Né subordinati, né coordinati, COLLABORATORI I RIDER DI FOODORA SONO "ETERO-ORGANIZZATI" - Ordine Consulenti del Lavoro di Milano
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febbraio 2019 rassegna di giurisprudenza e di dottrina di gionata cavallini Dottore di ricerca in diritto del lavoro Né subordinati, presso l’Università degli Studi di Milano, Avvocato in Milano né coordinati, I RIDER DI FOODORA SONO COLLABORATORI «ETERO-ORGANIZZATI» PREMESSA del lavoro nella gig economy, ma anche per il A lla fine l’hanno spuntata loro. Con giuslavorista – Avvocato o Consulente del sentenza n. 26 del 4 febbraio 2019, lavoro – che si trovi più in generale a fare i la Corte d’Appello di Torino, in conti con le tematiche concernenti la quali- parziale riforma dell’ormai nota sentenza ficazione del rapporto di lavoro dopo la sta- con cui il Tribunale aveva rigettato inte- gione delle riforme apportate dal D.lgs. n. gralmente il ricorso1, ha riconosciuto il di- 81/2015 e dalla L. n. 81/2017. ritto dei cinque rider di Foodora, che aveva- no avviato il contenzioso contro la piattaforma I FATTI DI CAUSA a vedersi corrispondere, ai sensi dell’art. 2, Chi siano e cosa facciano i rider, moderni D.lgs. n. 81/2015, i trattamenti retributivi pony express muniti di smartphone e biciclet- stabiliti per i dipendenti del V livello Ccnl ta che vediamo sfrecciare per le strade dei Logistica trasporto merci. nostri principali centri urbani, è abbastanza I rider non hanno portato a casa quella piena noto ai più, anche se più sconosciute sono le riqualificazione, come lavoro subordinato, del- tipologie contrattuali con cui essi sono giu- le collaborazioni autonome intercorse con Fo- ridicamente inquadrati e, soprattutto, le odora che era stata richiesta in via principale. concrete modalità di esecuzione del rappor- L’accoglimento della domanda subordinata to, che peraltro variano sensibilmente da di applicazione delle tutele previste per le c.d. piattaforma a piattaforma e sono oggetto di collaborazioni etero-organizzate (art. 2, D.lgs. continui aggiustamenti3. n. 81/2015), la cui applicazione in un caso Quanto ai rider di Foodora, la decisione del- analogo era stata esclusa anche dal Tribunale la Corte d’Appello attinge a piene mani dal- di Milano2, crea un precedente significativo, la ricostruzione dei fatti di causa operata dal con cui dovranno confrontarsi le piattaforme primo giudice. I rider avevano sottoscritto operanti sul mercato italiano (paradossal- con Foodora un contratto di collaborazione mente non più Foodora che quel mercato lo coordinata e continuativa avente ad oggetto ha ormai lasciato, con tanto di messa in liqui- l’attività di consegna di pasti a domicilio e, dazione della Srl italiana e rilevamento delle in breve, la gestione del rapporto avveniva attività da parte del competitor Glovo). attraverso una piattaforma e un applicativo per smartphone, tramite i quali l’azienda La decisione della Corte d’Appello, tutta- pubblicava con cadenza settimanale il ca- via, non rappresenta solo un passaggio ob- lendario contenente i vari turni (slot) che po- bligato per chi sia interessato ad approfondi- tevano poi essere prenotati dai lavoratori in S re le delicate questioni concernenti la tutela base alle proprie esigenze. Se la prenotazione ➤ 1. Trib. Torino 7 maggio 2018, n. 778, di cui abbiamo 3. Sul punto, per approfondimenti, sia consentito rinviare parlato nel n. 5/2018 di Sintesi. a G. Cavallini, Foodora, Deliveroo & Co. (in https:// 2. Trib. Milano 10 settembre 2018, n. 1854, di cui abbia- tinyurl.com/y3aoyyl5), nonché a M. Biasi, Dai pony express mo parlato nel n. 9/2018 di Sintesi. ai riders di Foodora (in https://tinyurl.com/y4am4k7u). 8
