Rapporto esplicativo concernente la modifica del Codice penale - e la modifica del diritto penale minorile Pacchetto di misure: esecuzione delle ...

Pagina creata da Beatrice Di Maio
 
CONTINUA A LEGGERE
Rapporto esplicativo concernente la modifica del Codice penale - e la modifica del diritto penale minorile Pacchetto di misure: esecuzione delle ...
Rapporto esplicativo

               concernente la
         modifica del Codice penale

                     e la
     modifica del diritto penale minorile

(Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni)

             Ufficio federale di giustizia
                       .....2020
Sommario

Compendio                                                                      6
1   Punti essenziali dell’avamprogetto concernente la modifica del
    Codice penale (Progetto 1)                                                 8
    1.1 Situazione iniziale                                                    8
         1.1.1 Mozione 11.3767 Rickli Natalie. Niente permessi di libera
                 uscita per i condannati all’internamento                      8
         1.1.2 Mozione 16.3002 della Commissione degli affari giuridici
                 del Consiglio nazionale. Unificare l’esecuzione delle pene
                 dei criminali pericolosi                                      8
         1.1.3 Mozione 17.3572 Guhl. Prolungamento dell’intervallo
                 dopo tre esami con esito negativo per la liberazione
                 dall’internamento                                             9
    1.2 Diritto vigente e necessità d’intervento                               9
         1.2.1 Il sistema sanzionatorio del CP e l’esecuzione delle
                 sanzioni penali in Svizzera                                    9
         1.2.2 Congedi per i condannati all’internamento                       12
         1.2.3 Esame dell’internamento                                         13
         1.2.4 Calcolo della durata delle misure terapeutiche privative
                 della libertà                                                 13
         1.2.5 Competenze per sopprimere, modificare o prolungare una
                 misura terapeutica                                            13
         1.2.6 Commissione di valutazione della pericolosità                   15
         1.2.7 Assistenza riabilitativa e norme di condotta                    16
         1.2.8 Cauzione preventiva                                             18
         1.2.9 Rettifica terminologica                                         18
    1.3 Panoramica delle modifiche proposte                                    19
         1.3.1 Nessun congedo non accompagnato per condannati
                 all’internamento in regimi chiusi                             19
         1.3.2 Modifica della frequenza del riesame dell’internamento          19
         1.3.3 Calcolo della durata delle misure terapeutiche privative
                 della libertà                                                 20
         1.3.4 Competenze per sopprimere, modificare o prolungare una
                 misura terapeutica                                            20
         1.3.5 Composizione della commissione di valutazione della
                 pericolosità e ricorso a tale commissione                     22
         1.3.6 Estensione dell’assistenza riabilitativa e delle norme di
                 condotta 22
                 1.3.6.1 Estendere l’internamento?                             22
                 1.3.6.2 Nuove misure di sorveglianza?                         23
                 1.3.6.3 Proposta del Consiglio federale                       24
                 1.3.6.4 Inasprimento delle sanzioni in caso di
                            violazione dell’assistenza riabilitativa o delle
                            norme di condotta?                                 25

                                                                               2
1.3.7   Rettifica terminologica                                      27
2   Commento ai singoli articoli del progetto 1                               28
    2.1 Nessun congedo non accompagnato per condannati
        all’internamento da eseguire in regimi chiusi                         28
        Articolo 84 capoversi 6bis e 6ter; articolo 90 capoverso 4bis AP-CP   28
    2.2 Modifica della frequenza del riesame dell’internamento                28
        Articolo 64b capoverso 3 AP-CP                                        28
    2.3 Calcolo della durata delle misure terapeutiche privative della
        libertà 29
        Articolo 57a capoverso 1 AP-CP                                        29
        Articolo 57a capoverso 2 AP-CP                                        30
        Articolo 57a capoverso 3 AP-CP                                        30
    2.4 Competenze per sopprimere, modificare o prolungare una misura
        terapeutica                                                           30
        Articolo 62c capoversi 1, frase introduttiva, e 5; articolo 62d
                 capoverso 1; articolo 63a capoversi 1 e 2, frase
                 introduttiva                                                 30
        Articolo 65a AP-CP; articolo 81 capoverso 1 lettera b numero 8
                 AP-LTF                                                       31
    2.5 Composizione della commissione di valutazione della pericolosità
        dei criminali e ricorso a tale commissione                            32
        Articolo 62c titolo marginale AP-CP                                   32
        Articolo 62d capoverso 2 AP-CP                                        32
        Articolo 62e AP-CP                                                    32
        Articolo 64 capoverso 5 AP-CP                                         33
        Articolo 64a titolo marginale AP-CP                                   33
        Articolo 64b capoverso 2 lettera c AP-CP                              33
        Articolo 75a capoversi 1 e 3 AP-CP                                    34
        Articolo 90 capoversi 1 e 1bis AP-CP                                  34
        Articolo 91a AP-CP                                                    34
        Articolo 91b AP-CP                                                    36
        Articolo 28 capoverso 3 AP-DPMin                                      37
    2.6 Potenziamento dell’assistenza riabilitativa e delle norme di
        condotta                                                              37
        Articolo 41a AP-CP e articolo 34abis AP-CPM                           37
        Articolo 62 capoverso 4 lettera b e capoverso 5 AP-CP                 39
        Articolo 62f AP-CP                                                    39
        Articolo 89a AP-CP                                                    41
        Articolo 93 AP-CP                                                     43
        Articolo 94 AP-CP                                                     44
        Articolo 95 capoverso 2 AP-CP                                         46
        Articolo 95a AP-CP                                                    46
    2.7 Rettifica terminologica                                               47

                                                                              3
3   Punti essenziali dell’avamprogetto concernente la modifica del
    diritto penale minorile (Progetto 2)                                      48
    3.1 Situazione iniziale                                                   48
          3.1.1 Mozione 16.3142 Caroni. Colmare le lacune sul piano
                  della sicurezza nel diritto penale minorile                 48
          3.1.2 Diritto vigente                                               49
          3.1.3 Necessità d’intervento                                        52
          3.1.4 Consultazione di esperti                                      54
          3.1.5 Varianti esaminate e soluzione scelta                         55
                  3.1.5.1 Nessuna modifica legislativa                        55
                  3.1.5.2 Estensione del campo di applicazione del
                            ricovero a scopo di assistenza secondo
                            l’articolo 426 CC                                 55
                  3.1.5.3 Nuove misure di diritto di polizia                  56
                  3.1.5.4 Nuove misure di sicurezza del diritto penale
                            minorile                                          57
                  3.1.5.5 «Sostituzione» della misura di diritto penale
                            minorile con una misura di diritto penale degli
                            adulti                                            58
                  3.1.5.6 Conclusioni                                         60
          3.1.6 Altre modifiche                                               60
          3.1.7 Modifiche scartate                                            61
    3.2 Panoramica delle norme proposte                                       61
          3.2.1 Sintesi 61
          3.2.2 Reati passibili di una misura secondo il CP                   62
          3.2.3 Previsione sfavorevole (al momento della sentenza / della
                  pronuncia)                                                  63
          3.2.4 Riserva della misura nella sentenza di riferimento            64
          3.2.5 Misure del CP                                                 64
          3.2.6 Misure del CP al termine di un collocamento in un istituto
                  chiuso 64
          3.2.7 Misure del CP al termine di una privazione della libertà      65
          3.2.8 Competenza per la pronuncia della misura                      65
          3.2.9 Ricovero a scopo di assistenza                                65
          3.2.10 Esecuzione della misura                                      66
          3.2.11 Diritto processuale                                          66
                  Procedura penale minorile (PPMin)                           66
                  Codice di procedura penale (CPP)                            67
          3.2.12 Diritto in materia di casellario giudiziale                  67
4   Commenti alle singole disposizione del progetto 2                         67
    4.1 Diritto penale minorile del 20 giugno 2003                            67
        Articolo 3 capoversi 2 e 3                                            67
        Articolo 14 capoverso 2                                               67
        Articolo 15a                                                          68
        Articolo 19 capoversi 1bis e 1ter                                     69

