Sui materiali di riporto i chiarimenti del minAmb

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RIFIUTI&BONIFICHE
Materiali di riporto

               La circolare 10 novembre 2017, n. 15786, segue il D.P.R. n. 120/2017

  Sui materiali di riporto
i chiarimenti del minAmb
                   Bonifiche e costruzioni: la recente nota esplicativa
             del dicastero di via Cristoforo Colombo analizza alcune novità
                introdotte dal nuovo decreto sulle terre e rocce da scavo,
            senza trascurare il quadro normativo che occorre tenere presente
                                     di Federico Peres e Alessandro Kiniger – B&P Avvocati

Da diversi anni, nel settore delle             mesi dopo (ottobre 2012) il D.M. n.           rocce e talvolta altri residui di diversa
costruzioni e delle bonifiche è ben nota       161/2012 (terre e rocce da scavo) propose     provenienza) fu presa in considerazione
la situazione critica che si determina         un’ulteriore definizione molto articolata.    sul piano giuridico-ambientale, per la
in casi di rinvenimento, nel corso dei         Nel giugno 2013, con il decreto legge n.      prima volta, con il D.M. 5 febbraio
lavori, di materiali di riporto vale a dire    69, la definizione fu ancora modificata       1998 sul recupero semplificato dei
di materiali antropici frammisti al terreno    e, nel maggio 2014, intervenne il primo       rifiuti non pericolosi. Il decreto, pur non
la cui presenza, in quel punto preciso, va     chiarimento ministeriale. L’ultima            occupandosi direttamente di materiali
ricondotta a chi, anni prima, aveva così       variazione è stata inserita nel D.P.R. n.     di riporto, stabiliva (e lo fa ancora oggi,
disposto di quei materiali. In alcuni casi     120/20171 (sempre in materia di terre e       essendo vigente) che alcuni rifiuti non
i materiali di riporto hanno carattere         rocce da scavo) dove i materiali di riporto   pericolosi potessero essere, a determinate
storico, in altri recente; possono essere      sono affrontati con riferimento sia alle      condizioni, riutilizzati per realizzare,
inquinanti o inerti, consistere in residui     terre/sottoprodotti (art. 4 comma 3), sia     per esempio, sottofondi stradali,
di produzione da lavorazioni industriali,      alle terre escluse dalla normativa rifiuti    riempimenti, rilevati, rimodellamenti
così come da demolizione, possedere,           (art. 24 comma 1). A distanza di pochi        morfologici eccetera. Si tratta, dunque,
a monte, una regolare autorizzazione o         mesi da quest’ultimo decreto, il ministero    di rifiuti che, per effetto di un recupero
risultare, viceversa, del tutto abusivi. Una   dell’Ambiente è intervenuto con la nota di    autorizzato (il lecito riporto nel suolo),
varietà di situazioni, insomma, nella quale    chiarimento 10 novembre 2017, n. 15786,       hanno cessato di essere tali.
il legislatore cerca, da tempo, di mettere     con l’obiettivo di uniformare l’azione        Un anno più tardi, il D.M. n. 471/1999
ordine. Partendo dal D.M. n. 471/1999 (la      amministrativa e risolvere alcuni aspetti     (bonifica dei siti contaminati) menzionò
prima disciplina in materia di bonifica)       di dubbia interpretazione.                    espressamente i materiali di riporto
che, semplicemente, considerava i                                                            quale matrice affiancata al suolo,
materiali di riporto alla stessa stregua       I riferimenti legislativi                     sottosuolo e acque sotterranee, matrici
delle altre matrici, il primo intervento       e regolamentari                               queste che dovevano essere analizzate e,
normativo specifico risale al D.L. n.          Il complesso delle attività successive allo   in caso di superamento dei valori limite
2/2012, contenente l’interpretazione           sfruttamento di un’area (consolidamento       di concentrazione, sottoposte a bonifica
autentica del termine «suolo» di cui           del terreno, livellamento, riempimento dei    (vedere il box 1).
all’art. 185, D.Lgs. n. 152/2006. Pochi        vuoti e rimodellamento utilizzando terra,     L’equiparazione tout court, frutto di

