PIANO DI INCLUSIONE A.S.2021/2022 - Per L'integrazione e l'accoglienza Scolastica degli Alunni Diversamente Abili
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Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 I.T.I “RENATO ELIA” VIA ANNUNZIATELLA 55/C - 80053 - CASTELLAMMARE DI STABIA – NA Centralino 081.8717985 – Fax 081.8723657 PIANO DI INCLUSIONE A.S.2021/2022 Per L’integrazione e l’accoglienza Scolastica degli Alunni Diversamente Abili 1
Prot. 10683/IV/5 del 15/06/2020 Sommario 1. Che cosa si intende per accoglienza? 3 2. Cosa si intende per disabilità? 3 3. Quali le principali tappe della scuola italiana verso l’inclusione 4 Scuole speciali 5 4. La scuola deve sempre accogliere il disabile? Ruolo del Dirigente Scolastico. 5 5. Che cosa dice la normativa in merito alla formazione delle classi? 6 6. Qual è l’iter per ottenere la certificazione? 6 7. Quali sono i compiti della scuola? 7 8. Chi è il docente per le attività di sostegno? 7 9. Che cosa di intende per assistenza specialistica? 8 10. Che cosa si intende per assistenza di base? 8 11. Quali sono i compiti del docente per le attività di sostegno? 9 12. Le attività di sostegno sono di competenza esclusiva di un solo docente? 9 13. Quali strategie didattiche possono essere adottate nelle attività di sostegno? Alcune proposte 10 14. Didattica a Distanza 12 15. Quali sono i compiti di tutti gli insegnanti curriculari? 13 16. Quali documenti accompagnano l’alunno disabile? 14 17. Quali strumenti di programmazione favoriscono l’inclusione? 15 18. Qual è la finalità di questi strumenti? 17 19. Che cosa si intende per “gravità” secondo la L. 104? 17 20. Quali sono i possibili percorsi scolastici nella scuola secondaria di secondo grado? 20 21. Che cosa si intende per prove equipollenti? 23 22. Che cosa si intende per prove differenziate? 23 23. Studente disabile può non essere valutato? 24 24. Valutazione della didattica a distanza alunni con BES (VDAD) 26 25. Quale normativa si applica per l’Esame di Stato? 28 26. Che cosa fare in caso di barriere architettoniche? 31 27. Come si deve operare per la tutela della privacy? 31 28. Come agire in merito alle gite scolastiche? 32 29. Quali sono le direttive per le prove INVALSI? 32 30. Con quale modalità si richiedono gli ausili? 33 31. Come si possono attuare i progetti PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) per gli alunni con disabilità? 34 32. Quali possibili percorsi di inserimento lavorativo sono possibili per un studente con handicap? 38 33. Che cosa si intende per qualità nella scuola? 38 ALLEGATO: A 43
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 1. Che cosa si intende per accoglienza? Accoglienza significa facilitare l’ingresso a scuola dello studente diversamente abile , sostenerlo nella fase di conoscenza ed adattamento al nuovo ambiente e far si che sia parte del contesto scolastico, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna. L’accoglienza non può essere intesa come benevolenza, generosità, filantropia, ma come riconoscimento del valore della persona disabile che, come tutti gli altri, va accolto per le sue possibilità, per i potenziali valori umani di cui è portatore. In tale prospettiva è necessario non solo un impegno forte di conoscenze e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare dei diversamente abili ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi. La scuola deve mettere in atto un’organizzazione educativa e didattica che sia differenziata, individualizzata, personalizzata per tutti gli alunni, e non soltanto per determinate categorie. La scuola che consente a ciascun studente, non solo al diversamente abile, di procedere secondo i suoi ritmi ed i suoi stili di apprendimento, muovendo dai suoi livelli di sviluppo, risulta essere una buona scuola accogliente. L’accoglienza vera è quella che si estrinseca nell’impegno di promozione dello sviluppo, della formazione, dell’educazione e dell’istruzione, tutto ciò si realizza solo quando le persone si sentono accolte, prese in considerazione e valorizzate. L’integrazione degli alunni diversamente abili può essere realizzata solo in una scuola che si fa a misura di tutti gli alunni, perché tutti, non solo i diversamente abili, sono diversi. La diversità e caratteristica peculiare dell’uomo. Può avvenire attraverso una o più persone nell’ambito di un progetto più o meno strutturato. In questa fase si devono considerare aspetti di tipo amministrativo - burocratico (documentazione, richiesta risorse, ecc.), comunicativo - relazionale (personale della scuola, studenti, operatori a vari livelli, ecc.), educativo- didattico (PEI, relazioni, ecc.) e sociale. E’ una fase sicuramente delicata ed indispensabile per porre le basi di una efficace e fattiva integrazione. 2. Cosa si intende per disabilità? La disabilità rappresenta la riduzione parziale o totale conseguente ad una menomazione, della capacità di compiere un’attività nei modi e nei limiti considerati normali per un essere umano. L’handicap rappresenta la condizione di svantaggio sociale conseguente ad una menomazione o ad una disabilità che limita o impedisce nell’individuo lo svolgimento di un ruolo normale. E’ la condizione personale di chi, in seguito ad una o più menomazioni, ha una ridotta capacità d’interazione con l’ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale. La disabilità secondo l’ICF viene considerata non più come malattia, disordine, disturbo ma come conseguenza o risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo ed i fattori personali e ambientali che rappresentano il contesto in cui vive 3
