REGOLAMENTO Trattamento giuridico ed economico del personale - 31 luglio 2019 - Autorità Trasporti

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REGOLAMENTO

Trattamento giuridico ed economico del personale

31 luglio 2019
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE                            ART

Approvato con delibera del Consiglio n. 4/2013 del 31 ottobre 2013
Modificato dalla delibera del Consiglio n. 33 bis/2015 del 23 aprile 2015
Modificato dalla delibera del Consiglio n. 63 bis/2015 del 31 luglio 2015
Modificato dalla delibera del Consiglio n. 76/2015 del 10 settembre 2015
Modificato dalla delibera del Consiglio n. 54/2017 del 6 aprile 2017
Modificato dalla delibera del Consiglio n. 40/2018 del 5 aprile 2018
Modificato dalla delibera del Consiglio n. 72/2018 del 12 luglio 2018
Modificato dalla delibera del Consiglio n. 126/2018 del 6 dicembre 2018
Modificato dalla delibera del Consiglio n. 51/2019 dell’8 maggio 2019
Modificato dalla delibera del Consiglio n. 115/2019 del 31 luglio 2019

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ART                                                    TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

SOMMARIO

SEZIONE I - PARTE GIURIDICA                                                                                       4
TITOLO I - STATO GIURIDICO                                                                                     4
Capo I - Principi generali                                                                                     4
    Art. 1 - Principi di carattere generale                                                                    4
Capo II - Stato giuridico del personale e trattamento economico del personale                                  4
    Art. 2 - Stato giuridico del personale                                                                     4
    Art. 3 - I condirettori centrali e i direttori principali                                                  4
    Art. 4 - I direttori e i condirettori                                                                      5
    Art. 5 - I funzionari                                                                                      5
    Art. 6 - Gli operativi                                                                                     5
Capo III - Reclutamento                                                                                        5
    Art. 7 - Reclutamento del personale di ruolo in fase di avvio dell’attività                                5
    Art. 8 - Concorsi: Criteri generali                                                                        6
    Art. 9 - Requisiti di ammissione ai concorsi per la carriera dei dirigenti                                 6
    Art. 10 - Requisiti di ammissione ai concorsi per la carriera dei funzionari                               7
    Art. 11 - Titoli valutativi ai concorsi per le carriere dei dirigenti e dei funzionari                     7
    Art. 12 - Requisiti di ammissione ai concorsi per la carriera degli operativi                              7
    Art. 13 - Titoli valutabili ai concorsi per la carriera degli operativi                                    8
    ART. 14 - Nomina in prova e assunzione                                                                     8
Capo IV - Personale non di ruolo e altri incarichi                                                             8
    Art. 15 - Personale in comando o in distacco                                                               8
    Art. 16 - Praticantato                                                                                     9
    Art. 17 - Nomina di esperti e collaboratori                                                                9
    Art. 18 - Personale a tempo determinato                                                                    9
    Art. 19 - Diretta collaborazione                                                                           9
    Art. 20 - Segretario generale                                                                              9
    Art. 21 - Capo di gabinetto                                                                               10
    Art. 22 - Consigliere giuridico                                                                           10
TITOLO II - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO                                                                 10
Capo I - Principi generali                                                                                    10
    Art. 23 - Doveri del dipendente                                                                           10
    Art. 24 - Divieti e incompatibilità                                                                       10
Capo II - Orario di lavoro                                                                                    10
    Art. 25 - Orario di lavoro                                                                                10
    Art. 26 - Lavoro straordinario e riposti compensativi                                                     11
    Art. 27 - Lavoro a tempo parziale                                                                         11
Capo III - Congedi e aspettative                                                                              11
    Art. 28 - Ferie                                                                                           11
    Art. 29 - Congedo straordinario per festività soppresse e per riduzione dell’orario di lavoro             12
    Art. 30 - Permessi retribuiti                                                                             12
    Art. 31 - Aspettativa per motivi particolari                                                              12
    Art. 32 - Assenza per malattie e infortunio                                                               12
    Art. 33 - Tutela delle lavoratrici madri                                                                  13
    Art. 34 - Validità dei periodi di congedo, assenza per malattia e di aspettativa ai fini dell’anzianità   13
Capo IV - Comportamenti illeciti: sanzioni disciplinari                                                       14

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TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE                                      ART

    Art. 35 - Sanzioni disciplinari                                                     14
    Art. 36 - Procedimento disciplinare                                                 14
Capo V - Trattamento economico                                                          14
    Art. 37 - Trattamento economico: criterio generale                                  14
    Art. 38 - Aree, qualifiche e corrispondenti livelli salariali                       15
    Art. 39 - Cessazione dal servizio                                                   15
    Art. 40 - Trattamento di quiescenza e previdenza                                    15
TITOLO III - PASSAGGI TRA AREE, QUALIFICHE E LIVELLI                                    15
Capo I - Passaggi tra aree                                                              15
    Art. 41 - Criteri generali                                                          15
Capo II - Progressione di carriera all’interno delle aree e valutazione                 16
    Art. 42 - Criteri generali                                                          16
Capo III - Progressioni di carriere e valutazione dei dirigenti e dei funzionari        16
    Art. 43 - Progressione di carriera                                                  16
    Art. 44 - Criteri e metodo di valutazione dei risultati                             16
Capo IV - Progressioni di carriera e valutazione dell’area degli operativi              17
    Art. 45 - Progressioni di carriera                                                  17
Capo V - Disposizioni comuni                                                            17
    Art. 46 - Disposizioni comuni                                                       17
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE                                                           17
    Art. 47 - Prima applicazione                                                        17
SEZIONE II - PARTE ECONOMICA                                                            18
TABELLE STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - AREA
DIRIGENTI                                                                               18
TABELLE STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - AREA
FUNZIONARI                                                                              19
TABELLE STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - AREA
OPERATIVI                                                                               20

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SEZIONE I - PARTE GIURIDICA

TITOLO I - STATO GIURIDICO

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Principi di carattere generale
1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i dipendenti di ruolo nella carriera dell’Autorità
di Regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) nonché, in quanto compatibili, al personale assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato, o comandato o distaccato da altre pubbliche amministrazioni, da
istituti ed organismi pubblici o privati, per quanto non previsto da specifiche clausole negoziali.

