NORMATIVA DEI FARMACI VETERINARI - CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO Dr.Stefano Guizzardi
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NORMATIVA DEI FARMACI VETERINARI CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO Dr.Stefano Guizzardi I Sessione anno 2021 1
DEFINIZIONI La normativa dei farmaci veterinari è regolata dal D.Lgs n.193/2006 (Codice Europeo dei medicinali veterinari)modificato dal D.Lgs n.143/2007 Medicinale veterinario: ➢ ogni sostanza o associazione di sostanze presentate come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie animali; ➢ ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull’animale o somministrata all’animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica.” Specialità medicinale veterinaria: ➢ medicinale precedentemente preparato ed immesso in commercio, con una denominazione speciale ed in confezione particolare. Medicinale veterinario ad azione immunologica: ➢ “medicinali veterinari somministrati agli animali allo scopo di indurre un'immunità attiva o passiva o di diagnosticare la situazione immunitaria” Pre miscele per alimenti medicamentosi: ➢ “qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi”. Alimento medicamentoso: ➢ “ qualsiasi miscela di medicinale o medicinali veterinari e alimento, preparata prima della immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali, senza trasformazione, per le sue proprietà curative o preventive o per le altre proprietà del medicinale…” Medicinale omeopatico veterinario: ➢ “ogni medicinale veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici, secondo un processo di fabbricazione 2 omeopatica descritto dalla Farmacopea Europea o in assenza, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli stati membri. Un medicinale veterinario omeopatico può contenere più materiali di partenza”
RICETTA VETERINARIA: TIPOLOGIE 1) Ricetta ministeriale in triplice copia (elettronica oppure cartacea se prescritti farmaci stupefacenti sez. B,C,D ed E per animali da reddito) E’ richiesta per la prescrizione di: Medicinali sulla cui etichetta è previsto tale regime di fornitura, in genere sono medicinali prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo, contenenti sostanze chemioterapiche, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori e sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta agonisti. Per talune categorie di farmaci la RNRT è necessaria anche se il medicinale è destinato agli animali da compagnia ,qualora il farmaco sia presentato in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo Medicinali veterinari ad azione tireostatica, beta agonista, estrogena, androgena e gestagena Premiscele medicate Medicinali veterinari ad azione immunologica Medicinali per uso umano prescritti ad animale destinato alla produzione di alimenti. La ricetta RNRT ha VALIDITÀ 10 GIORNI LAVORATIVI esclusa la data di emissione. 3
FORMALISMI NECESSARI SE RICETTA CARTACEA(RNRT) CON PRESCRIZIONE DI FARMACI STUPEFACENTI ADEMPIMENTI MEDICO VETERINARIO ▪ Dati del medico veterinario (Nome, Cognome, Indirizzo, Ausl di residenza, numero e sigla provinciale di iscrizione all’ordine) ▪ cognome e nome, indirizzo del proprietario dell’animale ; ▪ codice allevamento obbligatorio per gli allevamenti delle specie “bovina, bufalina, suina, ovina, caprina. Per gli animali appartenenti ad altre specie è comunque obbligatorio indicare l’esatta dislocazione sul territorio. Il codice allevamento è formato dalla sigla IT, da tre cifre corrispondenti al codice ISTAT del Comune, dalla sigla della Provincia e da un codice di tre cifre attribuito dalla ASL; se l’allevatore non ha ancora ottenuto l’attribuzione del codice, nel periodo transitorio, possono essere indicati gli estremi della richiesta ▪ diagnosi ▪ medicinale da fornire ( confezione e quantità, posologia e durata trattamento) ▪ dosi e modo di somministrazione ▪ tempo di sospensione ▪ indicazione :eventuale indicazione “rifornimento per scorta di impianto” o per scorta propria (veterinario) ▪ specie dell’animale cui è destinata la prescrizione, completo del numero