Progetti di sorveglianza - Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti per la piazza finanziaria svizzera Stato: 1 dicembre 2019
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Progetti di sorveglianza Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti per la piazza finanziaria svizzera Stato: 1° dicembre 2019 www.pwc.ch/progettidisorveglianza
Indice 1. Panoramica dei progetti 4 1.1. Progetti intersettoriali 4 1.2. Banche/Commercianti di valori mobiliari 5 1.3. Direzione di fondi/Investimenti collettivi di capitale/Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri 6 2. Progetti intersettoriali 7 2.1. Attività di audit 7 Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit - Banche Revisione parziale autorizzazione Fintech 7 Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit Valutazioni ex post 7 Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari 7 2.2. Lotta al riciclaggio di denaro/compliance 7 Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) 7 Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) 8 Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) Adeguamenti dalla LSerFi/ LIsFi 8 Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) 8 Legge federale concernente l’attuazione di raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle presone giuridiche e allo scambio di informazioni a fini fiscali 9 Circ.-FINMA 16/7 Video identificazione e identificazione online 9 2.3. Organizzazione del mercato finanziario 10 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) 10 Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) 10 Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) 11 Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) 11 Ordinanza FINMA sugli istituti finanziari (OIsFi-FINMA) Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi 11 Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) Estensione del periodo transitorio per le piccole controparti non finanziarie 11 Ordinanza sulla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) 12 Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2019 Riconoscimento dell’equivalenza degli obblighi di riduzione dei rischi CFTC per transazioni su derivati OTC non compensate a livello centrale 12 2.4. Altri temi 12 Codice delle Obbligazioni Revisione del diritto della società anonima 12 Codice delle Obbligazioni Controproposta indiretta all’Iniziativa per multinazionali responsabili 13 Legge sulla parità dei sessi (LPar) Introduzione di regolari analisi dei salari 13 Ordinanza concernente la verifica dell'analisi della parità salariale 13 Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) Revisione totale 14 Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2018 LIBOR: rischi di una potenziale dismissione 14 Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito 15 Circ.-FINMA 17/6 Trasmissione diretta Valutazione ex post 15 3. Banche/Commercianti di valori mobiliari 16 3.1. Contabilità 16 Ordinanza FINMA sui conti e revisione totale della Circ.-FINMA 20/1 Direttive contabili – banche 16 3.2. Pubblicazione 17 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione – banche Fase II – Modifiche del 20 giugno 2018 17 2 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Panoramica dei progetti
Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione – banche Fase III 17 3.3. Fondi propri/ripartizione dei rischi 18 Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Adeguamento delle disposizioni too big to fail 18 Rischi di credito – banche Rivisitazione totale del Circ.-FINMA 08/19) 18 Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Capitale gone concern, deduzione delle partecipazioni ed altri adeguamenti 19 Circ.-FINMA 13/1 Fondi propri computabili ‒ banche (deduzione delle rettifiche di valore per crediti non compromessi) 19 Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Adeguamento per istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, crediti ipotecari a finanziamento di oggetti residenziali a reddito, TBTF - capogruppo 20 Revisione del quadro normativo Basilea III Riforma post-crisi 21 Circ.-FINMA 19/1 Ripartizione dei rischi – banche Valutazione ex post 21 3.4. Liquidità 21 Ordinanza sulla liquidità (OLiq) e Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità – banche Revisione parziale NSFR 21 3.5. Operazioni di credito 22 Direttive ASB concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari 22 Direttive ASB per quanto riguarda la verifica, la valutazione e la gestione di crediti garantiti da pegno immobiliare 22 3.6. Organizzazione/gestione dei rischi 22 Circ.-FINMA 18/3 Outsourcing – banche e assicurazioni Revisione completa 22 Comunicazione FINMA sulla vigilanza 01/2018 Attuazione degli obblighi di adeguamento dei contratti finanziari 23 3.7. Fintech 23 Circ.-FINMA 08/3 Depositi del pubblico presso istituti non bancari 23 3.8. Regime per le piccole banche 23 Regime per le piccole banche Fase pilota 23 Circ.-FINMA 11/2 Cuscinetto di fondi propri e pianificazione del capitale - banche Adeguamento al regime per le piccole banche 24 Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità – banche Adeguamento al regime per le piccole banche 24 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione – banche Adeguamento al regime per le piccole banche 24 Circ.-FINMA 17/1 Corporate Governance – banche Adeguamento al regime per le piccole banche 25 Circ.-FINMA 18/3 Outsourcing – banche e assicurazioni Adeguamento al regime per le piccole banche 25 Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito – banche e Circ.-FINMA 19/1 Ripartizione dei rischi – banche Adattamento del metodo del valore di mercato 25 3.9. Ulteriori temi 26 Legge sulle banche (LBCR) Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione 26 Legge sulle banche (LBCR) Capitale di partecipazione per le banche cooperative 26 4. Direzione di fondi/Fondi d’investimento/Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri 27 Legge sugli investimenti collettivi (LICol) Introduzione di fondi non soggetti all'obbligo di approvazione 27 Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi 27 Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale (OFICol-FINMA) Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi 27 3 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Panoramica dei progetti