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 Il modello ICF L'ICF è nato all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Obiettivo era la definizione di uno schema di classificazione utilizzabile in tutto il mondo. A fianco dei tre fattori - Funzioni e strutture corporee - Attività personali - Partecipazione sociale- hanno rilevanza anche le condizioni fisiche e i fattori contestuali. La salute, pertanto, viene valutata complessivamente secondo tre dimensioni: biologica, individuale e sociale; infatti la disabilità è intesa ora in base all’ICF del 22/maggio 2001, come l'esito di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo, i fattori personali e i fattori ambientali, ossia il contesto in cui egli vive. 3. Quali le principali tappe della scuola italiana verso l’inclusione Il percorso che ha portato la scuola italiana dall'istruzione speciale o differenziale all'integrazione, in una prospettiva di inclusione, è stato segnato da importanti tappe legislative collocate in un periodo di circa 20 anni, dal 1972 al 1992: dalla Legge 118/72 che consente l'inserimento a scuola degli alunni con disabilità, alla 104/92 che non solo sancisce dei diritti ma che definisce anche responsabilità e risorse. Importanti inoltre, sono le Linee Guida per l’Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità (MIUR) del 04/08/2009 prot. 4274 emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Importante risulta il Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero della “Per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all’inclusione” 4
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 Le tappe fondamentali sono le seguenti: Scuole speciali Inserimento Integrazione Inclusione 4. La scuola deve sempre accogliere il disabile? Ruolo del Dirigente Scolastico. Per i giovani disabili l'accesso alla scuola di ogni ordine e grado è l'affermazione di un diritto. Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) – art. 12 Legge 104/92. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l’iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Il diritto all’integrazione è garantito anche per l’asilo nido e l’università (art. 12 Legge 104/92). IMPORTANTE: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986). Ruolo del Dirigente Scolastico Nella fase dell’accoglienza dei diversamente abili la figura del Dirigente Scolastico rappresenta l’elemento centrale rispetto ad una visione sistematica dell’organizzazione, in cui le diverse variabili sono interdipendenti, L’aspetto manageriale si integra con le competenze ”educazionali” per la creazione di una coerenza tra l’ambito organizzativo e quello pedagogico. L’attenzione che si solleva verso il D.S, pone in evidenza alcune peculiarità: ”il capo di istituto è una dei più importanti fattori, se non il principale, nel determinare l’efficienza dell’integrazione. Importanti miglioramenti nell’integrazione si ottengono quando il D.S. riesce a stabilire un efficace lavoro di gruppo con competenze e aperture nei confronti della disabilità. Nella funzione del Dirigente Scolastico rientrano compiti specifici: Promuovere l’integrazione scolastica ed il successo formativo di tutti gli studenti con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazioni di disabilità, attraverso l’elaborazione collegiale del piano dell’offerta formativa. Assicurare quale strumento di integrazione, la flessibilità organizzativa e didattica, dei curricoli e delle classi, l’autonomia di sperimentazione didattica e metodologica. Sostenere e coordinare l’azione in team al fine di: attuare interventi formativi usufruendo di risorse culturali ed educative presente nel territorio: realizzare attività di tipo cooperativo che coinvolgono le varie componenti che ruotano attorno allo studente; potenziare l’apprendimento e il miglioramento della vita di relazioni degli alunni disabili. 5
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 5. Che cosa stabilisce la normativa in merito alla formazione delle classi? La circolare 19/08 del Ministero della Pubblica istruzione è stata ripristinata e abolisce il divieto di sdoppiamento delle prime classi di ogni ordine e grado nel caso vi siano più di due alunni con disabilità. La Circolare apporta una novità rispetto alla circolare 19 del 2007, relativa al numero massimo di alunni nelle prime classi frequentate da alunni con disabilità. Quindi oltre il limite massimo di 20 (in presenza di più alunni con disabilità) e 25 alunni (in presenza di un studente con disabilità) nelle prime classi, scatta l’obbligo di sdoppiamento, a differenza che in tutte le altre classi. Il Consiglio di Classe tramite il Dirigente Scolastico, può richiedere al Direttore Scolastico Regionale la formazione di classi con un numero non superiore a 20 alunni a condizione che dal progetto di integrazione formulato da tutto il Consiglio di Classe risultino le ragioni del minor numero di alunni, le finalità che si intendono perseguire e le metodologie didattiche che si intendono attivare (D.M. 141/99). 