Novità giurisprudenziali e ricadute applicative in materia di stupefacenti - Avv. Eleonora Barone - Università del Salento
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
11/04/2016 CATTEDRA DI DIRITTO PENALE AVANZATO PROF. MATTEO CAPUTO CICLO DI SEMINARI A.A. 2015/2016 CORSO A-L Novità giurisprudenziali e ricadute applicative in materia di stupefacenti Avv. Eleonora Barone 1
SOMMARIO • Introduzione generale della materia degli stupefacenti. • Normativa di riferimento, STEP 1 interventi di modifica della disciplina e questioni problematiche. STEP 2 • Casistica giurisprudenziale 11/04/2016 2
STEP 1 La legislazione speciale in materia di stupefacenti ha subito rilevanti modifiche a far data dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 32/2014 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge Fini-Giovanardi del 2006, con la quale venivano equiparate droghe leggere e droghe pesanti. Per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale si è assistito ad una reviviscenza del corpus normativo precedente al 2006 11/04/2016 3
• Retrodatazione ad una normativa pensata negli Anni ’90. • Alcune delle droghe prese in considerazione dalla L. Jervolino- Vassalli non esistono più. • La percentuale di Thc (ovvero il PROBLEMI c.d. principio attivo), utile a DI distinguere droghe leggere da RACCORDO: droghe pesanti, nella cannabis è QUESTIONI passato negli anni dal 5% al 55%. TECNICHE • Sono state introdotte sul mercato numerose nuove droghe sintetiche che ai tempi non esistevano, e come tali non sono contemplate nella vecchia normativa. 11/04/2016 4
• Ragioni a sostegno dell’incostituzionalità della L. Fini Giovanardi del 2006. • Successione di leggi penali nel PROBLEMI tempo. DI • Tangibilità del giudicato. RACCORDO: • Abrogazione delle tabelle sino al QUESTIONI DL del marzo 2014. GIURIDICHE • Modifica dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 co.5 D.p.r. 309/90 11/04/2016 5
• D.p.r. 309/1990: Testo unico sugli stupefacenti, così come modificato, a seguito del referendum abrogativo del 1993, dal D.p.r. N. 171/93. • L. n. 49/2006 c.d. Fini–Giovanardi (di conversione del D.L. 272/2005): dichiarata incostituzionale dalla consulta con la pronuncia n. 32/2014. NORMATIVA • D.L. 23 dicembre 2013 n. 146 (convertito con di L. 21 febbraio 2014, n. 10) Art. 2: Misure urgenti in tema di diritti fondamentali dei detenuti riferimento: e riduzione controllata della popolazione carceraria (ha modificato l’art. 73 co5) • D.L. 20.3.2014 n. 36: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale 11/04/2016 6
DPR 309/90: T.U. IN MATERIA DI STUPEFACENTI PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO: ART. 73 : Produzione, ART. 75: Importazione, traffico e detenzione illeciti di esportazione, acquisto, sostanze stupefacenti o ricezione e detenzione di psicotrope sostanze DESTINAZIONE A USO PERSONALE TERZI/SPACCIO SANZIONE REATO AMMINISTRATIVA 11/04/2016 7
CRITERIO DISCRETIVO TRA SPACCIO E USO PERSONALE: REFERENDUM ABROGATIVO 1993: DAL 1990 AL 1993: CRITERIO TELEOLOGICO DELLA CRITERIO OGGETTIVO-QUANTITATIVO DESTINAZIONE EFFETTIVA DELLA della DOSE MEDIA GIORNALIERA: il SOSTANZA: viene espunto dall’art. superamento di tale quantitativo 75 il riferimento alla «dose media determinava una presunzione legale giornaliera» per lasciare posto, in assoluta di destinazione a terzi della qualità di discrimen, alla sostanza. Il limite evidente di tale individuazione di elementi di istituto risiedeva nella sua natura di prova dai quali desumere in criterio rigidamente quantitativo concreto la destinazione alla (determinato a livello ministeriale) e cessione a terzi della sostanza. nella sua funzione giuridica di presunzione legale assoluta. PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’ 11/04/2016 8
