Legge di bilancio 2021: locazione breve ammessa nel limite di quattro unità abitative per periodo d'imposta

Pagina creata da Benedetta Ronchi
 
CONTINUA A LEGGERE
Capitale sociale 50.000,00 i.v.
  Sede Legale: Milano 20121, Piazza S. Angelo 1
  Tel.:+39.02.54123457 - +39.02.65560922
                                                                                  Ai gentili clienti e Loro Sedi

                                            Legge di bilancio 2021:

locazione breve ammessa nel limite di quattro unità abitative per periodo d’imposta

  L’articolo 4 del DL 50/2017 disciplina, a decorrere dal 1° giugno 2017, una specifica categoria di locazioni
  c.d. “locazioni brevi”, applicabile ai contratti di locazione stipulati da persone fisiche, al di fuori
  dell’esercizio di impresa, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.
  Oltre alla messa a disposizione dell’immobile per un periodo non superiore a 30 giorni, il regime delle locazioni
  brevi può comprendere anche altri servizi, strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile quali, ad
  esempio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, nonché la fornitura di utenze, wi-fi e aria condizionata
  (circolare 24/E/2017). Il reddito derivante da un contratto di “locazione breve” può, alternativamente, essere
  assoggettato “ordinariamente” ad IRPEF, ovvero può essere assoggettato, per opzione, al regime della
  cedolare secca, con aliquota ordinaria nella misura del 21%. L’art. 1, co. 595, della Legge n. 178/2020 (Legge
  di Bilancio 2021) introduce, a partire del periodo d’imposta 2021, una presunzione in base alla quale il regime
  fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di
  quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Conseguentemente, qualora il proprietario destini alla
  locazione 5 appartamenti o più, l’attività di locazione esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale.
  Viene inoltre istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati
  delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla
  “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle
  Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. La banca dati di cui trattasi raccoglie e ordina le
  informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono
  identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione
  dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L’attuazione della norma
  è comunque demandata ad un decreto attuativo.

                    L’articolo 4 del D.L. 50/2017 disciplina, a decorrere dal 1° giugno 2017, una specifica
    Premessa
                    categoria di locazioni c.d. “locazioni brevi” (soggette ad una speciale disciplina fiscale di cui
                    si dirà in seguito) che interessa “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata
                    non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di
                    fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori
                    dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di

                                                                                                   1
                                                                        CSA INTERNATIONAL CONSULTING
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in
                      contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da
                      locare”.

         Contratti
                      Rientrano nella definizione di “locazione breve” anche i contratti di sublocazione e i
    assimilati alla
        locazione     contratti a titolo oneroso stipulati dal comodatario ed aventi ad oggetto il godimento
                      dell’immobile da parte di terzi, purché rispettino le condizioni che configurano una locazione
                      breve, vale a dire durata massima 30 giorni ed eventuale presenza di servizi accessori (a
                      corredo della messa a disposizione dell’immobile) quali, ad esempio:

                       la fornitura di utenze;
                       la fornitura di servizio wi-fi;
                       la presenza di aria condizionata.

                        Come verrà esaminato nel prosieguo del presente intervento, esulano, invece, dalla
                        disciplina delle locazioni brevi, tutti i servizi (forniti unitamente alla messa a disposizione
                        dell’abitazione) che non presentano una necessaria connessione con la finalità
                        residenziale dell’immobile quali, ad esempio:

                         la fornitura della colazione;
                         la somministrazione di pasti;
                         la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.

       Contratti di
                      Rientrano nella disciplina sulle “locazioni brevi”, non solo i contratti di locazione stipulati
locazione stipulati
           tramite    direttamente del proprietario, dall’inquilino o conclusi dal comodatario, ma anche i contratti
      intermediari    di locazione stipulati tramite soggetti che:

                       esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero;
                       gestiscono portali telematici e che permettono l’incontro tra persone in cerca di un
                        immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (es. Airbnb o
                        booking).

                        Possono intervenire nella stipula di un contratto di locazione breve coloro che esercitano la
                        professione di mediatore disciplinata dalla L. 39/1989 oppure offrono - in via abituale
                        anche se non esclusiva - strumenti tecnici e informatici per facilitare l’incontro della

                                                                                                     2
                                                                          CSA INTERNATIONAL CONSULTING
domanda e offerta di locazioni brevi, a prescindere dalla forma giuridica adottata (in
                      forma individuale e/o in forma associata)1.

                    È giusto il caso di precisare che, con l’ordinanza 18.9.2019 n. 6219, il Consiglio di Stato ha
                    rimesso alla Corte di Giustizia la normativa italiana sulle locazioni brevi, perché ne valuti
                    la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di servizi delle società di
                    informazione, oltre che con i principi di libera prestazione dei servizi e libera concorrenza. La
                    pronuncia scaturisce dalla decisione del TAR del Lazio (decisione 18.2.2019 n. 2207) che
                    ha respinto il ricorso di Airbnb contro l’applicazione della disciplina sulle locazioni brevi.

                      Nel contesto di tale provvedimento, nel dichiarare infondate le doglianze di Airbnb, il TAR
                      ha sottolineato quanto segue:

                       con riferimento ai dubbi circa l’ambito di applicazione territoriale del nuovo regime
                        fiscale, e in particolare se esso riguardi anche contratti di locazione breve relativi a
                        immobili siti al di fuori del territorio italiano, ma locati da host residenti in Italia, la
                        circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2017 ha chiarito che essa si applica solo ai
                        contratti relativi ad immobili situati in Italia, "in quanto quelli situati all’estero
                        producono reddito diverso ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. f) del TUIR".
                       per quanto riguarda gli obblighi di ritenuta (di cui si dirà in seguito), la citata 24/2017
                        ha chiarito che, sebbene la ritenuta si applichi ai canoni di locazione e ai corrispettivi
                        derivanti da contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, per espressa previsione
                        normativa, l’Agenzia ha ritenuto di non sanzionare le omissioni fino al 11.9.2017.

