La diffusione della cultura - Camera
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La diffusione della cultura 11 marzo 2020 Nella XVIII legislatura, le principali novità in materia di diffusione della cultura hanno riguardato: la conferma per il 2019 e il 2020 della c.d. Card cultura per i giovani che compiono 18 anni; la concessione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore; la concessione di un credito d'imposta per il 2019 e il 2020 per le attività commerciali che esercitano la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici; l'approvazione di una nuova legge per la promozione del libro e della lettura; lo stanziamento di risorse per lo svolgimento di celebrazioni della figura di Nilde Iotti e per il centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia; la stabilizzazione del Fondo per la rievocazione storica. Misure per la diffusione della cultura tra le giovani generazioni La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 357 e 358) ha esteso ai residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni di età nel 2020 la disciplina per l'assegnazione della Card cultura – introdotta per la prima volta dalla L. di stabilità 2016 -, stabilendo un limite massimo di spesa di € 160 mln, e inserendo gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale tra i prodotti che possono essere acquistati con la Card. La Carta elettronica è pertanto utilizzabile, dai soggetti che compiono 18 anni nel 2020, per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, devono essere definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che sarebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si ricorda che la L. di stabilità 2016 ( L. 208/2015:art. 1, co. 979-980) – nel testo come modificato dal D.L. 42/2016 (L. 89/2016: art. 2- quinquies) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni nel 2016 era assegnata una carta elettronica – dell'importo nominale massimo di € 500 –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l'acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016. I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo individuale da assegnare, pari a € 500, erano stati disciplinati con DPCM 15 settembre 2016, n. 187 . Successivamente, tale previsione era stata estesa dalla L. di bilancio 2017 ( L. 232/2016: art. 1, co. 626) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la Carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017. I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo individuale da assegnare, sempre pari a € 500, erano stati disciplinati con DPCM 4 agosto 2017, n. 136, che aveva modificato il DPCM del 2016. Ancora in seguito, la L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017) aveva rifinanziato l'iniziativa per il 2018 e per il 2019 con € 290 mln annui, ma intervenendo direttamente nello stato di previsione del Mibact ( cap. 1430). Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la mancanza di una norma legittimante di rango primario da porre a base dello stesso. In particolare, in risposta alle controdeduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva osservato che anche dalla nuova impostazione dello schema normativo di finanza pubblica delineata con la L.
163/2016 non sembrava poter derivare il venir meno della necessità di emanare una norma legittimante di rango primario da porre a base del DPCM, al fine anzitutto di poter individuare la platea di beneficiari del diritto. A tale rilievo aveva dato seguito il D.L. 91/2018 ( L. 108/2018: art. 7), che aveva inserito nell'art. 1, co. 626, della L. 232/2016 il riferimento al 2018. I criteri e le modalità di utilizzazione della Carta per i giovani che compivano 18 anni nel 2018 erano dunque stati disciplinati con DPCM 7 dicembre 2018, n. 138, che aveva ulteriormente modificato il DPCM del 2016, stabilendo, in particolare, che la Carta poteva essere utilizzata dagli stessi fino al 31 dicembre 2019. A sua volta, la L. di bilancio 2019 ( L. 145/2018: art. 1, co. 604) aveva definito la disciplina sostanziale per l'assegnazione della Carta a tutti i residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni nel 2019, in particolare prevedendo l'intervento di un decreto interministeriale (MIBAC-MEF) e stabilendo un limite massimo di spesa di € 240 mln (rispetto ad € 290 mln previsti in precedenza). Successivamente, il D.L. 34/2019 ( L. 58/2019: art. 50, co. 2, lett. h)) aveva ridotto di € 100 mln le risorse destinate alla Card, portandole, pertanto, ad € 140 mln. Ancora in seguito, il D.L. 59/2019 ( L. 81/2019: art. 3, co. 4- bis) aveva inserito i prodotti dell'editoria audiovisiva fra quelli che potevano essere acquistati dai soggetti che compivano 18 anni nel 2019. Da ultimo, la legge di assestamento per il 