La diffusione della cultura - Camera dei Deputati

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La diffusione della cultura - Camera dei Deputati
La diffusione della cultura

29 marzo 2021

    Tra i più recenti interventi riguardanti la diffusione della cultura vi sono quelli adottati per fronteggiare
 l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito tema.
    Le principali, ulteriori, novità della legislatura in corso hanno riguardato: la conferma fino al 2021 della
 c.d. Card cultura per i giovani che ogni anno compiono 18 anni e l'istituzione di un Fondo Carta giovani
 nazionale; la concessione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di
 studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di
 settore; l'approvazione di una nuova legge per la promozione del libro e della lettura; lo stanziamento di
 risorse per lo svolgimento di varie celebrazioni; la stabilizzazione del Fondo per la rievocazione storica.

  Misure per la diffusione della cultura tra le giovani generazioni

   La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 576 e 611) ha autorizzato la spesa di € 150 mln per il 2021
per l'assegnazione della c.d. Card cultura – introdotta per la prima volta nel 2016 – anche ai giovani che
compiono 18 anni nel 2021. Inoltre, ha previsto che i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2020 e
compiono 18 anni nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l'acquisto di abbonamenti a
periodici.
   Pertanto, per i diciottenni del 2020 e del 2021 la Card è utilizzabile per l'acquisto di biglietti per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici,
anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre
ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di
lingua straniera.

   Al riguardo, si ricorda, che l'art. 1, co. 979-980, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – nel testo come
modificato dall'art. 2-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio
nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni nel 2016 era assegnata una
carta elettronica – dell'importo nominale massimo di € 500 –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e
altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi
naturali, per l'acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016.
   I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo individuale da assegnare, pari a € 500,
erano stati disciplinati con DPCM 15 settembre 2016, n. 187.
   Successivamente, tale previsione era stata estesa dall'art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017)
anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la carta anche per l'acquisto di musica
registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di €
290 mln per il 2017.
   I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo individuale da assegnare, sempre pari
a € 500, erano stati disciplinati con DPCM 4 agosto 2017, n. 136, che aveva modificato il DPCM del 2016.
   Ancora in seguito, la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) aveva rifinanziato l'iniziativa per il 2018 e per il 2019 con €
290 mln annui, ma intervenendo direttamente nello stato di previsione del Mibact (cap. 1430).
Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza di Sezione del 7
giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM di definizione della
disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la mancanza di una norma legittimante di rango primario da porre a
base dello stesso. In particolare, in risposta alle controdeduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva
osservato che anche dalla nuova impostazione dello schema normativo di finanza pubblica delineata con la L.
163/2016 non sembrava poter derivare il venir meno della necessità di emanare una norma legittimante di rango
primario da porre a base del DPCM, al fine anzitutto di poter individuare la platea di beneficiari del diritto.
A tale rilievo aveva dato seguito il D.L. 91/2018 (L. 108/2018: art. 7), che aveva inserito nell'art. 1, co. 626, della L.
232/2016 il riferimento al 2018.
I criteri e le modalità di utilizzazione della Carta per i giovani che compivano 18 anni nel 2018 erano stati, dunque,
disciplinati con DPCM 7 dicembre 2018, n. 138, che aveva ulteriormente modificato il DPCM del 2016, stabilendo, in
particolare, che la Carta poteva essere utilizzata dagli stessi fino al 31 dicembre 2019.
Successivamente, la L. di bilancio 2019 ( L. 145/2018: art. 1, co. 604) aveva definito la disciplina sostanziale per
l'assegnazione della Carta a tutti i residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni nel 2019, stabilendo un
limite massimo di spesa di € 240 mln (rispetto ad € 290 mln previsti in precedenza) e demandando la definizione
della disciplina applicativa (non più ad un DPCM, ma) ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nel prosieguo, il D.L. 34/2019 (L. 58/2019: art. 50, co. 2, lett. h)) aveva ridotto di € 100 mln le risorse destinate alla
Card – riduzione poi ristorata dalla legge di assestamento per il 2019 (L. 110/2019) – mentre l'art. 3, co. 4- bis, del
D.L. 59/2019 (L. 81/2019) ha inserito i prodotti dell'editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati dai
soggetti che compivano 18 anni nel 2019.
Gli importi nominali da assegnare, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta per coloro
che hanno compiuto 18 anni nel 2019 erano stati definiti con D.I. 24 dicembre 2019, n. 177, in base al quale le
iscrizioni sul sito www.18app.italia.it erano aperte fino al 31 agosto 2020, mentre la scadenza per spendere il bonus
era il 28 febbraio 2021
Nel prosieguo, la L. 160/2019 (art. 1, co.357-358) ha esteso ai residenti nel territorio nazionale che compivano 18
anni di età nel 2020 la disciplina per l'assegnazione della carta, stabilendo un limite massimo di spesa di € 160 mln
– poi elevato a € 190 mln dall'art. 183, co. 11- ter, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) e a € 220 mln dalla L. di
assestamento 2020 (L. 128/2020) – e inserendo gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale tra i
prodotti che possono essere acquistati con la stessa.
  La disciplina applicativa è stata definita con D.I. 22 dicembre 2020, n. 192 che, modificando il D.I. 177/2019, ha
disposto, in particolare, che per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2020 le iscrizioni sul sito
www.18app.italia.it sono aperte fino al 31 agosto 2021, mentre la scadenza per spendere il bonus è il 28 febbraio
2022.