4
Articolo 19a                                                     70
         Articolo 19b                                                     71
         Articolo 19c                                                     72
         Articolo 25a                                                     73
         Articolo 27a                                                     74
5   Rapporto con il programma di legislatura                              74
6   Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale              75
    6.1 Ripercussioni per la Confederazione                               75
         6.1.1 Progetto 1 (CP)                                            75
         6.1.2 Progetto 2 (DPMin)                                         75
    6.2 Ripercussioni per i Cantoni                                       75
         6.2.1 Progetto 1 (CP)                                            75
         6.2.2 Progetto 2 (DPMin)                                         76
7   Aspetti giuridici                                                     76
    7.1 Costituzionalità                                                  76
         7.1.1 Competenza legislativa                                     76
         7.1.2 Conformità con i diritti fondamentali                      77
                 7.1.2.1 Novità introdotte dal progetto 1(modifica del
                           CP)                                            77
                 7.1.2.2 Novità introdotte dal progetto 2 (modifica del
                           DPMin)                                         77
                 7.1.2.2.1 Diritti fondamentali                           77
                 7.1.2.2.2 Conclusioni                                    78
    7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera       79
         7.2.1 CEDU e Convenzione sui diritti del fanciullo               79
         7.2.2 Articolo 5 CEDU: diritto alla libertà e alla sicurezza     79
         7.2.3 Art. 6 CEDU: diritto a un processo equo                    80
         7.2.4 Articolo 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo    81

                                                                          5
Compendio
Il pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni comprende una serie di singoli
provvedimenti specifici slegati gli uni dagli altri. Il Consiglio federale ha quindi
deciso di inserirli in due progetti separati: il primo comprendente le modifiche del
Codice penale (CP), il secondo quelle del diritto penale minorile (DPMin)
Contenuto dei progetti
Progetto 1: modifiche del CP
Il vigente CP svizzero prevede un sistema sanzionatorio flessibile, relativamente
chiuso, che permette il reinserimento sociale dei criminali pericolosi oppure, se ciò
non fosse possibile, il loro allontanamento dalla società per il tempo necessario ad
impedire loro di commettere reati gravi. Tale sistema garantisce già oggi un livello
di sicurezza molto elevato. Un’analisi dell’esecuzione delle sanzioni ha tuttavia
mostrato che il diritto federale può essere migliorato e che tale miglioramento è
auspicato dai Cantoni. Il presente avamprogetto permette l’attuazione di queste
ottimizzazioni.
Il primo progetto attua tre mozioni: la mozione 11.3767 Niente permessi di libera
uscita per i condannati all’internamento, depositata dalla consigliera nazionale
Rickli; la mozione 16.3002 Unificare l’esecuzione delle pene dei criminali pericolo-
si, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale; e la
mozione 17.3572 Prolungamento dell’intervallo dopo tre esami con esito negativo
per la liberazione dall’internamento, depositata dal consigliere nazionale Guhl.
Per attuare la mozione 11.3767, il Consiglio federale intende garantire che non
siano concessi congedi non accompagnati a criminali che stanno scontando in
regime chiuso l’internamento o la pena detentiva che lo precede.
Attuando la mozione 17.3572 si intende ridurre l’onere amministrativo legato alla
verifica annuale dell’internamento: tale misura andrebbe verificata d’ufficio sola-
mente ogni tre anni se la libertà condizionale è stata precedentemente negata
tre volte di seguito.
Per attuare la mozione 16.3002, l’Ufficio federale di giustizia, in collaborazione con
i Cantoni, ha stilato un rapporto sulla situazione iniziale e la necessità d’intervento.
In base alle conclusioni cui è giunto tale rapporto, il Consiglio federale propone
quattro modifiche:
     − la precisazione delle disposizioni sulla composizione della commissione di
         valutazione della pericolosità dei criminali e sul ricorso a tale commissione.
         L’obiettivo è eliminare le incertezze del diritto nella prassi e potenziare il
         ruolo di tale organo;
     − la semplificazione delle competenze in caso di soppressione, modifica e pro-
         secuzione di una misura. Accentrando le competenze nelle mani del giudice
         e legittimando l’autorità d’esecuzione a presentare ricorso, si intende acce-
         lerare e ottimizzare la procedura per modificare la sanzione;
     − norme chiare per il calcolo della durata di una misura terapeutica privativa
         della libertà affinché le autorità d’esecuzione possano calcolare in modo si-
         curo e uniforme i termini;

6
−    il potenziamento delle misure di controllo e di accompagnamento (assisten-
       za riabilitativa e norme di condotta) una volta scontata la pena o in caso di
       soppressione della misura. L’obiettivo è colmare la lacuna in materia di si-
       curezza che può presentarsi se un criminale pericoloso è refrattario alle te-
       rapie e presenta un alto rischio di recidiva pur non essendo talmente perico-
       loso da giustificare il suo internamento.

Secondo progetto: modifica del DPMin
Il progetto attua la mozione 16.3142 Colmare le lacune sul piano della sicurezza nel
diritto penale minorile, depositata dal consigliere agli Stati Caroni. Attualmente i
giovani autori, refrattari alla rieducazione e alle cure, vanno liberati
dall’esecuzione di una misura protettiva, al più tardi dopo aver scontato la pena
residua, anche se sono pericolosi per la sicurezza altrui. Il diritto penale minorile
(DPMin) non prevede alcuna vera e propria misura di sicurezza per la protezione
altrui. Il ricovero a scopo di assistenza ai sensi del Codice civile (CC), comminabile
al termine di una misura protettiva ai sensi del diritto penale minorile, non è pensa-
to come misura di sicurezza per persone, refrattarie alla rieducazione e alle cure,
che rappresentano un serio pericolo per gli altri.
È raro che un giovane criminale sfugga alle maglie della rete di scurezza prevista
dal diritto penale minorile e sia considerato un criminale pericoloso quando viene
liberato da una sanzione del DPMin. Il vigente diritto penale minorile non va per-
tanto radicalmente modificato ma ne vanno colmante solamente determinate lacune
in materia di sicurezza. La portata della normativa proposta è limitata in modo da
non mettere in discussione i principi del DPMin.
Dopo aver verificato varie soluzioni possibili, il progetto 2 propone una normativa
che permette di applicare alle persone che hanno raggiunto la maggiore età una
misura prevista dal CP al termine della sanzione comminata ai sensi del DPMin. La
disposizione è formulata in modo restrittivo e verrà applicata solamente agli autori
di reati molto gravi per i quali, una volta eseguita la sanzione inflitta in virtù del
DPMin, il rischio di recidiva di un reato grave è molto elevato.