febbraio 2019 rassegna di giurisprudenza e di dottrina NÉ SUBORDINATI, NÉ COORDINATI, I RIDER DI FOODORA SONO COLLABORATORI «ETERO-ORGANIZZATI» dei turni veniva approvata da Foodora, il la- azienda», senza che dalla revoca della di- voratore doveva recarsi all’inizio del turno sponibilità o dal c.d. no show potessero de- stesso in una delle zone di partenza e, una rivare conseguenze diverse dalla semplice volta effettuato l’accesso all’applicazione, esclusione da quel turno. avrebbe cominciato a ricevere sullo smartpho- ne le notifiche delle consegne da effettuare L’argomento degli appellanti, secondo cui che, per contratto, dovevano essere portate a la Cassazione aveva di recente ritenuto termine entro 30 minuti. compatibile con la sussistenza del vincolo Il compenso, al tempo dei fatti di causa, era di subordinazione «il fatto che il lavoratore previsto in una misura oraria fissa (5,60 sia libero di accettare o non accettare l’offerta Euro per “ciascuna ora di disponibilità”), e di presentarsi o non presentarsi al lavoro e posto che la fattispecie scrutinata dal giudi- senza necessità di giustificazione»5 , non viene ce era precedente a quel passaggio al siste- sposato dalla Corte d’Appello che si mostra ma del cottimo che nell’autunno del 2016 perplessa rispetto al precedente invocato aveva provocato le prime mobilitazioni dei dai ricorrenti, sottolineando la differenza di rider, portando il “caso Foodora” all’atten- contesto (relativo al lavoro nelle agenzie ip- zione delle cronache. piche, oggetto di un filone interpretativo ca- ratterizzato da elementi di “stravaganza”, fin LA CORTE CONFERMA L’ESCLUSIONE dagli anni ’90 del secolo scorso6, al punto DELLA SUBORDINAZIONE… che nell’ultima occasione il Procuratore Ge- Insomma, sul carattere non subordinato del nerale ne aveva proposto il ripensamento). rapporto di lavoro dei rider la Corte d’Appel- Rilevanza rafforzativa, infine, assumerebbe lo sposa appieno la decisione del Tribunale. lo stesso nomen iuris prescelto dalle parti, il Secondo la ricostruzione del primo giudice, quale, pur non valendo a sottrarre le tutele il rapporto di lavoro intercorso tra i rider e del lavoro dipendente a rapporti che si svolgo- Foodora era «caratterizzato dal fatto che i ri- no concretamente secondo lo schema della correnti non avevano l’obbligo di effettuare la subordinazione (conformemente all’insegna- prestazione lavorativa e il datore di lavoro mento della Corte costituzionale7 ), funge non aveva l’obbligo di riceverla». comunque da indice sussidiario idoneo a Sulla base di tale assunto, il Tribunale aveva determinare la natura del rapporto di lavo- ritenuto di negare la sussistenza del vincolo ro nei casi dubbi. di subordinazione, sulla scorta della giuri- sprudenza degli anni ’80 e ’90 in materia di … MA RIBALTA L’INTERPRETAZIONE pony express che reputava incompatibile l’e- DELL’ART. 2, D.LGS. N. 81/2015 lemento dell’etero-direzione con la ricono- Il “cuore” della decisione della Corte d’Ap- sciuta libertà in capo al lavoratore di deci- pello – e la discontinuità rispetto alla pronun- dere se rispondere o meno alle chiamate cia di primo grado – deve essere ravvisata, ad provenienti dalla centrale4. avviso di chi scrive, nell’interpretazione dell’art. 2, D.lgs. n. 81/2015, in materia di La Corte d’Appello, sul punto, conferma in collaborazioni etero-organizzate. toto l’impostazione della decisione di primo A beneficio del lettore meno “ferrato” sul grado, sulla base del rilievo che «gli appel- tema, vale la pena di ricordare che la dispo- lanti erano liberi di dare, o no, la propria di- sizione citata aveva previsto che «a far data S sponibilità per i vari turni (slot) offerti dalla dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina ➤ 4. Cass., 10 luglio 1991, n. 7608, in RIDL, 1992, 5. Cass., 13 febbraio 2018, n. 3457. II, pag. 370, con nota di Viganò B. e Cass., 25 6. Cass., 1 luglio 1999, n. 6761; Cass., 5 maggio gennaio 1993, n. 811, RIDL, 1993, II, pag. 425, 2005, n. 9343. con nota redazionale, entrambe espressamente ri- 7. C. Cost., 29 marzo 1993, n. 121; C. Cost., 31 chiamate dalla pronuncia torinese di primo grado. marzo 1994, n. 115. 9
