MTS ITALY Mercato Regolamentato all'Ingrosso (Cash e Repo) dei Titoli di Stato Istruzioni - MTS Markets
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MTS ITALY Mercato Regolamentato all’Ingrosso (Cash e Repo) dei Titoli di Stato Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 Mercato Regolamentato All’Ingrosso gestito da MTS S.p.A
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 MTS ITALY MERCATO REGOLAMENTATO ALL’INGROSSO (CASH E REPO) DEI TITOLI DI STATO ISTRUZIONI TITOLO I Art.1 Definizioni (Art. 1 Regolamento) 1. Le definizioni di cui all'Articolo 1 del Regolamento sono applicabili anche alle presenti Istruzioni. Art. 2. Fees (Art. 2 del Regolamento) 1. Le Fees dovute da ogni Partecipante per i servizi forniti da MTS sono determinate da MTS, pubblicate nella Fee Schedule e comunicate ai Partecipanti in conformità al Contratto di Adesione al Mercato. TITOLO II Art. 3. Segmento Cash – Strumenti Finanziari – Criteri di applicazione dei Circuit Breakers (Art. 3.6 del Regolamento) 1. L’applicazione dei Circuit Breakers viene effettuata dal sistema in base a dei controlli verso prezzi di riferimento statici e dinamici. 2. MTS ha calibrato le soglie per i Circuit Breakers prendendo in considerazione i dati relativi alla volatilità storica per le diverse classi di Strumenti Finanziari. Ai titoli di nuova emissione si applicano le soglie stabilite per Strumenti Finanziari simili. La definizione delle soglie tiene in considerazione il profilo di liquidità e di volatilità delle diverse classi di Strumenti Finanziari, nonchè la loro vita residua. 3. In relazione al controllo verso il prezzo di riferimento statico, il sistema confronta il prezzo di esecuzione del Contratto verso il prezzo di riferimento del giorno precedente. 4. Il sistema sospende automaticamente lo Strumento Finanziario se il Contratto viene eseguito ad un prezzo che si discosti dal prezzo di riferimento per una percentuale superiore alla soglia fissata. Pagina 2 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 5. In relazione al controllo verso il prezzo di riferimento dinamico, il sistema confronta il prezzo di esecuzione del Contratto verso il prezzo del Contratto precedente sul medesimo Strumento Finanziario, se eseguito nei precedenti 15 minuti. 6. Il sistema sospende automaticamente lo Strumento Finanziario se il Contratto viene eseguito ad un prezzo che si discosti dal prezzo precedente per una percentuale superiore alla soglia fissata. 7. Al fine di gestire squilibri tra ordini o eventi eccezionali, MTS ha la possibilità di modificare nel corso della giornata di negoziazione, con effetto immediato, le soglie degli interruttori così che il processo di price discovery possa continuare. 8. Lo Strumento Finanziario sospeso automaticamente può essere riattivato in modo manuale da MTS. 9. In conformità alle linee guida regolamentari, MTS comunicherà ai Partecipanti, al pubblico e alle Autorità l’attivazione di una sospensione di uno Strumento Finanziario, il tipo di sospensione, l’atteso periodo di durata della sospensione e la fine della sospensione. Art. 4. Segmento Cash – Criteri di ammissione dei Partecipanti (Art. 5.3 del Regolamento) 1. I criteri di ammissione di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5.3 del Regolamento, come integrati dalla lettera f), si considerano soddisfatti subordinatamente alla verifica da parte di MTS del consenso da parte della società del Gruppo in possesso dello status di Operatore Principale 2. I Partecipanti possono avvalersi di uno dei fornitori di Servizi di liquidazione di cui alle Regulatory Specifications. I Partecipanti devono sottoscrivere la documentazione rilevante – predisposta dalla società che gestisce il servizio di liquidazione scelta – a favore di MTS e, se un Partecipante si avvale di un settlement agent, sottoscrive con tale agente una dichiarazione nella forma specificata da MTS. In quest' ultimo caso, il settlement agent dovrà firmare la documentazione richiesta dalla società che gestisce il servizio di liquidazione scelta. 3. I Partecipanti possono avvalersi di uno dei fornitori di Servizi di Controparte Centrale di cui alle Regulatory Specifications. Per avvalersi della Controparte Centrale, un 'Partecipante dovrà presentare a MTS la domanda di adesione CCP indicata da MTS. 4. In mancanza di diverse disposizioni regolamentari, il Capitale dei Partecipanti ai fini di vigilanza e’ il capitale di vigilanza “Tier 1” o equivalente ai sensi del regime di “capital adequacy” dello stato in cui il Partecipante è sottoposto a vigilanza. 5. Il referente nominato dal Partecipante per l'attività di negoziazione deve interagire con l'ufficio di monitoraggio di MTS. Il referente dovrà anche nominare un sostituto appropriato con qualifiche simili, che lo sostituisca in caso di assenza. Pagina 3 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 Art. 5. Segmento Cash - Impegni on-going del Partecipante (Art. 7.1.i Regolamento) 1. La sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento viene accertata in sede di esame della Domanda di Adesione. 2. La verifica del mantenimento delle condizioni per l’ammissione viene effettuata annualmente e comunque non oltre 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. 