Edilizia e urbanistica - Camera dei Deputati
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Edilizia e urbanistica 27 aprile 2020 Nel corso della presente legislatura, in particolare con l'approvazione delle leggi di bilancio 2019 (L. 145/18) e 2020 (L. 160/19), e con le misure contenute in diversi decreti legge, sono stati disposti diversi interventi che hanno, tra l'altro, provveduto al rinnovo di proroghe riguardanti agevolazioni fiscali a favore del patrimonio immobiliare privato, ed ad introdurre misure per la riqualificazione urbana dei centri abitati. Edilizia Di seguito sono analizzate le principali disposizioni intervenute per il settore edilizio con la legge di bilancio 2019 (L. 145/18), il D.L. 32/19, il D.L. 34/19 e la legge di bilancio 2020 (L. 160/19). Interventi procedurali L'art. 3 del D.L. 32/19 è intervenuto con diverse modifiche (articoli 65, 67, 93 e introduzione dell'articolo 94-bis) al D.P.R. 380/01 (TUE) di seguito descritte. Sportello unico (art. 65, comma 1) Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di costruzione in vigore (DM 17 gennaio 2018), prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico (art. 65, comma 1). Nella versione previgente, erano contemplate solo le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e la denuncia doveva poi essere trasmessa dallo sportello unico all'ufficio regionale (genio civile). Documentazione allegata (art. 65, comma 3) Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. Nella versione previgente il costruttore presentava allo sportello unico tre copie del progetto e della relazione illustrativa (una copia per l'archivio dello sportello unico, una per il genio civile e la terza da restituire, previa vidimazione, all'interessato). Attestazione avvenuto deposito (art. 65, comma 4) Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito. Nella versione previgente si restituiva al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. Attestazione avvenuto deposito (art. 65, comma 6) Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3. Nella versione previgente, a strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositava presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai comma1, 2 e 3. Attestazione avvenuto deposito (art. 65, comma 7) All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori
l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. Nella versione previgente, lo sportello unico restituiva al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvedeva a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. Attestazione di avvenuto deposito (art. 65, comma 8-bis) Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. In sostanza, per gli interventi di minore rilevanza, il Direttore Lavori non sarà obbligato a presentare allo sportello unico la relazione (comma 6) per cui, conseguentemente, lo sportello unico non potrà rilasciare l'attestazione dell'avvenuto deposito (prevista dal comma 7) e il direttore dei lavori ometterà di consegnare al collaudatore il medesimo documento (comma 8). Dichiarazione di regolare esecuzione (art. 67, comma 8-bis) Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Nella normativa previgente, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Interventi in zone sismiche Coerenza tra progetto strutturale e architettonico (art. 93, commi 3-5) Mentre il comma 3 rimane pressoché analogo alla disciplina previgente, per cui il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione (ed essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche), con il comma 4 si introduce, non solo il rispetto delle norme tecniche di costruzione (NTC), ma l'attestazione della coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e l'asseverazione, da parte del progettista, dell'avvenuto rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Il comma 5 prevede infine che, per tutti gli interventi, il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, sia valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65. Classificazione degli interventi (art. 94-bis) Sono presenti tre macro-categorie di interventi "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" per la pubblica incolumità. Interventi rilevanti: 1) adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1), e media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g)) (modifica introdotta dall'art. 9-quater D.L. 123/19); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) (modifica introdotta dall'art. 9-quater D.L. 123/19); 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) (modifica introdotta dall'art. 9-quater D.L. 123/19); Interventi di minore rilevanza: 1) di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e (Zona 3) (modifica introdotta dall'art. 9-quater D.L. 123/19); 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui al suddetto numero 3), (modifica introdotta dall'art. 9-quater D.L. 123/19); 3) le nuove costruzioni che non presentino particolare complessità; Interventi privi di rilevanza quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. In sostanza, l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica (art. 94) non viene più legato alla classificazione sismica del territorio (ovvero a seconda che ricada in zona 1, 2, e 3) bensì alla rilevanza dell'intervento strutturale, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.
