Raccolta della giurisprudenza - EUR-Lex

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Raccolta della giurisprudenza

                                        CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
                                                   MACIEJ SZPUNAR
                                              presentate il 17 dicembre 2020 1

                                                                Causa C-597/19

                Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited
                                                  contro
                                             Telenet BVBA,
                                           con l’intervento di
                                             Proximus NV,
                                          Scarlet Belgium NV

            [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’ondernemingsrechtbank Antwerpen
                               (Tribunale delle imprese di Anversa, Belgio)]

      «Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva
            2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “comunicazione al pubblico” –
      Scaricamento mediante una rete tra pari (peer-to-peer) di un file contenente un’opera protetta e
     messa a disposizione contemporanea dei pezzi di tale file al fine di essere caricati da altri utenti –
         Direttiva 2004/48/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Abuso di misure, procedure e mezzi di
     ricorso – Articolo 4 – Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi
     di ricorso – Articolo 8 – Diritto di informazione – Articolo 13 – Nozione di “pregiudizio” –
        Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) – Protezione delle persone
             fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Liceità del trattamento –
        Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 8,
                                       nonché articolo 17, paragrafo 2»

     Introduzione

     1. Il fenomeno della condivisione delle opere protette dal diritto d’autore e dai diritti connessi
     senza l’autorizzazione dei titolari di tali diritti su reti tra pari (peer-to-peer) è, per i creatori e per
     l’industria della cultura e del divertimento, uno dei più grandi rompicapo legati ad Internet. Tale
     fenomeno assume dimensioni considerevoli e genera perdite calcolate in miliardi ogni anno 2. Esso
     è altresì difficile da combattere, in particolare a causa del carattere decentralizzato di tali reti e di
     un certo sostegno popolare all’idea dell’accesso gratuito alla cultura e al divertimento. Non
     stupisce, pertanto, il sorgere costante di questioni giuridiche nuove in materia.

     1
         Lingua originale: il francese.
     2
         V., per stime recenti, Blackburn, D., Eisenach, J.A., Harrison Jr., D., «Impacts of Digital Video Piracy on the U.S. Economy», giugno 2019,
         studio commissionato dalla U.S. Chamber of Commerce (Camera di commercio, Stati Uniti).

IT           ECLI:EU:C:2020:1063                                                                                                                  1
CONCLUSIONI   DELL’AVV. GEN.SZPUNAR – CAUSA C-597/19
                                                                    M.I.C.M.

2. La Corte ha già avuto l’occasione di dichiarare che la messa a disposizione e la gestione di una
piattaforma di condivisione su Internet, la quale consenta agli utenti di tale piattaforma di
localizzare opere protette dal diritto d’autore e di condividerle nell’ambito di una rete
peer-to-peer, costituiscono una comunicazione di tali opere al pubblico allorché esse sono state
messe a disposizione in tale rete senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore 3. Risulta tuttavia
che una questione ben più fondamentale solleva parimenti dei problemi: se gli utenti di una rete
peer-to-peer commettano essi stessi atti di comunicazione al pubblico. Pur se una risposta
affermativa appare prima facie evidente, argomentazioni astute fondate sulle peculiarità tecniche
del funzionamento di tali reti consentono di sostenere il contrario. Il fatto che migliaia di persone
abbiano accesso alle opere senza pagarne il prezzo sarebbe in tal caso miracoloso. Nella presente
causa, la Corte avrà l’occasione di chiarire siffatto aspetto.

3. Alla luce di tali difficoltà giuridiche, taluni titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi
decidono di ripagare con la stessa moneta gli utenti delle reti peer-to-peer. Imprese o studi legali
specializzati acquistano diritti di sfruttamento limitati su talune opere al solo fine di potersi
servire dei procedimenti giudiziari per ottenere i nomi e gli indirizzi di tali utenti, dopo avere
individuato in precedenza gli indirizzi IP delle loro connessioni Internet. Successivamente,
vengono inviate a tali utenti richieste risarcitorie per danni asseritamente subiti da tali imprese,
dietro la minaccia di azioni giudiziarie. Tuttavia, il più delle volte, invece di avviare ricorsi
dinanzi ai tribunali, tali imprese propongono una composizione amichevole, dietro il pagamento
di una somma che, benché superi talvolta il danno reale, è ben al di sotto dei risarcimenti che
potrebbero essere chiesti in giudizio. Pertanto, anche se una parte soltanto delle persone
contattate acconsente a pagare, le imprese in questione possono ricavarne introiti che superano
talvolta quelli provenienti dallo sfruttamento legale delle opere, introiti che esse dividono con i
titolari dei diritti su tali opere.

4. Se siffatto modus operandi è, letteralmente parlando, legale, esso equivale tuttavia a sfruttare
non i diritti economici d’autore, bensì le violazioni di tali diritti, creando in tal modo una fonte di
redditi fondata sulla violazione del diritto. Il diritto d’autore viene pertanto deviato dai suoi
obiettivi ed utilizzato, per non dire che ne viene fatto abuso, a fini ad esso estranei.

