Novità giurisprudenziali e ricadute applicative in materia di stupefacenti - Avv. Eleonora Barone - Università del Salento

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Novità giurisprudenziali e ricadute applicative in materia di stupefacenti - Avv. Eleonora Barone - Università del Salento
11/04/2016

 CATTEDRA DI DIRITTO PENALE AVANZATO
         PROF. MATTEO CAPUTO
     CICLO DI SEMINARI A.A. 2015/2016
               CORSO A-L

Novità giurisprudenziali e
 ricadute applicative in
 materia di stupefacenti
                          Avv.
                     Eleonora Barone

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Novità giurisprudenziali e ricadute applicative in materia di stupefacenti - Avv. Eleonora Barone - Università del Salento
SOMMARIO

                      • Introduzione generale della
                        materia degli stupefacenti.
                      • Normativa di riferimento,
             STEP 1     interventi di modifica della
                        disciplina e questioni
                        problematiche.

             STEP 2    • Casistica giurisprudenziale

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STEP 1

         La legislazione speciale in materia di stupefacenti ha subito
         rilevanti modifiche a far data dalla pronuncia della Corte
         Costituzionale n. 32/2014 che ha dichiarato l’illegittimità
         costituzionale della Legge Fini-Giovanardi del 2006, con la
         quale venivano equiparate droghe leggere e droghe pesanti.

             Per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale
                  si è assistito ad una reviviscenza del corpus
                        normativo precedente al 2006
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• Retrodatazione ad una normativa
                 pensata negli Anni ’90.
               • Alcune delle droghe prese in
                 considerazione dalla L. Jervolino-
                 Vassalli non esistono più.
               • La percentuale di Thc (ovvero il
   PROBLEMI      c.d. principio attivo), utile a
      DI         distinguere droghe leggere da
  RACCORDO:      droghe pesanti, nella cannabis è
   QUESTIONI
                 passato negli anni dal 5% al 55%.
   TECNICHE    • Sono state introdotte sul mercato
                 numerose         nuove      droghe
                 sintetiche che ai tempi non
                 esistevano, e come tali non sono
                 contemplate        nella    vecchia
                 normativa.

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• Ragioni           a           sostegno
                    dell’incostituzionalità della L. Fini
                    Giovanardi del 2006.
                  • Successione di leggi penali nel
      PROBLEMI      tempo.
         DI
                  • Tangibilità del giudicato.
     RACCORDO:
                  • Abrogazione delle tabelle sino al
     QUESTIONI      DL del marzo 2014.
     GIURIDICHE   • Modifica dell’attenuante del fatto
                    di lieve entità di cui all’art. 73 co.5
                    D.p.r. 309/90

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• D.p.r. 309/1990: Testo unico sugli stupefacenti,
                      così come modificato, a seguito del referendum
                      abrogativo del 1993, dal D.p.r. N. 171/93.

                     • L. n. 49/2006 c.d. Fini–Giovanardi (di
                       conversione del D.L. 272/2005): dichiarata
                        incostituzionale dalla consulta con la pronuncia
                        n. 32/2014.
      NORMATIVA      • D.L. 23 dicembre 2013 n. 146 (convertito con
            di         L. 21 febbraio 2014, n. 10) Art. 2: Misure
                      urgenti in tema di diritti fondamentali dei detenuti
      riferimento:    e riduzione controllata della popolazione
                      carceraria (ha modificato l’art. 73 co5)

                     • D.L. 20.3.2014 n. 36: Disposizioni urgenti in
                      materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
                      psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
                      relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
                      del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
                      309, nonché di impiego di medicinali meno
                      onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale
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DPR 309/90: T.U. IN MATERIA DI STUPEFACENTI

                      PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO:

             ART. 73 : Produzione,            ART. 75: Importazione,
        traffico e detenzione illeciti di      esportazione, acquisto,
           sostanze stupefacenti o            ricezione e detenzione di
                   psicotrope                         sostanze

                DESTINAZIONE A                    USO PERSONALE
                 TERZI/SPACCIO

                                                   SANZIONE
                   REATO
                                                 AMMINISTRATIVA
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CRITERIO DISCRETIVO TRA
                                 SPACCIO E USO PERSONALE:

