NORMATIVA DEI FARMACI VETERINARI - CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO Dr.Stefano Guizzardi

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NORMATIVA DEI FARMACI VETERINARI - CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO Dr.Stefano Guizzardi
NORMATIVA DEI FARMACI
VETERINARI

CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO

 Dr.Stefano Guizzardi
 I Sessione anno 2021

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NORMATIVA DEI FARMACI VETERINARI - CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO Dr.Stefano Guizzardi
DEFINIZIONI
La normativa dei farmaci veterinari è regolata dal D.Lgs n.193/2006 (Codice Europeo dei medicinali
veterinari)modificato dal D.Lgs n.143/2007
Medicinale veterinario:
➢  ogni sostanza o associazione di sostanze presentate come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie animali;
➢  ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull’animale o somministrata all’animale allo scopo di ripristinare,
   correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una
   diagnosi medica.”

Specialità medicinale veterinaria:
➢  medicinale precedentemente preparato ed immesso in commercio, con una denominazione speciale ed in confezione particolare.

Medicinale veterinario ad azione immunologica:
➢  “medicinali veterinari somministrati agli animali allo scopo di indurre un'immunità attiva o passiva o di diagnosticare la situazione immunitaria”

Pre miscele per alimenti medicamentosi:
➢   “qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi”.

Alimento medicamentoso:
➢   “ qualsiasi miscela di medicinale o medicinali veterinari e alimento, preparata prima della immissione in commercio e destinata ad essere
somministrata agli animali, senza trasformazione, per le sue proprietà curative o preventive o per le altre proprietà del medicinale…”

Medicinale omeopatico veterinario:
➢   “ogni medicinale veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici, secondo un processo di fabbricazione

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omeopatica descritto dalla Farmacopea Europea o in assenza, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli stati membri. Un
medicinale veterinario omeopatico può contenere più materiali di partenza”
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RICETTA VETERINARIA: TIPOLOGIE
1) Ricetta ministeriale in triplice copia (elettronica oppure cartacea se prescritti farmaci
stupefacenti sez. B,C,D ed E per animali da reddito)
E’ richiesta per la prescrizione di:
   Medicinali sulla cui etichetta è previsto tale regime di fornitura, in genere sono medicinali
    prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo, contenenti
    sostanze chemioterapiche, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori e
    sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta agonisti.
   Per talune categorie di farmaci la RNRT è necessaria anche se il medicinale è destinato agli
    animali da compagnia ,qualora il farmaco sia presentato in confezioni autorizzate anche o
    esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo
   Medicinali veterinari ad azione tireostatica, beta agonista, estrogena, androgena e gestagena
   Premiscele medicate
   Medicinali veterinari ad azione immunologica
   Medicinali per uso umano prescritti ad animale destinato alla produzione di alimenti.

La ricetta RNRT ha VALIDITÀ 10 GIORNI LAVORATIVI esclusa la data di emissione.

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FORMALISMI NECESSARI SE RICETTA CARTACEA(RNRT)
                  CON PRESCRIZIONE DI FARMACI STUPEFACENTI
ADEMPIMENTI MEDICO VETERINARIO

▪   Dati del medico veterinario (Nome, Cognome, Indirizzo, Ausl di residenza, numero e sigla provinciale di iscrizione all’ordine)
▪   cognome e nome, indirizzo del proprietario dell’animale ;
▪   codice allevamento obbligatorio per gli allevamenti delle specie “bovina, bufalina, suina, ovina, caprina. Per gli animali appartenenti ad altre specie è comunque obbligatorio indicare l’esatta
    dislocazione sul territorio. Il codice allevamento è formato dalla sigla IT, da tre cifre corrispondenti al codice ISTAT del Comune, dalla sigla della Provincia e da un codice di tre cifre attribuito
    dalla ASL; se l’allevatore non ha ancora ottenuto l’attribuzione del codice, nel periodo transitorio, possono essere indicati gli estremi della richiesta
▪   diagnosi
▪   medicinale da fornire ( confezione e quantità, posologia e durata trattamento)
▪   dosi e modo di somministrazione
▪   tempo di sospensione
▪   indicazione :eventuale indicazione “rifornimento per scorta di impianto” o per scorta propria (veterinario)

