Misure per il personale del SSN e professioni sanitarie

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Misure per il personale del SSN e professioni sanitarie
Misure per il personale del SSN e professioni sanitarie

21 aprile 2020

    Nel corso di questa Legislatura sono state adottate numerose misure per fronteggiare la grave carenza
  di personale del Servizio sanitario nazionale. Tali misure sono risultate comunque insufficienti di fronte
  all'evolversi del quadro emergenziale derivante dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da
  COVID-19, che ha determinato la necessità di riscrivere le regole per l'accesso del personale sanitario
  nel Servizio sanitario nazionale.

  Abilitazione per l'esercizio della professone medica

  L'articolo 102 del decreto legge 18/2020, in ragione della situazione emergenziale venutasi a creare in
seguito alla pandemia Covid-19, ha previsto che la laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe
LM/41), unitamente all'idoneità conseguita al termine del tirocinio pratico-valutativo - svolto
nell'ambito del corso di laurea medesimo -, costituisce abilitazione all'esercizio della relativa
professione. Sono fatte salve (in quanto compatibili con le nuove norme) le disposizioni regolamentari
vigenti sul tirocinio svolto all'interno del corso di laurea, con riferimento all'organizzazione e alla modalità di
svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio stesso.
  Si rammenta, inoltre, che il comma 1 dell'art.102 prevede la possibilità per gli studenti che alla data di
entrata in vigore del decreto legge 18/2020 risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, di
concludere gli studi secondo l'ordinamento didattico previgente con il conseguimento del solo titolo
accademico.
  Il decreto n. 8 del 2 aprile 2020 del MIUR recante l'adeguamento dell'ordinamento didattico della classe
LM41 – Medicina e Chirurgia di cui al D.M. 16 marzo 2007, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del decreto-legge
n. 18/2020, ha conseguentemente stabilito che la prova finale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico
afferente alla classe LM-41 in medicina e chirurgia ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della
professione di medico chirurgo previo superamento del tirocinio pratico-valutativo come disciplinato dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.
  Affinché la disciplina disegnata dall'art. 102 del decreto legge 18/2020 entri pienamente regime, ogni
Rettore dovrà emanare un provvedimento per la modifica del regolamento di Ateneo fermo restando quanto
disposto dal Decreto legge (vedi circolare del Miur) per cui l'abolizione trova già applicazione anche alle
lauree magistrali della classe LM-41 anno accademico 2018/2019 i cui esami finali devono essere ancora
eventualmente sostenuti, nonché alle lauree magistrali della classe LM-41 per le sessioni d'esame finale dell'
anno accademico 2019/2020.

Si ricorda che, al fine di sopperire alla contingente carenza dei medici nel SSN, con DM. 9 maggio 2018, n. 58 è
stato disposto un nuovo esame di abilitazione per l'esercizio della professione medica volto a prevedere che alla
prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si acceda previo
superamento del tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3 del citato D.M. 58/2018, espletato già durante i corsi
di studio (e non più successivamente).
Precedentemente, l'articolo 12, comma 1, del D.L. 35/2019 ( L. 60/2019) ha disposto la proroga al 2021 dell'entrata
in vigore del nuovo esame di abilitazione - a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio -, al fine di
consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato. Pertanto, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al DM 19 ottobre 2001, n. 445.In proposito si vedano le nuove linee guida regionali per la
predisposizione del bando di concorso per il triennio formativo 2019/2022. La nuova disciplina, infatti, prevedendo
un tirocinio professionalizzante da espletare durante i corsi di studio, non consentirebbe allo stato attuale una
organizzazione adeguata all'acquisizione dei prescritti 60 crediti formativi universitari (art. 3, comma 3, del D.M.
58/2018 ) per tutti coloro che frequentano l'anno finale di corso, in quanto, già a partire dal mese di luglio 2019, gli
studenti del VI anno di corso dovrebbero affrontare l'intero periodo di tirocinio, con l'acquisizione di almeno 15 CFU
per un periodo complessivo di 300 ore, da sommare ai 60 CFU ordinari (almeno 1.200 ore).Tuttavia, considerato
che con circolare del 18 marzo 2019 il MIUR aveva dato indicazioni agli Atenei di consentire, in via transitoria, di
espletare il tirocinio pratico-valutativo anche a partire dalla prima sessione utile, già fissata al 10 aprile 2019, per
poter eventualmente accedere alla sessione di esame del successivo mese di luglio, non viene esclusa la
possibilità dello svolgimento e superamento del tirocinio stesso da parte di coloro che non lo avessero ancora
espletato.L'art. 7, comma 2, del DM. n. 58/2018, includendo il tirocinio trimestrale professionalizzante nel corso di
laurea, infatti, consente l'immediato svolgimento dell'esame di abilitazione, ai quali sono ammessi i laureati
magistrali della classe LM/41 (Medicina e Chirurgia) previsti dal DM n. 270/2004 ovvero i laureati specialisti della
classe 46/S (Medicina e Chirurgia) previsti in base al DM. n. 509/1999. Per i laureati in base all'ordinamento
previgente alla riforma disposta da quest'ultimo decreto ministeriale, l'accesso ai predetti esami è consentito con il
diploma di laurea in Medicina e Chirurgia. In ogni caso, le nuove disposizioni consentirebbero che l'abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo avvenga anche dopo il conseguimento del titolo di laurea, senza il
vincolo di sostenere l'esame di abilitazione solo presso la sede dell'università in cui è stato svolto l'ultimo anno di
corso.

   Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 è inoltre intervenuto, all'articolo 237, commi 2 e 3, rispettivamente, sulle
norme per gli accreditamenti delle scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai
medici e sull'ammissione ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina. Con
riferimento al primo ambito, si prevede, tra l'altro, che l'accreditamento delle scuole di specializzazione, che
risulta concesso per l'anno accademico 2018-2019, sia prorogato per l'anno accademico 2019-2020, sia per
gli accreditamenti definitivi che per quelli provvisori. Con riferimento all'accesso alle scuole di
specializzazione medica, si consente ora la partecipazione dei laureati in medicina e chirurgia che
conseguano il medesimo diploma di laurea in tempo utile per la partecipazione alla prova (secondo le
indicazioni riportate nel bando), mentre prima veniva richiesto il conseguimento del titolo prima della
scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Resta in ogni caso
fermo il principio secondo cui sono esclusi dall'accesso alle scuole in esame i soggetti che non conseguano
l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività
didattiche delle scuole.

  Riconoscimento dell'equivalenza di titoli relativi a professioni sanitarie

In tema di riconoscimento delle qualifiche professionali, il D.L. 18 del 17 febbraio 2020 , a seguito dell' emergenza
sanitaria COVID-19, ha previsto all'articolo 13, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi,
l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale
una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea (v. direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali). Le regioni e le province autonome possono
pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo periodo dell'emergenza
epidemiologica in base a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del DL. n. 14/2020 e nei limiti delle risorse ivi
previste. Tali interventi consentono, rispettivamente, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo - anche di
collaborazione coordinata e continuativa - della durata di sei mesi, prorogabili secondo necessità, agli iscritti agli albi
delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, oltre che ai medici specializzandi agli ultimi anni, e la possibilità, da
parte delle regioni, di conferire a personale medico e infermieristico in pensione, fino al 31 luglio 2020, incarichi di
lavoro autonomo, con durata non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza (articolo
1) e l'attribuzione di incarichi individuali a tempo determinato tramite selezione per titoli e colloquio per la durata di
un anno non rinnovabile (articolo 2).
  Al di fuori della situazione emergenziale Covid-19, la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, co.
537-542) ha introdotto una norma di rilievo che riguarda determinati professionisti in ambito sanitario cui
è ora consentito, anche in assenza del titolo idoneo all'iscrizione ai rispettivi albi professionali, di
continuare a svolgere la loro attività, dopo essersi iscritti, entro il 31 dicembre 2019 (termine ora
prorogato al 30 giugno 2020 dall'articolo 5, comma 5, del DL. n. 162 del 2019 convertito dalla legge 8 del
2020), in appositi elenchi speciali ad esaurimento, istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ad opera del Ministero
della Salute. Il requisito da certificare è di aver svolto la professione sanitaria, in regime di lavoro
dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi (3 anni), anche non continuativi, nel corso
degli ultimi 10 anni, come esplicitato nel decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 (GU n. 212 del
10-9-2019).
  In particolare il comma 539 della legge di bilancio 2019 stabilisce che i diplomi e gli attestati, indicati nella
tabella allegata al DM 22 giugno 2016, relativamente al profilo di educatore professionale, purchè ottenuti
a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque
conseguiti entro il 2005 (termine ora prorogato al 2012 dalla legge bilancio 2020, art. 1, co. 465, L. n.
160/2019), siano da considerarsi equipollenti al diploma universitario - rilasciato a seguito di
completamento del corso di laurea L/SNT2, vale a dire la classe delle lauree in professioni sanitarie della
riabilitazione - per educatore professionale socio-sanitario. L'equipollenza vale sia per l'esercizio
professionale, sia per l'accesso alla formazione post-base, sia per l'iscrizione all'albo della professione
sanitaria di educatore professionale, istituito con la L. n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin in materia, per quanto
qui interessa, di professioni sanitarie). In proposito, rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di professioni sanitarie riconosciute, come disciplinate in base alla L. n. 42/1999 e alla legge di
bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017). Pertanto, si stabiliscono norme di coordinamento con la normativa
vigente, quali (comma 541) il divieto di attivazione di corsi di formazione regionali finalizzati al rilascio di
titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla legge n. 43 del 2006 (ciò anche al fine di
monitorare il fenomeno di portata non definita, di istituzione di diversi corsi regionali abilitati al rilascio dei
titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie) e la previsione di sopprimere la normativa - e la figura -
relativa alla professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista. Si precisa che l'iscrizione
negli elenchi speciali e l'equipollenza dei titoli indicati dal comma 539 non producono, per il possessore del
titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, già acquisite in ragione del
titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente
legge di bilancio.
La ratio della norma appare quella di eliminare l' indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a
delineare a seguito dell'approvazione della L. n. 3 del 2018 che, novellando la normativa previgente (v. qui il
Dossier del Servizio Studi p. 11 e segg), ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo
l'obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma
giuridica svolta. In proposito si ricorda che l'articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la
trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali. Nelle fattispecie
interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la
denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i nuovi albi di 17 professioni sanitarie
che risultavano ancora non ordinate. Peraltro, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato
articolo 4, è stato emanato il Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018 (in G.U. n. 77/2018), completando in
tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all'articolo 2,
comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all'albo coloro che sono in possesso della laurea abilitante
all'esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base
al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999. Sono pertanto coinvolti i seguenti professionisti:

