Le conseguenze di arbitraggi e asimmetrie regolamentari sull'approccio al rischio delle banche europee - Novembre 2018 - Marco Zanni

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Le conseguenze di arbitraggi e asimmetrie
regolamentari sull'approccio al rischio delle
            banche europee

               Novembre 2018
Indice

 I NTR O D U Z I O NE                                                                                                 5

 1 AS I M M E TR I E R E G O L AM E N T AR I D E R I V AN TI D AI                                                     7
       R E Q U I SI TI DI C AP I T AL E

       1 .1    B asi l ea I I I , s u a ri f or m a e d e ff et t i at t esi                                           7
               1 .1 .1     I l d i ve r s o gr a d o d i p o n d e r a z i o n e p e r i l r i s c h i o               8
                           d e l l e a t t i vi t à (R W A)
               1 .1 .2     Modelli standard vs modelli I RB                                                            12

       1 .2    Le ec ce zi on i al l a di r et t iva C R R / C RD                                                      16
               1 .2 .1     E s e n z i o n e b a n c h e d i s vi l u p p o                                            16
               1 .2 .2     E f f e t t o d e gl i I n s ti tu ti o n a l Pr o te c ti o n S c h e m e s (I P S )       22
                           1.2.2.1        L e c a r a t t e r i st i c h e d e gl i I P S n e l l ’ Ar e a e u r o     30
                           1.2.2.2        L e c a r a t t e r i st i c h e d e i GB C n e l l ’ Ar e a e u r o         36

 2 AS I M M E TR I E D E R I V AN TI D AL L ’ I M PI AN T O R E GO L AM E N T AR E                                    43
       E D AL L A P R AS S I DI VI G I L AN Z A

       2 .1    Nat i on al di scr et i o n s u req ui sit i di c apit ale                                              43
       2 .2    Cr edi t o o fi n an z a : d ov e si c onc ent ran o di pi ù                                            49
               i ri sch i b an ca ri ?
               2 .2 .1     B r e vi c e n n i s u l d i b a t ti t o e c o n o mi c o                                  50
               2 .2 .2     I d e n t i k i t d e l r i s c h i o n e l l e b a n c h e q u o t a te e u r o p e e      53
               2 .2 .3     R i s c h i o d i me r c a to e r i s c h i o d i c r e d i t o n e l l e b a n c h e       56
                           a r i l e v a n z a s i s te mi c a
               2 .2 .4     I r i s c hi c o n n e s s i c o n l ’ a t tu a l e c o n te s to                           59
                           m a c r o e c o n o mi c o e f i n a n z i a r i o
               2 .2 .5     L ’ i mp a t t o d e l l e s c e l te d i b u s i n e s s b a n c a r i o                   64
                           s u l r i s c h i o s i s t e mi c o
               2 .2 .6     S t r e s s t e s t 2 0 1 8 : g l i e f f e t ti a t te s i i n b a s e a l m o d e l l o   66
                           di business

       2 .3    Ca ra t t eri st i ch e e di n ami ca d egli N P L , imp at t o                                         69
               at t eso a dd en d u m
               2 .3 .1     U n a s t i m a p e r l ’ I ta l i a                                                        70
               2 .3 .2     P r o p o s t a d i r e go l a m e n to d e l l a C o m mi s s i o n e E u r o p e a        75

                                                                                                                        3
INTRODUZIONE

La regolamentazione finanziaria internazionale si è dimostrata negli anni
successivi alla crisi del 2007/08 non adatta ad una gestione ordinata delle
situazioni di difficoltà, dopo aver evidentemente fallito nella prevenzione
contro l’eccessiva assunzione di rischi. In questo quadro i paesi dell’Area euro
hanno     incontrato    difficoltà   peculiari   data     l’assenza   di   un   tessuto
regolamentare omogeneo e coordinato.

Gli interventi attuati dal policy maker europeo e internazionale, vista anche
l’urgenza legata al bisogno di dare risposte che tranquillizzassero i mercati
finanziari, non sono stati in molti casi efficaci ed efficienti.

In particolare, le diverse modalità di implementazione a livello di singolo paese
europeo, anche alla luce delle differenze in termini di modello di business
bancario, hanno determinato l’emergere di nuovi arbitraggi regolamentari e di
asimmetrie di trattamento dei rischi bancari.

In taluni casi, le modifiche regolamentari attuate nel periodo post-crisi
potrebbero essere alla base di futuri problemi per la stabilità finanziaria
europea e internazionale.

Date queste premesse, questo studio è funzionale all’individuazione dei
principali rischi connessi con l’attuale impianto regolamentare                 che il
Parlamento Europeo dovrebbe considerare al fine di porre in atto degli
adeguati rimedi.

Nello specifico, nel primo capitolo sono state considerate le asimmetrie
regolamentari derivanti dai requisiti minimi di capitale, con specifico riguardo a
quelle derivanti dalla recente riforma di Basilea III (cosiddetta Basilea IV)
relativamente alla ponderazione per il rischio e ai modelli IRB. Sono state inoltre
analizzate le eccezioni nazionali previste dal regolamento (UE) 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio (CRR) e dalla direttiva 2013/36/UE del

                                                                                     5
Parlamento europeo e del Consiglio (CRD IV), valutando anche gli effetti degli
Institutional Protection Schemes (IPS) particolarmente diffusi in Germania e
Austria.

Al capitolo 2 sono state considerate le asimmetrie connesse all’impianto
regolamentare nel suo complesso e alle prassi di vigilanza. Nello specifico, sono
state descritte le caratteristiche e la diffusione delle norme discrezionali su base
nazionale presenti in Europa. Inoltre, è stata analizzata la rischiosità delle
banche europee in base al modello di business adottato, confrontando in
particolare il modello di business rivolto alla finanza rispetto a quello fondato
sull’attività creditizia. Infine, sono stati valutati gli impatti sulle banche italiane
dell’implementazione del cosiddetto addendum della BCE in tema di crediti
non performanti.

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1. ASIMMETRIE REGOLAMENTARI                                      DERIVANTI          DAI
   REQUISITI MINIMI DI CAPITALE

1.1 Basilea III, sua riforma ed effetti attesi
Il rinnovamento delle regole del sistema bancario è un processo senza
soluzione di continuità. Si è assistito, nel corso degli ultimi anni, ad una
accelerazione nell’innovazione e ad un ampliamento del raggio d’azione delle
norme.

All’interno di questo processo non fanno eccezione gli accordi di Basilea. Nel
corso del tempo, passando da Basilea I a Basilea III, un aspetto che ha ricevuto
particolare attenzione è stato quello delle attività ponderate per il rischio (Risk
weighted     asset-RWA).     Si   è   passati,   infatti,   da   applicare    coefficienti
standardizzati stabiliti dalle autorità per le diverse categorie di esposizione, alla
possibilità di elaborare complessi sistemi interni di valutazione del rischio.

Questa evoluzione nella valutazione del rischio degli attivi ha, tuttavia, mostrato
alcune lacune. I metodi interni (Internal Ratings Based-IRB) hanno sempre
prodotto un miglioramento in termini di RWA per le banche, aiutando gli istituti
a migliorare i ratios patrimoniali. Questi miglioramenti sono stati anche di non
trascurabile entità. Le analisi condotte negli anni più recenti dalle autorità di
vigilanza internazionali ed europee hanno evidenziato, tuttavia, che i metodi
interni producevano un’ampia variabilità nella stima dei rischi e, quindi,
generavano anche ponderazioni diverse a parità di controparte. Al fine di
evitare possibili sottostime dei rischi derivanti dall’utilizzo dei metodi interni,
l’ultimo step evolutivo delle regole di Basilea, presentato a dicembre 2017, ha
avuto anche l’obiettivo di limitare i benefici derivanti dall’utilizzo dei metodi
interni rispetto ai modelli standard.

