Misure per il personale del SSN e professioni sanitarie
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Misure per il personale del SSN e professioni sanitarie 21 aprile 2020 Nel corso di questa Legislatura sono state adottate numerose misure per fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale. Tali misure sono risultate comunque insufficienti di fronte all'evolversi del quadro emergenziale derivante dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, che ha determinato la necessità di riscrivere le regole per l'accesso del personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale. Abilitazione per l'esercizio della professone medica L'articolo 102 del decreto legge 18/2020, in ragione della situazione emergenziale venutasi a creare in seguito alla pandemia Covid-19, ha previsto che la laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM/41), unitamente all'idoneità conseguita al termine del tirocinio pratico-valutativo - svolto nell'ambito del corso di laurea medesimo -, costituisce abilitazione all'esercizio della relativa professione. Sono fatte salve (in quanto compatibili con le nuove norme) le disposizioni regolamentari vigenti sul tirocinio svolto all'interno del corso di laurea, con riferimento all'organizzazione e alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio stesso. Si rammenta, inoltre, che il comma 1 dell'art.102 prevede la possibilità per gli studenti che alla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, di concludere gli studi secondo l'ordinamento didattico previgente con il conseguimento del solo titolo accademico. Il decreto n. 8 del 2 aprile 2020 del MIUR recante l'adeguamento dell'ordinamento didattico della classe LM41 – Medicina e Chirurgia di cui al D.M. 16 marzo 2007, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, ha conseguentemente stabilito che la prova finale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla classe LM-41 in medicina e chirurgia ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di medico chirurgo previo superamento del tirocinio pratico-valutativo come disciplinato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Affinché la disciplina disegnata dall'art. 102 del decreto legge 18/2020 entri pienamente regime, ogni Rettore dovrà emanare un provvedimento per la modifica del regolamento di Ateneo fermo restando quanto disposto dal Decreto legge (vedi circolare del Miur) per cui l'abolizione trova già applicazione anche alle lauree magistrali della classe LM-41 anno accademico 2018/2019 i cui esami finali devono essere ancora eventualmente sostenuti, nonché alle lauree magistrali della classe LM-41 per le sessioni d'esame finale dell' anno accademico 2019/2020. Si ricorda che, al fine di sopperire alla contingente carenza dei medici nel SSN, con DM. 9 maggio 2018, n. 58 è stato disposto un nuovo esame di abilitazione per l'esercizio della professione medica volto a prevedere che alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si acceda previo superamento del tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3 del citato D.M. 58/2018, espletato già durante i corsi di studio (e non più successivamente). Precedentemente, l'articolo 12, comma 1, del D.L. 35/2019 ( L. 60/2019) ha disposto la proroga al 2021 dell'entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione - a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio -, al fine di consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato. Pertanto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 19 ottobre 2001, n. 445.In proposito si vedano le nuove linee guida regionali per la predisposizione del bando di concorso per il triennio formativo 2019/2022. La nuova disciplina, infatti, prevedendo un tirocinio professionalizzante da espletare durante i corsi di studio, non consentirebbe allo stato attuale una organizzazione adeguata all'acquisizione dei prescritti 60 crediti formativi universitari (art. 3, comma 3, del D.M. 58/2018 ) per tutti coloro che frequentano l'anno finale di corso, in quanto, già a partire dal mese di luglio 2019, gli studenti del VI anno di corso dovrebbero affrontare l'intero periodo di tirocinio, con l'acquisizione di almeno 15 CFU
per un periodo complessivo di 300 ore, da sommare ai 60 CFU ordinari (almeno 1.200 ore).Tuttavia, considerato che con circolare del 18 marzo 2019 il MIUR aveva dato indicazioni agli Atenei di consentire, in via transitoria, di espletare il tirocinio pratico-valutativo anche a partire dalla prima sessione utile, già fissata al 10 aprile 2019, per poter eventualmente accedere alla sessione di esame del successivo mese di luglio, non viene esclusa la possibilità dello svolgimento e superamento del tirocinio stesso da parte di coloro che non lo avessero ancora espletato.L'art. 7, comma 2, del DM. n. 58/2018, includendo il tirocinio trimestrale professionalizzante nel corso di laurea, infatti, consente l'immediato svolgimento dell'esame di abilitazione, ai quali sono ammessi i laureati magistrali della classe LM/41 (Medicina e Chirurgia) previsti dal DM n. 270/2004 ovvero i laureati specialisti della classe 46/S (Medicina e Chirurgia) previsti in base al DM. n. 509/1999. Per i laureati in base all'ordinamento previgente alla riforma disposta da quest'ultimo decreto ministeriale, l'accesso ai predetti esami è consentito con il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia. In ogni caso, le nuove disposizioni consentirebbero che l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo avvenga anche dopo il conseguimento del titolo di laurea, senza il vincolo di sostenere l'esame di abilitazione solo presso la sede dell'università in cui è stato svolto l'ultimo anno di corso. Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 è inoltre intervenuto, all'articolo 237, commi 2 e 3, rispettivamente, sulle norme per gli accreditamenti delle scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai medici e sull'ammissione ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina. Con riferimento al primo ambito, si prevede, tra l'altro, che l'accreditamento delle scuole di specializzazione, che risulta concesso per l'anno accademico 2018-2019, sia prorogato per l'anno accademico 2019-2020, sia per gli accreditamenti definitivi che per quelli provvisori. Con riferimento all'accesso alle scuole di specializzazione medica, si consente ora la partecipazione dei laureati in medicina e chirurgia che conseguano il medesimo diploma di laurea in tempo utile per la partecipazione alla prova (secondo le indicazioni riportate nel bando), mentre prima veniva richiesto il conseguimento del titolo prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Resta in ogni caso fermo il principio secondo cui sono esclusi dall'accesso alle scuole in esame i soggetti che non conseguano l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Riconoscimento dell'equivalenza di titoli relativi a professioni sanitarie In tema di riconoscimento delle qualifiche professionali, il D.L. 18 del 17 febbraio 2020 , a seguito dell' emergenza sanitaria COVID-19, ha previsto all'articolo 13, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea (v. direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali). Le regioni e le province autonome possono pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo periodo dell'emergenza epidemiologica in base a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del DL. n. 14/2020 e nei limiti delle risorse ivi previste. Tali interventi consentono, rispettivamente, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - della durata di sei mesi, prorogabili secondo necessità, agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, oltre che ai medici specializzandi agli ultimi anni, e la possibilità, da parte delle regioni, di conferire a personale medico e infermieristico in pensione, fino al 31 luglio 2020, incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza (articolo 1) e l'attribuzione di incarichi individuali a tempo determinato tramite selezione per titoli e colloquio per la durata di un anno non rinnovabile (articolo 2). Al di fuori della situazione emergenziale Covid-19, la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, co. 537-542) ha introdotto una norma di rilievo che riguarda determinati professionisti in ambito sanitario cui è ora consentito, anche in assenza del titolo idoneo all'iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, dopo essersi iscritti, entro il 31 dicembre 2019 (termine ora prorogato al 30 giugno 2020 dall'articolo 5, comma 5, del DL. n. 162 del 2019 convertito dalla legge 8 del 2020), in appositi elenchi speciali ad esaurimento, istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ad opera del Ministero della Salute. Il requisito da certificare è di aver svolto la professione sanitaria, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi (3 anni), anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni, come esplicitato nel decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 (GU n. 212 del 10-9-2019). In particolare il comma 539 della legge di bilancio 2019 stabilisce che i diplomi e gli attestati, indicati nella
tabella allegata al DM 22 giugno 2016, relativamente al profilo di educatore professionale, purchè ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005 (termine ora prorogato al 2012 dalla legge bilancio 2020, art. 1, co. 465, L. n. 160/2019), siano da considerarsi equipollenti al diploma universitario - rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2, vale a dire la classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione - per educatore professionale socio-sanitario. L'equipollenza vale sia per l'esercizio professionale, sia per l'accesso alla formazione post-base, sia per l'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con la L. n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin in materia, per quanto qui interessa, di professioni sanitarie). In proposito, rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni sanitarie riconosciute, come disciplinate in base alla L. n. 42/1999 e alla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017). Pertanto, si stabiliscono norme di coordinamento con la normativa vigente, quali (comma 541) il divieto di attivazione di corsi di formazione regionali finalizzati al rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla legge n. 43 del 2006 (ciò anche al fine di monitorare il fenomeno di portata non definita, di istituzione di diversi corsi regionali abilitati al rilascio dei titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie) e la previsione di sopprimere la normativa - e la figura - relativa alla professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista. Si precisa che l'iscrizione negli elenchi speciali e l'equipollenza dei titoli indicati dal comma 539 non producono, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, già acquisite in ragione del titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio. La ratio della norma appare quella di eliminare l' indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito dell'approvazione della L. n. 3 del 2018 che, novellando la normativa previgente (v. qui il Dossier del Servizio Studi p. 11 e segg), ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l'obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta. In proposito si ricorda che l'articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali. Nelle fattispecie interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i nuovi albi di 17 professioni sanitarie che risultavano ancora non ordinate. Peraltro, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato articolo 4, è stato emanato il Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018 (in G.U. n. 77/2018), completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all'albo coloro che sono in possesso della laurea abilitante all'esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999. Sono pertanto coinvolti i seguenti professionisti: le figure dei tecnici: di laboratorio biomedico; audiometristi; audioprotesisti, ortopedici; della riabilitazione psichiatrica; della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; neurofisiopatologi; fisiopatologi cardiocircolatori e di perfusione cardiovascolare; dietisti; igienisti dentali; fisioterapisti; logopedisti; podologi; ortottisti e assistenti di oftalmologia; educatori professionali; terapisti occupazionali e della neuro- psicomotricità dell'età evolutiva. Tali figure possono non essere iscritte al rispettivo albo per i seguenti motivi: mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioni per sancire l'equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previsti dall'Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011; aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio- sanitarie, ad esercitare l'attività sanitaria o socio-sanitaria riconducibile all'area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell'equivalenza; aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n. 42/1999) che hanno autorizzato all'esercizio professionale molti operatori – quali educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti.
Medici di medicina generale Per gli obiettivi di futura compensazione delle carenze nei ruoli dei medici, il DM 14 gennaio 2019, ha consentito, limitatamente al corso di formazione specifica in MG di cui al triennio 2018-2021, l'estensione (da 60 a 180 giorni dopo l'inizio del corso di formazione) dell'utilizzo della graduatoria dei candidati idonei al corso di MG al fine di coprire i posti resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. Si ricorda che il D. Lgs. 256/1991, di attuazione della direttiva CEE 86/457 che ha introdotto un ciclo di formazione specifica in medicina generale, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, ha reso necessario il titolo relativo all'attestato di formazione in MG per l'esercizio della professione nell'ambito del SSN. Il corso, inizialmente di durata biennale, è stato esteso di un ulteriore anno per effetto della direttiva CEE 2001/19, recepita con D. Lgs. n. 277/2003, con cui peraltro è stata trasferita la competenza dal Ministero della Salute alle Regioni. L'accesso (e quindi l'iscrizione) al corso triennale di formazione specifica è consentito in via prioritaria ai medici abilitati e già idonei all'iscrizione con maggior punteggio di anzianità di servizio maturata nei suddetti incarichi convenzionali. I medici già iscritti al corso sono interpellati comunque in via prioritaria, in fase di assegnazione degli incarichi. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è calcolato in base al limite di spesa definito entro i 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, in relazione, rispettivamente, ai trienni di corso 2019-2021, 2020-2022 e 2021-2023, con copertura mediante il vincolo, per pari importo, delle disponibilità finanziarie ordinarie che risultino destinate al fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni - rispetto alle effettive carenze dei MMG calcolate in base al numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti. Sempre per sopperire alla contingente carenza di medici di medicina generale, il Decreto semplificazioni (art. 9 del D.L. 135/2018 come modificato dall'art. 12 del D.L. 35/2019) ha previso che, fino al 31 dicembre 2021, anche i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale potranno partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, la cui disciplina si rimette all'accordo collettivo nazionale nell'ambito dei rapporti con i medici di medicina generale. L'eventuale assegnazione degli incarichi a questi nuovi soggetti resta tuttavia subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi diritto, a qualsiasi titolo, all'inserimento nella graduatoria regionale. Inoltre, il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'incarico assegnato. Le regioni prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Nelle more del completamento dell'iter di formalizzazione del verbale di preintesa "Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale con i Medici di medicina Generale", siglato in data 5 settembre 2019 tra la SISAC e le OO.SS. maggiormente rappresentative della Medicina Generale, per favorire una omogenea applicazione, su tutto il territorio nazionale, di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di assegnazione degli incarichi vacanti di medicina generale la Conferenza delle Regioni ha definito delle Linee guida per l'assegnazione di incarichi di medicina generale ai sensi del dl 135/2018. Tra le più rilevanti