Disciplina dei farmaci ad uso veterinario e spedizione di ricetta medica veterinaria - Ordine dei Farmacisti di Bologna
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Disciplina dei farmaci ad uso veterinario e spedizione di ricetta medica veterinaria Dr. Domenico Fricchione NORMATIVA La normativa sui medicinali veterinari è disciplinata dal D.Lgs n. 193 del 6.04.2006 (G.U. n. 121 del 26.05.2006 – S.O. n. 127), noto anche come Codice Europeo dei medicinali veterinari, entrato in vigore il 10.06.2006, che ha abrogato le norme precedenti contenute nel: - D.Lgs n. 119/1992 e successive modificazioni, - D.M. n. 306 del 16.05.2001, - D.Lgs n. 47/1997, - D.Lgs. n. 66/1993 e successive modificazioni, - D.Lgs. n. 110/1995. 1
Restano in vigore le norme che disciplinano le buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari, come da art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, nonché le norme che disciplinano la produzione e l'impiego dei medicinali veterinari ad azione immunologica, come da art.4 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66. Successivamente il DL 143 del 24 Luglio 2007 ha apportato alcune disposizioni correttive e integrative. Il decreto ministeriale del 26 Maggio 2010 di Aggiornamento e Correzione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana, ha apportato modifiche alla validità della ricetta veterinaria non ripetibile in copia singola. DEFINIZIONI Per medicinale veterinario si intende: 1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali; 2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica. 2
Il D.Lgs 193/2006 definisce inoltre i seguenti tipi di prodotti: Sostanza: ogni materia indipendentemente dall'origine; tale origine può essere: 1) umana, come il sangue ed i suoi derivati; 2) animale, come microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali,tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue; 3) vegetale, come microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanzeottenute per estrazione; 4) chimica, come elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici ditrasformazione e di sintesi; Premiscela per alimenti medicamentosi: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi; Alimento medicamentoso: qualsiasi miscela di medicinale o medicinali veterinari e alimento preparata prima della sua immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione, per le sue proprietà curative o preventive o per le altre proprietà del medicinale; Medicinali veterinari ad azione immunologica: medicinali veterinari somministrati agli animali allo scopo di indurre una immunita' attiva o passiva o di diagnosticare la situazione immunitaria; Medicinale veterinario omeopatico: ogni medicinale veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati membri. Un medicinale veterinario omeopatico può contenere più materiali di partenza. 3
DETENZIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI MEDICINALI VETERINARI La distribuzione all’ingrosso dei medicinali veterinari è subordinata al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla provincia autonoma. La vendita al dettaglio di medicinali veterinari e' effettuata soltanto da farmacisti in farmacia e parafarmacia, dietro presentazione di ricetta veterinaria, se prevista come obbligatoria (art. 70 c.1). In deroga al comma 1, e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali. 4
Le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento di animali da reddito autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati e nelle quantita' prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione e commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta veterinaria. La vendita dei medicinali veterinari può essere sottoposta o non essere sottoposta all’obbligo di presentazione di ricetta medico-veterinaria 5
Medicinali veterinari NON soggetti a prescrizione medico veterinaria. Il Ministero della Salute ha stabilito con il DM 28.09.1993 l'elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo della ricetta. Per questi farmaci il farmacista non ha alcun obbligo di registrazione o di conservazione della documentazione in ingresso. La vendita di questi farmaci è riservata ai farmacisti in farmacia e parafarmacia. La vendita al dettaglio e all'ingrosso dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonché dei medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci d'acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti e i piccoli roditori, può essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica purché non sia previsto obbligo di prescrizione medico veterinaria (art. 90); in tal caso la vendita può non essere effettuata dal farmacista. La prescrizione medico-veterinaria Sulla confezione di ogni prodotto è chiaramente riportato il tipo di regime di dispensazione. I possibili casi sono i seguenti: · prescrizione medico veterinaria non ripetibile su modello ministeriale in triplice copia · prescrizione medico veterinaria non ripetibile (su carta intestata del medico veterinario) · prescrizione medico veterinaria ripetibile in copia unica (su carta intestata) · prescrizione medico veterinaria su ricettario ministeriale speciale a ricalco per prodotti appartenenti alla Tabella dei Medicinali Stupefacenti 6
