Finanziaria 2007 e dintorni - Strumenti 39

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Finanziaria 2007 e…
dintorni

In queste brevi “note di aggiornamento” ci proponiamo di dare sinteticamente conto
delle principali novità normative, soprattutto di carattere fiscale, contenute nei provve-
dimenti della recente legislazione.
In particolare, ci riferiamo alla Finanziaria 2007, varata in via definitiva dalla Camera
dei deputati il 21 dicembre 2006 con l’approvazione dell’articolo unico del “maxie-
mendamento” costituito da 1.364 commi, e ai decreti precedentemente emanati dal
nuovo governo nell’estate-autunno dello stesso anno (decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, e decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262), entrambi regolarmente convertiti.
Le norme coprono un’area assai ampia di argomenti, che è impossibile racchiudere in
poche pagine; ci limiteremo, pertanto, ad alcuni rapidi cenni sugli aspetti essenziali,
anche in attesa che si concretizzino alcuni provvedimenti che dovranno essere emana-
ti nel corso del 2007.

Della Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) considereremo innanzi tutto la
riforma dell’IRPEF (nuove aliquote, passaggio dal sistema delle deduzioni a quello delle
detrazioni), le nuove norme sulla destinazione del TFR e quelle relative all’intervento sul
cosiddetto “cuneo fiscale”, le novità in materia di assegni per il nucleo familiare, ecc.

Le nuove aliquote IRPEF
La riforma dell’IRPEF attuata dalla Finanziaria 2007 prevede nuove aliquote da appli-
care al reddito complessivo del contribuente, al netto dei soli oneri deducibili di cui
all’art. 10 del TUIR, per determinare l’ammontare dell’imposta lorda.
Sono state infatti soppresse sia la deduzione per assicurare la progressività dell’imposi-
zione prevista dal previgente art. 12 (la cosiddetta no tax area), sia la deduzione per
carichi di famiglia (family area), di cui all’ex art. 12.

Il nuovo art. 11 del TUIR, così come è stato sostituito dal comma 6 dell’art. 1 della
Finanziaria, stabilisce le aliquote progressive per scaglioni che sono indicate nella tabella
seguente, nella quale sono riportate le modalità per il calcolo abbreviato dell’imposta lorda:

                             Aliquote IRPEF in vigore dal 1° gennaio 2007
      Scaglioni di reddito annuo         Aliquota               Calcolo dell’imposta lorda

Fino a euro 15.000                         23%      23% sull’intero ammontare
Da     euro 15.001 a euro 28.000           27%      euro 3.450 + 27% della parte eccedente euro 15.000
Da     euro 28.001 a euro 55.000           38%      euro 6.960 + 38% della parte eccedente euro 28.000
Da     euro 55.001 a euro 75.000           41%      euro 17.220 + 41% della parte eccedente euro 55.000
Oltre euro 75.000                          43%      euro 25.420 + 43% della parte eccedente euro 75.000
                                                                                                          ELEMOND SCUOLA & AZIENDA

In luogo delle deduzioni dal reddito imponibile, cui abbiamo fatto cenno, è stato rein-
trodotto un sistema di detrazioni alquanto articolato e piuttosto complesso (si veda il
testo dei nuovi art. 12 e 13 del TUIR), che prevede riduzioni dell’imposta per le seguen-
ti motivazioni:
    per coniuge a carico;
    per figli a carico;
    per altre persone a carico;
    per i redditi di lavoro dipendente.
                                                                                                          3
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                           Oltre a quelle sopra indicate, dall’imposta lorda si sottrae la detrazione per gli oneri
                           elencati all’art. 15 del TUIR.
                           Le detrazioni cui abbiamo accennato sopra competono fino alla concorrenza dell’am-
                           montare dell’imposta lorda, il che significa che il contribuente non “va in credito” per
                           le detrazioni eventualmente eccedenti.
                           Lo schema di calcolo dell’imposta dovuta ritorna dunque il seguente:

                                                                    Determinazione del saldo IRPEF

                                        Somma
                                                                               Imposta lorda                              Imposta netta
                                       dei redditi
                                   del contribuente
                                 -------------------------
                                 Reddito complessivo

                                                                                    meno                                       meno
                                                                          Detrazioni per:                           • Ritenute subite alla fonte
                                                                          • coniuge e figli a carico                • Eventuali crediti d’imposta
                               Oneri deducibili (art. 10)                 • altri familiari a carico                • Acconti versati
                                                                          • lavoro dipendente
                                                                          • per oneri
                                                                          • per altre detrazioni
                                 Reddito imponibile
                                                                                                                    Saldo IRPEF da versare
                                                                                                                               oppure
                                                                                                                          IRPEF a credito
                                  Scaglioni di reddito

                                  Aliquote d’imposta

                           Le detrazioni per il coniuge a carico
                           Il coniuge, così come le altre persone alle quali si riferiscono le detrazioni per carichi di
                           famiglia, si considera “a carico” se possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri
                           deducibili, non superiore a euro 2.840,51.
                           La detrazione per il coniuge varia a seconda del livello del reddito complessivo (Rc) del
                           contribuente al quale compete. La misura è quella che risulta dalla tabella che segue:

                                                                     Detrazioni per coniuge a carico
                            Reddito complessivo annuo              Importo della detrazione annua             Incremento della detrazione annua

                                                                                                    Rc       La detrazione è aumentata:
                           Fino a euro 15.000                 euro 800 diminuito di euro 110            (*) di euro 10 se 29.000 < Rc ≤ 29.200
                                                                                                  15.000
                                                                                                             di euro 20 se 29.200 < Rc ≤ 34.700
                           Da euro 15.001 a euro 40.000        euro 690                                      di euro 30 se 34.700 < Rc ≤ 35.000
                                                                            (80.000 – Rc)                    di euro 20 se 35.000 < Rc ≤ 35.100
                           Da euro 40.001 a euro 80.000        euro 690                    (*)              di euro 10 se 35.100 < Rc ≤ 35.200
                                                                                40.000
                           (*) I risultati dei rapporti coinvolti nella determinazione delle detrazioni vanno assunti “nelle prime quattro cifre deci-
                           mali” (quindi, senza operare arrotondamenti).

