Rapporto esplicativo concernente la modifica del Codice penale - e la modifica del diritto penale minorile Pacchetto di misure: esecuzione delle ...
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Rapporto esplicativo concernente la modifica del Codice penale e la modifica del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) Ufficio federale di giustizia .....2020
Sommario Compendio 6 1 Punti essenziali dell’avamprogetto concernente la modifica del Codice penale (Progetto 1) 8 1.1 Situazione iniziale 8 1.1.1 Mozione 11.3767 Rickli Natalie. Niente permessi di libera uscita per i condannati all’internamento 8 1.1.2 Mozione 16.3002 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. Unificare l’esecuzione delle pene dei criminali pericolosi 8 1.1.3 Mozione 17.3572 Guhl. Prolungamento dell’intervallo dopo tre esami con esito negativo per la liberazione dall’internamento 9 1.2 Diritto vigente e necessità d’intervento 9 1.2.1 Il sistema sanzionatorio del CP e l’esecuzione delle sanzioni penali in Svizzera 9 1.2.2 Congedi per i condannati all’internamento 12 1.2.3 Esame dell’internamento 13 1.2.4 Calcolo della durata delle misure terapeutiche privative della libertà 13 1.2.5 Competenze per sopprimere, modificare o prolungare una misura terapeutica 13 1.2.6 Commissione di valutazione della pericolosità 15 1.2.7 Assistenza riabilitativa e norme di condotta 16 1.2.8 Cauzione preventiva 18 1.2.9 Rettifica terminologica 18 1.3 Panoramica delle modifiche proposte 19 1.3.1 Nessun congedo non accompagnato per condannati all’internamento in regimi chiusi 19 1.3.2 Modifica della frequenza del riesame dell’internamento 19 1.3.3 Calcolo della durata delle misure terapeutiche privative della libertà 20 1.3.4 Competenze per sopprimere, modificare o prolungare una misura terapeutica 20 1.3.5 Composizione della commissione di valutazione della pericolosità e ricorso a tale commissione 22 1.3.6 Estensione dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta 22 1.3.6.1 Estendere l’internamento? 22 1.3.6.2 Nuove misure di sorveglianza? 23 1.3.6.3 Proposta del Consiglio federale 24 1.3.6.4 Inasprimento delle sanzioni in caso di violazione dell’assistenza riabilitativa o delle norme di condotta? 25 2
1.3.7 Rettifica terminologica 27 2 Commento ai singoli articoli del progetto 1 28 2.1 Nessun congedo non accompagnato per condannati all’internamento da eseguire in regimi chiusi 28 Articolo 84 capoversi 6bis e 6ter; articolo 90 capoverso 4bis AP-CP 28 2.2 Modifica della frequenza del riesame dell’internamento 28 Articolo 64b capoverso 3 AP-CP 28 2.3 Calcolo della durata delle misure terapeutiche privative della libertà 29 Articolo 57a capoverso 1 AP-CP 29 Articolo 57a capoverso 2 AP-CP 30 Articolo 57a capoverso 3 AP-CP 30 2.4 Competenze per sopprimere, modificare o prolungare una misura terapeutica 30 Articolo 62c capoversi 1, frase introduttiva, e 5; articolo 62d capoverso 1; articolo 63a capoversi 1 e 2, frase introduttiva 30 Articolo 65a AP-CP; articolo 81 capoverso 1 lettera b numero 8 AP-LTF 31 2.5 Composizione della commissione di valutazione della pericolosità dei criminali e ricorso a tale commissione 32 Articolo 62c titolo marginale AP-CP 32 Articolo 62d capoverso 2 AP-CP 32 Articolo 62e AP-CP 32 Articolo 64 capoverso 5 AP-CP 33 Articolo 64a titolo marginale AP-CP 33 Articolo 64b capoverso 2 lettera c AP-CP 33 Articolo 75a capoversi 1 e 3 AP-CP 34 Articolo 90 capoversi 1 e 1bis AP-CP 34 Articolo 91a AP-CP 34 Articolo 91b AP-CP 36 Articolo 28 capoverso 3 AP-DPMin 37 2.6 Potenziamento dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta 37 Articolo 41a AP-CP e articolo 34abis AP-CPM 37 Articolo 62 capoverso 4 lettera b e capoverso 5 AP-CP 39 Articolo 62f AP-CP 39 Articolo 89a AP-CP 41 Articolo 93 AP-CP 43 Articolo 94 AP-CP 44 Articolo 95 capoverso 2 AP-CP 46 Articolo 95a AP-CP 46 2.7 Rettifica terminologica 47 3
3 Punti essenziali dell’avamprogetto concernente la modifica del diritto penale minorile (Progetto 2) 48 3.1 Situazione iniziale 48 3.1.1 Mozione 16.3142 Caroni. Colmare le lacune sul piano della sicurezza nel diritto penale minorile 48 3.1.2 Diritto vigente 49 3.1.3 Necessità d’intervento 52 3.1.4 Consultazione di esperti 54 3.1.5 Varianti esaminate e soluzione scelta 55 3.1.5.1 Nessuna modifica legislativa 55 3.1.5.2 Estensione del campo di applicazione del ricovero a scopo di assistenza secondo l’articolo 426 CC 55 3.1.5.3 Nuove misure di diritto di polizia 56 3.1.5.4 Nuove misure di sicurezza del diritto penale minorile 57 3.1.5.5 «Sostituzione» della misura di diritto penale minorile con una misura di diritto penale degli adulti 58 3.1.5.6 Conclusioni 60 3.1.6 Altre modifiche 60 3.1.7 Modifiche scartate 61 3.2 Panoramica delle norme proposte 61 3.2.1 Sintesi 61 3.2.2 Reati passibili di una misura secondo il CP 62 3.2.3 Previsione sfavorevole (al momento della sentenza / della pronuncia) 63 3.2.4 Riserva della misura nella sentenza di riferimento 64 3.2.5 Misure del CP 64 3.2.6 Misure del CP al termine di un collocamento in un istituto chiuso 64 3.2.7 Misure del CP al termine di una privazione della libertà 65 3.2.8 Competenza per la pronuncia della misura 65 3.2.9 Ricovero a scopo di assistenza 65 3.2.10 Esecuzione della misura 66 3.2.11 Diritto processuale 66 Procedura penale minorile (PPMin) 66 Codice di procedura penale (CPP) 67 3.2.12 Diritto in materia di casellario giudiziale 67 4 Commenti alle singole disposizione del progetto 2 67 4.1 Diritto penale minorile del 20 giugno 2003 67 Articolo 3 capoversi 2 e 3 67 Articolo 14 capoverso 2 67 Articolo 15a 68 Articolo 19 capoversi 1bis e 1ter 69 4
Articolo 19a 70 Articolo 19b 71 Articolo 19c 72 Articolo 25a 73 Articolo 27a 74 5 Rapporto con il programma di legislatura 74 6 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale 75 6.1 Ripercussioni per la Confederazione 75 6.1.1 Progetto 1 (CP) 75 6.1.2 Progetto 2 (DPMin) 75 6.2 Ripercussioni per i Cantoni 75 6.2.1 Progetto 1 (CP) 75 6.2.2 Progetto 2 (DPMin) 76 7 Aspetti giuridici 76 7.1 Costituzionalità 76 7.1.1 Competenza legislativa 76 7.1.2 Conformità con i diritti fondamentali 77 7.1.2.1 Novità introdotte dal progetto 1(modifica del CP) 77 7.1.2.2 Novità introdotte dal progetto 2 (modifica del DPMin) 77 7.1.2.2.1 Diritti fondamentali 77 7.1.2.2.2 Conclusioni 78 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 79 7.2.1 CEDU e Convenzione sui diritti del fanciullo 79 7.2.2 Articolo 5 CEDU: diritto alla libertà e alla sicurezza 79 7.2.3 Art. 6 CEDU: diritto a un processo equo 80 7.2.4 Articolo 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo 81 5