                                                REFERENDUM ABROGATIVO 1993:
             DAL 1990 AL 1993:
                                               CRITERIO TELEOLOGICO DELLA
 CRITERIO OGGETTIVO-QUANTITATIVO
                                               DESTINAZIONE EFFETTIVA DELLA
 della DOSE MEDIA GIORNALIERA: il
                                               SOSTANZA: viene espunto dall’art.
 superamento di tale quantitativo
                                               75 il riferimento alla «dose media
 determinava una presunzione legale
                                               giornaliera» per lasciare posto, in
 assoluta di destinazione a terzi della
                                               qualità     di     discrimen,    alla
 sostanza. Il limite evidente di tale
                                               individuazione di elementi di
 istituto risiedeva nella sua natura di
                                               prova dai quali desumere in
 criterio rigidamente quantitativo
                                               concreto la destinazione alla
 (determinato a livello ministeriale) e
                                               cessione a terzi della sostanza.
 nella sua funzione giuridica di
 presunzione legale assoluta.
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Vengono elaborati a                  • notevole quantitativo della droga
tal proposito degli                  • modalità di detenzione (frazionamento in
INDICI PRESUNTIVI,                     più dosi, conservazione in confezioni
da cui desumere la                     singole o plurime etc..)
destinazione          a              • rinvenimento dello strumentario che lo
terzi/spaccio     della                spacciatore tipicamente utilizza per il
sostanza, individuati                  confezionamento delle dosi (in primis
per lo più dalla                       cartine e bilancino di precisione)
copiosa                              • rinvenimento di importi di denaro in
giurisprudenza       in                contante di considerevole valore e in
materia e poi trasfusi                 banconote di medio taglio
nel comma 1bis                       • compatibilità tra il valore commerciale
dell’art.          73,                 della sostanza e le condizioni economiche
introdotto dalla legge                 del soggetto
n. 49/2006:

              NB: la prova della destinazione a terzi grava sull’accusa (PM), in quanto
              elemento costitutivo del reato di cui all’art. 73 D.p.r. 309/90.
              All’imputato è riservata l’allegazione di elementi, a proprio favore, di
              segno contrario.
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ART. 73 D.P.R. 309/90

FORMULAZIONE ORIGINARIA:
1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o
   mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta,
   importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque
   illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 e76, sostanze stupefacenti o
   psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a
   venti anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni).
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che
   altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto
   a ventidue anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 309.874 (lire seicento milioni).
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse
   da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
   alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da
   euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milioni).
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle
   sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a
   sei anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) se si tratta di
   sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della
   reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 10.329 (lire venti
   milioni) se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che
   l'attività delittuosa sia portata a conseguenze 2 ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o
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   l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.                    10
PRIMA DELLA LEGGE FINI-GIOVANARDI N.
             46/2006 la norma contemplava una chiara
             distinzione tra

             DROGHE PESANTI (di        DROGHE LEGGERE (di
             cui al comma 1)           cui al comma 4)
             punite con la             punite con la
             reclusione da 8 a 20      reclusione da 2 a 6
ART. 73

             anni                      anni

             CON L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE 46/2006
             (che ha convertito con modifiche il D.L.
             272/2005) si è assistito ad una assimilazione
             delle droghe leggere a quelle pesanti,
             ricomprendendo tutte le sostanze stupefacenti o
             psicotrope in un’unica tabella (TABELLA I) nella
             quale sono accomunate, senza alcuna
             distinzione sanzionatoria, cocaina, cannabis,
             anfetamina e oppio.
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CONSEGUENZE DELLA LEGGE FINI-GIOVANARDI DEL 2006:

