PADOVA 28 NOVEMBRE 2018 - ODCEC Padova

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PADOVA 28 NOVEMBRE 2018
1) LA PACIFICAZIONE FISCALE E PRIME CONSIDERAZIONI ALLA LEGGE DI
                               BILANCIO
         2) I CHIARIMENTI DEL FORUM DEL 24 MAGGIO 2018
  3) LE NOVITÀ IN MATERIA DI IPERAMMORTAMENTO NEL DECRETO
                               DIGNITÀ
4) NUOVA DEDUCIBILITÀ PER INTERESSI PASSIVI DAL 2019 E LE RECENTI
          SENTENZE DELLA CASSAZIONE SUL REDDITO D’IMPRESA
5) LA DISCIPLINA DEL DIVIDENDI BLACK LIST : LE NOVITÀ IL CORSO DAL
                                 2018
 6) IL PUNTO SUL CONCETTO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA ALLA LUCE
                  DEI RECENTI SPUNTI INTERPRETATIVI
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019
• DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC
• 1) CONSEGNATI ENTRO 24.10.2018 ( NON ANCORA NOTIFICATO AVVISO DI ACCERTAMENTO O INVITO AL CONTRADDITTORIO) se
  eseguito accesso ma non consegnato pvc al 24 ottobre non è possibile fare alcuna sanatoria
• PVC CON SOLE SANZIONI : SI RITIENE NON SANABILE CON ECCEZIONE DI QUELLE DA RW, POSTO CHE è STATO CITATO
  ESPRESSAMENTE ART. 12 COMMI 2 BIS E 2 TER DL78/09
• 2) PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ( anche nel caso di dichiarazione omessa , cfr Relazione accompagnamento)
  ENTRO 31 MAGGIO 2019
• 3) VIOLAZIONI SANABILI: imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta
  regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero
  e imposta sul valore aggiunto.
• 4) NON UTILIZZABILI PERDITE PREGRESSE PER INTEGRARE IMPONIBILE . ES- IMPONIBILE ORIGINARIO 100, CON PERDITE
  PREGRESSE NON UTILIZZATE 1000. PVC ATTESTA MAGGIORE IMPONIBILE DI 20, NON è POSSIBILE FARE INTEGHRATIVA
  UTILIZZANDO LA RESIDUA PARTE DI PERDITE PREGRESSE
• 5) PER PVC A SOGGETTI IN TRASPARENZA DICHIARAZIONE ESEGUITA DAI SOCI
• 6) VERSAMENTO MAGGIORE IMPOSTA SENZA SANZIONI ENTRO 31 MAGGIO 2019, CON POSSIBILE RATEAZIONE IN 20 RATE
  TRIMESTRALI ( ESCLUSA COMPENSAZIONE)
• 7) PERFEZIONAMENTO SI PRODUCE CON A) PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE E B) VERSAMENTO , ANCHE PRIMA RATA

                           Considerazione: impossibile definire il singolo rilievo, quindi occorre « accettare» tutto il PVC.
                         Si ricorda che è possibile il ravvedimento operoso ordinario a seguito del PVC con cui si potrebbe
                                                           regolarizzare anche un solo rilievo
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019
• DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI ACCERTAMENTO
• 1) Avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro
  24.10.18, non impugnati e ancora impugnabili . ATTENZIONE: DOPO 24 OTTOBRE L’EVENTUALE
  INOLTRO DI ISTANZA DI ADESIONE INIBISCE LA SANATORIA IN BASE AI CHIARIMENTI AGENZIA
  ENTRATE
• Cosa si intende per data di notifica ? Quella di spedizione da parte dell’Ente accertatore o quella
  di ricezione da parte del contribuente ?
• Art, 60 , DPR 600/73 : « Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta
  nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in
  cui l'atto è ricevuto»
• Quindi mentre per i termini che sono posti a tutela del contribuente ( es. acquiescenza) la notifica
  si intende decorrente dalla data di ricezione, ma nel caso della sanatoria la tutela del
  contribuente comporta che il termine decorra dalla data di spedizione.
• In tal senso Cass. 351/2014 , MA SECONDO PROVVEDIMENTO 9 NOVEMBRE FA FEDE DATA
  RICEZIONE, QUINDI ACCERTAMENTO SPEDITO IL 24 MA RICEVUTO IL 26 OTTOBRE NON E’
  DEFINIBILE
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019
• DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI ACCERTAMENTO
• 2) DEFINIBILI CON IL PAGAMENTO DELLE SOLE IMPOSTE ENTRO 30 GIORNI
  DA 24.10.2018 ( O ENTRO TERMINE PRESENTAZIONE RICORSO SE PIU’
  AMPIO)
• 3) DEFINIZIONE SENZA SANZIONI ANCHE PER INVITI AL CONTRADDITTO O
  ACCERTAMENTO CON ADESIONE
• 4) Accertamenti con adesione sottoscritti al 24.10.18, sanabili con
  versamento entro 20 giorni dal 24.10.18 delle sole imposte , e chi ha
  pagato prima rata entro il 24 ottobre ?? ESCLUSO SECONDO I
  CHIARIMENTI DELL’AGENZIA ENTRATE ( Provve. 9.11.2018)
• 4) PERFEZIONAMENTO SANATORIA CON VERSAMENTO O PRIMA RATA ( 20
  rate trimestrali)
• 5) ESCLUSA COMPENSAZIONE

