ECONOMIA DEI GRUPPI E DELLE CONCENTRAZIONI AZIENDALI - Prof. MASSIMILIANO CELLI - Modulo III - Equity Method - Dipartimento di Economia Aziendale
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Prof. MASSIMILIANO CELLI ECONOMIA DEI GRUPPI E DELLE CONCENTRAZIONI AZIENDALI Modulo III - Equity Method 1
IAS 27 -BILANCIO SEPARATO Il bilancio separato è il bilancio presentato in aggiunta al bilancio consolidato (se previsto dalle leggi nazionali), oppure il bilancio presentato dalla capogruppo esonerata dalla redazione del bilancio consolidato, oppure il bilancio presentato da entità che non hanno partecipazioni in controllate ma solo in collegate e joint ventures Nel bilancio separato le partecipazioni in controllate, in joint ventures e in collegate (non classificate come possedute per la vendita) possono essere misurate, alternativamente: IFRS 5 Quando valutata al costo, se la vendita è altamente al costo probabile nel prossimo futuro (entro 12 mesi), la partecipazione deve valutarsi al minore tra il valore contabile, da un lato, e il fair in conformità allo IFRS 9 value al netto dei costi di vendita, dall’altro. Equity Method (in conformità a IAS 28) Le entità esonerate dal consolidamento possono presentare il bilancio separato come proprio unico bilancio. BILANCIO INDIVIDUALE È il bilancio di una società che non detiene alcun investimento in controllate, collegate o società a controllo congiunto. 2
IAS 28 Contabilizzazione di partecipazioni in entità collegate e joint ventures È collegata un’entità, anche senza personalità giuridica, in cui la partecipante detiene un’influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo congiunto quindi si individua una collegata per esclusione Influenza notevole potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto (rappresentanza nel Cda, partecipazione al processo decisionale) Se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che essa eserciti un’influenza notevole (a meno di non poter dimostrare il contrario presunzione relativa). Come regola generale, la partecipazione in una società collegata o in una entità a controllo congiunto (joint venture) deve venire contabilizzata con il Metodo del Patrimonio Netto (Equity Method). 3
Normativa nazionale BILANCIO CONSOLIDATO Società collegate Equity Method (art. 36, c. 3) Se irrilevante, possibile valutazione al costo Joint Ventures Equity Method (se bilancio consolidato facoltà di optare per il consolidamento proporzionale) Società controllate escluse facoltativamente Equity Method o metodo del costo 4
Normativa nazionale BILANCIO D’ESERCIZIO Equity Method (facoltativo – ma fortemente raccomandato dall’OIC – per le partecipazioni in società controllate o collegate) Partecipazioni iscritte nelle Immobilizzazioni finanziarie Metodo del costo Partecipazioni iscritte Metodo del costo nell’Attivo circolante 5
Normativa nazionale Principio della “destinazione economica” (art. 2424-bis c.c.) Gli elementi patrimoniali strumentali all’attività d’impresa, e quindi destinati ad essere utilizzati durevolmente, devono essere iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni. Una partecipazione si caratterizza per un utilizzo durevole quando viene mantenuta nel patrimonio aziendale a scopo di investimento strategico (quindi stabile nel tempo) piuttosto che meramente speculativo. Risulta comunque sempre possibile riclassificare nell’attivo circolante una partecipazione inizialmente iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel momento in cui viene meno la sua funzione strategica. 6
Normativa nazionale Devono considerarsi immobilizzazioni finanziarie (presunzione relativa) le cointeressenze in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’art. 2359 c.c. (c.d. partecipazioni qualificate): “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; (controllo “di diritto”) 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell’assemblea ordinaria; (controllo “di fatto”) 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a interposta persona. (controllo “indiretto”) Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole; l’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo 7 se la società ha azioni quotate in borsa”
Normativa nazionale 1) METODO DEL COSTO (rettificato) Nel costo d’acquisto si computano anche gli oneri accessori, solitamente costituiti da: costi di intermediazione bancaria e finanziaria (commissioni, spese bancarie, imposte di bollo, etc.); costi per consulenze professionali (in materia contrattuale, per studi di fattibilità, etc.). Non possono mai considerarsi oneri accessori, e di conseguenza non possono aggiungersi al costo d’acquisto, gli interessi passivi ovvero gli altri oneri finanziari sostenuti dall’impresa per l’acquisto di titoli o partecipazioni. 8
Normativa nazionale a) Partecipazioni immobilizzate Considerata la destinazione economica di carattere strategico, il valore d’iscrizione in bilancio non può venire modificato a seguito di temporanee fluttuazioni al ribasso del relativo valore corrente. Però, la partecipazione che alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore al costo d’acquisto deve essere iscritta a tale minor valore. Quest’ultimo non può essere mantenuto nei successivi esercizi se sono venute meno le ragioni della svalutazione medesima. Il processo di ripristino deve attuarsi solo in funzione del riassorbimento, totale o parziale, delle precedenti svalutazioni, e non può mai comportare 9 il superamento del costo originario.