2019 ( L. 110/2019) ha ristorato le somme ridotte dal D.L. 34/2019, riportando le risorse destinate alla Card ad € 240 mln. Gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta per coloro che compiono 18 anni nel 2019 sono stati definiti con D.I. 177/2019. in base al quale le iscrizioni sul sito www.18app.italia.it sono aperte fino al 31 agosto 2020, mentre la scadenza per spendere il bonus è il 28 febbraio 2021. Con comunicato del 5 marzo 2020, il MIBACT ha reso noto che dalla prima edizione del 2016 i ragazzi che hanno usufruito del Bonus cultura sono stati oltre 1,2 milioni e che la spesa complessiva è stata di 550 milioni di euro. Anche in ambito scolastico, negli anni più recenti sono state assunte iniziative per l'avvicinamento dei giovani alla cultura. In particolare, il d.lgs. 60/2017 ha stabilito che le istituzioni scolastiche prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, in ambito artistico, musicale, teatrale, coreutico, cinematografico, architettonico, storico-artistico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetnoantropologico, artigianale. Inoltre, per il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché per l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e per l'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, la L. 220/2016 ( art. 27, co. 1, lett. i) e la L. 175/2017 (art. 2, co. 4, lett. i) hanno previsto la destinazione, ogni anno, di almeno il 3% della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e di almeno il 3% della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo. A sua volta, il d.lgs. 63/2017 (art. 10) ha previsto un potenziamento della Carta "IoStudio-La Carta dello studente", alla quale sono associate funzionalità volte anche ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale. Infine, l'atto di indirizzo per la promozione dei giovani autori per il 2019 – adottato con DM 81 dell'11 febbraio 2020 in attuazione delle disposizioni della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 335) che, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, ha destinato ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale il 10% di tutti i compensi percepiti dalla riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (art. 71-octies L. 633/1941) – ha riservato il 35% delle risorse alla formazione e alla promozione culturale, promossa da scuole primarie e secondarie, anche in collaborazione con le associazioni di settore e con le scuole di musica, d'arte, di danza, di scrittura. Una quota pari al 20% di tali risorse deve essere finalizzata a progetti di promozione culturale indirizzati nello specifico a scuole primarie e secondarie situate nelle periferie urbane. In precedenza, l'atto di indirizzo adottato per il 2018 con DM 566 del 19 dicembre 2018 aveva riservato il 50% delle risorse alla formazione e alla promozione culturale, promossa da scuole primarie e secondarie anche in collaborazione con le associazioni di settore. Una quota sempre pari al 20% di tali risorse doveva essere finalizzata a progetti di promozione culturale indirizzati nello specifico a scuole primarie e secondarie situate nelle periferie urbane. Nell'ambito dei 4 bandi del programma "Per chi crea", resi pubblici dal 20 febbraio 2019, il Bando "Formazione e promozione culturale nelle scuole" era stato riservato alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e secondo ciclo. Il 17 aprile 2019 SIAE aveva dato notizia della nomina della commissione per la valutazione, comunicando che le candidature complessivamente acquisite erano 2.289, di cui, per quanto qui interessa, 745 per il bando "Formazione e promozione culturale nelle scuole". Il 24 luglio 2019 erano stati resi noti i 449 vincitori del programma suddivisi nei quattro bandi, dei quali, sempre
per quanto qui interessa, 238 per il bando "Formazione e promozione culturale nelle scuole". Un comunicato stampa del Mibac dello stesso giorno evidenziava che ai vincitori del bando dedicato alle scuole erano stati destinati circa € 6 mln. La promozione del libro e della lettura La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha disposto (art. 1, co. 389-392) che dal 2020, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa. Sempre dal 2020, alle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. A decorrere dall'a.s. 2020-2021, gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado. Inoltre (art. 1, co. 373), ha autorizzato la spesa di € 2 mln per il 2020, di € 3 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di € 1 mln per il 2023 per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte del 2023, nella quale l'Italia è l'ospite d'onore. Qui l'accordo di ospitalità n. 6 del 5 febbraio 2018. Successivamente, il 5 febbraio 2020 l'Assemblea del