Vengono elaborati a • notevole quantitativo della droga tal proposito degli • modalità di detenzione (frazionamento in INDICI PRESUNTIVI, più dosi, conservazione in confezioni da cui desumere la singole o plurime etc..) destinazione a • rinvenimento dello strumentario che lo terzi/spaccio della spacciatore tipicamente utilizza per il sostanza, individuati confezionamento delle dosi (in primis per lo più dalla cartine e bilancino di precisione) copiosa • rinvenimento di importi di denaro in giurisprudenza in contante di considerevole valore e in materia e poi trasfusi banconote di medio taglio nel comma 1bis • compatibilità tra il valore commerciale dell’art. 73, della sostanza e le condizioni economiche introdotto dalla legge del soggetto n. 49/2006: NB: la prova della destinazione a terzi grava sull’accusa (PM), in quanto elemento costitutivo del reato di cui all’art. 73 D.p.r. 309/90. All’imputato è riservata l’allegazione di elementi, a proprio favore, di segno contrario. 11/04/2016 9
ART. 73 D.P.R. 309/90 FORMULAZIONE ORIGINARIA: 1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 e76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni). 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 309.874 (lire seicento milioni). 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milioni). 5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 10.329 (lire venti milioni) se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV. 6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze 2 ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o 11/04/2016 l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 10
PRIMA DELLA LEGGE FINI-GIOVANARDI N. 46/2006 la norma contemplava una chiara distinzione tra DROGHE PESANTI (di DROGHE LEGGERE (di cui al comma 1) cui al comma 4) punite con la punite con la reclusione da 8 a 20 reclusione da 2 a 6 ART. 73 anni anni CON L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE 46/2006 (che ha convertito con modifiche il D.L. 272/2005) si è assistito ad una assimilazione delle droghe leggere a quelle pesanti, ricomprendendo tutte le sostanze stupefacenti o psicotrope in un’unica tabella (TABELLA I) nella quale sono accomunate, senza alcuna distinzione sanzionatoria, cocaina, cannabis, anfetamina e oppio. 11/04/2016 11
CONSEGUENZE DELLA LEGGE FINI-GIOVANARDI DEL 2006: • PENA UNIFORME PER TUTTE LE SOSTANZE: DA 6 A 20 ANNI • AGGRAVIO SANZIONATORIO PER CHI VIENE TROVATO IN POSSESSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI «LEGGERE» (sempre che siano destinate a terzi) • CONTESTAZIONE DI UN UNICO REATO PER CHI VIENE TROVATO IN POSSESSO DI SOSTANZE DI NATURA E TIPOLOGIA DIVERSA (prima del 2006, invece, venivano contestati due reati diversi, avvinti semmai dal vincolo della continuazione) • Reintroduzione, in parte, del CRITERIO QUANTITATIVO per distinguere tra consumo personale e spaccio (ORA SI PARLA DI «LIMITE MASSIMO», da valutare però unitamente agli altri indici) • Mantenimento dell’ipotesi attenuata per fatti di lieve entità di cui al co 5 dell’art. 73): reclusione da 1 a 6 anni • Gli arresti domiciliari diventano la regola, in luogo della custodia cautelare, per il tossicodipendente che sia in trattamento o intende sottoporvisi • L’affidamento in prova terapeutico viene esteso alle pene fino a 6 anni, anche se tale periodo è residuo di maggior pena 11/04/2016 12
Illegittimità costituzionale degli artt. 4bis e 4vicies- ter del D.L. 272/2005 come conv. dalla L. 49/2006, per contrasto con l’art. 77 co 2 Cost. SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE Ragioni: Abuso del procedimento di 25 /2/ 2014 conversione dei decreti legge poiché le disposizioni impugnate sono del tutto N. 32 eterogenee rispetto all’art. 4 del decreto legge oggetto di conversione. Mancanza di nesso funzionale tra decreto legge e legge di conversione. Caducazione delle disposizioni impugnate; reviviscenza delle norme precedenti mai correttamente abrogate (vecchia formulazione dell’art. 73) 11/04/2016 13
