Direttive in materia d'investimento - Fondazione d'investimento Swiss Life - Swiss Life Asset Managers

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Direttive in materia
d’investimento
Fondazione d’investimento Swiss Life
Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento   3

Indice
Considerazioni generali                                                                          4
Art. 1 Considerazioni generali                                                                   4

Obbligazioni6
Art. 2	Obbligazioni CHF Svizzera                                     6
Art. 3	Obbligazioni CHF Estero                                       6
Art. 4	Obbligazioni Global (CHF hedged)                              7
Art. 5	Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)                       8
Art. 6	Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)           8
Art. 7	Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)                      9
Art. 8 Obbligazioni Emerging Markets Imprese Short Term (CHF hedged) 10
Art. 9 Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)            10
Art. 10 Senior Secured Loans (CHF hedged)11

Azioni13
Art. 11	Azioni Svizzera                          13
Art. 12 Azioni Svizzera Large Caps Indicizzati    13
Art. 13 Azioni Svizzera Small & Mid Caps          13
Art. 14	Azioni Svizzera Protect                  14
Art. 15	Azioni Estero                            14
Art. 16 	Azioni Global Small Caps                15
Art. 17 Azioni Emerging Markets                   15
Art. 18 	Azioni Estero Protect (CHF hedged)     15
Art. 19 	Azioni Global Protect Flex (CHF hedged) 16

Investimenti alternativi                                                                       17
Art. 20 	Strategie d’investimento alternative liquide (CHF hedged)                            17

Immobili19
Art. 21 	Immobili Svizzera                  19
Art. 22 Immobili Svizzera Terza età e Sanità 19
Art. 23 	Immobili commerciali Svizzera      21
Art. 24 	Fondi immobiliari Svizzera         21

Investimenti misti                                                                             23
Art. 25 LPP-Mix 15                                                                             23
Art. 26 LPP-Mix 25                                                                             23
Art. 27 LPP-Mix 35                                                                             24
Art. 28 	LPP-Mix 45                                                                           24
Art. 29 	LPP-Mix 75 (superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2)            25

In caso di dubbio fa stato la versione in lingua tedesca.
4    Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento

Considerazioni generali
In conformità all’art. 10 dello statuto della Fondazione                                 cazioni nelle disposizioni individuali vengono effet-
d’investimento Swiss Life (di seguito denominata fonda-                                  tuate secondo la terminologia di Standard & Poors.
zione), il consiglio di fondazione emana le direttive in ma-                             La quota di investimenti in obbligazioni convertibili
teria d’investimento.                                                                    e obbligazioni con diritto di opzione non può supe-
                                                                                         rare il 5  % del patrimonio del gruppo d’investimento,
·· Data della deliberazione: 11 dicembre 2019                                            a meno che le disposizioni individuali non prevedano
·· Entrata in vigore della presente versione:                                            altrimenti.
   31 gennaio 2020                                                                   c) Titoli di partecipazione
·· Il consiglio di fondazione può modificare in ogni tempo                               Gli investimenti devono essere negoziati in borsa o in
   le direttive in materia d’investimento. Le                                            un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico.
   modifiche vengono comunicate in maniera adeguata                                  d) I nvestimenti alternativi
   e tempestivamente agli investitori.                                                   Di regola i collocamenti in investimenti vengono ef-
                                                                                         fettuati tramite investimenti collettivi, laddove sono
                                                                                         possibili eccezioni secondo l’art. 28 cpv. 1 OFond.
Art. 1 Considerazioni generali                                                       e) Universo d’investimento
                                                                                         Gli indici di riferimento (benchmark) in linea di mas-
1.     Le disposizioni generali qui contemplate all’art. 1 val-                          sima definiscono l’universo d’investimento. Nell’am-
       gono a supplemento delle seguenti disposizioni indivi-                            bito dell’ottimizzazione del rischio e dei ricavi, a titolo
       duali dei singoli gruppi d’investimento. Le disposizioni                          supplementare è possibile attuare anche investimenti
       particolari possono derogare dalle condizioni generali,                           al di fuori dell’universo del benchmark. Le indicazioni
       ma prevalgono in ogni caso su queste ultime.                                      riguardanti i benchmark sono disponibili nei factsheet
2.     L’attività d’investimento della fondazione si basa sulla                          mensili dei gruppi d’investimento.
       Legge federale sulla previdenza professionale per la vec-                     f) A ssunzione di crediti
       chiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e sui relativi decreti                  Di regola non è ammesso accendere crediti. È am-
       d’esecuzione, nella misura in cui queste disposizioni tro-                        messo solo accendere crediti a breve termine dettati
       vano applicazione per le fondazioni d’investimento. Oc-                           da motivi tecnici.
       corre inoltre adempiere i requisiti supplementari dell’au-                4.	L’impiego di strumenti finanziari derivati è ammesso in
       torità di vigilanza richiesti nei confronti delle fondazioni                  tutti i gruppi d’investimento. È tuttavia consentito im-
       d’investimento.                                                               piegare derivati unicamente se i loro valori sottostanti
3.     I capitali affidati alla fondazione sono investiti sempre                     sono ammessi quale investimento nell’ambito del rispet-
       in modo accurato e professionale nel rispetto dei prin-                       tivo gruppo d’investimento. Le limitazioni per debitore
       cipi di sicurezza, rendimento e liquidità. Occorre garan-                     e per impresa riportate nelle disposizioni individuali de-
       tire un’adeguata ripartizione dei rischi nell’ambito della                    vono essere rispettate, tenendo conto dei derivati. È am-
       focalizzazione dei gruppi d’investimento.                                     messa la concessione di garanzie usuali nel ramo per
       a) Mezzi liquidi                                                             determinati strumenti derivati (p. es. traded options e
           I mezzi liquidi e gli investimenti nell’ambito del mer-                   financial futures o derivati negoziati over-the-counter).
           cato monetario con una durata residua di un anno                          Per il resto si applicano le rispettive disposizioni contem-
           al massimo vengono collocati presso Stati, banche di                      plate nell’Ordinanza OPP 2.
           emissione e banche di prim’ordine, in franchi svizzeri                5.	Gli investimenti collettivi di capitale sono ammessi in
           e nelle valute in cui sono effettuati gli investimenti del                tutti i gruppi d’investimento. Il capitale d’investimento
           relativo gruppo d’investimento.                                           può essere collocato solo in investimenti collettivi diver-
       b) Titoli di credito                                                         sificati in modo appropriato ai sensi dell’art. 56 cpv. 2
           Se le disposizioni individuali dei vari gruppi d’inve-                    OPP 2 con sufficiente obbligo di informazione e comu-
           stimento prevedono rating medi e minimi, questi ul-                       nicazione . Essi devono armonizzare con le direttive d’in-
           timi si basano sui rating di Standard & Poors oppure                      vestimento della fondazione ed essere opportunamente
           di Moody’s. In caso di valutazioni divergenti da parte                    diversificati. Nell’allestimento del rapporto relativo alla
           delle due agenzie di rating si tiene conto della valuta-                  composizione del portafoglio è possibile rappresentare
           zione più bassa. In mancanza di rating ufficiali, è pos-                  gli investimenti collettivi in forma divisa ai sensi della
           sibile basarsi su altre agenzie di rating, su un rating                   trasparenza.
           bancario o su un rating implicito. Gli investimenti in-               6.	Tutti gruppi d’investimento sono autorizzati a praticare
           feriori al rating richiesto devono essere venduti, entro                  il prestito di titoli contro commissione (Securities Len-
           quattro mesi, tenendo debito conto della situazione                       ding), in questo contesto occorre attenersi, per analogia,
           generale sul mercato. Viene eccettuato il caso in cui il                  alle disposizioni della Legge federale sugli investimenti
           consiglio di fondazione decide altre misure. Le indi-                     collettivi di capitale (LICol).
Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento   5

