Libertà di espressione e social network, tra nuovi "spazi pubblici" e "poteri privati". Spunti di comparazione - ittig-cnr
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
ISSN 2704-7318 Fascicolo 2-2021 DOI: 10.32091/RIID0039 Libertà di espressione e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e “poteri privati”. Spunti di comparazione Marco Bassini Il saggio propone una panoramica di diritto comparato sulla più recente giurisprudenza statunitense ed europea relativa alla qualificazione giuridica dei social network, alla vigilia di importanti riforme che riguarderanno la disciplina dei servizi digitali a livello dell’Unione europea. L’obiettivo del contributo è mettere in evidenza come la frequente assimilazione di tali soggetti e dei relativi servizi ai caratteri di pubblicità possa comportare conseguenze non necessariamente favorevoli sul piano della tutela della libertà di espressione. Social network – Libertà di espressione – Internet service provider – Poteri privati – Deplatforming Sommario: 1. Introduzione – 2. L’alba di un mondo nuovo: genesi ed evoluzione delle piattaforme nel cyberspazio – 3. Internet come digital marketplace of ideas? Le ricadute del nuovo ecosistema digitale sulla tutela della libertà di espressione – 4. La giurisprudenza statunitense e i limiti alla equiparazione tra social network e forum pubblici - 5. PragerU e la dimensione “prettamente orizzontale”. Il possibile ricorso alla state action doctrine – 6. Dall’altra sponda dell’Atlantico: il dibattito in Europa e in Italia – 7. Conclusioni 1. Introduzione Internet e che, tra le altre, sembra emergere dalle più recenti vicende relative alla sorte degli account ospi- Un social network privato che offre ai suoi utenti, tati dai più importanti social network appartenuti sulla base di un contratto, uno spazio virtuale per la all’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald condivisione di manifestazioni di pensiero può cen- Trump1 . surare il politico forse più potente al mondo? Una In questo contributo, provando a fare tesoro di decisione di tale natura, perfettamente lecita sulla riflessioni già maturate analizzando il mutamento di base delle condizioni contrattuali, può essere comun- paradigma che la libertà di espressione conosce in que ritenuta foriera di un’effrazione sul piano costi- ambito digitale2 , tenterò di rispondere, con l’ausilio tuzionale? Sono domande complesse, per rispondere della prospettiva comparata, ad alcuni quesiti che alle quali occorre fare luce sulla tenuta di alcune esigono risposta in merito alla qualificazione giuridi- categorie del mondo “reale” nell’ambito digitale. ca dei social network. L’obiettivo di questo scritto è di indagare la di- Mi domanderò, in particolare, se la metafora che mensione di conflitto tra potere e libertà, nonché tra descrive Internet e soprattutto i social network come potere pubblico e potere privato che si dà sulla rete spazio e/o luogo pubblico obbedisca a una finalità M. Bassini è coordinatore del programma LL.M. in Law of Internet Technology dell’Università Commerciale “L. Bocconi”. Dal 1o settembre 2021, adjunct professor di Diritto costituzionale presso la medesima Università. Il presente saggio è già apparso sul n. 2, 2021 di MediaLaws - Rivista di diritto dei media. L’A. desidera ringraziare la direzione delle riviste per aver acconsentito alla ripubblicazione di questo lavoro. Questo saggio fa parte della Sezione monografica La dimensione sociale dell’Unione europea nell’era della digitalizzazione a cura di Maria Romana Allegri e Paola Marsocci.
meramente descrittiva, che intercetta la moltitudine bilità dei prestatori, ormai “imbozzolata” da più di un variegata di interazioni che intercorrono al giorno decennio di giurisprudenza quantomeno creativa13 . d’oggi in rete, ovvero sottenda una qualche valenza Le risposte che cercherò di trarre da questa ana- o pretesa di carattere normativo3 . lisi dovrebbero consentire di comprendere meglio lo In correlazione a quest’ultima opzione, tenterò di status quo e valutare, così, con cognizione di causa, appurare se la giustificazione delle scelte di modera- le scelte che saranno compiute dal legislatore. zione operate da social network come Twitter o Face- Per addivenire ad alcune, pur provvisorie e forse book in un caso come quello che vede per protagoni- incomplete risultanze, il saggio procederà anzitutto sta Trump (c.d. deplatforming) possa riposare sulla da una sintetica analisi del ruolo delle piattaforme natura squisitamente privatistica della relazione che online e dell’intimo collegamento che lo stesso pre- avvince contrattualmente utenti e prestatori di servi- sentava alle origini e mantiene tuttora con la libertà zi4 . Agli occhi del costituzionalista, infatti, il richia- di espressione. Una volta illustrato il punto di salda- mo alla natura contrattuale e pattizia del rapporto tura tra i due ambiti in parola, il paragrafo successivo tra le parti quale fondamento del potere di esercita- metterà in luce le dinamiche di sovrapposizione tra re una “censura privata” 5 potrebbe non sembrare del sfera pubblica per la manifestazione del pensiero e tutto appagante. Questa giustificazione, formalmen- dimensione privata del rapporto tra utenti e social te inattaccabile, pare infatti trascurare una compo- network. Il saggio procederà, quindi, operando una nente significativa del problema in discorso dal punto ricognizione e una disamina critica della giurispru- di vista sostanziale, perdendo di vista la crescente at- denza statunitense che ha preso in considerazione la titudine delle piattaforme digitali ad atteggiarsi nei posizione dei social network alla luce della public fo- confronti degli individui come veri e propri “pote- rum doctrine e della state action doctrine. Si produr- ri” 6 che entrano perciò in competizione con gli atto- rà, quindi, in una comparazione con lo scenario do- ri pubblici statali7 . Proprio quest’ultima dimensione mestico, paradigmatico dell’attitudine europea, esa- acquisisce particolare evidenza nella vicenda relati- minando gli spunti problematici della recente giuri- va alla sospensione degli account di Donald Trump8 ; sprudenza formatasi in merito alla disattivazione del- e, come tenterò di affermare, la tematica si mantie- le pagine social di associazioni politiche di estrema ne di cogente attualità anche a voler considerare la destra. Così articolato il quadro comparato, il saggio reazione di Twitter e Facebook un esercizio censorio tenterà di illustrare i motivi per cui appare preferi- che ha fatto corretta applicazione dei limiti alla li- bile resistere a ogni velleità di qualificazione in senso bertà di espressione negli Stati Uniti9 ; sembrerebbe pubblicistico dei social network. esserne riprova, del resto, la recente approvazione di una discussa legge dello Stato della Florida volta a contrastare le pratiche di deplatforming 10 . 