                           Ad esempio, per il contribuente il cui reddito complessivo sia pari a euro 14.100, la
ELEMOND SCUOLA & AZIENDA

                           detrazione per coniuge ammonta a:
                                                 14.100
                              euro 800 – 110              = euro 696,60 ≅ euro 697 detrazione per coniuge a carico
                                                 15.000
                           Al contribuente che abbia un reddito complessivo di euro 34.850 – cioè superiore a
                           15.000 euro ma non a 40.000 euro – spetta, invece, la detrazione base di euro 690 più
                           l’integrazione di cui alla terza colonna della tabella; in questo caso, quindi, la detrazio-
                           ne per il coniuge a carico è pari a euro 690 + 30 = euro 720.
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Infine, se il reddito complessivo del contribuente ammonta a euro 54.625, importo
compreso fra euro 40.001 ed euro 80.000, la detrazione per il coniuge a carico com-
pete nella seguente misura:
                 80.000 – 54.625
    euro 690                     = euro 690  0,6343 = euro 437,67 ≅ euro 438
                      40.000

Le detrazioni per figli a carico
Anche le detrazioni per figli a carico sono fissate in maniera piuttosto articolata e pre-
vedono un meccanismo di calcolo assai complesso. Esse, infatti, variano non soltanto
in relazione all’entità del reddito complessivo del contribuente, ma anche rispetto ad
altre situazioni o circostanze (figli di età inferiore ai 3 anni, figli portatori di handicap,
numero dei figli). Così, per ogni figlio a carico la detrazione è di euro 800 all’anno, che
sale a euro 900 per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni.
Tali somme sono aumentate di euro 220 per ogni figlio portatore di handicap; inoltre,
per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di euro 200 per
ogni figlio a partire dal primo.

                                           Detrazioni per figli a carico
                                              Per ciascun figlio           Per ciascun figlio portatore di handicap

                                      di età > 3 anni    di età < 3 anni    di età > 3 anni      di età < 3 anni

Misura normale                         euro 800           euro 900            euro 1.020           euro 1.120
Se i figli a carico sono più di tre    euro 1.000         euro 1.100          euro 1.220           euro 1.320

Onde correlarle al livello dei redditi, è stabilito che tali detrazioni spettano per la parte
corrispondente al rapporto «tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessi-
vo, e 95.000 euro». Nel caso di un solo figlio a carico, la norma può essere espressa con
la seguente formula:

                                                                            95.000 – Rc
                        Detrazione spettante = Importo “teorico” 
                                                                               95.000

La detrazione, dunque, si riduce progressivamente al crescere del reddito e si annulla
del tutto in corrispondenza di un reddito di euro 95.000.
Se i figli a carico sono più di uno, l’importo di euro 95.000 è aumentato per tutti di
euro15.000 per ogni figlio successivo al primo.

Ad esempio, per un contribuente con un reddito complessivo di euro 39.000 con tre
figli a carico, uno dei quali di età inferiore ai 3 anni, si avrà:
detrazione base per 1 figlio di età inferiore ai 3 anni                                       euro          900
detrazione base per 2 figli di età superiore a 3 anni (800  2)                               euro        1.600
totale                                                                                        euro        2.500

                                                    (95.000 + 15.000  2) – 39.000
 detrazione spettante = euro 2.500                                                = euro 1.720
                                                         95.000 + 15.000  2

Se il reddito complessivo fosse pari a euro 26.000, l’ammontare della detrazione per
figli a carico sarebbe, invece:
                                                                                                                      ELEMOND SCUOLA & AZIENDA

                                                    (95.000 + 15.000  2) – 26.000
 detrazione spettante = euro 2.500                                                = euro 1.980
                                                         95.000 + 15.000  2

La detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separa-
ti oppure, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore avente il reddito complessivo
più elevato. Tuttavia, qualora un coniuge sia a carico dell’altro, la detrazione per i figli
spetta a quest’ultimo per l’intero importo.
                                                                                                                      5
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                           Le detrazioni per altre persone a carico
                           Per ogni altra persona, diversa dal coniuge e dai figli, indicata dall’art. 433 del Codice
                           Civile, che conviva con il contribuente o che percepisca assegni alimentari non risul-
                           tanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, è prevista – a condizione che essa non
                           disponga di redditi propri per un ammontare superiore a euro 2.840,51 – una detra-
                           zione la cui misura “base” è di euro 750.
                           La misura effettiva della detrazione, però, si ottiene mediante la seguente formula:

                                                                                                           80.000 – Rc
                                                         Detrazione spettante = euro 750 
                                                                                                             80.000

                           Pertanto, anche questa detrazione è decrescente al crescere del reddito e si annulla in
                           corrispondenza di un reddito complessivo pari a 80.000 euro.
                           Tutte le detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli, altre persone a carico) vanno
                           rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richie-
                           ste per fruirne fino al mese in cui tali condizioni sono cessate.

