LTC (Long Term Care) in ENPAM - FederSpev
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INDICE LTC in ENPAM- Generalità Slide 3-6 EMAPI Slide 7-8 CONVENZIONE (Durata >Somma assicurata) Slide 9 CONVENZIONE (Non autosufficienza) Slide 13-15 CONVENZION (Gli Assicurati) Slide 16 Quota A per il costo della Polizza Slide 17 Prestazioni assistenziali per non autosufficienti Slide 18 che hanno compiuto i 70 anni al 1° agosto 2016 Critiche e richieste di estensione della LTC dai professionisti esclusi Slide 19 La Fondazione ENPAM : risposta alle critiche e richieste Slide 20
LTC Convenzione - Generalità La Fondazione ENPAM ha aderito, dal 1 agosto 2016, alla " Polizza Convenzione per non autosufficienza LTC( Long Term Care)", già stipulata da EMAPI ( Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani), mediante Contratto n.101 con Postevita S.p.A ( Gruppo Assicurativo Postevita) con durata triennale a decorrere dalle ore 24:00 del 29/02/2016 alle ore 24:00 del 28/02/2019
LTC Rendita -Generalità • Si tratta di una tutela assistenziale che interviene erogando, ai professionisti che si trovino in condizioni di non autosufficienza, una rendita mensile non tassabile, incrementabile sia dall’Ente e sia dall’Assicurato • Tale rendita va ad aggiungersi alle prestazioni assistenziali per i non autosufficienti ( sussidi , assistenza domiciliare, integrazione delle rette delle case di riposo) già previste dalla Fondazione • Inoltre l'assegno si cumula con altre coperture assicurative che i medici e gli odontoiatri potrebbe aver sottoscritto autonomamente • L'adesione alla polizza è automatica e non richiede alcun esborso da parte dei medici ed odontoiatri. La copertura dei costi è ad appannaggio dei fondi per l'assistenza della Quota A
LTC Requisiti per la non autosufficienza- Generalità La non autosufficienza la si raggiunge con la perdita dell'autonomia in tre e non in quattro delle sei attività della vita quotidiana ( Activities of daily living ADL) : 1. lavarsi; 2. vestirsi/svestirsi; 3. nutrirsi; 4. andare in bagno; 5. muoversi; 6. spostarsi inoltre in caso di M di Parkinson o M. di Alzheimer
LTC I professionisti tutelati - Generalità • La tutela copre tutti i futuri iscritti e tutti i professionisti e pensionati in attività, iscritti alla Fondazione , che alla data del 1 agosto 2016 non avevano ancora compiuto i 70 anni di età. • Il limite anagrafico vale solo come requisito di ingresso ma non di permanenza : chi è entrato sotto copertura continuerà ad essere protetto in futuro , cioè anche quando compirà 71 anni e così via • Chi cesserà di lavorare dopo il 1 agosto 2016 continuerà ad essere tutelato negli anni avvenire , anche se pensionato o percettore di un assegno di invalidità • La polizza è valida solo per i professionisti iscritti alla cassa, non può essere estesa al nucleo familiare • La copertura assicurativa è indipendente dal luogo( nazionale o estero ) dove si verifica il sinistro • Per coloro che hanno compiuto i 70 anni esistono le tutele già previste in ENPAM Sono esclusi: • Tutti i professionisti che alla data del 1 agosto hanno già compiuto 70 anni, compresi anche se pensionati attivi • I pensionati non in attività anche se di età inferiore ai 70 anni al 1 agosto 2016 • Tutti coloro già non autosufficienti precedentemente alla data del 1 agosto 20116 • Sono esclusi tutti gli assicurandi che al momento dell’inizio della copertura si trovano nello stato di non riuscire a svolgere almeno una delle sei attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) • Sono esclusi tutti gli assicurandi che al momento dell’inizio della copertura risultino già affetti da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica che determini la perdita delle capacità cognitive (quali ad esempio, il morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze invalidanti di origine organica).
