Linee guida per l'esercizio dell'attività di Country House

Pagina creata da Dario Casagrande
 
CONTINUA A LEGGERE
Linee guida per l'esercizio dell'attività di Country House
Linee guida
                    per l’esercizio
                    dell’attività di
P.O.R. CAMPANIA
2000 - 2006
                    Country House
ASSE II - MISURA
2.1 - AZIONE B

                    ASSISTENZA A P.A. E P.M.I.
                    PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE
                    DEL PROGETTO INTEGRATO
                    GRANDE ATTRATTORE CULTURALE
                    “CERTOSA DI PADULA”
                    COD. INTERVENTO S CMV 000 008

                   La tua Campania cresce in Europa
Linee guida per l'esercizio dell'attività di Country House
Redatto da TERRITORIO S.P.A.
Viale Certosa 84034 Padula (SA) tel. e fax 0975/778124
              __________________________
            Comunità Montana Vallo di Diano
         Cofinanziato dalla Misura 2.1, Azione B)
       P.O.R. Campania 2000-2006 Fondo F.E.S.R.
        © 2008 Comunità Montana Vallo di Diano
             Viale Certosa 84034 Padula (SA)
Linee guida per l'esercizio dell'attività di Country House
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

                                                 INDICE

1. Normativa di Riferimento                                                            2

2. Definizione e Descrizione                                                           2

   Requisiti e Servizi minimi necessari per lo svolgimento dell’attività.              2

3. Autorizzazione Amministrativa all’esercizio dell’attività di Country House          2

4. Somministrazione di Alimenti e Bevande                                              3

5. Rilascio dell’autorizzazione                                                        3

6. Normativa Fiscale                                                                   4

7. Obblighi del Titolare, Adempimenti Comunali e Sanzioni Amministrative               4
   Obblighi del Titolare.                                                              5
   Adempimenti Comunali                                                                6
   Sanzioni                                                                            6

ALLEGATO NORMATIVO                                                                     7

   Allegato A:
   Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle
   leggi di pubblica sicurezza                                                          8
   Allegato B:
   Legge 31 maggio 1965, n. 575 – Disposizioni contro la mafia                          9
   Allegato C:
   Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 - Approvazione della regola tecnica
   di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività
   ricettive turistico-alberghiere.                                                    11
   Allegato D:
   Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del
   Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari                    13
   Allegato E:
   Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
   Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.     19
   Allegato F:
   Legge 29 marzo 2001, n. 135 - “Riforma della legislazione nazionale del turismo”.   21

ALLEGATO MODULISTICO                                                                   22

                                                     1
Linee guida per l'esercizio dell'attività di Country House
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

1. NormatIva DI rIfErImENto
       Il principale riferimento normativo per il settore turistico è la legge nazionale è la legge
n. 135 del 29 Marzo 2001 che riguarda la Riforma della legislazione nazionale sul turismo, la
stessa riforma ha previsto che il settore turistico venisse disciplinato in particolar modo a livello
regionale. Per le attività extra-alberghiere la normativa regionale di riferimento è la L.R. n. 17
del 24 Novembre 2001 che riguarda anche l’attività delle Country House che vengono promosse
per valorizzare turisticamente le aree interne della Campania.

2. DEfINIzIoNE E DEsCrIzIoNE
        La legge regionale definisce le Country House come l’attività ricettiva in case rurali. Per
conoscere quali debbano essere le caratteristiche tipologiche, i requisiti minimi e i servizi che
una Country House deve possedere e fornire nell’esercizio dell’attività ricettiva, bisogna far
riferimento all’art. 6 della stessa L.R. 17/01.
        Le strutture devono essere localizzate in fabbricati rurali o case padronali, fuori dai centri
urbani, in Comuni con non più di diecimila abitanti. Le Country House devono essere composte
da camere con eventuale angolo cottura, queste possono essere situate anche in fabbricati
divisi, ma facenti parte della pertinenza di terreno, ossia della stessa particella catastale che
definisce la proprietà e che deve avere un’area di almeno 8.000 mq.
        Le Country House, a differenza di quanto si possa pensare, trattandosi di “residenze
rurali” non necessitano della presenza di un’azienda agricola; esse spesso coincidono con la casa
della famiglia ospitante.