Nei due paragrafi che seguono si esamineranno prima le innovazioni
riguardanti la determinazione delle RWA con l’approccio standard e con quelli
interni e a seguire si concentrerà l’attenzione sull’intervento che ha cercato di
ridurre la variabilità dei risultati derivante dall’utilizzo dei metodi interni.

Prima di esaminare questi due aspetti, è opportuno evidenziare un aspetto
comune a tutte le nuove norme: la loro graduale implementazione partirà a

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gennaio 2022. Quindi, le banche hanno ancora tre anni per adeguarsi alle
nuove regole prima della loro concreta entrata in vigore.

1.1.1    Il diverso grado di ponderazione per il rischio delle attività (RWA)
Come risaputo, le banche possono seguire tre approcci per ponderare le
attività rischiose e determinare le RWA: un approccio standard, legato a
parametri stabiliti dalle autorità, e due approcci più autonomi, basati su rating
e parametri calcolati dallo stesso istituto di credito (IRB). I modelli IRB sono
suddivisi in due categorie: IRB base e IRB avanzato. Nel primo caso, la banca,
dopo l’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza, può utilizzare proprie
elaborazioni per definire la probabilità di default-PD della controparte affidata.
Nel caso dell’approccio IRB avanzato, invece, la banca, sempre a seguito di
autorizzazione, può autonomamente determinare sia la PD che gli altri due
parametri fondamentali per il calcolo delle RWA, la perdita in caso di fallimento
(Loss Given Default-LGD) e l’esposizione in caso di fallimento (Exposure at
default-EAD).

A dicembre 2017 il Comitato di Basilea è intervenuto nuovamente su questi
aspetti andando a modificare sia alcuni parametri da utilizzare nell’approccio
standard sia introducendo novità per i due approcci IRB.

Le innovazioni riguardanti il modello standard si sono concentrate sui parametri
di ponderazione. L’obiettivo di questi interventi è stato quello di incrementare
la   granularità   delle   ponderazioni,   cioè   disporre   di   più   parametri   di
ponderazione, e la sensibilità del modello standard ai rischi. Di seguito si
elencano le revisioni più rilevanti:

     •   Esposizioni verso banche e imprese senza rating: è stato previsto un
         approccio più granulare con ponderazioni differenti per il breve e
         lungo periodo e percentuali di ponderazione dal 20% al 150%
         dell’esposizione;
     •   Esposizioni verso banche: sono stati modificati alcuni fattori di
         ponderazione, con valori dal 20% per le triple A al 150% per rating
         inferiori a B-, e sono trattate in modo separato le obbligazioni garantite
         (covered bonds), con pesi dal 10% al 100% in base al rating;
     •   Esposizioni verso imprese: anche per le imprese è stata prevista una

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maggior diversificazione dei fattori di ponderazione rispetto al passato,
        con ponderazione dal 20% al 150% al peggiorare del rating. Inoltre, è
        stato introdotto un fattore di ponderazione specifico per le esposizioni
        verso piccole e medie imprese (85%). Un’altra novità è il trattamento
        diversificato per le esposizioni di project finance, object finance e
        commodities finance;
    •   Esposizioni verso comparto immobiliare residenziale: si è passati da un
        fattore unico di ponderazione a fattori differenziati in base al rapporto
        Loan to Value-LTV del mutuo, con fattori di ponderazione che variano
        dal 20% al 105% al crescere del LTV da meno del 50% a oltre il 100%;
    •   Esposizioni verso comparto immobiliare commerciale: anche in questo
        caso è stata introdotta una maggior granularità dei fattori per cogliere
        al meglio la diversificazione delle esposizioni e dei mercati. Anche per il
        comparto commerciale il LTV è ora uno dei parametri da considerare
        per determinare il fattore di ponderazione, che ora varia dal 60% al
        150% in base al LTV e alla tipologia di esposizione (prestiti su immobili
        che già producono reddito, per l’acquisto di terreni su cui costruire
        ecc.);
    •   Esposizioni retail: per le esposizioni del mercato retail le ponderazioni
        variano in base alla tipologia di prestito, revolving, non revolving o altra
        tipologia, e quelle revolving sono differenziate in due categorie. I fattori
        di ponderazione variano dal 45% al 100% a seconda dei casi.
    •   Esposizioni su titoli di debito o azioni: i fattori di ponderazione sono più
        numerosi, rispetto all’unico fattore previsto in precedenza, con valori
        dal 100% al 400%.
    •   Esposizioni fuori bilancio: in questo caso sono stati modificati i fattori di
        conversione del credito (Credit conversion factors-CCF) rendendoli più
        sensibili al rischio sostenuto dalla banca. I CCF sono percentuali che
        servono a trasformare le esposizioni fuori bilancio in un ammontare da
        poter ponderare in base al rischio. I CCF ora variano dal 10% al 100%.
Queste revisioni hanno, quindi, l’obiettivo di rendere l’approccio standard
meno rigido e più in linea con la reale esposizione al rischio della banca
attraverso la diversificazione dei fattori di ponderazione. Il fine ultimo è, quindi,
quello di calibrare al meglio il calcolo delle RWA in base alle diverse tipologie di

                                                                                   9
esposizioni presenti nei bilanci degli istituti di credito.

Passando alle novità previste per gli approcci IRB, gli interventi sono andati
fondamentalmente in due direzioni: limitare l’uso degli approcci IRB avanzati e
inserire degli input floor. Infatti, il Comitato di Basilea ha rilevato1 un’eccessiva
complessità dei modelli IRB, una limitata comparabilità tra i requisiti di capitale
che scaturiscono dai modelli interni e una mancanza di robustezza nei modelli
interni per alcune asset class. Quindi, per evitare che i modelli interni si
trasformino in black box, il Comitato di Basilea è intervento apportando alcuni
correttivi.

Per quel che riguarda il primo cambiamento, la tavola 1.1 riassume le novità
relative ai modelli utilizzabili per il calcolo delle ponderazioni. I modelli IRB
avanzati non sono più consentiti per ponderare i finanziamenti a banche e altre
società finanziarie, i crediti verso imprese di media e grande dimensione, cioè
le imprese con ricavi superiori a 500 milioni di euro, e anche per le esposizioni
in strumenti di capitale. Per questi ultimi, come si nota dalla tavola, è stato
escluso anche l’IRB base, cosicché le banche potranno utilizzare solo
l’approccio standard. Con questo intervento si sono andati a limitare i gradi di
libertà delle banche nella definizione dei parametri necessari per il calcolo
delle RWA, limitatamente alle esposizioni indicate in tabella. In questo modo, gli
istituti di credito dovranno fare più affidamento sui parametri standard stabiliti
dalle autorità.

Il secondo intervento serve a porre dei limiti ai parametri utilizzati dalle banche
nei modelli interni. Gli input floor, infatti, sono dei vincoli a monte nel processo
di calcolo delle RWA, che vanno ad impattare sui parametri fondamentali, cioè
PD, LGD e EAD, imponendo un valore minimo al di sotto del quale le banche
non possono scendere. Agendo sui tre parametri fondamentali, gli input floor
impattano sia sui modelli IRB base che su quelli avanzati. La tavola 1.2, che
mostra i valori dei nuovi input floor, evidenzia come si sia intervenuti sia nel
settore corporate che in quello retail.

