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PASS 4YOU Supporto tecnico ai tutori volontari • DOMANDE FREQUENTI SULLA RICHIESTA DEL PASSAPORTO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E NEOMAGGIORENNI NON RICHIEDENTI ASILO IN ITALIA • PASS4you
DOMANDE FREQUENTI SULLA RICHIESTA DEL PASSAPORTO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E NEOMAGGIORENNI NON RICHIEDENTI ASILO IN ITALIA Questa scheda è stata predisposta per rispondere alle domande più frequenti che ci sono state rivolte nel corso del progetto Pass4You in merito alle procedure per la richiesta del passaporto per minori stranieri non accompa- gnati (MSNA) e neomaggiorenni presenti in Italia. Le singole procedure con i requisiti richiesti sono presenti nelle schede specifiche di ogni Paese analizzato all’interno del progetto. E’ tuttavia opportuno sottolineare che ogni caso è diverso e deve essere valutato in base alla situazione della singola persona e che l’intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto dai ri- chiedenti e titolari di Protezione Internazionale ed in generale nei casi in cui dal contatto con l’Ambasciata e/o Consolato possano emergere pericoli di persecuzione per la persona. 1) PER CONVERTIRE UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ, È SEMPRE NECESSARIO IL PASSAPORTO? Sì, il permesso di soggiorno per minore età può essere convertito al compimento della maggiore età ai sensi dell’art 32 d.Lgs 286/98 in permesso di studio, permesso per lavoro e permesso per attesa occupazione se, oltre a soddisfare una serie di requisiti previsti dalla legge, la persona è in possesso del passaporto o altro documento d’identità rilasciato dall’autorità consolare del Paese d’origine. 2) SE AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ, IN SEDE DI CONVERSIONE IN ALTRO PERMESSO DI SOGGIORNO, IL NEOMAGGIORENNE NON HA IL PASSAPORTO, QUALI SONO LE STRADE ALTERNATIVE CHE SI POSSONO PERCORRERE? Qualora al compimento dei 18 anni la persona non possieda il passaporto, alcune Questure accettano l’attesta- zione di nazionalità o altro documento di identità rilasciato dal Consolato del Paese d’origine, ma richiedono di integrare successivamente la domanda presentando il passaporto valido. Di conseguenza, se il neomaggiorenne non sarà in grado di ottenere il passaporto la Questura non gli rilascerà un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione.
3) QUANDO NON BISOGNA RECARSI PRESSO L’AMBASCIATA E/O CONSOLATO? L’intervento della rappresentanza diplomatico-consolare NON deve essere richiesto nei casi in cui il minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale o comunque emerga una possibile esigenza di protezio- ne internazionale, o qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell’intervento dell’autorità diplomatico-consolare -D.lgs. 142/15, art. 19-bis c. 3 . L’autorità consolare non deve essere interpellata NEPPURE nei casi in cui i neomaggiorenni abbiano richiesto di avvalersi della Protezione Internazionale. 4) LA FAMIGLIA D’ORIGINE NON COLLABORA NEL REPERIMENTO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DEL PASSAPORTO, COME SI PUÒ PROCEDERE? In questi casi è utile fare colloqui con la famiglia d’origine con la presenza e il supporto di mediatori linguistici culturali che possano far comprendere l’importanza per il minore presente in Italia di ottenere il passaporto ai fini della propria regolarizzazione sul territorio. 5) COSA FARE SE IL MINORE È APOLIDE, OSSIA SENZA PATRIA E SENZA CITTADINANZA? Le informazioni relative a questo quesito sono disponibili nella specifica scheda “Apolidia”. 6) L’AMBASCIATA/CONSOLATO DI RIFERIMENTO NON È AUTORIZZATA AL RILASCIO DEL PASSAPORTO IN ITALIA NÉ IN ALTRI PAESI DELL’UE, ESISTONO DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIPOLLENTI AL PASSAPORTO? Sì, i principali documenti equipollenti al passaporto sono: A. Documento di viaggio per rifugiati, previsto dall’art 28 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, rilasciato ai soli rifugiati. E’ altresì previsto dall’art 25 della direttiva 2011/95/EU e dall’art 24 del d.lgs. 251/2007 che ha recepito la direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Inoltre, già disciplinato dalla circolare M.A.E. 31.10.1961 nr.48. B. Titolo di viaggio per stranieri previsto dall’art.24 del d.lgs. 251/2007 e dalla circolare M.A.E. 31.10.1961 nr.48, rilasciato: B.1 Ai titolari di protezione sussidiaria B.2 A coloro che si trovino oggettivamente e soggettivamente impossibilitati ad ottenere il passaporto C. Titolo di viaggio per apolidi (circolare M.A.E. 31.10.1961 nr.48) D. Lascia passare consolare Per informazioni dettagliate su questo tema consultare la scheda “Principali Documenti Equipollenti al Passaporto”.