L'art. 94-bis, comma 2 del D.L. 32/19 prevede, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, traccino le linee guida per l'individuazione dei singoli interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non sarebbe richiesta la denuncia di cui all'articolo 93 e quindi la preventiva autorizzazione. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. I comma 3 e 4 vietano di dare inizio alle opere in mancanza del titolo abilitativo dei lavori; relativamente agli "interventi rilevanti", le opere non possono avere inizio in assenza della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. Ciò comporta, per gli interventi di minore rilevanza e per quelli privi di rilevanza, alcune semplificazioni procedurali in quanto il Direttore Lavori potrà fare a meno di depositare la relazione prevista dall'art. 65, comma 6. Per le stesse tipologie di lavori l'articolo 67, comma 8-bis permette di sostituire il certificato di collaudo con la dichiarazione di regolare esecuzione. Agevolazioni fiscali Sono prorogate, fino al 31 dicembre 2020, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (articolo 1, comma 175, della legge di bilancio 2020). - Ecobonus Si proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 (comma 2, lettera b-bis) dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63). Prorogata al 31 dicembre 2020 anche la detrazione prevista al 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. L'art. 10, comma 1 del D.L. 34/19, modificando l'art. 14 del D.L. 63/13, ha previsto, solo per le spese effettuate nel 2019, uno sconto diretto sulla spesa per ristrutturazioni immobiliari per l'efficientamento energetico dal committente in alternativa all'utilizzo della detrazione prevista o alla sua cessione. L'agevolazione sarà anticipata dal fornitore e l'impresa potrà recuperare l'importo in compensazione, in cinque anni. Lo sconto applicato in alternativa alla fruizione della detrazione fiscale Irpef potrà andare dal 50% minimo e fino all'85% del corrispettivo dovuto all'impresa fornitrice. Dal 1° gennaio 2020 lo sconto diretto sulla spesa per ristrutturazioni immobiliari per l'efficientamento energetico resta in vigore per i soli i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro, effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali (art. 1, comma 70, legge di bilancio 2020 - L. 160/19). - Ristrutturazione edilizia Si proroga al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR. - Bonus mobili Si proroga fino al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 16, comma 2, D.L.63/2013). - Bonus verde Si proroga al 31 dicembre 2019 la detrazione al 36% per le spese sostenute la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, nei limiti di un massimo di spesa di euro 5000 annui (art. 1, commi 12-15, legge di bilancio 2018, L. n. 205/17). - Sisma bonus L'art. 8 del D.L. 34/19 estende le detrazioni previste per l'acquisto di un'unità immobiliare antisismica, ottenute mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche all'acquirente di tali unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, oltre che nelle zone a rischio sismico 1. In base all' articolo 16, comma 1-septies, del D.L. 63/13 (introdotto dall'art. 46-quater del D.L. 50/17) le detrazioni previste per il rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, sono pari al 75 per cento o all'85 per cento (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi) del prezzo di
acquisto dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro e spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari. In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. L'art. 10, comma 2 del D.L. 34/19, modificando l'art. 16 del D.L. 63/13, ha previsto uno sconto diretto sulla spesa per ristrutturazioni immobiliari per interventi antisismici dal committente in alternativa all'utilizzo della detrazione prevista. L'agevolazione sarà anticipata dal fornitore e l'impresa potrà recuperare l'importo in compensazione, in cinque anni. Lo sconto applicato in alternativa alla fruizione della detrazione fiscale Irpef potrà andare dal 50% minimo e fino all'85% del corrispettivo dovuto all'impresa fornitrice. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. La legge di bilancio 2020 (L.160/19) ha abrogato tra l'altro il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019, che, come già detto, ha introdotto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione antisismica (art. 1, comma 176). - Bonus facciate In tema di politiche di settore in materia di recupero edilizio, con la legge di bilancio 2020 (L. 160/19) viene inoltre introdotta una nuova tipologia di detrazione fiscale, concernente la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del DM lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (art. 1. commi 219-224). - Cedolare secca La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 6) interviene in via definitiva sull'aliquota applicabile per i contratti "a canone concordato" che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è fissata in misura ridotta al 10% (anziché al 15% come prevedeva l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 23/11). Si ricorda, al riguardo, che il regime della "cedolare secca" è stato introdotto dal 2011 con riferimento all'affitto di abitazioni, e consente di "sottrarre" il reddito da locazione dall'ordinario prelievo IRPEF, ivi comprese le addizionali regionali e comunali, per assoggettarlo