MUTUO QUALSIASI FINALITA' - CLIENTI AZIENDE TASSO VARIABILE EURIBOR CON CAP
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MUTUO QUALSIASI FINALITA’ – CLIENTI AZIENDE TASSO VARIABILE EURIBOR CON CAP Aggiornato al 01.04.2015 Foglio informativo MUTUO QUALSIASI FINALITA’ – CLIENTI AZIENDE TASSO VARIABILE EURIBOR CON CAP INFORMAZIONI SULLA BANCA Credito Cooperativo MediocratiSocietà Cooperativa per Azioni Sede legale ed amministrativa: Via Alfieri – 87036 Rende (CS) Tel. 0984.841811 – Fax 0984.841805 e-mail: credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it - sito internet: www.mediocrati.it Registro delle Imprese di Cosenza n. 46914 – n. R.E.A. 156519 – Cod. ABI 07062.3 Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5419 Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A160927 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS’È IL MUTUO Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine (superiore a 18 mesi). In genere la sua durata va da un minimo di 5 anni a un massimo di 30 anni. Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti con le stesse finalità. Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”. Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso. A chi si rivolge Il rapporto disciplinato dal presente foglio informativo può essere acceso da persone giuridiche e/o titolari di partita IVA per qualsiasi finalità. Mutuo a tasso variabile con cap (tasso massimo) Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Il tasso di interesse non potrà mai superare un tasso massimo (cap) pari al valore del tasso fisso per i mutui di pari durata maggiorato di uno spread di 1,75 p.p.. Pagina 1 di 10
MUTUO QUALSIASI FINALITA’ – CLIENTI AZIENDE TASSO VARIABILE EURIBOR CON CAP Aggiornato al 01.04.2015 Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Rischio di tasso Il mutuo fondiario a tasso indicizzato, cioè agganciato all’andamento di determinati parametri (es. Euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell’impegno finanziario richiesto al cliente. Rischio di cambio Nel mutuo ipotecario erogato in valuta estera può individuarsi in capo al cliente un “rischio di cambio” determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa presa a riferimento; potrebbe cioè verificarsi, nel corso del rapporto, un apprezzamento della valuta estera prescelta per il finanziamento rispetto alla valuta nazionale con un conseguente aggravio di oneri per il cliente in relazione al rimborso del prestito. Rischio di variazioni unilaterali delle condizioni economiche Se contrattualmente previsto, la banca può variare unilateralmente, in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche (tassi d’interesse ed altre commissioni e spese del servizio) secondo quanto previsto dall’art. 118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93). Per saperne di più: la Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.mediocrati.it e presso tutte le filiali della banca. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Esempio: finanziamento di euro 50.000,00 a favore di non socio della banca valore commerciale immobile in ipoteca € 100.000 durata 10 anni - rata mensile tasso Euribor 6M (365 giorni) vigente al momento della stipula: 0,10% tasso applicato (0,10% + spread di 5,50 p.p.): 5,60% (variabile mensilmente) tasso fisso vigente per analoga durata: 6,60% tasso massimo applicabile: 6,60% + spread di 1,75 p.p.: 8,35% importo delle rate: € 545,25 (variabile mensilmente) commissione incasso rata: € 1,20 commissione istruttoria fidi: € 1.000,00 oneri a favore di terzi: perizia tecnica: € 300 assicurazione certificato incendio: € 146,70 (calcolata sul valore commerciale dell’immobile per la durata del finanziamento) Imposta sostitutiva: € 125,00 TAEG: 6,541%(variabile mensilmente) Il tasso di interesse, l’importo della rata e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato. Pagina 2 di 10
MUTUO QUALSIASI FINALITA’ – CLIENTI AZIENDE TASSO VARIABILE EURIBOR CON CAP Aggiornato al 01.04.2015 VOCI COSTI - Acquisto immobile nostro intervento massimo pari all’80% del valore cauzionale della perizia tecnica; - Acquisto locali per uso commerciale nostro intervento pari al 70% del valore cauzionale della perizia tecnica; - Acquisto capannoni industriali, terreni e/o locali per uso commerciale di elevata estensione (e conseguente scarsa fungibilità); nostro intervento pari al 50% del valore cauzionale riportato in perizia tecnica; - Ristrutturazione di immobili specificamente documentata importo erogabile massimo pari all’80% del valore cauzionale di perizia dell’intervento di ristrutturazione; - Costruzione di capannoni industriali e/o locali per uso commerciale (e Importo massimo finanziabile conseguente