3. Il possesso del requisito del Capitale viene accertato da MTS con riferimento all’ultimo bilancio certificato del Partecipante o, se più recente, all’ultima segnalazione di vigilanza. Un Partecipante che, in base all’ultimo bilancio certificato o, se più recente, all’ultima segnalazione di vigilanza, risulti possedere un Capitale inferiore al Capitale minimo richiesto per l’ammissione, potrà essere sottoposto anche a verifiche aventi cadenza infrannuale. In tal caso l’accertamento potrà essere effettuato con riferimento ad apposita situazione patrimoniale, redatta con criteri omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio. 4. Nel caso in cui un Partecipante non abbia un Capitale pari o equivalente a dieci milioni di euro sulla base dell'ultimo bilancio certificato, deve ricapitalizzare entro tre mesi, fornendo come prova a MTS un'attestazione rilasciata da una società di revisione che indichi l'esistenza di livelli patrimoniali adeguati; in caso contrario, MTS sospende il Partecipante dalla negoziazione. Il termine di tre mesi decorre dalla data della segnalazione dalla quale risulti la perdita del requisito patrimoniale o, se precedente, dalla data in cui MTS accerti l’avvenuta perdita di detto requisito. Il Partecipante per il quale è venuto meno il requisito patrimoniale deve ottemperare prontamente alle richieste di informazioni formulategli al riguardo da MTS in detto periodo e, prima della scadenza, dimostrare di propria iniziativa l’avvenuta ricostituzione del Capitale minimo a mezzo dell'attestazione suddetta. MTS può accertare il possesso del requisito patrimoniale del Partecipante mediante acquisizione di attestazione rilasciata da società di revisione iscritta in apposito registro tenuto sensi dalla normativa vigente applicabile. Per i Partecipanti comunitari detta attestazione può essere sostituita da analoga attestazione rilasciata da società abilitata ad effettuare la revisione obbligatoria nel Paese di origine. Un Partecipante può altresì chiedere di essere sospeso dalle negoziazioni e in tal caso MTS provvede immediatamente. Tale sospensione non riguarda gli obblighi in capo al Partecipante di cui al presente Regolamento e al Contratto di Adesione al Mercato nel suo complesso. 5. La verifica periodica della permanenza del requisito del possesso di adeguati dispositivi organizzativi e procedure interne di controllo dell’attività di negoziazione può essere effettuata sulla base di specifiche richieste da parte di MTS di dati e documentazione riguardante i sistemi tecnologici, gli aspetti organizzativi e il controllo dei rischi. 6. MTS può accertare il possesso del requisito di operatività minima mediante acquisizione di una dichiarazione rilasciata dal Partecipante. Pagina 4 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 7. Nel caso in cui la documentazione allegata risulti incompleta MTS ne dà comunicazione scritta al Partecipante e lo invita a procedere alle necessarie integrazioni. Fino a quando la documentazione integrativa richiesta non sia pervenuta a MTS, il termine di 10 giorni per l'elaborazione della domanda resta sospeso. Art. 6. Segmento Cash – Sospensione dalle negoziazioni (Art. 9 Regolamento) 1. Sono considerati pregiudizievoli per un ordinato funzionamento del mercato gli atti mirati ad alterare la corretta formazione dei prezzi. In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli identificati all’interno del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato). 2. Al verificarsi dei comportamenti di cui al comma 1, MTS interviene chiedendo chiarimenti – ove lo ritenga appropriato, anche ai sensi della Parte IV del Regolamento – al Partecipante interessato. Art. 7. Segmento Cash – Attività generali del sistema (Art. 11 Regolamento) 1. Orari di negoziazione - ore 7.30 - 8.00 CET: Fase di Pre Mercato, nella quale solo i Market Maker sono operativi. In tale fase i Market Maker possono immettere e variare le loro Proposte. Ogni Market Maker è in grado di vedere solo le proprie Proposte. ore 8.00 - 8.15 CET: Fase di Mercato Aperto, nella quale tutti i Partecipanti possono operare in base al profilo loro assegnato. In tale fase il matching automatico tra Proposte è inibito. ore 8.15 - 17.30 CET: Fase di Mercato Aperto, nella quale tutti i Partecipanti possono operare in base al profilo utente loro assegnato. Il matching automatico tra Proposte è attivo sino alla chiusura del Mercato. ore 17.30 - 7.30 CET: Fase di Mercato Chiuso, nella quale viene completamente inibita l’operatività. Art. 8. Segmento Cash - Storno di Contratti sul Segmento Cash 1. Lo storno di Contratti errati è eseguito da MTS sulla base di richiesta scritta inviata a mezzo email a MTS medesima all’indirizzo cancellations@mtsmarkets.com prima della chiusura del Mercato o immediatamente dopo. Il Partecipante deve assicurarsi che solo personale debitamente autorizzato invii richieste di storno a MTS e di conseguenza MTS non sarà responsabile qualora faccia affidamento su richieste non autorizzate. 