STUPEFACENTI e SOSTANZE PSICOTROPE: dispensazione in farmacia - Ordine dei Farmacisti di Bologna
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STUPEFACENTI e SOSTANZE PSICOTROPE: dispensazione in farmacia Corso di preparazione all’ Esame di Stato Bologna,6 Novembre 2017 Dott. Stefano Guizzardi 1
SOSTANZE STUPEFACENTI-PSICOTROPE SONO SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE CAPACI DI ALTERARE L’ATTIVITA’ MENTALE E DI INDURRE,IN DIVERSO GRADO,FENOMENI DI TOLLERANZA E DIPENDENZA. L’AZIONE PSICOTROPA SI DISTINGUE IN: -PSICOLETTICA: DEPRESSIONE DI FUNZIONI DEL SNC(es.Barbiturici,BZD) -PSICOANALETTICA: FUNZIONE ECCITATORIA DEL SNC(es.amfetamine,caffeina) -PSICODISLETTICA: ALTERAZIONE DELLE PERCEZIONI,DELLO STATO DI COSCIENZA E DEL COMPORTAMENTO(es.oppiacei,cannabinoidi,allucinogeni) 2
DPR 309/90 Decreto del Presidente della Repubblica del 9.10.1990, n. 309, recante: "TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA". E ‘ il testo di riferimento per ogni attività concernente l’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope: scopo terapeutico – problematiche tossicodipendenza – repressione del traffico internazionale di droga La legge (136 art. raccolti in 7 titoli) disciplina tutti gli stadi attraverso cui passano le sostanze considerate, dalla coltivazione delle piante che le contengono o dalla loro preparazione industriale per sintesi o semisintesi, fino alla dispensazione al pubblico attraverso le farmacie. Prevede inoltre la costituzione delle strutture per la riabilitazione dei tossicodipendenti. E’ stato più volte modificato nel corso degli anni (Legge 12/2001,Legge 49/2006,Legge 38/2010,Legge 79/2014) 3
IN FARMACIA La detenzione e la vendita di medicinali stupefacenti da parte della farmacia è IMPLICITA nell’autorizzazione all’apertura LA FARMACIA PUO’: acquistare sia sostanze stupefacenti che medicinali che li contengono. PUO’: vendere SOLAMENTE medicinali contenenti sostanze stupefacenti quindi NON PUO’: vendere sostanze stupefacenti come tali (compresi la restituzione di sostanze al produttore, al commerciante all’ingrosso o la cessione ad altre farmacie) 4
Legge 8 febbraio 2001, n.12 (L. 12/01) 1° MODIFICA al DPR 309/90 Nel tempo la normativa degli stupefacenti ha recepito importanti modifiche al testo originario con lo scopo di agevolare la prescrizione e la somministrazione dei principi attivi prescritti nella terapia del dolore in pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa FACILITAZIONI PRESCRITTIVE PER I FARMACI CON FORTE ATTIVITA’ ANALGESICA: L. 12/01 ha introdotto: a) l’allegato III/bis (medicinali per la terapia del dolore) b) la RMR (Ricetta Ministeriale a Ricalco) per la prescrizione dei relativi medicinali 5
Legge 21 febbraio 2006, n.49 (L. 49/06) (Fini-Giovanardi) 2° MODIFICA al DPR 309/90 sostituita dalla L. 16 maggio 2014, N. 79 - Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope 1. Aveva profondamente modificato la classificazione degli stupefacenti: erano state sostituite le 6 vecchie tabelle stupefacenti con 2 sole tabelle I (SOSTANZE D’ABUSO) II (MEDICINALI STUPEFACENTI – FARMACI usati in terapia). Le tabelle vengono aggiornate dal Ministero della Salute sentito il Consiglio Superiore di Sanità e L’Isituto superiore di Sanità 6
Legge 21 febbraio 2006, n.49 (L. 49/06) sostituita dalla L. 16 maggio 2014, N. 79 - Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Disposizioni ancora valide: 2. Ha esteso l’utilizzo della RMR per tutti i farmaci della tabella dei medicinali sez. A, validità 30 giorni , prescrizione per 30 giorni di terapia e non più in tutte lettere; 3. Validità unica fissata in 30 giorni ,escluso quello di emissione, per tutte le ricette relative agli stupefacenti 4. Riduzione a 2 anni dalla chiusura del registro(cioè dall’ultima registrazione) dell’obbligo di conservazione delle ricette delle sezioni A, B eC 5. Tutte le sanzioni relative alla dispensazione degli stupefacenti diventano di carattere amministrativo. 7
Ordinanza del Viceministro Fazio in MATERIA di farmaci stupefacenti nella TERAPIA DEL DOLORE Ordinanza del 16.06.2009 in vigore dal 20.06.09 e relativa integrazione pubblicata sulla G.U. n.156 dell’ 8.07.2009 Al fine di SEMPLIFICARE LA PRESCRIZIONE, in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti DEL DOLORE SEVERO, è stato previsto il passaggio dalla tabella IIA(ora sez.A) alla IID (ora Sez.D)di alcuni farmaci oppioidi appartenenti all’allegato III bis Per il farmacista non esiste più l’obbligo di: I. Ordinare questi farmaci tramite bollettario buoni acquisto; II. Registrare la movimentazione di entrata/uscita sul registro stupefacenti; III. Prescrivere la loro dispensazione su ricetta RMR IV. Conservare i suddetti farmaci in armadio chiuso a chiave V. Smaltire i suddetti farmaci scaduti mediante comunicazione all’ Usl. 8
Legge 15 MARZO 2010, n.38 (L. 38/10) 3° MODIFICA al DPR 309/90 Disposizioni per garantire l’accesso alle CURE PALLIATIVE e alla TERAPIA DEL DOLORE Le semplificazioni prima previste per i soli “pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa” sono state estese a tutti i “malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni”. 9
Legge 15 MARZO 2010, n.38 (L. 38/10) LA LEGGE CONFERMA l’ordinanza del 16.06.09 che trasferisce molti medicinali ALLEGATO III/bis dalla II sez.A alla II sez.D allo scopo di agevolare la loro prescrizione Forme parenterali, metadone e buprenorfina os Forme NON parenterali (rimangono in IIA) (passano in IID) n. conf per 30 gg di terapia TERAPIA DEL DOLORE n. conf per 30 gg di terapia RMR SSN RNR - Prescrizione NON per terapia del dolore Dati acquirente solo tab. Sez.A Dati acquirente - Uso in deroga su animali, f.veterinari Tenere copia solo tab. Sez.A perché - Approvvigionamento tramite carico /scarico Conservare per 2 anni autoricettazione Inviare originale all’ASL 10
Legge 16 maggio 2014, n. 79 Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Corte Costituzionale(sentenza n.32/2014)dichiara illegittimità costituzionale in materia di prescrizione/dispensazione medicinali stupefacenti introdotti con L.49/2006 Governo adotta DL 36/14 poi convertito nella L.79/2014 per sanare vuoto normativo e ripristinare ,a tutela della salute pubblica e certezza giuridica,la normativa vigente prima della sentenza sono reintrodotte,immutate ,le disposizioni in materia di prescrizione,dispensazione,smaltimento e distruzione delle sostanze/medicinali stupefacenti variato il sistema dei classificazione degli stupefacenti in tabelle 11
In passato la classificazione prevedeva due tabelle: Tabella I -erano indicate le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso Tabella II- suddivisa nelle cinque sezioni A,B, C, D ed E, erano indicate le sostanze con attività farmacologica e, pertanto, usate in terapia in quanto farmaci. LEGGE N.79/2014 Cinque tabelle: TABELLE I, II, III e IV- sono collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti e vi sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo nazionale e internazionale. Nelle prime quattro tabelle rientrano altresì le preparazioni contenenti le sostanze elencate in ciascuna di tali tabelle, in conformità alle modalità di cui alla Tabella dei medicinali. La quinta tabella o “Tabella dei medicinali”: è quella di interesse per il Farmacista! E’ suddivisa in cinque sezioni indicate con lettere (A- B-C-D -E), nelle quali sono distribuiti i medicinali(in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso ) di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario ed il relativo regime di dispensazione. La classificazione segue criteri chimico-farmaceutici,farmacologici,tossicologici e rischi di abuso. Nulla è mutato nella disciplina dell’allegato III bis, nel quale permangono i medicinali stupefacenti che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate .
Tabella I: Oppio e derivati oppiacei (morfina, eroina, metadone ecc.) Foglie di Coca e derivati Amfetamina e derivati amfetaminici (MDMA-ecstasy e designer drugs) Allucinogeni (dietilammide dell’acido lisergico - LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina ecc.) Tabella II: Cannabis e prod. da essa ottenuti Tabella III: Barbiturici Tabella IV : Benzodiazepine 13
TABELLA DEI MEDICINALI (SUDDIVISA NELLE CINQUE SEZIONI: A, B, C, D, E) - Medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee; - Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis; -Barbiturici; -Benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, lorazepam ecc.). In base al decrescere del loro potere di indurre dipendenza sono state collocate nelle 5 diverse sezioni. E’ vietata la vendita di stupefacenti a soggetti minorenni o manifestamente infermi di mente (art. 44 DPR 309/90). 14
TABELLA DEI MEDICINALI La tabella si articola in 5 sezioni: A, B, C, D, E. TABELLA DEI MEDICINALI A RMR o SSN nei casi previsti Movimenti documentati sul SEZIONI B RNR registro stupefacenti C RNR (o SSN) D RNR (o SSN) E RR (o SSN) TUTTE LE RICETTE RELATIVE AI MEDICINALI STUPEFACENTI HANNO VALIDITA’ 30 giorni (escluso il giorno di redazione). LA CONSEGNA DEI MEDICINALI APPARTENENTI A QUESTA TABELLA E’ CONSENTITA SOLAMENTE A PERSONE MAGGIORENNI E NON MANIFESTAMENTE INFERME DI MENTE 15
Tabella dei medicinali: sezione A Farmaci contenenti: Oppiacei naturali, di semisintesi e sintesi (es.morfina, codeina e fentanil) Barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonchè altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili Sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica e/o psichica Sostanze e/o medicinali appartenenti a tale Tabella devono essere conservate/i in Farmacia in armadio chiuso a chiave,diverso da quello delle sostanze tossiche e molto tossiche 16
SEZIONE A ALLEGATO III/bis (terapia del dolore) Farmaci con modalità prescrittive semplificate nel caso in cui vengano prescritti per la terapia del dolore severo,indipendentemente dall’origine dello stesso _ Buprenorfina (Temgesic®, Transtec®……) _ Codeina (in associazione con Paracetamolo: Coefferalgan®, Lonarid®, Tachidol®; in associazione con Edera : Hederix®) _ Diidrocodeina (Paracodina®, in associaz. con Pentetrazolo: Cardiazol Paracodina®) _ Fentanil (Actiq®, Durogesic®, Effentora®, Fentanest®, Matrifen®……….) _ Idrocodone _ Idromorfone (Jurnista®……….) _ Metadone (Eptadone®) _ Morfina (MsContin® cpr, Oramorph®fl os, Twice®cpr,fiale iniettabili) _ Ossicodone (Oxycontin®, in associaz. con Paracetamolo: Depalgos®; con Naloxone :Targin®) _ Ossimorfone _ Tapentadolo (D.M.31/03/11) (Palexia®) - Sufentanil sublinguale (Zalviso® cpr)-uso ospedaliero 17
Sezione A Farmaci NON in All. III/bis Farmaci in All. III/bis Flunitrazepam (Roipnol® cpr) Morfina fiale Metilfenidato Cloridrato (Ritalin® cpr)* Metadone fl e fl os (Eptadone®,Metadone clor fl os) Petidina Cloridrato fl Buprenorfina cpr – fiale (Temgesic® compresse e fiale) Ketamina (Ketavet® – uso veterinario) Deca-Durabolin® fl (a pagamento) *Il Metilfenidato è utilizzato nel trattamento del disturbo da deficit dell’attenzione ed iperattività (ADHD)nei bambini a partire dai 6 anni di età e negli adolescenti come parte di un programma di trattamento multimodale ;la prescrizione richiede RMR su diagnosi differenziale e PT di centri di riferimento di neuropsichiatria infantile individuati dalle Regioni. La prescrizione è a carico del SSN negli adulti(>18 anni)se già in trattamento prima del compimento della maggiore età(Det.AIFA 488/2015) 18
Sez. A, All. III/bis prescritti per la “terapia del dolore” (es: morfina, buprenorfina) E’ possibile la prescrizione con due differenti tipi di ricetta: RMR SSN Ricetta Ministeriale a Ricalco Normale ricetta “rossa” 19
Sez. A NON All. III/bis (es: flunitrazepam) o in All. III/bis ma NON per “terapia del dolore” (es. metadone per disassuefazione) E’ prevista esclusivamente la prescrizione con Ricetta Ministeriale a Ricalco (RMR) per un solo medicinale o dosaggio la cui validità massima è di trenta giorni escluso il giorno del rilascio. 20
Tabella dei medicinali: sezione A Sezione A NO All. III BIS All. III BIS USO IN DEROGA SU ANIMALI P A G FARMACI VETERINARI A n. conf per 30 gg di terapia M PREPARAZIONI GALENICHE E N T O NON TERAPIA DEL DOLORE RMR 1 solo tipo di medicinale per n. confezioni che fino a 2 tipi di medicinali diversi tra loro o 1 stesso garantiscano una cura di una durata non tipo con 2 dosaggi differenti per n. conf. che superiore a 30 giorni garantiscano una cura non superiore a 30 giorni 21
Tabella dei medicinali sez.A, RMR La RMR prevede un apposito ricettario approvato dal Ministero della salute e deve essere compilata in duplice copia a ricalco per i medicinali spediti in regime privato ed in triplice copia a ricalco per i medicinali dispensati a carico del SSN;una copia va consegnata all’acquirente come giustificativo del trasporto e detenzione del farmaco. . fini della rimborsabilità ,la RMR vale su tutto il territorio nazionale, Ai indipendentemente dalla residenza del paziente, dalla regione di appartenenza del medico prescrittore e dall’ubicazione della farmacia. Il ricettario ad uso dei Medici Chirurghi e dei Medici Veterinari, prevede un unico modello da compilare ed E’ PERSONALE Il ricettario si presenta in blocchetti da 30 ricette numerate progressivamente e stampate dall’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. la distribuzione dei ricettari ai medici (anche non convenzionati SSN) e ai veterinari operanti nel territorio di competenza è effettuata dalle aziende sanitarie locali (ASL) COSA DEVE FARE IL SOSTITUTO DEL MEDICO TITOLARE ? Un medico che sostituisce un titolare di ambulatorio, non può utilizzare il ricettario del titolare.Il medico sostituto deve dotarsi del ricettario personale ed utilizzarlo qualora se ne presenti la necessità. 22
Tabella dei medicinali sez.A, RMR Per ritirare un medicinale rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale l’assistito deve presentare in farmacia: a) l’originale della ricetta (si conserva in farmacia per due anni dall’ultima registrazione sul registro entrata/uscita stupefacenti) b) la copia per il SSN (da inviare alla ASL per il rimborso). Se l’assistito presenta il solo originale ,il farmacista può procedere alla spedizione unicamente in regime privatistico, vale a dire chiedendo il pagamento del medicinale e conservando la ricetta stessa per due anni dall’ultima registrazione. Se l’assistito presenta la sola copia per il SSN senza l’originale della ricetta, il farmacista non può consegnare alcun medicinale, nemmeno in regime privatistico. 23
