ECONOMIA DEI GRUPPI E DELLE CONCENTRAZIONI AZIENDALI - Prof. MASSIMILIANO CELLI - Modulo III - Equity Method - Dipartimento di Economia Aziendale

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Prof. MASSIMILIANO CELLI

ECONOMIA DEI GRUPPI E DELLE
 CONCENTRAZIONI AZIENDALI

     Modulo III - Equity Method
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IAS 27 -BILANCIO SEPARATO
Il bilancio separato è il bilancio presentato in aggiunta al bilancio consolidato (se
previsto dalle leggi nazionali), oppure il bilancio presentato dalla capogruppo
esonerata dalla redazione del bilancio consolidato, oppure il bilancio presentato da
entità che non hanno partecipazioni in controllate ma solo in collegate e joint ventures

Nel bilancio separato le partecipazioni in controllate, in joint ventures e in collegate (non
classificate come possedute per la vendita) possono essere misurate, alternativamente:
                                 IFRS 5  Quando valutata al costo, se la vendita è altamente
 al costo                       probabile nel prossimo futuro (entro 12 mesi), la partecipazione
                                 deve valutarsi al minore tra il valore contabile, da un lato, e il fair
 in conformità allo IFRS 9      value al netto dei costi di vendita, dall’altro.

 Equity Method (in conformità a IAS 28)

Le entità esonerate dal consolidamento possono presentare il bilancio separato come
proprio unico bilancio.

BILANCIO INDIVIDUALE  È il bilancio di una società che non detiene alcun investimento in
                       controllate, collegate o società a controllo congiunto.        2
IAS 28
 Contabilizzazione di partecipazioni in entità collegate e joint ventures

È collegata un’entità, anche senza personalità giuridica, in cui la partecipante detiene
un’influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a
controllo congiunto  quindi si individua una collegata per esclusione

Influenza notevole  potere di partecipare alla determinazione delle politiche
finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo
congiunto (rappresentanza nel Cda, partecipazione al processo decisionale)

Se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei voti
esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che essa eserciti un’influenza
notevole (a meno di non poter dimostrare il contrario  presunzione relativa).

Come regola generale, la partecipazione in una società collegata o in una
entità a controllo congiunto (joint venture) deve venire contabilizzata con il
Metodo del Patrimonio Netto (Equity Method).
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Normativa nazionale
                        BILANCIO CONSOLIDATO

Società collegate    Equity Method (art. 36, c. 3) Se irrilevante, possibile
                      valutazione al costo

Joint Ventures  Equity Method (se bilancio consolidato  facoltà di
                 optare per il consolidamento proporzionale)

Società controllate escluse facoltativamente  Equity Method o metodo
                                               del costo

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Normativa nazionale
                          BILANCIO D’ESERCIZIO

                                     Equity Method (facoltativo – ma
                                     fortemente raccomandato
                                     dall’OIC – per le partecipazioni in
                                     società controllate o collegate)
Partecipazioni iscritte nelle
Immobilizzazioni finanziarie

                                     Metodo del costo

Partecipazioni iscritte
                                     Metodo del costo
nell’Attivo circolante
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Normativa nazionale
  Principio della “destinazione economica” (art. 2424-bis c.c.)

Gli elementi patrimoniali strumentali all’attività d’impresa, e quindi
destinati ad essere utilizzati durevolmente, devono essere iscritti in
bilancio tra le immobilizzazioni.

Una partecipazione si caratterizza per un utilizzo durevole quando
viene mantenuta nel patrimonio aziendale a scopo di investimento
strategico (quindi stabile nel tempo) piuttosto che meramente
speculativo.

Risulta comunque sempre possibile riclassificare nell’attivo circolante una
partecipazione inizialmente iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel
momento in cui viene meno la sua funzione strategica.
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Normativa nazionale
Devono considerarsi immobilizzazioni finanziarie (presunzione
relativa) le cointeressenze in altre imprese in misura non inferiore a
quelle stabilite dal terzo comma dell’art. 2359 c.c. (c.d. partecipazioni
qualificate):
   “Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti
   esercitabili nell’assemblea ordinaria; (controllo “di diritto”)
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare
   un influenza dominante nell’assemblea ordinaria; (controllo “di fatto”)
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù
   di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti
spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a interposta persona.
(controllo “indiretto”)
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita
un’influenza notevole; l’influenza si presume quando nell’assemblea
ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo
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se la società ha azioni quotate in borsa”
Normativa nazionale
  1) METODO DEL COSTO (rettificato)

  Nel costo d’acquisto si computano anche gli oneri accessori,
  solitamente costituiti da:

 costi di intermediazione bancaria e finanziaria (commissioni, spese
  bancarie, imposte di bollo, etc.);

 costi per consulenze professionali (in materia contrattuale, per studi
  di fattibilità, etc.).

 Non possono mai considerarsi oneri accessori, e di conseguenza
  non possono aggiungersi al costo d’acquisto, gli interessi passivi
  ovvero gli altri oneri finanziari sostenuti dall’impresa per l’acquisto di
  titoli o partecipazioni.
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Normativa nazionale
a) Partecipazioni immobilizzate
Considerata la destinazione economica di carattere strategico, il
valore d’iscrizione in bilancio non può venire modificato a seguito di
temporanee fluttuazioni al ribasso del relativo valore corrente.

