PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022 2024
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INDICE 1. PREMESSA ...................................................................................... 3 2. IL QUADRO DELLE NORME DI RIFERIMENTO .............................................. 4 3. L’ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE UMANE ASSEGNATE ............................... 10 4. FABBISOGNO 2022-2024 ................................................................... 17 a. Ricognizione annuale del fabbisogno di personale e degli eventuali esuberi a norma degli articoli 6 e 33 del D.lgs. n. 165/2001 ................................................... 17 b. Personale a tempo indeterminato ......................................................... 17 b.1 Azioni potenziamento centri per l’impiego e funzioni lavoro.......................... 19 b.2 Altre funzioni delegate ...................................................................... 20 c. Personale a tempo determinato ........................................................... 21 d. Interventi a favore della disabilità ........................................................ 24 5. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024...................... 25 6. ULTERIORI AGGIORNAMENTI AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022 – 2024 ....................................................................................... 28 2
1. PREMESSA Il contesto normativo nel quale la Provincia si approccia nel definire il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (d’ora in poi PTFP) è caratterizzato da forte variabilità. Infatti sono in corso di definizione tutta una serie di provvedimenti legislativi che impatteranno fortemente sulle politiche del personale quali: − Piano Integrato di attività e Organizzazione – PIAO Introdotto dall’art. 6 del D.L. 9.6.2021 n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” convertito nella Legge 6.8.2021 n. 113, prevede un’apposita sezione dedicata alla strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo. Malgrado fosse previsto, al comma 5 del citato articolo, che entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del D.L. con specifici decreti fossero individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti, ed altresì, al comma 6, che entro il medesimo termine, fosse adottato un piano tipo, quale supporto alle amministrazioni ad affrontare tale nuovo strumento programmatico, ad oggi si ha a disposizione solo il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, come licenziato dalla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28.8.1997, n. 281 nella seduta del 2.12.2021. Pertanto non sono ancora chiariti contenuti e tempi di applicazione che verranno rese note nelle prossime Linee Guida ancora non pubblicate. − Decreto Ministeriale di attuazione dell’art. 33, comma 1-bis del D.L. 30.4.2019 n. 34 “Valori soglia”. L’art. 33, comma 1-bis del D.L. 30.4.2019 n. 34, riporta disposizioni in materia di facoltà assunzionali per le province e città metropolitane analoghe a quelle previste per regioni e comuni dal medesimo DL 34. Viene stabilito che le province e le Città Metropolitane possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale non superiore ad un determinato “VALORE SOGLIA”, che sarà definito con successivo decreto ministeriale, in funzione di parametri demografici e finanziari legati alle entrate. Detto decreto, tanto atteso che permette alle province di superare il criterio del turn over è in avanzata fase di adozione, ed è consultabile una prima bozza. 3
− Nuovo CCNL funzioni locali E’ in itinere il percorso per addivenire al nuovo CCNL funzioni locali 2019-2021, la cui sottoscrizione era stata preannunciata entro il 31.12.2021. Sulla base dell’atto di indirizzo sono state previste alcune novità, che sottendono all’analisi organizzativa propedeutica all’elaborazione del piano triennale del fabbisogno di personale, in tema di sistema di classificazione del personale, progressioni economiche e lavoro agile. Nella dinamicità e incertezza del contesto descritto risulta difficile sviluppare proiezioni assunzionali diverse da quelle già delineate nel piano di riassetto (DDP 144 del 18.12.2020) e piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 come aggiornato nel mese di giugno 2021 (DDP 65 del 23.06.2021) che quindi in questa fase temporale si confermano registrando solo gli aggiornamenti relativi a riorganizzazioni interne e cessazioni non previste. Non appena saranno chiare, con l’approvazione definitiva del Decreto ministeriale che definirà la metodologia di calcolo delle nuove capacità assunzionali, il documento sarà prontamente rivisto e aggiornato. In premessa si ritiene di ricordare, altresì evidenziato nei paragrafi successivi, come la Provincia dal 2014 in poi, ossia dall’entrata in vigore del D.Lgs 7.4.2014 n. 56, norma che ha ridisegnato l’assetto istituzionale e organizzativo, ha iniziato a distinguere le funzioni gestite in funzioni fondamentali, ossia quelle previste dalla citata norma, da quelle delegate, ossia quelle gestite in quanto delegate da altri enti, nella fattispecie da Regione Lombardia. Si ritiene utile tale distinzione in questo ambito poiché per le funzioni delegate occorre fare riferimento, oltre alle norme generali che regolano le assunzioni, anche a norme specifiche e indicazioni regionali. Il riferimento va in particolare all’importante azione di sviluppo dei Centri per l’impiego. 