1 High-level summary of Basel III reforms, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for
International Settlements, December 2017.

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Tavola 1.1 – Metodologie di calcolo delle RWA consentite in Basile II e III

Esposizione                      Basilea II                   Basilea III

Imprese di media e grande
                                 Approccio standard, IRB      Approccio standard,
dimensione (ricavi > 500 milioni
                                 base, IRB avanzato           IRB base
di euro)

Banche e altre istituzioni       Approccio standard, IRB      Approccio standard,
finanziarie                      base, IRB avanzato           IRB base

Azioni-Capitale                  IRB                          Approccio standard

Fonte: elaborazioni CER su dati Banca dei Regolamenti Internazionali.

Tavola 1.2 – Input floor per i modelli IRB

                                  PD                  LGD                            EAD

                                          Non garantito     Garantito
                                                            variabile in
                                                             base alla
Corporate                        5 bp         25%
                                                          garanzia da 0%
                                                              a 15%            Floor dato dalla
Retail:                                                                           somma di (i)
                                                                            esposizione in bilancio
- Mutui                          5bp           N/A             5%
                                                                                   e (ii) 50%
- Crediti rotativi qualificati
                                 5bp          50%                            dell'esposizione fuori
(QRRE), "transactors"                                          N/A            bilancio usando il
- Crediti rotativi qualificati                                                Credit Conversion
                                 10bp         50%
(QRRE), revolvers                                               N/A          Factor dell'approccio
                                                            variabile in            standard
                                                             base alla
- altri casi                     5bp          30%
                                                          garanzia da 0%
                                                              a 15%
Fonte: elaborazioni CER su dati Banca dei Regolamenti Internazionali.

Quindi, gli interventi sui modelli interni sono andati in due direzioni: da un lato,
limitarne l’utilizzo escludendo alcune esposizioni e, dall’altro lato, porre dei
vincoli nell’uso dei parametri di stima delle RWA. In questo modo si suppone di
limitare la variabilità dei risultati ottenuti dalle banche con i modelli interni.

                                                                                                      11
1.1.2   Modelli standard vs modelli IRB
Nonostante gli interventi sui modelli IRB descritti nel paragrafo precedente, il
Comitato di Basilea ha deciso di andare oltre, imponendo anche un limite
massimo al beneficio ottenibile dall’utilizzo dei modelli interni. Questo
provvedimento è conseguenza della variabilità dei risultati ottenuti attraverso i
modelli interni e del guadagno che questi hanno consentito in termini di RWA
rispetto ai modelli standard.

Si è deciso, quindi, di introdurre nello schema di Basilea III un nuovo vincolo, il
cosiddetto outpoot floor. In altri termini, le banche che impiegano, e quelle
che decideranno di impiegare, i modelli IRB non potranno utilizzare qualsiasi
valore venga fuori dal modello interno poiché l’output floor impedisce che vi
sia una riduzione eccessiva delle RWA rispetto al valore che si otterrebbe
utilizzando il modello standard.

Il nuovo standard di Basilea prevede, infatti, che la banca dovrà utilizzare il
valore massimo tra: - le RWA ottenute adoperando il metodo di calcolo che la
banca è stata autorizzata ad utilizzare dalle autorità di vigilanza e - il 72,5% (a
regime) delle RWA ottenute utilizzando esclusivamente il modello standard.

In questo modo, non sarà possibile ridurre le RWA di oltre il 27,5% con i modelli
interni rispetto al valore determinabile con il metodo standard.

Per chiarire questo nuovo vincolo, le tavole 1.3 e 1.4 riportano due esempi. La
tavola 1.3 mostra il caso di una banca che ottiene un valore delle RWA con il
modello interno (76 miliardi) inferiore al 72,5% del valore ottenuto con il modello
standard (101,5 miliardi). In questo caso la norma prevede che il valore da
utilizzare per il calcolo dei vari ratio patrimoniali sia il secondo, poiché bisogna
utilizzare il maggiore tra i due risultati. La tavola 1.4, invece, mostra il caso in cui
il valore ottenuto utilizzando il modello interno (112 miliardi) sia superiore al
72,5% delle attività pesate per il rischio calcolate con il modello standard. In
questo caso la banca utilizzerà il valore ottenuto con il modello interno, poiché
è maggiore rispetto al 72,5% delle RWA del metodo standard.

L’output floor al 72,5% non entrerà subito a regime, ma è prevista una
attivazione graduale. A gennaio 2022 il valore di questo nuovo vincolo sarà pari
al 50%, per poi salire di 5 punti percentuali all’anno fino a gennaio 2026, e
andare a regime a gennaio 2027. La tavola 1.5 mostra l’implementazione
temporale dell’output floor.

12
Tavola 1.3 – Esempio di calcolo delle RWA, output floor maggiore del modello interno

                                                72,5% del
                        Modello Modello
                                                  Modello
                         Interno Standard
                                                 Standard
Rischio di credito           62        124           89,9
Rischio di mercato            2           4           2,9
Rischio operativo            12         12            8,7
Totale RWA                   76        140          101,5
Fonte: elaborazioni CER su dati Banca dei Regolamenti Internazionali.

Tavola 1.4 – Esempio di calcolo delle RWA, output floor minore del modello interno

                                                72,5% del
                        Modello Modello
                                                  Modello
                         Interno Standard
                                                 Standard
Rischio di credito           98        124           89,9
Rischio di mercato            2           4           2,9
Rischio operativo            12         12            8,7
Totale RWA                  112        140          101,5
Fonte: elaborazioni CER su dati Banca dei Regolamenti Internazionali.

Tavola 1.5 – Implementazione temporale dell’output floor

                       Output floor
 1 gennaio 2022             50%
 1 gennaio 2023             55%
 1 gennaio 2024             60%
 1 gennaio 2025             65%
 1 gennaio 2026             70%
 1 gennaio 2027            72,5%
Fonte: elaborazioni CER su dati Banca dei Regolamenti Internazionali.

                                                                                       13
La gradualità con cui sarà applicato l’output floor renderà meno oneroso
adeguarsi alla nuova regola per le banche che utilizzano i modelli interni. È da
ricordare, a tal proposito, che le banche vigilate direttamente dalla BCE non
utilizzano in modo uniforme i metodi interni di ponderazione. In altre parole,
alcuni sistemi bancari fanno uso più diffuso dei metodi interni rispetto ad altri
sistemi. Focalizzando l’attenzione sui sistemi di maggior dimensione e
analizzando le banche vigilate direttamente dalla BCE, il grafico 1.1 mostra la
quota percentuale di attività pesate per il rischio inerenti ai rischi operativi e di
mercato che vengono calcolate utilizzando l’approccio standard. Più alta è la
percentuale, meno numerose saranno le banche che dovranno rispettare
l’output floor. I sistemi che mediamente sono più esposti a questo nuovo
vincolo sono quelli olandese, belga e tedesco. Le banche meno esposte sono
quelle spagnole, visto che il 62% delle RWA relative al rischio di credito e il 42%
delle RWA relative al rischio di mercato sono calcolate con il metodo standard.
La situazione italiana è mista: sul rischio di credito quasi la metà delle attività
sono ponderate utilizzando il modello standardizzato, mentre la percentuale
scende al 30% per le attività esposte al rischio di mercato.