2. Appena ricevuta la notifica MTS contatterà immediatamente la controparte riguardo lo storno. Pagina 5 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 a) Se la controparte conferma tempestivamente che è d’accordo con la richiesta di storno, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale, che verrà eseguito da MTS. Lo storno bilaterale può essere effettuato fino alla chiusura del mercato o immediatamente dopo. b) Nel caso in cui la controparte non risponda tempestivamente oppure l’accordo per lo storno bilaterale non si raggiunga, verrà seguita la procedura descritta di seguito per verificare se ci siano le condizioni per lo storno unilaterale. La procedura per la storno unilaterale potrà essere avviata solo qualora la richiesta di storno sia stata notificata a MTS entro 5 minuti dall’esecuzione dell’operazione. c) Per rendere possibile lo storno unilaterale, il Contratto deve essere stato eseguito a un valore chiaramente incongruo col Corretto Valore di Mercato che lo Strumento Finanziario in questione aveva al momento dell'esecuzione. d) Per la determinazione del Corretto Valore di Mercato MTS utilizzerà la seguente formula: BV Mid +/- [(Media migliore Spread denaro-lettera su n giorni rilevato sul Segmento Cash del Mercato) * (fattore di storno)]/2 dove: BV Mid: indica il prezzo medio esposto nel mercato BondVision, Segmento Cash per lo Strumento Finanziario riferito al momento della conclusione del Contratto oggetto di storno; MTS indica nelle Regulatory Specification il numero di giorni sul quale effettua il calcolo della Media migliore Spread denaro-lettera rilevato sul Segmento Cash del Mercato e il fattore di storno. e) In assenza del BV Mid di cui alla precedente lettera d), MTS opererà come segue. i. MTS accerta il Corretto Valore di Mercato in denaro e in lettera dello Strumento Finanziario in questione richiedendo immediatamente fino a cinque (5) e comunque non meno di tre (3) quotazioni elettroniche “inter-dealer” a due vie al momento dell’esecuzione del Contratto. ii. Le cinque banche consultate sono quelle appartenenti a una lista predefinita da cui vanno escluse le parti coinvolte nell’operazione oggetto di controversia (“Partecipanti Selezionati”). iii. I Partecipanti Selezionati appena possibile devono comunicare per email il loro spread denaro / lettera del momento, cioè le quotazioni elettroniche “inter-dealer” a due vie che hanno inserito o avrebbero inserito su un qualsiasi mercato inter-dealer elettronico. iv. MTS non prenderà in considerazione le Proposte contenente il denaro più elevato e più basso e le Proposte con la lettera più elevata e più bassa e calcolerà, troncando il risultato al terzo decimale e quindi arrotondandolo al secondo, il prezzo denaro medio e il prezzo lettera medio che determineranno i Corretti Valori di Mercato. v. Una volta determinati i Corretti Valori di Mercato, MTS calcolerà il relativo spread (spread denaro / lettera medio). Pagina 6 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 vi. Il prezzo del Contratto in questione sarà considerato incoerente con il Corretto Valore di Mercato se devia di oltre il 50% dello spread medio “bid/offer” dal Corretto Valore di Mercato in denaro e in lettera a seconda del caso. f) Se, il Contratto è stato eseguito ad un valore incoerente col Corretto Valore di Mercato dello Strumento Finanziario, secondo i criteri stabiliti alle precedenti lettere d) oppure e), MTS effettuerà lo storno unilaterale al fine di mantenere condizioni di Mercato eque e ordinate ed evitare l’ingiusta penalizzazione dei partecipanti a causa di reali errori. g) MTS informerà le parti via telefono (con conferma via e-mail) della sua decisione riguardo la richiesta di storno entro 35 minuti dall’orario di esecuzione del Contratto errato. h) MTS è autorizzata a rivelare l’identità delle controparti, qualora valuti che questo possa facilitare la risoluzione della controversia. i) In circostanze eccezionali, da determinarsi da parte di MTS, e a fronte di richiesta scritta inviata via email da entrambe le controparti del Contratto, nel caso in cui il Contratto sia stato eseguito ad un Prezzo non in linea con il livello di mercato del momento, MTS può procedere alla modifica del Prezzo del Contratto in oggetto. 3. Al verificarsi di un Major Market Incident (MMI), MTS effettuerà lo storno di quei contratti interessati dallo stesso MMI. Nel procedere a detto storno MTS potrà tener conto anche di Contratti conclusi al di fuori del periodo dell’MMI comunque interessati dal malfunzionamento; allo stesso modo potrà ritenere come non interessati da MMI Contratti eseguiti all’interno del periodo dello stesso. MTS può, sebbene non obbligata, consultarsi con i Partecipanti i cui Contratti sono, o potrebbero essere, interessati dal MMI. MTS informa tempestivamente i Partecipanti e le Autorità di Vigilanza del verificarsi di un MMI, specificando l’orario di inizio e di conclusione dello stesso. Salvo impedimenti di forza maggiore,saranno informate le controparti i cui Contratti risultino oggetto di storno entro la fine del giorno di negoziazione in oggetto. 4. MTS provvede, di propria iniziativa, allo storno delle operazioni e, ove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi alle procedure di regolamento, relativamente ai Contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l’emittente abbia proceduto all’annuncio dell’emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi. Art. 9. Segmento Cash – Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco dei Market Maker (Art. 20 Regolamento) 1. La verifica del rispetto dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco dei Market Maker avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste nel presente Regolamento per la verifica dei requisiti dei Partecipanti. Pagina 7 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 2. Nel caso in cui un Partecipante che sia stato cancellato dall’Elenco dei Market Maker presenti domanda per essere re-iscritto in detto Elenco, MTS valuta caso per caso i motivi della cancellazione e la loro gravità e decide conseguentemente se consentire la re iscrizione del Partecipante. Art. 10. Segmento Cash – Impegni dei Market Maker (Art. 21 Regolamento) 1. MTS renderà disponibile sul proprio sito ad ogni Market Maker, in aree dedicate protette da password, la lista di Strumenti Finanziari ad essi assegnati. I Market Maker non possono richiedere informazioni sugli Strumenti Finanziari assegnati agli altri Market Maker. 