Compendio Il pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni comprende una serie di singoli provvedimenti specifici slegati gli uni dagli altri. Il Consiglio federale ha quindi deciso di inserirli in due progetti separati: il primo comprendente le modifiche del Codice penale (CP), il secondo quelle del diritto penale minorile (DPMin) Contenuto dei progetti Progetto 1: modifiche del CP Il vigente CP svizzero prevede un sistema sanzionatorio flessibile, relativamente chiuso, che permette il reinserimento sociale dei criminali pericolosi oppure, se ciò non fosse possibile, il loro allontanamento dalla società per il tempo necessario ad impedire loro di commettere reati gravi. Tale sistema garantisce già oggi un livello di sicurezza molto elevato. Un’analisi dell’esecuzione delle sanzioni ha tuttavia mostrato che il diritto federale può essere migliorato e che tale miglioramento è auspicato dai Cantoni. Il presente avamprogetto permette l’attuazione di queste ottimizzazioni. Il primo progetto attua tre mozioni: la mozione 11.3767 Niente permessi di libera uscita per i condannati all’internamento, depositata dalla consigliera nazionale Rickli; la mozione 16.3002 Unificare l’esecuzione delle pene dei criminali pericolo- si, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale; e la mozione 17.3572 Prolungamento dell’intervallo dopo tre esami con esito negativo per la liberazione dall’internamento, depositata dal consigliere nazionale Guhl. Per attuare la mozione 11.3767, il Consiglio federale intende garantire che non siano concessi congedi non accompagnati a criminali che stanno scontando in regime chiuso l’internamento o la pena detentiva che lo precede. Attuando la mozione 17.3572 si intende ridurre l’onere amministrativo legato alla verifica annuale dell’internamento: tale misura andrebbe verificata d’ufficio sola- mente ogni tre anni se la libertà condizionale è stata precedentemente negata tre volte di seguito. Per attuare la mozione 16.3002, l’Ufficio federale di giustizia, in collaborazione con i Cantoni, ha stilato un rapporto sulla situazione iniziale e la necessità d’intervento. In base alle conclusioni cui è giunto tale rapporto, il Consiglio federale propone quattro modifiche: − la precisazione delle disposizioni sulla composizione della commissione di valutazione della pericolosità dei criminali e sul ricorso a tale commissione. L’obiettivo è eliminare le incertezze del diritto nella prassi e potenziare il ruolo di tale organo; − la semplificazione delle competenze in caso di soppressione, modifica e pro- secuzione di una misura. Accentrando le competenze nelle mani del giudice e legittimando l’autorità d’esecuzione a presentare ricorso, si intende acce- lerare e ottimizzare la procedura per modificare la sanzione; − norme chiare per il calcolo della durata di una misura terapeutica privativa della libertà affinché le autorità d’esecuzione possano calcolare in modo si- curo e uniforme i termini; 6
− il potenziamento delle misure di controllo e di accompagnamento (assisten- za riabilitativa e norme di condotta) una volta scontata la pena o in caso di soppressione della misura. L’obiettivo è colmare la lacuna in materia di si- curezza che può presentarsi se un criminale pericoloso è refrattario alle te- rapie e presenta un alto rischio di recidiva pur non essendo talmente perico- loso da giustificare il suo internamento. Secondo progetto: modifica del DPMin Il progetto attua la mozione 16.3142 Colmare le lacune sul piano della sicurezza nel diritto penale minorile, depositata dal consigliere agli Stati Caroni. Attualmente i giovani autori, refrattari alla rieducazione e alle cure, vanno liberati dall’esecuzione di una misura protettiva, al più tardi dopo aver scontato la pena residua, anche se sono pericolosi per la sicurezza altrui. Il diritto penale minorile (DPMin) non prevede alcuna vera e propria misura di sicurezza per la protezione altrui. Il ricovero a scopo di assistenza ai sensi del Codice civile (CC), comminabile al termine di una misura protettiva ai sensi del diritto penale minorile, non è pensa- to come misura di sicurezza per persone, refrattarie alla rieducazione e alle cure, che rappresentano un serio pericolo per gli altri. È raro che un giovane criminale sfugga alle maglie della rete di scurezza prevista dal diritto penale minorile e sia considerato un criminale pericoloso quando viene liberato da una sanzione del DPMin. Il vigente diritto penale minorile non va per- tanto radicalmente modificato ma ne vanno colmante solamente determinate lacune in materia di sicurezza. La portata della normativa proposta è limitata in modo da non mettere in discussione i principi del DPMin. Dopo aver verificato varie soluzioni possibili, il progetto 2 propone una normativa che permette di applicare alle persone che hanno raggiunto la maggiore età una misura prevista dal CP al termine della sanzione comminata ai sensi del DPMin. La disposizione è formulata in modo restrittivo e verrà applicata solamente agli autori di reati molto gravi per i quali, una volta eseguita la sanzione inflitta in virtù del DPMin, il rischio di recidiva di un reato grave è molto elevato. 7
1 Punti essenziali dell’avamprogetto concernente la modifica del Codi- ce penale (Progetto 1) 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Mozione 11.3767 Rickli Natalie. Niente permessi di libera uscita per i condannati all’internamento La mozione Rickli è stata modificata dal Consiglio degli Stati il 15 dicembre 2015 e adottata dal Consiglio nazionale il 14 giugno 2016. Essa incarica il Consiglio federa- le di sottoporre al Parlamento una modifica dell’articolo 64 del Codice penale (CP)1 che impedisca di concedere permessi di libera uscita non accompagnata ai condan- nati all’internamento. 1.1.2 Mozione 16.3002 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. Unificare l’esecuzione delle pene dei criminali pericolosi Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato rispettivamente il 3 marzo 2016 e il 29 settembre 2016 la mozione 16.3002 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. Essa invita il Consiglio federale a definire, in collaborazione con i Cantoni e tenuto conto dei concordati, criteri e standard minimi per disciplinare in maniera unitaria l’esecuzione delle pene in caso di rei pericolosi. Per attuare la mozione, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha redatto, in collabora- zione con una delegazione della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipar- timenti cantonali di giustizia e polizia composta da rappresentanti sia dei concordati sull’esecuzione delle pene e delle misure sia delle autorità cantonali preposte all’esecuzione delle pene e delle misure, un rapporto2 pubblicato il 20 novembre 2018. Il gruppo di lavoro ha approfondito vari aspetti legati all’esecuzione delle pene e delle misure nel caso di criminali violenti. Anzitutto ha verificato se, quattro anni dopo la pubblicazione del rapporto sul postulato Amherd3, sussistessero ancora differenze nella prassi dei diversi Cantoni e concordati e se tali differenze creassero difficoltà. Infine ha proposto varie soluzioni volte a eliminare le lacune riscontrate. Il rapporto dell’UFG illustra a grandi linee l’eventuale creazione di uno strumento che permetta di assistere e sorvegliare i criminali violenti al termine della sanzione, la semplificazione della procedura per suddividere le competenze tra le autorità 1 RS 311.0 2 Rapporto dell’Ufficio federale di giustizia del 20 novembre 2018 sulla mozione 16.3002 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, Unificare l’esecuzione delle pene dei criminali pericolosi, depositata il 22 gennaio 2016 (disponibile solo in te- desco e francese; di seguito: rapporto dell’UFG sulla mozione 16.3002), www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2018/2018-11-20/ber-straftaeter-d.pdf (sta- to: 2.7.2019). 3 Rapporto dell’Ufficio federale di giustizia del 18 marzo 2014 in adempimento del postu- lato 11.4072, Riesaminare l’esecuzione delle pene e delle misure in Svizzera, presentato il 15 dicembre 2011 dalla consigliera nazionale Amherd (disponibile solo in tedesco e fran- cese), www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/smv/dokumentation/ber-po-amherd-d.pdf (stato: 2.7.2019). 8