2. L’alba di un mondo nuovo: Se queste suggestioni presentano un qualche fon- genesi ed evoluzione delle damento, allora la domanda sullo statuto giuridico piattaforme nel cyberspazio dei social network non può essere sbrigativamente liquidata facendo appello alla pur incontestabile na- Alle origini di Internet, il cyberspazio era stato im- tura contrattuale del rapporto con gli utenti (una maginato da alcuni dei commentatori più vicini al- prospettiva che rischia di non fotografare parte im- la sensibilità libertaria e “cyberanarcoide” 14 come il portante del problema); e può essere ulteriormente terreno di una possibile competizione “privata” tra sviluppata cercando di comprendere se e in quale mi- comunità virtuali aliene dall’interferenza dei poteri sura si possa assistere a una “compenetrazione” con statali. Ciascuna una piattaforma di libertà, carat- effetti orizzontali della libertà di espressione11 . terizzata da un novero di (poche e semplici) regole Queste domande nascono peraltro all’indomani di definite dagli amministratori e condivise dagli ade- quella che si preannuncia come una svolta a livello renti: in sostanza, il rispetto di limiti di contenuto europeo, segnata dalla presentazione, lo scorso 15 di- e di continenza verbale, pena l’esclusione15 . Nessuna cembre 2020, di una proposta di regolamento relativa sanzione ulteriore, semmai la possibilità di transitare a un mercato unico dei servizi digitali12 (c.d. Digital a una comunità diversa. Un sistema parallelo domi- Services Act). Questo passaggio dovrebbe condurre nato da una sorta di “arbitraggio regolamentare”, do- a una riforma complessiva che modificherà l’impianto ve gli utenti avrebbero potuto “disporsi” e collocarsi della Direttiva E-Commerce (direttiva 2000/31/CE), a seconda delle rispettive inclinazioni e degli interessi che nell’Unione europea rappresenta l’unico atto di coltivati. Per gli Stati, apparentemente, nessun ruo- respiro generale specificamente dedicato ai servizi di- lo e nessun potere: gli Stati, in questa ricostruzione, gitali e contiene una scarna disciplina sulla responsa- sono l’altrove, impossibilitati a predicare la propria Marco Bassini
sovranità e a estendere l’enforcement delle norme la Section 230 CDA22 , la prima norma introdotta dal giuridiche entro uno spazio idealizzato come terri- Congresso nel 1996 per regolare il ruolo dei prestatori torio separato16 . di servizi Internet23 , giungendo a esaltarne le virtù Questa ricostruzione dai toni idealistici si fondava con l’icastica formula The Twenty-Six Words that su due illusioni che si sarebbero di lì a breve disvelate. Created the Internet 24 , ove non a discutere se que- In primo luogo, l’assunto che questa compartimen- sta norma non munisse invero, agli effetti pratici, la tazione in comunità private non avrebbe generato libertà di espressione di una copertura finanche più posizioni di potere favorite dall’accumulo di risorse ampia di quella imposta dal Primo Emendamento25 . economiche, con un condizionamento sull’organizza- L’intima connessione che segna la nascita dalla prima zione, sulla mole, e conseguentemente sulla genuina (e per certo tempo unica) regola su Internet nell’ordi- circolazione dei contenuti condivisi dagli utenti, con- namento statunitense sembra cogliersi, del resto, an- dizionamento costituente un diretto precipitato del che nello spirito della giurisprudenza della Corte Su- dischiudersi di strutture oligopolistiche nel mercato prema, protesa ad affermare la vocazione libertaria dei servizi (a tacitazione di quella pretesa concorren- della rete come piattaforma di inveramento del libe- za perfetta tra comunità virtuali). In secondo luogo, ro mercato delle idee26 , che sottoporre a regolazione la ferrea convinzione inerente non soltanto all’impos- avrebbe perciò provocato più rischi che benefici27 . sibilità degli Stati di regolare il web ma anche alla Questi motivi non hanno in realtà impedito che si non necessità di un loro intervento in un campo dove instaurasse, anche negli Stati Uniti (così come del re- l’autonomia privata prometteva una governance effi- sto in Europa28 ) un partecipato dibattito incentrato ciente, ridondando quel rifiuto della sovranità statale sulla possibilità di mitigare l’ampia forbice di immu- già predicato metaforicamente da John Perry Barlow nità garantita ai prestatori di servizi dalla Section nella Dichiarazione d’indipendenza del cyberspazio17 23029 , segno della percezione di una ormai compiu- e fatto oggetto di un claim normativo. ta sofisticazione delle caratteristiche dei servizi cui L’affermazione prepotente del ruolo degli inter- non ha fatto seguito, per il momento, una parallela mediari e in particolare dei prestatori di servizi della evoluzione del paradigma normativo30 . società dell’informazione non ha soltanto segnato il La scelta di non corrispondere a quella sofistica- superamento delle ricostruzioni che idealizzavano la zione nelle caratteristiche dei servizi sotto il profi- rete come luogo d’elezione e di massima espressio- lo normativo riflette il prevalere del timore che una ne della libertà, impermeabile ai poteri economici18 , regolazione potesse tradursi in costringimenti ecces- ma ha altresì profondamente modificato, con l’evolu- sivi, forieri di conseguenze negative per la libertà di zione che questi servizi ha caratterizzato, le dinami- espressione. Ma a distanza di oltre vent’anni, i tempi che di esercizio della libertà forse di più immediata paiono maturi per un intervento che sappia oppor- percezione sul web19 . Non si è trattato, però, di un tunamente coniugare il ruolo di “volano della libertà percorso connotato da fratture o momenti traumati- di espressione” con l’esigenza di ricondurre a un pur ci; al contrario, si è assistito a una graduale crescita minimo set di regole il dispiegarsi della libertà di del potere delle piattaforme, favorita da un quadro iniziativa economica31 , incanalando servizi tra loro regolamentare volutamente minimalista20 . diversi entro binari normativi altrettanto eterogenei Proprio la scelta di non regolamentare l’ecosiste- secondo una logica di modularità32 . ma digitale se non nei suoi pilastri essenziali (ossia Tuttavia, proprio per valutare la bontà dei pro- la responsabilità dei prestatori di servizi) e secondo positi di riforma e dei futuri esiti di questo processo un approccio “minimo” e incentivante risponde pro- occorre affrontare un nodo inevitabilmente connes- babilmente, in Europa come negli Stati Uniti (anche so e ancora da districare, quello relativo allo statuto se non esattamente al