• PENA UNIFORME PER TUTTE LE SOSTANZE: DA 6 A 20 ANNI
• AGGRAVIO SANZIONATORIO PER CHI VIENE TROVATO IN POSSESSO DI
  SOSTANZE STUPEFACENTI «LEGGERE» (sempre che siano destinate a terzi)
• CONTESTAZIONE DI UN UNICO REATO PER CHI VIENE TROVATO IN POSSESSO
  DI SOSTANZE DI NATURA E TIPOLOGIA DIVERSA (prima del 2006, invece,
  venivano contestati due reati diversi, avvinti semmai dal vincolo della
  continuazione)
• Reintroduzione, in parte, del CRITERIO QUANTITATIVO per distinguere tra
  consumo personale e spaccio (ORA SI PARLA DI «LIMITE MASSIMO», da
  valutare però unitamente agli altri indici)
• Mantenimento dell’ipotesi attenuata per fatti di lieve entità di cui al co 5
  dell’art. 73): reclusione da 1 a 6 anni
• Gli arresti domiciliari diventano la regola, in luogo della custodia cautelare,
  per il tossicodipendente che sia in trattamento o intende sottoporvisi
• L’affidamento in prova terapeutico viene esteso alle pene fino a 6 anni,
  anche se tale periodo è residuo di maggior pena

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Illegittimità costituzionale degli artt. 4bis e
                 4vicies- ter del D.L. 272/2005 come conv.
                 dalla L. 49/2006, per contrasto con l’art. 77
                 co 2 Cost.
   SENTENZA
     CORTE
COSTITUZIONALE        Ragioni: Abuso del procedimento di
  25 /2/ 2014         conversione dei decreti legge poiché le
                      disposizioni impugnate sono del tutto
      N. 32
                      eterogenee rispetto all’art. 4 del
                      decreto legge oggetto di conversione.
                      Mancanza di nesso funzionale tra
                      decreto legge e legge di conversione.

                   Caducazione delle disposizioni impugnate;
                   reviviscenza delle norme precedenti mai
                   correttamente       abrogate      (vecchia
                   formulazione dell’art. 73)

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RAGIONI DELL’ABUSO DI CONVERSIONE

  1. RAGIONI GIURIDICHE:
La legge di conversione di un D.L., in
quanto         funzionalizzata     alla               Carenza dei
stabilizzazione di un provvedimento                presupposti per il
provvisorio emanato dal Governo, non
può presentare contenuti ulteriori non            legittimo esercizio
attinenti alla materia oggetto del                     del potere
decreto (inizialmente pensato per le                 legislativo di
misure di sicurezza per le Olimpiadi
invernali)                                           conversione
                    ARTT. 4bis E 4vicies-
                    ter L. 49/06
ART. 4 DL 272/05

     Norma
                      Norme sostanziali              ILLEGITTIMITA’
   processuale
                                                    COSTITUZIONALE

  • Contenuti eterogenei
  • Mancanza nesso funzionale          e
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      giuridico
RAGIONI DELL’ABUSO DI CONVERSIONE

        2. RAGIONI POLITICO-
            GIURIDICHE:                               Carenza dei
                                                   presupposti per il
 Il decreto legge è emanato per
 ragioni di necessità e urgenza;
                                                  legittimo esercizio
                                                       del potere
 La conversione segue un iter                        legislativo di
 semplificato       giustificato dalla
 finalità della stessa
                                                     conversione

 Non si può usare questo strumento
 per eludere il sistema di confronto                 ILLEGITTIMITA’
 parlamentare rafforzato                            COSTITUZIONALE

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CONSEGUENZE DELLA ILLEGITTIMITA’

Torna in vigore la formulazione originaria dell’art. 73 D.p.r. 309/90 con correlativa
distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere (DOPPIO BINARIO SANZIONATORIO)

PROBLEMA DI RACCORDO DELLE TABELLE : vuoto normativo a seguito della caducazione
della tabella unica introdotta dal D.L. 272/2005 per unificare tutte le sostanze psicotrope.

A quali tabelle occorre far riferimento? A Quelle del 1990 non più attuali?

Viene emanato il DL n. 36 del 20/3/2014 ,convertito con L. 79/2014, il quale
prevede 5 NUOVE TABELLE:
                I) droghe pesanti
               II) droghe leggere
              III) medicinali equiparati quoad poenam a droghe pesanti
              IV) medicinali equiparati quoad poenam a droghe leggere
               V) medicinali semplici

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QUESTIONI APPLICATIVE: fatti sub iudice            quale disciplina applicare?