     le figure dei tecnici: di laboratorio biomedico; audiometristi; audioprotesisti, ortopedici; della riabilitazione
     psichiatrica; della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; neurofisiopatologi; fisiopatologi
     cardiocircolatori e di perfusione cardiovascolare;

     dietisti; igienisti dentali; fisioterapisti; logopedisti; podologi; ortottisti e assistenti di oftalmologia; educatori
     professionali;
     terapisti occupazionali e della neuro- psicomotricità dell'età evolutiva.

  Tali figure possono non essere iscritte al rispettivo albo per i seguenti motivi:

     mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioni per sancire l'equivalenza ai titoli
     universitari sulla base dei criteri previsti dall'Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;
     aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-
     sanitarie, ad esercitare l'attività sanitaria o socio-sanitaria riconducibile all'area delle professioni sanitarie pur
     senza il riconoscimento dell'equivalenza;
     aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore
     della sopra richiamata legge n. 42/1999) che hanno autorizzato all'esercizio professionale molti operatori – quali
     educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono
     essere riconosciuti equivalenti.
Medici di medicina generale

   Per gli obiettivi di futura compensazione delle carenze nei ruoli dei medici, il DM 14 gennaio 2019, ha
consentito, limitatamente al corso di formazione specifica in MG di cui al triennio 2018-2021, l'estensione (da
60 a 180 giorni dopo l'inizio del corso di formazione) dell'utilizzo della graduatoria dei candidati idonei al
corso di MG al fine di coprire i posti resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.
   Si ricorda che il D. Lgs. 256/1991, di attuazione della direttiva CEE 86/457 che ha introdotto un ciclo di
formazione specifica in medicina generale, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale, ha reso necessario il titolo relativo all'attestato di formazione in MG per l'esercizio della
professione nell'ambito del SSN. Il corso, inizialmente di durata biennale, è stato esteso di un ulteriore anno
per effetto della direttiva CEE 2001/19, recepita con D. Lgs. n. 277/2003, con cui peraltro è stata trasferita la
competenza dal Ministero della Salute alle Regioni.
   L'accesso (e quindi l'iscrizione) al corso triennale di formazione specifica è consentito in via prioritaria ai
medici abilitati e già idonei all'iscrizione con maggior punteggio di anzianità di servizio maturata nei suddetti
incarichi convenzionali. I medici già iscritti al corso sono interpellati comunque in via prioritaria, in fase di
assegnazione degli incarichi.
   Il numero massimo di candidati ammessi al corso è calcolato in base al limite di spesa definito entro i 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, in relazione, rispettivamente, ai trienni di corso
2019-2021, 2020-2022 e 2021-2023, con copertura mediante il vincolo, per pari importo, delle disponibilità
finanziarie ordinarie che risultino destinate al fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato, con
ripartizione tra le regioni - rispetto alle effettive carenze dei MMG calcolate in base al numero complessivo di
incarichi pubblicati e rimasti vacanti.
   Sempre per sopperire alla contingente carenza di medici di medicina generale, il Decreto semplificazioni
(art. 9 del D.L. 135/2018 come modificato dall'art. 12 del D.L. 35/2019) ha previso che, fino al 31 dicembre
2021, anche i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e gli iscritti al corso di
formazione specifica in medicina generale potranno partecipare all'assegnazione degli incarichi
convenzionali, la cui disciplina si rimette all'accordo collettivo nazionale nell'ambito dei rapporti con i medici
di medicina generale. L'eventuale assegnazione degli incarichi a questi nuovi soggetti resta tuttavia
subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi diritto, a
qualsiasi titolo, all'inserimento nella graduatoria regionale. Inoltre, il mancato conseguimento del diploma di
formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di frequenza, comporta la
cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'incarico assegnato. Le regioni prevedono
limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito
dell'accordo collettivo nazionale, e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni
caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta
partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in
medicina generale. Nelle more del completamento dell'iter di formalizzazione del verbale di preintesa "Ipotesi
di Accordo Collettivo Nazionale con i Medici di medicina Generale", siglato in data 5 settembre 2019 tra la
SISAC e le OO.SS. maggiormente rappresentative della Medicina Generale, per favorire una omogenea
applicazione, su tutto il territorio nazionale, di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
assegnazione degli incarichi vacanti di medicina generale la Conferenza delle Regioni ha definito delle Linee
guida per l'assegnazione di incarichi di medicina generale ai sensi del dl 135/2018.
   Tra le più rilevanti innovazioni della normativa vigente in materia disposte dal citato articolo 12 del D.L.
35/2019, si segnala infine la modifica (stabilita dal comma 5) della disciplina di cui all'art. 24 del D.Lgs.
368/1999, che consente alle regioni e province autonome di organizzare a tempo parziale i corsi di
formazione specialistica in medicina generale, prevedendo che la formazione comporti un congruo
numero di periodi a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero sia per la parte
effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici
dispensino cure primarie, e che i suddetti periodi di formazione a tempo pieno siano di numero e durata tali
da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale.
   Si ricorda in ultimo che la legge di bilancio 2020 (legge 145/2019) ha previsto un contributo pari a circa
236 milionidi euro per l'acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale e pediatri di
libera scelta, con l'obiettivo di migliorare la presa in cura dei pazienti e ridurre il fenomeno delle liste d'attesa.
Lo stanziamento è a valere sulle risorse del Fondo per l'edilizia sanitaria non ancora ripartite alle Regioni e i
trasferimenti in favore delle Regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e
approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro il 31
gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.

  Medici specializzandi

   Per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 5 del D.L. n. 34/2020 ha disposto
l'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al numero dei contratti di formazione specialistica
destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di
109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, aumentando corrispondentemente il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per la parte statale.

  L'autorizzazione di spesa è riferita all'articolo 37 del D.Lgs. n. 368/1999 che regola il contratto annuale di
formazione-lavoro stipulato dal medico specializzando all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia. L'iscrizione non dà diritto all'accesso ai ruoli del SSN e
dell'università o della ASL ove si svolge la formazione, ma è finalizzata esclusivamente all'acquisizione delle
capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante frequenza programmata delle attività
didattiche e svolgimento di attività assistenziali, conformemente anche alle indicazioni fornite in sede
comunitaria.
  I contratti di formazione sono stipulati dai medici specializzandi con l'università ove abbia sede la scuola di
specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie le cui strutture siano
parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.
  In base ai dati forniti dalla RT, sarebbero 4.200 i nuovi specializzandi per ciascuno degli anni 2020 e
2021, tenuto conto del costo annuo lordo di una borsa di studio, pari a 25.000 euro, che aumenterebbe a
26.000 euro, a partire dal terzo anno fino alla conclusione del ciclo di studi (anni 2022-2024).