Normativa nazionale Verifica del requisito di durevolezza della perdita Le ragioni che inducono a ritenere durevole una perdita di valore “…sono da ascrivere alle condizioni economico-finanziarie della partecipata, ossia quando sulla base di riferimenti certi e costanti sono accertate perdite d’esercizio non episodiche o temporanee, bensì strutturali, tali cioè da intaccare la consistenza patrimoniale della partecipata”. (OIC n. 20) Una perdita si considera durevole “…quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l’hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale (…); quindi, una perdita di valore è durevole perché non è ragionevolmente dimostrabile che nel breve periodo la società partecipata possa sovvertirla mediante positivi risultati economici” 10
Normativa nazionale Una perdita di valore può considerarsi durevole a fronte: per le partecipazioni immobilizzate quotate di un significativo ribasso nel listino avente carattere di persistenza temporale, comunque unito alla sussistenza di condizioni economico-finanziarie strutturalmente negative in capo alla partecipata. (media delle quotazioni su un periodo di tempo abbastanza lungo – ultimi 6 mesi); per le partecipazioni immobilizzate non quotate si utilizzano tutte le informazioni di cui si può venire a conoscenza allo scopo di accertare l’effettivo grado di deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della partecipata (quindi allineando il valore di carico in bilancio della partecipazione, quantomeno, al valore del patrimonio netto della partecipata). 11
Normativa nazionale b) Partecipazioni iscritte nell’attivo circolante Le partecipazioni non immobilizzate, alla stregua delle rimanenze di merci, devono essere valutate al minore tra il costo d’acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Definizione di valore di “mercato”: partecipazioni quotate: media aritmetica delle quotazioni calcolata su un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo, (ad es. l’ultimo mese); partecipazioni non quotate: si utilizzano tutte le informazioni di cui si può venire a conoscenza allo scopo di accertare l’effettivo grado di deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della 12 società partecipata.
Normativa nazionale Il metodo del costo rettificato deve essere adottato esclusivamente nei casi in cui la partecipazione costituisce un bene posseduto dall’impresa al solo fine di percepire dividendi e/o un capital gain al momento della rivendita. Le partecipazioni sono infatti destinate a rimanere nel portafoglio della partecipante (anche per lungo tempo) per soli fini reddituali e/o speculativi, senza interesse con riguardo all’attività gestoria della partecipata. Però l’impiego di tale metodo (appunto fondato sulla mera misurazione dei risultati finanziari dell’investimento) non consente di rilevare nel bilancio della partecipante, contestualmente alla loro formazione, eventuali aumenti e/o diminuzioni intervenuti nella consistenza patrimoniale della società partecipata. 13
Metodo del Patrimonio Netto METODO DEL PATRIMONIO NETTO (Equity Method) Art. 2426 c.c., comma 4 le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere iscritte nel bilancio della partecipante in base alla frazione da quest’ultima detenuta del patrimonio netto della partecipata, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonchè quelle richieste per il rispetto degli artt.2423 e 2424 bis (c.d. rappresentazione veritiera e corretta). Con il Metodo del patrimonio netto la società partecipante rappresenta l’investimento effettuato nella partecipata evidenziando, nello S.P., la quota del capitale di funzionamento di quest’ultima di propria pertinenza (adeguatamente rettificato), e nel C.E. la corrispondente quota di utili o perdite (contestualmente al relativo verificarsi). 14
Metodo del Patrimonio Netto Il patrimonio da prendere come riferimento quale base del calcolo ai fini della valutazione della partecipazione è quello desunto dal bilancio dell’impresa partecipata, redatto alla medesima data alla quale è riferito il bilancio della partecipante, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle richieste per il rispetto degli artt.2423 e 2424 bis. In caso di date di chiusura del bilancio non coincidenti tra partecipante e partecipata, sono ammessi sfasamenti temporali nella misura massima di 3 mesi. Se le date di redazione del bilancio delle due società sono significativamente dissimili (oltre 3 mesi di sfasamento), la partecipata deve provvedere alla redazione di un bilancio intermedio riferito alla data di chiusura della partecipante. 15