   PRINCIPIO GENERALE IN MATERIA DI SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO:
        RETROATTIVITA’ DELLA NORMA PENALE PIU’ FAVOREVOLE (E
             IRRETROATTIVITA’ DELLA LEGGE SFAVOREVOLE)

                    Questo principio vale anche quando non vi è stata una
                   semplice successione di leggi penali nel tempo ma UNA
                   DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ DELLA NORMA
                                      PIU’ FAVOREVOLE?

     NO: per un orientamento                SI: in ossequio ai principi enunciati
 giurisprudenziale la regola della lex       dalla Corte Edu (v. caso Scoppola)
 mitior incontra un limite invalicabile        vige il principio assoluto della
          nella dichiarazione di                retroattività della norma più
 incostituzionalità. La lex mitior, per                   favorevole
  essere applicata, deve essere stata
11/04/2016validamente adottata.                                                     17
PROBLEMA: SOSTANZE PSICOTROPE CONTENUTE ESCLUSIVAMENTE NELLE
      TABELLE INTRODOTTE CON LA LEGGE DEL 2006 O IN DECRETI MINISTERIALI
                             SUCCESSIVI AL 2006

  Problema della rilevanza penale di condotte, aventi ad oggetto tali
  sostanze, poste in essere dal 2006 fino all’entrata in vigore delle nuove
  tabelle previste dal D.L.36/2014            (QUESTIONE DI DIRITTO
  INTERTEMPORALE)
                                           Ricadute sui procedimenti ancora in corso

                                     2 ORIENTAMENTI

La caducazione della normativa del 2006 ha         La     caducazione    delle  norme
determinato una abolitio criminis per i fatti      impugnate       non     ha    riflessi
concernenti le sostanze introdotte con la          sull’aggiornamento delle tabelle,
normativa del 2006 e succes.                       stante l’omogeneità dei meccanismi e
                                                   dei criteri di inserimento delle
CONDOTTE NON Più PUNIBILI                          sostanze in tabella

                                                   CONDOTTE ANCORA PUNIBILI
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SOLUZIONE:   CASS. PEN., SEZ. UN., 26 FEBBRAIO 2015 n. 29316

 IRRILEVANZA PENALE delle condotte aventi ad oggetto sostanze
    stupefacenti (nella specie Nandrolone) incluse nelle tabelle solo
    successivamente all’entrata in vigore della legge n. 49 del 2006,
    modificativa del D.P.R. n. 309/90, dichiarata incostituzionale con sentenza n.
    32 del 2014, poste in essere a partire dall’entrata in vigore di tale disciplina
    incostituzionale e fino all’entrata in vigore del D.l. n. 36 del 2014;
 RILEVANZA PENALE           delle condotte aventi ad oggetto medicinali che
    contengano i principi attivi inclusi nelle tabelle da I a IV del D.P.R. n.
    309/1990.

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 La caducazione delle norme per incostituzionalità
               travolge anche i provvedimenti amministrativi
               correlati con cui vengono introdotte, a partire dal
               2006, nuove sostanze
              Nel nostro ordinamento vale il c.d. CRITERIO
               TABELLARE, per il quale sono stupefacenti o
               psicotrope solo le sostanze contenute negli
RAGIONI:
               appositi elenchi ministeriali (TABELLE), purché
               questi siano predisposti in attuazione delle
               direttive e dei criteri contenuti nel T.U. sugli
               stupefacenti agli artt. 13 e 14 (principio della
               riserva di legge in materia penale)
              I provvedimenti ministeriali costituiscono solo
               attuazione ed integrazione della legge: se viene
               meno la fonte primaria decade anche la fonte
               secondaria.

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RICADUTE SUI PROCEDIMENTI IN FASE
ESECUTIVA: le pene definitive in corso di               (IN)TANGIBILITA’ DEL
espiazione devono essere rideterminate a                     GIUDICATO
seguito della differenza di disciplina dopo
la pronuncia di incostituzionalità?