                           La detrazione per lavoro dipendente
                           Il nuovo art. 13 del TUIR introduce detrazioni per coloro che sono titolari di redditi di
                           lavoro dipendente e di alcuni tipi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti, non-
                           ché per i pensionati. Anche in questo caso, il legislatore ha puntato alla ricerca della
                           massima equità, ma da questo sforzo è nato un sistema di regole assai complesso, la cui
                           applicazione non potrà prescindere dall’utilizzo di appositi software, essendo pratica-
                           mente proibitiva un’elaborazione manuale dei calcoli.
                           Limitandoci ai redditi di lavoro dipendente, le detrazioni sono quelle riportate nella
                           tabella che segue, nella quale forniamo anche le modalità di calcolo in relazione ai livel-
                           li di reddito previsti dalla normativa.

                                                                    Detrazioni per lavoro dipendente
                            Reddito complessivo annuo            Importo annuo della detrazione base                Ulteriore detrazione annua

                           Fino a euro 8.000                    euro 1.840                                     La detrazione è aumentata:
                                                                                                               di euro 10 se 23.000 < Rc ≤ 24.000
                                                                                      15.000 – Rc              di euro 20 se 24.000 < Rc ≤ 25.000
                           Da euro 8.001 a euro 15.000          euro 1.388 + 502                    (*)
                                                                                          7.000                di euro 30 se 25.000 < Rc ≤ 26.000
                                                                                      55.000 – Rc              di euro 40 se 26.000 < Rc ≤ 27.700
                           Da euro 15.001 a euro 55.000         euro 1.388 + 502                    (*)       di euro 25 se 27.700 < Rc ≤ 28.000
                                                                                         40.000
                           (*) I risultati di questi rapporti vanno assunti “nelle prime quattro cifre decimali” (quindi, senza operare arrotondamenti).

                           Le detrazioni per lavoro dipendente devono essere rapportate al periodo di lavoro pre-
                           stato nel corso dell’anno.

                           Modifiche agli assegni per il nucleo familiare
                           Il comma 11 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 ha apportato alcune modifiche alla disci-
                           plina dell’assegno per il nucleo familiare. In particolare:
                               sono stati rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i livelli di reddito e gli
                           importi annuali dell’assegno con riferimento ai nuclei familiari comprendenti entrambi
                           i genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti com-
                           ponenti inabili; ai fini dell’individuazione della misura dell’assegno per tali nuclei è rile-
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                           vante il numero degli altri componenti oltre ai genitori o al genitore;
                               sempre con decorrenza 1° gennaio 2007, gli importi degli assegni per tutte le altre
                           tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15%;
                               nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni
                           compiuti, l’importo dell’assegno si determina considerando anche i figli di età superio-
                           re a 18 anni e inferiore a 21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti;
                               restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare, che trovano
                           applicazione a decorrere dall’anno 2008.
6
Strumenti                   39                                                                 FEBBRAIO/MARZO       2007

                                   Assegni per il nucleo familiare: misura “base” per i nuclei con entrambi i genitori
                                                    o un solo genitore e nessun componente inabile

                                               Reddito fino
                                                                                            Reddito oltre euro 12.500
                          N. dei componenti a euro 12.500
                          (oltre i genitori/e)   Importo
                                                                                  Determinazione dell’importo dell’assegno
                                               dell’assegno

                                                                 euro 1.640 meno:
                                                                 • 9,30 euro per ogni 100 euro eccedenti i 12.500 e fino a 24.000 euro
                                   1              euro 1.650     • 0,50 euro per ogni 100 euro eccedenti i 24.000 e fino a 40.000 euro
                                                                 • 2,30 euro per ogni 100 euro eccedenti 40.000 euro

                                                                 euro 3.100 meno:
                                                                 • 13,00 euro per ogni 100 euro eccedenti i 12.500 e fino a 29.000 euro
                                   2              euro 3.100     • 0,90 euro per ogni 100 euro eccedenti i 29.000 e fino a 40.000 euro
                                                                 • 3,10 euro per ogni 100 euro eccedenti 40.000 euro

                                                                 euro 4.500 meno:
                                                                 • 11,50 euro per ogni 100 euro eccedenti i 12.500 e fino a 34.700 euro
                                   3              euro 4.500     • 1,40 euro per ogni 100 euro eccedenti i 34.700 e fino a 40.000 euro
                                                                 • 4,80 euro per ogni 100 euro eccedenti 40.000 euro

                                                                 euro 6.000 meno:
                                                                 • 5,00 euro per ogni 100 euro eccedenti i 12.500 e fino a 21.300 euro
                                   4              euro 6.000     • 10,50 euro per ogni 100 euro eccedenti i 21.300 e fino a 36.100 euro
                                                                 • 19,60 euro per ogni 100 euro eccedenti i 36.100 e fino a 45.000
                                                                 • 6,20 euro per ogni 100 euro eccedenti i 45.000 euro

                                                                 euro 7.500 meno:
                                                                 • 7,50 euro per ogni 100 euro eccedenti i 12.500 e fino a 21.300 euro
                                   5              euro 7.500     • 11,20 euro per ogni 100 euro eccedenti i 21.300 e fino a 36.100 euro
                                                                 • 1,60 euro per ogni 100 euro eccedenti i 36.100 e fino a 39.000
                                                                 • 8,80 euro per ogni 100 euro eccedenti i 45.000 euro

                                                L’importo dell’assegno è quello previsto per i nuclei con 5 componenti (oltre i genitori o il geni-
                                Oltre 5         tore), maggiorato del 15% nonché di euro 650 per ogni componente oltre il quinto

                         Per i nuclei con un solo genitore (nuclei monoparentali) e comprendenti almeno tre altri
                         componenti spetta, inoltre, un assegno aggiuntivo nella misura sintetizzata nella tabel-
                         la che segue.