                                                                                    7
1 Punti essenziali dell’avamprogetto concernente la modifica del Codi-
ce penale (Progetto 1)
1.1        Situazione iniziale
1.1.1 Mozione 11.3767 Rickli Natalie. Niente permessi di libera uscita
per i condannati all’internamento
La mozione Rickli è stata modificata dal Consiglio degli Stati il 15 dicembre 2015 e
adottata dal Consiglio nazionale il 14 giugno 2016. Essa incarica il Consiglio federa-
le di sottoporre al Parlamento una modifica dell’articolo 64 del Codice penale (CP)1
che impedisca di concedere permessi di libera uscita non accompagnata ai condan-
nati all’internamento.
1.1.2 Mozione 16.3002 della Commissione degli affari giuridici del
Consiglio nazionale. Unificare l’esecuzione delle pene dei criminali
pericolosi
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato rispettivamente il
3 marzo 2016 e il 29 settembre 2016 la mozione 16.3002 della Commissione degli
affari giuridici del Consiglio nazionale. Essa invita il Consiglio federale a definire,
in collaborazione con i Cantoni e tenuto conto dei concordati, criteri e standard
minimi per disciplinare in maniera unitaria l’esecuzione delle pene in caso di rei
pericolosi.
Per attuare la mozione, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha redatto, in collabora-
zione con una delegazione della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipar-
timenti cantonali di giustizia e polizia composta da rappresentanti sia dei concordati
sull’esecuzione delle pene e delle misure sia delle autorità cantonali preposte
all’esecuzione delle pene e delle misure, un rapporto2 pubblicato il 20 novembre
2018.
Il gruppo di lavoro ha approfondito vari aspetti legati all’esecuzione delle pene e
delle misure nel caso di criminali violenti. Anzitutto ha verificato se, quattro anni
dopo la pubblicazione del rapporto sul postulato Amherd3, sussistessero ancora
differenze nella prassi dei diversi Cantoni e concordati e se tali differenze creassero
difficoltà. Infine ha proposto varie soluzioni volte a eliminare le lacune riscontrate.
Il rapporto dell’UFG illustra a grandi linee l’eventuale creazione di uno strumento
che permetta di assistere e sorvegliare i criminali violenti al termine della sanzione,
la semplificazione della procedura per suddividere le competenze tra le autorità

1     RS 311.0
2     Rapporto dell’Ufficio federale di giustizia del 20 novembre 2018 sulla mozione 16.3002
      della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, Unificare l’esecuzione
      delle pene dei criminali pericolosi, depositata il 22 gennaio 2016 (disponibile solo in te-
      desco e francese; di seguito: rapporto dell’UFG sulla mozione 16.3002),
      www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2018/2018-11-20/ber-straftaeter-d.pdf (sta-
      to: 2.7.2019).
3     Rapporto dell’Ufficio federale di giustizia del 18 marzo 2014 in adempimento del postu-
      lato 11.4072, Riesaminare l’esecuzione delle pene e delle misure in Svizzera, presentato il
      15 dicembre 2011 dalla consigliera nazionale Amherd (disponibile solo in tedesco e fran-
      cese), www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/smv/dokumentation/ber-po-amherd-d.pdf
      (stato: 2.7.2019).

8
amministrative e quelle giudiziarie, una chiara regolamentazione della durata delle
misure nonché la composizione e il coinvolgimento della commissione incaricata di
valutare i criminali pericolosi.
Lo scambio d’informazione, in particolare la questione della trasmissione di infor-
mazioni e del rispetto del segreto medico, non rappresenterebbe un ambito priorita-
rio secondo il rapporto dell’UFG. Negli ultimi anni infatti, la maggioranza dei
Cantoni ha legiferato sull’argomento4 nei limiti delle proprie competenze in materia
di diritto della salute e di diritto concernente l’esecuzione; inoltre l’Accademia
Svizzera delle Scienze Mediche ha pubblicato sul tema direttive medico-etiche5.
La mozione 16.3002 non contempla misure che vadano oltre le sanzioni penali per la
lotta contro i cosiddetti terroristi potenziali. Per contrastare questo fenomeno, il
Consiglio federale ha elaborato e sottoposto al Parlamento un progetto specifico6.
1.1.3 Mozione 17.3572 Guhl. Prolungamento dell’intervallo dopo tre
esami con esito negativo per la liberazione dall’internamento
La mozione Guhl, adottata dal Parlamento il 28 febbraio 2018, incarica il Consiglio
federale di adeguare l’articolo 64b del Codice penale affinché l’autorità competente
abbia da riesaminare se l’autore possa essere liberato condizionalmente soltanto
dopo tre anni o su richiesta motivata nel caso in cui la perizia annuale volta a esami-
nare la possibilità di una liberazione condizionale abbia avuto tre volte di seguito
esito negativo.
1.2 Diritto vigente e necessità d’intervento
1.2.1 Il sistema sanzionatorio del CP e l’esecuzione delle sanzioni pe-
nali in Svizzera
Distinguendo tra pene e misure, il CP svizzero introduce un sistema sanzionatorio a
doppio binario ossia le autorità che applicano il diritto possono o devono pronuncia-
re sia pene sia misure7, ma sono sempre tenute a computare la privazione della
libertà imposta da una misura nella pena detentiva da scontare8. Per l’esecuzione
vale il principio «la misura prima della pena» (art. 57 cpv. 2 CP).
Dalla revisione del 2007, il sistema sanzionatorio si contraddistingue per un’elevata
flessibilità9. Nei confronti di un autore che sta scontando una pena detentiva è possi-
bile pronunciare a posteriori una misura terapeutica ambulatoriale o stazionaria
(art. 65 cpv. 1 CP)10. Il diritto in materia di misure permette inoltre di ordinare a

4    Rapporto dell’UFG sulla mozione 16.3002 (nota 2), n. 5.4.5
5    ACCADEMIA SVIZZERA DELLE SCIENZE MEDICHE, Exercice de la médecine auprès des
     personnes détenues (disponibile solo in francese), Berna 2018, n. 10.
6    19.032 Oggetto del Consiglio federale. Legge federale (disegno) sulle misure di polizia
     per la lotta al terrorismo (MPT).
7    Dualismo, art. 57 cpv. 1 CP.
8    Sistema vicario, art. 57 cpv. 3, art. 62b cpv. 3 e art. 63b cpv. 1 CP.
9    In proposito DTF 145 IV 167 consid. 1.7.
10   In merito alla pronuncia a posteriori di un trattamento ambulatoriale, si rimanda alla
     sentenza del Tribunale federale 6B_82/2019 del 1° luglio 2019 consid. 2.3.5 e 2.3.8. In
     merito alla pronuncia di una misura terapeutica stazionaria a posteriori secondo l’art. 65
     cpv. 1 CP, si rimanda alla Corte EDU, Kadusic./Svizzera, sentenza del 9 gennaio 2018,
     n. 43977/13 e sentenza del Tribunale federale 6F_8/2018 del 22 maggio 2018 consid.
     2.2.3.

                                                                                                  9
posteriori un internamento se ad esempio una misura terapeutica stazionaria (art. 59
CP) non ha avuto l’effetto voluto (art. 62c cpv. 4 CP)11.
In base all’articolo 65 capoverso 2 CP, è possibile ordinare a posteriori un interna-
mento nei confronti di un autore che sta scontando una pena detentiva e non soddisfa
i requisiti per una misura terapeutica stazionaria. Questa disposizione è stata intro-
dotta e ampiamente discussa in occasione della revisione della PG-CP del 2005
(Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale)12. Poiché comporta la
modifica della sentenza originale, una pronuncia di questo tipo è possibile soltanto
rispettando la severa normativa della revisione («revisione a sfavore del condanna-
to»). Non vi è un margine legale che consenta di ridurre i requisiti di cui
all’articolo 65 capoverso 2 CP, tanto più che la normativa vigente è già criticata da
tutta la letteratura13. La Corte EDU aveva giudicato la disposizione del diritto tede-
sco relativa alla detenzione preventiva disposta a posteriori incompatibile con la
Convenzione14. Un caso riguardante la Svizzera e concernente l’internamento a
posteriori in base all’articolo 65 capoverso 2 CP è al momento (stato: dicem-
bre 2019) in esame presso la Corte EDU15.
In altre parole il diritto sanzionatorio vigente costituisce un sistema flessibile e
relativamente chiuso che permette il reinserimento dei criminali pericolosi o, se ciò
non fosse possibile, il loro allontanamento dalla società per il tempo necessario ad
impedire loro di commettere reati gravi.