2. IL QUADRO DELLE NORME DI RIFERIMENTO A monte della verifica delle norme che definiscono capacità assunzionali, vincoli e limiti, si richiama l’art. 6 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 smi, che prevede come in relazione alla propria organizzazione ed in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance ciascun ente elabora un piano triennale dei fabbisogni di personale nel quale viene indicata la consistenza della dotazione organica tenendo conto delle linee guida successivamente approvate con Decreto del Dipartimento della funzione pubblica del 8.5.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.7.2018. 4
Le altre norme di riferimento per la definizione del piano assunzionale sono: Legge 27.12.2017 n. 205 interviene sulle capacità assunzionali delle province con: o comma 844 “ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56”. o comma 845 “A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. …omissis…”; o comma 846 “Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.”; CCNL funzioni locali del 21.5.2018 I relazione agli incrementi contrattuali previsti, il MEF – RGS con nota protocollo 169507 del 20.6.2019 in risposta a specifici quesiti di UPI (punto 5 della nota) conferma questi sono da considerarsi non incidenti con le previsioni di cui al comma 421 della Legge 160/2014, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 845 della Legge 2015/2017. 5
Art. 14 del DL 28.1.2019 n. 4 convertito in Legge 29.3.2019 n. 26 Prevede il seguente impatto di “quota 100” nelle fuoriuscite di personale “In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”. Trattasi di una norma transitoria per gli anni 2019-2021 che può però avere un impatto nel caso in cui qualcuno abbia maturato il requisito entro il 31.12.2021 e voglia farlo valere negli anni successivi. Art. 14-bis, comma 1, lett. a) e b) del DL 4/2019 convertito in legge 26/2019 Tale articolo ha disposto la modifica del comma 5 e l'introduzione dei commi 5-sexies e 5-septies all'art. 3 del DL 90/2014. La modifica al comma 5 ha comportato l’ampliamento della possibilità di utilizzo dei resti assunzionali considerando i 5 anni precedenti, mentre i commi 5-sexies e septies recitano: - 5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over; Anche questa norma transitoria, a valere sugli anni 2019-2021, viene qui riportata poiché impatta fortemente sulle capacità assunzionali per esercizio 2022 delle Province e per quegli enti che ancora non hanno il decreto che definisce i valori soglia, per le quali vige ancora la regola del turn over. In questo contesto, avendo usufruito della norma de quo negli anni 2019-2021, fatti salvi eventuali resti assunzionali, si delinea un blocco assunzionale per l’anno 2022. - 5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi; 6
L’art. 3 comma 8 della Legge 19.6.2019 n. 56 come modificato dall’art. 1, comma 14-ter del DL 9.6.2021 n. 80, convertito in Legge 6.8.2021 n. 113 Che prevede disposizioni in materia di mobilità preventiva all’espletamento dei concorsi: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.” Art. 17 del DL 30.12.2019 n. 162 c.d. “Milleproroghe” convertito con modificazioni nella L. 28.2.2020, n. 8 (d’ora in poi DL 162/2019) E’ il vigente riferimento per il calcolo delle capacità assunzionali: ((Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni)) 1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di' cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del ((fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione)). Con decreto del ((Ministro per la pubblica amministrazione)), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città' metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del 7
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.». ((1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "la spesa di personale registrata nell'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo". 1-quater. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome," sono inserite le seguenti: "anche attraverso le società a partecipazione pubblica,")). In sintesi: - il comma 1 dell’art. 17 introduce i commi 1-bis e 1-ter all’art. 33 del DL 30.4.2019 n. 34 convertito con modificazione nella L 28.6.2019 n. 58. Il comma 1-bis prevede disposizioni in materia di facoltà assunzionali per le province e città metropolitane analoghe a quelle previste per regioni e comuni dal medesimo DL 34. Viene stabilito che le province e le Città Metropolitane possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale non superiore ad un determinato “VALORE SOGLIA”, che sarà definito con successivo decreto ministeriale, in corso di 8