Requisiti e Servizi minimi necessari per lo svolgimento dell’attività.
       I requisiti e i servizi minimi previsti dalla normativa sono i seguenti:
       a) Un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera;
       b) Un locale bagno comune completo di wc, doccia e lavabo ogni due camere;
       c) Una pertinenza di terreno di almeno ottomila mq., eventualmente utilizzata anche
            per l’animazione sportiva, ricreativa, con le relative attrezzature;
       d) Fornitura e cambio biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di
            cliente ed almeno due volte alla settimana;
       e) Pulizia quotidiana dei locali;
       f) Servizio di prima colazione;
       g) Chiamata di allarme in tutti i servizi.
       h) Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento nella stagione
            invernale.

3. autorIzzazIoNE ammINIstratIva aLL’EsErCIzIo DELL’attIvItà DI
CouNtry HousE
      L’esercizio di una Country House deve essere autorizzato dal Comune che acquisisce
e provvede all’ istruttoria della documentazione menzionata nell’art. 9 della L.R. 17/01. La
documentazione da presentare per il rilascio dell’Autorizzazione Amministrativa è la seguente:
        - domanda prodotta dall’interessato (titolare o legale rappresentante in caso di
            società), contenente le generalità complete del richiedente, la denominazione
            dell’esercizio e la sua ubicazione;

                                                     2
Linee guida per l'esercizio dell'attività di Country House
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

           -     planimetria dell’immobile con l’indicazione dell’uso a cui sono destinati i locali,
                 firmata da un tecnico iscritto all’ albo;
           -     relazione tecnico/descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella
                 quale si certifichi la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica;
           -     certificato di iscrizione del titolare o del gestore o del preposto al registro delle
                 imprese turistiche previsto dalla normativa vigente, di data non anteriore a tre mesi
                 rispetto a quella indicata nella domanda. In caso di società, occorre presentare il
                 certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un preposto appositamente
                 delegato, limitatamente all’ attività ricettiva in casa rurale;
           -     atti comprovanti la disponibilità dei locali;
           -     perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa
                 antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di venticinque posti letto;
           -     certificazione di prevenzione antincendio, laddove necessario1;

4. sommINIstrazIoNE DI aLImENtI E BEvaNDE
        L’autorizzazione amministrativa all’esercizio della struttura ricettiva come la Country
House, può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle persone
alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alla finalità sociali
delle stessa2 In questo caso, nella richiesta delle autorizzazioni, è necessario indicare:
           -      i locali destinati alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande.
           -      il rispetto delle norme previste dal Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento
                  Europeo e del Consiglio, sull’igiene dei prodotti alimentari e dei locali nei quali
                  i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati3.
       Il Comune provvederà, attraverso le unità sanitarie locali, al rilascio dell’autorizzazione.

5. rILasCIo DELL’autorIzzazIoNE
      Il Comune nel quale si vuole intraprendere l’esercizio dell’attività di Country House,
provvede, nell’arco di sessanta giorni dalla richiesta, al rilascio dell’autorizzazione amministrativa,
dopo aver accertato che:
      1)        sussistano i requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, relativi al
                titolare e agli eventuali rappresentanti. Si fa riferimento ai requisiti previsti dal
                Trattato Unico di pubblica sicurezza e dalla Normativa Antimafia.
      2)        sussistano i requisiti igienico sanitari e di sicurezza4, nonché quelli relativi
                all’abbattimento delle barriere architettoniche5, previsti dalle norme vigenti.

1 È il caso delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto – D.M. Interno del 16 Febbraio 1982.

2 Tra le finalità sociali dell’attività possiamo pensare alla realizzazione di una sagra oppure a manifestazioni nell’ambito delle quali
possono essere somministrati alimenti e bevande anche a persone che non alloggiano nella struttura.

3 “Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio” del 29 aprile 2004, Sull’igiene dei prodotti alimentari.

4 Le norme igienico sanitarie e di sicurezza sono rilevabili dai regolamenti edilizi dei comuni nei quali si vuole intraprendere l’attività.
Per le norme igienico-sanitarie occorre verificare, particolarmente, le altezze minime dei vari ambienti e i rapporti tra pareti finestra-
te e superfici dei locali. Inoltre, in linea generale se si tratta di edifici preesistenti è opportuno che il tecnico verifichi la presenza del
certificato di agibilità e dei certificati previsti dalla Legge 46/90 (impianti elettrici). Per qualsiasi trasformazione occorrerà produrre
nuovamente tutte le certificazioni.