scarsa fungibilità); nostro intervento pari al 50%, del costo di costruzione; - Ristrutturazione di capannoni industriali e/o locali per uso commerciale, specificamente documentata; importo erogabile massimo pari al 50% del valore cauzionale di perizia dell’intervento di ristrutturazione. - Finanziamenti per liquidità e/o “consolidamento debiti”; nostro intervento pari al 50% del valore di stima della perizia tecnica, non correlato ad alcuna categoria di immobile (valore cauzionale dell’immobile) - Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative Durata Min. 18 mesi e un giorno – Max 10 anni Criterio di calcolo degli Anno civile interessi Durata del Tasso soci Tasso non soci Tasso di interesse nominale mutuo annuo variabile Euribor 6M 365 + spread Euribor 6M 365 + spread fino a 10 anni di 5,00 di 5,50 I tassi variano mensilmente in base al seguente parametro di indicizzazione: Euribor a sei mesi 365 arrotondato ai cinque centesimi percentuali Parametro di indicizzazione superiori, pubblicato di norma da “IL SOLE24ORE” e/o da riviste equipollenti, riferito all’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di applicazione (ad esempio: ultimo giorno lavorativo di giugno per il tasso applicato nel mese di luglio). Tasso di interesse massimo Il tasso variabile che regola il rapporto non può mai superare il tasso fisso applicabile previsto per mutui di analoga durata vigente al momento della stipula del contratto di mutuo, maggiorato di 1,75 punti percentuali. Qui di seguito si riporta la tabella dei tassi fissi vigenti sino al 30.06.2015: Durata del mutuo Tasso soci Tasso non soci fino a 5 anni 5,80% 6,30% oltre 5 e fino a 10 anni 6,10% 6,60% I tassi fissi vengono determinati il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno in base ai seguenti parametri: Pagina 3 di 10
MUTUO QUALSIASI FINALITA’ – CLIENTI AZIENDE TASSO VARIABILE EURIBOR CON CAP Aggiornato al 01.04.2015 fino a 5 anni Euro Irs Lettera 5Y/6M aumentato di uno spread di: 5,00 punti per soci; 5,50 punti per non soci oltre 5 e fino a 10 anni Euro Irs Lettera 10Y/6M aumentato di uno spread di: 5,00 punti per soci; 5,50 punti per non soci Tasso di interesse di Stesso tasso dell’ammortamento preammortamento Tasso di mora Due punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora Aziende socie: 1,20% dell’importo del mutuo (min. € 800) Istruttoria Aziende non socie: 1,40% dell’importo del mutuo (min. € 1.000) Spese per avviso scadenza € 0,00 rata Spese incasso rata con Mensile € 1,20 – Bimestrale € 1,80 – Trimestrale € 3,00 – Semestrale: € 6,00 addebito in conto corrente(automatico o manuale) e/o con pagamento per cassa Per ogni altra comunicazione (comprese quelle ex art. 119 € 0,00 d. lgs 385/93) Spese per estinzione 2% anticipata1 (in percentuale sul Non si applica per i mutui estinti con erogazione di analogo finanziamento debito residuo) concesso dal ns Istituto Tipo di ammortamento Piano di ammortamento “francese” Tipologia di rata Variabile Periodicità delle rate Mensile – Bimestrale – Trimestrale – Semestrale RATING DI LEGALITA’ In ottemperanza all’art. 4 del D.M. del 20 febbraio 2014 n. 57 in ipotesi di concessione di finanziamenti ad imprese a cui è stato attribuito un rating di legalità, ottenibile su istanza di parte all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), le banche “considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione al credito dell’impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove riscontrano la rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio”. Il rating di legalità ha un range tra un minimo di una “stelletta” a un massimo di tre “stellette”. La presenza del rating di legalità per l’impresa richiedente comporta, pertanto, un miglioramento dei tempi d’istruttoria, dei costi d’istruttoria e delle condizioni economiche da applicare per l’operazione. La Banca, rispetto alle condizioni standard, applicherà le riduzioni di seguito riportate: Rating di legalità tempi d’istruttoria costi d’istruttoria pricing Le pratiche dovranno -10% dal listino - 0,25 p.p. dal listino essere gestite con -25% dal listino - 0,50 p.p. dal listino 1 Si precisa che al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento. Pagina 4 di 10