Metodo del Patrimonio Netto FASI APPLICATIVE DEL METODO DEL P.N. 1° anno di applicazione A) Determinazione della frazione di P.N. della partecipata di pertinenza della partecipante. in base alla % di cointeressenza. B) Determinazione e successiva imputazione della differenza (eventualmente) sussistente tra il costo d’acquisto della partecipazione e il valore contabile del patrimonio netto della partecipata. Anni successivi al 1° C) Imputazione delle rettifiche al risultato d’esercizio della partecipata. D) Determinazione della frazione di P.N. di pertinenza della partecipante. Metodo “Reddituale” E) Adeguamento del valore della partecipazione 16 Metodo “Patrimoniale”
Metodo del Patrimonio Netto B) Determinazione e imputazione della differenza tra costo d’acquisto della partecipazione e valore contabile del patrimonio netto della partecipata. Art. 2426 c.c., comma 4. Quando una partecipazione è iscritta per la prima volta con il Metodo del Patrimonio Netto, l’eventuale maggior valore del costo d’acquisto della partecipazione rispetto alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile della partecipata può essere mantenuto nell’attivo dello S.P., sempre nell’alveo della voce “Partecipazioni”, se adeguatamente motivato nella Nota Integrativa. Tale differenza, per la parte attribuibile all’avviamento e/o ai beni ammortizzabili, deve essere ammortizzata. MAGGIOR COSTO = COSTO DI ACQUISTO PARTECIP. – VALORE CONTABILE DEL P.N. 17
Metodo del Patrimonio Netto La verifica di un costo d’acquisto della partecipazione maggiore del valore contabile della corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata è di frequente accadimento. Infatti, in fase di determinazione del prezzo d’acquisto di una partecipazione le parti contraenti tengono conto (specie nel caso di trasferimento di quote partecipative rilevanti – ipotesi di controllo o di collegamento) di eventuali plusvalori sui beni della partecipata, di eventuali elementi patrimoniali materiali o immateriali e/o di un eventuale valore d’avviamento che, in un sistema contabile a costi storici, potrebbero non trovare evidenza (o comunque non in termini congrui) nel bilancio d’esercizio della partecipata. Il costo d’acquisto della partecipazione riflette considerazioni di carattere economico, mentre il valore del patrimonio netto della partecipata desumibile dal relativo bilancio si fonda esclusivamente su parametri contabili. 18
Metodo del Patrimonio Netto Gli amministratori della partecipante allocano idealmente la differenza tra costo d’acquisto della partecipazione e corrispondente valore contabile del P.N. della partecipata sulle attività (in aumento) e passività (in diminuzione) di quest’ultima, presenti o meno nel relativo bilancio, fino a capienza della differenza medesima e comunque nei limiti dei valori correnti delle attività e passività medesime. Se tale preliminare operazione attributiva non risulta sufficiente per allocare l’intero ammontare differenziale (in quanto eccedente i valori correnti delle attività e passività della partecipata) il valore residuo potrebbe considerarsi, in tutto o in parte, un “avviamento” (da ammortizzarsi in base alla attesa vita utile o, se non prevedibile, in max 10 anni), se e nella misura in cui trovi motivazione in una capacità reddituale extracongrua della partecipata. L’eventuale residuo ammontare, non ulteriormente allocabile, deriva da un “cattivo affare” sopportato dalla partecipante, e come tale costituisce un costo di competenza dell’esercizio d’acquisto. 19
Metodo del Patrimonio Netto La valutazione a valori correnti delle attività e passività della partecipata osserva i seguenti criteri: Titoli e partecipazioni negoziabili valore netto di realizzo. Crediti valore attuale dell’ammontare da incassare. Magazzino prezzo di vendita stimato per i prodotti finiti, al netto dei costi di completamento e di vendita; costo di sostituzione per le materie prime e le merci; Beni ammortizzabili valore di mercato o costo di sostituzione per i beni usati; valore netto di realizzo per quelli destinati alla vendita. Passività e debiti diversi ammontare che permetterà alla società di far fronte agli impegni. 20
Metodo del Patrimonio Netto Precisazione Sono gli amministratori della partecipante ad effettuare la stima dei valori correnti delle attività e passività della partecipata, dato che la Legge non prevede la nomina di un perito indipendente. In ogni caso, i suddetti ammontari devono riflettere i reali valori di mercato e devono trovare spiegazione nella Nota Integrativa al bilancio della partecipante. I nuovi elementi dell’attivo ovvero i maggiori valori delle attività già esistenti devono essere sottoposti ai medesimi trattamenti contabili degli elementi cui si riferiscono. (Es.: l’avviamento evidenziato ex novo dovrà essere ammortizzato in 5 anni; se parte della differenza viene imputata ad incremento del valore di un fabbricato, tale ammontare dovrà essere ammortizzato in relazione alla vita utile di quest’ultimo.) 21