7.	Deroghe alle direttive d’investimento sono ammesse nel
    singolo caso e a tempo determinato, se l’interesse degli
    investitori richiede urgentemente una deroga e il presi-
    dente o la presidentessa del consiglio di fondazione ap-
    prova la deroga. Le deroghe devono essere comunicate e
    motivate nella nota integrativa al conto annuale.
6   Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento

Obbligazioni
Art. 2 Obbligazioni CHF Svizzera                                                    vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza
                                                                                    estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col-
1.	Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato                         laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2
     in titoli di credito in franchi svizzeri di debitori con do-                   lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su
     micilio in Svizzera. Il gruppo d’investimento si orienta                       fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien-
     al benchmark di cui alla cifra 2.                                              tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono
2.	Benchmark: SBI Domestic AAA-BBB TR                                              essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento.
3.	Stile d’investimento: attivo
4.	Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non
     deve superare il 2 % p. a. nell’arco di 3 anni.                            Art. 3 Obbligazioni CHF Estero
5.	Sono detenuti titoli di credito di almeno 40 debitori dif-
     ferenti.                                                                   1.	Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato
6.	Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso                       in titoli di credito in franchi svizzeri di debitori con do-
     debitore in una percentuale massima del 10 %. Non sono                         micilio all’estero. È possibile collocare al massimo il 20 %
     soggetti a tale restrizione i crediti verso la Confedera-                      del patrimonio in titoli di credito in franchi svizzeri di
     zione. Per gli istituti svizzeri che emettono obbligazioni                     debitori con domicilio in Svizzera, se particolari condi-
     fondiarie la limitazione ammonta rispettivamente al 25%.                       zioni di mercato lo richiedono. Il gruppo d’investimento
7.	I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos-                          si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
     sono superare il 10 % del patrimonio, se si tratta di de-                  2.	Benchmark: SBI Foreign AAA-BBB TR
     bitori con caratteristiche simili ai debitori contenuti nel                3.	Stile d’investimento: attivo
     benchmark, e se si tratta di crediti ai sensi dell’art. 53 cpv.            4.	Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non
     1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2.                                                    deve superare il 2 % p. a. nell’arco di 3 anni.
8.	I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono                    5.	Sono detenuti titoli di credito di almeno 50 debitori dif-
     come investimenti alternativi possono essere mantenuti,                        ferenti.
     se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la                       6.	Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso
     quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio                       debitore in una percentuale massima del 10 %.
     non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota                   7.	I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos-
     di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter-                  sono superare il 20 % del patrimonio, se si tratta di debi-
     nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua                       tori con caratteristiche simili a quelle dei debitori con-
     ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro                         tenuti nel benchmark, e se si tratta di crediti ai sensi
     tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e                    dell’art. 53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. I debitori esterni
     la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos-                       al benchmark vengono utilizzati, poiché così facendo pos-
     sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati                      sono essere percepite ulteriori opportunità, la liquidità
     come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3                     viene migliorata e perché in questo modo è possibile pre-
     OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al                        vedere un chiaro miglioramento del profilo di rischio.
     momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark                        8.	I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono
     non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti                      come investimenti alternativi possono essere mantenuti,
     entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.                            se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la
9.	Il gruppo d’investimento presenta una qualità media del                         quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio
     rating minima di «A+». Le singole posizioni devono pre-                        non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota
     sentare almeno un rating «BBB-». Posizioni con un ra-                          di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter-
     ting inferiore a «BBB-» sono ammesse solo se sono con-                         nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua
     tenute nel benchmark.                                                          ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro
10.	La duration del gruppo d’investimento non deve variare                         tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e
     di oltre il 30 % da quella del benchmark.                                      la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos-
11.	Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente                          sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati
     in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima,                   come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3
     una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru-                        OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al
     mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una                        momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark
     fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog-                          non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti
     gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha                         entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.
     approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota                   9.	Il gruppo d’investimento presenta una qualità media del
     di un investimento collettivo estero può superare il 20%                       rating minima di «A». Le singole posizioni devono pre-
     del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in-                        sentare almeno un rating «BBB-». Posizioni con un ra-
Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento   7