5. Un’impresa che opera in tal modo viene spesso designata dalla dottrina un «troll del diritto
d’autore» (copyright troll) 4. Il sistema giuridico degli Stati Uniti risulta essere particolarmente
propizio ai copyright trolls, ma il fenomeno è parimenti presente in diversi Stati membri
dell’Unione europea. Nella presente causa, la Corte è chiamata a rispondere alla questione di
stabilire in quale misura il sistema di tutela dei diritti della proprietà intellettuale instaurato nel
diritto dell’Unione consenta, o esiga, di prendere in considerazione un siffatto abuso, ove
comprovato, in sede di applicazione degli strumenti giuridici che tale sistema contiene.

6. Tale risposta dovrà tenere conto del rapporto fra la necessaria tutela giurisdizionale dei diritti
di proprietà intellettuale, da un lato, e la protezione dei dati personali degli eventuali autori delle
violazioni, dall’altro.

3
    Sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456, dispositivo).
4
    Se la nozione di copyright trolling viene utilizzata principalmente nell’ambito di violazioni commesse su Internet, l’idea stessa di abusare
    del diritto d’autore al fine di estorcere risarcimenti precede Internet di un buon secolo: il primo «copyright troll ante litteram»
    identificato nella dottrina è un certo Thomas Wall, il quale aveva operato nel Regno Unito negli anni ‘70 del diciannovesimo secolo (v.
    segnatamente Greenberg, B.A., «Copyright Trolls and Presumptively Fair Uses», University of Colorado Law Review, 2014, n. 85,
    pagg. da 53 a 128, specialmente pag. 63). Il fenomeno non è limitato al solo diritto d’autore ed è ben noto, in particolare, nel diritto dei
    brevetti.

2                                                                                                                   ECLI:EU:C:2020:1063
CONCLUSIONI   DELL’AVV. GEN.SZPUNAR – CAUSA C-597/19
                                                         M.I.C.M.

Contesto normativo

7. La domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa non contiene alcuna descrizione
del contesto normativo nazionale. Mi limiterò dunque, nella presente parte delle conclusioni, a
presentare il contesto del diritto dell’Unione. Spetterà al giudice del rinvio adeguare
l’interpretazione di tale diritto data dalla Corte al proprio contesto normativo nazionale.

Diritto della proprietà intellettuale

8. L’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione 5, prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi
comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione
del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o
vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

(...)

c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie
   delle loro pellicole;

(...)».

9. L’articolo 8 di tale direttiva così recita:

«1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei
diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a
garantire l’applicazione delle sanzioni e l’utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste
devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui
interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare
un’azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del
materiale all’origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui
all’articolo 6, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento
inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un
diritto d’autore o diritti connessi».

5
    GU 2001, L 167, pag. 10.

ECLI:EU:C:2020:1063                                                                                3
CONCLUSIONI   DELL’AVV. GEN.SZPUNAR – CAUSA C-597/19
                                                                 M.I.C.M.

10. L’articolo 2 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 6 dispone quanto segue:

«1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione [dell’Unione] o nazionale, e
sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di
ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei
diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione [dell’Unione] e/o dalla legislazione
nazionale dello Stato membro interessato.

2. La presente direttiva si applica fatto salvo il disposto delle norme specifiche sull’attuazione dei
diritti e sulle eccezioni contenute nella legislazione [dell’Unione] in materia di diritto d’autore e
diritti connessi al diritto d’autore, segnatamente nella (…) direttiva [2001/29], e in particolare (…)
l’articolo 8 di quest’ultima.

3. La presente direttiva fa salve:

a) (...) la direttiva 95/46/CE [ 7] (...)

(...)».

11. Il capo II di tale direttiva disciplina «[m]isure, procedure e mezzi di ricorso» necessari ad
assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. L’articolo 3 di detta direttiva prevede
quanto segue:

«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad
assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure,
procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non
comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono
applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere
salvaguardie contro gli abusi».

12. L’articolo 4 della stessa direttiva così recita:

«Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle
procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo:

a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della
   legislazione applicabile;

b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze,
   se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;

c) agli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti
   come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se
   consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;
6
    GU 2004, L 157, pag. 45.
7
    Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
    trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

4                                                                                                          ECLI:EU:C:2020:1063
CONCLUSIONI   DELL’AVV. GEN.SZPUNAR – CAUSA C-597/19
                                                         M.I.C.M.

d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di
   rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni
   della legislazione applicabile e conformemente alle medesime».

13. L’articolo 8 della direttiva 2004/48 così dispone:

«1. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un
diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del
richiedente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e
sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà
intellettuale siano fornite dall’autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

(...)

c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un
   diritto;

(...)

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri
   precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

(...)

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che:

(...)

e) disciplinano la protezione o la riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati
   personali».

14. Infine, l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva così recita:

«1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità
giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli
motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni
adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

(...)

2. Nei casi in cui l’autore della violazione è stato implicato in un’attività di violazione senza
saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la
possibilità che l’autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che
possono essere predeterminati».