Metodo del Patrimonio Netto L’investimento deve essere esposto nel bilancio della partecipante in un ammontare unico l’evidenziazione dei plusvalori sui beni della partecipata e/o di eventuali nuove attività deve infatti avvenire extracontabilmente. Parallelamente, l’ammortamento di tali valori non appare nel bilancio della partecipante se non indirettamente, come rettifica del risultato di esercizio della partecipata. Quest’ultimo, infatti, una volta rettificato è portato in aumento o in diminuzione del complessivo valore d’iscrizione della partecipazione. (vedere punti C, D). 22
Metodo del Patrimonio Netto C) Imputazione delle rettifiche al risultato d’esercizio della partecipata. Per applicare correttamente il metodo del P.N. è necessario, al momento della predisposizione del bilancio della partecipante, apportare delle rettifiche extracontabili (in aumento o in diminuzione) al risultato d’esercizio della partecipata. Il valore della partecipazione, originariamente iscritto nel bilancio della partecipante al costo d’acquisto, deve essere aumentato o diminuito per un ammontare pari agli utili o alle perdite (opportunamente rettificati) conseguiti dalla partecipata, in proporzione alla percentuale di cointeressenza. Gli utili o le perdite di pertinenza della partecipante, quindi, sono rettificati extracontabilmente prima di essere portati, rispettivamente, ad aumento o diminuzione del valore della 23 partecipazione
Metodo del Patrimonio Netto Rettifiche al risultato d’esercizio della partecipata 1) Eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo, derivanti da operazioni intercorse esclusivamente tra partecipante e partecipata (il principio della prudenza vieta infatti il riconoscimento di utili non realizzati rettifica di consolidamento). 2) Rettifiche derivanti dall’uniformazione da parte della partecipata ai criteri contabili adottati dalla partecipante in sede di bilancio rettifica di consolidamento. 3) Rettifiche per sanare l’eventuale mancata applicazione di norme di legge o di corretti principi contabili da parte della partecipata nel proprio bilancio rispetto degli artt.2423 e 2424 bis. 24
Metodo del Patrimonio Netto 4) Rettifiche (in diminuzione) per tenere conto dell’ammortamento della differenza tra costo d’acquisto della partecipazione e valore della quota di patrimonio netto contabile della partecipata, qualora tale differenza sia imputabile (extracontabilmente) a beni ammortizzabili della partecipata o ad avviamento (vedere punto B). È infatti necessario rettificare il risultato d’esercizio della partecipata per le quote di ammortamento che la medesima avrebbe calcolato se avesse iscritto in bilancio i valori dell’attivo effettivamente concordati in sede di negoziazione della partecipazione. 25
Metodo del Patrimonio Netto D) Determinazione della frazione di P.N. della partecipata di pertinenza della partecipante. Le variazioni del P.N. della partecipata riflettono, normalmente, gli utili e/o le perdite d’esercizio della medesima. Per applicare correttamente il metodo in esame, pertanto, il valore contabile della partecipazione deve essere modificato in funzione del risultato d’esercizio della partecipata, all’uopo opportunamente rettificato secondo quanto previsto al precedente punto C. Peraltro, il costo originario d’acquisto della partecipazione deve essere aumentato o diminuito in funzione, oltre che del risultato d’esercizio rettificato, anche di eventuali movimenti di capitale che abbiano interessato la partecipata medesima: 26
Metodo del Patrimonio Netto gli aumenti di capitale sociale della partecipata, se sottoscritti dalla partecipante, aumentano il valore della partecipazione; i rimborsi di capitale comportano una riduzione del patrimonio netto se coinvolgono la partecipante; i versamenti a copertura di perdite comportano un aumento del valore della partecipazione, se in precedenza era stata svalutata per tenere conto dei risultati negativi; gli aumenti gratuiti di capitale, invece, non comportano variazioni del patrimonio netto e quindi non danno luogo a contabilizzazione. La determinazione della frazione di P.N. della partecipata di pertinenza della partecipante verrà poi calcolata, specularmente al punto A, in base alla % di cointeressenza detenuta da quest’ultima. 27
Metodo del Patrimonio Netto E) Adeguamento del valore della partecipazione nel bilancio della partecipante. Dal confronto tra il valore contabile della partecipazione e la quota di pertinenza del patrimonio netto della partecipata (determinato sulla base dei precedenti punti C e D) emergono normalmente delle differenze, denominate plusvalenze o minusvalenze, che possono essere contabilizzate nel bilancio della partecipante con 2 metodi alternativi: 1) Trattamento contabile preferito (benchmark): metodo del Patrimonio Netto Integrale unico consentito dagli Ias/Ifrs 2) Trattamento contabile alternativo consentito: metodo del Patrimonio Netto con rappresentazione solo patrimoniale 28