Senato ha approvato definitivamente una proposta di legge per la promozione e il sostegno della lettura (A.S. 1421), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 10 marzo 2020. Si tratta della L. 15/2020. In particolare, il testo prevede: un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, adottato con decreto interministeriale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, ogni 3 anni. Il Piano contiene indicazioni circa le azioni volte, fra l'altro, a: favorire la lettura nella prima infanzia; promuovere la lettura nelle strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali, nonché negli istituti penitenziari, con particolare riferimento agli istituti penali per minorenni; promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura, ovvero disabilità fisiche o sensoriali; promuovere l'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato "Ad alta voce". Per l'attuazione del Piano, nello stato di previsione del MIBACT è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di € 4.350.000 annui a decorrere dal 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito ogni anno secondo modalità stabilite con decreto interministeriale. Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano, nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura che ogni due anni predispone un documento con gli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati, da trasmettere alle Camere (art. 2). Al contempo, si prevede l'abrogazione, dal 2020, del Fondo per la promozione del libro e della lettura, istituito dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 318), a decorrere dal 2018, con dotazione annua pari a € 4 mln (di cui € 1 mln destinato alle biblioteche scolastiche) (art. 11); a livello locale, la stipula, da parte di regioni e comuni, di patti locali per la lettura, ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici – in particolare, biblioteche e scuole – e privati, operanti sul territorio. Più nello specifico, i patti locali prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali. Per l'attuazione degli interventi, gli enti e gli altri soggetti pubblici, compatibilmente con gli equilibri dei propri bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti (art. 3); il conferimento annuale, dal 2020, ad una città italiana, del titolo di Capitale italiana del libro, all'esito di una selezione. I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di € 500.000 annui (art. 4); l'individuazione, attraverso appositi bandi, da parte degli uffici scolastici regionali, nelle reti fra scuole
del medesimo ambito territoriale (art. 1, co. 70, L. 107/2015), di una scuola che opera quale "Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado". In particolare, ciascuna scuola Polo promuove la collaborazione tra le scuole della rete e le istituzioni del territorio e organizza la formazione del personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche. Per la formazione del personale scolastico è autorizzata la spesa di € 1 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 5); l'istituzione, al fine di contrastare la povertà educativa e culturale, di una "Carta della cultura", dell'importo nominale pari ad € 100, destinata, in particolare, all'acquisto di libri, anche digitali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati. Ai fini dell'assegnazione della Carta, nello stato di previsione del MIBACT è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di € 1 mln annui dal 2020, integrabile con proventi derivanti da soggetti privati o imprese (art. 6); l'istituzione, presso il MIBACT, dell'Albo delle librerie di qualità. All'Albo possono iscriversi, in particolare, le librerie che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo, caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta di libri e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio (art. 9); l'incremento di € 3,25 mln annui, a decorrere dal 2020, del limite di spesa relativo al credito di imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano (art. 10). Si tratta del credito di imposta istituito dalla L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, co. 319-321) a decorrere dal 2018. Le disposizioni applicative sono state adottate con DI 23 aprile 2018, successivamente rettificato. Per il 2018, l'elenco dei beneficiari del credito di imposta è stato pubblicato con D.D.G. n. 1039 del 9 novembre 2018. In particolare, la nuova relazione tecnica trasmessa dal MEF sull'A.S. 1421 evidenziava che, su 1.196 esercenti richiedenti il credito di imposta, erano stati ammessi al beneficio 778 esercenti, corrispondenti al 65% delle istanze ricevute. Per il 2019, l'elenco degli esercenti dichiarati beneficiari del credito di imposta è stato pubblicato con D.D.G. n. 