64         n.1 - gennaio 2018                                                                     www.ambientesicurezzaweb.it
1. Si veda il commento di F. Peres su Ambiente&Sicurezza n. 9/2017.
       2. D.L. 25 gennaio 2012 n. 2, in Gazzetta Ufficiale del 25 genna-
       io 2012, n. 20.
       3. Proprio per questa ragione, l’art. 3 comma 2 del d.l. 2/2012, inter-
       venendo sull’articolo 39, comma 4, del d.lg. n. 205/2010, aggiungeva
       che l’allora emanando decreto di riordino della disciplina sulle terre
       e rocce da scavo avrebbe dovuto stabilire anche «le condizioni alle
       quali le matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma
       4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifi-
       cazioni, possono essere considerati sottoprodotti».
                                                                                                           BOX 1
                                                                                                              D.M. n. 471/1999
                                                                                                              Art. 4 (Obbligo di bonifica e ri-
                                                                                                              pristino ambientale), comma 4:
                                                                                                              «Gli interventi di bonifica e ripristi-
                                                                                                              no ambientale di un sito inquinato
                                                                                                              devono privilegiare il ricorso a tec-
                                                                                                              niche che favoriscano la riduzione
                                                                                                              della movimentazione, il trattamen-
                                                                                                              to nel sito e il riutilizzo del suolo,
                                                                                                              del sottosuolo e dei materiali di ri-
                                                                                                              porto sottoposti a bonifica».
una scelta precisa (ma poco meditata,                     c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile
se si considera la discussione degli                      2006, n. 152, e successive modificazioni,           Art. 5 (Bonifica con misure di si-
anni seguenti), non fu ripresa dal                        si intendono come riferiti anche alle               curezza e ripristino ambientale),
                                                                                                              comma 4: «Gli interventi di bo-
D.Lgs. n. 152/2006; o meglio,                             matrici materiali di riporto di cui
                                                                                                              nifica con misure di sicurezza e ri-
l’allegato 2 continuava a menzionarli                     all’allegato 2 alla parte IV del predetto           pristino ambientale di un sito inqui-
come matrice, ma nessuna norma ne                         decreto legislativo».                               nato devono privilegiare il ricorso
imponeva la bonifica, come era invece                     Con poche parole, per garantire la ripresa          a tecniche che favoriscano la ridu-
in passato. Non è dato sapere se ciò                      del processo d’infrastrutturazione del              zione della movimentazione, il trat-
avvenne per scelta o per errore, sta di                   Paese, non solo si ritornava esplicitamente         tamento nel sito e il riutilizzo del
fatto che, da quel momento, la presenza                   all’equiparazione del D.M. n. 471/1999,             suolo, del sottosuolo e dei mate-
                                                                                                              riali di riporto sottoposti a bo-
nel suolo di materiali di riporto non                     ma la si estendeva anche agli interventi
                                                                                                              nifica».
passò certo inosservata. Infatti, tanto                   edilizi che prevedevano il riutilizzo
nei procedimenti di bonifica, quanto                      come sottoprodotti, di terre, rocce e
nella realizzazione di opere che                          materiali di riporto3. Questo deciso passo
prevedevano il riutilizzo di terre e rocce                in avanti venne stoppato dalla legge di
da scavo, i materiali di riporto presero                  conversione n. 28/2012 con la quale
a essere qualificati come rifiuti e, in                   si preferì affidare tutta la disciplina
alcuni contesti specifici, dove erano                     dei riporti al decreto di riordino sulla
in atto importanti interventi edilizi, la                 gestione dei materiali di scavo (si veda
controversa qualificazione giuridica                      la nota 3), limitandosi a proporre al
paralizzò opere e procedimenti, tanto                     comma 2 una confusa definizione
da indurre l’allora governo a inserirla
tra i quattro temi ambientali che                          BOX 2
necessitavano di misure straordinarie e
urgenti. L’art. 3, D.L. n. 2/20122 fornì,                     Art. 185, D.Lgs. n. 152/2006
dunque, l’interpretazione autentica                           «1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente
dell’articolo 185, D.Lgs. n. 152/2006                         decreto: a) (…); b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e
(vedere il box 2), in questi termini:                         gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previ-
«Considerata la necessità di favorire,                        sto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo
nel rispetto dell’ambiente, la ripresa                        non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di atti-
del processo di infrastrutturazione del                       vità di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzio-
Paese, ferma restando la disciplina in                        ne allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; (…) 4. Il suolo
                                                              escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in si-
materia di bonifica dei suoli contaminati,                    ti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi,
i riferimenti al “suolo” contenuti                            nell›ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter».
all’articolo 185, commi 1, lettere b) e

www.ambientesicurezzaweb.it                                                                                            n.1 - gennaio 2018               65
RIFIUTI&BONIFICHE
Materiali di riporto

BOX 3
     D.L. n. 2/2012 convertito
     nella legge n. 28/2012
     3. «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del pre-
     sente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo
     di cui all›articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3
     aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottopro-
     dotti solo se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 184-bis del citato decre-
     to legislativo n. 152 del 2006».