6. Qual è l’iter per ottenere la certificazione? . Il genitore ovvero l’esercente la potestà parentale o la tutela dello studente che intende accedere ai benefici stabiliti dalla legge 104/92 artt.12 e 13, previa idonea informativa da parte del Distretto Sanitario, può attivare le procedure amministrativo-sanitarie seguendo schematicamente quanto di seguito sinteticamente riassunto: La procedura prevede le seguenti azioni: • la Scuola può consegnare, su richiesta, alla famiglia una relazione (scheda informativa); • Recarsi dal Medico di Medicina generale e/o dal Pediatra di libera scelta e, previa individuazione della patologia, farsi rilasciare l’impegnativa del SSN con la prescrizione della visita specialistica da effettuare con il Neuropsichiatra infantile della ASL, previa prenotazione. • Il Neuropsichiatra redige il certificato medico che viene rilasciato al genitore ovvero l’esercente la potestà parentale o la tutela del minore, il quale lo consegna al Responsabile dell’Unità Operativa di Medicina Legale del Distretto sanitario di residenza per la trasmissione per via telematica all’INPS; • Il genitore ovvero l’esercente la patria potestà cura la redazione e la trasmissione telematica della domanda amministrativa all’INPS, attraverso i soggetti abilitati (associazioni di categoria e patronati); • La sede provinciale INPS, cui sono demandate le competenze accertative per effetto del protocollo d’intesa Regione Campania / INPS del 27.06.13, predispone la calendarizzazione di sedute dedicate di legge 104/92 – art. 12 e 13, garantendo la chiamata a visita nei trenta giorni successivi alla domanda; • L’INPS cura la comunicazione della data di visita collegiale all’utente; • La commissione medica integrata redige e rilascia la “Certificazione di accertamento della situazione di studente portatore di handicap ai fini della presa in carico per l’integrazione scolastica (ai sensi del D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185)” al genitore, ovvero all’ esercente la potestà parentale o la tutela dello studente; • Studente a cui sono riconosciuti i benefici previsti dalla suddetta certificazione, previa istanza del genitore ovvero dell’esercente la potestà parentale o la tutela, è sottoposto a visita da parte della Unità Multidisciplinare per la definizione della Diagnosi funzionale ovvero del nuovo Profilo di Funzionamento 6
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 7. Quali sono i compiti della scuola? I compiti primari della scuola nei riguardi dello studente diversamente abile in riferimento alla legge n°68/99 sono i seguenti: • Disporre di una adeguata conoscenza del disabile avendo cura di non usare il deficit come unica chiave di accesso alla persona • Operare per l’individuazione di requisiti necessari per instaurare e mantenere un rapporto di lavoro , aumentando nel disabile la consapevolezza di sentirsi e di pensarsi come lavoratore ( quindi con la capacità di eseguire mansioni in modo autonomo, con la capacità di autorganizzarsi, di relazionarsi). • Fare la socializzazione : studente disabile lavora con la classe e la classe lavora con studente disabile. • Lavorare per certificare le competenze conseguite dal disabile in modo "trasparente" • Imparare ed insegnare a lavorare in gruppo, cioè essere in grado di cooperare. Garantire allo studente con disabilità le condizioni per il benessere psico-fisico, attraverso un clima sociale positivo in cui possa sviluppare affetti, relazioni, autonomia e apprendimenti. La socializzazione con i coetanei rimane un obiettivo da perseguire, affiancato ad altri, nella logica di un percorso formativo a carattere anche misto, con momenti "scuola-scuola", "scuola-laboratorio", "scuola- lavoro", per accompagnare il giovane verso la vita adulta e verso il lavoro. 8. Chi è il docente per le attività di sostegno? Il docente di sostegno è un docente specializzato che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto diversamente abile. La sua assegnazione è essenziale per attuare “forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap” e “realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Il docente di sostegno ha un ruolo determinante nel processo di integrazione quanto più si qualifica e si distingue come risorsa competente e mediatrice. Integrato nell’organizzazione della scuola, il docente di sostegno non si limita al rapporto esclusivo con l’allievo in situazione di handicap, ma lavora con la classe, così da fungere da mediatore tra l’allievo disabile e i compagni, tra l’allievo disabile e gli insegnanti, tra l’allievo disabile e la scuola. Il docente specializzato per il sostegno è assegnato alla classe in cui è iscritto un studente con disabilità; egli assume la contitolarità della sezione e della classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e all’ elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi dell’articolo 13, comma 6 della legge5 febbraio 1992 n. 104. Il docente di sostegno ha le seguenti competenze: 1) Competenze generali relative alla situazione di handicap: • competenze relazionali, sapere lavorare in team con gli altri operatori; • facilitare il lavoro di rete tra operatori scolastici, extrascolastici, famiglie; • svolgere attività di tutore e compresenza in classe; 7
