Le novità della legge di bilancio 2019 - Elena Masini Webinar del 24 gennaio 2019 - ideapubblica

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WEBINAR IDEAPUBBLICA - Le novità della legge di bilancio 2019

                           Le novità della legge di bilancio 2019

                                                  Webinar del 24 gennaio 2019

                                                            Elena Masini
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                         IL SUPERAMENTO DEL PAREGGIO DI
                       BILANCIO E LE ALTRE NORME CONTABILI
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                   CORTE COSTITUZIONALE: LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI AVANZI

                   Con le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 , la Corte Costituzionale ha
                   stabilito                                                                     che:
                   - «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, deve
                   rimanere nella disponibilità dell'ente che lo realizza e non risulta incluso fra le
                   entrate finali solo perché la legge n. 243/2012 guarda al bilancio di previsione,
                   mentre l'avanzo è accertato in sede di rendiconto, il cui utilizzo è fortemente
                   ostacolato             dalle           regole            del            pareggio»;
                   - per il fondo pluriennale vincolato, gli enti hanno la piena facoltà di gestirlo
                   indipendentemente dalla sua collocazione in bilancio, mentre la sua esclusione
                   dal saldo comporta il rischio di ostacolare l'adempimento di obbligazioni
                   «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria».

                                    Secondo    la   Corte   costituzionale       gli  avanzi   di
                                    amministrazione devono essere pienamente utilizzabili e non
                                    possono essere assoggettati ai vincoli di finanza pubblica
                                                                                                         2
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                                    LA CIRCOLARE RGS N. 25 DEL 3/10/2018

     L’articolo 13, comma 04, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91,
     recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”,
     convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre            AVANZO DI
     2018, n. 108, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del           AMMINI-
     Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo, pari a       STRAZIONE
     140 milioni di euro per l’anno 2018, a 320 milioni di euro per l’anno
     2019, a 350 milioni di euro per l’anno 2020 e a 220 milioni di euro
     per l’anno 2021.
     Pertanto, vista la nota dell’Ufficio del Coordinamento legislativo n.
     3038 del 2 ottobre 2018, si rappresenta che le città metropolitane,
     le province e i comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato
     di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole
     disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.     UTILIZZO LIBERO
     Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di
     finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della             PER SPESE DI
     circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le          INVESTIMENTO!!!
     entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per
     investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo
     esercizio.                                                                                  3
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                  LE TIPOLOGIE DI AVANZO «LIBERATE» DALLA CIRCOLARE 25/2018

                                                                              4
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                       IL DEFINITIVO SUPERAMENTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

                       DAL 2019 IL PAREGGIO DI BILANCIO E’ ABOLITO.

          GLI ENTI DEVONO GARANTIRE UNICAMENTE UN RISULTATO DI COMPETENZA
          NON NEGATIVO, DESUNTO DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI A
          RENDICONTO, COMPRENSIVO DI AVANZO E DI MUTUI.

                                                        DAL 2019

                                                                   EQUILIBRI DI
                              PAREGGIO DI
                                                                    BILANCIO ex
                               BILANCIO
                                                                   d.lgs. 118/2011

                                                                   non negativo!!!
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          821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
          dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto
          della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23
          giugno 2011, n. 118.

                      PROSPETTO DEGLI                                          In presenza di un risultato finale di
                         EQUILIBRI A                                            competenza non negativo, l’ente
                        RENDICONTO                                                sarà considerato in equilibrio
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                                                    IL NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO

                 A livello preventivo il rispetto del pareggio di bilancio è garantito
                 «semplicemente» dal rispetto delle regole generali del bilancio
                 (ENTRATE=SPESE)

                 Avanzo
                                                           Disavanzo

                                                       -
                 FPV di entrata
                 Titolo I-II-III entrate correnti
                 Titolo IV-V entrate c/capitale
                                                           Titolo I spese correnti
                                                           Titolo II-III Spese c/capitale
                                                                                            =     PAREG-
                                                                                                   GIO

                 Titolo VI mutui                           Titolo IV Rimborso mutui

                 RILEVEREBBERO QUINDI:
                 a) i MUTUI (anche tramite avanzo o FPV)
                 b) il rimborso della quota capitale dei MUTUI;
                 c) L’AVANZO E IL DISAVANZO

                                          A livello previsionale il pareggio viene sempre rispettato, in
                                          forza degli obblighi previsti dall’art. 162 del Tuel
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                                              IL NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO

                 A rendiconto, l’ente è considerato in pareggio se il risultato di competenza
                 desunto dal prospetto degli equilibri è positivo o pari a zero. NON CONTANO
                 GLI ACCANTONAMENTI

                 Avanzo
                                                         Disavanzo

                                                     -
                 FPV di entrata
                 Accertamenti Tit. I-II-III
                 Accertamenti Tit. IV-V
                 Accertamenti Tit. VI
                                                         Impegni Tit. I +FPV di spesa
                                                         Impegni Tit. II-III + FPV di spesa
                                                         Impegni Tit. IV
                                                                                              =   PAREG-
                                                                                                    GIO

                            esclusi dal calcolo!!!       Accantonamenti (FCDE, ecc.)