Prescrizione medico veterinaria ripetibile Si tratta di una normale ricetta redatta su carta intestata del medico veterinario. E‘ possibile utilizzarla per la fornitura ad animali da compagnia di medicinali per essi indicati in modo esclusivo, ad eccezione dei medicinali che richiedono ricetta non ripetibile in copia semplice e i medicinali veterinari vendibili senza obbligo di prescrizione. Il Ministero della Salute può autorizzare la vendita dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile dei medicinali veterinari per uso orale contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari utilizzati per il trattamento degli animali le cui carni o i cui prodotti sono destinati al consumo umano ed allevati negli allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo. Formalismi Devono essere indicati: 1. Data 2. Prescrizione 3. Nome Cognome Indirizzo del proprietario dell’animale 4. La specie dell'animale cui è stato prescritto il farmaco 5. ? 7
Validità La ricetta medico veterinaria ripetibile ha validità di 3 mesi e può essere riutilizzata fino a 5 volte. A differenza delle ricette ripetibili per uso umano, la ricetta deve essere ritirata dal farmacista al termine della validità (per l'uso umano la ricetta va lasciata al cliente) Sostituzione del farmaco prescritto Il farmacista, sia in farmacia che presso il grossista, può sostituire il farmaco veterinario prescritto (art. 78, c. 1 e 2 D.L. 193/2006) : - con un farmaco generico, se è più conveniente per l'acquirente e purché identico per composizione quali-quantitativa del principio attivo, per la forma farmaceutica e per la specie di destinazione; - nei casi di urgenza, se il medicinale veterinario prescritto non è disponibile, purché il medicinale veterinario consegnato (non necessariamente un generico) sia analogo per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario da regolarizzare entro cinque giorni mediante apposita comunicazione scritta del veterinario al farmacista (nota Farma7 n. 29 del 28.07.2006) 8
Adempimenti per il Farmacista Il farmacista deve apporre sulla ricetta: 1. il timbro 2. la data di spedizione 3. il prezzo 4. ? L'obbligo di registrazione previsto dall'art. 71 c. 2 è assolto per la ricetta medico veterinaria ripetibile, mediante il suo trattenimento al termine del periodo di validita'. Il farmacista quindi non ha l'obbligo di conservare né in originale, né in copia le ricette veterinarie ripetibili, ma le stesse devono essere trattenute al termine del periodo di validità (nota del 13.6.2006 del Ministero della Salute). Per tali ricette destinate ad animali da compagnia non sussiste l'obbligo di trascrivere il numero di lotto (V. Farma7 n. 29 del 28.07.2006) 9
Prescrizione medico veterinaria NON ripetibile in copia singola Questo tipo di ricetta viene usata: • in caso di prescrizione ad animali produttori di alimenti per l’uomo (DPA) di medicinali veterinari diversi da quelli per cui è previsto l’obbligo di presentazione di Ricetta Non Ripetibile in Triplice Copia • per la prescrizione di medicinali veterinari omeopatici registrati con procedura semplificata (FU XII ed. Tab. 5) • per la prescrizione di medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia, per i quali sia riportata la dicitura "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile " (FU XII ed, Tab. 5) • prescrizioni galeniche magistrali destinate ad animali da compagnia. Prescrizioni in deroga 1 Effettuate per animali da compagnia, quando non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animale non destinate alla produzione di alimenti. Il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la propria responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato: a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie; 10
Prescrizioni in deroga 2 b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a): 1. con un medicinale autorizzato per l'uso umano; 2. con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro della U.E; c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria. (art. 10 D. Lgs 193/2006). Le disposizioni sopra richiamate si applicano anche al trattamento di un animale appartenente alla famiglia degli equidi da parte di un veterinario, a condizione che l'animale interessato sia stato dichiarato non destinato alla macellazione per il consumo umano. La prescrizione in deroga ad animali non destinati alla produzione di alimenti per l’uomo, con l’esclusione dei medicinali soggetti a prescrizione non ripetibile in triplice copia, è effettuata mediante l’uso di ricetta non ripetibile in copia semplice. 11
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Formalismi La ricetta deve contenere : 1. Nome, cognome e domicilio del proprietario dell'animale 2. Specie dell'animale 3. Dosaggio 4. Modo e tempi di somministrazione 5. Data e firma del medico e ? Le ricette veterinarie non ripetibili in copia semplice devono essere conservate per 5 anni se rilasciate per animali produttori di alimenti, per 6 mesi se rilasciate per animali da compagnia (art. 71 c. 4), ad eccezione delle prescrizioni in deroga che devono essere conservate per 5 anni. 13