Grafico 1.1 – Quota percentuale di RWA calcolate con il modello standard, banche
vigilate direttamente dalla BCE
70,0%
                                                62,3%
60,0%

                                                                        49,3%
50,0%
        43,0%                                      43,0%
                                                           40,5%
40,0%                   38,3%
           35,3%
                                      32,8%
                                                               30,7%       30,0%
                                  28,9%
30,0%
                    21,6%
20,0%                                                                                      17,0%
                                                                                    11,6%
10,0%

 0,0%
         Totale       Belgio     Germania       Spagna      Francia       Italia      Olanda
         Modello standard, rischio di credito       Modello standard, rischio di mercato

Fonte: elaborazione CER su dati BCE.

L’applicazione graduale, quindi, sarà di aiuto soprattutto per le grandi banche
olandesi, belghe e tedesche, che, in mancanza di una tale progressiva

14
attuazione, sarebbero state più esposte o a possibili aumenti di capitale o ad
una forzata riduzione delle esposizioni più rischiose.

Per concludere questa analisi sulle ultime novità di Basilea III è utile aggiungere
alcune considerazioni circa il previsto impatto della riforma. Lo stesso Comitato
di Basilea ha elaborato una stima d’impatto nel dicembre 2017, in
concomitanza con la presentazione delle novità regolamentari2. È bene
evidenziare che la stima è fatta considerando i dati del 2017 e non
prevedendo alcun intervento delle banche fino all’entrata in vigore delle
nuove norme nel 2022. Ciò significa che l’impatto reale potrebbe essere molto
inferiore rispetto a quello previsto con i dati del 2017, se non addirittura nullo. Le
banche esaminate sono state 71, divise in due gruppi (gruppo 1 le più grandi,
al cui interno ci sono tutte le banche considerate globalmente sistemiche, e
gruppo 2 le banche di grandi dimensioni ma di rilevanza nazionale). Si
consideri, infine, che l’impatto è calcolato considerando anche le altre riforme
introdotte a dicembre 2017 e non menzionate in precedenza, come il leverage
ratio o il nuovo metodo di calcolo del rischio operativo.

Analizzando i risultati, un primo dato interessante è che, considerando i livelli
minimi di capitale, la revisione delle regole comporterebbe un ammanco nullo
di CET1 e Tier1 e di soli 500 milioni di euro per il Tier2. I 500 milioni di ammanco
sul Tier2 si suddividono in 300 milioni per le banche di maggior dimensione, tutto
addebitabile alle banche sistemiche a livello globale, e 200 milioni per le
banche di gruppo 2. L’ammanco di capitale diviene più consistente se si
considerano non i livelli minimi di Cet1, Tier1 e Tier2, ma i livelli target stabiliti dal
Comitato di Basilea. In questo caso lo shortfall sarebbe pari a 27,9 miliardi di
CET1 (27,6 per le banche di gruppo 1, tutto addebitabile alle banche
globalmente sistemiche, e 0,3 miliardi per quelle del gruppo 2), 29,3 miliardi di
Tier1 (28,8 per le banche di gruppo 1, di cui 27,8 per le banche sistemiche, e 0,5
per le banche di gruppo 2) e 34,9 miliardi di Tier2 (34,3 per le banche di gruppo
1, di cui 30,3 attribuibili alle banche globalmente sistemiche, e 0,6 per le
banche di gruppo 2). L’impatto complessivo sarebbe di circa 92 miliardi di
euro, non particolarmente oneroso considerando che l’attuazione delle norme
partirà nel 2022 e sarà graduale nel tempo. Inoltre, come si nota dai dati

2 Basel III Monitoring Report, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International
Settlements, December 2017.

                                                                                          15
appena esposti, la quasi totalità degli ammanchi è riconducibile alle banche di
maggior dimensione, soprattutto quelle globalmente sistemiche, che fanno uso
più diffuso dei modelli IRB e, quindi, saranno svantaggiate dai nuovi vincoli
operativi. Considerando il lungo periodo di tempo per l’attuazione delle nuove
regole e i livelli non elevati di ammanco di capitale, si può ritenere che le
banche riusciranno ad adeguarsi alle nuove regole rispettando la tabella di
marcia prevista.

Un altro aspetto interessante evidenziato dall’indagine svolta dal Comitato di
Basilea è che le banche del gruppo 1, con maggior evidenza quelle
globalmente sistemiche, individuano nelle nuove regole sul calcolo delle RWA
e nell’introduzione dell’output floor i due fattori più importanti nella limitazione
futura della loro attività, mentre non considerano rilevante la regola sul
leverage. Risposta completamente opposta per le banche del gruppo 2, più
preoccupate dall’introduzione di un limite al leverage ratio che dall’output
floor o dal calcolo delle RWA. Evidentemente, la diversa diffusione dei modelli
IRB, che cresce con la dimensione della banca, ha influenzato la percezione
dell’impatto delle nuove regole.

In conclusione, le innovazioni regolamentari proposte dal Comitato di Basilea
renderanno meno variabili e più attendibili i processi di calcolo delle attività
pesate per il rischio e produrranno una maggiore attendibilità dei ratios
patrimoniali, migliorando la comparabilità dei risultati forniti dai singoli istituti di
credito.

1.2     Le eccezioni alla direttiva CRR/CRD

1.2.1      Esenzione banche di sviluppo
La CRR, all’articolo 4(1), specifica che ai fini dello stesso regolamento si intende
per «"ente creditizio", un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi
o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio
conto».

Sulla base del fatto che alcuni istituzioni finanziarie europee non raccolgano
depositi, ed in assenza di una definizione precisa nell’ambito della CRR di cosa

16
si intenda per depositi e per concessione di crediti in proprio conto, diverse
entità sono esentate dal rispetto dei requisiti di capitale. Nello specifico, la CRD
IV, all’articolo 5, esplicita un lungo elenco di istituzioni che a livello di singolo
paese sono esentate dall’applicazione della direttiva stessa, e come
conseguenza anche dalla CRR e dalla direttiva sulle risoluzioni bancarie.

Sono 20 i paesi dell’Unione Europea in cui sono presenti una o più istituzioni
esentate (solo Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Lussemburgo, Malta,
Romania e Slovacchia non risultano ad oggi avere specifiche esenzioni):

1.    in Belgio all'"Institut de Réescompte et de Garantie/Herdiscontering- en
      Waarborgsinstituut";
2.    in Danimarca all'"Eksport Kredit Fonden" (EKF), all' "Eksport Kredit Fonden
      A/S", al "Danmarks Skibskredit A/S" e al "KommuneKredit";
3.    in Germania alla "Kreditanstalt für Wiederaufbau" (KfW), alle imprese
      riconosciute in virtù della "Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz" quali organi
      della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie
      non costituiscono l'attività principale, nonché alle imprese riconosciute in
      virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia
      di alloggi;
4.    in Estonia alle "hoiu-laenuühistud", in quanto imprese cooperative
      riconosciute nel quadro della "'hoiu-laenuühistu seadus";
5.    in Irlanda alle "credit unions" e alle "friendly societies";
6.    in Grecia al "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων" (Tamio Parakatathikon
      kai Danion
7.    in Spagna all'"Instituto de Crédito Oficial";
8.    in Francia alla "Caisse des dépôts et consignations" (CDC);
9.    in Italia alla "Cassa depositi e prestiti";
10.   in Lettonia alle "krājaizdevu sabiedrības", imprese riconosciute ai sensi
      della "krājaizdevu sabiedrību likums" quali imprese cooperative che
      rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;
11.   in Lituania alle "kredito unijos" diverse dalle "Centrinė kredito unija";
12.   in Ungheria alla "MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
      Részvénytársaság" e alla "Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő
      Részvénytársaság";
13.   nei     Paesi     Bassi     alla     "Nederlandse       Investeringsbank    voor