 Però, la partecipazione che alla data di chiusura dell’esercizio risulti
  durevolmente di valore inferiore al costo d’acquisto deve essere
  iscritta a tale minor valore.

Quest’ultimo non può essere mantenuto nei successivi esercizi se
sono venute meno le ragioni della svalutazione medesima.

Il processo di ripristino deve attuarsi solo in funzione del riassorbimento,
totale o parziale, delle precedenti svalutazioni, e non può mai comportare
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il superamento del costo originario.
Normativa nazionale
Verifica del requisito di durevolezza della perdita

Le ragioni che inducono a ritenere durevole una perdita di valore
“…sono da ascrivere alle condizioni economico-finanziarie della
partecipata, ossia quando sulla base di riferimenti certi e costanti
sono accertate perdite d’esercizio non episodiche o temporanee,
bensì strutturali, tali cioè da intaccare la consistenza patrimoniale
della partecipata”. (OIC n. 20)

Una perdita si considera durevole “…quando fondatamente non si
prevede che le ragioni che l’hanno causata possono essere rimosse
in un breve arco temporale (…); quindi, una perdita di valore è
durevole perché non è ragionevolmente dimostrabile che nel breve
periodo la società partecipata possa sovvertirla mediante positivi
risultati economici”                                           10
Normativa nazionale
  Una perdita di valore può considerarsi durevole a fronte:

 per le partecipazioni immobilizzate quotate  di un significativo
  ribasso nel listino avente carattere di persistenza temporale,
  comunque unito alla sussistenza di condizioni economico-finanziarie
  strutturalmente negative in capo alla partecipata. (media delle
  quotazioni su un periodo di tempo abbastanza lungo – ultimi 6
  mesi);

 per le partecipazioni immobilizzate non quotate  si utilizzano tutte
  le informazioni di cui si può venire a conoscenza allo scopo di
  accertare l’effettivo grado di deterioramento delle condizioni
  economico-patrimoniali della partecipata (quindi allineando il valore
  di carico in bilancio della partecipazione, quantomeno, al valore del
  patrimonio netto della partecipata).                                11
Normativa nazionale
 b) Partecipazioni iscritte nell’attivo circolante

 Le partecipazioni non immobilizzate, alla stregua delle rimanenze di
 merci, devono essere valutate al minore tra il costo d’acquisto e il
 valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

  Definizione di valore di “mercato”:

 partecipazioni quotate: media aritmetica delle quotazioni calcolata
  su un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo, (ad es.
  l’ultimo mese);

 partecipazioni non quotate: si utilizzano tutte le informazioni di cui
  si può venire a conoscenza allo scopo di accertare l’effettivo grado
  di deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della
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  società partecipata.
Normativa nazionale
Il metodo del costo rettificato deve essere adottato esclusivamente
nei casi in cui la partecipazione costituisce un bene posseduto
dall’impresa al solo fine di percepire dividendi e/o un capital gain al
momento della rivendita.

Le partecipazioni sono infatti destinate a rimanere nel portafoglio
della partecipante (anche per lungo tempo) per soli fini reddituali e/o
speculativi, senza interesse con riguardo all’attività gestoria della
partecipata.

 Però l’impiego di tale metodo (appunto fondato sulla mera
misurazione dei risultati finanziari dell’investimento) non consente di
rilevare nel bilancio della partecipante, contestualmente alla loro
formazione, eventuali aumenti e/o diminuzioni intervenuti nella
consistenza patrimoniale della società partecipata.                  13
Metodo del Patrimonio Netto
  METODO DEL PATRIMONIO NETTO (Equity Method)

Art. 2426 c.c., comma 4  le immobilizzazioni consistenti in
partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere
iscritte nel bilancio della partecipante in base alla frazione da
quest’ultima detenuta del patrimonio netto della partecipata, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del
bilancio consolidato nonchè quelle richieste per il rispetto degli
artt.2423 e 2424 bis (c.d. rappresentazione veritiera e corretta).

 Con il Metodo del patrimonio netto la società partecipante
  rappresenta     l’investimento    effettuato  nella   partecipata
  evidenziando, nello S.P., la quota del capitale di funzionamento
  di quest’ultima di propria pertinenza (adeguatamente rettificato),
  e nel C.E. la corrispondente quota di utili o perdite
  (contestualmente al relativo verificarsi).                       14
Metodo del Patrimonio Netto
Il patrimonio da prendere come riferimento quale base del calcolo ai
fini della valutazione della partecipazione è quello desunto dal
bilancio dell’impresa partecipata, redatto alla medesima data alla
quale è riferito il bilancio della partecipante, detratti i dividendi ed
operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio
consolidato nonché quelle richieste per il rispetto degli artt.2423 e
2424 bis.

In caso di date di chiusura del bilancio non coincidenti tra
partecipante e partecipata, sono ammessi sfasamenti temporali nella
misura massima di 3 mesi.

Se le date di redazione del bilancio delle due società sono
significativamente dissimili (oltre 3 mesi di sfasamento), la
partecipata deve provvedere alla redazione di un bilancio
intermedio riferito alla data di chiusura della partecipante. 15
Metodo del Patrimonio Netto
               FASI APPLICATIVE DEL METODO DEL P.N.

