Edilizia e urbanistica - Camera dei Deputati

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Edilizia e urbanistica - Camera dei Deputati
Edilizia e urbanistica

27 aprile 2020

    Nel corso della presente legislatura, in particolare con l'approvazione delle leggi di bilancio 2019 (L.
  145/18) e 2020 (L. 160/19), e con le misure contenute in diversi decreti legge, sono stati disposti diversi
  interventi che hanno, tra l'altro, provveduto al rinnovo di proroghe riguardanti agevolazioni fiscali a favore
  del patrimonio immobiliare privato, ed ad introdurre misure per la riqualificazione urbana dei centri
  abitati.

  Edilizia

  Di seguito sono analizzate le principali disposizioni intervenute per il settore edilizio con la legge di bilancio
2019 (L. 145/18), il D.L. 32/19, il D.L. 34/19 e la legge di bilancio 2020 (L. 160/19).

  Interventi procedurali
  L'art. 3 del D.L. 32/19 è intervenuto con diverse modifiche (articoli 65, 67, 93 e introduzione dell'articolo
94-bis) al D.P.R. 380/01 (TUE) di seguito descritte.
  Sportello unico (art. 65, comma 1)
  Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di costruzione in
vigore (DM 17 gennaio 2018), prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello
unico (art. 65, comma 1).
Nella versione previgente, erano contemplate solo le opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica e la denuncia doveva poi essere trasmessa dallo sportello unico all'ufficio
regionale (genio civile).
   Documentazione allegata (art. 65, comma 3)
   Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei
riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
Nella versione previgente il costruttore presentava allo sportello unico tre copie del progetto e della relazione
illustrativa (una copia per l'archivio dello sportello unico, una per il genio civile e la terza da restituire, previa
vidimazione, all'interessato).
  Attestazione avvenuto deposito (art. 65, comma 4)
  Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto
deposito.
Nella versione previgente si restituiva al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e
della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
  Attestazione avvenuto deposito (art. 65, comma 6)
  Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta
giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui
ai commi 1, 2 e 3.
Nella versione previgente, a strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositava
presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai comma1, 2
e 3.
  Attestazione avvenuto deposito (art. 65, comma 7)
  All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori
l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale
relazione al competente ufficio tecnico regionale.
   Nella versione previgente, lo sportello unico restituiva al direttore dei lavori, all'atto stesso della
presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e
provvedeva a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
   Attestazione di avvenuto deposito (art. 65, comma 8-bis)
   Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. In sostanza, per gli interventi di minore rilevanza, il Direttore Lavori non
sarà obbligato a presentare allo sportello unico la relazione (comma 6) per cui, conseguentemente, lo
sportello unico non potrà rilasciare l'attestazione dell'avvenuto deposito (prevista dal comma 7) e il direttore
dei lavori ometterà di consegnare al collaudatore il medesimo documento (comma 8).
   Dichiarazione di regolare esecuzione (art. 67, comma 8-bis)
   Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di
collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
Nella normativa previgente, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come
definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa
dal direttore dei lavori.