1. Panoramica dei progetti Entrata in vigore, scadenza del Elaborazione Delibera delle camere periodo di transizione Indagine conoscitiva/Procedura Pubblicazione del decreto Applicazione completa di consultazione definitivo Pubblicazione dei risultati dell’indagine conoscitiva/della Termine per il referendum ≈ Stimato/approssimativo procedura di consultazione/del messaggio 1.1. Progetti intersettoriali giu 2019 gen 2020 gen 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 mag mag mar mar ago ago nov nov dic apr apr feb feb set set lug giu lug dic ott ott Attività di audit Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit (Revisione ≈ parziale autorizzazione Fintech) Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) 6. 1. dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit (Valutazioni ex ≈ post) Lotta al riciclaggio di denaro/compliance LRD (Rafforzamento dell’efficacia) 2 ≈ ORD-FINMA sul riciclaggio di denaro 1. ORD-FINMA (Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi) ≈ ≈ ≈ ≈ Convenzione di diligenza delle banche 1. (CDB 20) Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2019 26. (Traffico dei pagamenti sulla blockchain) Legge federale concernente l’attuazione di raccomandazioni del Forum globale relative alla 21. 10. 30. 2. 1. trasparenza delle presone giuridiche e allo 1. scambio di informazioni a fini fiscali Circ.-FINMA 16/7 Video identificazione e 1. identificazione online Organizzazione del mercato finanziario 31. 31. 1.11.1 31 31 1. 1. 1. 1. Legge sui servizi finanziari (LSFin) 6. Ordinanza sui servizi finanziari (OSF) 1.1 1.1 Legge sugli istituti finanziari (LIFin) ≈ 6. Ordinanza sugli istituti finanziari (OIFin) OIsFi-FINMA (Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi) ≈ ≈ ≈ 31.12. OInFi (Estensione del periodo transitorio per le 1.1. piccole controparti non finanziarie) Ord. sulla Legge sulla vigilanza dei mercati 22. ≈ ≈ finanziari (LFINMA) Comun. FINMA sulla vigilanza 03/2019 24. (Riconoscimento dell’equivalenza degli obblighi di riduzione dei rischi CFTC) Altri temi Codice delle Obbligazioni (Diritto della società ≈ ≈ anonima) Diritto delle obbligazioni (Controproposta indiretta all’Iniziativa per multinazionali ≈ responsabili) Legge sulla parità dei sessi (LPar)(Introduzione 1.7. 1.7. 1. di regolari analisi dei salari) Ord. concernente la verifica dell'analisi della 21. 1. parità salariale Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) ≈ ≈ (Revisione totale) 31.12 Com. FINMA sulla vigilanza 03/2018 (LIBOR: 1.1. rischi di una potenziale dismissione) Legge federale sull’adeguamento del diritto 28. 27. federale agli sviluppi della tecnologia di registro ≈ ≈ distribuito Circ.-FINMA 17/6 Trasmissione diretta 19. 13. (Valutazione ex post) 4 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Panoramica dei progetti
1.2. Banche/Commercianti di valori mobiliari giu 2019 gen 2020 gen 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 mag mag mar mar ago ago nov nov dic apr apr feb feb set set lug giu lug dic ott ott Contabilità 31.12 Ord. FINMA sui conti e revisione totale della 1.1. 18. 15. 1. Circ.-FINMA Direttive contabili – banche Pubblicazione 30. Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Fase II) 1. Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Fase III) ≈ Fondi propri/Ripartizione dei rischi 31. 31. 1. 1. Ord. sui fondi propri (OFoP) ('Too big to fail') OFoP / Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito 31. 1. (Ricostruzione del prolungamento dei termini transitori ASCCR e PCG) 1.1 31. OFoP (Esigenze di capitale gone concern) Circ.-FINMA 13/1 Fondi propri computabili 14. 31. 1. 1. (deduzione delle rettifiche di valore per crediti non compromessi) OFoP (Adeguamento per istituti part. liquidi e ben capitalizzati, crediti ipotecari a 12. 1. finanziamento di oggetti residenziali a reddito, TBTF - capogruppo) Revisione del quadro normativo Basilea III ≈ ≈ ≈ (Riforma post-crisi) Circ.-FINMA 19/1 Ripartizione dei rischi ≈ (Valutazione ex post) Liquidità OLiq / Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità ≈ ≈ (Revisione parziale NSFR) Attività di credito Direttive ASB concernenti i requisiti minimi per i 27. 30. 1. 1. finanziamenti ipotecari Direttive ASB per quanto riguarda la verifica, la 27. 1. valutazione e la gestione di crediti garantiti da pegno immobiliare Organizzazione/Risk Management 1.4 Circ.-FINMA 18/3 Outsourcing Com. FINMA sulla vigilanza 01/2018 30. 1. (Attuazione degli obblighi di adeguamento dei contratti finanziari) Fintech Circ.-FINMA 08/3 Depositi del pubblico presso 28. 1. istituti non bancari Regime per le piccole banche 31. Regime per le piccole banche (Fase pilota) Circ.-FINMA 08/21 Rischi operativi 12. 27. 1. (Adeguamento al regime per le piccole banche) Circ.-FINMA 11/2 Margine di fondi propri e 27. 1. pianificazione del capitale (Adeguamento al regime per le piccole banche) Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità 27. 1. (Adeguamento al regime per le piccole banche) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Adeguamento 12. 27. 1. al regime per le piccole banche) Circ.-FINMA 17/1 Corporate Governance 12. 27. 1. (Adeguamento al regime per le piccole banche) Circ.-FINMA 18/3 Outsourcing (Adeguamento al 12. 27. 1. regime per le piccole banche) Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito/Circ.-FINMA 12. 27. 19/1 Ripartizione dei rischi (Adattamento del 1. metodo del valore di mercato) Altri temi LBCR (Sistema di protezione dei depositanti) 1 ≈ LBCR (Capitale di partecipazione per le banche 1. cooperative) 5 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Panoramica dei progetti
1.3. Direzione di fondi/Investimenti collettivi di capitale/Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri giu 2019 gen 2020 gen 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 mag mag mar mar ago ago nov nov dic apr apr feb feb set set lug giu lug dic ott ott LICol (Introduzione di fondi non soggetti 26. ≈ ≈ 17. all'obbligo di approvazione) OICol-FINMA (Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi) ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ OFICol-FINMA (Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi) 6 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Panoramica dei progetti