degli animali da trattare, della marca auricolare/tatuaggio/box ecc., ove necessario, della razza, sesso e categoria; alla voce “categoria” il medico veterinario indicherà, se del caso, che si tratta di animale da compagnia e non destinato all ’alimentazione umana (coniglio da compagnia, cavallo da corda ecc.); per gli equidi, obbligatoriamente iscritti all’anagrafe equina (D.M. 05/05/06), deve essere indicato se si tratta di un’animale destinato o no all’alimentazione umana ▪ identificazione degli animali dell’azienda (solamente se si tratta di “scorte per l’impianto”) ▪ località di stesura e data ▪ timbro e firma del Medico Veterinario ADEMPIMENTI FARMACISTA 4 ▪ timbro ▪ data di spedizione ▪ Prezzo praticato ▪ Numero di lotto ▪ firma del farmacista
RICETTA VETERINARIA: TIPOLOGIE 2) Ricetta Non Ripetibile (elettronica oppure cartacea se prescritti farmaci stupefacenti, Sez.B, C e D) E’ richiesta per la prescrizione di: ❑ medicinali sulla cui etichetta è previsto tale regime di fornitura ❑ medicinali autorizzati per l’impiego sull’uomo; le specialità medicinali per uso umano sono prescrivibili agli animali solo se non esistono corrispondenti medicinali per uso veterinario; la loro prescrizione (compresi OTC e SOP) richiede sempre una ricetta da rinnovare volta per volta. ❑ formule magistrali (prescrivibili se non esistono medicinali per uso veterinario o per uso umano). ❑ medicinali omeopatici I medicinali veterinari omeopatici autorizzati con procedura semplificata (articolo 20 del DLGS 219/07), in quanto “destinati ad animali da compagnia o a specie esotiche la cui carne o i cui prodotti non sono destinati al consumo umano “ e che soddisfano le seguenti condizioni: ❑ via di somministrazione descritta dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalla farmacopea nazionale; ❑ assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull’etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo relative al medicinale veterinario; ❑ grado di diluizione tale da garantire l’innocuità del medicinale: In particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10.000 di tintura madre ❑ medicinali veterinari autorizzati per un’altra specie e medicinali veterinari registrati per la stessa specie ma per altra indicazione. Il farmacista ,in caso di prescrizione cartacea con farmaci stupefacenti, deve verificare che siano indicati: cognome, nome e domicilio (o CF se utilizzata stampa della REV per animali da compagnia) del proprietario dell'animale dose del medicinale prescritto e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione, nei riguardi del mezzo o del tempo indicazione della specie animale cui è destinato il medicinale data firma. La ricetta ha validità di 30 giorni 5
RICETTA VETERINARIA: TIPOLOGIE 3) Ricetta Ripetibile (elettronica oppure cartacea se prescritti farmaci stupefacenti veterinari Sez. E) La ricetta ripetibile è normalmente richiesta per le prescrizioni di medicinali ad animali da compagnia. PRESCRIZIONE CARTACEA CON STUPEFACENTI: ADEMPIMENTI DEL MEDICO VETRINARIO •generalità del proprietario dell'animale •indicazione della specie animale cui è destinato il medicinale •data •firma ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA •Apposizione di DATA, PREZZO PRATICATO e TIMBRO ad ogni dispensazione •Al termine del periodo di validità o quando è esaurita il farmacista ritira la ricetta che può essere distrutta. •In caso di ricetta ripetibile: •-se il numero di confezioni è superiore all’unità , è da considerare come numero massimo di confezioni vendibili; •-se il numero di confezioni è uguale a 1 ,l’acquisto del medicinale è ripetibile per 5 volte 6 La ricetta ripetibile è VALIDA 3 MESI ;se contenente farmaci stupefacenti veterinari è cartacea e ha validità di 30 giorni per un massimo di 3 confezioni Se contiene farmaci prescritti in deroga (uso umano)diventa automaticamente non ripetibile con i relativi formalismi previsti