  Interventi in zone sismiche
  Coerenza tra progetto strutturale e architettonico (art. 93, commi 3-5)
Mentre il comma 3 rimane pressoché analogo alla disciplina previgente, per cui il contenuto minimo del
progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione (ed essere esauriente per planimetria,
piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche), con il
comma 4 si introduce, non solo il rispetto delle norme tecniche di costruzione (NTC), ma l'attestazione della
coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e l'asseverazione, da parte
del progettista, dell'avvenuto rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di
pianificazione urbanistica comunale. Il comma 5 prevede infine che, per tutti gli interventi, il preavviso scritto
con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, sia valido anche agli effetti
della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
  Classificazione degli interventi (art. 94-bis)
  Sono presenti tre macro-categorie di interventi "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza"
per la pubblica incolumità.
Interventi rilevanti:
1) adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità
(Zona 1), e media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g))
(modifica introdotta dall'art. 9-quater D.L. 123/19);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità
strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di
quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) (modifica introdotta dall'art. 9-quater D.L. 123/19);
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e
alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale
collasso, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) (modifica
introdotta dall'art. 9-quater D.L. 123/19);
Interventi di minore rilevanza:
1) di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media
sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e (Zona 3) (modifica introdotta
dall'art. 9-quater D.L. 123/19);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di
cui al suddetto numero 3), (modifica introdotta dall'art. 9-quater D.L. 123/19);
3) le nuove costruzioni che non presentino particolare complessità;
Interventi privi di rilevanza quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non
costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
    In sostanza, l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica (art. 94) non viene più
legato alla classificazione sismica del territorio (ovvero a seconda che ricada in zona 1, 2, e 3) bensì
alla rilevanza dell'intervento strutturale, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.
L'art. 94-bis, comma 2 del D.L. 32/19 prevede, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza Unificata, traccino le linee guida per l'individuazione dei singoli interventi, nonché
delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non sarebbe richiesta la denuncia di cui all'articolo 93
e quindi la preventiva autorizzazione. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono
comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. I comma 3 e 4 vietano di
dare inizio alle opere in mancanza del titolo abilitativo dei lavori; relativamente agli "interventi rilevanti", le
opere non possono avere inizio in assenza della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio
tecnico della regione.
  Ciò comporta, per gli interventi di minore rilevanza e per quelli privi di rilevanza, alcune semplificazioni
procedurali in quanto il Direttore Lavori potrà fare a meno di depositare la relazione prevista dall'art. 65,
comma 6. Per le stesse tipologie di lavori l'articolo 67, comma 8-bis permette di sostituire il certificato di
collaudo con la dichiarazione di regolare esecuzione.

