Nota integrativa al bilancio di previsione pluriennale 2020/2022

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Nota integrativa al bilancio di previsione pluriennale 2020/2022
Nota integrativa
al bilancio di previsione pluriennale
             2020/2022

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SOMMARIO

Sommario
SOMMARIO........................................................................................................................................................ 2
PREMESSA.......................................................................................................................................................... 3
GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ..................................................................................................... 4
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI.......................................... 11
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ............................................................................................... 15
ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI
SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI ....................................................................................................... 15
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE 15

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PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi
(2012- 2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. n. 118/2011,
successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla
sperimentazione, dal D.Lgs. n. 126/2014.
L’ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale;
in particolare per la Valle d’Aosta nell’anno 2016, infatti, gli enti hanno avuto l’obbligo di
adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni
elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati
mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli
previsti dal D.P.R. n. 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs.
n. 118/2011.
Dal 2017 la riforma entra a pieno regime e pertanto questa Unité adotta i nuovi schemi di
bilancio: da qui la necessità di redigere ed approvare la presente nota integrativa, prevista
dal nuovo principio applicato della programmazione – punto 9.11 di cui all’allegato n. 4/1
del D.Lgs. n. 118/2011.
Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:
       il Documento Unico di Programmazione (DUP) che ha sostituito la Relazione
       Previsionale e Programmatica;
       schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le
       amministrazioni dello Stato;
       reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di
       previsione;
       vengono adottati nuovi principi contabili;
       viene previsto il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e il Fondo Pluriennale
       Vincolato (FPV);
       viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello
       economico-patrimoniale;
       Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse,
       mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la
       precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione
ha l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa. Con la “nota integrativa”, quindi, si
completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.
La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere
più chiara e significativa la lettura dello stesso.

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GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato:
       il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la Relazione
       Previsionale e Programmatica, precedente documento programmatorio allegato alla
       parte contabile del bilancio;
       lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale
       comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
       considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto
       secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al d.lgs. n.118/2011, comprensivo dei
       relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art.11 del medesimo decreto legislativo;
       la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative.

Il DUP è lo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui si
unificano le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione.
Attraverso le attività di programmazione, l’Ente organizza le attività e le risorse necessarie
per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle
comunità di riferimento.
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di
programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell’Ente.

Il DUP si compone di due sezioni:

   1. la Sezione Strategica (SeS), nella quale sono sviluppate le linee programmatiche
      dell'Ente:
       •   Le principali scelte che caratterizzano il programma
       •   Le politiche di mandato
       •   Gli indirizzi generali di programmazione
        La Sezione Strategica (SeS) individua quindi gli indirizzi strategici dell’ente e in
       particolare le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione
       da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di
       programmazione riferiti al medesimo periodo. Inoltre definisce per ogni missione di
       bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

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Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:
        Quadro delle situazioni esterne: considera il contesto economico nazionale e
        regionale e i relativi documenti di programmazione, nonché le condizioni e
        prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;
        Quadro delle situazioni interne: considera gli indirizzi generali di natura economico,
        finanziaria e patrimoniale dell’Ente; le risorse umane disponibili e la struttura
        organizzativa; gli enti controllati;
        Indirizzi e obiettivi strategici: a partire dagli indirizzi generali di governo elaborano in
        modo più dettagliato e puntuale le linee di azione che caratterizzeranno l’operato
        dell’Amministrazione nel corso del quinquennio;
        Strumenti per la rendicontazione dei risultati: indica gli strumenti attraverso i quali
        l’Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera
        sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei
        programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità
        politica o amministrativa

   2. la Sezione Operativa (SeO), individua per ogni singola missione, i programmi che
      l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione
      Strategica. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da
      raggiungere, i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento.
       La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce
       lo strumento a supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco
       temporale sia annuale che pluriennale, inoltre supporta il processo di previsione per
       la predisposizione della manovra di bilancio.

La prima sezione (SeS) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda (SeO), pari a quello del bilancio di previsione pluriennale.