Ambito oggettivo    La disciplina sulle “locazioni brevi” può essere invocata per tutti i contratti di locazione
    e soggettivo    (sublocazione o locazione concessa dal comodatario):

                     aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo;

                      La locazione breve deve riguardare unità immobiliari situate in Italia (in quanto gli
                      immobili situati all’estero producono reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett.

     1
       Affinché si applichi la disciplina delle locazioni brevi, non rileva la condizione di residente o meno
     dell’intermediario né la modalità con cui l’attività è svolta, potendo questa riferirsi a contratti di
     locazione breve stipulati on line e a contratti stipulati off line.

                                                                                                   3
                                                                        CSA INTERNATIONAL CONSULTING
f) del TUIR) e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 - uffici o
  studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.), ma anche
  singole stanze dell’abitazione (circolare n. 24/E/2017).

 di durata non superiore a 30 giorni;

  Il termine di trenta giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione
  contrattuale, sicché in presenza di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, occorre
  considerare ogni singolo contratto: dovranno, invece, essere posti in essere gli
  adempimenti connessi alla registrazione del contratto, qualora la durata delle locazioni
  che intervengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30
  giorni (Circolare n. 12/E/1998).

 stipulati da persone fisiche al di fuori del regime di impresa con esclusione, quindi, dei
  contratti stipulati dalle società semplici e dalle società commerciali (di persone oppure di
  capitali).

  Secondo quanto precisato dalla circolare n. 24/E/2017“la condizione che il contratto non
  sia concluso nell’esercizio di un’attività commerciale riguarda entrambe le parti del
  contratto e, analogamente a quanto previsto in materia di cedolare secca sono, quindi,
  esclusi dall’ambito applicativo della norma anche i contratti di locazione breve che il
  conduttore stipuli nell’esercizio di tale attività quali, ad esempio, quelli ad uso foresteria
  dei dipendenti”.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate (che esclude dal regime della cedolare secca
le locazioni ove il conduttore dell’immobile abitativo sia un’impresa) non è, però, condivisa
dalla giurisprudenza di merito. Secondo la C.T. Prov. Di Reggio Emilia (sent. 4.11.2014 n.
470/3/14), la cedolare secca può trovare applicazione anche ove il conduttore dell’immobile
abitativo sia un’impresa che lo affitta per ospitarvi i dipendenti (c.d “immobili ad uso
foresteria”).

  I Giudici Emiliani hanno rilevato, infatti, che la norma non impone alcun requisito in capo
  al conduttore (che può essere, quindi, sia una persona fisica che un’impresa), mentre

                                                                                4
                                                     CSA INTERNATIONAL CONSULTING
richiede espressamente che il locatore sia una persona fisica. Inoltre, è necessario che
                  l’immobile sia destinato ad uso abitativo.

               Del medesimo avviso anche la C.T. Prov. di Milano (sentenza 17.4.2015 n. 3529/25/15),
               secondo cui può usufruire del regime della “cedolare secca” la persona fisica che concede in
               locazione un’unità immobiliare a destinazione abitativa, anche se il locatario è una società,
               poiché le indicazioni in senso opposto, fornite dall’Agenzia delle Entrate nella richiamata
               C.M. 26/E/2011, non trovano riscontro nel disposto normativo e non sono pertanto
               vincolanti per il contribuente.

               Sull’argomento si è poi espressa la C.T. Prov. Firenze 20.9.2018 n. 812/2/18 chiamata a
               risolvere il contenzioso sorto tra un locatore e l’Agenzia delle Entrate in relazione ad un
               immobile ad uso abitativo concesso in locazione ad una cooperativa sociale, in relazione al
               quale il contribuente aveva optato per il regime della cedolare secca.

                  La vicenda in esame trae origine da un avviso di liquidazione indirizzato ad una
                  contribuente a mezzo del quale l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Firenze,
                  rilevato l’omesso versamento d’imposta di Registro su un contratto di locazione (sottoposto
                  dal locatore al pagamento d’imposta con l’opzione per la c.d. “cedolare secca”), chiedeva il
                  pagamento dell’imposta di 336 euro oltre a sanzioni e interessi, per il fatto che il
                  conduttore del predetto immobile (locato in regime di cedolare secca) risultava essere una
                  società 2.

               A difesa della bontà della propria condotta, il contribuente – forte delle richiamate sentenze
               emesse dalla CTP di Reggio Emilia e dalla CTP di Milano – osservava, invece, di aver
               rispettato quanto prescritto dalla legge ai fini dell’opzione per il regime della cedolare secca,
               ovvero che:

                il locatore risultava essere una persona fisica che non agisce in regime d’impresa o
                 libera professione;
                l’oggetto del contratto di locazione risultava essere un’unità immobiliare abitativa
                 destinata ad uso abitativo, ancorché il conduttore della suddetta unità immobiliare fosse
                 rappresentato da una cooperativa sociale.

2
  Nell’instaurato contenzioso, l’Agenzia delle Entrate, riportandosi alla propria Circ. n. 26/E/2011 (punto
1.2), rilevava, invece, che la possibilità di optare per il regime facoltativo d’imposizione fosse
riservata soltanto alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o atro diritto reale di godimento
di unità immobiliari abitative locate che non agiscano nell’esercizio di attività d’impresa.
                                                                                                          5
                                                                  CSA INTERNATIONAL CONSULTING
Del medesimo avviso anche l’organo giudicante che, ritenendo giustificati i rilievi esposti
                    dal contribuente, ha rilevato che il locatore dell’immobile ad uso abitativo – che non agisce
                    nell’esercizio di attività d’impresa - ha correttamente esercitato il proprio diritto di optare
                    per il regime facoltativo d’imposizione a lui riservato quale persona fisica titolare del diritto
                    di proprietà dell’unità immobiliare abitative locata, a nulla rilevando che il conduttore
                    dell’immobile in parola fosse una società cooperativa e non un’altra persona fisica.