Metodo del Patrimonio Netto 1) Metodo del Patrimonio Netto Integrale Tale metodologia consente di fornire una migliore informazione sulla effettiva situazione patrimoniale ed economica della partecipata, ed il suo utilizzo è pertanto raccomandato dall’OIC. Secondo tale metodo il risultato economico d’esercizio della partecipata, opportunamente rettificato sub C, viene imputato al Conto Economico della partecipante secondo il principio della competenza temporale quindi, nello stesso esercizio al quale il risultato si riferisce. Come contropartita di tale appostazione, il valore della partecipazione iscritto nell’attivo di bilancio della partecipante (tra le “Immob. finanziarie”) deve essere variato per un pari importo. 29
Metodo del Patrimonio Netto Le differenze positive (plusvalenze) devono essere appostate nella voce “Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni di partecipazioni” del C.E. della partecipante, e in contropartita portate ad incremento della voce “Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni” tra le attività dello S.P. Ovviamente, possono presentarsi situazioni in cui il risultato positivo della partecipata (adeguatamente rettificato), assorbito per competenza nel bilancio della controllante, modifica il risultato proprio di quest’ultima: a) Plusvalenza > perdita di esercizio propria della partecipante b) Plusvalenza < perdita di esercizio propria della partecipante c) Plusvalenza + utile di esercizio proprio della partecipante 30
Metodo del Patrimonio Netto a) Plusvalenza > perdita di esercizio propria della partecipante Nel caso in esame, il residuo positivo deve obbligatoriamente venire iscritta nel bilancio della partecipante in una Riserva non distribuibile (art. 2426 c.c., n. 4), da impiegarsi esclusivamente a copertura di eventuali perdite passate ovvero future della partecipante. (Ovviamente, tale appostazione deve effettuarsi dopo aver destinato, se del caso, il 5% dell’utile finale a Riserva legale, così come disposto dall’art. 2430 c.c.). La ratio di tale obbligo è da ricercarsi nel disposto dell’art. 2423-bis c.c., n. 2, secondo cui possono iscriversi in bilancio esclusivamente gli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e non anche quelli meramente “sperati” (c.d. “utili di carta”). 31
Metodo del Patrimonio Netto Esempio: Utile d’esercizio (rettificato) partecipata 10.000 Risultato d’esercizio (proprio) partecipante - 8.000 Plusvalenza da partecipazione 10.000 Utile d’esercizio (finale) partecipante 2.000 La partecipante deve rilevare nel proprio S.P. l’incremento del valore della partecipazione per € 10.000, e come contropartita nel C.E., per un medesimo ammontare, la plusvalenza nella voce “Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni di partecipazioni”. Dato però che la plusvalenza di € 10.000 è stata parzialmente assorbita dalla perdita propria della partecipante, in sede di approvazione del bilancio è obbligatorio accantonare l’utile finale di € 2.000 ad una riserva non distribuibile. 32
Metodo del Patrimonio Netto Scritture contabili della partecipante Rilevazione della plusvalenza ______________________ ____________________ Partecipazione a Rivalutaz. partecipaz. 10.000 _____________________ ____________________ Iscrizione di una Riserva non distribuibile (in sede di app.ne del bilancio) ______________________ ____________________ Utile d’esercizio a Riserva non distrib. 2.000 _____________________ ____________________ 33
Metodo del Patrimonio Netto b) Plusvalenza < perdita di esercizio propria della partecipante Nel caso di plusvalenza interamente assorbita dalla perdita d’esercizio propria della partecipante: non vi è l’obbligo di iscrivere una riserva non distribuibile nel bilancio della partecipante; permane l’obbligo di contabilizzare la plusvalenza nel C.E. della partecipante e, in contropartita, un eguale incremento del valore della partecipazione nello S.P. Infatti, dato che il risultato finale della partecipante è una perdita non si corre il rischio di distribuire utili non effettivamente realizzati derivanti da plusvalenze “di carta”. 34
Metodo del Patrimonio Netto c) Plusvalenza sulla partecipazione + utile proprio della partecipante Nel caso la plusvalenza derivante dall’applicazione del metodo del P.N vada ad aggiungersi ad un utile proprio della partecipante, è necessario iscrivere una riserva non distribuibile (in sede di approvazione del bilancio della partecipante) per un ammontare esattamente pari alla plusvalenza medesima. Similmente al caso a), infatti, se la partecipante distribuisse ai propri soci anche la parte dell’utile finale imputabile esclusivamente alla plusvalenza “di carta” prodotta dal metodo del P.N., ciò comporterebbe la violazione del citato art. 2423-bis c.c., n. 2. 35