approvazione, in funzione di parametri demografici e finanziari legati alle entrate, ad oggi non ancora emanato; - il comma 1-ter, con il primo periodo va ad abrogare il comma 421 dell’art 1 della Legge 190/2014, che prevedeva la rideterminazione della dotazione organica delle Province al 50% della spesa per personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 56/2014 (per le province montane la riduzione della spesa ammontava al 30%). Con il secondo periodo viene prevista la possibilità, per le province, di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per la medesima finalità nel 2009. - il comma 1-bis dell’art. 17 introduce la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura di posti nel PTFP, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 91 del D.lgs. 267/2000. Come anticipato in premessa il DM per la definizione dei valori soglia è in corso di approvazione e avrà un importante impatto sulle capacità assunzionali che andranno verificate con le capacità di bilancio, questo comporta necessariamente che in questa fase si proceda ad una mera ricognizione della programmazione assunzionale con le regole vigenti, consapevoli che in relazione all’approvazione del DM il documento andrà aggiornato con le nuove regole. In sintesi i riferimenti normativi da considerare per il calcolo della capacità assunzionale sono: - il nuovo comma 1-ter dell’art. 33 del DL 34/2019 per il limite assunzionale del personale a tempo indeterminato del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; - all’art. 1 comma 845 della Legge 27.12.2017 n. 205 che stabilisce che le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica ridefinita nei piani di riassetto organizzativo e per un contingente di personale complessivamente corrispondente: a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti; b) ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti. Da ultimo, con riferimento alle funzioni delegate da Regione Lombardia e da questa finanziate, a conferma del fatto che le relative spese di personale assegnato non entrano e non entreranno nemmeno 9
quando uscirà il DM nei vari tetti di spesa (valore soglia, valore dotazione organica su funzioni fondamentali, tetti al salario accessorio) imposti dalle norme finanziarie, si riporta il comma 3-septies dell’art. 57 del Dl 14.8.2020 n. 104, come convertito nella Legge 13.10.2020 n. 126: 3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1- bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente. 3. L’ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE UMANE ASSEGNATE Il percorso di efficientamento della struttura in relazione a processi e procedure, in particolare nella situazione caratterizzata da carenza di risorse umane e finanziare, è stato continuo e si presenta alla nuova programmazione 2022/2024 come segue: 10
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Per la gestione delle funzioni assegnate a ciascun centro di responsabilità, le direzioni si avvalgono di una microstruttura presidiata dai titolari di posizione organizzativa, di seguito descritta: AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Approvata con DDP 14 del 9.2.2021- DECORRENZA 1.3.2021 Aggiornata con DDP 110 del 14.10.2021 - DECORRENZA 1.11.2021 Direzione Descrizione Segreteria Generale, Affari generali e Istituzionali Segreteria generale Avvocatura Coordinamento della Centrale Unica di Committenza, Programmazione, Controlli interni e direzionali Organizzazione e sviluppo risorse umane - Economato Gestione tecnico giuridica risorse umane, istituti di conciliazione e servizi generali Trattamento economico e previdenziale - Service stipendi ai comuni Finanze e Bilancio Risorse Gestione Finanziaria del Peg e Contabilità Generale - Enti e società partecipate Sviluppo Sistemi Informativi, Innovazione Tecnologica, Sicurezza Informatica e Statistica Gestione Sistema Documentale, Intranet, Help Desk e Telefonia Corpo di Polizia Provinciale e Coordinamento servizio GEV Cultura, Turismo, Terzo settore, Programmazione scolastica Servizi per il mercato del lavoro - pari opportunità Staff direzionale, Gestione amministrativa, Attività di rete Territorio Sistema Informativo Territoriale Integrato - SITI Pianificazione e politiche territoriali Coordinamento della pianificazione urbanistica dei comuni, attuazione e monitoraggio Ptcp e Ptr Staff direzionale, programmazione e potenziamento interventi strade e scuole provinciali - Appalti dell'ente Presidio giuridico amministrativo autorizzazioni ambientali e attività Ambiente e patrimonio sanzionatoria Rifiuti, AIA, AUA, FER Bonifiche, Cave e Risorse idriche Coordinamento tecnico, programmazione e potenziamento interventi strade e scuole provinciali Gestione e manutenzione strade Ponti Concessioni e Trasporti eccezionali Sicurezza sul lavoro e protezione civile Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare provinciale Fin dalla sua costituzione e in particolare nel periodo che ha visto il riassetto dell’ente per fronteggiare quella riforma istituzionale che doveva portare le province ad altra configurazione costituzionale (dalla Legge 56/2014, 190/2014 a seguire), riforma poi disattesa con il referendum del dicembre 2016, 13