RICETTA VETERINARIA: TIPOLOGIE 4) Ricetta Limitativa (elettronica o cartacea se prescritti farmaci stupefacenti) Le strutture veterinarie per l’esclusivo uso nell’ambito della attività clinica possono approvvigionarsi con RNRT di: ➢ Medicinali per uso umano ad esclusivo uso ospedaliero direttamente dall’industria o tramite Grossisti e/o Farmacie ➢ Medicinali per uso umano prescrivibili solamente dal Medico Specialista tramite le Farmacie L’approvvigionamento da parte del Medico Veterinario di medicinali ad uso umano soggetti a prescrizione limitativa può avvenire esclusivamente attraverso le farmacie dietro presentazione di RNRT nella quale è precisato che si tratta di approvvigionamento per scorta e tali medicinali possono essere somministrati agli animali solamente dal Medico Veterinario che li ha in cura. 7
RICETTA VETERINARIA: TIPOLOGIE 5) Ricetta ministeriale a ricalco (cartacea, medicinali stupefacenti Sez. A) La ricetta ministeriale a ricalco (RMR) (solo originale non si allega la copia destinata al SSN) si utilizza per la prescrizione di medicinali veterinari e uso umano appartenenti alla Sez A della Tabella dei medicinali(DPR 309/90). ADEMPIMENTI DEL MEDICO VETERINARIO ➢ specie, razza e sesso dell’animale (in sostituzione del codice fiscale del paziente), ➢ nome del proprietario, ➢ prescrizione ➢ indicazione “uso veterinario” sugli spazi per destinati ai bollini. ➢ Posologia (non necessariamente in lettere). ➢ TERAPIA FINO A TRENTA GORNI. Nel caso di prescrizione ad ANIMALI DA REDDITO occorre annotare il n. del lotto e, se non indicato dal veterinario, anche l’indirizzo del proprietario dell’animale. ➢ CONSERVARE PER 2 ANNI DA CHIUSURA REGISTRO se la prescrizione è destinata ad animali da compagnia /5 ANNI dalla spedizione se la prescrizione è destinata ad animali da reddito. Prescrizione di farmaci indicati nella Terapia del dolore(Allegato III-Bis,legge 12/01):PRESCRIVIBILI DUE SPECIALITA’DIVERSE O DUE DIVERSI DOSAGGI DELLO STESSO MEDICINALI. ➢ Timbro e firma per esteso del medico veterinario Per tutti gli altri medicinali, non appartenenti all’allegato III bis, prescrivibile UNSOLO MEDICINALE PER RICETTA ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA ➢ Annotazione dati acquirente(maggiorenne) nello spazio dedicato sul fronte della ricetta ➢ Timbro farmacia e prezzo praticato 8 Registrazione sul registro di carico e scarico entro 48 h , conservare la ricetta insieme al registro per due anni dall’ultima registrazione. Consegnare una copia all’acquirente
USO IN DEROGA MEDICINALI PER USO UMANO PER ANIMALI NON DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI (DM 14/04/21) Ferme restando le norme generali dell’impiego prioritario dei medicinali veterinari autorizzati, il medico veterinario, in deroga a quanto già stabilito dall'articolo 10 del D.L.vo 193/2006, è il professionista sanitario autorizzato dall’ordinamento nazionale a prescrivere, in via esclusiva e sotto la propria responsabilità un medicinale per uso umano anche per il trattamento di animali non destinati alla produzione di alimenti, sulla base della miglior convenienza economica dell’acquirente e a condizione che tale medicinali contengano il medesimo principio attivo del medicinale veterinario indicato per il trattamento dell’animale in cura. Restano esclusi dall’applicazione di tale disposizione i medicinali contenenti sostanze antibiotiche di importanza critica per la salute umana o non autorizzate come medicinali veterinari, nonché i medicinali inseriti nella lista dei farmaci temporaneamente carenti pubblicata sul sito deII’AIFA. Nel caso in cui il medicinale risulti inserito nella lista carenti AIFA, il veterinario non potrà prescriverlo per il trattamento della malattia e qualora Io avesse già fatto in passato, dovrà sospenderne prescrizione e utilizzo. L’AlIegato 1 del Decreto in esame, contiene l’elenco dei casi in cui il veterinario può prescrivere un medicinale per uso umano: 1. nel caso in cui l’uso del medicinale veterinario comporta rischi a controindicazioni, per quel singolo caso clinico, a causa delle particolari condizioni di salute dell’animale ovvero della sensibilità nota ad un particolare principio attivo; 1. nel caso in cui dopo il trattamento con un medicinale veterinario autorizzato persiste