Metodo del Patrimonio Netto Esempio: Utile d’esercizio (rettificato) partecipata 10.000 Risultato d’esercizio (proprio) partecipante 4.000 Plusvalenza da partecipazione 10.000 Utile d’esercizio (finale) partecipante 14.000 La partecipante deve rilevare nel proprio S.P. l’incremento del valore della partecipazione per € 10.000, e come contropartita nel C.E., per un medesimo ammontare, la plusvalenza nella voce “Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni di partecipazioni”. L’utile finale della partecipante, però, pari a € 14.000, non è interamente distribuibile: la parte di tale utile corrispondente alla plusvalenza da metodo del P.N. (€ 10.000) deve infatti essere accantonata dall’assemblea ad una Riserva non distribuibile. 36
Metodo del Patrimonio Netto Scritture contabili della partecipante Rilevazione della plusvalenza ______________________ ____________________ Partecipazione a Rivalutaz. partecipaz. 10.000 _____________________ ____________________ Iscrizione di una Riserva non distribuibile (in sede di app.ne del bilancio) ______________________ ____________________ Utile d’esercizio a Riserva non distrib. 10.000 _____________________ ____________________ 37
Metodo del Patrimonio Netto Se dalla valutazione della partecipazione con il Metodo del P.N. emerge una minusvalenza (a causa di una perdita sostenuta dalla partecipata, propria ovvero derivante dalle rettifiche imputate al risultato d’esercizio della partecipata), questa va imputata al C.E. della partecipante e, in contropartita, a riduzione della voce “Partecipazioni” dello S.P. Più specificamente, le differenze negative (minusvalenze) devono essere appostate nella voce “Rettifiche di valore di attività finanziarie: “svalutazioni di partecipazioni” del C.E., e in contropartita portate in deduzione della voce “Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni”. 38
Metodo del Patrimonio Netto Scritture contabili della partecipante Rilevazione della minusvalenza ______________________ ____________________ Svalutaz. Partecipaz. a Partecipazione XXX _____________________ ____________________ Inoltre, se la partecipata negli esercizi precedenti aveva realizzato degli utili accantonati dalla partecipante in una Riserva non distribuibile, l’iscrizione della perdita attuale nel sistema contabile della partecipante rende distribuibile per un eguale ammontare la citata Riserva: ______________________ ____________________ Riserva non distrib. a Riserva libera XXX _____________________ ____________________ 39
Metodo del Patrimonio Netto * * * Secondo il Metodo Integrale, i risultati della partecipata devono trovare traduzione nel C.E. della partecipante secondo il principio della competenza economica, e quindi nello stesso esercizio al quale il risultato si riferisce. Di conseguenza, al momento della distribuzione dei dividendi da parte della partecipata, questi non possono essere nuovamente imputati al C.E. della partecipante all’atto dell’incasso (per non generare una evidente duplicazione), ma piuttosto dovranno contabilizzarsi in bilancio a riduzione del valore della partecipazione. Contemporaneamente, una quota della riserva non distribuibile equivalente al dividendo distribuito potrà essere riclassificata tra le riserve distribuibili. 40
Metodo del Patrimonio Netto Scritture contabili della partecipante Ipotesi: 1) L’utile d’esercizio della partecipante – anno x - deriva esclusivamente dalla plusvalenza realizzata applicando il metodo del P.N. 2) La partecipata distribuisce nell’anno x+1 un dividendo di € 30. Rilevazione della plusvalenza (anno x) ______________________ ____________________ Partecipazione a Rivalutaz. partecipaz. 100 _____________________ ____________________ Iscrizione di una Riserva non distribuibile (anno x + 1 – app.ne del bil.) ______________________ ____________________ Utile d’esercizio a Riserva non distrib. 100 _____________________ ____________________ 41
Metodo del Patrimonio Netto Scritture contabili della partecipante Incasso del dividendo (anno x + 1) ______________________ ____________________ Banca a Partecipazione 30 _____________________ ____________________ Riclassificazione di una parte della RND (anno x + 1) ______________________ ____________________ Riserva non distrib. a Riserva libera 30 _____________________ ____________________ 42