▪   specie dell’animale cui è destinata la prescrizione, completo del numero degli animali da trattare, della marca auricolare/tatuaggio/box ecc., ove necessario, della razza, sesso e categoria;
    alla voce “categoria” il medico veterinario indicherà, se del caso, che si tratta di animale da compagnia e non destinato all ’alimentazione umana (coniglio da compagnia, cavallo da corda
    ecc.); per gli equidi, obbligatoriamente iscritti all’anagrafe equina (D.M. 05/05/06), deve essere indicato se si tratta di un’animale destinato o no all’alimentazione umana

▪   identificazione degli animali dell’azienda (solamente se si tratta di “scorte per l’impianto”)

▪   località di stesura e data

▪   timbro e firma del Medico Veterinario

ADEMPIMENTI FARMACISTA

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▪   timbro
▪   data di spedizione
▪   Prezzo praticato
▪   Numero di lotto
▪   firma del farmacista
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RICETTA VETERINARIA: TIPOLOGIE
2) Ricetta Non Ripetibile (elettronica oppure cartacea se prescritti farmaci stupefacenti, Sez.B, C e D)
E’ richiesta per la prescrizione di:
❑    medicinali sulla cui etichetta è previsto tale regime di fornitura

❑    medicinali autorizzati per l’impiego sull’uomo; le specialità medicinali per uso umano sono prescrivibili agli animali solo se non esistono corrispondenti medicinali per uso
     veterinario; la loro prescrizione (compresi OTC e SOP) richiede sempre una ricetta da rinnovare volta per volta.
❑    formule magistrali (prescrivibili se non esistono medicinali per uso veterinario o per uso umano).
❑    medicinali omeopatici I medicinali veterinari omeopatici autorizzati con procedura semplificata (articolo 20 del DLGS 219/07), in quanto “destinati ad animali da compagnia o a
     specie esotiche la cui carne o i cui prodotti non sono destinati al consumo umano “ e che soddisfano le seguenti condizioni:
        ❑      via di somministrazione descritta dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalla farmacopea nazionale;
        ❑      assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull’etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo relative al medicinale veterinario;
        ❑      grado di diluizione tale da garantire l’innocuità del medicinale: In particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10.000 di tintura madre

❑    medicinali veterinari autorizzati per un’altra specie e medicinali veterinari registrati per la stessa specie ma per altra indicazione.

Il farmacista ,in caso di prescrizione cartacea con farmaci stupefacenti, deve verificare che siano indicati:

     cognome, nome e domicilio (o CF se utilizzata stampa della REV per animali da compagnia) del proprietario dell'animale

     dose del medicinale prescritto e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione, nei riguardi del mezzo o del tempo

     indicazione della specie animale cui è destinato il medicinale

     data

     firma.

                                                                       La ricetta ha validità di 30 giorni

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RICETTA VETERINARIA: TIPOLOGIE
3) Ricetta Ripetibile (elettronica oppure cartacea se prescritti farmaci stupefacenti veterinari Sez. E)

La ricetta ripetibile è normalmente richiesta per le prescrizioni di medicinali ad animali da compagnia.

PRESCRIZIONE CARTACEA CON STUPEFACENTI:

ADEMPIMENTI DEL MEDICO VETRINARIO

•generalità del proprietario dell'animale
•indicazione della specie animale cui è destinato il medicinale
•data
•firma

ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

•Apposizione di DATA, PREZZO PRATICATO e TIMBRO ad ogni dispensazione

•Al termine del periodo di validità o quando è esaurita il farmacista ritira la ricetta che può essere distrutta.

•In caso di ricetta ripetibile:
•-se il numero di confezioni è superiore all’unità , è da considerare come numero massimo di confezioni vendibili;
•-se il numero di confezioni è uguale a 1 ,l’acquisto del medicinale è ripetibile per 5 volte

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                           La ricetta ripetibile è VALIDA 3 MESI ;se contenente farmaci stupefacenti veterinari è cartacea e ha
                          validità di 30 giorni per un massimo di 3 confezioni
                          Se contiene farmaci prescritti in deroga (uso umano)diventa automaticamente non ripetibile con i
                          relativi formalismi previsti
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RICETTA VETERINARIA: TIPOLOGIE

4) Ricetta Limitativa (elettronica o cartacea se prescritti farmaci stupefacenti)

Le strutture veterinarie per l’esclusivo uso nell’ambito della attività clinica possono approvvigionarsi con
RNRT di:
➢   Medicinali per uso umano ad esclusivo uso ospedaliero direttamente dall’industria o tramite Grossisti
    e/o Farmacie
➢   Medicinali per uso umano prescrivibili solamente dal Medico Specialista tramite le Farmacie

L’approvvigionamento da parte del Medico Veterinario di medicinali ad uso umano soggetti a prescrizione
limitativa può avvenire esclusivamente attraverso le farmacie dietro presentazione di RNRT nella quale è
precisato che si tratta di approvvigionamento per scorta e tali medicinali possono essere somministrati
agli animali solamente dal Medico Veterinario che li ha in cura.