                      Ad avviso della Commissione Giudicante, infatti, il regime di tassazione da adottare
                      dipende esclusivamente dalla destinazione dell’immobile come nel caso di specie per un
                      immobile avente ad oggetto un contratto di locazione ad uso abitativo.

                    Una delle novità del regime delle locazioni brevi riguarda il concetto di locazione che, oltre
       Locazione
  stipulate al di   alla messa a disposizione dell’immobile per un periodo non superiore di 30 giorni, può
fuori del regime    comprendere anche la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali.
      di impresa

                      La circolare 24/E/2017 ha precisato che il regime della locazione breve può comprendere
                      anche altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile come, ad
                      esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, i quali, ancorché non contemplati
                      dalla norma, risultano strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile, tanto che ne
                      costituiscono un elemento caratterizzante che incide sull’ammontare del canone o del
                      corrispettivo.

                    Diversamente, la disciplina delle locazioni brevi non è invocabile se, insieme alla messa a
                    disposizione dell’abitazione, sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una
                    necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile quali, ad esempio:

                     la fornitura della colazione;
                     la somministrazione di pasti;
                     la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.

                    Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, la concessione di detti servizi “aggiuntivi” richiede
                    un livello seppur minimo di organizzazione, non compatibile con il semplice contratto di
                    locazione, come nel caso della attività di bed and breakfast occasionale.

                                                                                                   6
                                                                        CSA INTERNATIONAL CONSULTING
È importante tale precisazione poiché, anche in presenza dei servizi accessori individuati
                    dalla norma e meglio circoscritti dalla Circolare 24/E/2017, il reddito conseguito rientra nei
                    “redditi fondiari” e non implica necessariamente il conseguimento di un reddito
                    d’impresa.

                 Prima che venisse introdotta tale disposizione, la presenza di servizi accessori alla locazione,
                 in linea di principio, rappresentava, invece, un elemento che si sarebbe dovuto considerare
                 al fine di includere la locazione nell’ambito del reddito di impresa.

                    In altre parole, per effetto della novellata disciplina sulle locazioni brevi, la mera presenza
                    di servizi accessori di fornitura di biancheria o di pulizia dei locali non è, di per sé,
                    sufficiente ad attrarre la locazione nell’ambito del reddito di impresa.

                 Resta inteso che si rientra sempre e comunque nel reddito d’impresa, non potendo invocare
                 la disciplina delle locazioni brevi, nel caso in cui il locatore agisca in modo professionale,
                 a fronte del numero delle locazioni poste in essere e/o per le modalità con cui le prestazione
                 accessorie vengono fornite.

                    La C.M. 24/E/2017 ha precisato che l’applicazione della disciplina delle locazioni brevi è
                    altresì esclusa nel caso di attività commerciale non esercitata abitualmente, i cui redditi
                    sono compresi tra i redditi occasionali di cui all’art. 67, co. 1, lett. i) del TUIR3.

                 Ad ogni modo, per agevolare l’individuazione di criteri per la valutazione delle locazioni
                 realizzate in regime di impresa (ed escluse dal campo di applicazione delle locazioni brevi),
                 l’articolo 4, comma 3-bis, del D.L. 50/2017, aveva inizialmente previsto l’emanazione di
                 un regolamento – su iniziativa del Ministro dell’economia e delle finanze – teso a definire i
                 criteri in base ai quali la “locazione breve” possa presumersi svolta in forma imprenditoriale,
                 in coerenza con l’art. 2082 c.c. e la disciplina dei redditi di impresa di cui al D.P.R.

3
  Infatti, come rilevato nel Dossier sul D.L. 50/2017 predisposto dal Servizio studi di Camera e Senato, “ ove le
prestazioni aggiuntive fossero preponderanti rispetto alla locazione, si dovrebbe escludere di ricadere nella
tipologia definita dall’articolo 4 del D.L. 50/2017 e si rientrerebbe, invece, nella casistica dei contratti stipulati
nell’esercizio dell’impresa”.
                                                                                                  7
                                                                       CSA INTERNATIONAL CONSULTING
22.12.1986 n. 917, avendo riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate ed alla
                     durata delle locazioni in un anno solare.

                       Il regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore
                       della legge di conversione del DL 50/2017, ovvero entro il 24.9.2017, ma alla data di
                       odierna non è ancora stato pubblicato.

                     Successivamente, il D.L. n. 34/2019, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero delle
                     Politiche Agricole, alimentari, forestali e del Turismo (MIPAAFT), di una banca dati delle
                     strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi i quali, in particolare, si
                     sarebbero dovuti identificare con un codice alfanumerico (c.d. “codice identificativo”) da
                     riportare in ogni comunicazione inerente all’offerta o alla promozione degli stessi. Le
                     disposizioni attuative delle novellate disposizioni sono state demandate, invece, a specifici
                     Decreti.

     La locazione
                     Nello scenario normativo appena commentato, si inserisce la risposta ad interpello 26.8.2020
breve di numerosi
          immobili
                     n. 278. In tale documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicabilità del
                     regime fiscale delle locazioni brevi a favore di un soggetto privato che intendeva concedere
                     in locazione alcuni immobili di civile abitazione (ubicati in differenti regioni Italiane):

                      ricorrendo a soggetti che gestiscono portali telematici specializzati (quali AirBnb,
                       Booking e altri);
                      nel rispetto dei requisiti previsti da ciascun regione per lo svolgimento dell’attività di
                       locazione in forma non imprenditoriale;
                      senza mettere a disposizione degli ospiti alcun servizio aggiuntivo (che non presenti
                       una necessaria connessione con le finalità residenziali degli immobili stessi), ad esclusione
                       delle utenze, della fornitura iniziale di biancheria e della pulizia finale.