  Agevolazioni fiscali
   Sono prorogate, fino al 31 dicembre 2020, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli
interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63 (articolo 1, comma 175, della legge di bilancio 2020).
   - Ecobonus
   Si proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura
del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus)
disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e per l'acquisto e
la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo
della detrazione di 100.000 (comma 2, lettera b-bis) dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).
Prorogata al 31 dicembre 2020 anche la detrazione prevista al 50% per le spese sostenute per l'acquisto e
la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili.
   L'art. 10, comma 1 del D.L. 34/19, modificando l'art. 14 del D.L. 63/13, ha previsto, solo per le spese
effettuate nel 2019, uno sconto diretto sulla spesa per ristrutturazioni immobiliari per l'efficientamento
energetico dal committente in alternativa all'utilizzo della detrazione prevista o alla sua cessione.
L'agevolazione sarà anticipata dal fornitore e l'impresa potrà recuperare l'importo in compensazione, in
cinque anni. Lo sconto applicato in alternativa alla fruizione della detrazione fiscale Irpef potrà andare
dal 50% minimo e fino all'85% del corrispettivo dovuto all'impresa fornitrice.
   Dal 1° gennaio 2020 lo sconto diretto sulla spesa per ristrutturazioni immobiliari per l'efficientamento
energetico resta in vigore per i soli i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro, effettuati sulle parti
comuni di edifici condominiali (art. 1, comma 70, legge di bilancio 2020 - L. 160/19).
   - Ristrutturazione edilizia
   Si proroga al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000
euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR.
   - Bonus mobili
   Si proroga fino al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di
classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 16, comma 2, D.L.63/2013).
   - Bonus verde
   Si proroga al 31 dicembre 2019 la detrazione al 36% per le spese sostenute la sistemazione a verde di
aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, nei limiti di un massimo di spesa di euro 5000 annui
(art. 1, commi 12-15, legge di bilancio 2018, L. n. 205/17).
   - Sisma bonus
   L'art. 8 del D.L. 34/19 estende le detrazioni previste per l'acquisto di un'unità immobiliare antisismica,
ottenute mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche all'acquirente di tali unità immobiliari
ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, oltre che nelle zone a rischio sismico 1.
In base all' articolo 16, comma 1-septies, del D.L. 63/13 (introdotto dall'art. 46-quater del D.L. 50/17) le detrazioni
previste per il rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione
volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che
provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, sono pari al 75 per cento o
all'85 per cento (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi) del prezzo di
acquisto dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro e spetta all'acquirente delle singole
unità immobiliari. In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che
hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La
detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e viene concessa per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
   L'art. 10, comma 2 del D.L. 34/19, modificando l'art. 16 del D.L. 63/13, ha previsto uno sconto diretto sulla
spesa per ristrutturazioni immobiliari per interventi antisismici dal committente in alternativa all'utilizzo
della detrazione prevista. L'agevolazione sarà anticipata dal fornitore e l'impresa potrà recuperare l'importo in
compensazione, in cinque anni. Lo sconto applicato in alternativa alla fruizione della detrazione fiscale
Irpef potrà andare dal 50% minimo e fino all'85% del corrispettivo dovuto all'impresa fornitrice. La detrazione
è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio
2017 al 31 dicembre 2021.
   La legge di bilancio 2020 (L.160/19) ha abrogato tra l'altro il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019,
che, come già detto, ha introdotto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione
antisismica (art. 1, comma 176).
   - Bonus facciate
   In tema di politiche di settore in materia di recupero edilizio, con la legge di bilancio 2020 (L. 160/19) viene
inoltre introdotta una nuova tipologia di detrazione fiscale, concernente la detraibilità dall'imposta lorda sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020,
relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del DM lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444 (art. 1. commi 219-224).
   - Cedolare secca
   La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 6) interviene in via definitiva sull'aliquota applicabile per i contratti
"a canone concordato" che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è fissata in misura ridotta al 10% (anziché al
15% come prevedeva l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 23/11). Si ricorda, al riguardo, che il regime della
"cedolare secca" è stato introdotto dal 2011 con riferimento all'affitto di abitazioni, e consente di "sottrarre" il
reddito da locazione dall'ordinario prelievo IRPEF, ivi comprese le addizionali regionali e comunali, per
assoggettarlo ad un'imposta "secca" del 21% (per i contratti "a canone libero") o del 10% (in caso di contratti
"a canone concordato", ad opera del decreto legge 47/14, dal 2014 fino al 2017, e della legge di bilancio
2018, per ulteriori 2 anni (2018 e 2019)), sostitutiva anche dell'imposta di registro e di bollo.
   - Monitoraggio fabbricati
   La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 118) riconosce un credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative
all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare
il livello di sicurezza degli immobili.

   Si ricorda inoltre che l'articolo 19 del D.L. 34/19 ha disposto un rifinanziamento di 100 milioni di euro per
l'anno 2019 (a carico delle risorse previste dall'art. 50 del D.L. 34/19) del Fondo di garanzia per la prima
casa, dispone inoltre la riduzione dal 10 all'8 per cento della percentuale minima del finanziamento da
accantonare a copertura del rischio. La legge di bilancio 2020 (L. 160/19, articolo, 1, commi 233 e 234) ha
assegnato 10 milioni di euro per l'anno 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa e ridotta dall'8 per cento
al 6,5 per cento la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio. Si
assegna inoltre una dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022 al Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
   Si segnala in tale ambito lo studio realizzato dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l'istituto
di ricerca CRESME "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto
delle misure di incentivazione".

  Normativa antincendio
  Per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo,
ordine e grado, nonchè degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, con il decreto del Ministro dell'interno del
21 marzo 2018 (G.U. 74/18) sono state fornite indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento
alla normativa di sicurezza antincendio, senza prorogare i termini per l'adeguamento scaduti il 31 dicembre
2017. Con il D.L. n. 91/2018 (art. 6, commi 3-bis e 3-ter) i termini di adeguamento sono stati prorogati al 31
dicembre 2018. Successivamente, il D.L. 59/2019 (articolo 4-bis, comma 2) differisce al 31 dicembre 2021 il
termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e al 31 dicembre 2019 per le strutture
scolastiche adibite ad asili nido.
   Limitatamente ai rifugi alpini, è stata inoltra disposta la proroga al 31 dicembre 2019 del termine (previsto
dall'art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per il rispetto della normativa antincendio (art. 9-bis, D.L. 91/18).
   Entro il 31 dicembre 2021 le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per
l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro
dell'interno 16 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi (art. 3,
comma 5, D.L. 162/2019).
   In materia di prevenzione incendi, il MIBAC provvede ad una ricognizione negli istituti e luoghi della
cultura, nelle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché nelle sedi degli altri Ministeri,
sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 1, commi 566-
568, della legge di bilancio 2019).