ad un'imposta "secca" del 21% (per i contratti "a canone libero") o del 10% (in caso di contratti "a canone concordato", ad opera del decreto legge 47/14, dal 2014 fino al 2017, e della legge di bilancio 2018, per ulteriori 2 anni (2018 e 2019)), sostitutiva anche dell'imposta di registro e di bollo. - Monitoraggio fabbricati La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 118) riconosce un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili. Si ricorda inoltre che l'articolo 19 del D.L. 34/19 ha disposto un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 (a carico delle risorse previste dall'art. 50 del D.L. 34/19) del Fondo di garanzia per la prima casa, dispone inoltre la riduzione dal 10 all'8 per cento della percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio. La legge di bilancio 2020 (L. 160/19, articolo, 1, commi 233 e 234) ha assegnato 10 milioni di euro per l'anno 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa e ridotta dall'8 per cento al 6,5 per cento la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio. Si assegna inoltre una dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Si segnala in tale ambito lo studio realizzato dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l'istituto di ricerca CRESME "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione". Normativa antincendio Per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonchè degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, con il decreto del Ministro dell'interno del 21 marzo 2018 (G.U. 74/18) sono state fornite indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio, senza prorogare i termini per l'adeguamento scaduti il 31 dicembre 2017. Con il D.L. n. 91/2018 (art. 6, commi 3-bis e 3-ter) i termini di adeguamento sono stati prorogati al 31 dicembre 2018. Successivamente, il D.L. 59/2019 (articolo 4-bis, comma 2) differisce al 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e al 31 dicembre 2019 per le strutture
scolastiche adibite ad asili nido. Limitatamente ai rifugi alpini, è stata inoltra disposta la proroga al 31 dicembre 2019 del termine (previsto dall'art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per il rispetto della normativa antincendio (art. 9-bis, D.L. 91/18). Entro il 31 dicembre 2021 le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi (art. 3, comma 5, D.L. 162/2019). In materia di prevenzione incendi, il MIBAC provvede ad una ricognizione negli istituti e luoghi della cultura, nelle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché nelle sedi degli altri Ministeri, sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 1, commi 566- 568, della legge di bilancio 2019). Disagio abitativo Con il D.L. 18/2020 (commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 65) si prevede una procedura d'urgenza, per il riparto di risorse, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l'annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (per 60 milioni di euro) e del Fondo inquilini morosi incolpevoli (per i restanti 9,5 milioni di euro). Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della legge n. 431/1998, è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione. L'art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) ha destinato risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al predetto Fondo e l'art. 1, comma 234 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019) ha destinato per ciascuno degli anni 2020-2021 ulteriori 50 milioni. L'art. 11, comma 5, della citata legge n. 431/1998 stabilisce che le risorse assegnate al Fondo siano ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ( D.M. 14 settembre 2005), previa medesima intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome. Il DM 4 luglio 2019 ha ripartito le disponibilità per il 2019, pari a 10 milioni di euro. Il Fondo inquilini morosi incolpevoli è stato istituito dall'articolo 6, comma 5 del D. L. 102/2013, che prevede che tali risorse possano essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative, per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli, e tali somme sono attribuite dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 47/2014, che ha rifinanziato il Fondo inquilini morosi incolpevoli prevedendo 225,92 milioni di euro di risorse per il periodo 2014-2020, di cui 9,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'annualità 2019 è stata ripartita con il D.M. 23 dicembre 2019. Si ricorda altresì che con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019 sono state individuate le modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli. Urbanistica Di seguito sono descritti i principali interventi in materia urbanistica disposti dalla legge di bilancio 2019, dai D.L. 32/19 e D.L. 34/19, e dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/19). Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia L'efficacia delle convenzioni (o accordi di programma) stipulate nell'ambito del Programma straordinario e già concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del D.P.C.M. 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi della legge n. 232 del 2016 (ossia le convenzioni stipulate con i 96 enti successivi ai primi 24 beneficiari) è differita all'anno 2020 (per tali enti le convenzioni sono state quindi sostanzialmente congelate). Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 13, commi 02 e 03, D.L. 91/18).