                       Secondo il contribuente istante, i redditi derivanti dalla sopra descritta attività di locazione
                       si sarebbero dovuti qualificare alla stregua dei redditi fondiari, ai sensi degli articoli 36
                       e 37 del D.P.R. n. 917/1986, pur in presenza di numerose unità immobiliari locate, poiché:

                        nel caso di specie, non si sarebbe verificato l’esercizio di un’attività organizzata in
                           forma di impresa, considerato che gli unici servizi erogati agli affittuari (unitamente
                           alla messa a disposizione degli immobili) sono rappresentati esclusivamente dalle
                           utenze, dalla fornitura iniziale di biancheria e della pulizia finale;

                                                                                                    8
                                                                         CSA INTERNATIONAL CONSULTING
 in assenza del regolamento del MEF previsto dall’articolo 4, comma 3-bis, del D.L.
      50/2017 si sarebbe dovuto fare riferimento ai principi generali stabiliti dall’articolo
      2082 c.c. e dall’articolo 55 del D.P.R. 917/1986.

In risposta alla suddetta istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in
assenza del citato regolamento del MEF, al fine di individuare i criteri idonei a determinare
lo svolgimento di un’attività di locazione nell’esercizio di attività di impresa, occorreva far
riferimento ai citati princìpi generali stabiliti dall’articolo 2082 c.c. e dall’articolo 55 del
D.P.R. 917/1986 (con riferimento all’esercizio di attività commerciale). Secondo l’Agenzia
delle Entrate, sono idonei a qualificare l’attività come imprenditoriale la fornitura, insieme
alla messa a disposizione dell’abitazione, di servizi aggiuntivi che non presentano una
necessaria connessione con le finalità residenziali degli immobili, quali, ad esempio:

 la somministrazione dei pasti;
 la messa a disposizione di auto o altri mezzi a noleggio;
 l’offerta di guide turistiche o di altri servizi collaterali, per la cui fornitura si può
  presupporre l’esistenza di una organizzazione imprenditoriale;
 la presenza di personale dipendente;
 l’impiego di un vero e proprio “ufficio”;
 l’utilizzo di un’organizzazione di mezzi e risorse umane;
 l’impiego di altri possibili fattori produttivi.

Diversamente, non rilevano a qualificare l’attività come imprenditoriale:

 le normative regionali in materia di attività e strutture turistico-ricettive, in quanto
  disciplinano materie diverse e presentano finalità diverse da quelle fiscali;

  Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della riqualificazione della locazione in
  attività di impresa “non può farsi riferimento alle normative regionali in materia di attività
  e strutture turistico-ricettive, in quanto si ritiene che le citate disposizioni disciplinano
  materie diverse e presentano diverse finalità, non contenendo tali leggi regionali
  disposizioni che possano assumere rilevanza ai fini fiscali”.

 il numero delle unità immobiliari locate.

  Con riferimento al caso di specie, nelle more dell’emanazione del citato regolamento del
  MEF, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, quindi, che “l’attività di “locazione breve”,

                                                                               9
                                                    CSA INTERNATIONAL CONSULTING
anche se esercitata su più unità immobiliari, per la quale ci si avvale dell’intermediazione
                        di soggetti terzi che gestiscono siti internet specializzati ed in relazione alla quale i servizi
                        che vengono resi in aggiunta sono esclusivamente le utenze, la fornitura iniziale di
                        biancheria e la pulizia finale, in assenza di un’organizzazione della stessa attività in forma
                        di impresa ai sensi dell’art. 2082 del c.c., costituisca reddito fondiario ai sensi degli articoli
                        36 e 37 del D.P.R. 917/1986, rientrando conseguentemente nel regime delle locazioni brevi
                        in esame”.

                     Diversamente, in applicazione dell’articolo 55 del D.P.R. 917/1986, l’attività di locazione è
                     idonea a produrre redditi d’impresa (e non redditi fondiari) soltanto qualora la stessa sia
                     organizzata in forma di impresa, a nulla rilevando il numero delle unità immobiliari locate.

                     Nella citata risposta, è stato altresì ribadito che, qualora l’attività di locazione commerciale
                     sia esercitata non abitualmente, la stessa produrrà un reddito diverso occasionale ai sensi
                     dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del D.P.R. 917/1986, il quale esclude l’applicazione
                     della disciplina delle “locazioni brevi”.

      Chiarimenti
                     Tale chiarimento è in linea con quanto già affermato, nel recente passato, dalla medesima
 interpello n.373
  del 10.09.2019     Agenzia delle Entrate, nel contesto della risposta ad interpello del 10.9.2019, n. 373. In tale
                     documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicabilità del regime fiscale
                     delle locazioni brevi in caso di attività di locazione di immobile a uso abitativo posta in
                     essere da parte di un privato al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa tramite il
                     portale on line “AirBnB”.

Il caso oggetto di
                    Il caso esaminato attiene un soggetto privato (residente in Provincia di Bolzano) che chiedeva
         interpello
                     di conoscere il corretto comportamento da adottare con riferimento alla locazione di un
                     proprio appartamento per brevi periodi a turisti, in virtù del contrasto normativo esistente
                     tra:

                      l’articolo 4 del DL 50/2017 che consente l’applicazione del predetto regime fiscale anche
                       nel caso in cui il locatore si avvalga di intermediari immobiliari / gestori di portali
                       online per finalità di pubblicità / intermediazione e senza limitazioni legate al numero di
                       contratti stipulati dal locatore per ciascun immobile locato nell’arco di un anno;
                      la Legge Provinciale n. 12/95 che esclude la locazione in qualità di persona fisica
                       “privata” qualora vengano stipulati più di 4 contratti di locazione all’anno per ogni

                                                                                                      10
                                                                           CSA INTERNATIONAL CONSULTING
camera / appartamento ed il locatore svolga (oppure si avvalga) di attività di promozione
                          / intermediazione4.

                        Nonostante il contrasto normativo appena citato, il contribuente istante era dell’avviso che
                        “nella gerarchia delle fonti giuridiche la norma statale prevalga su quella provinciale e
                        che, pertanto, i redditi derivanti dalle locazioni in questione possano essere assoggettati
                        all’imposta sostitutiva, ex regime "cedolare secca", e di non essere, di conseguenza, tenuto
                        a dichiararli come redditi d’impresa, anche in presenza di più di quattro contratti di
                        locazione all’anno”.