EMAPI • EMAPI ( Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani) è un'associazione riconosciuta , senza finalità di lucro, costituita da otto enti privati di previdenza con lo scopo di offrire agli iscritti degli enti associati prestazioni sanitarie e assistenziali • EMAPI è inserito nell’Elenco dei Fondi sanitari (Anagrafe)tenuto e sottoposto al controllo del Ministero della Salute. • Ad EMAPI aderiscono: CIPAG ( Geometri), CNN(Notariato), ENPAB( Biologi), ENPACL( Consulenti del Lavoro), ENPAPI( Infermieri), EPAP( Chimici, attuari,agronomi, forestali e geologi) , EPPI( Periti industriali) ENPAP( Psicologi),CAMPI ( Associazione Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani) • Opera dal 2007 ed attualmente eroga agli iscritti degli enti associati prestazioni sanitarie e assistenziali. • Attualmente sono attive tre tipologie di coperture: 1) Assistenza Sanitaria Integrativa che consta di due forme di garanzia: A (Grandi Interventi Chirurgici e Gravi eventi morbosi) e B (Interventi chirurgici e ricoveri non compresi nella Garanzia A, visite specialistiche e accertamenti diagnostici, check up sanitario e dentistico) 2) LTC Long Term Care che in caso di non autosufficienza permanente eroga una rendita mensile vita natural durante 3) Copertura Infortuni professionali ed extraprofessionali che copre il professionista ed eventualmente il suo nucleo familiare dagli infortuni che possono sopraggiungere durante l’attività lavorativa e non
EMAPI – Convenzioni EMAPI ha stipulato tre convenzioni per le tre tipologie di copertura rispettivamente con : 1. GENERALI ITALIA S.p A.( POLIZZA CONVENZIONE PER L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA) 2. POSTEVITA S.pA ( POLIZZA CONVENZIONE PER NON AUTOSUFFICIENZA - LTC (LONG TERM CARE) 3. ACE European Group Limitet ( POLIZZA CONVENZIONE PER INFORTUNI ) POSTEVITA S.p.A si è aggiudicata una gara europea cui hanno partecipato le principali compagnie europee.
ENPAM CONVENZIONE EMAPI- Postevita S.p.A • La Fondazione ENPAM ha aderito, dal 1 agosto 2016, alla " Polizza Convenzione per non autosufficienza LTC( Long Term Care)", già stipulata da EMAPI mediante Contratto n.101 con Postevita S.p.A ( Gruppo Assicurativo Postevita) • La Fondazione ENPAM ha aderito, dal 1 agosto 2016, alla " Polizza Convenzione per non autosufficienza -LTC( Long Term Care)" Attualmente risultano usufruire della copertura LTC anche gli iscritti all` ENPACL, all’EPAP (ente Pluricategoriale), e all`EPPI Effetto e durata della Convenzione Condizioni generali di Convenzione Art 1 • La Convenzione stipulata tra POSTEVITA S.p.A e EMAPI ha durata triennale a decorrere dalle ore 24:00 del 29/02/2016 alle ore 24:00 del 28/02/2019 senza facoltà di disdetta da parte POSTEVITA S.p.A e cesserà la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E’ pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo. • Sarà facoltà di EMAPI proporre, entro sei mesi dalla scadenza, il prolungamento dei termini del presente affidamento di anno in anno e fino ad un periodo massimo di ulteriori 36 mesi • E’ facoltà di EMAPI recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da ogni scadenza annuale intermedia, senza che la Compagnia possa vantare alcun diritto e/o indennità.
ENPAM CONVENZIONE EMAPI- Postevita S.p.A Certificati Condizioni generali di Convenzione. Art 2,3,4 • La Convenzione viene perfezionata mediante Certificati di Assicurazione emessi da POSTEVITA S.p.A per ogni singola Cassa o Ente associato. I Certificati avranno scadenza uguale a quella della Convenzione Nessuna modifica delle garanzie e condizioni previste dalla Convenzione potrà essere introdotta e/o imposta da POSTEVITA S.p.A ai singoli certificati, se non in base ad apposita modifica alla Convenzione stessa concordata da POSTEVITA S.p.A e da EMAPI . Nel caso di disdetta della Convenzione i singoli Certificati si intendono automaticamente disdettati alla prima scadenza utile. Clausola broker Condizioni generali di Assicurazione. Art. 5 • EMAPI ha affidato la gestione della "POLIZZA CONVENZIONE PER NON AUTOSUFFICIENZA - LTC (LONG TERM CARE)" alla Società di brokeraggio assicurativo ITAL BROKERS S.p.A • POSTEVITA S.p.A riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente( EMAPI) Statistiche sinistri Condizioni generali di Assicurazione. Art. 9 • POSTEVITA S.pA si impegna a comunicare con cadenza mensile ad EMAPI le informazioni inerenti le denunce di sinistro e le liquidazioni operate nello stesso mese POSTEVITA S.pA si impegna inoltre a comunicare trimestralmente ad EMAPI le statistiche (di ciascun periodo assicurativo) riepilogative dei sinistri aperti, liquidati/riservati e rigettati. Collegio arbitrale Condizioni generali di Assicurazione. Art 10 • La risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole contrattuali, è demandata ad una apposita Commissione paritetica permanente composta da quattro membri designati due da EMAPI e due da POSTEVITA S.pA