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RICETTA VETERINARIA: TIPOLOGIE
5) Ricetta ministeriale a ricalco (cartacea, medicinali stupefacenti Sez. A)

La ricetta ministeriale a ricalco (RMR) (solo originale non si allega la copia destinata al SSN) si utilizza per la prescrizione di medicinali veterinari e uso umano appartenenti
alla Sez A della Tabella dei medicinali(DPR 309/90).
ADEMPIMENTI DEL MEDICO VETERINARIO
➢  specie, razza e sesso dell’animale (in sostituzione del codice fiscale del paziente),
➢    nome del proprietario,
➢    prescrizione
➢    indicazione “uso veterinario” sugli spazi per destinati ai bollini.
➢    Posologia (non necessariamente in lettere).
➢    TERAPIA FINO A TRENTA GORNI. Nel caso di prescrizione ad ANIMALI DA REDDITO occorre annotare il n. del lotto e, se non indicato dal veterinario, anche
     l’indirizzo del proprietario dell’animale.
➢    CONSERVARE PER 2 ANNI DA CHIUSURA REGISTRO se la prescrizione è destinata ad animali da compagnia /5 ANNI dalla spedizione se la prescrizione è
     destinata ad animali da reddito.
Prescrizione di farmaci indicati nella Terapia del dolore(Allegato III-Bis,legge 12/01):PRESCRIVIBILI DUE SPECIALITA’DIVERSE O DUE DIVERSI DOSAGGI DELLO
STESSO MEDICINALI.
➢    Timbro e firma per esteso del medico veterinario
Per tutti gli altri medicinali, non appartenenti all’allegato III bis, prescrivibile UNSOLO MEDICINALE PER RICETTA
ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

➢    Annotazione dati acquirente(maggiorenne) nello spazio dedicato sul fronte della ricetta
➢    Timbro farmacia e prezzo praticato

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    Registrazione sul registro di carico e scarico entro 48 h , conservare la ricetta insieme al registro per due anni dall’ultima registrazione.
    Consegnare una copia all’acquirente
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USO IN DEROGA
 MEDICINALI PER USO UMANO PER ANIMALI NON DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI
                                  (DM 14/04/21)
Ferme restando le norme generali dell’impiego prioritario dei medicinali veterinari autorizzati, il medico veterinario, in deroga a quanto
già stabilito dall'articolo 10 del D.L.vo 193/2006, è il professionista sanitario autorizzato dall’ordinamento nazionale a prescrivere, in via
esclusiva e sotto la propria responsabilità un medicinale per uso umano anche per il trattamento di animali non destinati alla
produzione di alimenti, sulla base della miglior convenienza economica dell’acquirente e a condizione che tale medicinali contengano il
medesimo principio attivo del medicinale veterinario indicato per il trattamento dell’animale in cura.

    Restano esclusi dall’applicazione di tale disposizione i medicinali contenenti sostanze antibiotiche di importanza critica per la salute umana o non
    autorizzate come medicinali veterinari, nonché i medicinali inseriti nella lista dei farmaci temporaneamente carenti pubblicata sul sito deII’AIFA.

    Nel caso in cui il medicinale risulti inserito nella lista carenti AIFA, il veterinario non potrà prescriverlo per il trattamento della malattia e qualora Io
    avesse già fatto in passato, dovrà sospenderne prescrizione e utilizzo.

