Società quotate e mercati finanziari - Camera dei Deputati
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Società quotate e mercati finanziari 8 novembre 2019 E' stato approvato definitivamente da entrambi i rami del Parlamento il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, (A.S. 1570 ) in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Il provvedimento estende l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori ad alta intensità tecnologica (cd. golden power) e riprende, integrandole, le previsioni del decreto-legge n. 64 del 2019, non convertito in legge. Per le disposizioni in tema di mercati finanziari contenute nel decreto-legge "crescita" (decreto-legge n. 34 del 2019) si veda il relativo tema web. Fondo indennizzo risparmiatori - FIR Dal 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale dell'8 agosto 2019, è attivo il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR. La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2019) ha istituito, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplina il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. L'indennizzo, non più subordinato all'accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell'arbitro finanziario, per gli azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Si demanda a norme secondarie di attuazione la concreta disciplina operativa del Fondo, che viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il FIR sostituisce il Fondo di ristoro istituito dalla legge di bilancio 2018 (modificato dal decreto-legge "proroga termini", decreto-legge n. 91 del 2018), che aveva analoghe finalità. Tale Fondo era stato istituito in favore dei risparmiatori che avessero subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al codice dei contratti pubblici, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia, sottoposte ad azione di risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015. L'operatività del fondo è stata nel tempo estesa anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF. La disciplina secondaria di attuazione del Fondo di ristoro, ormai sostituito, avrebbe dovuto essere emanata entro il 31 gennaio 2019. I risparmiatori che tuttavia avessero già presentato ricorso all'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) istituito presso la Consob, ove avessero ottenuto entro il 30 novembre 2018 una decisione favorevole, potevano ottenere un rimborso pari al 30% del danno liquidato dall'Acf, con un tetto massimo di 100.000 euro. Sul sito della Consob sono stati pubblicati l'Avviso e il relativo modulo per fare domanda. L'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019 ha modificato la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), prevedendo anche una procedura di indennizzo forfettario. E' stata quindi definita una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito,
che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR. Viene data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro: inoltre, i beneficiari delle prestazioni del FIR che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018, sono esclusi dalle norme che obbligano le PPAA a verificare se il destinatario sia inadempiente al pagamento di cartelle di pagamento. Consulenti finanziari La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, comma 237) proroga il termine con riferimento al quale viene consentito l'esercizio del servizio di consulenza in materia di investimenti per i soggetti che già esercitavano l'attività alla data del 31 ottobre 2007; fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o dalla data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda, la riserva di attività prevista dalla legislazione vigente (articolo 18 decreto legislativo n. 58 del 1998 - TUF) non pregiudica la possibilità, per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Il 28 giugno 2018 è stato firmato il protocollo d'intesa tra Consob e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF) sull'avvio di operatività dell'Organismo. Si consente così il trasferimento all' OCF delle funzioni istruttorie in capo alla Consob relativamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e alle attività propedeutiche all'iscrizione di diritto dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. L'avvio dell'operatività dell'OCF è fissato al 2 luglio 2018 (delibera n. 20503 del 28 giugno 2018) limitatamente 1) all'attività istruttoria concernente le iscrizioni all'Albo - con esonero dalla prova valutativa - dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria; 2) ai poteri di vigilanza di cui all'art. 31, comma 7, del TUF, per lo svolgimento dell'attività istruttoria concernente l'avvio dei procedimenti cautelari ad un anno (art. 7-septies, comma 2 del TUF) nonché dei procedimenti sanzionatori (art. 196 TUF), nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La vigilanza sui consulenti finanziari è stata riformata dalla legge di stabilità 2016 (commi da 36 a 48 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015) che ha istituito un Albo unico, gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni, con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti iscritti: consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari: articolo 31 del Testo Unico Finanziario – TUF, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998); persone fisiche consulenti finanziari autonomi (ex consulenti finanziari: articolo 18-bis TUF); società di consulenza finanziaria (articolo 18-ter del TUF); A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla Consob sui promotori finanziari. La Consob ha definito la disciplina dell'attività dei consulenti finanziari nonché, in attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2016, dei nuovi poteri di vigilanza e sanzionatori in capo all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari con il nuovo Regolamento Intermediari, approvato con delibera del 15 febbraio 2018, in vigore dal 20 febbraio 2018. Il Regolamento contiene inoltre le disposizioni per la tutela degli investitori, inclusi i requisiti di conoscenza e competenza richiesti al personale degli intermediari che fornisce informazioni o consulenza ai clienti degli stessi. Gli abusi di mercato La legge di delegazione europea 2016-2017 (articolo 8 della legge n. 163/2017) ha delegato al Governo l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 596/2014 Market Abuse Regulation -