5 “Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”.

                                                                      3
Linee guida per l'esercizio dell'attività di Country House
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

         3)           sussistano le ricevute comprovanti il pagamento delle tasse previste dalle
                      norme vigenti.

       La Legge Regionale 24 Novembre 2001, N. 17 (in corrispondenza della normativa nazionale)
prevede, inoltre, che gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare
denominazione, non possono assumere denominazioni analoghe ad altri esercizi ricettivi già
esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esserci
formale autorizzazione del titolare dell’azienda cessata. Inoltre, si deve tener presente, che
l’autorizzazione amministrativa si rinnova annualmente su comunicazione, previo adempimento
alla normativa antimafia.

6. NormatIva fIsCaLE
       La normativa nazionale descrive le l’esercizio delle attività turistiche come “imprese
turistiche” vincolate, in quanto imprese ad attenersi alle disposizioni legislative in materia.
Pertanto le imprese turistiche sono tenute all’iscrizione al Registro delle imprese, all’apertura
di partita IVA, ecc.
       L’iscrizione al Registro delle Imprese costituisce uno dei primi adempimenti, insieme
all’apertura della partita IVA presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate della provincia di
riferimento6 . L’iscrizione nel Registro delle Imprese avviene presso la Camera di Commercio
nella cui circoscrizione ricade la sede del titolare, ai fini dell’emissione di regolari fatture per
l’esercizio dell’attività.
       L’aliquota IVA per le attività di Country House è pari al 10%. Il titolare che esercita l’attività
di Country House è soggetto al versamento dei contributi pensionistici all’INPS obbligatori
a percentuale. I contributi vengono calcolati sul reddito effettivamente prodotto e vengono
riconosciuti a tutti coloro che prestano il proprio servizio nell’attività, compreso il titolare. Per
quanto riguarda l’assicurazione INAIL, anche in questo caso viene riconosciuta, a tutti coloro
che lavorano nell’attività ricettiva: datore di lavoro, dipendenti, coadiuvanti (anche familiari) in
corrispondenza delle attrezzature utilizzate e alle attività svolte.
       Il titolare dell’ attività è tenuto ad istituire un regime di contabilità che, per la contabilità
semplificata, prevede: il registro IVA, il registro degli Incassi e dei Pagamenti e per le Imprese il
Registro dei Beni Ammortizzabili, nel caso in cui non si vogliano annotare gli incassi e i pagamenti
sul Registro IVA. Sul reddito prodotto il titolare della Country House è tenuto al pagamento delle
imposte IRPEF e IRAP e alla liquidazione mensile o trimestrale dell’IVA e alla presentazione del
Modello Unico.

7. oBBLIgHI DEL tItoLarE, aDEmpImENtI ComuNaLI E saNzIoNI ammINIstratIvE

       La normativa regionale prevede degli adempimenti comunali e degli obblighi per il titolare
dell’attività, oltre che delle sanzioni in caso di inadempienze.

6 L’apertura della Partita Iva è gratuita, basta recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate della provincia competente e compila-
re il modello indicando il codice dell’attività economica che si vuole intraprendere. Per le Country House il Codice Attività Economica
è 55.23.4

                                                                    4
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

obblighi del titolare

        Gli obblighi per i titolari delle strutture extra-alberghiere, previsti dalla normativa
sono i seguenti:

         1)          I gestori delle strutture devono presentare, entro il quinto giorno del mese
                     successivo a quello di riferimento, all’Ente Provinciale per il Turismo competente
                     per il territorio, i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico, secondo
                     le vigenti disposizioni in materia. Il Modello ISTAT di riferimento è il Modello
                     ISTAT C/597 finalizzato alla rilevazione del “Movimento dei clienti negli esercizi
                     ricettivi” che rappresenta lo strumento di base per l’indagine periodica sui flussi
                     turistici.
         2)          Il titolare o il gestore della struttura ricettiva deve comunicare al Comune e
                     all’Ente Provinciale per il Turismo (E.P.T.)8 competente per territorio, i prezzi
                     minimi e massimi che intende applicare, relativi a ciascun servizio offerto, così
                     come previsto dalla normativa vigente. Il modello per la comunicazione dei
                     prezzi è disponibile presso l’Ufficio del Turismo della Provincia di Salerno e deve
                     essere presentato entro il 1 marzo per il periodo Giugno-Dicembre, ed entro il 1
                     Ottobre per il periodo Gennaio-Maggio. In caso di sostituzione del titolare o del
                     gestore della struttura ricettiva, le tariffe comunicate per l’anno solare in corso,
                     devono rimanere invariate.
         3)          Il titolare o il gestore è tenuto a comunicare giornalmente le generalità delle
                     persone alloggiate alle competenti autorità di pubblica sicurezza del territorio
                     secondo quanto previsto dall’art. 8 della Legge 29 marzo 2001 N. 1359.

        La normativa sulla pubblica sicurezza prevede infatti che i gestori di strutture ricettive,
possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento
idoneo ad attestarne l’identità secono le norme vigenti. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente
il passaporto od un altro documento considerato equivalente da accordi internazionali, purchè
munito di fotografia del titolare. I gestori delle strutture sono tenuti a consegnare ai clienti una
scheda di dichiarazione delle generalità approvata dal Ministero dell’Interno. I gestori delle attività
ricettive possono comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone
alloggiate mediante consegna della copia della predetta scheda (entro 24 ore dall’arrivo degli
ospiti) oppure la scheda può essere inviata a mezzo fax, o con mezzi informatici e telematici.
         4)          E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, nella zona ricevimento
                     degli ospiti, ed in ogni camera o unità abitativa, una tabella con i prezzi praticati
                     per l’anno solare in corso.

7 In allegato il Mod. ISTAT C/59

8 La mancata o incompleta comunicazione, entro i termini previsti, comporta l’impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli
indicati nell’ultima regolare comunicazione. Inoltre, se vengono comunicati solo prezzi minimi e prezzi massimi, gli stessi si intendono
come prezzi unici.

9 “Legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”- si considera l’art. 8 che a sua volta fa riferimento
all’ art.109 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931 n. 773

                                                                   5
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

adempimenti Comunali
       L’esercizio di questa tipologia di attività viene autorizzato e controllato principalmente
dall’Ente Comunale, si può considerare infatti, che:

           -    l’autorizzazione amministrativa può essere revocata dal Comune, venendo meno
                anche solo uno dei requisiti per il rilascio o per motivi di pubblica sicurezza.
           -    il Comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per la consegna
                del modello dei prezzi, provvede alla vidimazione delle comunicazioni pervenute.
                Copia della comunicazione è restituita all’interessato ed inviata alla Regione ed
                all’Ente Nazionale Italiano per il Turismo.
           -    il Comune é tenuto alla immediata trasmissione del rilascio dell’autorizzazione,
                nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni, alla Regione, all’Ente
                Provinciale per il Turismo e alle componenti Autorità di pubblica sicurezza.
           -    il Comune é tenuto a trasmettere alla Regione e all’Ente Provinciale per il Turismo
                i riepiloghi annuali delle strutture ricettive attive.

sanzioni
       Nel caso di inadempienze rispetto agli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 17 del 24
Novembre 2001 sono previste delle sanzioni, i cui proventi vengono devoluti all’Amministrazione
Comunale nel cui territorio ha sede la violazione. L’amministrazione comunale li incamera quale
provvista finanziaria per far fronte alle attribuzioni ad essa conferite dalla stessa legge regionale
sulle attività extra-alberghiere.
       I casi e le relative sanzioni previste dalla normativa sono:
            - l’assenza dell’autorizzazione amministrativa e la violazione e/o la difformità dalla
                 Legge Regionale 17/01, comportano una sanzione che va da € 1.032,00 a € 5.164,00.
            - l’omessa esposizione di tabelle e cartellini dei prezzi comporta una sanzione che
                 va da € 154,00 a € 464,00, per ogni singola violazione accertata.
            - l’applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta una sanzione che
                 va da € 258,00 a € 1.032,00 per ogni singola violazione accertata.
            - la mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, nei termini
                 previsti comporta una sanzione che va da € 154,00 a € 464,00.
            - il superamento della capacità ricettiva consentita comporta una sanzione che va
                 da € 258,00 a € 1.032,00 per ogni singola violazione accertata.
            - la mancata comunicazione del movimento ospiti ai fini statistici comporta una
                 sanzione di € 51,00.
            - il titolare che attribuisce alla propria azienda ricettiva, attraverso scritti, stampati
                 o pubblicamente in qualsiasi altro modo, attrezzature e/o servizi , e/o indichi
                 tipologie diverse da quelle dichiarate, è soggetto ad una sanzione che va da €
                 258,00 a € 1.549,00.