11   Cfr. la sentenza del Tribunale federale 6B_81/2011 del 16 maggio 2011 consid. 4; in
     merito alla compatibilità con la giurisprudenza della Corte EDU, cfr. la DTF 145 IV 167
     consid. 1.7 e seg.
12   La sintesi dei dibattiti è disponibile in tedesco e francese al seguente sito:
     www.parlament.ch/it/attività parlamentare/ricerca curia-vista/numero oggetto (05.060).
13   Conferme in HEER MARIANNE, in: Niggli Marcel A./ Wiprächtiger Hans (a c. di), Basler
     Kommentar zum Strafgesetzbuch und Jugendstrafgesetz, Volume I, 4a ed., Basilea 2019,
     Art. 65 N 58 segg.
14   Corte EDU, M./Germania, sentenza del 17 dicembre 2009, n. 19359/04.
15   La sentenza del Tribunale federale 6B_896/2014 del 16 dicembre 2015 è stata impugnata.

10
Schema: modifica della sanzione nel CP16

16   In questo caso le possibilità per ordinare misure ambulatoriali e l’esecuzione graduale in caso di liberazione condizionale (assistenza riabilitativa, norme di
     condotta, ripristino dell’esecuzione) sono tralasciate, cfr. in particolare al n. 1.2.7.

                                                                                              11
L’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni salvo diversa diposizione
della legge (art. 123 cpv. 2 Costituzione [Cost.]17 e art. 372 CP). Questi ultimi sono
tenuti a creare e gestire le istituzioni necessarie che comprendono: le autorità prepo-
ste all’esecuzione, l’assistenza riabilitativa e gli stabilimenti di privazione della
libertà.
Per adempiere congiuntamente ai compiti che incombono loro, i Cantoni si sono
riuniti in tre concordati regionali sull’esecuzione delle pene e delle misure. Questi
contribuiscono considerevolmente all’armonizzazione delle pratiche cantonali in
materia d’esecuzione e alla pianificazione efficiente dei penitenziari. La Conferenza
delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
(CDDGP) ha adottato basi comuni per l’esecuzione delle sanzioni in Svizzera e ha
istituito il Centro svizzero di competenze in materia d’esecuzione di sanzioni penali
(CSCSP) compiendo così passi importanti nell’ambito dell’armonizzazione
dell’esecuzione delle pene e delle misure.
Nel rapporto in adempimento del postulato 11.4072 Riesaminare l’esecuzione delle
pene e delle misure in Svizzera, presentato il 15 dicembre 2011 dalla consigliera
nazionale Amherd, il Consiglio federale ha illustrato dettagliatamente i compiti
dell’esecuzione penale; di seguito riportiamo solo una breve sintesi.
I compiti delle autorità e delle istituzioni del settore delle privazioni di libertà sono
molteplici. Vanno dall’esecuzione della detenzione prima che una condanna passi in
giudicato fino all’assistenza riabilitativa dopo la liberazione condizionale. In questo
contesto, l’azione delle autorità si concentra sempre sulla tutela della sicurezza
pubblica e la risocializzazione efficace della persona che ha commesso un reato.
Le autorità di esecuzione si basano sul compito, stabilito dalla legge, di reinserimen-
to e di prevenzione della recidiva. Stando all’obiettivo dell’esecuzione di cui
all’articolo 75 capoverso 1 CP, l’esecuzione della pena deve promuovere il compor-
tamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena.
L’obiettivo è evitate le recidive per proteggere la società. Con i principi della pre-
venzione speciale positiva, l’esecuzione delle sanzioni deve sostenere in modo
duraturo il reintegro delle persone che hanno commesso reati e contribuire così in
maniera significativa alla protezione della sicurezza pubblica.
Per adempiere questi compiti, le autorità di esecuzione hanno a disposizioni strutture
specifiche come ad esempio riformatori aperti o chiusi, strutture per l’esecuzione
delle misure, penitenziari femminili e stabilimenti per giovani adulti.
1.2.2 Congedi per i condannati all’internamento
Il diritto vigente esclude senza eccezioni qualsiasi forma di regime aperto (art. 123a
cpv. 1 Cost., art. 84 cpv. 6bis e art. 90 cpv. 4ter CP) per le persone internate a vita
(art. 64 cpv. 1bis CP). Per gli altri criminali internati (art. 64 cpv. 1 CP) sono possibi-
li regimi aperti e quindi anche congedi accompagnati o non accompagnati (art. 84
cpv. 6 in combinato disposto con art. 90 cpv. 4 e art. 90 cpv. 2bis CP).

17   RS 101.

                                                                                        12
Il regime aperto a chi ha commesso un reato di cui all’articolo 64 capoverso 1 CP va
concesso previa verifica dell’adempimento dei presupposti relativi alla pericolosità
pubblica di cui all’articolo 75a capoverso 3 CP.
La mozione 11.3767 Rickli, che chiede di non concedere alcun permesso di libera
uscita ai condannati all’internamento, è stata modificata dal Consiglio degli Stati il
15 dicembre 2015 e adottata nella forma modificata il 14 giugno 2014 dal Consiglio
nazionale. Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifi-
ca dell’articolo 64 CP che escluda la concessione di congedi non accompagnati ai
condannati all’internamento.
1.2.3 Esame dell’internamento
In base all’articolo 64b capoverso 1 lettera a CP, l’autorità competente esamina su
richiesta o d’ufficio almeno una volta all’anno, e la prima volta dopo due anni, se e
quando l’autore possa essere liberato condizionalmente dall’internamento.
L’esame annuale della liberazione condizionale è molto oneroso sotto il profilo
amministrativo. Di fatto, in questo lasso di tempo, il rischio di recidiva degli autori
internati non si riduce mai a tal punto da prendere in seria considerazione un regime
aperto.
1.2.4 Calcolo della durata delle misure terapeutiche privative della
libertà
Il diritto vigente non contiene disposizioni sul calcolo della durata delle misure
privative della libertà. Ad esempio non è disciplinato in modo del tutto chiaro se la
cosiddetta carcerazione provvisoria fino al trasferimento in una struttura adeguata va
calcolata nella durata della misura. Negli ultimi anni, il Tribunale federale ha dovuto
più volte pronunciarsi su incertezze in merito al calcolo dei termini che ne risulta-
no18.
Per garantire che la durata delle misure privative della libertà sia calcolata nella
pratica in modo univoco, la giurisprudenza del Tribunale federale va precisata e
codificata in una forma valida in generale. La gestione dei termini a carico delle
autorità esecutive va dunque semplificata in modo tale che ad esempio le richieste di
proroga o di modifica possano essere presentate per tempo.
1.2.5 Competenze per sopprimere, modificare o prolungare una misu-
ra terapeutica
Il vigente CP separa le competenze per la soppressione di una misura in corso da
quelle per ordinarne una nuova: nel primo caso è responsabile l’autorità
d’esecuzione, nel secondo il giudice, che può modificare o prorogare la misura.
Poiché le due decisioni sono strettamente connesse, i Cantoni possono assegnare al
giudice anche la competenza di sopprimere una misura19.

18   Cfr. in particolare DTF 142 IV 105 consid. 4.2; 145 IV 65 consid. 2.3; in merito alla
     cosiddetta Organisationshaft cfr. la sentenza del Tribunale federale 6B_564/2018 del
     2 agosto 2018 consid. 2.5.5.
19   Sentenza del Tribunale federale 6B_1098/2018 del 21 marzo 2019 consid. 1.5, pubblica-
     zione prevista.