MAR), relativo agli abusi di mercato. Dal momento che il regolamento è immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano, il decreto legislativo n. 107 del 2018 (Atto del Governo n. 25) non ne ha riprodotto il contenuto nel decreto legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - TUF) ma si limita ad adottare le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri. Il regolamento (Ue) n. 596/2014 è entrato in vigore il 3 luglio 2016, ha sostituito le disposizioni della Direttiva 2003/6/UE (Market Abuse Directive - MAD I) e ha istituito un quadro comune di regolamentazione in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Il decreto legislativo n. 107 del 2018 designa la Consob quale autorità amministrativa competente per l'applicazione corretta del regolamento e stabilisce, al contempo: le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'autorità; le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative da adottare in caso di violazione delle disposizioni regolamentari; le modalità di esercizio del potere sanzionatorio; i meccanismi per consentire la segnalazione all'autorità di violazioni effettive o potenziali del regolamento; le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte. La Consob ha indetto una consultazione pubblica sulla revisione delle tre prassi di mercato finora ammesse, al fine di adeguarle alle nuove disposizioni del Regolamento europeo n. 596/2014 ( MAR). Le tre prassi, attualmente in vigore in via transitoria, riguardano le attività degli emittenti al fine di 1) sostenere la liquidità del mercato; 2) acquistare azioni proprie per la costituzione di un cosiddetto "magazzino titoli"; 3) riacquistare prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate. Nel documento in consultazione la Consob propone di mantenere con alcune modifiche la prima prassi e profila l'eventualità di far cessare le altre due. Dossier Abusi di mercato (Regolamento UE n. 596/2014) https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10374/abusi-mercato-regolamento-ue-n-596-2014-1.html Allegati e Link Web Audizione del Commissario CONSOB, prof. Berruti, sull'Atto del Governo n. 25 http://www.camera.it/temiap/2018/07/18/OCD177-3655.pdf Relazione annuale CONSOB Nel mese di giugno 2019 - in occasione dell'incontro annuale con il mercato finanziario - il Presidente della Consob ha rilevato in particolare l'intenzione di svolgere un'azione volta a rafforzare il carattere oggettivo dei propri processi decisionali e garantire la piena trasparenza delle scelte. Intende dunque studiare i modi per utilizzare gli strumenti più avanzati di raccolta ed elaborazione delle informazioni offerti dalla moderna scienza di trattamento dei dati basata sull'intelligenza artificiale e di loro memorizzazione in registri decentrati non modificabili che fanno uso dei moderni sistemi digitali criptati; nel farlo, essa intende avvalersi dei progressi raggiunti da altre istituzioni interne e sovranazionali che perseguono le stesse finalità e da centri di ricerca impegnati in materia. L'Arbitro per le controversie finanziarie Nella Relazione Annuale sull'attività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie per l'anno 2018 sono stati forniti numerosi dati in merito all'operatività dell'organo nel primo anno di azione. Si ricorda in proposito che la legge di stabilità 2016 (commi 41, 44-47) ha avviato la revisione del sistema
di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia finanziaria con la clientela, con l'istituzione di un apposito organo. L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, opera dal 9 gennaio 2017. Possono essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; possono essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding. Il nuovo organismo è caratterizzato dall'adesione obbligatoria degli intermediari (tra cui i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria), dal ricorso solamente ad istanza dell'investitore e dalla natura decisoria della procedura, con una sanzione reputazionale in caso di inosservanza. L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'investitore e sono previsti termini brevi per giungere a una decisione: 90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti. Per l'invio e la gestione del ricorso è prevista una procedura telematica al fine di garantire l'efficace e tempestivo funzionamento del sistema. Nella presentazione della Relazione annuale sono stati forniti alcuni dati sul funzionamento dell'ACF: il numero totale dei ricorsi è stato di 1.824, prevalentemente localizzati nel Nord Italia. Il valore medio delle controversie è stato di 59.173 euro. Educazione finanziaria e rapporti tra intermediari e clienti E' online, da aprile 2018, la prima versione del portale pubblico di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (http://www.quellocheconta.gov.it), frutto del lavoro del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016. Il richiamato provvedimento (articolo 24-bis) contiene misure volte a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa, prevedendo: - l'adozione di un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale; - l'istituzione e