Consultazione sugli aiuti finanziari alla scuola cantonale di lingua francese di Berna

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Il Consiglio federale

Consultazione sugli aiuti finanziari
alla scuola cantonale di lingua
francese di Berna
Berna, 20.01.2021 - Il 20 gennaio 2021 il Consiglio federale ha avviato una
consultazione pubblica sulla revisione totale della legge concernente il sussidio
alla Scuola cantonale di lingua francese in Berna (ECLF). Con la revisione il
Consiglio federale intende confermare l’attrattiva della Confederazione come
datore di lavoro plurilingue.

La scuola cantonale di lingua francese di Berna (ECLF) offre un insegnamento in
lingua francese secondo il Plan d’études romand fino al livello secondario I. L’ECLF
rappresenta un’eccezione all’interno del sistema scolastico. È infatti l’unica scuola
dell’obbligo finanziata dal Cantone di Berna e dalla Confederazione.

Dal 1960 la Confederazione finanzia l’ECLF tramite un sussidio versato al Cantone
di Berna, che è responsabile della scuola. Grazie al sostegno della Confederazione,
che nel 2020 ammontava a 1,3 milioni di franchi, gli impiegati
dell’Amministrazione federale e delle organizzazioni che rientrano nella sfera
d’interesse della Confederazione hanno potuto scolarizzare i loro figli a Berna in
francese.

La legge in vigore, che risale al 1981, deve essere sottoposta a una revisione totale
per essere conforme alle disposizioni e alle procedure attuali in materia di sussidi.
Inoltre, si fonda su un articolo costituzionale che è stato abrogato. È quindi
necessaria una revisione totale che permetta di colmare tutte queste lacune. Il
Consiglio federale continuerà a versare alla scuola lo stesso importo, che
corrisponde al 25 per cento dei costi d’esercizio.
Il progetto di legge disciplina lo scopo, le modalità di calcolo e la procedura per la
concessione degli aiuti finanziari al Cantone di Berna a favore dell’ECLF. Con
queste modifiche il Consiglio federale intende mettere in risalto lo status di datore
di lavoro plurilingue della Confederazione e favorire un’adeguata rappresentanza
degli impiegati non germanofoni nelle organizzazioni che rientrano nella sfera
d’interesse della Confederazione.

La consultazione si concluderà il 23 aprile 2021.

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Servizio della comunicazione SG-DEFR
info@gs-wbf.admin.ch
+41 58 462 20 07

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Il Consiglio federale
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Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
http://www.wbf.admin.ch
Revisione totale della legge federale
concernente il sussidio alla Scuola cantonale
di lingua francese in Berna (RS 411.3)
Rapporto esplicativo