                                                                                        13
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale20, l’autorità d’esecuzione deve
aver soppresso la misura in base al diritto cantonale prima che il giudice possa
ordinarne un’altra con una decisione indipendente successiva ai sensi degli artico-
li 363 e seguenti del Codice di procedura penale (CPP)21.
Questa separazione delle competenze in caso di modifica di una sanzione è criticata
dalla letteratura22 e presenta una serie di difficoltà pratiche. Non solo non è efficien-
te, ma comporta anche il rischio di decisioni contraddittorie23.
Il caso di E. è emblematico. E. è stato condannato a una pena detentiva di cin-
que anni e a una multa di 200 franchi per violenza carnale e atti sessuali con fanciul-
li. Inoltre è stata ordinata nei suoi confronti una misura terapeutica stazionaria da
eseguire in un’istituzione chiusa (art. 59 cpv. 3 CP). Prima della fine della misura di
cinque anni, l’autorità d’esecuzione ha chiesto al giudice di prolungarla ritenendo
che E. abbia ancora bisogno di assistenza visto che presenta un rischio ancora molto
elevato di recidiva per reati contro l’integrità sessuale altrui. Nella procedura di
ricorso contro la decisione di prima istanza che aveva approvato la proroga della
misura, il giudice constata che, malgrado diversi anni di terapia, l’atteggiamento di
E. non è di fatto cambiato: E. sembra non voler collaborare attivamente alla terapia
né confrontarsi con la sua pedofilia. Di conseguenza, il giudice ritiene che non abbia
senso prolungare la misura24.
In determinate situazioni, il diritto vigente può inoltre implicare che, nel caso di
criminali pericolosi, sia disposta o mantenuta tra la soppressione della vecchia
misura e la pronuncia della nuova, la privazione della libertà in base alle disposizio-
ni sulla carcerazione di sicurezza di cui agli articoli 229 e seguenti CPP25. In queste
situazioni, disporre la carcerazione di sicurezza costituisce un espediente e solleva
una serie di dubbi sulla base legale26. Secondo la Corte EDU l’applicazione analoga
nei procedimenti successivi non è compatibile con la CEDU27. Il trasferimento
temporaneo in un penitenziario appare inoltre inappropriato rispetto alle immutate
necessità terapeutiche o agli effetti sulla volontà di sottoporsi a una terapia.
Questi problemi sarebbero ridotti se l’autorità cui compete la decisione di modificare
la sanzione, potesse prima sospendere la misura nella stessa decisione.
Va osservato che nei Cantoni, come ad esempio il Canton Vallese, dove il giudice di
applicazione delle pene è responsabile sia in materia di diritto dell’esecuzione sia

20   DTF 134 IV 246 consid. 3.4; 141 IV 49 consid. 2.4 seg.
21   RS 312.0
22   HEER MARIANNE, in: Niggli Marcel A./ Wiprächtiger Hans (a cura di), Basler Kommen-
     tar zum Strafgesetzbuch und Jugendstrafgesetz, vol. I, 4. ed., Basilea 2018, art. 62
     n. 9 seg., 18 segg.
23   Rapporto dell’UFG sulla mozione 16.3002 (nota 2), n. 6.
24   Sentenza della Corte dei reclami penali del tribunale d’appello del Cantone di Soletta
     BKBES.2016.15 del 16 settembre 2016.
25   Applicazione analoga nei procedimenti retti dal CPP in caso di decisioni giudiziarie
     indipendenti successive, cfr. la sentenza del Tribunale federale 1B_486/2018 del
     22 novembre 2018 consid. 1 e 1B_41/2019 del 9 febbraio 2019 consid. 2.3.
26   Cfr. DTF 139 IV 175 e 142 IV 105 e anche la sentenza della Corte EDU nel caso
     T.B./Svizzera, 30 aprile 2019, n. 1760/15.
27   Corte EDU, I.L./Svizzera, sentenza del 3 dicembre 2019, n. 72939/16 (§ 52 segg.). La
     base legale per la carcerazione di sicurezza è attualmente in discussione in Parlamento in-
     sieme alla revisione del CPP, cfr. anche n. 1.3.4.

14
delle decisioni indipendenti successive ai sensi degli articoli 363 e seguenti CPP,
non vi sono i problemi che si possono presentare con la separazione delle competen-
ze.
Contro le decisioni successive ha diritto di interporre ricorso dinnanzi al Tribunale
federale il pubblico ministero (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 della legge sul Tribunale
federale [LTF]28), ma non le autorità cantonali d’esecuzione29. La tutela degli inte-
ressi dell’autorità d’esecuzione spetta dunque al pubblico ministero30. Appare quindi
opportuno assegnare all’autorità d’esecuzione il diritto di ricorrere sia a livello
cantonale che dinnanzi al Tribunale federale in quanto il pubblico ministero non è di
fatto coinvolto direttamente nell’esecuzione della sanzione.
1.2.6 Commissione di valutazione della pericolosità
La commissione pluridisciplinare prevista all’articolo 62d capoverso 2 CP ha il
compito di valutare la pericolosità del criminale e di fornire un parere all’autorità
d’esecuzione chiamata a decidere in merito alla concessione di un regime aperto per
l’espiazione della pena31.
Diverse disposizioni regolano il ricorso alla commissione di valutazione (art. 62d
cpv. 2, art. 64b cpv. 2 lett. c, art. 75a cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 90
cpv. 4bis CP) e la prassi in caso di liberazione condizionale da una misura (art. 62d
CP) e dall’internamento (art. 64b CP) è discordante32. Sotto il profilo della certezza
del diritto, questa situazione non è soddisfacente, pertanto è opportuno definire con
precisione i casi in cui la commissione va interpellata.
L’articolo 62d capoverso 2 CP disciplina a grandi linee la composizione della com-
missione. La disposizione prescrive che la commissione sia «composta di rappresen-
tanti delle autorità preposte al procedimento penale, della autorità d’esecuzione
nonché della psichiatria» ma non esige altre qualifiche specifiche. Non indica nep-
pure se la commissione possa comprendere anche esperti con un profilo professiona-
le complementare. Di fatto i Cantoni hanno regolato l’organizzazione, il funziona-
mento e la composizione delle proprie commissioni di valutazione in modo
differente33, tanto che le vari commissioni cantonali comprendono anche altri spe-
cialisti oltre a quelli prescritti.
Inoltre l’articolo menziona solamente l’obbligo di ricusazione degli esperti e dei
rappresentanti della psichiatria, il che significa che i pubblici ministeri o i rappresen-
tanti dell’autorità d’esecuzione che siedono in commissione possono già aver avuto

28   RS 173.110
29   DTF 133 IV 121 consid. 1.2 e DTF 145 IV 65 consid. 1.2.
30   DTF 145 IV 65 consid. 1.2.
31   Secondo l’art. 75a cpv. 2, CP, per regimi aperti si intende un’espiazione della pena tale da
     essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario
     aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione al lavoro o l’alloggio esterni e la libe-
     razione condizionale.
32   Cfr. in particolare il n. 2.5; rapporto dell’UFG sulla mozione 16.3002 (nota 2), n. 6.2.
33   ZERMATTEN AIMÉE H./ FREYTAG THOMAS, Commission de dangerosité, in: Brägger
     Benjamin F./ Vuille Joëlle (a c. di), Lexique pénitentiaire suisse – De l’arrestation provi-
     soire à la libération conditionnelle, Basilea 2016, pag. 84 segg ; Rapporto dell’UFG sulla
     mozione 6.3002 (nota 2), n. 5.3.3.