neII’animale la patologia per la quale è stato somministrato il medicinale veterinario e il medico veterinario, per quel singolo caso clinico, valuta che non esiste un trattamento autorizzato in veterinaria, di efficacia terapeutica ritenuta superiore, 1. nel caso in cui un medicinale veterinario sia autorizzato solo in associazione con altri principi attivi, che potrebbero, in condizioni particolari di salute 1. di un animale, risultare inutili o addirittura peggiorare la malattia; nel caso in cui, sulla base di giustificate evidenze scientifiche, risulta necessario un protocollo terapeutico che prevede l'associazione di più 9 principi attivi, alcuni dei quali autorizzati esclusivamente per uso umano;
ACQUISTO FARMACI STUPEFACENTI DA PARTE DEI VETERINARI La procedura è riservata esclusivamente alle sostanze stupefacenti e psicotrope (comprese in tabella dei medicinali, sezioni A, B e C) a dose e forma di medicamento con regolare autorizzazione all’immissione in commercio nel territorio nazionale. OBBLIGHI PRESCRITTORE la richiesta può essere avanzata esclusivamente per soddisfare le normali esigenze terapeutiche da parte di medici chirurghi e medici veterinari, di direttori sanitari o responsabili (non da altro medico) di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unità operativa di farmacia interna, e da titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie ( medici, veterinari, dentisti, odontoiatri) ➢ Per i Medicinali (per uso veterinario o umano) compresi nella tabella medicinali sez A,B,C di cui al DPR 309/90, predisporre una richiesta ai sensi dell’art. 42 del 309/90; la richiesta deve essere redatta in un originale e due copie su carta intestata dell'ospedale o della casa di cura o dell'istituto o dell'ambulatorio; il titolare di gabinetto deve stilare la richiesta sul proprio ricettario privato; . La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente ;le altre due devono essere rimesse alla farmacia: quest’ultima ne trattiene una per lo scarico e trasmette l’altra all’ASL a cui fa riferimento; ➢ nella richiesta deve essere chiaramente specificato che l'approvvigionamento é finalizzato alle esigenze terapeutiche dell'ospedale, casa di cura, istituto, ambulatorio, gabinetto;; ➢ la richiesta deve essere datata e firmata; ➢ ogni singola richiesta può riguardare anche più di una preparazione stupefacente ➢ la facoltà di acquisto é limitata alle sole preparazioni a forma e dose di medicamento, con l'esclusione delle sostanze come tali; ➢ la quantità acquistata non deve eccedere apprezzabilmente le normali esigenze. ➢ La richiesta ha validità di 30 giorni 10 La richiesta per scorta di medicinali appartenenti alle sez. D ed E richiede l’utilizzo della ricetta non ripetibile in triplice copia (RNRT)
ACQUISTO FARMACI STUPEFACENTI DA PARTE DEI VETERINARI OBBLIGHI FARMACISTA RICHIESTA ART.42 DPR 309/90(STUPEFACENTI): ➢ Per i farmaci di sez.A della L.79/14 il farmacista deve prendere nota dell’identità dell’acquirente(non necessariamente il veterinario), ed annotare gli estremi di un documento di riconoscimento sulla richiesta. ➢ invio copia ASL SERVIZIO FARMACEUTICO di pertinenza della Farmacia , senza limiti di tempo. ➢ Conservazione: 2 anni dall’ultima registrazione sul registro di entrata e uscita. 11
LA RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA E LA TRACCIABILITÀ COMPLETA DELLA FILIERA ORIGINE DEL PROBLEMA: LA RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI ➢ Indicazioni da parte delle organizzazioni internazionali ➢ Livello troppo elevato di AMR in Italia ➢ Urgenza di trovare un sistema per contrastare il fenomeno 12
LA LEGGE EUROPEA COME STRUMENTO DI INTERVENTO URGENTE Il 16 aprile 2019 è entrata in vigore la Legge n.167 del 20 novembre 2017, a partire da quella data: ✓ la prescrizione veterinaria è disposta ed erogata esclusivamente secondo modalità elettroniche ✓ Ha come obbiettivo prioritario la TUTELA della SALUTE PUBBLICA attraverso la tutela della salute e del benessere animale,strettamente interconnesse alla garanzia di offrire alimenti sani e sicuri, e la protezione dell’ambiente ✓ Siamo i primi in Europa ad adottare questo sistema innovativo nel campo della sanità animale che rappresenta un passo fondamentale nella lotta all’antibiotico-resistenza 13
RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA 1. AUMENTARE la tutela della salute pubblica 2. FAVORIRE l’uso corretto del medicinale veterinario 3. RILEVARE il consumo reale del medicinale veterinario 4. RAFFORZARE la lotta all’antimicrobico resistenza 5. MIGLIORARE il sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari 6. RIDURRE gli adempimenti ed i costi 7. RENDERE più efficiente l’attività di farmacosorveglianza e di analisi del rischio sanitario 8. RIBADIRE il ruolo del MEDICO VETERINARIO come unico responsabile della prescrizione del medicinale veterinario 14
RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA VANTAGGI PER IL FARMACISTA 1. Semplificazione della gestione 2. Eliminazione della ricetta cartacea 3. Eliminazione degli invii alla ASL 4. Riduzione dei possibili errori in fase di controllo della congruità della ricetta e della correttezza dei dati inseriti 15
RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA LA RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA FARMACI SOGGETTI AD OBBLIGO DI PRESCRIZIONE CON RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA COLLEGAMENTO AL PORTALE MINISTERIALE DISPENSAZIONE MEDICINALE VETERINARIO SOSTITUZIONE FARMACO PRESCRITTO PRESCRIZIONE DI FARMACI STUPEFACENTI PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI 16
LA RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA La ricetta elettronica veterinaria (REV) comprende in un unico formato le diverse tipologie di prescrizioni :ripetibile, non ripetibile, non ripetibile in triplice copia, sia che il farmaco sia destinato ad animali e sia al rifornimento di scorte per Medici Veterinari o per Aziende e Impianti in cui vengono curati o custoditi animali. La Ricetta Elettronica Veterinaria (REV), sostituisce il modello cartaceo nella prescrizione dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati; Il veterinario al momento della compilazione può stampare un promemoria cartaceo da consegnare al cliente. la REV viene individuata sul sistema tramite il numero identificativo(o CF) ed il PIN. 17
FARMACI SOGGETTI AD OBBLIGO DI PRESCRIZIONE CON RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA tutti i medicinali veterinari; i medicinali ad uso umano prescritti “in deroga” dal veterinario; le premiscele; i medicinali ad azione immunologica ed i medicinali veterinari omeopatici; l’ossigeno medicale; le preparazioni magistrali ed officinali destinate ad animali (la REV riporterà la dicitura “galenico”nel campo della tipologia); Possono essere prescritti con REV anche i farmaci ad uso veterinario dispensabili senza obbligo di ricetta. La REV è obbligatoria per i SOP ad uso umano inclusi farmaci omeopatici (prescrizione in deroga). La farmacia non può fornire medicinali in quantità superiori a quelle indicate nella prescrizione. Non c’è obbligo di conservazione ne di trasmissione della ricetta elettronica veterinaria. 18
EROGAZIONE DELLA RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA L’erogazione della ricetta elettronica veterinaria deve essere effettuata in tempo reale salvo un malfunzionamento della piattaforma ministeriale o problemi di connessione di rete Il Cliente comunica il numero identificativo della ricetta(oppure il CF) ed il PIN. Il Farmacista accede all’applicativo per la gestione della ricetta elettronica Verifica la prescrizione inserita dal Veterinario Prepara il/i prodotto/i prescritti Inserisce i dati richiesti per effettuare e registrare la dispensazione 19
COLLEGAMENTO AL PORTALE MINISTERIALE Il Farmacista effettua il collegamento al portale predisposto dal Ministero della Salute www.vetinfo.it inserendo le credenziali di accesso personali (ovvero utilizzando il gestionale di farmacia se interfacciato) La ricetta elettronica veterinaria può essere ricercata per: ● Numero identificativo della ricetta ● Codice fiscale del Cliente 20