Il bilancio di previsione pluriennale è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi
contabili generali contenuti nel D.lgs. n. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la
trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di
sistemi informativi omogenei e interoperabili:

                                 1. Principio della annualità

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti
con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi o di gestione coincidenti con l'anno
solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio
sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte
temporale almeno triennale.

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2. Principio dell’unità
     La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto,
  deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e
  bilancio d’esercizio.
     E’ il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi
  sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale
  sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

                                 3. Principio della universalità
     Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i
  relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione
  pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa
  attività amministrativa svolta nell’esercizio e degli andamenti dell’amministrazione, anche
  nell’ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.
                                   3. Principio della integrità

        Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono
   essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese
   ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate
   entrate, senza compensazioni di partite. Lo stesso principio si applica a tutti i valori del
   sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che
   si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

        5. Principio della veridicità attendibilità, correttezza, e comprensibilità

Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che
ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni
di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

                          6. Principio della significatività e rilevanza
     Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative
  connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L’informazione è qualitativamente
  significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a
  valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo
  valutazioni da loro effettuate precedentemente.
     Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni.
  Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica,
  bensì alla ragionevolezza, ed all’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di
  valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio
  d’esercizio.

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7. Principio della flessibilità

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come
immodificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi
controproducente.
Il principio di flessibilità è volto a trovare all’interno dei documenti contabili di
programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti
dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la
gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

                                8. Principio della congruità
La congruità consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini
stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di
carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di
bilancio.

                                9. Principio della prudenza
Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del
bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d’esercizio.
Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici,
devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno
disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative
saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle
risorse previste.

                               10. Principio della coerenza

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione,
gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse
funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al
perseguimento dei medesimi obiettivi.

                     11. Principio della continuità e della costanza

La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della
continuazione delle attività istituzionali per le quali l’amministrazione pubblica è costituita.
Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia
pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a
perdurare nel tempo.

                    12. Principio della comparabilità e verificabilità
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Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel
tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche,
finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti
tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio
anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse
potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona
amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni
patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonché delle relative modificazioni.

                        13. Principio di neutralità o imparzialità

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed
imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di
particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il
procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia
di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.
La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno
l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio
sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione
dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la
competenza e la correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come
l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei
documenti contabili del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d’esercizio,
che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi
soggettivi.
                              14. Principio della pubblicità

Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei
documenti contabili. È compito dell’amministrazione pubblica rendere effettiva tale
funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la
conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del
rendiconto e del bilancio d’esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando
le pubblicazioni obbligatorie.

                         15. Principio dell’equilibrio di bilancio

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione
l’equilibrio di bilancio.
L’osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa
attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

                     16. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi
finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e
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impegni).
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il
sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria,
e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.
Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per
ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai
pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi
delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate,
di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

                       17. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati
gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione
pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano “utilità
economiche” cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi
movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni
e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale
tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti finanziari.

               18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Se l’informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le
operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l’esercizio, è necessario che essi siano
rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in
conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e
ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne
disciplinano la contabilizzazione formale.

                                  Il Pareggio di bilancio
Le Unitè des Communes, equiparate alle Unioni di Comuni, sono escluse dal rispetto del
vincolo del pareggio di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 commi da 707 a 729
della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
                                  Gli equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2017-2019, da rispettare in sede di
programmazione e di gestione, sono i seguenti:
            pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve
            essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle
            entrate deve essere uguale al totale delle spese;
            equilibrio di parte corrente;
            equilibrio di parte capitale.
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La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito
da:

    a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
       riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e
       al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è
       previsto l’accantonamento a tale fondo;
    b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
       presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti
       dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti,
       vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
    c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
       amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
       contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
       dall’ente;
    d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso
       al debito e con le risorse disponibili;
    e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
       anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso
       possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi
       cronoprogrammi;
    f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di
       altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
    g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti
       relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono
       una componente derivata;
    h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci
       consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto
       per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto
       2000, n. 267;
    i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota
       percentuale;
    j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
       l’interpretazione del bilancio.