     ting inferiore a «BBB-» sono ammesse solo se sono con-                 chiaro miglioramento del profilo di rischio. Fanno ecce-
     tenute nel benchmark.                                                  zione le obbligazioni di emittenti sovranazionali o di altri
10.	La duration del gruppo d’investimento non deve variare                 enti di diritto pubblico con elevata solvibilità che pos-
     di oltre il 30 % da quella del benchmark.                              sono essere impiegate complessivamente per massimo il
11.	Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente                  30 % del patrimonio del gruppo d’investimento quali so-
     in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima,           stituti di titoli di stato. Nel caso dei crediti nei confronti
     una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru-                di debitori esterni al benchmark, si applica una limita-
     mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una                zione per debitore del 10 %.
     fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog-             8.	I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono
     gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha                 come investimenti alternativi possono essere mantenuti,
     approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota               se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la
     di un investimento collettivo estero può superare il 20%               quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio
     del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in-                non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota
     vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza               di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter-
     estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col-              nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua
     laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2              ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro
     lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su              tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e
     fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien-             la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos-
     tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono              sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati
     essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento.          come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3
                                                                            OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al
                                                                            momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark
Art. 4 Obbligazioni Global (CHF hedged)                                     non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti
                                                                            entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.
1.	Il patrimonio del gruppo d’investimento viene investito in         9.	Il gruppo d’investimento presenta una qualità media del
    titoli di credito espressi in valute estere ed emessi da debi-          rating minima di «A-» e lo scarto negativo massimo della
    tori con domicilio in Svizzera e all’estero. I rischi valutari          qualità del rating media del gruppo d’investimento ri-
    vengono coperti al 90 % almeno contro il franco. Il gruppo              spetto alla qualità del rating media del benchmark non
    d’investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.             deve ammontare a più di due livelli di qualità. Le singole
2.	Customized Benchmark:                                                   posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-».
    40 % Bloomberg Barclays Global Aggregate                                Posizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse
    Corporates TR (CHF hedged)                                              solo se sono contenute nel benchmark.
    60 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Treasuries                10.	La duration del gruppo d’investimento non deve variare
    ex CH TR (CHF hedged)                                                   di oltre il 30 % da quella del benchmark.
3.	Stile d’investimento: attivo                                       11.	Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente
4.	Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non             in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima,
    deve superare il 2 % p. a. nell’arco di 3 anni.                         una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru-
5.	Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori dif-              mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una
    ferenti.                                                                fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog-
6.	Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso               gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha
    debitore in una percentuale massima del 10 %. La limita-                approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota
    zione può essere superata in deroga agli art. 54 e 54a OPP              di un investimento collettivo estero può superare il 20%
    2, se il creditore è rappresentato nel benchmark. Tutta-                del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in-
    via il peso del debitore nel gruppo d’investimento non                  vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza
    può superare la rispettiva ponderazione nel benchmark                   estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col-
    di oltre 5 punti percentuali.                                           laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2
7.	I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos-                  lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su
    sono superare il 10 % del patrimonio, se si tratta di de-               fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien-
    bitori con caratteristiche simili ai debitori contenuti nel             tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono
    benchmark, e se si tratta di crediti ai sensi dell’art. 53 cpv.         essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento.
    1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. I debitori esterni al benchmark
    vengono utilizzati, poiché così facendo possono essere
    percepite ulteriori opportunità, la liquidità viene miglio-
    rata e perché in questo modo è possibile prevedere un
8   Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento

Art. 5 Obbligazioni Global Stati + (CHF hedged)                                      del rating minima di «A+» e lo scarto negativo massimo
                                                                                     della qualità del rating media del gruppo d’investimento
1.	Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato                          rispetto alla qualità del rating media del benchmark non
    in titoli di credito espressi in valute estere di Stati e isti-                  deve ammontare a più di due livelli di qualità. Le singole
    tuzioni vicine allo Stato. I rischi valutari vengono coperti                     posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-».
    al 90 % almeno contro il franco. Il gruppo d’investimento                        Posizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse
    si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.                                     solo se sono contenute nel benchmark.
2.	Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Tre-                         10.	La duration del gruppo d’investimento non deve variare
    asuries ex CH TR (CHF hedged)                                                    di oltre il 30 % da quella del benchmark.
3.	Stile d’investimento: attivo                                                11.	Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente
4.	Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non                      in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima,
    deve superare il 2 % p. a. nell’arco di 3 anni.                                  una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru-
5.	Sono detenuti titoli di credito di almeno 60 debitori dif-                       mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una
    ferenti.                                                                         fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog-
6.	Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso                        gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha
    debitore in una percentuale massima del 10 %. La limita-                         approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota
    zione può essere superata in deroga agli art. 54 e 54a OPP                       di un investimento collettivo estero può superare il 20%
    2, se il creditore è rappresentato nel benchmark. Tutta-                         del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in-
    via il peso del debitore nel gruppo d’investimento non                           vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza
    può superare la rispettiva ponderazione nel benchmark                            estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col-
    di oltre 5 punti percentuali.                                                    laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2
7.	I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos-                           lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su
    sono superare il 10 % del patrimonio, se si tratta di debi-                      fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien-
    tori con caratteristiche simili a quelle dei debitori con-                       tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono
    tenuti nel benchmark, e se si tratta di crediti ai sensi                         essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento.
    dell’art. 53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. I debitori esterni
    al benchmark vengono utilizzati, poiché così facendo
    possono essere percepite ulteriori opportunità, la liqui-                   Art. 6 Obbligazioni Global Imprese Short Term
    dità viene migliorata e perché in questo modo è possibile                           (CHF hedged)
    prevedere un chiaro miglioramento del profilo di rischio.
    Fanno eccezione le obbligazioni di emittenti sovranazio-                    1.	Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato
    nali o di altri enti di diritto pubblico con elevata solvi-                     in titoli di credito in valute estere di imprese (incl. agen-
    bilità che possono essere impiegate complessivamente                            cies e supernationals) con una durata residua breve (pre-
    per massimo il 40 % del patrimonio del gruppo d’investi-                        valentemente meno di tre anni). A titolo supplementare,
    mento quali sostituti di titoli di stato. Nel caso dei cre-                     nella misura del 10 % al massimo è possibile tenere ti-
    diti nei confronti di debitori esterni al benchmark, si ap-                     toli di credito statali. I rischi valutari vengono coperti al
    plica una limitazione per debitore del 10 %.                                    90 % almeno contro il franco. Il gruppo d’investimento
8.	I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono                        si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
    come investimenti alternativi possono essere mantenuti,                     2.	Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Cor-
    se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la                            porates 1–3 anni TR (CHF hedged)
    quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio                    3.	Stile d’investimento: attivo
    non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota                    4.	Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non
    di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter-                   deve superare il 2 % p. a. nell’arco di tre anni.
    nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua                    5.	Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori dif-
    ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro                          ferenti.
    tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e                 6.	Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso
    la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos-                        debitore in una percentuale massima del 10 %.
    sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati                   7.	I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos-
    come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3                      sono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di debi-
    OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al                         tori con caratteristiche simili a quelle dei debitori con-
    momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark                             tenuti nel benchmark, e o se si tratta di titoli di credito
    non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti                       di agencies, supranationals e Stati secondo la cifra 1 e se,
    entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.                             in entrambi i casi, si tratta di crediti ai sensi dell’art. 53
9.	Il gruppo d’investimento presenta una qualità media                             cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2.
Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento   9