  Disagio abitativo
   Con il D.L. 18/2020 (commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 65) si prevede una procedura d'urgenza, per il
riparto di risorse, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l'annualità 2020,
del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (per 60 milioni di euro) e del
Fondo inquilini morosi incolpevoli (per i restanti 9,5 milioni di euro).
   Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della legge n.
431/1998, è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce
di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione.
   L'art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) ha destinato risorse pari a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al predetto Fondo e l'art. 1, comma 234 della legge di
bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019) ha destinato per ciascuno degli anni 2020-2021 ulteriori 50 milioni.
L'art. 11, comma 5, della citata legge n. 431/1998 stabilisce che le risorse assegnate al Fondo siano ripartite, entro
il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ( D.M. 14 settembre 2005), previa medesima intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a
disposizione dalle singole regioni e province autonome. Il DM 4 luglio 2019 ha ripartito le disponibilità per il 2019,
pari a 10 milioni di euro.
    Il Fondo inquilini morosi incolpevoli è stato istituito dall'articolo 6, comma 5 del D. L. 102/2013, che
prevede che tali risorse possano essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato
bandi o altre procedure amministrative, per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli, e
tali somme sono attribuite dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 47/2014, che ha rifinanziato il Fondo inquilini
morosi incolpevoli prevedendo 225,92 milioni di euro di risorse per il periodo 2014-2020, di cui 9,5 milioni di
euro per l'anno 2020.
L'annualità 2019 è stata ripartita con il D.M. 23 dicembre 2019. Si ricorda altresì che con il decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019 sono state individuate le modalità di trasferimento delle risorse
non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli.

  Urbanistica

  Di seguito sono descritti i principali interventi in materia urbanistica disposti dalla legge di bilancio 2019,
dai D.L. 32/19 e D.L. 34/19, e dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/19).

 Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia
  L'efficacia delle convenzioni (o accordi di programma) stipulate nell'ambito del Programma straordinario
e già concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del D.P.C.M. 29 maggio 2017, nonché delle delibere
del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi della legge n. 232 del 2016
(ossia le convenzioni stipulate con i 96 enti successivi ai primi 24 beneficiari) è differita all'anno 2020 (per tali
enti le convenzioni sono state quindi sostanzialmente congelate). Conseguentemente, le amministrazioni
competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi
impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 13, commi 02
e 03, D.L. 91/18).
Con il D.P.C.M 29 maggio 2017 sono stati destinati ai progetti del Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia,
istituito dai commi da 974 a 978, dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n.208/2015),
complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019).
   Successivamente, in merito alle risorse destinate al Programma straordinario per le periferie urbane, è
stato previsto che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari),
producano effetti finanziari dal 2019, superando quanto stabilito, da ultimo, dal citato D.L. 91/2018 (cd.
proroga termini), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019.
   Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le
risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di
provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città
metropolitane. La norma dà seguito all'accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il
Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali (articolo1, commi 913-916, della legge di bilancio
2019).
  Programmi di riqualificazione urbana (PRiU)
  Al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui
all'art. 2, co. 2, della legge n. 179/1992, è stato prorogato il termine di ultimazione delle opere pubbliche e
private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di
forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del "fermo cantiere". Per "opere
pubbliche avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata già avviata la progettazione definitiva e per
"opere private avviate" quelle per le quali sia stata già inoltrata istanza di permesso di costruire all'ufficio
competente (articolo 1, comma 100, della legge di bilancio 2019).
Si ricorda che l'art. 2, comma 2, della L. 179/1992 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) ha destinato la somma
di Lire 288.000.000.000 per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana (P.Ri.U.) individuati, ai sensi
dell'art. 16 delle medesima legge, con accordi di programma finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbanistico,
edilizio ed ambientale
  Piano nazionale per le città
  Al fine di completare gli interventi del Piano nazionale per le città (previsto dall'art. 12 del D.L. 83/2012), in
caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, è prevista la nomina di Commissari (con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), con oneri a carico delle risorse destinate dal Piano al
medesimo comune (comma 951 legge di bilancio 2019).
Si ricorda che l'articolo 12 del D.L. n. 83/12 ha introdotto disposizioni per la riqualificazione di aree urbane, con
particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un strumento operativo denominato "Piano nazionale per le città"
affidato alla gestione di una apposita Cabina di regia (istituita, in attuazione del medesimo articolo, con il D.M.
Infrastrutture 3 agosto 2012).
  Grande viabilità Roma
  Sono assegnati a Roma Capitale 60 milioni di euro (40 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per il 2020) per
interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi
emergenziali, con il Ministero della difesa, ed è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro (5 milioni annui dal
2019 al 2021) per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali (articolo 1, comma
933-936, della legge di bilancio 2019).
  Rigenerazione urbana
   L'art. 5 del D.L. 32/19 reca modifiche al D.P.R. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) volte a favorire la
rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione
del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e
l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.
A tal fine, si prevede che le disposizioni del comma 1 dell'art. 2-bis del DPR 380/2001 (che consentono a
regioni e province autonome di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM
1444/1968 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare standard urbanistici) sono finalizzate a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti
urbani consolidati del proprio territorio. Si dispone altresì che gli interventi di demolizione e ricostruzione
sono subordinati al rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell'area di sedime e
del volume dell'edificio e al rispetto dei limiti dell'altezza massima dell'edificio demolito.
   La disposizione reca infine una disposizione di interpretazione autentica, in base alla quale le disposizioni
di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del DM 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di
distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona C) (ossia alle parti del
territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione
preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi).
  L'art. 5-sexies del D.L. 32/2019 detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree
degradate, prevedendo la possibilità per il sindaco del Comune in cui siano ubicati edifici condominiali
dichiarati degradati dal Comune stesso, di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma
le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale. Tale richiesta può
essere effettuata ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, e
dunque nelle situazioni in cui non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa
comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita.
  Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare
  Con riferimento alle misure volte a far fronte alle esigenze abitative, la legge di bilancio 2020 (L. 160/19)
prevede l'adozione di un Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, finalizzato alla riduzione
del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie in un'ottica di sostenibilità e densificazione e
senza consumo di nuovo suolo, i cui interventi devono seguire il modello urbano della città intelligente,
inclusiva e sostenibile (Smart city), mediante l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa
pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033 (art. 1, commi 437-444).
  Incentivi per la valorizzazione edilizia
  L'art. 7 del D.L. 34/2019 ha stabilito fino al 31 dicembre 2021 un regime di tassazione agevolata (imposta
di registro, imposte ipotecaria e catastale pari a 200 euro ciascuna), per incentivare interventi di sostituzione
di vecchi edifici con immobili ricostruiti con caratteristiche energetiche elevate (classe A o B) e rispetto delle
norme antisismiche. La norma è a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro
i successivi dieci anni provvedono alla demolizione, ricostruzione e vendita degli stessi edifici. In caso di
mancato rispetto delle condizioni d'accesso all'agevolazione, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte e gli interessi di
mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

  Programmi infrastrutturali nei comuni
  Sport e periferie
  Le risorse previste per le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15
giugno 2014 (Cantieri in comune, previsti dal decreto legge 133/2014, cd. decreto "Sblocca Italia"), non
assegnate o non utilizzate, sono attribuite allo stato di previsione del MEF, a favore del Fondo "Sport e
Periferie", di cui all'art. 15 del D.L. n. 185/2015 (articolo 1, comma 640, della legge di bilancio 2019),
assegnate con la delibera CIPE n. 4 del 17 gennaio 2019. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la società Sport
e Salute S.p.A. è qualificata come "centrale di committenza", al fine di svolgere attività di centralizzazione
delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari operanti nel settore dello
sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Le risorse del
Fondo sport e periferie già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute S.p.A.. (articolo 1, commi 27,
28 e 29, D.L. 32/2019).

