Società quotate e mercati finanziari - Camera dei Deputati

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Società quotate e mercati finanziari - Camera dei Deputati
Società quotate e mercati finanziari

8 novembre 2019

   E' stato approvato definitivamente da entrambi i rami del Parlamento il disegno di legge di conversione
 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, (A.S. 1570 ) in materia di perimetro di sicurezza nazionale
 cibernetica. Il provvedimento estende l'ambito operativo delle norme in tema di poteri
 speciali esercitabili dal Governo nei settori ad alta intensità tecnologica (cd. golden power) e riprende,
 integrandole, le previsioni del decreto-legge n. 64 del 2019, non convertito in legge.
   Per le disposizioni in tema di mercati finanziari contenute nel decreto-legge "crescita" (decreto-legge n.
 34 del 2019) si veda il relativo tema web.

  Fondo indennizzo risparmiatori - FIR

  Dal 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale dell'8
agosto 2019, è attivo il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo Indennizzo
Risparmiatori - FIR.
  La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2019) ha istituito, con
una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplina il Fondo
indennizzo risparmiatori (FIR) per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione
all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio,
usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. L'indennizzo, non più
subordinato all'accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell'arbitro finanziario, per gli
azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti è
commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro
per ciascun risparmiatore. Si demanda a norme secondarie di attuazione la concreta disciplina operativa
del Fondo, che viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il FIR sostituisce il Fondo di ristoro istituito dalla legge di bilancio 2018 (modificato dal decreto-legge
"proroga termini", decreto-legge n. 91 del 2018), che aveva analoghe finalità. Tale Fondo era stato istituito in
favore dei risparmiatori che avessero subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con
pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di
cui al codice dei contratti pubblici, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza,
correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di
strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia, sottoposte ad azione di risoluzione o
comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015. L'operatività del fondo è
stata nel tempo estesa anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell'Arbitro per le
Controversie Finanziarie – ACF.
  La disciplina secondaria di attuazione del Fondo di ristoro, ormai sostituito, avrebbe dovuto essere
emanata entro il 31 gennaio 2019. I risparmiatori che tuttavia avessero già presentato ricorso all'Arbitro per
le controversie finanziarie (Acf) istituito presso la Consob, ove avessero ottenuto entro il 30 novembre
2018 una decisione favorevole, potevano ottenere un rimborso pari al 30% del danno liquidato dall'Acf, con
un tetto massimo di 100.000 euro. Sul sito della Consob sono stati pubblicati l'Avviso e il relativo modulo per
fare domanda.
  L'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019 ha modificato la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori
(FIR), prevedendo anche una procedura di indennizzo forfettario. E' stata quindi definita una categoria
speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito,
che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR. Viene data precedenza ai pagamenti di
importo non superiore a 50.000 euro: inoltre, i beneficiari delle prestazioni del FIR che hanno subìto un
pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione
coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018, sono esclusi dalle norme che
obbligano le PPAA a verificare se il destinatario sia inadempiente al pagamento di cartelle di pagamento.

  Consulenti finanziari

  La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, comma 237) proroga il termine con riferimento al
quale viene consentito l'esercizio del servizio di consulenza in materia di investimenti per i soggetti
che già esercitavano l'attività alla data del 31 ottobre 2007; fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo
unico dei consulenti finanziari, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della
domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o dalla data di
decisione dell'Organismo sulla stessa domanda, la riserva di attività prevista dalla legislazione vigente
(articolo 18 decreto legislativo n. 58 del 1998 - TUF) non pregiudica la possibilità, per i soggetti che alla data
del 31 ottobre 2007 prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio,
senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

   Il 28 giugno 2018 è stato firmato il protocollo d'intesa tra Consob e Organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF) sull'avvio di operatività dell'Organismo. Si consente così il
trasferimento all' OCF delle funzioni istruttorie in capo alla Consob relativamente ai consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede e alle attività propedeutiche all'iscrizione di diritto dei consulenti finanziari
autonomi e delle società di consulenza finanziaria.
   L'avvio dell'operatività dell'OCF è fissato al 2 luglio 2018 (delibera n. 20503 del 28 giugno 2018)
limitatamente
   1) all'attività istruttoria concernente le iscrizioni all'Albo - con esonero dalla prova valutativa - dei consulenti
finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria;
   2) ai poteri di vigilanza di cui all'art. 31, comma 7, del TUF, per lo svolgimento dell'attività istruttoria
concernente l'avvio dei procedimenti cautelari ad un anno (art. 7-septies, comma 2 del TUF) nonché dei
procedimenti sanzionatori (art. 196 TUF), nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

