PASS4YOU Supporto tecnico ai tutori volontari - DOMANDE FREQUENTI SULLA RICHIESTA DEL - Intersos

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             Supporto tecnico ai tutori volontari

     • DOMANDE FREQUENTI SULLA RICHIESTA DEL
PASSAPORTO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
 E NEOMAGGIORENNI NON RICHIEDENTI ASILO IN ITALIA •

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DOMANDE FREQUENTI
SULLA RICHIESTA DEL
PASSAPORTO PER MINORI
STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI
E NEOMAGGIORENNI
NON RICHIEDENTI ASILO
IN ITALIA

Questa scheda è stata predisposta per rispondere alle domande più frequenti che ci sono state rivolte nel corso
del progetto Pass4You in merito alle procedure per la richiesta del passaporto per minori stranieri non accompa-
gnati (MSNA) e neomaggiorenni presenti in Italia. Le singole procedure con i requisiti richiesti sono presenti nelle
schede specifiche di ogni Paese analizzato all’interno del progetto.

E’ tuttavia opportuno sottolineare che ogni caso è diverso e deve essere valutato in base alla situazione della
singola persona e che l’intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto dai ri-
chiedenti e titolari di Protezione Internazionale ed in generale nei casi in cui dal contatto con l’Ambasciata e/o
Consolato possano emergere pericoli di persecuzione per la persona.

1) PER CONVERTIRE UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ,
   È SEMPRE NECESSARIO IL PASSAPORTO?

Sì, il permesso di soggiorno per minore età può essere convertito al compimento della maggiore età ai sensi
dell’art 32 d.Lgs 286/98 in permesso di studio, permesso per lavoro e permesso per attesa occupazione se, oltre a
soddisfare una serie di requisiti previsti dalla legge, la persona è in possesso del passaporto o altro documento
d’identità rilasciato dall’autorità consolare del Paese d’origine.

2) SE AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ, IN SEDE DI CONVERSIONE IN ALTRO PERMESSO
   DI SOGGIORNO, IL NEOMAGGIORENNE NON HA IL PASSAPORTO, QUALI SONO LE STRADE ALTERNATIVE
   CHE SI POSSONO PERCORRERE?

Qualora al compimento dei 18 anni la persona non possieda il passaporto, alcune Questure accettano l’attesta-
zione di nazionalità o altro documento di identità rilasciato dal Consolato del Paese d’origine, ma richiedono di
integrare successivamente la domanda presentando il passaporto valido. Di conseguenza, se il neomaggiorenne
non sarà in grado di ottenere il passaporto la Questura non gli rilascerà un permesso per studio, lavoro o attesa
occupazione.
3) QUANDO NON BISOGNA RECARSI PRESSO L’AMBASCIATA E/O CONSOLATO?

L’intervento della rappresentanza diplomatico-consolare NON deve essere richiesto nei casi in cui il minore abbia
espresso la volontà di chiedere protezione internazionale o comunque emerga una possibile esigenza di protezio-
ne internazionale, o qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari
di non volersi avvalere dell’intervento dell’autorità diplomatico-consolare -D.lgs. 142/15, art. 19-bis c. 3 . L’autorità
consolare non deve essere interpellata NEPPURE nei casi in cui i neomaggiorenni abbiano richiesto di avvalersi
della Protezione Internazionale.

4) LA FAMIGLIA D’ORIGINE NON COLLABORA NEL REPERIMENTO DEI DOCUMENTI NECESSARI
   PER LA RICHIESTA DEL PASSAPORTO, COME SI PUÒ PROCEDERE?

In questi casi è utile fare colloqui con la famiglia d’origine con la presenza e il supporto di mediatori linguistici
culturali che possano far comprendere l’importanza per il minore presente in Italia di ottenere il passaporto ai fini
della propria regolarizzazione sul territorio.

5) COSA FARE SE IL MINORE È APOLIDE, OSSIA SENZA PATRIA E SENZA CITTADINANZA?

Le informazioni relative a questo quesito sono disponibili nella specifica scheda “Apolidia”.

6) L’AMBASCIATA/CONSOLATO DI RIFERIMENTO NON È AUTORIZZATA AL RILASCIO DEL PASSAPORTO IN ITALIA
NÉ IN ALTRI PAESI DELL’UE, ESISTONO DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIPOLLENTI AL PASSAPORTO?