  L'autorizzazione di spesa in esame è stata incrementata più volte. Da ultimo, la legge di bilancio 2020 (art.
1, comma 271, Legge n. 160 del 2019) ha ulteriormente incrementato i contratti di formazione specialistica
dei medici mediante un nuovo aumento delle risorse già appostate al comma 521, art. 1, della legge di
bilancio 2019 (Legge 145/2018) allo scopo di prevederne un aumento a regime stimato in 900 borse di
specializzazione.
  Tali risorse hanno incrementato l'autorizzazione di spesa già prevista all'articolo 1, comma 252, della L.
208/2015 (legge di stabilità per il 2016), che a sua volta aveva disposto un incremento degli stanziamenti
aventi la medesima finalità ai sensi dell'art. 1, comma 424 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), diretti
ad aumentare le risorse a legislazione vigente ascrivibili al sopra citato D.Lgs. 368/1999 .
  Inoltre, il comma 518, art. 1, della citata legge di bilancio 2019 ha previsto l'integrazione, con la finalità di
attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione
specifica, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale per un importo di 10 milioni di euro, a
decorrere dal 2019. L'incremento rappresenta comunque un limite di spesa.
  La seguente tabella evidenzia i rispettivi incrementi delle risorse stanziate per i contratti di formazione
medica specialistica previsti dai diversi atti normativi richiamati:
  (in milioni di euro)
   Finanziamento borse di formazione medica                                                    2023 e dal
                                                               2019 2020 2021          2022
specialistica                                                                                ss.        2024
   Autorizzazione di spesa al D.Lgs. 368/1999, di cui: 708           702      702      702     702         702
   Art. 1, co. 424, L. 147/2013                                50    50       50       50      50          50
   Art. 1, co. 252, L. 208/2015                                70    90       90       90      90          90
   Legge di bilancio n. 145/2018 (art. 1, comma 521)           22,5  45       68,4     91,8    100         100
   Legge di bilancio n. 160/2019 (art. 1, comma 271)           -     5,425 10,850 16,492 22,134 24,995
   DL. n. 34/2020, art. 5                                      -     105      105      109,2 109,2         109,2
   Risorse complessive                                         730,5 852      875,4 903        911,2       911,2
  Elaborazione su dati ricavati dagli atti normativi richiamati.

   Si sottolinea che, in aggiunta alla risorse elencate, il comma 859, art. 1, della citata legge di bilancio 2020
ha inoltre disposto che per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria,
riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali D.M. n. 68 del 4 febbraio 2015 e D.M. n. 402 del 13
giugno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26
milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  Per completezza, si ricorda che è stata finanziata con 3 milioni di euro (commi 470-472, art. 1, della legge
di bilancio 2020) una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori
regionali per la formazione medica specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del citato D.Lgs. n. 368 del 1999
ed autorizzata una spesa di 3 milioni di euro nel 2020 e 2 milioni annui dal 2021 da destinare all'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per il supporto alle attività del Ministero della salute e
delle regioni concernenti la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nonché per il
supporto all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali summenzionati per lo sviluppo e l'adozione
di metodologie e strumenti per la definizione di una distribuzione dei posti - relativi ai corsi di medicina e
chirurgia e delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione di area sanitaria - rispondenti alle
effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale..