Con comunicato del 28 marzo 2021, il MIC ha reso noto che "dalla prima edizione ad oggi si sono registrati circa
1,6 milioni di ragazzi che hanno speso in cultura oltre 730 milioni di euro. Di questa cifra l'83% è stato speso per
acquisto di libri, il 14% per concerti e musica mentre il restante 3% per le altre varie spese culturali previste".

  A sua volta, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 413-414) ha istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo Carta giovani nazionale (CGN), con una dotazione di € 5 mln per ciascun
anno del triennio 2020-2022, finalizzata a promuovere l'accesso a beni e servizi per i giovani tra 18 e 35
anni di età, che siano cittadini italiani ed europei residenti in Italia.
In attuazione, è intervenuto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 27 febbraio 2020.
In particolare, il decreto, nell'istituire la Carta, ha disposto che la stessa è finalizzata a promuovere una migliore
qualità della vita delle giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita e incentivando le opportunità volte a
favorire la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative.
A tal fine sono individuati operatori pubblici e privati a livello nazionale ed europeo che, attraverso la firma di
convenzioni/accordi/contratti anche a titolo oneroso, consentono ai beneficiari l'accesso e la fruizione di
agevolazioni in vari ambiti, quali, ad esempio, formazione, cultura, sport, salute/benessere, trasporti, turismo,
editoria.
A ciascun soggetto beneficiario registrato attraverso la APP IO, la Carta consente, tra l'altro: acquisto di biglietti per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; accesso a piattaforme per la distribuzione di
contenuti di intrattenimento; acquisto di libri, pubblicazioni, audiolibri, ebook; accesso a musei, mostre ed eventi
culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; accesso a circuiti o strutture dedicate allo
svolgimento di attività sportive e/o ricreative e formative (corsi di musica, di teatro o di lingua straniera); eventuale
coupon o strumento equivalente per partecipare a specifici eventi (concerti, festival, visite guidate, tour culturali,
ecc.) gratuitamente o a prezzi agevolati.
L'elenco delle agevolazioni fruibili e dei soggetti convenzionati è consultabile, tramite la Carta, per tipologia di beni e
servizi offerti, denominazione o localizzazioni.

   Anche in ambito scolastico, negli anni più recenti sono state assunte iniziative per l'avvicinamento dei
giovani alla cultura. In particolare, il d.lgs. 60/2017 ha stabilito che le istituzioni scolastiche prevedono, nel
Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, in
ambito artistico, musicale, teatrale, coreutico, cinematografico, architettonico, storico-artistico, paesaggistico,
linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetnoantropologico, artigianale.
   Inoltre, per il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, nonché per l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle immagini e per l'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo nelle scuole
di ogni ordine e grado, la L. 220/2016 ( art. 27, co. 1, lett. i) e la L. 175/2017 (art. 2, co. 4, lett. i) hanno
previsto la destinazione, ogni anno, di almeno il 3% della dotazione del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo e di almeno il 3% della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo.

