Appropriatezza prescrittiva in farmacia: la ricetta bianca e le sue motivazioni - dott.ssa L. Bruscoli; dott.ssa G.Gasperini; dott.ssa A.L ...
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Appropriatezza prescrittiva in farmacia: la ricetta bianca e le sue motivazioni dott.ssa L. Bruscoli; dott.ssa G.Gasperini; dott.ssa A.L. Verdini; dott. A.Zacà Dipartimento politiche del Farmaco AUSL7 SIENA 1
La ricetta è lo strumento che garantisce al cittadino l'accesso al farmaco (meglio ancora medicinale secondo il Codice Comunitario dei medicinali per uso umano), attraverso l'autorizzazione scritta che il medico dà al farmacista (Recipe! = prescrizione indicazione, istruzione, firma e data) 3
Viene comunemente definita “bianca” (ma potrebbe essere anche di altro colore), la ricetta diversa da quella utilizzata nell'ambito del SSN (rosa) e da quella a ricalco (RMR) riservata alla Tabella II sezione A 5
Tutte le ricette devono contenere: la data e la firma del medico. Il farmacista spedisce la ricetta con: la data di spedizione, il timbro della farmacia ed il prezzo praticato. La ricetta è valida su tutto il territorio nazionale; quella del SSN(rosa) solo in ambito regionale 6
Le ricette possono essere non ripetibili (RNR) o ripetibili (RR);il farmacista trattiene le prime e rende all'acquirente quelle ripetibili •La norma tecnica di riferimento è la F.U. (Tabb. 5 e 4) •I casi in cui è richiesta la RNR o la RR sono riportati nel Titolo VI del Codice Comunitario (Artt. 89 e 88) •L'AIFA all'atto dell'AIC o successivamente, classifica il medicinale e ne determina la modalità di dispensazione (la scatola di ogni medicinale riporta il tipo di ricetta necessario...) 7
D.lgs. 219/2006, art.87 “Classi dei medicinali ai fini della fornitura” ....i medicinali sono classificati in una o più categorie: a) soggetti a prescrizione medica; b) soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta; c) soggetti a prescrizione medica speciale; d) soggetti a prescrizione medica limitativa comprendenti: 1) vendibili su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti; 2) utilizzabili in ambiente ospedaliero o ad esso assimilabile; 3) utilizzabili esclusivamente dallo specialista; e) non soggetti a prescrizione medica comprendenti: 1) medicinali da banco o di automedicazione; 2) restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica 8
D.lgs. 219/2006, artt. 88-94 “indicazione obbligatoria del regime di dispensazione...” ....i medicinali devono recare sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario, la frase....: a) ; b) ; c) ; d) ; e) con specificazione dello specialista autorizzato all'impiego del medicinale, e 9
PFN 2005 – Prontuario Farmaceutico Nazionale “Classificazione dei medicinali ai fini della rimborsabilità” ....i medicinali, per il SSN, sono classificati in: classe a) farmaci essenziali e per malattie croniche ; classe c) farmaci privi delle sopracitate caratteristiche e non concedibili a carico del SSN. La classe a) è a sua volta suddivisa in: gruppo A e gruppo H. Il gruppo H comprende i farmaci con regime di fornitura “OSP1” (utilizzabili solo in ambito ospedaliero!!) ed “OSP 2” (utilizzabili in ambito ospedaliero o ad esso assimilabile!!). I medicinali del gruppo A e del gruppo H (se utilizzati in ambiente ospedaliero o assimilabile), sono rimborsati dal SSN 10
Anche se è l'art. 92 del Dlgs 219/06 a classificare i medicinali che non possono essere venduti al pubblico (OSP), abitualmente, si definiscono “ospedalieri” anche i medicinali del gruppo H. In realtà la collocazione in fascia H ha valenza amministrativa e gestionale rispetto al SSN e ci sono medicinali classificati “H” vendibili in farmacia (“HRR” o “HNR”) a pagamento. 11
PH-T Prontuario Ospedale - Territorio E' il Prontuario della Distribuzione Diretta ovvero con forme alternative di distribuzione individuate dalle Regioni (es. DPC); il PH-T permette la presa in carico del paziente e la continuità assistenziale H (Ospedale) – T (Territorio). L'inclusione di un medicinale nella lista PH-T non ne modifica la rimborsabilità o il regime di dispensazione indicato nella AIC (salvo diverse modalità adottate da accordi regionali. Forse, in un futuro non lontano, avremo gli OSP 2 e/o altre forme di distribuzione e servizi nelle farmacie territoriali) 12
La ricetta ripetibile (RR) E' la normale ricetta che resta di proprietà del paziente (anche quando è scaduta...) e può essere utilizzata per dieci volte in sei mesi se il medico non indica la quantità del medicinale prescritto o indica l'unità. L'indicazione di un numero di pezzi superiore all'unità, consente il prelievo dei pezzi indicati (eventualmente in maniera frazionata , nel periodo di validità di sei mesi), ma ne esclude la ripetibilità 13
.....La ricetta ripetibile (RR) Per i medicinali appartenenti alla Tab. II, sezione E, la ricetta vale trenta giorni e può essere ripetuta per non più di tre volte nel periodo. Per la prescrizione di galenici magistrali, la RR è valida per dieci volte in sei mesi ed il farmacista è tenuto a conservare la documentazione per sei mesi (salvo che non siano prescritte sostanze stupefacenti o sostanze ad effetto doping) 14
La ricetta non ripetibile (RNR) La ricetta da rinnovare volta per volta (RNR) che prescrive medicinali di origine industriale, vale per trenta giorni (escluso quello del rilascio). Il farmacista ne conserva l'originale per sei mesi e quindi la distrugge (il limite è elevato a due anni dall'ultima registrazione se medicinale delle Tabb. II sezz. A -(B)- C ). 15
....La ricetta non ripetibile (RNR) La RNR priva della data, della firma e del nome del paziente (o codice fiscale!!) non è valida. L'eventuale prelievo frazionato, nei trenta giorni di validità, può essere effettuato solo nella farmacia che spedisce la prima volta. La RNR con prescrizione di galenici magistrali, vale per tre mesi e va conservata per sei mesi (salvo che non preveda la prescrizione di sostanze stupefacenti o sostanze ad effetto doping). Se è prescritto un veleno (RNR), la dose va espressa in tutte lettere. 16
La ricetta limitativa E' la ricetta prevista per medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni ambienti o a taluni medici. Il Codice Comunitario individua: 1)medicinali utilizzabili solo in ambiente ospedaliero (art.92); 2)medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati(art.93); 3)medicinali utilizzabili dallo specialista in ambulatorio (art.94). La ricetta limitativa può essere ripetibile (RRL) oppure non ripetibile(RNRL) 17
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