                                              Assegni per il nucleo familiare:
                      assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e nessun componente inabile
        Reddito                                                   N° dei componenti oltre il genitore
       familiare                            3                                        4                                       5*
Fino a euro 14.500        euro 1.000                              euro 1.000

                          euro 1.000 meno:                        euro 1.000 meno:
                          • 8,60 per ogni 100 euro                • 1,50 per ogni 100 euro
Oltre euro 14.500           oltre 14.500 euro                       oltre 14.500 e fino a 53.000 euro
                                                                  • 1,40 per ogni 100 euro
                                                                    oltre i 53.000 euro
                                                                                                                                                      ELEMOND SCUOLA & AZIENDA

Fino a euro 21.300                                                                                         euro 1.550
                                                                                                           euro 1.550 meno:
                                                                                                           • 1,60 per ogni 100 euro
Oltre euro 21.300                                                                                            oltre 21.300 e fino a euro 56.000
                                                                                                           • 2,50 per ogni 100 euro
                                                                                                             oltre i 56.000 euro
(*) Quando oltre al genitore gli altri componenti siano più di 5, la maggiorazione del 15% si applica all’assegno base relativo a 5 componen-
ti aumentato dell’assegno aggiuntivo.

                                                                                                                                                      7
Strumenti                    39                                                            FEBBRAIO/MARZO       2007

                           Aumento contributi previdenziali a carico dei dipendenti
                           Il comma 769 della Finanziaria ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2007, un incre-
                           mento dello 0,30% dell’aliquota contributiva a carico dei dipendenti per il finanziamen-
                           to del fondo pensioni dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria gestita
                           dall’INPS e alle forme sostitutive o esclusive della medesima. In ogni caso, però, l’ali-
                           quota Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti) complessiva, cioè la somma della quota a
                           carico del lavoratore e della quota a carico del datore di lavoro non deve superare il 33%.
                           Per la grande maggioranza delle aziende – però – l’aliquota Ivs complessiva vigente alla
                           fine del 2006 era pari al 32,70% e, perciò, si avrà un’applicazione pressoché generale
                           dell’incremento dello 0,30%. Dal 1° gennaio 2007, quindi, l’aliquota delle ritenute pre-
                           videnziali a carico dei lavoratori risulta – a seconda che sia dovuto o meno il contribu-
                           to alla Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria) – la seguente:
                               aziende non soggette alla Cigs: 8,89% + incremento 0,30% = 9,19%;
                               aziende soggette alla Cigs: 8,89% + Cigs 0,30% + incremento 0,30% = 9,49%.

                           Per connessione di argomento ricordiamo che per i datori di lavoro si avrà o si potrà
                           avere una riduzione dell’aliquota contributiva complessiva in conseguenza delle norme
                           – di cui diremo in seguito – relative alla riforma del TFR. Infatti, come misura com-
                           pensativa per le aziende che saranno tenute a smobilizzare il TFR, trasferendolo ai fondi
                           pensione o all’apposito fondo istituito presso l’INPS, è previsto l’esonero del contribu-
                           to dello 0,20% (destinato al Fondo garanzia TFR). In conseguenza di ciò:
                               per le aziende con almeno 50 dipendenti la riduzione dello 0,20% spetterà in ogni
                           caso per la totalità dei dipendenti, in quanto per tutti vi è l’obbligo di trasferire il TFR
                           maturando ai fondi pensione o all’INPS;
                               per le aziende con meno di 50 dipendenti, invece, la riduzione sarà relativa solo ai dipen-
                           denti che optano per il trasferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e sarà
                           proporzionale alla quota di TFR trasferita (ad esempio, relativamente a un dipendente che
                           destini alla previdenza complementare il 60% del proprio TFR, la riduzione contributiva a
                           favore dell’azienda non sarà dello 0,20% ma sarà pari allo 0,12% (ossia il 60% dello 0,20%).

                           Contributi INPS per gli iscritti alla gestione separata
                           Dal 1° gennaio 2007, sono mutate le aliquote contributive pensionistiche relative ai
                           soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, i cosiddetti lavoratori parasubordinati.
                           Appartengono a tale categoria, tra gli altri:
                               i professionisti che non hanno una propria Cassa di previdenza;
                               i collaboratori a progetto;
                               gli amministratori e i sindaci di società o enti, quando l’attività svolta non si confi-
                           guri come attività di lavoro autonomo;
                               i prestatori di lavoro autonomo occasionale (se il loro reddito annuo supera i 5.000 euro).

                           A norma del comma 770 della Finanziaria, l’aliquota contributiva pensionistica che
                           deve essere versata dagli iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino assicura-
                           ti presso altre forme obbligatorie di previdenza, è stabilita nella misura del 23%.
                           Per gli altri iscritti alla medesima gestione tale aliquota è fissata al 16%. La tabella che segue
                           mette a confronto le vecchie e le nuove aliquote contributive relative ai soggetti in questione.

                                                         Aliquote contributive della Gestione separata INPS
                                                                                                          Aliquote contributive
                                                      Soggetti
                                                                                             Fino al 31/12/2006            Dall’1/1/2007
                           Soggetti privi di copertura previdenziale obbligatoria                 18,20%                     23,50% *
ELEMOND SCUOLA & AZIENDA

                           Soggetti titolari di pensione diretta                                    15%
                                                                                                                                  16%
                           Soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria          10%
                           * Compreso l’ulteriore 0,50% per garantire le prestazioni di maternità e l’assegno per il nucleo familiare.