               Considerazione : tempi molto stretti per assumere la decisione
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019
• DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI ACCERTAMENTO
• PROBLEMA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO GIA’ NOTIFICATI ALLA
  SOCIETA’ DI PERSONE AL 24 OTTOBRE, MA NON NOTIFICATI AI SOCI
• I SOCI:
• 1) NON POSSONO DEFINIRE UN AVVISO CHE NON è STATO LORO
  NOTIFICATO AL 24 OTTOBRE
• 2) ANCHE SE FOSSERO IN POSSESSO DI PVC AL 24 OTTOBRE E’ DUBBIO CHE
  SIA DEFINIBILE ESSENDO GIA’ STATO «CHIUSO» CON AVVISO DI
  ACCERTAMENTO
• 3) INTEGRATIVA SPECIALE NON ESPERIBILE IN PRESENZA DI CONOSCENZA
  DI ATTI DI CONTESTAZIONE, ACCESSI ETC ETC
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019
• DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI ACCERTAMENTO
• PROBLEMA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI ALLA SRL A
  RISTRETTA BASE SOCIETARIA MENTRE I SOCI NON HANNO ANCORA
  RICEVUTO AL 24 OTTOBRE 2018 ALCUN PROVVEDIMENTO
• I SOCI:
• 1) POTRANNO ESEGUIRE INTEGRATIVA SPECIALE ?
• SEMBREREBBE POSSIBILE ALLA LUCE DEL FATTO CHE ESSI NON
  HANNO FORMALE CONOSCENZA DI PROCEDIMENTI ANTECENDENTI IL
  24 OTTOBRE 2018 A LORO CARICO
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019
• DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTENZIOSO
• CONTENZIOSO PENDENTE IN QUALUNQUE GRADO DI GIUDIZIO NEL SENSO CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN
  VIGORE DEL DECRETO DEVE ESSERE STATO NOTIFICATO RICORSO ALLA CONTROPARTE
• 1) DEFINIZIONE CON VERSAMENTO SOMMA PARI AL VALORE DELLA CONTROVERSIA ( IMPOSTA AL NETTO DI
  SANZIONI ED INTERESSI), ma i contributi previdenziali vanno versati per intero ( circ. Inps 140 del 2.8.16),
  ridotta AL 90% in base ad emendamento approvato in Commissione Finanze Senato
• 2) IN CASO DI VITTORIA IN PRIMO GRADO 50% VAL. CONTR. ( attenzione occorre sentenza depositata entro
  il 24 ottobre) ridotta AL 40% in base ad emendamento approvato in Commissione Finanze Senato
• 3) IN CASO VITTORIA IN SECONDO GRADO 20% VAL. CONTR. ( si segnala che avanti la Cassazione l’Ade
  risulta vittoriosa nel 68% dei casi) ridotta AL 15% in base ad emendamento approvato in Commissione
  Finanze Senato
• Aggiunta ipotesi di vittoria in entrambi i gradi del giudizio con versamento di 5% del valore della lite
• * RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO: IN CASO DI SOCCOMBENZA PARZIALE LE RIDUZIONE SI APPLICANO
  LIMITATAMENTE AL VALORE DELLA CONTROVERSIA IN CUI E’ SOCCOMBENTE L’ADE.
• 4) IN CASO DI CONTROVERSIA RELATIVE ALLE SOLE SANZIONI DEFINIZIONE CON 15% O 40% SE NON C’E’
  GIUDIZIO ALCUNO
• 5) ENTRO 31 MAGGIO 2019 PRESENTATA DOMANDA DI DEFINIZIONE E ESEGUITO VERSAMENTO CON
  POSSIBILE SCOMPUTO DELLE SOMME VERSATE IN PRECEDENZA ( ESCLUSO RIMBORSO ECCEDENZA)
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019
• DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTENZIOSO
•   CONTENZIOSO PENDENTE IN QUALUNQUE GRADO DI GIUDIZIO NEL SENSO CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
    DECRETO DEVE ESSERE STATO NOTIFICATO RICORSO ALLA CONTROPARTE
• 6) NON VI E’ AUTOMATICA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI. TRANNE CHE SIA PRODOTTA SPECIFICA ISTANZA
  DICHIARANDO DI VOLERSI AVVALERE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO. IN TAL CASO IL PROCESSO È SOSPESO
  FINO AL 10 GIUGNO 2019 .
• Cosa accade se non è prodotta istanza di rinvio e la causa viene trattata e decisa dopo il 24 ottobre ?
• Tesi 1) il mancato rinvio determina la scelta di non avvalersi della definizione agevolata
• Tesi 2 ) L’unica data rilevante è il 24 ottobre dopo di che qualunque evento successivo non modifica il diritto alla
  definizione
• 7) PER LE CONTROVERSIE DEFINIBILI SONO SOSPESI PER NOVE MESI I TERMINI DI IMPUGNAZIONE, ANCHE INCIDENTALE,
  DELLE PRONUNCE GIURISDIZIONALI E DI RIASSUNZIONE, NONCHÉ PER LA PROPOSIZIONE DEL CONTRORICORSO IN
  CASSAZIONE CHE SCADONO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO FINO AL 31 LUGLIO 2019.
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019
• DEFINIZIONE AGEVOLATA PER ASD E SSD ( Provv. 13.11.18)
• 1) DEFINIZIONE DEI PERIODI D’IMPOSTA NON PRESCRITTI ( ANCHE SINGOLO PERIODO) A
  CONDIZIONE CHE NON VI STATO ACCERTAMENTO , AI FINI IRES E IRAP PER UN IMPONIBILE NON
  SUPERIORE A € 30.000 APPLICANDO LE REGOLE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE
  EX ART. 9
• 2) IN PRESENZA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINIZIONE POSSIBILE CON 50% IMPOSTE
  ACCERTATE E 5% SANZIONI ( IVA DOVUTA PER INTERO)
• 6) DEFINIZIONE LITI FISCALI ( RICORSO INOLTRATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
  DECRETO) CON IMPORTO PARI AL
• 40% VALORE LITE E 5% SANZIONI SE NON VI E’ STATA PRONUNCIA ,
• 10% VALORE LITE E 5% SANZIONI SE VI è STATA PRONUNCIA FAVOREVOLE,
• 50% VALORE LITE E 5% SANZIONI SE PRONUNCIA è FAVOREVOLE AGENZIA DELLE ENTRATE .
• Se ammontare contestato con avviso di accertamento supera € 30.000 la definizione è ammessa
  solo con gli art. 2 e 6 del decreto
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019
• DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE
• 1) TEMPISTICA : 1) FINO AL 31 MAGGIO 2019 E POSSIBILE SANARE ERRORI O OMISSIONI COMMESSI NELLE
  DICHIARAZIONI PRESENTATE FINO AL 31.12.2017.

• 2) IMPOSTE SANABILI: AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E RELATIVE ADDIZIONALI, DELLE IMPOSTE
  SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI,
  DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
• INTEGRAZIONE : 2) AMMESSA NEL LIMITE DI € 100.000 PER CIASCUN ANNO , AI FINI DELLE IMPOSTE DI CUI
  AL PUNTO PRECEDENTE, LIMITE DELLA INTEGRAZIONE 30% DEL REDDITO DICHIARATO , MA :
• « Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per
  cui e' possibile l'integrazione ai sensi del presente comma». COSA
  SIGNIFICA CON PRECISIONE ???
• DICHIARAZIONE IN PERDITA O INFERIORE A € 100.000: INTEGRAZIONE POSSIBILE PER MASSIMO DI €
  30.000 DI INCREMENTO DI IMPONIBILE QUINDI CHI HA DICHIARATO MENO DI € 100.000 Può INTEGRARE UN
  IMPORTO MAGGIORATO COMUNQUE NON SUPERIORE A € 30.000.
« Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui e' possibile l'integrazione ai sensi
del presente comma

                                          I TESI :
IL TETTO E’ DI € 100.000 MA PER SINGOLA IMPOSTA PER CUI SE DI DOVESSE INTEGRARE IRES,
    IRAP E IVA , PONIAMO IN MISURA UGUALE , AVREMMO UN IMPONIBILE INTEGRABILE
MASSIMO DI € 33.000 PER CIASCUN SETTORE IMPOSITIVO, FERMO RESTANDO IL LIMITE DEL
                          30% SE SI è DICHIRATO PIU’ DI € 100.000

                                         II TESI :
 IL TETTO E’ DI € 100.000 MA PER IL TOTALE DI IRES , IRAP E IVA , DA CONTROLLARE CON IL
TETTO PER RITENUTE, ES. INTEGRO PER 60.000 EURO RILEVANTI AI FINI IRES, IRAP E IVA E MI
      RESTANO € 40.000 PER RITENUTE NON OPERATE O OPERATE E NON DICHIARATE
« Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui e' possibile l'integrazione ai sensi
del presente comma

                    Il caso particolare della adesione per società di persone

                                    I° soglia per la società
     IL TETTO E’ DI € 100.000 riguarda il maggiore imponibile che rileva ai fini Iva e Irap, e
                    separatamente l’ammontare delle ritenute non versate

                                      II° soglia per il socio
IL TETTO E’ DI € 100.000 ( e quello percentuale) va commisurato al reddito complessivo e non
                                   solo al reddito d’impresa
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019