2. Ogni Market Maker dovrà quotare gli strumenti assegnati con proposte double-side di quantità comparabile e prezzi competitivi per almeno quattro ore e quarantacinque minuti durante ciascuna la giornata di negoziazione,. 3. Per essere una Proposta Double-Sided di quantità comparabile, la differenza tra quantità in bid e quantità in offer non deve eccedere il 50%. 4. Per essere competitiva la Proposta Double-Sided non deve esprimere un bid-offer spread superiore ai bid offer spread massimi contenuti nella tabella di seguito riportata: Massimi bid-offer spread Vita BTP BTP Non Inflation CCT Non CCT Liquidi CTZ BOT Residua Liquidi Liquidi Linkers Liquidi A (< 3.5 8 15 60 years) B (3.5 < years < 20 25 75 6.5) C (6.5 < 15 30 6 10 (bp) years < 30 50 100 13.5) D (>13.5 100 120 200 years) Pagina 8 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 5. MTS rende disponibile su base giornaliera a ciascun Market Maker, in aree dedicate protette da password, il proprio spread medio e il tempo di quotazione per ciascuno strumento, unitamente allo spread e tempo medio di quotazione del Mercato. 6. Per gli Strumenti Finanziari assegnati l'ottemperanza dei Market Maker rispetto ai propri impegni sarà misurata secondo i seguenti criteri: a. Per ciascun Market Maker e Strumento Finanziario assegnato verrà calcolato il bid offer spread medio ponderando ciascun singolo bid-offer spread per il tempo per cui è stato quotato. A tal fine verranno presi in considerazione solo gli spread relativi a Proposte Double-Sided che rispettino i requisiti di quantità comparabile e di bid-offer spread massimo e che siano stati quotati per almeno quattro ore e quarantacinque minuti. b. Il bid offer spread medio del singolo Market Maker su ciascuno Strumento Finanziario assegnato sarà comparato con la media (maggiorata di una deviazione standard) degli spread quotati dagli altri Market Maker assegnatari del medesimo Strumento Finanziario e calcolati come indicato al punto 5.a. Il bid-offer spread medio del Market Maker verrà ritenuto valido ai fini degli obblighi se inferiore o uguale a tale livello e gli verrà assegnata una performance pari al 50%. In caso contrario gli verrà assegnata una performance pari allo 0% c. Per ciascun Market Maker e Strumento Finanziario assegnato verrà calcolato il tempo di quotazione prendendo in considerazione le sole proposte double-side che rispettino i requisiti di quantità comparabile e di bid-offer spread massimo. Il tempo di quotazione dovrà comunque essere uguale o superiore a quattro ore e quarantacinque minuti. d. Il tempo di quotazione di ciascun Market Maker su ciascuno Strumento Finanziario assegnato sarà confrontato con la media (diminuita di una deviazione standard) dei tempi quotati dagli altri Market Maker assegnatari del medesimo Strumento Finanziario e calcolati come indicato al punto 6.c.. Se il tempo di quotazione del Market Maker è uguale o superiore a tale livello, gli verrà attribuita una performance pari al 50%. Se il tempo di quotazione del Market Maker è inferiore a tale livello, la performance percentuale sarà calcolata come rapporto tra i due valori ed ulteriormente ponderata per un peso pari a 0,50 7. Per ciascuno Strumento Finanziario assegnato la performance totale espressa in termini percentuali sarà pari alla somma della performance calcolata per lo spread (art.6.b) e della performance calcolata per il tempo (art. 6.d). 8. Il risultato complessivo giornaliero sarà la media dei risultati ottenuti a livello del singolo Strumento Finanziario assegnato. Il risultato complessivo mensile sarà la media dei risultati giornalieri. 9. Viene ritenuto non compliant il Market Maker che con riferimento agli Strumenti Finanziari assegnati, contemporaneamente si trovi nel: Pagina 9 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 a. 10% inferiore della classifica mensile della performance, e in ogni caso abbia una performance complessiva di cui al comma 7 inferiore al 60% e b. 10% inferiore della classifica mensile dei volumi globali di tutti i Market Makers. 10. Se il Market Maker formula Proposte Double-Sided su Strumenti Finanziari diversi da quelli avuti in assegnazione da MTS, attuando una Strategia di Market Making, dovrà rispettare gli obblighi indicati ai precedenti commi 2,3 e 4 su tali Strumenti Finanziari. 11. L'ottemperanza dei Market Maker al rispetto ai propri impegni sarà misurata secondo i seguenti criteri: a. Per ciascun Market Maker e Strumento Finanziario non assegnato verrà calcolato il bid offer spread medio ponderato come indicato all’art. 6.a.. Il bid-offer spread medio del Market Maker verrà ritenuto valido ai fini degli obblighi se inferiore o uguale al bid offer spread massimo contenuti nella tabella su riportata e gli verrà assegnata una performance pari al 50%. In caso contrario gli verrà assegnata una performance pari allo 0%. b. Per ciascun Market Maker e Strumento Finanziario non assegnato verrà calcolato il tempo di quotazione come indicato all’art. 6.c.. Il tempo di quotazione del Market Maker verrà ritenuto valido ai fini degli obblighi se uguale o superiore alle quattro ore e quarantacinque minuti e gli verrà assegnata una performance pari al 50%. In caso contrario gli verrà assegnata una performance pari allo 0%. 