disciplina, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Il Comitato è stato istituito con decreto del 3 agosto 2017: è composto da undici membri ed è diretto da Annamaria Lusardi. La Commissione Finanze della Camera, il 17 gennaio 2018, ha espresso un parere favorevole sul programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale" presentato dal Governo relativo al triennio 2017-2019 (A.G. n. 497), con il quale sono delineate le principali iniziative attraverso le quali verrà data attuazione alla Strategia nazionale. Si segnala che nel primo anno di attività le risorse sono state in gran parte destinate alla predisposizione di un Portale su internet che è stato lanciato pubblicamente a gennaio 2018. La norma conclude il percorso avviato con l'indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela; essa ha inteso analizzare, sotto i profili della correttezza, trasparenza e adeguatezza, l'operatività degli intermediari finanziari e creditizi, l'attività di vigilanza svolta in questo campo, nonché il quadro normativo e regolamentare in materia, sia a livello europeo, sia a livello nazionale. Si intende, altresì, valutare l'impatto sui risparmiatori del nuovo meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie introdotto dalla disciplina europea ed approfondire le questioni afferenti alla tutela della privacy in tale ambito, nonché le tematiche concernenti l'educazione finanziaria del pubblico. Si ricorda, infine, che il D.Lgs. n. 37 del 2017 (che ha inserito l'articolo 126-vicies sexies nel TUB) attribuisce alla Banca d'Italia il compito di promuovere iniziative di educazione finanziaria e, in particolare, la redazione di codici di condotta per l'offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l'orientamento della clientela e l'assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali. Il crowdfunding La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 236-238 e 240) ha modificato la disciplina relativa ai portali per la raccolta di capitali on-line da parte delle piccole e medie imprese, cd. crowdfunding, estendendone l'operatività alla raccolta di finanziamenti tramite strumenti finanziari di debito e riservando la sottoscrizione specifiche categorie di investitori.
La legge di bilancio 2017 ( comma 70), nel solco degli interventi volti a favorire l'accesso alla liquidità, aveva esteso a tutte le piccole e medie imprese la possibilità di reperire capitale di rischio con modalità innovative, attraverso portali online (equity crowdfunding). L'equity-based crowdfunding consente, tramite un investimento on-line, di acquistare un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in cambio del finanziamento si acquistano i diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa. La Consob ha adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, successivamente modificato nel tempo anche con l'introduzione del cd. whistleblowing. Per l'illustrazione dell'istituto e della relativa disciplina si rinvia alla scheda informativa della Consob. Parità di accesso agli organi delle società quotate Sono state presentate ed assegnate alle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato alcune proposte di legge (A.S. 1095, A.S. 1028, A.C. 1481) intese a prorogare nel tempo l'operatività delle norme - introdotte dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 - in tema di parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. La 6a Commissione finanze del Senato ha avviato l'esame degli A.S. 1095 e 1028. Si ricorda che con la legge 12 luglio 2011, n. 120 sono state apportate significative modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, allo scopo di tutelare la parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e nelle società pubbliche. La legge, preso atto della situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle predette imprese, intende riequilibrare a favore delle donne l'accesso agli organi apicali. A tal fine è previsto un doppio binario normativo: per le società quotate in borsa, la disciplina in materia di equilibrio di genere è recata puntualmente dalle disposizioni di rango primario; per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. Le norme della legge n. 120 del 2011 e del D.P.R. n. 251 del 2012 sono state destinate ad avere un'efficacia temporanea. I criteri di riparto degli organi apicali volti a tutelare la parità di genere sono infatti operativi per tre mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo degli organi interessati successivo all'entrata in vigore dei provvedimenti stessi. In ordine alle società a controllo pubblico è successivamente intervenuto il relativo Testo Unico, ai sensi del quale nella scelta degli amministratori le P.P.A.A. devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Ove la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto deve prevedere che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge n. 120 del 2011 (articolo 11, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, Testo unico sulle società a partecipazione pubblica). Per il monitoraggio sull'attuazione della nuova disciplina nelle società pubbliche è stato istituito, con decreto del Ministro delle pari opportunità del 12 febbraio 2013, un apposito gruppo di lavoro. Nel mese di settembre 2016 è stata inviata al Parlamento la Relazione triennale sullo stato di applicazione delle norme in tema di parità di genere nelle società a controllo pubblico, relativa al periodo 12 febbraio 2013 - 12 febbraio 2016. Con il Protocollo d'intesa sottoscritto nel novembre 2018 dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per le Pari Opportunità, dalla Consob e dalla Banca d'Italia, è stato istituito un Osservatorio interistituzionale per promuovere congiuntamente iniziative volte all'attuazione nel concreto della partecipazione femminile nei board delle società, con la finalità di verificare nel tempo gli effetti dell'applicazione della legge n. 120 del 2011. L'Osservatorio è operativo dal primo gennaio 2019 e nasce come centro di raccolta dati, analisi e ricerche nel campo della parità di genere alla luce dell'applicazione della legge n. 120 del 2011. Consob e Banca d'Italia si impegnano a fornire al Dipartimento per le Pari Opportunità i dati raccolti attraverso le proprie attività di monitoraggio. Il patrimonio informativo è inteso come base comune di riferimento a fini di ricerca
