Approvvigionamento, detenzione, prescrizione, dispensazione, registrazione in medicina veterinaria - sivemp

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        MEDICINALI STUPEFACENTI E PSICOTROPI

        Approvvigionamento,
        detenzione, prescrizione,
        dispensazione, registrazione
        in medicina veterinaria
        PAOLA ROMAGNOLI1, ANTONIO DI LUCA2, PAOLA COCITO3, ANDREA CICCONETTI4
        1Servizio Veterinario ASL ROMA A
        2
          Servizio Veterinario ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti
        3
          Servizio Vigilanza Farmacie ASL Roma A
        4
          Federfarma Roma - ASSIPROFAR

        N         ella pratica clinica e chirurgica del medico veterinario,
                  i medicinali stupefacenti e psicotropi trovano un im-
                  piego sia nel campo anestesiologico sia nella cura di
        patologie psicotiche e del dolore.
        Nel nostro Paese la disciplina giuridica sulla produzione,
                                                                                psicotropi, precipuamente nelle farmacie, negli impianti di
                                                                                cura (strutture sanitarie veterinarie) e sui medici veterinari
                                                                                che esercitano attività zooiatrica.
                                                                                Con riferimento agli impianti di cura e alle attività zooiatriche,
                                                                                è prevista la verifica della «presenza di scorte di medicinali a
        commercializzazione e uso dei medicinali veterinari è prima-            base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella ta-
        riamente contenuta nel D.lgs. 193/2006 s.m. e i..                       bella II, sezioni A, B e C del DPR 309/90 e successive modi-
        In materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, il sopracitato        fiche» nonché della «presenza e la corretta compilazione del
        decreto, per esplicite previsioni contenute nell’articolo 70,           registro di carico scarico separato dei medicinali a base di
        comma 1, nell’articolo 75, comma 1, lettera a), nell’articolo           sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II,
        84, comma 6 e nell’articolo 87, comma 4, rinvia al DPR                  sezioni A, B e C del DPR 309/90 e successive modifiche (vi-
        309/1990 s.m. e i..                                                     dimato e firmato in ciascuna pagina dall’autorità sanitaria
        Con riferimento ai medicinali che richiedono speciali accor-            locale), nel quale specificare l’impiego dei medicinali stessi».
        gimenti e specifiche competenze ai fini della loro sommini-             Per le farmacie è invece prevista la verifica della «presenza di
        strazione agli animali e il cui utilizzo e detenzione sono esclu-       un locale/contenitore chiuso a chiave e appositamente dedicato
        sivamente riservati al medico-veterinario, il DM 28 luglio              ai medicinali stupefacenti (se autorizzato)». A tal proposito,
        2009 opera un ulteriore rinvio al DPR 309/1990 s.m. e i.,               occorre precisare che proprio in virtù del DPR 309/90 s.m. e
        per quanto attengono le modalità di prescrizioni di anestetici          i. le farmacie non debbono richiedere un’autorizzazione spe-
        generali iniettabili e inalatori.                                       cifica per la detenzione e approvvigionamento dei medicinali
        Il DPR 309/1990 s.m. e i. disciplina le modalità di dispensazione,      stupefacenti. Esse sono comunque soggette ad ispezione bien-
        approvvigionamento, detenzione, prescrizione, registrazione e           nale obbligatoria da parte degli Uffici farmaceutici, ai sensi
        utilizzo a cui i medici chirurghi, i medici veterinari e i farmacisti   dell’art. 127 del TULLSS Il personale di questi uffici, nell’am-
        devono obbligatoriamente attenersi. Fornisce altresì indicazioni        bito della vigilanza, effettua controlli sulla totalità delle ricette
        vincolanti sulle modalità di controllo e vigilanza, pienamente in-      spedite, ivi incluse quelle per uso veterinario contemplanti
        tegrabili con provvedimenti legislativi e amministrativi. In tal        medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/90 s.m. e i..
        senso sono da considerarsi, per i medicinali stupefacenti o psico-      Relativamente all’obbligatoria vidimazione dei registri di
        tropi, il D.lgs. 193/2006 s.m. e i. e il recente intervento del Mini-   carico/scarico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, la
        stero della Salute - DGSAF - che, con documento prot. n.                non univoca individuazione degli uffici preposti al compimento
        0001466-P- 26.01.2012, ha diramato alle Regioni e PA le linee           di tale atto può compromettere la celerità, efficacia ed efficienza
        guida per la predisposizione, effettuazione e gestione dei controlli    delle attività di controllo e vigilanza (si pensi alla difficoltà di
        sulla distribuzione e impiego dei medicinali veterinari.                programmazione in assenza di dati certi). In tal senso sarebbe
        All’interno delle linee guida, apposite check list di riscontro         auspicabile che la vidimazione venisse effettuata unicamente dal-
        includono la verifica, ad opera dei Servizi veterinari delle            l’ufficio maggiormente preposto alle attività di verifiche su strut-
        ASL, della corretta “gestione” dei medicinali stupefacenti o            ture sanitarie veterinarie, vendita all’ingrosso e al dettaglio di