     L’articolo 3, comma 4, D.L. n. 2/2012, convertito, con modificazioni, dalla
     legge n. 28/2012 ha così cambiato l’articolo 240, comma 1, lettera a), D.L-
     gs. n. 152/2006: «Ai fini dell’applicazione del presente titolo, si definiscono:
     a) sito: l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determina-            doveva presentare un rapporto di 80
     ta, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sotto-           (terreno) a 20 (materiali di origine
     suolo e acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie                antropica). Se la proporzione si
     e impiantistiche presenti»                                                                 sbilanciava a favore dei materiali di
                                                                                                origine antropica, la miscela diventava
                                                                                                rifiuto e, di conseguenza, non poteva
BOX 4                                                                                           essere reimpiegata come sottoprodotto.
                                                                                                Poiché il D.M. n. 161/2012 si occupava
     Definizioni ex D.M. n. 161/2012                                                            solo del riutilizzo di terre e rocce
     «b. “materiali da scavo”: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di ripor-          (con gli eventuali riporti) extra situ,
     to, derivanti dalla realizzazione di un’opera quali, a titolo esemplificativo (…);         emerse evidente il limite della legge
     c. “riporto”: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di ma-          di conversione che aveva solo in parte
     teriali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell’allegato 9 del          risolto il problema.
     presente Regolamento;                                                                      Si rese necessaria una nuova modifica
     d. “materiale inerte di origine antropica”: i materiali di cui all’Allegato 9. Le
                                                                                                dell’interpretazione autentica dell’art.
     tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9»
                                                                                                185 fornita dall’art. 3 del D.L. n. 2/2012,
                                                                                                che intervenne con l’art. 41, D.L. n.
                                                                                                69/2013, convertito, con modificazioni,
(«materiali eterogenei […] utilizzati per       materiali di scavo, che fu emanato sette        dalla legge n. 98/2013; in particolare,
la realizzazione di riempimenti e rilevati,     mesi dopo.                                      i tre commi dell’art. 3, D.L. n. 2/2012
non assimilabili per caratteristiche            Con il D.M. n. 161/2012 i materiali di          vennero modificati come riportato nel
geologiche e stratigrafiche al terreno in       riporto ricevettero grande attenzione,          box 6.
situ, all’interno dei quali possono trovarsi    a partire dalle definizioni di cui all’art. 1   In buona sostanza, restava ferma
materiali estranei»), introducendo al           (vedere il box 4) e dagli allegati (vedere      la disciplina speciale del D.M. n.
comma 3 un inutile regime transitorio           il box 5).                                      161/2012 per il riutilizzo dei riporti,
che, in modo pleonastico, ricordava             Si è, quindi, di fronte a una definizione       come sottoprodotti, extra situ (art. 185,
che i materiali di riporto (così come           molto articolata che, risalendo addirittura     comma 4) e si dettava una disciplina
qualunque altro materiale, si potrebbe          nei secoli, imponeva di accertare se la         diversa per verificare l’eventuale
aggiungere) potevano dirsi sottoprodotti        collocazione di un determinato materiale        contaminazione legata alla presenza di
solo in presenza delle condizioni di            in un determinato punto del terreno fosse       riporti nel terreno [art. 185, comma 1,
cui all’art. 184-bis e modificando la           il frutto di una precisa scelta di reimpiego;   lettera b)] e per riutilizzarli, come non
definizione di sito di cui all’art. 240,        il tutto con richiami evidenti al D.M. 5        rifiuti, in situ [art. 185, comma 1, lettera
D.Lgs. n. 152/2006 per renderla coerente        febbraio 1998. L’allegato 9 introdusse,         c)]. Il coordinamento tra le due discipline
con l’allegato 2 (vedere il box 3). Tutto       tuttavia, un limite quantitativo: la            apparve immediatamente critico:
rinviato, quindi, al regolamento sui            miscela eterogenea terreno-materiali            • per il D.M. n. 161/2012 (riutilizzo ex-

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BOX 5
                                                   Allegati al D.M. n. 161/2012 (stralci)
                                                   Allegato 2 (procedure di campionamento in fase di progettazione): «Qualo-
                                                   ra si riscontri la presenza di riporto, non essendo nota l’origine dei materiali
                                                   inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, dovrà prevedere:
                                                   - l’ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni
                                                   porzione di suolo interessata dai riporti, data la possibile eterogeneità verti-
                                                   cale e orizzontale degli stessi; - la valutazione della percentuale in massa de-
                                                   gli elementi di origine antropica»

                                                   Allegato 4 (procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento del-
                                                   le qualità ambientali): «Le procedure di caratterizzazione ambientale dei mate-
                                                   riali di scavo di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del presente Regolamento, in-
   tra situ) rilevava la quantità (20%) e          cluso - in caso di riporti - il materiale di origine antropica fino alla percentuale
   le concentrazioni soglia di contami-            massima del 20% in massa, sono riportate di seguito».
   nazione (csc);
                                                   Allegato 9 (materiali di riporto di origine antropica): «I riporti di cui all’ar-
• per la nuova interpretazione autenti-            ticolo 1 del presente Regolamento si configurano come orizzonti stratigrafici
   ca dell’art. 185 (bonifica e riutilizzo         costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali at-
   in situ), ferma la necessità di rispet-         tività di scavo, di demolizione edilizia, ecc. che si possono presentare varia-
   tare le csc si trattava di compiere, a          mente frammisti al suolo e al sottosuolo. In particolare, i riporti sono per lo più
   ritroso, il percorso del D.M. 5 febbra-         una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropi-
   io 1998, effettuando il test di cessione        ca, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel cor-
                                                   so dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stra-
   sui materiali, con la precisazione che,
                                                   tificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi
   in caso di positività al test stesso, gli       con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stra-
   stessi, essendo fonte di contaminazio-          tigrafico. I materiali da riporto sono stati impiegati per attività quali rimodel-
   ne, avrebbero dovuto essere rimossi             lamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi
   o trattati fino al raggiungimento del           stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti
   limite del test o messi in sicurezza.           e colmate, nonché formazione di terrapieni. Ai fini del presente regolamento,
Stanti le criticità, il Ministero                  i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora
                                                   frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicati-
dell’Ambiente inviò all’Ispra la nota
                                                   vamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi,
14 maggio 2014, n. 13338/tri, nella                pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci».
quale confermò, innanzitutto, che
l’equiparazione dei riporti al suolo (come
prevista dall’art. 3, D.L. n. 2/2012) non
era incondizionata, ma subordinata agli         da rispettare con il test di cessione non      Il Ministero aggiunse che, pur mancando
esiti del test di cessione (ai fini della       erano quelli previsti dal D.M. 5 febbraio      nella norma di interpretazione autentica
permanenza in situ) come anche al               1998, ma le csc per le acque sotterranee       un limite quantitativo, «si ritiene
rispetto delle csc (ai fini del riutilizzo in   di cui alla tabella 2 dell’allegato 5 del      opportuno indicare come limite
situ). La nota chiarì, inoltre, che i limiti    D.Lgs. n. 152/2006.                            massimo, riferibile unicamente ai
                                                                                               rifiuti non pericolosi, quello riportato
                                                                                               nell’Allegato 9 del d.m. 161/2012, pari
                                                                                               al 20%, che nella letteratura tecnica di
                 La nota del ministero dell’Ambiente                                           settore, distingue i riporti dai cosiddetti
                ha l’obiettivo di uniformare l’azione                                          “tecnosuoli” (terreni contenenti
                 amministrativa sul tema e risolvere                                           materiali eterogenei entro il limite del
                                                                                               20%)». Eventuali rifiuti pericolosi
               alcuni aspetti di dubbia interpretazione                                        rilevati in sede di caratterizzazione –
                                                                                               precisava ancora la nota – andavano