1° anno di applicazione
A) Determinazione della frazione di P.N. della partecipata di pertinenza
   della partecipante.  in base alla % di cointeressenza.
B) Determinazione e successiva imputazione della differenza
   (eventualmente) sussistente tra il costo d’acquisto della partecipazione
   e il valore contabile del patrimonio netto della partecipata.

Anni successivi al 1°
C) Imputazione delle rettifiche al risultato d’esercizio della partecipata.

D) Determinazione della frazione di P.N. di pertinenza della partecipante.

                                                           Metodo “Reddituale”
E) Adeguamento del valore della partecipazione
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                                                          Metodo “Patrimoniale”
Metodo del Patrimonio Netto
B) Determinazione e imputazione della differenza tra costo
   d’acquisto della partecipazione e valore contabile del
   patrimonio netto della partecipata.

Art. 2426 c.c., comma 4.
Quando una partecipazione è iscritta per la prima volta con il Metodo
del Patrimonio Netto, l’eventuale maggior valore del costo d’acquisto
della partecipazione rispetto alla corrispondente frazione del
patrimonio netto contabile della partecipata può essere mantenuto
nell’attivo dello S.P., sempre nell’alveo della voce “Partecipazioni”, se
adeguatamente motivato nella Nota Integrativa.
 Tale differenza, per la parte attribuibile all’avviamento e/o ai beni
ammortizzabili, deve essere ammortizzata.

                        MAGGIOR COSTO =
      COSTO DI ACQUISTO PARTECIP. – VALORE CONTABILE DEL P.N.          17
Metodo del Patrimonio Netto
La verifica di un costo d’acquisto della partecipazione maggiore del
valore contabile della corrispondente frazione del patrimonio netto della
partecipata è di frequente accadimento.

Infatti, in fase di determinazione del prezzo d’acquisto di una
partecipazione le parti contraenti tengono conto (specie nel caso di
trasferimento di quote partecipative rilevanti – ipotesi di controllo o di
collegamento) di eventuali plusvalori sui beni della partecipata, di
eventuali elementi patrimoniali materiali o immateriali e/o di un
eventuale valore d’avviamento che, in un sistema contabile a costi
storici, potrebbero non trovare evidenza (o comunque non in termini
congrui) nel bilancio d’esercizio della partecipata.

 Il costo d’acquisto della partecipazione riflette considerazioni di
  carattere economico, mentre il valore del patrimonio netto della
  partecipata desumibile dal relativo bilancio si fonda
  esclusivamente su parametri contabili.                            18
Metodo del Patrimonio Netto
Gli amministratori della partecipante allocano idealmente la differenza
tra costo d’acquisto della partecipazione e corrispondente valore
contabile del P.N. della partecipata sulle attività (in aumento) e passività
(in diminuzione) di quest’ultima, presenti o meno nel relativo bilancio,
fino a capienza della differenza medesima e comunque nei limiti dei
valori correnti delle attività e passività medesime.
Se tale preliminare operazione attributiva non risulta sufficiente per
allocare l’intero ammontare differenziale (in quanto eccedente i valori
correnti delle attività e passività della partecipata)  il valore residuo
potrebbe considerarsi, in tutto o in parte, un “avviamento” (da
ammortizzarsi in base alla attesa vita utile o, se non prevedibile, in max
10 anni), se e nella misura in cui trovi motivazione in una capacità
reddituale extracongrua della partecipata.

L’eventuale residuo ammontare, non ulteriormente allocabile, deriva da
un “cattivo affare” sopportato dalla partecipante, e come tale
costituisce un costo di competenza dell’esercizio d’acquisto.       19
Metodo del Patrimonio Netto
La valutazione a valori correnti delle attività e passività della
partecipata osserva i seguenti criteri:
Titoli e partecipazioni negoziabili  valore netto di realizzo.

Crediti  valore attuale dell’ammontare da incassare.

Magazzino  prezzo di vendita stimato per i prodotti finiti, al netto dei
            costi di completamento e di vendita; costo di sostituzione
            per le materie prime e le merci;

Beni ammortizzabili  valore di mercato o costo di sostituzione per i
                      beni usati; valore netto di realizzo per quelli
                      destinati alla vendita.

Passività e debiti diversi  ammontare che permetterà alla società di
                             far fronte agli impegni.              20
Metodo del Patrimonio Netto
                             Precisazione
 Sono gli amministratori della partecipante ad effettuare la stima dei
  valori correnti delle attività e passività della partecipata, dato che la
  Legge non prevede la nomina di un perito indipendente.
  In ogni caso, i suddetti ammontari devono riflettere i reali valori di
  mercato e devono trovare spiegazione nella Nota Integrativa al
  bilancio della partecipante.

 I nuovi elementi dell’attivo ovvero i maggiori valori delle attività
  già esistenti devono essere sottoposti ai medesimi trattamenti
  contabili degli elementi cui si riferiscono.
  (Es.: l’avviamento evidenziato ex novo dovrà essere ammortizzato in 5
  anni; se parte della differenza viene imputata ad incremento del valore
  di un fabbricato, tale ammontare dovrà essere ammortizzato in
  relazione alla vita utile di quest’ultimo.)                           21
Metodo del Patrimonio Netto
 L’investimento deve essere esposto nel bilancio della
  partecipante in un ammontare unico  l’evidenziazione dei
  plusvalori sui beni della partecipata e/o di eventuali nuove attività
  deve infatti avvenire extracontabilmente.