Validità TRENTA giorni Adempimenti per il Farmacista Il farmacista deve apporre sulla ricetta: · il timbro · la data di spedizione · il prezzo dei farmaci consegnati Conservazione della documentazione • 5 anni per le prescrizioni ad animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo • 5 anni per le prescrizioni in deroga ad animali non destinati alla produzione di alimenti per l’uomo • 6 mesi per le altre prescrizioni ad animali non destinati alla produzione di alimenti per l’uomo • 5 anni / 2 anni dall’ultima registrazione nel caso di prescrizioni di medicinali stupefacenti 14
Prescrizione medico veterinaria non ripetibile su modello ministeriale – Triplice Copia E' utilizzata dal medico veterinario in caso di prescrizione di medicinali per la cura di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo. E' utilizzata per: 1. medicinali veterinari ad azione immunologica 2. prescrizione di premiscele medicate (art. 76 c.3) 3. galenica magistrale DPA 4. uso in deroga per DPA 5. medicinali per uso veterinario contenenti principi attivi appartenenti alle categorie sotto indicate , a condizione che siano prescritte per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo; se la prescrizione è per animali da compagnia o animali curati, allevati o custoditi professionalmente NON a fini di produzione di alimenti per l'uomo, è richiesto l'impiego del modello ministeriale in triplice copia, ma solo se i medicinali sono presentati in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo. Le categorie interessate sono (art. 76 c. 3): · chemioterapici · antibiotici · antiparassitari · corticosteroidi · antiinfiammatori · sostanze psicotrope (contenute nelle Tabelle del DPR 309/90 e succ. modif., ad eccezione di quelle per le quali è richiesta la RMS) · sostanze neurotrope · tranquillanti ß – agonisti · sostanze ad azione estrogena · sostanze ad azione androgena · sostanze ad azione gestagena · sostanze ad azione anabolizzante 15
Infine, la prescrizione medico veterinaria non ripetibile in triplice copia è richiesta per l'approvvigionamento di medicinali veterinari destinati a costituire scorte di strutture abilitate all’esercizio della professione veterinaria e di impianti in cui siano curati, allevati o custoditi professionalmente animali (art.80). In tal caso il medico veterinario evidenzia, alla voce "medicinali da fornire" , la dicitura "Rifornimento per scorta dell'impianto" oppure la dicitura "Rifornimento per scorta propria". Formalismi La ricetta medico veterinaria non ripetibile su modello ministeriale in triplice copia deve essere compilata in ogni parte e firmata sia dal medico veterinario che dal farmacista, per la parte di propria competenza, utilizzando inchiostro indelebile. In caso di prescrizione non redatta secondo le necessarie modalità il farmacista è tenuto a rifiutare la spedizione della ricetta. 16
Il DPR 317 del 30.04.1996 ha introdotto una identificazione univoca degli animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina soggetti a prescrizione con ricetta in triplice copia. La prescrizione medico veterinaria di cui al DM 28 settembre 1993 deve essere compilata in ogni sua parte, compreso il codice di allevamento per le specie animali descritte, anche nel caso di prescrizioni per rifornimento per scorta impianto. Per quanto riguarda le prescrizioni destinate a specie animali che non rientrano negli obblighi del DPR 317/96, in assenza di specifiche norme regionali, è comunque obbligatorio indicare l’esatta dislocazione sul territorio dell'allevamento in cui vengono utilizzati i medicinali oggetto di prescrizione. Validità La ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia ha validità massima di 10 giorni lavorativi a partire dalla data di emissione (art. 77, D. Lgs. 193/2006) 17
Adempimenti per il Farmacista Il farmacista deve apporre sui 3 esemplari della ricetta che pervengono in farmacia (copie rosa, gialla e azzurra): · timbro ? · la data di spedizione · il prezzo dei farmaci consegnati · il numero di lotto (obbligo ribadito dalla circolare Min. Sal. n. DGSVA/XI/36289/P 12.10. 2005) · la propria firma ? Occorre inoltre spedire, se indicato dal veterinario, alla AUSL di appartenenza dell’acquirente la copia azzurra entro 7 giorni dalla data di spedizione. Il titolare della farmacia deve conservare per 5 anni dall'ultima registrazione la documentazione comprovante i movimenti in entrata e in uscita dalla quale risultino le seguenti informazioni (art. 71 c.2) : 1) data dell'operazione; 2) identificazione precisa del medicinale veterinario; 3) numero del lotto di fabbricazione; 4) quantita' ricevuta o fornita; 5) nome e indirizzo del fornitore o del destinatario; 6) nome e indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonche' copia della prescrizione medica. 18