                                                                                   17
Ontwikkelingslanden                NV",           alla          "NV           Noordelijke
      Ontwikkelingsmaatschappij", alla "NV Industriebank Limburgs Instituut voor
      Ontwikkeling           en        Financiering"           e       alla         "Overijsselse
      Ontwikkelingsmaatschappij NV";
14.   in Austria alle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse
      pubblico e alla "Österreichische Kontrollbank AG" (OeKB);
15.   in Polonia alla "Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe" e alla
      "Bank Gospodarstwa Krajowego";
16.   in Portogallo alle "Caixas Ecónomicas" esistenti al 1 gennaio 1986, ad
      eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della
      "Caixa Económica Montepio Geral";
17.   in Slovenia alla "SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.Ljubljana";
18.   in Finlandia alla "Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt
      samarbete AB" e alla "Finnvera Oyi/Finnvera Abp";
19.   in Svezia alla "Svenska Skeppshypotekskassan";
20.   nel Regno Unito alla "National Savings Bank", alla "Commonwealth
      Development Finance             Company Ltd", alla            "Agricultural    Mortgage
      Corporation Ltd", alla "Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd", ai
      "Crown Agents for overseas governments and administrations", alle "credit
      unions" e alle "municipal banks".

In generale, risultano essere esentate principalmente le banche di sviluppo
nazionale, e in modo meno diffuso le credit unions e altre istituzioni con
specifiche funzioni pubbliche.

Relativamente alle banche di sviluppo, si riscontra negli ultimi anni una forte
crescita della loro operatività. Con lo scoppio della crisi questi istituti sono stati
infatti utilizzati per finalità anticicliche e per affrontare problemi strutturali, come
le carenze infrastrutturali dei singoli paesi europei.

Considerando i principali paesi dell’Area euro si riscontra che le 4 banche di
sviluppo nazionale, ovvero KfW, CDP, CDC e l’Instituto de Crédito Oficial
dispongono di asset superiori al trilione di euro (tavola 1.6). Tra questi istituti KfW
è quello di maggiore dimensione (circa 500 miliardi di euro di totale attivo)3,

3 In Germania l’esenzione dalla CRD IV riguarda anche le imprese riconosciute in virtù della
"Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz" quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le
cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale e le imprese riconosciute in virtù

18
seguito da CDP (350 miliardi), da CDC (150 miliardi) e dall’Instituto de Crédito
Oficial (85 miliardi).

Tavola 1.6 – Banche di sviluppo nazionale dei principali paesi dell'Area euro
(dati relativi al 2004)
                                                                                               Instituto de
                                  KfW                  CDP1                   CDC
                                                                                              Crédito Oficial
Paese                          Germania                Italia               Francia               Spagna
Totale attivo (in mld€)           489                   350                   149                    84
    in % totale attivo
                                  6,3                   8,7                   1,8                   2,8
    sistema bancario
Utili (in mln€)                  1.514                 2.660                 1.793                   74
                                               82,77% Ministero
                                                dell'Economia e
                          80% Stato Federale,    delle Finanze,
Azionariato                                                     100% Stato centrale 100% Stato centrale
                             20% Länder       15,93% Fondazioni
                                                 bancarie, 1,3%
                                                 azioni proprie
Data costituzione                1948                  1850                   1816                  1971
                                                                                              Banca con status
                          Istituzione di diritto                      Istituzione di diritto speciale di agenzia
Forma legale                                     Società per azioni
                                 pubblico                                    pubblico            finanziaria
                                                                                                governativa
1Dati sulla compagine azionaria aggiornati ad ottobre 2018.
Fonte: elaborazioni CER su dati Deutsche Bank e dati aziendali.

Il 23 maggio 2018 i ministri dell’Ecofin hanno però approvato una modifica
all’articolo 5 della CRD che amplia ulteriormente il novero degli istituti esentati.
Nello specifico la nuova versione del testo prevede che ad essere esentati
siano anche le banche di sviluppo regionale con un totale attivo inferiore ai 30
miliardi di euro4. Questa modifica, qualora approvata dal Parlamento Europeo,
interesserà in particolare la Germania. Operano infatti in questo paese ben 16
banche di sviluppo regionale il cui totale attivo ammonta complessivamente a

della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi. Per questa
tipologia di enti non si dispone di informazioni analitiche.
4 È stato inoltre deliberato di includere una banca di sviluppo esentata anche in Croazia, che

diventerebbe quindi il 21 paese dell’Unione ad avere un’esenzione, mentre nei Paesi Bassi
l’esenzione di estendere anche alle credit unions (“kredietunies”).

                                                                                                                19
510 miliardi di euro, una dimensione superiore a quella della stessa KfW (tavola
1.7). Escludendo i 3 istituti con attivi superiori ai 30 miliardi, ovvero Bayerische
Landesbodenkreditanstalt, NRW BANK e L-Bank Landeskreditbank Baden-
Württemberg, le 13 banche di sviluppo tedesche esentate dispongono di attivi
per oltre 120 miliardi di euro. Nel complesso, se questa modifica venisse
accolta, gli attivi esentati dalla CRD in Germania supererebbero i 600 miliardi di
euro, quasi due volte quelli dell’Italia, quattro volte quelli della Francia e oltre 7
volte quelli della Spagna.

Tavola 1.7 – Germania: banche di sviluppo regionale
(dati in milioni di euro relativi al 2017)
                                                                     Attivo < 30     Anno di
Istituto                                             Totale attivo
                                                                        mld€       costituzione
Bayerische Landesbodenkreditanstalt                      214.521         No                1973
NRW BANK                                                 102.811         No                1991
L-Bank Landeskreditbank Baden-Württemberg                  70.670        No                1998
LFA Bayern                                                 21.475        Sì                1951
Investitionsbank Schleswig-Holstein                        19.000        Sì                2003
Förderbank Investitionsbank Berlin                         17.671        Sì                1993
Wirtschafts- Infrastrukturbank Hessen (WiBank)             17.627        Sì                2009
Investitionsbank des Landes Brandenburg                    13.533        Sì                1992
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz              9.178        Sì                1993
State Development Bank of the Free State of Saxony          8.200        Sì                1991
Hamburgische Investitions- und Förderbank                   5.144        Sì                2013
Thüringer Aufbaubank                                        3.900        Sì                1992
Investitionsbank Sachsen-Anhalt                             1.870        Sì                2004
Saarländische Investitionskreditbank AG                     1.525        Sì                1980
Bremer Aufbaubank                                           1.156        Sì                1951
Landesförderinstitut Mecklenburg- Vorpommern                1.545        Sì                1994
Totale                                                   509.826
     in % totale attivo sistema bancario                      6,6
Totale attivo banche di sviluppo esentate                121.824
     in % totale attivo sistema bancario                      1,6
Fonte: elaborazioni CER su dati aziendali e BCE.

20
La modifica introdotta lascerebbe poi aperta la possibilità per i 3 istituti
tedeschi esclusi di ottenere in futuro l’esenzione, o chiedendo il pari
trattamento giuridico rispetto alle altre Landesförderbanken sia semplicemente
ripartendo l’attività in più istituti fino a scendere sotto la soglia dei 30 miliardi di
euro. In un tale scenario gli attivi potenzialmente esentati in Germania
potrebbero superare il trilione di euro.