12. Per ciascuno Strumento Finanziario non assegnato la compliance espressa in termini percentuali sarà pari alla somma della performance calcolata per lo spread (art.11.a) e della performance calcolata sul tempo (art. 11.b). 13. Il risultato complessivo giornaliero sarà la media dei risultati ottenuti a livello del singolo Strumento Finanziario non assegnato. Il risultato complessivo mensile sarà la media dei risultati giornalieri. 14. Viene ritenuto non compliant il Market Maker che sui titoli non assegnati raggiunga una performance mensile inferiore al 60%. 15. Il Market Maker non ha l'obbligo di rispettare gli Impegni di quotazione previsti nel presente articolo e nell'articolo 30 del Regolamento nei giorni festivi nel Paese in cui il Market Maker svolge la propria attività. 16. Qualora il Market Maker non dovesse rispettare gli Impegni di Market Maker sugli Strumenti Finanziari assegnati per tre (3) mesi consecutivi, MTS potrà inviare a detto Market Maker una comunicazione scritta richiamando il puntuale rispetto degli impegni. 17. Nel caso in cui il Market Maker, avendo ricevuto la comunicazione, dovesse nuovamente violare gli impegni sugli Strumenti Finanziari assegnati per tre (3) mesi consecutivi, MTS avrà il diritto di revocare l’iscrizione all’Elenco dei Market Maker. Il Partecipante cancellato in tal modo dall'elenco dei Market Maker potrà negoziare sul Sistema telematico quale Price Taker. 18. Qualora il Market Maker non dovesse rispettare gli Impegni di Market Maker sugli Strumenti Finanziari non assegnati per sei (6) mesi consecutivi, MTS potrà inviare a detto Market Maker una comunicazione scritta richiamando il puntuale rispetto degli impegni. Pagina 10 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 19. Nel caso in cui il Market Maker, avendo ricevuto la comunicazione, dovesse nuovamente violare gli impegni sugli Strumenti Finanziari assegnati per sei (6) mesi consecutivi, MTS avrà il diritto di revocare l’iscrizione all’Elenco dei Market Maker. Il Partecipante cancellato in tal modo dall'elenco dei Market Maker potrà negoziare sul Sistema telematico quale Price Taker. 20. Nel caso in cui il comma 17 o il comma 19 precedenti si applichino a un Market Maker che ricopre la qualifica di Operatore principale ai sensi dell’art. 62 bis del T.U.F., MTS provvederà a informare il Ministero dell’Economia e l’eventuale revoca dell’iscrizione dall’elenco dei Market Maker sarà presa sentito lo stesso Ministero. 21. I Market Maker sono soggetti ad obblighi di quotazione con riferimento alle seguenti tipologie di Strumenti Finanziari: BOT, BTP, BTi, CTZ e CCT. Art. 11 Segmento Cash – Servizi di liquidazione e di Controparte Centrale (Art. 23 Regolamento) 1. Il Servizio di liquidazione disponibile per i titoli italiani come indicato nelle Regulatory Specifications, ripropone in liquidazione i Contratti per i 10 giorni successivi al termine previsto per la loro esecuzione prima di cancellarli. I Partecipanti, in forza di autonomi rapporti contrattuali, possono procedere alla liquidazione consensuale dei Contratti scaduti non liquidati. TITOLO III Art. 12. Segmento Repo – Criteri di ammissione dei Partecipanti (Art. 30 Regolamento) 1. I Partecipanti possono avvalersi di uno dei fornitori dei Servizi di liquidazione di cui alle Regulatory Specifications. Nel caso di regolamento automatico, i Partecipanti devono sottoscrivere la documentazione rilevante – predisposta dalla società che gestisce il servizio di liquidazione scelto – a favore di MTS e, se un Partecipante si avvale di un settlement agent, sottoscrive con tale agente una dichiarazione nella forma specificata da MTS. In quest'ultimo caso, il settlement agent dovrà firmare la documentazione richiesta dalla società che gestisce il servizio di liquidazione scelto. 2. I Partecipanti possono avvalersi di uno dei fornitori dei Servizi di Controparte Centrale di cui alle Regulatory Specifications. Per avvalersi della Controparte Centrale, un Partecipante deve presentare a MTS la domanda di adesione CCP indicata da MTS. Pagina 11 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 3. In mancanza di diverse disposizioni regolamentari, il Capitale dei Partecipanti ai fini di vigilanza e’ il capitale di vigilanza “Tier 1” o equivalente ai sensi del regime di “capital adequacy” dello stato in cui il Partecipante è sottoposto a vigilanza. 4. Il referente nominato dal Partecipante per l'attività di negoziazione deve interagire con l'ufficio monitoraggio di MTS. Il referente dovrà anche nominare un sostituto appropriato avente qualifiche simili, che lo sostituisca in caso di assenza. Art. 13. Segmento Repo - Impegni on-going dei Partecipanti (Art. 32) 1. La sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento viene accertata in sede di esame della Domanda di Adesione. 2. La verifica del mantenimento delle condizioni per l’ammissione viene effettuata annualmente e comunque non oltre 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. 