, punto 8-bis, Codice Civile);
    -riserva da deroghe in casi eccezionali (art. 2423, comma 4, Codice
    Civile);
    -riserva delle società cooperative (art. 2545-ter Codice Civile);
    -riserva legale delle banche popolari e di quelle di credito cooperativo
    (artt. 32 e 37 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385);
    -riserve indisponibili derivanti dall’applicazione dei principi contabili
    internazionali (artt. 6 e 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38).
                                    32
Presunzione di prioritaria distribuzione degli
utili e delle riserve di utili
 AIDC – Norma di comportamento n.162/2006
    La presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, del
    D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 non opera in caso di:
    • restituzione ai soci dei versamenti in conto futuro
      aumento di capitale al verificarsi della condizione
      risolutiva della mancata effettuazione dell’aumento,
    nonché
    • in caso di rimborso dei mutui (finanziamenti
      fruttiferi o infruttiferi) erogati dai soci alla società.

                             33
Presunzione di prioritaria distribuzione degli
utili e delle riserve di utili
 Recenti indirizzi accertativi:
    • riqualificazione dei finanziamenti soci in
      versamenti in conto capitale, in assenza di
      documentabili valide ragioni economiche a
      eseguire un finanziamento in luogo di un apporto di
      capitale (di frequente ove infruttiferi e proporzionali)
    • operazioni di leverage cash-out
    con conseguente riqualificazione dei rimborsi o
    pagamenti in dividendi per i soci
                            34
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Imputazione delle riserve in ipotesi di
      recesso di socio di S.r.l.
Imputazione delle riserve in ipotesi di recesso

   Posto che in caso di recesso, ai fini civilistici, è
   consentito attribuire al socio recedente riserve di
   utili o di capitali, purché disponibili, senza alcun
   vincolo, ai fini fiscali, ciò come si concilia con la
   presunzione di prioritaria distribuzione di utili o
   di riserve di utili di cui all’art. 47, comma 1, del
   TUIR ?

                         36
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Natura delle riserve da “conferimento”
               d’azienda
Riserve da “conferimento” presso la conferente

 CNDCEC – Studio del marzo 2012
   Per quanto attiene la «riserva da conferimento»
   eventualmente iscritta dalla conferente, nella
   Risoluzione n. 82/E del 6 giugno 2000 è stato chiarito
   che essa non costituisce, fiscalmente, un fondo in
   sospensione d'imposta, bensì una libera posta
   del patrimonio netto; […]

                          38
Riserve da “conferimento” presso la conferente
 CNDCEC – Studio del marzo 2012
   […] ai fini fiscali, tale riserva è liberamente
   utilizzabile per la copertura di perdite d'esercizio e
   liberamente distribuibile ai soci senza alcun onere
   impositivo per la società, senza peraltro alcun
   effetto di affrancamento dei valori in sospensione
   iscritti nell'attivo, che si renderanno comunque
   imponibili al momento del loro realizzo.
   Tale riserva, se distribuita, ha natura di utile e,
   come tale, deve essere tassata in capo ai soci.

                          39
Riserve da “conferimento” presso la conferitaria
  La dottrina è unanime nel ritenere tale riserva
  assimilabile a quella da sovrapprezzo.
  Assonime (Cfr. Circolare n.38/2005) ha rilevato che nel
  nuovo regime IRES l’aumento patrimoniale della
  società conferitaria a seguito di un conferimento
  neutro ex art. 176 del TUIR, non assume più natura
  di riserva di utili e, pertanto, una sua eventuale
  successiva (ri)attribuzione al socio non soggiace al
  relativo meccanismo di esclusione da imposizione (per
  il 95%) previsto dall’art. 89 del TUIR.

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Natura della riserva da scissione di
 patrimoni netti contabili negativi
Riserva da scissione di P.N. contabili negativi
 Risoluzione AdE n.12/E del 16 gennaio 2009
    Nel caso proposto all’attenzione dell’Amministrazione
    finanziaria, la parte di patrimonio contabile espunto dalla
    società scissa, a beneficio di altra società preesistente,
    presentava un saldo negativo, dal momento che il valore
    contabile dei debiti trasferiti era superiore a quello delle
    attività trasferite alla beneficiaria. Il valore economico
    effettivo del patrimonio assegnato alla società beneficiaria,
    invece, presentava un valore minimo, prossimo allo zero,
    dal momento che il valore economico delle attività espunte
    era di poco superiore a quello delle passività trasferite. […]

                              42
Riserva da scissione di P.N. contabili negativi
 Risoluzione AdE n.12/E del 16 gennaio 2009
    “[…] la società scissa ALFA dovrà iscrivere nel
    proprio bilancio una riserva di patrimonio netto,
    pari alla differenza tra attività e passività del complesso
    patrimoniale assegnato. Tale riserva non costituirà un
    componente positivo di reddito ai sensi del citato art.
    173 del Tuir; tuttavia, nell’ipotesi in cui la stessa
    fosse - da un punto di vista civilistico - liberamente
    distribuita ai soci, essa sarebbe fiscalmente
    disciplinata dall’art. 89 del Tuir e, come tale, soggetta
    a tassazione alla stregua di una riserva di utili.”

                             43
Riserva da scissione di P.N. contabili negativi
 Risoluzione AdE n.12/E del 16 gennaio 2009
    “Con riferimento alla società beneficiaria, la
    differenza tra la frazione di patrimonio contabile
    trasferito dalla scissa e l’eventuale aumento del
    capitale sociale effettuato dalla società beneficiaria
    costituisce una posta contabile denominata “differenza
    da scissione”. Più precisamente, tale posta contabile
    assume la natura di avanzo ovvero disavanzo da
    concambio in funzione del segno, rispettivamente,
    positivo ovvero negativo della predetta differenza.”

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S.A.F.
                  SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

 Modalità di ricostituzione del P.N. della
società risultante da una fusione inversa
Modalità di ricostituzione del patrimonio netto

   Come va ricostituito il patrimonio netto di
     una società risultante da una fusione
                    inversa ?

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Modalità di ricostituzione del patrimonio netto
                   TESI -1                                        TESI -2
 Il patrimonio netto che si «conserva» è         La società controllata (incorporante) deve
 quello      della      società    controllata   assumere lo stesso patrimonio netto che
 (incorporante), in quanto rappresenta il        avrebbe avuto la società controllante
 soggetto che rimane giuridicamente in           (incorporata) in caso di fusione «diretta».
 vita in esito alla fusione.                     La stratificazione fiscale di tale patrimonio
 Mantiene quindi piena rilevanza il              deve essere la stessa che si sarebbe
 patrimonio       netto     contabile    della   determinata in ipotesi di fusione «diretta»,
 controllata (incorporante) nella sua            abbandonando la stratificazione fiscale del
 composizione storica.                           patrimonio netto della controllata,
 E’ tuttavia possibile che le relative           sostituita da quella della controllante,
 consistenze mutino, in ragione del              rispettando gli obblighi di ricostituzione
 meccanismo          di      contabilizzazione   delle riserve e del capitale in sospensione
 previsto dal documento OIC 4.                   d’imposta della controllata (incorporante).

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