                                                                                               15
a che fare con la persona valutata, questo a maggior ragione nei Cantoni latini cia-
scuno dei quali possiede una commissione cantonale di valutazione.
1.2.7 Assistenza riabilitativa e norme di condotta
Attualmente l’assistenza riabilitativa di cui all’articolo 93 e le norme di condotta di
cui all’articolo 94 CP34 sono ordinate in caso di sospensione parziale o totale
dell’esecuzione della pena (art. 44 cpv. 2 CP), per il periodo di prova disposto con la
liberazione condizionale (art. 62 cpv. 3, art. 64a cpv. 1, art. 87 cpv. 2) e nel quadro
dell’esecuzione di determinate misure (art. 63 cpv. 2, art. 67 cpv. 6, art. 67b cpv. 4,
art. 67c cpv. 7bis). È possibile, nel caso di autori condannati all’internamento e
liberati condizionalmente, prorogare il periodo di prova (e quindi la possibilità di
ordinare l’assistenza riabilitativa e di impartire norme di condotta) tutte le volte che
appare necessario (art. 64a cpv. 2 CP). Lo stesso vale per gli autori che hanno com-
messo un reato di cui all’articolo 64 capoverso 1 ma che non sono stati condannati
all’internamento (art. 87 cpv. 3 CP).
Tuttavia, il diritto vigente non prevede la possibilità di prolungare indefinitamente
l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta, per esempio qualora fosse concessa
la liberazione condizionale da una pena detentiva a un autore che non ha commesso
un reato grave ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 CP.
Il vigente sistema sanzionatorio è estremamente flessibile e, nel quadro
dell’esecuzione di sanzioni per reati gravi, si è dimostrato relativamente impermea-
bile. Tuttavia per l’esecuzione di sanzioni per reati meno gravi, tale sistema presenta
un certo margine di miglioramento. Infatti: in caso di un procedimento successivo
riguardante l’esecuzione di una sanzione per uno di questi reati meno gravi, se non è
possibile pronunciare un’altra sanzione o prorogare la misura ed è stata esaurita la
pena detentiva residua oppure vi è una pena residua ma l’autore è ritenuto pericoloso
per cui non è opportuno concedergli la liberazione condizionale, quest’ultimo è
liberato senza sufficiente preparazione. Il diritto penale non prevede, infatti, in tali
casi né supporto né condizioni per prevenire la recidiva e favorire il reinserimento. È
inoltre possibile che, proprio a causa della sua pericolosità, l’autore non abbia in
precedenza beneficiato di regimi meno severi che permettessero di verificare la sua
condotta in libertà.
I casi riportati di seguito illustrano le difficoltà esposte:
      − A. è stato condannato per estorsione, rapina qualificata, frode dello scotto e
           reato contro la legge del 16 dicembre 200535 sugli stranieri e la loro inte-
           grazione a una pena detentiva di quattro anni e mezzo e a sottoporsi a un
           trattamento ambulatoriale. Visto che A. è quasi alla fine della pena deten-
           tiva e poiché presenta ancora un rischio di recidiva, l’autorità d’esecuzione
           ha chiesto al giudice di disporre l’internamento a posteriori. Il Tribunale

34   Fino all’entrata in vigore della modifica del CP (Disposizioni generali), nel 2007, il CP
     indicava le misure di controllo e di accompagnamento con l’iperonimo «patronato», cfr.
     art. 47 vCP. Al riguardo HAFTER ERNST, Lehrbuch des Schweizerischen Strafrechts –
     Allgemeiner Teil, Berna 1946, pag. 290 seg
35   RS 142.20

16
federale lo ha rifiutato rilevando che le condizioni di cui all’articolo 65
            capoverso 2 CP non sono adempiute36.
            Non avendo mai soddisfatto le condizioni per una liberazione condiziona-
            le, al termine della sua pena A. deve essere liberato senza misure di ac-
            compagnamento.
      − B. è stato sottoposto a una misura terapeutica stazionaria ai sensi
            dell’articolo 59 CP in quanto ritenuto colpevole di ripetuti atti sessuali su
            fanciulli37, pornografia e molestie sessuali. Dopo aver rifiutato la libera-
            zione condizionale dalla misura e aver soppresso quest’ultima, l’autorità
            d’esecuzione ha chiesto la pronuncia dell’internamento. Secondo il Tribu-
            nale federale, gli atti commessi da B. non hanno «gravemente pregiudica-
            to» l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona (art. 64 cpv. 1
            CP), pertanto B. non può essere condannato all’internamento38.
            Se non ha più una pena residua da scontare in carcere dopo la soppressio-
            ne della misura, B. va liberato senza condizioni o supporto per agevolare
            la sua reintegrazione sociale.
      − C. è stato condannato a una pena pecuniaria e a pena detentiva di tre anni
            per calunnia, minacce plurime, tentata coazione, incendio intenzionale plu-
            rimo con danni minimi, tentativo di pubblica intimidazione, sviamento
            della giustizia e ingiurie plurime. Inoltre è stata disposta nei suoi confronti
            una misura terapeutica di cui all’articolo 59 CP. Durante l’esecuzione del-
            la misura, C. ha appiccato intenzionalmente un altro incendio per il quale è
            stato condannato a una pena detentiva di due anni. Di conseguenza
            l’autorità d’esecuzione ha soppresso la misura terapeutica stazionaria per
            mancanza di prospettive di successo e ha proposto al giudice l’esecuzione
            della pena residua e l’internamento.
            Il Tribunale federale ha stabilito che C. non può essere internato nonostan-
            te l’elevato rischio di recidiva che continua a presentare e il suo bisogno di
            terapia (al momento però è refrattario alle cure), poiché non ha commesso
            alcun reato sufficientemente grave punibile con l’internamento39.
Recentemente il Tribunale federale si è espresso in merito a un caso nel quale la
misura terapeutica stazionaria (art. 59 CP) era stata soppressa in quanto priva di
risultati, l’autore aveva scontato integralmente la pena detentiva tuttavia non appari-
va opportuno semplicemente rilasciarlo ma piuttosto continuare a sottoporlo a un
controllo. Nella sentenza40, la suprema Corte ha riconosciuto la possibilità di ordina-
re una misura ambulatoriale, un’assistenza riabilitativa e norme di condotta sottoli-
neando la necessità di un diritto flessibile in materia di misure e ricordando gli

36   DTF 143 IV 445.
37   Per motivi di chiarezza va ricordato che il reato costituito da atti sessuali con fanciulli di
     cui all’art. 187 CP non comprende né la coazione sessuale (art. 189 CP) né la violenza
     carnale (art. 190 CP) su minori. L’art. 187 CP si applica cumulativamente a entrambi i
     reati (concorso reale).
38   Sentenza del Tribunale federale 6B_746/2016 dell’8 dicembre 2017.
39   Sentenza del Tribunale federale 6B_1035/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 1.7.
40   Sentenza del Tribunale federale 6B_82/2019 del 1° luglio 2019, consid. 2.3.5 e 2.3.8.