ma che ha inciso fortemente sulle risorse umane e finanziarie a disposizione dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Provincia ha potuto contare sul ruolo della microstruttura ai cui responsabili ha affidato la gestione operativa e professionale dell'ente e sui quali continua a credere e puntare per la realizzazione degli obiettivi strategici e di consolidamento. In questo contesto, viene confermato per l’anno 2022 lo stanziamento di Bilancio necessario a finanziare l’area delle P.O. dedicate alle funzioni fondamentali pari a € 386.000,00 ad esclusione di oneri ed Irap (ex art. 67, comma 1 del CCNL 21.5.2018). Oltre a tale Budget occorre considerare quello derivante da finanziamenti regionali, nell’ambito delle convenzioni stipulate per la gestione delle funzioni delegate da Regione Lombardia, a copertura della spesa per gli incarichi delle PO dedicate alle funzioni lavoro, protezione civile, politiche sociali, cultura e turismo. In relazione all’assetto delle PO, come da ultimo aggiornato con DDP n. 110 del 14.10.2021, le risorse sopra individuate vengono come di seguito destinate: - € 309.913,00 a finanziare la retribuzione di posizione delle PO sulle funzioni fondamentali - € 76.087,00 a finanziare la retribuzione di risultato PO sulle funzioni fondamentali per un totale di € 386.000,00 a valere sui fondi propri dell’ente - € 41.300,00 a finanziare la retribuzione di posizione delle PO sulle funzioni delegate - € 10.140,00 a finanziare la retribuzione di risultato PO sulle funzioni delegate per un totale di € 51.440,00 a valere sui trasferimenti regionali per il finanziamento delle funzioni delegate (eterofinanziate). Quanto sopra nel rispetto dell’art. 15, comma 4 del CCNL comparto funzioni locali del 21.5.2018 e dell’art. 20, comma 1, lett. a) del CCI siglato il 15.7.2019 (normativo triennale categorie professionali), essendo il rapporto tra retribuzione di posizione e di risultato rispetto al totale del fondo, pari rispettivamente a 80 il primo e 20 il secondo (alternativamente la % della retribuzione di risultato sulla retribuzione di posizione è pari al 25,50). Quanto sopra fermo restando che interventi organizzativi di qualsiasi forma possono implicare una calibrazione di detta destinazione. 14
Prima di riepilogare il quadro delle assunzioni si riporta di seguito la situazione dei dipendenti già in servizio al 31.12.2021 che rappresentano pertanto il fabbisogno già coperto a tale data: RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLE DIREZIONI AL 31.12.2021 RISORSE E TOTALE SEGRETERIA AMBIENTE E SERVIZI AI TERRITORIO CONTINGENTE Categorie GENERALE PATRIMONIO COMUNI ENTE TOTALE ENTE somministrati (*) TOTALE CDR TOTALE CDR TOTALE CDR TOTALE CDR TD + COME+ RUOLO RUOLO RUOLO RUOLO RUOLO TD TD TD TD SG/DIR 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 0 D3 2 2 6 6 14 14 2 2 24 24 0 D 1 1 45 45 16 14 2 12 9 3 74 69 5 C 5 5 57 53 4 33 30 3 4 4 99 92 7 B3 1 1 13 13 7 7 3 2 1 24 23 1 B 0 0 5 5 2 2 0 0 7 7 0 Tot 10 10 0 127 123 4 73 68 5 22 18 4 232 219 13 Dip. in asp e Comu 0 2 2 0 0 2 2 0 TOT IN 10 10 0 125 121 4 73 68 5 22 18 4 230 217 13 SERVIZIO (*) n. 8 tempi determinati + 1 comando in entrata + 4 somministrati Il contingente sopra riportato suddiviso in relazione all’assegnazione a funzioni fondamentali e delegate può essere anche rappresentato come segue: Funzioni Funzioni Tipo rapporto di lavoro Totale fondamentali regionali Dipendenti di ruolo 137 79 216 Dipendenti in aspettativa 1 1 2 Personale con rapporto di lavoro flessibile 13 - 13 Totale contingente 151 80 231 *Oltre alla figura del segretario generale Nella tabella che segue viene riportato il contingente di personale in servizio assegnato alle macrofunzioni alla data del 31.12.2021 che tiene conto di situazioni di temporaneo utilizzo rispetto alla normale assegnazione per la tipologia di attività svolte: 15
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4. FABBISOGNO 2022-2024 a. Ricognizione annuale del fabbisogno di personale e degli eventuali esuberi a norma degli articoli 6 e 33 del D.lgs. n. 165/2001 A norma del combinato disposto degli artt. 6, comma 1 e 33 del D.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche, in sede di determinazione della dotazione organica in coerenza con il fabbisogno di personale devono obbligatoriamente effettuare la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente. L’inosservanza di detto obbligo comporta l’impossibilità di procedere all’instaurazione dei rapporti di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, con la sanzione della nullità degli eventuali atti posti in essere. Le ricognizioni effettuate dai rispettivi Dirigenti nel mese di dicembre hanno confermato l’assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza per l’anno 2022. Le relative dichiarazioni sono conservate agli atti dell’ente. b. Personale a tempo indeterminato Stante la normativa vigente, le disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2022 derivante da cessazioni ordinarie di personale verificatesi nel 2021 (turn over), considerato che il rapporto tra spese di personale ed entrate è minore del 20%, corrispondono complessivamente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Incidenza spesa di personale al lordo degli oneri riflessi programmata nel bilancio 2022-2024, annualità 2022, in approvazione, ex art. 1, comma 845, legge n. 205/2017 sulle entrate correnti titoli I, II e III Spesa di personale macro-aggregato redditi da lavoro dipendente 10.902.575,79 (competenza pura) Entrate correnti Titoli I, II e III 81.555.740,50 Rapporto tra spese di personale ed 13,37% Entrate Totale capacità assunzionale 2022 dal turn over 2021 non coperto da assunzioni 2021 (ex art. 3, comma 5-sexies del DL 90/2014): 17