       In caso di recidiva, le sanzioni vengono raddoppiate e comunque, dopo la terza recidiva
nello stesso anno solare, si procede alla sospensione dell’attività per un minimo di tre mesi fino ad
un massimo di sei mesi e, quando la recidiva si riferisce alla gestione difforme dall’autorizzazione
è prevista la revoca della stessa.

                                                     6
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

                                      aLLEgato NormatIvo

                                                     7
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

                                             aLLEgato a:

                              Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 -
                   Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.

                                   Stralcio delle norme di interesse.
ART. 11.
       Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di
polizia debbono essere negate:
            - a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore
                a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
            - a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato
                dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
       Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti
contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone
commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina
o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona
condotta.
       Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a
mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate
quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il
diniego della autorizzazione.
ART. 92.
        Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione
non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon
costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni
alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

                                                     8
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

                                             aLLEgato B:

                    Legge 31 maggio 1965, n. 575 – Disposizioni contro la mafia
                     (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138)
                                  Stralcio delle norme di interesse
ART. 10.
       1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di
prevenzione non possono ottenere:
       a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
       b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni
demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;
       c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la
pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
       d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti
la pubblica amministrazione e nell’albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di
commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori
presso i mercati annonari all’ingrosso;
       e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo
per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
       f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
       2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina
la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed
erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura
degli organi competenti.
       3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare
gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia
delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il
provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente
e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
       4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche
nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché
nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i
divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
       5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi,
munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti
previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli
stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia.
       5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti

                                                     9
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica
amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le
iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui
confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione
al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni
previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi
fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni
dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
       5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone
condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello,
per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

                                                     10
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

                                             aLLEgato C:

 Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
         per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
                                      Emanato da: Ministero dell’Interno
                                       Stralcio delle norme di interesse

       TITOLO III - Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a
venticinque posti letto.
       ART. 22 - Generalità
       Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
       Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte.
       Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.
       Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.
       11.2. Estintori.
       Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili.
Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere
di tipo approvato dal Ministero dell’interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982
(Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.
       Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere, è
comunque necessario che almeno alcuni si trovino:
            - in prossimità degli accessi;
            - in vicinanza di aree di maggior pericolo.
       Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi
cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili
devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo
di un estintore per piano.
       Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a
protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.
Per attività fino a 25 posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.
       Art. 13 - Segnaletica di sicurezza
       La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della
Repubblica n. 524/1982 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982). Inoltre, la posizione e la
funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.
       Art. 14 - Gestione della sicurezza
       14.1. Generalità.
       Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano
alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:
       sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano
intralciare l’evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di
propagazione dell’incendio;
       siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari,
quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc.;
       siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente

                                                     11
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli
stessi con cadenze non superiori a sei mesi;
       siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto
previsto dalle vigenti norme;
       siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento
e riscaldamento. In particolare, il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e
deve essere prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le
centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto
dalle vigenti regole tecniche.
       14.2. Chiamata servizi di soccorso.
       I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.
       La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi
apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica
pubblica, il numero di chiamata dei vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso
l’apparecchio telefonico dell’esercizio.
       Art. 17 - Istruzioni di sicurezza
       17.1. Istruzioni da esporre all’ingresso.
       All’ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni
relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una
planimetria dell’edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:
       delle scale e delle vie di evacuazione;
       dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
       dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità;
       del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
       del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
       degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
       degli spazi calmi.
       17.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano.
       A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in prossimità delle vie
di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
       17.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera.
       In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il
comportamento da tenere in caso di incendio.
       Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere,
tenendo conto della provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste
istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi
schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle
uscite. Le istruzioni debbono attirare l’attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di
incendio.
       Inoltre devono essere indicati i divieti di:
       impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di
riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o
alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
       tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del
volume destinato all’attività.