innovazioni della normativa vigente in materia disposte dal citato articolo 12 del D.L. 35/2019, si segnala infine la modifica (stabilita dal comma 5) della disciplina di cui all'art. 24 del D.Lgs. 368/1999, che consente alle regioni e province autonome di organizzare a tempo parziale i corsi di formazione specialistica in medicina generale, prevedendo che la formazione comporti un congruo numero di periodi a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero sia per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensino cure primarie, e che i suddetti periodi di formazione a tempo pieno siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale. Si ricorda in ultimo che la legge di bilancio 2020 (legge 145/2019) ha previsto un contributo pari a circa 236 milionidi euro per l'acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con l'obiettivo di migliorare la presa in cura dei pazienti e ridurre il fenomeno delle liste d'attesa. Lo stanziamento è a valere sulle risorse del Fondo per l'edilizia sanitaria non ancora ripartite alle Regioni e i trasferimenti in favore delle Regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro il 31
gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. Medici specializzandi Per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 5 del D.L. n. 34/2020 ha disposto l'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al numero dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, aumentando corrispondentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per la parte statale. L'autorizzazione di spesa è riferita all'articolo 37 del D.Lgs. n. 368/1999 che regola il contratto annuale di formazione-lavoro stipulato dal medico specializzando all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia. L'iscrizione non dà diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione, ma è finalizzata esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante frequenza programmata delle attività didattiche e svolgimento di attività assistenziali, conformemente anche alle indicazioni fornite in sede comunitaria. I contratti di formazione sono stipulati dai medici specializzandi con l'università ove abbia sede la scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie le cui strutture siano parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione. In base ai dati forniti dalla RT, sarebbero 4.200 i nuovi specializzandi per ciascuno degli anni 2020 e 2021, tenuto conto del costo annuo lordo di una borsa di studio, pari a 25.000 euro, che aumenterebbe a 26.000 euro, a partire dal terzo anno fino alla conclusione del ciclo di studi (anni 2022-2024). L'autorizzazione di spesa in esame è stata incrementata più volte. Da ultimo, la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 271, Legge n. 160 del 2019) ha ulteriormente incrementato i contratti di formazione specialistica dei medici mediante un nuovo aumento delle risorse già appostate al comma 521, art. 1, della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) allo scopo di prevederne un aumento a regime stimato in 900 borse di specializzazione. Tali risorse hanno incrementato l'autorizzazione di spesa già prevista all'articolo 1, comma 252, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), che a sua volta aveva disposto un incremento degli stanziamenti aventi la medesima finalità ai sensi dell'art. 1, comma 424 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), diretti ad aumentare le risorse a legislazione vigente ascrivibili al sopra citato D.Lgs. 368/1999 . Inoltre, il comma 518, art. 1, della citata legge di bilancio 2019 ha previsto l'integrazione, con la finalità di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale per un importo di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2019. L'incremento rappresenta comunque un limite di spesa. La seguente tabella evidenzia i rispettivi incrementi delle risorse stanziate per i contratti di formazione medica specialistica previsti dai diversi atti normativi richiamati: (in milioni di euro) Finanziamento borse di formazione medica 2023 e dal 2019 2020 2021 2022 specialistica ss. 2024 Autorizzazione di spesa al D.Lgs. 368/1999, di cui: 708 702 702 702 702 702 Art. 1, co. 424, L. 147/2013 50 50 50 50 50 50 Art. 1, co. 252, L. 208/2015 70 90 90 90 90 90 Legge di bilancio n. 145/2018 (art. 1, comma 521) 22,5 45 68,4 91,8 100 100 Legge di bilancio n. 160/2019 (art. 1, comma 271) - 5,425 10,850 16,492 22,134 24,995 DL. n. 34/2020, art. 5 - 105 105 109,2 109,2 109,2 Risorse complessive 730,5 852 875,4 903 911,2 911,2 Elaborazione su dati ricavati dagli atti normativi richiamati. Si sottolinea che, in aggiunta alla risorse elencate, il comma 859, art. 1, della citata legge di bilancio 2020 ha inoltre disposto che per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali D.M. n. 68 del 4 febbraio 2015 e D.M. n. 402 del 13 giugno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26
milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Per completezza, si ricorda che è stata finanziata con 3 milioni di euro (commi 470-472, art. 1, della legge di bilancio 2020) una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del citato D.Lgs. n. 368 del 1999 ed autorizzata una spesa di 3 milioni di euro nel 2020 e 2 milioni annui dal 2021 da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per il supporto alle attività del Ministero della salute e delle regioni concernenti la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nonché per il supporto all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali summenzionati per lo sviluppo e l'adozione di metodologie e strumenti per la definizione di una distribuzione dei posti - relativi ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione di area sanitaria - rispondenti alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale.. Più in dettaglio, la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 547 e 548 della legge 145/208) ha ammesso alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici e i veterinari in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica frequentato, ovvero anche quelli iscritti al penultimo anno nel caso in cui il corso abbia durata quinquennale. L'art. 5-bis del D.L. 162/2019 (c.d. Proroga Termini) ha esteso tale ambito - così come convenuto nell'intesa relativa al Patto per la salute per gli anni 2019-2021 - ai soggetti iscritti al terzo anno (senza distinzioni in base alla durata del corso). In caso di esito positivo, tali soggetti sono collocati in graduatoria separata; l'assunzione è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. Il Decreto Proroga Termini ha differito dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro cui gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere ad assumere - a tempo determinato e con orario di lavoro parziale - i medici e veterinari in formazione specialistica che, avendo partecipato alle procedure concorsuali in base alla suddetta disciplina, siano utilmente collocati nelle relative graduatorie separate. Anche tale differimento è stato convenuto nell'Intesa relativa al Patto per la salute per gli anni 2019-2021. In secondo luogo, è stata anche modificata la procedura di definizione - per i soggetti interessati dai summenzionati rapporti di lavoro a tempo determinato - delle modalità di svolgimento della formazione specialistica - la quale prosegue a tempo parziale - e delle attività formative (teoriche e pratiche) previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria dovranno essere definite sulla base di un accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni (precedentemente si prevedevano specifici accordi tra le regioni e le università interessate). Si ricorda che, in ogni caso, secondo i princìpi posti dalla disciplina legislativa in oggetto, la formazione teorica è svolta presso le università e quella pratica presso l'ente o azienda d'inquadramento (purché accreditato ai fini della formazione specialistica). I contratti di lavoro a tempo determinato qui illustrati possono essere stipulati nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente o azienda e nei limiti di spesa per il personale vigenti, sempre che sussistano le condizioni - inerenti anche alla mancanza di altre risorse umane - poste dall'articolo 1, comma 548-ter, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dalla disciplina per determinate fattispecie di impedimento (servizio militare, gravidanza o malattia), e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi (mentre l'interruzione definitiva del percorso di formazione comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro). Gli specializzandi assunti a termine sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale (il trattamento, qualora sia inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo). Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. I soggetti così assunti a termine sono poi inquadrati, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, a tempo indeterminato nell'ambito dei
ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la condizione dell'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando (bando in relazione al quale lo specializzando era stato inserito nella graduatoria separata). Assunzione a tempo indeterminato, da parte di enti ed aziende del Ssn, di dipendenti con rapporto di lavoro a termine o flessibile Per fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, la legge di bilancio 2020 (comma 466, art. 1, L. n. 160/2019) ha disposto una serie di interventi che riguardano l'estensione fino al 31 dicembre 2022, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende del Ssn, delle norme della disciplina transitoria di carattere generale che consentono l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda i requisiti richiesti al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico con contratti a termine o di lavoro flessibile, si modifica il termine temporale entro il quale devono essere stati conseguiti tre anni di anzianità, prevedendo il termine del 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2017). Si ricorda che l' articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, consente alle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni indicate in successivi commi), nel triennio 2018-2020, di assumere a tempo indeterminato personale che possegga tutti i seguenti requisiti: essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015 con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; avere maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Ai fini di quest'ultimo requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Dall'applicazione delle norme suddette è escluso il personale dirigenziale; tuttavia, tale esclusione non concerne - ai sensi del citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - il personale medico, tecnico- professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Nello stesso triennio 2018-2020, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, le medesime amministrazioni possono bandire, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti: sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Anche dall'applicazione delle norme suddette è escluso il personale dirigenziale, ad eccezione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico- professionale e infermieristico La legge di bilancio 2020 (art.1, comma 468, della legge 160/2019) modifica anche i termini di applicazione della disciplina transitoria – posta dall'articolo 1, comma 543, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e dal comma 10, articolo 20, del D.Lgs. n. 75/2017 - relativa a procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e alla prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere. Più in dettaglio, oltre ad esplicitare che la nuova