Capo II - Stato giuridico del personale e trattamento economico del personale

Art. 2 - Stato giuridico del personale
1. Il personale di ruolo dell’Autorità è inquadrato nelle aree dei dirigenti, dei funzionari e degli operativi, in
relazione al grado di professionalità, al livello ed alla complessità dell’attività funzionale, nonché alla sfera di
autonomia e alla responsabilità inerente le mansioni svolte.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 37 comma 1-bis del decreto-legge n. 201/2011 con riferimento alla figura del
Segretario generale, le aree si articolano nelle seguenti qualifiche:
Dirigenti:
      a)   condirettore centrale
      b)   direttore principale
      c)   direttore
      d)   condirettore.
Funzionari:
      a)   primo funzionario
      b)   funzionario I
      c)   funzionario II
      d)   funzionario III.
Operativi:
      a)   coadiutore principale
      b)   coadiutore semplice
      c)   assistente
      d)   vice-assistente.
3. La pianta organica dell’Autorità è quella istituita con delibera del Consiglio n. 2 del 16 ottobre 2013.

Art. 3 - I condirettori centrali e i direttori principali
1. I condirettori centrali e i direttori principali svolgono funzioni di responsabili delle unità organizzative,
nonché quelle di pari rilevanza, in compiti di studio e ricerca, di coordinamento e controllo. Assicurano il
rispetto degli indirizzi dell'Autorità per la realizzazione dei fini istituzionali e l’attuazione delle delibere
adottate. A tal fine, dispongono il più razionale utilizzo delle risorse da impiegare, anche in collaborazione tra
più unità organizzative, in compiti di ricerca, di studio, di programmazione, di progettazione ed esecuzione di
attività. Dirigono e coordinano i lavori di analisi e di ricerca nonché le attività amministrative ed organizzative
della direzione cui sono preposti.

                                                                                                              P. 4/20
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2. I condirettori centrali sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle unità organizzative alle quali
sono preposti e rappresentano l'Autorità nei casi normativamente previsti.

Art. 4 - I direttori e i condirettori
1. I direttori e condirettori svolgono funzioni di responsabili degli Uffici, nonché quelle di pari rilevanza, in
compiti di studio e ricerca, di coordinamento e controllo. Assicurano il rispetto degli indirizzi dell'Autorità per
la realizzazione dei fini istituzionali. A tal fine, dispongono il più razionale utilizzo delle risorse assegnate al
proprio Ufficio, da impiegare – favorendo, anche sulla base delle indicazioni del condirettore centrale e del
direttore principale, la collaborazione tra più unità organizzative – in compiti di ricerca, di studio, di
programmazione, di progettazione e di esecuzione di attività. Curano i lavori di analisi e di ricerca nonché le
attività amministrative ed organizzative dell’Ufficio cui sono preposti.
2. I direttori e condirettori sono responsabili del risultato dell'attività svolta dall’Ufficio cui sono preposti e
all'interno della direzione di appartenenza coadiuvano il condirettore centrale e il direttore principale nelle
attività di direzione.

Art. 5 - I funzionari
1. I funzionari svolgono i compiti connessi con l'attività procedimentale di pertinenza dell'Autorità; effettuano
attività di studio e di ricerca; provvedono agli adempimenti amministrativi, contabili e tecnici, ed esercitano le
altre attribuzioni loro affidate dal dirigente, in relazione alle esperienze e alla competenza maturata.
2. Ai funzionari possono, altresì, essere assegnati compiti di coordinamento, integrazione e controllo in
relazione a particolari progetti od attività. Assumono, di norma, la responsabilità dei procedimenti, fermo
restando il potere di indirizzo dei dirigenti. Possono collaborare con il titolare dell’ufficio nelle attività di
programmazione, coordinamento, propulsione e controllo.

Art. 6 - Gli operativi
1. Gli operativi svolgono mansioni amministrative, contabili e di segreteria e funzioni di analisi,
programmazione ed amministrazione di banche dati e di gestione del sistema informativo e della biblioteca
che richiedono conoscenze tecnico-pratiche. Svolgono, altresì, mansioni di classificazione, archiviazione,
protocollo, registrazione, copia, dattilografia, stenografia, magazzino e servizi tecnici, nonché altri compiti
specificamente assegnati.
2. Possono coadiuvare nell'attività di verbalizzazione e far parte, come membro tecnico o segretario, di
commissioni e di comitati.
3. Possono collaborare ad adempimenti operativi connessi ad attività di studio, ricerca e di elaborazione dei
dati.

Capo III - Reclutamento

Art. 7 - Reclutamento del personale di ruolo in fase di avvio dell’attività
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 37, comma 6, lett. b-bis) del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in sede di prima attuazione l’Autorità provvede al reclutamento del
personale di ruolo, nella misura massima del 50 % dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in
ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposite selezioni da svolgersi con modalità da
definire tenuto anche conto dello stato d’urgenza e necessità, nell’ambito del personale dipendente da
pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti per l’espletamento delle singole funzioni e tale garantire la massima neutralità e imparzialità.