amministrative e quelle giudiziarie, una chiara regolamentazione della durata delle misure nonché la composizione e il coinvolgimento della commissione incaricata di valutare i criminali pericolosi. Lo scambio d’informazione, in particolare la questione della trasmissione di infor- mazioni e del rispetto del segreto medico, non rappresenterebbe un ambito priorita- rio secondo il rapporto dell’UFG. Negli ultimi anni infatti, la maggioranza dei Cantoni ha legiferato sull’argomento4 nei limiti delle proprie competenze in materia di diritto della salute e di diritto concernente l’esecuzione; inoltre l’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche ha pubblicato sul tema direttive medico-etiche5. La mozione 16.3002 non contempla misure che vadano oltre le sanzioni penali per la lotta contro i cosiddetti terroristi potenziali. Per contrastare questo fenomeno, il Consiglio federale ha elaborato e sottoposto al Parlamento un progetto specifico6. 1.1.3 Mozione 17.3572 Guhl. Prolungamento dell’intervallo dopo tre esami con esito negativo per la liberazione dall’internamento La mozione Guhl, adottata dal Parlamento il 28 febbraio 2018, incarica il Consiglio federale di adeguare l’articolo 64b del Codice penale affinché l’autorità competente abbia da riesaminare se l’autore possa essere liberato condizionalmente soltanto dopo tre anni o su richiesta motivata nel caso in cui la perizia annuale volta a esami- nare la possibilità di una liberazione condizionale abbia avuto tre volte di seguito esito negativo. 1.2 Diritto vigente e necessità d’intervento 1.2.1 Il sistema sanzionatorio del CP e l’esecuzione delle sanzioni pe- nali in Svizzera Distinguendo tra pene e misure, il CP svizzero introduce un sistema sanzionatorio a doppio binario ossia le autorità che applicano il diritto possono o devono pronuncia- re sia pene sia misure7, ma sono sempre tenute a computare la privazione della libertà imposta da una misura nella pena detentiva da scontare8. Per l’esecuzione vale il principio «la misura prima della pena» (art. 57 cpv. 2 CP). Dalla revisione del 2007, il sistema sanzionatorio si contraddistingue per un’elevata flessibilità9. Nei confronti di un autore che sta scontando una pena detentiva è possi- bile pronunciare a posteriori una misura terapeutica ambulatoriale o stazionaria (art. 65 cpv. 1 CP)10. Il diritto in materia di misure permette inoltre di ordinare a 4 Rapporto dell’UFG sulla mozione 16.3002 (nota 2), n. 5.4.5 5 ACCADEMIA SVIZZERA DELLE SCIENZE MEDICHE, Exercice de la médecine auprès des personnes détenues (disponibile solo in francese), Berna 2018, n. 10. 6 19.032 Oggetto del Consiglio federale. Legge federale (disegno) sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT). 7 Dualismo, art. 57 cpv. 1 CP. 8 Sistema vicario, art. 57 cpv. 3, art. 62b cpv. 3 e art. 63b cpv. 1 CP. 9 In proposito DTF 145 IV 167 consid. 1.7. 10 In merito alla pronuncia a posteriori di un trattamento ambulatoriale, si rimanda alla sentenza del Tribunale federale 6B_82/2019 del 1° luglio 2019 consid. 2.3.5 e 2.3.8. In merito alla pronuncia di una misura terapeutica stazionaria a posteriori secondo l’art. 65 cpv. 1 CP, si rimanda alla Corte EDU, Kadusic./Svizzera, sentenza del 9 gennaio 2018, n. 43977/13 e sentenza del Tribunale federale 6F_8/2018 del 22 maggio 2018 consid. 2.2.3. 9
posteriori un internamento se ad esempio una misura terapeutica stazionaria (art. 59 CP) non ha avuto l’effetto voluto (art. 62c cpv. 4 CP)11. In base all’articolo 65 capoverso 2 CP, è possibile ordinare a posteriori un interna- mento nei confronti di un autore che sta scontando una pena detentiva e non soddisfa i requisiti per una misura terapeutica stazionaria. Questa disposizione è stata intro- dotta e ampiamente discussa in occasione della revisione della PG-CP del 2005 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale)12. Poiché comporta la modifica della sentenza originale, una pronuncia di questo tipo è possibile soltanto rispettando la severa normativa della revisione («revisione a sfavore del condanna- to»). Non vi è un margine legale che consenta di ridurre i requisiti di cui all’articolo 65 capoverso 2 CP, tanto più che la normativa vigente è già criticata da tutta la letteratura13. La Corte EDU aveva giudicato la disposizione del diritto tede- sco relativa alla detenzione preventiva disposta a posteriori incompatibile con la Convenzione14. Un caso riguardante la Svizzera e concernente l’internamento a posteriori in base all’articolo 65 capoverso 2 CP è al momento (stato: dicem- bre 2019) in esame presso la Corte EDU15. In altre parole il diritto sanzionatorio vigente costituisce un sistema flessibile e relativamente chiuso che permette il reinserimento dei criminali pericolosi o, se ciò non fosse possibile, il loro allontanamento dalla società per il tempo necessario ad impedire loro di commettere reati gravi. 11 Cfr. la sentenza del Tribunale federale 6B_81/2011 del 16 maggio 2011 consid. 4; in merito alla compatibilità con la giurisprudenza della Corte EDU, cfr. la DTF 145 IV 167 consid. 1.7 e seg. 12 La sintesi dei dibattiti è disponibile in tedesco e francese al seguente sito: www.parlament.ch/it/attività parlamentare/ricerca curia-vista/numero oggetto (05.060). 13 Conferme in HEER MARIANNE, in: Niggli Marcel A./ Wiprächtiger Hans (a c. di), Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch und Jugendstrafgesetz, Volume I, 4a ed., Basilea 2019, Art. 65 N 58 segg. 14 Corte EDU, M./Germania, sentenza del 17 dicembre 2009, n. 19359/04. 15 La sentenza del Tribunale federale 6B_896/2014 del 16 dicembre 2015 è stata impugnata. 10
Schema: modifica della sanzione nel CP16 16 In questo caso le possibilità per ordinare misure ambulatoriali e l’esecuzione graduale in caso di liberazione condizionale (assistenza riabilitativa, norme di condotta, ripristino dell’esecuzione) sono tralasciate, cfr. in particolare al n. 1.2.7. 11