ECLI:EU:C:2020:1063                                                                                  5
CONCLUSIONI   DELL’AVV. GEN.SZPUNAR – CAUSA C-597/19
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Diritto delle comunicazioni elettroniche

15. L’articolo 2, lettere a) e c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva quadro) 8, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 9 (in prosieguo: la «direttiva
2002/21»), prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
   commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che
   consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
   elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di
   circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione
   circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
   nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
   indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

(...)

c) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi forniti di norma a pagamento consistenti
   esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
   elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
   utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono
   contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un
   controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società
   dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE [ 10] non consistenti interamente
   o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica».

16. L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche) 11, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 12 (in prosieguo: la «direttiva 2002/58»), dispone
quanto segue:

«1. La presente direttiva prevede l’armonizzazione delle disposizioni nazionali necessarie per
assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del
diritto alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore
delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle
apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all’interno [dell’Unione].

8
     GU 2002, L 108, pag. 33.
9
     GU 2009, L 167, pag. 37.
10
     Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e
     delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37).
11
     GU 2002, L 201, pag. 37.
12
     GU 2009, L 337, pag. 11.

6                                                                                                               ECLI:EU:C:2020:1063
CONCLUSIONI   DELL’AVV. GEN.SZPUNAR – CAUSA C-597/19
                                                        M.I.C.M.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la
direttiva [95/46] (...)».

17. L’articolo 2 della direttiva 2002/58 così recita:

«Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla
direttiva [95/46] e alla direttiva [2002/21].

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) “utente”: qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica
   accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente
   abbonata;

b) “dati relativi al traffico”: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
   comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

(...)

d) “comunicazione”: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
   tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (...)».

18. L’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle
comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano
l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle
comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso
di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1.
Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della
comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza».

19. L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue:

«I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete
pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi
anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i
paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l’articolo 15, paragrafo 1».

20. Infine, l’articolo 15, paragrafo 1, della stessa direttiva così dispone:

«Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui
agli articoli 5 e 6 (…) della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi
dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [95/46], una misura necessaria, opportuna e proporzionata
all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza
dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e
perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A
tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati
siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte

ECLI:EU:C:2020:1063                                                                                       7
CONCLUSIONI   DELL’AVV. GEN.SZPUNAR – CAUSA C-597/19
                                                       M.I.C.M.

le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto [dell’Unione],
compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea».

Disposizioni generali sulla protezione dei dati personali

21. L’articolo 4, punti 1, 2, 7 e 9, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 13, dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

1) “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
   identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere
   identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
   come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
   online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
   psichica, economica, culturale o sociale;

2) “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
   processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta,
   la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
   modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
   diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
   limitazione, la cancellazione o la distruzione;

(...)

7) “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
   organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
   trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati
   dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici
   applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati
   membri;

(...)

9) “destinatario”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo
   che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi (...)».

22. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento prevede quanto segue:

«Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

(...)

13
     GU 2016, L 119, pag. 1.

8                                                                                     ECLI:EU:C:2020:1063
CONCLUSIONI   DELL’AVV. GEN.SZPUNAR – CAUSA C-597/19
                                                         M.I.C.M.

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
   trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
   fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se
   l’interessato è un minore».

23. L’articolo 9 di detto regolamento così recita:

«1. È vietato trattare dati (…) relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

(...)

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
   ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
   dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
   rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e
   specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;

(...)».

24. L’articolo 23, paragrafo 1, lettere i) e j), dello stesso regolamento dispone quanto segue:

«Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e
dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni
ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale
limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e
proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

(...)

i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

j) l’esecuzione delle azioni civili».

25. Infine, gli articoli 94 e 95 del regolamento 2016/679 sono formulati nei seguenti termini:
«Articolo 94
Abrogazione della direttiva [95/46]

1. La direttiva [95/46] è abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento (...).

ECLI:EU:C:2020:1063                                                                                       9
CONCLUSIONI   DELL’AVV. GEN.SZPUNAR – CAUSA C-597/19
                                                       M.I.C.M.

Articolo 95
Rapporto con la direttiva [2002/58]

Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in
relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell’Unione, per quanto riguarda le materie per le
quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva [2002/58]».

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

26. La Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited (in
prosieguo: la «Mircom») è una società di diritto cipriota. In forza di contratti conclusi con vari
produttori di film di genere erotico stabiliti negli Stati Uniti e in Canada, essa dispone di licenze
per la comunicazione al pubblico dei loro film in reti peer-to-peer e in reti di condivisione dei file
su Internet, segnatamente nel territorio dell’«Europa». Inoltre, tali contratti obbligano la Mircom
ad individuare gli atti di violazione dei diritti esclusivi di tali produttori commessi sulle reti
peer-to-peer e sulle reti di condivisione di file e a perseguire, in nome proprio, gli autori di tali
violazioni al fine di ottenere dei risarcimenti, il cui 50% degli importi essa è poi tenuta a versare a
detti produttori.