1    Contesto

La scuola privata fondata dalla Société des amis de l’école de langue française iniziò l’attività didattica
nel 1944. Fin dall’inizio dovette far fronte ad alcune difficoltà economiche, che la spinsero a chiedere un
finanziamento pubblico. Furono prese in considerazione le seguenti ipotesi: il versamento di
un’indennità linguistica agli impiegati francofoni della Confederazione a Berna, la trasformazione della
scuola da privata a pubblica o il finanziamento diretto della scuola privata. All’epoca la Città e il Cantone
di Berna decisero congiuntamente di istituire una scuola pubblica. Dal canto suo, la Confederazione
scelse di sostenere direttamente la scuola, nell’intento di creare le condizioni quadro ideali per
incentivare gli impiegati francofoni a stabilirsi a Berna.
Dal 1960 la Confederazione versa un sussidio annuo per i costi d’esercizio della scuola di lingua
francese di Berna. All’inizio il sussidio serviva a cofinanziare i costi per la scolarizzazione dei figli degli
impiegati e dei diplomatici francofoni. Con l’ampliamento dell’Amministrazione federale è aumentato il
fabbisogno di collaboratori francofoni.
Nel biennio 1957/1958 il 55% degli alunni era costituito da figli di impiegati della Confederazione, mentre
nel 1981 il 50,4% erano bambini i cui genitori lavoravano alla Confederazione e l’8,2% bambini i cui
genitori lavoravano nelle organizzazioni che rientrano nella sfera d’interesse della Confederazione.
Per quanto riguarda il finanziamento, originariamente il sussidio era calcolato in funzione dei costi medi
per alunno e del numero di figli di impiegati francofoni della Confederazione iscritti alla scuola. Il sussidio
copriva fino al 50% dei costi. Un cambiamento importante intervenne nel novembre del 1979 quando il
Gran Consiglio del Cantone di Berna approvò il cambio di nome dell’istituto in Scuola cantonale di lingua
francese in Berna (ECLF). All’epoca in cui fu redatta la legge federale il sussidio della Confederazione
copriva circa il 23% dei costi d’esercizio. Con l’adozione della legge federale del 19 giugno 1981
concernente il sussidio alla Scuola cantonale di lingua francese in Berna (RS 411.3) i sussidi federali
furono portati al 25% dei costi d’esercizio e fu stabilito un sussidio unico pari al 40% dei costi di
costruzione di un nuovo edificio scolastico.
Grazie al sussidio che copre il 25% dei costi d’esercizio, dal 1982 la Confederazione permette agli
impiegati dell’Amministrazione federale e delle organizzazioni che rientrano nella sua sfera d’interesse
di scolarizzare i loro figli in francese a Berna. Il sussidio viene versato al Cantone di Berna, che è
responsabile dell’ECLF. L’ECLF rappresenta un’eccezione all’interno del sistema scolastico bernese. È
                                                                                                              1
infatti l’unica scuola dell’obbligo gestita dal Cantone. Poiché tutte le altre scuole dell’obbligo sono
comunali, secondo il principio di territorialità, la lingua ufficiale del Comune è anche la lingua
d’insegnamento e si applica il piano di studio della regione linguistica corrispondente. Poiché nella Città
di Berna la lingua d’insegnamento è il tedesco, le lezioni si svolgono secondo il Lehrplan 21 (piano di
studio dei Cantoni germanofoni). Nell’ECLF, invece, la didattica è in francese e segue il Plan d’études
romand (PER) fino al livello secondario I.
Oggi il 17% degli alunni della scuola sono figli di impiegati della Confederazione e il 29% di impiegati
delle organizzazioni che rientrano nella sfera d’interesse della Confederazione, per un totale del 46%
degli alunni della scuola1. Il mantenimento del sussidio è dunque giustificato, fermo restando che le
questioni scolastiche sono di competenza dei Cantoni, che devono anche farsi carico dei costi. Alla luce
di queste considerazioni il 27 febbraio 2019, nell’ambito del riesame dei sussidi, il Consiglio federale ha
deciso di non abolire il sussidio federale destinato alla scuola. Tuttavia, è necessaria una revisione della
legge per renderla conforme alle disposizioni giuridiche vigenti. Il sussidio federale, infatti, è disciplinato
da basi legali obsolete, ovvero la legge federale del 19 giugno 1981 concernente il sussidio alla Scuola
cantonale di lingua francese in Berna e l’omonima convenzione stipulata nel 1982 dal Consiglio federale
e dal Cantone di Berna. La revisione è necessaria perché la legge in vigore non è più conforme alle
prescrizioni in materia di sussidi, che prevedono l’introduzione di aliquote massime e clausole di
disponibilità creditizia (art. 7 lett. h Legge sui sussidi [Lsu]; RS 616.1). Inoltre, la legge comporta dei
rischi finanziari per la Confederazione (come per esempio il fatto che il sussidio federale viene calcolato
in base al consuntivo dell’ECLF, il quale viene pubblicato solamente l'anno successivo e sul quale la
Confederazione non ha alcun controllo) e si fonda su un articolo costituzionale che è stato abrogato. Il
presente progetto di revisione intende colmare tutte queste lacune.
Infine, con la revisione totale della legge la Confederazione intende sottolineare ancora più chiaramente
il suo impegno e la sua volontà di sostenere il plurilinguismo e la diversità dei suoi collaboratori, sia degli
impiegati diretti sia degli impiegati delle organizzazioni che rientrano nella sua sfera d’interesse.

2      Punti essenziali del progetto
Poiché la revisione riguarda una grande parte delle disposizioni, si tratta di una revisione totale.
Il progetto permette di conciliare l’importo del sussidio con l’interesse della Confederazione
all’adempimento del compito (ovvero l’insegnamento in francese secondo il PER fino al livello
secondario I a Berna) e persegue diversi obiettivi: introdurre una clausola di disponibilità creditizia,
definire il sussidio sotto forma di importo massimo e chiarire la definizione di costi computabili.