febbraio 2019 rassegna di giurisprudenza e di dottrina NÉ SUBORDINATI, NÉ COORDINATI, I RIDER DI FOODORA SONO COLLABORATORI «ETERO-ORGANIZZATI» del rapporto di lavoro subordinato anche ai che se anche nelle intenzioni del Legislatore rapporti di collaborazione che si concretano in l’art. 2, D.lgs. n. 81/2015, avrebbe dovuto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, ampliare l’ambito della subordinazione, in continuative e le cui modalità di esecuzione modo da includervi delle fattispecie rien- sono organizzate dal committente anche con tranti in precedenza nel mondo delle colla- riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro». borazioni coordinate e continuative, «così La norma ha dato luogo a un ampio dibat- non è stato». Al contrario, «così come è stata tito in dottrina, spaccata a grandi linee – e formulata, la norma viene ad avere addirittu- non senza sfaccettature di cui non è possi- ra un ambito di applicazione più ristretto di bile dare conto in questa sede – tra tre di- quello dell’art. 2094 c.c.», poiché la norma versi orientamenti. richiederebbe che il potere direttivo e orga- Un primo filone ricostruttivo aveva ravvisa- nizzativo del datore si estrinsechi anche in to nella disposizione una “norma di disci- riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, e plina”, come tale non incidente sulle nozio- non anche soltanto con riferimento a essi. ni codicistiche contenute nell’art. 2094 e nell’art. 2222 c.c., volta a estendere la disci- A conclusioni molto diverse perviene oggi plina del lavoro subordinato a rapporti che, la Corte d’Appello, secondo cui ritenere pur rimanendo di lavoro autonomo, sareb- che una norma di legge non abbia un con- bero stati ritenuti dal Legislatore meritevoli tenuto precettivo «è valutazione che si com- di un eguale livello di tutela8. prende in ambito scientifico ma è preclusa ad Un diverso orientamento, al contrario, ave- un Organo giudicante il quale è tenuto ad va valorizzato gli effetti della novella sul applicare le leggi dello Stato». piano della nozione di subordinazione, di In uno dei passaggi cruciali della sentenza cui avrebbe determinato un allargamento, d’appello, il Collegio interpreta la norma sicché dopo l’art. 2 citato avrebbero dovuto nel senso che essa «individua un terzo gene- intendersi subordinati non solo i rapporti re, che si viene a porre tra il rapporto di lavo- caratterizzati dall’etero-direzione della pre- ro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. e la stazione lavorativa, ma anche quelli caratte- collaborazione come prevista dall’art. 409 n. rizzati (solo) dall’etero-organizzazione 9. 3 c.p.c., evidentemente per garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavo- Non era infine mancato chi, provocatoria- ro che, a seguito della evoluzione e della rela- mente, aveva ritenuto l’art. 2 «privo di effi- tiva introduzione sempre più accelerata delle cacia propriamente normativa», bollandolo recenti tecnologie, si vanno sviluppando». come una «norma apparente» che si sarebbe L’etero-organizzazione, come interpretata limitato a codificare indici sussidiari (tem- dal Collegio, rappresenta dunque un “qual- po e luogo della prestazione) già ampia- cosa di meno” rispetto all’etero-direzione mente utilizzati in giurisprudenza10. che caratterizza il lavoro subordinato ex art. Proprio quest’ultima tesi – sostenuta peral- 2094 c.c., ma nel contempo un “qualcosa tro da uno dei codifensori di Foodora – ave- di più” rispetto al coordinamento di cui va fatto breccia nel ragionamento del Tribu- all’art. 409 n. 3 c.p.c., in cui il collaboratore nale che aveva infatti sostenuto, in uno dei organizza autonomamente la propria attivi- passaggi più controversi della motivazione, tà lavorativa, in quanto nella collaborazione ➤ S 8. R. Del Punta, Diritto del lavoro, 7° ed., Giuffrè, pag. https://tinyurl.com/y3942xa5), pag. 4 ss.; M. Pallini, 371; A. Perulli, Il lavoro autonomo, le collaborazioni coor- Dalla eterodirezione alla eteroorganizzazione: una nuova dinate e le prestazioni organizzate dal committente (in nozione di subordinazione, RGL, 2016, pag. 78. https://tinyurl.com/y42eaw5u), pag. 11 ss. 10. P. Tosi, L’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015: una nor- 9. G. Ferraro, Collaborazioni organizzate dal committen- ma apparente?, ADL, 2015, pag. 1117 ss.; O. Mazzotta, te, RIDL, 2016, pag. 62; O. Razzolini, La nuova discipli- Lo strano caso delle «collaborazioni organizzate dal com- na delle collaborazioni organizzate dal committente (in mittente», Labor, 2016, pag. 9. 10