pari degli Stati Uniti), alla costituzionale dei social network, sempre più luogo percezione del valore strategico di queste infrastrut- di condivisione e scambio di idee e opinioni. E, in- ture per la circolazione di contenuti nel cyberspazio e fatti, attribuire ai prestatori di servizi che gestiscono dunque, indirettamente, alla centrale rilevanza delle social network la qualifica di servizio pubblico o co- piattaforme per la libertà di espressione21 . In altri munque equiparare tali spazi di libertà, per esempio, termini, l’opzione di non interferire da subito e secon- a un public forum può determinare implicazioni di do “scelte forti” nella regolazione di Internet reagi- assoluto momento sul piano costituzionale. Occorre rebbe alla rilevanza strategica di queste piattaforme dunque comprendere se si tratti di velleità ben fon- per favorire un’ampia circolazione di contenuti. Non date sul piano giuridico onde calcolarne le eventuali è un caso che a confortare tali rilievi depongano le conseguenze. ricostruzioni dottrinali che negli Stati Uniti hanno discettato sulla natura di First Amendment rule del- Libertà di espressione e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e “poteri privati”. Spunti di comparazione
3. Internet come digital marketplace tare) un claim normativo: la privazione della pos- of ideas? Le ricadute del nuovo sibilità di accesso ai social network determina ine- ecosistema digitale sulla tutela vitabilmente, nell’odierna società dell’informazione, quantomeno un depotenziamento (ma anche un vero della libertà di espressione e proprio impedimento, a seconda dei casi) nell’eser- Dato atto del legame che unisce il regime giuridi- cizio della libertà di espressione. Poiché la decisione co dei prestatori di servizi e la tutela della libertà di sospendere il servizio (ovvero di rimuovere un con- di espressione, occorre valutare all’atto pratico quali tenuto) potrebbe dipendere dall’enforcement del re- sfide il nuovo ecosistema digitale popolato da “poteri golamento contrattuale in essere tra le parti e non ne- privati” abbia provocato rispetto alla tutela di questo cessariamente da una previa decisione giurisdizionale diritto33 . (espressione delle tradizionali garanzie che assistono Si è già tentato altrove34 di argomentare come le incisioni di matrice pubblica delle libertà costitu- l’avvento di Internet abbia senz’altro prodotto un in- zionali), è giocoforza interrogarsi se questi servizi si cremento “quantitativamente apprezzabile” della mi- possano configurare alla stregua di essential facilities sura della libertà di espressione di cui gli individui o, come recentemente si è proposto38 , di servizi ero- godono online, mettendo nondimeno in discussione gati da common carrier, assumendo una connotazio- che a tale ampliamento meramente “quantitativo” ne di “pubblicità” che potrebbe giustificarne l’assog- corrisponda anche un maggior spazio di libertà sotto gettamento a un particolare statuto giuridico e intro- un profilo “qualitativo” 35 . Tale interrogativo reagisce ietterebbe nella relazione prettamente privata e oriz- alla constatata presenza, nell’ecosistema digitale, di zontale tra utente e social network riflessi di natu- prestatori di servizi che interpongono dinamiche di ra costituzionalistica legati alla possibile limitazione moderazione di contenuti fondate su proprie regole “per via privata” della libertà di espressione. (incorporate nei termini e nelle condizioni d’uso)36 Guardando all’esperienza statunitense, senz’altro all’interno della tradizionale direttrice verticale tra più vicina a queste problematiche, una prima opzio- Stato e cittadino, ove il primo definisce tramite la ne, di carattere oggettivo, potrebbe condurre a consi- legge (e cioè qualificando alcune fattispecie come ille- derare i social network39 alla stregua di public forum, cite) i limiti alla libertà del secondo. Questa sofistica- assimilandoli cioè a quegli spazi aperti tradizional- zione è già stata attentamente teorizzata ed esplorata mente deputati all’incontro tra persone e dunque al- nelle sue implicazioni pratiche in dottrina, soprat- lo scambio di manifestazioni di pensiero. Proprio per tutto da Jack Balkin37 , e illustra la sovrapposizione via della loro naturale destinazione, questi spazi sono che giunge a determinarsi tra una dimensione pret- tendenzialmente compatibili soltanto con restrizioni tamente privata (quella che vede utenti e prestatori contenutisticamente neutrali alla libertà di espres- di servizi avvinti da una relazione contrattuale) e la sione, con la conseguenza che risultano vietate le sfera pubblica ove fluiscono le manifestazioni di pen- discriminazioni fondate unicamente sul merito delle siero, sempre più digitale e dunque dominata dalla opinioni e idee (c.d. viewpoint discrimination)40 . presenza di intermediari. A un risultato sostanzialmente analogo si potreb- Il problema al centro del presente saggio si colle- be poi addivenire, secondo una diversa opzione, ope- ga esattamente a quest’ultima caratterizzazione: si rando una qualificazione in senso soggettivo dei pre- può ritenere (e se sì, fino a che punto) che la presen- statori di servizi come “attori pubblici” ai sensi della za di prestatori di servizi che forniscono gli spazi vir- state action doctrine, oppure come common carriers, tuali – gli ideali contenitori digitali di idee e opinioni come suggerito da una recente concurring opinion di – rappresenti un requisito essenziale e indefettibile Justice Thomas. perché possa ritenersi garantita agli individui la pos- Occorre, però, affermare con fermezza il signi- sibilità di manifestare il proprio pensiero? In altri ficato profondamente e intimamente normativo di termini, occorre chiedersi, ragionando a contrario, se ogni ri-qualificazione in questo senso delle piatta- la privazione della disponibilità di utilizzo (comun- forme social. Spesso, infatti, nel linguaggio comune que venutasi a determinare) dei social network (il (ma anche in quello tecnico, come si dirà a breve), già ricordato deplatforming) possa configurare una pare diffuso il ricorso a semplificazioni che legano menomazione della libertà di espressione costituzio- a queste infrastrutture un valore e un significato di nalmente tutelata. Sottesa a questi interrogativi è “agorà digitale” senza un pieno intendimento delle dunque la ricerca di una possibile efficacia con effetti conseguenze giuridiche che da tale opzione, inevita- orizzontali dei diritti in gioco. bilmente normativa (ancorché frutto di una valuta- La domanda nasce da una osservazione di carat- zione politica), scaturirebbero. Non è un caso che tere empirico ma intercetta (e ambisce a rappresen- proprio su queste sottili ma dirimenti qualificazioni Marco Bassini