    L’AlIegato 1 del Decreto in esame, contiene l’elenco dei casi in cui il veterinario può prescrivere un medicinale per uso umano:

      1.   nel caso in cui l’uso del medicinale veterinario comporta rischi a controindicazioni, per quel singolo caso clinico, a causa delle particolari
           condizioni di salute dell’animale ovvero della sensibilità nota ad un particolare principio attivo;

      1.   nel caso in cui dopo il trattamento con un medicinale veterinario autorizzato persiste neII’animale la patologia per la quale è stato somministrato il
           medicinale veterinario e il medico veterinario, per quel singolo caso clinico, valuta che non esiste un trattamento autorizzato in veterinaria, di
           efficacia terapeutica ritenuta superiore,

      1.   nel caso in cui un medicinale veterinario sia autorizzato solo in associazione con altri principi attivi, che potrebbero, in condizioni particolari di salute

      1.
           di un animale, risultare inutili o addirittura peggiorare la malattia;

           nel caso in cui, sulla base di giustificate evidenze scientifiche, risulta necessario un protocollo terapeutico che prevede l'associazione di più
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           principi attivi, alcuni dei quali autorizzati esclusivamente per uso umano;
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ACQUISTO FARMACI STUPEFACENTI DA PARTE DEI
                          VETERINARI
La procedura è riservata esclusivamente alle sostanze stupefacenti e psicotrope (comprese in tabella dei
medicinali, sezioni A, B e C) a dose e forma di medicamento con regolare autorizzazione all’immissione in
commercio nel territorio nazionale.
                                              OBBLIGHI PRESCRITTORE

la richiesta può essere avanzata esclusivamente per soddisfare le normali esigenze terapeutiche da parte di medici
chirurghi e medici veterinari, di direttori sanitari o responsabili (non da altro medico) di ospedali, case di cura in
genere, prive dell’unità operativa di farmacia interna, e da titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie
( medici, veterinari, dentisti, odontoiatri)
➢   Per i Medicinali (per uso veterinario o umano) compresi nella tabella medicinali sez A,B,C di cui al DPR 309/90,
    predisporre una richiesta ai sensi dell’art. 42 del 309/90; la richiesta deve essere redatta in un originale e due copie
    su carta intestata dell'ospedale o della casa di cura o dell'istituto o dell'ambulatorio; il titolare di gabinetto deve
    stilare la richiesta sul proprio ricettario privato; . La prima delle predette copie rimane per documentazione al
    richiedente ;le altre due devono essere rimesse alla farmacia: quest’ultima ne trattiene una per lo scarico e
    trasmette l’altra all’ASL a cui fa riferimento;
➢   nella richiesta deve essere chiaramente specificato che l'approvvigionamento é finalizzato alle esigenze
    terapeutiche dell'ospedale, casa di cura, istituto, ambulatorio, gabinetto;;
➢   la richiesta deve essere datata e firmata;
➢   ogni singola richiesta può riguardare anche più di una preparazione stupefacente
➢   la facoltà di acquisto é limitata alle sole preparazioni a forma e dose di medicamento, con l'esclusione delle
    sostanze come tali;
➢   la quantità acquistata non deve eccedere apprezzabilmente le normali esigenze.
➢   La richiesta ha validità di 30 giorni                                                                                          10

La richiesta per scorta di medicinali appartenenti alle sez. D ed E richiede l’utilizzo della ricetta non ripetibile in triplice
copia (RNRT)
ACQUISTO FARMACI STUPEFACENTI DA
            PARTE DEI VETERINARI

                         OBBLIGHI FARMACISTA
RICHIESTA ART.42 DPR 309/90(STUPEFACENTI):
➢   Per i farmaci di sez.A della L.79/14 il farmacista deve prendere
    nota dell’identità dell’acquirente(non necessariamente il
    veterinario), ed annotare gli estremi di un documento di
    riconoscimento sulla richiesta.
➢   invio copia ASL SERVIZIO FARMACEUTICO di pertinenza della
    Farmacia , senza limiti di tempo.
➢   Conservazione: 2 anni dall’ultima registrazione sul registro di
    entrata e uscita.

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LA RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA
      E LA TRACCIABILITÀ COMPLETA DELLA FILIERA

ORIGINE DEL PROBLEMA: LA RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI
➢   Indicazioni da parte delle organizzazioni internazionali
➢   Livello troppo elevato di AMR in Italia
➢   Urgenza di trovare un sistema per contrastare il fenomeno

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LA LEGGE EUROPEA COME STRUMENTO DI
            INTERVENTO URGENTE

Il 16 aprile 2019 è entrata in vigore la Legge n.167 del 20 novembre 2017, a
partire da quella data:
✓   la prescrizione veterinaria è disposta ed erogata esclusivamente secondo
    modalità elettroniche
✓   Ha come obbiettivo prioritario la TUTELA della SALUTE PUBBLICA attraverso
    la tutela della salute e del benessere animale,strettamente interconnesse
    alla garanzia di offrire alimenti sani e sicuri, e la protezione dell’ambiente
✓   Siamo i primi in Europa ad adottare questo sistema innovativo nel campo
    della sanità animale che rappresenta un passo fondamentale nella lotta
    all’antibiotico-resistenza