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 2) Competenze disciplinari relativamente alla propria area di nomina: • competenze metodologiche; • competenze teoriche e applicative di contenuti. E’ nominato dal U.S.P. e assegnato dal Dirigente Scolastico alla classe in cui è presente studente disabile certificato. Non deve essere considerato l’unico docente cui è affidata l’integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02). Chi lo richiede? Il Dirigente Scolastico (art. 41 e 44 D.M. 331/98), dopo aver esaminato la documentazione a corredo dell’iscrizione: - certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi della legge n°104/92) - diagnosi funzionale - Per quante ore? La quantificazione delle ore di sostegno necessarie si stabilisce in base alla diagnosi funzionale, in base al progetto formulato dal Consiglio di Classe, in base alle valutazioni effettuate dal GLH dopo aver esaminato la documentazione a corredo di ogni singolo studente, tra cui eventuale sentenza TAR. 9. Che cosa di intende per assistenza specialistica? Un’assistenza specialistica ad personam dev’essere fornita al singolo studente con disabilità in aggiunta all’assistente igienico-personale, al docente di sostegno e agli insegnanti curriculari, per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti nello studente stesso. Si tratta di un aspetto peculiare della garanzia di integrazione, da non confondere mai con assistenza igienico-personale. Nel caso in cui la situazione dello studente lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. Si tratta dei c.d. assistenti ad personam. La competenza è del Comune per le scuole materne, elementari e medie e della Provincia per le scuole superiori – art. 139 D.Lgs 112/1998). Chi richiede l’assistente per l’autonomia e la comunicazione? Se la gravità dell’handicap lo richiede, il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all’ente di competenza nel rispetto dei seguenti atti normativi: – Articoli 42-45 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 24 luglio 1977, n. 616. – Articolo 13, comma 3 della Legge 104/92. 10. Che cosa si intende per assistenza di base? L’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art.13, comma 3, della legge 104/92. Comprende l’assistenza nell’accompagnare studente in situazione di handicap dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale. - Chi la svolge? Devono provvedervi i collaboratori scolastici; per svolgere questa mansione hanno diritto 8
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola 16/05/03; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01). - Responsabilità: E’ il Dirigente Scolastico che, nell’ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, deve assicurare in ogni caso il diritto all’assistenza (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01). 11. Quali sono i compiti del docente per le attività di sostegno? 1. Il docente di sostegno deve leggere attentamente la documentazione presente nel fascicolo dello studente assegnato per acquisire informazioni sullo studente e sul percorso didattico–educativo dell’anno scolastico precedente se studente non è stato certificato per la prima volta. Il fascicolo personale dello studente deve contenere i seguenti documenti: - Diagnosi Funzionale valida per il corrente anno scolastico (D.F.) - l’ultimo Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) (questi due documenti saranno sostituiti dalla diagnosi di funzionamento) - il Piano Educativo Individualizzato del precedente anno scolastico (P.E.I.) - la Relazione Finale del precedente anno scolastico - i verbali degli incontri previsti dalla LQ 104 2. Accogliere studente; contattare la scuola di provenienza, raccogliere le informazioni per favorire il passaggio tra ordini di scuola; 3. Presentare il caso al Consiglio di Classe all’inizio dell’anno, con l’eventuale supporto degli specialisti ASL, dei genitori e degli insegnanti dell’anno precedente per gli alunni iscritti per la prima volta; 4. Coordinare le informazioni sullo studente, favorendo così i rapporti tra scuola, famiglia, servizi; 5. Partecipare alle operazioni di valutazione di tutti gli alunni della classe in cui è inserito studente certificato, compresi gli scrutini e gli esami finali, escluso l’esame di Stato; 6. Svolgere, eventualmente coadiuvato dalla figura dell’assistente USL, la funzione di “regia” del programma di integrazione nella classe dello studente diversamente abile. La documentazione di cui sopra, va redatta nel rispetto dell’ultimo decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66. 12. Le attività di sostegno sono di competenza esclusiva di un solo docente? Il tema dell’inclusione scolastica in questo momento storico diventa un argomento importante per gli insegnanti, gli attori istituzionali e anche le famiglie. Oggi nel processo di inclusione i genitori hanno spostato il fulcro della loro attenzione non più sulla rivendicazione delle ore di copertura per il sostegno, ma sul progetto educativo da costruire in collaborazione con tutti gli attori della comunità scolastica vista come comunità educante e inclusiva. Le buone pratiche scolastiche devono, in effetti, veder coinvolte tutte le componenti scolastiche, come previsto dai Principi Guida per promuovere la qualità dell’inclusione nella Scuola Inclusiva (Agenzia Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni Disabili 2003). L’ obiettivo fondamentale è quindi lo sviluppo delle competenze dello studente negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, nonché nella socializzazione; ma questi obiettivi sono raggiungibili solo attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti in questione nonché grazie alla presenza di una co- progettazione pedagogica e una programmazione puntuale e logica degli interventi educativi, formativi, riabilitativi, come previsto dal P.E.I. La progettazione per la realizzazione del processo di inclusione riguarda tutti gli insegnanti, perché l’intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili di 9