si sia aperta una garbata disputa in seno alla Corte irripetibili del mezzo, aveva evidenziato l’esigenza Suprema tra Justice Kennedy e Justice Alito in una di preservarne l’immunità da una regolazione che delle più interessanti pronunce su questo tema ossia avrebbe potuto produrre più svantaggi che benefi- Packingham v. North Carolina 41 . ci44 . Non a caso, la Corte aveva dichiarato incostitu- La sentenza ha dichiarato incostituzionale, per zionali disposizioni che perseguivano senz’altro uno violazione del Primo Emendamento, una legge sta- scopo meritevole di tutela quale la protezione dei mi- tale che aveva imposto un divieto di accedere a tutte nori da contenuti nocivi; ma che, come nella vicenda le piattaforme di social networking a carico indi- più recente Packingham, risultavano sproporziona- scriminatamente di coloro che fossero stati giudicati te alla luce della definizione eccessivamente ampia colpevoli di reati a sfondo sessuale42 . La Corte Su- di contenuti indecent e patently offensive. La legge prema ha evidenziato come la misura in questione finiva così per determinare una compressione oltre fosse carente di proporzionalità, estendendosi anche misura della circolazione di materiali che formavano a siti Internet che avrebbero potuto favorire il per- oggetto di un diritto costituzionalmente tutelato da corso di reinserimento sociale e di emenda dei con- parte della popolazione adulta. dannati. Ciò che tuttavia merita segnalare in questa È evidente che, in un terreno dominato da un pronuncia è il linguaggio adoperato dalla Corte e così ampio fervore libertario45 , il ruolo dei social dall’opinion di Justice Kennedy in particolare, in network riveste un rilievo cruciale e la loro qualifica- cui ridonda un parallelismo tra Internet, definita la zione giuridica costituisce pertanto un nodo da cui moderna piazza pubblica, e una categoria, quella del dipende l’effettività della tutela garantita dal Primo public forum, che possiede un preciso significato nel- Emendamento. l’interpretazione data dalla giurisprudenza al Primo Guardando oltreoceano, invece, l’Europa pare Emendamento43 . Proprio questa correlazione è stata aver interpretato l’avvento di Internet come una oggetto delle critiche esposte nella sua concurring conquista di sicuro valore, mantenendo tuttavia un opinion da Justice Alito, ad avviso del quale que- approccio più temperato. E questo non soltanto, for- sta analogia con luoghi e spazi fisici sarebbe stata se, per via del diverso valore assiologico che la libertà tracciata con eccessiva disinvoltura e tra concetti e di espressione occupa nel costituzionalismo america- categorie invero differenti tramite una serie di undis- no46 e della differenza nella formulazione del con- ciplined dicta suggestivi di una corrispondenza non tenuto di questa libertà che si ritrova nei rispettivi scevra da importanti implicazioni giuridiche. Parti- parametri costituzionali, ma anche per effetto della colarmente indicativa di questa critica è l’affermazio- diversa attitudine delle corti europee, e della Corte ne secondo cui «if the entirety of the internet or even di giustizia in particolare, verso un diritto concorren- just ‘social media’ sites are the 21st century equiva- te della libertà di parola: il diritto alla privacy e alla lent of public streets and parks, then States may have protezione dei dati, vera e propria “ossessione euro- little ability to restrict the sites that may be visited pea” 47 . La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo by even the most dangerous sex offenders». Nell’opi- è parsa fare un uso abbastanza prudente dell’art. 10 nione di Alito sembra scorgersi la preoccupazione di rispetto ai casi che riguardavano possibili interferen- evitare che la Corte suprema possa involontariamen- ze nell’esercizio di questa libertà perpetrate dagli te, mediante una loose rethoric, cadere in quello che Stati contraenti rispetto all’utilizzo di Internet48 . Ne ritiene un errore, ossia equiparare indiscriminata- sono riprova, per esempio, le ondivaghe decisioni mente Internet e i social network a un public forum. adottate con riferimento alla conformità all’art. 10, Questa non pare, per vero, essere stata la conclusione par. 2, CEDU di sanzioni irrogate nei confronti dei della Corte Suprema; che però si è fatta portatrice, prestatori di servizi per aver omesso o ritardato la a distanza di vent’anni, di una ideale continuità con rimozione di contenuti anonimi49 così come il tono il suo storico precedente nel caso Reno v. ACLU, tutt’altro che enfatico proprio di quelle pronunce che con una esaltazione del cyberspazio (allora non an- avevano condannato gli Stati contraenti per viola- cora popolato dalle piattaforme e dai social network zioni manifeste della libertà di espressione costituite oggi ormai affermati) quale “luogo” di inveramento dall’oscuramento di intere categorie di siti Internet50 , del libero mercato delle idee profetizzato da Justice al pari forse della relativa prudenza con cui si è affer- Holmes nella celebre dissenting opinion del 1919. mata la rilevanza dell’utilizzo di Internet come stru- Proprio la sentenza del 1997 aveva inaugurato un mento informativo a beneficio dei detenuti nel cen- trittico di pronunce assai paradigmatiche dell’atti- surare misure statali che ne limitavano l’accesso51 . tudine della Corte Suprema rispetto alla portata del Sebbene il contesto europeo non presenti appa- Primo Emendamento nell’era di Internet. In quella renti convergenze rispetto al sentire proprio del co- sentenza, la Corte, oltre a esaltare le potenzialità stituzionalismo statunitense in relazione alla libertà Libertà di espressione e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e “poteri privati”. Spunti di comparazione