  La vigilanza sui consulenti finanziari è stata riformata dalla legge di stabilità 2016 (commi da 36 a 48
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015) che ha istituito un Albo unico, gestito da un Organismo con
personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione. All'interno dell'Albo unico sono
previste tre distinte sezioni, con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti iscritti:

    consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari: articolo 31 del Testo Unico
    Finanziario – TUF, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998);
    persone fisiche consulenti finanziari autonomi (ex consulenti finanziari: articolo 18-bis TUF);
    società di consulenza finanziaria (articolo 18-ter del TUF);

  A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla Consob sui
promotori finanziari. La Consob ha definito la disciplina dell'attività dei consulenti finanziari nonché, in
attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2016, dei nuovi poteri di vigilanza e sanzionatori in
capo all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari con il nuovo Regolamento
Intermediari, approvato con delibera del 15 febbraio 2018, in vigore dal 20 febbraio 2018.
  Il Regolamento contiene inoltre le disposizioni per la tutela degli investitori, inclusi i requisiti di conoscenza
e competenza richiesti al personale degli intermediari che fornisce informazioni o consulenza ai clienti degli
stessi.

  Gli abusi di mercato

   La legge di delegazione europea 2016-2017 (articolo 8 della legge n. 163/2017) ha delegato al Governo
l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 596/2014 Market Abuse Regulation -
MAR), relativo agli abusi di mercato.
   Dal momento che il regolamento è immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano, il decreto
legislativo n. 107 del 2018 (Atto del Governo n. 25) non ne ha riprodotto il contenuto nel decreto legislativo
n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - TUF) ma si limita ad adottare le misure per cui è espressamente
richiesto l'intervento degli Stati membri.
   Il regolamento (Ue) n. 596/2014 è entrato in vigore il 3 luglio 2016, ha sostituito le disposizioni
della Direttiva 2003/6/UE (Market Abuse Directive - MAD I) e ha istituito un quadro comune di
regolamentazione in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato.
   Il decreto legislativo n. 107 del 2018 designa la Consob quale autorità amministrativa competente per
l'applicazione corretta del regolamento e stabilisce, al contempo:

    le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'autorità;
    le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative da adottare in caso di violazione delle
    disposizioni regolamentari;
    le modalità di esercizio del potere sanzionatorio;
    i meccanismi per consentire la segnalazione all'autorità di violazioni effettive o potenziali del
    regolamento;
    le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte.

  La Consob ha indetto una consultazione pubblica sulla revisione delle tre prassi di mercato finora
ammesse, al fine di adeguarle alle nuove disposizioni del Regolamento europeo n. 596/2014 ( MAR).
  Le tre prassi, attualmente in vigore in via transitoria, riguardano le attività degli emittenti al fine di 1)
sostenere la liquidità del mercato; 2) acquistare azioni proprie per la costituzione di un cosiddetto
"magazzino titoli"; 3) riacquistare prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate. Nel documento in
consultazione la Consob propone di mantenere con alcune modifiche la prima prassi e profila l'eventualità di
far cessare le altre due.

 Dossier

 Abusi di mercato (Regolamento UE n. 596/2014)
 https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10374/abusi-mercato-regolamento-ue-n-596-2014-1.html

 Allegati e Link Web

 Audizione del Commissario CONSOB, prof. Berruti, sull'Atto del Governo n. 25
 http://www.camera.it/temiap/2018/07/18/OCD177-3655.pdf

 Relazione annuale CONSOB

  Nel mese di giugno 2019 - in occasione dell'incontro annuale con il mercato finanziario - il Presidente
della Consob ha rilevato in particolare l'intenzione di svolgere un'azione volta a rafforzare il carattere
oggettivo dei propri processi decisionali e garantire la piena trasparenza delle scelte. Intende dunque
studiare i modi per utilizzare gli strumenti più avanzati di raccolta ed elaborazione delle informazioni offerti
dalla moderna scienza di trattamento dei dati basata sull'intelligenza artificiale e di loro memorizzazione in
registri decentrati non modificabili che fanno uso dei moderni sistemi digitali criptati; nel farlo, essa intende
avvalersi dei progressi raggiunti da altre istituzioni interne e sovranazionali che perseguono le stesse finalità
e da centri di ricerca impegnati in materia.