  Si pone più che altro per le condotte
  aventi ad oggetto «droghe leggere»

                                                       SI

CASS PEN, S.U. n. 29316/2015: «successivamente a una sentenza
irrevocabile di condanna, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di
una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il
trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che
non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione.
La pena deve essere rideterminata in base ai criteri di cui agli art. 132 e 133
c.p.»
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PROBLEMA: RINVIO DELL’ART. 75 AL COMMA 1BIS DELL’ART. 73 D.P.R.
  309/90, CADUCATO DALLA SENT. 32/2014, ai fini della individuazione
  delle condotte punibili meramente a titolo di illecito amministrativo

      Art. 75 (prima della sent. 32/2014) : «fuori dalle ipotesi di cui all’art. 73
      co 1 bis»            RINVIO PER RELATIONEM

   Se è caducato il                            La legge n. 79/2014, di conversione
   comma 1 bis                                 del D.L. 36/2014, ha risolto il
   dell’art. 73 come                           problema introducendo nell’art.

   vengono                                     75 il comma 1bis ai sensi del
                                               quale è possibile desumere la
   individuate oggi le                         destinazione ad uso personale della
   condotte                                    sostanza da una serie di fattori , da
   integranti illeciti                         valutarsi congiuntamente e con
                                               valenza indiziaria
   amministrativi?
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 Versione introdotta dalla L. 49/2006: Quando, per i
       ART. 73         mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero
     COMMA 5:          per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal
                       presente articolo sono di lieve entità, si applicano le
    FATTI DI LIEVE
                       pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da
       ENTITA’         euro 3.000 a euro 26.000.
                      Versione modificata dal D.L. 146/2013 conv. in L. n. 10
                       del 21/2/2014: Salvo che il fatto costituisca più grave
                       reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal
Ha subito
                       presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le
numerosi
                       circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità
interventi
                       delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene
normativi a
                       della reclusione da uno a cinque anni e della multa da
distanza di
                       euro 3.000 a euro 26.000.
brevissimo
tempo                 Versione modificata dal D.L. 36/2014 conv. in L. n. 79
                       del 16/5/2014: Salvo che il fatto costituisca più grave
                       reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal
                       presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le
                       circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità
                       delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene
                       della reclusione da 6 mesi a quattro anni e della multa
                       da euro 1.032 a euro 10.329
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COSA E’ CAMBIATO?

                   ATTENUAZIONE GRADUALE DELLA SANZIONE SIA NEI LIMITI
                    EDITTALI MINIMI CHE IN QUELLI MASSIMI

                   INTRODUZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA «SALVO
                    CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIU’ GRAVE REATO»

                   CON IL DL 146/2013 LA FATTISPECIE DI CUI AL 5° COMMA
                    DELL’ART. 73 DIVENTA FIGURA AUTONOMA DI REATO E NON
                    PIU’ CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE

      CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 26 MARZO 2014, N. 14288
      La nuova “ipotesi lieve” di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti
      (art. 73 comma 5 dpr 309/90, come modificato dall’art. 2 del d.l. 23
      dicembre 2013 n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10)
      dev’essere configurata come figura di reato autonoma rispetto a quella
      delineata dal comma primo dell’art. 73 dpr cit., in base al criterio testuale, a
      quello sistematico e all’intentio legis, non contrastati da decisivi argomenti
      di segno opposto.
11/04/2016                                                                       24
Il comma 5 dell'art. 73 di cui alla legge Iervolino-Vassalli,
                            illegittimamente abrogato dalla legge Fini-Giovanardi, è da
     PROBLEMI               considerarsi vigente dal 2005 al 22 dicembre 2013

                            poi viene sostituito nella sua nuova formulazione dal d.l.
                            146/2013, vigente a far data dal 23 dicembre 2013

                            A seguito della pronuncia di incostituzionalità n. 32/14 (che
                            nonostante sia intervenuta in fase di conversione del decreto
                            stesso non intacca la formulazione data dal d.l. 146/2013) il
                            nuovo testo deve leggersi in combinato con i primi quattro
                            commi dell'art. 73, nella versione di cui alla legge Iervolino-
                            Vassalli del 1990.