8.	I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono          3.	Stile d’investimento: attivo
     come investimenti alternativi possono essere mantenuti,          4.	Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non
     se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la                  deve superare il 2 % p. a. nell’arco di 3 anni.
     quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio         5.	Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori dif-
     non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota              ferenti.
     di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter-    6.	Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso
     nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua              debitore in una percentuale massima del 10 %.
     ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro           7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos-
     tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e           sono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di debi-
     la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos-              tori con caratteristiche simili a quelle dei debitori con-
     sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati             tenuti nel benchmark, e o se si tratta di titoli di credito
     come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3            di agencies, supranationals e Stati secondo la cifra 1 e se,
     OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al               in entrambi i casi, si tratta di crediti ai sensi dell’art. 53
     momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark                   cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2.
     non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti        8.	I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono
     entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.                   come investimenti alternativi possono essere mantenuti,
9.	Il gruppo d’investimento presenta una qualità media del                se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la
     rating minima di «BBB». Le singole posizioni in linea di              quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio
     massima devono presentare almeno un rating «BBB-». È                  non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota
     consentito il mantenimento di posizioni declassate a un               di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter-
     rating inferiore a «BBB-» dopo l’acquisto, a condizione               nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua
     che ciò sia nell’interesse degli investitori.                         ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro
10.	La duration del gruppo d’investimento non deve variare                tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e
     di oltre il 30 % da quella del benchmark.                             la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos-
11.	Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente                 sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati
     in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima,          come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3
     una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru-               OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al
     mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una               momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark
     fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog-                 non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti
     gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha                entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.
     approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota         9.	Il gruppo d’investimento presenta una qualità media del
     di un investimento collettivo estero può superare il 20%              rating minima di «BBB». Le singole posizioni in linea di
     del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in-               massima devono presentare almeno un rating «BBB-». Po-
     vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza              sizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse
     estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col-             solo se sono contenute nel benchmark. È ammesso te-
     laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2             nere posizioni che, dopo l’acquisto, sono state classifi-
     lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su             cate sotto «BBB-», se ciò è utile per gli interessi degli in-
     fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien-            vestitori.
     tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono        10.	La duration del gruppo d’investimento non deve variare
     essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento.         di oltre il 30 % da quella del benchmark.
                                                                      11.	Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente
                                                                           in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima,
Art. 7 Obbligazioni Global Imprese                                        una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru-
        (CHF hedged)                                                       mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una
                                                                           fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog-
1.	Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato                gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha
    in titoli di credito in valute estere di imprese, incl. agen-          approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota
    cies e supernationals. A titolo supplementare, nella mi-               di un investimento collettivo estero può superare il 20%
    sura del 10 % al massimo è possibile tenere titoli di credito          del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in-
    statali. I rischi valutari vengono coperti al 90 % almeno              vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza
    contro il franco. Il gruppo d’investimento si orienta al               estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col-
    benchmark di cui alla cifra 2.                                         laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2
2.	Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Cor-                    lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su
    porates TR (CHF hedged)                                                fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien-
10   Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento

      tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono                      dy’s, anche al rating fornito dall’agenzia Fitch. Le singole
      essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento.                  posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-».
                                                                                     Fino al 10% del patrimonio può essere investito in po-
                                                                                     sizioni che hanno un rating inferiore a «BBB-» ma per-
Art. 8 Obbligazioni Emerging Markets Imprese Short                                  lomeno «BB-» o superiore. Posizioni con un rating infe-
        Term (CHF hedged)                                                            riore a «BB-» sono ammesse solo se sono contenute nel
                                                                                     benchmark. È inoltre ammesso detenere posizioni che,
1.    Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato                        dopo l’acquisto, sono state classificate sotto «BBB-», se
      in titoli di credito in dollari statunitensi o altre valute                    ciò è utile per gli interessi degli investitori. Se per un sin-
      forti di imprese di Paesi di recente industrializzazione                       golo titolo di debito sono disponibili due o più rating e
      (Emerging Markets), inclusi organismi sovranazionali e                         uno di essi è inferiore a «investment grade», per il pro-
      agenzie. Possono inoltre essere detenuti titoli di credito                     cesso di classificazione si applica il secondo miglior ra-
      statali per una quota massima del 10%. I rischi valutari                       ting disponibile.
      vengono coperti almeno al 90% contro il franco svizzero.                   10. La duration del gruppo d’investimento è compresa tra
      Il gruppo d’investimento si orienta al benchmark di cui                        un anno (min.) e quattro anni (max.).
      alla cifra 2.                                                              11. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente
2.    Benchmark: JP Morgan CEMBI+ Investment Grade 1–3                               in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima,
      anni (CHF Hedged)                                                              una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru-
3.    Stile d’investimento: attivo                                                   mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una
4.    Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non                    fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog-
      deve superare il 2% p. a. nell’arco di 3 anni.                                 gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha
5.    Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori dif-                     approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota
      ferenti.                                                                       di un investimento collettivo estero può superare il 20%
6.    Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso                      del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in-
      debitore in una percentuale massima del 10%.                                   vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza
7.    I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos-                         estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col-
      sono superare il 20% del patrimonio, se si tratta di debi-                     laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2
      tori con caratteristiche simili a quelle dei debitori con-                     lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su
      tenuti nel benchmark, e o se si tratta di titoli di credito                    fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien-
      di agencies, supranationals e Stati secondo la cifra 1 e                       tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono
      se, in entrambi i casi, si tratta di crediti ai sensi dell’art.                essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento.
      53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. L’impiego di titoli di de-
      bitori esterni al benchmark consente di cogliere ulteriori
      opportunità e di favorire la liquidità con conseguente                     Art. 9 Obbligazioni Emerging Markets Imprese
      netto miglioramento del profilo di rischio.                                        (CHF hedged)
8.    I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono
      come investimenti alternativi possono essere mantenuti,                    1.   Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato
      se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la                            in titoli di credito in dollari statunitensi o altre valute
      quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio                        forti di imprese di Paesi di recente industrializzazione
      non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota                        (Emerging Markets), inclusi organismi sovranazionali e
      di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter-                   agenzie. Possono inoltre essere detenuti titoli di credito
      nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua                        statali per una quota massima del 10%. I rischi valutari
      ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro                          vengono coperti almeno al 90% contro il franco svizzero.
      tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e                     Il gruppo d’investimento si orienta al benchmark di cui
      la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos-                        alla cifra 2.
      sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati                  2.   Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG
      come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3                      Index (CHF Hedged)
      OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al                    3.   Stile d’investimento: attivo
      momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark                        4.   Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non
      non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti                       deve superare il 2% p.  a. nell’arco di 3 anni.
      entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.                        5.   Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori dif-
9.    Il gruppo d’investimento presenta una qualità media                             ferenti.
      di rating minima di «BBB». Per la sua classificazione è                    6.   Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso
      possibile ricorrere, oltre a Standard & Poor’s e a Moo-                         debitore in una percentuale massima del 10%.
Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento   11