RAGIONI DELL’ABUSO DI CONVERSIONE 1. RAGIONI GIURIDICHE: La legge di conversione di un D.L., in quanto funzionalizzata alla Carenza dei stabilizzazione di un provvedimento presupposti per il provvisorio emanato dal Governo, non può presentare contenuti ulteriori non legittimo esercizio attinenti alla materia oggetto del del potere decreto (inizialmente pensato per le legislativo di misure di sicurezza per le Olimpiadi invernali) conversione ARTT. 4bis E 4vicies- ter L. 49/06 ART. 4 DL 272/05 Norma Norme sostanziali ILLEGITTIMITA’ processuale COSTITUZIONALE • Contenuti eterogenei • Mancanza nesso funzionale e 11/04/2016 14 giuridico
RAGIONI DELL’ABUSO DI CONVERSIONE 2. RAGIONI POLITICO- GIURIDICHE: Carenza dei presupposti per il Il decreto legge è emanato per ragioni di necessità e urgenza; legittimo esercizio del potere La conversione segue un iter legislativo di semplificato giustificato dalla finalità della stessa conversione Non si può usare questo strumento per eludere il sistema di confronto ILLEGITTIMITA’ parlamentare rafforzato COSTITUZIONALE 11/04/2016 15
CONSEGUENZE DELLA ILLEGITTIMITA’ Torna in vigore la formulazione originaria dell’art. 73 D.p.r. 309/90 con correlativa distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere (DOPPIO BINARIO SANZIONATORIO) PROBLEMA DI RACCORDO DELLE TABELLE : vuoto normativo a seguito della caducazione della tabella unica introdotta dal D.L. 272/2005 per unificare tutte le sostanze psicotrope. A quali tabelle occorre far riferimento? A Quelle del 1990 non più attuali? Viene emanato il DL n. 36 del 20/3/2014 ,convertito con L. 79/2014, il quale prevede 5 NUOVE TABELLE: I) droghe pesanti II) droghe leggere III) medicinali equiparati quoad poenam a droghe pesanti IV) medicinali equiparati quoad poenam a droghe leggere V) medicinali semplici 11/04/2016 16
QUESTIONI APPLICATIVE: fatti sub iudice quale disciplina applicare? PRINCIPIO GENERALE IN MATERIA DI SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO: RETROATTIVITA’ DELLA NORMA PENALE PIU’ FAVOREVOLE (E IRRETROATTIVITA’ DELLA LEGGE SFAVOREVOLE) Questo principio vale anche quando non vi è stata una semplice successione di leggi penali nel tempo ma UNA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ DELLA NORMA PIU’ FAVOREVOLE? NO: per un orientamento SI: in ossequio ai principi enunciati giurisprudenziale la regola della lex dalla Corte Edu (v. caso Scoppola) mitior incontra un limite invalicabile vige il principio assoluto della nella dichiarazione di retroattività della norma più incostituzionalità. La lex mitior, per favorevole essere applicata, deve essere stata 11/04/2016validamente adottata. 17
PROBLEMA: SOSTANZE PSICOTROPE CONTENUTE ESCLUSIVAMENTE NELLE TABELLE INTRODOTTE CON LA LEGGE DEL 2006 O IN DECRETI MINISTERIALI SUCCESSIVI AL 2006 Problema della rilevanza penale di condotte, aventi ad oggetto tali sostanze, poste in essere dal 2006 fino all’entrata in vigore delle nuove tabelle previste dal D.L.36/2014 (QUESTIONE DI DIRITTO INTERTEMPORALE) Ricadute sui procedimenti ancora in corso 2 ORIENTAMENTI La caducazione della normativa del 2006 ha La caducazione delle norme determinato una abolitio criminis per i fatti impugnate non ha riflessi concernenti le sostanze introdotte con la sull’aggiornamento delle tabelle, normativa del 2006 e succes. stante l’omogeneità dei meccanismi e dei criteri di inserimento delle CONDOTTE NON Più PUNIBILI sostanze in tabella CONDOTTE ANCORA PUNIBILI 11/04/2016 18
SOLUZIONE: CASS. PEN., SEZ. UN., 26 FEBBRAIO 2015 n. 29316 IRRILEVANZA PENALE delle condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti (nella specie Nandrolone) incluse nelle tabelle solo successivamente all’entrata in vigore della legge n. 49 del 2006, modificativa del D.P.R. n. 309/90, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, poste in essere a partire dall’entrata in vigore di tale disciplina incostituzionale e fino all’entrata in vigore del D.l. n. 36 del 2014; RILEVANZA PENALE delle condotte aventi ad oggetto medicinali che contengano i principi attivi inclusi nelle tabelle da I a IV del D.P.R. n. 309/1990. 11/04/2016 19