                                    Non tramutandosi in impegni gli accantonamenti non pesano
                                    sul risultato della gestione di competenza.
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         Gli equilibri a
          rendiconto

  Manca il FCDE e gli altri
    accantonamenti, in
   quanto non impegnati

       L’equilibrio di parte
    corrente (e quello finale)
     non considera il FCDE                                      9
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                                                                                      Se positivo l’ente si
                                                                                         considera in
                                                                                           pareggio

                      Non considerando il «peso» degli accantonamenti, quasi tutti gli enti
                      presenteranno un equilibrio finale positivo e, quindi, saranno considerati in
                      pareggio. Ciò anche se la gestione di competenza non dovesse finanziare tutto il
                      FCDE dell’esercizio.
                                                                                                              10
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                             NUOVE REGOLE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DAL 2019

                  Applicazione avanzo al bilancio
                                                                    Contrazione di mutui
                           di previsione

                    LIBERO, SIA PER LA PARTE                     AMMESSI NEI LIMITI DELLA
                  CORRENTE CHE INVESTIMENTI                     CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO
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          LE RIPERCUSSIONI SUI BILANCI DEL SUPERAMENTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

                   PIENA AUTONOMIA DELLE AMMINISTRAZIONI NELLE SCELTE DI BILANCIO

                 POSSIBILITA’ DI CONTRARRE MUTUI COMPATIBILMENTE CON LA CAPACITA’ DI
                    INDEBITAMENTO E LA SOSTENIBILITA’ DEL PAGAMENTO DELLA RATA

                    POSSIBILITA’ DI APPLICARE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, SIA DI PARTE
                                      CORRENTE CHE PER INVESTIMENTI

                                 SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI

                    RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE CONTABILE E NON «STRATEGICA» DELLA
                          COSTITUZIONE DEL FPV/ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
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                                                                                    Nuovi equilibri di bilancio
           Che cosa?                Pareggio di bilancio (fino al 2018)
                                                                                           (dal 2019)
       Prospetto allegato
         al bilancio di                           obbligatorio                              non previsto
          previsione
         Monitoraggio                             semestrale                                non previsto
      Certificazione finale                       obbligatoria                              non prevista
             Sanzioni                 previste (disapplicate per il 2018)                   non previste
              Premi                                 previsti                                 non previsti
         Spazi finanziari                           previsti                                 non previsti
                                                                                      nei limiti della capacità di
      Contrazione di mutui              nei limiti degli spazi strutturali
                                                                                  indebitamento (art. 204 del Tuel)
                                        nei limiti degli spazi strutturali
                                                                                senza più vincoli (fatta eccezione per
      Applicazione avanzo          (per il solo anno 2018 senza limiti per il
                                                                                        gli enti in disavanzo)
                                        finanziamento di investimenti)

                      Con i nuovi equilibri di bilancio vengono a meno tutti gli adempimenti, le
                      sanzioni, i premi ed i meccanismi di distribuzione degli spazi finanziari
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                               EN TE                                           SAN ZI O N I D I SAPPLI C ATE

          Enti locali che non rispettano il pareggio 2018
                                                                                            Tutte
                            (comma 823)

                                                                                           Tutte
      Enti locali che non utilizzano gli spazi finanziari 2018
                                                                  (resta ferma la revoca degli spazi ai fini del saldo 2018)

     Comuni che non rispettano il pareggio 2017 e che sono
                                                                                    Divieto di assunzioni
           andati ad elezioni nel 2018 (comma 827)

        Enti locali in stato di dissesto o pre-dissesto al
       momento in cui la violazione è stata accertata dalla                                Tutte
                  Corte dei conti (comma 828)

       Enti locali in stato di dissesto che hanno adottato la           Divieto di assunzioni, nel caso in cui il mancato
      procedura semplificata di accertamento e liquidazione       raggiungimento del saldo obiettivo è diretta conseguenza
      dei debiti (di cui all’articolo 258 del TUEL) (commi 829-    del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di una
                                   830)                                          quota dell’avanzo accantonato
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                                   DIVIETI ALL’APPLICAZIONE DELL’AVANZO

               L’art. 187, comma 3-bis, del TUEL dispone che l’avanzo di amministrazione non
               vincolato (i fondi liberi) non possa essere applicato al bilancio di previsione
               finanziario nel caso in cui l’ente locale:
               - utilizzi in termini di cassa le entrate vincolate per il finanziamento di spese
               correnti (art. 195 TUEL);
               - si trovi in anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL).
               E’ comunque fatta salva la possibilità di applicazione dei fondi liberi dell’avanzo di
               amministrazione, anche nei casi sopra elencati, qualora tale utilizzo risulti
               necessario per il riequilibrio di bilancio previsto dall’art. 193 del TUEL.