3. Il possesso del requisito del Capitale viene accertato da MTS con riferimento all’ultimo bilancio certificato del Partecipante o, se più recente, all’ultima segnalazione di vigilanza. Un Partecipante che, in base all’ultimo bilancio certificato o, se più recente, all’ultima segnalazione di vigilanza, risulti possedere un Capitale inferiore al Capitale minimo richiesto per l’ammissione, potrà essere sottoposto anche a verifiche aventi cadenza infrannuale. In tal caso l’accertamento potrà essere effettuato con riferimento ad apposita situazione patrimoniale, redatta con criteri omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio. 4. Nel caso in cui un Partecipante non abbia un Capitale pari o equivalente a dieci milioni di euro sulla base dell'ultimo bilancio certificato, deve ricapitalizzare entro tre mesi, fornendo come prova a MTS un'attestazione rilasciata da una società di revisione che indichi l'esistenza di livelli patrimoniali adeguati; in caso contrario, MTS sospende il Partecipante dalla negoziazione. Il termine di tre mesi decorre dalla data della segnalazione dalla quale risulti la perdita del requisito patrimoniale o, se precedente, dalla data in cui MTS accerti l’avvenuta perdita di detto requisito. Il Partecipante per il quale è venuto meno il requisito patrimoniale deve ottemperare con prontezza alle richieste di informazioni formulategli al riguardo da MTS in detto periodo e, prima della scadenza, dimostrare di propria iniziativa l’avvenuta ricostituzione del Capitale minimo a mezzo dell'attestazione suddetta. MTS può accertare il possesso del requisito patrimoniale del Partecipante mediante acquisizione di attestazione rilasciata da società di revisione iscritta in apposito registro disciplinato dalla normativa vigente applicabile. Nel caso dell'UE per i Partecipanti comunitari detta attestazione può essere sostituita da analoga attestazione rilasciata da società abilitata ad effettuare la Pagina 12 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 revisione obbligatoria nel Paese di origine. Il Partecipante può altresì chiedere di essere sospeso dalle negoziazioni e in tal caso MTS provvede immediatamente. Tale sospensione non riguarda gli obblighi in capo al Partecipante di cui al presente Regolamento e al Contratto di Adesione al Mercato nel suo complesso. 5. La verifica periodica della permanenza del requisito del possesso di adeguati dispositivi organizzativi e procedure interne di controllo dell’attività di negoziazione può essere effettuata sulla base di specifiche richieste da parte di MTS di dati e documentazione riguardante i sistemi tecnologici, gli aspetti organizzativi e il controllo dei rischi. 6. Nel caso in cui la documentazione allegata risulti incompleta MTS ne dà comunicazione scritta al Partecipante e lo invita a procedere alle necessarie integrazioni. Fino a quando la documentazione integrativa richiesta non sia pervenuta a MTS, il termine di 10 giorni per l'elaborazione della domanda resta sospeso. Art. 14. Segmento Repo – Sospensione dalla negoziazione (Art. 34 Regolamento) 1. Sono considerati pregiudizievoli per un ordinato funzionamento del mercato gli atti mirati ad alterare la corretta formazione dei prezzi. In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli identificati all’interno del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato). 2. Al verificarsi dei comportamenti di cui al comma 1, MTS interviene chiedendo chiarimenti – ove lo ritenga appropriato, anche ai sensi della Parte IV del Regolamento – al Partecipante interessato. Art. 15. Segmento Repo – Gestione del Sistema (Art. 36 Regolamento) Orari di negoziazione 7.00 – 7.45 CET: fase di Pre-Mercato, nella quale è possibile l’immissione, la modifica e lo storno di Proposte. Ogni Partecipante è in grado di vedere solo le proprie Proposte. 7.45 - 18.45 CET: fase di Mercato Aperto, nella quale sono consentite tutte le funzionalità di Mercato. Differenti orari di negoziazione possono essere stabiliti da MTS relativamente ai singoli Strumenti Finanziari. 18.45 - 7.00 CET: fase di Mercato Chiuso, nella quale viene completamente inibita l’operatività. Differenti orari di chiusura possono essere stabiliti da MTS relativamente ai singoli Strumenti Finanziari. Pagina 13 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 Art. 16. Segmento Repo – Conclusione e registrazione dei Contratti (Art. 41 e Art. 43 Regolamento) 1. I Contratti non garantiti da Controparte Centrale sono nominativi. 2. I Contratti oggetto del Servizio di Controparte Centrale sono anonimi quando eseguiti tra due Dealer attraverso tutte le funzionalità di volta in volta previste. 3. In caso di Contratto originato dall’invio di un Ordine da parte di un Dealer che non utilizza il Servizio di Controparte Centrale su una Proposta inserita da un Dealer che utilizza il Servizio di Controparte Centrale, quando la Proposta può essere negoziata anche bilateralmente, l’identità della controparte sarà rivelata ad entrambi i Dealer immediatamente dopo l’invio dell’Ordine e quindi prima della conclusione del Contratto. 4. I Contratti possono essere conclusi anche a seguito dell’accettazione da parte di un Dealer di una Proposta inviata da uno dei Dealer da esso selezionato in risposta alla propria richiesta di proposte competitive (RFQ). Il Sistema prevede nelle Regulatory Specifications un tempo massimo per tale accettazione. L’immissione di richieste di proposte competitive è consentita ai Dealer che abbiano richiesto in via preventiva di essere abilitati a tale funzionalità e che abbiano individuato almeno due Dealer, abilitati a tal fine, a cui tali richieste possono essere indirizzate. 5. In caso di una Registrazione di Contratto (funzione di Trade Registration) o di una accettazione di una Proposta competitiva (RFQ), ognuna delle due parti conosce l'identità della controparte fin dall'inizio. In caso di Contratto oggetto del Servizio di Controparte Centrale, il Contratto è anonimo se eseguito tra due Dealer. 