2. Progetti intersettoriali 2.1. Attività di audit Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit - Banche Revisione parziale autorizzazione Fintech Stato: In vigore dal 1° luglio 2019 • Adozione di regolamentazioni per l’audit di vigilanza degli istituti ai sensi dell’art. 1b LBCR. • Si basano sulle attività di audit per banche e commercianti di valori mobiliari. • Presa in considerazione delle agevolazioni per istituti aventi un’autorizzazione Fintech tramite la riduzione degli ambiti di audit. Circ.-FINMA 13/3 Attività di audit Valutazioni ex post Stato: Valutazione ex post attesa per il: 2022 • Verifica dell’efficacia del regolamento inizialmente emesso. Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 • Regolamentazione della vigilanza continua e degli strumenti di vigilanza sui gestori patrimoniali e Trustees. • Requisiti per l’autorizzazione delle società di revisione e dei revisori responsabili. 2.2. Lotta al riciclaggio di denaro/compliance Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) Stato: Messaggio al Parlamento pubblicato il 26 giugno 2019 Delibera parlamentare pendente Entrata in vigore attesa al più presto per inizio 2021 • Mantenimento dell’espresso obbligo per gli intermediari finanziari di verifica delle informazioni riguardanti gli aventi economicamente diritto. • Obbligo di una revisione regolare orientata al rischio dell’attualità della documentazione dei clienti. • Assoggettamento della consulenza (costituzione, acquisto, vendita, gestione, amministrazione e finanziamento) relative a: − Società di sede con domicilio in Svizzera o all’estero come pure; − Trusts. alle disposizioni della LRD e introduzione dell’obbligo di diligenza, di verifica e di annuncio per i consulenti. • Riduzione a CHF 15'000 della soglia fissata per gli obblighi di diligenza nell’ambito dei pagamenti in contanti nel commercio di metalli e pietre preziose. • Obbligo di iscrizione nel registro di commercio per le associazioni che raccolgono o distribuiscono patrimoni all’estero a scopi caritatevoli. 7 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Progetti intersettoriali
Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 • Estensione e precisazione dei criteri che segnalano la presenza di relazioni di affari che comportano dei rischi superiori. • Concretizzazione dei requisiti posti agli intermediari finanziari che possiedono succursali o società di gruppo all’estero per quanto concerne la sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione. • Abbassamento della soglia applicabile alle transazioni in contanti e alla sottoscrizione di investimenti collettivi di capitali non quotati in borsa, portandola al livello richiesto dal GAFI da CHF 25'000 a CHF 15'000. • Nel caso di bonifici, obbligo per gli intermediari finanziari dell’ordinante di registrazione e trasmissione delle informazioni necessarie sull’ordinante e sul beneficiario. • Gli obblighi di aggiornare regolarmente la documentazione del cliente e di verificare i dettagli dell’avente diritto economico non fanno più parte dell’ORD FINMA in quanto è stata contestata l’esistenza di una base legale sufficiente. Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) Adeguamenti dalla LSerFi/ LIsFi Stato: Indagine conoscitiva attesa: 4° trimestre 2019 Entrata in vigore attesa: 3° trimestre 2020 • Attuazione delle nuove disposizioni (LSerFi e LIsFi) nella regolamentazione della FINMA Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 • Abbassamento del valore di soglia per l’identificazione del contraente da CHF 25'000 a CHF 15'000 per le operazioni di cassa. • Formale ammissione della Circ.-FINMA Video identificazione e identificazione online nella CDB. • Abbassamento del termine da 90 a 30 giorni per l’acquisizione di dati o documenti mancanti per l’apertura del conto. • Aggiornamento delle disposizioni sulla procedura abbreviata davanti alla Commissione di sorveglianza. • Chiarificazione e semplificazione dei formulari A, I, K, S e T Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2019 Traffico dei pagamenti sulla blockchain Stato: Pubblicazione del 26 agosto 2019 • Interpretazione delle disposizioni dell’art. 10 dell'ORD-FINMA riguardante la neutralità tecnologica. • Anche per servizi nel settore blockchain, in caso di ordini di bonifico risp. trasferimento di gettoni, devono essere fornite delle indicazioni sull’ordinante e sul beneficiario. • La trasmissione di queste informazioni non deve obbligatoriamente avvenire sulla blockchain ma può anche passare da altri canali di comunicazione. 8 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Progetti intersettoriali
Legge federale concernente l’attuazione di raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle presone giuridiche e allo scambio di informazioni a fini fiscali Stato: Entrata in vigore: 1° novembre 2019 Termine transitorio per la conversione in azioni nominative: 1° maggio 2021 • Conversione delle azioni al portatore in azioni nominative per le società non quotate in borsa e per le società le cui azioni non sono state emesse sotto forma di titoli contabili. • Introduzione di un sistema di sanzioni per i casi nei quali: − Degli azionisti violano l’obbligo di annuncio degli aventi diritto economico; e − Delle società violano il loro obbligo di tenere dei registri degli azionisti e degli aventi diritto economico. • Diritto di consultazione del registro delle azioni conferito alle autorità e agli intermediari finanziari se ciò serve all’adempimento dei loro compiti legali. • Adattamento di diverse leggi: Codice delle obbligazioni, Codice penale, legge sull’assistenza amministrativa fiscale, legge federale sui titoli contabili. Circ.-FINMA 16/7 Video identificazione e identificazione online Stato: In vigore dal 1° agosto 2018 Termine transitorio fino al 1° gennaio 2020 • Adattamento della circolare ai rapidi cambiamenti tecnologici. • Video identificazione: − Rinuncia all’iter mediante one time password (TAN); − Verifica dell'autenticità del documento d'identificazione per mezzo di almeno due elementi di sicurezza. • Identificazione online: − Garanzia del rispetto degli obblighi di diligenza, a determinate condizioni, tramite un bonifico da una banca ubicata in uno stato membro del GAFI. L’esigenza era finora un bonifico da parte di una banca in Svizzera. • Per la verifica delle fotografie è necessario un sistema di riconoscimento interattivo. • Confronto dei documenti d’identificazione con una banca dati di riferimento nel caso in cui l’intermediario finanziario non fosse familiare con i documenti presentati. 9 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Progetti intersettoriali