3      Commento ai singoli articoli

Titolo dell’atto
Nell’articolo 49b segg. della legge 19 marzo 1992 del Cantone di Berna sulla scuola dell’obbligo (VSG;
BSG 432.210) la scuola viene definita “Scuola cantonale di lingua francese in Berna” (kantonale Schule
französischer Sprache in Bern). Il titolo della legge modifica lievemente questa denominazione.

Ingresso
La legge attuale è stata emanata in base all’articolo 115 della vecchia Costituzione del 29 maggio 1874,
secondo il quale tutto quello che si riferisce alle sedi delle autorità federali è disciplinato dalla
legislazione federale. Questa disposizione non trova più riscontro nella Costituzione vigente. Tuttavia,
alla Confederazione spetta la competenza implicita di organizzare l’Amministrazione federale e

1   Dati delle ultime statistiche dell’ECLF per l’anno scolastico 2018/2019.

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disciplinare i rapporti di lavoro del personale federale. Il sostegno federale alla scuola cantonale di lingua
francese di Berna è una misura che riguarda sia la politica del personale sia il diritto del personale in
quanto permette agli impiegati della Confederazione che non sono di lingua madre tedesca di
scolarizzare a Berna i propri figli in francese. Nell’ingresso questa competenza federale viene messa in
relazione con la competenza generale di cui all’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Inoltre, tramite l’articolo 54 capoverso 1 Cost. si rimanda alla
competenza della Confederazione in materia di politica estera, che comprende anche gli strumenti della
diplomazia. In base a tale disposizione, la Confederazione può estendere il gruppo target che beneficia
di questa particolare offerta formativa anche ai figli degli impiegati dei servizi diplomatici e delle
organizzazioni che rientrano nella sua sfera d’interesse (cfr. cap. 5).

Art. 1           Oggetto e scopo
La presente legge disciplina lo scopo, le modalità di calcolo e la procedura per la concessione degli aiuti
finanziari al Cantone di Berna a favore della Scuola cantonale di lingua francese di Berna (cpv. 1).
Secondo l’articolo 49c capoverso 3 VSG la scuola permette ai figli degli impiegati del Cantone e
dell’Amministrazione federale, nonché delle organizzazioni che rientrano nella sfera d’interesse della
Confederazione, di frequentare la scuola dell’obbligo a Berna interamente in francese seguendo il Plan
d’études romand. Ad eccezione dei figli degli impiegati del Cantone, queste categorie di persone sono
incluse nel progetto di revisione. Grazie ai sussidi, gli impiegati dell’Amministrazione federale e delle
organizzazioni che rientrano nella sfera d’interesse della Confederazione possono continuare a
scolarizzare i propri figli in francese a Berna. Ai sensi della presente legge per «organizzazioni che
rientrano nella sfera d’interesse della Confederazione» si intendono le istituzioni vicine alla
Confederazione quali la Posta, le FFS, Swisscom, lo IUFFP, il corps diplomatique e le organizzazioni
intercantonali e internazionali con sede a Berna come l’Unione postale universale o le segreterie
generali di conferenze governative intercantonali (CDPE, CDEP, CDOS, ecc.). In questo modo la
Confederazione aumenta la propria attrattiva e quella delle organizzazioni che rientrano nella sua sfera
d’interesse come datori di lavoro plurilingui (cpv. 2).

Art. 2           Principio
Con la legge in vigore la Confederazione è tenuta a versare alla scuola un sussidio annuo pari al 25%
dei costi d’esercizio. In mancanza di una clausola di disponibilità creditizia questa disposizione può
limitare il margine di manovra delle Camere federali e impedire la gestione dei fondi. Inoltre, poiché il
sussidio viene calcolato in base al consuntivo della scuola, prima della chiusura dell’esercizio non si
conosce l’importo effettivamente dovuto, il che può comportare complesse procedure di stanziamento
di crediti aggiuntivi, come avvenuto nel 2019. Il progetto di legge stabilisce che d’ora in poi la
Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti approvati (art. 3 cpv. 1 Lsu).
Lo stanziamento dei fondi necessari si basa esclusivamente sulla legge federale sugli aiuti finanziari
all’ECLF, mentre l’importo degli aiuti finanziari dipende dai crediti approvati dal Parlamento. Gli aiuti
finanziari contribuiscono a coprire i costi d’esercizio computabili della scuola, specificati nell’articolo 4.