27. La Telenet BVBA, nonché la Proximus NV e la Scarlet Belgium NV sono fornitori di accesso
ad Internet in Belgio.

28. Il 6 giugno 2019, la Mircom ha investito l’ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunale
delle imprese di Anversa, Belgio) di un’azione con cui chiede, segnatamente, che venga ingiunto
alla Telenet di produrre i dati identificativi dei suoi clienti le cui connessioni Internet sarebbero
state utilizzate per condividere, su una rete peer-to-peer con l’ausilio del protocollo BitTorrent,
film facenti parte del catalogo della Mircom. Gli indirizzi IP di dette connessioni sono stati
raccolti per conto della Mircom dalla Media Protector GmbH, società di diritto tedesco,
mediante un software specifico. La Telenet si oppone a tale domanda.

29. La Proximus e la Scarlet Belgium, le quali sono parimenti oggetto di ricorsi simili da parte
della Mircom, sono state ammesse dal giudice del rinvio ad intervenire nel procedimento
principale a sostegno delle conclusioni nella Telenet.

30. L’ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunale delle imprese di Anversa) nutre dubbi in
ordine alla fondatezza della domanda della Mircom. In primo luogo, esso si chiede se, alla luce
della specificità delle reti peer-to-peer, gli utenti compiano atti di comunicazione al pubblico delle
opere che essi condividono su tali reti. In secondo luogo, tale giudice dubita che una società come
la Mircom possa beneficiare della protezione conferita dal diritto dell’Unione per quanto riguarda
il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui la Mircom non sfrutta di fatto i
diritti acquistati dai produttori dei film, ma si limita a chiedere un risarcimento del danno a
presunti autori di violazioni. Un siffatto comportamento corrisponderebbe pressoché
perfettamente alla definizione di «copyright troll» data dalla dottrina. Infine, in terzo luogo, tale
giudice dubita della liceità della raccolta degli indirizzi IP degli utenti di Internet che hanno
asseritamente condiviso opere protette sulle reti peer-to-peer.

10                                                                                    ECLI:EU:C:2020:1063
CONCLUSIONI   DELL’AVV. GEN.SZPUNAR – CAUSA C-597/19
                                                       M.I.C.M.

31. È in tali circostanze che l’ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunale delle imprese di
Anversa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:

«1) a) Se lo scaricamento di un file mediante una rete tra utenti (peer-to-peer) e la
          contemporanea messa a disposizione per il caricamento (“seeding”) di parti (“pieces”)
          dello stesso (talvolta in modo molto frammentario rispetto all’intero), possano essere
          considerati una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della
          direttiva 2001/29, sebbene detti pieces siano singolarmente inutilizzabili.
        In caso affermativo,

    b) se esista una soglia minima perché il seeding dei pieces in parola possa configurare una
       comunicazione al pubblico.

    c) se sia rilevante la circostanza che il seeding può avvenire automaticamente (per effetto
       delle configurazioni del cliente torrent) e pertanto all’insaputa dell’utente.

2) a) Se la persona contrattualmente titolare di diritti d’autore (o di diritti connessi), che non
           sfrutta essa stessa detti diritti ma chiede unicamente un risarcimento del danno dai
           presunti autori di violazioni – e il cui modello economico di business dipende
           dunque dall’esistenza della pirateria invece che dalla lotta alla medesima – goda degli
           stessi diritti conferiti dal capo II della direttiva 2004/48 agli autori o ai licenziatari che
           sfruttano i diritti d’autore in modo regolare.

    b) Come possa in tal caso il licenziatario di cui trattasi aver subito un “pregiudizio” (ai sensi
       dell’articolo 13 della direttiva 2004/48) per effetto della violazione.

3) Se le circostanze fattuali esposte alla prima e alla seconda questione siano rilevanti nel quadro
   della valutazione del giusto equilibrio tra, da un lato, il rispetto dei diritti di proprietà
   intellettuale e, dall’altro, i diritti e le libertà garantiti dalla [Carta dei diritti fondamentali
   dell’Unione europea; in prosieguo: la “Carta”)], come il rispetto della vita privata e la tutela
   dei dati personali, segnatamente nell’ambito della valutazione della proporzionalità.

4) Se in tutte queste circostanze la registrazione sistematica e il successivo trattamento generale
   degli indirizzi IP di uno swarm di seeders (ad opera dello stesso licenziatario e di un terzo su
   incarico di questo) siano compatibili con il regolamento [2016/679], e segnatamente con il suo
   articolo 6, paragrafo 1, lettera f)».

32. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 6 agosto 2019. Hanno
presentato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, i governi italiano, austriaco e
polacco, nonché la Commissione europea. Le parti nel procedimento principale e la Commissione
sono state rappresentate all’udienza tenutasi il 10 settembre 2020.

Analisi

33. La prima questione pregiudiziale solleva il problema fondamentale dell’esistenza stessa di una
violazione del diritto di autore e dei diritti connessi nel caso della condivisione delle opere su reti
peer-to-peer. Le questioni dalla seconda alla quarta vertono su diversi aspetti della situazione di un

ECLI:EU:C:2020:1063                                                                                   11
CONCLUSIONI   DELL’AVV. GEN.SZPUNAR – CAUSA C-597/19
                                                                      M.I.C.M.

attore come la Mircom alla luce delle disposizioni del diritto dell’Unione relative al rispetto di tali
diritti, nonché alla protezione dei dati personali. Occorre pertanto logicamente iniziare da questa
prima questione.