In definitiva, con le modifiche attuate si rischia di accentuare le divergenze tra i
sistemi bancari europei, piuttosto che ridurle. Un’eccessiva operatività e
proliferazione delle banche di sviluppo, la cui funzione dovrebbe essere
esclusivamente quella di supplire ai fallimenti del mercato attraverso il loro
intervento, rischia infatti di distorcere la competizione tra i diversi sistemi bancari
e tra le imprese produttive. Nei paesi con maggiori risorse finanziarie e migliori
condizioni di finanza pubblica sono infatti nella possibilità di espandere l’azione
delle loro banche di sviluppo in molteplici campi dell’attività economica e
supportando il tessuto produttivo domestico. Con queste azioni si viene quindi a
determinare un vantaggio competitivo per i paesi europei più solidi a
svantaggio di quelli più instabili.

L’assenza di trasparenza e di omogeneità di trattamento contabile delle varie
banche di sviluppo diffuse in Europa rende difficile quantificare questi vantaggi
per i paesi dell’Europa centrale.

Un possibile indicatore dell’effetto distorsivo dell’azione delle banche di
sviluppo tedesche si può desumere dall’evoluzione di alcuni indicatori di
efficienza operativa (grafico 1.2). Con l’intensificarsi della crisi gli istituti tedeschi
hanno visto ridursi l’incidenza del margine d’interesse e aumentare i costi
operativi, segnale del fatto che la loro operatività si sta ampliando in ambiti
prima non trattati e la cui redditività, anche per il contesto di bassi tassi
d’interesse, è molto contenuta.

                                                                                       21
Grafico 1.2 - Germania: redditività e efficienza delle banche di sviluppo
(indice 100 =2008)

Note: valore medio di KfW e di altre 9 banche di sviluppo regionale.
Fonte: Deutsche Bank.

1.2.2     Effetto degli Institutional Protection Schemes (IPS)
La Capital Requirements Regulation (CRR; EU no. 575/2013) consente agli istituti
di credito che hanno deciso di costituire un sistema di protezione istituzionale
(Institutional Protection Scheme; IPS) delle importanti esenzioni. Un IPS è definito
dall’articolo 133(7) della CRR come “un accordo di responsabilità contrattuale
o previsto dalla legge che tutela gli enti partecipanti e, in particolare,
garantisce che abbiano liquidità e solvibilità sufficienti a evitare il fallimento,
ove necessario”.

In altri termini, un IPS è un meccanismo di solidarietà tra istituti di credito che
non implica necessariamente la costituzione di un gruppo bancario. I
partecipanti      all’IPS   mantengono         infatti   l’autonomia   giuridica   e   sono
generalmente soggetti singolarmente alla vigilanza da parte autorità nazionali
competenti (ANC) o della Banca Centrale Europea (BCE).

22
Un IPS può essere formato da enti non significativi, e quindi soggetti alla
vigilanza delle ANC, oppure significativi, e per tale motivo sottoposti alla
vigilanza unica europea in capo alla BCE5. In Europa sono più diffusi IPS che
riguardano enti non significativi, e specificatamente banche cooperative o di
risparmio.

Se l’IPS è formato solo da enti non significativi, la procedura di valutazione del
rispetto dell’articolo 113(7) della CRR sarà in capo all’ANC. Se invece saranno
presenti solo enti significativi, allora la responsabilità sarà della BCE. Nei casi
misti ANC e BCE dovranno coordinarsi.

Non esistono dei criteri oggettivi che gli IPS devono rispettare. La valutazione è
quindi lasciata agli organi di vigilanza. BCE (2016)6 ha però esplicitato alcuni
requisiti regolamentari che un IPS deve rispettare per poter essere riconosciuto.

In generale, l’IPS deve dimostrare di essere in grado di offrire un sostegno
sufficiente qualora un ente partecipante si trovi a fronteggiare gravi problemi
finanziari in termini di liquidità e/o solvibilità. Nella CRR non si specifica quando
e secondo quali modalità l’IPS deve attivarsi al fine di evitare l’insolvenza.

L’IPS deve dotarsi di meccanismi preventivi. Come stabilito dall’articolo 133(7c)
della CRR, l’IPS deve esercitare un’influenza sugli enti partecipanti. Può farlo ad
esempio dando delle raccomandazioni, comminando delle multe nel caso di
mancato rispetto degli impegni, fino all’espulsione nei casi più gravi. L’IPS non
può però intromettersi nell’autonoma gestione dei singoli istituti partecipanti.

Il contributo che ogni partecipante deve versare all’IPS deve essere
commisurato al suo grado di rischio, misurato attraverso adeguati parametri, al
fine di disincentivare l’azzardo morale.

Nel caso in cui tutte le misure preventive non siano sufficienti ad evitare

5 Un ente creditizio è considerato significativo se sono soddisfate le seguenti condizioni: i) il totale
attivo supera 30 miliardi di euro; ii) il totale supera 5 miliardi e il rapporto tra le attività
transfrontaliere in più di un altro Stato membro e il totale attivo supera il 20% iii) è una delle tre
banche più significative del Paese in cui opera; iv) riceve assistenza diretta dall’European Stability
Mechanism (ESM) o dall’European Financial Stability Facility (EFSF). Gli enti significativi, che in
Europa sono circa 120 e rappresentano l’82% degli attivi bancari dell’Area euro, sono sottoposti
alla vigilanza da parte della BCE.
Gli enti che non rientrano in una delle 4 condizioni sono considerati non significativi, e per tale
motivo sono assoggettati alla vigilanza da parte dell’ANC.
6 BCE, Guida sull’approccio per il riconoscimento dei sistemi di tutela istituzionale a fini

prudenziali, Vigilanza Bancaria, luglio 2016.

                                                                                                    23
l’insolvenza, l’IPS deve attivarsi prontamente qualora gli interventi alternativi,
previsti ad esempio nei piani di risanamento, non siano sufficienti per evitare il
dissesto.

Da un punto di vista organizzativo, ogni ente partecipante deve dotarsi
permanentemente di un singolo punto di contatto con l’IPS in modo da
facilitare le comunicazioni e coordinare efficacemente le azioni volte al
rispetto degli impegni sottoscritti.

La CRR prevede nei fatti la costituzione di tre diverse tipologie di IPS.

La prima (Tipo 1a) è quella in cui vengano rispettati i principi generali
dell’articolo 113(7).

La seconda tipologia (Tipo 1b) prevede in aggiunta che il gestore dell’IPS
rediga anche un bilancio consolidato o un calcolo aggregato esteso, da cui
emerga la compliance ai requisiti minimi di capitale anche per l’intero IPS, oltre
che a livello individuale (articolo 49(3)).

La terza e ultima tipologia (Tipo 2) richiede, oltre alla redazione di un bilancio
consolidato, anche la presenza di un sistema di controgaranzia. In base
all’articolo 84(6), tale sistema di controgaranzia deve prevedere che non vi
siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il
trasferimento di capitali e liquidità da un ente creditizio ad un altro nell’ambito
del network. All’articolo 3(127) della CRR si prevede inoltre che il periodo
minimo di preavviso per l'uscita volontaria di una filiazione dal regime di
responsabilità è di dieci anni e che l'autorità competente ha il potere di vietare
l'uscita volontaria di una partecipante dal regime di responsabilità. All’autorità
competente spetta il compito di vigilare sull’adeguatezza e il rispetto degli
accordi contrattuali.

Un approccio alternativo agli IPS adottato in alcuni paesi dell’Area euro è
costituito dai Gruppi Bancari Cooperativi (GBC). Rispetto agli IPS, gli enti
partecipanti    ai   gruppi   bancari    cooperativi    hanno     minore    autonomia
gestionale. A livello centrale vengono definiti e verificati il rispetto dei requisiti in
termini di controllo interno e gestione dei rischi. Anche la politica creditizia è
definita a livello centralizzato.