Art. 3           Requisito
Il sussidio della Confederazione dipende dall'interesse della Confederazione all’adempimento del
compito. Il versamento del sussidio è vincolato alla possibilità per i figli degli impiegati della
Confederazione e delle organizzazioni che rientrano nella sfera d’interesse della Confederazione ai
sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a della legge di essere ammessi alla scuola.
L’accesso deve essere garantito anche se le domande di iscrizione superano il numero di posti
disponibili (lett. a). Qualora la scuola non abbia abbastanza posti per tutti, i posti liberi devono essere
riservati ai figli degli impiegati dell’Amministrazione federale e delle organizzazioni che rientrano nella
sfera d’influenza della Confederazione, fermo restando che la priorità spetta ai figli degli impiegati
dell’Amministrazione federale (lett. b).

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Art. 4           Calcolo e importo
Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 25% dei costi d’esercizio computabili annuali della scuola.
Questi costi includono i costi per il personale (stipendi lordi e contributi LAVS/LAI/LIPG, LPP, LADI e
LAINF effettivamente versati dal datore di lavoro) e i costi per il materiale. Nel 1981, anno di entrata in
vigore della legge, la Confederazione aveva stanziato un sussidio unico pari al 40% dei costi di
costruzione di un nuovo edificio scolastico. La nuova legge non prevede una partecipazione federale
all’eventuale costruzione di un nuovo edificio scolastico o ad altri investimenti edilizi (cpv. 1).
Poiché attualmente il sussidio viene calcolato esclusivamente in base al consuntivo della scuola, prima
della chiusura dell’esercizio non si conosce l’importo dovuto. Questo meccanismo impedisce una
pianificazione adeguata nell’ambito dei processi ordinari di preventivazione della Confederazione. D’ora
in poi il calcolo (cpv. 2) si baserà su due fattori: da una parte la media dei costi effettivi degli ultimi quattro
esercizi (cpv. 2 lett. a) e, dall’altra, sul numero degli alunni di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a
rispetto al totale degli alunni della scuola (cpv. 2 lett. b). Attualmente la percentuale di alunni di cui al
capoverso 2 lettera b si aggira intorno al 46% e il sussidio federale copre il 25% dei costi d’esercizio.
Secondo i diversi scenari ipotizzati, questa percentuale dovrebbe rimanere stabile. In altri termini, ceteri
paribus in futuro il sussidio federale dovrebbe mantenersi nello stesso ordine di grandezza. Ad ogni
modo, a prescindere dal risultato del calcolo, la Confederazione non può versare un importo superiore
ai crediti approvati dal Parlamento (art. 2).

Art. 5           Domanda
Gli aiuti finanziari vengono versati dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
(SEFRI), che opera per conto della Confederazione, con cadenza annuale. Il Cantone di Berna deve
presentare la domanda alla SEFRI entro il 31 marzo (cpv. 1).
Il Cantone di Berna deve allegare alla domanda il piano finanziario della scuola per l’anno in corso e
per i tre anni successivi nonché i consuntivi degli ultimi quattro anni (cpv. 2). Questi ultimi sono necessari
per il calcolo degli aiuti finanziari (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b) e per garantire una pianificazione adeguata
del preventivo della Confederazione.

Art. 6           Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti
La Confederazione ha il diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti. Può richiedere al
Cantone e alla scuola tutte le informazioni necessarie per stabilire l’importo degli aiuti finanziari.

Art. 7           Abrogazione di un altro atto normativo
Quando entrerà in vigore, la presente legge sostituirà quella attuale. Con l’entrata in vigore decade
materialmente anche la convenzione del 2 giugno 1982 tra il Cantone di Berna, la Confederazione
svizzera, la Società della Scuola di lingua francese di Berna e la fondazione omonima sulla
partecipazione finanziaria ai costi della scuola. Tutti gli aspetti pertinenti per gli aiuti finanziari sono
integrati nel presente progetto di legge. Le altre disposizioni come quelle sull’ammissione (art. 4 della
convenzione) e quelle sulla commissione scolastica sono disciplinate nel diritto cantonale
(rispettivamente art. 49e VSG e art. 21 VSV nonché art. 49g VSG e art. 24 VSV).

Art. 8           Disposizione transitoria
Per garantire la certezza del diritto nel passaggio al nuovo diritto le domande di aiuti finanziari saranno
valutate in ogni caso in base al nuovo diritto subito dopo l’entrata in vigore della legge.

Art. 9 Referendum ed entrata in vigore
Questo articolo non necessita di ulteriori spiegazioni.