Tabella dei medicinali sez.A, SSN POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE LA RICETTA SSN in alternativa alla RMR (Ricetta Ministeriale a Ricalco) esclusivamente per i farmaci dell’allegato IIIbis rimasti in tabella dei medicinali sez.A QUANDO prescritti per la terapia del dolore Obbligatoria l’ indicazione della posologia(dose,modo e tempi di somministrazione) per una terapia non superiore ai 30 gg 24
IN EMILIA ROMAGNA Per quanto riguarda il numero di confezioni prescrivibili per ricetta SSN con propria circ. la Regione Emilia Romagna, precisa che possono essere prescritti due medicinali diversi nelle quantità e con le modalità indicate nella seguente tabella(Circ. Regione Emilia Romagna N.95840 del 02/04/10) Numero confezioni per ricetta Codice da indicare Fino a 2 Nessuno Fino a 3 Codice esenzione per patologia Superiore a 2, fino a 30 giorni di terapia TDL01* Qualora la prescrizione riguardi i medicinali inclusi nella Sez. A, la ricetta dovrà riportare anche dose,modo e tempi di somministrazione. In caso in cui la prescrizione dei medicinali dell’Allegato III bis inseriti nella Sez. A non avvenga a carico del SSN, è necessario l’impiego della ricetta ricalco. *TDL01 : Si tratta di un codice che il medico deve apporre sulle ricette SSN "rosse" (non obbligatorio sulle RMR) per poter prescrivere una terapia di 30 giorni. La ricetta SSN ha validità regionale. 25
Tabella dei medicinali sez.A, RMR o SSN OBBLIGHI DI PRESCRIZIONE del medico chirurgo (RMR o SSN) 1. CF.,cognome e nome dell’assistito ( indirizzo non più obbligatorio) 2. Prescrizione per massimo 30 GIORNI DI TERAPIA ,dose (permette di calcolare il n. dei pezzi che si possono consegnare ), modo e tempi di somministrazione 3. TDL01 (solo su ricetta SSN) 4. Timbro indicante l'indirizzo e il numero telefonico professionali (possibilità di contattare il prescrittore) del medico da cui la ricetta è rilasciata,il timbro IN ORIGINALE su tutte le copie 5. la data (la ricetta è valida 30 giorni escluso quello di emissione) 6. la firma per esteso (in originale sulla prima copia e in calce sulle altre se RMR) del prescrittore da cui la ricetta è rilasciata; 26
Tabella dei medicinali sez.A OBBLIGHI DEL FARMACISTA I. annotare nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento ***dell’acquirente che deve essere maggiorenne (in originale sulla prima copia e in calce sull’altra): - nello spazio riservato sul fronte della RMR - sul retro nello spazio “annotazioni del farmacista” sulla ricetta SSN (L.38/10) ***Non è più previsto l’accertamento dell’identità; QUALSIASI documento di riconoscimento (es. libretto iscrizione ordine professionale, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, il libretto di pensione PURCHE’ MUNITI DI FOTO E TIMBRO) è idoneo per l’acquisto di medicinali stupefacenti. II. A) se farmaci rimborsati dal SSN: Staccare e attaccare i fustelli sulla copia da inviare all’ASL di appartenenza (se l’apposito spazio della ricetta non è sufficiente, il farmacista può applicarli anche sul retro della ricetta,oppure su di un foglio allegato alla stessa); sulla copia che rimane in farmacia scrivere il n. di confezionidispensate ed il prezzo praticato B) Se farmaci a pagamento: Scrivere nella parte riservata ai fustelli il prezzo per il n. confezioni dispensate 27
Tabella dei medicinali sez.A IL FARMACISTA PUO’: III. - Consegnare in via definitiva, su richiesta del cliente, un numero di confezioni INFERIORE a quello prescritto, annotandolo sulla ricetta e dandone comunicazione al medico prescrittore (L.38/10); - Spedire la ricetta anche quando il numero di confezioni superi, in relazione alla posologia, il limite massimo consentito (30 gg), nel caso l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nella confezione -(es TRANSTEC cerotti)- (L.38/10); - Consegnare un numero di confezioni inferiore a quello prescritto e sufficiente a coprire 30 gg. di terapia laddove il quantitativo di unità posologiche ecceda i 30 gg ,dandone comunicazione al medico prescrittore (L.38/10); Il medico può adeguare la terapia? In caso di variazione del dosaggio inizialmente prescritto, il medico può compilare una nuova ricetta autocopiante con la nuova prescrizione, anche se il paziente non ha completato il ciclo di terapia iniziale. 28
Tabella dei medicinali sez.A OBBLIGHI DEL FARMACISTA IV. Si può ricorrere alla CONSEGNA FRAZIONATA (L.38/10) in caso di : esaurimento scorte; particolari circostanze,ad esempio durante un turno (per non rimanere sprovvisti in caso di ulteriori richieste), su richiesta del paziente In caso di mancato ritiro delle confezioni residue, oltre il termine di validità il farmacista non può consegnare la quantità rimanente ma deve annotare in calce alla prescrizione la “mancata consegna per trascorsi termini di validità”. V. apporre timbro, data e prezzo (in originale su tutte le copie) VI. In caso di spedizione frazionata, Il Farmacista deve,ad ogni spedizione,apporre sulla ricetta timbro, data,numero pezzi consegnati e prezzo praticato. VII. Registrare la movimentazione di uscita sul registro entro le 48 h dalla data di spedizione (L.38/10) , e non più contestualmente. VIII.Conservare la ricetta (in originale se RMR, in fotocopia se SSN) per 2 anni (2/5 per veterinari)*****dalla data dell’ultima registrazione su registro separatamente da quelle della tabella medicinali sez.C poiché le prescrizioni per le quali è fatto obbligo di accertare le generalità di chi ritira il farmaco vanno tenute separate dalle altre.29
Tabella dei medicinali sez.A OBBLIGHI DEL FARMACISTA ***** PRECISAZIONI SULLE RICETTE RIGUARDANTI ANIMALI 5anni previsti per l’uso in deroga o su animali da reddito, 2/5 ANNI DI CONSERVAZIONE VALIDA SIA PER STUPEFACENTI sez.A che sez.C USO IN DEROGA Sezione A Sezioni C, D, E ANIM. DA REDDITO RMR TRIPLICE COPIA (durata 10 gg lavorativi) ANIM. DA COMPAGNIA RMR RNR (durata 30 gg) 30