                            La Corte dei conti, sezione Piemonte, con il parere n. 310 del 29/08/2013,
                            ha stabilito che il divieto di cui all’art. 187, comma 3-bis, del TUEL, per
                            quanto attiene agli enti che si trovino in anticipazione di tesoreria, non si
                            configura in termini assoluti, ma opera in presenza di un ricorso reiterato
                            o continuativo all’anticipazione stessa.
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                                               LE TIPOLOGIE DI DISAVANZO

                  Esistono diverse tipologie di disavanzo che devono essere tenute distinte in
                  quanto hanno tempi di ripiano differenti

                                                   • deriva dal riaccertamento straordinario dei residui
                   Disavanzo straordinario         • si ripiana in 30 anni ai sensi del DM 02/04/2015

                                                   • deriva dal saldo negativo delle reimputazioni dei residui passivi meno i
                                                     residui attivi
                       Disavanzo tecnico           • si può rinviare la copertura all'esercizio in cui matura l'esigibilità dei residui
                                                     attivi reimputati

                                                   • deriva dal ricorso dell'ente alla procedura di riequilibrio finanziario
                    Disavanzo da piano di            pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL
                    riequilibrio pluriennale       • si ripiana in tempi variabili da 4 a 20 anni in base all'entità delle passività

                                                   • deriva dal risultato negativo dell'esercizio
                       Disavanzo ordinario         • si ripiana in tre anni o entro il termine del mandato amministrativo

                                                                                                                                          16
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              DIVIETI ALL’APPLICAZIONE DELL’AVANZO: LA LEGGE DI BILANCIO 2019

           La legge 145/2018 (commi 897-900), recependo la proposta avanzata dalla Commissione
           Arconet, introduce un limite all’applicazione delle quote ACCANTONATE, VINCOLATE E
           DESTINATE del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (lettera A o
           lettera E del prospetto).

                         Nel caso in cui l’importo resti sempre negativo, l’ente potrà comunque
                         applicare al bilancio una quota pari alla quota annua di disavanzo ripianato
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                                   I LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELL’AVANZO

                                                                LETT. A) - FCDE - DL
                                                                                         si può applicare
                                                                 35/2013 + QUOTA
                                                                                       avanzo per l'importo
                                                                    DISAVANZO
                                                                                         positivo ottenuto
                                                                     POSITIVA
                                    LETT. A) POSITIVA
                                                                LETT. A) - FCDE - DL      si può applicare
                                                                 35/2013 + QUOTA          avanzo solo per
                                                                    DISAVANZO           l'importo ripianato
 ENTI IN DISAVANZO                                                  NEGATIVA                nell'esercizio

                                                                   si può applicare
                                                                   avanzo solo per
                                    LETT. A) NEGATIVA
                                                                 l'importo ripianato
                                                                     nell'esercizio
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                                   I LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELL’AVANZO
       La norma prevede un calcolo (test di verifica) per determinare le quote di avanzo applicabili:
         Lett.                         Descrizione                                       Segno
           A     Lettera A) del risultato di amministrazione                               +/-
           B     FCDE (quota minima obbligatoria)                                           -
           C     Fondo anticipazione di liquidità DL 35/2013*                               -
           D     Disavanzo a carico del primo esercizio del bilancio                        +
           E     Risultato (A-B-C+D)                                                        =
           F     QUOTA DI AVANZO APPLICABILE                           Importo più alto tra lett. E e lett. F

                 La quota minima del FCDE da
                 considerare è quella indicata nel
                 prospetto allegato al rendiconto
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       Esempio 1:       Ente con
       lettera A) del risultato di
       amministrazione positivo e
       test di verifica POSITIVO

       Ipotizziamo che un ente
       presenti un risultato di
       amministrazione positivo di
       2.287.977,51.    La     quota
       dell’accantonamento        al
       FCDE corrisponde a quella
       minima di legge. La quota di
       disavanzo     da    ripianare
       annualmente a carico del
       bilancio ammonta a €
       53.643,02.
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                                    I LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELL’AVANZO

          La quota che l’ente potrà applicare al bilancio di previsione sarà pari a 154.455,68,
          corrispondente all’importo (non negativo) che si ottiene sottraendo dalla lettera A) del risultato di
          amministrazione la quota minima del fondo crediti e il fondo anticipazione di liquidità del DL
          35/2013.
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                                                                Quote accantonate

                                                                                     Applicabili dagli
                                                                                     enti in disavanzo
                                                                 Quote vincolate    solo se rispettano
                            Anche le quote destinate                                le condizioni della
                           potranno essere applicate
                           dagli enti in disavanzo, nel                               legge 145/2018
                           rispetto delle condizioni di
                                       legge
                                                                 Quote destinate
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                                      LE CRITICITA’ DELLA NUOVA NORMA

   La nuova disposizione qualora approvata nel testo proposto, presenta
   forti criticità in quanto:

   a) impedisce di spendere fondi vincolati non impegnati che gli enti hanno regolarmente
      accertato e che hanno determinato un miglioramento del risultato di amministrazione,
      creando notevoli disparità di trattamento tra enti che riescono ad impegnare tali somme
      entro l’esercizio e quelli che invece non riescono ad impegnare;

   a) limita fortemente l’utilizzo delle quote accantonate, scoraggiando gli enti ad effettuare
      accantonamenti a carico dell’esercizio che successivamente non potranno utilizzare.