  A sua volta, il d.lgs. 63/2017 (art. 10) ha previsto un potenziamento della Carta "IoStudio-La Carta dello
studente", alla quale sono associate funzionalità volte anche ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e
servizi di natura culturale.

  Inoltre, la Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIBACT attiva, annualmente, iniziative volte a
favorire la fruizione e la conoscenza del patrimonio e promuovere lo sviluppo della cultura.
    Qui l'offerta formativa nazionale 2020/2021.

  La promozione del libro e della lettura

   La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 389-392) ha disposto che dal 2020, alle scuole statali e
paritarie di ogni ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e
di settore, anche in formato digitale, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa.
   Sempre dal 2020, alle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell'ambito del
piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per
l'educazione ai contenuti informativi, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa per l'acquisto di uno o
più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
   A decorrere dall'a.s. 2020-2021, gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali
e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica
e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola,
all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato
digitale. Per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che
frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.
   I contributi sono concessi per un importo complessivo – non superiore a € 20 mln annui dal 2020 – fissato
annualmente dal DPCM che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi della L. 198/2016 (art. 1, co. 6).
In attuazione, è intervenuto il DPCM 4 maggio 2020.
   Per il 2020, con il DPCM del 17 novembre 2020, lo stanziamento di € 20 mln è stato ripartito assegnando:
   -         € 10 mln ai contributi destinati alle istituzioni scolastiche di ogni grado di istruzione, statali e paritarie, per
l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore.
Qui il bando per l'assegnazione delle risorse. Qui la proroga del termine per la presentazione delle domande;
   -         € 4 mln ai contributi destinati alle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado, statali e paritarie, per
l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore nell'ambito di programmi per la
promozione della lettura.
Qui il bando per l'assegnazione delle risorse. Qui la proroga del termine per la presentazione delle domande;
- € 6 mln per il finanziamento del bonus destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e
paritarie, che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti
informativi, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici.

  Inoltre, la stessa L. di bilancio 2020 (art. 1, co. 373), ha autorizzato la spesa di € 2 mln per il 2020, di € 3
mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di € 1 mln per il 2023 per la partecipazione dell'Italia alla Fiera
internazionale del libro di Francoforte del 2023, nella quale l'Italia è l'ospite d'onore.
Qui l'accordo di ospitalità n. 6 del 5 febbraio 2018.

 Successivamente, è stata approvata la L. 15/2020, volta alla promozione e al sostegno della lettura,
modificata poi, per alcuni aspetti, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
 In particolare, essa ha previsto:

     un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, adottato con decreto interministeriale
     entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, ogni 3 anni. Il Piano
     contiene indicazioni circa le azioni volte, fra l'altro, a: favorire la lettura nella prima infanzia; promuovere
     la lettura nelle strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali, nonché negli istituti
     penitenziari, con particolare riferimento agli istituti penali per minorenni; promuovere la parità
     d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura, ovvero disabilità
     fisiche o sensoriali; promuovere l'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della
lettura, denominato "Ad alta voce".
    Per l'attuazione del Piano, nello stato di previsione dell'allora MIBACT (ora, MIC) è stato istituito un
    apposito Fondo, con una dotazione di € 4.350.000 annui a decorrere dal 2020. Il Fondo, gestito dal
    Centro per il libro e la lettura, è ripartito ogni anno secondo modalità stabilite con decreto
    interministeriale. Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano, nonché il monitoraggio delle
    attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura che ogni due
    anni predispone un documento con gli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati, da
    trasmettere alle Camere (art. 2).
In fase di prima attuazione è intervenuto il D.I. 21 del 7 gennaio 2021, che ha indicato le modalità di gestione del
Fondo relative al 2020, ripartendo le risorse fra le varie finalità.
  Al contempo, è stata prevista l'abrogazione, dal 2020, del Fondo per la promozione del libro e della
lettura, istituito dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 318), a decorrere dal 2018, con dotazione
annua pari a € 4 mln (di cui € 1 mln destinato alle biblioteche scolastiche) (art. 11);