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Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

ENTRATA
Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio.

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa:
Non sono previste entrate in quanto l’Unité non ha potestà impositiva.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti:
In questa voce sono classificate le entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato, dalla
Regione e dai Comuni.
L’importo complessivo, per l’anno 2020, ammonta ad €. 11.424.180,00.
Trasferimenti dalla Regione
Trasferimenti con vincolo di destinazione.

Gli importi più significativi sono rappresentati dai trasferimenti per:
      gestione servizi socio-assistenziali per minori (servizio asilo nido) e per anziani
      (servizio di microcomunità ed assistenza domiciliare)
      spese per il personale ausiliario delle istituzioni scolastiche
      progetti lavori di utilità sociale per il reinserimento lavorativo dei persone svantaggiate

Trasferimenti senza vincolo di destinazione
L’importo del trasferimento spettante alle Unité des Communes valdôtaines, previsto all’art.
8 del disegno di legge regionale n. 45/XV “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta. Legge di stabilità regionale
per i triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali” approvato dalla Giunta regionale in
data 11 novembre 2019, ammonta, come per l’anno 2019, a €. 2.000.000,00.
La previsione di bilancio per l’anno 2020 è stato pertanto stimato in €. 353.967,00, pari
all’importo accertato per l’anno 2019.

Trasferimenti dei Comuni
Gli importi più rilevanti sono relativi, oltre ai servizi sopra elencati, al finanziamento delle
seguenti spese:
       servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
       manutenzione pista ciclabile
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ufficio associato delle entrate
       Sportello unico enti locali della Valle d’Aosta – SUAP (trasferimento all’Unité des
       communes valdôtaines Grand-Combin)
       Spese generali dell’Unité (spese per il personale amministrativo e tecnico,
       funzionamento uffici, manutenzione edifici)

Titolo 3° - Entrate extra tributarie:
In questa voce sono classificate le entrate relative a:
       servizi erogati a pagamento dall’Unité, tra cui i servizi a domanda individuale;
       proventi convenzioni con società telefoniche che usufruiscono di spazi dell’ente;
       entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall’ente a vario titolo;
       credito IVA da Split Payement

   L’importo complessivo è pari, per l’anno 2020, ad €. 1.922.987,00.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale:
L’importo complessivo è pari ad €. 273.344,00, per l’anno 2020, così suddiviso:
€. 64.000,00 Trasferimento dalla Regione per spese di investimento delle microcomunità
             per anziani;
€. 46.000,00 Trasferimento dai Comuni spese di investimento asili nido;
€. 24.000,00 Trasferimento dai Comuni per spese investimento scuola media di Nus;
€. 139.344,00 Trasferimento dai Comuni per spese progettazione pista ciclabile.

Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie:
Non sono state previste entrate da riduzione di attività finanziarie.

Titolo 6° - Accensione di prestiti:
Questa Unitè non prevede, nel triennio 2020/2022, l’accensione di prestiti

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere:
Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente non costituiscono debito dell’ente,
in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad
essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio,
l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere
all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

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L’importo previsto in bilancio per l’anno 2020 è pari a €. 2.994.205,00

Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di giro:
Le entrate per conto di terzi e patite di giro sono state previste a pareggio con le relative
spese del Titolo 7 per un importo pari ad €. 2.401.164,00

SPESA
Spesa corrente
Le previsioni della spesa corrente sono state stimate sulla base della spesa sostenuta negli
anni passati per il funzionamento e la gestione dei vari servizi svolti dall’Unité.
Spesa per il personale
La legge regionale 24 dicembre 2018 n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (legge di
stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali.” che all’articolo
6 comma 3 così stabilisce:
“Per l’anno 2019, gli enti locali sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo
indeterminato nel limite della spesa corrispondente alle unità di personale, anche di qualifica
dirigenziale, cessate dal servizio nel medesimo anno e non sostituite e di quelle che
cesseranno nell’anno 2019. Resta escluso dall’ambito di applicazione del predetto limite
assunzionale il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e
residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità, nonché di
personale addetto all’attuazione e al coordinamento delle Strategie per lo sviluppo delle
aree interne, nell’ambito della politica regionale di sviluppo”;
Per l’anno 2020 nel disegno di legge regionale n. 45/XV, ai commi 3 e 4, disposizioni in
materia di contenimento della spesa per il personale degli enti locali, si conferma, in linea di
massima, la disciplina vigente per l’anno 2019 che permette di garantire il turn-over del
personale.