                        Si ritiene più corretto che il legislatore consenta agli enti di applicare
                        sempre le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione.
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                                       RIDUZIONE FCDE (commi 1015-1017)

       Contrariamente alle aspettative, i commi 1015-1017 della legge 145/2018 non abbattono
       «semplicemente» la % di accantonamento al FCDE rispetto a quanto previsto dalla normativa
       vigente, ma introducono una disciplina del tutto particolare che non soddisfa affatto gli enti perché:

                                           La riduzione può essere operata solo in variazione di bilancio. In fase
                                                    di approvazione del bilancio occorre stanziare l’85%

                                             Il beneficio è condizionato al rispetto di precisi requisiti inerenti la
                                                   tempestività dei pagamenti e gli obblighi verso la PCC

                  FCDE                                  È esercitabile solamente per l’esercizio 2019
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                                                                        VARIAZIONE AL BILANCIO – ANNO 2019

                                                                                    RIDUZIONE FINO AL 80%

                                                                       1                    condizioni alternative                        2
                                                            Rispetto tempi di pagamento ex DPCM            Rispetto tempi di pagamento ex DPCM
                                                                    22/09/2014 anno 2018                        22/09/2014 al 1° sem. 2019

                                                                Importo pagamenti fatture ricevute e         Importo pagamenti fatture ricevute e
   FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                                        scadute nel 2018 > 75%                   scadute nel 1° sem. 2019 > 75%
       BILANCIO 2019-2021                                         Debito commerciale residuo al                Debito commerciale residuo al
                                                                  31/12/2018 < 90% del debito al               30/06/2019 < 95% del debito al
                                                                           31/12/2017                                   31/12/2018
    ANNO 2019             Rid. al 85%
                                                                                                 ed           inoltre
    ANNO 2020             Rid. al 95%
                                                                 Pubblicazione sul sito web degli indicatori di pagamento e dei debiti commerciali
                                                                                               riferiti al 2017-2018
    ANNO 2021            nessuna rid.
                                                                Comunicazione alla PCC dei pagamenti delle fatture fino alla data di attivazione del
                                                                                                 SIOPE+
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                           SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI (commi 902-904)

                          Dal bilancio 2019 la trasmissione alla BDAP sostituirà la certificazione
                                      di bilancio e rendiconto al Ministero dell’interno

                          Dal 1° novembre 2019 la mancata trasmissione alla BDAP comporterà
                                  la sospensione dei trasferimenti/erogazioni dopo 30 gg

                           Entro 30 gg dalla scadenza del termine di approvazione di bilancio di
                           previsione e consolidato gli enti devono comunque trasmettere i dati

                           Il Ministero dell’intero potrà comunque richiedere dati ed informazioni
                                                   non desumibili dalla BDAP
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                                       BDAP: LA MODIFICA DEI TERMINI DI INVIO

                                                              documenti da
                                                                 inviare

                                       Bilancio di
                                                                Rendiconto          Consolidato
                                       previsione

                                           entro 30 gg da                              entro 30 gg. da
             DL 113/2016                   approvazione            entro il 30/05       approvazione
                                         (anche se tardiva)                          (anche se tardiva)

           DOPO LE MODIFICHE              entro 30 gg da
          DELLA LEGGE 145/2018             scadenza di                 idem            entro il 30/10
                                              legge

                                      Gli enti «ritardatari» dovranno comunque assolvere agli obblighi di
                                      trasmissione dei documenti contabili anche se non ufficialmente
                                      approvati
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                                ULTERIORI PREMIALITA’ IN CASO DI TEMPESTIVA
                             APPROVAZIONE DI BILANCIO E RENDICONTO (comma 905)

       Il comma 905 della legge 145/2018 introduce premialità a favore degli enti che approvano nei
       termini il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione, aggiuntivi rispetto a quelli previsti
       dall’art. 21-bis del d.l. 50/2017

            Norma              Destinatari                 Requisiti                     Agevolazione
                                                 Approvare il bilancio di
                                                                                   Abolizione limiti di spesa d.l.
         Art 21-bis, d.l.    Comuni e loro       previsione dell’esercizio di
                                                                                    78/2010 per consulenze,
            50/2017             forme            riferimento entro il 31/12
                                                                                formazione, rappresentanza, ecc.
         (l. n. 96/2017)      associative        Rispettare il pareggio di
                                                                                 Abolizione obbligo taglia-carta
                                                 bilancio
                                                 Approvare:
        Art. 1, comma        Comuni e loro
                                                 bilancio di previsione entro    Abolizione altri limiti di spesa e
         905, legge             forme
                                                     il 31/12                               obblighi
          145/2018            associative
                                                 rendiconto entro il 30/04
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                                               L’ART. 21-BIS DEL D.L. 50/2017

        Per i comuni che approvano il bilancio entro il 31/12 l’art. 21-bis del d.l. 50/2017 ha previsto le
        seguenti agevolazioni:

                  Norma                                Misura di contenimento non più applicabile
          Art. 6, comma 7, d.l.
                                     Limite di spesa per studi e incarichi di consulenza al 20% della spesa 2009
        78/2010 (l. n. 122/2010)
          Art. 6, comma 8, d.l.      Limite di spesa per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza pari
        78/2010 (l. n. 122/2010)     al 20% della spesa 2009
          Art. 6, comma 9, d.l.
                                     Divieto di sponsorizzazioni
        78/2010 (l. n. 122/2010)
         Art. 6, comma 13, d.l.
                                     Limite di spesa per attività esclusiva di formazione pari al 50% della spesa 2009
        78/2010 (l. n. 122/2010)
         Art. 27, comma 1, d.l.
                                     Obbligo di ridurre le spese per stampe pari al 50% della spesa 2009
        112/2008 (l. n. 133/2008)
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                                ULTERIORI PREMIALITA’ IN CASO DI TEMPESTIVA
                             APPROVAZIONE DI BILANCIO E RENDICONTO (comma 905)