    a livello locale, la stipula, da parte di regioni e comuni, di patti locali per la lettura, ai quali partecipano
    anche altri soggetti pubblici – in particolare, biblioteche e scuole – e privati, operanti sul territorio. Più
    nello specifico, i patti locali prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione
    nazionale e delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali.
    Per l'attuazione degli interventi, gli enti e gli altri soggetti pubblici, compatibilmente con gli equilibri dei
    propri bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti (art. 3);

    il conferimento annuale, dal 2020, ad una città italiana, del titolo di Capitale italiana del libro, all'esito
    di una selezione svolta secondo modalità da definire, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della
    legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di
    Conferenza unificata. I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di
    € 500.000 annui (art. 4). Al riguardo, tuttavia, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, co. 8-ter) ha previsto
    che per il 2020 il titolo doveva essere conferito ad una città italiana direttamente dal Consiglio dei
    Ministri, senza l'apposita selezione.
La procedura per l'assegnazione del titolo è stata definita con DM 398 del 10 agosto 2020, mentre l'assegnazione
del medesimo titolo per il 2020 alla città di Chiari (BS) è stata deliberata dal Consiglio dei ministri n. 67 del 18
ottobre 2020.
Al riguardo, il comunicato stampa del Mibact del 18 ottobre 2020 sottolineava che "Conferire il titolo a Chiari è
inoltre il giusto riconoscimento alla microeditoria e alla produzione degli editori indipendenti che in questa città
trovano da 18 anni una importante Rassegna di scambio e promozione che sarà organizzata anche quest'anno, dal
13 al 15 novembre, in una edizione rispettosa dei protocolli sanitari". "Nei mesi più duri del lockdown, Chiari ha
trovato proprio nella lettura, compiuta attraverso i canali social dell'amministrazione, uno degli strumenti per
sostenere la comunità. Ora questa esperienza può diventare un modello";

    l'individuazione, attraverso appositi bandi, da parte degli uffici scolastici regionali, nelle reti fra scuole
    del medesimo ambito territoriale (art. 1, co. 70, L. 107/2015), di una scuola che opera quale "Polo
    responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado". In particolare, ciascuna
    scuola Polo promuove la collaborazione tra le scuole della rete e le istituzioni del territorio e organizza
    la formazione del personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche
    scolastiche. Per la formazione del personale scolastico è stata autorizzata la spesa di € 1 mln per
    ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 5);

    l'istituzione, al fine di contrastare la povertà educativa e culturale, di una "Carta della cultura",
    dell'importo nominale pari ad € 100, destinata, in particolare, all'acquisto di libri, anche digitali, da parte
    di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari
    economicamente svantaggiati. Ai fini dell'assegnazione della Carta, nello stato di previsione dell'allora
    MIBACT (ora, MIC) è stato istituito un apposito Fondo, con una dotazione di € 1 mln annui dal 2020,
    integrabile con proventi derivanti da soggetti privati o imprese (art. 6). Le risorse per il 2020 sono poi
    state incrementate di € 15 mln dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, co. 10-bis).
La disciplina attuativa non è ancora stata adottata;

    l'istituzione, presso l'allora MIBACT (ora, MIC), dell'Albo delle librerie di qualità. All'Albo possono
iscriversi, in particolare, le librerie che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di
    libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo, caratterizzato da continuità,
    diversificazione dell'offerta di libri e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio (art. 9);
    l'incremento di € 3,25 mln annui, a decorrere dal 2020, del limite di spesa relativo al credito di
    imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della
    vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di
    seconda mano (art. 10).
Si tratta del credito di imposta istituito dalla L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017 : art. 1, co. 319-321) a decorrere dal
2018, nel limite di spesa di € 4 mln per il 2018 e di € 5 mln annui a decorrere dal 2019
Le disposizioni applicative sono state adottate con DI 23 aprile 2018, successivamente rettificato.
Per il 2018, l'elenco dei beneficiari del credito di imposta è stato pubblicato con D.D.G. n. 1039 del 9 novembre
2018. In particolare, la nuova relazione tecnica trasmessa dal MEF sull'A.S. 1421 evidenziava che, su 1.196
esercenti richiedenti il credito di imposta, erano stati ammessi al beneficio 778 esercenti, corrispondenti al 65%
delle istanze ricevute.
Per il 2019, l'elenco dei beneficiari del credito di imposta è stato pubblicato con D.D.G. n. 1008 del 31 ottobre 2019.
In particolare, la nuova relazione tecnica citata evidenziava che, su 905 esercenti richiedenti il credito di imposta,
erano stati ammessi al beneficio 713 esercenti, corrispondenti al 78% delle istanze ricevute.
Per il 2020, l'elenco dei beneficiari del credito di imposta è stato pubblicato con D.D.G. 802 del 26 novembre 2020.
Al riguardo, è utile ricordare che, a seguito del D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, co. 2, che ha istituito nello stato
di previsione dell'allora Mibact, a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, il Fondo per le emergenze delle
imprese e delle istituzioni culturali, con DM 268 del 4 giugno 2020 sono stati destinati al credito di imposta in
questione € 10 mln. Il comunicato stampa del Mibact del 1° dicembre 2020 evidenziava che erano state ammessi
al beneficio tutte le 1.124 domande presentate dagli esercenti, per un totale di 1.621 punti vendita, comprese le
librerie con fatturato maggiore (di cui 6 gruppi editoriali);