  Parallelamente, l’ammortamento di tali valori non appare nel
  bilancio della partecipante se non indirettamente, come rettifica
  del risultato di esercizio della partecipata.

  Quest’ultimo, infatti, una volta rettificato è portato in aumento o in
  diminuzione del complessivo valore d’iscrizione della
  partecipazione. (vedere punti C, D).

                                                                      22
Metodo del Patrimonio Netto
C) Imputazione delle rettifiche al risultato d’esercizio della
   partecipata.
Per applicare correttamente il metodo del P.N. è necessario, al
momento della predisposizione del bilancio della partecipante,
apportare delle rettifiche extracontabili (in aumento o in diminuzione)
al risultato d’esercizio della partecipata.

Il valore della partecipazione, originariamente iscritto nel bilancio
della partecipante al costo d’acquisto, deve essere aumentato o
diminuito per un ammontare pari agli utili o alle perdite
(opportunamente rettificati) conseguiti dalla partecipata, in
proporzione alla percentuale di cointeressenza.

 Gli utili o le perdite di pertinenza della partecipante, quindi, sono
  rettificati extracontabilmente prima di essere portati,
  rispettivamente, ad aumento o diminuzione del valore della
                                                          23
  partecipazione
Metodo del Patrimonio Netto
         Rettifiche al risultato d’esercizio della partecipata

1) Eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo, derivanti da
   operazioni intercorse esclusivamente tra partecipante e partecipata
   (il principio della prudenza vieta infatti il riconoscimento di utili non
   realizzati  rettifica di consolidamento).

2) Rettifiche derivanti dall’uniformazione da parte della partecipata ai
   criteri contabili adottati dalla partecipante in sede di bilancio 
   rettifica di consolidamento.

3) Rettifiche per sanare l’eventuale mancata applicazione di norme di
   legge o di corretti principi contabili da parte della partecipata nel
   proprio bilancio  rispetto degli artt.2423 e 2424 bis.            24
Metodo del Patrimonio Netto
4) Rettifiche (in diminuzione) per tenere conto dell’ammortamento
   della differenza tra costo d’acquisto della partecipazione e valore
   della quota di patrimonio netto contabile della partecipata,
   qualora tale differenza sia imputabile (extracontabilmente) a
   beni ammortizzabili della partecipata o ad avviamento (vedere
   punto B).

 È infatti necessario rettificare il risultato d’esercizio della partecipata
 per le quote di ammortamento che la medesima avrebbe calcolato
 se avesse iscritto in bilancio i valori dell’attivo effettivamente
 concordati in sede di negoziazione della partecipazione.

                                                                           25
Metodo del Patrimonio Netto
D) Determinazione della frazione di P.N. della partecipata di
   pertinenza della partecipante.

Le variazioni del P.N. della partecipata riflettono, normalmente, gli utili
e/o le perdite d’esercizio della medesima.
Per applicare correttamente il metodo in esame, pertanto, il valore
contabile della partecipazione deve essere modificato in funzione del
risultato d’esercizio della partecipata, all’uopo opportunamente
rettificato secondo quanto previsto al precedente punto C.

Peraltro, il costo originario d’acquisto della partecipazione deve
essere aumentato o diminuito in funzione, oltre che del risultato
d’esercizio rettificato, anche di eventuali movimenti di capitale
che abbiano interessato la partecipata medesima:                 26
Metodo del Patrimonio Netto
 gli aumenti di capitale sociale della partecipata, se sottoscritti dalla
  partecipante, aumentano il valore della partecipazione;

 i rimborsi di capitale comportano una riduzione del patrimonio netto se
  coinvolgono la partecipante;

 i versamenti a copertura di perdite comportano un aumento del valore
  della partecipazione, se in precedenza era stata svalutata per tenere
  conto dei risultati negativi;

 gli aumenti gratuiti di capitale, invece, non comportano variazioni del
  patrimonio netto e quindi non danno luogo a contabilizzazione.

 La determinazione della frazione di P.N. della partecipata di
   pertinenza della partecipante verrà poi calcolata, specularmente al
   punto A, in base alla % di cointeressenza detenuta da
   quest’ultima.                                                     27
Metodo del Patrimonio Netto
E) Adeguamento del valore della partecipazione nel bilancio
   della partecipante.
Dal confronto tra il valore contabile della partecipazione e la quota
di pertinenza del patrimonio netto della partecipata (determinato
sulla base dei precedenti punti C e D) emergono normalmente delle
differenze, denominate plusvalenze o minusvalenze, che possono
essere contabilizzate nel bilancio della partecipante con 2 metodi
alternativi:

1)   Trattamento contabile preferito (benchmark): metodo del
     Patrimonio Netto Integrale  unico consentito dagli Ias/Ifrs

2)   Trattamento contabile alternativo consentito: metodo del Patrimonio
     Netto con rappresentazione solo patrimoniale
                                                                      28
Metodo del Patrimonio Netto
1) Metodo del Patrimonio Netto Integrale

Tale metodologia consente di fornire una migliore informazione sulla
effettiva situazione patrimoniale ed economica della partecipata, ed il
suo utilizzo è pertanto raccomandato dall’OIC.