Spesa per acquisto di beni e servizi e incarichi di collaborazione autonoma
Non sono previste in bilancio spese relative a:
- studi e consulenze
- pubblicità e rappresentanza
- sponsorizzazioni
- missioni
- incarichi di collaborazione autonoma

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Spesa in conto capitale
Gli stanziamenti di spesa in conto capitale sono stati previsti per manutenzione straordinaria
edifici, acquisto di beni mobili e attrezzature. E’ stata inoltre stanziata la spesa per l’incarico
esterno per la progettazione del 7° lotto della pista ciclabile e per lavori di manutenzione
straordinaria della via ferrata.

Spesa per chiusura anticipazioni da tesoriere
Il titolo 5° della spesa riporta l’importo di €. 2.994.205,00 quale rimborso di anticipazione
da teroriere, prevista al titolo 7 dell’entrata.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all’allegato n. 4/2
al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 3.3 disciplina il “fondo crediti di dubbia
esigibilità”. Si tratta di un fondo, stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente
e in conto capitale.
Lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità non viene impegnato e, pertanto,
genera un’economia che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.
Per la determinazione del fondo si sono considerate le entrate del Titolo 3 relative alle quote
di contribuzione degli utenti del servizio di microcomunità ed assistenza domiciliare, come
da prospetto allegato alla pesente.
Per le entrate in conto capitale non è stata calcolata e stanziata la quota del FCDE in quanto
si riferiscono a entrate da pubbliche amministrazioni.

FONDO DI RISERVA
L’art. 166 del TUEL n. 267/2000 prevede quanto segue:
1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva",
gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per
cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo
consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino
insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione.
(comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), legge n. 213 del 2012)

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2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il
limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. (comma aggiunto dall'articolo 3,
comma 1, lettera g), legge n. 213 del 2012)
2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di
riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento
delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Fondo di riserva - L’importo previsto in bilancio è stato determinato nel rispetto delle
suddette percentuali e più precisamente
 − per l’anno 2020 €. 64.918,76 pari allo 0,50% della spesa corrente
 − per l’anno 2021 €. 64.639,76 pari allo 0,50% della spesa corrente
 − per l’anno 2022 €. 64.440,76 pari allo 0,50% della spesa corrente

Fondo di riserva di cassa - L’importo di €. 64.918,76        previsto in bilancio per l’anno 2020
è pari allo 0,385% delle spese finali.

Risultato di amministrazione presunto
Il Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 è pari ad €. 1.135.979,84 di cui
parte disponibile €. 749.545,22, come risulta da prospetto allegato.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di
altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
L’Unité non presta garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti, pubblici
o privati.

Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota
percentuale

La legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo
3 della legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”. E’ tuttavia consentita la costituzione di
società di produzione di servizi di interesse generale o che forniscono servizi di committenza
o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici.
Il successivo comma 28 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento
delle attuali debbano essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in
ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 e che tale atto debba essere
trasmesso alla sezione competente della Corte dei Conti.
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Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle
procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi
del comma 27.
L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius ha pertanto messo in atto, nell’anno 2016,
un processo di razionalizzazione delle proprie partecipate, che, ad oggi, risultano le
seguenti:
•    Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta. (CELVA) con una quota pari all’1,20%
     dell'intero Capitale Sociale;
•    IN.VA. S.p.A., con 500 azioni, pari a 0,0098% dell’intero capitale sociale.

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