    la modifica della disciplina del prezzo dei libri recata dalla L. 128/2011 . In particolare, è stata prevista
    la riduzione della percentuale massima di sconto sulla vendita di libri (inclusi i libri venduti per
    corrispondenza o tramite la rete internet) fissandola al 5%, elevata al 15% per i libri adottati dalle
    istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti indicati non si applicano alle vendite di libri alle
    biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione. Inoltre, è stato previsto che le case
    editrici, per un solo mese all'anno, possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri sconti fino al
    20%, con esclusione dei titoli pubblicati nei 6 mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione.
    L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto
    del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Anche i punti vendita possono, una sola
    volta l'anno, in uno dei mesi individuati nel decreto del Ministro, applicare sconti sui libri fino ad un
    massimo del 15%. Decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è prevista una relazione
    governativa al Parlamento sugli effetti dell'applicazione delle nuove previsioni (art. 8).
In attuazione, è intervenuto il DM 235 del 20 maggio 2020 che, in particolare, ha fatto riferimento ai mesi da
gennaio a novembre di ogni anno;

    l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle cessioni gratuite di libri e relativi supporti
    integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che
    non ne modificano l'idoneità all'utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il
    perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche (art. 7).

Precedentemente, il D.L. 50/2017 (L. 96/2017: art. 22, co. 7-quater), al fine di potenziare il funzionamento
dei sistemi bibliotecari locali, ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 2018, di un Fondo destinato alla
promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e al
miglioramento dell'efficienza dei medesimi sistemi bibliotecari. Il Fondo ha una dotazione annua di € 1 mln e
deve essere ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto interministeriale (MIC-MEF).

In attuazione, è intervenuto il D.I. 162 del 23 marzo 2018 che, in particolare, ha disposto che le risorse del Fondo
sono destinate per il 70% al sostegno dei sistemi bibliotecari provinciali e comunali e, per il 30%, al sostegno
delle biblioteche scolastiche. Le istanze devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno. Le risorse sono
ripartite entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Direttore generale biblioteche e istituti culturali che, a tal
fine, per le risorse destinate alle biblioteche scolastiche, sente il Direttore generale competente (ora, a seguito del
D.L. 1/2020-L.12/2020) del Ministero dell'istruzione. Nessun beneficiario può ricevere più del 10% delle risorse
destinate a ciascuna delle due finalità. I soggetti beneficiari devono presentare, entro il 31 marzo dell'anno
successivo, un rendiconto dettagliato sull'utilizzo delle risorse assegnate.
.

   Un ulteriore intervento di promozione della lettura è derivato dalla L. di stabilità 2015 (L. 190/2014: art. 1,
co. 667) che, come modificata dalla L. di stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1, co. 637), ha previsto un regime
IVA agevolato per giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici
identificati da codice ISBN o ISSN e veicolati attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di
comunicazione elettronica. In particolare, la tassazione è passata dal 22% (aliquota ordinaria) al 4%
(aliquota super-ridotta).
   Si è trattato di interventi che hanno anticipato orientamenti poi maturati nell'ambito dell'Unione europea.
   Il 6 novembre 2018, infatti, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la direttiva 2018/1713 , che ha
modificato la direttiva 2006/112/CE, consentendo agli Stati membri di estendere alle pubblicazioni
elettroniche le aliquote IVA ridotte, super ridotte o pari a zero, già previste per le pubblicazioni su supporti
fisici (libri, giornali, riviste).