    La legge di bilancio completa l’opera, esentando gli enti virtuosi da ulteriori limiti e vincoli.
                Norma                                     Misura di contenimento non più applicabile
      Art. 5, commi 4 e 5, legge
                                    Comunicazione al Garante delle spese pubblicitarie
                67/1987
                                    Adozione piani triennali di contenimento delle spese per l’utilizzo di:
                                        a) dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
      Art. 2, comma 594, legge      nell’automazione d’ufficio;
               244/2017                 b) autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
                                    alternativi di trasporto, anche cumulativo;
                                        c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
                                    Limite 50% spese per missioni sostenute nel 2009
      Art. 6, commi 12 e 14, d.l.
                                    Divieto di utilizzo del mezzo proprio
       78/2010 (l. n. 122/2010)
                                    Limite di spesa per autovetture pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009
      Art. 12, comma 1-ter, d.l.    Limite acquisto immobili solo per esigenze per le quali sia dimostrata documentalmen-te
       98/2011 (l. n. 111/2011)     l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento
       Art. 5, comma 2, d.l. n.
                                    Limite di spesa per autovetture pari al 30% della spesa sostenuta nel 2011
       95/2012 (l. n. 135/2012)
         Art. 24 d.l. 66/2014
                                    Limiti di spesa per locazioni passive
            (l. n. 89/2014)
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                  MODIFICA DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA (comma 901)

        Il comma 901 della legge 145/2018 modifica l’art. 191, comma 3, del Tuel, che disciplina la
        regolarizzazione dei lavori pubblici di somma urgenza, stabilendo che essa debba avvenire sempre
        tramite la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.
         3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o
         imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino
         insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del
         procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le
         modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria
         nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica
         incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione
         della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
         data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data
         contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare

                        I lavori pubblici di somma urgenza devono essere regolarizzati sempre tramite
                        la procedura del debito fuori bilancio, anche se vi sono fondi specificatamente
                        allocati
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                          RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DDPP - MEF (commi 961-964)

                                                                          riduzione totale del
               invarianza della data              Rinegoziazione mutui     valore finanziario
                  di scadenza del                  Cassa DDPP-MEF        delle passività totali a
                 prestito originario                                        carico degli enti
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                           ANTICIPAZIONE DI TESORERIA A 4/12 NEL 2019 (comma 906)

                           LIMITE MASSIMO                           4/12
                           ANTICIPAZIONE DI                       ENTRATE
                         TESORERIA ANNO 2019
                                                                  CORRENTI
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                  ESONERO BILANCIO CONSOLIDATO COMUNI FINO A 5.000 AB (comma 831)

                                                                 FACOLTATIVO
                        BILANCIO CONSOLIDATO                     PER COMUNI
                                                                FINO A 5.000 AB
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                     NUOVE MISURE PER LA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI (commi 849-872)

        La legge 145/2018 contiene un pacchetto di misure finalizzate a garantire la tempestività dei
        pagamenti, a seguito del deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia europea per il ritardo nel
        pagamenti dei debiti commerciali.

                                     NUOVA ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ PER IL PAGAMENTI DEI DEBITI
                                                CERTI LIQUIDI ED ESIGIBILI AL 31/12/2018

           LE MISURE                    OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO GARANZIA DEBITI
          DELLA LEGGE                  COMMERCIALI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI DETERMINATI
            145/2018                                         PARAMETRI

                                            NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
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                      NUOVA ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI
                                 CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI AL 31/12/2018

                         Richiesta entro il 28 febbraio 2019 a Cassa DDPP, banche, intermediari

                        Entro il limite massimo dei 3/12
                        delle entrate correnti accertate           Pagamento dei debiti entro 15 gg
                        nel 2017 (5% delle entrate del                    dall’erogazione
                              Tit. 1 per le regioni)

                                     Restituzione in unica soluzione entro il 15/12/2019
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                                       FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

                           DAL 2020 OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO IN BILANCIO DI UN
                                   FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI
                                     (entro il 31 gennaio con delibera di Giunta)

                Mancata riduzione dei debiti commerciali:       Il fondo è parametrato sugli stanziamenti
                  se debito residuo al 31/12/es. n- 1            di bilancio per acquisto di beni e servizi
                               > al 90%                            (macro 103). Non si impegna e a fine
                 del debito residuo al 31/12/es. n.-2               esercizio confluisce in avanzo libero

            Ritardo nei tempi di pagamento delle fatture:

                       Ritardi superiori a 60 gg                           Fondo pari al 5%

                         Ritardi da 31 a 60 gg                             Fondo pari al 3%

                         Ritardi da 11 a 30 gg                             Fondo pari al 2%

                         Ritardi da 1 a 11 gg                              Fondo pari all’1%
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                               NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI PAGAMENTI