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2. Il personale selezionato ai sensi dal precedente comma è comandato dalle pubbliche amministrazioni di
provenienza, con oneri a carico delle stesse, ed è immesso nei ruoli dell’Autorità con la qualifica assunta in sede
di selezione nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 8 - Concorsi: Criteri generali
1. Salvo quanto previsto all’art.7, l'assunzione del personale di ruolo, previsto dalla pianta organica dell’Autorità,
avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56 ss.mm.ii e fermo restando quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. I concorsi per l’inquadramento nel ruolo organico delle varie aree, qualifiche e livelli stipendiali del personale
sono banditi, di regola, per il livello iniziale di ciascuna area e qualifica.
3. I concorsi sono per titoli ed esami. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame e la procedura
preselettiva, ove prevista, precede la valutazione dei titoli e le prove di esame.
4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
      a)   cittadinanza secondo la normativa vigente
      b)   idoneità fisica all'impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie
      c)   età non inferiore agli anni diciotto
      d)   possesso dei diritti politici.
5. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro
che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.
6. L’Autorità nelle procedure concorsuali si conforma ai seguenti principi:
      a) adeguata pubblicità e modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, economicità e celerità di
         espletamento
      b) rispetto della pari opportunità tra uomini e donne
      c) adozione di meccanismi trasparenti ed il più possibile oggettivi idonei a verificare il possesso dei
         requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
      d) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza, che non siano componenti
         dell’organo di vertice e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali.
7. L'Autorità determina di volta in volta i posti da mettere a concorso, secondo le sue specifiche esigenze, e
delibera i bandi che sono emanati dal Presidente e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e, in formato elettronico, sul sito web istituzionale dell’Autorità.
8. Valgono, in quanto applicabili, i titoli di preferenza previsti dalle leggi relative agli impiegati civili dello Stato.

Art. 9 - Requisiti di ammissione ai concorsi per la carriera dei dirigenti
1. Possono partecipare al concorso per la carriera di dirigenti coloro che, muniti del diploma di laurea indicato
nel bando di concorso o di titolo equivalente conseguito in altro Stato estero e legalmente riconosciuto dallo
Stato italiano, risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui
all'articolo 8:
      a) abbiano un'esperienza di almeno tre anni in campi di interesse per l'attività istituzionale dell’Autorità:
            - come dirigenti in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni nazionali
                comunitarie internazionali;
            - in istituti di istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o
                internazionale con qualifica non inferiore a professore associato in materie di interesse per
                l’attività istituzionale dell’Autorità;
            - come magistrati ordinario, amministrativo o contabile o avvocati dello Stato;

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TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE                                                                      ART

    b) abbiano una esperienza di almeno cinque anni in campi di interesse per l’attività istituzionale della
       Autorità come dirigenti in imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
    c) abbiano un’esperienza di almeno cinque anni in campi di interesse per l'attività istituzionale
       dell’Autorità come funzionari in Autorità indipendenti o in amministrazioni dello Stato o altre
       pubbliche amministrazioni;
    d) abbiano prestato servizio con valutazione positiva per il periodo sotto indicato nel ruolo del personale
       dell'Autorità con la qualifica primo funzionario da almeno tre anni.
2. È richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello adeguato allo svolgimento dei compiti dirigenziali

Art. 10 - Requisiti di ammissione ai concorsi per la carriera dei funzionari
1.Possono partecipare al concorso per l'assunzione al livello iniziale della qualifica di funzionario coloro che,
muniti del diploma di laurea indicato nel bando di concorso o di titolo equivalente conseguito in altro Stato
estero e legalmente riconosciuto dallo Stato italiano, e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre
a quelli di carattere generale di cui all'articolo 8:
    a) abbiano un'esperienza di almeno tre anni in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità:
            - come funzionario in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni, anche
                indipendenti, nazionali, comunitarie o internazionali, in istituti di istruzione universitaria, in
                istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale, o in imprese di notevole
                rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
            - nell’attività professionale presso studi legali o commerciali, in qualità di libero professionista;
    b) abbiano un'esperienza di almeno cinque anni in campi di interesse per l'attività istituzionale
       dell'Autorità come operativo in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni, anche
       indipendenti, nazionali, comunitarie o internazionali, in istituti di istruzione universitaria, in istituti di
       ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale, o in imprese di notevole rilievo nazionale,
       comunitario o internazionale, dei quali almeno due maturati successivamente al conseguimento della
       laurea;
    c) abbiano prestato servizio con valutazione positiva, in qualità di operativo, presso l’Autorità per un
       periodo non inferiore a cinque anni.
2. È richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello adeguato allo svolgimento dei compiti della carriera
di funzionario.

Art. 11 - Titoli valutativi ai concorsi per le carriere dei dirigenti e dei funzionari
1. I titoli attinenti l’attività istituzionale dell’Autorità, ulteriori rispetto a quelli che costituiscono i requisiti minimi
valutati per l’ammissione al concorso, sono specificati nel bando in relazione alla posizione da ricoprire e
possono essere costituiti da:
    a) titoli di servizio indicati nei precedenti articoli 9 e 10, limitatamente al periodo eccedente quello
       minimo necessario per l'ammissione al concorso
    b) ulteriori titoli accademici, professionali e di studio
    c) pubblicazioni a stampa di rilievo nazionale o internazionale, di carattere economico, giuridico o tecnico
       in materie di interesse dell’Autorità
    d) conoscenza di lingue straniere aggiuntive rispetto all’inglese.
2. I criteri di valutazione dei titoli e le prove di esame sono specificati nel bando di concorso.
3. Le prove di esame sono volte ad accertare i requisiti attitudinali e professionali richiesti per la posizione da
ricoprire.

Art. 12 - Requisiti di ammissione ai concorsi per la carriera degli operativi
1. Possono partecipare ai concorsi per le qualifiche di assistente o di vice-assistente coloro i quali siano in
possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e:

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ART                                                           TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

      a) abbiano svolto, per almeno tre anni, in uffici pubblici o privati mansioni con qualifiche appartenenti a
         carriere analoghe a quella a cui appartiene il posto messo a concorso; ovvero
      b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità in ruolo o con a contratto a tempo determinato ovvero a
         seguito di distacco o comando da altra pubblica amministrazione, istituto o organismo pubblico o
         privato, per almeno due anni di effettivo servizio prestato.
2. Per la partecipazione ai concorsi per la qualifica di coadiutore semplice e di coadiutore principale le anzianità
previste alla lettera a) sono rispettivamente aumentate di anni due e anni quattro.
3. Possono partecipare ai concorsi per la qualifica di coadiutore semplice e di coadiutore principale soggetti che
abbiano prestato servizio presso l'Autorità, in ruolo o con contratto a tempo determinato o per comando o
distacco da altra pubblica amministrazione, istituto ed organismo pubblico o privato, rispettivamente, con
almeno la qualifica di assistente e di coadiutore semplice, per un periodo non inferiore a due anni di effettivo
servizio prestato.