  Fra le altre iniziative, si ricordano, in particolare, le seguenti:

    il D.L. 78/2015 (L. 125/2015: art. 16, co. 1-sexies) ha abrogato il co. 2 dell'art. 5 del d.lgs. 42/2004, in
    base al quale le funzioni di tutela aventi ad oggetto beni librari non statali erano esercitate dalle
    regioni.
    Conseguentemente, il DM 23 gennaio 2016 ha attribuito le funzioni di tutela dei beni librari non statali
    (fatto salvo quanto previsto, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dai rispettivi
    statuti) alle Soprintendenze archivistiche, disponendo che le stesse (tranne che nelle regioni Friuli-
    Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia) assumevano la denominazione di Soprintendenze archivistiche e
    bibliografiche;
    la L. 124/2017 (art. 1, co. 172), modificando l'art. 108 del d.lgs. 42/2004, ha esteso la riproduzione
    libera (ossia, quella per la quale non è necessaria un'autorizzazione) ai beni bibliografici e ai beni
    archivistici (fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità per il loro
    contenuto sensibile) e ha inserito tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le
    riproduzioni di beni culturali quelle eseguite (direttamente) da privati per uso personale o per motivi di
    studio.

  Celebrazioni e memoria di eventi storici

  La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 581) ha autorizzato la spesa di € 1,3 mln per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire le iniziative per le celebrazioni, nel 2023, dell'ottavo
centenario della prima rappresentazione del presepe.

    Il D.L. 183/2020 (art. 7, co. 3 e 5) ha prorogato ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021
il termine previsto per la realizzazione delle iniziative e per l'operatività del Comitato promotore delle
celebrazioni ovidiane, di cui alla L. 226/2017, autorizzando, altresì, una ulteriore spesa di € 350.000 per il
2021.

Una prima proroga per la realizzazione delle iniziative e per l'operatività del Comitato promotore era stata prevista
dalla L. di bilancio 2019 ( L. 145/2018: art. 1, co. 815-817), che aveva anche autorizzato l'impegno nel 2019 delle
somme (relative al 2017 e al 2018) non impegnate entro il 2018, stanziate dalla L. 226/2017 - che ha dichiarato il
2017, nel quale sono ricorsi i duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, " anno ovidiano" - per progetti di
promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla sua figura.
L'intervento era stato necessitato dalla circostanza che il Comitato promotore delle celebrazioni era stato istituito,
con l'integrazione dei tre esperti, con D.I. 474 del 31 ottobre 2018.
Successivamente, per l'attuazione della L. 226/2017, era stato emanato il DPR 67/2019.
Una ulteriore proroga era stata disposta dal D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 7, co. 10- decies e 10- undecies), che
aveva anche autorizzato una ulteriore spesa di € 350.000 per il 2020.
Inoltre lo stesso D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 7, co. 9 e 10) ha stabilizzato il Fondo nazionale per la
rievocazione storica – istituito dalla L. di bilancio 2017 per il triennio 2017-2019 (L. 232/2016: art. 1, co.
627) –, autorizzando la spesa di € 2 mln annui dal 2020 e modificando anche le previsioni relative
all'accesso e ai criteri di riparto del Fondo. In particolare, ha disposto che la disciplina applicativa doveva
essere determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge.
In attuazione, è intervenuto il DM 294 del 24 giugno 2020.
Con D.D. 1908 del 3 novembre 2020 è stata disposta l'assegnazione dei contributi per il 2020.

  La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 377) ha istituito il Fondo per il centocinquantesimo
anniversario di Roma capitale, con uno stanziamento di € 500.000 per il 2020, al fine di consentire la
celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia.
In attuazione, è intervenuto il DM 489 del 30 ottobre 2020, a seguito del quale è stato emanato l' avviso di
selezione per la ripartizione del Fondo. Con D.D. 11 del 28 gennaio 2021 è stata nominata la commissione per la
valutazione dei progetti.