                                              Dal 1° gennaio al 30 aprile
          COMUNICAZIONE                         2019 per l’anno 2019          L’obbligo persiste fino
        ALLA PCC DEI DEBITI
                                                                                    alla chiusura
           COMMERCIALI
                                                                               dell’esercizio in cui è
         RESIDUI SCADUTI E
                                                                                 adottato l’OIL e il
           NON PAGATI AL
                                             Entro il 31 gennaio, a partire            SIOPE+
            31/12/ES. N-1
                                                        dal 2020
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                                 NUOVI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI PAGAMENTI

                                     PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA PRESIDENZA DEL
                                     CONSIGLIO DEI MINISTRI, A PARTIRE DAL 2019, DEI SEGUENTI DATI:

                                     a cadenza trimestrale: i dati riguardanti gli importi complessivi delle
                                     fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi
                                     medi ponderati di pagamento e di ritardo, desunti dalla PCC

                                     a cadenza mensile: i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno
                                     precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, desunti
                                     dalla PCC**

                                     a cadenza annuale: i dati relativi allo stock dei debiti commerciali scaduti e
                                     non pagati, desunti dalla PCC

                          Le informazioni verranno assunte per la definizione del programma delle
                          verifiche da parte dei servizi ispettivi
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                                        OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL
                                     FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

                 OBBLIGO DI                          mancata pubblicazione dello stock dei debiti
              ACCANTONAMENTO                               commerciali al 31/12/es. n-1
                 AL FONDO DI
               GARANZIA DEBITI                         mancata trasmissione alla PCC dei debiti
                COMMERCIALI                                 commerciali al 31/12/es. n-1
                nella misura del

                                                  mancata trasmissione alla PCC delle informazioni
                       5%                                relative ai pagamenti delle fatture
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                              LE MISURE PER GLI INVESTIMENTI
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                                DISCIPLINA DELLE ECONOMIE DA RIBASSO D’ASTA

         I commi 909 e 910 della legge di bilancio 2019 intervengono, con una norma di rinvio, sulla
         disciplina del fondo pluriennale vincolato, demandando ad un apposito decreto del Ministero
         dell’economia e delle finanze (da emanarsi entro il 30 aprile 2019) la disciplina delle modalità
         secondo le quali le economie relative a lavori pubblici potranno permanere all’interno del FPV.
         Tale modifica riguarderà:
         a) gli enti locali, per i quali il comma 910 modifica l’art. 183, comma 3, del Tuel;
         b) le regioni, per i quali il comma 909 modifica l’art. 56, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

                   Disciplina permanenza                                  entro aprile 2019
                      delle economie da                                  DM di modifica dei
                   ribasso d’asta nel FPV
                                                                          principi contabili
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                         REGOLE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI NEL 2019

       Il comma 912 introduce una deroga all’art 36, comma 2 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.
       50/2016) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. contratti
       sottosoglia). Per tutto il 2019 le stazioni appaltanti potranno procedere all’affidamento dei lavori con
       modalità semplificate ed in particolare:
       • affidamento diretto per lavori a base di gara sotto i 150.000 euro;
       • mediante consultazione di un numero inferiore di operatori economici per lavori fino a 350.000 euro.
       Nulla cambia invece per gli appalti a partire da 350.000

                                                                                                                  43
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                                  INNALZAMENTO SOGLIA ACQUISTI FUORI MEPA

                              SOGLIA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI FUORI MEPA
                                      (art. 1, comma 450, legge 296/2006)

                             FINO AL 2018                                DAL 2019

                       Inferiore a 1.000 euro                     Inferiore a 5.000 euro
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                 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI ANNO 2019 (commi 107-114)

                                                                                     45
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                    CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI ANNO 2019 (commi 107-114)

                                                                                        46
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                     CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DI REGIONI E COMUNI (commi 134-138)

                                                                                        47
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                          CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI (commi 139-148)

                                                                                    48
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                          CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI (commi 139-148)

                                                                                    49
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                     CREDITO D’IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI PER INTERVENTI SU
                               TERRENI ED EDIFICI PUBBLICI (commi 139-148)

                                                                                   50
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                                             SPORT BONUS (commi 621-628)

                                                                           51
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                                               TRIBUTI E FONDI
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                                               AUMENTO TRIBUTI LOCALI

      DAL 2019 TORNA LA FACOLTA’ PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI DELIBERARE AUMENTI
      DELLE ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI. LA LEGGE DI BILANCIO 2019 INFATTI NON
      PROROGA PIU’ L’EFFICACIA DEL COMMA 26 DELLA LEGGE 208/2015.

               ALIQUOTE E TARIFFE                                       POSSIBILITA’ DI INCREMENTO
                                                                                 DAL 2019
               DEI TRIBUTI LOCALI

                                                                                                     53
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                                 FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE (comma 921)

           Il comma 921 della legge 145/2018 conferma il fondo di solidarietà negli stessi importi
           attribuiti nel 2018, fermo restando le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni istituiti
           a seguito di fusione.

                       FONDO DI
                                                                         Verrà attribuito nello
                      SOLIDARIETA’
                     COMUNALE 2019                                     stesso importo del 2018
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                              CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU-TASI (commi 892-895)

      I commi 892-895 della legge di bilancio 2019 confermano il contributo compensativo IMU-TASI per
      un importo di 190 milioni dal 2019 al 2033.

                                  sicurezza pluriennali
                                                           manutenzione strade         Le opere devono essere liquidate

                                    finanzia ipiani di
       CONTRIBUTO IMU-                                                                     o liquidabili entro il 31/12.