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4     Ripercussioni
4.1    Ripercussioni per la Confederazione
La revisione totale della legge federale concernente il sussidio alla Scuola cantonale di lingua francese
in Berna non comporta ulteriori ripercussioni finanziarie o a livello di personale per la Confederazione.
D’ora in poi il sussidio potrà coprire al massimo il 25% dei costi d’esercizio della scuola. Secondo i
documenti pianificatori disponibili, nei prossimi anni non sono previsti ampliamenti della scuola né
aumenti dei costi. Pertanto, il Consiglio federale desume che i costi d’esercizio rimarranno stabili, così
come l’importo del sussidio.
L’attuazione del progetto dovrebbe avere ripercussioni positive sul piano finanziario. La revisione totale
della legge federale concernente il sussidio alla Scuola cantonale di lingua francese in Berna introduce
infatti una base legale conforme ai requisiti attualmente richiesti per emanare un atto normativo in
materia di sussidi. In primo luogo, definendo i costi d’esercizio è possibile controllare meglio i fondi a
disposizione. In secondo luogo, introducendo un’aliquota massima e una clausola di disponibilità
creditizia si riducono i rischi finanziari.

4.2    Ripercussioni per il Cantone e la Città di Berna
La revisione totale della legge non dovrebbe comportare ulteriori ripercussioni finanziarie o a livello di
personale per i Cantoni, in particolare per il Cantone di Berna, in quanto la ripartizione dei costi rimane
invariata (75% ca. Cantone – 25% Confederazione), a meno che il numero di alunni che rientrano
nell’interesse della Confederazione non cali ulteriormente. Tuttavia, gli scenari e i documenti pianificatori
disponibili escludono un’evoluzione in tal senso nel medio periodo. Se il sussidio erogato dalla
Confederazione fosse inferiore al 25% dei costi d’esercizio, la differenza andrebbe interamente a carico
del Cantone.

Poiché l’ECLF è una scuola dell’obbligo gestita a livello cantonale non vi sono ripercussioni sui Comuni.
Nel 2003 la Città di Berna ha ritirato il proprio cofinanziamento.

5     Aspetti giuridici
5.1    Base costituzionale
La legge attuale è stata emanata in base all’articolo 115 della vecchia Costituzione del 29 maggio 1874,
che non trova più riscontro nella Costituzione vigente. Il sostegno federale alla scuola cantonale di lingua
francese di Berna è una misura che riguarda sia la politica del personale sia il diritto del personale in
quanto permette agli impiegati della Confederazione che non sono di lingua madre tedesca di
scolarizzare a Berna i propri figli in francese. Nell’ingresso della proposta di legge questa competenza
federale viene messa in relazione con la competenza generale di cui all’articolo 173 capoverso 2 Cost.
(cfr. cap. 3, ingresso). L’articolo conferisce all’Assemblea federale la competenza di trattare le questioni
rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.

Inoltre, tramite l’articolo 54 capoverso 1 Cost. si rimanda alla competenza della Confederazione in
materia di politica estera. In base a tale disposizione, la Confederazione può estendere il gruppo target
che beneficia di questa particolare offerta formativa anche ai figli degli impiegati dei servizi diplomatici
e delle organizzazioni che rientrano nella sua sfera d’interesse.

5.2    Conformità alla legge sui sussidi
Secondo l’articolo 7 lettera h LSu deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della
politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo

                                                                                                            5
aliquote massime. Poiché la legge in vigore non è conforme alle prescrizioni in materia di sussidi, è
necessaria una revisione (cfr. cap. 3, art. 4).

Nell’ambito del riesame dei sussidi il 27 febbraio 2019 il Consiglio federale ha deciso di non abolire il
sussidio federale destinato alla scuola. Sebbene le questioni scolastiche siano di competenza dei
Cantoni, che devono anche farsi carico dei costi, il mantenimento di questa sovvenzione è giustificato
sia per motivi storici sia alla luce dell’elevata percentuale di alunni (46%, cfr. cap. 1). Di conseguenza,
il mantenimento del sussidio è nell’interesse della Confederazione (cfr. cap. 1). Si tratta di un aiuto
finanziario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 Lsu.