                                                                                                  17
obiettivi perseguiti dalla prevenzione della recidiva e dall’integrazione sociale, ossia
gli stessi obiettivi perseguiti dal presente avamprogetto41.
1.2.8 Cauzione preventiva
La cauzione preventiva di cui all’articolo 66 CP è un particolare strumento di pre-
venzione, previsto dal diritto vigente, per controllare meglio, almeno in determinati
casi, il rischio di reati42. Tale cauzione presuppone che l’autore minacci di commet-
tere un crimine o un delitto43 e che la persona minacciata esiga da lui la promessa44
di non commetterlo. A garanzia della promessa, l’autore può essere obbligato a
prestare adeguata cauzione (cpv. 1). Se rifiuta di promettere o non presta la cauzio-
ne, l’autore può essere incarcerato per due mesi al massimo (cpv. 2). Se nell’arco di
due anni dal giorno in cui ha prestato la cauzione commette comunque il reato, la
cauzione è devoluta allo Stato (cpv. 3).
La tesi secondo cui la cauzione preventiva non è efficace45 è opinabile, visto che la
misura è raramente inflitta in Svizzera mentre in Inghilterra è uno strumento classico
nella lotta alla criminalità46. Non è neppure sostenibile che la misura è raramente
inflitta perché poco conosciuta,47 visto che il diritto processuale prevede un istituto
analogo: secondo l’articolo 238 CPP infatti, se vi è pericolo di fuga, il giudice può
disporre il deposito di una cauzione come misura alternativa alla carcerazione48.
Vista la mancanza di dati empirici, non è possibile stimare in modo affidabile
l’efficacia della cauzione preventiva nella sua forma attuale (in particolare con il
requisito della richiesta della persona minacciata e la carcerazione di due mesi al
massimo). Si rinuncia a proporre nell’avamprogetto una modifica dell’articolo 66
CP.
1.2.9 Rettifica terminologica
Il diritto penale in materia di misura utilizza spesso come sinonimi i termini «autori-
tà d’esecuzione» (p. es. art. 59 cpv. 4 CP) e «autorità competente» (p. e. art. 62d
cpv. 1 CP) il che compromette la leggibilità e la comprensibilità del testo normativo.

41   Cfr. al riguardo al n. 1.3.6.3.
42   Cfr. KISSLING RENÉ, Warum fristet die Friedensbürgschaft ein Mauerblümchendasein?,
     plädoyer 6/2010, pag. 13, con i rimandi all’aspetto temporale di centrale importanza nella
     cauzione preventiva (p. es. nel caso «Carl Hirschmann»).
43   La cauzione preventiva appare sproporzionata per impedire le contravvenzioni, cfr. la
     sentenza del TF 6B_190/2011 dell’11 luglio 2011, consid. 2.4.5 seg. (considerandi non
     pubblicati nella DTF 137 IV 258).
44   Nessuna querela ai sensi dell’art. 30 CP.
45   TRECHSEL STEFAN/ BERTOSSA CARLO, StGB Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2018,
     art. 66 n. 1 (con ulteriori rimandi.).
46   Prove in KISSLING RENÉ in: Niggli Marcel A./ Wiprächtiger Hans (a c. di), Basler Kom-
     mentar zum Strafgesetzbuch und Jugendstrafgesetz, Volume I, 4a ed., Basilea 2019,
     art. 66 n. 1 segg.
47   KISSLING RENÉ (nota 46), art. 66 n. 4.
48   La cauzione preventiva del CP può essere applicata parallelamente alla fornitura di
     garanzie prevista nel procedimento penale. In dettaglio HÄRRI MATTHIAS in: Niggli Mar-
     cel A./ Heer Marianne/ Wiprächtiger Hans (ed.), Basler Kommentar zur Schweizerischen
     Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014, art. 238
     n. 2.

18
1.3        Panoramica delle modifiche proposte
1.3.1 Nessun congedo non accompagnato per condannati
all’internamento in regimi chiusi
Articolo 84 capoversi 6bis e 6ter e articolo 90 capoverso 4bis AP-CP
Il divieto di «permessi di libera uscita» non accompagnata può essere attuato modi-
ficando gli articoli 84 e 90 del CP. Il CP utilizza per i corrispondenti regimi aperti la
nozione di «congedo» (art. 84 cpv. 6 CP)49.
Poiché, secondo l’articolo 64 capoverso 2 CP, l’esecuzione di una pena detentiva
precede l’internamento, i congedi non accompagnati non andrebbero concessi nep-
pure durante l’esecuzione di tale pena ai criminali condannati a una pena detentiva e
per i quali è stato ordinato un internamento.
Il criterio dell’«esecuzione in regime chiuso» tiene conto del fatto che non tutti gli
autori che scontano l’internamento sono ancora pericolosi: se non è più pericoloso,
anche chi è condannato all’internamento può essere trasferito da strutture chiuse a
strutture aperte nel corso dell’esecuzione della pena. Determinate misure possono
prevedere lavoro e alloggio esterni (art. 90 cpv. 2bis CP). Proprio in casi simili non
avrebbe senso vietare i congedi non accompagnati.
Per prepararli a una vita in libertà priva di recidiva, questi detenuti devono poter
dare prova di sé nell’ambito di regimi aperti comprendenti anche uscite non accom-
pagnate, se l’autorità competente non li ritiene più pericolosi50 e stanno scontando la
pena regime aperto. Un congedo non accompagnato in un contesto controllato poco
prima di una probabile liberazione condizionale è utile alla formulazione di una
previsione e quindi anche alla sicurezza.
1.3.2 Modifica della frequenza del riesame dell’internamento
Articolo 64b capoverso 3 AP-CP
La mozione 17.3572 Guhl chiede che l’autorità di esecuzione riesamini la liberazio-
ne condizionale solamente dopo tre anni o su richiesta motivata del detenuto, nel
caso in cui la perizia annuale volta a esaminare la possibilità di una liberazione
condizionale abbia avuto tre volte di seguito esito negativo.
In realtà non è fondamentale che la perizia sia stata negativa tre volte di seguito,
bensì sia stata negativa la decisione che si basa su di essa. Le perizie infatti non
vanno redatte necessariamente ogni anno: per disporre la liberazione condizionale,
l’autorità di esecuzione può basarsi su una perizia precedente, se le condizioni da
allora non sono cambiate51. Se però la perizia non è più attuale perché troppo vec-
chia o perché sono cambiate le condizioni, deve esserne stilata un’altra52.
Il criterio determinante è quindi che l’autorità competente abbia preso tre volte di
seguito una decisione negativa passata in giudicato in merito alla liberazione condi-
zionale. L’articolo 64b capoverso 3 AP-CP si basa dunque sul criterio seguente: se

49    Cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale 6B_664/2013 del 16 dicembre 2013
      consid. 2.3.3 e 6B_619/2015 del 18 dicembre 2015 consid. 2.4.
50    Cfr. art. 90 cpv. 4bis CP in combinato disposto con art. 75a CP risp. art. 91b AP-CP.
51    DTF 128 IV 241 consid. 3.4.
52    DTF 134 IV 246 consid. 4.3.

                                                                                           19
l’autorità competente ha rifiutato tre volte di seguito la liberazione condizionale
dall’internamento, riesamina d’ufficio tale possibilità soltanto tre anni dopo.
L’esame su richiesta dell’interessato non è oggetto della presente modifica.
1.3.3 Calcolo della durata delle misure terapeutiche privative della
libertà
Articolo 57a AP-CP
In linea di massima, la durata di una misura terapeutica privativa della libertà viene
calcolata dal giorno del passaggio in giudicato della sua pronuncia53. Il carcere
prima di entrate in un istituto di esecuzione adeguato (la cosiddetta carcerazione
provvisoria di un criminale sottoposto a una misura) non deve comportare una
privazione della libertà più lunga e andare quindi a scapito dell’autore.
Se il condannato si trova in libertà prima dell’esecuzione della misura, il calcolo dei
termini non fa riferimento al passaggio in giudicato, ma alle circostanze contingenti.
Ai fini dell’esecuzione della misura ordinata, è dunque determinante il momento a
partire dal quale il condannato è privato della libertà.
La prosecuzione di una misura disposta prima del termine della stessa non comporta
in generale una riduzione della durata del provvedimento. La misura deve essere
eseguita interamente, conformemente alla decisione, prima che inizi la prosecuzio-
ne54.
1.3.4 Competenze per sopprimere, modificare o prolungare una misu-
ra terapeutica
Articolo 81 capoverso 1 lettera b numero 8 AP-LTF, articolo 62c capoversi 1 (frase
introduttiva) e 5, articolo 62d capoverso 1, articolo 63a capoversi 1 e 2 (frase
introduttiva) e articolo 65a AP-CP
Sarebbe opportuno che il giudice competente per le decisioni indipendenti successi-
ve ai sensi del CPP possa anche ordinare contemporaneamente la soppressione della
misura disposta in precedenza. Per l’attuazione sono possibili due varianti:
     − variante A: il diritto federale prevede la competenza del giudice per tutte le
          decisioni che sopprimono misure terapeutiche.
          Questa variante semplifica l’applicazione del diritto sanzionatorio: tutte le
          decisioni concernenti una misura in essere sono prese dal giudice, mentre
          all’autorità d’esecuzione competono le decisioni sulle modalità di esecu-
          zione, in particolare quelle relative ai regimi aperti (compresa la liberazio-
          ne condizionale).
          Di conseguenza il lavoro dei giudici penali aumenterebbe, mentre quello
          delle autorità d’esecuzione e dei giudici amministrativi diminuirebbe.
          La decisione presa dal giudice penale indipendente potrebbe inoltre conta-
          re su una maggiore accettazione rispetto a quella presa dall’autorità ammi-
          nistrativa responsabile dell’esecuzione e vincolata a precise disposizioni.