                                        relativi a
         TASI assegnato
       dal 2019 al 2033 per                                manutenzione scuole         Le spese classificate sulla BDAP-
         190 ML (63,33%                                                                    MOP come Contributo agli
        dell’importo 2018)                                                               investimenti legge di bilancio
                                                          manutenzione altri edifici                 2019

                      Rispetto agli anni passati, il contributo assume destinazione vincolata al
                      finanziamento di piani di sicurezza pluriennale per manutenzione strade, scuole ed
                      edifici.

                      IL CONTRIBUTO PUO’ FINANZIARE SOLO SPESE IN CONTO CAPITALE?
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                             CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU-TASI (commi 892-895)

      PER ANCI-IFEL: “Se appare chiara la finalità degli interventi per spese di manutenzione, siano esse
      di natura ordinaria o straordinaria, suscita gravi perplessità il richiamo del comma 895 che dispone: “Il
      monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari”
      attraverso il sistema BDAP-MOP (d.lgs. n.229 del 2011) e indica quale classificazione la voce
      «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».
      La possibile contraddizione tra il richiamo alla generica “manutenzione” (co.892) e il riferimento al
      monitoraggio delle “opere pubbliche” può essere superata solo considerando oggetto del
      monitoraggio le sole opere di investimento (manutenzioni straordinarie) che risultino comprese tra gli
      interventi attuati dai Comuni beneficiari del finanziamento.
      Una diversa e più restrittiva interpretazione sarebbe gravemente in contraddizione anche con la
      finalità generale del contributo, il “ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni…”, risorsa
      originariamente senza alcun vincolo di destinazione e quindi spendibile per oneri di natura corrente”.
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                  INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI SU RISCOSSIONI EVASIONE IMU-TARI (comma 1091)

      1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15
      dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti
      dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che
      il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI,
      nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura
      massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse
      strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale
      dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
      25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e
      dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel
      raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del
      comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del
      decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il
      beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente
      disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

                                                                                                                                   57
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                  INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI SU RISCOSSIONI EVASIONE IMU-TARI (comma 1091)

                                       Rispetto termini previsti dal
                                        TUEL per approvazione
                                                                           possibile destinazione esercizio n.
               Max 5%
            GETTUTO DA
                                                                       potenziamento risorse strumentali ufficio
             RECUPERO
                                                                                        tributi
          EVASIONE TARI                 bilancio di previsione es. n
           E IMU (importo
                                                                       incentivi personale addetto settore entrate
          riscosso es. n-1)            rendiconto es. n-2 approvato                (max 15% tabellare)
                                             nell’esercizio n-1

                           Le risorse destinate agli incentivi del personale addetto al settore entrate sono
                           escluse dai limiti del salario accessorio.
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                                   CONFERMA MAGGIORAZIONE TARIFFE ICP (commi 917 e 919)

                                         art. 1, comma 919, legge
                                          145/2018: consente di
                                                                                                         Il comma 919 della legge 145/2018
                                       deliberare gli aumenti fino al
                                         50% per superfici > 1 mq                                        risolve l’impiccio creatosi con
                                                                                                         l’abrogazione dell’art. 11 della legge
                                                                                                         449/1997      e    dell’interpretazione
                                                                                                         fornita dalla Corte costituzionale con
      Corte costituzionale 15/2018:                                                                      la sentenza 15/2018.
                                                                           art. 11 legge 449/1997:
      fa salvi solamente gli aumenti
                                                                          possibilità di aumentare le
       approvati nel 2012 prima del                                                                      Dal 2019 i comuni potranno
                                                                        tariffe ICP fino al 50% > 1 mq
                26/06/2018                                                                               deliberare gli aumenti delle tariffe
                                                                                                         dell’ICP fino ad un massimo del 50%
                                                                                                         per superfici superiori a 1 mq,
                                                                                                         mettendo in sicurezza il gettito.

                                                                                                         La facoltà è consentita a tutti i
                                                                                                         comuni, non solo a quelli che
                                                                                                         avevano deliberato gli aumenti in
                                                           DL 83/2012 (art. 23, co. 7)
                   Art. 1, comma 739, legge                                                              precedenza
                                                           abroga l’art. 11 della legge
                 205/2017 fa salvi gli aumenti
                                                            449/1997, facendo salvi i
                   delle tariffe approvati dai
                                                            procedimenti in corso al
                 comuni prima del 26/06/2012
                                                                  26/06/2012
                                                                                                                                                   59
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                        EVOLUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TARIFFE ICP (commi 917 e 919)

                                               La maggiorazione delle tariffe dell’ICP

                   fino al 2012                        dal 2013 al 2018            dal 2019

                        • Legittimi gli                    • Illegittimi a               • Possono essere
                          aumenti                            seguito di                    deliberati dai
                          deliberati ai                      abrogazione art.              comuni fino ad
                          sensi dell’art. 11                 11 legge                      un max del 50%
                          della legge                        449/1997 ad                   per superfici > 1
                          449/1997                           opera del d.l.                mq (comma
                                                             83/2012 (Corte                919, legge
                                                             cost. 15/2018)                145/2018)