                                                                                                          6
[Signature]

Legge federale
sugli aiuti finanziari alla Scuola cantonale di lingua
francese di Berna

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del …2,
decreta:

Art. 1                Oggetto e scopo
1 Lapresente legge disciplina gli aiuti finanziari della Confederazione al Cantone di
Berna per la gestione della Scuola cantonale di lingua francese di Berna (ECLF).
2 Gli    aiuti finanziari perseguono lo scopo di sostenere l’ECLF al fine di:
    a.        permettere ai figli degli impiegati dell’Amministrazione federale e delle
              organizzazioni che rientrano nella sfera d’interesse della Confederazione di
              frequentare una scuola di lingua francese a Berna;
    b.        aumentare l’attrattiva della Confederazione e delle organizzazioni che
              rientrano nella sua sfera d’interesse come datori di lavoro plurilingui.

Art. 2                Principio
Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione può accordare al Cantone di Berna
aiuti finanziari per coprire i costi d’esercizio computabili dell’ECLF.

Art. 3                Requisito
La Confederazione vincola la concessione degli aiuti finanziari alla possibilità per i
figli degli impiegati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a:
    a.        di avere accesso all’ECLF;
    b.        di avere la precedenza qualora le domande di iscrizione superino il numero di
              posti disponibili nella scuola, fermo restando che la priorità spetta ai figli degli
              impiegati dell’Amministrazione federale.

1        RS 101
2        FF …

2019–......                                                                                     1
Legge federale                                                                     RU 20..

Art. 4             Calcolo e importo
1 Gliaiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 25 per cento dei costi
d’esercizio computabili annuali dell’ECLF. Per costi d’esercizio computabili si
intendono i costi effettivi per il personale, compresi i contributi alle assicurazioni
sociali, e i costi effettivi per il materiale sostenuti dalla scuola.
2 Gli   aiuti finanziari sono calcolati in funzione:
        a.   della media dei costi d’esercizio computabili degli ultimi quattro esercizi;
        b.   del numero di alunni che sono figli degli impiegati di cui all’articolo 1
             capoverso 2 lettera a rispetto al totale degli alunni della scuola.

Art. 5             Domanda
1Il Cantone di Berna presenta la domanda di aiuti finanziari ogni anno entro il 31
marzo alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
2Alla domanda devono essere allegati il piano finanziario dell’ECLF per l’anno in
corso e per i tre anni successivi nonché i consuntivi degli ultimi quattro anni.

Art. 6             Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti
La Confederazione ha il diritto di chiedere informazioni al Cantone di Berna e alla
direzione dell’ECLF e di consultare i documenti qualora ciò sia necessario per
stabilire l’importo degli aiuti finanziari.

Art. 7             Abrogazione di un altro atto normativo
La legge federale del 19 giugno 19813 concernente il sussidio alla Scuola cantonale
di lingua francese in Berna è abrogata.

Art. 8             Disposizione transitoria
Le domande di aiuti finanziari pendenti al momento dell’entrata in vigore della
presente legge saranno esaminate in base alla presente legge.

Art. 9             Referendum ed entrata in vigore
1 La    presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il   Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

…                                             In nome del Consiglio federale svizzero:
                                              Il presidente della Confederazione, …
                                              Il cancelliere della Confederazione,
                                              Walter Thurnherr

3       RU 1982 1461

2
Legge federale   RU 20..

                      3
0   Schweizerische Eldgenossenschaft
    Confëdëration suisse
    Confederazione Svizzera
    Confederaziun svizra
                                              Dipartlmento federale dell’economia,
                                              della formazione e della ricerca DEFR

    Berna, 20 gennaio 2021

    Destinatari :
       Partiti politici
       Associazioni mantellodei Comuni, delle cittä e delle regioni di montagna
       Associazioni mantello dell’economia
       Cerchie interessate

    Revisione totale della legge federale concernente il sussidio alla Scuola
    cantonale di lingua francese in Berna; avvio della procedura di consultazione

    Gentili Signore e Signori,

    il 20 gennaio 2020 iI Consigliofederale ha incaricato la Segreteria di Stato per la
    formazione,la ricerca e l’innovazione(SEFRI) di svolgere presso i Cantoni, i partiti
    politici,le associazioni mantellonazionalidei Comuni, delle cittä e delle regioni di
    montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e le cerchie interessate
    una procedura di consultazione suI progetto di revisione totale della legge federale
    concernente il sussidio alla Scuola cantonale di lingua francese in Berna (RS 41 7.3).

    La consultazione si concluderä il 23 aprile 2021.

    La Confederazione sostiene finanziariamente la Scuola cantonale di lingua francese
    di Berna (ECLF) per consentire ai figlidegli impiegati dell’Amministrazione federale e
    delle organizzazioni che rientrano nella sfera d’interesse della Confederazione di
    essere scolarizzati a Berna in francese.