2.3. Organizzazione del mercato finanziario Legge sui servizi finanziari (LSerFi) Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 Termini transitori fino a due anni dopo l’entrata in vigore • Adattamento delle prescrizioni sulle regole di condotta e sui prodotti per segmenti di clientela (clienti privati/ clienti professionali): − Informazione sui fornitori di servizi finanziari, sull’offerta di servizi finanziari e la distribuzione di strumenti finanziari, anche per il tramite di documenti informativi di base; − Valutazione dell’adeguatezza degli strumenti finanziari (esclusi gli execution only); − Verifica dell’idoneità per attività di consulenza e gestione patrimoniale. • Disposizioni sull’organizzazione dei fornitori di servizi finanziari e per la prevenzione dei conflitti d’interesse. • Obbligo d’informazione o di trasferimento ai clienti in caso di accettazione di remunerazioni da parte di terzi. • Per i consulenti alla clientela, obbligo di iscrizione nel registro dei consulenti, nel caso in cui i fornitori di servizi finanziari non dovessero essere sottoposti a vigilanza ai sensi della LFINMA, nonché obbligo di formazione e di perfezionamento. • Estensione dei mezzi legali a favore dei clienti, tra i quali la richiesta di fornire documenti. • Termini transitori dopo l’entrata in vigore: − 6 mesi per la registrazione dei consulenti alla clientela e affiliazione di fornitore di servizi finanziari all’organo di mediazione − 2 anni per l’introduzione degli obblighi in relazione all’offerta di strumenti finanziari (fra cui, l’obbligo di prospetto per valori mobiliari, foglio informativo di base per strumenti finanziari, pubblicazione). Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 Termine transitorio fino al 31 dicembre 2021 per l’osservanza degli obblighi sulla segmentazione della clientela, sulle competenze professionali, sulle regole di condotta e sull’organizzazione. Diversi altri termini transitori per la pubblicazione di prospetti e fogli informativi di base. • Concretizzazione dell’obbligo di consulenza e di informazione per i fornitori di servizi finanziari. • Disposizioni di esecuzione della LSerFi: − Organizzazione dei fornitori di servizi finanziari; − Nuovo Registro dei consulenti; − Documentazione destinata alla clientela; − Organi di mediazione − Prospetto sull’offerta di valori mobiliari; − Foglio informativo di base. 10 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Progetti intersettoriali
Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 Termini transitori fino a 3 anni dopo l’entrata in vigore • Regolamentazione dell’obbligo di autorizzazione della vigilanza di tutti i fornitori di servizi finanziari che operano nella gestione di patrimoni, tra cui: gestori patrimoniali, trustees, gestori di patrimoni collettivi, direzioni di fondi e società di intermediazione mobiliare. • Nessun assoggettamento alla legge sugli istituti finanziari per banche, compagnie di assicurazione e fondi pensione. • Definizione dei requisiti di autorizzazione con le disposizioni relative all’organizzazione, alla garanzia di un’attività irreprensibile, alla forma giuridica, alla gestione del rischio, al controllo interno e alle disposizioni in materia di capitale. • Termini transitori: − Istituti finanziari che dovranno richiedere un’autorizzazione: annuncio alla FINMA entro 6 mesi dall’entrata in vigore con l’obbligo di rispetto delle disposizioni come pure l’obbligo di presentare una richiesta di autorizzazione entro 3 anni dall’entrata in vigore; − Gestori patrimoniali e trustees: annuncio senza indugio alla FINMA in caso di inizio dell’attività commerciale entro un anno dall’entrata in vigore della LIFin, con affiliazione e richiesta di autorizzazione all’organismo di vigilanza entro un anno dall’autorizzazione dell’organismo di vigilanza. Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 Termini transitori fino al massimo 3 anni dall’entrata in vigore • Concretizzazione delle disposizioni d’applicazione della legge sugli istituti finanziari (LIFin). • Regolamentazione per l’autorizzazione e le disposizioni organizzative per istituti finanziari sottoposti a vigilanza. Ordinanza FINMA sugli istituti finanziari (OIsFi-FINMA) Adeguamenti dalla LSerFi/LIsFi Stato: Indagine conoscitiva attesa: 4° trimestre 2019 Entrata in vigore attesa: 3° trimestre 2020 • Attuazione delle nuove disposizioni (LSerFi e LIsFi) nella regolamentazione della FINMA. Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) Estensione del periodo transitorio per le piccole controparti non finanziarie Stato: In vigore dal 1° gennaio 2019 Termine transitorio fino al 1° gennaio 2024 • Estensione del periodo transitorio fino al 1° gennaio 2024 per le piccole controparti non finanziarie per l’annuncio di transazioni su derivati • Nessun adeguamento dei periodi transitori per le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie che non sono piccole. • Inizializzazione di una revisione della LInFi a partire dal 2019 a causa degli sviluppi internazionali e tecnologici. 11 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Progetti intersettoriali
Ordinanza sulla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) Stato: Indagine conoscitiva fino al 22 agosto 2019 Entrata in vigore attesa al più presto per il 1° gennaio 2020 Termine transitorio atteso fino a fine 2024 • Precisazione del ruolo e delle competenze delle autorità di sorveglianza dei mercati finanziari nell’elaborazione della regolamentazione e dell’allestimento degli standard internazionali. • Regolamentazione della cooperazione tra il DFF e la FINMA. • Concretizzazione dei requisiti, dei principi e dei processi dell’attività di regolamentazione della FINMA • Verifica di tutte le regolamentazioni ai vari livelli e, se necessario, implementazione di adeguamenti entro cinque anni dall’entrata in vigore. Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2019 Riconoscimento dell’equivalenza degli obblighi di riduzione dei rischi CFTC per transazioni su derivati OTC non compensate a livello centrale Stato: Pubblicazione del 24 settembre 2019 • Riconoscimento dell’equivalenza del diritto degli Stati Uniti in relazione agli obblighi di riduzione dei rischi, compresi i margini nelle transazioni su derivati non compensate a livello centrale che sottostanno alla regolamentazione e alla vigilanza della CFTC. 2.4. Altri temi Codice delle Obbligazioni Revisione del diritto della società anonima Stato: Trattata il 13 giugno 2019 in Consiglio nazionale e l’ultima volta in Consiglio degli Stati l’11 dicembre 2018. Prossima trattanda attesa in Consiglio degli Stati il 18 dicembre 2019 e in Consiglio nazionale il 19 dicembre 2019 Entrata in vigore prevista: al più presto all’inizio del 2021 • Adozione nella legge federale delle disposizioni dell’ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA). • Stabilire linee direttrici per le indennità d’assunzione o quelle connesse al divieto di concorrenza. • Liberalizzazione delle disposizioni sulla costituzione e sul capitale. • Miglior coordinamento tra il diritto della società anonima e il nuovo diritto contabile, segnatamente per quanto riguarda le azioni proprie e l’uso di valute estere nella contabilità e la presentazione dei conti. • Quote di genere nel Consiglio d’amministrazione (almeno il 30%) e nella Direzione (almeno il 20%) delle grandi società quotate in borsa, principio comply or explain. • Soluzione proposta per il problema del volume elevato delle azioni non registrate. • Maggiori esigenze di trasparenza nel settore delle materie prime tramite pubblicazione di pagamenti a organismi governativi. 12 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Progetti intersettoriali