7.  I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos-                    fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien-
    sono superare il 20% del patrimonio, se si tratta di debi-                tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono
    tori con caratteristiche simili a quelle dei debitori con-                essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento.
    tenuti nel benchmark, e o se si tratta di titoli di credito
    di agencies, supranationals e Stati secondo la cifra 1 e
    se, in entrambi i casi, si tratta di crediti ai sensi dell’art.     Art. 10 Senior Secured Loans (CHF hedged)
    53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. L’impiego di titoli di de-
    bitori esterni al benchmark consente di cogliere ulteriori          1.    Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collo-
    opportunità e di favorire la liquidità con conseguente                    cato prevalentemente in senior secured loan di prim’or-
    netto miglioramento del profilo di rischio.                               dine di imprese di Paesi sviluppati (Stati membri
8. I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono                   dell’OCSE).
    come investimenti alternativi possono essere mantenuti,             2.    A titolo complementare è possibile inoltre detenere, per
    se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la                      un ammontare massimo del 15%, altri titoli di credito o
    quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio                  di debito di diritto pubblico e privato (per es. high yield
    non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota                  bond), senior secured loan subordinati, collateral loan
    di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter-             obligation e azioni risultanti da una conversione di un
    nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua                  investimento in senior secured loan; gli investimenti in
    ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro                    titoli di credito di Stati e di debitori connessi agli Stati,
    tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e               che possono essere qualificati come mezzi prossimi alle
    la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos-                  liquidità (durata non superiore ai 3 mesi), tuttavia non
    sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati                 sono assoggettati a questa limitazione. Spesso le azioni
    come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3                risultanti da una conversione di un investimento in se-
    OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al                   nior secured loan non soddisfano il criterio della quo-
    momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark                       tazione in borsa o della negoziazione su un altro mer-
    non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti                 cato regolamentato e accessibile al pubblico. Pertanto
    entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.                       devono essere cedute velocemente.
9. Il gruppo d’investimento presenta una qualità media di               3.    Gli investimenti ai sensi delle cifre 1 e 2 vengono effet-
    rating minima di «BBB». Per la sua classificazione è pos-                 tuati tenendo conto delle seguenti fasce:
    sibile ricorrere, oltre a Standard & Poor’s e a Moody’s,                  · America del Nord: 50% –100%
    anche al rating fornito dall’agenzia Fitch. Le singole po-                · Europa (senza Svizzera): 0% – 60%
    sizioni devono presentare almeno un rating «BBB-». Posi-                  · Svizzera: 0% –10%
    zioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse solo                  · Asia Pacifico: 0% –10%
    se sono contenute nel benchmark. È inoltre ammesso de-                    · Altri: 0% –10%
    tenere posizioni che, dopo l’acquisto, sono state classifi-         4.    Nell’interesse degli investitori e in casi eccezionali debi-
    cate sotto «BBB-», se ciò è utile per gli interessi degli inve-           tamente motivati, il gruppo d’investimento è autoriz-
    stitori. Se per un singolo titolo di debito sono disponibili              zato a collocare temporaneamente l’intero patrimonio
    due o più rating e uno di essi è inferiore a «investment                  in liquidità, mezzi prossimi alle liquidità e strumenti
    grade», per il processo di classificazione si applica il se-              del mercato monetario.
    condo miglior rating disponibile.                                   5.    I rischi di valuta vengono coperti almeno al 90% rispetto
10. La duration del gruppo d’investimento non deve variare                    al franco svizzero.
    di oltre il 30% da quella del benchmark.                            6.    A livello di gruppo d’investimento non vengono impie-
11. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente                     gati derivati. Eventuali derivati (anche per la copertura
    in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima,              del rischio di cambio) vengono utilizzati esclusivamente
    una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru-                   a livello di fondi target.
    mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una             7.    Stile d’investimento: attivo.
    fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog-               8.    Vengono detenuti rispettivamente senior secured loan
    gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha                    o investimenti secondo la precedente cifra 2 di almeno
    approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota                  50 debitori diversi, tenendo conto di una ripartizione
    di un investimento collettivo estero può superare il 20%                  adeguata tra diversi settori industriali.
    del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in-             9.    In caso di investimenti in senior secured loan o inve-
    vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza                  stimenti ai sensi della precedente cifra 2, eccezion fatta
    estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col-                 per titoli di credito di Stati e debitori connessi agli Stati,
    laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2                 il 5% al massimo del patrimonio può essere investito
    lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su                 presso il medesimo debitore.
12   Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento

10. Il patrimonio può essere collocato al massimo nella mi-
    sura del 25% rispettivamente nel caso di investimenti in
    senior secured loan o in investimenti secondo la prece-
    dente cifra 2 nel medesimo settore industriale. Gli inve-
    stimenti in titoli di credito di Stati e debitori connessi
    agli Stati non sono assoggettati a questa limitazione.
11. Al momento dell’acquisto, le singole posizioni devono
    recare il rating compreso tra «Baa1» e «B3» secondo
    Moody’s o tra «BBB+» e «B-» secondo Standard & Po-
    or’s. È inoltre consentito detenere posizioni declassate
    dopo l’acquisto al di sotto di «B3» secondo Moody’s o
    di «B-» secondo Standard & Poor’s nella misura in cui
    ciò sia utile agli interessi degli investitori. Non sono
    assoggettati a questa limitazione i titoli di credito di
    Stati e di debitori connessi agli Stati con rating più ele-
    vato. In caso di rating discordanti di Standard & Poor’s
    e Moody’s, che differiscano tra loro per più di due livelli
    di rating, si applica il rating più basso. Non è ammesso
    l’acquisto attivo di posizioni classificate con un rating
    inferiore a «B-» secondo Standard & Poor’s o inferiore
    a «B3» secondo Moody’s. Le posizioni di debitori che
    non dispongono di un rating di Standard & Poor’s o di
    Moody’s possono essere acquistate sulla base di un’a-
    nalisi del credito interna del gestore patrimoniale, nella
    misura in cui ciò sia utile agli interessi degli investitori.
12. Di regola il gruppo d’investimento collocherà esclusi-
    vamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di
    massima, una limitazione individuale del 20%, a meno
    che lo strumento d’investimento collettivo non sia stato
    lanciato da una fondazione d’investimento svizzera op-
    pure sia assoggettato alla vigilanza della FINMA o se
    la FINMA ne ha ammesso la distribuzione in Svizzera.
    Inoltre, la quota di un investimento collettivo estero
    può superare il 20% del patrimonio del gruppo d’inve-
    stimento, se questo investimento è ammesso da un’au-
    torità di vigilanza estera con la quale la FINMA ha sti-
    pulato un accordo sulla collaborazione e lo scambio di
    informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono am-
    messi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a con-
    dizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi.
    Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con
    le presenti direttive d’investimento.
Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento   13

Azioni
Art. 11 Azioni Svizzera                                                Art. 12 Azioni Svizzera Large Caps Indicizzati

1.	Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collo-               1.    Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato
     cato in titoli di partecipazione di società domiciliate                 in titoli di partecipazione di società che sono nello Swiss
     in Svizzera. Sono ammessi anche titoli di partecipa-                    Performance Index 20.
     zione di società domiciliate all’estero, se sono contenuti        2.    Benchmark: Swiss Performance Index 20
     nel benchmark. Il gruppo d’investimento si orienta al             3.    Stile d’investimento: approccio passivo (full replication)
     benchmark di cui alla cifra 2.                                    4.    Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non
2.	Benchmark: Swiss Performance Index                                       deve superare lo 0,3% p. a. nell’arco di 3 anni.
3.	Stile d’investimento: approccio core-satellite attivo              5.    La ponderazione di ogni singola società deve discostarsi
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non               al massimo di +/– 0,5 punti percentuali dalla pondera-
     deve superare il 3 % p. a. nell’arco di 3 anni.                         zione del benchmark. A causa della limitazione in que-
5.	Sono detenuti titoli di partecipazione di almeno 40 so-                  stione per ogni società, in dipendenza dall’attuale pon-
     cietà differenti.                                                       derazione delle società nel benchmark, è possibile una
6.	 Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipa-              partecipazione di una società al patrimonio del gruppo
     zione della stessa società in una percentuale massima                   d’investimento superiore al 5 %.
     del 5 %. La limitazione può essere superata in deroga             6.    Il patrimonio dei gruppi d’investimento può ammettere
     agli art. 54 e 54a OPP 2, se la società è rappresentata nel             temporaneamente società che, a seguito di adeguamenti
     benchmark. Tuttavia, il peso della società nel gruppo d’in-             all’indice, non sono ancora o non sono più contenute nel
     vestimento non può superare la rispettiva ponderazione                  benchmark. In questo contesto, la ponderazione delle so-
     nel benchmark di oltre 5 punti percentuali.                             cietà, il cui inserimento nel benchmark è stato appena no-
7.	Le società che nel benchmark figurano nel segmento                       tificato, può discostarsi al massimo di +0,5 punti percen-
     delle small-caps e mid-caps possono essere rappresen-                   tuali dalla ponderazione del benchmark. La ponderazione
     tate al massimo con il 5 % per segmento nel gruppo d’in-                delle società, che sono state escluse dal benchmark, può
     vestimento.                                                             discostarsi al massimo di +0,5 punti percentuali dall’ul-
8.	 Le società con domicilio all’estero possono essere conside-             tima ponderazione del benchmark pubblicata.
     rate nel gruppo d’investimento con la propria ponderazione        7.    Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente
     nel benchmark, più massimo 2 punti percentuali.                         in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima,
9.	Le società esterne al benchmark nel complesso non pos-                   una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru-
     sono superare il 10 % del patrimonio, se si tratta di società           mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una
     con caratteristiche simili a quelle delle società contenute             fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog-
     nel benchmark. Le società esterne al benchmark vengono                  gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha
     utilizzate, poiché così facendo possono essere percepite                approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota
     ulteriori opportunità, la liquidità viene migliorata e per-             di un investimento collettivo estero può superare il 20%
     ché in questo modo è possibile prevedere un chiaro mi-                  del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in-
     glioramento del profilo di rischio.                                     vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza
10.	Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente                   estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col-
     in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima,            laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2
     una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru-                 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su
     mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una                 fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien-
     fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog-                   tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono
     gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha                  essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento.
     approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota
     di un investimento collettivo estero può superare il 20%
     del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in-           Art. 13 Azioni Svizzera Small & Mid Caps
     vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza
     estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col-         1.    Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato
     laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2               in titoli di partecipazione di società di piccola e media
     lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su               partecipazione, domiciliate in Svizzera. Sono ammessi
     fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien-              anche titoli di partecipazione di società domiciliate all’e-
     tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono               stero, se sono contenuti nel benchmark. Il gruppo d’in-
     essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento.           vestimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
14   Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento

2.  Benchmark: Swiss Performance Index Extra                                     2.	Stile d’investimento: passivo con strategia di copertura
3.  Stile d’investimento: approccio attivo                                           basata su regole.
4.  Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non                      Il gruppo d’investimento è composto da un portafoglio
    deve superare il 3 % p. a. nell’arco di 3 anni.                                  centrale e da una strategia di copertura complementare.
5. Vengono tenuti titoli di partecipazione di almeno 40 so-                          Il portafoglio centrale riproduce il suddetto indice (re-
    cietà diverse.                                                                   plica sintetica nell’ambito di contratti standardizzati con
6. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipa-                        garanzia e pagamenti di compensazione concordati).
    zione della stessa società in una percentuale massima                        3.	Per via della riproduzione passiva dell’indice nel portafo-
    del 5 %. La limitazione può essere superata, in deroga                           glio centrale, in deroga agli articoli 54 e 54a OPP 2 alcune
    agli art. 54 e 54a OPP 2, se la società è rappresentata nel                      società presentano una ponderazione superiore al 5 % del
    benchmark. Tuttavia, il peso della società all’interno del                       patrimonio del gruppo d’investimento. Sono consentite,
    gruppo d’investimento non può essere superiore alla re-                          tuttavia, solo minime differenze rispetto all’indice.
    lativa ponderazione nel benchmark di oltre 5 punti per-                      4.	L’impiego complementare di una strategia di copertura
    centuali.                                                                        composta da opzioni determina, in caso di forte ribasso
7. Le società con domicilio all’estero possono essere consi-                         dei mercati, una riduzione delle perdite sulle quotazioni
    derate nel gruppo d’investimento con la propria ponde-                           e, in caso di forte rialzo dei mercati, una limitazione del
    razione nel benchmark, più massimo 2 punti percentuali.                          potenziale di crescita. La combinazione di opzioni scelta
8. Le società esterne al benchmark nel complesso non pos-                            è nota con il nome di «put spread collar».
    sono superare il 10 % del patrimonio, se si tratta di so-                    5.	I mezzi liquidi, detenuti a seguito degli strumenti deri-
    cietà con caratteristiche simili a quelle delle società con-                     vati impiegati, possono essere collocati nel mercato mo-
    tenute nel benchmark. Le società che sono associate al                           netario.
    segmento delle azioni Svizzera Large Caps, possono es-                       6.	Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente
    sere rappresentate nel gruppo d’investimento al massimo                          in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima,
    per un 10 %.                                                                     una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru-
9. Le società esterne al benchmark vengono utilizzate, poi-                          mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una
    ché così facendo possono essere percepite ulteriori op-                          fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog-
    portunità, la liquidità viene migliorata e perché in que-                        gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha
    sto modo è possibile prevedere un chiaro miglioramento                           approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota
    del profilo di rischio.                                                          di un investimento collettivo estero può superare il 20%
10. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente                            del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in-
    in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima,                     vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza
    una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru-                          estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col-
    mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una                          laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2
    fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog-                            lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su
    gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha                           fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien-
    approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota                         tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono
    di un investimento collettivo estero può superare il 20%                         essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento.
    del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in-
    vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza
    estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col-                    Art. 15 Azioni Estero
    laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2
    lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su                    1.	Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato
    fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien-                       prevalentemente in titoli di partecipazione di società
    tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono                        domiciliate all’estero. È possibile investire al massimo
    essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento.                    il 2 % del patrimonio in società domiciliate in Svizzera.
                                                                                     Il gruppo d’investimento si orienta al benchmark di cui
                                                                                     alla cifra 2.
Art. 14 Azioni Svizzera Protect                                                  2.	Customized Benchmark:
                                                                                     80 % MSCI World, ex CH, in CHF
1.	L’universo d’investimento del gruppo d’investimento è                            15 % MSCI AC World Small Cap, in CHF
    composto da società dello Swiss Market Index. I relativi                         5 % MSCI Emerging Markets, in CHF
    investimenti possono essere effettuati sotto forma di ti-                    3.	Stile d’investimento: approccio core-satellite attivo
    toli di partecipazione, investimenti collettivi o strumenti                  4.	Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non
    derivati.                                                                        deve superare il 3 % p. a. nell’arco di 3 anni.
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