Parere dell’agenzia   In risposta al quesito posto dal contribuente, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la
      delle entrate
                      cedolare secca sui contratti di “locazione breve”:

                       può essere applicata sia nel caso di contratti stipulati direttamente tra locatore (....) e
                        conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano
                        attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che
                        mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di
                        unità immobiliari da locare”.
                       non trova applicazione quando, oltre alla disponibilità dell’abitazione, “sono forniti
                        servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con le finalità
                        residenziali dell’immobile quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la
                        somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche
                        o di interpreti, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione”;
                       può essere applicata allorquando il contratto di locazione sia stipulato tra “persone
                        fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa”.

                        Anche in questa occasione, era stato chiarito che, in assenza del richiamato Regolamento
                        del MEF, occorreva fare riferimento ai principi generali stabiliti dall’articolo 2082 del
                        cod. civ. (recante la definizione di imprenditore) e dall’articolo 55 del D.P.R. 917/1986 (che
                        individua le tipologie di redditi d’impresa).

                      Con riferimento al contenuto delle disposizioni locali, che risultano “difformi” rispetto alle
                      disposizioni statali che disciplinano l’applicazione della cedolare secca per le locazioni brevi,

     4
       Secondo la citata Legge n. 12/95, in presenza dei richiamati requisiti, si configura l’esercizio di
     un’attività in forma commerciale, “con la conseguente necessità di richiedere la licenza
     (comunicazione Suap), il numero di partita IVA, nonché l’iscrizione alla Camera di commercio ed all’INPS”.
                                                                                                     11
                                                                          CSA INTERNATIONAL CONSULTING
era stato specificato, invece, che non sussiste alcuna “sovrapposizione” tra la norma
                     provinciale e quella statale e, pertanto, non si configura un problema di gerarchia delle fonti.

                       In altre parole, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che:

                        a livello locale (regionale o provinciale), la potestà regolamentare risulta essere
                         circoscritta alle disposizioni di rilevanza amministrativa e non si estende all’ambito
                         fiscale (oggetto della sola normativa nazionale);
                        l’indicazione dei requisiti che caratterizzano un’impresa sono di competenza del
                         Codice civile, ossia del legislatore statale.

    Novità della A risolvere la problematica in rassegna è intervenuto l’art. 1, co. 595, della Legge n. 178/2020
legge di bilancio
                  (Legge di Bilancio 2021):
            2021
                      stabilendo i requisiti in presenza dei quali l’attività di locazione in questione è
                       produttiva di reddito d’impresa;
                      abrogando, in quanto non più utile, la disposizione dell’art. 4, co. 3-bis, del D.L. n.
                       50/2017, che rinviava al citato regolamento l’individuazione dei criteri.

                     Il citato co. 595 stabilisce che, a partire dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021,
                     l’attività di locazione breve si considera svolta al di fuori dell’attività d’impresa, e quindi
                     produttiva di reddito fondiario (o reddito diverso) solo in caso di destinazione alla locazione
                     breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

                       Negli altri casi, e quindi al superamento del parametro indicato, l’attività di locazione
                       breve da chiunque esercitata si considera effettuata in forma d’impresa di cui all’art.
                       2082 c.c., con conseguente produzione di reddito d’impresa.

                     La regola descritta, precisa lo stesso co. 595, si applica anche laddove i contratti di locazione
                     breve siano stipulati con l’intervento di un agente immobiliare, ovvero tramite portali
                     telematici che consentono di mettere in contatto le persone che cercano un immobile con
                     coloro che ne dispongono.

                                                                                                    12
                                                                         CSA INTERNATIONAL CONSULTING
La novella normativa descritta porterà, dunque, all’apertura di nuove e numerose partite
                     Iva, poiché sarà sufficiente la locazione di cinque appartamenti, anche per brevi periodi
                     dell’anno, affinché si realizzi il presupposto dell’attività imprenditoriale.

                  Tra l’altro, ciò non significa che sia richiesta la proprietà di almeno cinque immobili per
                  far scattare il presupposto, poiché ciò che rileva è l’effettiva locazione di cinque immobili,
                  anche se gli stessi sono detenuti in locazione o comodato da parte del soggetto che svolge
                  l’attività di locazione breve.

                     Il sig. Mario Rossi dispone di sei appartamenti nel Comune di Roma, di cui quattro in
                     proprietà e due in locazione. Questi ultimi, oltre a due dei quattro in proprietà, sono
                     destinati nel 2021 alla locazione breve, mentre gli altri due sono tenuti sfitti.

                     In questo caso, l’attività svolta dal sig. Rossi non realizza il carattere di imprenditorialità
                     di cui al co. 595 della Legge di Bilancio, con la conseguenza che i redditi che ne derivano
                     sono qualificati come redditi fondiari (per i due appartamenti di proprietà) e come redditi
                     diversi (per i due appartamenti sub-locati). Tuttavia, se nel corso del 2021, anche per un
                     solo giorno il Sig. Rossi concede in locazione anche un altro appartamento, a quel punto
                     scatterebbe la presunzione di imprenditorialità con conseguente obbligo di apertura della
                     partita Iva (con effetto, si ritiene, dalla data in cui è concesso in locazione il quinto
                     appartamento, poiché solo in quel momento di concretizza il presupposto di cui alla
                     Legge di Bilancio 2021).

Banca dati delle Oltre ad aver definito quanto sopra, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’istituzione,
 locazioni brevi
                  presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, di una banca di dati
                  delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che andrà a
                  sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL
                  34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

                     In particolare, viene previsto che, in questa nuova banca dati, le strutture ricettive, nonché
                     degli immobili destinati alle locazioni brevi dovranno essere indentificati mediante un
                     codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione dei servizi
                     all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca dati in

                                                                                                  13
                                                                       CSA INTERNATIONAL CONSULTING
questione raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive. E’ infine
                        previsto l’obbligo di esporre il bollino al momento di pubblicizzazione dell’offerta.