ENPAM CONVENZIONE EMAPI- Postevita S.p.A Oggetto della Convenzione Condizioni generali di Convenzione Art. 5 • Oggetto della Convenzione è l’assicurazione per l’erogazione di una rendita, per un valore corrispondente alla somma garantita all'Assicurato quando questi si trovi in stato di non autosufficienza Somma assicurata – Copertura Base Collettiva Condizioni generali di Assicurazione Art. 14 • Si tratta di una tutela assistenziale che interviene erogando, ai professionisti che si trovino in condizioni di non autosufficienza, una rendita mensile per la sola Copertura Base di € 1.035.00 non indicizzata e garantita all’Assicurato finché in vita Somma assicurata – Copertura Supplementare Collettiva Condizioni generali di Assicurazione Art.15 • E’ data la possibilità alle Casse ed Enti di Previdenza aderenti ad EMAPI che consentano alla forma collettiva, di incrementare la somma assicurata di cui al suddetto Art. 14 di una ulteriore somma non indicizzata e garantita all’Assicurato finché in vita che corrisponde a € 480.00 • A seconda della scelta operata dall’ente previdenziale di appartenenza la rendita complessiva può essere di € 1.515.00 ( =480.00+1.035.00)
ENPAM Convenzione EMAPI- Postevita S.p.A Somma assicurata Copertura Aggiuntiva Individuale Condizioni generali di Assicurazione Art 16 • E' data la possibilità agli iscritti che già fruiscono della Copertura Base erogata con oneri a carico del proprio Ente di Previdenza, di incrementare, a titolo individuale e volontario e con onere aggiuntivo a proprio carico, la somma assicurata. per arrivare fino a una rendita pari a € 2.115 mensili vita natural durante (= 1.515.00+600.00) • Ciascun assicurato potrà scegliere la somma assicurata aggiuntiva tra due opzioni – alternative tra loro - per ciascuna delle quali è stabilito uno specifico premio da sommarsi a quello previsto per la Copertura Base. • In particolare, le somme mensili – alternative tra loro - garantite nel caso in cui l`Assicurato si trovi nelle condizioni di non autosufficienza/LTC sono: OPZIONE 1: € 360 – non indicizzata - e verrà garantita all’Assicurato finché in vita. OPZIONE 2. € 600 – non indicizzata - e verrà garantita all’Assicurato finché in vita Copertura Aggiuntiva Individuale Condizioni generali di Assicurazione. Art 19 Premio – • I premi annui per ciascun Assicurato, determinati in funzione dell’età dell’Assicurato stesso, individuata in base agli anni compiuti al momento dell’adesione in ciascuna annualità assicurativa, comprensivi di oneri fiscali, relativamente alla somme assicurate di cui all’Art. 16, vengono fissati in: OPZIONE 1 (somma mensile non indicizzata € 360,00): da 26 a 28 anni € 109,00 …………………… da 68 a 69 anni € 499,00 solo per i rinnovi, da 70 anni € 565,00 OPZIONE 2 (somma mensile non indicizzata € 600,00): da 26 a 28 anni €175,00…………………….. da 68 a 69 anni € 792,00 solo per i rinnovi, da 70 anni € 935,00 Nota La Somma Assicurata va ad aggiungersi alla prestazione pensionistica e alle prestazioni assistenziali previste in ENPAM per i non autosufficienti
Definizione dello stato di non autosufficienza/ LTC (Long Term Care) Condizioni generali di Assicurazione Art. 20 • I parametri per definire la condizione di non autosufficienza vengono stabiliti con criteri decisamente più favorevoli. • Le procedure di riconoscimento della non autosufficienza sono semplificate e lo stato di non autosufficienza /LTC si determina in base alla perdita di sole 3 ADL (Activities of Daily Living) su 6, rispetto alle 4 su ordinariamente considerate. • Viene altresì riconosciuto in stato di non autosufficienza, indipendentemente dal fatto che vi sia l’incapacità di svolgere almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana di cui all’Art. 21, l'Assicurato che sia affetto da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica che determini la perdita delle capacità cognitive (quali