Es. Morfina cloridrato 5 fl 20 mg/ml (sez.A, all. IIIbis) Ricetta Quantità Posologia Esenzione Calcolo Il farmacista in ricetta terapia RMR 100 fl 3fl/giorno nessuna Ca. 33gg Dispensa solo 90 fiale cioè 18 scat. da 5 fl SSN 100 fl 3fl/giorno TDL01 Ca. 33gg Dispensa solo 90 fiale cioè 18 scat. da 5 fl SSN 7 scat da 1fl/giorno TDL01 35 fl Dispensa solo 6 scatole 5 fl perché la 7° scatola verrebbe aperta il 31° gg. SSN 7 scat da 1fl/giorno 048 35 fl Dispensa solo 6 scatole 5 fl perché presente cod.es.patologia e cura per 30 gg 31
Es. Morfina cloridrato 5 fl 20 mg/ml (sez.A, all. IIIbis) ricetta Quantità posologia esenzione Calcolo Il farmacista in ricetta terapia RMR 7 scat da 1fl/giorno nessuna 35 fl Dispensa solo 6 scatole 5 fl perché la 7° scatola verrebbe aperta il 31° gg. SSN(o 1 scat da 1 fl al nessuna Non è La ricetta NON è spedibile RMR) 5 fl bisogno possibile determina rla BIANCA 1 scat da Nessuna o La ricetta non è MAI (a paga 5 fl qualsiasi spedibile perché la mento) morfina è Sez.A e non è prescrivibile con ricetta bianca. Occorre RMR 32
CODICE FISCALE ASSISTITO DATI ACQUIRENTE E DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO X X X X X X X X X X X X X X X X ROSSI MARIO NELLA COPIA A RICALCO ANDRANNO APPLICATE LE FUSTELLE Morfina cloridrato 20 mg fiale TIMBRO E FIRMA DEL sessanta fiale una fiala s.c. ogni 8 ore Dr.Carlo Bianchi MEDICO CON Via Roma n.1-Bologna INDIRIZZO E C.F.xxxxxxxxxxxxxxxx NUMERO Medico conv.SSN.cod.reg.xxx TELEFONICO Tel.051/123456 PROFESSIONALI β 1 0 0 1 1 7 TIMBRO FARMACIA CON DATA E PREZZO PRATICATO 33
NEL RETRO SI ANNOTANO DATI ACQUIRENTE E DOCUMENTO RICONOSCIMENTO CODICE FISCALE ASSISTITO ROSSI MARIO X X X X X X X X X X X X X X X X T D L 0 1 Morfina cloridrato 10 mg fiale –confezione da cinque fiale dieci confezioni una fiala i.m. ogni 6 ore TIMBRO E Dr.Carlo Bianchi FIRMA DEL Via Milano 1-Bologna MEDICO CON C.F.xxxxxxxxxxxxxxxx INDIRIZZO E NUMERO 1 0 1 0 0 1 1 7 Med.conv.SSn-cod.reg.xxx β TELEFONICO Tel.051/1213456 PROFESSIONALI TIMBRO FARMACIA CON DATA SPEDIZIONE FUSTELLE 34
Es. Metadone cloridrato 20 ml 1 mg/ml (sez.A, all. IIIbis) NELLA TERAPIA DEL DOLORE NELLA DISASSUEFAZIONE la norma è identica a quella di un qualunque E’ obbligatorio l'uso della RMR (accompagnato da stupefacente in Sez. A un PT redatto da una struttura sanitaria pubblica o dell'allegato III bis (es. Morfina fiale privata autorizzata. Il PT occorre al medico, non al iniettabili). farmacista) RMR A pagamento: n.conf per 30 giorni di terapia o SSN (con cod. TDL01) Rimborsabile SSN:prescrivibili anche 2 Numero pezzi per 30 giorni di terapia dosaggi diversi FORMALISMI COMUNI: -Validità ricetta 30 gg -Registrazione sul registro stupefacenti -Dose prescritta, posologia e modalità di somministrazione obbligatori -Annotazione dati acquirente -Conservazione ricetta (in originale o in copia) per due anni dalla chiusura del registro 35
Es. Decadurabolin fiale 1 sir 50 mg/1 mL (sez.A, NON all. IIIbis) PRIMA del D.M. 11.06.2010, RNR DOPO del D.M. 11.06.2010 è obbligatoria la RMR I NAS hanno i dati di acquisto da parte dei fornitori e possono procedere a controllare che le ricette non ripetibili spedite, presenti in farmacia, corrispondano ai dati di acquisto. I farmaci di origine industriale contenenti sostanze dopanti devono essere dotati sull’imballaggio di apposito pittogramma 36
Es. Decadurabolin fiale 1 sir 50 mg/1 mL (sez.A, NON all. IIIbis) DOPO del D.M. 11.06.2010, in vigore dallo 09.07.2010,occorre RMR DM 11 giugno 2010 – Aggiornamento tabelle I e IIA stupefacenti. Inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone(classe S1). Prescrizione su RMR (1 solo medicinale per 30 giorni di terapia): la confezione riporta:
Tabella dei medicinali sez.B Comprende medicinali contenenti: 1) i barbiturici ad azione antiepilettica e barbiturici con breve durata d'azione; 2) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici e i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza. Una specialità medicinale ad uso umano appartenente a questa tabella è l'Alcover® sciroppo (sodio oxibato, prescritto per l’alcoolismo ): -RNRL(prescrivibile da medici di strutture ospedaliere o assimilate-SERT) bianca, a pagamento (non concedibile SSN) con indicazione di nome e cognome paziente -Validità 30 giorni per il numero di confezioni prescritte -Scarico su registro entrata/uscita -Conservazione ricetta per 2 anni dalla chiusura del registro. 38
Tabella dei medicinali sez.B Il DM 18.04.2007 ha aggiunto in tabella sez. B la seguentesostanza: Delta–9-tetraidrocannabinolo e il trans-delta-9-tetraidrocannabinolo Motivazione:costituisce il principio attivo di medicinali utilizzati come adiuvanti nella terapia del dolore, anche al fine di contenere i dosaggi dei farmaci oppiacei; inoltre si sono rivelati efficaci nel trattamento di patologie neurodegenerative quali la sclerosi multipla. IMPORTANTE!! Il DM 23/01/13 ha introdotto in sez.B anche i medicinali di origine vegetale a base di cannabis. In Italia esiste un’unica specialità medicinale registrata : SATIVEX SPRAY orale (estratto totale della pianta di cannabis,standardizzato);è prescrivibile con RNRL(redatta da centri ospedalieri o specialisti in neurologia) ,classe H. Indicazioni terapeutiche:alleviare i sintomi in pazienti adulti,affetti da spasticità da moderata a grave nella sclerosi multipla che non hanno manifestato una risposta adeguata ad altri medicinali antispastici e che hanno mostrato un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi associati alla spasticità nel corso di un periodo di prova iniziale della terapia. 39
In assenza di medicinali registrati in Italia ,è data facoltà al Farmacista di poterli preparare come GALENICI MAGISTRALI IN FARMACIA, dietro presentazione di ricetta medica e quando la terapia sia documentata e accreditata nella letteratura scientifica internazionale . Uso medico della cannabis :non puo' essere considerato una terapia propriamente detta, bensi' un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati, o hanno provocato effetti secondari non tollerabili, o necessitano di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali. UTILIZZAZIONE TERAPEUTICA DEI PREPARATI A BASE DI CANNABIS IN BASE ALLE INDICAZIONI DEL DM 9/11/15: l’analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali l’effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali l’effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard 40