L’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni salvo diversa diposizione della legge (art. 123 cpv. 2 Costituzione [Cost.]17 e art. 372 CP). Questi ultimi sono tenuti a creare e gestire le istituzioni necessarie che comprendono: le autorità prepo- ste all’esecuzione, l’assistenza riabilitativa e gli stabilimenti di privazione della libertà. Per adempiere congiuntamente ai compiti che incombono loro, i Cantoni si sono riuniti in tre concordati regionali sull’esecuzione delle pene e delle misure. Questi contribuiscono considerevolmente all’armonizzazione delle pratiche cantonali in materia d’esecuzione e alla pianificazione efficiente dei penitenziari. La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha adottato basi comuni per l’esecuzione delle sanzioni in Svizzera e ha istituito il Centro svizzero di competenze in materia d’esecuzione di sanzioni penali (CSCSP) compiendo così passi importanti nell’ambito dell’armonizzazione dell’esecuzione delle pene e delle misure. Nel rapporto in adempimento del postulato 11.4072 Riesaminare l’esecuzione delle pene e delle misure in Svizzera, presentato il 15 dicembre 2011 dalla consigliera nazionale Amherd, il Consiglio federale ha illustrato dettagliatamente i compiti dell’esecuzione penale; di seguito riportiamo solo una breve sintesi. I compiti delle autorità e delle istituzioni del settore delle privazioni di libertà sono molteplici. Vanno dall’esecuzione della detenzione prima che una condanna passi in giudicato fino all’assistenza riabilitativa dopo la liberazione condizionale. In questo contesto, l’azione delle autorità si concentra sempre sulla tutela della sicurezza pubblica e la risocializzazione efficace della persona che ha commesso un reato. Le autorità di esecuzione si basano sul compito, stabilito dalla legge, di reinserimen- to e di prevenzione della recidiva. Stando all’obiettivo dell’esecuzione di cui all’articolo 75 capoverso 1 CP, l’esecuzione della pena deve promuovere il compor- tamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. L’obiettivo è evitate le recidive per proteggere la società. Con i principi della pre- venzione speciale positiva, l’esecuzione delle sanzioni deve sostenere in modo duraturo il reintegro delle persone che hanno commesso reati e contribuire così in maniera significativa alla protezione della sicurezza pubblica. Per adempiere questi compiti, le autorità di esecuzione hanno a disposizioni strutture specifiche come ad esempio riformatori aperti o chiusi, strutture per l’esecuzione delle misure, penitenziari femminili e stabilimenti per giovani adulti. 1.2.2 Congedi per i condannati all’internamento Il diritto vigente esclude senza eccezioni qualsiasi forma di regime aperto (art. 123a cpv. 1 Cost., art. 84 cpv. 6bis e art. 90 cpv. 4ter CP) per le persone internate a vita (art. 64 cpv. 1bis CP). Per gli altri criminali internati (art. 64 cpv. 1 CP) sono possibi- li regimi aperti e quindi anche congedi accompagnati o non accompagnati (art. 84 cpv. 6 in combinato disposto con art. 90 cpv. 4 e art. 90 cpv. 2bis CP). 17 RS 101. 12
Il regime aperto a chi ha commesso un reato di cui all’articolo 64 capoverso 1 CP va concesso previa verifica dell’adempimento dei presupposti relativi alla pericolosità pubblica di cui all’articolo 75a capoverso 3 CP. La mozione 11.3767 Rickli, che chiede di non concedere alcun permesso di libera uscita ai condannati all’internamento, è stata modificata dal Consiglio degli Stati il 15 dicembre 2015 e adottata nella forma modificata il 14 giugno 2014 dal Consiglio nazionale. Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifi- ca dell’articolo 64 CP che escluda la concessione di congedi non accompagnati ai condannati all’internamento. 1.2.3 Esame dell’internamento In base all’articolo 64b capoverso 1 lettera a CP, l’autorità competente esamina su richiesta o d’ufficio almeno una volta all’anno, e la prima volta dopo due anni, se e quando l’autore possa essere liberato condizionalmente dall’internamento. L’esame annuale della liberazione condizionale è molto oneroso sotto il profilo amministrativo. Di fatto, in questo lasso di tempo, il rischio di recidiva degli autori internati non si riduce mai a tal punto da prendere in seria considerazione un regime aperto. 1.2.4 Calcolo della durata delle misure terapeutiche privative della libertà Il diritto vigente non contiene disposizioni sul calcolo della durata delle misure privative della libertà. Ad esempio non è disciplinato in modo del tutto chiaro se la cosiddetta carcerazione provvisoria fino al trasferimento in una struttura adeguata va calcolata nella durata della misura. Negli ultimi anni, il Tribunale federale ha dovuto più volte pronunciarsi su incertezze in merito al calcolo dei termini che ne risulta- no18. Per garantire che la durata delle misure privative della libertà sia calcolata nella pratica in modo univoco, la giurisprudenza del Tribunale federale va precisata e codificata in una forma valida in generale. La gestione dei termini a carico delle autorità esecutive va dunque semplificata in modo tale che ad esempio le richieste di proroga o di modifica possano essere presentate per tempo. 1.2.5 Competenze per sopprimere, modificare o prolungare una misu- ra terapeutica Il vigente CP separa le competenze per la soppressione di una misura in corso da quelle per ordinarne una nuova: nel primo caso è responsabile l’autorità d’esecuzione, nel secondo il giudice, che può modificare o prorogare la misura. Poiché le due decisioni sono strettamente connesse, i Cantoni possono assegnare al giudice anche la competenza di sopprimere una misura19. 18 Cfr. in particolare DTF 142 IV 105 consid. 4.2; 145 IV 65 consid. 2.3; in merito alla cosiddetta Organisationshaft cfr. la sentenza del Tribunale federale 6B_564/2018 del 2 agosto 2018 consid. 2.5.5. 19 Sentenza del Tribunale federale 6B_1098/2018 del 21 marzo 2019 consid. 1.5, pubblica- zione prevista. 13