Codice delle Obbligazioni Controproposta indiretta all’Iniziativa per multinazionali responsabili Stato: Trattata in Consiglio degli Stati il 12 marzo 2019 e l’ultima volta in Consiglio nazionale il 13 giugno 2019 • Obbligo di rispettare anche all'estero le norme per la protezione dei diritti umani e dell'ambiente per le imprese che superano due dei seguenti valori: − Somma di bilancio di CHF 40 Mio.; − Ricavi di CHF 80 Mio.; − Media annuale di 500 posti di lavoro a tempo pieno. • Possibile estensione dei rapporti commerciali con terze parti. • Obbligo di pubblicazione di un rapporto sull’attività. • Nella seduta del 14 agosto 2019 il Consiglio federale ribadisce come le imprese svizzere debbano aderire all'obbligo di osservanza dei diritti umani e delle norme di protezione ambientale all'estero. Le stesse aderiscono ai requisiti di rendicontazione sulla sostenibilità per le grandi aziende con oltre 500 dipendenti, ma intendono tuttavia concedere la possibilità di rinunciare ai singoli aspetti di rendicontazione, se motivati (approccio “Compy or explain”). Legge sulla parità dei sessi (LPar) Introduzione di regolari analisi dei salari Stato: Entrata in vigore attesa per il 1° luglio 2020 • Obbligo per l’azienda di intraprendere un’analisi dei salari ogni 4 anni con un metodo riconosciuto, nel caso in cui la stessa impieghi più di 100 dipendenti. • Esenzione del datore di lavoro nel caso in cui dall’analisi dovesse risultare una parità salariale. • Esecuzione di un’analisi dei salari sulla base di uno strumento di analisi standard della Confederazione e modelli di analisi federali o con una metodologia specifica e conforme alla legge. • Verifica della correttezza dello svolgimento dell’analisi interna dei salari da parte di terzi: − Servizi terzi incaricati dall’azienda stessa (a scelta tra un’impresa di revisione, un organismo di autodisciplina riconosciuto dallo stato o una parte sociale); oppure − Organizzazioni che operano in rappresentanza dei lavoratori oppure delle pari opportunità. • Obbligo d’informazione sul risultato dell’analisi sulla parità salariale: − agli azionisti per società quotate in borsa nell’allegato del conto annuale; e − ai collaboratori. • Limite per l’adozione delle misure: 12 anni, fino al 30 giugno 2032 Ordinanza concernente la verifica dell'analisi della parità salariale Stato: Entrata in vigore 1° luglio 2020 Conduzione della prima analisi della parità salariale per imprese con un minimo di 100 impiegati, al più tardi entro il 30 giugno 2021 • Regolamentazione della formazione dei revisori responsabili che, su richiesta del datore di lavoro, verificano le analisi della parità salariale. • Definizione della portata delle verifiche. • Limitazione della validità della regolamentazione fino al 30 giugno 2032. 13 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Progetti intersettoriali
Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) Revisione totale Stato: Trattata l’ultima volta dal Consiglio Nazionale il 25 settembre 2019 e dal Consiglio degli Stati l’11 settembre 2018 Trattanda in Consiglio degli Stati attesa per il 18 dicembre 2019 • Obblighi di informazione e documentazione ampliati. • Rafforzamento dell’autorità di vigilanza e inasprimento delle sanzioni. • Presa in considerazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in vigore nell’UE a partire dal 25 maggio 2018 come pure della convenzione sulla protezione dei dati del Consiglio d’Europa (STE 108). • Osservanza da parte delle società con attività transfrontaliere nell’Unione Europea delle disposizioni del GDPR. • Adozione da parte del Parlamento in settembre 2018 riguardante l’attuazione del progetto: − 1. Trasposizione della direttiva dell’UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali. Tale direttiva ha come scopo la protezione, la determinazione, l’individuazione o la prosecuzione di crimini o di azioni penali (sviluppo delle disposizioni della normativa di Schengen); − 2. Revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) fino alla fine del 2019. Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2018 LIBOR: rischi di una potenziale dismissione Stato: Dismissione del LIBOR al più tardi entro la fine del 2021 • Dal 2021, le banche che contribuiscono alla determinazione del LIBOR non saranno più verosimilmente obbligate a partecipare al cosiddetto panel del LIBOR-Fixing • Il gruppo di lavoro nazionale sui tassi d’interesse di riferimento in franchi ha formulato varie raccomandazioni nell’ottica di una dismissione del LIBOR • Creazione di una solida base in vista della dismissione del LIBOR in franchi tramite introduzione del Swiss Average Rate Overnight (SARON) • Rischi per gli istituti: − Rischi giuridici per contratti di prodotti finanziari con una scadenza finale successiva al 2021; − Rischi di valutazione per contratti sui derivati e di credito che si basano sul LIBOR; − Capacità operativa. • La FINMA raccomanda di affrontare per tempo le sfide legate ad una potenziale dismissione del LIBOR. 14 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Progetti intersettoriali
Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito Stato: Messaggio al Parlamento pubblicato il 27 novembre 2019 Dibattito parlamentare: previsto per inizio 2020 Legge quadro per l’adattamento di diverse leggi in relazione con Blockchain / Tecnologia Distributed Ledger: • Nel Codice delle obbligazioni: rafforzamento della certezza giuridica per il trasferimento di valori patrimoniali tramite la possibilità di iscrivere i diritti in un registro elettronico in modo da garantire le funzioni dei titoli di credito. • Nella Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento: disciplinare esplicitamente la rivendicazione dei beni crittografici in caso di fallimento e rafforzare la certezza del diritto. • Nella legge sulle Banche: regolamentazione del trattamento di beni crittografici quali valori in deposito e per la delimitazione di depositi del pubblico. Nella Legislazione sull’infrastruttura finanziaria: creazione di una nuova categoria di autorizzazione per i cosiddetti “sistemi di negoziazione TRD”. • Nella Legge sugli istituti finanziari: creazione della possibilità di autorizzare come società di intermediazione mobiliare per la gestione di un sistema organizzato di negoziazione. Circ.-FINMA 17/6 Trasmissione diretta Valutazione ex post Stato: Inoltro di esperienze pratiche fino al 13 settembre 2019 • Verifica dell’efficacia della circolare. • Possibilità per l’utente di inserire esperienze pratiche. • Valutazione nella relazione e possibile considerazione nella circolare. 15 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Progetti intersettoriali
3. Banche/Commercianti di valori mobiliari 3.1. Contabilità Ordinanza FINMA sui conti e revisione totale della Circ.-FINMA 20/1 Direttive contabili – banche Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 Termini transitori per la costituzione delle rettifiche di valore per perdite attese e per rischi di inadempienza inerenti fino al più tardi al 31 dicembre 2025 • Adozione dell’ordinanza FINMA sui conti con le disposizioni di base in materia di valutazione e registrazione come pure integrazione delle pratiche contabili e di pubblicazione come pure delle precedenti FAQ nella Circ.-FINMA 20/1 completamente rivista. • Introduzione di un approccio per la costituzione di rettifiche di valore per crediti non a rischio, oltre a singole rettifiche di valore per crediti a rischio: − Banche della categoria di vigilanza 1 e 2: ◦ Approccio Expected Loss ai sensi delle norme contabili internazionali; ◦ Nel caso in cui non venisse utilizzato uno standard internazionale delle norme contabili, determinazione delle perdite attese sulla base di: ◦ Approccio Expected Loss basato su un modello di perdita previsto per tutte le posizioni soggette all’approccio IRB; ◦ Approccio semplificato per altre posizioni − Banche della categoria di vigilanza 3, con delle operazioni di tassi d’interesse importanti: ◦ Costituzione di rettifiche di valore destinate a coprire i rischi di inadempienza inerenti; − Altre banche: ◦ Costituzione di rettifiche di valore per rischi di inadempienza inerenti • Viene consentita l’applicazione volontaria di un approccio più ampio e rigoroso da parte di tutte le banche. • Possibilità di utilizzare le rettifiche di valore per perdite attese per le rettifiche di valore individuali su crediti, fintanto che non vengono applicate norme contabili internazionali • Pubblicazione dei − Metodi, dati e assunzioni utilizzati per la costituzione di rettifiche di valore su crediti non compromessi; − Parametri relativi all’utilizzo, alla copertura insufficiente e la ricostruzione di rettifiche di valore. 16 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Banche/Commercianti di valori mobiliari
3.2. Pubblicazione Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione – banche Fase II – Modifiche del 20 giugno 2018 Stato: Applicabile per pubblicazione per il 31 dicembre 2018 Possibilità di rinuncia alla pubblicazione di informazioni riguardanti i rischi di tasso d’interesse al 31 dicembre 2018 se la pubblicazione straordinaria avviene il 30 giugno 2019 • Possibilità di rinuncia alla pubblicazione di informazioni in caso di mancata rilevanza o significatività. • Revisione parziale della circolare per garantire una maggiore comparabilità grazie a disposizioni standardizzate sui contenuti delle pubblicazioni. Gli adeguamenti essenziali dei contenuti sono: − Tabella riassuntiva con le principali cifre chiave regolamentari (key metrics); − Tabelle con gli standard rivisti relativi ai rischi sui tassi d’interesse e rischi di mercato; − Tabelle per banche di rilevanza sistemica a livello globale in relazione con i requisiti TLAC; − Tabelle relative a remunerazioni e ad adeguamenti di valore prudenziali; − Rinuncia alla pubblicazione di una motivazione per la non-pubblicazione di informazioni non rilevanti. Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione – banche Fase III Stato: Standard del Comitato di Basilea pubblicato l’11 dicembre 2018 Trasposizione nella regolamentazione svizzera ancora in attesa, applicabilità prevista intorno al 2020 e al 2022 • Estensione degli obblighi di pubblicazione negli ambiti: − Rischio di fluttuazione di valore sui derivati (CVA); − Trattamento prudenziale di attivi problematici; − Informazioni qualitative e quantitative sui rischi operativi; − Confronto degli attivi ponderati in base all’approccio dei rischi di modello e all’approccio standard; − Titoli gravati da pegno/ceduti; − Restrizioni sulle distribuzioni. • Adeguamenti di altri esigenze e tabelle di pubblicazione della Fase II. 17 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Banche/Commercianti di valori mobiliari
3.3. Fondi propri/ripartizione dei rischi Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Adeguamento delle disposizioni too big to fail Stato: In vigore dal 1° luglio 2016 Molteplici disposizioni transitorie, fino al 2019, al più tardi • Nuove esigenze di base a livello globale per la dotazione di capitale relativo alla continuità aziendale di banche di rilevanza sistemica: − Valore minimo di 4.5 % per il leverage ratio e di 12.86 % per gli attivi ponderati in funzione del rischio; − Supplementi individuali dipendenti dalla quota di mercato e dalla somma degli impegni. • Cuscinetto anticiclico esteso per le grandi banche con una forte esposizione all’estero: − Ammontare di fondi propri di base di qualità primaria corrispondente alla media ponderata dei cuscinetti anticiclici che, secondo l’elenco pubblicato del Comitato di Basilea, si applicano negli Stati membri nei quali i crediti determinanti della banca nei confronti di privati sono documentati; − Limitazione al 2.5 % delle posizioni ponderate. • Adeguamento dalla Circ.-FINMA 11/2 Margine di fondi propri e pianificazione del capitale: − Quote di capitale e margine di fondi propri ai sensi dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) come pure; − Categorizzazione degli istituti e attribuzione a specifiche categorie di vigilanza ai sensi dell’ordinanza sulle banche (OBCR). Ordinanza sui fondi propri (OFoP) e Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito – banche Rivisitazione totale del Circ.