 Secondo tale metodo il risultato economico d’esercizio della
  partecipata, opportunamente rettificato sub C, viene imputato al
  Conto Economico della partecipante secondo il principio della
  competenza temporale  quindi, nello stesso esercizio al quale
  il risultato si riferisce.

 Come contropartita di tale appostazione, il valore della
  partecipazione iscritto nell’attivo di bilancio della partecipante (tra
  le “Immob. finanziarie”) deve essere variato per un pari importo.
                                                                       29
Metodo del Patrimonio Netto
Le differenze positive (plusvalenze) devono essere appostate
nella voce “Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni di
partecipazioni” del C.E. della partecipante, e in contropartita
portate ad incremento della voce “Immobilizzazioni finanziarie:
partecipazioni” tra le attività dello S.P.

Ovviamente, possono presentarsi situazioni in cui il risultato positivo
della partecipata (adeguatamente rettificato), assorbito per
competenza nel bilancio della controllante, modifica il risultato proprio
di quest’ultima:

a) Plusvalenza > perdita di esercizio propria della partecipante

b) Plusvalenza < perdita di esercizio propria della partecipante

c) Plusvalenza + utile di esercizio proprio della partecipante          30
Metodo del Patrimonio Netto
a) Plusvalenza > perdita di esercizio propria della partecipante

Nel caso in esame, il residuo positivo deve obbligatoriamente
venire iscritta nel bilancio della partecipante in una Riserva non
distribuibile (art. 2426 c.c., n. 4), da impiegarsi esclusivamente a
copertura di eventuali perdite passate ovvero future della
partecipante.
(Ovviamente, tale appostazione deve effettuarsi dopo aver destinato, se
del caso, il 5% dell’utile finale a Riserva legale, così come disposto
dall’art. 2430 c.c.).

La ratio di tale obbligo è da ricercarsi nel disposto dell’art. 2423-bis
c.c., n. 2, secondo cui possono iscriversi in bilancio esclusivamente
gli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e
non anche quelli meramente “sperati” (c.d. “utili di carta”).            31
Metodo del Patrimonio Netto
Esempio:
Utile d’esercizio (rettificato) partecipata                     10.000
Risultato d’esercizio (proprio) partecipante                    - 8.000
Plusvalenza da partecipazione                                   10.000
Utile d’esercizio (finale) partecipante                           2.000

La partecipante deve rilevare nel proprio S.P. l’incremento del valore
della partecipazione per € 10.000, e come contropartita nel C.E., per un
medesimo ammontare, la plusvalenza nella voce “Rettifiche di valore di
attività finanziarie: rivalutazioni di partecipazioni”.

Dato però che la plusvalenza di € 10.000 è stata parzialmente assorbita
dalla perdita propria della partecipante, in sede di approvazione del
bilancio è obbligatorio accantonare l’utile finale di € 2.000 ad una riserva
non distribuibile.                                                         32
Metodo del Patrimonio Netto
Scritture contabili della partecipante

Rilevazione della plusvalenza
______________________          ____________________
Partecipazione           a      Rivalutaz. partecipaz.           10.000
_____________________           ____________________

Iscrizione di una Riserva non distribuibile (in sede di app.ne del bilancio)
______________________          ____________________
Utile d’esercizio        a      Riserva non distrib.             2.000
_____________________           ____________________

                                                                           33
Metodo del Patrimonio Netto
b) Plusvalenza < perdita di esercizio propria della partecipante

 Nel caso di plusvalenza interamente assorbita dalla perdita
 d’esercizio propria della partecipante:
 non vi è l’obbligo di iscrivere una riserva non distribuibile nel
  bilancio della partecipante;
 permane l’obbligo di contabilizzare la plusvalenza nel C.E. della
  partecipante e, in contropartita, un eguale incremento del valore
  della partecipazione nello S.P.

Infatti, dato che il risultato finale della partecipante è una perdita non si
corre il rischio di distribuire utili non effettivamente realizzati derivanti da
plusvalenze “di carta”.                                                        34
Metodo del Patrimonio Netto
c) Plusvalenza sulla partecipazione + utile proprio della
   partecipante

Nel caso la plusvalenza derivante dall’applicazione del metodo del
P.N vada ad aggiungersi ad un utile proprio della partecipante, è
necessario iscrivere una riserva non distribuibile (in sede di
approvazione del bilancio della partecipante) per un ammontare
esattamente pari alla plusvalenza medesima.

Similmente al caso a), infatti, se la partecipante distribuisse ai propri soci
anche la parte dell’utile finale imputabile esclusivamente alla plusvalenza
“di carta” prodotta dal metodo del P.N., ciò comporterebbe la violazione
del citato art. 2423-bis c.c., n. 2.
                                                                            35
Metodo del Patrimonio Netto
Esempio:
Utile d’esercizio (rettificato) partecipata                    10.000
Risultato d’esercizio (proprio) partecipante                     4.000
Plusvalenza da partecipazione                                  10.000
Utile d’esercizio (finale) partecipante                        14.000

La partecipante deve rilevare nel proprio S.P. l’incremento del valore
della partecipazione per € 10.000, e come contropartita nel C.E., per un
medesimo ammontare, la plusvalenza nella voce “Rettifiche di valore di
attività finanziarie: rivalutazioni di partecipazioni”.