di espressione, esso offre spunti di sicuro interes- Circuit, che ha confermato il precedente della Corte se per una comparazione transatlantica in rapporto distrettuale54 , a stabilire sin dall’inizio importanti li- soprattutto al tema dell’applicazione nei rapporti miti alla sua possibile portata innovativa: «We do not orizzontali dei diritti fondamentali in gioco, cui è consider or decide whether an elected official violates inevitabilmente collegata la qualificazione giuridica the Constitution by excluding persons from a wholly (soggettiva ovvero oggettiva) dei social network52 . private social media account. Nor do we consider or decide whether private social media companies are bound by the First Amendment when policing their 4. La giurisprudenza statunitense platforms. We do conclude, however, that the First e i limiti alla equiparazione tra Amendment does not permit a public official who u- social network e forum pubblici tilizes a social media account for all manner of official purposes to exclude persons from an otherwise-open Per comprendere la portata della discussione che fi- online dialogue because they expressed views with nora si è animata sul tema della qualificazione dei which the official disagrees». Sgombrando così subi- social network e degli spazi virtuali da questi ammi- to il terreno da possibili equivoci, i giudici d’appello nistrati, e dunque della possibile rilevanza costitu- hanno inteso delimitare puntualmente il perimetro zionale dell’attività di moderazione “privata” di con- della propria decisione, esclusivamente inerente alla tenuti, occorre muovere dall’analisi della giurispru- possibilità per un account ospitato da una piatta- denza statunitense. La casistica prodotta dalle cor- forma privata ma utilizzato in un dato momento ti d’oltreoceano, vuoi per una maggiore sensibilità da uno state official 55 di porre in essere limitazioni libertaria del relativo contesto costituzionale, vuoi che costituiscono viewpoint discrimination tenden- per una maggiore prossimità (anche meramente geo- zialmente vietate. Non si tratta, dunque, di una vi- grafica) alle big tech e alle problematiche giuridiche cenda dalla quale possono essere tratte chiavi di che vi sono connesse, ha fornito interessanti chiavi lettura “di sistema”, le quali verosimilmente mal si di lettura utili a ordinare il dibattito secondo alcune attaglierebbero alla generalità dei casi. Tuttavia, la preliminari coordinate. sentenza della Corte d’appello documenta in modo Va detto, anzitutto, che i timori (giustamente) assai visibile quanto il discrimine tra forum pubblico paventati da Justice Alito nella sua ricordata con- e forum privato costituisca un crinale denso di im- curring opinion nel caso Packingham non sembrano, plicazioni. Non è un caso che la difesa di Trump sia almeno per il momento, aver trovato seguito. Infatti, stata improntata principalmente sull’affermazione le corti che si sono pronunciate nelle vicende in cui della natura meramente privata dello spazio creato era in questione una possibile equiparazione di In- da Twitter: nonostante quest’ultimo «facilitates ro- ternet (e dei social network in particolare) a un bust public debate on the Account»56 , secondo l’ex public forum, hanno opportunamente delimitato il presidente «it is simply the means through which he campo di applicazione di questa analogia, evitando participates in a forum and not a public forum in and di trarne conseguenze che avrebbero verosimilmente of itself»57 . Nessuna di queste difese ha fatto tuttavia presentato riflessi “di sistema” ben più invasivi. breccia nelle argomentazioni della Corte d’appello, L’occasione di affrontare questi nodi è sorta a se- che ha recisamente respinto questa impostazione per guito di alcune controversie aventi a oggetto la le- affermare che «the President is a governmental actor gittimità delle limitazioni attuate da account appar- with respect to his use of the Account», circostan- tenenti a figure pubbliche rispetto alla possibilità di za da cui discende il divieto di effettuare viewpoint interazione con i propri utenti-constituents. discrimination, in quanto tali contrarie al Primo Il caso giudiziario forse più noto è quello che ha vi- Emendamento58 . E il blocco di un account, secondo sto per protagonista l’ex presidente degli Stati Uniti la decisione della Corte, integra senz’altro questa Donald Trump (prima che i fatti di Capitol Hill su- fattispecie, nella misura in cui impedisce agli uten- scitassero un nuovo capitolo della vicenda53 ), che era ti cui sono generalmente rivolte le esternazioni (di stato citato in giudizio per aver impedito ad alcuni fatto, nella loro veste di constituency) di accedere utenti di interagire con il suo account @realDonal- e di interagire con le stesse (senza che ciò implichi, Trump (dunque non l’account “ufficiale” del presi- naturalmente, alcun obbligo, per converso, in capo al dente degli Stati Uniti @POTUS, migrato invece nei presidente o a qualsiasi state official di darvi ascol- mesi successivi nella disponibilità del neo-presidente to o attribuirvi rilevanza): le reazioni degli utenti, Biden), poi ingloriosamente sospeso in modo perma- sia in forma di replica sia in forma di condivisione nente, nei mesi successivi, da Twitter. Invero, è la (retweet) o di apprezzamento (like) sono del resto, stessa sentenza della Court of Appeals for the Second esse stesse, speech costituzionalmente tutelato59 . Marco Bassini
Cercando di decodificare la decisione, il messag- ra connotazione in senso del tutto privato o pubblico gio che se ne ricava appare nitido e non sembra frutto di Facebook (un punto che sarebbe stato assai in- di particolari forzature determinate dal contesto tec- teressante esplorare63 ), la circostanza che una prop- nologico di riferimento: sul web, e sui social network erty sia privata, differenziandosi dalle government- in particolare, le garanzie che contraddistinguono la owned property, non vale necessariamente a esclu- libertà di espressione, nelle sue molteplici declinazio- derla dalla possibile applicazione della dottrina del ni, nel rapporto tra potere pubblico e individuo ri- public forum, che la giurisprudenza ha esteso anche a mangono inalterate. Internet finisce, in questo fran- casi di proprietà private adibite a un uso pubblico64 . gente, per atteggiarsi analogamente ad altri media, Nel caso specifico, la pagina pubblica Facebook era imponendo che i pubblici poteri siano sottoposti alle stata creata appositamente da Chair Randall e così rigorose limitazioni che il Primo Emendamento rac- giungeva a costituire un designated public forum, in chiude. Si assiste, semmai, a un adattamento delle quanto soggetta, a dispetto della natura privata del- categorie rilevanti, con una riconduzione all’alveo la piattaforma ospitante, al potere di controllo del delle attività espressive delle variegate modalità di suo amministratore, appunto uno state official. interazione disponibili agli utenti. Non entrano così Le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’ap- in gioco, in questa vicenda, eventuali obblighi “ulte- pello si sono senz’altro avvicinate al nucleo del pro- riori” e “particolari” che si impongono alla piattafor- blema che in questa sede si vuole indagare, senza pe- ma in quanto tale, in ragione della sua eccezionalità rò affrontarlo direttamente e anzi, forse, eludendolo. e della capacità pressoché unica e irripetibile di tra- Vi è però un dato fondamentale che sembra potersi durre in pratica il libero mercato delle idee. La dia- guadagnare anche da questa vicenda: la natura pri- lettica, del resto, non insiste nel rapporto tra utente vata delle piattaforme non è, di per sé, circostanza e