-FINMA 08/19) Stato: Modifiche all’ordinanza pubblicate il 23 novembre 2016 Modifiche alla Circ.-FINMA pubblicate il 19 dicembre 2016 Entrata in vigore al 1° gennaio 2017 con periodo transitorio fino al 1° gennaio 2020 (estesa con la pubblicazione delle modifiche nell’OFoP del 22 novembre 2017) • Adeguamento del calcolo dell’equivalente di credito per derivati: − Introduzione di un approccio standard per equivalenti di credito per derivati (SA-CCR); − Approccio standard (SA-CCR) semplificato per istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5; − Approccio standard (SA-CCR) condizionato e semplificato per istituti della categoria di vigilanza 3. • Adeguamento della metodologia e dei tassi di ponderazione del rischio per la messa a pegno di quote di capitali collettivi amministrati: − Introduzione di diversi approcci per la determinazione della dotazione di fondi propri: approccio look- through (LTA), approccio sulla base del mandato (MBA) oppure approccio fallback (FBA); − Gli istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5 possono utilizzare l’approccio fallback con una ponderazione del rischio pari a 250 % invece di 1'250 %, nel caso in cui l’investimento collettivo di capitale presenti un indicatore di rischio sintetico tra 1 e 4; − Approccio fallback per istituti della categoria di vigilanza 3 ammesso sotto condizione. • Adeguamento della dotazione di fondi propri per le cartolarizzazioni nel portafoglio bancario. 18 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Banche/Commercianti di valori mobiliari
Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito – banche Ricostruzione del prolungamento dei termini transitori ASCCR e PCG) Stato: In vigore dal 30 giugno 2018 • Aggiornamento dei termini transitori nella circolare risultante dall’adeguamento dell’ordinanza sui fondi propri del 22 novembre 2017: − Prolungamento del termine transitorio per l’utilizzo dell’ASCCR in sostituzione del metodo del valore di mercato dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2020; − Proroga del termine transitorio per l’utilizzo delle nuove regole sui fondi propri per quote detenute nel portafoglio bancario di quote di patrimoni collettivi gestiti (PCG) dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2020. Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Capitale gone concern, deduzione delle partecipazioni ed altri adeguamenti Stato: In vigore dal 1° gennaio 2019 Termini transitori fino al 2025 per i requisiti supplementari gone-concern in materia di fondi propri. • Introduzione di esigenze di capitale gone concern per banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno. • Partecipazioni in società controllate nell'ambito finanziario da consolidare: abolizione della deduzione integrale dai fondi propri del valore della partecipazione e determinazione di una ponderazione del rischio per le partecipazioni con sede: − In Svizzera, al 250 %; − All’estero, al 400 %. • Assoggettamento alla vigilanza consolidata della FINMA delle società del gruppo, le quali forniscono i servizi necessari per il proseguimento dei processi aziendali di una banca. Circ.-FINMA 13/1 Fondi propri computabili ‒ banche (deduzione delle rettifiche di valore per crediti non compromessi) Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 È consentito l’utilizzo dei requisiti precedenti per le chiusure annuali relative all’anno 2020 • Regolamentazione del computo delle rettifiche di valore costituite su crediti non compromessi e accantonamenti su posizioni fuori bilancio non compromesse nei fondi propri complementari T2 19 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Banche/Commercianti di valori mobiliari
Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Adeguamento per istituti particolarmente liquidi e ben capitalizzati, crediti ipotecari a finanziamento di oggetti residenziali a reddito, TBTF - capogruppo Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 • Integrazione dei requisiti per l’ammissione al regime per le piccole banche − Istituti delle categorie di vigilanza 4 o 5; − Leverage ratio semplificato di almeno l’8 %; − Quota di liquidità di almeno il 110 %; − Grado di rifinanziamento di almeno il 100 %. • Integrazione delle semplificazioni per il regime per le piccole banche − Rinuncia al rilevamento dei fondi propri necessari tramite attivi ponderati; − In caso di inosservanza dei requisiti per il regime per le piccole banche: obbligo d’informazione tramite l’istituto e ri-adempimento dei requisiti solitamente entro un anno dopo l’abolizione delle semplificazioni • Proseguimento della conversione di derivati in equivalenti di credito utilizzando il metodo del valore di mercato per Banche della categoria di vigilanza 3 (con posizioni in derivati non significativi), 4 e 5 fino al 31 dicembre 2021. Vi è l’intenzione di revisionare il metodo del valore di mercato entro tale data. − Secondo l’indagine conoscitiva pianificata, l’aumento dei tassi di ponderazione di rischio per oggetti residenziali a reddito finanziati con prestiti maggiori a due terzi del valore di anticipo non verrà introdotto in quanto sono state inasprite le direttive ASB concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari • Adempimento alle condizioni particolari per banche di rilevanza sistemica in relazione alle capogruppo. 20 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Banche/Commercianti di valori mobiliari
Revisione del quadro normativo Basilea III Riforma post-crisi Stato: Consultazione per l’implementazione nella regolamentazione nazionale: prevista per primavera 2021 Integrazione dei maggiori adeguamenti della normativa Basilea fino al 1° gennaio 2022 Aumento graduale dell’output floor per procedure modello interne dal 2022 fino al 2027 • Adeguamento dell’approccio standard per la ponderazione dei rischi di credito tramite: − Una maggiore differenziazione della ponderazione del rischio al posto delle aliquote forfettarie, in particolare per posizioni in proprietà d’abitazione e commerciali garantite da pegni immobiliari a dipendenza del prestito; e − Un ampliamento degli obblighi di valutazione nel caso di utilizzo di rating esterni. • Abolizione del principio IRB avanzato per determinate classi di posizione, in particolare per posizioni con grosse imprese e istituti finanziari. • Adeguamento della metodologia di calcolo dei credit valuation adjustments (CVA). • Sostituzione del precedente approccio per la dotazione di fondi propri di rischi operativi (approccio dell’indicatore di base, approccio standard e approccio specifico agli istituti) tramite un approccio standard sulla base di componenti di ricavo e perdite storiche. • Adeguamento della metodologia di calcolo del leverage ratio e introduzione di un cuscinetto di leverage ratio per le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIBs). • Determinazione dell’output floor per i modelli interni ad almeno il 72.5 % degli attivi ponderati in funzione del rischio sulla base degli approcci standard. • Posticipo dell’entrata in vigore dei requisiti per il calcolo della determinazione della dotazione di fondi propri dei rischi di mercato (FRTB) dal 2019 al 1° gennaio 2022. • Implementazione semplificata per banche di categoria di vigilanza da 3 fino a 5. Circ.