Direttive in materia d'investimento - Fondazione d'investimento Swiss Life - Swiss Life Asset Managers
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Direttive in materia d’investimento Fondazione d’investimento Swiss Life
Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento 3 Indice Considerazioni generali 4 Art. 1 Considerazioni generali 4 Obbligazioni6 Art. 2 Obbligazioni CHF Svizzera 6 Art. 3 Obbligazioni CHF Estero 6 Art. 4 Obbligazioni Global (CHF hedged) 7 Art. 5 Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged) 8 Art. 6 Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged) 8 Art. 7 Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged) 9 Art. 8 Obbligazioni Emerging Markets Imprese Short Term (CHF hedged) 10 Art. 9 Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged) 10 Art. 10 Senior Secured Loans (CHF hedged)11 Azioni13 Art. 11 Azioni Svizzera 13 Art. 12 Azioni Svizzera Large Caps Indicizzati 13 Art. 13 Azioni Svizzera Small & Mid Caps 13 Art. 14 Azioni Svizzera Protect 14 Art. 15 Azioni Estero 14 Art. 16 Azioni Global Small Caps 15 Art. 17 Azioni Emerging Markets 15 Art. 18 Azioni Estero Protect (CHF hedged) 15 Art. 19 Azioni Global Protect Flex (CHF hedged) 16 Investimenti alternativi 17 Art. 20 Strategie d’investimento alternative liquide (CHF hedged) 17 Immobili19 Art. 21 Immobili Svizzera 19 Art. 22 Immobili Svizzera Terza età e Sanità 19 Art. 23 Immobili commerciali Svizzera 21 Art. 24 Fondi immobiliari Svizzera 21 Investimenti misti 23 Art. 25 LPP-Mix 15 23 Art. 26 LPP-Mix 25 23 Art. 27 LPP-Mix 35 24 Art. 28 LPP-Mix 45 24 Art. 29 LPP-Mix 75 (superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2) 25 In caso di dubbio fa stato la versione in lingua tedesca.
4 Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento Considerazioni generali In conformità all’art. 10 dello statuto della Fondazione cazioni nelle disposizioni individuali vengono effet- d’investimento Swiss Life (di seguito denominata fonda- tuate secondo la terminologia di Standard & Poors. zione), il consiglio di fondazione emana le direttive in ma- La quota di investimenti in obbligazioni convertibili teria d’investimento. e obbligazioni con diritto di opzione non può supe- rare il 5 % del patrimonio del gruppo d’investimento, ·· Data della deliberazione: 11 dicembre 2019 a meno che le disposizioni individuali non prevedano ·· Entrata in vigore della presente versione: altrimenti. 31 gennaio 2020 c) Titoli di partecipazione ·· Il consiglio di fondazione può modificare in ogni tempo Gli investimenti devono essere negoziati in borsa o in le direttive in materia d’investimento. Le un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico. modifiche vengono comunicate in maniera adeguata d) I nvestimenti alternativi e tempestivamente agli investitori. Di regola i collocamenti in investimenti vengono ef- fettuati tramite investimenti collettivi, laddove sono possibili eccezioni secondo l’art. 28 cpv. 1 OFond. Art. 1 Considerazioni generali e) Universo d’investimento Gli indici di riferimento (benchmark) in linea di mas- 1. Le disposizioni generali qui contemplate all’art. 1 val- sima definiscono l’universo d’investimento. Nell’am- gono a supplemento delle seguenti disposizioni indivi- bito dell’ottimizzazione del rischio e dei ricavi, a titolo duali dei singoli gruppi d’investimento. Le disposizioni supplementare è possibile attuare anche investimenti particolari possono derogare dalle condizioni generali, al di fuori dell’universo del benchmark. Le indicazioni ma prevalgono in ogni caso su queste ultime. riguardanti i benchmark sono disponibili nei factsheet 2. L’attività d’investimento della fondazione si basa sulla mensili dei gruppi d’investimento. Legge federale sulla previdenza professionale per la vec- f) A ssunzione di crediti chiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e sui relativi decreti Di regola non è ammesso accendere crediti. È am- d’esecuzione, nella misura in cui queste disposizioni tro- messo solo accendere crediti a breve termine dettati vano applicazione per le fondazioni d’investimento. Oc- da motivi tecnici. corre inoltre adempiere i requisiti supplementari dell’au- 4. L’impiego di strumenti finanziari derivati è ammesso in torità di vigilanza richiesti nei confronti delle fondazioni tutti i gruppi d’investimento. È tuttavia consentito im- d’investimento. piegare derivati unicamente se i loro valori sottostanti 3. I capitali affidati alla fondazione sono investiti sempre sono ammessi quale investimento nell’ambito del rispet- in modo accurato e professionale nel rispetto dei prin- tivo gruppo d’investimento. Le limitazioni per debitore cipi di sicurezza, rendimento e liquidità. Occorre garan- e per impresa riportate nelle disposizioni individuali de- tire un’adeguata ripartizione dei rischi nell’ambito della vono essere rispettate, tenendo conto dei derivati. È am- focalizzazione dei gruppi d’investimento. messa la concessione di garanzie usuali nel ramo per a) Mezzi liquidi determinati strumenti derivati (p. es. traded options e I mezzi liquidi e gli investimenti nell’ambito del mer- financial futures o derivati negoziati over-the-counter). cato monetario con una durata residua di un anno Per il resto si applicano le rispettive disposizioni contem- al massimo vengono collocati presso Stati, banche di plate nell’Ordinanza OPP 2. emissione e banche di prim’ordine, in franchi svizzeri 5. Gli investimenti collettivi di capitale sono ammessi in e nelle valute in cui sono effettuati gli investimenti del tutti i gruppi d’investimento. Il capitale d’investimento relativo gruppo d’investimento. può essere collocato solo in investimenti collettivi diver- b) Titoli di credito sificati in modo appropriato ai sensi dell’art. 56 cpv. 2 Se le disposizioni individuali dei vari gruppi d’inve- OPP 2 con sufficiente obbligo di informazione e comu- stimento prevedono rating medi e minimi, questi ul- nicazione . Essi devono armonizzare con le direttive d’in- timi si basano sui rating di Standard & Poors oppure vestimento della fondazione ed essere opportunamente di Moody’s. In caso di valutazioni divergenti da parte diversificati. Nell’allestimento del rapporto relativo alla delle due agenzie di rating si tiene conto della valuta- composizione del portafoglio è possibile rappresentare zione più bassa. In mancanza di rating ufficiali, è pos- gli investimenti collettivi in forma divisa ai sensi della sibile basarsi su altre agenzie di rating, su un rating trasparenza. bancario o su un rating implicito. Gli investimenti in- 6. Tutti gruppi d’investimento sono autorizzati a praticare feriori al rating richiesto devono essere venduti, entro il prestito di titoli contro commissione (Securities Len- quattro mesi, tenendo debito conto della situazione ding), in questo contesto occorre attenersi, per analogia, generale sul mercato. Viene eccettuato il caso in cui il alle disposizioni della Legge federale sugli investimenti consiglio di fondazione decide altre misure. Le indi- collettivi di capitale (LICol).
Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento 5 7. Deroghe alle direttive d’investimento sono ammesse nel singolo caso e a tempo determinato, se l’interesse degli investitori richiede urgentemente una deroga e il presi- dente o la presidentessa del consiglio di fondazione ap- prova la deroga. Le deroghe devono essere comunicate e motivate nella nota integrativa al conto annuale.
6 Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento Obbligazioni Art. 2 Obbligazioni CHF Svizzera vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col- 1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 in titoli di credito in franchi svizzeri di debitori con do- lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su micilio in Svizzera. Il gruppo d’investimento si orienta fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien- al benchmark di cui alla cifra 2. tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono 2. Benchmark: SBI Domestic AAA-BBB TR essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento. 3. Stile d’investimento: attivo 4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2 % p. a. nell’arco di 3 anni. Art. 3 Obbligazioni CHF Estero 5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 40 debitori dif- ferenti. 1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato 6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso in titoli di credito in franchi svizzeri di debitori con do- debitore in una percentuale massima del 10 %. Non sono micilio all’estero. È possibile collocare al massimo il 20 % soggetti a tale restrizione i crediti verso la Confedera- del patrimonio in titoli di credito in franchi svizzeri di zione. Per gli istituti svizzeri che emettono obbligazioni debitori con domicilio in Svizzera, se particolari condi- fondiarie la limitazione ammonta rispettivamente al 25%. zioni di mercato lo richiedono. Il gruppo d’investimento 7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos- si orienta al benchmark di cui alla cifra 2. sono superare il 10 % del patrimonio, se si tratta di de- 2. Benchmark: SBI Foreign AAA-BBB TR bitori con caratteristiche simili ai debitori contenuti nel 3. Stile d’investimento: attivo benchmark, e se si tratta di crediti ai sensi dell’art. 53 cpv. 4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. deve superare il 2 % p. a. nell’arco di 3 anni. 8. I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono 5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 50 debitori dif- come investimenti alternativi possono essere mantenuti, ferenti. se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la 6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio debitore in una percentuale massima del 10 %. non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota 7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos- di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter- sono superare il 20 % del patrimonio, se si tratta di debi- nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua tori con caratteristiche simili a quelle dei debitori con- ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro tenuti nel benchmark, e se si tratta di crediti ai sensi tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e dell’art. 53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. I debitori esterni la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos- al benchmark vengono utilizzati, poiché così facendo pos- sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati sono essere percepite ulteriori opportunità, la liquidità come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 viene migliorata e perché in questo modo è possibile pre- OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al vedere un chiaro miglioramento del profilo di rischio. momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark 8. I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti come investimenti alternativi possono essere mantenuti, entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark. se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la 9. Il gruppo d’investimento presenta una qualità media del quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio rating minima di «A+». Le singole posizioni devono pre- non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota sentare almeno un rating «BBB-». Posizioni con un ra- di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter- ting inferiore a «BBB-» sono ammesse solo se sono con- nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua tenute nel benchmark. ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro 10. La duration del gruppo d’investimento non deve variare tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e di oltre il 30 % da quella del benchmark. la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos- 11. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru- OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog- non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark. approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota 9. Il gruppo d’investimento presenta una qualità media del di un investimento collettivo estero può superare il 20% rating minima di «A». Le singole posizioni devono pre- del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in- sentare almeno un rating «BBB-». Posizioni con un ra-
Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento 7 ting inferiore a «BBB-» sono ammesse solo se sono con- chiaro miglioramento del profilo di rischio. Fanno ecce- tenute nel benchmark. zione le obbligazioni di emittenti sovranazionali o di altri 10. La duration del gruppo d’investimento non deve variare enti di diritto pubblico con elevata solvibilità che pos- di oltre il 30 % da quella del benchmark. sono essere impiegate complessivamente per massimo il 11. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente 30 % del patrimonio del gruppo d’investimento quali so- in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, stituti di titoli di stato. Nel caso dei crediti nei confronti una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru- di debitori esterni al benchmark, si applica una limita- mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una zione per debitore del 10 %. fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog- 8. I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha come investimenti alternativi possono essere mantenuti, approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la di un investimento collettivo estero può superare il 20% quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in- non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter- estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col- nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien- la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos- tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento. come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark Art. 4 Obbligazioni Global (CHF hedged) non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark. 1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene investito in 9. Il gruppo d’investimento presenta una qualità media del titoli di credito espressi in valute estere ed emessi da debi- rating minima di «A-» e lo scarto negativo massimo della tori con domicilio in Svizzera e all’estero. I rischi valutari qualità del rating media del gruppo d’investimento ri- vengono coperti al 90 % almeno contro il franco. Il gruppo spetto alla qualità del rating media del benchmark non d’investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2. deve ammontare a più di due livelli di qualità. Le singole 2. Customized Benchmark: posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-». 40 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Posizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse Corporates TR (CHF hedged) solo se sono contenute nel benchmark. 60 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Treasuries 10. La duration del gruppo d’investimento non deve variare ex CH TR (CHF hedged) di oltre il 30 % da quella del benchmark. 3. Stile d’investimento: attivo 11. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente 4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, deve superare il 2 % p. a. nell’arco di 3 anni. una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru- 5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori dif- mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una ferenti. fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog- 6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha debitore in una percentuale massima del 10 %. La limita- approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota zione può essere superata in deroga agli art. 54 e 54a OPP di un investimento collettivo estero può superare il 20% 2, se il creditore è rappresentato nel benchmark. Tutta- del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in- via il peso del debitore nel gruppo d’investimento non vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza può superare la rispettiva ponderazione nel benchmark estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col- di oltre 5 punti percentuali. laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos- lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su sono superare il 10 % del patrimonio, se si tratta di de- fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien- bitori con caratteristiche simili ai debitori contenuti nel tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono benchmark, e se si tratta di crediti ai sensi dell’art. 53 cpv. essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. I debitori esterni al benchmark vengono utilizzati, poiché così facendo possono essere percepite ulteriori opportunità, la liquidità viene miglio- rata e perché in questo modo è possibile prevedere un
8 Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento Art. 5 Obbligazioni Global Stati + (CHF hedged) del rating minima di «A+» e lo scarto negativo massimo della qualità del rating media del gruppo d’investimento 1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato rispetto alla qualità del rating media del benchmark non in titoli di credito espressi in valute estere di Stati e isti- deve ammontare a più di due livelli di qualità. Le singole tuzioni vicine allo Stato. I rischi valutari vengono coperti posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-». al 90 % almeno contro il franco. Il gruppo d’investimento Posizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse si orienta al benchmark di cui alla cifra 2. solo se sono contenute nel benchmark. 2. Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Tre- 10. La duration del gruppo d’investimento non deve variare asuries ex CH TR (CHF hedged) di oltre il 30 % da quella del benchmark. 3. Stile d’investimento: attivo 11. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente 4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, deve superare il 2 % p. a. nell’arco di 3 anni. una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru- 5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 60 debitori dif- mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una ferenti. fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog- 6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha debitore in una percentuale massima del 10 %. La limita- approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota zione può essere superata in deroga agli art. 54 e 54a OPP di un investimento collettivo estero può superare il 20% 2, se il creditore è rappresentato nel benchmark. Tutta- del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in- via il peso del debitore nel gruppo d’investimento non vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza può superare la rispettiva ponderazione nel benchmark estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col- di oltre 5 punti percentuali. laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos- lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su sono superare il 10 % del patrimonio, se si tratta di debi- fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien- tori con caratteristiche simili a quelle dei debitori con- tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono tenuti nel benchmark, e se si tratta di crediti ai sensi essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento. dell’art. 53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. I debitori esterni al benchmark vengono utilizzati, poiché così facendo possono essere percepite ulteriori opportunità, la liqui- Art. 6 Obbligazioni Global Imprese Short Term dità viene migliorata e perché in questo modo è possibile (CHF hedged) prevedere un chiaro miglioramento del profilo di rischio. Fanno eccezione le obbligazioni di emittenti sovranazio- 1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato nali o di altri enti di diritto pubblico con elevata solvi- in titoli di credito in valute estere di imprese (incl. agen- bilità che possono essere impiegate complessivamente cies e supernationals) con una durata residua breve (pre- per massimo il 40 % del patrimonio del gruppo d’investi- valentemente meno di tre anni). A titolo supplementare, mento quali sostituti di titoli di stato. Nel caso dei cre- nella misura del 10 % al massimo è possibile tenere ti- diti nei confronti di debitori esterni al benchmark, si ap- toli di credito statali. I rischi valutari vengono coperti al plica una limitazione per debitore del 10 %. 90 % almeno contro il franco. Il gruppo d’investimento 8. I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono si orienta al benchmark di cui alla cifra 2. come investimenti alternativi possono essere mantenuti, 2. Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Cor- se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la porates 1–3 anni TR (CHF hedged) quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio 3. Stile d’investimento: attivo non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota 4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter- deve superare il 2 % p. a. nell’arco di tre anni. nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua 5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori dif- ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro ferenti. tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e 6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos- debitore in una percentuale massima del 10 %. sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati 7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos- come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 sono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di debi- OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al tori con caratteristiche simili a quelle dei debitori con- momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark tenuti nel benchmark, e o se si tratta di titoli di credito non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti di agencies, supranationals e Stati secondo la cifra 1 e se, entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark. in entrambi i casi, si tratta di crediti ai sensi dell’art. 53 9. Il gruppo d’investimento presenta una qualità media cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2.
Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento 9 8. I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono 3. Stile d’investimento: attivo come investimenti alternativi possono essere mantenuti, 4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la deve superare il 2 % p. a. nell’arco di 3 anni. quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio 5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori dif- non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota ferenti. di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter- 6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua debitore in una percentuale massima del 10 %. ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro 7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos- tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e sono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di debi- la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos- tori con caratteristiche simili a quelle dei debitori con- sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati tenuti nel benchmark, e o se si tratta di titoli di credito come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 di agencies, supranationals e Stati secondo la cifra 1 e se, OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al in entrambi i casi, si tratta di crediti ai sensi dell’art. 53 momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti 8. I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark. come investimenti alternativi possono essere mantenuti, 9. Il gruppo d’investimento presenta una qualità media del se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la rating minima di «BBB». Le singole posizioni in linea di quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio massima devono presentare almeno un rating «BBB-». È non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota consentito il mantenimento di posizioni declassate a un di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter- rating inferiore a «BBB-» dopo l’acquisto, a condizione nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua che ciò sia nell’interesse degli investitori. ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro 10. La duration del gruppo d’investimento non deve variare tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e di oltre il 30 % da quella del benchmark. la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos- 11. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru- OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog- non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark. approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota 9. Il gruppo d’investimento presenta una qualità media del di un investimento collettivo estero può superare il 20% rating minima di «BBB». Le singole posizioni in linea di del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in- massima devono presentare almeno un rating «BBB-». Po- vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza sizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col- solo se sono contenute nel benchmark. È ammesso te- laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 nere posizioni che, dopo l’acquisto, sono state classifi- lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su cate sotto «BBB-», se ciò è utile per gli interessi degli in- fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien- vestitori. tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono 10. La duration del gruppo d’investimento non deve variare essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento. di oltre il 30 % da quella del benchmark. 11. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, Art. 7 Obbligazioni Global Imprese una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru- (CHF hedged) mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog- 1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha in titoli di credito in valute estere di imprese, incl. agen- approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota cies e supernationals. A titolo supplementare, nella mi- di un investimento collettivo estero può superare il 20% sura del 10 % al massimo è possibile tenere titoli di credito del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in- statali. I rischi valutari vengono coperti al 90 % almeno vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza contro il franco. Il gruppo d’investimento si orienta al estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col- benchmark di cui alla cifra 2. laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 2. Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Cor- lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su porates TR (CHF hedged) fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien-
10 Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono dy’s, anche al rating fornito dall’agenzia Fitch. Le singole essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento. posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-». Fino al 10% del patrimonio può essere investito in po- sizioni che hanno un rating inferiore a «BBB-» ma per- Art. 8 Obbligazioni Emerging Markets Imprese Short lomeno «BB-» o superiore. Posizioni con un rating infe- Term (CHF hedged) riore a «BB-» sono ammesse solo se sono contenute nel benchmark. È inoltre ammesso detenere posizioni che, 1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato dopo l’acquisto, sono state classificate sotto «BBB-», se in titoli di credito in dollari statunitensi o altre valute ciò è utile per gli interessi degli investitori. Se per un sin- forti di imprese di Paesi di recente industrializzazione golo titolo di debito sono disponibili due o più rating e (Emerging Markets), inclusi organismi sovranazionali e uno di essi è inferiore a «investment grade», per il pro- agenzie. Possono inoltre essere detenuti titoli di credito cesso di classificazione si applica il secondo miglior ra- statali per una quota massima del 10%. I rischi valutari ting disponibile. vengono coperti almeno al 90% contro il franco svizzero. 10. La duration del gruppo d’investimento è compresa tra Il gruppo d’investimento si orienta al benchmark di cui un anno (min.) e quattro anni (max.). alla cifra 2. 11. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente 2. Benchmark: JP Morgan CEMBI+ Investment Grade 1–3 in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, anni (CHF Hedged) una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru- 3. Stile d’investimento: attivo mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una 4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog- deve superare il 2% p. a. nell’arco di 3 anni. gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha 5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori dif- approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota ferenti. di un investimento collettivo estero può superare il 20% 6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in- debitore in una percentuale massima del 10%. vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza 7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos- estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col- sono superare il 20% del patrimonio, se si tratta di debi- laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 tori con caratteristiche simili a quelle dei debitori con- lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su tenuti nel benchmark, e o se si tratta di titoli di credito fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien- di agencies, supranationals e Stati secondo la cifra 1 e tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono se, in entrambi i casi, si tratta di crediti ai sensi dell’art. essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento. 53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. L’impiego di titoli di de- bitori esterni al benchmark consente di cogliere ulteriori opportunità e di favorire la liquidità con conseguente Art. 9 Obbligazioni Emerging Markets Imprese netto miglioramento del profilo di rischio. (CHF hedged) 8. I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, 1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la in titoli di credito in dollari statunitensi o altre valute quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio forti di imprese di Paesi di recente industrializzazione non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota (Emerging Markets), inclusi organismi sovranazionali e di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter- agenzie. Possono inoltre essere detenuti titoli di credito nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua statali per una quota massima del 10%. I rischi valutari ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro vengono coperti almeno al 90% contro il franco svizzero. tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e Il gruppo d’investimento si orienta al benchmark di cui la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos- alla cifra 2. sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati 2. Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 Index (CHF Hedged) OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al 3. Stile d’investimento: attivo momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark 4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti deve superare il 2% p. a. nell’arco di 3 anni. entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark. 5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori dif- 9. Il gruppo d’investimento presenta una qualità media ferenti. di rating minima di «BBB». Per la sua classificazione è 6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso possibile ricorrere, oltre a Standard & Poor’s e a Moo- debitore in una percentuale massima del 10%.
Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento 11 7. I debitori esterni al benchmark nel complesso non pos- fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien- sono superare il 20% del patrimonio, se si tratta di debi- tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono tori con caratteristiche simili a quelle dei debitori con- essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento. tenuti nel benchmark, e o se si tratta di titoli di credito di agencies, supranationals e Stati secondo la cifra 1 e se, in entrambi i casi, si tratta di crediti ai sensi dell’art. Art. 10 Senior Secured Loans (CHF hedged) 53 cpv. 1 lit. b cifre 1 a 8 OPP 2. L’impiego di titoli di de- bitori esterni al benchmark consente di cogliere ulteriori 1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collo- opportunità e di favorire la liquidità con conseguente cato prevalentemente in senior secured loan di prim’or- netto miglioramento del profilo di rischio. dine di imprese di Paesi sviluppati (Stati membri 8. I crediti che ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono dell’OCSE). come investimenti alternativi possono essere mantenuti, 2. A titolo complementare è possibile inoltre detenere, per se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la un ammontare massimo del 15%, altri titoli di credito o quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio di debito di diritto pubblico e privato (per es. high yield non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota bond), senior secured loan subordinati, collateral loan di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alter- obligation e azioni risultanti da una conversione di un nativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua investimento in senior secured loan; gli investimenti in ammonta a più di 12 mesi, devono essere alienati entro titoli di credito di Stati e di debitori connessi agli Stati, tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e che possono essere qualificati come mezzi prossimi alle la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi devono pos- liquidità (durata non superiore ai 3 mesi), tuttavia non sono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati sono assoggettati a questa limitazione. Spesso le azioni come investimenti alternativi ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 risultanti da una conversione di un investimento in se- OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al nior secured loan non soddisfano il criterio della quo- momento dell’emissione l’integrazione nel benchmark tazione in borsa o della negoziazione su un altro mer- non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti cato regolamentato e accessibile al pubblico. Pertanto entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark. devono essere cedute velocemente. 9. Il gruppo d’investimento presenta una qualità media di 3. Gli investimenti ai sensi delle cifre 1 e 2 vengono effet- rating minima di «BBB». Per la sua classificazione è pos- tuati tenendo conto delle seguenti fasce: sibile ricorrere, oltre a Standard & Poor’s e a Moody’s, · America del Nord: 50% –100% anche al rating fornito dall’agenzia Fitch. Le singole po- · Europa (senza Svizzera): 0% – 60% sizioni devono presentare almeno un rating «BBB-». Posi- · Svizzera: 0% –10% zioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse solo · Asia Pacifico: 0% –10% se sono contenute nel benchmark. È inoltre ammesso de- · Altri: 0% –10% tenere posizioni che, dopo l’acquisto, sono state classifi- 4. Nell’interesse degli investitori e in casi eccezionali debi- cate sotto «BBB-», se ciò è utile per gli interessi degli inve- tamente motivati, il gruppo d’investimento è autoriz- stitori. Se per un singolo titolo di debito sono disponibili zato a collocare temporaneamente l’intero patrimonio due o più rating e uno di essi è inferiore a «investment in liquidità, mezzi prossimi alle liquidità e strumenti grade», per il processo di classificazione si applica il se- del mercato monetario. condo miglior rating disponibile. 5. I rischi di valuta vengono coperti almeno al 90% rispetto 10. La duration del gruppo d’investimento non deve variare al franco svizzero. di oltre il 30% da quella del benchmark. 6. A livello di gruppo d’investimento non vengono impie- 11. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente gati derivati. Eventuali derivati (anche per la copertura in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, del rischio di cambio) vengono utilizzati esclusivamente una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru- a livello di fondi target. mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una 7. Stile d’investimento: attivo. fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog- 8. Vengono detenuti rispettivamente senior secured loan gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha o investimenti secondo la precedente cifra 2 di almeno approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota 50 debitori diversi, tenendo conto di una ripartizione di un investimento collettivo estero può superare il 20% adeguata tra diversi settori industriali. del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in- 9. In caso di investimenti in senior secured loan o inve- vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza stimenti ai sensi della precedente cifra 2, eccezion fatta estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col- per titoli di credito di Stati e debitori connessi agli Stati, laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 il 5% al massimo del patrimonio può essere investito lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su presso il medesimo debitore.