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           DPR n. 309 del 9.10.1990 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
           cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.
           Legge n. 12 del 8.02.2001 “Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore”.
           Circolare del Ministero della Salute 800.UCS/AG1/5418 del 10.10.2001.
           Legge n. 49 del 21.02.2006 “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure
           urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione
           dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”.
           DM 10 marzo 2006 “Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla Tabella II, sezione A e all’Allegato III-bis
           al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309”.
           DM 7 agosto 2006 “Disposizioni sulla vendita dei medicinali di cui alla Tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della Repub-
           blica 9 ottobre 1990, n. 309”.
           DM 18 aprile 2007 “Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
           e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni
           ed integrazioni”.
           DM 16 novembre 2007 “Norme concernenti la detenzione ed il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi da parte di cittadini
           che si recano all’estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano”.
           Ordinanza 16 giugno 2009 “Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella Tabella II, sezione D, allegata al testo
           unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
           stati di tossicodipendenza”.
           D.Lgs. n. 193 del 6.4.2006 “Attuazione della Dir. 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”.
           Decreto 28.07.2009 “Disciplina dell’utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario”.
           Legge n. 38 del 15.03.2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”.
           DM 31.03.2010 “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni me-
           dicinali, di cui al DPR 309/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con sostituzione della Tabella II, sezione D del Testo Unico”.
            DM 16.06.2010 “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope relative a composi-
           zioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni
           con l’inserimento delle sostanze denominate JWH-018, JWH-073 e Mefedrone”.
           D.L. 20 marzo 2014 n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
           e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309, nonché d’impiego di medicinali meno
           onerosi da parte del SSN”.

      farmaci veterinari, farmacie. Altrettanto auspicabile sarebbe un            e per limitare l’abuso di taluni medicinali, include nelle tabelle
      effettivo e procedimentalizzato scambio di informazioni e dati              degli stupefacenti anche medicinali/sostanze non proprio ad
      tra gli Uffici e Servizi competenti delle ASL.                              azione psicotropa. È il caso dell’inserimento in tabella medi-
      Spesso giungono ai servizi di sanità pubblica veterinaria que-              cinali sezione A (ex tab. II sez. A) dei medicinali a base di
      siti da parte dei medici veterinari liberi professionisti o di              nandrolone (potente anabolizzante).
      farmacisti sulle modalità di approvvigionamento, di prescri-                Le sostanze suscettibili di uso improprio e di abuso sono
      zione, di utilizzo e somministrazione di detti farmaci e sugli              elencate nella tabella I del DPR 309/1990 s.m. e i., come mo-
      obbligatori adempimenti di carico e scarico.                                dificata dalla Legge 49/2006, ora con il Decreto Lorenzin
      Ciò premesso, con il presente articolo si vuole fornire un au-              nella tabellazione delle sostanze tabella I sezione A, B, tabella
      silio interpretativo-applicativo della disciplina cogente, al me-           II, tabella III e tabella IV; nell’attuale tabella medicinali (ex
      dico veterinario libero professionista per la sua attività cli-             tabella II), sono, invece, compresi i medicinali che possono
      nico-chirurgica, al veterinario dirigente delle ASL addetto                 essere utilizzati per scopo terapeutico, suddivisi a loro volta
      alla vigilanza e controllo, nonché ai farmacisti.                           in cinque sezioni (A, B, C, D ed E) a seconda del maggiore o
                                                                                  minore potere di indurre dipendenza, e per ciascuna di queste
      Definizione                                                                 sezioni vige un regime di prescrizione diverso.
                                                                                  Alcuni medicinali compresi nella tabella medicinali appar-
      Nel testo unico non sono presenti le definizioni di sostanze                tengono ad un elenco ben definito, denominato allegato III-
      stupefacenti o psicotrope; possiamo definire medicinale stupe-              bis (L. 12/2001), utilizzati nella terapia del dolore. I medicinali
      facente e psicotropo quel medicinale contenente sostanze indi-              a base di tali principi attivi (buprenorfina, codeina, diidroco-
      viduate come stupefacenti o psicotrope suscettibili di abuso.               deina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina,
      Di fatto il legislatore, ai fini della tutela della salute pubblica         ossicodone, ossimorfone, tapentadolo) hanno beneficiato, nel

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           Riquadro 1. Classificazione delle sostanze stupefacenti: corrispondenza tra la vecchia
           denominazione delle tabelle e l’ultima
                      Vecchia denominazione (L. 49/2006)                                                          Nuova denominazione (Decreto Lorenzin)

                                                                                                                                  Tabella I sez.A
                                                                                                                                  Tabella I sez.B
                                            Tabella I                                                                             Tabella II
                                                                                                                                  Tabella III
                                                                                                                                  Tabella IV

                            Tabella II (Sezione A, B, C, D, E)                                                     Tabella dei medicinali Sezione A, B, C, D, E

           Per le il dettaglio delle tabelle consultare la G.U. n. 67 del 21.03.2014: D.L. 20 marzo 2014 n. 36.