                     L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

                  L’articolo 4, comma 2, del D.L. 50/2017, dispone che “a decorrere dal 1° giugno 2017, ai
  Regime fiscale
      del reddito redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano
  derivante dalla le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del
 locazione breve 21 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca”.
                     In buona sostanza, il reddito derivante da un contratto di “locazione breve” può,
                     alternativamente:

                      essere assoggettato “ordinariamente” ad IRPEF, ovvero;
                      essere assoggettato, per opzione, al regime della cedolare secca, permettendo così al
                       locatore di pagare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e
                       comunali dovute sul reddito fondiario derivante dalla locazione breve, nonché delle
                       eventuali imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, laddove registrato.

   Regime fiscale
   della locazione   Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.L. 50/2017, possono applicarsi le norme sulla
breve in presenza    cedolare secca, di cui all’articolo 3 del D. Lgs. 23/2011, anche per:
 di opzione per la
   cedolare secca     i redditi derivanti da contratti di locazione breve stipulati a partire dall’1.6.2017;
                      i corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione stipulati, dall’1.6.2017, alle
                       condizioni in presenza delle quali si configura una “locazione breve”;
                      i corrispettivi lordi derivanti dai contratti conclusi, dall’1.6.2017, dal comodatario
                       aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, sempreché stipulati alle
                       condizioni in presenza delle quali si configura una “locazione breve”.

                     La prima parte della norma non ha carattere innovativo. Infatti, come espressamente stabilito
                     dall’articolo 2, comma 2, del D.lgs. 23/2011, la “cedolare secca può essere applicata anche
                     ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione”, vale a dire per i
                     contratti aventi durata inferiore a 30 giorni nell’anno. È innovativa, invece, la possibilità
                     di assoggettare a cedolare secca anche i redditi derivanti dal contratto di sublocazione e
                     quelli derivanti dalle locazioni stipulate dal comodatario: prima dell’entrata in vigore
                     delle disposizioni relative alle locazioni brevi, la sublocazione di immobili abitativi, non
                     configurando il conseguimento di redditi fondiari, bensì di redditi diversi, esulava sempre
                     (ovvero a prescindere dalla durata della sub locazione) dall’ambito di applicabilità della
                     cedolare secca. Sempre con la circolare n. 24/E/2017, è stato altresì precisato che
                     l’applicazione della cedolare secca alle sublocazioni di immobili abitativi non modifica la
                     qualificazione dei proventi derivanti da tale contratto.

                                                                                                    14
                                                                         CSA INTERNATIONAL CONSULTING
La sublocazione a terzi di unità immobiliari detenute in base ad un contratto di locazione
                   genera in capo al (sub)locatore un reddito rilevante ai sensi dell’articolo 67, comma 1,
                   lett. h), del TUIR. Tale reddito, a norma dell’articolo 71 comma 2 del TUIR, risulta pari
                   alla differenza tra:

                    l’ammontare percepito nel periodo d’imposta (i corrispettivi incassati nel periodo
                     d’imposta dal (sub)locatore, a fronte della sublocazione dell’immobile a terzi), e;
                    le spese specificamente inerenti (il canone di locazione corrisposto al proprietario
                     dell’immobile dal contribuente che effettua la sublocazione, aumentato delle spese
                     relative al contratto e di ogni altra spesa inerente).

                 Un altro importante chiarimento contenuto nella citata Circolare 24/E/2017 attiene, invece, i
                 redditi derivanti dalla concessione in godimento dell’immobile da parte del comodatario,
                 in relazione ai quali l’Agenzia delle entrate ha ritrattato il proprio orientamento - che attribuiva
                 al solo comodante la titolarità del reddito fondiario (determinato tenendo conto anche dei
                 corrispettivi derivanti dal contratto di locazione stipulato dal comodatario/locatore) -
                 precisando che:

                  il comodante resta il titolare del reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile
                   oggetto di comodato;
                  il comodatario/locatore è il titolare del reddito derivante dal contratto di concessione in
                   godimento, qualificabile come reddito diverso assimilabile alla sublocazione.

                   Secondo il previgente orientamento dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n.
                   381/E/2008 e Risoluzione n. 394/E/2008 e risposta all’interrogazione parlamentare
                   27.7.2011 n. 5-05182), la persona fisica priva del diritto di proprietà o di altro diritto
                   reale di godimento sul bene locato - es. i comodatari che non sono titolari di un diritto reale
                   sull’immobile - non avrebbe potuto beneficiare del regime fiscale della cedolare secca,
                   in caso di locazione a terzi degli immobili a loro concessi in comodato.

  Misura della
                 Per i contratti di locazione breve (e assimilati), la cedolare secca trova applicazione, in
cedolare secca
                 presenza di opzione, con l’aliquota del 21%.

                                                                                                  15
                                                                       CSA INTERNATIONAL CONSULTING
La scelta per il regime della cedolare secca si effettua con la dichiarazione dei redditi
                        relativa all’anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi
                        ovvero, nell’ipotesi di eventuale registrazione del contratto, in tale sede.

                     La circolare n. 24/E/2017 precisa che il locatore può effettuare l’opzione per ciascuno dei
                     contratti stipulati, salvo il caso in cui siano locate singole porzioni della medesima unità
                     abitativa per periodi in tutto o in parte coincidenti. In tal caso, l’esercizio dell’opzione per il
                     primo contratto vincola anche il regime del contratto successivo.

                        Per l’efficacia dell’opzione sulle locazioni brevi, non è necessario l’invio della
                        raccomandata all’inquilino, tenuto conto della limitata durata del contratto.