   Più in dettaglio, la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 547 e 548 della legge 145/208) ha ammesso alle
procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici e i veterinari in formazione
specialistica iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica frequentato, ovvero anche quelli
iscritti al penultimo anno nel caso in cui il corso abbia durata quinquennale. L'art. 5-bis del D.L.
162/2019 (c.d. Proroga Termini) ha esteso tale ambito - così come convenuto nell'intesa relativa al Patto per
la salute per gli anni 2019-2021 - ai soggetti iscritti al terzo anno (senza distinzioni in base alla durata del
corso). In caso di esito positivo, tali soggetti sono collocati in graduatoria separata; l'assunzione è in ogni
caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
   Il Decreto Proroga Termini ha differito dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro cui gli
enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere ad assumere - a tempo determinato e
con orario di lavoro parziale - i medici e veterinari in formazione specialistica che, avendo partecipato alle
procedure concorsuali in base alla suddetta disciplina, siano utilmente collocati nelle relative graduatorie
separate. Anche tale differimento è stato convenuto nell'Intesa relativa al Patto per la salute per gli anni
2019-2021. In secondo luogo, è stata anche modificata la procedura di definizione - per i soggetti interessati
dai summenzionati rapporti di lavoro a tempo determinato - delle modalità di svolgimento della formazione
specialistica - la quale prosegue a tempo parziale - e delle attività formative (teoriche e pratiche) previste
dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Le modalità di
svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche
previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria dovranno
essere definite sulla base di un accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni
(precedentemente si prevedevano specifici accordi tra le regioni e le università interessate).
Si ricorda che, in ogni caso, secondo i princìpi posti dalla disciplina legislativa in oggetto, la formazione
teorica è svolta presso le università e quella pratica presso l'ente o azienda d'inquadramento (purché
accreditato ai fini della formazione specialistica).
   I contratti di lavoro a tempo determinato qui illustrati possono essere stipulati nei limiti delle disponibilità di
bilancio dell'ente o azienda e nei limiti di spesa per il personale vigenti, sempre che sussistano le condizioni
- inerenti anche alla mancanza di altre risorse umane - poste dall'articolo 1, comma 548-ter, della L. 30
dicembre 2018, n. 145, e fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea,
relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore a
quella residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dalla disciplina
per determinate fattispecie di impedimento (servizio militare, gravidanza o malattia), e può essere prorogato
una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non
superiore a dodici mesi (mentre l'interruzione definitiva del percorso di formazione comporta la risoluzione
automatica del contratto di lavoro). Gli specializzandi assunti a termine sono inquadrati con qualifica
dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato
alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale del personale
della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale (il trattamento, qualora sia inferiore a
quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo).
Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato
all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e
all'anno di corso di studi superato. I soggetti così assunti a termine sono poi inquadrati, a decorrere dalla
data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, a tempo indeterminato nell'ambito dei
ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la condizione dell'esaurimento della
graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando (bando in relazione al quale lo
specializzando era stato inserito nella graduatoria separata).

  Assunzione a tempo indeterminato, da parte di enti ed aziende del Ssn, di dipendenti con
rapporto di lavoro a termine o flessibile

  Per fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, la legge di bilancio 2020
(comma 466, art. 1, L. n. 160/2019) ha disposto una serie di interventi che riguardano l'estensione fino al 31
dicembre 2022, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende del Ssn, delle norme della disciplina transitoria
di carattere generale che consentono l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti
di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda i requisiti richiesti
al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico con contratti a termine o di lavoro flessibile, si
modifica il termine temporale entro il quale devono essere stati conseguiti tre anni di anzianità, prevedendo il
termine del 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2017).
  Si ricorda che l' articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, consente alle pubbliche
amministrazioni (con alcune esclusioni indicate in successivi commi), nel triennio 2018-2020, di assumere a
tempo indeterminato personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

    essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015 con contratti di lavoro dipendente a tempo
    determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
    essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure
    concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
    all'assunzione;
    avere maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione,
    almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Ai fini di quest'ultimo requisito,
    per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al
    comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio
    prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

  Dall'applicazione delle norme suddette è escluso il personale dirigenziale; tuttavia, tale esclusione non
concerne - ai sensi del citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - il personale medico, tecnico-
professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
  Nello stesso triennio 2018-2020, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, le medesime
amministrazioni possono bandire, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che
possegga tutti i seguenti requisiti:

    sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
    l'amministrazione che bandisce il concorso;
    abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
    negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

  Anche dall'applicazione delle norme suddette è escluso il personale dirigenziale, ad eccezione del
personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario
nazionale.

 Procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-
professionale e infermieristico

  La legge di bilancio 2020 (art.1, comma 468, della legge 160/2019) modifica anche i termini di
applicazione della disciplina transitoria – posta dall'articolo 1, comma 543, della L. 28 dicembre 2015, n. 208,
e successive modificazioni, e dal comma 10, articolo 20, del D.Lgs. n. 75/2017 - relativa a procedure
concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e alla
prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere. Più in dettaglio, oltre ad esplicitare che la nuova
disciplina transitoria riguarda anche il personale dirigenziale, viene differito dal 31 dicembre 2018 al 31
dicembre 2019 il termine per l'indizione delle procedure suddette e dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre
2020 il termine per la loro conclusione e per la prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.
  Si ricorda che nell'ambito delle procedure concorsuali in oggetto, gli enti ed aziende del Servizio sanitario
nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico in servizio al 1° gennaio 2016 e che abbia maturato, alla data di
pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con
contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di
rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione di tali procedure, gli enti ed
aziende continuano ad avvalersi del personale interessato dai suddetti contratti, anche in deroga ai relativi
limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni, previsti dall'articolo 9, comma 28, del D. L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  Medici legali