Art. 13 - Titoli valutabili ai concorsi per la carriera degli operativi
1. I titoli valutabili nei concorsi per la carriera degli operativi sono costituiti:
      a) esperienze lavorative indicate all’articolo 12, per periodi eccedenti quelli minimi valutati per
         l'ammissione al concorso
      b) voto del diploma di scuola secondaria di secondo grado, eventuale diploma di laurea e relativa
         votazione
      c) altri elementi che comprovino un profilo professionale e culturale del candidato aderente a quello
         richiesto per l'espletamento delle funzioni.
2. I criteri di valutazione dei titoli e le materie oggetto delle prove di esame sono specificati nel bando di
concorso.

ART. 14 - Nomina in prova e assunzione
1. I candidati dichiarati vincitori al termine delle procedure concorsuali sono assunti con contratto individuale
di lavoro subordinato.
2. Il periodo di prova, computato come servizio di ruolo effettivo se concluso favorevolmente, decorre dal
giorno di effettivo inizio del servizio ed ha la durata di sei mesi per il personale appartenente all'area dei dirigenti
e dei funzionari, e di tre mesi per il personale appartenente all’area operativa. In caso di assenza dal servizio, a
qualunque titolo, nel corso del periodo di prova, lo stesso è prolungato per un periodo di tempo uguale a quello
di assenza.
3. Il periodo di prova deve intendersi favorevolmente compiuto ove non pervenga al dipendente diversa
comunicazione entro trenta giorni dalla fine del mese in cui ha avuto termine il periodo di prova stesso.
4. Al termine del periodo di prova, ove questo sia stato giudicato favorevolmente dall'Autorità, sulla base di
una relazione presentata dal dirigente responsabile dell’ufficio presso il quale il servizio è stato svolto, i vincitori
sono nominati in ruolo secondo l'ordine della graduatoria del concorso come approvato dall'Autorità.

Capo IV - Personale non di ruolo e altri incarichi

Art. 15 - Personale in comando o in distacco
1. L'Autorità può chiedere ad altre pubbliche amministrazioni, ad istituti e organismi pubblici o privati, il
comando o il distacco temporaneo di singoli dipendenti presso i propri uffici, in base a motivate esigenze
organizzative e funzionali, nel limite del 10% dei posti previsti in pianta organica, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 7 del presente Regolamento.

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Art. 16 - Praticantato
1. L'Autorità, anche sulla base di apposite convenzioni con Università, Enti ed Istituti di ricerca, può ospitare
studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea o giovani laureati per una esperienza di praticantato, per un
periodo non superiore ad un anno, nelle discipline attinenti le materie di interesse dell'Autorità, previa
valutazione comparativa dei curricula pervenuti.
2. Tale attività è esperita a titolo gratuito, non costituisce attività lavorativa e può essere oggetto di valutazione
ai fini di eventuali procedimenti concorsuali.
3. Può essere previsto un rimborso spese, la cui misura è determinata dall’Autorità.

Art. 17 - Nomina di esperti e collaboratori
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 30 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per esigenze cui non possa far fronte
con personale in servizio, l’Autorità può assumere personale in numero non superiore alle 10 unità, in qualità
di esperti e collaboratori esterni, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni,
rinnovabili per non più di due volte.
2. La selezione degli esperti e dei collaboratori avviene sulla base della valutazione della esperienza
professionale ed a seguito di colloquio. La durata della prestazione e l'ammontare del compenso sono fissati
di volta in volta con apposita delibera.

Art. 18 - Personale a tempo determinato
1. L’Autorità può assumere, in numero non superiore alle 60 unità dipendenti con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 2, comma 30 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per esigenze cui non possa
far fronte con personale in servizio.
2. I requisiti specifici di ammissione sono determinati nell’avviso pubblico di selezione da svolgersi con modalità
da definire tenuto anche conto dello stato d’urgenza e necessità.
3. La durata della prestazione e l'ammontare del compenso sono fissati di volta in volta con apposita delibera.

Art. 19 - Diretta collaborazione
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 17 e 18 che precedono, l’Autorità può inoltre assumere, sempre
nei limiti di cui all’art. 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, personale in posizione di diretta
collaborazione con contratti di diritto privato nella misura massima di quattro unità per il Presidente e di due
unità per ciascun Componente. Il predetto personale può essere assunto con contratto di diritto privato per
una durata massima pari a quella del mandato del Presidente o dei Componenti cui si presta collaborazione.
Al predetto personale spetta una indennità omnicomprensiva nella misura stabilita dal Consiglio con apposita
delibera.
2. Al personale di diretta collaborazione si applica il regime di cui agli articoli 23 e 24.

Art. 20 - Segretario generale
1. Ai sensi dell’art. 37, comma 1 bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, il
Segretario Generale è nominato con delibera del Consiglio dell’Autorità, su proposta del Presidente, tra i
dirigenti di livello non inferiore a quello di Direttore Principale dell’Autorità che abbiano già ricoperto incarichi
di direzione ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti della prima fascia
dei ruoli delle pubbliche amministrazione, dirigenti in imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o
internazionale e professori universitari.

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ART                                                       TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

2. Al Segretario Generale spetta un’indennità di posizione funzionale corrispondente alla retribuzione
complessiva del Componente dell’Autorità, inclusa la relativa progressione economica, ridotta del cinque per
cento.
3. L’Autorità può revocare l’incarico di Segretario Generale in presenza di gravi motivi.