Con il D.P.C.M 29 maggio 2017 sono stati destinati ai progetti del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978, dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n.208/2015), complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019). Successivamente, in merito alle risorse destinate al Programma straordinario per le periferie urbane, è stato previsto che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019, superando quanto stabilito, da ultimo, dal citato D.L. 91/2018 (cd. proroga termini), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città metropolitane. La norma dà seguito all'accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali (articolo1, commi 913-916, della legge di bilancio 2019). Programmi di riqualificazione urbana (PRiU) Al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, co. 2, della legge n. 179/1992, è stato prorogato il termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del "fermo cantiere". Per "opere pubbliche avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata già avviata la progettazione definitiva e per "opere private avviate" quelle per le quali sia stata già inoltrata istanza di permesso di costruire all'ufficio competente (articolo 1, comma 100, della legge di bilancio 2019). Si ricorda che l'art. 2, comma 2, della L. 179/1992 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) ha destinato la somma di Lire 288.000.000.000 per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana (P.Ri.U.) individuati, ai sensi dell'art. 16 delle medesima legge, con accordi di programma finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale Piano nazionale per le città Al fine di completare gli interventi del Piano nazionale per le città (previsto dall'art. 12 del D.L. 83/2012), in caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, è prevista la nomina di Commissari (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), con oneri a carico delle risorse destinate dal Piano al medesimo comune (comma 951 legge di bilancio 2019). Si ricorda che l'articolo 12 del D.L. n. 83/12 ha introdotto disposizioni per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un strumento operativo denominato "Piano nazionale per le città" affidato alla gestione di una apposita Cabina di regia (istituita, in attuazione del medesimo articolo, con il D.M. Infrastrutture 3 agosto 2012). Grande viabilità Roma Sono assegnati a Roma Capitale 60 milioni di euro (40 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per il 2020) per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi emergenziali, con il Ministero della difesa, ed è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro (5 milioni annui dal 2019 al 2021) per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali (articolo 1, comma 933-936, della legge di bilancio 2019). Rigenerazione urbana L'art. 5 del D.L. 32/19 reca modifiche al D.P.R. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione. A tal fine, si prevede che le disposizioni del comma 1 dell'art. 2-bis del DPR 380/2001 (che consentono a regioni e province autonome di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 1444/1968 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare standard urbanistici) sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. Si dispone altresì che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati al rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio e al rispetto dei limiti dell'altezza massima dell'edificio demolito. La disposizione reca infine una disposizione di interpretazione autentica, in base alla quale le disposizioni
di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del DM 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona C) (ossia alle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi). L'art. 5-sexies del D.L. 32/2019 detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate, prevedendo la possibilità per il sindaco del Comune in cui siano ubicati edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune stesso, di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale. Tale richiesta può essere effettuata ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, e dunque nelle situazioni in cui non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita. Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare Con riferimento alle misure volte a far fronte alle esigenze abitative, la legge di bilancio 2020 (L. 160/19) prevede l'adozione di un Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, finalizzato alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie in un'ottica di sostenibilità e densificazione e senza consumo di nuovo suolo, i cui interventi devono seguire il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart city), mediante l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033 (art. 1, commi 437-444). Incentivi per la valorizzazione edilizia L'art. 7 del D.L. 34/2019 ha stabilito fino al 31 dicembre 2021 un regime di tassazione agevolata (imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale pari a 200 euro ciascuna), per incentivare interventi di sostituzione di vecchi edifici con immobili ricostruiti con caratteristiche energetiche elevate (classe A o B) e rispetto delle norme antisismiche. La norma è a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni provvedono alla demolizione, ricostruzione e vendita degli stessi edifici. In caso di mancato rispetto delle condizioni d'accesso all'agevolazione, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte e gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile. Programmi infrastrutturali nei comuni Sport e periferie Le risorse previste per le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (Cantieri in comune, previsti dal decreto legge 133/2014, cd. decreto "Sblocca Italia"), non assegnate o non utilizzate, sono attribuite allo stato di previsione del MEF, a favore del Fondo "Sport e Periferie", di cui all'art. 15 del D.L. n. 185/2015 (articolo 1, comma 640, della legge di bilancio 2019), assegnate con la delibera CIPE n. 4 del 17 gennaio 2019. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata come "centrale di committenza", al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Le risorse del Fondo sport e periferie già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute S.p.A.. (articolo 1, commi 27, 28 e 29, D.L. 32/2019). Conclusione dei programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento" (art. 4, comma 7, primo periodo, D.L. 32/2019) Si dispone la conclusione dei programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento" (D.L. 69 del 2013, Legge n. 147/2013 e D.L. 133 del 2014) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 32/2019. Ai fini della realizzazione di opere pubbliche in Comuni (o unioni di Comuni) con popolazione inferiore a 5 mila abitanti o in Comuni risultanti dalla fusione di piccoli Comuni, specifiche risorse sono state previste: "nel primo programma "6000 Campanili" avviato dal DL 21 giugno 2013, n. 69 (finanziato con 100 milioni di euro, successivamente incrementati di ulteriori 50 milioni con la legge di stabilità 2014 - legge n. 147 /2013 e, infine, ulteriormente incrementati di altri 100 milioni dal DL n. 133/2014), per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Di questi complessivi