Prodotti a base di cannabis che possono essere impiegati per l’allestimento di preparazioni galeniche: la cannabis prodotta dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze,denominata FM-2 nelle more della piena disponibilità di sostanze attive a base di cannabis di produzione nazionale,anche in riferimento alle diverse concentrazioni in principi farmacologicamente attivi,delle sostanze vegetali esportate dall’Office for Medicinal Cannabis del Ministero della salute, del welfare e dello sport olandese I preparati sono sprovvisti di autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi delle direttive comunitarie in materia di medicinali ad uso umano Non esistono indicazioni terapeutiche autorizzate per tali sostanze vegetali. 41
PREPARAZIONI GALENICHE A BASE DI CANNABIS La sostanza è reperibile in forma di inflorescenze essicate ,in sei diverse titolazioni riferite al contenuto di THC(delta-9-tetraidrocannabinolo)e di CBD(cannabidiolo): FM- 2 (sativa)THC 5-8%.CBD 7,5-12%(disp.dal 14/12/16) BEDROCAN®(sativa) 22% THC -
ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DEL FARMACISTA APPROVVIGIONAMENTO SOSTANZE E OPERATIVITA’ :E’ NECESSARIO IL BUONO ACQUISTO! DA STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE(FM-2),OPPURE ,SE IL MEDICO PRESCRIVE SOSTANZA A DIVERSO TITOLO: DA DISTRIBUTORE ITALIANO AUTORIZZATO CONSERVAZIONE ARMADIO CHIUSO A CHIAVE -OPERAZIONE DI CARICO(ENTRO 48 ORE) SU REGISTRO ENTRATA/USCITA(UNA PAGINA PER OGNI DIVERSA TITOLAZIONE) -ALLESTIMENTO PREPARATO -INDICARE IN ETICHETTA:”SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL DPR 309/90 E SUCC. MOD.,TAB.MEDICINALI SEZ.B” -APPLICAZIONE SULL’ETICHETTA DELLA PREPARAZIONE DEL SIMBOLO E DICITURA “PER CHI SVOLGE ATTIVITA’ SPORTIVA:L’USO DEL FARMACO SENZA NECESSITA’ TERAPEUTICA COSTITUISCE DOPING E PUO’ DETERMINARE COMUNQUE POSITIVITA’ AI TEST ANTI-DOPING”(CLASSE S8) -COPIA ETICHETTA E FIRMA FARMACISTA PREPARATORE SU RICETTA RICETTA: -VALIDITA’ di 30 GIORNI ESCLUSA DATA DI PRESCRIZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE -TIMBRO FARMACIA CON DATA E PREZZO PRATICATO -CONSEGNA A MAGGIORENNE E NON MANIFESTAMENTE INFERMO DI MENTE -REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONE DI SCARICO ENTRO 48 ORE -CONSERVAZIONE RICETTA PER DUE ANNI DALLA CHIUSURA DEL REGISTRO -INVIO ENTRO FINE MESE DI UNA COPIA ALL’AUSL DI PERTINENZA DELLA FARMACIA(L.94/98) -CONSEGNARE COPIA FIRMATA DELLA RICETTA AL CLIENTE COME GIUSTIFICATIVO DEL POSSESSO -INVIO TELEMATICO AL MINISTERO DELLA SALUTE DEI DATI PER UTILIZZO SOSTANZE DOPANTI ENTRO 31 GENNAIO DI OGNI ANNO (RIF. ALLE PREP.DELL’ANNO PRECEDENTE) !! LA RIMBORSABILITA’ DEI PREPARATI DI CANNABIS E’ STABILITA A LIVELLO REGIONALE IL DM 23/03/17 HA INSERITO LA “CANNABIS INFIORESCENZE”IN ALLEGATO “A” DELLA TARIFFA NAZIONALE PER LA VENDITA AL PUBBLICO DEI MEDICINALI(Euro 9/gr.) 43
Date le caratteristiche chimico-fisiche della droga,il Farmacista può allestire preparazioni in forma di: 1)SUDDIVISIONE IN DOSI • Si preparano CARTINE O FILTRI dell’inflorescenza tale quale che il paziente utilizzerà: •a)PER VIA ORALE, per la preparazione del decotto secondo le indicazioni prescritte dal medico. •b)PER VIA INALATORIA: le dosi dell’inflorescenza verranno poste, sempre secondo le indicazioni del medico, in appositi riscaldatori/ vaporizzatori 2) ESTRATTO OLEOSO:in questo caso il DM del 9 Novembre 2015 impone,per assicurare la qualità del prodotto, che ogni preparato sia corredato da un certificato di analisi che attesti il titolo del principio attivo, effettuato con metodologie sensibili e specifiche quali la cromatografia liquida o gassosa accoppiate alla spettrometria di massa. (In questo caso la sostanza attiva vegetale, dopo l’estrazione, deve essere accantonata e smaltita ,come i medicinali inutilizzabili,non stupefacenti)
Dott.Mario Verdi Medico chirurgo Via Roma n.100 Roma-Tel.06123456 Data / / Codice numerico o alfanumerico paziente(no nome e cognome) Pr. Cannabis Flos 5-8% THC (FM-2) Cartina da X mg. Di tali numero Y cartine/bustine S. Somministrare n. Z cartine/bustine al giorno da X mg.(obbligatorio il dosaggio come da DM 09/11/15),mediante decozione per via orale o vaporizzazione per via inalatoria MOTIVAZIONE DELLA PRESCRIZIONE Timbro e firma Medico 45
UTILIZZO DI PREPARATI VEGETALI A BASE DI CANNABIS SATIVA IN EMILIA ROMAGNA DELIBERA REGIONALE (DGR N.1250/2016) DEFINITO IL PERCORSO PER LA PRESCRIZIONE E GESTIONE DEI PREPARATI VEGETALI A BASE DI CANNABIS ;CON ESSA VIENE ATTUATA LA LEGGE REGIONALE N.11 DEL 17/07/14 ED IL DM DEL 09/11/15. Dal 1 settembre 2016 le prescrizioni magistrali a base di Cannabis Sativa(decotto,estratti)sono a carico del SSR per i pazienti assistiti nella regione,relativamente alle due seguenti indicazioni: 1)Riduzione del dolore associato a spasticità con resistenza alle terapie convenzionali o intolleranza ad altri cannabinoidi in pazienti affetti da SCLEROSI MULTIPLA 2)Riduzione del DOLORE NEUROPATICO CRONICO in pazienti con resistenza ai trattamenti convenzionali Per la prescrizione ed il follow-up a pazienti assistiti in Emilia Romagna,sia per utilizzo a carico del SSR che non,il Medico dipendente o convenzionato con il SSR dovrà utilizzare apposita scheda informatizzata compilata attraverso la piattaforma SOLE,e potra’ prescrivere in quantitativi tali da coprire fino a 30 giorni di terapia A fine mese il Farmacista trasmetterà le ricette all’ASL di appartenenza,in originale se a carico SSR ( conserva copia per lo scarico sul registro entrata/uscita stupefacenti) o in copia se non a carico del SSR. consegna copia prescrizione al paziente come giustificativo del possesso Applicazione ticket se previsto(ogni singola prescrizione è equiparata ad una confezione) 46
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Tabella dei medicinali sez.C Medicinali contenenti 4 sostanze Fenobarbital (Gardenale® cpr, Luminale® cpr e fiale,Soliphen®-uso veterinario) Pentazocina (Talwin® fl) Barbexaclone (Maliasin ®cpr ) Destropropossifene Farmaci rimborsabili Farmaci non rimborsabili A PAGAMENTO SSN (validità 30gg, 2conf, o fino a 6 se cod. es) RNR BIANCA(validità 30gg per n. conf) Soliphen®(F vet.) e USO IN DEROGA SU ANIMALI da compagnia • il farmacista invia l’originale all’ASL PREPARAZIONI GALENICHE • TRATTIENE UNA COPIA • Trattiene l’originale Conservazione della ricetta per 2 anni (2/5 anni) dall’ultima registrazione Registrazione entro 48h 49