febbraio 2019 rassegna di giurisprudenza e di dottrina NÉ SUBORDINATI, NÉ COORDINATI, I RIDER DI FOODORA SONO COLLABORATORI «ETERO-ORGANIZZATI» etero-organizzata il committente «viene così Logistica, invocato dai ricorrenti e oggetto ad avere il potere di determinare le modalità peraltro di recente riscrittura ad opera delle di esecuzione della prestazione lavorativa». parti sindacali proprio per ricomprendervi La Corte sottolinea però che in questo caso la figura del rider 13. «non vi è riconoscimento della subordinazio- ne», dal che autorevole dottrina ha subito LE ALTRE DOMANDE DEI RIDER E IL NODO puntualizzato che il riferimento mosso al DELLE DOMANDE RELATIVE AL LICENZIAMENTO tertium genus è da intendersi in senso mera- Il rigetto delle domande risarcitorie formulate mente descrittivo e che le collaborazioni in relazione a presunte violazioni della disci- etero-organizzate, in quanto non subordi- plina privacy e antinfortunistica, cui era per- nate, appartengono tipologicamente al venuto il Trinunale, viene confermato dalla mondo del lavoro autonomo11. Corte d’Appello, sulla base del semplice rilie- Sembrerebbe così che la Corte d’Appello, vo che nessun danno era stato allegato, prima accantonata la lettura dell’art. 2 come nor- ancora che provato, da parte dei ricorrenti. ma “apparente” fatta propria dal giudice di Di maggiore interesse sembrerebbe essere prime cure, abbia sposato quell’interpreta- invece la conferma della decisione del Tri- zione dottrinale secondo cui «la collabora- bunale per quanto concerne il rigetto della zione etero-organizzata non rientra nello domanda avente ad oggetto l’accertamento schema legale-tipico della subordinazione ex della nullità, inefficacia o illegittimità dei art. 2094 c.c. (neppure in una sua versione licenziamenti che, nella ricostruzione dei ri- evolutiva), ma costituisce una diversa figura, correnti, sarebbero stati sostanzialmente in- gravitante nella soglia tra subordinazione e timati ai rider al momento dell’estromissio- autonomia, che viene ricondotta per l’effetto ne dal servizio, avvenuta allorché non nell’area della subordinazione, senza che essa vennero rinnovati i contratti di co.co.co. a sia tipologicamente qualificabile come tale»12. termine in scadenza al 30 ottobre 2016. Da questa premessa al riconoscimento Il giudice di primo grado aveva rigettato dell’elemento dell’etero-organizzazione dei tali domande, presupponenti il riconosci- rider, il passo era breve e infatti il Collegio mento della subordinazione, coerentemente evidenzia come gli appellanti lavorassero con il riconoscimento della natura genuina- sulla base di una turnistica stabilita da Foo- mente autonoma della collaborazione. dora, che determinava altresì le zone di par- tenza e comunicava di volta in volta gli in- La Corte d’Appello, invece, in un passaggio dirizzi di consegna, stabilendo anche tempi non del tutto chiaro, si limita ad affermare di consegna predeterminati, con la conclu- che «la domanda deve essere respinta posto sione che «indubbiamente le modalità di ese- che non vi è riconoscimento della subordina- cuzione erano organizzate dalla committente zione» (ma solo, aggiungiamo noi, dell’ete- quanto ai tempi e ai luoghi di lavoro». ro-organizzazione), aggiungendo che «inol- Da qui la conclusione del dispositivo che ha tre i contratti di collaborazione prorogati fino condannato Foodora a corrispondere quan- al 30.10.2016 non sono stati rinnovati». to maturato in relazione alla attività lavora- Con ciò non è chiaro se il Collegio abbia rite- tiva effettivamente prestata sulla base della nuto che la disciplina dei licenziamenti non si retribuzione diretta, indiretta e differita applica alle collaborazioni etero-organizzate stabilita per i dipendenti del V livello Ccnl – nonostante le indicazioni del Ministero del ➤ 11. A. Perulli, I rider sono autonomi etero-organizzati, Sole24Ore, 12 feb- braio 2019. 12. Così A. Perulli, Il lavoro auto- nomo, le collaborazioni coordinate e le prestazioni organizzate dal com- mittente, cit., pag. 11. 13. Ne avevamo parlato in G. Ca- vallini, Riders: sulla qualificazione Milano segue Torino ma qualcosa si muove fuori dalle aule di giustizia, Sintesi, 2018, n. 9, pag. 6. Il testo dell’Accordo del 18 luglio 2018 è reperibile in Il Giuslavorista, 23 lu- glio 2018, con nota Riders: siglato l’accordo tra le parti del CCNL Logi- stica e Trasporti che disciplina l’atti- vità dei fattorini della Gig economy. 11 S