disciplina transitoria riguarda anche il personale dirigenziale, viene differito dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l'indizione delle procedure suddette e dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per la loro conclusione e per la prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere. Si ricorda che nell'ambito delle procedure concorsuali in oggetto, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio al 1° gennaio 2016 e che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione di tali procedure, gli enti ed aziende continuano ad avvalersi del personale interessato dai suddetti contratti, anche in deroga ai relativi limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni, previsti dall'articolo 9, comma 28, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Medici legali La legge di bilancio 2020 (commi 458-460, art. 1, legge 160/2019) ha disposto l'autorizzazione per l'INPS a stipulare con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, con effetti dall'anno 2021, apposite convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali, al fine di assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile da parte dei medici legali che operano per l'Istituto di previdenza. Per l'attuazione della norma è prevista una specifica procedura da avviare dall'anno 2020 per l'adozione, con decreto, di un atto di indirizzo volto a stabilire i criteri alla base di dette convenzioni. L'atto di indirizzo, oltre a stabilire la durata delle convenzioni ed i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, dovrà fornire gli indirizzi sul regime delle incompatibilità e delle tutele normative previdenziali del rapporto convenzionale, tenendo conto dei principi di equità normativa e retributiva, in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS. Le assegnazioni all'INPS quantificate allo scopo sono pari a 7,2 milioni per ciascun anno del triennio 2021- 2023, 7,3 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026, 7,6 milioni per ciascun anno del triennio 2027- 2029 e 7,8 milioni annui dal 2030. Personale degli IRCCS pubblici e della ricerca L'articolo 25, comma 4, del D.L. 162/2019 (c.d. Decreto Proroga Termini) integra alcune norme sul personale che svolge attività di ricerca sanitaria presso gli Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). Tali norme sono poste nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), la quale ha fra l'altro previsto l'istituzione, presso gli Istituti summenzionati, di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. L'attuazione delle norme, come previsto dall'art. 1, comma 423, della legge di bilancio 2018, è stata legata all'entrata in vigore (avvenuta il 12 luglio 2019) del CCLN relativo al personale della sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - triennio 2016- 2018. Nell'ambito del predetto CCLN sono stati definiti i trattamenti economici dei relativi profili, valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. Come previsto dall'art. 1, comma 432, della legge di bilancio 2018, in sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del CCLN, gli Istituti possono avvalersi, per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, di una procedura speciale di reclutamento in base alla quale può essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, con anzianità di servizio ovvero titolarità di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque. Il reclutamento del personale è consentito nei limiti delle risorse previste dall'art. 1, commi 424 e 425, della stessa legge di bilancio 2018. Più precisamente, a decorrere dal 2019, tale limite è pari alla somma del 30 per cento delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della quota di ulteriori risorse attribuite, ai sensi del suddetto comma 424, a ciascun Istituto dal Ministero della
salute. Queste ulteriori risorse sono pari, complessivamente, a 50 milioni di euro per il 2019, 70 milioni per il 2020 e a 90 milioni annui a decorrere dal 2021. Il comma 432-bis, inserito nel corpo della legge di bilancio 2018 dal Decreto Proroga Termini (decreto legge 162/2019), ha precisato, con riferimento ai soggetti assunti (a tempo determinato), che le fasce economiche stabilite dal suddetto contratto dell'11 luglio 2019 sono attribuite secondo criteri individuati dal Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 427 dell'articolo 1 della legge 205/2018 (decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative). Limiti di età per il collocamento in riposo dei dirigenti medici del Ssn Nella disciplina vigente (15-noniesdel D.Lgs. 502/1992), la prosecuzione del servizio dei dirigenti medici del Ssn è consentita oltre il limite del sessantacinquesimo anno, su richiesta dell'interessato, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo - purché non si superi il limite dei 70 anni di età. Per fronteggiare la carenza di medici specialisti, l'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. 