Il controllo esercitato dalla capofila sulle affiliate non implica necessariamente
che questa debba possedere quote di partecipazione. Può esserci in altri
termini una separazione tra controllo e proprietà delle affiliate.

24
La CRR prevedere diversi vantaggi per gli istituti che partecipano ad un
IPS/GBC7, come sintetizzato nella tavola 1.8:

1)    alle esposizioni verso gli altri partecipanti all’IPS/GBC è assegnata una
      ponderazione per il rischio pari a zero. In altri termini, tali esposizioni non
      implicano un assorbimento di capitale alla luce delle regole di Basilea.
      Come conseguenza diretta del rilascio di un’autorizzazione ai sensi
      dell’articolo 113(7) della CRR, gli enti possono applicare in via
      permanente il metodo standardizzato a tali esposizioni (articolo 150,
      paragrafo 1, lettera f, della CRR);

2)    alle esposizioni verso gli altri partecipanti all’IPS/GBC non si applicano i
      limiti verso le grandi esposizioni, previsto dall’articolo 395(1) della CRR;

3)    è prevista l’esenzione dalla detrazione, su base individuale, di strumenti di
      fondi propri detenuti di un soggetto partecipante ad un IPS che di cui la
      banca abbia un investimento significativo (articolo 49(3) della CRR). L’IPS
      in questo caso è tenuto a redigere un bilancio consolidato o un calcolo
      aggregato esteso certificato da un revisore esterno;

4)    le partecipazioni di minoranza risultanti all'interno dell’IPS possono essere
      riconosciute integralmente nell’ambito del capitale primario di classe 1
      consolidato (CET 1) senza dover subire alcuna detrazione (articolo 84(6)
      della CRR). In tal caso l’IPS deve redigere necessariamente un bilancio
      consolidato e disporre di un sistema di controgaranzia;

5)    è presente una deroga, sulla base dell’articolo 8(4) della CRR,
      all’applicazione dei requisiti di liquidità previsti da Basilea III (liquidity
      coverage ratio, LCR);

6)    è applicata una percentuale di deflusso più bassa e di afflusso più elevata
      ai fini del calcolo del requisito di copertura della liquidità di Basilea III (Net
      Stable Funding Ratio, NSFR) ai sensi dell’articolo 422(8) e dell’articolo
      425(4) della CRR, in combinato disposto con gli articoli 29 e 34 dell’atto
      delegato sul requisito di copertura della liquidità.

7  Si veda al riguardo BCE, Guida sull’approccio per il riconoscimento dei sistemi di tutela
istituzionale a fini prudenziali, Vigilanza Bancaria, luglio 2016, e Choulet Céline, Institutional
protection systems: are they banking groups?, BNP Paribas Economic Research, gennaio 2017.

                                                                                               25
Tavola 1.8 - Deroghe derivanti dall’adesione a IPS/GBC
                                                                                                 IPS
                                                                                                                                      GBC
                                                                              Tipo 1a           Tipo 1b           Tipo 2

                                                                          (CRR art. 113(7)) (CRR art. 49(3)) (CRR art. 84(6))    (CRR art. 10)
Caratteristiche
        Bilancio consolidato o calcolo aggregato esteso                          SI               SI                SI                 SI
        Sistema di controgaranzia                                               NO                NO                SI               NO / SI
A. Compliance con i requisiti minimi di capitale
                                                                                                                    SI                 SI
   1.   A livello individuale                                                    SI               SI           (con possibili     (con possibili
                                                                                                                 deroghe)           deroghe)

   2.   A livello consolidato                                                   NO                SI                SI                 SI

B. Deroghe su base individuale (CRR 575/2013)
        Risk-weight pari a 0 per le esposizioni verso altri membri del
   1.                                                                            SI               SI                SI                 SI
        gruppo/network
        Limiti alle grandi esposizioni non applicati per le esposizioni
   2.                                                                            SI               SI                SI                 SI
        verso altri membri del gruppo/network
        Possesso di titoli di capitale emessi da membri del
   3.                                                                           NO                SI                 -                  -
        gruppo/network non dedotti
                                                                                                                                 Parzialmente o
        Partecipazioni di minoranza nel gruppo/network incluse nel                                                              per intero in base
   4.                                                                           NO                 -                SI
        common equity Tier 1                                                                                                      al sistema di
                                                                                                                                 controgaranzia
C. Compliance con i requisiti del liquidity coverage ratio (LCR)
                                                                                                                    SI                 SI
   1.   A livello individuale                                                    SI               SI           (con possibili     (con possibili
                                                                                                                 deroghe)           deroghe)

   2.   A livello consolidato                                                   NO                NO                SI                 SI

D. Deroghe al net stable funding ratio (NSFR)                                    SI               SI                SI                 SI

Fonte: CER e Choulet (2017).

Nella tavola 1.8 sono anche riportate le deroghe previste dalla CRR per IPS, in
base alla loro tipologia, e per i GBC. È utile sottolineare come i vantaggi dei
GBC risultino pressoché allineati a quelli degli IPS di tipo 2. Cruciale è però
l’eventuale presenza e le caratteristiche del sistema di controgaranzia
nell’ambito dei GBC, aspetto da cui dipende la deroga prevista dall’articolo
84(6) della CRR relativamente alla valutazione delle partecipazioni di
minoranza.

Se le deroghe previste dalla CRR per IPS e GBC sono tendenzialmente
analoghe, risulta però profondamente diverso il livello di integrazione esistente
tra gli enti partecipanti. Negli IPS il livello delle funzioni centralizzate è infatti
limitato e l’entità centrale dello schema di protezione non può dare indicazioni
vincolanti sulla gestione delle singole banche locali, che mantengono la loro

26
autonomia giuridica e libertà di azione su politiche creditizie e di marketing.
Viceversa, nei GBC il livello di centralizzazione delle funzioni è molto elevato e
l’entità centrale può dare indicazioni vincolanti sulla gestione delle banche
locali, che perdono quindi la loro autonomia.

Queste differenze in termini di livello di integrazione e di autonomia gestionale
possono avere importanti conseguenze sui modelli di business dei network di
banche che aderiscono a un IPS rispetto che a un GBC. È utile in questo
quadro analizzare l’entità delle deroghe previste dalla CRR effettivamente
utilizzate dagli IPS e i GBC operanti in Europa.

A tal fine sono stati considerati i dati dell’European Banking Authority (EBA)
sull’EU-wide transparency exercise condotto nel 2017 e che ha riguardato 132
banche significative operanti in 25 paesi dell’Unione Europea e dell’Area
Economica Europea.

Le banche del campione EBA sono state quindi distinte in tre diversi aggregati
(per i dettagli sulla composizione degli aggregati si veda la nota alla tavola 1.9):

   1) quelle aderenti a GBC, con il dettaglio di quelle di minore dimensione;

   2) quelle facenti parte di IPS, distinguendole a loro volta tra le capogruppo
       di IPS di tipo 2 e i principali membri dell’S-Group tedesco, IPS di tipo 1b;

   3) restante tipologie di banche che non fanno parte né di IPS né di GBC.

Nello specifico, i GBC hanno una risk density del 17,7%, mentre per gli IPS è
dell’11,1%. Guardando alle sottocategorie si nota comunque che per i GBC di
minore dimensione e le capogruppo di IPS la risk density è allineata a quella
della banche che non aderiscono a IPS/GBC. Relativamente alle capogruppo
di IPS va però sottolineato che queste, svolgendo una funzione centralizzata di
funding per tutto il network, possono evidenziare livelli di risk density ben più
elevati rispetto alle altre banche locali che aderiscono all’IPS.