febbraio 2019 rassegna di giurisprudenza e di dottrina NÉ SUBORDINATI, NÉ COORDINATI, I RIDER DI FOODORA SONO COLLABORATORI «ETERO-ORGANIZZATI» Lavoro avessero espressamente previsto che CONCLUSIONI l’estensione operata dall’art. 2 D.lgs. n. La pronuncia in esame segna il primo punto 81/2015 riguarda tutta la disciplina del lavoro a favore dei platform workers in Italia ed è subordinato, licenziamenti compresi14– op- destinata ad alimentare un vivo dibattito, pure abbia ritenuto che il termine apposto sia con riferimento al tema specifico della alla collaborazione autonoma potesse soprav- tutela del lavoro nella gig economy sia con ri- vivere alla riqualificazione del rapporto. ferimento più generale al problema della de- Ad avviso di chi scrive e, fermo restando finizione dei margini di utilizzo del lavoro che sul punto sarebbe necessario vedere le non subordinato per prestazioni strettamen- carte, la tesi della non applicazione della di- te integrate nel ciclo produttivo dell’azienda. sciplina dei licenziamenti non regge. In attesa che sia la Cassazione a porre la pa- L’art. 2 citato parla chiaramente di applica- rola fine al Caso Foodora, vi è però un dato zione della disciplina del lavoro subordina- che merita di essere evidenziato. to nel suo complesso, della quale la tutela La riqualificazione in termini di etero-orga- avverso il licenziamento illegittimo è parte nizzazione (anziché subordinazione tout integrante (semmai qualche perplessità su- court), infatti, apre scenari interessanti sul ver- sciterebbe l’applicazione integrale della di- sante delle trattative pendenti al tavolo sinda- sciplina previdenziale, come rilevato da au- cale istituito presso il Ministero del Lavoro torevole dottrina15). Alla luce del dato per disciplinare in via pattizia il settore della normativo, non pare possibile ammettere food delivery, che aveva registrato un certo im- che il giudice possa selezionare le norme ap- mobilismo a partire dalla scorsa estate. plicabili alla collaborazione etero-organiz- Il comma 2 dell’art. 2 prevede infatti la pos- zata, a meno di non volere introdurre una sibilità di evitare l’estensione della disciplina disciplina del tutto à la carte lasciata alla di- del lavoro subordinato operata dal comma screzionalità della giurisprudenza16. 1, nel caso in cui vi siano accordi nazionali che stabiliscano «discipline specifiche riguar- Inoltre, anche la possibilità di “salvare” il ter- danti il trattamento economico e normativo» mine apposto ad una collaborazione formal- a favore dei collaboratori etero-organizzati. mente autonoma in caso di riqualificazione Alla luce di tale ipotesi derogatoria, la deci- – sia pure in termini di etero-organizzazione sione d’appello munisce le rappresentanze e non di subordinazione – lascia perplessi e dei rider di una importante bargaining chip: infatti la giurisprudenza, nei casi di conver- se le piattaforme vogliono evitare l’applica- sione del rapporto di lavoro autonomo a ter- zione integrale della disciplina del lavoro mine in subordinato, l’ha sempre esclusa17. subordinato, dovranno trattare. S 14. Circ. Min. Lavoro, 1 febbraio 2016, n. 3, 15. M. Persiani, Note sulla disciplina di alcune secondo cui la norma «di per sé generica, lascia collaborazioni coordinate, ADL, 2015, pag. 1266. intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, 16. In tal senso mi pare si ponga anche F. Scar- legale o contrattuale (ad es. trattamento retribu- pelli, L’appello torinese su Foodora: si apre la di- tivo, orario di lavoro, inquadramento previden- scussione sulle regole applicabili (e non tutto con- ziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi vince) (in https://tinyurl.com/y547m46h). ecc.), normalmente applicabile in forza di un 17. Da ultimo App. Milano, 1 febbraio 2018, rapporto di lavoro subordinato». n.48, in DeJure. 12
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