7) QUANTO TEMPO PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO È OPPORTUNO AVVIARE LA PRATICA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO? Non vi è un tempo prestabilito e/o preciso entro il quale avviare le pratiche ma considerando i tempi di risposta della rappresentanza diplomatico-consolare per il rilascio del passaporto, è fortemente consigliato avviare la pratica almeno 6 mesi prima dalla scadenza del permesso di soggiorno. 8) IL PERMESSO DI SOGGIORNO È IN SCADENZA A BREVE E NONOSTANTE L’AVVIO DELLA PROCEDURA IN CONSOLATO I TEMPI DI RILASCIO SONO MOLTO LUNGHI, COME PROCEDERE? Se al momento della presentazione della richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per cui è richiesto il passaporto, il cittadino straniero ne è ancora sprovvisto e non gli è stato rilasciato un titolo di viaggio, si sug- gerisce di depositare presso la Questura tutta la documentazione che attesti che lo stesso ha richiesto il passa- porto al Consolato/Ambasciata del proprio Paese, inclusa la documentazione relativa al procedimento giudiziario eventualmente in corso per il rilascio del titolo di viaggio ed integrare successivamente con la documentazione richiesta. 9) È POSSIBILE, OVE PRESENTE, RECARSI PRESSO IL CONSOLATO/ AMBASCIATA DI UN ALTRO PAESE DELL’UE? Si, ma è necessario essere in possesso di tutti i documenti validi, tra cui il lascia passare della Questura, valido permesso di soggiorno e attestazione di avvenuta presa di appuntamento presso il Consolato di riferimento. Ve- rificare inoltre di essere in possesso di tutti i documenti richiesti dal Consolato che potrebbero esser diversi da quelli richiesti in Italia. 10) LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO DEVE ESSERE INOLTRATA ALL’AMBASCIATA O AL CONSOLATO? Dipende dal Paese di riferimento, infatti, in alcuni casi sono presenti in Italia sia il Consolato sia l’Ambasciata, mentre in altri la rappresentanza diplomatica non è presente. E’ dunque necessario verificare sul sito ufficiale quale delle due rappresentanze del Paese è competente per il rilascio del passaporto. 11) GLI ORARI E I SERVIZI DI AMBASCIATE E CONSOLATI POSSONO SUBIRE MODIFICHE? Si, a seconda delle feste nazionali dei singoli Paesi gli orari dei Consolati e dell’Ambasciate possono subire delle modifiche e variare. Pertanto, è bene verificare se ci sono avvisi sulle pagine ufficiali dei singoli Paesi di interesse 12) NONOSTANTE I VARI TENTATIVI L’AMBASCIATA ED IL CONSOLATO NON RISPONDONO AL TELEFONO, COSA FARE? In questi casi - ed in generale - è consigliabile inviare la richiesta tramite indirizzo Pec, ove presente o in man- canza tramite e-mail .
PASS 4you Per info e supporto scrivere a: migrations@intersos.org PASS4you
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