Art. 21 - Capo di gabinetto
1. Il Capo di Gabinetto è nominato con delibera del Consiglio, su proposta del Presidente, tra persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti dei ruoli delle pubbliche amministrazioni e professori
universitari.
2. Al Capo di Gabinetto spetta un’indennità di posizione funzionale corrispondente alla retribuzione
complessiva del Segretario Generale, inclusa la relativa progressione economica, ridotta del dieci per cento.

Art. 22 - Consigliere giuridico
1. Il Consigliere Giuridico è nominato con delibera del Consiglio, su proposta del Presidente, tra persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti dei ruoli delle pubbliche amministrazioni e professori
universitari.
2. Al Consigliere Giuridico spetta un’indennità di posizione funzionale corrispondente alla retribuzione
complessiva del Segretario Generale, inclusa la relativa progressione economica, ridotta del dieci per cento.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Capo I - Principi generali

Art. 23 - Doveri del dipendente
1. Il dipendente deve prestare la propria attività con diligenza e spirito di collaborazione, in conformità alle
leggi, ai regolamenti, al Codice Etico ed alle altre disposizioni interne; deve osservare l'orario di lavoro e non
deve allontanarsi arbitrariamente dal servizio, deve mantenere il segreto d'ufficio ed assolvere
tempestivamente i compiti attribuitigli attenendosi alle direttive di indirizzo generale e particolare.

Art. 24 - Divieti e incompatibilità
Fermo restando quanto già previsto dall’art. 2, comma 31, della l. n. 481 del 1995, al personale è fatto divieto
di:
      a) interferire su valutazioni discrezionali spettanti all’Autorità ovvero ad altri organi pubblici
      b) trarre vantaggio in qualsiasi forma dalla trattazione o dalla conoscenza di affari dell’Amministrazione
      c) rivestire altri impieghi o uffici, esercitare qualunque professione, svolgere attività di collaborazione
         presso enti pubblici o privati, anche se a carattere occasionale
      d) svolgere attività comunque contraria alle finalità dell’Amministrazione o comunque incompatibile con
         i doveri d’ufficio
      e) avvalersi di mezzi o strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio.

Capo II - Orario di lavoro

Art. 25 - Orario di lavoro
1. L'orario settimanale normale di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti primi.

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2. L'orario settimanale normale di lavoro è ripartito in cinque giorni e decorre dal lunedì.
3. Con apposita deliberazione di servizio, in relazione ad obiettive necessità funzionali, il normale orario di
lavoro può essere modificato per particolari categorie di dipendenti, anche richiedendone la reperibilità nei
giorni non lavorativi.

Art. 26 - Lavoro straordinario e riposti compensativi
1. I dipendenti delle carriere dei funzionari e degli operativi possono svolgere prestazioni eccedenti il normale
orario di lavoro per eccezionali e comprovate esigenze di servizio e soltanto a seguito di deliberazione
dell'Autorità e su proposta del condirettore centrale o del direttore principale.
2. Le ore di lavoro straordinario sono retribuite secondo le modalità previste dal contratto per il personale della
Autorità garante della concorrenza e del mercato.
3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro, a richiesta del dipendente, potranno, previa autorizzazione del
condirettore centrale o del direttore principale, essere compensate con ore libere da fruire, di norma, il mese
successivo, per un massimo di ore 60 all’anno, usufruibili in maniera frazionata.

Art. 27 - Lavoro a tempo parziale
1. Possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa ridotta, che può
variare da un minimo del 40% ad un massimo dell’80% del normale orario di lavoro, sia di tipo orizzontale (con
orario di lavoro articolato su tutti i giorni lavorativi della settimana), che di tipo verticale (con orario di lavoro
articolato su 2/5 giorni settimanali). Per detti rapporti è applicabile la normativa che regola il rapporto di lavoro
a tempo pieno, se non diversamente stabilito ed in quanto compatibile con la specificità del rapporto.
2. Il numero di dipendenti che possono essere occupati a tempo parziale non può superare i limiti fissati dalla
normativa vigente.
3. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è dovuto in proporzione al
ridotto orario di lavoro prestato. Resta esclusa, per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, la
possibilità di effettuare prestazioni di lavoro straordinario, di usufruire dell’articolo 15 (comando) del presente
regolamento, nonché di fruire, a qualsiasi titolo, di benefici che comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo
quelli previsti da specifiche disposizioni di legge.
4. Con il rapporto di lavoro a tempo parziale è anche incompatibile l’erogazione di competenze accessorie,
fatta esclusione di quelle connesse alla particolarità delle modalità di svolgimento dell’attività, da
corrispondersi in ragione della natura della indennità stessa, per intero o in proporzione alla durata della
prestazione di lavoro.
5. Fermo restando il trattamento retributivo nei termini suddetti, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale orizzontale fruiscono dello stesso numero di giornate di congedo previste per i lavoratori a tempo pieno;
per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale il numero dei congedi è ridotto
proporzionalmente.

Capo III - Congedi e aspettative

Art. 28 - Ferie
1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno titolo ai seguenti giorni di ferie:
    a) 23 giorni lavorativi, per anzianità di servizio nella pubblica amministrazione fino a 4 anni
    b) 26 giorni lavorativi, per anzianità di servizio nella pubblica amministrazione oltre i 4 e fino a12 anni
    c) 30 giorni lavorativi, per anzianità di servizio nella pubblica amministrazione oltre i 12 anni.
2. I dipendenti acquisiscono titolo a 26 o 30 giorni di ferie a partire dall'anno nel corso del quale maturano la
relativa anzianità di servizio.