-FINMA 19/1 Ripartizione dei rischi – banche Valutazione ex post Stato: Valutazione ex post attesa per il: 2023 • Verifica dell’efficacia del regolamento inizialmente emesso. 3.4. Liquidità Ordinanza sulla liquidità (OLiq) e Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità – banche Revisione parziale NSFR Stato: Indagine conoscitiva fino al 10 aprile 2017 Adozione della OLiq modificata attesa per: inizio estate 2020 Entrata in vigore attesa per: metà 2021 • Introduzione delle prescrizioni concernenti l’indicatore strutturale o Net Stable Funding Ratio (NSFR). • Implementazione degli ultimi lavori per la modifica delle disposizioni pertinenti con i diretti interessati. • Sospensione della decisione d’introdurre la NSFR in Svizzera fino alla fine del 2018 a causa di ritardi significativi a livello internazionale. 21 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Banche/Commercianti di valori mobiliari
3.5. Operazioni di credito Direttive ASB concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari Stato: Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 Termine transitorio fino al 30 giugno 2020 per l’adattamento dei sistemi tecnici • Quota minima di fondi propri necessari per l’ottenimento di un prestito ipotecario atto a finanziare - oggetti a reddito: aumento dal 10% al 25% - proprietà abitativa per uso proprio del 10% (invariato). • Precisazione per il computo di anticipi ereditari, donazioni e composizione dei fondi propri. • Ammortamento del debito ipotecario a due terzi del valore di anticipo di - oggetti a reddito entro al massimo 10 anni (fino ad oggi 15 anni) e - proprietà abitativa a uso proprio entro al massimo 15 anni (invariato) • Applicabile esclusivamente per le nuove operazioni e gli aumenti del debito ipotecario. Direttive ASB per quanto riguarda la verifica, la valutazione e la gestione di crediti garantiti da pegno immobiliare Stato: Entrata in vigore 1° gennaio 2020 • Precisazione delle spiegazioni nel glossario della circolare − Per oggetti a reddito: precisazione del fatto che né la forma giuridica del debitore né l'importo del valore del prestito sono criteri per la classificazione di un oggetto a reddito − Per il calcolo della sostenibilità di proprietà abitativa a uso proprio: gli impegni verso terzi possono essere dedotti dal reddito disponibile o presi in considerazione a livello di spese. 3.6. Organizzazione/gestione dei rischi Circ.-FINMA 18/3 Outsourcing – banche e assicurazioni Revisione completa Stato: In vigore dal 1° aprile 2018 Dopo l’entrata in vigore: immediata applicazione dei nuovi disposti per i nuovi campi di attività esternalizzati o per modifiche a campi di attività già esternalizzati Periodo transitorio di cinque anni per l‘adattamento di campi di attività già esistenti • Sostituzione della precedente Circ.-FINMA 08/7 Outsourcing – banche. • Obbligo di mantenere un inventario dei servizi esternalizzati. • Rafforzamenti della circolare valgono anche per gli outsourcing infragruppo, tuttavia le agevolazioni possono ancora essere prese in considerazione nel caso in cui i rischi non siano dimostrabili o nel caso in cui i requisiti non sono rilevanti. • Nel caso di appalto di campi di attività (outsourcing) all’estero deve essere sempre garantito l’accesso dalla Svizzera ai dati necessari per il ripristino, il completamento o la cancellazione degli stessi. • Estensione del campo di applicazione alle imprese di assicurazione. 22 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Banche/Commercianti di valori mobiliari
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 01/2018 Attuazione degli obblighi di adeguamento dei contratti finanziari Stato: Tolleranza degli scostamenti fino al 31 dicembre 2018 risp. 30 giugno 2019 • Proroga dei termini transitori per la conclusione di nuovi o la modifica di contratti finanziari esistenti soggetti al diritto o ad una giurisdizione estera ai sensi dell‘art. 12 cpv. 2bis OBCR (previa approvazione contrattuale del differimento o della rescissione dei contratti dalla FINMA ai sensi dell'articolo 30a LBCR). • A determinate condizioni, la FINMA tollera per un periodo massimo di nove mesi dopo la fine del rispettivo periodo di attuazione, che le banche si astengano dal dichiarare la cessazione delle operazioni che sarebbero necessarie per il pieno rispetto dei loro obblighi. 3.7. Fintech Circ.-FINMA 08/3 Depositi del pubblico presso istituti non bancari Stato: In vigore dal 1° luglio 2018 • Sulla base delle prese di posizione emerse dall’indagine conoscitiva e dei conflitti con il diritto ordinario nella OBCR, la FINMA rinuncia a concretizzare la sua interpretazione della nozione giuridica di “operazioni di tassi d’interesse” • Abrogazione delle interpretazioni del divieto di corrispondere interessi e divieto di investire i depositi come pure dell’esistenza di un’attività industriale commerciale. 3.8. Regime per le piccole banche Regime per le piccole banche Fase pilota Stato: Fase pilota fino a fine 2019 • Fase pilota fino a fine 2019 come regime normativo con una complessità fortemente ridotta per banche delle categorie di vigilanza 4 e 5: − Rilevamento semplificato dei fondi propri minimi necessari; − Calcolo semplificato del Leverage Ratio; − Limitazione della pubblicazione ai Key Metrics; − Esenzione dalla regolamentazione in materia di liquidità NSFR; − Pianificazione del capitale e della liquidità semplificata. • Possibilità di prendere parte al regime per le piccole banche nel caso in cui venissero soddisfatti determinati criteri, in particolare una capitalizzazione sopra la media e una dotazione elevata di liquidità. 23 Progetti di sorveglianza | Stato: 1° dicembre 2019 | Banche/Commercianti di valori mobiliari
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