CESSAZIONI 2021 Cat. Profilo COSTO D1 Specialista amministrativo-contabile 1 31.046,00 C1 Assistente amministrativo-contabile 1 28.614,00 C1 Assistente tecnico 1 28.691,00 CAPACITA’ ASSUNZIONALE DA CESSAZIONI 88.351,00 2021=>2022 Utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali riferite a cessazioni di personale L’art. 1, comma 845 L 205/2017, riportato tra le norme iniziali, parla di triennio precedente con riferimento alle funzioni fondamentali. In quel contesto temporale il riferimento era al fatto che non potevano essere considerate le cessazioni interessate dai processi di ricollocazione di cui alla legge 190/2014. Si ritiene ora innanzitutto che l’estensione al quinquennio precedente per il calcolo dei resti assunzionali per effetto della modifica al comma 5 dell’art. 3 del DL 90/2014 valga anche per le province e si rileva che le prime cessazioni che hanno creato capacità assunzionale per turn over per la Provincia MB risalgano al 2018 per cui eventuali resti vengono calcolati da tale data. Si riporta di seguito una tabella che riepiloga la situazione della capacità assunzionale da resti non utilizzata a causa dei vincoli finanziari esistenti tra cui quello previsto ai sensi dell’art. 1, comma 421 della L. 190/2014 che, seppur abrogato dall’art. 17 del DL 162/2019, continua ad essere un riferimento in attesa del DM sui valori soglia, oltre che per le disponibilità finanziarie di bilancio. RIEPILOGO CAPACITA' ASSUNZIONALI - CESSAZIONI CAPACITA' MOBILITA' ANNO TOTALI FOND. DELEGATE FOND. DELEGATE 2018 178.178,00 59.737,00 237.915,00 2019 204.867,00 83.514,00 150.932,00 439.313,00 2020 144.393,00 89.156,00 35.831,55 28.614,00 297.994,55 2021 257.391,00 207.676,00 465.067,00 784.829,00 380.346,00 246.500,55 28.614,00 1.440.289,55 1.165.175,00 275.114,55 1.031.329,55 408.960,00 1.440.289,55 18
UTILIZZI CAPACITA' ASSUNZIONALI - ASSUNZIONI CAPACITA' MOBILITA' ANNO TOTALI FOND. DELEGATE FOND. DELEGATE 2018 55.764,00 55.764,00 2019 35.736,00 235.497,00 271.233,00 2020 66.943,00 31.046,00 140.810,00 238.799,00 2021 409.076,00 286.140,00 695.216,00 2022 59.742,00 59.802,00 119.544,00 571.497,00 376.988,00 432.071,00 - 1.380.556,00 948.485,00 432.071,00 1.003.568,00 376.988,00 1.380.556,00 Totale costo assunzioni CAPACITA’ ASSUNZIONALE RESIDUA (totale cessazioni meno assunzioni) 213.332,00 3.358,00 SALDO MOBILITA' - 185.570,45 (assorbimento disponibilità finanziaria con mobilità) Residuo finanziario disponibile per assunzioni su funzioni fondamentali, 27.761,55 comunque non utilizzabile per il rispetto dei tetti di spesa b.1 Azioni potenziamento centri per l’impiego e funzioni lavoro Con riferimento alle azioni di potenziamento per i Centri per l’impiego già ampiamente trattate nei precedenti piani, all’esito della conclusione dei concorsi regionali, si riporta di seguito lo stato di avanzamento delle assunzioni: TOTALE FABBISOGNO ASSEGNATO ALLA Assunzio PROVINCIA MB Assunzioni effettuate 2021 e assegnazioni Totale ni Esaurimento Cat. previste assunzio graduatoria IND DET * TOT Trasversali lavoro distaccati Totale ni 2022 C ml 45 12 57 1 3 10 14 21 35 22 C inf 9 0 9 1 1 5 7 1 8 1 D ml 31 4 35 2 23 25 7 32 3 D inf 8 0 8 2 1 3 6 6 2 Totali 93 16 109 6 5 41 52 29 81 28 Note: * assunzioni trasformate in T.Ind 19
In relazione invece alle funzioni lavoro svolte direttamente dalla provincia, la situazione al 31.12.2021 è la seguente: LAVORO Categorie: Contingente IN ASP CARENZA ottimale SERVIZIO D3 0 D1 1 1 C 5 1 1 3 B3 3 3 B1 1 1 Tot 10 1 1 8 b.2 Altre funzioni delegate Rimangono confermate, nell’ambito di apposita convenzione con Regione Lombardia, in corso di aggiornamento, le funzioni delegate Cultura, Turismo, Sociale, Protezione civile, Vigilanza ittico venatoria. Al 31.12.2021 la situazione è la seguente: PROTEZIONE CIVILE VIGILANZA ITTICO Funzioni TOTALE VENATORIA CULTURA TURISMO SOCIALE delegate: Categorie: Contingente ottimale (da Convenzione) D3 1 1 D1 1 1 2 3 7 C 2 1 1 5 3 12 B3 2 2 B1 1 1 Tot 4 2 2 7 8 23 Carenze contingente 1 1 1 1 4 Tot T.Ind 3 1 1 6 8 19 20