                CRITICA: norma strutturata nei primi quattro commi attorno alla
                distinzione - ai fini sanzionatori - tra droghe 'pesanti' e 'leggere', e in
                un quinto comma che invece prescinde da tale distinzione.

11/04/2016                                È COSTITUZIONALE?                               25
Corte cost., sent. 13/1/2016 (dep. 11 febbraio 2016), n. 23

     È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73
     comma 5 del D.P.R. n. 309/1990 diretta a rilevare l'illegittimità della
     disposizione nella parte in cui non distingue il trattamento sanzionatorio
     previsto per i fatti di lieve entità aventi ad oggetto droghe "leggere"
     rispetto a quello relativo ai fatti di lieve entità aventi ad oggetto droghe
     "pesanti".

      La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in
      quanto il sollecitato intervento additivo in materia penale, in
      assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate, interferirebbe
      nella sfera di politica sanzionatoria riservata al legislatore violando,
      così, il principio di separazione dei poteri

11/04/2016                                                                       26
STEP 2

                 CASISTICA GIURISPRUDENZIALE:

             PRIME QUESTIONI PRATICHE AFFRONTATE

11/04/2016                                         27
 PATTEGGIAMENTO E PENA ILLEGALE
      Cass. Pen., SEZ. UN., sent. 26 febbraio 2015 (dep. 28 luglio 2015), n. 33040

PRIMO QUESITO: Se per i             È illegale la pena determinata dal giudice attraverso
delitti previsti dall'art. 73       un procedimento di commisurazione che si sia
D.P.R. 309 del 1990, in             basato sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/90
relazione alle droghe c.d.          come modificato dalla legge n. 49/2006, in vigore al
leggere, la pena applicata          momento del fatto, ma dichiarato successivamente
con        sentenza         di      incostituzionale con sentenza n. 32/2014, anche nel
"patteggiamento"         sulla      caso in cui la pena concretamente inflitta sia
base     della    normativa         compresa entro i limiti edittali previsti
dichiarata incostituzionale         dall'originaria formulazione del medesimo articolo,
con la sentenza n. 32 del           prima della novella del 2006, rivissuto per effetto
2014        della       Corte       della stessa sentenza di incostituzionalità.
Costituzionale debba essere         Nel patteggiamento l'illegalità sopraggiunta della
rideterminata anche nel             pena determina la nullità dell'accordo e la Corte di
caso in cui la stessa rientri       cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza
nella nuova cornice edittale        basata su tale accordo.
applicabile
   11/04/2016                                                                        28
SECONDO QUESITO:
                                 Nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena
 se sia rilevabile d'ufficio,    conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità di
nel giudizio di cassazione,      norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è
l'illegalità della pena          rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del
conseguente a                    ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo
dichiarazione
d'incostituzionalità di
norme attinenti al
trattamento sanzionatorio,
anche in caso
di inammissibilità del          Al riguardo CASS. PEN., SEZ UN., 26/06/2015 N.
ricorso.                        47766:
                                L'illegalità della pena, non rilevabile d'ufficio in
                                sede di legittimità in presenza di un ricorso
                                inammissibile perché presentato fuori termine, è
                                tuttavia     deducibile    davanti    al    giudice
                                dell'esecuzione.

  11/04/2016                                                                        29
 ART. 73 COMMA 5 e successioni di leggi nel tempo
      Cassazione penale, sez. un., 26/06/2015, (dep.25/11/2015), n. 46653

QUESITO:            rilevabilità
                                     La Corte di cassazione, nel caso di ricorso
d'ufficio - in presenza di un        inammissibile per qualunque ragione e
ricorso inammissibile che            con il quale non vengano proposti motivi
non sollevi censure sul              riguardanti il trattamento sanzionatorio,
trattamento sanzionatorio -          può rilevare d'ufficio, con conseguente
degli effetti derivanti dalle        annullamento sul punto, che la sentenza
ricordate           modifiche        impugnata era stata pronunziata prima
normative          riguardanti       dei mutamenti normativi che hanno
l'ipotesi di reato prevista del
                                     modificato il trattamento sanzionatorio
D.P.R. n. 309 del 1990, art.
73, comma 5, anche nel
                                     in senso favorevole all'imputato; ciò
caso in cui la pena inflitta         anche nel caso in cui la pena inflitta
rientri nella cornice edittale       rientri     nella     cornice     edittale
oggi vigente.                        sopravvenuta alla cui luce il giudice di
                                     rinvio dovrà riesaminare tale questione