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3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio nella pubblica amministrazione si fa riferimento alla data di
assunzione originaria, escludendo dal computo stesso i periodi di aspettativa per motivi particolari e di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonché ogni anzianità convenzionale anche se utile per il
trattamento di quiescenza.
4. Le ferie si maturano proporzionalmente al servizio prestato nel corso dell’anno solare.
5. Ai fini del computo delle ferie non si tiene conto delle festività e delle giornate non lavorative.
6. L'infermità che colpisca il dipendente durante il periodo di ferie sospende le ferie medesime, sempre che
essa sia tempestivamente comunicata all’Amministrazione e resa accertabile. Resta fermo in tal caso il diritto
del dipendente a completare il godimento delle ferie nel periodo stesso, al termine della malattia.

Art. 29 - Congedo straordinario per festività soppresse e per riduzione dell’orario di lavoro
1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno titolo a 6 giorni di congedo retribuito a titolo di festività
soppresse. In caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego nel corso dell’anno, i dipendenti hanno titolo
ad un periodo di congedo proporzionale al servizio prestato nel corso dell’anno.
2. Il congedo di cui al comma 1 del presente articolo va goduto nel corso dell’anno solare di maturazione, salvo
motivate esigenze di servizio.

Art. 30 - Permessi retribuiti
1. I dipendenti hanno diritto ai seguenti permessi:
      a) fino a 4 giorni complessivi nell'arco di un anno solare per giustificati motivi personali o familiari;
      b) 15 giorni continuativi in occasione di matrimonio
      c) i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio, per rispondere a chiamate delle pubbliche
         autorità, per l’esercizio del diritto politico di voto, per partecipare a concorsi od esami, nonché in tutti
         quegli altri casi per i quali siano emanate dall’Autorità speciali disposizioni.
      c-bis) fino a 150 ore complessive nell’arco di un anno solare per motivi di studio, secondo la specifica
      disciplina stabilita con separato atto di natura regolamentare.

Art. 31 - Aspettativa per motivi particolari
1. Per motivi personali o di famiglia il dipendente può chiedere di essere collocato in aspettativa, fino al
massimo di un anno.
2. Se accolta, l'aspettativa può essere revocata, con provvedimento motivato, in qualunque momento per
comprovate ragioni di servizio.
3. Durante l'aspettativa il dipendente non ha diritto a retribuzione, né matura anzianità di servizio.

Art. 32 - Assenza per malattie e infortunio
1. Il dipendente non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di
diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia
intervenute nei tre anni precedenti.
2. Superato il suddetto periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta in casi particolarmente gravi, l’Autorità
può concedere di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. È in facoltà dell’Autorità di far constatare, da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico,
l’idoneità lavorativa del dipendente all’atto in cui si presenta al lavoro dopo un periodo di infortunio o malattia.
4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza, l'Autorità procede
all'accertamento delle sue condizioni di salute secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge,

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al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro.
5. Superati i suddetti periodi di conservazione del posto oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Autorità può procedere, salvo particolari
esigenze, a risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
6. Non sono computate nei predetti periodi le assenze conseguenti ad infortunio sul lavoro o a malattia
contratta a causa di servizio, nonché i periodi di ricovero ospedaliero.
7. I periodi di assenza per malattia non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
    a) intera retribuzione fissa mensile con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato,
       per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni
       lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero,
       al dipendente compete anche l’eventuale trattamento economico accessorio, fatta eccezione per i
       compensi per lavoro straordinario;
    b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza
    c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di assenza per malattia
    d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 del presente articolo non sono retribuiti.
8. L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al fine di consentire l’eventuale attivazione
della visita medica di controllo. Le modalità di comunicazione dell’assenza di servizio nonché dell’assolvimento
degli altri obblighi a carico del dipendente assente per malattia sono disciplinate con apposita comunicazione
di servizio.
9. L’Autorità può disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo
giorno di assenza, attraverso la competente Azienda sanitaria locale.
10. Qualora l’assenza sia conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio che
determinino una inidoneità anche temporanea spetta al dipendente la retribuzione di cui al comma 8, lettera
a), sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro, comprensiva del
trattamento accessorio.
11. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il
dipendente è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo
responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi delle lettere a), b) e c),
compresi gli oneri riflessi inerenti.
12. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate
successivamente all’entrata in vigore dello stesso, dalla quale si computa il triennio previsto dal comma 1
nonché, ove più favorevoli, a quelle in corso alla predetta data in luogo della normativa vigente al momento
dell'insorgenza della malattia.

Art. 33 - Tutela delle lavoratrici madri
1. Al personale si applicano le disposizioni previste dalla legge per la tutela delle lavoratrici madri.
2. Le lavoratrici madri possono usufruire di quindici giorni all’anno retribuiti per malattia del bambino fino al
compimento del terzo anno di vita, previa presentazione di documentazione medica.

Art. 34 - Validità dei periodi di congedo, assenza per malattia e di aspettativa ai fini dell’anzianità
1. I periodi di assenza per malattia di cui all’articolo 32 del presente Regolamento sono computati per intero
ai fini dell’anzianità relativa alle promozioni e all’attribuzione delle classi e degli aumenti di stipendio e del
trattamento di quiescenza, salvo quanto previsto dall’art. 31, comma 3.

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ART                                                        TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

Capo IV - Comportamenti illeciti: sanzioni disciplinari

Art. 35 - Sanzioni disciplinari
1. Il dipendente, per la violazione dei doveri disciplinari, è soggetto alle disposizioni contenute nel Codice
disciplinare dell’Autorità.