c. Personale a tempo determinato Con riferimento alle capacità assunzionali per personale a tempo determinato si fa riferimento all’art. 33, comma 1-ter del DL 34 del 30.4.2019, convertito con modificazioni nella L. 28.6.2019 n. 58, introdotto dall’art. 17 del DL 162 del 30.12.2019, convertito nella L. 28.2.2020, n. 8. La nuova disposizione stabilisce la possibilità di avvalersi di personale con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50%, e non più del 25%, della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Tale limite, secondo consolidata dottrina, è riferito ai rapporti di lavoro a tempo determinato, comprensivi di quelli in attuazione dell’art. 90 e dell’articolo 110, comma 2, del TUEL, che restano al di fuori delle dotazioni organiche. I contratti dei dirigenti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, comma 1, invece, non rientrano in questa fattispecie poiché coprono fabbisogni continuativi previsti nelle dotazioni organiche e sono possibili entro il limite del 30% della dotazione organica dirigenziale fermi restando l’obbligo della definizione del piano di riassetto organizzativo e i limiti previsti dai commi 844 e 845. L’art. 9 comma 28 della legge 78/2010 infatti prevede espressamente che “sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.” Per quanto riguarda la Provincia di Monza e della Brianza, costituita per scorporo dalla ex Provincia di Milano, ora Città Metropolitana, con le elezioni del giugno 2009 e con primo bilancio proprio quello dell'anno 2010, e quindi priva di un proprio riferimento di spesa sostenuta nel 2009 per la tipologia di personale a tempo determinato (lavoro flessibile), la problematica è stata oggetto di un quesito alla Corte dei Conti Lombardia che ha risposto con deliberazione 156//2012/PAR. Alla luce del citato parere, la Provincia ha nel 2014 (cfr. relazione prot. 34159 del 1.9.2014) ricostruito il proprio ammontare di riferimento in € 2.278.499. Art. 33, comma 1-ter del DL 34/2019 “…le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" (rif. Art. 1, comma 28 D.L. 78/2010) SPESA DI PERSONALE PER LAVORO FLESSIBILE 2.278.499,00 50% 1.139.249,50 Nei limiti previsti dalla normativa che prevede il ricorso a detta fattispecie, occorre ricordare quanto previsto nell’aggiornamento del PTFP di giugno 2021, appositamente effettuato appunto per prevedere assunzioni a tempo determinato per rafforzare la struttura degli uffici tecnici e appalti in applicazione delle richieste legate al PNRR. 21
Per coprire il fabbisogno di personale, come evidenziato nel piano di riassetto 2021-2023 corrispondente a 38 unità, e nelle more di adozione e attuazione del decreto sui valori soglia, si ricorre, in via parziale e temporanea, ad attivare altri rapporti di lavoro flessibile. Si rappresenta di seguito il fabbisogno complessivo: FABBISOGNO LAVORO FLESSIBILE Tempi determinati PNRR FUNZIONI CAT PROFILO n. FT/PTh n. mesi 2022 2023 2024 SPECIALISTA TERRITORIO D 4 FT 18 137.714,76 34.428,69 TECNICO AMBIENTE E SPECIALISTA D 2 FT 18 68.857,38 17.214,35 PATRIMONIO TECNICO AMBIENTE E ASSIST. PATRIMONIO - C AMM.VO 1 FT 18 31.594,26 7.898,57 APPALTI CONTABILE RISORSE E ASSIST. SERVIZI AI C AMM.VO 1 FT 18 31.594,26 7.898,57 COMUNI - CONTABILE CUC TOTALE 269.760,66 67.440,17 - Lavoro somministrato FUNZIONI CAT PROFILO n. FT/PTh n. mesi 2022 n. mesi 2022 RISORSE E ASSIST. SERVIZI AI C AMM.VO 1 FT 12 36.382,00 COMUNI - CONTABILE CUC COLLABORAT TERRITORIO B 1 PT-28 12 26.509,00 ORE AMM.VO ASSIST. AMBIENTE E PATRIMONIO c AMM.VO 1 PT-28 12 26.509,00 CONTABILE TOTALE 89.400,00 22
Tempi determinati FUNZIONI CAT PROFILO n. FT/PTh n. mesi 2022 2023 2024 ASSIST. AMBIENTE E PATRIMONIO C AMM.VO 2 FT 18 63.188,52 31.594,26 CONTABILE RISORSE E ASSIST. SERVIZI AI C AMM.VO 2 FT 18 63.188,52 31.594,26 COMUNI CONTABILE RISORSE E OPERATORE SERVIZI AI B TECNICO 1 FT 18 26.922,00 13.461,00 COMUNI AUSILIARIO TOTALE 153.299,04 76.649,52 0 Stima spesa totale lavoro flessibile 512.459,70 144.089,69 - Nell’ambito del fabbisogno evidenziato si prevede fin d’ora che al verificarsi di situazioni o necessità che richiedano ulteriori risorse umane rispetto a quelle disponibili, con carattere di temporaneità ed eccezionalità, anche in attesa dell’espletamento di eventuali procedure concorsuali, si procederà al ricorso alle tipologie di lavoro flessibile tenendo conto delle capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti finanziari e assunzionali. Si segnala inoltre che in attuazione della convenzione con Regione Lombardia nell’ambito delle funzioni delegate “Politiche Sociali” e della c.d. riforma del Terzo settore sono stati previsti appositi finanziamenti per lo sviluppo e gestione delle procedure di iscrizioni degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione degli stessi all’interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS. Nell’ambito di tali finanziamenti una quota è stata prevista per il reclutamento di personale affinchè si possa fronteggiare l’impatto di questa nuova attività. Per la Provincia di Monza e della Brianza con DDP n. del è stata prevista l’assunzione di n. 3 tempi determinati finanziati, come detto, da Regione Lombardia. Tempi determinati RUNTS FUNZIONI CAT PROFILO n. FT/PTh n. mesi 2022 2023 2024 RISORSE E ASSIST. SERVIZI AI C AMM.VO 3 FT 18 94.782,78 42.125,68 COMUNI - CONTABILE SOCIALE Con riferimento invece all’attuazione dell’azione governativa di realizzazione del PNRR “Next Generation Italia” e la possibilità di disporre di esperti a supporto delle amministrazioni nella gestione 23