                                                                                     13
RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA
1.   AUMENTARE la tutela della salute pubblica

2.   FAVORIRE l’uso corretto del medicinale veterinario

3.   RILEVARE il consumo reale del medicinale veterinario

4.   RAFFORZARE la lotta all’antimicrobico resistenza

5.   MIGLIORARE il sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari

6.   RIDURRE gli adempimenti ed i costi

7.   RENDERE più efficiente l’attività di farmacosorveglianza e di analisi del   rischio sanitario

8.   RIBADIRE il ruolo del MEDICO VETERINARIO come        unico     responsabile della prescrizione del
     medicinale veterinario

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RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA
                   VANTAGGI PER IL FARMACISTA

1. Semplificazione della gestione

2. Eliminazione della ricetta cartacea

3. Eliminazione degli invii alla ASL
4. Riduzione dei possibili errori in fase di controllo
   della congruità della ricetta e della correttezza dei dati inseriti

                                                                         15
RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA

   LA RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA
   FARMACI SOGGETTI AD OBBLIGO DI PRESCRIZIONE CON
    RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA
   COLLEGAMENTO AL PORTALE MINISTERIALE
   DISPENSAZIONE MEDICINALE VETERINARIO
   SOSTITUZIONE FARMACO PRESCRITTO
   PRESCRIZIONE DI FARMACI STUPEFACENTI
   PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI

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LA RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA

   La ricetta elettronica veterinaria (REV) comprende in un unico formato le diverse
    tipologie di prescrizioni :ripetibile, non ripetibile, non ripetibile in triplice copia, sia
    che il farmaco sia destinato ad animali e sia al rifornimento di scorte per Medici
    Veterinari o per Aziende e Impianti in cui vengono curati o custoditi animali.
   La Ricetta Elettronica Veterinaria (REV), sostituisce il modello cartaceo nella
    prescrizione dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati;
   Il veterinario al momento della compilazione può stampare un promemoria
    cartaceo da consegnare al cliente.
   la REV viene individuata sul sistema tramite il numero identificativo(o CF) ed il PIN.

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FARMACI SOGGETTI AD OBBLIGO DI PRESCRIZIONE
        CON RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA
   tutti i medicinali veterinari;
   i medicinali ad uso umano prescritti “in deroga” dal veterinario;
   le premiscele;
   i medicinali ad azione immunologica ed i medicinali veterinari omeopatici;
   l’ossigeno medicale;
   le preparazioni magistrali ed officinali destinate ad animali (la REV riporterà la dicitura
    “galenico”nel campo della tipologia);
   Possono essere prescritti con REV anche i farmaci ad uso veterinario dispensabili
    senza obbligo di ricetta.
   La REV è obbligatoria per i SOP ad uso umano inclusi farmaci omeopatici
    (prescrizione in deroga).
La farmacia non può fornire medicinali in quantità superiori a quelle indicate nella
prescrizione.
Non c’è obbligo di conservazione ne di trasmissione della ricetta elettronica veterinaria.
                                                                                                  18
EROGAZIONE DELLA RICETTA
    ELETTRONICA VETERINARIA
   L’erogazione della ricetta elettronica veterinaria deve essere
    effettuata in tempo reale salvo un malfunzionamento della
    piattaforma ministeriale o problemi di connessione di rete
   Il Cliente comunica il numero identificativo della ricetta(oppure il CF)
    ed il PIN.
   Il Farmacista accede all’applicativo per la gestione della ricetta
    elettronica
   Verifica la prescrizione inserita dal Veterinario
   Prepara il/i prodotto/i prescritti
   Inserisce i dati richiesti per effettuare e registrare la dispensazione

                                                                               19
COLLEGAMENTO AL PORTALE MINISTERIALE
   Il Farmacista effettua il collegamento al portale predisposto dal Ministero della
    Salute www.vetinfo.it inserendo le credenziali di accesso personali (ovvero
    utilizzando il gestionale di farmacia se interfacciato)
   La ricetta elettronica veterinaria può essere ricercata per:
   ● Numero identificativo della ricetta
   ● Codice fiscale del Cliente