Sulla prima questione pregiudiziale

34. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto
esclusivo di messa a disposizione del pubblico delle opere protette, ai sensi dell’articolo 3 della
direttiva 2001/29, includa la condivisione di tali opere su reti peer-to-peer da parte degli utenti di
tali reti. Il giudice del rinvio menziona l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, ma sembra che sia
soprattutto l’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della stessa ad essere rilevante nel procedimento
principale per quanto riguarda i diritti dei produttori di film. Non è tuttavia escluso che tali
produttori siano parimenti titolari dei diritti d’autore sulle loro produzioni, nonché di altri diritti
connessi. Occorre pertanto prendere in considerazione entrambe le disposizioni. Esse prevedono
una protezione equivalente per quanto attiene alla forma specifica di comunicazione di opere al
pubblico consistente nella loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

35. Nelle loro osservazioni, la Telenet, la Proximus e la Scarlet Belgium negano categoricamente
l’esistenza di una comunicazione al pubblico in capo agli utenti delle reti peer-to-peer, in ogni caso
per quanto riguarda gli utenti che scaricano file su tali reti. Basandosi sulle peculiarità del
funzionamento delle reti peer-to-peer attuali, tali parti sostengono che i pezzi di file contenenti le
opere in questione eventualmente caricati 14 da tali utenti sono da soli inutilizzabili e troppo piccoli
per essere assimilati, in ogni caso al di sotto di una determinata soglia, ad un opera o anche ad una
parte di essa. Inoltre, tali utenti spesso non sarebbero a conoscenza del fatto che, scaricando le
opere su dette reti, queste ultime vengono contemporaneamente caricate per altri utenti. In tal
senso, tali parti fanno valere che la comunicazione delle opere al pubblico su reti peer-to-peer
viene effettuata solo dalle persone all’origine della messa a disposizione di un’opera nella rete,
congiuntamente, in forza della giurisprudenza della Corte 15, ai gestori dei siti di indicizzazione dei
file. Per contro, gli utenti ordinari delle reti peer-to-peer si limiterebbero a fornire installazioni che
consentono la realizzazione di tale comunicazione al pubblico. Tali argomenti sembrano essere
all’origine della prima questione pregiudiziale.

36. Al fine di rispondervi, occorre richiamare le modalità di funzionamento delle reti peer-to-peer
fondate sulla tecnologia del protocollo BitTorrent 16.

Funzionamento del protocollo BitTorrent

37. Il protocollo BitTorrent è un protocollo che consente la condivisione dei file in reti
peer-to-peer. Il suo funzionamento necessita lo scaricamento di un software specifico: il «cliente
BitTorrent» (BitTorrent client) 17. Tale software funziona con l’ausilio di «file torrent» (torrent
14
     Nelle presenti conclusioni, impiego la terminologia adottata dal legislatore dell’Unione nella direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento
     europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive
     96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92), vale a dire «scaricare» per una trasmissione dalla rete verso il computer cliente
     (download) e «caricare» per una trasmissione dal computer cliente verso la rete (upload).
15
     Sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456).
16
     V., parimenti, sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456, punti 9 e 10), nonché le mie conclusioni in tale
     causa (C-610/15, EU:C:2017:99, paragrafi da 19 a 24).
17
     BitTorrent Client è anche il nome proprio di un software cliente BitTorrent prodotto dalla BitTorrent Inc. Esistono tuttavia altri
     software di questo tipo; uno dei più popolari è attualmente lo μTorrent, sviluppato dalla stessa società.

12                                                                                                                     ECLI:EU:C:2020:1063
CONCLUSIONI   DELL’AVV. GEN.SZPUNAR – CAUSA C-597/19
                                                                     M.I.C.M.

files). I file torrent non contengono i dati in formato digitale dell’opera condivisa 18, bensì metadati
che consentono, segnatamente, di ritrovare un file concreto contenente un’opera. Per ciascun file
contenente l’opera viene creato un file torrent. I file torrent possono essere scaricati a partire dai
siti di indicizzazione esistenti su Internet 19. Dopo lo scaricamento del file torrent relativo all’opera
cercata (più precisamente, ad un file contenente tale opera), il cliente BitTorrent contatta
anzitutto un server speciale, il tracker, il quale gli indica i computer partecipanti alla rete
peer-to-peer in possesso del file in questione 20. Il cliente BitTorrent si mette poi in contatto
direttamente con tali computer 21 al fine di scaricare il file. I computer che condividono lo stesso
file costituiscono la rete peer-to-peer vera e propria (swarm).

38. La peculiarità del protocollo BitTorrent risiede nel fatto che i file non vengono caricati per
intero, ma vengono suddivisi in piccoli pezzi (pieces). Tali pezzi vengono caricati in ordine
aleatorio, a partire da diversi computer partecipanti allo swarm. Le informazioni sui diversi pezzi
necessari per completare il file da scaricare si trovano nel file torrent. È il cliente BitTorrent che
riunisce tali pezzi per (ri)creare il file contenente l’opera. Un’altra peculiarità del protocollo
BitTorrent è che ogni pezzo di un file scaricato può essere simultaneamente caricato per altri
pari, fino allo scaricamento dell’intero file. Ciò consente di aumentare in maniera considerevole
la velocità di scaricamento per tutti i pari, in quanto essa dipende, segnatamente, dal numero di
pari che possono caricare ciascun pezzo. Il cliente BitTorrent scaricherà peraltro anzitutto i pezzi
più rari nello swarm, al fine di aumentarne il numero.