12 Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento 10. Il patrimonio può essere collocato al massimo nella mi- sura del 25% rispettivamente nel caso di investimenti in senior secured loan o in investimenti secondo la prece- dente cifra 2 nel medesimo settore industriale. Gli inve- stimenti in titoli di credito di Stati e debitori connessi agli Stati non sono assoggettati a questa limitazione. 11. Al momento dell’acquisto, le singole posizioni devono recare il rating compreso tra «Baa1» e «B3» secondo Moody’s o tra «BBB+» e «B-» secondo Standard & Po- or’s. È inoltre consentito detenere posizioni declassate dopo l’acquisto al di sotto di «B3» secondo Moody’s o di «B-» secondo Standard & Poor’s nella misura in cui ciò sia utile agli interessi degli investitori. Non sono assoggettati a questa limitazione i titoli di credito di Stati e di debitori connessi agli Stati con rating più ele- vato. In caso di rating discordanti di Standard & Poor’s e Moody’s, che differiscano tra loro per più di due livelli di rating, si applica il rating più basso. Non è ammesso l’acquisto attivo di posizioni classificate con un rating inferiore a «B-» secondo Standard & Poor’s o inferiore a «B3» secondo Moody’s. Le posizioni di debitori che non dispongono di un rating di Standard & Poor’s o di Moody’s possono essere acquistate sulla base di un’a- nalisi del credito interna del gestore patrimoniale, nella misura in cui ciò sia utile agli interessi degli investitori. 12. Di regola il gruppo d’investimento collocherà esclusi- vamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, a meno che lo strumento d’investimento collettivo non sia stato lanciato da una fondazione d’investimento svizzera op- pure sia assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha ammesso la distribuzione in Svizzera. Inoltre, la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d’inve- stimento, se questo investimento è ammesso da un’au- torità di vigilanza estera con la quale la FINMA ha sti- pulato un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono am- messi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a con- dizione che essi stessi non si orientino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento.
Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento 13 Azioni Art. 11 Azioni Svizzera Art. 12 Azioni Svizzera Large Caps Indicizzati 1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collo- 1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato cato in titoli di partecipazione di società domiciliate in titoli di partecipazione di società che sono nello Swiss in Svizzera. Sono ammessi anche titoli di partecipa- Performance Index 20. zione di società domiciliate all’estero, se sono contenuti 2. Benchmark: Swiss Performance Index 20 nel benchmark. Il gruppo d’investimento si orienta al 3. Stile d’investimento: approccio passivo (full replication) benchmark di cui alla cifra 2. 4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non 2. Benchmark: Swiss Performance Index deve superare lo 0,3% p. a. nell’arco di 3 anni. 3. Stile d’investimento: approccio core-satellite attivo 5. La ponderazione di ogni singola società deve discostarsi 4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non al massimo di +/– 0,5 punti percentuali dalla pondera- deve superare il 3 % p. a. nell’arco di 3 anni. zione del benchmark. A causa della limitazione in que- 5. Sono detenuti titoli di partecipazione di almeno 40 so- stione per ogni società, in dipendenza dall’attuale pon- cietà differenti. derazione delle società nel benchmark, è possibile una 6. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipa- partecipazione di una società al patrimonio del gruppo zione della stessa società in una percentuale massima d’investimento superiore al 5 %. del 5 %. La limitazione può essere superata in deroga 6. Il patrimonio dei gruppi d’investimento può ammettere agli art. 54 e 54a OPP 2, se la società è rappresentata nel temporaneamente società che, a seguito di adeguamenti benchmark. Tuttavia, il peso della società nel gruppo d’in- all’indice, non sono ancora o non sono più contenute nel vestimento non può superare la rispettiva ponderazione benchmark. In questo contesto, la ponderazione delle so- nel benchmark di oltre 5 punti percentuali. cietà, il cui inserimento nel benchmark è stato appena no- 7. Le società che nel benchmark figurano nel segmento tificato, può discostarsi al massimo di +0,5 punti percen- delle small-caps e mid-caps possono essere rappresen- tuali dalla ponderazione del benchmark. La ponderazione tate al massimo con il 5 % per segmento nel gruppo d’in- delle società, che sono state escluse dal benchmark, può vestimento. discostarsi al massimo di +0,5 punti percentuali dall’ul- 8. Le società con domicilio all’estero possono essere conside- tima ponderazione del benchmark pubblicata. rate nel gruppo d’investimento con la propria ponderazione 7. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente nel benchmark, più massimo 2 punti percentuali. in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, 9. Le società esterne al benchmark nel complesso non pos- una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru- sono superare il 10 % del patrimonio, se si tratta di società mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una con caratteristiche simili a quelle delle società contenute fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog- nel benchmark. Le società esterne al benchmark vengono gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha utilizzate, poiché così facendo possono essere percepite approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota ulteriori opportunità, la liquidità viene migliorata e per- di un investimento collettivo estero può superare il 20% ché in questo modo è possibile prevedere un chiaro mi- del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in- glioramento del profilo di rischio. vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza 10. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col- in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru- lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien- fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog- tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento. approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in- Art. 13 Azioni Svizzera Small & Mid Caps vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col- 1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 in titoli di partecipazione di società di piccola e media lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su partecipazione, domiciliate in Svizzera. Sono ammessi fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien- anche titoli di partecipazione di società domiciliate all’e- tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono stero, se sono contenuti nel benchmark. Il gruppo d’in- essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento. vestimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