162/2019 (c.d. Decreto proroga termini) ha modificato in via transitoria i limiti di età massima per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Ssn (la deroga non riguarda infatti il personale medico a rapporto convenzionale). In base alla nuova norma, tali soggetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche se, prima di tale limite anagrafico, maturano i quarant'anni di servizio effettivo. La disciplina transitoria instaurata dal Decreto proroga termini prevede altresì che l'amministrazione di appartenenza possa autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. La procedura di assunzione di tali ultimi soggetti deve peraltro essere adottata senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio. Per i medici docenti universitari o ricercatori - che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Ssn -, il limite di età è posto a 67 anni, anziché a 65. Peraltro, per tali soggetti, la cessazione dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, non è obbligatoria qualora il limite di età per il collocamento a riposo come docente o ricercatore sia più elevato e manchino i protocolli d'intesa tra università e regioni, previsti dalla normativa ai fini della definizione delle modalità e dei limiti per l'utilizzo del medesimo personale universitario per specifiche attività assistenziali, strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca. Il riordino delle professioni sanitarie La legge n.3/2018 opera un complessivo riordino delle professioni sanitarie, incidendo inoltre sul reato di esercizio abusivo della professione sanitaria e su fattispecie relative allo svolgimento di queste professioni (Capo II artt. 4-16), viene infine modificata la disciplina vigente sul ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute (Capo III art. 17). La revisione della disciplina delle professioni sanitarie, è effettuata in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni. La nuova disciplina prevede un ammodernamento degli ordini delle professioni sanitarie, adeguando la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute con riferimento al loro funzionamento interno e mutando la denominazione di collegio in ordine. Gli ordini vengono definiti come "enti pubblici non economici", che "agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale" e ne vengono definite organizzazione e caratteristiche. Gli ordini sono costituiti a livello territoriale. Agli ordini dei medici- chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti vengono aggiunti gli ordini dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica nonché delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Al proposito, si ricorda che il decreto 13 marzo 2018 del Ministero della salute ha disciplinata l'istituzione presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di 17 nuovi albi delle professioni sanitarie che completano un quadro complessivo di 22 professioni sanitarie. Per quanto riguarda la disciplina dell'ordine dei biologi si rileva che questa è inserita nell'ambito delle professioni sanitarie, cui si aggiunge la professione di psicologo per la quale, tuttavia, rimane ferma quasi integralmente l'attuale normativa in materia di organizzazione. Inoltre, presso l'ordine degli ingegneri, viene prevista
l'istituzione dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento interministeriale (non ancora adottato) la definizione dei requisiti per l'iscrizione (su base volontaria).A questi ordini - insieme ai quali è altresì richiamato il nuovo ordine dei fisici e dei chimici - vengono applicate le disposizioni del D.Lgs. CPS 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018. Inoltre, sono individuate le professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la seguente procedura: con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, avrebbero dovuto essere stabiliti: l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Un successivo decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, avrebbe dovuto definire l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi. Si rileva che i decreti non sono stai finora emanati. Per quanto riguarda l'istituzione di nuove professioni sanitarie, nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a 50mila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute. Per quanto riguarda l'individuazione di nuove professioni sanitarie, innovando rispetto a quanto precedentemente previsto (per recepimento direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato e delle regioni), l'individuazione può avvenire anche su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento che, a tal fine, devono inviare istanza motivata al Ministero della salute, che deve pronunciarsi entro i successivi sei mesi. In caso di valutazione positiva, il Ministero attiva la procedura finalizzata all'istituzione della nuova professione sanitaria. In ogni caso, l'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Infine, viene istituita l'area delle professioni sociosanitarie ed individuato il percorso procedurale necessario per l'individuazione di nuovi profili professionali. Nell'area professionale vengono ricompresi i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario e le professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale.
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