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale20, l’autorità d’esecuzione deve aver soppresso la misura in base al diritto cantonale prima che il giudice possa ordinarne un’altra con una decisione indipendente successiva ai sensi degli artico- li 363 e seguenti del Codice di procedura penale (CPP)21. Questa separazione delle competenze in caso di modifica di una sanzione è criticata dalla letteratura22 e presenta una serie di difficoltà pratiche. Non solo non è efficien- te, ma comporta anche il rischio di decisioni contraddittorie23. Il caso di E. è emblematico. E. è stato condannato a una pena detentiva di cin- que anni e a una multa di 200 franchi per violenza carnale e atti sessuali con fanciul- li. Inoltre è stata ordinata nei suoi confronti una misura terapeutica stazionaria da eseguire in un’istituzione chiusa (art. 59 cpv. 3 CP). Prima della fine della misura di cinque anni, l’autorità d’esecuzione ha chiesto al giudice di prolungarla ritenendo che E. abbia ancora bisogno di assistenza visto che presenta un rischio ancora molto elevato di recidiva per reati contro l’integrità sessuale altrui. Nella procedura di ricorso contro la decisione di prima istanza che aveva approvato la proroga della misura, il giudice constata che, malgrado diversi anni di terapia, l’atteggiamento di E. non è di fatto cambiato: E. sembra non voler collaborare attivamente alla terapia né confrontarsi con la sua pedofilia. Di conseguenza, il giudice ritiene che non abbia senso prolungare la misura24. In determinate situazioni, il diritto vigente può inoltre implicare che, nel caso di criminali pericolosi, sia disposta o mantenuta tra la soppressione della vecchia misura e la pronuncia della nuova, la privazione della libertà in base alle disposizio- ni sulla carcerazione di sicurezza di cui agli articoli 229 e seguenti CPP25. In queste situazioni, disporre la carcerazione di sicurezza costituisce un espediente e solleva una serie di dubbi sulla base legale26. Secondo la Corte EDU l’applicazione analoga nei procedimenti successivi non è compatibile con la CEDU27. Il trasferimento temporaneo in un penitenziario appare inoltre inappropriato rispetto alle immutate necessità terapeutiche o agli effetti sulla volontà di sottoporsi a una terapia. Questi problemi sarebbero ridotti se l’autorità cui compete la decisione di modificare la sanzione, potesse prima sospendere la misura nella stessa decisione. Va osservato che nei Cantoni, come ad esempio il Canton Vallese, dove il giudice di applicazione delle pene è responsabile sia in materia di diritto dell’esecuzione sia 20 DTF 134 IV 246 consid. 3.4; 141 IV 49 consid. 2.4 seg. 21 RS 312.0 22 HEER MARIANNE, in: Niggli Marcel A./ Wiprächtiger Hans (a cura di), Basler Kommen- tar zum Strafgesetzbuch und Jugendstrafgesetz, vol. I, 4. ed., Basilea 2018, art. 62 n. 9 seg., 18 segg. 23 Rapporto dell’UFG sulla mozione 16.3002 (nota 2), n. 6. 24 Sentenza della Corte dei reclami penali del tribunale d’appello del Cantone di Soletta BKBES.2016.15 del 16 settembre 2016. 25 Applicazione analoga nei procedimenti retti dal CPP in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive, cfr. la sentenza del Tribunale federale 1B_486/2018 del 22 novembre 2018 consid. 1 e 1B_41/2019 del 9 febbraio 2019 consid. 2.3. 26 Cfr. DTF 139 IV 175 e 142 IV 105 e anche la sentenza della Corte EDU nel caso T.B./Svizzera, 30 aprile 2019, n. 1760/15. 27 Corte EDU, I.L./Svizzera, sentenza del 3 dicembre 2019, n. 72939/16 (§ 52 segg.). La base legale per la carcerazione di sicurezza è attualmente in discussione in Parlamento in- sieme alla revisione del CPP, cfr. anche n. 1.3.4. 14
delle decisioni indipendenti successive ai sensi degli articoli 363 e seguenti CPP, non vi sono i problemi che si possono presentare con la separazione delle competen- ze. Contro le decisioni successive ha diritto di interporre ricorso dinnanzi al Tribunale federale il pubblico ministero (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 della legge sul Tribunale federale [LTF]28), ma non le autorità cantonali d’esecuzione29. La tutela degli inte- ressi dell’autorità d’esecuzione spetta dunque al pubblico ministero30. Appare quindi opportuno assegnare all’autorità d’esecuzione il diritto di ricorrere sia a livello cantonale che dinnanzi al Tribunale federale in quanto il pubblico ministero non è di fatto coinvolto direttamente nell’esecuzione della sanzione. 1.2.6 Commissione di valutazione della pericolosità La commissione pluridisciplinare prevista all’articolo 62d capoverso 2 CP ha il compito di valutare la pericolosità del criminale e di fornire un parere all’autorità d’esecuzione chiamata a decidere in merito alla concessione di un regime aperto per l’espiazione della pena31. Diverse disposizioni regolano il ricorso alla commissione di valutazione (art. 62d cpv. 2, art. 64b cpv. 2 lett. c, art. 75a cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 90 cpv. 4bis CP) e la prassi in caso di liberazione condizionale da una misura (art. 62d CP) e dall’internamento (art. 64b CP) è discordante32. Sotto il profilo della certezza del diritto, questa situazione non è soddisfacente, pertanto è opportuno definire con precisione i casi in cui la commissione va interpellata. L’articolo 62d capoverso 2 CP disciplina a grandi linee la composizione della com- missione. La disposizione prescrive che la commissione sia «composta di rappresen- tanti delle autorità preposte al procedimento penale, della autorità d’esecuzione nonché della psichiatria» ma non esige altre qualifiche specifiche. Non indica nep- pure se la commissione possa comprendere anche esperti con un profilo professiona- le complementare. Di fatto i Cantoni hanno regolato l’organizzazione, il funziona- mento e la composizione delle proprie commissioni di valutazione in modo differente33, tanto che le vari commissioni cantonali comprendono anche altri spe- cialisti oltre a quelli prescritti. Inoltre l’articolo menziona solamente l’obbligo di ricusazione degli esperti e dei rappresentanti della psichiatria, il che significa che i pubblici ministeri o i rappresen- tanti dell’autorità d’esecuzione che siedono in commissione possono già aver avuto 28 RS 173.110 29 DTF 133 IV 121 consid. 1.2 e DTF 145 IV 65 consid. 1.2. 30 DTF 145 IV 65 consid. 1.2. 31 Secondo l’art. 75a cpv. 2, CP, per regimi aperti si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione al lavoro o l’alloggio esterni e la libe- razione condizionale. 32 Cfr. in particolare il n. 2.5; rapporto dell’UFG sulla mozione 16.3002 (nota 2), n. 6.2. 33 ZERMATTEN AIMÉE H./ FREYTAG THOMAS, Commission de dangerosité, in: Brägger Benjamin F./ Vuille Joëlle (a c. di), Lexique pénitentiaire suisse – De l’arrestation provi- soire à la libération conditionnelle, Basilea 2016, pag. 84 segg ; Rapporto dell’UFG sulla mozione 6.3002 (nota 2), n. 5.3.3. 15