ES. LUMINALE 15 mg 30 cpr (Classe A, sez.C) OBBLIGHI DEL MEDICO (valgono quelli di una normale ricetta SSN) SSN OBBLIGHI DEL FARMACISTA C.F. E NOME COGNOME PAZIENTE COD ES, POSSIBILITA’ MAX DEI 6 PEZZI TIMBRO, FIRMA DEL MEDICO DATA DI PRESCRIZIONE TIMBRO E DATA 50
Tabella dei medicinali sez.C RNR bianca MEDICO/VETERINARIO: Nome e cognome del paziente e/o CF (anche indirizzo se ricetta veterinaria) Posologia ( obbligatoria per ric. veterinaria) Specie animale USO VETERINARIO Tab .sez. C, D, E Limiti quantitativi non previsti ANIM. DA REDDITO TRIPLICE COPIA (durata Data, timbro e firma 10 gg lavorativi) ANIM. DA COMPAGNIA RNR bianca(durata 30 gg) Nel redigere le prescrizioni , il medico può far uso anche di ricettari intestati ad ambulatori, cliniche e case di cura, ospedali, etc… purchè apponga in calce alla ricetta stessa il proprio timbro personale o adotti qualsiasi altro mezzo che lo identifichi. FARMACISTA: Data, prezzo, timbro Conserva la ricetta per 2 anni dall’ultima registrazione su registro separatamente dalle 51 ricette della tab. Sez. A (2/5 se per animale)
ES. LUMINALE 15 mg 30 cpr (sez.C, classe A ma a pagamento perché su animale) Data di prescrizione PRESCRIZIONE VETERINARIA, RNR BIANCA (a pagamento) USO IN DEROGA ( farmaco umano prescritto per gatto) OBBLIGHI DEL VETERINARIO n. conf, posologia OBBLIGHI DEL FARMACISTA Specie animale Nome, cognome e indirizzo proprietario Timbro, firma veterinario Data di spedizione, timbro Prezzo per n. di conf 52
Tabella dei medicinali sez.D Farmaci NON in All. III/bis • Benzodiazepine iniettabili (per es. Valium® fl, Noan® fl, En® fl) Farmaci in All. III/bis Già in D prima del 15/06/2009 Trans. In D dopo il 15/06/2009 per esempio: per esempio: Co-Efferalgan® – Tachidol®(cpr) Actiq® (cpr sol)– Oramorph®(fl os) Hederix Plan®(supp) Transtec®– (Fentanil ,sist.trans.) Cardiazol – Paracodina® (gtt)ecc. Jurnista®(cpr) Depalgos®(cpr) 5-10 mg (DM MS Contin®(cpr) 21/12/07) Depalgos ®20 mg(cpr) Oxycontin®(cpr) 5-10 mg (DM Oxycontin ®20-40-80 mg(cpr) 26/09/08) Zalviso ®cpr (in all. da Agosto 2016)-uso ospedaliero • Medicinali per uso non parenterale contenenti codeina e derivati: Polveri(cpr,cps) 10-100mg, Soluz.orali 1-2,5 %, Supposte20-100mg. • Medicinali non iniettabili contenenti alcaloidi dell’oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 % in peso su base anidra. 53
Tabella dei medicinali sez.D Sezione D Farmaci non rimborsabili Farmaci rimborsabili A PAGAMENTO SSN RNR BIANCA validità 30gg, 2 o fino 6 conf (con esenzione) (validità 30gg per n. conf) SSN DI ALTRA REGIONE • il farmacista invia l’originale all’ASL PREPARAZIONI GALENICHE • NON trattiene alcuna copia USO IN DEROGA SU ANIMALI da compagnia USO VETERINARIO Tab sez.C, D, E ANIM. DA REDDITO TRIPLICE COPIA (durata Solo per All. III BIS 10 gg lavorativi) Fino a 2 conf Nessuna esenz. ANIM. DA COMPAGNIA RNR bianca(durata 30 gg) Fino a 3 conf Codice esenzione patologia(Circ.ER Poiché la posologia non è obbligatoria n.95840 02/04/10 per la sezione D con il codice TDL01 il > 2 conf, per un max di 30 gg TDL01 medico si assume la responsabilità di di terapia aver calcolato le quantità per i 30 gg. 54
Tabella dei medicinali sez.D RNR bianca MEDICO/VETERINARIO: Nome e cognome del paziente (anche indirizzo se ricetta veterinaria) (o CF nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti) Specie animale Posologia (auspicabile ma non obbligatoria) (obbligatoria per ricetta veterinaria) Prescrizione(NO LIMITI QUANTITATIVI) Data, timbro e firma Nel redigere le prescrizioni , il medico può far uso anche di ricettari intestati ad ambulatori, cliniche e case di cura, ospedali, etc… purchè apponga in calce alla ricetta stessa il proprio timbro personale o adotti qualsiasi altro mezzo che lo identifichi. 55
Tabella dei medicinali sez.D RNR bianca FARMACISTA: Apporre data, timbro e prezzo praticato Conservare la ricetta per 6 MESI (es.Tachidol® buste,Co-efferalgan® cp effervescenti ecc.) Solo per All. III BIS transitati nel ‘09 •ANNOTARE nome, cognome ed estremi di QUALSIASI documento di riconoscimento dell’acquirente (senza accertarne più l’identità); •CONSERVARE la ricetta per 2 anni (2/5 ANNI SE PER ANIMALE) dalla data di spedizione (es. Durogesic cerotti,Palexia cp ecc.) 56
Es. MS CONTIN 16 cpr da 10 mg (classe A, sez.D) Ricetta Quantità Posologia Esenzione Calcolo Il farmacista in ricetta terapia SSN 4 scat nessuna TDL01 Non è Dispensa tutte le scatole calcola bile SSN 2 scat 1cpr/gior nessuna 32 gg Dispensa tutte e 2 le conf no perché la 2° non la può sconfezionare SSN 2 scat nessuna nessuna Non è Le ricette con 2 scat. sono calcola sempre spedibili bile SSN 4 scat nessuna nessuna Non è Dispensa solo 2 conf. calcola Perché manca cod. TDL o bile esenzione patologia 57
Es: TRANSTEC ; 3 cerotti da 35 mcg/h (classe A, sez.D) POSOLOGIA prescritta: 1 cer. ogni 3 gg; la scatola contiene 3 cerotti Consegno solo 2 e non 3 scatole perché manca il cod TDL01 o patologia facendo attenzione a non superare la terapia dei 30 gg in base alla posologia 58
Es: TRANSTEC ; 3 cerotti da 35 mcg/h (classe A, sez.D) POSOLOGIA prescritta: 1 cer. ogni 3 gg; la scatola contiene 3 cerotti Posso consegnare tutte e 3 le conf sia perché c’è il cod TDL01 e sia perché non si superano30 gg di terapia; infatti con 1 scatola si coprono 9 gg di terapia; 9x3scatole=27gg di terapia 59
Tabella medicinali sez.E Benzodiazepine orali TAVOR® cp, Minias® cp e gtt Codeinici a basso dosaggio PARACODINA ®gtt e sciroppo Polveri(cpr,cps) ≤10 mg, Soluz.orali ≤1%, Supposte ≤ 20mg Barbiturici o sedativo ipnotici in associazione OPTALIDON® cpr e supposte Sezione E Farmaci rimborsabili Farmaci non rimborsabili A PAGAMENTO SSN RR BIANCA validità 30gg, 2 o fino 6 conf (con esenzione) es Rivotril gtt SSN DI ALTRA REGIONE validità 30gg, max 3 conf • il farmacista invia l’originale all’ASL PREPARAZIONI GALENICHE • NON trattiene alcuna copia 60
Tabella medicinali sez.E RR bianca MEDICO Può prescrivere massimo 3 confezioni che possono essere dispensate in tempi diversi nell’arco dei 30 giorni. Un n. di conf. diverso dall’unità esclude la ripetibilità(consegna unica o frazionata nell’arco dei 30 giorni) E’ ammessa la deroga NON sui 30 giorni (art. 45 DPR 309/90) ma sulla QUANTITA’ (in base all’art. 88 del D.Lgs. 219/06). Es: TAVOR® cpr, 5 confezioni, ma dispensabili in 30 giorni. Data, timbro e firma Nome e cognome su ricetta galenica FARMACISTA: Data, timbro e prezzo praticato LA RICETTA NON SI CONSERVA in quanto va restituita al paziente LA RICETTA GALENICA VA CONSERVATA PER 2 ANNI DALLA CHIUSURA DEL REGISTRO 61