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 apprendimento, a promuovere le diverse attitudini, a costruire in modo alternativo i luoghi di apprendimento, a favorire e potenziare gli stili cognitivi e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni e alle capacità specifiche degli alunni. Solo con un approcciopedagogico attivo e aperto diventa possibile che gli alunni esercitino effettivamente il proprio diritto allo studio, inteso come successo formativo per tutti. Si può anche affermare che la mancanza di interventi didattici non differenziati crea una disparità di trattamento che produce diseguaglianza nell’accesso ai saperi e alle conoscenze. Ma quale deve essere il ruolo del docente specializzato di sostegno? Il docente di sostegno, oggi, viene ad assumere compiti nuovi, più specifici ed impegnativi, in quanto non è solo di sostegno al singolo studente disabile ma lo è di tutto il gruppo-classe, contribuendo ad un’armonica integrazione e collaborazione reciproca. Si tratta di una figura essenziale, significativa, sia nella relazione con il docente curriculare sia all’interno del più vasto rapporto con gli altri docenti della scuola. In questo senso è un mediatore attivo e il promotore di una scuola accogliente e inclusiva, in grado di dare risposte adeguate ai bisogni specifici di apprendimento e a quelli sociali di ciascuno studente. L’attività di sostegno ha come finalità la formazione globale della persona. Essendo un elemento fondante del processo dell’integrazione coinvolge tutti gli insegnanti della classe, gli alunni, le famiglie, le équipe socio-sanitaria e il personale non docente della scuola. Viene svolta prevalentemente in classe attraverso ore di compresenza del docente di sostegno con il docente curricolare ed è finalizzata all’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità delle singole discipline o alla realizzazione di percorsi integrati per lo sviluppo delle capacità e delle autonomie degli alunni disabili sulla base del tipo di disabilità. Possono essere utilizzate varie modalità didattiche, come ad esempio: - appunti semplificati delle lezioni; - schemi riassuntivi; - task analisys; - diagrammi di flusso; - progetti; - altro. Lo strumento che sintetizza l’attività di sostegno, integrata con eventuali altri interventi predisposti per studente disabile, è il P.E.I. 13. Quali strategie didattiche possono essere adottate nelle attività di sostegno? Alcune proposte - Didattica Metacognitiva, Prima di affrontare la Didattica Metacognitiva bisogna dare un accenno all’approccio metacognitivo. Esso si prefigge un obiettivo largamente condiviso nel campo dell’apprendimento e dell’educazione in generale: offrire agli alunni l’opportunità di imparare ad interpretare, organizzare e strutturare le informazioni ricevute dall’ambiente e la capacità di riflettere su questi processi per divenire sempre più autonomi nell’affrontare situazioni nuove. Infatti, nell’ottica metacognitiva l’intenzione del docente non è tanto rivolta all’elaborazione di materiali e metodi nuovi per “imparare a fare”, quanto a formare quelle abilità mentali sovraordinate che vanno al di là dei semplici processi primari (ad esempio: leggere, scrivere, ricordare). Questo andare al di là della cognizione significa innanzitutto sviluppare nel soggetto la consapevolezza di quello che sta facendo, del perché lo fa, di quando è più opportuno farlo ancora e in quali condizioni. L’approccio metacognitivo, quindi, tende a formare la capacità di essere gestori dei propri processi cognitivi, dirigendoli attivamente con valutazioni e indicazioni operative personali. Esso 10
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 offre al docente maggiori sicurezze sulle conoscenze da veicolare, sui processi cognitivi da innescare, sul tipo e sulla qualità dell’interazione che dovrebbe instaurare con studente. La didattica metacognitiva ha dimostrato la sua efficacia sia per l’affinamento di competenze trasversali, come l’attenzione, la memoria, il metodo di studio, che per l’apprendimento di abilità più prettamente curricolari, come la lettura e comprensione del testo, la matematica, la scrittura. Tali riscontri positivi sono stati osservati anche con allievi che presentavano bisogni educativi speciali, in particolari nei deficit d’attenzione con iperattività, nelle difficoltà di apprendimento, nel ritardo mentale e nell’autismo (per quanto concerne soprattutto i programmi per favorire lo sviluppo di una teoria della mente). E’ una modalità che pone l’accento sul processo più che sul risultato e vuole rendere consapevole lo studente delle strategie cognitive impiegate. Lo stesso docente adotta un comportamento metacognitivo e meta-didattico, ad es. anticipando i contenuti della lezione e le finalità, stimolando domande che suscitino una curiosità non effimera chiede il perché delle risposte sia giuste che sbagliate, valorizzare gli errori come occasioni per imparare; facilitare gli interventi alle discussioni in classe; ecc. - Metodo di Studio: consiste nel far diventare gli studenti consapevoli di quali