L’utile finale della partecipante, però, pari a € 14.000, non è interamente
distribuibile: la parte di tale utile corrispondente alla plusvalenza da
metodo del P.N. (€ 10.000) deve infatti essere accantonata
dall’assemblea ad una Riserva non distribuibile.                          36
Metodo del Patrimonio Netto
Scritture contabili della partecipante

Rilevazione della plusvalenza
______________________           ____________________
Partecipazione           a       Rivalutaz. partecipaz.            10.000
_____________________            ____________________

Iscrizione di una Riserva non distribuibile (in sede di app.ne del bilancio)
______________________           ____________________
Utile d’esercizio        a       Riserva non distrib.              10.000
_____________________            ____________________

                                                                               37
Metodo del Patrimonio Netto
Se dalla valutazione della partecipazione con il Metodo del P.N.
emerge una minusvalenza (a causa di una perdita sostenuta dalla
partecipata, propria ovvero derivante dalle rettifiche imputate al
risultato d’esercizio della partecipata), questa va imputata al C.E.
della partecipante e, in contropartita, a riduzione della voce
“Partecipazioni” dello S.P.

Più specificamente, le differenze negative (minusvalenze)
devono essere appostate nella voce “Rettifiche di valore di attività
finanziarie: “svalutazioni di partecipazioni” del C.E., e in
contropartita portate in deduzione della voce “Immobilizzazioni
finanziarie: partecipazioni”.

                                                                  38
Metodo del Patrimonio Netto
Scritture contabili della partecipante

Rilevazione della minusvalenza
______________________           ____________________
Svalutaz. Partecipaz.    a       Partecipazione                    XXX
_____________________            ____________________

 Inoltre, se la partecipata negli esercizi precedenti aveva realizzato
  degli utili accantonati dalla partecipante in una Riserva non
  distribuibile, l’iscrizione della perdita attuale nel sistema contabile della
  partecipante rende distribuibile per un eguale ammontare la citata
  Riserva:
______________________           ____________________
Riserva non distrib.      a      Riserva libera                    XXX
_____________________            ____________________
                                                                             39
Metodo del Patrimonio Netto
                                * * *
Secondo il Metodo Integrale, i risultati della partecipata devono
trovare traduzione nel C.E. della partecipante secondo il principio
della competenza economica, e quindi nello stesso esercizio al quale
il risultato si riferisce.

Di conseguenza, al momento della distribuzione dei dividendi da
parte della partecipata, questi non possono essere nuovamente
imputati al C.E. della partecipante all’atto dell’incasso (per non
generare una evidente duplicazione), ma piuttosto dovranno
contabilizzarsi in bilancio a riduzione del valore della
partecipazione.

Contemporaneamente, una quota della riserva non distribuibile
equivalente al dividendo distribuito potrà essere riclassificata tra le
riserve distribuibili.                                                40
Metodo del Patrimonio Netto
Scritture contabili della partecipante

Ipotesi:
1) L’utile d’esercizio della partecipante – anno x - deriva esclusivamente
   dalla plusvalenza realizzata applicando il metodo del P.N.
2) La partecipata distribuisce nell’anno x+1 un dividendo di € 30.

Rilevazione della plusvalenza (anno x)
______________________           ____________________
Partecipazione           a       Rivalutaz. partecipaz.           100
_____________________            ____________________

Iscrizione di una Riserva non distribuibile (anno x + 1 – app.ne del bil.)
______________________           ____________________
Utile d’esercizio        a       Riserva non distrib.             100
_____________________            ____________________                        41
Metodo del Patrimonio Netto
Scritture contabili della partecipante

Incasso del dividendo (anno x + 1)
______________________         ____________________
Banca                    a     Partecipazione           30
_____________________          ____________________

Riclassificazione di una parte della RND (anno x + 1)
______________________         ____________________
Riserva non distrib.     a     Riserva libera           30
_____________________          ____________________

                                                             42
Metodo del Patrimonio Netto
2) Metodo del Patrimonio Netto con rappresentazione solo
   patrimoniale

L’utile d’esercizio della partecipata (opportunamente rettificato sub
C ed eventualmente D) è iscritto, a titolo di plusvalenza, ad
incremento della posta “Partecipazioni” tra le immobilizzazioni
finanziarie, con contestuale iscrizione per un pari importo di una
Riserva non distribuibile denominata “Riserva da rivalutazione di
partecipazioni” (nell’ambito delle “Altre riserve”).

 L’utile d’esercizio della partecipata, quindi, non confluisce nel
  C.E. della partecipante (a differenza quindi del metodo
  Integrale), ma è piuttosto soggetto ad una rappresentazione
  contabile esclusivamente patrimoniale.
                                                                   43
Metodo del Patrimonio Netto
Esempio:
Utile d’esercizio (rettificato) partecipata                    10.000
Risultato d’esercizio (proprio) partecipante                   - 8.000
Plusvalenza da partecipazione                                  10.000
Utile d’esercizio (finale) partecipante                         2.000

La partecipante deve rilevare nel proprio S.P. l’incremento del valore
della partecipazione per € 10.000, e contemporaneamente, per un
medesimo ammontare, la stessa plusvalenza nella “Riserva da
rivalutazione di partecipazioni”.