DISPENSAZIONE MEDICINALE VETERINARIO Inserire PIN a 4 cifre della ricetta Erogazione ricetta (dopo inserimento dati identificativi) Nella prima sezione sono presenti i dati inseriti dal Medico Veterinario (numero ricetta, PIN, data di prescrizione, Veterinario prescrittore, nome cliente); nella seconda sezione “Elenco medicinali da fornire” sono elencati i medicinali da erogare. Per dispensare i medicinali prescritti,il Farmacista seleziona il medicinale e inserisce i seguenti dati obbligatori richiesti dal sistema: ● Data di scadenza del medicinale ● Numero di lotto ● Numero di confezioni erogate 21
DISPENSAZIONE MEDICINALE VETERINARIO La consegna dei medicinali da parte del Farmacista, può essere: spedizione completa: consegna del numero delle confezioni prescritte indicando nell’apposito campo il numero di confezioni consegnate. spedizione parziale: consegna parziale delle confezioni prescritte, terminando la dispensazione in tempi successivi, sempre entro il periodo di validità della ricetta stessa; se la farmacia non ha disposizione tutti i medicinali prescritti nella ricetta elettronica, potrà dispensarne solo una parte lasciando libero il cliente di rifornirsi, per le confezioni mancanti, presso un’altra farmacia. 22
SOSTITUZIONE FARMACO PRESCRITTO Un farmaco veterinario si sostituisce con un altro farmaco veterinario e mai con un farmaco per uso umano. Non è possibile effettuare una sostituzione con medicinale a diverso dosaggio anche in caso di assenso da parte del Veterinario. Il Medico Veterinario può esprimere la volontà che il farmaco prescritto non venga sostituito, in tal caso segnalerà la “non sostituibilità” nel campo “Note”. Nella sostituzione con un farmaco generico,deve essere garantita l’identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione. Anche nel caso di sostituzione del medicinale prescritto con medicinale veterinario generico più conveniente, in attesa del completamento delle liste di trasparenza dei medicinali veterinari, è necessario ottenere il consenso del veterinario In caso di terapia d’urgenza e nel caso non sia indicata la non sostituibilità, se il medicinale veterinario prescritto non è immediatamente disponibile in farmacia si può consegnare un medicinale analogo veterinario purchè uguale a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di 23 destinazione, previo assenso del veterinario prescrittore” .
SOSTITUZIONE FARMACO PRESCRITTO Contattare il Veterinario (tramite telefonata o via mail) per richiedere l’accettazione alla sostituzione. L’assenso deve essere regolarizzato da parte del Veterinario stesso sul sistema della REV nel minor tempo possibile e comunque entro i successivi 5 giorni lavorativi. Se l’assenso non dovesse pervenire entro la tempistica prevista, il mancato riscontro verrà inteso come “tacita accettazione”( la mancanza di regolarizzazione dell’assenso da parte del Veterinario equivale ad accoglimento della richiesta). Situazioni che non richiedono l’assenso del veterinario : ➢ - -soluzioni perfusionali che sono sostituibili con una stessa soluzione di altra ditta titolare, purché abbia la medesima composizione quali-quantitativa; - -medicinali veterinari da importazione parallela prescrizione di un medicinale umano in deroga: la sostituzione è considerata lecita con il corrispondente generico -indisponibilità sul mercato della confezione di medicinale prescritto 24
NON FUNZIONAMENTO DEL PORTALE MINISTERIALE O PROBLEMI DI CONNESSIONE DI RETE La registrazione nel sistema della prescrizione/erogazione del farmaco prescritto deve essere fatta in tempo reale o al più tardi, entro 24 ore lavorative dal ripristino della funzionalità con riferimento ai dati movimentati purchè sia verificata la corretta acquisizione dei dati da parte del sistema; in pratica è possibile erogare il farmaco ed inserire i dati richiesti per finalizzare l’erogazione della ricetta elettronica quando il sistema torna funzionante. Si possono verificare diversi casi: 1) il Veterinario ha emesso la ricetta elettronica e il proprietario/detentore è in possesso del promemoria cartaceo 2) il Veterinario ha emesso la REV ma il proprietario/detentore