STUPEFACENTI OBBLIGATORI Le farmacie sono obbligate a detenere in farmacia, secondo la F.U. Italiana XII ed, TAB. N. 2 e relative integrazioni, nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio e nelle forme e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze terapeutiche, nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione e al loro pratico impiego: i. BENZODIAZEPINA ORALE (una del gruppo) ii. CODEINA FOSFATO(anche in associazione) iii. DIAZEPAM P.I. iv. FENOBARBITALE ORALE e P.I. v. FENTANYL TRANSDERMICO vi. MORFINA P.I.(fiale im), SOLUZIONE ORALE (fl os) e SOLIDO ORALE (cpr) Conservazione stupefacenti Gli stupefacenti in tabella medicali sez.A, devono essere tenuti chiusi a chiave in un armadio, separati da quelli in sezione B e C (per i quali non è obbligatorio ma è consigliato la detenzione in armadio chiuso a chiave), insieme al registro entrata- uscita 62
STUPEFACENTI ALLESTITI IN FARMACIA RICORDA………………………. per le preparazioni è prevista l’applicazione del diritto addizionale Controllare dosaggi abituali e massimi,pro-dose e nelle 24 ore presenti in Tab.n.8 FU XII ed.,oppure ,se non presenti,quelli corrispondenti ad una specialità medicinale a base dello stesso P.A. regolarmente in commercio OBBLIGO di riportare sull’etichetta la dicitura : “soggetto alla disciplina del DPR 309/90 e successive modifiche, tab. Medicinali, sez….” Di consegnare un n. di unità posologiche per max 30 giorni di terapia ove previsto PERDITE PICCOLE QUANTITA’ durante la preparazione possono verificarsi errori di pesata o perita di sostanze(sfrido di lavorazione); il tutto deve essere indicato nelle note sul registro E/U ROTTURE ACCIDENTALI di fiale/flaconi (conservare i frammenti); fare denuncia alle forze dell’ordine e inviare copia del verbale all’ASL di pertinenza 63
APPROVVIGIONAMENTO DA PARTE DI MEDICI E VETERINARI E’ vietata in assoluto la cessione di principi attivi ai medici e alle strutture sanitarie, che possono acquistare soltanto preparazioni farmaceutiche finite (specialità medicinali, galenici industriali e magistrali). N.B. Solamente le farmacie possono acquistare principi attivi stupefacenti, ma non possono cederli che sotto forma di medicamento e mai come tali Per l’acquisto di medicinali o preparazioni a base di stupefacenti da parte di medici chirurghi e veterinari sono previste due diverse procedure, a seconda del richiedente e dell’utilizzo. AUTORICETTAZIONE (RMR o RNR) RICHIESTA IN TRIPLICE COPIA 64
APPROVVIGIONAMENTO DA PARTE DI MEDICI E VETERINARI AUTORICETTAZIONE I medici chirurghi e i medici veterinari “PER USO PROFESSIONALE URGENTE” possono acquistare senza vincoli di quantità (A PAGAMENTO) mediante AUTORICETTAZIONE (cioè ricetta a loro intestata ) CON RMR (duplice copia) farmaci dell’ all. III bis sez.A o con RNR su carta intestata i farmaci sez.B,C e D 65
APPROVVIGIONAMENTO DA PARTE DI MEDICI E VETERINARI RMR per farmaci di cui all’IIIbis MEDICO/VETERINARIO: Compila la ricetta scrivendo “AUTOPRESCRIZIONE”(validità 30 giorni) Conserva la copia di riscontro data dal farmacista Annota il carico su registro informale, non vidimato che conserva per 2 anni dall’ultima registrazione FARMACISTA: Annota i dati dell’acquirente (non necessariamente il medico) Trattiene l’originale (non invia alcuna copia all’ ASL) Registra lo scarico sul registro entro 48h Conserva la ricetta per 2 anni dall’ultima registrazione Timbro farmacia,data e prezzo praticato 66
Es. Morfina cloridrato 5 fl 20 mg/ml (sez.A, all. IIIbis) Es. su RMR, AUTOPRESCRIZIONE Si scrive sia su RMR che su RNR Come autoprescrizione, il farmaco è a completo carico del medico; non c’è nessuna copia da inviare all’ Asl 67
APPROVVIGIONAMENTO DA PARTE DI MEDICI E VETERINARI RICHIESTA IN TRIPLICE COPIA (sez.A,B,C) I medici chirurghi e i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura prive di farmacia interna, medici titolari di gabinetto per l’esercizio privato delle professioni sanitarie(medici,veterinari,dentisti,odontoiatri) “IN RELAZIONE (coerente) ALLE NORMALI NECESSITA’ DEL RICHIEDENTE” possono acquistare SENZA VINCOLI DI QUANTITA’ (A PAGAMENTO) CON RICHIESTA IN TRIPLICE COPIA (non RMR) farmaci delle sez.A, B, C 68
APPROVVIGIONAMENTO DA PARTE DI MEDICI E VETERINARI RICHIESTA IN TRIPLICE COPIA (sez.A,B,C) A. NON E’ UN MODELLO UFFICIALE Il medico può utilizzare indifferentemente: Il ricettario della struttura sanitaria in cui opera che va COMPLETATO con il timbro PERSONALE del medico prescrittore,la richiesta è un approvvigionamento ai sensi dell’art.42 del DPR 309/90 Il modello fac-simile in allegato. Nella richiesta deve essere chiaramente specificato che l'approvvigionamento é finalizzato alle esigenze terapeutiche dell'ospedale, casa di cura, istituto, ambulatorio, gabinetto B. HA VALIDITA’ di 30 giorni C. PUO’ RIPORTARE PIU’ DI UN MEDICAMENTO 69
N° progressivo su base annuale NOME E COGNOME del medico nome struttura N° conf., nome farmaco, dosaggio e f.f. NON CI SONO LIMITI QUANTITATIVI (coerente però con le reali esigenze della struttura) NON CI SONO PARTICOLARI FORMALISMI, ES TUTTE LETTERE Il farmacista annota i dati dell’acquirente ed Timbro con nome, cognome estremi di un documento di riconoscimento data per i med tab Sez.A, indirizzo e n. tel personale del medico APPONE SULLE 3 COPIE timbro, data e prezzo praticato Firma per esteso sulle 3 copie 70
APPROVVIGIONAMENTO DA PARTE DI MEDICI E VETERINARI RICHIESTA IN TRIPLICE COPIA (sez.A,B,C) MEDICO/VETERINARIO: Compila la richiesta secondo la slide precedente Conserva la copia (con data, timbro della farmacia e prezzo) di riscontro consegnata dal farmacista Annota il carico su registro formale, vidimato dall’ASL( identico a quello del farmacista) ed E’ PERSONALE, viene conservato per 2 anni dall’ultima registrazione FARMACISTA: Trattiene due copie e rende la terza copia all’acquirente Timbro farmacia,data e prezzo praticato in ogni copia Annota nome,cognome e estremi documento dell’acquirente(medicinali sez.A) Registra lo scarico sul registro entro 48h Conserva la copia originale in farmacia per 2 anni dall’ultima registrazione 71 invia 1 copia alla propria ASL di riferimento
timbro struttura sanitaria Num.progressiva Cognome,nome e qualifica medico richiesta Data,timbro e firma medico Timbro farmacia con data e prezzo praticato 72