                                                     12
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

                                             aLLEgato D:

   Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
                            sull’igiene dei prodotti alimentari
                                   Stralcio delle norme di interesse

Allegato II
                                              CapItoLo I
           REQUISITI GENERALI APPLICABILI ALLE STRUTTURE DESTINATE AGLI ALIMENTI
        1. Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a
manutenzione e tenute in buone condizioni.
        2. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l’ubicazione e le dimensioni delle strutture
destinate agli alimenti devono:
        a) consentire un’adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al
minimo la contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da
consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d’igiene;
        b) essere tali da impedire l’accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la
penetrazione di particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile
sulle superfici;
        c) consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la
contaminazione e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti;
        d) ove necessario, disporre di adeguate strutture per la manipolazione e il magazzinaggio
a temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti alimentari in
condizioni adeguate di temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere
controllata e, ove opportuno, registrata.
        3. Deve essere disponibile un sufficiente numero di gabinetti, collegati ad un buon sistema
di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.
        4. Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e
segnalati per lavarsi le mani. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale
per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il
lavaggio degli alimenti devono essere separati da quelli per il lavaggio delle mani.
        5. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso
meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono
essere tali da consentire un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite
o sostituite.
        6. Gli impianti sanitari devono disporre di un buon sistema di aerazione, naturale o
meccanico.
        7. Nei locali destinati agli alimenti deve esserci un’adeguata illuminazione, naturale e/o
artificiale.
        8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti
in modo da evitare il rischio di contaminazione. Qualora i canali di scarico siano totalmente o
parzialmente scoperti, essi devono essere progettati in modo da evitare che il flusso proceda da
una zona contaminata verso o in un’area pulita, in particolare un’area dove vengano manipolati
alimenti che possono presentare un alto rischio per i consumatori finali.

                                                     13
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

       9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per
il personale.
       10. I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove
vengono manipolati alimenti.
                                              CapItoLo II
   REQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AI LOCALI ALL’INTERNO DEI QUALI I PRODOTTI ALIMENTARI
                            VENGONO PREPARATI, LAVORATI O TRASFORMATI
        1. I locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati devono essere progettati
e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione
tra e durante le operazioni. In particolare:
        a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e, se
necessario, da disinfettare; ciò richiede l’impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile
e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che
altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno, la superficie
dei pavimenti deve assicurare un sufficiente drenaggio;
        b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e,
se necessario, da disinfettare; ciò richiede l’impiego di materiale resistente, non assorbente,
lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un’altezza adeguata per le operazioni,
a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri tipi di
materiali possono essere impiegati appropriatamente;
        c) i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature
sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e
ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle;
        d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l’accumulo
di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l’esterno devono essere, se necessario,
munite di barriere antinsetti facilmente amovibili per la pulizia; qualora l’apertura di finestre
provochi contaminazioni, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;
        e) le porte devono avere superfici facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a
tal fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non
dimostrino all’autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
        f) le superfici (comprese quelle delle attrezzature) nelle zone di manipolazione degli
alimenti e, in particolare, quelli a contatto con questi ultimi devono essere mantenute in buone
condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono
materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori
alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti
allo scopo.
        2. Ove necessario, si devono prevedere opportune attrezzature per la pulizia, la disinfezione
e il deposito degli strumenti di lavoro e degli impianti. Tali attrezzature devono essere in
materiale resistente alla corrosione e facili da pulire e disporre di un’adeguata erogazione di
acqua calda e fredda.
        3. Si devono prevedere adeguate attrezzature, ove necessario, per le operazioni di
lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti
deve disporre di un’adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda, conformemente ai
requisiti del capitolo VII, e deve essere mantenuto pulito e, ove necessario, disinfettato.