   Regime fiscale
   della locazione   In assenza di opzione per la cedolare secca, il reddito derivante dalla “locazione breve” deve
breve in assenza     essere tassato sulla base delle ordinarie regole per la tassazione dei redditi fondiari, ovvero:
di cedolare secca

                      il reddito della locazione breve deve essere attribuito al proprietario dell’immobile
                       previa deduzione forfetaria del 5% del canone stesso;

                        A decorrere dal periodo d’imposta 2013, il reddito derivante dalla locazione a terzi di
                        fabbricati (o porzioni di fabbricato) di civile abitazione è determinato, a norma
                        dell’articolo 37, comma 4-bis, del Tuir, assumendo il maggior ammontare tra:

                         il canone risultante dal contratto di locazione ridotto forfettariamente del 5% (in
                          luogo della previgente riduzione forfetaria del 15% applicabile sino al 2012) e;
                         la rendita catastale iscritta in catasto, rivalutata del 5%, ovvero del 25% per i
                          fabbricati situati nelle città di Venezia centro, nonché nelle isole della Giudecca,
                          Murano e Burano5.

                      il reddito da sublocazione deve essere considerato un “reddito diverso” e tassato
                       per cassa, quale differenza tra gli affitti percepiti ed i costi sostenuti (ivi compreso
                       l’affitto al proprietario);

     5
       Se il fabbricato abitativo è locato per una sola parte dell’anno, come nel caso dei contratti di locazione di
     breve durata, al fine di determinare il reddito da dichiarare si deve confrontare la rendita catastale attribuita
     all’unità per l’intero anno con la somma dei canoni relativi alla frazione di anno.
                                                                                                     16
                                                                          CSA INTERNATIONAL CONSULTING
 il reddito derivante dalla concessione in godimento dell’immobile da parte del
                        comodatario deve essere imputato al comodatario (e come detto non più al comodante) e
                        tassato alla stregua di un reddito di sublocazione.

    Liquidazione      Nella particolare ipotesi in cui il contratto di “locazione breve” venga stipulato direttamente
     dell’imposta     dal proprietario dell’immobile, dal comodatario o dall’inquilino, questi saranno tenuti a
   sulle locazioni
                      dichiarare nel modello dichiarativo il reddito derivante da tali contratti                   e,
             brevi
                      conseguentemente:

                       a liquidare l’IRPEF dovuta nel rispetto delle regole previste per il regime ordinario
                        di cui all’articolo 34, comma 4, del Tuir ovvero;
                       in caso di opzione per la cedolare secca, i suddetti soggetti dovranno liquidare, sempre
                        in dichiarazione dei redditi, l’imposta sostitutiva in misura del 21%.

                      Le regole cambiano, però, quando il pagamento del canone di locazione non è incassato
                      direttamente dal proprietario, bensì dai soggetti che esercitano attività di intermediazione
                      immobiliare (o gestiscono portali telematici). Al ricorrere di questa fattispecie, infatti,
                      operando in qualità di sostituti di imposta, questi intermediari saranno tenuti ad applicare:

                       una ritenuta del 21% a titolo di acconto sull’IRPEF, in assenza di opzione per la
                        cedolare secca oppure;
                       una ritenuta del 21% a titolo di imposta sostitutiva, qualora il locatore avesse optato
                        per il regime della cedolare secca.

                        A fronte della possibilità riconosciuta ai soggetti che esercitano attività di intermediazione
                        immobiliare (o gestiscono portali telematici) di intervenire alla stipula dei contratti di
                        locazione breve e/o ad incassare i relativi canoni, sono stati introdotti in capo a costoro i
                        seguenti obblighi:

                         un obbligo di comunicazione dei dati dei contratti di locazione conclusi per loro
                          tramite (art. 4, co. 4, del DL n. 50/2017);
                         un obbligo di ritenuta sui canoni o corrispettivi dagli stessi incassati (art. 4, co. 5,
                          del DL n. 50/2017).

        Obbligo di    A norma dell’art. 4, co. 4, del D.L. 50/2017, i soggetti esercenti l’attività di intermediazione
   comunicazione
                      immobiliare (o che gestiscono portali telematici tesi a favorire l’incontro tra locatari e locatori)
       dei dati dei
       contratti di   sono tenuti a trasmettere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione
locazione conclusi    del contratto, all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi:

                       ai contratti di “locazione breve” conclusi per il loro tramite;
                       ai contratti di sublocazione conclusi per il loro tramite;

                                                                                                       17
                                                                            CSA INTERNATIONAL CONSULTING
 ai contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento
  dell’immobile da parte di terzi (aventi le caratteristiche delle locazioni brevi) stipulati per
  loro tramite.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12.7.2017 n. 132395 sono
state individuate le modalità con cui i suddetti “intermediari” debbono effettuare la
comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione conclusi per loro tramite (utilizzando
i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate) in conformità alle specifiche tecniche
pubblicate in data 12.6.2018 sul sito internet della stessa Agenzia delle Entrate.

  In particolare, il provvedimento in commento precisa che i soggetti “intermediari”, come
  sopra definiti, ove intervengano nella conclusione dei contratti di locazione breve (o
  sublocazione breve o locazione breve del comodatario), devono comunicare
  all’Amministrazione Finanziaria i seguenti dati:

   nome, cognome, codice fiscale del locatore;
   durata del contratto;
   importo del corrispettivo lordo, che viene a sua volta definito come “ammontare
    dovuto dal conduttore sulla base del contratto”;
   indirizzo dell’immobile.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati dei contratti di locazione breve è
punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 11, co. 1, D.Lgs. n. 471/1997, compresa
da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro, ridotta della metà (minima 125
euro e massima 1.000 euro) se la trasmissione dei dati dei contratti è effettuata entro 15 giorni
dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione errata viene corretta.

  Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, non è sanzionabile l’incompleta o
  errata comunicazione dei dati del contratto se causata dal comportamento del locatore,
  in considerazione del fatto che gli intermediari che intervengono nella conclusione del
  contratto sono tenuti a richiedere soltanto i dati previsti dal Provvedimento, senza essere
  però obbligati a verificarne l’autenticità (circolare n. 24/E/2017).