La caducazione delle norme per incostituzionalità travolge anche i provvedimenti amministrativi correlati con cui vengono introdotte, a partire dal 2006, nuove sostanze Nel nostro ordinamento vale il c.d. CRITERIO TABELLARE, per il quale sono stupefacenti o psicotrope solo le sostanze contenute negli RAGIONI: appositi elenchi ministeriali (TABELLE), purché questi siano predisposti in attuazione delle direttive e dei criteri contenuti nel T.U. sugli stupefacenti agli artt. 13 e 14 (principio della riserva di legge in materia penale) I provvedimenti ministeriali costituiscono solo attuazione ed integrazione della legge: se viene meno la fonte primaria decade anche la fonte secondaria. 11/04/2016 20
RICADUTE SUI PROCEDIMENTI IN FASE ESECUTIVA: le pene definitive in corso di (IN)TANGIBILITA’ DEL espiazione devono essere rideterminate a GIUDICATO seguito della differenza di disciplina dopo la pronuncia di incostituzionalità? Si pone più che altro per le condotte aventi ad oggetto «droghe leggere» SI CASS PEN, S.U. n. 29316/2015: «successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione. La pena deve essere rideterminata in base ai criteri di cui agli art. 132 e 133 c.p.» 11/04/2016 21
PROBLEMA: RINVIO DELL’ART. 75 AL COMMA 1BIS DELL’ART. 73 D.P.R. 309/90, CADUCATO DALLA SENT. 32/2014, ai fini della individuazione delle condotte punibili meramente a titolo di illecito amministrativo Art. 75 (prima della sent. 32/2014) : «fuori dalle ipotesi di cui all’art. 73 co 1 bis» RINVIO PER RELATIONEM Se è caducato il La legge n. 79/2014, di conversione comma 1 bis del D.L. 36/2014, ha risolto il dell’art. 73 come problema introducendo nell’art. vengono 75 il comma 1bis ai sensi del quale è possibile desumere la individuate oggi le destinazione ad uso personale della condotte sostanza da una serie di fattori , da integranti illeciti valutarsi congiuntamente e con valenza indiziaria amministrativi? 11/04/2016 22
Versione introdotta dalla L. 49/2006: Quando, per i ART. 73 mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero COMMA 5: per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le FATTI DI LIEVE pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da ENTITA’ euro 3.000 a euro 26.000. Versione modificata dal D.L. 146/2013 conv. in L. n. 10 del 21/2/2014: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal Ha subito presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le numerosi circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità interventi delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene normativi a della reclusione da uno a cinque anni e della multa da distanza di euro 3.000 a euro 26.000. brevissimo tempo Versione modificata dal D.L. 36/2014 conv. in L. n. 79 del 16/5/2014: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da 6 mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 11/04/2016 23
COSA E’ CAMBIATO? ATTENUAZIONE GRADUALE DELLA SANZIONE SIA NEI LIMITI EDITTALI MINIMI CHE IN QUELLI MASSIMI INTRODUZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA «SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIU’ GRAVE REATO» CON IL DL 146/2013 LA FATTISPECIE DI CUI AL 5° COMMA DELL’ART. 73 DIVENTA FIGURA AUTONOMA DI REATO E NON PIU’ CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 26 MARZO 2014, N. 14288 La nuova “ipotesi lieve” di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti (art. 73 comma 5 dpr 309/90, come modificato dall’art. 2 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) dev’essere configurata come figura di reato autonoma rispetto a quella delineata dal comma primo dell’art. 73 dpr cit., in base al criterio testuale, a quello sistematico e all’intentio legis, non contrastati da decisivi argomenti di segno opposto. 11/04/2016 24