  Conclusione dei programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento" (art. 4, comma
7, primo periodo, D.L. 32/2019)
  Si dispone la conclusione dei programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento"
(D.L. 69 del 2013, Legge n. 147/2013 e D.L. 133 del 2014) a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 32/2019.
Ai fini della realizzazione di opere pubbliche in Comuni (o unioni di Comuni) con popolazione inferiore a 5 mila
abitanti o in Comuni risultanti dalla fusione di piccoli Comuni, specifiche risorse sono state previste: "nel primo
programma "6000 Campanili" avviato dal DL 21 giugno 2013, n. 69 (finanziato con 100 milioni di euro,
successivamente incrementati di ulteriori 50 milioni con la legge di stabilità 2014 - legge n. 147 /2013 e, infine,
ulteriormente incrementati di altri 100 milioni dal DL n. 133/2014), per interventi infrastrutturali di adeguamento,
ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse
o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Di questi complessivi
250 milioni finanziati e impegnati, gli importi erogati al 2017 sono stati pari a 213,5 milioni, corrispondenti a 293
interventi finanziati e 125 interventi conclusi. Con lo stesso DL n. 133/2014 sono stati finanziati due ulteriori
programmi: il primo, "Nuovi progetti di interventi" (periodo 2013-2017), indirizzato a Comuni e unioni di Comuni, con
popolazione inferiore a 5 mila abitanti, e finanziato con 100 milioni di euro, per riqualificazione e manutenzione del
territorio (art. 3, comma 3), efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, produzione e distribuzione di
energia da fonti rinnovabili e messa in sicurezza dell'edilizia pubblica; gli importi erogati al 2017 sono stati pari a
68,5 milioni, a fronte di 286 interventi finanziati e 91 conclusi; il secondo programma, "Cantieri in Comune" (periodo
2015-2017), per opere segnalate dai Comuni già cantierate o cantierabili, con un finanziamento di 200 milioni di
euro, per 137 interventi finanziati di cui 8 conclusi" (cfr. Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello
stato 2017).

   Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti (art. 4, comma 7, secondo
e terzo periodo, D.L. 32/2019)
  Si prevede l'assegnazione per il nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a
3.500 abitanti delle economie risultanti dai predetti programmi ("6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di
Intervento"), per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica,
strutture pubbliche comunali. Più in particolare, si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della disposizione, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello
Stato, anche in conto residui, e non più dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme
perente. Tra le finalità cui è preordinato il finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità rientra anche l'abbattimento delle barriere
architettoniche.

   Investimenti degli enti territoriali
   La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2019) ha previsto, tra l'altro, diversi interventi riguardanti:
   - l'istituzione di un Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (commi 122, 123 e 126), con una
dotazione di 2,78 miliardi di euro per il 2019, 3,18 miliardi di euro per il 2020, 1,26 miliardi di euro per il
2021, oltre a circa 28 miliardi di euro complessivi tra il 2022 e il 2033, mentre dal 2034 l'importo è fissato in
1,5 miliardi di euro;
   - contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro per
il 2019, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (ripartiti con il
decreto 10 gennaio 2019) (commi 107-114);
   - risorse per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, per il periodo 2021-2033, pari a circa 8,1
miliardi di euro complessivi, assegnati dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno ai comuni (commi 134-
148-bis). L'articolo 49, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 124/19 ha esteso l'utilizzo delle risorse attribuite ai
comuni dalle singole regioni (pari a 3,2 miliardi di euro) anche al settore dei trasporti e della viabilità, con la
finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, e di favorire investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana, alla
riconversione energetica verso fonti rinnovabili, ad infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali. La legge
di bilancio 2020 (art. 1, comma 66) ha provveduto ad incrementare le risorse assegnate dalle regioni ai
comuni di 2,4 miliardi di euro ed ad estenderle anche all'anno 2034. Sempre la legge di bilancio 2020 (art. 1,
comma 38, lettere a) e c)) è intervenuta sulle risorse assegnate dal Ministero dell'interno ai comuni
portandole da 4,9 miliardi di euro a 8,8 miliardi di euro, estendendole anche all'anno 2034, ed includendo
l'efficientamento energetico degli edifici tra le opere finanziabili.