ad esempio, il morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze invalidanti di origine organica). Attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) Condizioni generali di Assicurazione Art. 21 Per attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) si intendono: • 1. lavarsi: la capacità di lavarsi nella vasca da bagno o nella doccia, di entrare e uscire dalla vasca o dalla doccia o la capacità di lavare in modo soddisfacente la parte superiore e inferiore del corpo in altro modo (radersi, pettinarsi, lavarsi i denti); • 2. vestirsi, svestirsi: la capacità di indossare e togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento, compresi indumenti speciali o ausili adatti al tipo di disabilità dell’assicurato, per la parte superiore o inferiore del corpo; • 3. nutrirsi: la capacità di bere usando un bicchiere e di mangiare il cibo preparato da altri usando un piatto; • 4. andare in bagno: la capacità di controllare le funzioni corporali (mingere ed evacuare) e di mantenere un livello soddisfacente di igiene personale con l’impiego di ausili e di indumenti specifici; • 5. mobilità: la capacità di muoversi in casa da una stanza all’altra sullo stesso piano anche con l’ausilio di attrezzature tecniche; • 6. spostarsi: la capacità di sedersi e di alzarsi da una sedia, di coricarsi e di alzarsi dal letto, di spostarsi da una sedia al letto e viceversa, anche con l’aiuto di ausili specifici.
Riconoscimento dello stato di non autosufficienza da parte della Società Fase d'istruttoria Erogazione delle prestazioni Rivedibilità dello stato di non autosufficienza Condizioni generali di Assicurazione Art. 22 - Art.23 Art.24 –Art. 25 • L’ Assicurato, o qualsiasi altra persona del suo ambito familiare o che comunque si occupi dello stesso, dovrà contattare la Società e produrre i documenti giustificativi dello stato di salute dell`Assicurato. • Il fascicolo di richiesta di apertura del sinistro dovrà contenere un certificato del Medico curante o del Medico ospedaliero che espone lo stato di non autosufficienza dell`Assicurato e la data della sua sopravvenienza. Dovrà inoltre precisare l`origine (ad esempio: incidentale o patologica) dell`affezione o delle affezioni. • In risposta, la Società invierà un questionario al Medico curante o ospedaliero tramite l`Assicurato o un suo rappresentante. Tale questionario dovrà essere compilato dal Medico curante o ospedaliero in collaborazione con la o le persone che si occupano effettivamente dell’Assicurato. Il medico dovrà inoltre fornire un rapporto che contenga i resoconti di ricovero ed il risultato degli esami complementari effettuati. • POSTEVITA S.p.A analizzata la suddetta documentazione, valuterà se: richiedere ulteriori informazioni se gli elementi che descrivono la non autosufficienza dell'Assicurato sembrano insufficienti; ritenere accertato lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato. • POSTEVITA avrà sempre la possibilità di fare verificare lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato da parte di un Medico di propria fiducia e di condizionare la prosecuzione della liquidazione delle prestazioni in contratto all'effettuazione degli esami o accertamenti ritenuti necessari • Nei casi in cui l'assicurato non risulti in stato di non autosufficienza/LTC così come definito all’Art. 20, la Società comunicherà l'esito dell’istruttoria specificandone i motivi, come da valutazione del medico incaricato dalla Società stessa, ed indicando la rivedibilità. Nel corso del periodo di erogazione della prestazione, la Società si riserva il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell’Assicurato )
Rischi esclusi Condizioni generali di Assicurazione Art. 27 • Sono esclusi tutti gli assicurandi che al momento dell’inizio della copertura si trovano nello stato di non riuscire a svolgere almeno una delle sei attività ordinarie della vita quotidiana di cui all’Art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure risultino già affetti da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica che determini la perdita delle capacità cognitive (quali ad esempio, il morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze invalidanti di origine organica). • Nelle ipotesi sopra indicate, la Società non riconosce le prestazioni assicurate ed è tenuta a rimborsare un importo pari al rateo di premio non goduto, al netto dei relativi costi accessori.