                                                                                        20
DISPENSAZIONE MEDICINALE
             VETERINARIO
                                                                            
                                            Inserire PIN a 4 cifre della ricetta

Erogazione ricetta (dopo inserimento dati identificativi)
   Nella prima sezione sono presenti i dati inseriti dal Medico Veterinario
    (numero ricetta, PIN, data di prescrizione, Veterinario prescrittore,
    nome cliente); nella seconda sezione “Elenco medicinali da fornire”
    sono elencati i medicinali da erogare.
   Per dispensare i medicinali prescritti,il Farmacista seleziona il
    medicinale e inserisce i seguenti dati obbligatori richiesti dal sistema:
● Data di scadenza del medicinale
● Numero di lotto
● Numero di confezioni erogate

                                                                                   21
DISPENSAZIONE MEDICINALE VETERINARIO

La consegna dei medicinali da parte del Farmacista, può essere:

   spedizione completa: consegna del numero delle confezioni
    prescritte indicando nell’apposito campo il numero di confezioni
    consegnate.
    spedizione parziale: consegna parziale delle confezioni prescritte,
    terminando la dispensazione in tempi successivi, sempre entro il
    periodo di validità della ricetta stessa; se la farmacia non ha
    disposizione tutti i medicinali prescritti nella ricetta elettronica, potrà
    dispensarne solo una parte lasciando libero il cliente di rifornirsi, per
    le confezioni mancanti, presso un’altra farmacia.
                                                                                  22
SOSTITUZIONE FARMACO PRESCRITTO
   Un farmaco veterinario si sostituisce con un altro farmaco veterinario e mai con un farmaco
    per uso umano.
   Non è possibile effettuare una sostituzione con medicinale a diverso dosaggio anche in caso
    di assenso da parte del Veterinario.
   Il Medico Veterinario può esprimere la volontà che il farmaco prescritto non venga sostituito,
    in tal caso segnalerà la “non sostituibilità” nel campo “Note”.
   Nella sostituzione con un farmaco generico,deve essere garantita l’identità della
    composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie
    di destinazione.
   Anche nel caso di sostituzione del medicinale prescritto con medicinale veterinario generico
    più conveniente, in attesa del completamento delle liste di trasparenza dei medicinali
    veterinari, è necessario ottenere il consenso del veterinario
   In caso di terapia d’urgenza e nel caso non sia indicata la non sostituibilità, se il medicinale
    veterinario prescritto non è immediatamente disponibile in farmacia si può consegnare un
    medicinale analogo veterinario purchè uguale a quello prescritto nella ricetta per
    composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di 23
    destinazione, previo assenso del veterinario prescrittore” .
SOSTITUZIONE FARMACO PRESCRITTO
Contattare il Veterinario (tramite telefonata o via mail) per richiedere l’accettazione alla
sostituzione.
L’assenso deve essere regolarizzato da parte del Veterinario stesso sul sistema della
REV nel minor tempo possibile e comunque entro i successivi 5 giorni lavorativi. Se
l’assenso non dovesse pervenire entro la tempistica prevista, il mancato riscontro
verrà inteso come “tacita accettazione”( la mancanza di regolarizzazione
dell’assenso da parte del Veterinario equivale ad accoglimento della richiesta).

Situazioni che non richiedono l’assenso del veterinario :
➢   -
-soluzioni  perfusionali che sono sostituibili con una stessa soluzione di altra ditta
titolare, purché abbia la medesima composizione quali-quantitativa;
 -
-medicinali veterinari da importazione parallela
prescrizione di un medicinale umano in deroga: la sostituzione è considerata lecita
con il corrispondente generico
-indisponibilità sul mercato della confezione di medicinale prescritto

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NON FUNZIONAMENTO DEL PORTALE MINISTERIALE O PROBLEMI
    DI CONNESSIONE DI RETE
La registrazione nel sistema della prescrizione/erogazione del farmaco prescritto deve essere fatta in tempo reale o al
più tardi, entro 24 ore lavorative dal ripristino della funzionalità con riferimento ai dati movimentati purchè sia
verificata la corretta acquisizione dei dati da parte del sistema; in pratica è possibile erogare il farmaco ed inserire i
dati richiesti per finalizzare l’erogazione della ricetta elettronica quando il sistema torna funzionante.
Si possono verificare diversi casi:
1) il Veterinario ha emesso la ricetta elettronica e il proprietario/detentore è in possesso del promemoria cartaceo
2) il Veterinario ha emesso la REV ma il proprietario/detentore non dispone del promemoria cartaceo
3) il Veterinario non ha emesso la REV e consegna una ricetta cartacea, firmata, timbrata e con recapito telefonico al
proprietario/detentore dell’animale(in questo caso è necessario conservare la ricetta cartacea per il periodo di
tempo previsto dalla normativa come giustificativo delle operazioni eseguite)