 11/04/2016
                                     ANNULLAMENTO CON RINVIO per la          30
                                        rideterminazione della pena
L'applicazione di un trattamento sanzionatorio
                  sfavorevole, in presenza di innovazioni normative che
                  l'hanno mitigato, costituisce una violazione dei diritti
                  fondamentali della persona la cui rimozione deve essere
                  consentita anche nell'ipotesi di ricorso inammissibile. La
                  necessità di eliminare conseguenze di una lesione di un
                  diritto fondamentale della persona conduce a ritenere
    RATIO
                  che la sindacabilità da parte del giudice di legittimità
                  debba prescindere dalla formale proposizione di motivi
                  riguardanti tale aspetto della responsabilità

             Una pena inflitta sulla scorta di parametri normativi non più
             rispondenti al giudizio di disvalore della condotta criminosa
             espresso da legislatore è una pena che VIOLA IL PRINCIPIO DI
             PROPORZIONALITA’

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 REVOCA SENTENZA DI CONDANNA E PENA ILLEGALE
      Cassazione penale, sez. un., 29/10/2015, (dep.25/11/2015), n. 46653

QUESITO:            rilevabilità
                                     La Corte di cassazione, nel caso di ricorso
d'ufficio - in presenza di un        inammissibile per qualunque ragione e
ricorso inammissibile che            con il quale non vengano proposti motivi
non sollevi censure sul              riguardanti il trattamento sanzionatorio,
trattamento sanzionatorio -          può rilevare d'ufficio, con conseguente
degli effetti derivanti dalle        annullamento sul punto, che la sentenza
ricordate           modifiche        impugnata era stata pronunziata prima
normative          riguardanti       dei mutamenti normativi che hanno
l'ipotesi di reato prevista del
                                     modificato il trattamento sanzionatorio
D.P.R. n. 309 del 1990, art.
73, comma 5, anche nel
                                     in senso favorevole all'imputato; ciò
caso in cui la pena inflitta         anche nel caso in cui la pena inflitta
rientri nella cornice edittale       rientri     nella     cornice     edittale
oggi vigente.                        sopravvenuta alla cui luce il giudice di
                                     rinvio dovrà riesaminare tale questione

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 Questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 D.P.R. n.
                                          309/90,

                                                    Disparità di trattamento
                                                    sanzionatorio tra:

 nella parte in cui esclude
 tra le condotte suscettibili
 di       sola       sanzione
 amministrativa,       qualora               chi «detiene»              chi viene
 finalizzate al solo uso                     cannabis per           sorpreso nell’atto
 personale                dello              uso personale           di «coltivare»
 stupefacente, la condotta                                               cannabis
                                             (precedentem
 di coltivazione di piante di                                           destinata
 cannabis, in relazione ai                   ente coltivata            anch’essa al
 principi di ragionevolezza,                 dallo stesso               consumo
 uguaglianza e di offensività,               soggetto)                  personale
 quali ricavabili dagli artt. 3,
 13, comma secondo, 25,
 comma secondo e 27,
                                           ART. 75: ILLECITO         ART. 73: REATO
 comma terzo, Cost
                                           AMMINISTRATIVO

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CORTE COSTITUZIONALE 9/3/2016:
             (comunicato stampa        diffuso   sul   sito   della   Corte
             Costituzionale)

             La Corte costituzionale in data odierna ha dichiarato non
             fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata
             dalla Corte di appello di Brescia sul trattamento sanzionatorio
             della coltivazione di piante di cannabis per uso personale. La
             decisione è riferita all’art. 75 del testo unico in materia di
             stupefacenti ed è stata assunta nel solco delle sue precedenti
             pronunce in materia.

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