Il comma 5 dell'art. 73 di cui alla legge Iervolino-Vassalli, illegittimamente abrogato dalla legge Fini-Giovanardi, è da PROBLEMI considerarsi vigente dal 2005 al 22 dicembre 2013 poi viene sostituito nella sua nuova formulazione dal d.l. 146/2013, vigente a far data dal 23 dicembre 2013 A seguito della pronuncia di incostituzionalità n. 32/14 (che nonostante sia intervenuta in fase di conversione del decreto stesso non intacca la formulazione data dal d.l. 146/2013) il nuovo testo deve leggersi in combinato con i primi quattro commi dell'art. 73, nella versione di cui alla legge Iervolino- Vassalli del 1990. CRITICA: norma strutturata nei primi quattro commi attorno alla distinzione - ai fini sanzionatori - tra droghe 'pesanti' e 'leggere', e in un quinto comma che invece prescinde da tale distinzione. 11/04/2016 È COSTITUZIONALE? 25
Corte cost., sent. 13/1/2016 (dep. 11 febbraio 2016), n. 23 È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/1990 diretta a rilevare l'illegittimità della disposizione nella parte in cui non distingue il trattamento sanzionatorio previsto per i fatti di lieve entità aventi ad oggetto droghe "leggere" rispetto a quello relativo ai fatti di lieve entità aventi ad oggetto droghe "pesanti". La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in quanto il sollecitato intervento additivo in materia penale, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate, interferirebbe nella sfera di politica sanzionatoria riservata al legislatore violando, così, il principio di separazione dei poteri 11/04/2016 26
STEP 2 CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: PRIME QUESTIONI PRATICHE AFFRONTATE 11/04/2016 27
PATTEGGIAMENTO E PENA ILLEGALE Cass. Pen., SEZ. UN., sent. 26 febbraio 2015 (dep. 28 luglio 2015), n. 33040 PRIMO QUESITO: Se per i È illegale la pena determinata dal giudice attraverso delitti previsti dall'art. 73 un procedimento di commisurazione che si sia D.P.R. 309 del 1990, in basato sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/90 relazione alle droghe c.d. come modificato dalla legge n. 49/2006, in vigore al leggere, la pena applicata momento del fatto, ma dichiarato successivamente con sentenza di incostituzionale con sentenza n. 32/2014, anche nel "patteggiamento" sulla caso in cui la pena concretamente inflitta sia base della normativa compresa entro i limiti edittali previsti dichiarata incostituzionale dall'originaria formulazione del medesimo articolo, con la sentenza n. 32 del prima della novella del 2006, rivissuto per effetto 2014 della Corte della stessa sentenza di incostituzionalità. Costituzionale debba essere Nel patteggiamento l'illegalità sopraggiunta della rideterminata anche nel pena determina la nullità dell'accordo e la Corte di caso in cui la stessa rientri cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza nella nuova cornice edittale basata su tale accordo. applicabile 11/04/2016 28
SECONDO QUESITO: Nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena se sia rilevabile d'ufficio, conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità di nel giudizio di cassazione, norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è l'illegalità della pena rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del conseguente a ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo dichiarazione d'incostituzionalità di norme attinenti al trattamento sanzionatorio, anche in caso di inammissibilità del Al riguardo CASS. PEN., SEZ UN., 26/06/2015 N. ricorso. 47766: L'illegalità della pena, non rilevabile d'ufficio in sede di legittimità in presenza di un ricorso inammissibile perché presentato fuori termine, è tuttavia deducibile davanti al giudice dell'esecuzione. 11/04/2016 29