a che fare con la persona valutata, questo a maggior ragione nei Cantoni latini cia- scuno dei quali possiede una commissione cantonale di valutazione. 1.2.7 Assistenza riabilitativa e norme di condotta Attualmente l’assistenza riabilitativa di cui all’articolo 93 e le norme di condotta di cui all’articolo 94 CP34 sono ordinate in caso di sospensione parziale o totale dell’esecuzione della pena (art. 44 cpv. 2 CP), per il periodo di prova disposto con la liberazione condizionale (art. 62 cpv. 3, art. 64a cpv. 1, art. 87 cpv. 2) e nel quadro dell’esecuzione di determinate misure (art. 63 cpv. 2, art. 67 cpv. 6, art. 67b cpv. 4, art. 67c cpv. 7bis). È possibile, nel caso di autori condannati all’internamento e liberati condizionalmente, prorogare il periodo di prova (e quindi la possibilità di ordinare l’assistenza riabilitativa e di impartire norme di condotta) tutte le volte che appare necessario (art. 64a cpv. 2 CP). Lo stesso vale per gli autori che hanno com- messo un reato di cui all’articolo 64 capoverso 1 ma che non sono stati condannati all’internamento (art. 87 cpv. 3 CP). Tuttavia, il diritto vigente non prevede la possibilità di prolungare indefinitamente l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta, per esempio qualora fosse concessa la liberazione condizionale da una pena detentiva a un autore che non ha commesso un reato grave ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 CP. Il vigente sistema sanzionatorio è estremamente flessibile e, nel quadro dell’esecuzione di sanzioni per reati gravi, si è dimostrato relativamente impermea- bile. Tuttavia per l’esecuzione di sanzioni per reati meno gravi, tale sistema presenta un certo margine di miglioramento. Infatti: in caso di un procedimento successivo riguardante l’esecuzione di una sanzione per uno di questi reati meno gravi, se non è possibile pronunciare un’altra sanzione o prorogare la misura ed è stata esaurita la pena detentiva residua oppure vi è una pena residua ma l’autore è ritenuto pericoloso per cui non è opportuno concedergli la liberazione condizionale, quest’ultimo è liberato senza sufficiente preparazione. Il diritto penale non prevede, infatti, in tali casi né supporto né condizioni per prevenire la recidiva e favorire il reinserimento. È inoltre possibile che, proprio a causa della sua pericolosità, l’autore non abbia in precedenza beneficiato di regimi meno severi che permettessero di verificare la sua condotta in libertà. I casi riportati di seguito illustrano le difficoltà esposte: − A. è stato condannato per estorsione, rapina qualificata, frode dello scotto e reato contro la legge del 16 dicembre 200535 sugli stranieri e la loro inte- grazione a una pena detentiva di quattro anni e mezzo e a sottoporsi a un trattamento ambulatoriale. Visto che A. è quasi alla fine della pena deten- tiva e poiché presenta ancora un rischio di recidiva, l’autorità d’esecuzione ha chiesto al giudice di disporre l’internamento a posteriori. Il Tribunale 34 Fino all’entrata in vigore della modifica del CP (Disposizioni generali), nel 2007, il CP indicava le misure di controllo e di accompagnamento con l’iperonimo «patronato», cfr. art. 47 vCP. Al riguardo HAFTER ERNST, Lehrbuch des Schweizerischen Strafrechts – Allgemeiner Teil, Berna 1946, pag. 290 seg 35 RS 142.20 16
federale lo ha rifiutato rilevando che le condizioni di cui all’articolo 65 capoverso 2 CP non sono adempiute36. Non avendo mai soddisfatto le condizioni per una liberazione condiziona- le, al termine della sua pena A. deve essere liberato senza misure di ac- compagnamento. − B. è stato sottoposto a una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’articolo 59 CP in quanto ritenuto colpevole di ripetuti atti sessuali su fanciulli37, pornografia e molestie sessuali. Dopo aver rifiutato la libera- zione condizionale dalla misura e aver soppresso quest’ultima, l’autorità d’esecuzione ha chiesto la pronuncia dell’internamento. Secondo il Tribu- nale federale, gli atti commessi da B. non hanno «gravemente pregiudica- to» l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona (art. 64 cpv. 1 CP), pertanto B. non può essere condannato all’internamento38. Se non ha più una pena residua da scontare in carcere dopo la soppressio- ne della misura, B. va liberato senza condizioni o supporto per agevolare la sua reintegrazione sociale. − C. è stato condannato a una pena pecuniaria e a pena detentiva di tre anni per calunnia, minacce plurime, tentata coazione, incendio intenzionale plu- rimo con danni minimi, tentativo di pubblica intimidazione, sviamento della giustizia e ingiurie plurime. Inoltre è stata disposta nei suoi confronti una misura terapeutica di cui all’articolo 59 CP. Durante l’esecuzione del- la misura, C. ha appiccato intenzionalmente un altro incendio per il quale è stato condannato a una pena detentiva di due anni. Di conseguenza l’autorità d’esecuzione ha soppresso la misura terapeutica stazionaria per mancanza di prospettive di successo e ha proposto al giudice l’esecuzione della pena residua e l’internamento. Il Tribunale federale ha stabilito che C. non può essere internato nonostan- te l’elevato rischio di recidiva che continua a presentare e il suo bisogno di terapia (al momento però è refrattario alle cure), poiché non ha commesso alcun reato sufficientemente grave punibile con l’internamento39. Recentemente il Tribunale federale si è espresso in merito a un caso nel quale la misura terapeutica stazionaria (art. 59 CP) era stata soppressa in quanto priva di risultati, l’autore aveva scontato integralmente la pena detentiva tuttavia non appari- va opportuno semplicemente rilasciarlo ma piuttosto continuare a sottoporlo a un controllo. Nella sentenza40, la suprema Corte ha riconosciuto la possibilità di ordina- re una misura ambulatoriale, un’assistenza riabilitativa e norme di condotta sottoli- neando la necessità di un diritto flessibile in materia di misure e ricordando gli 36 DTF 143 IV 445. 37 Per motivi di chiarezza va ricordato che il reato costituito da atti sessuali con fanciulli di cui all’art. 187 CP non comprende né la coazione sessuale (art. 189 CP) né la violenza carnale (art. 190 CP) su minori. L’art. 187 CP si applica cumulativamente a entrambi i reati (concorso reale). 38 Sentenza del Tribunale federale 6B_746/2016 dell’8 dicembre 2017. 39 Sentenza del Tribunale federale 6B_1035/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 1.7. 40 Sentenza del Tribunale federale 6B_82/2019 del 1° luglio 2019, consid. 2.3.5 e 2.3.8. 17
obiettivi perseguiti dalla prevenzione della recidiva e dall’integrazione sociale, ossia gli stessi obiettivi perseguiti dal presente avamprogetto41. 1.2.8 Cauzione preventiva La cauzione preventiva di cui all’articolo 66 CP è un particolare strumento di pre- venzione, previsto dal diritto vigente, per controllare meglio, almeno in determinati casi, il rischio di reati42. Tale cauzione presuppone che l’autore minacci di commet- tere un crimine o un delitto43 e che la persona minacciata esiga da lui la promessa44 di non commetterlo. A garanzia della promessa, l’autore può essere obbligato a prestare adeguata cauzione (cpv. 1). Se rifiuta di promettere o non presta la cauzio- ne, l’autore può essere incarcerato per due mesi al massimo (cpv. 2). Se nell’arco di due anni dal giorno in cui ha prestato la cauzione commette comunque il reato, la cauzione è devoluta allo Stato (cpv. 3). La tesi secondo cui la cauzione preventiva non è efficace45 è opinabile, visto che la misura è raramente inflitta in Svizzera mentre in Inghilterra è uno strumento classico nella lotta alla criminalità46. Non è neppure sostenibile che la misura è raramente inflitta perché poco conosciuta,47 visto che il diritto processuale prevede un istituto analogo: secondo l’articolo 238 CPP infatti, se vi è pericolo di fuga, il giudice può disporre il deposito di una cauzione come misura alternativa alla carcerazione48. Vista la mancanza di dati empirici, non è possibile stimare in modo affidabile l’efficacia della cauzione preventiva nella sua forma attuale (in particolare con il requisito della richiesta della persona minacciata e la carcerazione di due mesi al massimo). Si rinuncia a proporre nell’avamprogetto una modifica dell’articolo 66 CP. 1.2.9 Rettifica terminologica Il diritto penale in materia di misura utilizza spesso come sinonimi i termini «autori- tà d’esecuzione» (p. es. art. 59 cpv. 4 CP) e «autorità competente» (p. e. art. 62d cpv. 1 CP) il che compromette la leggibilità e la comprensibilità del testo normativo. 