piattaforma ma tra utente e potere pubblico. La necessariamente ostativa alla possibilità di scorge- giurisprudenza sembra così riconoscere che di public re nel relativo utilizzo le connotazioni di un public forum possa parlarsi, nel contesto di Internet, solo forum. In sospeso rimane, inoltre, il nodo relativo in presenza di uno state actor vincolato al rispetto alla definizione delle circostanze che potrebbero giu- del Primo Emendamento. stificare una siffatta equiparazione: la domanda, in Pur non profondendo un’argomentazione partico- altri termini, è se sia dato immaginare che anche in larmente dettagliata sui profili “di sistema”, relati- presenza di soggetti che non rivestono qualità di state vi alle connotazioni generali delle piattaforme social, official possa realizzarsi un’analogia che dipenda da le sentenze nella vicenda che ha riguardato Trump circostanze oggettive, legate alla peculiarità dello paiono sottendere che entro questo ecosistema non strumento. In altri termini: i social network sono si ponga un problema di generalizzata applicazione public forum soltanto quando a utilizzarli sono figure della dottrina del public forum 60 . È questo un mes- che rivestono cariche pubbliche, sulle quali è attrat- saggio che esce confermato anche da un’altra vicenda to “l’obbligo costituzionale” di tutelare la libertà di per larghi tratti analoga: il caso Davison v. Randall, espressione? Oppure esistono elementi in grado di in cui la Corte d’appello per il Fourth Circuit61 , con supportare, ancorché in via di fatto, una conclusione una decisione di poco precedente a quella resa dal analoga anche quando si controverta di una dinamica Second Circuit in Knight First Amendment Institute prettamente inter-privata, non riducibile al rapporto v. Trump, ha confermato la pronuncia della Corte tra poteri pubblici e cittadini? distrettuale dell’Eastern District della Virginia62 . Sgombrando il campo da ogni equivoco, nelle due Analogo, come detto, l’esito: la Corte ha ritenuto che vicende appena commentate65 gli account di Twitter sussistessero viewpoint discrimination in ragione del- e Facebook interessati paiono essere un “simulacro la riconosciuta natura di forum pubblico della pagina del potere”: essi rappresentano e si identificano con Facebook della Chair Randall del Board of Supervi- attori statali, poteri pubblici indubbiamente tenuti a sors della Contea di Loudoun dalla quale erano stati garantire la libertà di espressione senza operare di- rimossi commenti e sospesi account riconducibili alla scriminazioni di sorta fondate sul semplice contenuto paternità di utenti non graditi. delle manifestazioni di pensiero. La presenza di Face- La pronuncia della Corte d’appello si segnala però book e Twitter rischia di equivocare, dunque, il vero per un interessante inciso che potrebbe prestarsi per nodo problematico da sciogliere, ossia se piattafor- ragionare su implicazioni di sistema, un nodo che vie- me online di natura privata possano attuare scelte di ne affrontato per respingere l’eccezione secondo cui, moderazione dei contenuti che potrebbero non essere a dispetto della natura pubblica del suo utilizzo la consentite ai pubblici poteri, in quanto direttamen- pagina fosse ospitata da una piattaforma privata. Se- te vincolati dal Primo Emendamento. Se quest’ulti- condo i giudici, ferma restando l’assenza di una chia- mo “filtra”, superando la barriera legata alla natura Libertà di espressione e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e “poteri privati”. Spunti di comparazione
privata dei social network, laddove i profili rilevanti un significato genuinamente normativo, a dispetto appartengano ad attori statali, vi è da chiedersi se del diffuso e forse disinvolto ricorso a questa meta- abbia eguale possibilità di penetrare nell’alveo del- fora, che simboleggerebbe la disponibilità di un po- le relazioni prettamente private che intercorrono non tere di mercato così significativo da poter influenza- più tra pubblici poteri e cittadini bensì tra cittadini e re in misura apprezzabile anche i diritti e le libertà soggetti privati che sembrano sempre più atteggiarsi individuali66 . e agire, tuttavia, alla stregua di poteri. Indicazioni utili, in questa prospettiva, sembra- no potersi cogliere nella sentenza Prager University 5. PragerU e la dimensione “pretta- v. Google LLC (oltre, PragerU v. Google)67 ove, mente orizzontale”. Il possibile ricorso a differenza della giurisprudenza già citata supra, la alla state action doctrine Corte d’appello del Ninth Circuit ha avuto la possibi- lità di esprimersi su un quadro spurio della presenza Nel tentativo di formulare un giudizio sulla giurispru- di soggetti riconducibili a state officials, in quanto denza delle corti statunitensi che si è illustrata nel tali vincolati dal Primo Emendamento. In questa vi- paragrafo che precede, si può rilevare che le decisioni cenda il nodo non riguarda la conformità alla free finora prodotte appaiono portatrici di una imposta- speech clause delle condotte poste in essere da atto- zione fortemente formalistica rispetto alla verifica e ri pubblici, ma si innesta direttamente sul rapporto all’interpretazione delle condizioni che fanno di un privato tra utente (in questo caso, una persona giuri- account di un social network un public forum. Tale dica, la Prager University) e piattaforma. La catego- ricerca è imperniata, come si è messo in evidenza, ria che è stata chiamata in causa in questa sede allo sull’accertamento di un controllo riconducibile a un scopo di verificare la possibile estensione a soggetti soggetto pubblico anche in presenza di una piatta- privati dei vincoli costituzionali (e in particolare del forma di natura privata. Occorre però domandarsi se Primo Emendamento), nel tentativo di “normativiz- non si tratti di una lettura eccessivamente “notarile”, zare” quel richiamo ai “poteri privati”, è quella della che rischia di trascurare il fatto che le odierne piatta- state action. forme digitali non sono state create da attori pubblici La dottrina in parola vanta origini antiche e af- ma, pur nate per scopi commerciali, rispondono co- fonda le sue radici nel costituzionalismo statuniten- munque alle stesse finalità ultime per le quali i pub- se, nella profonda matrice libertaria che caratterizza blici poteri hanno creato o designato public forum: questo ordinamento, che si è giuridicamente tradotta consentire lo scambio di idee, opinioni e contenuti. nell’intendimento del bill of rights come un predicato Sebbene l’assimilazione tra social network e pub- della forma di stato, codificante situazioni giuridiche lic forum, proprio per la diversa matrice “storica” azionabili nei confronti dell’autorità pubblica, non di queste categorie, non