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RIFIUTI&BONIFICHE
Materiali di riporto

BOX 6
     Commi dell’art. 3. D.L. n. 2/2012
     modificati dall’art. 41, D.L. n. 69/2013
     Comma 1 «Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli con-
     taminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all›articolo 185, commi 1, lettere b)
     e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come
     riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV
     del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di ma-
     teriale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo,
     e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle ca-
     ratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato
     sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri»;

     comma 2 «Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti               sul piano interpretativo era già stata
     prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispetta-          rimarcata dalla giurisprudenza (Tar
     no le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini        Brescia n. 1161/2016) – è stato
     dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legi-         recentemente modificato dal D.P.R.
     slativo n. 152 del 200, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte         n. 120/2017 che ha abrogato il D.M. n.
     a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del
                                                                                              161/2012 riscrivendo la disciplina per
     decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemen-
     to ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle meto-          le terre e rocce da scavo, sia riutilizzate
     diche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotter-           extra situ come sottoprodotti che
     ranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto           riutilizzate in situ come non rifiuti e
     previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati»;        ha compiuto una sorta sintesi delle
                                                                                              disposizioni allora vigenti in materia di
     comma 3 «Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai             riporti. Ciò risulta già dalle definizione
     limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono es-
                                                                                              di suolo inteso come «lo strato più
     sere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione trami-
     te operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere                superficiale della crosta terrestre situato
     sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche              tra il substrato roccioso e la superficie.
     disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secon-             Il suolo è costituito da componenti
     do la destinazione urbanistica senza rischi per la salute».                              minerali, materia organica, acqua,
                                                                                              aria e organismi viventi, comprese le
                                                                                              matrici materiali di riporto ai sensi
gestiti come rifiuti e lo stesso valeva in       Il Ministero riteneva, infine, necessaria,   dell’articolo 3, comma 1, del decreto-
caso di discarica abusiva intendendosi           considerata l’estrema eterogeneità dei       legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito,
come tale, a titolo di esempio,                  materiali di riporto, una valutazione        con modificazioni, dalla legge 24 marzo
«l’irreversibile trasformazione dello            tecnica preliminare da parte di Arpa in      2012, n. 284». Per le terre/sottoprodotti è
stato dei luoghi e l’ingente quantitativo        merito alle procedure da adottare per la     fondamentale l’art. 4 comma 3 (vedere
di rifiuti oggetto di ripetuti e sistematici     preparazione dei campioni.                   il box 7).
abbandoni».                                      Questo scenario – la cui complessità         Oltre che dall’allegato 10 contenente,
                                                                                              per la prima volta, la metodologia
                                                                                              per calcolare la quantità massima di
                                                                                              materiale antropico ammissibile, i
                    Il complesso delle attività successive                                    riporti sono presi in considerazione
                   allo sfruttamento di un’area fu presa                                      anche (vedere il box 8) dall’allegato 2
                   in considerazione, per la prima volta,                                     (procedure di campionamento in fase di
                                                                                              progettazione) e dall’allegato 5 (piano
                       con il D.M. 5 febbraio del 1998                                        di utilizzo).
                                                                                              A distanza di pochi mesi dalla

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4. Identico richiamo lo si trova
       all’art. 24 comma 1 sul riutilizzo
       in situ: «Ai fini dell’esclusione
       dall’ambito di applicazione della
       normativa sui rifiuti, le terre e roc-
       ce da scavo devono essere con-
       formi ai requisiti di cui all’articolo
       185, comma 1, lettera c), del de-
       creto legislativo 3 aprile 2006, n.
       152, e in particolare devono esse-       BOX 7
       re utilizzate nel sito di produzio-
       ne. Fermo restando quanto previ-
       sto dall’articolo 3, comma 2, del           Articolo 4, comma 3, D.P.R. n. 120/2017
       decreto-legge 25 gennaio 2012, n.
       2, convertito, con modificazioni,           «Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la
       dalla legge 24 marzo 2012, n. 28,
       la non contaminazione è verifica-
                                                   componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine
       ta ai sensi dell’allegato 4 del pre-        naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantifi-
       sente regolamento».                         carsi secondo la metodologia di cui all’allegato 10. Oltre al rispetto dei requi-
       5. Sarebbe stato opportuno inserire
       anche il comma 4, considerato che
                                                   siti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di ri-
       riguarda sempre lo stesso argomento.        porto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui
                                                   al decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998, recante «Individua-
                                                   zione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupe-
                                                   ro», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16
                                                   aprile 1998, per i parametri pertinenti, a esclusione del parametro amianto, al
                                                   fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione del-
pubblicazione del D.P.R. n. 120/2017,              le acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte
con la nota 10 novembre 2017, n. 15786,            IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori
                                                   di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo».
il ministero dell’Ambiente offre nuovi
chiarimenti non del tutto soddisfacenti,
come si vedrà nel prosieguo. La nota si
articola in tre paragrafi:                      determinate condizioni, «i materiali           comma 1 dell’art. 185, richiamato
• definizione e qualificazione giuridi-         di riporto al suolo con conseguente            dal Ministero, ma anche al comma 4,
   ca delle matrici materiali di ripor-         applicazione dell’art. 185, comma 1,           ovverosia alle ipotesi di suolo escavato
   to. Le novità introdotte dal D.P.R. n.       del decreto legislativo 152/2006». In          e riutilizzato in un sito diverso da quello
   120/2017;                                    realtà, deve essere precisato che tanto        di produzione (vedere anche la nota
• quadro normativo di riferimento in            l’interpretazione autentica del concetto       5). In realtà, il riferimento implicito
   materia di gestione;                         di suolo quanto la definizione di matrici      al comma 4 dell’art. 185 appare poche
• gestione delle terre e rocce da sca-          materiali di riporto, di cui all’art. 3,       righe dopo, quando la circolare richiama
   vo contenenti matrici materiali di           comma 1, D.L. n. 2/2012, si riferiscono        l’art. 4, comma 3, D.P.R. n. 120/2017,
   riporto.                                     entrambe espressamente non solo al             in tema di gestione di terre e rocce da