• 4) VERSAMENTO :
• A) 20% SUL MAGGIORE IMPONIBILE IRES O IRPEF PER imposte sui
  redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte
  sui redditi, dei contributi previdenziali, e dell'imposta regionale sulle
  attività produttive;
• B) 20% DELLA MAGGIORI RITENUTE
• C) ALIQUOTA MEDIA IVA
• ATTENZIONE AL CASO DELLE SOCIETA’ TRASPARENTI: VI SAREBBE IL
  RADDOPPIAMENTO DELLA IMPOSTA SOSTITUTIVA ( SOCIETA’/SOCI)
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019
• 5) PER OTTENERE LA DEFINIZIONE:
• A) OCCORRE PRESENTARE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER UNO O PIU’
  PERIODI NON PRESCRITTI
• B) VERSAMENTO ENTRO 31.LUGLIO 2019 IN UNICA SOLUZIONE O IN RATE
  DI CUI LA PRIMA AL 30 SETTEMBRE 2019
• 6) NON UTILIZZABILI PERDITE PREGRESSE, NON ESEGUIBILE LA
  COMPENSAZIONE ORIZZONTALE
• 7) DEFINIZIONE IMPOSSIBILE SE :
• A) NON PRESENTATA DICHIARAZIONE ANCHE PER UN SOLO PERIODO
  D’IMPOSTA
• B) GIA AVVIATI ACCESSI E VERIFICHE
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019
• ASPETTI PENALI:
• A) COPERTE LE PREVISIONI DI CUI AGLI ARTT 2 E 3 D.LGS 74/2000
  CIOE’ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE FATTURE O ALTRI
  DOCUMENTI O ALTRI ARTIFICI MA LA COPERTURA NON E’ ESPLICITA

• SI RICAVA DAL FATTO CHE E’ PUNITO PENALMENTE CHIUNQUE
  UTILIZZI L’INTEGRATIVA PER FAR EMERGERE ATTIVITA’ FINANZIARIE O
  PATRIMONIALI O DENARO CHE PROVIENE DA REATI DIVERSI DA
  QUELLI DEGLI ARTT. 2 R 3 DEL DLGS 74/2000
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019
• ASPETTI PENALI:
• B) NON SONO PREVISTE COPERTURE SULLA TEMATICA DEL FALSO IN
  BILANCIO
Violazione formali diverse da RW
• Sanate con versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta
• ( emendamento approvato in Commissione finanze)
MISURE FISCALI NEL DDL STABILITA’ 2019
Regole generali
REGIME FORFETTARIO
                                                   PERSONE FISICHE

       Ricavi o compensi non superiori a € 65.000 nel 2018, NON VI SONO
                            PIU’ I LIMITI SEPARATI

      Somma ricavi in caso di esercizio                         Inibizione in caso di partecipazione a società di
      di due attività con diversi codici                        persone o SRL ( anche non in trasparenza) o
                    ateco                                                associazione in partecipazione

                                                                Viene meno il tetto dei beni strumentali e viene meno il
      Inibizione per svolgimento di attività a favore dell’ex
                                                                  divieto ad erogare compensi a lavoratori dipendenti
     datore di lavoro ( uno dei datori dei 2 anni precedenti)
                                                                                     sup a € 5.000
Regole generali
                     REGIME FORFETTARIO
                                                   Il passaggio dai vecchi ai nuovi requisiti

     Circ.10/16 si
      utilizzano i
                             Ricavi o compensi superiori a vecchi limiti ( es. commerciante al
    parametri con           dettaglio che ha superato € 50.000 nel 2018) ma non i nuovi limiti >
    cui determino
       il reddito                       circ. 10/E/16 > si applicano gia i nuovi limiti

                          Stesso criterio se si è superato il tetto per         Se vengono svolte due attività con codici
                          beni strumentali e compensi al personale           separati non si assume più il maggiore tetto ma
                                          dipendente                                 si sommano i ricavi e compensi

   Es. commerciante e agente , ricavi rispettivamente € 10.000, € 35.000, nel 2018 il
soggetto era legittimamente forfettario, ( anche se superava il tetto stabilito per agenti)           Anche nel 2019 il soggetto è forfettario
  poiché assumeva il tetto più elevato dei due per valutare se rientrava nel regime di               poiché sommando i due ricavi non viene
                       favore , quindi € 50.000 commerciante.                                              superato il tetto di € 65.000
Regole generali
          REGIME FORFETTARIO
                                            Il passaggio dai vecchi ai nuovi requisiti

                             Soggetto che partecipa ad SRL non trasparente nel 2018

                                                                                         Cessione entro il 2019 permette di
Circ. 10/16, par. 2.3. con riferimento alle partecipazioni in Società di persone
                                                                                          mantenere il regime agevolato
Regole generali
REGIME FORFETTARIO
                                      Elementi confermati

       Il reddito è determinato applicando alle separate attività la relativa
                            percentuale di redditività

          L’aliquota applicabile per la tassazione è del 15% ovvero il 5% per le start up

      Iva esclusa , ma attenzione in caso di acceso al regime, alla rettifica della detrazione

      Regime contributo agevolato con riduzione del 35% per titolari di reddito d’impresa
REGIME FORFETTARIO
                     Il passaggio di regime, da semplificato a forfettario

    Il semplificato per cassa che entra in regime forfettario avendo gestito
                le operazioni con il criterio della annotazione Iva

     1) Fatt. acquisto 30.11.2018, annotata e quindi dedotta contabilmente in dicembre,
        pagata materialmente in gennaio 2019 > non deducibile nel 2019 ( non lo sarebbe
                    comunque in quanto per i forfettari costi sono irrilevanti)
   2) Fatt. acquisto 2018, pagata nel 2019, non costituisce costo deducibile né nel 2018 né
                                             nel 2019

     3 ) Fattura emessa da agente di commercio a novembre 2018, annotata a dicembre e
   pagata a marzo 2019 > al momento del pagamento 1) deve essere pagata Iva ( addebitata
     quando si era in regime normale Iva e quindi versata), 2) non deve essere operata la
       ritenuta d’acconto ( pur se evidenziata in fattura) poiché essa sarebbe operata al
      momento del pagamento, momento nel quale già si è aderito al regime forfettario
Regole generali
    REGIME FORFETTARIO ALLARGATO
                                       PERSONE FISICHE a decorrere     dal 2020

                                  Ricavi o compensi a € 65.000 entro € 100.000

Reddito determinato nei modi ordinari, ma sostitutiva del 20%
               Regime comunque opzionale
                                                                      Stesse cause di esclusione dei forfettari in
   Attenzione alla deducibilta dei contributi previdenziali                   senso stretto del termine

                Esonero dal subire o operare ritenuta d’acconto ma
                                                                       Operazioni escluse da iva come i forfettari tipici, ma
                obbligo si segnalazione dei rapporti con potenziali
                                                                        obbligo di esecuzione di fatturazione elettronica
                                sostituiti d’imposta
Regole generali
NUOVA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE
                                  ART. 8 TUIR

        PERDITE PRODOTTE DA IMPRESE COMMERCIALI INDIVIDUALI E
      PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ DI PERSONE RIDUCONO SOLO I RELATIVI
        REDDITI ( viene meno la compensazione totale dei semplificati)

      Eccedenza riportabile a nuovo,
      per abbattere 80% del reddito                  Applicazione dal 2018
        d’impresa fino a capienza

          Si applica art. 84 comma 2
                                            Circ. 53 del 2011: nuovo regime si applica
           perdite dei primi 3 anni           anche alle perdite non scadute al 2018
              utilizzabili al 100%
Regole generali
NUOVA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE
                               ART. 8 TUIR

                  LA NORMA PRESUPPONE DUE PASSAGGI

        1) LE PERDITE D’IMPRESA ABBATTONO REDDITI D’IMPRESA DELLO
      STESSO PERIODO ASSUMENDO QUESTI ULTIMI AL 100% ( DIFFERENZA
                              CON REGIME IRES)

          2) ECCEDENZA RIPORTATA A NUOVO PER ABBATTERE L’80 DEI
        REDDITI DI IMPRESA SUCCESSIVI ( ANALOGIA CON SOGGETTI IRES)
DISCIPLINA TRANSITORIA PER SOGGETTI IN
SEMPLIFICATA
                            Perdite 2018

     Nel 2019 e 2020 rispettivamente al 40% e 60% del reddito prodotto

                           Perdite 2019

                  Nel 2020 al 60% del reddito prodotto
DISCIPLINA TRANSITORIA PER SOGGETTI SEMPLIFICATI

                                                   Perdite 2017

                                         Nel 2018 e 2019 rispettivamente al 40%

                                           Nel 2020 al 60% del reddito prodotto

                                                    E l ‘eccedenza ????