APPROVVIGIONAMENTO FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C DA PARTE DELLA FARMACIA Il farmacista (e gli operatori della filiera) può acquistare sostanze stupefacenti e medicinali contenenti sostanze stupefacenti mediante BUONO ACQUISTO L’utilizzo del “buono acquisto” viene limitato alle cessioni di medicinali di cui alle sez. A-B-C anche per grossisti e produttori (non solo per le farmacie) e non per la D ed E; questo consentirà alle farmacie di rendere prodotti di cui alle sez. D-E al fornitore senza dover ricorrere all’emissione di un buono acquisto da parte del fornitore stesso In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni-acquisto, va fatta, entro 24 ore dalla scoperta, denuncia scritta all’Autorità di pubblica sicurezza e comunicazione all’ASL di appartenenza 73
APPROVVIGIONAMENTO dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C DA PARTE DELLA FARMACIA BOLLETTARIO BUONO ACQUISTO (nuovo modello) Dal 14/01/2007 è entrato in vigore il nuovo modello di bollettario buoni-acquisto, approvato con D.M. 18/12/2006 Obbligo di conformità al modello ministeriale COMPILATO IN 4 COPIE UTILIZZATO SIA PER RICHIESTE SINGOLE CHE MULTIPLE Deve essere conservato (come il registro) per 2 anni dall’ultima registrazione La Legge 16 maggio 2014, n. 79, ha abolito l’utilizzo del vecchio “bollettario BA”;il Ministero della Salute,in via transitoria,ne aveva comunque consentito l’utilizzo fino al 1 Settembre 2014 74
APPROVVIGIONAMENTO dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C DA PARTE DELLA FARMACIA IL BOLLETTARIO BUONI-ACQUISTO Se la farmacia è gestita in società esso deve essere unico, tenuto dal direttore. Se le funzioni direttive vengono trasferite da un socio ad un altro, la tenuta spetterà al nuovo direttore (NON VA SOSTITUITO). Le case di cura e gli enti ospedalieri privi di farmacia interna non possono utilizzare il buono- acquisto e devono ordinare i medicinali stupefacenti secondo le disposizioni dell’art. 42 del DPR 309/90, cioè con la richiesta in triplice copia, firmata dal direttore sanitario. La farmacia succursale necessita di un proprio bollettario poiché ha una propria autonomia tecnica e professionale e un direttore diverso da quello della farmacia principale; il dispensario farmaceutico, invece, non necessita di un bollettario poiché acquista tramite la farmacia «madre». Il dispensario fa richiesta mediante carta intestata in duplice copia (una per sé una per la farmacia «madre»). La farmacia «madre» emette un ddt di cui conserva una copia come giustificativo di scarico 75
APPROVVIGIONAMENTO dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C DA PARTE DELLA FARMACIA BUONO ACQUISTO I. MODELLO IN FORMA CARTACEA (4 copie,1 originale-3 a ricalco) Nel caso di modello a ricalco (blocchi preconfezionati di non più di 100 buoni) la firma può essere apposta in originale su una copia e a ricalco sulle altre copie; può essere a ricalco anche la firma della persona responsabile della consegna dei medicinali per la ditta cedente. Non è necessario apporre specifiche diciture sulle copie del buono-acquisto come elemento distintivo di ciascuna copia (ad es.: 1° copia, 2° copia, copia Autorità, ecc.). 76
APPROVVIGIONAMENTO dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C DA PARTE DELLA FARMACIA II. MODELLO INFORMATIZZATO (scaricato dal sito del Ministero della Salute) E’ possibile conservare il file nel computer e: a) stampare il modulo quando serve, compilare un solo originale, fare 3 fotocopie, firmarle tutte in originale b) compilare il modulo direttamente a video, stampare 4 copie firmate tutte in originale c) compilare il modulo a video e inviarlo via e-mail, purché con firma elettronica certificata; il fornitore stamperà la richiesta nel momento in cui riceverà l’ordine. Tuttavia, il buono-acquisto da allegare alla fattura o al documento di trasporto deve essere cartaceo. 77
APPROVVIGIONAMENTO dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C DA PARTE DELLA FARMACIA BUONO ACQUISTO Il farmacista (acquirente) compila le 4 copie 1 copia rimane al farmacista 3 copie le invia (acquirente) al fornitore (cedente) La 4 copia (copia di riscontro -giustificativo La seconda copia la di carico) è rimessa(contestualmente o nel conserva per sè più breve tempo possibile) al farmacista (o la terza è inviata, a cura del acquirente) alla merce; il farmacista allega cedente alla ASL di pertinenza alla 1 copia ,sia la 4 copia come della farmacia, entro 30 giustificativo di carico che la fattura di giorni dalla data di consegna acquisto) e li conserva per 2 anni dall’ultima (data in cui il fornitore scarica registrazione sul registro 78 dal proprio registro)
APPROVVIGIONAMENTO dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C DA PARTE DELLA FARMACIA Campi del BUONO ACQUISTO 1. “n. progressivo” (SU BASE ANNUALE - numero di riferimento espresso in cifre) da indicare solo al momento della compilazione, e non preventivamente, da parte dell’ acquirente; il numero di riferimento, definito dall’acquirente, caratterizza il BA per tutto ciò che ad esso si riferisce, come le operazioni di registrazione sia dell’acquirente che del cedente; Uno stesso blocco di BA può essere utilizzato nel corso di più anni, iniziando una nuova numerazione al primo di gennaio di ogni anno. 2. “anno” deve essere indicato l’anno di riferimento; 3. “ditta acquirente” deve apporre anche il nome della ditta cedente. Pertanto il nome del fornitore deve essere apposto a cura della farmacia. Gli altri dati specifici della ditta cedente sono apposti da quest’ultima; 79
APPROVVIGIONAMENTO dei FARMACI STUPEFACENTI sez. A, B e C DA PARTE DELLA FARMACIA Campi del BUONO ACQUISTO 4. “Responsabile” deve essere indicato il nome della persona responsabile della gestione degli stupefacenti (titolare, direttore, farmacista collaboratore). Al fine di garantire la continuità di approvvigionamento di farmaci essenziali, il titolare o il direttore, in sua assenza, può delegare un suo collaboratore alla firma del bollettario previa delega formale scritta. La delega va conservata come documentazione interna della farmacia. La delega del buono acquisto, come precisato dal Ministero, non costituisce una delega alla direzione della farmacia ed è finalizzata a garantire la continuità di approvvigionamento di farmaci essenziali. 80
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