La circolare ministeriale 10                    BOX 8
novembre 2017, n. 15786                            D.P.R. n. 120/2017
1. Le matrici materiali di riporto                 Allegato 2
e le novità del D.P.R. n. 120/2017                 «(…) Qualora si riscontri la presenza di materiale di riporto, non essendo no-
Il Ministero, dopo aver ricordato che il           ta l’origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione am-
problema interpretativo ha costretto il            bientale, prevede: - l’ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter ca-
legislatore a intervenire in molteplici            ratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai materiali di riporto, data la
                                                   possibile eterogeneità verticale e orizzontale degli stessi; - la valutazione del-
occasioni, inserisce il testo dell’art.
                                                   la percentuale in peso degli elementi di origine antropica (…)».
185, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs.
n. 152/20065 e l’interpretazione autentica         Allegato 5
di suolo di cui all’art. 3, comma 1 (i             «(…) Al fine di esplicitare quanto richiesto, il piano di utilizzo indica, altresì,
commi 2 e 3, senza i quali non è                   anche in riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, i se-
possibile comprendere il significato               guenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi
del comma 1, sono però nel secondo                 compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità: (…). 1.8 schema/tabella
                                                   riportante i volumi di sterro e di riporto. (…) 3.2 ricostruzione stratigrafica
paragrafo della circolare) del D.L.
                                                   del suolo, mediante l’utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche
n. 2/2012. Precisa la circolare che                e geofisiche già attuate. I materiali di riporto, se presenti, sono evidenziati
la definizione di matrici materiali                nella ricostruzione stratigrafica del suolo (…)»
di riporto permette di equiparare, a

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RIFIUTI&BONIFICHE
Materiali di riporto

BOX 9
     Art. 26, D.P.R.
     n. 120/2017
     «a) le concentrazioni soglia di ri-
     schio, all’esito dell›analisi di rischio,
     sono preventivamente approvate
     dall’autorità ordinariamente compe-
     tente, nell’ambito del procedimento
     di cui agli articoli 242 o 252 del
     decreto legislativo 3 aprile 2006,
     n. 152, mediante convocazione
     di apposita conferenza di servizi.
     Le terre e rocce da scavo confor-
     mi alle concentrazioni soglia di ri-           suolo [questo è il riferimento ai “re-        2. Quadro normativo di riferimento
     schio sono riutilizzate nella mede-            quisiti di qualità ambientale” di cu-         in materia di gestione
     sima area assoggettata all’analisi             i al comma 2, lettera d)];                    Il secondo paragrafo della nota, dopo
     di rischio e nel rispetto del modello       • le matrici materiali di riporto devono         aver trascritto i commi 2 e 3 dell’art.
     concettuale preso come riferimento             essere sottoposte al test di cessione se-     3, D.L. n. 2/2012 per la gestione del
     per l’elaborazione dell’analisi di ri-
                                                    condo le metodiche di cui all’allegato        suolo (scavato e non scavato) escluso
     schio. Non è consentito l’impiego
     di terre e rocce da scavo confor-              3 al D.M. 5 febbraio 1998 per accer-          dalla disciplina rifiuti ex art. 185 comma
     mi alle concentrazioni soglia di ri-           tare le csc delle acque sotterranee (ta-      1, lettere b) e c), entra nel tema del
     schio in sub-aree nelle quali è stato          bella 2, allegato 5, titolo 5 parte IV).      riutilizzo in situ delle terre scavate
     accertato il rispetto delle concen-         Sino a questo punto, il Ministero riprende       in un sito in bonifica come disciplinato
     trazioni soglia di contaminazione;          i concetti che aveva già chiarito nel            dall’art. 26, D.P.R. n. 120/2017. Per la
     b) qualora ai fini del calcolo del-         2014 rispondendo a Ispra e che oggi              verità, in questo punto, la circolare si
     le concentrazioni soglia di rischio
                                                 trovano, però, espressa previsione nel           limita a sinteticamente richiamare quanto
     non sia stato preso in considera-
     zione il percorso di lisciviazione          D.P.R. n. 120/2017. Quanto, infine, alle         previsto dal citato art. 26 (anche con
     in falda, l’utilizzo delle terre e roc-     terre e rocce da scavo riutilizzate in situ      riferimento al caso in cui siano superate
     ce da scavo è consentito solo nel           ed escluse dalla qualifica di rifiuto, il        le csc ma rispettate le csr; vedere il
     rispetto delle condizioni e delle li-       Dicastero ricorda che l’art. 24, D.P.R. n.       box 9) con una sola precisazione che
     mitazioni d’uso indicate all’atto           120/2017 dispone che, fermo il rispetto          riguarda l’iter autorizzativo, laddove
     dell’approvazione dell’analisi              dei requisiti previsti dall’art. 185, comma      ricorda che «nel caso in cui l’utilizzo
     di rischio da parte dell’auto-
                                                 1, lettera c) (riutilizzo in situ e assenza di   delle terre e rocce da scavo sia inserito
     rità competente».
                                                 contaminazione) e dall’art. 3, comma 2,          all’interno di un progetto di bonifica
                                                 D.L. n. 2/2012 (in caso di riporti, test di      approvato, si applica quanto previsto
                                                 cessione e assenza di contaminazione),           dall’art. 242, comma 7, del decreto
scavo extra situ come sottoprodotti. In          «la non contaminazione è verificata ai           legislativo 3 aprile 2006 n. 152». In
questo passaggio, la circolare ricorda           sensi dell’allegato 4 dello stesso DPR».         buona sostanza, la nota rammenta
– per la verità in modo poco lineare –           Come detto, in questo primo paragrafo            che «l’autorizzazione […] sostituisce
i requisiti che debbono sussistere per           non ci sono novità significative e               a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
gestire extra situ, come sottoprodotti,          particolari chiarimenti rispetto al              concessioni, i concerti, le intese, i
le terre e rocce contenenti materiali di         quadro già noto e oggi vigente. Ci si            nulla osta, i pareri e gli assensi previsti
riporto, ovvero:                                 attendeva, invece, qualche parola in più,        dalla legislazione vigente compresi,
• la componente dei materiali di ori-            sui temi affrontati dalla giurisprudenza,        in particolare, quelli relativi […], ove
   gine antropica frammisti ai materiali         chiarendo meglio il concetto di “miscela         necessaria, alla gestione delle terre
   di origine naturale non può superare          eterogenea” (Tar Veneto n. 313/2017)             e rocce da scavo allinterno dell’area
   la quantità massima del 20% in peso;          o il carattere “storico” di alcuni riporti       oggetto dell’intervento […]»; di fatto,
• devono essere rispettate le csc per il         (Tar Milano n. 1222/2016).                       nessuna particolare novità.