TESI 1) LETTERALE : per la perdita 2017 non si                                 TESI 2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA : prevede
applicano le nuove norme tranne il riporto a                               l’applicazione dell’utilizzo della compensazione al
nuovo della eccedenza che termina nel 2020                                       2012 all’80% per le perdite 2017/18/19
Regole generali
TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI
                               A PARTIRE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2019

                           Primo dato da considerare :
         UTILI ESERCIZIO PRECEDENTE DESTINATI A RISERVA DISPONIBILE

                                                             REL. ILL. A tal fine, stabilisce, in buona
         NORMA : UTILI ESERCIZIO                             sostanza, che per il primo periodo
           PRECEDENTE ( 2018)                                d’imposta di applicazione del regime
        ACCANTONATI A RISERVA NEL                            agevolato (2019) rilevano gli utili
                 2019                                        accantonati nell’esercizio 2018 (
                                                             sarebbero gli utili 2017???)

     SI CONSIDERANO RISERVE DISPONIBILI QUELLE DERIVANTI DA UTILI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI A FAR DATA DAL 2018
           , QUINDI NON DERIVANTI DA VALUTAZIONI, AL NETTO DEI PRELEVAMENTI ( definizione mutuata dall’Ace)
Regole generali
   TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI
                                       Secondo dato da considerare
                                      DEFINIZIONE DI INVESTIMENTO

             per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di
             nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la
           riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni
               strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione
                finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato

Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all’art. 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi ( autovetture date in uso a dipendenti, mentre sono computabili gli acquisti di
autovetture normali)
Regole generali
              TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI
                 Terzo dato da considerare: investimento computabile, il minore tra due dati, la
                      quota di ammortamento e l’incremento dei residui da ammortizzare

     Per ciascun periodo d’imposta l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni
 strumentali materiali nuovi deducibili a norma dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, nei limiti dell’incremento del
   costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente,
assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo
 fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle
                  relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 ?????
Esempio : esercizio 2019
• Beni 2018 = 10.000 ammortizzati per 5.500 residuo 4.500
• Utile 2018 destinato a riserva = 350
• Investimento 2019 = 2.200
• Ammortamento 2019 su beni NON NUOVI = 1500
• Costo beni 2019 = 4.500 + 2.200 – 1.500 = 5.200
• Incremento rilevante = 5200- 4500 = 700
• Ammortamento beni nuovi = 220 ( inferiore a 1) 350 e 2) 700) quindi
  computabile per reddito agevolato > 220 x 15% ( risparmio 220 x 9% =
  19,8)

                             Riporto a nuovo :
                          1) Utile 350 – 220 = 130
Esempio : esercizio 2020
• Beni 2018 = 10.000 ammortizzati per 5.500 residuo 4.500
• Utile 2019 destinato a riserva = 100 + 130 ( riporto dal 2019) = 230
• Investimento 2020 = zero
• Ammortamento 2020 su beni NON NUOVI = 1500 ( non si
  considerano gli acquisti di beni nuovi 2019)
• Costo beni 2020 = 4.500 + 2.200 – 3.000 = 3.700
• Incremento rilevante = 3700- 4500 = - 800 ( non c’e’ incremento)
• Ammortamento beni nuovi = 440 che non fruisce dell’agevolazione
  perché non c’e’ incremento
Regole generali
                 TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI
                     CALCOLO QUOTA UTILI DETASSATA PARAMETRO B = PERSONALE DIPENDENTE

                              Personale dipendente utilizzato in strutture ubicate nel territorio dello Stato
                                                                   Ma
Deve verificarsi incremento della base occupazionale rispetto al dato occupazionale al 30.9.2018

                                                                                  Costo lavoro 2019 = 100.000 euro
    Sembrerebbe che il costo del lavoro rilevi come dato                          Dipendenti 7 rispetto a 6 al 30.9.2018 ( costo incrementale €
      complessivo a condizione che vi sia incremento
                      occupazionale                                               15.000)
                                                                                  Dato di computo per detassazione 15000
                                                                                  Parametro occupazionale sempre al 2018
                 Per i soggetti che assumono qualifica di datore di lavoro dopo 1.10.2018, qualunque dipendente assunto si definisce incrementale
Eccedenza utili o investimenti o incremento costo personale

3 sono i parametri di riferimento su cui determinare il beneficio:
a) il reddito, in assenza del quale non è possibile fruire del beneficio;
b) l’utile accantonato a riserva nell’ammontare sopra individuato;
c) gli investimenti effettuati nell’ammontare sopra determinati

Ai fini della determinazione dell’importo da assoggettare ad aliquota ridotta, la combinazione di
questi tre parametri potrebbe non essere pienamente efficiente: ciò si verifica quando, ad
esempio,
1) il reddito è inferiore sia all’importo dell’utile rilevante sia a quello degli investimenti rilevanti,
2) il reddito ecceda almeno uno degli altri due parametri

PER QUESTO E’ PREVISTO IL RIPORTO A NUOVO DELLE ECCEDENZE ( RILEVANTE SOPRATTUTTO
QUANDO IL SOGGETTO E’ IN PERDITA)
%
Riporto a nuovo
• I° ipotesi : utile, investimenti, costo personale sono superiori al
  reddito > riporto a nuovo eccedenza
• II° ipotesi : utile superiore a investimenti + costo personale > utile
  riportato a nuovo
• III° ipotesi : somma investimenti + personale superiore a utile >
  riporto a nuovo della quota eccedente ( ma come investimento in
  beni strumentali o costo del personale ? )
Applicabilità riduzione aliquota di 9 punti
anche a soggetti Irpef
                            IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA SE
                               SCRITTURE SONO INTEGRATE
IN CONTABILITÀ ORDINARIA        Da apposito prospetto da cui
                           dovranno risultare la destinazione a
                              riserva dell’utile d’esercizio e le
                                    vicende della riserva.
Altre novità
• Acquisti di beni strumentali industria 4.0 eseguiti nel 2019, ovvero
  entro il 2020 per ordini accettati al 31.12.2019 e pagato acconto del
  20% al fornitore

• Soppressa Ace ma permesso il riporto a nuovo della eccedenza rispetto al
  reddito 2018
• Soppressa IRI

• Prorogata la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni detenuti al
  1.1.2019, con perizia e versamento al 30.6.2019
VIDEOFORUM AGENZIA ENTRATE 24.5.2018
Regole generali

        La gestione della eccedenza ace per società di persone

REDDITO D’IMPRESA= € 80.000
DEDUZIONE ACE = € 120.000
ECCEDENZA ACE TRASFORMABILE = € 40.000
ECCEDENZA RIPORTABILE = € 10.000
ECCEDENZA CONVERTITA IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP = € 30.000