strategie possono essere adottate, individuare il proprio stile cognitivo prevalente, ma anche esaminare e comprendere bene come è costruito il libro di testo e che uso farne, come ricavare informazioni da un testo, ecc. sono tutti aspetti che possono migliorare sensibilmente il rendimento di ogni studente. - Mappe Concettuali: rientrano come risorsa didattica all’interno di uno stile di insegnamento che adotta vari mediatori e strategie. Possono scaturire da un pensiero condiviso, realizzata in gruppo, (brainstorming) come introduzione e/o come consuntivo di una unità di apprendimento. - Apprendimento Cooperativo. E’ una modalità in cui il docente si propone come mediatore di rapporti e apprendimenti e valorizza il contributo di ogni studente, dimostrando come ognuno può essere utile e importante. Necessita di una opportuna predisposizione dei percorsi, del contesto, dei mezzi e dei materiali e sarebbe opportuno utilizzarlo in modo trasversale e interdisciplinare. Ci sono vari orientamenti e modelli di lavoro, su compiti diversi e che produce effetti benefici sulla motivazione e sulla percezione di sé. - Tutoring. Sulla base dello stesso principio dell’apprendimento cooperativo c’è alla base la fiducia dell’apprendimento tra i pari. Se si affida ad un compagno esperto o comunque facendo leva sul suo senso di competenza e di responsabilità, si produrrà un beneficio sia in chi dovrebbe ricevere sia in chi deve guidare il compagno in un compito. - Scrittura di gruppo. Stesura di testi sotto la guida del docente o per piccoli gruppi, su temi di particolare interesse. - Utilizzo di vari mediatori didattici che aiutino e rendano più coinvolgente l’apprendimento: mediatori iconici (grafici, immagini, cartine, slide…); mediatori multimediali (dvd, presentazioni animate, films,…); giochi di simulazione; visite didattiche; ecc. - Attività mirate con l’utilizzo dell’informatica, in cui studente si misura individualmente o in coppia su un compito indicato dal docente, facendo leva su un medium (il computer) che “aggancia” lo studente, e che rende più motivante un’attività. In questo ambito, spesso si assiste ad una superiore competenza (sul mezzo e sulle procedure) dello studente rispetto al docente. In questo caso il docente diviene DOCENTE - MEDIATORE per certi aspetti, ma rimane l’esperto disciplinare e comunque il detentore della “bussola” della nave. Altre modalità - partecipazione attiva alle lezioni di classe, - ripetizione-rinforzo dei punti più significativi della lezione,
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 - lavoro in classe individuale o in piccoli gruppi - lavoro individualizzato in particolari momenti di difficoltà, - uso di strumentazione e strategie innovative specifiche per la tipologia dell’handicap, - uso di nuove tecnologie (laboratorio di grafica, laboratorio linguistico - laboratorio di informatica, di serigrafia, di fotografia, audiovisivi, ...), - utilizzo del mezzo informatico e di software didattici per motivare ulteriormente l’allievo all’apprendimento/ conoscenza. 14. Didattica a Distanza Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni (nota MIUR0000388.17-03-2020). Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali il docente possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con studente e tra studente e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile,
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 con la famiglia dello studente stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Resta inteso che ciascun studente con disabilità è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. Atteso che per gli alunni con disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla base della disamina congiunta (docente – famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone, si possono considerare le specifiche esigenze di alunni e studenti con disabilità sensoriali: non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoacusici. Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali (Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida). Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale ministeriale. 15. Quali sono i compiti di tutti gli insegnanti curriculari? Studente diversamente abile una volta inserito nel contesto classe viene monitorato e osservato dai docenti curriculari delle singole discipline e dal/i docenti di sostegno, e dopo le prime verifiche iniziali (entro il mese di ottobre), stabiliscono se studente è in grado di seguire un percorso didattico: A) ordinario, B) personalizzato (con prove equipollenti) e acquisire così la qualifica o il diploma, C) differenziato. Nel caso del percorso B i docenti curriculari devono applicare personalizzazioni sia riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento sia in relazione ai criteri di valutazione. Nel caso C: predisporre il programma della propria disciplina in collaborazione con il docente di sostegno, preparare le verifiche da svolgere in corso d’anno, attuare una didattica che permetta l’effettiva inclusione scolastica dello studente, che, al termine del suo percorso, ottiene soltanto la certificazione delle competenze acquisite. Le decisioni che il C.d.C. decide di adottare verranno regolarmente evidenziate, discusse e verbalizzate nel primo consiglio di classe per poi darne regolare comunicazione ai genitori sempre nel massimo rispetto delle norme sulla privacy.