  L'art. 30 del D.L. 34/2019 (commi 1-14-bis, 14-quater e 14-quinquies) prevede l'assegnazione, con decreto
del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di
progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (mobilità sostenibile,
adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e
abbattimento delle barriere architettoniche), nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno
2019 comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari. Tra i progetti di efficientamento
energetico rientrano, oltre agli interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica nonché
all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico degli
edifici di proprietà pubblica, anche quelli di edilizia residenziale pubblica. Con il comma 14-ter dell'art. 30 del
D.L. 34/2019, a decorrere dal 2020, sono previsti contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettività.
La legge di bilancio 2020 (L. 160/19) ha inoltre previsto:
   - un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per investimenti nei comuni, con una
dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell'edilizia pubblica,
della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e
ambientali (articolo 1, commi 44-46). Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo
(P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A), entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, è prevista la riduzione del 5 per cento dei contributi attribuiti (tale previsione vale anche per
quanto stabilito dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 38, lettere a) e c)) sulle risorse assegnate dal
Ministero dell'interno ai comuni (vedi supra).
   - un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza,
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole
dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia (art. 1,commi 59, 60 e 61)
   - un fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste
ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione
che prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana (commi da 47 a 50);
   - l'assegnazione per gli anni dal 2021 al 2034, di complessivi 8,5 miliardi di euro ai comuni, per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e
degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed
ambientale (art. 1, commi 42 e 43);
   - un contributo per piccoli investimenti (articolo 1, commi 29-37) nel limite complessivo di 500 milioni di
euro annui, per ciascun anno del periodo 2020-2024 destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile;
   - l'assegnazione agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico
delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza
di strade, di contributi nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di
170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 (articolo
1, commi 51-58);
   - contributi per investimenti a province e città metropolitane (articolo 1, commi 62-64 ), per un importo
complessivo di 6,1 miliardi di euro (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal comma 1076 dell'art. 1 della
legge di bilancio 2018 (L. 205/2017)) per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli
interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi.
   La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 39) ha inoltre stabilito termini temporali puntuali, per l'affidamento
di lavori da parte dei comuni beneficiari del contributo per il 2019, previsto, tra l'altro, all'art. 1, commi 853-
861, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), in cui si dispone per il triennio 2018-2020,
contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli
enti locali, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e
400 milioni di euro per l'anno 2020.

  Attività parlamentare
  In materia di contenimento del consumo di suolo, si segnala che nella corrente legislatura, è in corso al
Senato, presso le Commissioni riunite 9a (agricoltura) e 13 a (territorio, ambiente, beni ambientali), l'esame in
sede referente dei seguenti abbinati disegni di legge di iniziativa parlamentare (S.
86, S.164, S.438, S.572, S.843, S.866, S.63, S.609, S.965, S.984, S.1044, S.1177, S.1398).         Nel      corso
dell'esame le Commissioni si sono svolte diverse audizioni informali durante le quali i soggetti auditi hanno
depositato documenti e memorie.
  Si ricorda inoltre che alla Camera è stata assegnata alla VIII Commissione la proposta di legge (A.C.
113) in materia di rigenerazione urbana, di cui è iniziato l'esame.
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