 L'Arbitro per le controversie finanziarie

  Nella Relazione Annuale sull'attività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie per l'anno 2018 sono
stati forniti numerosi dati in merito all'operatività dell'organo nel primo anno di azione.
  Si ricorda in proposito che la legge di stabilità 2016 (commi 41, 44-47) ha avviato la revisione del sistema
di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia finanziaria con la clientela, con l'istituzione di un
apposito organo. L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con la delibera n.
19602 del 4 maggio 2016, opera dal 9 gennaio 2017.
   Possono essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative
alla violazione degli obblighi cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella
prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; possono essere presentate
anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding.
   Il nuovo organismo è caratterizzato dall'adesione obbligatoria degli intermediari (tra cui i consulenti
finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria), dal ricorso solamente ad istanza dell'investitore e
dalla natura decisoria della procedura, con una sanzione reputazionale in caso di inosservanza. L'accesso
all'Arbitro è gratuito per l'investitore e sono previsti termini brevi per giungere a una decisione: 90 giorni dal
completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti. Per
l'invio e la gestione del ricorso è prevista una procedura telematica al fine di garantire l'efficace e tempestivo
funzionamento del sistema.
   Nella presentazione della Relazione annuale sono stati forniti alcuni dati sul funzionamento dell'ACF: il
numero totale dei ricorsi è stato di 1.824, prevalentemente localizzati nel Nord Italia. Il valore medio delle
controversie è stato di 59.173 euro.

  Educazione finanziaria e rapporti tra intermediari e clienti

  E' online, da aprile 2018, la prima versione del portale pubblico di educazione finanziaria, assicurativa
e previdenziale (http://www.quellocheconta.gov.it), frutto del lavoro del Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016.
  Il richiamato provvedimento (articolo 24-bis) contiene misure volte a sviluppare l'educazione finanziaria,
previdenziale ed assicurativa, prevedendo:
  - l'adozione di un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale;
  - l'istituzione e disciplina, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Comitato nazionale per la
diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.
    Il Comitato è stato istituito con decreto del 3 agosto 2017: è composto da undici membri ed è diretto da
Annamaria Lusardi.
  La Commissione Finanze della Camera, il 17 gennaio 2018, ha espresso un parere favorevole sul
programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale"
presentato dal Governo relativo al triennio 2017-2019 (A.G. n. 497), con il quale sono delineate le principali
iniziative attraverso le quali verrà data attuazione alla Strategia nazionale. Si segnala che nel primo anno di
attività le risorse sono state in gran parte destinate alla predisposizione di un Portale su internet che è stato
lanciato pubblicamente a gennaio 2018.
  La norma conclude il percorso avviato con l'indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra
operatori finanziari e creditizi e clientela; essa ha inteso analizzare, sotto i profili della correttezza,
trasparenza e adeguatezza, l'operatività degli intermediari finanziari e creditizi, l'attività di vigilanza svolta in
questo campo, nonché il quadro normativo e regolamentare in materia, sia a livello europeo, sia a livello
nazionale. Si intende, altresì, valutare l'impatto sui risparmiatori del nuovo meccanismo di risoluzione delle
crisi bancarie introdotto dalla disciplina europea ed approfondire le questioni afferenti alla tutela della privacy
in tale ambito, nonché le tematiche concernenti l'educazione finanziaria del pubblico.
  Si ricorda, infine, che il D.Lgs. n. 37 del 2017 (che ha inserito l'articolo 126-vicies sexies nel TUB)
attribuisce alla Banca d'Italia il compito di promuovere iniziative di educazione finanziaria e, in particolare, la
redazione di codici di condotta per l'offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli
intermediari, finalizzate a favorire l'orientamento della clientela e l'assistenza per la gestione responsabile
delle finanze personali.