        corso degli anni, di numerose semplificazioni per incentivarne                                lunque medicinale ad azione stupefacente o psicotropa (ta-
        l’uso proprio nella terapia del dolore.                                                       bella medicinali sezioni A, B, C, D ed E) a persone minori di
        La Corte costituzionale, con sentenza del 12 febbraio 2014 n.                                 età o manifestamente inferme di mente.
        32, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis                        La Legge n. 49 del 21-02-2006 e il DM 10 marzo 2006, come
        e 4-vicies-ter del Decreto Legge 272/2005 convertito, con modi-                               confermato dal Decreto Lorenzin, hanno determinato l’aboli-
        ficazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006 n. 49. Ciò ha comportato                              zione della ricetta madre-figlia distribuita dagli Ordini e l’im-
        la caducazione della tabellazione delle sostanze come sopra de-                               piego di un unico ricettario ministeriale a ricalco in triplice
        scritta, determinando di fatto un vuoto non solo giuridico, ma                                copia. I ricettari gialli non sono più utilizzabili dal 15.04.2006
        anche operativo. Infatti, decadevano le modificazioni apportate                               e i medici chirurghi e i medici veterinari avrebbero dovuto re-
        al DPR 309/90 s.m. e i. con la Legge 49/2006 relative alla classi-                            stituirli agli Ordini professionali per il successivo invio al Mi-
        ficazione delle sostanze e alle modalità di prescrizione, approv-                             nistero della Salute - Ufficio Centrale Stupefacenti.
        vigionamento, dispensazione, uso e somministrazione di tali so-                               I nuovi ricettari ministeriali, conformi al decreto ministeriale
        stanze escludendo per altro dalla codificazione tutte le nuove                                sono stampati a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
        droghe e sostanze sintetiche che invece erano state introdotte                                Stato, sono distribuiti ai centri di riferimento regionali e
        con le modifiche delle tabelle, successivamente al DPR 309/90 s.                              quindi a ciascuna ASL, dove possono essere ritirati dai medici
        m. e i.. Tale illegittimità non ha riguardato la norma sostanziale,                           chirurghi e dai medici veterinari.
        ma nasceva dal vizio procedurale connesso con l’assenza di omo-
        geneità e del necessario legame logico-giuridico tra le originarie                            Ricetta ministeriale non ripetibile a ricalco
        disposizioni del Decreto 272/2005 e quelle introdotte dalla Legge                             La ricetta ministeriale non ripetibile a ricalco (DM 10 marzo
        di conversione 49/2006: secondo la Consulta, sarebbe mancato                                  2006) si presenta, in triplice copia autocopiante, rossa, con-
        il nesso funzionale tra le disposizioni del decreto legge e quelle                            fezionata in blocchetti da trenta ricette numerate progressi-
        introdotte dalla legge di conversione. In estrema sintesi, la deci-                           vamente (figura 1); i ricettari possono essere richiesti alla
        sione della Corte costituzionale non censurava il contenuto delle                             ASL di competenza (generalmente presso il Servizio farma-
        norme in questione, ma le dichiarava illegittime in quanto la                                 ceutico o presso i Distretti sanitari).
        materia trattata (sostanze psicotrope e stupefacenti) era estranea                            Deve essere utilizzata dal medico veterinario per la prescri-
        al decreto legge in cui era stata inserita.                                                   zione, all’animale affetto, di:
        Per tale motivo e per la evidente urgente necessità di tutelare                               - farmaci compresi nella tabella medicinali, sezione A;
        la pubblica salute e dare certezza giuridica, il Ministro ha                                  - farmaci compresi nella tabella medicinali, sezione A e con-
        emanato il Decreto Legge del 20 marzo c.a. (Decreto Lorenzin)                                 trassegnati come facenti parte, contemporaneamente, dell’al-
        ripristinando la normativa vigente alla data di pubblicazione                                 legato III-bis.
        della citata sentenza (riquadro 1), garantendo con il decreto                                 Va prescritto un solo medicinale compreso nella tabella medi-
        legge la continuità degli effetti degli atti amministrativi fino a                            cinali A per una cura di durata non superiore a trenta giorni;
        quel momento adottati ai sensi del DPR 309/90 s. m. e i..                                     ad eccezione dei medicinali di cui all’allegato III-bis (Legge
                                                                                                      8/02/2001 buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idro-
        Modalità di prescrizione                                                                      codone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossi-
        (art. 43, DPR 309/1990 s. m. e i.)                                                            morfone, tapentadolo) utilizzati per la terapia del dolore severo
                                                                                                      di origine neoplastica o degenerativa, per i quali la ricetta può
        La Legge vieta la consegna da parte del farmacista di qua-                                    comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso

                                                                                                                                                                          51
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      Numero 3 - Ottobre 2014

      Figura 1. Ricetta speciale per medicinali stupefacenti e psicotropi (Decreto del Ministero della Salute 10 marzo 2006).

      medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata            Il proprietario dell’animale cui sono stati prescritti i medicinali
      non superiore a trenta giorni. Pur essendo la ricetta prevista in       dovrà conservare la propria copia della ricetta, per giustifi-
      triplice copia, per le finalità di prescrizione all’animale da parte    carne la detenzione dei farmaci stupefacenti, fino ad esauri-
      del veterinario ne debbono essere utilizzate solo due: l’originale,     mento degli stessi, dopo di che dovrà distruggerla.
      che viene consegnata dal cliente proprietario dell’animale al           Il veterinario potrà emettere una nuova ricetta solo dopo
      farmacista, e la copia assistito/prescrittore che deve essere con-      l’esaurimento dei medicinali prescritti oppure, prima di al-
      servata dal cliente; la copia predisposta per il SSN deve invece        lora, solo nel caso si renda necessario un adeguamento
      essere distrutta o detenuta dal veterinario.                            della terapia.
      La ricetta ha validità di trenta giorni più quello di emissione.        È necessario considerare che alcuni medicinali della tabella
      Nella ricetta devono essere indicati:                                   medicinali sezione A sono ad uso esclusivo del medico vete-
      - il cognome e il nome del proprietario dell’animale ammalato;          rinario. Questi saranno acquistati per l’approvvigionamento
      - la dose prescritta, la posologia e il modo di somministrazione;       prevalentemente con lo strumento della richiesta ai sensi del-
      - la dicitura “uso veterinario” nello spazio destinato ai bollini       l’art. 42 del DPR 309/90 s.m. e i., come più avanti
      adesivi;                                                                descritto. Tuttavia alcuni di questi medicinali fanno conte-
      - l’indicazione della specie, della razza e del sesso dell’animale      stualmente parte dell’allegato III-bis (ad esempio metadone
      curato nello spazio destinato al codice fiscale del paziente;           per uso veterinario) e ne consegue che il medico veterinario
      - la data e la firma del medico veterinario da cui la ricetta è         se ne potrà approvvigionare anche con lo strumento dell’au-
      rilasciata, con il timbro personale compreso indirizzo e nu-            toricettazione (art. 43 DPR 309/90 s.m. e i.).
      mero telefonico.

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        Ricetta in carta semplice non ripetibile                                vata quale documentazione di carico, mentre provvederà a
        Viene utilizzata nel caso di prescrizione ad animali d’affezione        distruggere la copia riservata al SSN.
        per medicinali stupefacenti o psicotropi umani e veterinari             A tale fine è bene precisare che il medico veterinario dovrà
        non registrati per animali da reddito, appartenenti alla ex ta-         apporre sulla ricetta il suo nome e cognome, il suo codice fi-
        bella II sez. B, C, D - comprese alcune preparazioni contenenti         scale, indicare il tipo di medicinale e il quantitativo e, sempre
        sostanze incluse nell’Allegato III-bis- ed E uso umano, attuale         nel campo della prescrizione, la dicitura “autoprescrizione”.
        tabella medicinali sezione B, C, D, E.                                  Non sono previsti limiti quali-quantitativi.
        La ricetta in carta semplice non ripetibile intestata ha validità       La ricetta veterinaria in triplice copia non ripetibile di cui al
        di 30 giorni oltre quello di emissione.                                 D.Lgs. 193/2006 s.m. e i. verrà utilizzata per acquistare scorte
                                                                                di medicinali ad uso veterinario per i medicinali di cui alla
        Ricetta semplice ripetibile                                             tabella medicinali sezioni D ed E.
        Viene utilizzata per la prescrizione di farmaci veterinari com-
        presi nella ex tabella II sezione E, attuale tabella medicinali         Approvvigionamento ambulatori, cliniche, ospedali
        sezione E; la ricetta è valida 30 giorni per 3 volte.                   veterinari (art. 84 del D.Lgs. 193/2006 s m. e i.)
                                                                                Per quanto riguarda l’approvvigionamento si rimanda a
        Approvvigionamento                                                      quanto detto per il medico veterinario libero professionista
                                                                                itinerante. Si precisa che ai sensi dell’art. 84, comma 6 del
        L’approvvigionamento, e quindi la detenzione di sostanze                D.Lgs. 193/2006 s.m. e i., così come modificato dal D.lgs.
        stupefacenti e psicotrope, è consentito dalla Legge solo ai             143/2007, alle strutture sanitarie veterinarie, ricorrendo le
        medici veterinari cosiddetti itineranti (art. 85 del D.lgs.             condizioni previste nell’art. 10 (“Uso in deroga per animali
        193/2006 s.m. e i.) e alle strutture di cura degli animali, per         non destinati alla produzione di alimenti”) del medesimo de-
        cui non sarà possibile prescrivere scorte di questi medicinali          creto, possono essere ceduti per esclusivo impiego nella atti-
        agli impianti di custodia e allevamento, anche se autorizzati           vità clinica i medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali
        ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 193/2006 s.m. e i..                    e case di cura, purché non esistano anche in confezioni cedibili
                                                                                al pubblico, nonché quelli prescrivibili solo da uno specialista
        Approvvigionamento per il medico veterinario itinerante                 ai sensi della normativa in materia di medicinali per uso
        (art. 85 D.L. 193/2006 s.m. e i.)                                       umano. Nel caso di sostanze ad azione stupefacente o psico-
        Il medico veterinario non titolare di struttura può approvvigionarsi    tropa le modalità di approvvigionamento avvengono con le
        presso farmacie e grossisti di medicinali veterinari, mediante ri-      ricette/richieste, in funzione dell’appartenenza alla specifica
        chiesta su carta intestata in triplice copia prevista all’art. 42 DPR   tabella sopra richiamata (riquadro 1).
        309/1990 s.m. e i.) e di cui non esiste un modello ufficiale, di un
        quantitativo di medicinali di cui alla tabella medicinali sezioni A,    Conservazione
        B e C che sia rapportabile al consumo previsto (riquadro 2).
        La richiesta su carta intestata redatta in tre copie (di cui una        I medicinali stupefacenti o psicotropi di cui alla ex tabella II
        per il veterinario prescrittore, da conservare per 2 anni nel           sez. A, attuale tabella medicinali sezione A, dovranno essere
        proprio registro con il timbro di spedizione della farmacia,            conservati in locali idonei e in un armadietto non asportabile
        una da consegnare al farmacista e una da inviare alla ASL da            e chiuso a chiave, presso la struttura veterinaria o presso il
        parte dello stesso) dovrà contenere:                                    domicilio se trattasi di veterinario itinerante.
        - numero progressivo di richiesta/anno;                                 Non esistono obblighi di conservazione specifici per i medi-
        - nome, cognome e indirizzo e numero telefonico del veteri-             cinali delle altre sezioni (B, C, D, E) della tabella medicinali.
        nario prescrittore;                                                     La chiave non dovrà mai essere lasciata inserita nella serratura
        - qualifica professionale;                                              dell’armadio, non dovrà essere accessibile ad estranei e du-
        - denominazione e indirizzo della farmacia;                             rante la chiusura dei locali non dovrà essere conservata ove
        - denominazione della preparazione medicinale e relativo                l’armadietto è collocato.
        confezionamento e quantità delle confezioni (non devono es-             Il veterinario itinerante, durante le proprie visite, dovrà conservare
        sere necessariamente scritti in tutte lettere);                         i farmaci stupefacenti e psicotropi nella propria borsa chiusa.
        - data e firma per esteso e in calce.                                   Per i flaconi multidose occorre scrivere sul flacone la data di
        Il medico veterinario itinerante utilizzerà la ricetta ministeriale     inizio dell’utilizzo valido fino ad un massimo di 28 giorni.
        in triplice copia a ricalco autocopiante in caso di approvvi-
        gionamento per uso professionale urgente, per i soli medicinali         Registrazione
        appartenenti all’Allegato III-bis e compresi contemporanea-
        mente nella tabella medicinali sezione A; consegna al farma-            Tendenzialmente in campo veterinario non si riscontra, come
        cista la copia in originale, nonché la copia assistito/prescrittore     per quello umano, la presenza, nelle strutture sanitarie, di
        che, dopo compilazione da parte del farmacista delle sezioni            autonome unità operative, come lo sono i vari reparti all’in-
        di sua competenza, gli verrà restituita e dovrà essere conser-          terno di una struttura ospedaliera.