                           La ripartizione dell’onere tra il lavoratore e l’azienda resta quella precedentemente vigen-
                           te: in linea generale, il contributo è per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del-
                           l’azienda.
8
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La riforma del TFR
La Finanziaria per il 2007, disponendo dal 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore del decreto legi-
slativo 5 dicembre 2005, n. 252 (la cosiddetta riforma “Maroni”), originariamente prevista dal
1° gennaio 2008, ha dato il via anticipato alla riforma della previdenza complementare. Dal
1° gennaio 2007, inoltre, sono portate significative innovazioni anche al regime del TFR che
potrà essere trasferito (quello maturando) ai fondi pensione. Entro il 30 giugno 2007, infatti,
i lavoratori dipendenti del settore privato potranno scegliere tra le seguenti alternative:
 1    destinare il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 a forme pensionistiche comple-
mentari. La scelta, che è irrevocabile, può essere esplicita o tacita (principio del silenzio-
assenso) e perciò, se il lavoratore non si esprime, il datore di lavoro farà affluire il TFR
maturando al fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collettivi oppure alla
forma pensionistica collettiva individuata mediante un accordo aziendale o a quella alla
quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda; qualora nessuna di que-
ste soluzioni sia possibile, le somme andranno versate in un apposito fondo, detto “resi-
duale”, costituito presso l’INPS;
 2    mantenere il TFR di cui sopra presso l’impresa. In questo caso, però:
- se l’azienda ha alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti, il TFR resta effettiva-
   mente presso l’impresa e nulla cambia rispetto alla situazione previgente;
- se l’azienda ha alle proprie dipendenze 50 o più dipendenti, allora il TFR maturando desti-
   nato all’azienda dovrà essere trasferito al “Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del
   settore privato”, gestito dall’INPS, per conto dello Stato, su un apposito conto aperto pres-
   so la Tesoreria dello Stato. Le risorse da TFR che affluiscono all’INPS non sono destinate
   a essere investite nella previdenza complementare, ma – al netto delle somme necessarie
   per corrispondere ai lavoratori eventuali anticipazioni o i trattamenti per cessazione dei
   rapporti di lavoro – vanno a finanziare specifici interventi infrastrutturali elencati in
   un’apposita tabella allegata alla Finanziaria.

La scelta di mantenere il TFR presso il datore di lavoro deve essere effettuata in modo
esplicito, in forma scritta e può essere revocata in ogni momento. Poiché il trasferimento
del TFR ai fondi pensione e allo speciale “Fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori
dipendenti del settore privato” sottrae risorse alle aziende (per le quali gli accantonamen-
ti rappresentavano una fonte di autofinanziamento “a buon mercato”), sono previste a
favore delle stesse, a compensazione dei costi provocati dallo smobilizzo, alcune age-
volazioni fiscali e contributive. Ad esempio, la legge prevede:
    la deduzione dal reddito d’impresa di un importo pari al 4% (che sale al 6% per le
imprese con meno di 50 dipendenti) del TFR che viene destinato alla previdenza inte-
grativa o al fondo gestito dall’INPS;
    l’esonero dal contributo al fondo di garanzia (0,20%), in misura pari alla percen-
tuale di TFR conferita ai fondi pensione o al predetto fondo INPS;
    uno sgravio contributivo, a riduzione del costo del lavoro, secondo le percentuali
indicate nella tabella A allegata al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge
n. 248, e in proporzione del TFR conferito ai fondi pensione o al predetto fondo INPS.
In particolare, si tratta di “sconti” da applicare, nell’ordine, ai contributi dovuti per gli
assegni familiari, per la maternità e per la disoccupazione.

Cuneo fiscale: modifiche alle deduzioni ai fini IRAP
La riduzione del cosiddetto “cuneo fiscale”, con la quale si è puntato a favorire la com-
petitività delle imprese, è stata operata, sul versante di queste, attraverso alcuni inter-
venti sulla disciplina dell’IRAP.
In particolare, il comma 266 della Finanziaria 2007 ha notevolmente modificato l’art.
11 del decreto legislativo istitutivo dell’imposta sulle attività produttive, stabilendo che
                                                                                                   ELEMOND SCUOLA & AZIENDA

nella determinazione della base imponibile dell’IRAP sono ammessi in deduzione:
 1    i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (per
tutti i soggetti passivi);
 2    un importo di euro 5.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d’imposta; questo importo sale a euro 10.000 per
i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;*
                                                                                                   9
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                             3   i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
                            indeterminato;*
                             4   le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di
                            formazione e lavoro (per tutti i soggetti passivi);
                             5   i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compreso il personale assun-
                            to da consorzi tra imprese per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e svi-
                            luppo, a condizione che ne venga rilasciata la prevista attestazione di effettività.

                            Le deduzioni che abbiamo contrassegnato con un asterisco (*) riguardano le società di
                            capitali, le società di persone, le persone fisiche esercenti attività commerciali, ecc., ma
                            ne sono esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le impre-
                            se operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti,
                            delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione
                            delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
                            Da segnalare che, per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni indicate ai punti 2 e 3
                            di cui sopra, nonché quelle previste dai commi 4-bis.1 e 4-quater del decreto IRAP non può
                            superare l’ammontare della retribuzione e degli altri oneri a carico del datore di lavoro.

                            Inoltre, deduzioni di cui al punto 2 (euro 5.000 oppure 10.000 annui per ogni dipen-
                            dente a tempo indeterminato) e quella dei contributi assistenziali e previdenziali di cui
                            al punto 3 sono alternative alla fruizione delle deduzioni per apprendisti, disabili e
                            dipendenti con contratto di formazione e lavoro (di cui al punto 4), nonché a quelle
                            previste dal decreto IRAP ai commi 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

                            Altre novità della Finanziaria 2007
                            Riportiamo di seguito, nell’ordine dei commi che ne trattano, alcuni altri punti della
                            Finanziaria 2007 che riteniamo di qualche interesse, anche se, stanti l’ampiezza e com-
                            plessità del provvedimento, molte altre norme avrebbero meritato di essere segnalate.