Art. 36 - Procedimento disciplinare
Abrogato

Capo V - Trattamento economico

Art. 37 - Trattamento economico: criterio generale
1. Il trattamento economico del personale dipendente dell’Autorità, è stabilito secondo i principi generali fissati
dal contratto collettivo dei dipendenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto anche
conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell’Autorità. Detto trattamento segue, in quanto
applicabili e previa valutazione di compatibilità, le variazioni stabilite nel Regolamento del personale
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. Ai fini dell’individuazione del trattamento economico del personale di ciascuna area, va premesso che:
      a) la Retribuzione di Livello è il trattamento economico fisso e si intende comprensiva di tutti gli istituti
         che compongono la retribuzione di livello in base al contratto collettivo dei dipendenti dell’Autorità
         Garante della concorrenza e del mercato. La quantificazione economica di tali istituti è indicata, con
         specifico riferimento a ciascuna area e a ciascun livello, nelle specifiche tabelle stipendiali allegate al
         presente Regolamento e redatte in base alle particolari esigenze funzionali ed organizzative
         dell’Autorità
      b) il Premio di Risultato è il trattamento economico accessorio e si intende comprensivo dei tre seguenti
         emolumenti: (i) premio erogato in funzione dei risultati individualmente raggiunti dal singolo
         lavoratore all’esito della valutazione annuale di cui ai successivi artt. 44 e 45; (ii) premio erogato in
         funzione dei risultati collettivamente raggiunti dall’ufficio e/o unità organizzativa cui è assegnato il
         lavoratore, all’esito della valutazione annuale di cui ai successivi artt. 44 e 45; (iii) premio erogato in
         funzione dei risultati annualmente raggiunti dall’Autorità all’esito della valutazione annuale di cui ai
         successivi artt. 44 e 45.
3. Il trattamento economico del condirettore centrale e del direttore principale è composto dalle seguenti voci:
      a) Retribuzione di Livello
      b) Premio di Risultato.
4. Il trattamento economico del direttore e del condirettore è composto dalle seguenti voci:
      a) Retribuzione di Livello
      b) Premio di Risultato
      c) indennità di funzione, ove sia chiamato alla responsabilità aggiunta della Direzione Generale o della
         direzione centrale o ad altre funzioni che comportino responsabilità e compiti aggiuntivi.
5. Il trattamento economico dei funzionari è composto dalle seguenti voci:
      a) Retribuzione di Livello
      b) Premio di Risultato
      c) indennità di funzione, ove il funzionario sia chiamato ad assumere la funzione di responsabile aggiunto
         dell’ufficio o un incarico di diretta collaborazione; in tal caso l’indennità assorbe la corresponsione del
         lavoro straordinario.

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6. Il trattamento economico degli operativi è composto dalle seguenti voci:
    a) Retribuzione di Livello
    b) Premio di Risultato
    c) Indennità di funzione, nel caso di attività di diretta collaborazione con il Presidente o con un
       Componente; in tal caso l’indennità assorbe la corresponsione del lavoro straordinario.

Art. 38 - Aree, qualifiche e corrispondenti livelli salariali
1. Area Dirigenti
    a)     Condirettore Centrale, cinque livelli stipendiali (CC)
    b)     Direttore Principale, quattro livelli stipendiali (DP)
    c)     Direttore, sei livelli stipendiali (D)
    d)     Condirettore, quattro livelli stipendiali (CD)
2. Area Funzionari
    a)     Primo funzionario, cinque livelli stipendiali (PF)
    b)     Funzionario di I, cinque livelli stipendiali (F1)
    c)     Funzionario di II, sei livelli stipendiali (F2)
    d)     Funzionario di III, sette livelli stipendiali (F3)
3. Area Operativi
    a)     Coadiutore Principale, quattro livelli stipendiali (CP)
    b)     Coadiutore Semplice, quattro livelli stipendiali (CS)
    c)     Assistente, quattro livelli stipendiali (A)
    d)     Vice-Assistente, quattro livelli stipendiali (VA)
Con successivo atto, il Consiglio stabilisce, per ognuna delle qualifiche sopra esposte, un premio di risultato
individuale annuale in valore percentuale sullo stipendio lordo fino ad un massimo pari al 16%, la cui
determinazione e liquidazione è risultante dalla applicazione della procedura di valutazione del grado di
raggiungimento dei risultati, individuali o di ufficio, con riferimento agli obiettivi assegnati di anno in anno,
come previsto al successivo Titolo III.

Art. 39 - Cessazione dal servizio
1. Il personale che cessa dal servizio ha titolo al trattamento spettante fino al giorno della effettiva cessazione;
il trattamento precedentemente goduto dal dipendente deceduto viene corrisposto integralmente per l’ultimo
mese e quello successivo a favore dei figli minori.

Art. 40 - Trattamento di quiescenza e previdenza
1. Il trattamento di quiescenza e previdenza è definito dal regolamento in materia, approvato dall'Autorità, in
base ai criteri applicabili ai dipendenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

TITOLO III - PASSAGGI TRA AREE, QUALIFICHE E LIVELLI

Capo I - Passaggi tra aree

Art. 41 - Criteri generali
1. I passaggi tra le aree avvengono mediante concorso pubblico.
2. Il numero dei posti messi a concorso è fissato dal Consiglio, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle
disponibilità di posti nella Pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità.

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Capo II - Progressione di carriera all’interno delle aree e valutazione

Art. 42 - Criteri generali
1. La progressione di carriera può consistere nel passaggio di uno o più livelli stipendiali o nel passaggio da una
qualifica a quella superiore.
2. Entrambe le progressioni di carriera sono deliberate dal Consiglio, su proposta del Segretario Generale,
tenuto conto delle disponibilità di bilancio e sulla base delle valutazioni annuali dei risultati individuali raggiunti
predisposte dal Nucleo di Valutazione o, per il personale in posizione di comando presso altre Amministrazioni
pubbliche, in base alle relazioni predisposte da dette Amministrazioni. Esse decorrono, ai fini giuridici ed
economici, dal 1° luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio.
3. Il rapporto valutativo del personale di ruolo che svolge funzioni in diretta collaborazione del Presidente e dei
Componenti è redatto da ciascuno di essi.
4. Annualmente è resa nota la graduatoria del personale di ruolo con l'indicazione del posizionamento nei livelli
e nelle qualifiche.