Messa a disposizione del pubblico delle opere nelle reti peer-to-peer 22

39. Un’opera è disponibile per essere condivisa in una rete peer-to-peer fintantoché un file
completo contenente tale opera si trovi in una cartella accessibile al cliente BitTorrent di un
utente di una rete e il suo computer sia connesso ad Internet. Qualora nessun utente sia
disponibile per condividere un file contenente l’opera, il relativo file torrent non potrà essere
scaricato a partire dalla piattaforma di indicizzazione (è «morto»).

40. L’atto tramite il quale una persona permette a persone che non fanno parte della sua cerchia
privata di scaricare opere protette registrate nella memoria del suo computer rientra nel diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico di tali opere in maniera tale
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, ai sensi
dell’articolo 3 della direttiva 2001/29.

18
     Non esaminerò in questa sede la questione se un file digitale costituisca una copia dell’opera (ho illustrato la mia posizione a tal riguardo
     nelle mie conclusioni nella causa Vereniging Openbare Bibliotheken, C-174/15, EU:C:2016:459, paragrafo 44). È pacifico che la
     registrazione di un’opera in formato digitale costituisce la sua riproduzione. Orbene, tale registrazione è possibile unicamente in forma di
     file. Ne risulta che tale file «contiene» l’opera, nel senso che esso contiene i dati che consentono, con l’ausilio di un computer e di un
     software, di leggere e di rappresentare l’opera. Per considerazioni più ampie, v., segnatamente, Gaudrat, Ph., «Forme numérique et
     propriété intellectuelle», Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2000, pag. 910.
19
     Come il sito The Pirate Bay, oggetto della causa sfociata nella sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456):
     dal momento che tali siti di indicizzazione contengono non file opere bensì unicamente file torrent, i loro gestori potevano sostenere di
     non commettere alcuna violazione dei diritti d’autore. La summenzionata sentenza li ha privati di tale argomento.
20
     Esistono parimenti protocolli più recenti che non utilizzano un tracker centrale in quanto i peers svolgono tale funzione. Ciò è irrilevante
     per la presente causa.
21
     Con l’ausilio dei loro indirizzi IP comunicati dal tracker.
22
     Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tale problema non è stato analizzato in maniera approfondita in dottrina. V., per uno dei
     rari contributi in materia, Zygmunt, J., «Przesyłanie plików za pośrednictwem sieci peer-to-peer a rozpowszechnienie utworu w
     rozumieniu prawa autorskiego», Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, n. 1, pagg. da 44 a 62.

ECLI:EU:C:2020:1063                                                                                                                           13
CONCLUSIONI   DELL’AVV. GEN.SZPUNAR – CAUSA C-597/19
                                                                       M.I.C.M.

41. Secondo la giurisprudenza della Corte, perché vi sia un atto di messa a disposizione, è
sufficiente che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che
compongono tale pubblico possano avervi accesso, dal luogo e nel momento da loro scelti
individualmente, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità 23. In altre
parole, nel caso di una messa a disposizione del pubblico, è indifferente che una trasmissione
dell’opera abbia effettivamente luogo. Ciò che rileva è unicamente l’esistenza della possibilità di
una siffatta trasmissione, fermo restando che quest’ultima viene eventualmente attivata da un
membro del pubblico che desidera accedere all’opera. Siffatta caratteristica è cruciale ai fini della
valutazione della condivisione delle opere nelle reti peer-to-peer dal punto di vista del diritto
d’autore e, segnatamente, del diritto di messa a disposizione del pubblico.

42. È possibile distinguere tre situazioni in cui possono trovarsi gli utenti di una rete peer-to-peer
per quanto riguarda il caricamento del contenuto.

– I seeders

43. La prima riguarda gli utenti che possiedono un file completo e che condividono tale file
caricando taluni pezzi per le persone interessate. Tali utenti, chiamati seeders, possono essere sia
persone che condividono un file al quale esse hanno avuto accesso da fonti diverse dalla rete
peer-to-peer sia persone che, dopo aver scaricato l’intero file, lasciano attivo il cliente BitTorrent
affinché risponda a richieste di caricamento di pezzi di tale file provenienti da altri utenti.

– I peers

44. La seconda situazione riguarda le persone che sono in procinto di scaricare un file ma non ne
possiedono ancora la totalità. Tali persone, o più precisamente i loro computer, sono chiamati i
peers («pari») 24. Il principio del funzionamento dei clienti BitTorrent consiste nel fatto che,
quando questi ultimi scaricano i pezzi di un file, essi caricano automaticamente e
contemporaneamente i pezzi già scaricati per altri pari alla ricerca di tali pezzi, fino allo
scaricamento della totalità dei pezzi che costituiscono il file completo. Successivamente, l’utente
decide o di fermare il client BitTorrent e, dunque, il caricamento dei pezzi del file o di lasciarlo
attivo, divenendo in tal modo un seeder.