Tale Riserva, come anzidetto (e specularmente al metodo Integrale), non
può essere utilizzata per distribuire dividendi ai soci della partecipante
ma soltanto per la copertura di perdite di quest’ultima, di esercizi
precedenti ovvero futuri.                                                44
Metodo del Patrimonio Netto
Scritture contabili della partecipante

Rilevazione della plusvalenza
______________________          ____________________
Partecipazione           a      Riserva non distrib.   10.000
_____________________           ____________________

Eventuale copertura di perdite della partecipante (identica in
entrambi i metodi)
______________________          ____________________
Riserva non distrib.     a      Perdita anno 20zz      XXX
_____________________           ____________________

                                                                 45
Metodo del Patrimonio Netto
La perdita d’esercizio della partecipata (opportunamente rettificata
sub C ed eventualmente D), invece, deve essere imputata al C.E.
della partecipante nella voce “Rettifiche di valore di attività
finanziarie: svalutazioni di partecipazioni”, e corrispondentemente
portata a riduzione della posta “Immobilizzazioni finanziarie:
partecipazioni”.

È di tutta evidenza come non si riscontrino differenze tra il metodo in
esame e quello “Integrale” con riferimento all’iscrizione nel sistema
contabile della partecipante di una minusvalenza.

                                                                     46
Metodo del Patrimonio Netto
Scritture contabili della partecipante

Rilevazione della minusvalenza
______________________              ____________________
Svalutaz. Partecipaz.       a       Partecipazione                XXX
_____________________               ____________________

Inoltre, se la partecipata negli esercizi precedenti aveva realizzato degli
utili appostati dalla partecipante in una “Riserva da rivalutazione di
partecipazioni”, l’iscrizione della perdita attuale rende distribuibile per un
eguale ammontare la citata riserva (c.d. riclassificazione):

______________________              ____________________
Riserva non distribuibile       a   Riserva libera                XXX
_____________________               ____________________
                                                                            47
Metodo del Patrimonio Netto
                                * * *
Secondo il Metodo Patrimoniale, i risultati della partecipata non
transitano nel C.E. della partecipante in base al principio della
competenza economica, ma vengono direttamente iscritti in una
riserva non distribuibile.

 Pertanto al momento della distribuzione dei dividendi, questi
  dovranno venire iscritti nel C.E. della partecipante tra i “Proventi
  finanziari da partecipazione”, con la contropartita di un credito
  verso la partecipata (ovvero una movimentazione di banca, ecc.).

Contemporaneamente, sarà necessario ridurre la riserva
indistribuibile e la partecipazione per lo stesso ammontare.
                                                                    48
Metodo del Patrimonio Netto
Scritture contabili della partecipante

Ipotesi: La partecipata realizza un utile di € 100 nell’anno x, e distribuisce un
         dividendo di € 30 nell’anno x+1.

Rilevazione della plusvalenza (anno x)
______________________            ____________________
Partecipazione           a        Riserva non distrib.              100
_____________________             ____________________

Incasso del dividendo (anno x + 1)
______________________            ____________________
Banca                    a        Dividendi                         30
_____________________             ____________________

Riserva non distrib.     a        Partecipazione                    30
                                                                                49
Metodo del Patrimonio Netto
               Valore della partecipazione negativo
In presenza di ripetute perdite subite nei diversi esercizi dalla
partecipata, è possibile che il valore del patrimonio netto risulti essere
nullo o addirittura negativo.
In tali casi, la corretta applicazione del metodo del P.N. richiede
una congrua svalutazione, nel bilancio della partecipante, del
valore della partecipazione fino, se necessario, al suo completo
azzeramento (in ipotesi di valore del patrimonio netto nullo ovvero
negativo).

Le ulteriori perdite della partecipata non devono essere stanziate nel
bilancio della partecipante  se però esistono obblighi formali che
impegnano quest’ultima a farsi carico di tali andamenti sfavorevoli (o
anche una mera volontà), allora il valore di bilancio della partecipazione
assumerà segno negativo e verrà esposto in uno specifico fondo del
                                                                         50
passivo dello S.P.
Metodo del Patrimonio Netto
ESERCIZIO RIEPILOGATIVO

Anno X
• Acquisto di una partecipazione del 100% nella società Pinco. L’acquisto
  avviene in prossimità della fine dell’esercizio.
• Patrimonio netto della Pinco alla data d’acquisto: € 200.000
• Costo d’acquisto della partecipazione: € 240.000
• La differenza di € 40.000 viene attribuita in parte ad avviamento (€ 10.000, vita
  utile attesa 5 anni) e in parte a beni ammortizzabili (€ 30.000, da ammortizzarsi
  in 10 anni).

Anno X + 1
• La partecipata registra una perdita di € 20.000
• L’ammortamento del valore d’avviamento ammonta a € 2.000
• L’ammortamento del maggior valore dei beni ammortizzabili è pari a € 3.000

                                                                                 51
Metodo del Patrimonio Netto
Anno X + 2
• La partecipata consegue un utile di € 58.000
• Gli ammortamenti dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni e
  all’avviamento rimangono inalterati.