                            1. Tracciabilità dei pagamenti
                            Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248/2006, oltre a imporre ai
                            soggetti che esercitano arti e professioni l’obbligo di tenere uno o più conti correnti
                            bancari o postali ai quali devono affluire le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e
                            dai quali vanno effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese, aveva stabilito
                            che i compensi in denaro di importo unitario superiore a 100 euro spettanti a tali
                            soggetti andavano riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici
                            ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di
                            pagamento elettronico (ad es. carte di credito), cioè con strumenti che ne garantisco-
                            no la “tracciabilità”.

                            Lo stesso decreto prevedeva anche i tempi per una graduale applicazione della norma. Il
                            comma 69 della Finanziaria ha ora modificato la scalettatura originariamente prevista per
                            i pagamenti da eseguire con strumenti “tracciabili”, stabilendo che l’obbligo riguarda:
                               fino al 30 giugno 2008, i pagamenti di importo unitario di almeno 1.000 euro;
                               dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, i pagamenti di almeno 500 euro;
                               dal 1° luglio 2009, i pagamenti di almeno 100 euro.

                            2. Successioni e donazioni: trasferimenti di aziende
                            Il comma 78 della Finanziaria ha inserito nell’art. 3 del Testo unico sulle successioni e
                            donazioni il comma 4-ter, in base al quale vengono dichiarati non soggetti all’imposta i
                            trasferimenti di aziende o rami d’azienda, di quote sociali e di azioni effettuati a favore
                            dei discendenti.
 ELEMOND SCUOLA & AZIENDA

                            Relativamente ai trasferimenti di azioni o quote possedute in società di capitali, in
                            società cooperative e in mutue assicuratrice, l’esonero dall’imposta compete limitata-
                            mente alle partecipazioni mediante le quali viene acquisito o integrato il controllo della
                            società a norma dell’art. 2359 del Codice Civile. Questa condizione non vale per le
                            quote di società in nome collettivo e in accomandita semplice.
                            Inoltre, l’agevolazione di cui sopra si applica solo a condizione che i beneficiari prose-
                            guano l’esercizio dell’attività d’impresa o mantengano il controllo per un periodo non
                            inferiore a 5 anni dal trasferimento e producano una dichiarazione di impegno in tal
                            senso contestualmente alla dichiarazione di successione o all’atto di donazione.
10
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Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e il conse-
guente pagamento dell’imposta in misura ordinaria, oltre a una sanzione amministrati-
va (30% dell’importo non versato) e agli interessi di mora.

3. Modi di pagamento dell’imposta di bollo
Il comma 80 della Finanziaria ha riscritto l’art. 3 del D.P.R. n. 642/1972 recante la
Disciplina dell’imposta di bollo, stabilendo che l’imposta di bollo si corrisponde nei
seguenti modi:
a) mediante pagamento a un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il
quale rilascia, con modalità telematiche, un apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri
uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

L’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale si arrotonda ai 10 centesimi di euro
per eccesso o per difetto a seconda che la frazione superi o meno i 5 centesimi.
In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, salvo che per le cam-
biali, per le quali l’importo minimo del bollo è pari a euro 0,50.

4. Alcune norme in materia di lavoro: Durc, sanzioni amministrative,
comunicazioni obbligatorie
Nei commi 1175-1184, la Finanziaria detta alcune norme in materia di lavoro che rite-
niamo opportuno segnalare.
  1   Innanzi tutto, a decorrere dal 1° luglio 2007, per poter godere dei benefici nor-
mativi e contributivi previsti dalle disposizioni in materia di lavoro e legislazione
sociale, i datori di lavoro devono possedere un apposito documento unico di regola-
rità contributiva (Durc), che attesta la regolarità degli adempimenti nei confronti dei
vari enti o istituti assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL, ecc.).
Le modalità di rilascio e il contenuto di tale documento sono definiti con decreto del
ministro del Lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 1° aprile 2007
(commi 1175 e 1176).
 2    Il comma 1177 della Finanziaria ha quintuplicato gli importi delle sanzioni ammi-
nistrative previste per le violazioni delle norme in materia di lavoro, legislazione socia-
le, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore
prima del 1999.
 3    A norma del comma 1178, poi, i datori di lavoro che omettono di istituire o di esi-
bire agli organi competenti il libro matricola e il libro paga sono puniti con una san-
zione amministrativa il cui importo va da un minimo di euro 4.000 a un massimo di
12.000 euro.
 4    Infine in materia di obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro rela-
tivi alle nuove assunzioni e alle modifiche del rapporto di lavoro, i commi da 1180 a
1184 dettano alcune norme più “stringenti”. In particolare:
a) la comunicazione di assunzione va effettuata al competente Centro per l’impiego
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro mediante
documentazione avente data certa di trasmissione (in passato andava fatta il giorno stes-
so dell’assunzione). L’obbligo riguarda non solo i rapporti di lavoro subordinato, ma
anche quelli di lavoro autonomo in forma di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a progetto, di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con
apporto di lavoro, i tirocini di formazione e di orientamento e ogni altro tipo di espe-
rienza lavorativa a essi assimilata. La comunicazione deve indicare, oltre ai dati anagra-
fici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione (se il rapporto non è a
tempo indeterminato), la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il tratta-
mento economico e normativo applicato.
b) È stata ampliata la casistica dei fatti che costituiscono modificazioni del rapporto di
                                                                                              ELEMOND SCUOLA & AZIENDA

lavoro da comunicare al competente Centro per l’impiego, aggiungendo a quelle previ-
ste dalla normativa previgente (proroga del termine, vari casi di trasformazione del con-
tratto, ecc.) le seguenti fattispecie:
- trasferimento del lavoratore;
- distacco del lavoratore;
- modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
- trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa.
Le modificazioni del rapporto di lavoro vanno comunicate entro 5 giorni.
                                                                                              11
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                            Aggiornamenti collegati ai D.L. n. 223 e n. 262/2006
                            In questa sezione esporremo in modo assai sintetico alcuni importanti aggiornamenti
                            fiscali contenuti nei due decreti legge, regolarmente convertiti, con cui si sono attuate
                            le manovre poste in essere dal Governo nell’estate e nell’autunno dello scorso anno.