                                                     14
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

                                             CapItoLo Iv
                                               TRASPORTO
      1. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari
devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere
i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e
costruiti in modo tale da consentire un’adeguata pulizia e disinfezione.
      2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per
trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne
contaminati.
      3. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai
prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve
provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti.
      4. I prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati
in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui
contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più
lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero
la menzione «esclusivamente per prodotti alimentari».
      5. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti
alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente
tra un carico e l’altro per evitare il rischio di contaminazione.
      6. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in
modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.
      7. Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare
i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di
temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata.
                                             CapItoLo v
                            REQUISITI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE
       1. Tutto il materiale, l’apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli
alimenti devono:
       a) essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione
devono avere luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione;
       b) essere costruiti in materiale tale de rendere minimi, se mantenuti in buono stato e
sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;
       c) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale
tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti
e, ove necessario, disinfettati;
       d) essere installati in modo da consentire un’adeguata pulizia delle apparecchiature e
dell’area circostante.
       2. Ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo
necessario per garantire gli obiettivi del presente regolamento.
       3. Qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario
utilizzare additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi.

                                                     15
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

                                             CapItoLo vI
                                         RIFIUTI ALIMENTARI
       1. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere
rimossi al più presto, per evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti.
       2. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere
depositati in contenitori chiudibili, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità
competente che altri tipi di contenitori o sistemi di evacuazione utilizzati sono adatti allo scopo.
I contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche,
essere facilmente pulibili e, se necessario, disinfettabili.
       3. Si devono prevedere opportune disposizioni per il deposito e la rimozione dei rifiuti
alimentari, dei sottoprodotti non commestibili e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti
devono essere progettati e gestiti in modo da poter essere mantenuti costantemente puliti e,
ove necessario, al riparo da animali e altri animali infestanti.
       4. Tutti i rifiuti devono essere eliminati in maniera igienica e rispettosa dell’ambiente
conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia e non devono costituire,
direttamente o indirettamente, una fonte di contaminazione diretta o indiretta.
                                             CapItoLo vII
                                        RIFORNIMENTO IDRICO
       1. a) Il rifornimento di acqua potabile deve essere sufficiente. L’acqua potabile va usata,
ove necessario, per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati.
       b) Per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Per molluschi bivalvi,
echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l’acqua
pulita può essere usata anche per il lavaggio esterno. Allorché si utilizzano queste acque devono
essere disponibili attrezzature adeguate per la fornitura.
       2. Qualora acqua non potabile sia utilizzata ad esempio per la lotta antincendio, la
produzione di vapore, la refrigerazione e altri scopi analoghi, essa deve passare in condotte
separate debitamente segnalate. Le condotte di acqua non potabile non devono essere raccordate
a quelle di acqua potabile, evitando qualsiasi possibilità di riflusso.
       3. L’acqua riciclata utilizzata nella trasformazione o come ingrediente non deve presentare
rischi di contaminazione e deve rispondere ai requisiti fissati per l’acqua potabile, a meno che
l’autorità competente non abbia accertato che la qualità della stessa non è tale da compromettere
l’integrità dei prodotti alimentari nella loro forma finita.
       4. Il ghiaccio che entra in contatto con gli alimenti o che potrebbe contaminare gli stessi
deve essere ottenuto da acqua potabile o, allorché è utilizzato per la refrigerazione di prodotti
della pesca interi, da acqua pulita. Esso deve essere fabbricato, manipolato e conservato in
modo da evitare ogni possibile contaminazione.
       5. Il vapore direttamente a contatto con gli alimenti non deve contenere alcuna sostanza
che presenti un pericolo per la salute o possa contaminare gli alimenti.
       6. Laddove il trattamento termico venga applicato a prodotti alimentari racchiusi in
contenitori ermeticamente sigillati, occorre garantire che l’acqua utilizzata per raffreddare
i contenitori dopo il trattamento non costituisca una fonte di contaminazione per i prodotti
alimentari.