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 N.B. Il docente curriculare ha nei confronti dello studente certificato le stesse responsabilità che ha per tutti gli altri allievi. 16. Quali documenti accompagnano studente disabile? - Verbale di accertamento rilasciato dall’INPS “Certificazione di accertamento della situazione di studente portatore di handicap ai fini della presa in carico per l’integrazione scolastica (ai sensi del D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n°185). La certificazione viene rilasciata al genitore, ovvero all’esercente la potestà parentale o la tutela dello studente. - Diagnosi Funzionale L’Unità Multidisciplinare redige la diagnosi funzionale entro e non oltre i 30 giorni dalla data della richiesta utilizzando il linguaggio e l categorie della classificazione I.C.F. (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Salute e della Disabilità) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La Diagnosi funzionale (D.F.) è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dello studente in situazione di handicap (D.P.R. 24/2/94, art. 3, comma 1) al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli art.12 e 13 della legge n°104/92. E’ un atto di competenza esclusiva dell’unità multidisciplinare e riporta la descrizione funzionale con particolare attenzione alle potenzialità dei soggetti. Gli operatori della Unità multidisciplinare consegnano la diagnosi funzionale ai genitori, agli esercenti la potestà parentale o la tutela dello studente, che a loro volta la consegnano al Dirigente Scolastico, in forma riservata, de scuola o istituto presso cui il minore è stato precedentemente iscritto. La diagnosi funzionale costituisce il presupposto per la compilazione del Profilo Dinamico Funzionale (vedi P.D.F.). - Profilo Dinamico Funzionale (PDF) -Piano Educativo Individualizzato (PEI) A partire dal 01 settembre 2019 (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 e s.m.i.) è redatto un Profilo di Funzionamento ( che sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale) secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonche' per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato è redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, composta da: a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona; b) uno specialista in neuropsichiatria infantile; c) un terapista della riabilitazione; d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 17. Quali strumenti di programmazione favoriscono l’inclusione? Svariati sono gli strumenti di programmazione che favoriscono l’inclusione, si citano i più importanti ed incisivi: - POF - Il Piano dell’Offerta Formativa descrive gli interventi e i servizi che la scuola organizza per migliorare l’integrazione e per offrire a tutti le stesse opportunità. - PDF – Il Profilo Dinamico Funzionale è il documento che indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dello studente con disabilità. Descrive, a partire da quanto indicato nella Diagnosi Funzionale, dai dati osservati e dalle valutazioni fatte, ciò che studente sa fare e quello che potrà presumibilmente raggiungere al termine degli interventi educativi e didattici. Esso è redatto e verificato collegialmente da Scuola, ASL e famiglia. Il suo aggiornamento avviene generalmente al cambio dei cicli scolastici, ma è una scelta flessibile. È la base essenziale per la successiva formulazione del PEI. - Profilo di funzionamento - a) e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; c) e' redatto con la collaborazione dei genitori della studentessa o dello studente con disabilita', nonche' con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; d) e' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche' in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. - P.E.I.- Il Piano Educativo Personalizzato è il documento nel quale vengono descritti annualmente gli interventi educativi e didattici che, sulla base della Diagnosi Funzionale e del P.D.F., ( in futuro del Profilo di Funzionamento) sono predisposti per studente, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È formulato di norma entro il secondo mese di scuola (entro ottobre); è verificato al termine di ogni anno scolastico e anche con una verifica intermedia. È obbligatorio per tutti gli alunni certificati. Il P.E.I. è elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall’Ente Locale. Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione sarà convocato almeno tre volte all’anno e comunque tutte le volte che se ravvisi la necessità. Il PEI è redatto per disciplina con l’indicazione degli obiettivi didattici, le metodologie didattiche, i contenuti didattici, gli strumenti didattici, le modalità di verifica dell’apprendimento, la valutazione. Il PEI è Ordinario quando gli obiettivi disciplinari sono coerenti con gli obiettivi previsti dai programmi ministeriali ed è differenziato quando gli obiettivi didattici e formativi non sono riconducibili ai programmi ministeriali, in questo caso può essere articolato per aree disciplinari e non soltanto per materie. Il PEI deve essere redatto per tutti gli allievi certificati e nel caso in cui “un Consiglio di Classe intenda adottare la valutazione differenziata deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, studente non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione.” (OM.n.90/01 art 15 comma 5).