Metodo del Patrimonio Netto 2) Metodo del Patrimonio Netto con rappresentazione solo patrimoniale L’utile d’esercizio della partecipata (opportunamente rettificato sub C ed eventualmente D) è iscritto, a titolo di plusvalenza, ad incremento della posta “Partecipazioni” tra le immobilizzazioni finanziarie, con contestuale iscrizione per un pari importo di una Riserva non distribuibile denominata “Riserva da rivalutazione di partecipazioni” (nell’ambito delle “Altre riserve”). L’utile d’esercizio della partecipata, quindi, non confluisce nel C.E. della partecipante (a differenza quindi del metodo Integrale), ma è piuttosto soggetto ad una rappresentazione contabile esclusivamente patrimoniale. 43
Metodo del Patrimonio Netto Esempio: Utile d’esercizio (rettificato) partecipata 10.000 Risultato d’esercizio (proprio) partecipante - 8.000 Plusvalenza da partecipazione 10.000 Utile d’esercizio (finale) partecipante 2.000 La partecipante deve rilevare nel proprio S.P. l’incremento del valore della partecipazione per € 10.000, e contemporaneamente, per un medesimo ammontare, la stessa plusvalenza nella “Riserva da rivalutazione di partecipazioni”. Tale Riserva, come anzidetto (e specularmente al metodo Integrale), non può essere utilizzata per distribuire dividendi ai soci della partecipante ma soltanto per la copertura di perdite di quest’ultima, di esercizi precedenti ovvero futuri. 44
Metodo del Patrimonio Netto Scritture contabili della partecipante Rilevazione della plusvalenza ______________________ ____________________ Partecipazione a Riserva non distrib. 10.000 _____________________ ____________________ Eventuale copertura di perdite della partecipante (identica in entrambi i metodi) ______________________ ____________________ Riserva non distrib. a Perdita anno 20zz XXX _____________________ ____________________ 45
Metodo del Patrimonio Netto La perdita d’esercizio della partecipata (opportunamente rettificata sub C ed eventualmente D), invece, deve essere imputata al C.E. della partecipante nella voce “Rettifiche di valore di attività finanziarie: svalutazioni di partecipazioni”, e corrispondentemente portata a riduzione della posta “Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni”. È di tutta evidenza come non si riscontrino differenze tra il metodo in esame e quello “Integrale” con riferimento all’iscrizione nel sistema contabile della partecipante di una minusvalenza. 46
Metodo del Patrimonio Netto Scritture contabili della partecipante Rilevazione della minusvalenza ______________________ ____________________ Svalutaz. Partecipaz. a Partecipazione XXX _____________________ ____________________ Inoltre, se la partecipata negli esercizi precedenti aveva realizzato degli utili appostati dalla partecipante in una “Riserva da rivalutazione di partecipazioni”, l’iscrizione della perdita attuale rende distribuibile per un eguale ammontare la citata riserva (c.d. riclassificazione): ______________________ ____________________ Riserva non distribuibile a Riserva libera XXX _____________________ ____________________ 47
Metodo del Patrimonio Netto * * * Secondo il Metodo Patrimoniale, i risultati della partecipata non transitano nel C.E. della partecipante in base al principio della competenza economica, ma vengono direttamente iscritti in una riserva non distribuibile. Pertanto al momento della distribuzione dei dividendi, questi dovranno venire iscritti nel C.E. della partecipante tra i “Proventi finanziari da partecipazione”, con la contropartita di un credito verso la partecipata (ovvero una movimentazione di banca, ecc.). Contemporaneamente, sarà necessario ridurre la riserva indistribuibile e la partecipazione per lo stesso ammontare. 48
Metodo del Patrimonio Netto Scritture contabili della partecipante Ipotesi: La partecipata realizza un utile di € 100 nell’anno x, e distribuisce un dividendo di € 30 nell’anno x+1. Rilevazione della plusvalenza (anno x) ______________________ ____________________ Partecipazione a Riserva non distrib. 100 _____________________ ____________________ Incasso del dividendo (anno x + 1) ______________________ ____________________ Banca a Dividendi 30 _____________________ ____________________ Riserva non distrib. a Partecipazione 30 49
Metodo del Patrimonio Netto Valore della partecipazione negativo In presenza di ripetute perdite subite nei diversi esercizi dalla partecipata, è possibile che il valore del patrimonio netto risulti essere nullo o addirittura negativo. In tali casi, la corretta applicazione del metodo del P.N. richiede una congrua svalutazione, nel bilancio della partecipante, del valore della partecipazione fino, se necessario, al suo completo azzeramento (in ipotesi di valore del patrimonio netto nullo ovvero negativo). Le ulteriori perdite della partecipata non devono essere stanziate nel bilancio della partecipante se però esistono obblighi formali che impegnano quest’ultima a farsi carico di tali andamenti sfavorevoli (o anche una mera volontà), allora il valore di bilancio della partecipazione assumerà segno negativo e verrà esposto in uno specifico fondo del 50 passivo dello S.P.