ART. 73 COMMA 5 e successioni di leggi nel tempo Cassazione penale, sez. un., 26/06/2015, (dep.25/11/2015), n. 46653 QUESITO: rilevabilità La Corte di cassazione, nel caso di ricorso d'ufficio - in presenza di un inammissibile per qualunque ragione e ricorso inammissibile che con il quale non vengano proposti motivi non sollevi censure sul riguardanti il trattamento sanzionatorio, trattamento sanzionatorio - può rilevare d'ufficio, con conseguente degli effetti derivanti dalle annullamento sul punto, che la sentenza ricordate modifiche impugnata era stata pronunziata prima normative riguardanti dei mutamenti normativi che hanno l'ipotesi di reato prevista del modificato il trattamento sanzionatorio D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche nel in senso favorevole all'imputato; ciò caso in cui la pena inflitta anche nel caso in cui la pena inflitta rientri nella cornice edittale rientri nella cornice edittale oggi vigente. sopravvenuta alla cui luce il giudice di rinvio dovrà riesaminare tale questione 11/04/2016 ANNULLAMENTO CON RINVIO per la 30 rideterminazione della pena
L'applicazione di un trattamento sanzionatorio sfavorevole, in presenza di innovazioni normative che l'hanno mitigato, costituisce una violazione dei diritti fondamentali della persona la cui rimozione deve essere consentita anche nell'ipotesi di ricorso inammissibile. La necessità di eliminare conseguenze di una lesione di un diritto fondamentale della persona conduce a ritenere RATIO che la sindacabilità da parte del giudice di legittimità debba prescindere dalla formale proposizione di motivi riguardanti tale aspetto della responsabilità Una pena inflitta sulla scorta di parametri normativi non più rispondenti al giudizio di disvalore della condotta criminosa espresso da legislatore è una pena che VIOLA IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ 11/04/2016 31
REVOCA SENTENZA DI CONDANNA E PENA ILLEGALE Cassazione penale, sez. un., 29/10/2015, (dep.25/11/2015), n. 46653 QUESITO: rilevabilità La Corte di cassazione, nel caso di ricorso d'ufficio - in presenza di un inammissibile per qualunque ragione e ricorso inammissibile che con il quale non vengano proposti motivi non sollevi censure sul riguardanti il trattamento sanzionatorio, trattamento sanzionatorio - può rilevare d'ufficio, con conseguente degli effetti derivanti dalle annullamento sul punto, che la sentenza ricordate modifiche impugnata era stata pronunziata prima normative riguardanti dei mutamenti normativi che hanno l'ipotesi di reato prevista del modificato il trattamento sanzionatorio D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche nel in senso favorevole all'imputato; ciò caso in cui la pena inflitta anche nel caso in cui la pena inflitta rientri nella cornice edittale rientri nella cornice edittale oggi vigente. sopravvenuta alla cui luce il giudice di rinvio dovrà riesaminare tale questione 11/04/2016 32
Questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 D.P.R. n. 309/90, Disparità di trattamento sanzionatorio tra: nella parte in cui esclude tra le condotte suscettibili di sola sanzione amministrativa, qualora chi «detiene» chi viene finalizzate al solo uso cannabis per sorpreso nell’atto personale dello uso personale di «coltivare» stupefacente, la condotta cannabis (precedentem di coltivazione di piante di destinata cannabis, in relazione ai ente coltivata anch’essa al principi di ragionevolezza, dallo stesso consumo uguaglianza e di offensività, soggetto) personale quali ricavabili dagli artt. 3, 13, comma secondo, 25, comma secondo e 27, ART. 75: ILLECITO ART. 73: REATO comma terzo, Cost AMMINISTRATIVO 11/04/2016 33
CORTE COSTITUZIONALE 9/3/2016: (comunicato stampa diffuso sul sito della Corte Costituzionale) La Corte costituzionale in data odierna ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Brescia sul trattamento sanzionatorio della coltivazione di piante di cannabis per uso personale. La decisione è riferita all’art. 75 del testo unico in materia di stupefacenti ed è stata assunta nel solco delle sue precedenti pronunce in materia. 11/04/2016 34
CONTATTI Avv. Eleonora Barone eleonora.barone@libero.it 11/04/2016 35
Puoi anche leggere