  Il crowdfunding

  La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 236-238 e 240) ha modificato la disciplina relativa ai portali
per    la   raccolta   di   capitali on-line     da   parte      delle  piccole     e   medie imprese,
cd. crowdfunding, estendendone l'operatività alla raccolta di finanziamenti tramite strumenti finanziari di
debito e riservando la sottoscrizione specifiche categorie di investitori.
La legge di bilancio 2017 ( comma 70), nel solco degli interventi volti a favorire l'accesso alla liquidità,
aveva esteso a tutte le piccole e medie imprese la possibilità di reperire capitale di rischio con modalità
innovative, attraverso portali online (equity crowdfunding). L'equity-based crowdfunding consente, tramite
un investimento on-line, di acquistare un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in cambio del
finanziamento si acquistano i diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione
nell'impresa. La Consob ha adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up
innovative tramite portali on-line, successivamente modificato nel tempo anche con l'introduzione del cd.
whistleblowing. Per l'illustrazione dell'istituto e della relativa disciplina si rinvia alla scheda informativa della
Consob.

  Parità di accesso agli organi delle società quotate

  Sono state presentate ed assegnate alle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato alcune
proposte di legge (A.S. 1095, A.S. 1028, A.C. 1481) intese a prorogare nel tempo l'operatività delle
norme - introdotte dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 - in tema di parità di genere nell'accesso agli organi di
amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. La 6a Commissione finanze
del Senato ha avviato l'esame degli A.S. 1095 e 1028.
  Si ricorda che con la legge 12 luglio 2011, n. 120 sono state apportate significative modifiche al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, allo scopo di tutelare la parità di genere
nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e nelle
società pubbliche.
  La legge, preso atto della situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di
vertice delle predette imprese, intende riequilibrare a favore delle donne l'accesso agli organi apicali.
  A tal fine è previsto un doppio binario normativo:

    per le società quotate in borsa, la disciplina in materia di equilibrio di genere è recata puntualmente dalle
    disposizioni di rango primario;
    per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di
    dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per
    tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

  Le norme della legge n. 120 del 2011 e del D.P.R. n. 251 del 2012 sono state destinate ad avere
un'efficacia temporanea. I criteri di riparto degli organi apicali volti a tutelare la parità di genere sono
infatti operativi per tre mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo degli organi interessati successivo
all'entrata in vigore dei provvedimenti stessi.
  In ordine alle società a controllo pubblico è successivamente intervenuto il relativo Testo Unico, ai sensi
del quale nella scelta degli amministratori le P.P.A.A. devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di
genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine
effettuate in corso d'anno. Ove la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto deve
prevedere che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
legge n. 120 del 2011 (articolo 11, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, Testo unico sulle
società a partecipazione pubblica).

  Per il monitoraggio sull'attuazione della nuova disciplina nelle società pubbliche è stato istituito, con
decreto del Ministro delle pari opportunità del 12 febbraio 2013, un apposito gruppo di lavoro.
  Nel mese di settembre 2016 è stata inviata al Parlamento la Relazione triennale sullo stato di applicazione
delle norme in tema di parità di genere nelle società a controllo pubblico, relativa al periodo 12 febbraio 2013
- 12 febbraio 2016.
  Con il Protocollo d'intesa sottoscritto nel novembre 2018 dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio
dei ministri per le Pari Opportunità, dalla Consob e dalla Banca d'Italia, è stato istituito un Osservatorio
interistituzionale per promuovere congiuntamente iniziative volte all'attuazione nel concreto della
partecipazione femminile nei board delle società, con la finalità di verificare nel tempo gli effetti
dell'applicazione della legge n. 120 del 2011.
  L'Osservatorio è operativo dal primo gennaio 2019 e nasce come centro di raccolta dati, analisi e ricerche
nel campo della parità di genere alla luce dell'applicazione della legge n. 120 del 2011. Consob e Banca
d'Italia si impegnano a fornire al Dipartimento per le Pari Opportunità i dati raccolti attraverso le proprie
attività di monitoraggio. Il patrimonio informativo è inteso come base comune di riferimento a fini di ricerca
per individuare, tra l'altro, le aree critiche su cui eventualmente formulare proposte di intervento. Il protocollo
resterà in vigore cinque anni da gennaio 2019.
  Più in generale, per una disamina degli interventi istituzionali in tema di parità di genere si rinvia al dossier
di documentazione e ricerche.