70            n.1 - gennaio 2018                                                                       www.ambientesicurezzaweb.it
6. L’art. 34, comma 10 non risulta espressamente abrogato dal D.P.R. n. 120/2017 e si ritiene
       non si possa configurare un’ipotesi di abrogazione implicita, posto che il D.P.R., pur se succes-
       sivo al D.L. n. 133/2014, costituisce fonte di rango inferiore ed avrebbe potuto procedere con
       un’abrogazione solo in termini espressi. L’art. 8, comma 1, lettera b), D.L. n. 133/2014 (co-
       siddetto “sblocca Italia”), nell’individuare i principi ispiratori del recente D.P.R. n. 120/2017,
       prevedeva tra i principi e criteri direttivi delle disposizioni di riordino e di semplificazione del-
       la materia la «indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’arti-
       colo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile».
       7. Si tratta del decreto cosiddetto Sblocca Italia che ha introdotto «Misure urgenti per l’aper-
       tura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la sem-
       plificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivi-
       tà produttive». Imporre l’apertura di un procedimento di bonifica in caso di terre oltre le csc
       che dovevano essere scavate e riutilizzate per scopi edilizi in situ sarebbe stato in netto con-
       trasto con le finalità del decreto.
       8. «(…) dall’esame del quadro normativo descritto, si evince, chiaramente che (…)».