Sì, i principali documenti equipollenti al passaporto sono:
   A. Documento di viaggio per rifugiati, previsto dall’art 28 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951,
   rilasciato ai soli rifugiati. E’ altresì previsto dall’art 25 della direttiva 2011/95/EU e dall’art 24 del d.lgs. 251/2007
   che ha recepito la direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o
   apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché
   norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Inoltre, già disciplinato dalla circolare M.A.E.
   31.10.1961 nr.48.
   B. Titolo di viaggio per stranieri previsto dall’art.24 del d.lgs. 251/2007
   e dalla circolare M.A.E. 31.10.1961 nr.48, rilasciato:
		 B.1 Ai titolari di protezione sussidiaria
		 B.2 A coloro che si trovino oggettivamente e soggettivamente
		       impossibilitati ad ottenere il passaporto
   C. Titolo di viaggio per apolidi (circolare M.A.E. 31.10.1961 nr.48)
   D. Lascia passare consolare
Per informazioni dettagliate su questo tema consultare la scheda
“Principali Documenti Equipollenti al Passaporto”.
7) QUANTO TEMPO PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO È OPPORTUNO AVVIARE
   LA PRATICA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO?

Non vi è un tempo prestabilito e/o preciso entro il quale avviare le pratiche ma considerando i tempi di risposta
della rappresentanza diplomatico-consolare per il rilascio del passaporto, è fortemente consigliato avviare la
pratica almeno 6 mesi prima dalla scadenza del permesso di soggiorno.

8) IL PERMESSO DI SOGGIORNO È IN SCADENZA A BREVE E NONOSTANTE L’AVVIO DELLA PROCEDURA
   IN CONSOLATO I TEMPI DI RILASCIO SONO MOLTO LUNGHI, COME PROCEDERE?

Se al momento della presentazione della richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per cui è richiesto il
passaporto, il cittadino straniero ne è ancora sprovvisto e non gli è stato rilasciato un titolo di viaggio, si sug-
gerisce di depositare presso la Questura tutta la documentazione che attesti che lo stesso ha richiesto il passa-
porto al Consolato/Ambasciata del proprio Paese, inclusa la documentazione relativa al procedimento giudiziario
eventualmente in corso per il rilascio del titolo di viaggio ed integrare successivamente con la documentazione
richiesta.

9) È POSSIBILE, OVE PRESENTE, RECARSI PRESSO IL CONSOLATO/ AMBASCIATA DI UN ALTRO PAESE DELL’UE?

Si, ma è necessario essere in possesso di tutti i documenti validi, tra cui il lascia passare della Questura, valido
permesso di soggiorno e attestazione di avvenuta presa di appuntamento presso il Consolato di riferimento. Ve-
rificare inoltre di essere in possesso di tutti i documenti richiesti dal Consolato che potrebbero esser diversi da
quelli richiesti in Italia.

10) LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO DEVE ESSERE INOLTRATA ALL’AMBASCIATA O AL CONSOLATO?

Dipende dal Paese di riferimento, infatti, in alcuni casi sono presenti in Italia sia il Consolato sia l’Ambasciata,
mentre in altri la rappresentanza diplomatica non è presente. E’ dunque necessario verificare sul sito ufficiale
quale delle due rappresentanze del Paese è competente per il rilascio del passaporto.

11) GLI ORARI E I SERVIZI DI AMBASCIATE E CONSOLATI POSSONO SUBIRE MODIFICHE?

Si, a seconda delle feste nazionali dei singoli Paesi gli orari dei Consolati e dell’Ambasciate possono subire delle
modifiche e variare. Pertanto, è bene verificare se ci sono avvisi sulle pagine ufficiali dei singoli Paesi di interesse

12) NONOSTANTE I VARI TENTATIVI L’AMBASCIATA ED IL CONSOLATO NON RISPONDONO AL TELEFONO,
    COSA FARE?

In questi casi - ed in generale - è consigliabile inviare la richiesta tramite indirizzo Pec, ove presente o in man-
canza tramite e-mail .
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Per info e supporto scrivere a:
  migrations@intersos.org

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