6. Gli Ordini vengono effettuati indicando il quantitativo che il Dealer intende negoziare al prezzo indicato in una Proposta o, nel caso della funzionalità “sweep book”, indicato in una serie di Proposte. 7. Gli Ordini inseriti rispetto a Proposte bilaterali attive sono validi per il periodo di tempo stabilito da MTS e pari a 120 secondi. Un Ordine che non sia stato accettato né rifiutato entro il tempo massimo di vigenza verrà automaticamente accettato dal Sistema dopo detto tempo massimo. Pagina 14 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 8. L’intervallo intercorrente tra la data a pronti e la data a termine può variare da un minimo di 1 giorno fino al massimo consentito dalla/e CCP rilevante/i. Il massimo intervallo intercorrente tra la data di negoziazione e la data a pronti è pari al massimo consentito dalla/e CCP rilevante/i o dal sistema per i Contratti originati dalla Registrazione di un Contratto o dall’avvenuto incontro di una Proposta e di un Ordine inseriti su scadenze non-standard. Per i repo su Strumenti Finanziari collegati all’indice di inflazione questo intervallo dipende dalla disponibilità dell’indice rilevante. Art 17. Segmento Repo - Storno di Contratti sul Segmento Repo 1. Notifica dell’operazione errata MTS deve essere informata via email inviata all’indirizzo repo.cancellation@mtsmarkets.com delle operazioni errate. 2. Storno con accordo bilaterale MTS proverà in ogni caso a mediare tra le parti al fine di raggiungere un accordo bilaterale per ciascuna richiesta di storno. MTS appena possibile informerà la controparte dell’operazione che il Contratto è in discussione e chiederà la disponibilità allo storno. Se la controparte conferma di essere d’accordo con lo storno, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale, che verrà eseguito non appena entrambe le richieste via email saranno pervenute. In caso di operazione eseguita in modalità anonima perché effettuata tra due controparti che fanno uso dei Servizi di Controparte Centrale, MTS applicherà la procedura sopra descritta senza rivelare alle controparti le rispettive identità, a meno che MTS valuti che rivelare le controparti possa facilitare la risoluzione della controversia sul Contratto. 3. Procedura per lo Storno Unilaterale i. Nel caso in cui la controparte non risponda entro 10 minuti o l’accordo per lo storno bilaterale non si raggiunga, verrà seguita la procedura descritta di seguito per verificare se ci siano le condizioni per lo storno unilaterale. Il procedimento di storno unilaterale viene avviato solo se la richiesta di storno in questione è stata comunicata a MTS entro 30 minuti dalla conclusione del Contratto rilevante. ii. Per rendere possibile lo storno unilaterale, va provato oltre ogni dubbio che il Contratto è stato eseguito a un valore chiaramente incoerente rispetto Corretto Valore di Mercato dello Strumento Finanziario e della scadenza in questione e che cagiona una perdita finanziaria maggiore di una certa soglia di valore monetario, come indicato al comma 3.iv. Il Corretto Valore di Mercato viene definito nel modo seguente: Pagina 15 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 Confronto con l’ultimo Contratto eseguito nei precedenti 30 minuti sullo stesso Strumento Finanziario e scadenza per un quantitativo non inferiore a 5 milioni di Euro indipendentemente dal lato (se l’ultimo Contratto è stato eseguito in vendita o in acquisto). In assenza di Contratti considerabili a questo fine, MTS determina il Corretto Valore di Mercato dello Strumento Finanziario e della scadenza pronti contro termine in oggetto richiedendo immediatamente fino a cinque (5) e comunque non meno di tre (3) quotazioni elettroniche “inter- dealer” a due vie (tasso denaro e tasso lettera) per lo specifico strumento al momento dell’esecuzione del Contratto. MTS calcolerà la media dei tassi in denaro e la media dei tassi in lettera sulla base dei tassi ricevuti. Il Corretto Valore di Mercato sarà considerato essere il tasso medio in denaro nel caso di richiesta di storno da parte della parte venditrice del contratto repo e il tasso medio in lettera nel caso di richiesta di storno della parte acquirente del contratto repo. Le cinque banche consultate saranno scelte tra le dieci banche più attive in termini di volumi sul Mercato pronti contro termine nel precedente anno solare escludendo le parti coinvolte nell’operazione oggetto di controversia. iii. Se seguendo i passi su descritti a causa della volatilità di Mercato e/o della impossibilità delle banche interpellate a fornire una quotazione denaro e una quotazione lettera MTS non è in condizione di definire un Corretto Valore di Mercato, non procederà a effettuare la cancellazione unilaterale. iv. Una volta che il Valore Corretto di Mercato sia stato definito, il Contratto oggetto di controversia dovrà discostarsi e allo stesso tempo determinare una perdita economica superiore agli importi sotto indicati, affinché si possa procedere allo storno unilaterale: Specific repo, Contratto General Collateral o Contratto Triparty con scadenza fino a 1 settimana: oltre 10 basis points dal Corretto Valore di Mercato e con una perdita economica superiore a €1.000. Specific repo, Contratto General Collateral o Contratto Triparty con scadenza maggiore di 1 settimana: oltre 10 basis points dal Corretto Valore di Mercato e con una perdita economica superiore a €2.000. v. Se applicando i passi sopra descritti il Contratto oggetto di controversia risulta deviare significativamente dal Corretto Valore di Mercato e causare una perdita economica superiore ai limiti sopra descritti, MTS effettuerà lo storno unilaterale. MTS informerà le parti interessate via telefono (con conferma via e-mail) della sua decisione riguardo la richiesta di storno entro 60 minuti dall’orario di esecuzione del Contratto errato. 