14 Fondazione d’investimento Swiss Life: direttive in materia d’investimento 2. Benchmark: Swiss Performance Index Extra 2. Stile d’investimento: passivo con strategia di copertura 3. Stile d’investimento: approccio attivo basata su regole. 4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non Il gruppo d’investimento è composto da un portafoglio deve superare il 3 % p. a. nell’arco di 3 anni. centrale e da una strategia di copertura complementare. 5. Vengono tenuti titoli di partecipazione di almeno 40 so- Il portafoglio centrale riproduce il suddetto indice (re- cietà diverse. plica sintetica nell’ambito di contratti standardizzati con 6. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipa- garanzia e pagamenti di compensazione concordati). zione della stessa società in una percentuale massima 3. Per via della riproduzione passiva dell’indice nel portafo- del 5 %. La limitazione può essere superata, in deroga glio centrale, in deroga agli articoli 54 e 54a OPP 2 alcune agli art. 54 e 54a OPP 2, se la società è rappresentata nel società presentano una ponderazione superiore al 5 % del benchmark. Tuttavia, il peso della società all’interno del patrimonio del gruppo d’investimento. Sono consentite, gruppo d’investimento non può essere superiore alla re- tuttavia, solo minime differenze rispetto all’indice. lativa ponderazione nel benchmark di oltre 5 punti per- 4. L’impiego complementare di una strategia di copertura centuali. composta da opzioni determina, in caso di forte ribasso 7. Le società con domicilio all’estero possono essere consi- dei mercati, una riduzione delle perdite sulle quotazioni derate nel gruppo d’investimento con la propria ponde- e, in caso di forte rialzo dei mercati, una limitazione del razione nel benchmark, più massimo 2 punti percentuali. potenziale di crescita. La combinazione di opzioni scelta 8. Le società esterne al benchmark nel complesso non pos- è nota con il nome di «put spread collar». sono superare il 10 % del patrimonio, se si tratta di so- 5. I mezzi liquidi, detenuti a seguito degli strumenti deri- cietà con caratteristiche simili a quelle delle società con- vati impiegati, possono essere collocati nel mercato mo- tenute nel benchmark. Le società che sono associate al netario. segmento delle azioni Svizzera Large Caps, possono es- 6. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente sere rappresentate nel gruppo d’investimento al massimo in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, per un 10 %. una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru- 9. Le società esterne al benchmark vengono utilizzate, poi- mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una ché così facendo possono essere percepite ulteriori op- fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog- portunità, la liquidità viene migliorata e perché in que- gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha sto modo è possibile prevedere un chiaro miglioramento approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota del profilo di rischio. di un investimento collettivo estero può superare il 20% 10. Il gruppo d’investimento può collocare esclusivamente del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in- in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza una limitazione individuale del 20%, tranne se lo stru- estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col- mento d’investimento collettivo è stato lanciato da una laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 fondazione d’investimento svizzera oppure se è assog- lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su gettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien- approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono di un investimento collettivo estero può superare il 20% essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento. del patrimonio del gruppo d’investimento, se questo in- vestimento è stato approvato da un’autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla col- Art. 15 Azioni Estero laborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su 1. Il patrimonio del gruppo d’investimento viene collocato fondi di fondi, a condizione che essi stessi non si orien- prevalentemente in titoli di partecipazione di società tino a fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono domiciliate all’estero. È possibile investire al massimo essere conciliabili con le presenti direttive d’investimento. il 2 % del patrimonio in società domiciliate in Svizzera. Il gruppo d’investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2. Art. 14 Azioni Svizzera Protect 2. Customized Benchmark: 80 % MSCI World, ex CH, in CHF 1. L’universo d’investimento del gruppo d’investimento è 15 % MSCI AC World Small Cap, in CHF composto da società dello Swiss Market Index. I relativi 5 % MSCI Emerging Markets, in CHF investimenti possono essere effettuati sotto forma di ti- 3. Stile d’investimento: approccio core-satellite attivo toli di partecipazione, investimenti collettivi o strumenti 4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non derivati. deve superare il 3 % p. a. nell’arco di 3 anni.
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