Ipotesi 1                                                    Ipotesi 2 = SOCIO A (50%)
VERIFICO ALIQUOTE IRPEF                         -   23 % (FINO € 15.000) = € 3.450
- 23 % (FINO € 15.000) = 3.450 €                -   SOCIO B (50%)
- 27 % (OLTRE € 15.000 E FINO A € 28.000) = €   -   23 % (FINO € 15.000) = € 3.450
3.510                                           -   TOTALE CREDITO D’IMPOSTA = (3.450 + 3.450)
- 38 % (OLTRE € 28.000 E FINO A € 30.000) = €       = € 6.900
    760
- TOTALE= 7720
La rilevanza ai fini Ace degli interessi passivi figurativi da
contabilizzazione debiti al costo ammortizzato

    FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO SOCI
    15 settembre 2017 → Società riceve da controllante finanziamento di €
    500.000
    •Tasso di interesse: infruttifero
    • Rimborso del finanziamento: 10 rate annuali di euro 50.000 ciascuna
    • Scadenza del finanziamento: 31 dicembre 2026
    • Tasso di mercato: 2,50% > VALORE ATTUALIZZATO € 445.263,38
    • differenziale interessi al 31.12 € 3.306,67
Che tipo di riserva ? quali
                             15-set-17            DARE        AVERE
                                                                                       conseguenze per
   ATT C) IV Disponibilità liquide               500.000,00
   PASS D ) Debiti verso controllanti                          445.263,38
                                                                                 distribuzione ? Se riserve di
   PN A VI) Altre riserve                                       54.736,62             capitale rigo rs 131

                            31-dic-17             DARE        AVERE
   CE C) 17 Oneri finanziari                       3.306,67
   PASS D 3) Debiti verso controllanti                           3.306,67
                                                                                         Deducibili ?
   PASS D 3) Debiti verso controllanti            50.000,00
   ATT C) IV Disponibilità liquide                              50.000,00

• Rilevanza Ace :
• Ipotizzando che in avere venga rilevato apporto a patrimonio netto non si ha rilevanza ai fini Ace.
  D.M. 3.8.17, art. 5, comma 5 nega qualunque rilevanza Ace dell’apporto figurativo ( ma gli
  interessi passivi imputati a conto economico e non rilevanti ai fini Ires riducono l’utile di
  esercizio ?? )

• Secondo agenzia entrate sono rilevanti in quanto imputati a conto
  economico
Ace: coefficiente da applicare all’incremento
patrimoniale > interpello DRE Lombardia 954-124-2018
• In caso di periodi imposta non solari ( o frazioni di periodo di imposta)
  il nuovo coefficiente si applica al periodo successivo, anche se non di
  12 mesi)
• Esempio : per periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 il nuovo
  coefficiente è dell’1,5%, ma se il periodo chiude al 30.9.2018 per
  effetto di operazione straordinaria ? > si applica 1,5% già al periodo
  d’imposta successivo all’ultimo in cui si doveva applicare 1,6%.
• Resta da chiarire il calcolo dell’incremento per costituzione :
  ragguagliato o no ?
Regole generali
PASSIVITA’ POTENZIALI E DEDUCIBILITA’ FISCALE
 CONTENZIOSO CON DIPENDENTE CHE HA GENERATO ACCANTONAMENTO NEL 2017 PER € 30.000: A
    FEBBRAIO 2018 PER EFFETTO DI TRANSAZIONE IL DEBITO VIENE QUANTIFICATO IN € 35.000

      News letter febbraio 2018 OIC: il componente negativo non diventa un
            debito ma resta un accantonamento che viene aggiornato

       Tesi 1: derivazione rafforzata, il              Tesi 2: non si applica derivazione
                                                        rafforzata perche si tratta di un
       componente negativo si deduce                 accantonamento, quindi si deduce nel
                   nel 2017                                            2018

         TESI SCARTATA DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE    TESI AVALLATA DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE
Regole generali

PASSIVITA’ POTENZIALI E DEDUCIBILITA’ FISCALE
           Dichiarazione di fallimento entro il termine per la redazione del bilancio

      Il 20 febbraio 2018 viene dichiarato il fallimento del cliente X con un
                        credito deteriorato per € 100.000.

      Tesi 1: derivazione rafforzata, il                  Tesi 2: non si applica derivazione
                                                      rafforzata perche si tratta comunque di
      componente negativo si deduce                  aspetto valutativo, la deduzione avviene
                  nel 2017                                         quindi nel 2018

                                                     TESI AVALLATA DALLA CIRCOLARE ASSONIME 15/2018,
                                                                          PAR. 2.3
Regole generali

PASSIVITA’ POTENZIALI E DEDUCIBILITA’ FISCALE
  IPOTESI DIVERSI è IL FATTO ACCADUTO NELL’ESERCIZIO MA CONOSCIUTO SOLO DOPO, ENTRO LA
                                   REDAZIONE DEL BILANCIO

        Il 20 febbraio 2018 viene quantificato il premio dovuto ad un agente
                      sulla base del risultato dell’esercizio 2017

      Circ. Assonime 15/18 : deduzione                 Tesi rafforzata dal fatto che quando si corregge
                    2017                                un errore contabile la correzione fiscalmente
                                                             modifica il periodo d’imposta in cui il
                                                             componente doveva essere rilevato
Immobili per professionisti

                       Diverso regime fiscale a seconda della data di acquisto dell’immobile

                      Data di acquisto                               Regime fiscale
                      Dal 2007 al 2009                                  rilevanti
                      Dal 2009 al 2013                                 irrilevanti
                            Dal 2014                      Deducibili solo canoni leasing

        AGENZIA CONSTATA CHE IN ASSENZA DI UNA NORMA NON è POSSIBILE DEDURRE GLI
          AMMORTAMENTI PER IMMOBILI ACQUISTATI DAL 2014, AGGIUNGENDO CHE LE
              CESSIONI DI TALI BENI NON GENERERANNO PLUSVALENZE ( OVVIETA’)

RIS. 13/2010 > IMMOBILE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE NELL’ESERCIZIO ARTE O PROFESSIONE E’SEMPRE RILEVANTE
RIMANENZE FINALI 2017
          REGIME PER CASSA 2017 → REGIME ORDINARIO 2018

                             RIMANENZE PAGATE 2017
                                AL 31.12.2018
                  NESSUNA RILEVANZA O RILEVA COSTO ISCRITTO?

       • VALORE CONTABILE RIMANENZE FINALI 2017 = 50.000
       • 40.000 PAGATE NEL 2017 E 10.000 PAGATE NEL 2018
       • AL 1.1.2018: VALORE CONTABILE 50.000 E VALORE FISCALE 10.000
                    AL 31.12.2018: VALORE FISCALE 10.000 O 50.000?

Secondo agenzia il valore delle rimanenze non rilevanti si manifesta anche a fine 2018,
     ma come individuare, per beni fungibili, quali merci sono state cedute ? %
• VALORE CONTABILE RIMANENZE FINALI 2017 = 50.000
1.1.2018         • 40.000 PAGATE NEL 2017 E 10.000 PAGATE NEL 2018
                 • AL 1.1.2018: VALORE CONTABILE 50.000 E VALORE FISCALE 10.000

                  • VALORE CONTABILE RIMANENZE FINALI 2017 = 50.000 RILEVANTI
31.12.2018
    1)              FISCALMENTE PER 10.000, NESSUNA OPERAZIONE > RIMANENZE FINALI
                    50.000 DI CUI 40.000 NON FISCALMENTE RILEVANTI

                  • VALORE CONTABILE RIMANENZE FINALI 2017 = 50.000 RILEVANTI
 31.12.2018
     2)             FISCALMENTE PER 10.000, ACQUISTI 2018 40.000, CESSIONI 2018 40.000,
                    RIMANENZE FINALI 50.000 : QUALI MERCI SONO STATE CEDUTE ?