4. Major Market Incident Pagina 16 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 In caso di MMI, si applicano le disposizioni dell'Articolo 20.3 precedente. Art. 18. Segmento Repo – Definizione dei Contratti “General Collateral” (Art. 42 Regolamento) 1. Per i Contratti “General Collateral”, è stabilito, nella misura sotto indicata, un numero massimo di Strumenti Finanziari da consegnare, in relazione all’importo dell’operazione stessa: per operazioni da 0 a 10 milioni di €: max 2 titoli; per operazioni superiori a 10 fino a 75 milioni di €: max 5 titoli; per operazioni superiori a 75 fino a 125 milioni di €: max 10 titoli; per operazioni superiori a 125 fino a 500 milioni di €: max 20 titoli; per operazioni oltre 500 milioni di €. max 30 titoli. 2. Per i Contratti “General Collateral” di grande importo aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi dallo Stato Italiano, è stabilito, nella misura sotto indicata, un numero massimo di Strumenti Finanziari da consegnare, in relazione all’importo dell’operazione stessa: tutti i titoli, tranne 1, devono essere consegnati per un importo equivalente o superiore a 75 milioni di €; solo un titolo, può essere consegnato per un importo inferiore a 75 milioni di €. 3. I Contratti “General Collateral” devono essere definiti mediante l’individuazione degli Strumenti Finanziari da consegnare entro 2 ore dall’esecuzione del Contratto stesso. Ovviamente, tutte le operazioni eseguite a meno di 2 ore dal momento fissato per la conclusione delle attività di negoziazione ed allocazione dello specifico Strumento Finanziario e scadenza devono essere definite prima di tale momento. Peraltro, nel caso in cui la parte venditrice di un Contratto General Collateral fosse inadempiente al Regolamento non definendo il General Collateral attraverso l’individuazione degli Strumenti Finanziari da consegnare entro i tempi su definiti, MTS si riserva il diritto di rivelare l’identità delle controparti contrattuali. Art. 19. Segmento Repo – Servizi di Liquidazione e di Controparte Centrale (Art. 45 Regolamento) 1. Ai Contratti su titoli di stato trasmessi ai relativi Servizi di liquidazione, si applicano le regole di ciascun sistema di liquidazione relativamente al numero di giorni successivi al termine previsto per la loro esecuzione per i quali il Contratto viene riproposto in liquidazione prima di essere cancellato. I Partecipanti, Pagina 17 di 19
MTS Italy - Istruzioni In vigore dal 16 Marzo 2020 in forza di autonomi rapporti contrattuali, possono procedere alla liquidazione consensuale dei Contratti scaduti non liquidati. Per i titoli di stato italiani il numero di giorni è pari a dieci. TITOLO IV Art. 20. Sanzioni (Art. 53 Regolamento) 1. Il compenso da corrispondere al Collegio dei Probiviri e a eventuali consulenti dei quali il Collegio stesso dovesse avvalersi, verrà determinato caso per caso in considerazione dell’importanza della materia trattata e dell’attività richiesta, alla luce di elementi quali la complessità del caso, la rapidità del procedimento, il numero e la durata degli incontri effettuati, la necessità di procedere ad audizioni e indagini rispetto ad un procedimento basato unicamente su documenti. Pagina 18 di 19
Contatti MTS S.p.A. via Tomacelli 146 00186 Roma – Italia info@mtsmarkets.com +39 06 42120 1 Diniego di responsabilità: Le informazioni di cui nella presente pubblicazione possono o meno essere state fornite da MTS S.p.A. e/o imprese del suo gruppo, e/o gli autori individuali (ognuno una “parte” e insieme le “parti”), ma sono messe a disposizioni senza responsabilità in capo alle parti. Non va presa od omessa alcuna azione basandosi su informazioni presenti nella presente pubblicazione; dette informazioni non sono offerte né costituiscono consulenza professionale, finanziaria o per l'investimento su questioni particolari e non devono essere utilizzate quale base per prendere decisioni di investimento. Nessuna delle parti accetta responsabilità per i risultati di azioni prese od omesse sulla base delle informazioni di cui nella presente pubblicazione. In nessun modo si intende, direttamente o indirettamente, invitare o indurre il lettore a effettuare attività di investimento o cercare di commercializzare o vendere qualsiasi tipo di strumento finanziario. È bene richiedere sempre consulenza professionale in relazione a qualsiasi questione o circostanza. Nessuna delle parti fa dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in relazione alla presente pubblicazione e non viene accettata alcuna responsabilità da o per conto delle parti per eventuali errori, omissioni o informazioni inaccurate. Le pubblicità di terzi sono chiaramente indicate come tali e nessuna delle parti avalla o è responsabile per il contenuto pubblicitario di terzi nella presente pubblicazione o altrimenti. MTS, EuroMTS e il loro logo sono marchi registrati di MTS S.p.A.. Altri logo, organizzazioni e nomi di società menzionati possono essere marchi commerciali dei loro rispettivi proprietari.
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