45. Dal punto di vista della messa a disposizione del pubblico, la situazione dei seeders e dei peers è
a mio avviso comparabile. Infatti, fintantoché il peer scarica un file, esso mette
contemporaneamente – e necessariamente – a disposizione dello swarm i pezzi del file in suo
possesso, ossia il suo client BitTorrent risponderà a richieste di caricamento provenienti dagli altri
peers. Poiché lo scaricamento non cessa, salvo imprevisti tecnici, prima che l’intero file sia stato
scaricato, dal momento che i pezzi non sono utilizzabili prima della compilazione del file
completo, la messa a disposizione del pubblico consiste pertanto nella totalità del file contenente
l’opera. Lo stesso vale per il seeder il quale, da parte sua, continua a mettere il file a disposizione del
pubblico (i membri dello swarm) dopo averlo scaricato per intero.

23
     Sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456, punto 31).
24
     Come spesso accade con Internet, la terminologia relativa alle reti peer-to-peer non è stabilita in maniera cartesiana. Per esigenze di
     chiarezza, utilizzo nelle presenti conclusioni il termine «seeders» per gli utenti che possiedono l’intero file e lo mettono a disposizione
     degli altri utenti; il termine «peers» per gli utenti che sono in procinto di scaricare un file e di caricarne dei pezzi per altri peers e, infine,
     il termine «leecher» per gli utenti che scaricano senza caricare.

14                                                                                                                        ECLI:EU:C:2020:1063
CONCLUSIONI   DELL’AVV. GEN.SZPUNAR – CAUSA C-597/19
                                                                 M.I.C.M.

46. Per contro, il caricamento effettivo dei pezzi di un file e la quantità dei pezzi caricati
dipendono dal fatto che vi siano o meno peers interessati a scaricarli, dal numero di seeders dello
stesso file, nonché dalla velocità di caricamento della connessione Internet dell’utente interessato.
Ciò vale sia per i peers sia per i seeders: un seeder non carica niente se non vi sono soggetti
interessati al suo file, un peer non carica niente se possiede unicamente alcuni pezzi che gli altri
membri dello swarm già possiedono oppure se altri peers possono caricarli più rapidamente. In tal
senso, sia un seeder sia un peer possono potenzialmente non caricare alcun pezzo di un file oppure
caricare vuoi un numero indeterminato di tali pezzi vuoi la totalità del file. Tuttavia, tale
circostanza è priva di rilevanza sotto il profilo del diritto della messa a disposizione del pubblico,
in quanto, come ho già spiegato, il fatto che la trasmissione dell’opera in questione abbia
effettivamente avuto luogo o meno è irrilevante al fine di stabilire se vi sia stata una messa a
disposizione del pubblico: la mera possibilità di una siffatta trasmissione è sufficiente. Non deve
pertanto essere applicata una soglia per quanto riguarda la quantità di dati caricati, menzionata
nella prima questione pregiudiziale, lettera b).

47. Inoltre, il funzionamento delle reti peer-to-peer, in quanto reti di condivisione dei file, si basa
sul principio «do ut des»: per avere la possibilità di scaricare, occorre caricare. Pertanto, i siti di
indicizzazione esigono dagli utenti il rispetto di una certa ratio fra il caricamento e lo
scaricamento, fissata di norma a circa 1 25. Gli utenti che hanno una ratio eccessivamente bassa
possono essere bloccati («banditi», dall’inglese ban). Orbene, per il semplice fatto che, nelle
connessioni Internet, la velocità di caricamento è spesso più debole di quella dello scaricamento,
il solo caricamento dei pezzi di file al momento del loro scaricamento non è sufficiente a
mantenere la ratio al livello richiesto 26. È dunque necessario caricare oltre il mero tempo di
scaricamento. Ogni utente regolare di una rete peer-to-peer è pertanto indotto a divenire un
seeder e a mettere a disposizione del pubblico i file in suo possesso.

48. Gli argomenti sollevati dalla Telenet, dalla Proximus e dalla Scarlet Belgium, secondo le quali i
pezzi che vengono scambiati nelle reti peer-to-peer non costituiscono parti di opere che
beneficiano della protezione offerta dal diritto d’autore, sono pertanto infondati. Infatti, tali pezzi
non sono parti di opere, bensì parti dei file che contengono tali opere. Tali pezzi sono unicamente
lo strumento che serve alla trasmissione di tali file secondo il protocollo BitTorrent. Tuttavia, il
fatto che i pezzi che vengono trasmessi sono da soli inutilizzabili è irrilevante, poiché ciò che è
messo a disposizione è il file contenente l’opera, ossia l’opera in formato digitale. Orbene, se, dal
punto di vista della messa a disposizione del pubblico, è indifferente che vi sia o meno una
trasmissione dell’opera, ciò vale maggior ragione per il procedimento tecnico con il quale tale
trasmissione è effettuata 27.