Gli Assicurati Limiti di età Condizioni generali di Convenzione. Art 8 • L’assicurazione è valida per tutti i professionisti e pensionati in attività, iscritti alla Fondazione ,che alla data del 1 agosto 2016 non avevano ancora compiuto i 70 anni di età • Ai Professionisti che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia ovvero ai Pensionati in attività che cessino l’attività professionale nel periodo di vigenza della Convenzione è data la possibilità di mantenere l’assicurazione: 1) a titolo collettivo con onere a carico delle Casse ed Enti di Previdenza aderenti ad EMAPI che consentano alla forma collettiva per i pensionati a condizione che non vi sia soluzione di continuità con l’adesione in forma collettiva quale Professionista o Pensionato in attività iscritto alle Casse ed Enti di Previdenza aderenti ad EMAPI; ovvero 2) a titolo individuale, con onere a proprio carico, a condizione che non vi sia soluzione di continuità con l’adesione in forma collettiva quale Professionista o Pensionato in attività iscritto alle Casse ed Enti di Previdenza aderenti ad EMAPI
Quota A per il costo della Polizza • L'adesione alla polizza è automatica • La polizza è gratuita per i medici ed odontoiatri. • La copertura dei costi è a carico dei fondi per l'assistenza della Quota A • Il costo totale dell'adesione è di 5,4 milioni di euro all'anno (da agosto a dicembre 2016 è di 2,2 milioni di euro) Tale costo rientra nel totale delle spese per prestazioni assistenziali che possono essere attuate a carico del Fondo Generale Quota A • L’art 31 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale recita: Le erogazioni delle prestazioni assistenziali debbono essere contenute entro il limite del 5% dell’onere previsto nell’anno per le pensioni erogate dal Fondo Generale “Quota A”. Detta misura, in presenza di eccezionali eventi calamitosi, può essere elevata sino all’8%. • Dal Bilancio Consuntivo del 2015 risulta che le prestazioni per le pensioni sono state di 248.396.109,64, mentre quelle per prestazioni assistenziali di 4.839.210,31 Conseguentemente all’incirca altri 7.500.000,00 potevano essere spesi per prestazioni assistenziali nel 2015 • Se non vengono utilizzati i soldi dei fondi per l'assistenza , presenti nelle Quota A , essi vanno ad accrescere il patrimonio dell'ENPAM , ma non possono più essere utilizzati per prestazioni a vantaggio degli iscritti per via dei complessi vincoli di bilancio dello Stato. • Il contributo della Quota A non aumenterà a seguito della stipula della LTC • Oltre al contributo ordinario e al contributo di maternità , adozione e aborto non ci sarà un contributo per LTC
Prestazioni assistenziali per iscritti,pensionati e superstiti non autosufficienti che hanno compiuto 70 anni al 1°agosto2016 • Assistenza domiciliare. L’ENPAM assicura il sostegno per le spese dell’assistenza domiciliare nel caso in cui la Commissione Medica, costituita presso l’Ordine dei medici e degli Odontoiatri di appartenenza, accerta una condizione di non autosufficienza. L’assegno mensile in questi casi è di 575,62 N.B. La spesa nel settore dell’assistenza domiciliare ha raggiunto i 2,1 milioni di euro nel 2015 • Ospitalità in case di riposo. Per il ricovero in case di riposo il sussidio è di 57,55 euro al giorno; l’importo non può comunque essere superiore al 75% della retta effettivamente pagata dall’iscritto Il requisito richiesto in questo caso è un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a tre volte l’importo del trattamento minimo Inps (pari ad € 19.593,21);, aumentato di un terzo per ogni componente il nucleo, escluso il richiedente Essere coniuge superstite N.B. La spesa per l’integrazione delle rette delle case di riposo è stata di 463 mila euro nel 2015 • Sussidi Per eventi di particolare gravità quali malattie, infortuni, spese funerarie, assistenza a un familiare portatore di handicap, cure non a carico del S.S.N., etc. Il reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a sei volte l’importo del trattamento minimo Inps, aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo, escluso il richiedente, al netto delle spese sostenute per gli eventi di cui sopra Tali prestazioni non possono, di norma, essere di importo superiore ad € 8.058,65 per l’anno 2016 e possono essere richieste non più di due volte all’anno Possono, altresì, essere concesse prestazioni assistenziali straordinarie per un importo annuo pari, al massimo, ad € 5.756,18 esclusivamente in presenza di un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad € 13.814,82.