                                                                                                                                                   53
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           Riquadro 2. Fac-simile di richiesta medicinali stupefacenti (art. 42 del DPR 309/1990 s.m. e i.).
           (INTESTAZIONE)

           Richiesta n. …. del ... (data) …

           Io sottoscritto Dott. …………………, veterinario libero esercente, residente in (oppure) direttore sanitario della struttura veterinaria
           sita in (oppure) responsabile dei medicinali stupefacenti della struttura veterinaria sita in ………………………, via ……………………
           ……………… n. ……, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 1 del DPR 309/90, richiedo a …….(denominazione della farmacia,
           del grossista o della casa farmaceutica*)....... sita in ………………….…..,via ………………………………………… n. … le seguenti prepara-
           zioni incluse nella tabella medicinali, sezioni A, B e C, di cui all’art. 14 del citato DPR 309/1990:
           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (medicinali richiesti)** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
           ....................................................................................
           ....................................................................................
           ....................................................................................

           (luogo e data)……. ………………………………(Timbro e firma) ………………………………….....................

           * L’approvvigionamento presso le case farmaceutiche è consentito solo nel caso di medicinali ad uso umano.
           ** In un’unica richiesta possono essere inseriti un numero di medicinali e di preparazioni illimitati; per ognuno di essi possono essere richiesti i quantitativi necessari senza li-
           mitazioni nel numero delle confezioni. Non è necessario inserire i quantitativi in lettere.