49. In definitiva, sotto tale profilo, il funzionamento delle reti peer-to-peer non differisce
considerevolmente da quello della Rete (World Wide Web). La pubblicazione di un’opera online
significa unicamente che il file contenente tale opera è memorizzato in un server connesso ad
Internet e possiede un indirizzo URL (uniform Resource Locator) con l’ausilio del quale è possibile
accedervi. L’opera in quanto oggetto percepibile dall’uomo esiste in Rete unicamente a partire dal
momento in cui un computer cliente accede al server in questione, riproduce il file e visualizza tale
opera sullo schermo (o ne riproduce i suoni). Tuttavia, il mero fatto di collocare il file contenente
l’opera su un server accessibile a partire dalla Rete è sufficiente affinché vi sia un atto di
comunicazione (messa a disposizione). Inoltre, Internet funziona secondo il principio del packet
25
     La ratio pari a 1 significa che l’utente ha caricato tanti dati quanti ne ha scaricati.
26
     Contrariamente al diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico, è soltanto il caricamento effettivo ad essere preso in
     considerazione per il calcolo della ratio; la mera messa a disposizione non è sufficiente.
27
     V., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training (C-117/15, EU:C:2016:379, punto 38).

ECLI:EU:C:2020:1063                                                                                                               15
CONCLUSIONI   DELL’AVV. GEN.SZPUNAR – CAUSA C-597/19
                                                                     M.I.C.M.

switch («commutazione di pacchetto»): il file contenente l’opera in questione viene suddiviso in
piccoli pacchetti 28 di dati, i quali vengono trasmessi fra il server e il cliente in ordine aleatorio e
attraverso percorsi differenti. Tali pacchetti sono inutilizzabili da soli o, in ogni caso, troppo
piccoli per contenere parti originali dell’opera; solo una volta trasmessi essi vengono riassemblati
per formare il file opera. Tuttavia, è pacifico che nella Rete ha luogo una comunicazione al
pubblico. Il diritto di messa a disposizione del pubblico è stato concepito proprio per gli utenti
delle opere su Internet, in primo luogo nella Rete.

– I leechers

50. La terza situazione in cui si trovano gli utenti delle reti peer-to-peer è quella degli utenti che
scaricano i file senza caricarli, né durante lo scaricamento né dopo. Infatti, taluni clienti
BitTorrent consentono una siffatta configurazione 29. Tali utenti vengono chiamati leechers.
Bloccando la possibilità di scaricamento dei pezzi dei file a partire dai loro computer, i leechers
non mettono file a disposizione del pubblico e non ne risulta pertanto una violazione di tale diritto
esclusivo.

51. Ciò precisato, da un lato, i leechers pongono comunque in essere una violazione del diritto
esclusivo di riproduzione, tutelato dall’articolo 2 della direttiva 2001/29. Infatti, pur se la
riproduzione del file contenente l’opera protetta che risulta dal suo scaricamento obbedisce a fini
privati, secondo una giurisprudenza costante una riproduzione non beneficia dell’eccezione per
copia privata prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, nella situazione in cui
la fonte di tale riproduzione era illegale 30. Orbene, ciò è esattamente quanto accade nel caso in cui
venga scaricata un’opera messa a disposizione su una rete peer-to-peer senza l’autorizzazione del
titolare dei diritti d’autore e dei diritti connessi. Nel procedimento principale non viene tuttavia
invocata la violazione del diritto di riproduzione. Peraltro, in taluni sistemi di diritto interni, il
fatto di trarre un vantaggio da una contraffazione commessa da un terzo è di per sé un reato.

52. Dall’altro, il funzionamento delle reti peer-to-peer è fondato sul meccanismo di condivisione,
vale a dire che ogni scaricamento deve avere come corrispettivo un caricamento. Se il numero
degli utenti della rete che caricano è eccessivamente esiguo, la rete funziona male, poiché la
velocità di scaricamento è eccessivamente lenta. Qualora non vi sia più alcun seeder, la rete cessa
completamente di funzionare e il file torrent è «morto». Per questo motivo, i trackers
discriminano gli utenti che non caricano (leechers) diminuendo la loro velocità di scaricamento,
o persino bloccando loro l’accesso. La strategia dello scaricamento senza caricamento può
pertanto funzionare soltanto per utenti occasionali delle reti peer-to-peer e i leechers
costituiscono, per definizione, un fenomeno marginale su tali reti.

53. Ne consegue che se il fatto di avere bloccato la funzione di caricamento del proprio cliente
BitTorrent può costituire un mezzo di difesa in un procedimento giudiziario di risarcimento del
danno causato dalla violazione del diritto di messa a disposizione del pubblico, il fatto di avere
scaricato opere protette su una rete peer-to-peer è, a mio avviso, un indizio sufficiente della
probabilità di una siffatta violazione nella fase in cui il titolare leso tenta di ottenere i dati
personali delle persone interessate a partire dagli indirizzi IP delle loro connessioni Internet.

28
     Spesso ancora più piccoli dei pezzi dei file condivisi nell’ambito del protocollo BitTorrent.
29
     Alcuni altri software, per contro, consentono unicamente di limitare la velocità del caricamento, il che, in conformità alle considerazioni
     che precedono, non osta a che l’atto sia qualificato come messa a disposizione del pubblico.
30
     Sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a. (C-435/12, EU:C:2014:254, punto 41).

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