Critiche e richieste di estensione della LTC dai professionisti esclusi • Si escludono dai benefici LTC proprio coloro che hanno versato il contributo obbligatorio per più anni (da 40 a 45 anni) • Si escludono dal beneficio LTC proprio coloro che ne potrebbero avere più bisogno • Si escludono i pensionati attivi che al 1° di agosto 2016 hanno compiuto i 70 anni e che continuano a versare i contributi previdenziali • Si escludono anche i pensionati anche con un'età inferiore ai 70 anni al 1° agosto 2016 che non erano in attività, anche se il limite di età è posto a 70 anni • Le prestazioni assistenziali che verrebbero date dall 'ENPAM a coloro che hanno superato i 70 anni in caso di non autosufficienti sono solo dei sussidi condizionati dalla presenza di precarie condizioni economiche • L'utilizzo delle risorse della Quota A per il costo della LTC rivolto solo ad alcuni professionisti rispetto ad altri , anch'essi contribuenti , comporta un'ingiusta sperequazione • Inoltre se non venissero utilizzati i soldi dei fondi per l'assistenza , presenti nelle Quota A , per l'LTC essi andrebbero ad accrescere il patrimonio dell'ENPAM ( Art 31 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale) • Sarebbe opportuno verificare quanti sono al 1° agosto 2016 gli ultra settantenni ed i pensionati ENPAM non attivi e di età inferiore ai 70 anni che non hanno problemi di autosufficienza , perchè la stipula della polizza non consente una copertura assicurativa di un evento avverso già preesistente • La Fondazione potrebbe gestire la LTC senza bisogno di ricorrere ad EMAPI
La Fondazione ENPAM : possibili risposte alle critiche e richieste • La Fondazione ENPAM ha aderito ad una Polizza Convenzione per non autosufficienza già esistente e stipulata da EMAPI nella quale era previsto il limite di età di 70 anni per la copertura assicurativa della LTC nelle Condizioni generali di convenzione ( art 8) • Tutte le compagnie assicurative per la stipula della copertura assicurativa LTC pongono un limite di età che va dai 65 ai 70 anni • L’eventuale premio richiesto da Poste Vita S.p.A per la tutela LTC per gli ultrasettantenni sarebbe stato eccessivo e avrebbe comportato sicuramente un disavanzo rispetto alla somma globale prevista per l’assistenza di tutti gli iscritti che corrisponde globalmente al 5% delle prestazioni per le pensioni • Rientrando la LTC in una prestazione assistenziale, il costo del premio è a carico del Fondo di Previdenza Generale Quota A L'art 31 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale recita: Le erogazioni delle prestazioni assistenziali debbono essere contenute entro il limite del 5% dell’onere previsto nell’anno per le pensioni erogate dal Fondo Generale “Quota A”. Detta misura, in presenza di eccezionali eventi calamitosi, può essere elevata sino all’8% • Dal Bilancio Consuntivo del 2015 risulta che le prestazioni per le pensioni sono state di 248.396.109,64, mentre quelle per prestazioni assistenziali di 4.839.210,31 Il 5% delle prestazioni per le pensioni di 248.396.109,64 corrisponde a circa 12,4 milioni di euro , conseguentemente all’incirca altri 7.500.000,00 potevano essere spesi per altre prestazioni assistenziali nel 2015
• Nell'anno 2016 il costo della LTC da agosto a dicembre 2016 è di 2,2 milioni di euro ( mentre quello annuale dell'adesione è di 5,4 milioni) • La somma di 5,4 milioni di euro aggiunta ad una prevedibile spesa per prestazioni assistenziali per l’ anno 2016 di circa 5 milioni di euro rientrerebbe ro complessivamente nella somma derivante dal 5% delle prestazioni pensionistiche ( 12, 4 milioni) con un margine di eccedenza di circa 2 milioni • Tale eccedenza di 2 milioni non sarebbe bastata per assicurare gli ultra settantenni , in quanto la compagnia assicurativa , ammesso che avrebbe accettato una modifica della convenzione già in atto con gli altri Enti, avrebbe chiesto molto di più rispetto a quello che viene a costare la copertura per gli altri iscritti ( 14 euro all’anno) , • La Fondazione ENPAM sta trattando con Poste Vita S.p.A per trovare una copertura accettabile per tutti. • Una ipotesi di risoluzione del problema potrebbe essere che Poste Vita S.pA accetti un premio ridotto anche per gli esclusi ( ultra settantenni et altri ) e successivamente , a premio ridotto, ENPAM inviterà coloro che fossero interessati alla tutela LTC a versare la restante quota di premio rispetto a quella fornita da ENPAM • La Fondazione inoltre apporterà alcune modifiche alle regole sulle Prestazioni Assistenziali , anche al fine di rendere omogenei alcuni trattamenti
Salvatore Altomare
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