      Qualora le strutture sanitarie veterinarie prevedano autonome                                               in giacenza, mentre per lo scarico, in occasione di ogni som-
      unità operative dovranno dotarsi di un registro di entrata ed                                               ministrazione, dovranno essere annotati: il numero progres-
      uscita che dovrà essere vidimato in sede di prima istituzione, dal                                          sivo dell’operazione; la data della somministrazione; la specie,
      responsabile della ASL o da un suo delegato. Su tale registro do-                                           la razza e il sesso dell’animale trattato; il cognome, il nome e
      vranno essere annotate le movimentazioni in entrata, per ap-                                                l’indirizzo di residenza del proprietario dell’animale; la quan-
      provvigionamento, e in uscita, con destinazione le unità operative.                                         tità somministrata e la quantità che residua in giacenza.
      Ogni unità operativa dovrà poi essere dotata di un registro di ca-                                          Ciascuna pagina del registro dovrà essere intestata a una sola
      rico e scarico vidimato dal Direttore sanitario della struttura, sul                                        preparazione o specialità, e all’esaurimento della pagina si
      quale il medico veterinario responsabile dell’unità dovrà annotare                                          dovrà continuare sulla prima pagina vuota disponibile, tra-
      le movimentazioni di carico (per l’approvvigionamento dall’unità                                            scrivendo dalla precedente unicamente la quantità in giacenza
      centrale della struttura) e di scarico (per utilizzo dei medicinali                                         al momento del riporto. Se la pagina nuova non è consecutiva
      nell’ambito dell’attività clinica propria dell’unità operativa). En-                                        occorre riportare la somma delle entrate, la somma delle
      trambi i registri, di modello predefinito, dovranno essere conser-                                          uscite e la giacenza. Per ogni preparazione o specialità, inoltre,
      vati per almeno due anni dall’ultima annotazione, unitamente ai                                             dovrà essere osservato un ordine progressivo numerico unico
      documenti di entrata ed uscita (per il registro di entrata ed uscita)                                       delle operazioni di carico e scarico, che potrà ricominciare
      e di carico (per il registro delle unità operative).                                                        da capo al variare dell’anno solare. Al registro dovrà essere
      Nel caso di detenzione di medicinali di cui alla tabella medi-                                              allegata, per lo stesso periodo della loro conservazione, la
      cinali, sezioni A, B e C e all’allegato III-bis della tabella me-                                           documentazione utilizzata per l’approvvigionamento.
      dicinali sez. A, il medico veterinario effettua sull’apposito re-                                           Nelle strutture veterinarie che non sono dotate di unità ope-
      gistro, entro 48 ore, le movimentazioni oggetto di                                                          rative autonome, il Direttore sanitario dovrà richiedere la vi-
      registrazione con le annotazioni richieste.                                                                 dimazione del registro presso la ASL competente per territo-
      Tale registro, nel caso sia utilizzato per i medicinali di cui                                              rio. Per le modalità di compilazione del registro si rimanda a
      alla tabella medicinali, sezioni A, B e C dovrà essere numerato                                             quanto specificato sopra.
      e vidimato in ogni sua pagina dal Direttore sanitario della
      struttura e dovrà essere conservato per due anni dall’ultima                                                Assistenza zooiatrica con scorta propria
      registrazione. Su di esso dovranno essere annotati, per il ca-                                              Nel caso di assistenza zooiatrica con scorta propria il registro
      rico, il numero progressivo dell’operazione, la data, il riferi-                                            di carico e scarico medicinali stupefacenti e il registro delle
      mento al documento utilizzato per l’approvvigionamento, la                                                  prestazioni effettuate per uso professionale urgente (art. 43
      quantità richiesta al Direttore sanitario e la quantità totale                                              DPR 309/90 s.m. e i.) di entrata ed uscita dei medicinali stu-

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                                                    Gestione stupefacenti ad uso veterinario

           • Conservare in armadio chiuso a chiave quelli della tabella medicinali sez. A (F.U. tabella 3 nota 3). Ad esempio: ketamina, metadone.
           • Istituire un registro di carico e scarico (art. 42 DPR 309/90 s.m. e i). Tale registro non è un modello predefinito da parte del Ministero
           (Circolare Ministero della Salute DGSA 21123-P-26/11/2010).
           • Trascrivere OBBLIGATORIAMENTE i movimenti di entrata ed uscita per le sostanze iscritte nella tabella medicinali sezione A,B,C:
           - tabella medicinali sez. A, come ad esempio ketamina.
           - tabella medicinali sez. B, come ad esempio butorfanolo.
           - tabella medicinali sez. C come ad esempio fenobarbitale.
           • Specificare SEMPRE l’impiego dei medicinali stessi da parte del medico nell’operazione di scarico sul registro.
           • Trascrivere con mezzo indelebile.
           • Il registro DEVE essere preventivamente vidimato dal responsabile della ASL (o suo delegato) che timbra, numera e firma le pagine
           e dichiara nell’ultima pagina il numero delle pagine di cui è costituito il registro.
           • Ogni pagina del registro è assegnata a UNA SOLA FORMA FARMACEUTICA di una determinata sostanza.
           • Art. 64 comma 2 DPR 309/90 s.m. e i: «[…] detti registri, ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidi-
           mazione dell’Autorità Sanitaria Locale che ne ha effettuato la prima vidimazione» (Abrogato con la Legge n. 38 del 15/03/2010).
           • Effettuare la chiusura annuale al 31 dicembre di ogni anno (somma delle entrate, somma delle uscite e giacenza – riportare la giacenza
           sulla nuova pagina).
           • Mantenere sempre in carico i prodotti sospesi, revocati o scaduti (fino alla loro distruzione – effettuata dalla ASL tramite Ditta au-
           torizzata in presenza delle Forze di Polizia es. NAS).
           • Separare gli stupefacenti scaduti dagli altri stupefacenti non scaduti, posti in una scatola chiusa con l’indicazione “Medicinali scaduti
           - non utilizzabili - in attesa di distruzione).
           • Conservare il registro per due anni dal giorno dell’ultima registrazione con tutta la documentazione relativa.