   La legge di bilancio 2020 (commi 458-460, art. 1, legge 160/2019) ha disposto l'autorizzazione per l'INPS
a stipulare con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, con effetti dall'anno 2021, apposite
convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali, al fine di assicurare il presidio delle funzioni
relative all'invalidità civile da parte dei medici legali che operano per l'Istituto di previdenza.
   Per l'attuazione della norma è prevista una specifica procedura da avviare dall'anno 2020 per l'adozione,
con decreto, di un atto di indirizzo volto a stabilire i criteri alla base di dette convenzioni. L'atto di indirizzo,
oltre a stabilire la durata delle convenzioni ed i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative, dovrà fornire gli indirizzi sul regime delle incompatibilità e delle tutele normative previdenziali
del rapporto convenzionale, tenendo conto dei principi di equità normativa e retributiva, in relazione alle altre
tipologie di medici che operano per l'INPS.
   Le assegnazioni all'INPS quantificate allo scopo sono pari a 7,2 milioni per ciascun anno del triennio 2021-
2023, 7,3 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026, 7,6 milioni per ciascun anno del triennio 2027-
2029 e 7,8 milioni annui dal 2030.

  Personale degli IRCCS pubblici e della ricerca

   L'articolo 25, comma 4, del D.L. 162/2019 (c.d. Decreto Proroga Termini) integra alcune norme sul
personale che svolge attività di ricerca sanitaria presso gli Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). Tali norme sono poste nell'ambito
della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), la
quale ha fra l'altro previsto l'istituzione, presso gli Istituti summenzionati, di un ruolo non dirigenziale della
ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
   L'attuazione delle norme, come previsto dall'art. 1, comma 423, della legge di bilancio 2018, è stata
legata all'entrata in vigore (avvenuta il 12 luglio 2019) del CCLN relativo al personale della sanità, sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - triennio 2016-
2018. Nell'ambito del predetto CCLN sono stati definiti i trattamenti economici dei relativi profili,
valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività
svolte, con l'individuazione di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai
risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. Come previsto dall'art. 1, comma 432,
della legge di bilancio 2018, in sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del CCLN, gli Istituti possono avvalersi, per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo
determinato, di una procedura speciale di reclutamento in base alla quale può essere assunto con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato il personale in servizio alla data del 31 dicembre
2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare,
alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva
pubblica, con anzianità di servizio ovvero titolarità di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque.
   Il reclutamento del personale è consentito nei limiti delle risorse previste dall'art. 1, commi 424 e 425, della
stessa legge di bilancio 2018. Più precisamente, a decorrere dal 2019, tale limite è pari alla somma del 30
per cento delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della
quota di ulteriori risorse attribuite, ai sensi del suddetto comma 424, a ciascun Istituto dal Ministero della
salute. Queste ulteriori risorse sono pari, complessivamente, a 50 milioni di euro per il 2019, 70 milioni per il
2020 e a 90 milioni annui a decorrere dal 2021.
  Il comma 432-bis, inserito nel corpo della legge di bilancio 2018 dal Decreto Proroga Termini (decreto
legge 162/2019), ha precisato, con riferimento ai soggetti assunti (a tempo determinato), che le fasce
economiche stabilite dal suddetto contratto dell'11 luglio 2019 sono attribuite secondo criteri individuati dal
Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di
quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 427 dell'articolo 1 della legge 205/2018
(decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).