MUTUO QUALSIASI FINALITA’ – CLIENTI AZIENDE TASSO VARIABILE EURIBOR CON CAP Aggiornato al 01.04.2015 carattere di priorità -50% dal listino - 0,75 p.p. dal listino rispetto alle altre. Con riferimento agli affidamenti in conto corrente, in sede di revisione, nell’ipotesi di modifica del rating originariamente attribuito, la banca provvederà ad applicare le condizioni previste in relazione al nuovo rating assegnato. ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO Data Parametro Valore 30/09/2014 Euribor 6M 365 0,20% 31/01/2015 Euribor 6M 365 0,15% 31/03/2015 Euribor 6M 365 0,10% Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.mediocrati.it CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA Durata del Tasso di interesse Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di finanziamento applicato mensile per € interesse interesse (anni) (in ipotesi di tasso Euribor 50.000,00 di aumenta del 2% diminuisce del 6M 365 pari a 0,10%) capitale dopo 2 anni 2% dopo 2 anni Soci: 5,10% € 532,92 € 573,94 € 493,80 Cap 7,85% 10 Non soci: 5,60% € 545,27 € 586,92 € 505,54 Cap 8,35% ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: Spese per perizia tecnica immobile ipotecato (obbligatoria) a carico del mutuatario Spese per perizia tecnica immobile ipotecato (obbligatoria) Fino ad € 200.000 € 300 fisse Fino ad € 350.000 1,50 per mille dell’importo stimato Fino ad € 500.000 1,25 per mille dell’importo stimato Fino ad € 2.000.000 1,00 per mille dell’importo stimato Oltre € 2.000.000 0,75 per mille dell’importo stimato Per i valori intermedi superiori a € 350.000 si applica la formula seguente: T= {[(t1-t2)/(l2-l1)]x(l2-Vi)} + t2 t1= tasso applicato al limite massimo dello scaglione inferiore t2= tasso applicato al limite massimo dello scaglione superiore l1= importo massimo del primo scaglione l2= importo massimo del secondo scaglione Vi= valore intermedio ai due scaglione Per i mutui a SAL per ogni stato di avanzamento lavori € 150 Pagina 5 di 10
MUTUO QUALSIASI FINALITA’ – CLIENTI AZIENDE TASSO VARIABILE EURIBOR CON CAP Aggiornato al 01.04.2015 Adempimenti notarili: a carico del mutuatario Polizza vita (se richiesta dalla banca): a carico del mutuatario Spesa assicurazione immobile (obbligatoria): a carico del mutuatario Il cliente è tenuto a stipulare una polizza assicurativa incendio fabbricati, che copre tutti i rischi materiali e diretti che possono riguardare il FABBRICATO (con annessi, connessi ed eventuali dipendenze). Se la polizza assicurativa è sottoscritta attraverso Assimoco SPA il costo del premio è pari allo 0.12 per mille del valore commerciale dell’immobile ipotecato per il numero degli anni di durata (esempio durata di 10 anni su un importo di mutuo pari a Euro 50.000 e valore commerciale pari a € 100.000, il costo è pari ad Euro 146,70). Sono esclusi dalla polizza assicurativa i terreni offerti a garanzia Imposte per iscrizione ipoteca: a carico del mutuatario Rimborso imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73: a carico del mutuatario TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell’istruttoria Tempo massimo tra la data di presentazione della documentazione completa e la stipula del contratto: 90 giorni. Disponibilità dell’importo Le somme erogate sono temporaneamente poste a garanzia dell’adempimento degli oneri di iscrizione ipotecaria e, ove previsto, della produzione di polizza assicurativa per danni che dovesse subire l’immobile ipotecato. Cessato il vincolo le somme entrano nella piena disponibilità del cliente. Tempo massimo tra la stipula del contratto e la messa a disposizione delle somme: 30 giorni, previa acquisizione di tutta la documentazione utile per l’erogazione. ALTRO Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale € 0,00 Spese assicurazione annuale* € 5,00 *Il Credito Cooperativo Mediocrati stipula ogni anno una polizza infortuni a favore dei clienti (persone fisiche, ditte individuali, società semplici di fatto e società a nome collettivo, titolari di conti correnti di corrispondenza, depositi a risparmio, mutui chirografari ed ipotecari, anticipazioni su titoli e valori, anticipazioni su merci e documenti rappresentativi di merci, anticipazioni su crediti, sovvenzioni cambiarie) che assicura il caso morte e l’invalidità permanente quando questa risulti pari o superiore al 65% della totale. Per tutte le fattispecie di infortunio e rischio coperte dalla polizza e per i relativi indennizzi si rimanda alle principali condizioni generali del contratto di assicurazione che possono essere richieste presso le filiali della banca. ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI Estinzione anticipata Pagina 6 di 10