Metodo del Patrimonio Netto ESERCIZIO RIEPILOGATIVO Anno X • Acquisto di una partecipazione del 100% nella società Pinco. L’acquisto avviene in prossimità della fine dell’esercizio. • Patrimonio netto della Pinco alla data d’acquisto: € 200.000 • Costo d’acquisto della partecipazione: € 240.000 • La differenza di € 40.000 viene attribuita in parte ad avviamento (€ 10.000, vita utile attesa 5 anni) e in parte a beni ammortizzabili (€ 30.000, da ammortizzarsi in 10 anni). Anno X + 1 • La partecipata registra una perdita di € 20.000 • L’ammortamento del valore d’avviamento ammonta a € 2.000 • L’ammortamento del maggior valore dei beni ammortizzabili è pari a € 3.000 51
Metodo del Patrimonio Netto Anno X + 2 • La partecipata consegue un utile di € 58.000 • Gli ammortamenti dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni e all’avviamento rimangono inalterati. Anno X + 3 • La partecipata distribuisce dividendi per € 24.000 (relativi all’utile di € 58.000 realizzato nell’esercizio x + 2) • La partecipata consegue un utile di € 35.000 • Gli ammortamenti dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni e all’avviamento rimangono inalterati. Si supponga, inoltre, che il risultato proprio della partecipante nei 4 esercizi considerati sia costantemente pari a zero. 52
Metodo del Patrimonio Netto Metodo del Patrimonio Netto Integrale Anno X ______________________ ____________________ Partecipazioni a Banca 240.000 _____________________ ____________________ Anno X + 1 Valore di libro della partecipazione 240.000 Perdita d’esercizio partecipata - 20.000 Ammortamento maggior valore beni amm.li - 3.000 Ammortamento avviamento - 2.000 Nuovo valore contabile della partecipazione (anno x + 1): 215.000 ______________________ ____________________ Svalutazione partecipaz. a Partecipazioni 25.000 53
Metodo del Patrimonio Netto Anno X + 2 Valore di libro della partecipazione 215.000 Utile d’esercizio partecipata 58.000 Ammortamento maggior valore beni amm.li - 3.000 Ammortamento avviamento - 2.000 Nuovo valore contabile della partecipazione (anno x + 2): 268.000 ______________________ ____________________ Partecipazioni a Rivalutazione partecip. 53.000 _____________________ ____________________ 54
Metodo del Patrimonio Netto Anno X + 3 # Durante l’anno x+3 (in sede di approvazione del bilancio relativo all’anno x+2): ___________________ ___________________ Utile d’esercizio a Riserva non distrib. 53.000 _____________________ ____________________ # Durante l’anno x+4 (in sede di approvazione del bilancio relativo all’anno x+3): Valore di libro della partecipazione 268.000 Dividendi - 24.000 Utile d’esercizio partecipata 35.000 Ammortamento maggior valore beni amm.li - 3.000 Ammortamento avviamento - 2.000 Nuovo valore contabile della partecipazione (anno x + 3): 274.000 55
Metodo del Patrimonio Netto ______________________ ____________________ Banca a Partecipazioni 24.000 (Incasso dividendi) _____________________ ____________________ ______________________ ____________________ Riserva non distrib. a Riserva libera 24.000 _____________________ ____________________ ______________________ ____________________ Partecipazioni a Rivalutazione partecipaz. 30.000 _____________________ ____________________ 56
Metodo del Patrimonio Netto Metodo di rappresentazione solo patrimoniale Anno X ______________________ ____________________ Partecipazioni a Banca 240.000 _____________________ ____________________ Anno X + 1 _______________________ ____________________ Svalutazione partecipaz. a Partecipazioni 25.000 ______________________ ___________________ Anno X + 2 ______________________ ____________________ Partecipazione a Riserva non distrib. 53.000 _____________________ ____________________ 57
Metodo del Patrimonio Netto Anno X + 3 La partecipante deve contabilizzare i dividendi incassati nel C.E., e liberare per un pari importo la riserva non distribuibile in precedenza appostata. ______________________ ____________________ Banca a Dividendi 24.000 _____________________ ____________________ ______________________ ____________________ Riserva non distrib. a Partecipazioni 24.000 _____________________ ____________________ ______________________ ____________________ Partecipazioni a Riserva non distrib. 30.000 _____________________ ____________________ 58
Metodo del Patrimonio Netto CONCLUSIONI L’impiego del Metodo del P.N. è auspicabile quando l’investitore esercita una influenza significativa sulla gestione e sulle scelte strategiche della partecipata, e quando tale investimento non ha natura temporanea. L’applicazione di tale metodo attua un vero e proprio consolidamento sintetico della partecipazione, producendo gli stessi effetti sul bilancio della partecipante (in particolare, sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio) che si avrebbero in caso di redazione del bilancio consolidato. A differenza del Costo storico rettificato, il metodo in esame consente di rilevare secondo il principio della competenza gli aumenti e le diminuzioni patrimoniali subite dalla partecipata. 59
Metodo del Patrimonio Netto Il Metodo del costo storico, infatti, non consente di rilevare nel bilancio della partecipante i risultati d’esercizio positivi conseguiti dalla partecipata, ma esclusivamente quelli negativi se qualificabili come durevoli: il principio della Prudenza, pertanto, prevale su quello della Competenza e su quello della Rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della partecipata. Il Criterio del costo, in altre parole, non consente di seguire la dinamica del valore della partecipazione in sincronia con la dinamica della consistenza patrimoniale della partecipata, evidenziando un valore assolutamente svincolato dall’andamento della gestione. Il Metodo del P.N., invece, consente di riconoscere, contestualmente alla loro formazione, aumenti e diminuzioni intervenuti nelle consistenze patrimoniali della partecipata, per rilevarli nel bilancio della partecipante (ovviamente in proporzione alla percentuale di cointeressenza) secondo il principio della competenza. 60
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