  Inoltre, la stessa L. di bilancio 2020 (art. 1, co. 405-406) ha previsto l'assegnazione alla (allora) Struttura di
missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, per gli anni
2020 e 2021, di risorse (non quantificate) provenienti dal bilancio della Presidenza del Consiglio, per la
promozione di iniziative culturali e celebrative per il centenario della fondazione del Partito Comunista
Italiano.
  In attuazione, è intervenuto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 17 novembre 2020 che, in
particolare, ha destinato alle iniziative € 200.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 1114) ha autorizzato la spesa di € 100.000 per ciascuno
degli anni 2019 e 2020 al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in
occasione del ventesimo anniversario della morte e del centesimo anniversario della nascita.
Con avviso pubblico del 22 maggio 2019, la Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale e la
promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri
aveva definito le modalità per la presentazione dei progetti da parte di università, fondazioni, istituti e/o associazioni
di carattere culturale, storico, filosofico o politico che non avessero fini di lucro e fossero costitutivi e operanti sul
territorio nazionale.
   Come si leggeva nell'avviso, rispetto allo stanziamento iniziale previsto, le risorse effettivamente utilizzabili erano
pari a € 192.080.
  Il 2 settembre 2020 è stato adottato il decreto di approvazione della graduatoria.

    Negli anni, infatti, in affiancamento ai decreti ministeriali emanati annualmente in base alla L. 420/1997 –
che aveva inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento
statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare
rilevanza –, sono intervenute iniziative legislative che, di volta in volta con meccanismi diversi, hanno
individuato, e in taluni casi anche finanziato, specifici eventi celebrativi.

  In particolare, negli anni più recenti, con riferimento ad eventi ancora in corso, la L. 153/2017 ha disposto
la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri. A tal fine, ha autorizzato la spesa complessiva di € 3.450.000 per gli anni dal 2018
al 2021.
   I tre Comitati nazionali sono stati costituiti, rispettivamente, con DM 545 dell'11 dicembre 2017 (Leonardo da
Vinci), DM 56 del 23 gennaio 2018 e DM 597 del 23 dicembre 2019 (Raffaello Sanzio), DM 114 del 21 febbraio
2018 e DM 538 del 5 dicembre 2018 (Dante Alighieri). Con DPCM 16 ottobre 2018 è stata istituita la cabina di
regia prevista per il raggiungimento della finalità della legge mediante azioni condivise delle amministrazioni
interessate. In particolare, alla cabina di regia partecipano tre componenti, di cui uno in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza dell'allora MIUR e uno in rappresentanza del Mibact.
Successivamente, con Direttiva 17 gennaio 2020 è stata indetta per il 25 marzo di ogni anno la giornata nazionale
dedicata a Dante Alighieri, denominata Dantedi'.

  Ulteriori comitati nazionali per celebrazioni di eventi erano stati istituiti con altra tipologia di atto (DPCM
e DM).
Le imprese culturali e creative

  La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 109-113) ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico il Fondo per le piccole e medie imprese creative, con una dotazione di € 20 mln
per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  In particolare, ha disposto che per «settore creativo» si intende il settore che comprende le attività
dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che
costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative
all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il
cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e
immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio,
alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
  Le risorse del Fondo devono essere utilizzate, fra l'altro, per promuovere lo sviluppo di imprese del settore
creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni, nonché per
promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi,
nonché con le università e gli enti di ricerca.
  La definizione della disciplina applicativa è stata demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

  In precedenza, la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 57-60) ha definito "imprese culturali e
creative" quelle che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la
produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti
culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate,
spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi
processi di innovazione.
  A favore di tale categoria di imprese, ha previsto l'istituzione di un credito di imposta per attività di
sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

  Per usufruire del credito di imposta, le imprese devono svolgere attività stabile e continuativa con sede
in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo, purché siano sono soggetti passivi d'imposta in Italia.

  In base alla legge, il credito di imposta doveva essere riconosciuto nella misura del 30% dei costi
sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed essere
attribuito nel limite di spesa di € 500.000 per il 2018 e di € 1 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  Tuttavia, non è mai intervenuto il decreto interministeriale (MIBACT-MISE), previa intesa in Conferenza
Stato-regioni e parere parlamentare, che sarebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, per la definizione della procedura per il riconoscimento della qualifica di
impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi.
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