MUTUO QUALSIASI FINALITA’ – CLIENTI AZIENDE TASSO VARIABILE EURIBOR CON CAP Aggiornato al 01.04.2015 Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. Per i contratti di mutuo ipotecari stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 2% calcolato sul debito residuo anticipatamente corrisposto. Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni. Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche Ai sensi dell’art.13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione. Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca estingue il rapporto al momento dell’integrale pagamento del debito nonché dell’eventuale compenso per estinzione anticipata, ove dovuto. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca [BCC Mediocrati - Ufficio reclami, Via Alfieri - 87036 Rende (CS); e-mail: ufficioreclami@mediocrati.bcc.it], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito della banca www.mediocrati.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, chiedere alla banca oppure consultare l’apposita “Guida Pratica” a disposizione della clientela presso ogni filiale della banca. Nei casi in cui la contestazione alla Banca tragga origine dalla mancata erogazione del finanziamento, dal mancato incremento o dalla revoca di finanziamento, dall'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente, quest'ultimo può decidere di presentare direttamente istanza al Prefetto, in forma riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero degli Interni al fine di avviare la procedura di ricorso all'ABF. Pagina 7 di 10
MUTUO QUALSIASI FINALITA’ – CLIENTI AZIENDE TASSO VARIABILE EURIBOR CON CAP Aggiornato al 01.04.2015 Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it . Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. LEGENDA Comunicazione periodica Comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate. Euribor (Euro Interbank È il tasso d’interesse praticato nell’area dell’Euro per le operazioni di Offered Rate) finanziamento a breve termine tra le banche di “prima categoria” (cioè con rating massimo). Viene pubblicato alle ore 11.00 del mattino, sulla base della comunicazione giornaliera, effettuata da un panel di banche di riferimento alla Federazione Bancaria Europea, della quotazione alla quale esse sono disposte a trattare. L’Euribor è – in altri termini - il tasso d’interesse che una banca primaria con temporanea carenza di liquidità è disposta a pagare ad un’altra banca con eccesso di liquidità per ottenere un prestito espresso in Euro a breve termine (ad esempio, l’Euribor 1 mese è il tasso d’interesse per un prestito della durata di un mese). L’Euribor è il principale indicatore dei tassi a breve termine; il quotidiano Il Sole-24 Ore - inserto Finanza e Mercati, sezione “Tassi a breve Termine” – ne riporta i valori rilevati per il giorno precedente. Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’immobile. Informazione Copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima precontrattuale della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo. Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo. Parametro di Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per indicizzazione (per i mutui determinare il tasso di interesse. a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Pagina 8 di 10
MUTUO QUALSIASI FINALITA’ – CLIENTI AZIENDE TASSO VARIABILE EURIBOR CON CAP Aggiornato al 01.04.2015 Piano di ammortamento Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota “francese” capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Rata variabile La somma tra quota capitale e quota interessi varia, in aumento o in diminuzione, al variare del parametro di riferimento. Spese di istruttoria Le spese di istruttoria remunerano la Banca per la valutazione del merito creditizio del Cliente e vengono addebitate indipendentemente dall’esito della valutazione Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso Annuo Effettivo Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale Globale (TAEG) sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune non sono comprese, per esempio quelle notarili. Tasso di interesse di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va preammortamento dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Tasso di interesse Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale nominale annuo compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso Effettivo Globale Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e Medio (TEGM) delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell’art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001 • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 • 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; • 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; Pagina 9 di 10
MUTUO QUALSIASI FINALITA’ – CLIENTI AZIENDE TASSO VARIABILE EURIBOR CON CAP Aggiornato al 01.04.2015 • 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto • d.l) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); • d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. • d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia: le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%. Pagina 10 di 10
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