Capo III - Progressioni di carriere e valutazione dei dirigenti e dei funzionari

Art. 43 - Progressione di carriera
1. In base all'esito del processo di valutazione, di cui al successivo articolo 44, ed in relazione alle disponibilità di
bilancio, l'Autorità attribuisce ogni due anni ai dirigenti e ai funzionari progressioni di carriera, ai sensi dell’art.
42 comma 2.

Art. 44 - Criteri e metodo di valutazione dei risultati
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio approva, sentito il Segretario Generale, gli obiettivi
programmatici per il biennio di programmazione successivo e fissa le priorità e gli obiettivi prestazionali e di
risultato dell’Autorità, quantitativi e qualitativi, da raggiungere per il primo anno del biennio di
programmazione.
2. Entro la stessa data di cui al comma 1, il Nucleo di valutazione propone al Consiglio, sentito il Segretario
Generale e tenuto conto del sistema gestionale e di controllo operativo della Autorità, i criteri, le metodologie
e le modalità operative per la valutazione delle prestazioni fornite dal personale della Autorità.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Segretario Generale assegna ai dirigenti degli uffici da lui coordinati gli
obiettivi individuali e collettivi da raggiungere negli anni successivi; entro il 15 febbraio di ogni anno i dirigenti,
a loro volta, assegnano obiettivi individuali ai propri collaboratori, o di ufficio per l’area degli impiegati.
4. Il Nucleo di valutazione vigila sul rispetto delle procedure di cui al comma precedente e informa, almeno
semestralmente, il Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi indicati, avvalendosi degli strumenti di controllo
di gestione predisposti dal Segretario Generale.
5. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, il nucleo di Valutazione, applicando in
particolare quanto previsto al comma 2 verifica la valutazione delle prestazioni individuali dei dirigenti e dei
funzionari e, per gli impiegati quelli delle unità organizzative di appartenenza.
6. Il risultato finale della valutazione, rappresentato in termini di percentuali rispetto agli obiettivi assegnati,
sarà approvato dal Nucleo di Valutazione, e firmato dal dipendente e dal responsabile gerarchico di due livelli
superiori o, in sua mancanza dal Segretario Generale.
7. Il risultato rappresentato nella scheda di valutazione annuale è il presupposto della progressione di carriera
sia per i livelli di qualifica sia per quelli stipendiali all’interno delle singole qualifiche.

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8. Annualmente verrà reso noto l'esito della valutazione per tutto il personale. I relativi premi saranno liquidati
entro il 30 giugno dell’anno successivo e pagati mensilmente.

Capo IV - Progressioni di carriera e valutazione dell’area degli operativi

Art. 45 - Progressioni di carriera
Abrogato

Capo V - Disposizioni comuni

Art. 46 - Disposizioni comuni
1. Le modalità attuative del capo III e IV del Titolo III saranno oggetto di un successivo atto di natura
regolamentare del Consiglio.
2. Non saranno ammessi a nessuna forma di progressione di carriera i dipendenti con un risultato inferiore al
70% dell’obiettivo assegnato.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE
Art. 47 - Prima applicazione
1. Il sistema di valutazione per la definizione del premio di risultato prenderà avvio con riferimento all’anno
solare 2015.
2. Per il solo anno solare 2014, in via eccezionale, i premi di risultato saranno riconosciuti nella misura del 100%
a tutto il personale. Tale riconoscimento non rileva ai fini della progressione di carriera.

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SEZIONE II - PARTE ECONOMICA

TABELLE STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI - AREA DIRIGENTI

       Qualifica                                Livello         Cod.     euro 1

                                        Condirettore centrale   CC1      189.810

                                                                CC2      184.680

                                                                CC3      179.550
                       PRIMA FASCIA

                                                                CC4      174.420

                                                                CC5      170.316

                                        Direttore Principale    DP1      164.160

                                                                DP2      160.056

                                                                DP3      155.952

                                                                DP4      151.848
           DIRIGENTI

                                        Direttore               D1       145.692

                                                                D2       141.588

                                                                D3       137.484

                                                                D4       133.380
                       SECONDA FASCIA

                                                                D5       129.276

                                                                D6       125.172

                                        Condirettore            C1       122.094

                                                                C2       117.990

                                                                C3       113.886

                                                                C4       109.782

1
    Decorrenza 1° gennaio 2018.

                                                                                                             P. 18/20
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE               ART

TABELLE STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI - AREA FUNZIONARI

      Qualifica                   Livello    Cod.    euro 2

                                             PF1     123.120

                                             PF2     119.016

                         Primo Funzionario   PF3     115.938

                                             PF4     111.834

                                             PF5     107.730

                                             FI1     102.600

                                             FI2      99.522

                            Funzionario I    FI3      96.444

                                             FI4      92.340

                                             FI5      88.236
          FUNZIONARI

                                             FII1     83.106

                                             FII2     80.028

                                             FII3     77.976
                            Funzionario II
                                             FII4     75.924

                                             FII5     73.872

                                             FII6     71.820

                                             FIII1    68.742

                                             FIII2    66.690

                                             FIII3    64.638

                           Funzionario III   FIII4    62.586

                                             FIII5    60.534

                                             FIII6    58.482

                                             FIII7    56.430

2
    Decorrenza 1° gennaio 2018.

                                                               P. 19/20
ART                                             TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

TABELLE STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI - AREA OPERATIVI

       Qualifica                  Livello       Cod.   euro 3

                                                CP1     61.560

                                                CP2     59.508
                        Coadiutore principale
                                                CP3     57.456

                                                CP4     55.404

                                                C1      53.352

                                                C2      51.300
                              Coadiutore
                                                C3      49.248
           OPERATIVI

                                                C4      47.196

                                                A1      45.144

                                                A2      43.092
                              Assistente
                                                A3      41.040

                                                A4      38.988

                                                VA1     36.936

                                                VA2     34.884
                            Vice assistente
                                                VA3     32.832

                                                VA4     30.780

3
    Decorrenza 1° gennaio 2018.
                                                                                        P. 20/20
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