        pefacenti appartenenti all’Allegato III-bis della tabella medici-           con somma delle entrate, somma delle uscite e giacenza, ri-
        nali sez. A, non è predefinito da legge, non necessita di vidi-             portando la giacenza sulla nuova pagina.
        mazione e deve essere conservato per due anni dall’ultima re-
        gistrazione. Su di esso il medico veterinario dovrà annotare le             Smaltimento
        movimentazioni effettuate, indicando i quantitativi in entrata              I medicinali stupefacenti o psicotropi necessitano di una pro-
        dei medicinali di cui si è approvvigionato e le somministrazioni            cedura particolare che prevede la partecipazione del Servizio
        degli stessi in uscita, con riferimento ai trattamenti effettuati.          farmaceutico della ASL per permettere lo smaltimento e
        Naturalmente nulla vieta che il veterinario adotti anche per i              quindi lo scarico dall’apposito registro.
        medicinali di cui all’Allegato III-bis la procedura di approv-              Il medico veterinario responsabile, nel caso debba disfarsi di
        vigionamento e di registrazione prevista per quelli della tabella           tali medicinali, perché non consumati entro 28 giorni dal-
        medicinali, sezioni A, B e C.                                               l’apertura o perché scaduti, dovrà contattare il servizio far-
        Il medico veterinario itinerante, durante le proprie visite, do-            maceutico dell’ASL che ufficialmente lo nominerà custode
        vrà conservare i farmaci stupefacenti e psicotropi nella propria            dei medicinali.
        borsa chiusa e in questo caso non è necessario porti con sé il              Nell’attesa dello smaltimento il veterinario dovrà conservare
        registro (su cui registrerà lo scarico entro 24 ore), ma solo               gli stessi separatamente dagli altri, nell’armadio chiuso e
        una copia della ricetta di autoprescrizione del medicinale stu-             dovrà consegnarli alla ASL quando gli verrà richiesto, per la
        pefacente al seguito.                                                       successiva termodistruzione; in tale occasione e in presenza
                                                                                    delle Forze dell’Ordine verrà redatto un verbale che, allegato
        Perdita, smarrimento o sottrazione                                          al registro, permetterà di documentare lo scarico del medici-
        In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di              nale scaduto o inutilizzabile.
        loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati,
        entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne de-                Trasporto
        nuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, e            È consigliabile, in occasione del trasporto dei medicinali stu-
        darne comunicazione al Ministero della Salute.                              pefacenti di cui alla tabella medicinali, sezioni A, B e C e al-
        Si fa presente che la responsabilità della documentazione e                 l’Allegato III-bis della tabella medicinali sez. A, portare con
        gestione del registro è attribuita alla persona fisica e quindi             sé il registro o altra documentazione idonea a comprovare il
        solo essa ne è giuridicamente responsabile.                                 titolo alla detenzione degli stessi, fatta eccezione per quanto
        Anche se non specificato da nessuna normativa, si consiglia                 detto a proposito dell’attività del medico veterinario itine-
        la chiusura annuale dei registri al 31 dicembre di ogni anno                rante.

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      Numero 3 - Ottobre 2014