delle nuove procedure complesse nel territorio, si segnala che la Provincia ha partecipato alla rilevazione del fabbisogno in relazione alla propria organizzazione e dotazione organica come segue: Tipologia e n. di PROCEDURE professionista/esperto necessario Valutazioni e Autorizzazioni ambientali 1 Bonifiche 2 Rinnovabili 1 Rifiuti 1 Edilizia ed Urbanistica 1 Appalti 1 Infrastrutture digitali 1 Competenze trasversali 1 Detti esperti, qualora assegnati saranno finanziati nell’ambito del Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR” e quindi non incidenti sulla spesa di personale in quanto eterofinanziati. d. Interventi a favore della disabilità In materia di inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati nel pubblico impiego con il D.lgs. n. 75/2017 sono state introdotte alcune novità a favore della disabilità. Gli artt. 39, 39-bis e 39-ter del T.U.P.I. sancisce l’obbligo di assunzioni a favore dei disabili in attuazione della legge n. 68/1999; istituisce la Consulta Nazionale con compiti di programmazione di progetti di inserimento dei soggetti svantaggiati, di proposta e di controllo; prevede la nomina all’interno delle pubbliche amministrazioni con più di 200 dipendenti di un responsabile dei processi di inserimento mirato; prevede un monitoraggio costante sull’applicazione della legge n. 68/1999. Con riferimento a quanto sopra, verificato che con le assunzioni effettuate nel mese di dicembre 2021 è stato superato il numero dei 200 dipendenti, nel corso del 2022 si provvederà a nominare il responsabile dei processi di inserimento mirato Come da “prospetto informativo legge 68/99” dell’Ente, si espongono i dati relativi al rispetto delle quote d’obbligo imposte dalla legge n. 68/1999: 24
Prospetto quote d’obbligo ex L. 68/1999 alla data del 31.1.2020 N. Lavoratori - base computo art 3 e art 18 126 Quota riserva disabili art. 3 9 Quota riserva categorie protette art. 18 1 N. Lavoratori disabili in servizio art. 3 10 N. Lavoratori categorie protette in servizio art. 18 0 Rispetto quota disabili 100% Rispetto quota categorie protette 0 Di una scopertura ex art. 18 verrà tenuto conto prioritariamente nelle procedure concorsuali e laddove non si realizzi l’assunzione, sarà utilizzato lo scorrimento di graduatorie disponibili di altri enti. 5. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 Come già espresso si procede in questa fase ad un mero aggiornamento per piano 2021-2023 per scorrimento sul 2022-2024 che tiene conto di cessazioni non previste piuttosto che una rimodulazione dei fabbisogni in relazione ad aggiornamenti organizzativi. In attesa di una revisione e aggiornamento del piano alla definitiva approvazione del decreto ministeriale che definisce i valori soglia non vengono espressi in questo momento i fabbisogni 2023 e 2024, pur avendo in questa fase una previsione di cessazioni 2022 e 2023 come segue: Cessazioni 2022 n. 9: 1 Operatore tecnico e ausiliario B Collaboratore amministrativo- 2 contabile BG3 1 Assistente tecnico C 2 Assistente amministrativo-contabile C 1 Assistente di Polizia Provinciale C 2 Specialista tecnico D Cessazioni 2023 n. 6: 1 Operatore tecnico e ausiliario B 1 Operatore amministrativo-contabile B Collaboratore amministrativo- 1 contabile BG3 1 Assistente tecnico C 2 DIRETTORE DI SETTORE DIR 25
Considerato pertanto: - la cessazione 2021 non prevista, alla data dell’ultimo aggiornamento del piano: n. 1 C - Assistente amministrativo-contabile 28.614,00 Settore Risorse e servizi ai comuni - funzione lavoro - il fatto che per una cessazione 2021 (D amm. Contabile) già prevista in sostituzione con un C – amm.contabile non si è potuto accedere allo scorrimento delle relative graduatorie in quanto esaurite: n. 1 C - Assistente amministrativo-contabile 28.614,00 Settore Risorse e servizi ai comuni - funzione appalti - la necessità organizzativa di sostituire la previsione di assunzione di un C assistente tecnico cessazione 2021 con un D Specialista tecnico: n. 1 D – Specialista tecnico 31.128,00 Settore Ambiente e Patrimonio - che nell’ambito del fabbisogno già rilevato nel precedente piano 2021-2023 per l’annualità 2021 è stato bandito dalla Centrale Unica Concorsi (CUCo) istituita in provincia, concorso pubblico unico per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 Specialisti di Polizia Provinciale, categoria D - posizione economica 1, presso la Provincia di Monza e della Brianza ed i Comuni di Lentate sul Seveso e Vedano al Lambro. La relativa assunzione si realizzerà nel 2022: n. 1 D – Specialista vigilanza ittico venatoria 31.188,00 Settore Risorse se servizi ai comuni Vengono previste le seguenti nuove assunzioni: RIEPILOGO ASSUNZIONI 2022 -2024 Profilo Previste per Previste per Previste per Cat. AREA/FUNZIONI Professionale 2022 2023 2024 Assistente Risorse e servizi ai comuni C 1 28.614,00 amministrativo-contabile Ambiente e patrimonio Specialista tecnico D 1 31.128,00 Risorse e servizi ai comuni - Assistente C 1 28.614,00 Lavoro amministrativo-contabile ULIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE 3 88.356,00 26