La circolare aggiunge poi una                               a prescindere dall’esistenza di un                 prevede solo il rispetto delle condizioni
considerazione, ovvero che l’art. 26 è “in                  procedimento di bonifica, si occupa                e delle limitazioni d’uso indicate all’atto
linea” con quanto disposto dall’art. 34,                    dei terreni non conformi alle csc, ma              dell’approvazione dell’analisi di rischio.
comma 9, D.L. n. 133/2014, convertito                       conformi alle csr. Nello specifico,
in legge n. 164/2014 (il ministero                          preso atto di un conflitto tra norme che           3. Gestione delle terre e rocce
dell’Ambiente indica erroneamente la                        regolano in modo diverso situazioni                da scavo contenenti matrici
legge n. 98/2013) secondo il quale «il                      sostanzialmente identiche6, il Ministero           materiali di riporto
riutilizzo in situ dei materiali prodotti                   avrebbe dovuto provare a chiarire se la            Nell’ultimo paragrafo la nota si occupa
dagli scavi è sempre consentito se                          lettera a) dell’art. 34, comma 10, nella           della gestione delle terre e rocce da scavo
ne è garantita la conformità alle                           parte in cui richiede l’analisi di rischio,        contenenti matrici materiali di riporto.
                                                                                                               In realtà, questa terza sezione della
                                                                                                               circolare sembra “tirare le fila” di tutto
                                                                                                               il ragionamento8 e lo fa distinguendo tre
                  Nell’ultimo paragrafo, la circolare                                                          situazioni (le prime due chiare, la terza
                  si occupa della gestione delle terre                                                         di difficile comprensione):
                                                                                                               • gestione come sottoprodotti (riutiliz-
               e rocce da scavo contenenti le cosiddette                                                           zo extra situ): ammissibile per le terre
                     “matrici materiali di riporto”                                                                e rocce «contenenti matrici materiali
                                                                                                                   di riporto nei limiti di cui all’artico-
                                                                                                                   lo 4, comma 3, del DPR n. 120/2017,
                                                                                                                   che risultino conformi al test di ces-
                                                                                                                   sione e non risultino contaminate».
concentrazioni soglia di contaminazione/                    imponga, implicitamente, l’apertura di                 L’affermazione è corretta e conforme
valori di fondo». In realtà, la norma più                   un procedimento di bonifica, il che                    al dato normativo-regolamentare che,
recente non è proprio “in linea” con il                     sarebbe contrario alla ratio legis7.                   come visto, prevede tre condizioni:
comma 9 dell’art. 34, dal momento che                       La circolare avrebbe, inoltre, dovuto                  - limite 20% materiale antropico;
quest’ultimo parlava solo di csc/valori                     chiarire le ragioni della differenza tra               - rispetto del test di cessione;
di fondo, mentre l’art. 26, D.P.R. n.                       la lettera b) del comma 10 dell’art. 34                - rispetto delle csc.
120/2017 parla anche di csr. Tuttavia,                      e la lettera b) del comma 2 dell’art.                  Unica osservazione: nel quadro
il punto sul quale la circolare si sarebbe                  26 che, pur muovendo dalla stessa                      andava richiamato anche l’art. 185,
dovuta soffermare è l’allineamento,                         premessa (un’analisi di rischio che non                comma 4, vale a dire la norma di rango
oggi mancante, tra l’art. 26, D.P.R. n.                     ha considerato la lisciviazione in falda),             primario alla quale ci si deve riferire.
120/2017 (terre e rocce da scavo scavate                    concludono, inspiegabilmente, in modo              • gestione come non rifiuti (riutiliz-
in un sito in bonifica) e il comma 10                       diverso: mentre l’art. 34 richiede un                  zo in situ): ammissibile per le terre
dell’art. 34, D.L. n. 133/2014, che,                        barrieramento fisico o idraulico, l’art. 26            e rocce «contenenti matrici materiali

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RIFIUTI&BONIFICHE
Materiali di riporto                                                         9. Così la giurisprudenza: «la matrice suolo non può comun-
                                                                             que riferirsi al terreno scavato contaminato, ormai non ap-
                                                                             partenente più all’orizzonte stratigrafico del luogo. Anche il
                                                                             successivo comma 4 – “il suolo escavato non contaminato e
                                                                             altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da
                                                                             quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sen-
                                                                             si, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis
                                                                             e 184-ter” – sembra confortare una tale conclusione e quindi
                                                                             ritenere assimilabile ai rifiuti il suolo scavato risultato conta-
                                                                             minato […] Tutto ciò che rimane sul sito all’esito dello smal-
                                                                             timento dei riporti qualificati come rifiuti, sarà soggetto all’ap-
                                                                             plicazione della normativa in materia di bonifica dei siti inqui-
                                                                             nati (art. 3, comma 3, del decreto legge n. 2 cit., come modifi-
                                                                             cato dalla legge n. 98 del 2013)» (Tar Milano n. 1222/2016).

  di riporto non contaminate e confor-       più delicata, vale a dire le terre e rocce         direzione (perché di questo si occupa),
  mi al test di cessione ai sensi dell’ar-   da scavo contenenti matrici materiali di           ma l’articolo 34 – come visto – no o,
  ticolo 3, comma 2, del decreto-leg-        riporto contaminate e (più correttamente           quantomeno, non in modo chiaro ed
  ge n. 2 del 2012 […] in conformità a       e/o) non conformi al test di cessione.             esplicito.
  quanto previsto dall’articolo 24 del       In questo caso – lo dice la norma di               A ogni modo, il collegamento con il
  DPR n. 120/2017». Anche questa af-         interpretazione autentica – questi                 procedimento di bonifica emerge anche
  fermazione è corretta, ferma sempre        matrici sono fonti di contaminazione.              nel passaggio successivo, nel quale la
  la necessità di richiamare la norma        La circolare avrebbe dovuto però                   circolare ricorda le tre opzioni previste
  di rango primario [art. 185, comma         ricordare anche il limite del 20% [di              sempre dalla norma di interpretazione
  1, lettera c)];                            cui aveva dato conto alla lettera a)] e            autentica:
• nel terzo punto, la circolare precisa:     avrebbe dovuto chiarire se, in caso di             • rimozione;
  «le terre e rocce da scavo contenenti      superamento del limite, oltre a venir              • messa in sicurezza permanente;
                                                                                                • trattamento per raggiungere la con-
                                                                                                   formità al test di cessione.
             L’intervento del minAmbiente, in ultima                                            Questo è ciò che prevede, sia pure in
               analisi, ha aumentato le perplessità,                                            un ordine diverso, l’art. 3, comma 3,
            soprattutto se si prende in considerazione                                          D.L. n. 2/2012, che, però, non parla
                                                                                                di bonifica, bensì – evidentemente –
             la recente produzione giurisprudenziale                                            di rifiuti9 sui quali intervenire con le
                                                                                                tre opzioni di cui sopra. Al riguardo la
                                                                                                giurisprudenza aveva già rilevato che
                                                                                                «a fronte di una disciplina speciale e
  matrici materiali di riporto contami-      meno la qualifica di sottoprodotto (lo             peculiare, quale quella relativa alle
  nate e non conformi al test di cessio-     dice il D.P.R. n. 120/2017), si dovesse            matrici materiali di riporto, non può
  ne ai sensi del comma 3 dell’artico-       porre anche il tema della possibile                farsi luogo all’applicazione di altre
  lo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012,      fonte di contaminazione. Inoltre, non è            regole, quali quelle relative ai siti
  in relazione ai successivi interventi      chiara la ragione per la quale il Ministero        contaminati, che hanno un carattere
  normativi rappresentati dall’artico-       richiami, a questo punto, anche gli                più generale, tenuto conto che comunque
  lo 34, commi 9 e 10, del decreto-leg-      articoli 34 e 26 già trattati al secondo           le differenze si giustificano in ragione
  ge n. 133 del 2014 e dall’articolo 26      paragrafo. Anche qualora il richiamo               di una non perfetta equiparabilità del
  del DPR n. 120/2017 sono fonti di          volesse sostenere che, in presenza di              materiale di riporto al suolo, quale
  contaminazione».                           riporti/fonte di contaminazione, si                ordinaria matrice ambientale» (Tar
È chiaro come la circolare intenda           debba aprire la bonifica, il richiamo              Milano n. 2586/2015; nello stesso senso
affrontare, nella terza situazione, quella   all’articolo 26 potrebbe andare in questa          si veda anche la sentenza del Tar Milano