1008 del 31 ottobre 2019. In particolare, la nuova relazione tecnica citata evidenziava che, su 905 esercenti richiedenti il credito di imposta, erano stati ammessi al beneficio 713 esercenti, corrispondenti al 78% delle istanze ricevute. la modifica della disciplina del prezzo dei libri recata dalla L. 128/2011. In particolare, è stata prevista la riduzione della percentuale massima di sconto sulla vendita di libri (inclusi i libri venduti per corrispondenza o tramite la rete internet) fissandola al 5%, elevata al 15% per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti indicati non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione. Inoltre, è stato previsto che le case editrici, per un solo mese all'anno, possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri sconti fino al 20%, con esclusione dei titoli pubblicati nei 6 mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. Anche i punti vendita possono, una sola volta l'anno, applicare sconti sui libri fino ad un massimo del 15%. Decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è prevista una relazione governativa al Parlamento sugli effetti dell'applicazione delle nuove previsioni (art. 8); l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle cessioni gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche (art. 7). Precedentemente, il D.L. 50/2017 (L. 96/2017: art. 22, co. 7-quater), al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 2018, di un Fondo destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e al miglioramento dell'efficienza dei medesimi sistemi bibliotecari. Il Fondo ha una dotazione annua di € 1 mln e deve essere ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto interministeriale (MIBACT-MEF). In attuazione, è intervenuto il D.I. 162 del 23 marzo 2018 che, in particolare, ha disposto che le risorse del Fondo sono destinate per il 70% al sostegno dei sistemi bibliotecari provinciali e comunali e, per il 30%, al sostegno
delle biblioteche scolastiche. Le istanze devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno. Le risorse sono ripartite entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Direttore generale biblioteche e istituti culturali che, a tal fine, per le risorse destinate alle biblioteche scolastiche, sente il Direttore generale competente (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L.12/2020) del Ministero dell'istruzione. Nessun beneficiario può ricevere più del 10% delle risorse destinate a ciascuna delle due finalità. I soggetti beneficiari devono presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un rendiconto dettagliato sull'utilizzo delle risorse assegnate. Da ultimo, la disciplina per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2019 è stata dettata dal DM 9 aprile 2019, n. 295 (che ha sostituito il DM 14 febbraio 2019), in particolare posticipando al 30 maggio 2019 il termine per la presentazione delle domande. L'assegnazione delle risorse è stata operata con D.D.G. 959 del 16 ottobre 2019. Qui il riparto fra i sistemi bibliotecari. Qui il riparto fra le biblioteche scolastiche. Un ulteriore intervento di promozione della lettura è derivato dalla L. di stabilità 2015 (L. 190/2014: art. 1, co. 667) che, come modificata dalla L. di stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1, co. 637) ha previsto un regime IVA agevolato per giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici identificati da codice ISBN o ISSN e veicolati attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. In particolare, la tassazione è passata dal 22% (aliquota ordinaria) al 4% (aliquota super-ridotta). Si è trattato di interventi che hanno anticipato orientamenti poi maturati nell'ambito dell'Unione europea. Il 6 novembre 2018, infatti, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la direttiva 2018/1713 , che ha modificato la direttiva 2006/112/CE, consentendo agli Stati membri di estendere alle pubblicazioni elettroniche le aliquote IVA ridotte, super ridotte o pari a zero, già previste per le pubblicazioni su supporti fisici (libri, giornali, riviste). Fra le altre iniziative, si ricordano, in particolare, le seguenti: il D.L. 78/2015 (L. 125/2015: art. 16, co. 1-sexies) ha abrogato il co. 2 dell'art. 5 del d.lgs. 42/2004, in base al quale le funzioni di tutela aventi ad oggetto beni librari non statali erano esercitate dalle regioni. Conseguentemente, il DM 23 gennaio 2016 ha attribuito le funzioni di tutela dei beni librari non statali (fatto salvo quanto previsto, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dai rispettivi statuti) alle Soprintendenze archivistiche, disponendo che le stesse (tranne che nelle regioni Friuli- Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia) assumevano