Anno X + 3
• La partecipata distribuisce dividendi per € 24.000 (relativi all’utile di € 58.000
  realizzato nell’esercizio x + 2)
• La partecipata consegue un utile di € 35.000
• Gli ammortamenti dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni e
  all’avviamento rimangono inalterati.

Si supponga, inoltre, che il risultato proprio della partecipante nei 4 esercizi
considerati sia costantemente pari a zero.

                                                                                  52
Metodo del Patrimonio Netto
                    Metodo del Patrimonio Netto Integrale
Anno X
______________________                 ____________________
Partecipazioni                a        Banca                  240.000
_____________________                  ____________________

Anno X + 1
Valore di libro della partecipazione                          240.000
Perdita d’esercizio partecipata                               - 20.000
Ammortamento maggior valore beni amm.li                        - 3.000

Ammortamento avviamento                                        - 2.000

 Nuovo valore contabile della partecipazione (anno x + 1):   215.000

______________________                 ____________________
Svalutazione partecipaz.          a    Partecipazioni         25.000
                                                                         53
Metodo del Patrimonio Netto
Anno X + 2

Valore di libro della partecipazione                             215.000
Utile d’esercizio partecipata                                     58.000
Ammortamento maggior valore beni amm.li                           - 3.000
Ammortamento avviamento                                           - 2.000

 Nuovo valore contabile della partecipazione (anno x + 2):      268.000

______________________                 ____________________
Partecipazioni                  a      Rivalutazione partecip.              53.000
_____________________                  ____________________

                                                                                     54
Metodo del Patrimonio Netto
Anno X + 3

# Durante l’anno x+3 (in sede di approvazione del bilancio relativo all’anno x+2):
___________________                    ___________________
Utile d’esercizio               a      Riserva non distrib.                53.000
_____________________                  ____________________

# Durante l’anno x+4 (in sede di approvazione del bilancio relativo all’anno x+3):

Valore di libro della partecipazione                            268.000
Dividendi                                                       - 24.000
Utile d’esercizio partecipata                                    35.000

Ammortamento maggior valore beni amm.li                          - 3.000
Ammortamento avviamento                                          - 2.000

 Nuovo valore contabile della partecipazione (anno x + 3):     274.000
                                                                                     55
Metodo del Patrimonio Netto
______________________       ____________________
Banca                    a   Partecipazioni              24.000
(Incasso dividendi)
_____________________        ____________________

______________________       ____________________
Riserva non distrib.     a   Riserva libera              24.000
_____________________        ____________________

______________________       ____________________
Partecipazioni           a   Rivalutazione partecipaz.   30.000
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Metodo del Patrimonio Netto
              Metodo di rappresentazione solo patrimoniale
Anno X
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Partecipazioni             a       Banca                  240.000
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Anno X + 1
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Svalutazione partecipaz.       a   Partecipazioni         25.000
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Anno X + 2
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Partecipazione             a       Riserva non distrib.   53.000
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                                                                    57
Metodo del Patrimonio Netto
Anno X + 3
La partecipante deve contabilizzare i dividendi incassati nel C.E., e liberare per un
pari importo la riserva non distribuibile in precedenza appostata.

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Banca                    a         Dividendi                           24.000
_____________________              ____________________

______________________             ____________________
Riserva non distrib.     a         Partecipazioni                      24.000
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______________________             ____________________
Partecipazioni           a         Riserva non distrib.                30.000
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                                                                                   58
Metodo del Patrimonio Netto
                           CONCLUSIONI
L’impiego del Metodo del P.N. è auspicabile quando l’investitore
esercita una influenza significativa sulla gestione e sulle scelte
strategiche della partecipata, e quando tale investimento non ha
natura temporanea.

L’applicazione di tale metodo attua un vero e proprio consolidamento
sintetico della partecipazione, producendo gli stessi effetti sul bilancio
della partecipante (in particolare, sul patrimonio netto e sul risultato
d’esercizio) che si avrebbero in caso di redazione del bilancio
consolidato.

A differenza del Costo storico rettificato, il metodo in esame
consente di rilevare secondo il principio della competenza gli
aumenti e le diminuzioni patrimoniali subite dalla partecipata.
                                                                        59
Metodo del Patrimonio Netto
Il Metodo del costo storico, infatti, non consente di rilevare nel
bilancio della partecipante i risultati d’esercizio positivi conseguiti dalla
partecipata, ma esclusivamente quelli negativi se qualificabili come
durevoli: il principio della Prudenza, pertanto, prevale su quello della
Competenza e su quello della Rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della partecipata.

Il Criterio del costo, in altre parole, non consente di seguire la
dinamica del valore della partecipazione in sincronia con la dinamica
della consistenza patrimoniale della partecipata, evidenziando un
valore assolutamente svincolato dall’andamento della gestione.

Il Metodo del P.N., invece, consente di riconoscere, contestualmente
alla loro formazione, aumenti e diminuzioni intervenuti nelle
consistenze patrimoniali della partecipata, per rilevarli nel bilancio
della partecipante (ovviamente in proporzione alla percentuale di
cointeressenza) secondo il principio della competenza.               60
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