                            AMMORTAMENTO FISCALE DEI BENI IMMATERIALI
                            Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ha apportato all’art. 103 del TUIR le seguenti modifiche
                            in materia di ammortamento dei beni immateriali:
                                diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi e know
                            how: sono deducibili quote di ammortamento in misura non superiore al 50% del costo
                            (in precedenza 1/3 del costo);
                                marchi: sono deducibili quote di ammortamento in misura non superiore a 1/18 del
                            costo (in precedenza 1/10).

                            RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI
                            L’art. 36 del decreto legge citato sopra ha modificato l’art. 84 del TUIR, il cui testo reci-
                            ta ora «Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione pos-
                            sono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi
                            senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano a una nuova attività produt-
                            tiva». Quindi, il riporto illimitato (e non quinquennale) delle perdite relative ai primi
                            tre esercizi richiede che la società che lo effettua sia “nuova” non solo giuridicamente
                            ma anche per l’attività produttiva esercitata.

                            REGIME IVA DEGLI IMMOBILI
                            L’art. 35 del decreto 233/2006 ha profondamente modificato il regime fiscale degli
                            immobili. Con riferimento al regime Iva, i punti più significativi sono i seguenti.
                              1    Cessioni di immobili abitativi: il nuovo n. 8-bis dell’art. 10 del decreto Iva sta-
                            bilisce che queste cessioni sono, di regola, esenti da Iva. Fanno eccezione, e quindi
                            sono imponibili, le cessioni di immobili abitativi effettuate, entro 4 anni dall’ultimazione
                            della costruzione o degli interventi di ristrutturazione, da parte delle imprese che li hanno
                            costruiti o ristrutturati.
                             2     Locazione di immobili abitativi: in base al nuovo n. 8 dell’art. 10 del decreto Iva,
                            le locazioni in questione sono sempre esenti da Iva; ad esse si applica pertanto l’impo-
                            sta di registro nella misura ordinaria del 2%.
                             3     Cessioni di immobili strumentali per natura (cioè con caratteristiche che li ren-
                            dono non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni): anche per que-
                            ste cessioni vige in linea generale un regime di esenzione Iva, che però è soggetto a
                            varie deroghe. Infatti, sono cessioni imponibili:
                            - le cessioni effettuate da imprese di costruzione o ristrutturatrici entro 4 anni dall’ul-
                                timazione dei lavori;
                            - le cessioni effettuate a soggetti che abbiano diritto a esercitare la detrazione dell’Iva
                                sugli acquisti in misura non superiore al 25% (la circostanza va menzionata nell’atto
                                notarile);
                            - le cessioni effettuate a soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o pro-
                                fessioni.

                            In tutti i casi in cui la cessione di un bene strumentale è esente il cedente può, però,
                            optare per l’assoggettamento a Iva, nel qual caso l’opzione va obbligatoriamente men-
                            zionata nell’atto di cessione.
 ELEMOND SCUOLA & AZIENDA

                             4     Locazione di immobili strumentali per natura: sono sempre esenti da Iva, con
                            le seguenti eccezioni:
                            - locazioni effettuate nei confronti di soggetti Iva con diritto a detrarre l’Iva sugli acqui-
                               sti in misura non superiore al 25%;
                            - locazioni effettuate a soggetti che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o
                               professione;
                            - locazioni per le quali il locatore manifesti nel relativo atto la sua opzione per l’assog-
                               gettamento a Iva.
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ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
Il D.L. 223/2006, introducendo un nuovo comma nell’art. del D.P.R. 322/1998, relativo
alla comunicazione dati Iva, ha introdotto l’obbligo di presentare all’Amministrazione
finanziaria, esclusivamente in via telematica, gli elenchi:
    dei soggetti nei confronti dei quali siano state emesse fatture, siano essi soggetti Iva
o meno (in sede di prima applicazione, quindi per la comunicazione relativa al 2006 da
fare nel 2007, l’elenco clienti potrà essere limitato ai soggetti titolari di partita Iva);
    dei soggetti titolari di partita Iva da cui siano stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva.
La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazio-
ne della comunicazione Iva, con riferimento alle operazioni relative all’anno precedente.

NUOVI TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI
Il D.L. 223/2006 ha ridefinito, con effetto dal 1° maggio 2007, i termini di alcuni adem-
pimenti fiscali. In particolare, per quanto riguarda i termini connessi alle dichiarazioni
fiscali valga la tabella riassuntiva che segue.