la denominazione di Soprintendenze archivistiche e bibliografiche; la L. 124/2017 (art. 1, co. 172), modificando l'art. 108 del d.lgs. 42/2004, ha esteso la riproduzione libera (ossia, quella per la quale non è necessaria un'autorizzazione) ai beni bibliografici e ai beni archivistici (fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità per il loro contenuto sensibile) e ha inserito tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni di beni culturali quelle eseguite (direttamente) da privati per uso personale o per motivi di studio; la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 806-809) ha previsto, limitatamente agli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Per il 2019, l'agevolazione è stata estesa agli esercizi che – pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali –erano, però, gli unici punti vendita nel comune considerato. Qui la pagina dedicata del sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il 2019, l'elenco dei soggetti cui è stato riconosciuto il credito di imposta è stato approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 19 dicembre 2019. Successivamente, per il 2020, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 393) ha esteso la possibilità di usufruire del credito d'imposta a tutti gli esercizi commerciali anche non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali; l'agevolazione è comunque riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nella vendita di stampa quotidiana e periodica
Celebrazioni e memoria di eventi storici Il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 7, co. 10-decies e 10-undecies) ha prorogato (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine previsto per la realizzazione delle iniziative e per l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di cui alla L. 226/2017, autorizzando, altresì, una ulteriore spesa di € 350.000 per il 2020. Una prima proroga per la realizzazione delle iniziative e per l'operatività del Comitato promotore era stata prevista dalla L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 815-817), che aveva anche autorizzato l'impegno nel 2019 delle somme (relative al 2017 e al 2018) non impegnate entro il 2018, stanziate dalla L. 226/2017 – che ha dichiarato il 2017, nel quale sono ricorsi i duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, "anno ovidiano" - per progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla sua figura. L'intervento era stato necessitato dalla circostanza che il Comitato promotore delle celebrazioni era stato istituito, con l'integrazione dei tre esperti, con D.I. 474 del 31 ottobre 2018. Successivamente, per l'attuazione della L. 226/2017, era stato emanato il DPR 67/2019. Inoltre (art. 7, co. 9 e 10), ha stabilizzato il Fondo nazionale per la rievocazione storica – istituito dalla L. di bilancio 2017 per il triennio 2017-2019 –, autorizzando la spesa di € 2 mln annui dal 2020. Inoltre, ha modificato le previsioni relative all'accesso e ai criteri di riparto del Fondo, disponendo che la disciplina applicativa è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo che doveva essere adottato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'art. 1, co. 627, della L. 232/2016 ha istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica nello stato di previsione del MIBACT, con una dotazione di € 2 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzandolo alla promozione di eventi, feste e attività, nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica. In base al secondo periodo del co. 627 citato, ora soppresso, l'accesso alle risorse del Fondo era consentito in via diretta a regioni, comuni, istituzioni culturali e associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno 10 anni, in base a criteri da definire con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. I criteri di accesso al Fondo sono stati definiti, in prima istanza, con DM 418 del 25 settembre 2017. Successivamente, però, con sentenza 71 del 7 marzo 2018, depositata il 5 aprile 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato il citato co. 627 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con il quale dovevano essere determinati i criteri di accesso al Fondo fosse adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Nel prosieguo è stato dunque adottato, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, il DM 345 del 3 agosto 2018, che ha definito i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo applicabili anche alle domande di contributo relative al 2018, pervenute entro il 16 gennaio 2018, ai sensi del DM 25 settembre 2017. Al contempo, il nuovo DM ha fatto salva l'attribuzione dei contributi disposta per il 2017, considerato che la stessa era intervenuta prima