Cessione merci acquistate e pagate nel                              Cessione merci acquistate e pagate nel
 2017 > R.F. finale fiscale 50.000 , R.I.                            2018 > R.F. fiscale 10.000, R.I. fiscale
   fiscale 10.000 > reddito = 40.000                                        10.000 > reddito zero
Decreto Dignità , D.L. 87 del 12.07.2018
• Disposizioni in materia di iperammortamento
• Abrogazione società sportive dilettantistiche
  lucrative
La disciplina dell’iperammortamento in caso di cessione del bene

                                Vecchia disciplina

                       BENI ACQUISTATI ENTRO IL 13.07.2018

             SE CEDUTI, IL                                         SE DESTINATI A
                                 SE SOSTITUITI CON ALTRI BENI
             BENEFICIO SI          4.0 IL BENEFICIO CONTINUA         STRUTTURA
         INTERROMPE CON LA
                                 ( ATTENZIONE SE IL COSTO DEL   PRODUTTIVA UBICATA
                                   NUOVE BENE È MINORE DI
         CESSAZIONE DELL’IPER         QUELLO SOSTITUITO)        ALL’ESTERO NESSUNA
                                                                   CONSEGUENZA
La disciplina dell’iperammortamento in caso di cessione del bene

                                      Nuova disciplina

                               BENI ACQUISTATI DAL 14.07.2018:
                   ART.7, COMMA 1 : IPERAMMORTAMENTO SPETTA PER BENI
                            UTILIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO

    SE DESTINATI A                Ma cosa significa struttura
     STRUTTURA                   produttiva estera : il cantiere
                                              ??
 PRODUTTIVA UBICATA              NO , CHIARIMENTO TRAMITE              SE CEDUTI A TERZI
FUORI DAL TERRITORIO                   EMENDAMENTO

     DELLO STATO
                                                                           continua
• Iperammortamento cessa, nonostante possa continuare ammortamento
             normale ( nel caso di destinazione a strutture produttive estere della
             impresa residente)

           • Si procede al recupero della precedente agevolazione complessivamente
             fruita tramite variazione in aumento , in unica soluzione, nel periodo
             d’imposta di cessione o destinazione all’estero ( senza sanzioni o interessi)

           • Se viene acquistato un bene sostitutivo , industria 4.0 si applicano le norme
             della L.205/17 art. 1 c. 35 e 36, anche per beni delocalizzati, che quindi
             cessano di produrre agevolazione la quale si sposta sul bene sostitutivo, ma
             se bene nuovo ha costo inferiore vi e’ recupero della differenza di
             agevolazione beneficiata

           • Se il bene è acquistato in leasing, il beneficio dell’iperammortamento si fruisce ( in misura
             molto ridotta) anche sul prezzo di riscatto > quindi il periodo di sorveglianza quanto diventa
PROBLEMA     lungo ? E in caso di cessione durante l’ammortamento del riscatto viene recuperato l’intero
             bonus o solo quello rapportato al prezzo di riscatto ?
esempi
• 1) Bene acquistato nel        • 1) agevolazione fruita
  2017 per € 100.000 ceduto       per ultima volta nel
  nel 2019 senza alcun altro      2019 pro rata temporis
  acquisto

• 2) Bene acquistato nel        • 2) agevolazione continua ad
  2017 per € 100.000 ceduto       essere fruita rapportata al
  nel 2019 con acquisto di        valore del bene nuovo ( se
  bene sostitutivo                inferiore a quello vecchio)

• 3) Bene acquistato nel        • 3) nessuna conseguenza,
  2017 per € 100.000 e            l’agevolazione continua ad
  destinato nel 2019 a            essere fruita
  struttura produttiva estera
esempi
• 4) Bene acquistato il          • 4) nel 2019 variazione in
  16.7.2018 € 100.000              aumento per recuperare
  ceduto nel 2019 senza            bonus fruito nel 2018
  alcun altro acquisto

• 5) Bene acquistato il          • 5) agevolazione continua ad essere
  16.7.2018 per € 100.000          fruita rapportata al valore del bene
                                   nuovo ( se inferiore a quello
  ceduto nel 2019 con acquisto     vecchio) e recupero agevolazione
  di bene sostitutivo              per differenza dei costi di acquisto

• 6) Bene acquistato il          • 6) recupero agevolazione come punto
  16.7.2018 per € 100.000 e        4), mentre se venisse acquistato bene
  destinato nel 2019 a             industria 4.0 nel 2019 continua
  struttura produttiva estera      vecchia agevolazione ( attenzione se
                                   valore bene nuovo minore di quello
                                   vecchio)
La disciplina della revoca degli aiuti di stato
     Il caso particolare di beni per i quali si è fruito di aiuto di
                      stato ( art. 5 del decreto)

      BENI ACQUISTATI ENTRO DAL 14.07.2018 E DELOCALIZZAZIONE
           AVVENUTA ENTRO CINQUE ANNI DA INVESTIMENTO

                                                          SE DELOCALIZZATI
    SE DELOCALIZZATI                                      ANCHE IN AMBITO
                           VIENE IRROGATA SANZIONE DA 2
  OLTRE UE, IL BENEFICIO       A 4 VOLTE AIUTO FRUITO     NAZIONALE VIENE
   VIENE RECUPERATO                                        SEMPLICEMENTE
                                                          MENO IL BENEFICIO
Per investimenti eseguiti prima del 14 07.2018
vale regola di cui art. 1 , comma 60 L. 147 del 2013
• Le imprese che entro tre anni dalla concessione di contributi pubblici
  in conto capitale, delocalizzino la propria produzione dal sito
  incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con
  conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento,
  decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i
  contributi in conto capitale ricevuti.
Le norme applicabili dal 2019: la Direttiva 2016/1164 (
Atad) e lo schema di decreto legislativo
• Interessi passivi per soggetti Ires: 3 novità

• Interessi passivi deducibili in toto nel limite di quelli attivi, aumentati della
  quota di attivi eccedente i passivi degli anni precedenti
• Il 30% del Rol è in prima battuta il quantum deducibile, ma poi esso viene
  aumentato della quota Rol eccedente dei 5 anni precedenti partendo dal
  più remoto
• Gli interessi passivi capitalizzati entrano nel computo del ROL
• Il Rol si calcola con i valori fiscali non più con quelli contabili
Meccanismo di funzionamento

       NUOVA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI E DELLE
        PLUSVALENZE DA SOGGETTI BLACK LIST

     VECCHIA BLACK               NUOVA BLACK
         LIST                       LIST

                                                              dipende dalla verifica del
       casistico/formalizzata                                 tax rate nominale dello
            ottenuta con         criterio “ sostanziale/non
                                        formalizzato          stato estero.
     l’emanazione di una lista                                B.L. se esso risulta
        ex D.M. 21.11.2001          DECORRENZA 2016
                                                              inferiore al 50% di quello
                                                              nazionale
CONSEGUENZE DEL CAMBIAMENTO : UN SOGGETTO
RESIDENTE POTEVA PARTECIPARE AD UNA SOCIETA’
   WHITE LIST CHE E’ DIVENUTA BLACK LIST PER
             EFFETTO DEL TAX RATE