    11sussidio si fonda sulla legge federale deI 19 giugno 1981 concernente il sussidio alla
    Scuola cantonale di lingua francese in Berna (RS 41 1.3) e sull’omonima convenzione
    stipulata neI 1982 daI Consiglio federale e daI Cantone di Berna. Per rispondere ai
    requisiti in materia di sussidi ë necessaria una revisione della legge deI 1981 Ia quale,
    tra l’altro,si basa su un articolo costituzionaleormai abrogato. La presente revisione
    totale intende porre rimedio a questa situazione.

    Vi invitiamoa esprimere un parere suI progetto.

    1testi in consultazione possono essere scaricati al seguente indirizzo:
    https://www .admin .ch/ch/i/gg/pc/pendent . html .

    Scaduto il termine di consultazione, i pareri pervenuti saranno pubblicati su Internet.
    Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 757.3), ci adoperiamo per pubblicare
    documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri
0

    in forma elettronica(p.f. in versione Word e PDF) entro iltermine indicato al seguente
    indirizzo di posta elettronica:

    Isabelle.schenker@sbfi .admin.ch

    Per domande o chiarimentipoteterivolgervialla signora Barbara Montereale (tel. 058
    46 67934) o alla signora Isabelle Schenker (tel. 058 46 55186).

    Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgiamo distinti saluti.

                          d

    Guy Parmelin
    Presidente della Confederazione

                                                                                             2/2
Liste der ständigen Vernehmlassungsadressaten
Liste des destinataires consultés systématiquement
Elenco dei destinatari permanenti della consultazione
Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061)

1.     Kantone / Cantons / Cantoni .....................................................................................2
2.     In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques
       représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale .4
3.     Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
       associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui
       œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città
       e delle regioni di montagna .......................................................................................5
4.     Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
       l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali
       dell'economia ............................................................................................................5
5.     Geschäftsspezifische Adressaten / Destinataires spécifiques pour le dossier /
       Destinatari specifici ……………………………………………………………………….6

Letzte Aktualisierung: 1. Mai 2020

1
1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich             Neumühlequai 10
                                             Postfach
                                             8090 Zürich

Staatskanzlei des Kantons Bern               Postgasse 68
                                             3000 Bern 8

Staatskanzlei des Kantons Luzern             Bahnhofstrasse 15
                                             6002 Luzern

Standeskanzlei des Kantons Uri               Rathausplatz 1
                                             6460 Altdorf

Staatskanzlei des Kantons Schwyz             Regierungsgebäude
                                             Bahnhofstrasse 9
                                             Postfach 1260
                                             6431 Schwyz

Staatskanzlei des Kantons Obwalden           Rathaus
                                             6061 Sarnen

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden          Dorfplatz 2
                                             Postfach 1246
                                             6371 Stans

Staatskanzlei des Kantons Glarus             Rathaus
                                             8750 Glarus

Staatskanzlei des Kantons Zug                Seestrasse 2
                                             Regierungsgebäude
                                             am Postplatz
                                             6300 Zug

Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg    Rue des Chanoines 17
                                             1701 Fribourg

Staatskanzlei des Kantons Solothurn          Rathaus
                                             Barfüssergasse 24
                                             4509 Solothurn

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt        Marktplatz 9
                                             4001 Basel

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft   Regierungsgebäude
                                             Rathausstrasse 2
                                             4410 Liestal

2
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen              Beckenstube 7
                                                    8200 Schaffhausen

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden   Regierungsgebäude
                                                    9102 Herisau

Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden       Marktgasse 2
                                                    9050 Appenzell

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen                Regierungsgebäude
                                                    9001 St. Gallen

Standeskanzlei des Kantons Graubünden               Reichsgasse 35
                                                    7001 Chur

Staatskanzlei des Kantons Aargau                    Regierungsgebäude
                                                    5001 Aarau

Staatskanzlei des Kantons Thurgau                   Regierungsgebäude
                                                    Zürcherstrasse 188
                                                    8510 Frauenfeld

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino          Piazza Governo 6
                                                    6501 Bellinzona

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud               Place du Château 4
                                                    1014 Lausanne

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais             Planta 3
                                                    1950 Sion

Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel          Le Château
                                                    Rue de la Collégiale 12
                                                    2000 Neuchâtel

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève             Rue de l'Hôtel-de-Ville 2
                                                    Case postale 3964
                                                    1211 Genève 3