      Viaggi transfrontalieri                                                   sazione”, nell’articolo 68 “Registri di entrata e uscita, di lavora-
                                                                                zione, di carico e scarico. Trasmissione di dati”.
      Il proprietario di un animale in trattamento con medicinali stu-          Iniziando una breve disamina delle previsioni sanzionatorie con-
      pefacenti contenenti sostanze appartenenti a qualunque sezione            tenute negli articoli sopraindicati, incontriamo per primo il comma
      della tabella medicinali che si trovi nella necessità di attraversare     5 dell’articolo 38 ai sensi del quale soggiace a una sanzione am-
      la frontiera con un quantitativo superiore a una confezione per           ministrativa pecuniaria da ‹ 103,00 a ‹ 516,00 chiunque for-
      ogni tipo di medicinale, dovrà munirsi di una certificazione di           nisca ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni delle so-
      possesso (il cui fac-simile è riportato all’allegato I al DM 16           stanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III.
      novembre 2007 “Norme concernenti la detenzione e il trasporto             L’articolo 41, nei commi 1 e 2, contempla gli obblighi di consegna
      di medicinali stupefacenti o psicotropi da parte di cittadini che         che, qualora violati, danno origine a un reato contravvenzionale
      si recano all’estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano”)   punito, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, con l’arresto
      da far redigere dal proprio veterinario.                                  fino a un anno o la pena alternativa dell’ammenda da ‹ 516,00
      In tale certificazione dovranno essere presenti:                          a ‹ 10.329,00. Il comma 4 prevede l’obbligo di conservazione,
      - i dati del medico veterinario;                                          da parte di chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo,
      - l’identificazione dell’animale;                                         della copia della fattura, e della documentazione probante l’av-
      - la terapia prescritta con posologia e quantitativo necessario a co-     venuta consegna attraverso le modalità consentite (a mezzo posta,
      prire la durata della terapia nel periodo di permanenza all’estero.       corriere privato, agenzia di trasporto). Un eventuale inadempienza
      La certificazione, che ha validità di tre mesi, non è necessaria          costituisce illecito amministrativo ed è punita con la sanzione
      per le preparazioni elencate nell’allegato II al DM 16 no-                del pagamento di una somma fino a ‹ 516,00.
      vembre 2007.                                                              L’approvvigionamento di medicinali a base di sostanze stupefa-
                                                                                centi e di sostanze psicotrope è disciplinato dall’articolo 42. Il
      Adempimenti farmacista                                                    contenuto di questo articolo, la cui rubrica è incompleta in
                                                                                quanto fa riferimento solo ai medici chirurghi, trova applicazione
      Il farmacista all’atto della dispensazione del farmaco dovrà              anche per il medico veterinario che intende compiere tale acquisto
      controllare la regolarità della ricetta, annotare su di essa gli          per l’esercizio della professione sanitaria. Nel comma 2 è sanzio-
      estremi dell’acquirente, la data di consegna, il prezzo, il timbro        nato l’acquisto eccedente dei medicinali, rispetto alla normale
      della farmacia e conservare la ricetta per 2 anni dall’ultima re-         necessità, con una sanzione amministrativa pecuniaria da ‹
      gistrazione sul registro per i farmaci della tabella medicinali           100,00 a ‹ 500,00.
      sez. A, B, C, e per 6 mesi per i farmaci della tabella medicinali         Non costituisce illecito penale la violazione del precetto contenuto
      D, ritiro della ricetta per i farmaci tabella medicinali sez. E.          nell’articolo 44 che impone il divieto di consegna a persone
      In caso di fornitura per scorte di farmaci tabella medicinali             minori o manifestamente inferme di mente. La sanzione collegata
      sez. A, B, C dovrà trattenere una copia per sé, consegnarne               consiste nel pagamento di una somma sino a ‹ 1.032,00, salvo
      una al veterinario richiedente la scorta con apposizione del              che il fatto costituisca reato.
      timbro della farmacia, e trasmettere l’altra alla ASL compe-              Con riguardo agli obblighi di dispensazione contenuti nell’articolo
      tente per territorio. La fornitura per scorte dei farmaci vete-           45, una loro violazione comporta l’applicazione di una sanzione
      rinari/umani tabella medicinali sez. D ed E per la quale oc-              amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
      corre la triplice copia non ripetibile veterinaria, seguirà le            somma da ‹ 100,00 a ‹ 600,00 fatta salva la clausola di sal-
      disposizioni previste dal D.lgs.193/2006 s.m. e i..                       vaguardia penale. Rientrano in questa previsione sanzionatoria
      Il farmacista dovrà procedere alla registrazione in uscita dei            la dispensazione di medicinali compresi nella tabella II sez. A
      farmaci tabella medicinali sez. A, B, C sull’apposito registro            (es. morfina) su presentazione di una ricetta non redatta secondo
      entrata e uscita stupefacenti.                                            le disposizioni contenute nell’articolo 43, il mancato accertamento
                                                                                da parte del farmacista dell’identità dell’acquirente senza aver
      Sanzioni                                                                  preso nota degli estremi del documento, ecc.
                                                                                Infine, nell’articolo 68 sono presi in considerazione gli obblighi
      I farmacisti e i medici veterinari che violano gli obblighi previsti      di tenuta dei registri di entrata e di uscita, di carico e scarico, di
      nel DPR 309/1990 s.m. e i. relativi alla dispensazione, approvvi-         lavorazione nonché gli adempimenti di trasmissione dei dati e
      gionamento, detenzione, prescrizione, e registrazione possono             di denunzia (es. perdita, smarrimento o sottrazione). In caso di
      incorrere in sanzioni amministrative e penali previste nello stesso       loro inottemperanza si commette un reato contravvenzionale
      decreto. Per gli aspetti di nostro interesse, sono da considerare in      punito con la pena dell’arresto sino a due anni o dell’ammenda
      particolar modo le sanzioni contenute nell’articolo 38 “Vendita           da ‹ 1.549,00 a ‹ 25.822,00 salvo il fatto costituisca più
      o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope”, nell’articolo          grave reato. Con riferimento agli obblighi di registrazione, l’il-
      41 “Modalità di consegna”, nell’articolo 42 “Acquisto di medi-            lecito penale si tramuta in illecito amministrativo punibile con
      cinale a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da        il pagamento di una sanzione pecuniaria da ‹ 500,00 a ‹
      parte di medici chirurghi”, nell’articolo 44 “Divieto di consegna         1.500,00 qualora non sia rispettata una eventuale normativa
      a persone minori o inferme di mente”, nell’articolo 45 “Dispen-           che regolamenti la tenuta dei registri.

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