Oltre a quanto sopra si conferma la previsione di assunzione di uno Specialista di Polizia Provinciale come sopra riportato (concorso bandito). Circa le modalità di assunzione dei singoli posti si prevede sin d’ora che il dirigente dell’area personale sentiti i dirigenti destinatari delle risorse individuino la migliore in relazione alla normativa vigente e all’assetto organizzativo. Infine, prima di procedere a qualsiasi assunzione saranno verificati tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti e aggiornati per l’anno di assunzione, e, si prevede sin d’ora che, nel caso di intervenute mobilità interne, la destinazione delle risorse potrebbe variare conseguentemente nell’ambito del fabbisogno organizzativo individuato. Si riportano di seguito gli adempimenti preliminari da accertare per procedere alle assunzioni in mancanza dei quali le amministrazioni non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere: a) l’adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in osservanza delle linee di indirizzo (per gli enti territoriali concertate in sede di Conferenza Unificata) e relativa comunicazione; b) ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero: ai sensi dell’art. 33 D.lgs. 165/2001 (come riscritto dall’articolo 16 della legge 183/2011); c) l’approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"; d) l’adozione di un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance (art. 10 comma 5 del d.lgs. 150/2009), che per gli Enti locali è unificato nel PEG (art. 169, comma 3-bis, del TUEL); e) obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (enti ex soggetti al patto) ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 commi 557, 557 bis e 557 quater della legge 296/2006 aggiunto, quest’ultimo, dall’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014; f) corretti adempimenti in tema di approvazione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e del bilancio consolidato, nonché dell'invio al sistema Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (Bdap) entro il termine previsto dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 convertito nella Legge 160/2016; 27
g) la mancata certificazione di un credito nei confronti della PA; h) rispetto del vincolo assunzionale per lavoro flessibile. Per le province il riferimento è all’art. 33, comma 1-ter del DL 34/2019. 6. ULTERIORI AGGIORNAMENTI AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022 – 2024 Il piano dei fabbisogni di personale sarà monitorato e aggiornato in relazione ad esigenze organizzative e contingenti. In particolare, sarà oggetto di revisione all’uscita del DM (sul quale è già stato espresso parere favorevole da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali), previsto dall’art. 33 del DL 34/2019, che stabilirà, attraverso la definizione dei cosiddetti “VALORI SOGLIA” le nuove modalità assunzionali per le province. Gli eventuali aggiornamenti del Piano Triennale del Fabbisogni di Personale saranno adottati con provvedimento del Presidente (Decreto Deliberativo Presidenziale). Infine, si riporta l’aggiornamento della modulazione delle figure professionali finanziate nella dotazione organica: PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022 - 2024 DOTAZIONE ORGANICA (1) 2022 2023 2024 CONTINGENTE 01/01/2021 CONTINGENTE 01/01/2022 CONTINGENTE 01/01/2023 CONTINGENTE 31/12/2023 (2) (3) (3) FAMIGLIA PROFILI IP.CESSAZIONI IP.CESSAZIONI IP.CESSAZIONI CATEGORIA IP.ASSUNZIONI IP.ASSUNZIONI IP.ASSUNZIONI PROFILO PROFESSIONALE DIRETTORE DI SETTORE A DIR 1 1 1 0 0 DIRETTORE DI SETTORE T DIR 2 2 1 1 1 Totale DIRIGENTI 3 3 3 3 Esperto ambientale T D3 3 3 3 3 Esperto amministrativo-contabile A D3 13 13 13 13 Esperto legale - Avvocato A D3 1 1 1 1 Esperto informatico A D3 1 1 1 1 Esperto tecnico T D3 6 6 6 6 Totale FUNZIONARI D3 24 24 24 24 Specialista ambientale T D1 2 2 2 2 Specialista amministrativo-contabile A D1 15 15 15 15 Specialista di comunicazione A D1 1 1 1 1 28
Specialista in mercato e s.per il lavoro A D1 1 1 1 1 Specialista di Polizia Provinciale V D1 1 1 2 2 2 Specialista informatico A D1 1 1 1 1 Specialista tecnico T D1 17 2 1 16 16 16 Specialista informatico statistico (CPI) A D1 6 6 6 6 A Spec. in mercato e s.per il lavoro (CPI) D1 25 25 25 25 Totale FUNZIONARI D1 69 69 69 69 Assistente amministrativo-contabile A C 35 1 2 36 36 36 Assistente di Polizia Provinciale V C 11 1 10 10 10 Assistente informatico A C 3 3 3 3 Assistente tecnico T C 22 1 21 1 20 20 Operatore del mercato del lavoro (CPI) A C 14 14 14 14 Tecnico informatico (CPI) A C 7 7 7 7 Totale ASSISTENTI C 92 91 90 90 Collaboratore amministrativo- contabile A BG3 16 2 14 1 13 13 Collaboratore tecnico e ausiliario T BG3 7 7 7 7 Totale COLLABORATORI B3 23 21 20 20 Operatore amministrativo-contabile A B1 3 3 1 2 2 Operatore tecnico e ausiliario T B1 4 1 3 1 2 2 Totale OPERATORI B 7 6 4 4 TOTALE CONSISTENZA DOTAZIONE 218 8 4 214 6 0 210 0 0 210 ORGANICA RIDETERMINATA (1) La D.O. rappresentata riassume le funzioni fondamentali, delegate e il piano di potenziamento CPI (2) le assunzioni 2022 comprendono quelle previste per 2021 non realizzate (3) le assunzioni 2023 e 2024 non vengono stimate in relazione all'imminente uscita del DM sui valori soglia e quindi necessità di aggiornare il piano 29
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