72         n.1 - gennaio 2018                                                                          www.ambientesicurezzaweb.it
n. 2638/2015 che richiama la pronuncia        il Ministero, può applicarsi al materiale      valori di fondo, e pertanto non risultino
del Tar Toscana n. 558/2015 secondo la        scavato):                                      essere contaminate, è sempre consentito
quale «la qualificazione dei materiali di     • se le terre non vengono scavate si par-      il riutilizzo in situ. Nel caso in cui nelle
riporto come «fonti di contaminazione»           la di bonifica e, dunque, di rimozio-       matrici materiali di riporto sia presente
prevale sulla qualificazione di «matrici         ne o di messa in sicurezza operativa        una fonte di contaminazione è necessario
ambientali» e impone di intervenire su           o di messa in sicurezza permanente,         procedere alla eliminazione di tale fonte
tali materiali con le specifiche modalità     • se, invece, si intenda scavare il suo-       di contaminazione e non dell’intera
previste dal citato art. 3 comma 3 (norma        lo ai fini del riutilizzo in situ o extra   matrice materiale di riporto prima di
speciale), anziché con le procedure ex           situ, non si ragiona più di rimozione,      poter riutilizzare in situ il materiale
artt. 242 ss. del Codice dell’ambiente»).        né di messa in sicurezza permanente,        di riporto stesso». Nella prima frase
La circolare sembra, però, di diverso            bensì solo di trattamento.                  la circolare si dimentica del test di
avviso e si proietta verso il procedimento    Che questo sia quanto stabilito dal            cessione, nella seconda introduce una
di bonifica affermando che la rimozione       ministero dell’Ambiente nella circolare        nuova distinzione all’interno della stessa
«avviene attraverso la bonifica» (è           lo si ricava dalla seguente frase: «Le         matrice materiale di riporto.
corretto, ma se si stesse parlando di         attività richiamate al punto 3)» (il           In ultima analisi, la circolare ha
rifiuti, si userebbe sempre la parola         trattamento per renderle conformi              aumentato le perplessità, soprattutto se si
rimozione) e poiché il comma 1 dell’art.      al test di cessione) «invece, vanno            tiene presente la recente giurisprudenza
3, D.L. n. 2/2012 «mantiene ferma la          intraprese nel caso in cui il suolo viene      (peraltro, del tutto ignorata dalla
normativa delle bonifiche, è applicabile,     escavato e ai fini del suo eventuale           circolare) secondo la quale, in caso
nel caso di specie, anche la messa in         successivo utilizzo, non ricorrano le          di mancato superamento del test di
sicurezza operativa ricorrendone le           condizioni per la gestione in qualità di       cessione, la matrice materiali di riporto
condizioni di legge». Questa parte del        sottoprodotto o per il riutilizzo in situ,     deve essere gestita secondo un ordine
ragionamento non convince del tutto;          ai sensi, rispettivamente». In assenza         preferenziale che vede, al primo posto,
è vero che la normativa sulle bonifiche       di motivazione, non resta, a questo            la rimozione, al secondo il trattamento e,
resta ferma, ma il comma 1 dell’art. 3        punto, che prendere atto dell’opinione         infine, la messa in sicurezza permanente
si riferisce, con questo inciso, al suolo     del Ministero secondo il quale, in caso        (Tar Veneto n. 313/2017).
non scavato inteso come matrice, cioè         di riutilizzo, sarebbe possibile solo il
alla lettera b), comma 1 dell’art. 185, non   trattamento che consiste – ricorda la
alle attività di scavo che – come visto –     circolare – in «operazioni di recupero o
coinvolgono la normativa sui rifiuti e,       smaltimento». Data questa affermazione,
solo eventualmente (art. 26, D.P.R. n.        la circolare chiude il ragionamento
120/2017), quella sulle bonifiche. Forse      sostenendo che «In estrema sintesi
però la circolare intende dire proprio        dunque, nel caso le matrici materiali
questo (lo si ricava dall’ultima pagina       di riporto rispettino la conformità alle
in cui l’opzione 3 è la sola che, secondo     concentrazioni soglia di contaminazione/

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