                                     Le richieste di rimborso possono essere rateizzate
                                     in 5 anni (comma 917)

                                                                                                               60
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                   LA DEROGA AI COEFFICIENTI TARI: PROROGA AL 2019 (comma 1093)

               Il comma 1093 della legge 145/2018 proroga al 2019 l’operatività del comma
               652 della legge 147/2013, che prevede la possibilità di derogare ai coefficienti
               del DPR 158/1999 per la determinazione delle tariffe della TARI

                           Utenze                        Coefficienti                  Deroga

                                                       Ka – quota fissa         si può non considerare
              UTENZE DOMESTICHE
                                                     Kb – quota variabile   +/- 50% limiti minimi e massimi
                                                       Kc – quota fissa     +/- 50% limiti minimi e massimi
              UTENZE NON DOMESTICHE
                                                     Kd – quota variabile   +/- 50% limiti minimi e massimi
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                               FONDO CONTENZIOSO ENTI LOCALI (commi 764-765)

                        Che cosa                      Dotazione 2019-2021    Dotazione 2022-2023
          Fondo contenzioso enti locali                         20 ml                 7 ml

                            Vengono stanziati i fondi per ristorare i comuni dei minori trasferimenti
                            ricevuti a titolo di compensazione del gettito ICI per accatastamento
                            degli immobili di categoria D

                                                                                                        62
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                               AGEVOLAZIONE IMU EREDI COMODATARI (comma 1092)

        Decreto legge n. 201/2011 (L. 214/2011) – art. 13
        3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
        dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
        articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
        0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
        concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
        abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
        Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile
        concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in
        comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione
        delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni
        della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di
        cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; il beneficio di cui alla presente lettera
        si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;

                      Beneficiano della riduzione del 50% dell’IMU le unità immobiliari concesse in
                      comodato gratuito, anche qualora, in caso di morte del comodatario, continui ad
                      abitare il coniuge con i figli minori
                                                                                                                                     63
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                                                   PERSONALE
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                         ASSUNZIONI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (commi 360-366)

                                                  VALIDITA’ GRADUATORIE
                                                                                           VALIDITA’ VECCHIE
               CONCOSI UNICI                      CONCORSUALI INDETTE
                                                                                             GRADUATORIE
                                                  DOPO IL 1° GENNAIO 2019

             Si prevede entro febbraio
                                                   Le graduatorie di concorsi le cui
           l’emanazione di un DM che
                                                procedure sono state bandite dopo         Si prevede la proroga delle
       disciplini le modalità di svolgimento
                                                il 1° gennaio 2019 potranno essere       graduatorie approvate dopo il
         dei concorsi unici. Dalla data di
                                                 utilizzate solamente per assumere      31/12/2009 secondo un regime
          entrata in vigore del decreto le
                                                i vincitori. Esse dureranno in carica        transitorio scaglionato
        amministrazioni non potranno più
                                                       3 anni dall’approvazione
         indire concorsi in via autonoma
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                                PROROGA GRADUATORIE (comma 1131, lett. f)
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                                  ONERI RINNOVI CONTRATTUALI (commi 436-441)

                   CONFERMA ELEMENTO                              CORRESPONSIONE
                   PEREQUATIVO FINO AL                          INDENNITA’ DI VACANZA
                    NUOVO CONTRATTO                                CONTRATTUALE

                                                                                        67
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                                      INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE

                                                   Dal 1/4/2019 al   Dal 01/07/2019 al
                        descrizione                                                      Dal 2020
                                                    30/06/2019          31/12/2019
              Indice IPCA                                1,4%              1,4%           1,4%
              % su indice IPCA                           30%               50%             50%
              % su MS 2017                              0,42%             0,70%           0,70%

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                                    CO.CO.CO. FINO AL 30/06/2019 (comma 1131, lett. f)

                   Slitta al 30 giugno 2019 il divieto sancito dall’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs.
                   165/2001 di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni
                   di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione
                   siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
                   lavoro

                                                                        LE PA POTRANNO
                            Co.co.co                                  AVVALERSENE FINO AL
                                                                            30/06/2019
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                                   UTILIZZO DI PERSONALE A SCAVALCO (comma 124)

     Il comma 124 della legge di bilancio 2019 prevede che, “al fine di soddisfare la migliore realizzazione
     dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse” gli enti locali possono
     utilizzare personale dipendente di altri enti ai quali si applica il CCNL Funzioni locali, per periodi
     predeterminati e per una parte del tempo lavorativo d’obbligo. Per attivare questa modalità di utilizzo “a
     scavalco” dei dipendenti pubblici occorre sia il consenso del lavoratore che dell’ente di appartenenza,
     nonché la sottoscrizione di una convenzione che deve stabilire:
     il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo;
     la ripartizione degli oneri finanziari;
     tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore (si pensi ad esempio all’accesso ad
     istituti incentivanti quali produttività, progressioni, ecc., le modalità di valutazione, la possibilità di
     attribuire funzioni e incarichi non esercitate nell’ente di appartenenza, ecc.).

     A tali convenzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 14 del CCNL
     Comparto regioni ed autonomie locali del 22 gennaio 2014.
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                             GRAZIE PER L’ATTENZIONE
                                E BUON LAVORO!!!
                                             formazione@ideapubblica.it
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