Gli obblighi di registrazione delle operazioni in entrata e in uscita dei medicinali veterinari – previsti a carico delle farmacie dall'art. 71, commi 2 e 4 – sono assolti mediante la sola conservazione per 5 anni della fattura di acquisto o della bolla di consegna (entrata) e della ricetta, recante il numero di lotto del medicinale venduto (uscita). La documentazione di entrata e uscita dei medicinali veterinari di cui al comma 2, deve essere conservata separatamente da quella dei medicinali per uso umano. 19
Prescrizione medico veterinaria di preparazioni stupefacenti e psicotrope su Ricettario Ministeriale a Ricalco per prodotti appartenenti alla Tabella dei Medicinali sezione A DPR 309/90 . La prescrizione veterinaria va redatta su Ricetta Ministeriale Speciale in caso di prescrizione di medicinali appartenenti alla Tabella dei Medicinali sezione A . In questi casi la prescrizione deve essere limitata a un ciclo di cura non superiore a 30 giorni. La validità della ricetta è di 30 giorni più il giorno del rilascio. 20
Approvvigionamento da parte dei veterinari dei medicinali stupefacenti appartenenti alla Tabella dei Medicinali sezioni A-B-C del DPR 309/90 e successive modificazioni. L'approvvigionamento può avvenire nelle seguenti forme (Circolare Min. Salute n. 800.UCS/AG1/5418, Circolare Federfarma 23.10 2001, FARMA 7 n. 46/2001): - Autoricettazione: i medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III -bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario ministeriale speciale. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro. Nello spazio delle ricette destinato all'intestazione del paziente il medico veterinario scriverà la dicitura "autoprescrizione" seguita dalla prescrizione e poi dal timbro e dalla firma del sanitario. Trattandosi di una ricetta il farmacista è tenuto ad annotarvi gli estremi di un documento di riconoscimento valido. 21
Approvvigionamento tramite richiesta (art. 42, DPR 309/90) L'art. 42 del DPR 309/90 consente ai medici veterinari di acquistare dalle farmacie, dai grossisti e dalle ditte, preparazioni medicinali comprese nella Tabella dei Medicinali sezioni A, B e C di cui all'articolo 14 del DPR 309/90 con richiesta in triplice copia, nelle quantità occorrenti per le normali necessità di utilizzo delle strutture sanitarie. Di queste 3 copie (timbrate dal farmacista a convalida dell'acquisto, con annotazione della data di spedizione e del prezzo praticato), la prima rimane al veterinario per documentazione; la seconda e la terza vanno consegnate al farmacista il quale ne trattiene una copia come documentazione di carico e trasmette l'altra alla AUSL competente. Il farmacista deve accertarsi dell'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento. 22
In tutti i casi esposti, il medico veterinario non è tenuto al rispetto dei limiti quali-quantitativi applicabili alle prescrizioni destinate ai pazienti. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale. Sostanze farmacologicamente attive E' vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati. Le sostanze farmacologicamente attive possono essere detenute e cedute soltanto tra fabbricanti e grossisti autorizzati; a tale fine si considera fabbricante anche il farmacista che effettua preparazioni galeniche in farmacia. 23
Medicinali uso umano prescrivibili solo da specialisti, e medicinali cedibili solo a Ospedali e Case di Cura L'art. 84 c. 6 disciplina le modalità di approvvigionamento di medicinali uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, con esclusione degli antibatterici. Alle strutture veterinarie autorizzate all'esercizio dell'attività professionale, per l'esclusivo impiego nell'attivita' clinica nelle strutture medesime, possono essere ceduti, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 10 (uso in deroga in animali non produttori di alimenti), medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico, e i medicinali prescrivibili solo da uno specialista ai sensi della normativa in materia di medicinali per uso umano. Tali medicinali possono essere impiegati, nell'attività clinica all'interno della struttura medesima solo sotto il controllo del direttore sanitario che ne annota il carico e lo scarico, ove annota anche i trattamenti effettuati. Esempio: Eprex fl L'approvvigionamento di medicinali uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura e dei medicinali stupefacenti, viene effettuato attraverso i canali autorizzati di distribuzione del farmaco umano, dietro presentazione di ricetta medico- veterinaria non ripetibile in triplice copia nella quale venga precisato che si tratta di approvvigionamento di scorte. Una copia della stessa ricetta deve essere inviata al servizio veterinario della AUSL di appartenza dell’acquirente a cura del responsabile alla vendita. Nel caso in cui vengano utilizzati medicinali per uso umano, nell'impiego di questi devono essere comunque rispettate tutte le specifiche disposizioni prescritte per le diverse tipologie del medicinale medesimo. 24
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