41 Cfr. al riguardo al n. 1.3.6.3. 42 Cfr. KISSLING RENÉ, Warum fristet die Friedensbürgschaft ein Mauerblümchendasein?, plädoyer 6/2010, pag. 13, con i rimandi all’aspetto temporale di centrale importanza nella cauzione preventiva (p. es. nel caso «Carl Hirschmann»). 43 La cauzione preventiva appare sproporzionata per impedire le contravvenzioni, cfr. la sentenza del TF 6B_190/2011 dell’11 luglio 2011, consid. 2.4.5 seg. (considerandi non pubblicati nella DTF 137 IV 258). 44 Nessuna querela ai sensi dell’art. 30 CP. 45 TRECHSEL STEFAN/ BERTOSSA CARLO, StGB Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2018, art. 66 n. 1 (con ulteriori rimandi.). 46 Prove in KISSLING RENÉ in: Niggli Marcel A./ Wiprächtiger Hans (a c. di), Basler Kom- mentar zum Strafgesetzbuch und Jugendstrafgesetz, Volume I, 4a ed., Basilea 2019, art. 66 n. 1 segg. 47 KISSLING RENÉ (nota 46), art. 66 n. 4. 48 La cauzione preventiva del CP può essere applicata parallelamente alla fornitura di garanzie prevista nel procedimento penale. In dettaglio HÄRRI MATTHIAS in: Niggli Mar- cel A./ Heer Marianne/ Wiprächtiger Hans (ed.), Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014, art. 238 n. 2. 18
1.3 Panoramica delle modifiche proposte 1.3.1 Nessun congedo non accompagnato per condannati all’internamento in regimi chiusi Articolo 84 capoversi 6bis e 6ter e articolo 90 capoverso 4bis AP-CP Il divieto di «permessi di libera uscita» non accompagnata può essere attuato modi- ficando gli articoli 84 e 90 del CP. Il CP utilizza per i corrispondenti regimi aperti la nozione di «congedo» (art. 84 cpv. 6 CP)49. Poiché, secondo l’articolo 64 capoverso 2 CP, l’esecuzione di una pena detentiva precede l’internamento, i congedi non accompagnati non andrebbero concessi nep- pure durante l’esecuzione di tale pena ai criminali condannati a una pena detentiva e per i quali è stato ordinato un internamento. Il criterio dell’«esecuzione in regime chiuso» tiene conto del fatto che non tutti gli autori che scontano l’internamento sono ancora pericolosi: se non è più pericoloso, anche chi è condannato all’internamento può essere trasferito da strutture chiuse a strutture aperte nel corso dell’esecuzione della pena. Determinate misure possono prevedere lavoro e alloggio esterni (art. 90 cpv. 2bis CP). Proprio in casi simili non avrebbe senso vietare i congedi non accompagnati. Per prepararli a una vita in libertà priva di recidiva, questi detenuti devono poter dare prova di sé nell’ambito di regimi aperti comprendenti anche uscite non accom- pagnate, se l’autorità competente non li ritiene più pericolosi50 e stanno scontando la pena regime aperto. Un congedo non accompagnato in un contesto controllato poco prima di una probabile liberazione condizionale è utile alla formulazione di una previsione e quindi anche alla sicurezza. 1.3.2 Modifica della frequenza del riesame dell’internamento Articolo 64b capoverso 3 AP-CP La mozione 17.3572 Guhl chiede che l’autorità di esecuzione riesamini la liberazio- ne condizionale solamente dopo tre anni o su richiesta motivata del detenuto, nel caso in cui la perizia annuale volta a esaminare la possibilità di una liberazione condizionale abbia avuto tre volte di seguito esito negativo. In realtà non è fondamentale che la perizia sia stata negativa tre volte di seguito, bensì sia stata negativa la decisione che si basa su di essa. Le perizie infatti non vanno redatte necessariamente ogni anno: per disporre la liberazione condizionale, l’autorità di esecuzione può basarsi su una perizia precedente, se le condizioni da allora non sono cambiate51. Se però la perizia non è più attuale perché troppo vec- chia o perché sono cambiate le condizioni, deve esserne stilata un’altra52. Il criterio determinante è quindi che l’autorità competente abbia preso tre volte di seguito una decisione negativa passata in giudicato in merito alla liberazione condi- zionale. L’articolo 64b capoverso 3 AP-CP si basa dunque sul criterio seguente: se 49 Cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale 6B_664/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 2.3.3 e 6B_619/2015 del 18 dicembre 2015 consid. 2.4. 50 Cfr. art. 90 cpv. 4bis CP in combinato disposto con art. 75a CP risp. art. 91b AP-CP. 51 DTF 128 IV 241 consid. 3.4. 52 DTF 134 IV 246 consid. 4.3. 19
l’autorità competente ha rifiutato tre volte di seguito la liberazione condizionale dall’internamento, riesamina d’ufficio tale possibilità soltanto tre anni dopo. L’esame su richiesta dell’interessato non è oggetto della presente modifica. 1.3.3 Calcolo della durata delle misure terapeutiche privative della libertà Articolo 57a AP-CP In linea di massima, la durata di una misura terapeutica privativa della libertà viene calcolata dal giorno del passaggio in giudicato della sua pronuncia53. Il carcere prima di entrate in un istituto di esecuzione adeguato (la cosiddetta carcerazione provvisoria di un criminale sottoposto a una misura) non deve comportare una privazione della libertà più lunga e andare quindi a scapito dell’autore. Se il condannato si trova in libertà prima dell’esecuzione della misura, il calcolo dei termini non fa riferimento al passaggio in giudicato, ma alle circostanze contingenti. Ai fini dell’esecuzione della misura ordinata, è dunque determinante il momento a partire dal quale il condannato è privato della libertà. La prosecuzione di una misura disposta prima del termine della stessa non comporta in generale una riduzione della durata del provvedimento. La misura deve essere eseguita interamente, conformemente alla decisione, prima che inizi la prosecuzio- ne54. 1.3.4 Competenze per sopprimere, modificare o prolungare una misu- ra terapeutica Articolo 81 capoverso 1 lettera b numero 8 AP-LTF, articolo 62c capoversi 1 (frase introduttiva) e 5, articolo 62d capoverso 1, articolo 63a capoversi 1 e 2 (frase introduttiva) e articolo 65a AP-CP Sarebbe opportuno che il giudice competente per le decisioni indipendenti successi- ve ai sensi del CPP possa anche ordinare contemporaneamente la soppressione della misura disposta in precedenza. Per l’attuazione sono possibili due varianti: − variante A: il diritto federale prevede la competenza del giudice per tutte le decisioni che sopprimono misure terapeutiche. Questa variante semplifica l’applicazione del diritto sanzionatorio: tutte le decisioni concernenti una misura in essere sono prese dal giudice, mentre all’autorità d’esecuzione competono le decisioni sulle modalità di esecu- zione, in particolare quelle relative ai regimi aperti (compresa la liberazio- ne condizionale). Di conseguenza il lavoro dei giudici penali aumenterebbe, mentre quello delle autorità d’esecuzione e dei giudici amministrativi diminuirebbe. La decisione presa dal giudice penale indipendente potrebbe inoltre conta- re su una maggiore accettazione rispetto a quella presa dall’autorità ammi- nistrativa responsabile dell’esecuzione e vincolata a precise disposizioni. 53 DTF 145 IV 65, consid. 2.2 segg. 54 DTF 145 IV 65, consid. 2.8. 20