rappresenti necessariamen- anche al cospetto di altri attori privati. Non sono te un risultato desiderabile (anzi, agli occhi di chi tuttavia mancate, sul piano dottrinale, ricostruzioni scrive si tratterebbe di un esito denso di criticità), inclini a riconoscere un’efficacia orizzontale indiretta sembrerebbe che, se si pone mente alla ratio sotto- ai diritti costituzionalmente tutelati68 ; così come, del stante a tale ultima categoria, l’esigenza di limitare resto, sembra temperare il rigore di questa imposta- la possibilità per i pubblici poteri di praticare delle zione il fatto che la giurisprudenza abbia riconosciuto viewpoint discrimination sia collegata alla particola- la possibilità di estendere il novero degli state actor re apertura garantita “per vocazione” da quei luoghi anche a soggetti privati, ancorché in via di eccezione che sono qualificati per l’appunto come public forum e laddove investiti da funzioni tradizionalmente ed e che assicurano per la natura loro propria degli spa- esclusivamente affidate ad attori pubblici69 . zi di libertà. L’interrogativo che sorge da queste con- Dunque, la qualificazione come state actor, ipo- siderazioni è se la mera circostanza che si tratti di tizzabile per via del collegamento con l’assolvimento spazi privati basti a privare gli individui delle tutele di funzioni tipicamente riservate ai poteri pubblici, di cui gli stessi invece godono, in via generale e indif- diventa il “grimaldello” per cercare di “forzare” le ferentemente dal mezzo utilizzato, nel rapporto con resistenze a una estensione della free speech clause i pubblici poteri. In altri termini, è possibile “trasla- nei rapporti tra privati, e segnatamente tra social re” le garanzie che tutelano l’individuo da possibili network e utenti. viewpoint discrimination dal rapporto con i poteri Questa è stata la via, almeno in prima battuta, pubblici per proiettarle e introiettarle in quello che sperimentata anche in PragerU v. Google 70 , anche se li avvince con i nuovi “poteri privati”? le difficoltà a fare breccia erano immaginabili alla lu- Questa domanda impone di considerare la misu- ce delle conclusioni che la Corte Suprema aveva rag- ra entro cui la definizione di poteri privati racchiuda giunto pochi mesi prima, nel giugno 2019, nel caso Marco Bassini
Manhattan Community Access Corp. v. Halleck 71 , la Corte d’appello, «[a]lthough Packingham spoke of seppure in una vicenda non del tutto analoga72 . In “cyberspace” and “social media in particular” as “the questa sentenza, la Corte Suprema ha stabilito che most important places . . . for the exchange of views” l’operatore di televisione via cavo cui sia stata affi- in modern society, [. . . ] Packingham did not, and had data per legge la gestione del servizio con l’obbligo no occasion to, address whether private social media di trasmettere canali ad accesso pubblico non è sog- corporations like YouTube are state actors that must getto al vincolo del Primo Emendamento. Secondo regulate the content of their websites according to la Corte, «merely hosting speech by others is not the strictures of the First Amendment»: metafori- a traditional, exclusive public function and does not camente, si tratta di un colpo di grazia rispetto a alone transform private entities into state actors sub- ogni velleità di equiparazione che potesse sorreggersi ject to First Amendment constraints»73 . Per quanto su quella pur importantissima sentenza, il cui signi- si trattasse di un caso non direttamente inerente al ficato non deve essere perciò travisato77 . Gli obiter ruolo delle piattaforme online, il principio di diritto dicta tanto temuti da Justice Alito non sembrano e l’affermazione da ultimo ricordata sembrano segna- così aver mietuto vittime. re un atteggiamento di netta chiusura a una troppo Nell’interpretazione della Corte d’appello, man- disinvolta estensione della nozione di state actor, an- cano totalmente possibili punti di contatto tra un che se la circostanza che la decisione sia stata assai prestatore di servizi come YouTube e ciò che nel combattuta (adottata con un solo voto favorevole in diritto costituzionale statunitense rappresenta uno più dei contrari) potrebbe lasciare presupporre futuri state actor : non vi sarebbe alcuna partecipazione a margini di discussione sul tema. quel novero limitato di funzioni che sono tradizional- Con questa pesante ipoteca della Corte Supre- mente riservate in via esclusiva allo Stato; al con- ma, però, era difficile immaginare che la Corte d’ap- trario, queste piattaforme non sono altro che sog- pello del Ninth Circuit potesse sposare un risultato getti privati che adottano decisioni in merito alla di segno opposto. E non a caso l’esito, forse sconta- pubblicazione di contenuti di terzi sul proprio si- to, della controversia ha visto rigettare il tentativo to. A supporto di questa netta chiusura, la Cor- di far qualificare YouTube alla stregua di uno state te d’appello menziona anche una serie di decisioni actor onde ottenere una pronuncia che dichiarasse di varie corti distrettuali che hanno negato la qua- contraria al Primo Emendamento la scelta da que- lificazione dei prestatori di servizi come state ac- sti operata di collocare alcuni contenuti pubblicati tors, a partire dal celebre caso Cyber Promotions dalla Prager University sul proprio canale in un’area v. AOL78 . ad accesso riservato, in modo da impedirne la vi- Se questo è il quadro di riferimento, la decisione sualizzazione nell’ambito delle ricerche “pubbliche” di Twitter e di Facebook di sospendere l’account per- effettuate dagli utenti. sonale di Donald Trump dopo i fatti di Capitol Hill La Corte d’appello si diffonde in una serrata cri- offre senz’altro nuovi spunti di riflessione. Quella in tica alle argomentazioni svolte a questo scopo, ricor- parola è una vicenda ancora diversa, in cui il “silen- dando come la storica sentenza Marsh v. Alabama, ziamento” non segue la logica delle decisioni Knight evocata da Prager University, non avesse affermato Institute v. Trump e Randall v. Davison, dove era che «any private property owner “who operates its uno state official ad aver interferito arbitrariamen- property as a public forum for speech” automatical- te con la libertà di espressione degli individui; né ly becomes a state actor who must comply with the tantomeno può ricondursi alle decisioni appena ri- First Amendment»74 . Nel caso Marsh v. Alabama 75 , cordate, incentrate sulla possibilità di ridurre il mar- infatti, il soggetto privato titolare della company gine di moderazione dei contenuti di un “potere pri- town risultava proprietario di tutte le strutture ed vato” alla luce della sua pretesa (ma smentita) natu- esercitava tutte le funzioni tipiche di un