250 milioni finanziati e impegnati, gli importi erogati al 2017 sono stati pari a 213,5 milioni, corrispondenti a 293 interventi finanziati e 125 interventi conclusi. Con lo stesso DL n. 133/2014 sono stati finanziati due ulteriori programmi: il primo, "Nuovi progetti di interventi" (periodo 2013-2017), indirizzato a Comuni e unioni di Comuni, con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, e finanziato con 100 milioni di euro, per riqualificazione e manutenzione del territorio (art. 3, comma 3), efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili e messa in sicurezza dell'edilizia pubblica; gli importi erogati al 2017 sono stati pari a 68,5 milioni, a fronte di 286 interventi finanziati e 91 conclusi; il secondo programma, "Cantieri in Comune" (periodo 2015-2017), per opere segnalate dai Comuni già cantierate o cantierabili, con un finanziamento di 200 milioni di euro, per 137 interventi finanziati di cui 8 conclusi" (cfr. Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello stato 2017). Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti (art. 4, comma 7, secondo e terzo periodo, D.L. 32/2019) Si prevede l'assegnazione per il nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti delle economie risultanti dai predetti programmi ("6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento"), per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali. Più in particolare, si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non più dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perente. Tra le finalità cui è preordinato il finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità rientra anche l'abbattimento delle barriere architettoniche. Investimenti degli enti territoriali La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2019) ha previsto, tra l'altro, diversi interventi riguardanti: - l'istituzione di un Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (commi 122, 123 e 126), con una dotazione di 2,78 miliardi di euro per il 2019, 3,18 miliardi di euro per il 2020, 1,26 miliardi di euro per il 2021, oltre a circa 28 miliardi di euro complessivi tra il 2022 e il 2033, mentre dal 2034 l'importo è fissato in 1,5 miliardi di euro; - contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro per il 2019, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (ripartiti con il decreto 10 gennaio 2019) (commi 107-114); - risorse per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, per il periodo 2021-2033, pari a circa 8,1 miliardi di euro complessivi, assegnati dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno ai comuni (commi 134- 148-bis). L'articolo 49, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 124/19 ha esteso l'utilizzo delle risorse attribuite ai comuni dalle singole regioni (pari a 3,2 miliardi di euro) anche al settore dei trasporti e della viabilità, con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, e di favorire investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica verso fonti rinnovabili, ad infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali. La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 66) ha provveduto ad incrementare le risorse assegnate dalle regioni ai comuni di 2,4 miliardi di euro ed ad estenderle anche all'anno 2034. Sempre la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 38, lettere a) e c)) è intervenuta sulle risorse assegnate dal Ministero dell'interno ai comuni portandole da 4,9 miliardi di euro a 8,8 miliardi di euro, estendendole anche all'anno 2034, ed includendo l'efficientamento energetico degli edifici tra le opere finanziabili. L'art. 30 del D.L. 34/2019 (commi 1-14-bis, 14-quater e 14-quinquies) prevede l'assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche), nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari. Tra i progetti di efficientamento energetico rientrano, oltre agli interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, anche quelli di edilizia residenziale pubblica. Con il comma 14-ter dell'art. 30 del D.L. 34/2019, a decorrere dal 2020, sono previsti contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.
La legge di bilancio 2020 (L. 160/19) ha inoltre previsto: - un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell'edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali (articolo 1, commi 44-46). Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A), entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è prevista la riduzione del 5 per cento dei contributi attribuiti (tale previsione vale anche per quanto stabilito dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 38, lettere a) e c)) sulle risorse assegnate dal Ministero dell'interno ai comuni (vedi supra). - un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia (art. 1,commi 59, 60 e 61) - un fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione che prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana (commi da 47 a 50); - l'assegnazione per gli anni dal 2021 al 2034, di complessivi 8,5 miliardi di euro ai comuni, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (art. 1, commi 42 e 43); - un contributo per piccoli investimenti (articolo 1, commi 29-37) nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, per ciascun anno del periodo 2020-2024 destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile; - l'assegnazione agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, di contributi nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 (articolo 1, commi 51-58); - contributi per investimenti a province e città metropolitane (articolo 1, commi 62-64 ), per un importo complessivo di 6,1 miliardi di euro (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal comma 1076 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017)) per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi. La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 39) ha inoltre stabilito termini temporali puntuali, per l'affidamento di lavori da parte dei comuni beneficiari del contributo per il 2019, previsto, tra l'altro, all'art. 1, commi 853- 861, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), in cui si dispone per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. Attività parlamentare In materia di contenimento del consumo di suolo, si segnala che nella corrente legislatura, è in corso al Senato, presso le Commissioni riunite 9a (agricoltura) e 13 a (territorio, ambiente, beni ambientali), l'esame in sede referente dei seguenti abbinati disegni di legge di iniziativa parlamentare (S. 86, S.164, S.438, S.572, S.843, S.866, S.63, S.609, S.965, S.984, S.1044, S.1177, S.1398). Nel corso dell'esame le Commissioni si sono svolte diverse audizioni informali durante le quali i soggetti auditi hanno depositato documenti e memorie. Si ricorda inoltre che alla Camera è stata assegnata alla VIII Commissione la proposta di legge (A.C. 113) in materia di rigenerazione urbana, di cui è iniziato l'esame.
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