L’articolo 64c capoversi 3 e 4 CP prevede già che un giudice possa sop- primere l’internamento a vita; − variante B: il diritto federale disciplina solamente i casi in cui la decisione di sopprimere la misura coincide con quella di modifica della sanzione. Con questa variante la responsabilità della decisione sulla soppressione della misura è divisa in due: se l’autorità di esecuzione intende cambiare o protrarre la misura, è il giudice penale a decidere con decisione indipen- dente successiva secondo il CPP, negli altri casi l’autorità di esecuzione (ed eventualmente il giudice amministrativo) decide in base al diritto can- tonale. In questo modo la separazione delle competenze criticata nel diritto vigen- te non verrebbe eliminata, bensì spostata. Inoltre questa soluzione sarebbe complicata poiché non verrebbe applicata senza eccezioni quando si tratta di sopprimere una misura, ma varrebbe unicamente in determinate situazioni. L’applicazione del diritto sanziona- torio nella pratica non sarebbe dunque semplificata, il che non è auspicabi- le sotto il profilo della sicurezza. In modo più generale ci si può anche chiedere fino a che punto è corretto che l’autorità amministrativa possa sopprimere la decisione del giudice che ha ordinato una misura terapeutica e quindi intervenire su una sanzione di- sposta. L’avamprogetto prevede pertanto di uniformare la normativa sulle competenze in materia di misure terapeutiche e di assegnare, seguendo la variante A, le competenze di sopprimere la misura esclusivamente al giudice penale. Il diritto federale introdur- rebbe dunque una competenza materiale simile a quella che alcuni Cantoni55 preve- dono già nel loro diritto cantonale con la figura del giudice per l’esecuzione delle pene e delle misure. Le competenze di questi giudici superano in parte quelle previ- ste dalle norme qui proposte poiché decidono ad esempio anche in merito alla libe- razione condizionale da una pena o da una misura56. Queste normative cantonali devono continuare ad applicarsi. Inoltre le norme proposte intendono legittimare l’autorità di esecuzione a ricorrere contro decisioni di sopprimere, modificare o protrarre una misura terapeutica sia nella procedura cantonale sia davanti al Tribunale federale. In caso di altre decisioni successive (p. es. concernenti una confisca indipendente), l’avamprogetto non pre- vede per l’autorità di esecuzione alcun diritto di impugnazione. La LTF dovrebbe dunque riconoscere il diritto di ricorso dell’autorità di esecuzione anche nell’ambito dell’esecuzione delle pene e delle misure, ambito che i Cantoni disciplinano auto- nomamente57. 55 Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese e Ticino. 56 Cfr. p. es. art. 10 della legge concernente l’applicazione del CP del 12 maggio 2016 del Canton Vallese. 57 Cfr. al riguardo il messaggio del 15 giugno 2018 concernente la modifica della legge sul Tribunale federale (LTF), FF 2018 3925, 3956 seg. 21
Il disegno di modifica del CPP introduce una base legale volta a permettere la carce- razione di sicurezza in vista di una decisione indipendente successiva del giudice58. 1.3.5 Composizione della commissione di valutazione della pericolosità e ricorso a tale commissione Articolo 62c titolo marginale, articolo 62d capoverso 2, articolo 62e, articolo 64 capoverso 5, articolo 64a titolo marginale, articolo 64b capoverso 2 lettera c, articolo 75a capoversi 1 e 3, articolo 90 capoversi 1 e 1bis, articoli 91a e 91b AP- CP, articolo 28 capoverso 3 AP-DPMin Le modifiche proposte intendono definire chiaramente le situazioni nelle quali l’autorità d’esecuzione chiede il parere della commissione di valutazione della pericolosità. Inoltre precisano la composizione della commissione e le qualifiche dei suoi membri ed estendono il dovere di ricusazione a tutti i membri. Per strutturare meglio le norme sulla commissione di valutazione della pericolosità, l’avamprogetto scorpora le disposizioni corrispondenti dall’attuale contesto e le inserisce, precisandone il contenuto, in una nuova norma (art. 91a AP-CP). La definizione legale della pericolosità compare subito dopo le disposizioni sulla com- missione (art. 91b AP-CP). 1.3.6 Estensione dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta Articoli 41a, 62 capoverso 4 lettera b e capoverso 5, articoli 62f, 89a, 93, 94, 95 titolo marginale e capoverso 2, articolo 95a AP-CP, articolo 34abis AP-CPM 1.3.6.1 Estendere l’internamento? Per colmare le lacune nella sicurezza derivanti dal fatto che un autore è refrattario alle terapie e non soddisfa i requisiti di pericolosità per un internamento, si potrebbe ampliare il campo di applicazione dell’internamento. Questa misura di sicurezza privativa della libertà verrebbe estesa anche ai criminali la cui pericolosità è al di sotto della soglia fissata dalle attuali norme sull’internamento. L’internamento, in quanto privazione della libertà a tempo indeterminato, costitui- sce, insieme alla (potenziale) reclusione a vita, la sanzione più severa prevista dal vigente CP e va inflitto come ultima ratio (cfr. art. 56 cpv. 2 e art. 56a cpv. 1 CP)59. L’obiettivo perseguito dal legislatore con le nuove disposizioni sull’internamento contenute nella revisione 2002 della parte generale del CP è impedire che un reato unicamente contro il patrimonio abbia come conseguenza legale un internamento. Inoltre le aggressioni ai beni giuridici individuali elencati all’articolo 64 capoverso 1 CP devono portare grave pregiudizio all’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persone e costituire pertanto un reato passibile di una pena detentiva minima di cinque anni. L’internamento può durare anche tutta la vita. Estendere questa misura di sicurezza privativa della libertà a violazioni irrilevanti di beni giuridici individuali o a reati contro il patrimonio va respinto per ragioni di proporzionalità. Ciò corrisponderebbe in definitiva a una reintroduzione della normativa sull’internamento dei delinquenti abituali previsto dal vecchio codice. 58 Art. 364a D-CPP, in particolare il messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale, FF 2019 5523, 5587 segg. e 5605. 59 DTF 139 IV 57 consid. 1.3.3. 22
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