   In tutti i casi previsti il Farmacista deve procurarsi/annotare tutti i dati necessari per poter inserire,quando il sistema
    tornerà funzionante, quanto richiesto dalla normativa(numero di ricetta, PIN, data di dispensazione, AIC e numero
    di confezioni dispensate, numeri di lotto e scadenza, nominativo veterinario,intestatario ricetta,codice azienda
    zootecnica ,nel caso di prescrizione a DPA,data emissione ricetta)

                                                                                                                        25
RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA RIPETIBILE
            (PRESCRIZIONE PET)

                                             26
RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA NON RIPETIBILE
              (PRESCRIZIONE PET)

                                                 27
RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA NON
               RIPETIBILE
  (PRESCRIZIONE SCORTA STRUTTURA)

                                      28
PRESCRIZIONE DI FARMACI STUPEFACENTI

   Dalla prescrizione con la REV sono esclusi i medicinali
    stupefacenti di cui al DPR 309/90 e s.m.i che devono essere
    prescritti/dispensati tramite ricetta cartacea con i medesimi
    adempimenti ed obblighi di conservazione previsti dalla
    normativa dei farmaci stupefacenti.
   Per i farmaci della sez.A rimane l’obbligo di prescrizione tramite
    utilizzo della ricetta ministeriale a ricalco.
   I farmaci inseriti nelle sezioni B,C,D ed E possono anche essere
    prescritti dal veterinario stampando su carta la ricetta elettronica
    apponendovi timbro e firma

                                                                           29
PRESCRIZIONE MEDICINALE STUPEFACENTE
               (SEZ.C)

                                       30
PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI
   -nel caso di prescrizione galenica, nella videata della ricetta il Medico Veterinario
    selezionerà la dicitura “Galenico” nel campo “Tipologia”,
   -nel campo libero “Galenico” il medico veterinario inserisce la preparazione da
    effettuare (principio attivo, dosaggio, forma farmaceutica, numero di dosi)
   -nel caso la preparazione galenica preveda lo sconfezionamento di una specialità
    medicinale, il Veterinario dovrà compilare una sola ricetta che conterrà la
    preparazione galenica e la specialità medicinale.

                                                                                            31
PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI
   Il Farmacista, per dispensare un farmaco galenico veterinario deve:
   -compilare il foglio di lavorazione relativo alla preparazione effettuata
   -effettuare la registrazione/vendita sul portale dedicato del Ministero della
    Salute
   Nel campo “note” inserire numero progressivo della preparazione, data di
    preparazione e data limite di utilizzazione, composizione quali-quantitativa,
    avvertenze e precauzioni, prezzo praticato ed in caso di sconfezionamento,
    procedere anche alla registrazione sul portale del medicinale
    sconfezionato indicando numero di confezioni vendute, lotto e scadenza .
   -Al foglio di lavorazione od alla copia dell’etichetta il farmacista può
    allegare la stampa della ricetta elettronica veterinaria; in caso di
    sconfezionamento è necessario riportare anche il numero di lotto del
    medicinale industriale utilizzato.
                                                                                    32
FARMACOVIGILANZA
     Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza delle norme
     di farmacovigilanza, provvedendo alla segnalazione di ADR alle autorità competenti(ART.10 Codice
     Deontologico del Farmacista).

    Il Farmacista deve segnalare al Ministero della Salute (Direzione Generale della Sanità
    Animale e dei Farmaci veterinari-DGSAF)ed ai Centri regionali di farmacovigilanza ogni
    sospetta reazione avversa di un medicinale veterinario sull’animale o sull’uomo o
    eventuale mancanza di efficacia. Se la segnalazione è riferita da veterinari o
    farmacisti, deve essere effettuata entro sei giorni lavorativi per le reazioni avverse gravi,
    ed entro quindici giorni lavorativi per tutte le altre.
    Per le segnalazioni possono essere utilizzati il formato doc, odt od on line (si scarica e/o
    compila il modulo , cha si invia via PEC od email)
    Si conserva copia della scheda di segnalazione

                                                                                                               33
GRAZIE PER L’ATTENZIONE   34
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