della sentenza 71/2018. Con D.D. 931 del 27 giugno 2019 è stata disposta l'assegnazione dei contributi per il 2018. La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: : art. 1, co. 377) ha istituito il Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale, con uno stanziamento di € 500.000 per il 2020, al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia. Il 20 settembre 1870, un corpo di bersaglieri del regio esercito entrò a Roma attraverso la breccia di Porta Pia. Pochi giorni dopo, un plebiscito popolare sancì l'annessione della città all'Italia. Il 21 gennaio 1871 la capitale del Regno fu trasferita da Firenze a Roma e il successivo 3 febbraio Roma fu proclamata capitale d'Italia con L. 33/1871. Inoltre, ha previsto l'assegnazione alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, per gli anni 2020 e 2021, di risorse (non quantificate) provenienti dal bilancio della Presidenza del Consiglio, per la promozione di iniziative culturali e celebrative per il centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano (art. 1, co. 405-406). La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 1114) ha autorizzato la spesa di € 100 mila per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del ventesimo anniversario della morte e del centesimo anniversario della nascita. Con avviso pubblico del 22 maggio 2019, la Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale e la
promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha definito le modalità per la presentazione dei progetti da parte di università, fondazioni, istituti e/o associazioni di carattere culturale, storico, filosofico o politico che non abbiano fini di lucro e siano costitutivi e operanti sul territorio nazionale. Come si legge nell'avviso, rispetto allo stanziamento iniziale previsto, le risorse effettivamente utilizzabili sono pari a € 192.080. Nella seduta pubblica del 14 febbraio 2020, la Commissione ha definito la graduatoria provvisoria dalla quale risulta quanto segue: primo classificato: Fondazione Gramsci ONLUS; secondo classificato: Associazione culturale Platform Z; terzo classificato: Xenia S.r.l. Impresa Sociale. Qui la pagina dedicata. Negli anni, infatti, in affiancamento ai decreti ministeriali emanati annualmente in base alla L. 420/1997 – che aveva inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza –, sono intervenute iniziative legislative che, di volta in volta con meccanismi diversi, hanno individuato, e in taluni casi anche finanziato, specifici eventi celebrativi. In particolare, negli anni più recenti, con riferimento ad eventi ancora in corso: la L. 153/2017 ha disposto la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. A tal fine, ha autorizzato la spesa complessiva di € 3.450.000 per gli anni dal 2018 al 2021; I tre Comitati nazionali sono stati costituiti, rispettivamente, con DM 545 dell'11 dicembre 2017 (Leonardo da Vinci), DM 56 del 23 gennaio 2018 e DM 597 del 23 dicembre 2019 (Raffaello Sanzio), e DM 114 del 21 febbraio 2018 e DM 538 del 5 dicembre 2018 (Dante Alighieri). Con DPCM 16 ottobre 2018 è stata istituita la cabina di regia prevista per il raggiungimento della finalità della legge mediante azioni condivise delle amministrazioni interessate. In particolare, alla cabina di regia partecipano tre componenti, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza del MIUR e uno in rappresentanza del Mibact. Con Direttiva 17 gennaio 2020 è stata indetta per il 25 marzo di ogni anno la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, denominata Dantedi'. Ulteriori comitati nazionali per celebrazioni di eventi erano stati istituiti con altra tipologia di atto (DPCM e DM). Le imprese culturali e creative La L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 57-60) ha definito "imprese culturali e creative" quelle che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione. A favore di tale categoria di imprese, ha previsto l'istituzione di un credito di imposta per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Per usufruire del credito di imposta, le imprese devono svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano sono soggetti passivi d'imposta in Italia. In base alla legge, il credito di imposta doveva essere riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed essere attribuito nel limite di spesa di € 500.000 per il 2018 e di € 1 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Tuttavia, non è mai intervenuto il decreto interministeriale (MIBAC-MISE), previa intesa in Conferenza Stato-regioni e parere parlamentare, che sarebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione della procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi.
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