                      Adempimenti                                                        Termini

Approvazione dei modelli di dichiarazione                    Entro il 31 gennaio dell’anno di utilizzo
Presentazione dei modelli UNICO-Persone fisiche              • In forma cartacea, tramite una banca o un ufficio di
e UNICO-Società di persone                                     Poste Italiane: tra il 1° maggio e il 30 giugno
                                                             • In via telematica: entro il 31 luglio
Presentazione del modello UNICO-Soggetti IRES                • Esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno
                                                               del 7° mese successivo a quello di chiusura del perio-
                                                               do d’imposta (di norma, dunque, il termine è il 31 luglio)
Consegna del CUD e altre certificazioni dei sostituti d’imposta • Entro il 28 febbraio
Presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta: • Entrambi i modelli entro il 31 marzo
modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario
Trasmissione in via telematica della dichiarazione dei       • Entro il 31 marzo
sostituti d’imposta
Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate     • Entro il 31 marzo di ciascun anno
dei dati fiscali e contributivi dei sostituti d’imposta
Presentazione della dichiarazione annuale Iva                • In via telematica tra il 1° febbraio e il 31 luglio

Per quanto concerne i versamenti valgono le seguenti scadenze:
    IRPEF:
    • saldo e 1ª rata di acconto   16 giugno*
    • 2ª rata di acconto           30 novembre
    IRES e IRAP dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare:
    • saldo e 1ª rata di acconto   16 giugno*
    • 2ª rata di acconto           30 novembre
    IRES e IRAP dei soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare:
    • saldo e 1ª rata di acconto   giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura
                                   del periodo d’imposta
    • 2ª rata di acconto           ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello
                                   di chiusura dell’esercizio
    IVA: versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale: 16 marzo

Ricordiamo infine che i versamenti con il modello F24 vanno eseguiti esclusivamente con
modalità telematiche: l’obbligo è in vigore dal 1° ottobre 2006 per le società di capitali e
gli altri soggetti IRES e dal 1° gennaio 2007 per tutti gli altri soggetti titolari di partita Iva.
                                                                                                                            ELEMOND SCUOLA & AZIENDA

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 263, ha introdotto un’importante norma antievasione in mate-
ria di scontrini e ricevute fiscali. Il comma 8 di tale decreto, infatti, dispone che se nel
corso di un quinquennio sono constatate tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere

* Il versamento del saldo e della 1ª rata di acconto delle imposte sui redditi può essere effettuato dopo il
16 giugno ed entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40%.
                                                                                                                            13
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                            lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale viene disposta la sospensione della licenza o del-
                            l’autorizzazione all’esercizio dell’attività oppure dell’esercizio dell’attività medesima per
                            un periodo da tre giorni a un mese. Se poi l’importo dei corrispettivi oggetto di conte-
                            stazione è maggiore di 50.000 euro, la sospensione è per un periodo da uno a sei mesi.
                            La sospensione viene disposta dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate com-
                            petente territorialmente in base al domicilio fiscale del contribuente.

                            AMMORTAMENTO FISCALE DEI FABBRICATI STRUMENTALI
                            Il comma 18 del decreto citato al punto precedente dispone che ai fini del calcolo delle
                            quote di ammortamento fiscalmente deducibili il costo dei fabbricati strumentali è assunto
                            al netto di quello del terreno, ossia del costo delle aree occupate dalla costruzione e di
                            quelle che ne costituiscono pertinenza.
                            Il costo da attribuire a tali aree – qualora non siano state autonomamente acquistate in
                            precedenza (nel qual caso il costo sarebbe noto) – è quantificato in misura pari al mag-
                            giore valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrisponden-
                            te al 20% (o al 30% se si tratta di fabbricati industriali) del costo complessivo stesso.

                            PLUSVALENZE SU CESSIONI DI IMMOBILI DA PARTE DI PRIVATI
                            La legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006) aveva introdotto un nuovo sistema di tas-
                            sazione delle plusvalenze realizzate con la cessione di beni immobili e di aree edificabili da
                            parte di privati. Disponeva, infatti, il comma 496 della suddetta legge che in caso di ces-
                            sione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di
                            terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
                            momento della cessione, sulla plusvalenza realizzata si poteva applicare, dietro richiesta
                            della parte venditrice fatta al notaio, un’imposta sostitutiva del 12,50%, che ora, con il
                            comma 21, la Finanziaria 2007 ha elevato al 20%. L’imposta è applicata e versata dal notaio.

                            ASSEGNAZIONE DI AZIONI AI DIPENDENTI (STOCK OPTION)
                            A norma dell’art. 51, comma 2, lettera g-bis, stabilisce che la differenza tra il valore delle
                            azioni al momento dell’assegnazione e il prezzo corrisposto dal dipendente non concorre a
                            formare il reddito di lavoro dipendente, a condizione che tale prezzo sia almeno pari
                            al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta.
                            Il comma 29 della Finanziaria 2007 ha subordinato la non imponibilità di cui sopra alle
                            seguenti ulteriori condizioni ulteriori condizioni:
                                che l’opzione (cioè la facoltà acquistare le azioni offerte) sia esercitata non prima che
                            siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
                                che al momento in cui l’opzione può essere esercitata la società risulti quotata in
                            mercati regolamentati;
                                che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzio-
                            ne un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore
                            delle azioni al momento dell’assegnazione e l’importo corrisposto dal dipendente.

                            REINTRODUZIONE DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONE E DONAZIONI
                            Con il D.L. 262/2006 è stata reintrodotta l’imposta sulle successioni e donazioni, con
                            una disciplina successivamente integrata in alcuni punti da alcune norme della
                            Finanziaria 2007 (in altra parte di queste note si è già accennato ai trasferimenti di azien-
                            de o rami d’azienda e partecipazioni a favore di discendenti). L’imposta sulle successioni
                            si calcola ora con le seguenti aliquote applicabili al valore complessivo netto dei beni:
                                beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta: 4% sul valore com-
                            plessivo eccedente la franchigia di euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
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                                beni devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle: 6% sul valore complessivo netto
                            eccedente la franchigia di euro 100.000 per ciascun beneficiario;
                                beni devoluti a favore degli altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta,
                            nonché degli affini in linea collaterale fino al 3° grado: 6%;
                                beni devoluti ad altri soggetti: 8%.

                            Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi di legge, l’im-
                            posta si applica con una franchigia di euro 1.500.000.
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