Con riguardo alle partecipazioni di minoranza delle banche significative
europee, si osserva come queste pesino in media per il 3% del common equity
Tier1 (tavola 1.10). Le banche che non aderiscono a IPS/GBC hanno
un’incidenza leggermente inferiore (2,9%), evidenziando anche in questo caso
come la deroga prevista dalla CRR dia un vantaggio effettivo per IPS/GBC.

                                                                                      27
Tavola 1.9 - Esposizioni verso istituzioni finanziarie delle banche europee significative
(dati relativi al 30/06/2017)

                                                          RWA / valore esposizione

T otale banche vigilate da BCE                                       20,0%
     Gruppi bancari cooperativi                                      17,7%
            di minore dimensione                                    21,3%
     IPS                                                             11,1%
            Capogruppo di IPS consolidati                           21,8%
            Principali membri S-Group                                9,7%
     T otale al netto GBC e IPS                                      21,0%

Note: I gruppi bancari cooperativi di minore dimensione includono OP Financial group, Crédit
Mutuel Group e Coöperatieve Rabobank. Nel totale dei GBC sono inclusi Groupe BPCE e Groupe
Crédit Agricole.
Le capogruppo di IPS consolidati includono Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG
e Banco de Crédito Social Cooperativo.
Tra i membri dell'S-Group sono considerati Bayerische Landesbank, DekaBank Deutsche
Girozentrale, Landesbank Baden-Württemberg e Norddeutsche Landesbank Girozentrale.
Nella tabella sono riportati valori medi ponderati in base alla dimensione degli istituti.
Fonte: elaborazioni CER su dati EBA.

Tavola 1.10 - Partecipazioni di minoranza e titoli di capitale delle banche europee
significative (dati relativi al 30/06/2017 in % del common equity Tier1)

                                            Partecipazioni di         Titoli di capitale emessi
                                               minoranza              da istituzioni finanziarie
Totale banche vigilate da BCE                      3,0%                          1,1%
     Gruppi bancari cooperativi                    2,8%                          0,0%
           di minore dimensione                   0,6%                          0,0%
     IPS                                           7,3%                          0,0%
           Capogruppo di IPS consolidati         16,1%                          0,0%
           Principali membri S-Group              0,0%                          0,0%
     Totale al netto GBC e IPS                     2,9%                          1,3%
Note: per la composizione degli aggregati si veda la tavola 1.9. Nella tavola sono riportati valori
medi ponderati in base alla dimensione degli istituti.
Fonte: elaborazioni CER su dati EBA.

28
Guardando però al dettaglio, si nota come in realtà siano solo gli IPS a trarre
beneficio dalla deroga sulle partecipazioni di minoranza. L’incidenza sul CET1,
pari al 2,8%, per i GBC è ancora più bassa rispetto alle banche che non
aderiscono a IPS/GBC. Considerando i soli GBC di minore dimensione il dato
scende ulteriormente allo 0,6%.

Per gli IPS, invece, le partecipazioni di minoranza pesano per il 7,3% del CET1.
Questo dato, però, nasconde una diversa distribuzione tra le due componenti:
per le capogruppo di IPS di tipo 2 l’incidenza è pari al 16,1%, mentre è nulla per
quelle aderenti a IPS di tipo 1b non potendo usufruire della deroga prevista
dall’articolo 84(6) della CRR.

I principali membri dell’S-Group non sembrano comunque nemmeno usufruire
della deroga circa l’esenzione dalla detrazione di strumenti di fondi propri
detenuti di un soggetto partecipante all’IPS. Questa evidenza non esclude
però la possibilità che componenti del network di minore dimensione facciano
comunque uso di questa deroga.

Più complessa risulta l’analisi degli effetti delle deroghe sull’LCR e il NSFR. Per
entrambi gli indicatori, infatti, non si dispongono di informazioni accurate a
livello di singola banca/network essendo diventati operativi solo a partire
dall’anno in corso.

Una valutazione di massima può essere fatta solo con riferimento all’LCR. Dal
bilancio consolidato del sistema di protezione austriaco B-IPS (si veda §2.4.2) si
riscontra come l’LCR sia pari al 140,3% a fine 2017 e al 138,8% a fine 2016. Dai
dati del Comitato di Basilea (2018)8 su un campione di grandi banche europee
si osserva invece un livello dell’LCR pari al 136,4% al primo semestre del 2017 e
al 130,4% a fine 2016.

Sulla base di queste informazioni il B-IPS risulta avere un livello di LCR superiore
a quello medio delle grandi banche europee, un gap che potrebbe essere
quanto meno in parte attribuibile alle deroghe previste dalla CRR9.

8 Comitato di Basilea, Basel III Monitoring Report, March 2018.
9  Per un’analisi più approfondita e accurata sarà necessario disporre di maggiori informazioni a
livello di singolo istituto bancario, allo stato non disponibili.

                                                                                              29
1.2.2.1 Le caratteristiche degli IPS nell’Area euro

Sono tre i paesi europei in cui sono stati autorizzati IPS: Austria, Germania e
Spagna (tavola 1.11). Nel complesso, e sulla base dei dati relativi al 2017, circa il
40% delle banche dell’Area euro aderisce ad un IPS, per una quota di mercato

Tavola 1.11 - Institutional protection schemes (IPS) attivi nell'Area euro (dati relativi al 2017)

                                                                                                                             Totale attivo
   Paese             Nome                Tipologia                  Gestore                     Banche aderenti              consolidato
                                                                                                                              (in mld€)

                                                            DSGV (associazione delle 404 casse di risparmio
                  Sparkassen-       Network di casse di
                                                              casse di risparmio     7 Landesbanken                                2.129,5
             Finanzgruppe (S-Group)     risparmio
                                                                  tedesche)          diverse banche con funzioni speciali
                                                                                    915 Volksbanken and Raiffeisen banks
 Germania     Genossenschaftliche
                                                            BVR (associazione delle
                FinanzGruppe         Network di banche                              DZ Bank
                                                              banche cooperative                                                   1.243,3
                 Volksbanken            cooperative                                 WGZ Bank
                                                                  tedesche)
               Raiffeisenbanken
                                                                                    diverse banche con funzioni speciali
                    Totale                                                                                                         3.372,8
                                                                                      474 Raiffeisen banks
                                    Network di Raiffeisen
                   RBI Group                                        RBI AG            RBI AG                                         221,4
                                           banks
                                                                                      diverse banche con funzioni speciali
                                                                                      46 casse di risparmio
                                     Network di casse di
                  Erste Group                                      Erste Bank         Erste Bank                                     220,7
  Austria                                risparmio
                                                                                      diverse banche con funzioni speciali
                Osterreichische                                                       10 Volksbanken
                 Volksbanken-            Network di
                                                                      OGV             VBW                                             24,5
               Aktiengesellschaft    Volksbanken banks
                     (VBAG)                                                           diverse banche con funzioni speciali
                    Totale                                                                                                           245,9

                                     Network di casse di                            19 Cajas
               Grupo Cooperativo                            Banco de Crédito Social
                                     risparmio e banche                                                                               40,5
                   Cajamar                                     Cooperativo S.A.     Banco de Crédito Social Cooperativo
                                         cooperative
                                                                                    S.A.
  Spagna                             Network di casse di                           5 Cajas
               Grupo Cooperativo
                                     risparmio e banche Caja Rural de Almendralejo                                                      2,3
                   Solventia
                                         cooperative                               Caja Rural de Almendralejo

                    Totale                                                                                                            42,8

Totale IPS                                                                                                                         3.661,4

Fonte: elaborazioni CER su dati di bilancio.

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