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura               2, rue de l’Hôpital
                                                    2800 Delémont

                                                    Sekretariat
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)              Haus der Kantone
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)        Speichergasse 6
Conferenza dei Governi cantonali (CdC)              Postfach
                                                    3001 Bern

3
2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés
       à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP                            Postfach 119
Parti bourgeois-démocratique PBD                               3000 Bern 6
Partito borghese democratico PBD

Christlichdemokratische Volkspartei CVP                        Generalsekretariat
Parti démocrate-chrétien PDC                                   Hirschengraben 9
Partito popolare democratico PPD                               Postfach
                                                               3001 Bern

Eidgenössisch-Demokratische Union EDU                          Postfach
Union Démocratique Fédérale UDF                                3602 Thun
Unione Democratica Federale UDF

Ensemble à Gauche EAG                                          Case postale 2070
                                                               1211 Genève 2

Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP                       Nägeligasse 9
Parti évangélique suisse PEV                                   Postfach
Partito evangelico svizzero PEV                                3001 Bern

FDP. Die Liberalen                                             Generalsekretariat
PLR. Les Libéraux-Radicaux                                     Neuengasse 20
PLR.I Liberali Radicali                                        Postfach
                                                               3001 Bern

Grüne Partei der Schweiz GPS                                   Waisenhausplatz 21
Parti écologiste suisse PES                                    3011 Bern
Partito ecologista svizzero PES

Grünliberale Partei Schweiz glp                                Monbijoustrasse 30
Parti vert’libéral Suisse pvl                                  3011 Bern
Partito verde liberale svizzero pvl

Lega dei Ticinesi (Lega)                                       Via Monte Boglia 3
                                                               Case postale 4562
                                                               6904 Lugano

Partei der Arbeit PDA                                          Postfach 8721
Parti suisse du travail PST                                    8036 Zürich

Schweizerische Volkspartei SVP                                 Generalsekretariat
Union Démocratique du Centre UDC                               Postfach 8252
Unione Democratica di Centro UDC                               3001 Bern

4
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS                       Zentralsekretariat
Parti socialiste suisse PSS                                      Theaterplatz 4
Partito socialista svizzero PSS                                  Postfach
                                                                 3001 Bern

    3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
       associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent
       au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni
       di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband                                  Laupenstrasse 35
Association des Communes Suisses                                 3008 Bern
Associazione dei Comuni Svizzeri

Schweizerischer Städteverband                                    Monbijoustrasse 8
Union des villes suisses                                         Postfach
Unione delle città svizzere                                      3001 Bern

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete           Seilerstrasse 4
Groupement suisse pour les régions de montagne                   Postfach
Gruppo svizzero per le regioni di montagna                       3001 Bern

    4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
       l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali
       dell'economia

economiesuisse                                                   Hegibachstrasse 47
Verband der Schweizer Unternehmen                                Postfach
Fédération des entreprises suisses                               8032 Zürich
Federazione delle imprese svizzere
Swiss business federation
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)                             Schwarztorstrasse 26
Union suisse des arts et métiers (USAM)                          Postfach
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)                     3001 Bern

Schweizerischer Arbeitgeberverband                               Hegibachstrasse 47
Union patronale suisse                                           Postfach
Unione svizzera degli imprenditori                               8032 Zürich

Schweiz. Bauernverband (SBV)                                     Laurstrasse 10
Union suisse des paysans (USP)                                   5201 Brugg
Unione svizzera dei contadini (USC)

5
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)                        Postfach 4182
Association suisse des banquiers (ASB)                         4002 Basel
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
Swiss Bankers Association
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB)                               Monbijoustrasse 61
Union syndicale suisse (USS)                                   Postfach
Unione sindacale svizzera (USS)                                3000 Bern 23

Kaufmännischer Verband Schweiz                                 Hans-Huber-Strasse 4
Société suisse des employés de commerce                        Postfach 1853
Società svizzera degli impiegati di commercio                  8027 Zürich

Travail.Suisse                                                 Hopfenweg 21
                                                               Postfach 5775
                                                               3001 Bern

    5. Geschäftsspezifische Adressaten / Destinataires spécifiques pour le dossier / Destinatari
       specifici

Schweizerische Konferenz der kantonalen                        Haus der Kantone
Erziehungsdirektoren (EDK)                                     Speichergasse 6
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction    3001 Bern
publique (CDIP)
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione (CDPE)

6
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