non dispone del promemoria cartaceo 3) il Veterinario non ha emesso la REV e consegna una ricetta cartacea, firmata, timbrata e con recapito telefonico al proprietario/detentore dell’animale(in questo caso è necessario conservare la ricetta cartacea per il periodo di tempo previsto dalla normativa come giustificativo delle operazioni eseguite) In tutti i casi previsti il Farmacista deve procurarsi/annotare tutti i dati necessari per poter inserire,quando il sistema tornerà funzionante, quanto richiesto dalla normativa(numero di ricetta, PIN, data di dispensazione, AIC e numero di confezioni dispensate, numeri di lotto e scadenza, nominativo veterinario,intestatario ricetta,codice azienda zootecnica ,nel caso di prescrizione a DPA,data emissione ricetta) 25
RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA RIPETIBILE (PRESCRIZIONE PET) 26
RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA NON RIPETIBILE (PRESCRIZIONE PET) 27
RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA NON RIPETIBILE (PRESCRIZIONE SCORTA STRUTTURA) 28
PRESCRIZIONE DI FARMACI STUPEFACENTI Dalla prescrizione con la REV sono esclusi i medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/90 e s.m.i che devono essere prescritti/dispensati tramite ricetta cartacea con i medesimi adempimenti ed obblighi di conservazione previsti dalla normativa dei farmaci stupefacenti. Per i farmaci della sez.A rimane l’obbligo di prescrizione tramite utilizzo della ricetta ministeriale a ricalco. I farmaci inseriti nelle sezioni B,C,D ed E possono anche essere prescritti dal veterinario stampando su carta la ricetta elettronica apponendovi timbro e firma 29
PRESCRIZIONE MEDICINALE STUPEFACENTE (SEZ.C) 30
PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI -nel caso di prescrizione galenica, nella videata della ricetta il Medico Veterinario selezionerà la dicitura “Galenico” nel campo “Tipologia”, -nel campo libero “Galenico” il medico veterinario inserisce la preparazione da effettuare (principio attivo, dosaggio, forma farmaceutica, numero di dosi) -nel caso la preparazione galenica preveda lo sconfezionamento di una specialità medicinale, il Veterinario dovrà compilare una sola ricetta che conterrà la preparazione galenica e la specialità medicinale. 31
PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI Il Farmacista, per dispensare un farmaco galenico veterinario deve: -compilare il foglio di lavorazione relativo alla preparazione effettuata -effettuare la registrazione/vendita sul portale dedicato del Ministero della Salute Nel campo “note” inserire numero progressivo della preparazione, data di preparazione e data limite di utilizzazione, composizione quali-quantitativa, avvertenze e precauzioni, prezzo praticato ed in caso di sconfezionamento, procedere anche alla registrazione sul portale del medicinale sconfezionato indicando numero di confezioni vendute, lotto e scadenza . -Al foglio di lavorazione od alla copia dell’etichetta il farmacista può allegare la stampa della ricetta elettronica veterinaria; in caso di sconfezionamento è necessario riportare anche il numero di lotto del medicinale industriale utilizzato. 32
FARMACOVIGILANZA Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza, provvedendo alla segnalazione di ADR alle autorità competenti(ART.10 Codice Deontologico del Farmacista). Il Farmacista deve segnalare al Ministero della Salute (Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari-DGSAF)ed ai Centri regionali di farmacovigilanza ogni sospetta reazione avversa di un medicinale veterinario sull’animale o sull’uomo o eventuale mancanza di efficacia. Se la segnalazione è riferita da veterinari o farmacisti, deve essere effettuata entro sei giorni lavorativi per le reazioni avverse gravi, ed entro quindici giorni lavorativi per tutte le altre. Per le segnalazioni possono essere utilizzati il formato doc, odt od on line (si scarica e/o compila il modulo , cha si invia via PEC od email) Si conserva copia della scheda di segnalazione 33
GRAZIE PER L’ATTENZIONE 34
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