                                          ESEMPIO

          Insediamento produttivo in Paese ex White List, fuori dalla unione europea, nel quale si
                                   beneficia di regimi speciali start up
LE MODIFICHE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 E LA CIRC.
ASSONIME N.15 DEL 27 GIUGNO 2018
          2 NOVITA’ : COMMI 1007 E 1009 ART. 1 LEGGE BILANCIO
                                 2018

          CIRC. 35/16 : DIVIDENDI    COMMA 1007 : DIVIDENDI
          PRODOTTI QUANDO LA           PRODOTTI QUANDO LA
         SOCIETÀ ERA BLACK LIST       SOCIETÀ ERA WHITE LIST
          MENTRE AL MOMENTO            MENTRE AL MOMENTO
        DELL’INCASSO ESSA È WHITE   DELL’INCASSO ESSA È BLACK
                    LIST                       LIST

                                                                   DECORRENZA ?
                                                                 SICURAMENTE DAL
                                                                2018 , MA SECONDO
                                                                 ASSONIME ANCHE
                                                                    RETROATTIVA
             TASSAZIONE
         INTEGRALE ( POICHÉ
          VA CONTROLLATO                TASSAZIONE CON
         ANCHE IL MOMENTO                 ESCLUSIONE
           DI FORMAZIONE
              DELL’UTILE)
LE MODIFICHE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 E LA CIRC.
ASSONIME N.15 DEL 27 GIUGNO 2018
          2 NOVITA’ : COMMI 1007 E 1009 ART. 1 LEGGE BILANCIO
                                 2018

                                     SE È POSSIBILE DIMOSTRARE         AGEVOLAZIONE
        MINIPEX :DIVIDENDI TASSATI
                                      LO SVOLGIMENTO DI UNA          CONCESSA A TUTTI I
                                          EFFETTIVA ATTIVITÀ
        AL 50% SE PROVENIENTI DA     COMMERCIALE DA PARTE NEL
                                                                       SOGGETTI IRES
          SOGGETTO BLACK LIST           MERCATO IN CUI ESSA            ANCHE SE NON
                                               RISIEDE                 CONTROLLANTI

                                                                 •   NORMA DI VALENZA INNOVATIVA,
                                                                     VALEVOLE PER LE DISTRIBUZIONI
                                                                     ESEGUITE A PARTIRE DAL 2018
Contabilità semplificata
    Novità e chiarimenti nel reddito d’impresa e
    imposizione diretta

                  I costi finanziari da preammortamento per contratti di leasing da
                                              stipulare

Tesi 1) deducibili per competenza                                  Tesi 2) deducibili in base alla
quali interessi passivi, quindi non                                durata del contratto, tramite
 correlati al contratto di leasing                                         risconto attivo

      Tesi sostenuta da CTR                                                Tesi sostenuta da
        Toscana 60/8/12                                                  Cassazione n. 8897 del
                                                                               11.4.2018
Versamenti soci : qualificazione e
conseguenze in caso di cessione di quota
• Cass. N. 20978 del 23.8.2018: il titolo del versamento soci, finanziamento con diritto alla restituzione o a fondo perduto, va
  individuato va provato dal socio in base a :
• Finalità pratiche
• Interessi che sono sottesi
> Quindi se il versamento è richiesto a causa di difficile situazione economica finanziaria della società esso va considerato a fondo
perduto

• Il socio aveva ceduto la propria quota e la cassazione ha negato l’esistenza di un credito posto in
  capo all’acquirente della quota poiché il versamento doveva intendersi a fondo perduto

 • Cass. N.16049/2015 se vi è un finanziamento, in caso di cessione della quota e silenzio sul punto nel contratto di cessione, il
   creditore resta il precedente socio: il credito non si trasferisce automaticamente per effetto della cessione, quindi in caso di
   rinunzia dopo la cessione di quote, inapplicabile art. 88 Tuir
Ris 64/E del 14.09.2018: passaggi di regime
forfettario/semplificato
• Art. 1, comma 70 L. 190/14 : I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore
  aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione
  annuale da presentare successivamente alla scelta operata
• Ris. 64/18 : Ciò posto, si è dell’avviso che la scelta per comportamento concludente, esercitata nel 2015, di avvalersi del regime contabile
  semplificato di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, conseguentemente, di determinare il reddito secondo i criteri di cui all’articolo
  66 del TUIR - in luogo del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014 - non vincoli l’istante alla permanenza triennale nel regime
  scelto, trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori ????
• Ris 64/18 : Si ritiene, infatti, che il vincolo triennale, ivi previsto, rilevi solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato di
  cui all’articolo 18, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario. CORRETTO

• Una possibile interpretazione :
• Avendo optato nel 2015 per regime semplificato , il triennio scade nel 2017 e l’opzione ivi eseguita per regime delle annotazioni Iva non
  vincola il contribuente per un triennio di semplificato ( perchè non è una opzione vera e propria) , ma se l’opzione fosse stata eseguita nel
  2016, sarebbe escluso il rientro nel forfait nel 2018 poiché il triennio di permanenze obbligatoria non sarebbe trascorso.
Interpello n. 30 dell’8 ottobre 2018
• Art. 177 comma 2 Tuir: conferimento a realizzo blindato se la
  conferitario acquisisce il controllo.
• Conferimento contemporaneo di più partecipazioni che globalmente
  fanno acquisire il controllo alla conferitaria è operazione valida ai fini
  dell’art. 177 comma 2 Tuir.

• E’ con la successiva scissione asimmetrica che si manifesta il
  connotato abusivo.
PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

                            ARTICOLO 83 TUIR

   «Per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-
      ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle
        disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle
   disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di
   qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio
                  previsti dai rispettivi principi contabili»
LA DERIVAZIONE RAFFORZATA: CHE COSA
SIGNIFICA E A CHI SI APPLICA ( Circ. 7/2011)
• Valgono, in deroga alle norme del Tuir i criteri di :
• Qualificazione: esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in
  essere e, conseguentemente, dei relativi effetti che da essa derivano tanto
  sul piano economico-patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico.
• Classificazione: costituisce il passo successivo: infatti, una volta individuato
  il "modello" giuridico-negoziale di riferimento occorre definirne gli specifici
  effetti che la stessa eventualmente produce sul reddito e, contestualmente,
  individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi
  reddituali e/o patrimoniali.
• Imputazione temporale : corretta individuazione del periodo d'imposta in
  cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a
  formare la base imponibile
ORDINANZA CASSAZIONE N. 23171/2017

       ANNO N                     ANNO N+1

                               • ESERCIZIO OPZIONE
• CONSEGNA MERCE (ORO)
                              (RICONSEGNA/PAGAMENTO)
   • POSSIBILE AVVIO
                            • TRASFERIMENTO FORMALE
      LAVORAZIONE
                                     PROPRIETÀ

           ESERCIZIO COMPETENZA: ANNO N
IMPUTAZIONE TEMPORALE
                   CESSIONE BENI
       ART. 108 TUIR                     OIC

  ➢ DATA CONSEGNA BENI/
    STIPULA ATTO IMMOBILI
➢ TRASFERIMENTO PROPRIETÀ       EFFETTIVO TRASFERIMENTO
                                    RISCHI E BENEFICI
ANCORA VALIDO MICRO-IMPRESE