                                                     16
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

                                            CapItoLo vIII
                                       IGIENE PERSONALE
       1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno
standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario,
protettivi.
       2. Nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso
gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di
diarrea deve essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi
area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità di contaminazione diretta
o indiretta degli alimenti. Qualsiasi persona affetta da una delle patologie sopra citate che
lavori in un’impresa alimentare e che possa venire a contatto con gli alimenti deve denunciare
immediatamente la propria malattia o i propri sintomi, precisando se possibile le cause, al
responsabile dell’impresa alimentare.
                                             CapItoLo IX
                           REQUISITI APPLICABILI AI PRODOTTI ALIMENTARI
       1. Un’impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti, diversi dagli
animali vivi, o qualsiasi materiale utilizzato nella trasformazione dei prodotti, se risultano
contaminati, o si può ragionevolmente presumere che siano contaminati, da parassiti,
microrganismi patogeni o tossici, sostanze decomposte o estranee in misura tale che, anche
dopo che l’impresa alimentare ha eseguito in maniera igienica le normali operazioni di cernita
e/o le procedure preliminari o di trattamento, il prodotto finale risulti inadatto al consumo
umano.
       2. Le materie prime e tutti gli ingredienti immagazzinati in un’impresa alimentare
devono essere opportunamente conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la
contaminazione.
       3. In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere
protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi
per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali
condizioni.
       4. Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per
impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o
conservati (ovvero, qualora l’autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali,
impedire che esso sia fonte di contaminazioni).
       5. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, in grado di
consentire la crescita di microrganismi patogeni o la formazione di tossine non devono essere
conservati a temperature che potrebbero comportare rischi per la salute. La catena del freddo
non deve essere interrotta. È tuttavia permesso derogare al controllo della temperatura per
periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il
trasporto, l’immagazzinamento, l’esposizione e la fornitura, purché ciò non comporti un rischio
per la salute. Gli stabilimenti per la fabbricazione, la manipolazione e il condizionamento di
alimenti trasformati devono disporre di locali adeguati, sufficientemente ampi per consentire il
magazzinaggio separato delle materie prime e dei prodotti trasformati e di uno spazio refrigerato
separato sufficiente.
       6. Se i prodotti alimentari devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è

                                                     17
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine del trattamento termico, o
dell’ultima fase di preparazione se non è applicato un trattamento termico, ad una temperatura
che non provochi rischi per la salute.
       7. Lo scongelamento dei prodotti alimentari deve essere effettuato in modo tale da
ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine.
Nel corso dello scongelamento, gli alimenti devono essere sottoposti a temperature che non
comportino rischi per la salute. Qualora il liquido proveniente dal processo di scongelamento
possa costituire un rischio per la salute, esso deve essere adeguatamente allontanato. Dopo lo
scongelamento, gli alimenti devono essere manipolati in maniera tale da ridurre al minimo il
rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine.
       8. Le sostanze pericolose e/o non commestibili, compresi gli alimenti per animali, devono
essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.
                                             CapItoLo X
                 REQUISITI APPLICABILI AL CONFEZIONAMENTO E ALL’IMBALLAGGIO
                                      DI PRODOTTI ALIMENTARI
        1. I materiali di cui sono composti il confezionamento e l’imballaggio non devono costituire
una fonte di contaminazione.
        2. I materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in modo tale da non essere
esposti a un rischio di contaminazione.
        3. Le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere effettuate in modo
da evitare la contaminazione dei prodotti. Ove opportuno, in particolare in caso di utilizzo di
scatole metalliche e di vasi in vetro, è necessario garantire l’integrità del recipiente e la sua
pulizia.
        4. I confezionamenti e gli imballaggi riutilizzati per i prodotti alimentari devono essere
facili da pulire e, se necessario, da disinfettare.

                                                     18
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

                                             aLLEgato E:

 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni
                        legislative e regolamentari in materia edilizia.
                                       Stralcio delle norme di interesse

        Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico.
            Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici
                                 pubblici e privati aperti al pubblico
        (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62,
                   comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
ART. 82.
        1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono
suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo,
sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
        2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalità, qualora le autorizzazioni previste dall’articolo 20 commi 6 e 7, non possano venire
concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela
del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita
l’approvazione delle predette autorità.
        3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti
edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell’articolo 22, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del
comma 2 del presente articolo
        4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla
verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal
comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato
di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal
fine può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario del permesso di costruire una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
         5. La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti
al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato
di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato
dell’immobile.
         6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità

                                                     19
Linee guida per l’esercizio dell’attività di Country House

dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle
persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
        7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per
l’agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili,
relativamente ad opere eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle
persone handicappate. Essi sono puniti con l’ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione
dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
         8. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati
con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici
per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
        9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27
della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del
presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le
norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo
perdono efficacia.

                                                     20
Puoi anche leggere