  SIS - Società di investimento semplice

   L'articolo 27 del decreto-legge "crescita" introduce una specifica tipologia di organismo di investimento
collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf),
con un regime semplificato. La società di investimento semplice a capitale fisso (SIS) deve gestire
direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservata agli
investitori professionali; il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il
capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro);
l'oggetto esclusivo dell'attività deve risultare l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate
su mercati regolamentati e la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi
vengono previsti oneri regolatori ridotti, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria e di taluni
obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori che operano al di sotto di
specifiche soglie di attivo.
Per effetto delle modifiche approvate nel corso dell'esame presso la Camera, è stata soppressa la
disposizione che riserva la sottoscrizione delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi della SIS
agli investitori professionali.

  Esercizio dei poteri speciali nei settori strategici

   La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019,
n. 105, (A.C. 2100-A ) in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che all'articolo 4 estende
l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori ad alta
intensità tecnologica (cd. golden power), contenute nel decreto legge n. 21 del 2012.
   Le norme ampliano il perimetro dei beni che possono essere inclusi nell'ambito di applicazione di tale
disciplina, nel caso in cui sussista un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, attraverso il rinvio alle
norme europee; ai fini della verifica del pericolo, viene ricompreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e
al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Fino all'entrata
in vigore delle norme secondarie che individuano puntualmente i settori rilevanti, sono assoggettati a
notifica al Governo gli acquisti, da parte di soggetti esterni all'Unione europea, di partecipazioni in società
che detengono specifici beni e rapporti, fra cui le infrastrutture e le tecnologie critiche legate alla
gestione dei dati e alla cybersicurezza, nonché le infrastrutture finanziarie. La notifica in particolare
riguarda gli acquisti rilevanti, ovvero in grado di determinare l'insediamento stabile dell'acquirente, in
ragione dell'assunzione del controllo della società. A seguito della notifica, il Governo può, sulla base di
specifici criteri, esercitare poteri speciali imponendo condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli
interessi essenziali dello Stato, nonché opponendosi all'acquisto della partecipazione (medesimo comma
2).

   Durante l'esame parlamentare è stato introdotto nel provvedimento il nuovo articolo 4-bis: la norma
riprende e integra le previsioni del decreto-legge n. 64 del 2019, non convertito in legge, il quale ha
modificato il decreto legge n. 21 del 2012 in tema di poteri speciali del Governo nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e
delle comunicazioni (cd. golden power).
   Sono in particolare previste le seguenti modifiche:

    viene in generale allungato il termine per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, con
    contestuale arricchimento dell'informativa resa dalle imprese detentrici degli asset strategici;
    si amplia l'oggetto di alcuni poteri speciali;
    sono modificati e integrati gli obblighi di notifica finalizzati all'esercizio dei poteri speciali;
    viene modificata la disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, per rendere il procedimento
sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e
    della sicurezza nazionale;
    viene ridefinito il concetto di "soggetto esterno all'Unione europea" e sono precisati i criteri per
    determinare se un investimento estero è suscettibile di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

   Per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di
interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21 – successivamente modificato nel tempo - la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo
anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea. Per mezzo del decreto-legge n.
21 del 2012 sono stati definiti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito
oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in
particolare, del Governo) dei suddetti poteri speciali. Si tratta in particolare di poteri esercitabili nei settori
della difesa e della sicurezza nazionale, nonché di taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
   Sul punto sono intervenuti, nel corso degli anni:
   - il decreto-legge n. 148 del 2017, che ha modificato ed esteso la disciplina dell'esercizio dei poteri
speciali del Governo in ordine alla governance di società considerate strategiche; ha inoltre ampliato
l'esercizio dei poteri speciali, applicabili nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, al settore
della cd. alta intensità tecnologica;
   - il decreto-legge n. 22 del 2019, che ha introdotto disposizioni specifiche in tema di poteri speciali
inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, sul quale interviene il
richiamato decreto-legge n. 64 del 2019;
   - il decreto-legge n. 64 del 2019, sopra richiamato.

  Si rinvia al focus per ulteriori informazioni.

  Focus

 La salvaguardia degli assetti strategici: inquadramento generale
 https://temi.camera.it/leg18/post/la-salvaguardia-degli-assetti-strategici-inquadramento-generale.html
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