53   DTF 145 IV 65, consid. 2.2 segg.
54   DTF 145 IV 65, consid. 2.8.

20
L’articolo 64c capoversi 3 e 4 CP prevede già che un giudice possa sop-
          primere l’internamento a vita;
     − variante B: il diritto federale disciplina solamente i casi in cui la decisione
           di sopprimere la misura coincide con quella di modifica della sanzione.
          Con questa variante la responsabilità della decisione sulla soppressione
          della misura è divisa in due: se l’autorità di esecuzione intende cambiare o
          protrarre la misura, è il giudice penale a decidere con decisione indipen-
          dente successiva secondo il CPP, negli altri casi l’autorità di esecuzione
          (ed eventualmente il giudice amministrativo) decide in base al diritto can-
          tonale.
          In questo modo la separazione delle competenze criticata nel diritto vigen-
          te non verrebbe eliminata, bensì spostata.
          Inoltre questa soluzione sarebbe complicata poiché non verrebbe applicata
          senza eccezioni quando si tratta di sopprimere una misura, ma varrebbe
          unicamente in determinate situazioni. L’applicazione del diritto sanziona-
          torio nella pratica non sarebbe dunque semplificata, il che non è auspicabi-
          le sotto il profilo della sicurezza.
          In modo più generale ci si può anche chiedere fino a che punto è corretto
          che l’autorità amministrativa possa sopprimere la decisione del giudice che
          ha ordinato una misura terapeutica e quindi intervenire su una sanzione di-
          sposta.
L’avamprogetto prevede pertanto di uniformare la normativa sulle competenze in
materia di misure terapeutiche e di assegnare, seguendo la variante A, le competenze
di sopprimere la misura esclusivamente al giudice penale. Il diritto federale introdur-
rebbe dunque una competenza materiale simile a quella che alcuni Cantoni55 preve-
dono già nel loro diritto cantonale con la figura del giudice per l’esecuzione delle
pene e delle misure. Le competenze di questi giudici superano in parte quelle previ-
ste dalle norme qui proposte poiché decidono ad esempio anche in merito alla libe-
razione condizionale da una pena o da una misura56. Queste normative cantonali
devono continuare ad applicarsi.
Inoltre le norme proposte intendono legittimare l’autorità di esecuzione a ricorrere
contro decisioni di sopprimere, modificare o protrarre una misura terapeutica sia
nella procedura cantonale sia davanti al Tribunale federale. In caso di altre decisioni
successive (p. es. concernenti una confisca indipendente), l’avamprogetto non pre-
vede per l’autorità di esecuzione alcun diritto di impugnazione. La LTF dovrebbe
dunque riconoscere il diritto di ricorso dell’autorità di esecuzione anche nell’ambito
dell’esecuzione delle pene e delle misure, ambito che i Cantoni disciplinano auto-
nomamente57.

55   Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese e Ticino.
56   Cfr. p. es. art. 10 della legge concernente l’applicazione del CP del 12 maggio 2016 del
     Canton Vallese.
57   Cfr. al riguardo il messaggio del 15 giugno 2018 concernente la modifica della legge sul
     Tribunale federale (LTF), FF 2018 3925, 3956 seg.

                                                                                            21
Il disegno di modifica del CPP introduce una base legale volta a permettere la carce-
razione di sicurezza in vista di una decisione indipendente successiva del giudice58.
1.3.5 Composizione della commissione di valutazione della pericolosità
e ricorso a tale commissione
Articolo 62c titolo marginale, articolo 62d capoverso 2, articolo 62e, articolo 64
capoverso 5, articolo 64a titolo marginale, articolo 64b capoverso 2 lettera c,
articolo 75a capoversi 1 e 3, articolo 90 capoversi 1 e 1bis, articoli 91a e 91b AP-
CP, articolo 28 capoverso 3 AP-DPMin
Le modifiche proposte intendono definire chiaramente le situazioni nelle quali
l’autorità d’esecuzione chiede il parere della commissione di valutazione della
pericolosità. Inoltre precisano la composizione della commissione e le qualifiche dei
suoi membri ed estendono il dovere di ricusazione a tutti i membri.
Per strutturare meglio le norme sulla commissione di valutazione della pericolosità,
l’avamprogetto scorpora le disposizioni corrispondenti dall’attuale contesto e le
inserisce, precisandone il contenuto, in una nuova norma (art. 91a AP-CP). La
definizione legale della pericolosità compare subito dopo le disposizioni sulla com-
missione (art. 91b AP-CP).
1.3.6 Estensione dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta
Articoli 41a, 62 capoverso 4 lettera b e capoverso 5, articoli 62f, 89a, 93, 94, 95
titolo marginale e capoverso 2, articolo 95a AP-CP, articolo 34abis AP-CPM
1.3.6.1 Estendere l’internamento?
Per colmare le lacune nella sicurezza derivanti dal fatto che un autore è refrattario
alle terapie e non soddisfa i requisiti di pericolosità per un internamento, si potrebbe
ampliare il campo di applicazione dell’internamento. Questa misura di sicurezza
privativa della libertà verrebbe estesa anche ai criminali la cui pericolosità è al di
sotto della soglia fissata dalle attuali norme sull’internamento.
L’internamento, in quanto privazione della libertà a tempo indeterminato, costitui-
sce, insieme alla (potenziale) reclusione a vita, la sanzione più severa prevista dal
vigente CP e va inflitto come ultima ratio (cfr. art. 56 cpv. 2 e art. 56a cpv. 1 CP)59.
L’obiettivo perseguito dal legislatore con le nuove disposizioni sull’internamento
contenute nella revisione 2002 della parte generale del CP è impedire che un reato
unicamente contro il patrimonio abbia come conseguenza legale un internamento.
Inoltre le aggressioni ai beni giuridici individuali elencati all’articolo 64 capoverso 1
CP devono portare grave pregiudizio all’integrità fisica, psichica o sessuale di
un’altra persone e costituire pertanto un reato passibile di una pena detentiva minima
di cinque anni. L’internamento può durare anche tutta la vita. Estendere questa
misura di sicurezza privativa della libertà a violazioni irrilevanti di beni giuridici
individuali o a reati contro il patrimonio va respinto per ragioni di proporzionalità.
Ciò corrisponderebbe in definitiva a una reintroduzione della normativa
sull’internamento dei delinquenti abituali previsto dal vecchio codice.

58   Art. 364a D-CPP, in particolare il messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica
     del Codice di procedura penale, FF 2019 5523, 5587 segg. e 5605.
59   DTF 139 IV 57 consid. 1.3.3.

22
Puoi anche leggere