  Limiti di età per il collocamento in riposo dei dirigenti medici del Ssn

   Nella disciplina vigente (15-noniesdel D.Lgs. 502/1992), la prosecuzione del servizio dei dirigenti medici del Ssn è
consentita oltre il limite del sessantacinquesimo anno, su richiesta dell'interessato, fino al raggiungimento del
quarantesimo anno di servizio effettivo - purché non si superi il limite dei 70 anni di età. Per fronteggiare la carenza
di medici specialisti, l'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. 162/2019 (c.d. Decreto proroga termini) ha modificato in via
transitoria i limiti di età massima per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Ssn (la deroga non riguarda
infatti il personale medico a rapporto convenzionale). In base alla nuova norma, tali soggetti, entro il 31 dicembre
2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche se, prima di tale limite
anagrafico, maturano i quarant'anni di servizio effettivo. La disciplina transitoria instaurata dal Decreto proroga
termini prevede altresì che l'amministrazione di appartenenza possa autorizzare la prosecuzione del rapporto di
servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. La procedura di assunzione di tali ultimi soggetti deve
peraltro essere adottata senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del
provvedimento di trattenimento in servizio.
   Per i medici docenti universitari o ricercatori - che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti
universitari di ricovero e cura facenti parte del Ssn -, il limite di età è posto a 67 anni, anziché a 65. Peraltro, per
tali soggetti, la cessazione dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle
strutture assistenziali, non è obbligatoria qualora il limite di età per il collocamento a riposo come docente o
ricercatore sia più elevato e manchino i protocolli d'intesa tra università e regioni, previsti dalla normativa ai fini della
definizione delle modalità e dei limiti per l'utilizzo del medesimo personale universitario per specifiche attività
assistenziali, strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca.

  Il riordino delle professioni sanitarie

   La legge n.3/2018 opera un complessivo riordino delle professioni sanitarie, incidendo inoltre sul reato
di esercizio abusivo della professione sanitaria e su fattispecie relative allo svolgimento di queste professioni
(Capo II artt. 4-16), viene infine modificata la disciplina vigente sul ruolo della dirigenza sanitaria del
Ministero della salute (Capo III art. 17). La revisione della disciplina delle professioni sanitarie, è effettuata in
parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi
I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in
parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.
   La nuova disciplina prevede un ammodernamento degli ordini delle professioni sanitarie, adeguando
la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute con riferimento al loro
funzionamento interno e mutando la denominazione di collegio in ordine. Gli ordini vengono definiti come
"enti pubblici non economici", che "agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi
pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale" e ne vengono definite
organizzazione e caratteristiche. Gli ordini sono costituiti a livello territoriale. Agli ordini dei medici-
chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti vengono aggiunti gli ordini dei biologi e delle professioni
infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica nonché delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Al proposito, si ricorda che il decreto
13 marzo 2018 del Ministero della salute ha disciplinata l'istituzione presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di 17 nuovi
albi delle professioni sanitarie che completano un quadro complessivo di 22 professioni sanitarie. Per quanto
riguarda la disciplina dell'ordine dei biologi si rileva che questa è inserita nell'ambito delle professioni
sanitarie, cui si aggiunge la professione di psicologo per la quale, tuttavia, rimane ferma quasi integralmente
l'attuale normativa in materia di organizzazione. Inoltre, presso l'ordine degli ingegneri, viene prevista
l'istituzione dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un
regolamento interministeriale (non ancora adottato) la definizione dei requisiti per l'iscrizione (su base
volontaria).A questi ordini - insieme ai quali è altresì richiamato il nuovo ordine dei fisici e dei chimici -
vengono applicate le disposizioni del D.Lgs. CPS 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018.
   Inoltre, sono individuate le professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle
quali si applica la seguente procedura: con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, da
adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, avrebbero dovuto essere
stabiliti: l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri
di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Un
successivo decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in
commento, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità,
avrebbe dovuto definire l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica
nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi. Si rileva che i decreti non sono stai finora emanati.
   Per quanto riguarda l'istituzione di nuove professioni sanitarie, nel caso in cui il numero degli iscritti a
un albo sia superiore a 50mila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministero della salute
l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria
svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro
della salute.
   Per quanto riguarda l'individuazione di nuove professioni sanitarie, innovando rispetto a quanto
precedentemente previsto (per recepimento direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato e delle
regioni), l'individuazione può avvenire anche su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di
coloro che intendono ottenere tale riconoscimento che, a tal fine, devono inviare istanza motivata al
Ministero della salute, che deve pronunciarsi entro i successivi sei mesi. In caso di valutazione positiva, il
Ministero attiva la procedura finalizzata all'istituzione della nuova professione sanitaria. In ogni caso,
l'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore
di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni, recepiti con decreti del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
   Infine, viene istituita l'area delle professioni sociosanitarie ed individuato il percorso procedurale
necessario per l'individuazione di nuovi profili professionali. Nell'area professionale vengono ricompresi i
preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario e le professioni di assistente sociale, di
sociologo e di educatore professionale.
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