per individuare, tra l'altro, le aree critiche su cui eventualmente formulare proposte di intervento. Il protocollo resterà in vigore cinque anni da gennaio 2019. Più in generale, per una disamina degli interventi istituzionali in tema di parità di genere si rinvia al dossier di documentazione e ricerche. SIS - Società di investimento semplice L'articolo 27 del decreto-legge "crescita" introduce una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), con un regime semplificato. La società di investimento semplice a capitale fisso (SIS) deve gestire direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservata agli investitori professionali; il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro); l'oggetto esclusivo dell'attività deve risultare l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati e la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi vengono previsti oneri regolatori ridotti, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori che operano al di sotto di specifiche soglie di attivo. Per effetto delle modifiche approvate nel corso dell'esame presso la Camera, è stata soppressa la disposizione che riserva la sottoscrizione delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi della SIS agli investitori professionali. Esercizio dei poteri speciali nei settori strategici La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, (A.C. 2100-A ) in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che all'articolo 4 estende l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori ad alta intensità tecnologica (cd. golden power), contenute nel decreto legge n. 21 del 2012. Le norme ampliano il perimetro dei beni che possono essere inclusi nell'ambito di applicazione di tale disciplina, nel caso in cui sussista un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, attraverso il rinvio alle norme europee; ai fini della verifica del pericolo, viene ricompreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Fino all'entrata in vigore delle norme secondarie che individuano puntualmente i settori rilevanti, sono assoggettati a notifica al Governo gli acquisti, da parte di soggetti esterni all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono specifici beni e rapporti, fra cui le infrastrutture e le tecnologie critiche legate alla gestione dei dati e alla cybersicurezza, nonché le infrastrutture finanziarie. La notifica in particolare riguarda gli acquisti rilevanti, ovvero in grado di determinare l'insediamento stabile dell'acquirente, in ragione dell'assunzione del controllo della società. A seguito della notifica, il Governo può, sulla base di specifici criteri, esercitare poteri speciali imponendo condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, nonché opponendosi all'acquisto della partecipazione (medesimo comma 2). Durante l'esame parlamentare è stato introdotto nel provvedimento il nuovo articolo 4-bis: la norma riprende e integra le previsioni del decreto-legge n. 64 del 2019, non convertito in legge, il quale ha modificato il decreto legge n. 21 del 2012 in tema di poteri speciali del Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (cd. golden power). Sono in particolare previste le seguenti modifiche: viene in generale allungato il termine per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, con contestuale arricchimento dell'informativa resa dalle imprese detentrici degli asset strategici; si amplia l'oggetto di alcuni poteri speciali; sono modificati e integrati gli obblighi di notifica finalizzati all'esercizio dei poteri speciali; viene modificata la disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, per rendere il procedimento
sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale; viene ridefinito il concetto di "soggetto esterno all'Unione europea" e sono precisati i criteri per determinare se un investimento estero è suscettibile di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – successivamente modificato nel tempo - la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea. Per mezzo del decreto-legge n. 21 del 2012 sono stati definiti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei suddetti poteri speciali. Si tratta in particolare di poteri esercitabili nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché di taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Sul punto sono intervenuti, nel corso degli anni: - il decreto-legge n. 148 del 2017, che ha modificato ed esteso la disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla governance di società considerate strategiche; ha inoltre ampliato l'esercizio dei poteri speciali, applicabili nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, al settore della cd. alta intensità tecnologica; - il decreto-legge n. 22 del 2019, che ha introdotto disposizioni specifiche in tema di poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, sul quale interviene il richiamato decreto-legge n. 64 del 2019; - il decreto-legge n. 64 del 2019, sopra richiamato. Si rinvia al focus per ulteriori informazioni. Focus La salvaguardia degli assetti strategici: inquadramento generale https://temi.camera.it/leg18/post/la-salvaguardia-degli-assetti-strategici-inquadramento-generale.html
Puoi anche leggere