ente pubbli- ra quasi-pubblicistica. Nel caso più recente, invece, co. In ogni caso, la stessa Corte Suprema, con alcune il problema concerne la possibilità per un soggetto pronunce successive76 si è adoperata per mantene- privato di incidere su uno dei canali di esercizio del- re un’interpretazione restrittiva onde evitare che la la libertà di espressione di un attore pubblico. Co- nozione di state actor potesse essere applicata con ec- me si è visto, la giurisprudenza statunitense sembra cessiva generosità anche rispetto all’ambito privato. essere giunta ad approdi alquanto saldi, per quan- Il passaggio forse più significativo si coglie però to la Corte Suprema non abbia ancora avuto modo nella affermazione per cui nemmeno la sentenza della di pronunciarsi direttamente sul punto (con l’ecce- Corte Suprema nel caso Packingham giova alla causa zione, già ridimensionata, del caso Packingham): se dell’estensione della state action doctrine. Così, i ti- il Primo Emendamento è una tutela a garanzia dei mori di Alito sembrano finalmente dissipati: secondo cittadini nel rapporto con i pubblici poteri, nessu- Libertà di espressione e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e “poteri privati”. Spunti di comparazione
na pretesa potrà essere avanzata rispetto alle scel- reclamando la loro libertà, assicurata dalla Section te compiute da operatori privati che non si quali- 230 CDA nell’ordinamento statunitense85 , di effet- ficano come state actor né danno vita a un public tuare una moderazione (in buona fede) dei contenuti forum. di terzi; o ancora evidenziando come resterebbero co- Questo fermento non sembra però esser sfuggito munque disponibili, per l’esercizio di questa libertà, a Justice Thomas che, nel redigere una concurring canali alternativi a quelli oggetto del ban. opinion all’order con cui, a seguito dell’investitura di Se tutto questo è vero, non può però sfuggire al Biden come nuovo Presidente degli Stati Uniti d’A- giurista l’eccezionalità di questa situazione, in cui a merica, la Corte Suprema si è spogliata della materia un soggetto privato sia rimesso un potere così im- del contendere nel caso Knight Institute v. Trump, portante come quello di limitare (financo, volendo, a ha messo in luce come la vicenda dell’oscuramento propria discrezione) la capacità di esternare mani- degli account appartenuti a Donald Trump, se let- festazioni di pensiero di attori pubblici: al di là di ta in controluce con la pronuncia da ultimo citata, ogni giudizio di valore, è questo un enorme elephant riveli una trama più complessa; essa indica, infat- in the room che non può non interrogare per primi ti, l’esistenza di uno sbilanciamento di potere tra la i costituzionalisti, in Europa come negli Stati Uniti, posizione di Twitter e Facebook, in grado di paraliz- a fronte delle importanti riforme che potranno pren- zare l’attività social dell’allora Presidente, e quella dere corpo nei mesi a venire in questo campo. Una di quest’ultimo, impossibilitato a condizionare con questione, invero, che sembra porsi in ogni caso, an- eguale efficacia i propri followers. Nella ricostruzione che a voler prescindere dalla possibile configurazione di Thomas79 , proprio la concentrazione di un potere di quello che è stato efficacemente descritto come “un così rilevante come quello di deplatforming in capo diritto di post” 86 . a operatori privati motiverebbe la ricerca di catego- rie in forza delle quali riqualificare questi soggetti ed 6. Dall’altra sponda dell’Atlantico: escluderne la possibilità di incidere unilateralmen- il dibattito in Europa e in Italia te sulla libertà di espressione. Tra le opzioni a suo dire praticabili, Justice Thomas individua il ricorso Se la giurisprudenza statunitense è apparsa opporre alla categoria dei common carrier e a quella, alter- una netta chiusura rispetto a una possibile estensione nativa, dei places of public accommodation 80 . En- con effetti orizzontali del Primo Emendamento, com- trambe le dottrine permetterebbero di stabilire per plice soprattutto un’interpretazione restrittiva della via legislativa quel right to exclude che tanto pare state action doctrine, l’Europa non pare aver com- sbilanciare i rapporti di forza nell’ecosistema digita- piuto particolari avanzamenti nonostante sia stata la le81 . Questa lettura sembra però svalutare l’impor- “culla” della teoria della Drittwirkung 87 , che accon- tanza che la Section 230 CDA ha avuto nel corso del sente a riconoscere un’efficacia con effetti indiretti tempo come leva normativa per esonerare da conse- orizzontali alle norme costituzionali88 ; e a dispetto guenze i prestatori di servizi rispetto all’attività di del fatto che le disposizioni convenzionali e costitu- moderazione. zionali di riferimento lascino un margine più ampio, Allo stato attuale, però, soprassedendo sulla con- utilizzando una formulazione improntata al ricono- curring opinion (non vincolante) di Justice Thomas, scimento di diritti e non solo al divieto di interfe- lo scenario giurisprudenziale descritto in premessa renze89 . Se è vero che anche la giurisprudenza della sembrerebbe lasciare uno spazio pressoché nullo per Corte europea dei diritti dell’uomo che si è esercita- ogni pretesa che Trump dovesse avanzare nei con- ta sull’art. 10 CEDU ha riconosciuto, in alcuni ca- fronti di Twitter o Facebook, tanto più ora che egli si, la sussistenza di positive obligations in capo agli è tornato (ma è un passaggio davvero scontato?) a Stati contraenti, con risultati pratici in parte ana- essere un privato cittadino “qualunque” 82 . loghi, sostanzialmente, a quelli propri di un’efficacia Peraltro, anche a voler prescindere dal dibattito orizzontale dei diritti fondamentali, è soprattutto la sulla qualificazione giuridica dei social network, auto- Corte di giustizia ad aver dimostrato una sensibilità revole dottrina83 ha argomentato in modo senz’altro più spiccata rispetto all’enforcement con effetti oriz- condivisibile che nel caso di specie le esternazioni di zontali di alcuni diritti, privacy su tutti. Il caso forse Trump travalicassero i limiti del Primo Emendamen- più noto e al contempo evidente di questo proces- to, costituendo fighting words incitanti all’odio e alla so è quello del diritto alla deindicizzazione dai mo- violenza84 . Sicché, a rigore, neppure potrebbe porsi tori di ricerca, che risale alla celeberrima pronuncia un problema di tutela della libertà di espressione. Ad Google Spain 90 . Questa vicenda rivela un tentativo91 analoga conclusione si potrebbe pervenire esaltando di estendere orizzontalmente l’applicazione delle nor- la dimensione privatistica delle piattaforme online e me a tutela dei dati personali. L’elemento di parti- Marco Bassini
Puoi anche leggere