        NESSUNA SOSTANZIALE MODIFICA PER SERVIZI
PAGAMENTO DIFFERITO
                                  ACQUISTO ATTREZZATURA

     COSTO DI ACQUISTO → € 110.000
     CONSEGNA (E TRASFERIMENTO RISCHI E BENEFICI) → 01.01.2017
     PAGAMENTO → € 10.000 CONSEGNA/€ 100.000 31.12.2019
     TASSO DI INTERESSE DI MERCATO → 5%
     VALORE ATTUALE DEBITO → € 86.383,76
     VALORE ISCRIZIONE ATTEZZATURA IN BILANCIO → € 96.383,76

   VALORE PER COMPUTO                                    VALORE PER COMPUTO
     AMMORTAMENTI:                                      SUPERAMMORTAMENTI:
       € 96.383,76                                            € 110.000

   Differenziale di € 13.617                       Deducibili in misura integrale in quanto
rappresentano interessi passivi                       esclusi da ROL ( non derivano da
 imputabili pro rata temporis                        rapporto avente causa finanziaria)
DECORRENZA AMMORTAMENTO

             OIC 16                       ART. 102 TUIR

                                     «Le quote di ammortamento …
  «l’ammortamento decorre dal
                                        sono deducibili a partire
momento in cui l’immobilizzazione
                                       dall’esercizio di entrata in
 è disponibile e pronta per l’uso»
                                           funzione del bene»
DECORRENZA AMMORTAMENTO
       01.12.2017 → CONSEGNA IMPIANTO PRONTO USO
             15.01.2018 → ENTRATA IN FUNZIONE

     MICRO-IMPRESA                SOCIETÀ NON-MICRO

➢ AMMORTAMENTO IN BILANCIO
                               CRITERIO DI VALUTAZIONE O DI
➢ VARIAZIONE IN AUMENTO IN      IMPUTAZIONE TEMPORALE?
       DICHIARAZIONE

        DECORRENZA SUPERAMMORTAMENTO → 2018
AMMORTAMENTO PRIMO ESERCIZIO
               DATA ACQUISTO → 31.01.2017
           VALORE DA AMMORTIZZARE → € 50.000
                 AMMORTAMENTO → 20%

       OIC 16                            ART. 102 TUIR
50.000 x 20% x 11/12                   50.000 x (20% : 2)
     € 9.166,67                             € 5.000
SVALUTAZIONE
                       ART. 101 TUIR
       SONO DEDUCIBILI SOLE MINUSVALENZE REALIZZATE

                                  MA POSSO CONTINUARE A
                                     DEDURRE QUOTE
                                  AMMORTAMENTO PIÙ ALTE
NON OPERA IL PRINCIPIO DI              CONDIZIONE →
DERIVAZIONE RAFFORZATA             PRIMA DI SVALUTAZIONE
                                 AMMORTAMENTI CIVILISTICI <
                                 AMMORTAMENTI DEDUCIBILI
                                         (risoluzione 98/E/2013)
AMMORTAMENTO TERRENI

ACQUISTO FABBRICATO + TERRENO → € 100.000
VALORE PERIZIA → TERRENO € 8.000; FABBRICATO € 92.000
VALORE FISCALE (RS77) → TERRENO € 20.000 (20%); FABBRICATO € 80.000

   AMMORTAMENTO BILANCIO                    AMMORTAMENTO DEDUCIBILE
        92.000 x 3%                               80.000 x 3%
          € 2.760                                   € 2.400
SALE AND LEASE-BACK
               RISOLUZIONE 77/E/2017

  MICRO-IMPRESE                 SOCIETÀ NON-MICRO

 DUE OPERAZIONI IN             PRINCIPIO DERIVAZIONE
UN UNICO CONTRATTO                  RAFFORZATA

  PLUS IMPONIBILE              PLUS RIPARTITA LUNGO
ESERCIZIO DI REALIZZO           DURATA CONTRATTO
CREDITI E DEBITI

              CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO

                               - DIFFERENZIALE NEGATIVO
     NO CRITERIO                 NON SOGGETTO ART. 106
     VALUTAZIONE                          TUIR;
                               - COMPONENTI POSITIVI E
CRITERIO QUALIFICAZIONE           NEGATIVI FISCALMENTE
                                        RILEVANTI
Cessione di beni a prezzo differito
• Es.. Merce venduta per € 100.000 all’1.1.2017 e pagamento che avviene al
  31.12.2019 . Tasso di mercato 3% .
• Determinazione del valore attuale del credito : € 91.743 mentre il
  differenziale rappresenta il provento finanziario € 8.257 imputato pro rata
  temporis quindi 2752 per esercizio
• Scrittura contabile anno 1 : Dare credito 94.495 avere ricavo 91.743 avere
  interessi attivi 2752
• Interessi attivi commerciali permettono di dedurre per pari importo
  interessi passivi Circ. 19/09 : Per quel che riguarda gli interessi attivi
  derivanti dai medesimi rapporti, gli stessi assumono, al contrario, sempre
  rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 96, qualora derivino da crediti
  di natura commerciale, siano essi impliciti che espliciti.
PERDITE SU CREDITI
                     ARTICOLO 101, COMMA 5, TUIR

    «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei
        crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili»
                                                NO DERIVAZIONE RAFFORZATA

                                TELEFISCO 2018

       «Si conferma che il valore fiscale del credito corrisponde a quello
    desunto dalla corretta applicazione del criterio del costo ammortizzato»
                                                SÌ DERIVAZIONE RAFFORZATA
PERDITE SU CREDITI

        DATA FALLIMENTO SOCIETÀ CLIENTE → 15.01.2018
       PERDITA SU CREDITI → BILANCIO 31.12.2017 (OIC 29)

              PERDITA FISCALMENTE DEDUCIBILE?

           SÌ (?)                             NO (?)
OPERA PRINCIPIO DERIVAZIONE          MANCATO RISPETTO VINCOLO
        RAFFORZATA                       TEMPORALE TUIR
La rilevanza ai fini Ires degli interessi passivi figurativi da
contabilizzazione debiti al costo ammortizzato

    FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO SOCI
    15 settembre 2017 → Società riceve da controllante finanziamento di €
    500.000
    •Tasso di interesse: infruttifero
    • Rimborso del finanziamento: 10 rate annuali di euro 50.000 ciascuna
    • Scadenza del finanziamento: 31 dicembre 2026
    • Tasso di mercato: 2,50% > VALORE ATTUALIZZATO € 445.263,38
    • differenziale interessi al 31.12 € 3.306,67
Che tipo di riserva ? quali
                            15-set-17                    DARE         AVERE
                                                                                                  conseguenze per
  ATT C) IV Disponibilità liquide                       500.000,00
  PASS D ) Debiti verso controllanti                                   445.263,38
                                                                                            distribuzione ? Se riserve di
  PN A VI) Altre riserve                                                54.736,62                capitale rigo rs 131

                           31-dic-17                     DARE         AVERE
  CE C) 17 Oneri finanziari                               3.306,67
  PASS D 3) Debiti verso controllanti                                    3.306,67
                                                                                                    Deducibili ?
  PASS D 3) Debiti verso controllanti                    50.000,00
  ATT C) IV Disponibilità liquide                                       50.000,00

D.M. 3.8.2017 art. 1 : Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto
di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti
positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove
siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di
mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato»;

                      Quindi se qualcuna delle condizioni sopra previste non si manifesta
                         non si applica nemmeno la conseguenza della indeducibilità
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

  CRITERI CIVILISTICI           CRITERI FISCALI

                             ➢ VALUTAZIONE SU BASE
 ➢ CRITERIO COMMESSA
                              CORRISPETTIVI PATTUITI
        COMPLETATA
➢ CRITERIO PERCENTUALE DI
      COMPLETAMENTO         NO DERIVAZIONE RAFFORZATA
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