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 Quando un studente nella propria diagnosi prevede anche un codice ICD 10 da F81.0 a F 81.9 presenta un disturbo specifico di apprendimento per cui all’interno del PEI deve essere inserita anche una sezione per il PDP, naturalmente solo nella parte delle strategie dispensative e compensative. - Progetto di Vita - E' un modo condiviso di pianificare gli interventi per favorire un futuro adulto con la migliore qualità di vita possibile. Il progetto di vita è l’evoluzione del progetto educativo che non si limita più alla vita scolastica, ma si proietta verso la vita adulta. Nella scuola e nella società si dovrebbe aiutare la persona a formarsi, a costruire il proprio progetto esistenziale individuale: un progetto in cui la persona si misura con la realtà, si confronta con gli altri e riconosce le proprie potenzialità e i propri limiti. Per attuarlo è fondamentale operare in rete, infatti si realizza coinvolgendo Enti, Professionisti, Territorio e soprattutto la Famiglia. Nell’ I.C.F sono specificati tre obiettivi a lungo termine che devono connotare il Progetto di Vita di ogni soggetto disabile: 1 potenziare capacità, competenze e attività del soggetto; • 2 favorire la partecipazione sociale del disabile in rapporto alla quale egli potrà spendere nei contesti di vita le sue competenze; 3 prendere in considerazione i fattori contestuali facilitanti che rappresentano l’intero background della vita e della conduzione dell’esistenza di un individuo. La documentazione di cui sopra, va redatta nel rispetto dell’ultimo decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66. - Certificazione delle competenze Il Regolamento sulla valutazione degli alunni, DPR 122/2009, richiama all’art. 1 che “ la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun studente al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro” All’art. 8 del DPR sopra citato viene inoltre prevista la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. La certificazione delle competenze è la descrizione delle conoscenze, delle abilità / capacità e delle competenze che ogni studente ha raggiunto a conclusione del proprio percorso di studi. Secondo la normativa vigente tale certificazione deve essere rilasciata anche nel momento dell’assolvimento dell’obbligo scolastico se lo studente abbandona il corso di studi prima di averlo concluso. Nel caso lo studente disabile segua un Piano Educativo differenziato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la certificazione delle competenze viene rilasciata al termine dell’Esame di Stato secondo la modulistica indicata nella CM n.125 del 20/07/2001 13
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 18. Qual è la finalità di questi strumenti? Realizzare una PROGETTAZIONE CONDIVISA: Famiglia ASL ed Enti Locali Scuola Servizi psico-socio-sanitari: Dirigente scolastico Psicologo ALUNNO Eventuale docente referente Neuropsichiatra Infantile Insegnanti di classe Assistente Sociale… CON Docente di sostegno Operatore di Assistenza Collaboratori scolastici Addetto alla comunicazione Terapisti di riabilitazione: GLI di Istituto Logopedista DISABILITA’ Fisioterapista Territorio Servizi culturali, ricreativi, sportivi Volontariato •SIL 19. Che cosa si intende per “gravità” secondo la L. 104? Lo stato di handicap, definito dall'art. 3, comma 1 della Legge N. 104 del 5 febbraio 1992, viene riconosciuto a "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. (L.104/92 art.3/3). La normativa concernente la determinazione dell'organico di diritto di sostegno, nel corso del tempo, è cambiata, andando nella direzione di una riduzione dello stesso. Le leggi Finanziarie n. 296/06 e n. 244/07, novellando la legge n. 449/97, hanno stabilito un nuovo parametro per determinare l'O.D. di sostegno, che non può, a livello nazionale, superare la media di un docente ogni due alunni in situazione di handicap, conseguentemente, è venuta meno la corrispondenza tra il reale fabbisogno delle scuole e il contingente che l'Ambito territoriale provinciale competente, in seguito ai posti assegnatigli dall'U.S.R., attribuisce alle medesime istituzioni scolastiche. La suddetta corrispondenza non si riesce ad ottenere nemmeno con l'attribuzione in organico di fatto dei posti in deroga, ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 289/02 e dell'articolo 1 comma 605 della legge 296/06. La richiesta da parte delle scuole delle ore di sostegno per ogni singolo studente avviene sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, specificando, quindi, per ciascun allievo se sia destinatario dell'art. 3 comma 3 (disabilità grave) o dell'art. 3 comma 1(disabilità lieve) della legge n. 104/92. L'Ambito territoriale, in seguito alle richieste delle scuole, attribuisce ad ogni Istituzione
Protocollo n.6668/I/2 del 12/06/2021 scolastica un monte ore complessivo (ovvero dei posti di sostegno), destinato non ai singoli alunni ma alla scuola. Nel Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, viene apportata una modifica dei parametri per l’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità, che non viene più fatta prendendo in considerazione la condizione di gravità dell’alunno ma attraverso il “debito di funzionamento” (rilevato a fine anno rispetto alle abilità e competenze acquisite) per dedurne automaticamente un certo numero di ore di sostegno didattico o di assistenza per l’autonomia e la comunicazione. L’art. 15 del suddetto decreto ribadisce che il GLO, propone il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno successivo, motivando adeguatamente la richiesta, ciò dopo aver valutato il Profilo di funzionamento e il suo eventuale aggiornamento così come tutte quelle procedure relative all’organizzazione delle attività di sostegno didattico e delle osservazioni sistematiche. Al citato decreto sono inclusi, l’allegato C con la segnalazione del relativo “Debito di funzionamento” e l’allegato C “1” Tabella Fabbisogno Risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza. Allegato C “Debito di funzionamento” Terrà conto del livello di partenza delle capacità dell’alunno e dell’entità delle sue difficoltà nello svolgimento delle attività, comprese in ciascun dominio/ dimensione, con riferimento all’ apprendimento, autonomia, comunicazione e all’aspetto relazionale, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento, autonomie, tenendo conto dei fattori ambientali implicati. Gli indicatori che indicheranno l’entità delle difficoltà, saranno i seguenti: Assente Lieve: 0-4 ore Media: 5-9 Elevata: 10-14 Molto elevata: 15-18 Allegato C “1” Tabella Fabbisogno Risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema: Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati Assente Lieve: 0-4 ore Media: 5-9 Elevata: 10-14 Molto elevata: 15-18 Sia la scheda di “Debito di funzionamento che la Tabella dei fabbisogni, sono di competenza del GLO, nel corso dell’incontro di approvazione del PEI provvisorio per gli alunni di nuova iscrizione o certificazione, o della verifica finale del PEI per tutti gli altri.
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