Anche se non espressamente stabilito dalla norma, e nemmeno chiarito dalla Circolare n.
24/E/2017, si ritiene che la sanzione in parola possa essere ridotta ricorrendo all’istituto
del ravvedimento operoso e vada riferita ad ogni singolo contratto non comunicato.
                                                                               18
                                                    CSA INTERNATIONAL CONSULTING
Obbligo di
          ritenuta
                      L’art. 4, co. 5, del DL 50/2017, dispone che gli "intermediari", come sopra definiti, residenti
  sull’ammontare      nel territorio dello Stato, devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del
      dei canoni e    21% qualora:
      corrispettivi
         incassati     incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi
                        conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi;
                       intervengano nel pagamento dei canoni di locazione o sublocazione o dei corrispettivi
                        dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento
                        dell’immobile da parte di terzi.

                      Pertanto, perché si generi l’obbligo di ritenuta, non è sufficiente che l’intermediario sia
                      coinvolto nella stipula del contratto, ma è necessario che egli sia intervenuto nella fase del
                      pagamento. Nessun obbligo di ritenuta per l’intermediario sussiste, quindi, qualora sia il
                      conduttore a pagare il canone di locazione direttamente al locatore.

                        Nella Circolare 24/E/2017 viene chiarito che, in caso di pagamento del canone di locazione
                        mediante:

                         assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario, non avendo la materiale
                          disponibilità delle risorse finanziarie su cui operare la ritenuta, non è tenuto a tale
                          adempimento anche se l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite;
                         carte di pagamento (carte di credito, di debito, prepagate), gli intermediari autorizzati
                          (banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane s.p.a.) nonché
                          le società che offrono servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro in
                          Internet (ad es. PayPal), non svolgendo attività di intermediazione, non sono tenuti ad
                          operare la ritenuta che deve eventualmente essere effettuata dall’intermediario che
                          incassa il canone o interviene nel pagamento.

  Base imponibile     La ritenuta, pari al 21%, va operata sull’ammontare dei corrispettivi lordi (definiti sempre
su cui applicare la
                      come le somme dovute dal conduttore in base al contratto di locazione breve) all’atto del
          ritenuta
                      pagamento al locatore.

                        Sul punto, la Circolare n. 24/E/2017 chiarisce che:

                                                                                                     19
                                                                          CSA INTERNATIONAL CONSULTING
 non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi
                     cauzionali, trattandosi di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo;
                    la ritenuta deve essere applicata sui rimborsi delle spese sostenute dal locatore delle
                     quali ordinariamente non si tiene conto ai fini della determinazione del reddito
                     fondiario;
                    devono ritenersi incluse nel corrispettivo lordo anche le somme eventualmente
                     addebitate a titolo forfettario per la fornitura di prestazioni accessorie6.

               La Circolare n. 24/E/2017 ha chiarito, inoltre, che ai fini dell’inclusione nel corrispettivo lordo
               della provvigione dovuta all’intermediario, occorre considerare quanto stabilito nel
               contratto di intermediazione e nel contratto di locazione.

                   In particolare, la provvigione:

                    non deve essere compresa nel corrispettivo quando la stessa è addebitata
                     direttamente dall’intermediario al conduttore, oppure è addebitata direttamente al
                     locatore, il quale non la ribalta sul conduttore;
                    concorre alla determinazione del corrispettivo lordo da assoggettare a ritenuta se è
                     trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto.

               La ritenuta operata va versata dall’intermediario entro il giorno 16 del mese successivo a
               quello in cui è stata operata, utilizzando il codice tributo (istituito con la Risoluzione n.
               88/E/2017):

                   “1919” denominato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o
                    corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, del decreto-
                    legge 24 aprile 2017, n. 50”, da utilizzare tramite modello F24.

                   L’omessa applicazione della ritenuta da parte dell’intermediario è soggetta alla sanzione
                   amministrativa di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 471/1997 che punisce con una ammenda,
                   pari al 20% dell’ammontare non trattenuto, chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute
                   alla fonte.

6
 Le spese per tali servizi non concorrono al corrispettivo lordo qualora siano sostenute direttamente dal
conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente
sostenuti.

                                                                                               20
                                                                    CSA INTERNATIONAL CONSULTING
Resta ovviamente impregiudicata la possibilità, per il contribuente inadempiente, di ridurre la
                        sanzione prevista, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

   Obblighi per gli     L’ articolo 4, comma 5-bis, del D.L. 50/2017, disciplina le modalità di applicazione degli
 intermediari non
                        obblighi di ritenuta i soggetti non residenti che esercitano attività di intermediazione
         residenti
                        immobiliare o gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un
                        immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. È previsto, infatti, che
                        detti soggetti:

                         in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i
                          corrispettivi relativi ai contratti di locazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento
                          dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi di comunicazione e ritenuta
                          tramite la stabile organizzazione;
                         riconosciuti privi di una stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento degli
                          obblighi derivanti dall’articolo 4 del D.L. 50/2017, in qualità di responsabili d’imposta,
                          nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del
                          DPR 600/1973.

Responsabilità per il
  versamento delle      L’articolo 13-quater, comma 1, del D.L. 34/2019, ha esteso la responsabilità solidale per
            ritenute    l’effettuazione e il versamento delle ritenute sui canoni derivanti dai contratti di locazione
                        breve, anche in capo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo
                        stesso gruppo delle società di intermediazione immobiliare o di gestione di portali telematici,
                        individuate come sostituti d’imposta (o responsabili d’imposta) dall’art. 4 del DL 50/2017, se
                        prive di stabile organizzazione o di rappresentante fiscale in Italia.

                          La norma, in sostanza, istituisce una forma di responsabilità solidale ad hoc per
                          l’effettuazione delle ritenute, in capo alle subsidiaries italiane di società multinazionali
                          operanti nella gestione di portali telematici di intermediazione immobiliare, con l’evidente
                          fine di superare l’opposizione di tali soggetti ad adeguarsi alla normativa sulle locazioni
                          brevi.

                         Come sempre lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti .

                                             CSA International Consulting Srl

                                                  Milano, 01 febbraio 2021

                                                  Copyright© La Lente sul Fisco

                                                                                                         21
                                                                              CSA INTERNATIONAL CONSULTING
Puoi anche leggere