PADOVA 28 NOVEMBRE 2018 - ODCEC Padova
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PADOVA 28 NOVEMBRE 2018 1) LA PACIFICAZIONE FISCALE E PRIME CONSIDERAZIONI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2) I CHIARIMENTI DEL FORUM DEL 24 MAGGIO 2018 3) LE NOVITÀ IN MATERIA DI IPERAMMORTAMENTO NEL DECRETO DIGNITÀ 4) NUOVA DEDUCIBILITÀ PER INTERESSI PASSIVI DAL 2019 E LE RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE SUL REDDITO D’IMPRESA 5) LA DISCIPLINA DEL DIVIDENDI BLACK LIST : LE NOVITÀ IL CORSO DAL 2018 6) IL PUNTO SUL CONCETTO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA ALLA LUCE DEI RECENTI SPUNTI INTERPRETATIVI
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019 • DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC • 1) CONSEGNATI ENTRO 24.10.2018 ( NON ANCORA NOTIFICATO AVVISO DI ACCERTAMENTO O INVITO AL CONTRADDITTORIO) se eseguito accesso ma non consegnato pvc al 24 ottobre non è possibile fare alcuna sanatoria • PVC CON SOLE SANZIONI : SI RITIENE NON SANABILE CON ECCEZIONE DI QUELLE DA RW, POSTO CHE è STATO CITATO ESPRESSAMENTE ART. 12 COMMI 2 BIS E 2 TER DL78/09 • 2) PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ( anche nel caso di dichiarazione omessa , cfr Relazione accompagnamento) ENTRO 31 MAGGIO 2019 • 3) VIOLAZIONI SANABILI: imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. • 4) NON UTILIZZABILI PERDITE PREGRESSE PER INTEGRARE IMPONIBILE . ES- IMPONIBILE ORIGINARIO 100, CON PERDITE PREGRESSE NON UTILIZZATE 1000. PVC ATTESTA MAGGIORE IMPONIBILE DI 20, NON è POSSIBILE FARE INTEGHRATIVA UTILIZZANDO LA RESIDUA PARTE DI PERDITE PREGRESSE • 5) PER PVC A SOGGETTI IN TRASPARENZA DICHIARAZIONE ESEGUITA DAI SOCI • 6) VERSAMENTO MAGGIORE IMPOSTA SENZA SANZIONI ENTRO 31 MAGGIO 2019, CON POSSIBILE RATEAZIONE IN 20 RATE TRIMESTRALI ( ESCLUSA COMPENSAZIONE) • 7) PERFEZIONAMENTO SI PRODUCE CON A) PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE E B) VERSAMENTO , ANCHE PRIMA RATA Considerazione: impossibile definire il singolo rilievo, quindi occorre « accettare» tutto il PVC. Si ricorda che è possibile il ravvedimento operoso ordinario a seguito del PVC con cui si potrebbe regolarizzare anche un solo rilievo
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019 • DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI ACCERTAMENTO • 1) Avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro 24.10.18, non impugnati e ancora impugnabili . ATTENZIONE: DOPO 24 OTTOBRE L’EVENTUALE INOLTRO DI ISTANZA DI ADESIONE INIBISCE LA SANATORIA IN BASE AI CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE • Cosa si intende per data di notifica ? Quella di spedizione da parte dell’Ente accertatore o quella di ricezione da parte del contribuente ? • Art, 60 , DPR 600/73 : « Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto» • Quindi mentre per i termini che sono posti a tutela del contribuente ( es. acquiescenza) la notifica si intende decorrente dalla data di ricezione, ma nel caso della sanatoria la tutela del contribuente comporta che il termine decorra dalla data di spedizione. • In tal senso Cass. 351/2014 , MA SECONDO PROVVEDIMENTO 9 NOVEMBRE FA FEDE DATA RICEZIONE, QUINDI ACCERTAMENTO SPEDITO IL 24 MA RICEVUTO IL 26 OTTOBRE NON E’ DEFINIBILE
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019 • DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI ACCERTAMENTO • 2) DEFINIBILI CON IL PAGAMENTO DELLE SOLE IMPOSTE ENTRO 30 GIORNI DA 24.10.2018 ( O ENTRO TERMINE PRESENTAZIONE RICORSO SE PIU’ AMPIO) • 3) DEFINIZIONE SENZA SANZIONI ANCHE PER INVITI AL CONTRADDITTO O ACCERTAMENTO CON ADESIONE • 4) Accertamenti con adesione sottoscritti al 24.10.18, sanabili con versamento entro 20 giorni dal 24.10.18 delle sole imposte , e chi ha pagato prima rata entro il 24 ottobre ?? ESCLUSO SECONDO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA ENTRATE ( Provve. 9.11.2018) • 4) PERFEZIONAMENTO SANATORIA CON VERSAMENTO O PRIMA RATA ( 20 rate trimestrali) • 5) ESCLUSA COMPENSAZIONE Considerazione : tempi molto stretti per assumere la decisione
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019 • DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI ACCERTAMENTO • PROBLEMA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO GIA’ NOTIFICATI ALLA SOCIETA’ DI PERSONE AL 24 OTTOBRE, MA NON NOTIFICATI AI SOCI • I SOCI: • 1) NON POSSONO DEFINIRE UN AVVISO CHE NON è STATO LORO NOTIFICATO AL 24 OTTOBRE • 2) ANCHE SE FOSSERO IN POSSESSO DI PVC AL 24 OTTOBRE E’ DUBBIO CHE SIA DEFINIBILE ESSENDO GIA’ STATO «CHIUSO» CON AVVISO DI ACCERTAMENTO • 3) INTEGRATIVA SPECIALE NON ESPERIBILE IN PRESENZA DI CONOSCENZA DI ATTI DI CONTESTAZIONE, ACCESSI ETC ETC
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019 • DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI ACCERTAMENTO • PROBLEMA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI ALLA SRL A RISTRETTA BASE SOCIETARIA MENTRE I SOCI NON HANNO ANCORA RICEVUTO AL 24 OTTOBRE 2018 ALCUN PROVVEDIMENTO • I SOCI: • 1) POTRANNO ESEGUIRE INTEGRATIVA SPECIALE ? • SEMBREREBBE POSSIBILE ALLA LUCE DEL FATTO CHE ESSI NON HANNO FORMALE CONOSCENZA DI PROCEDIMENTI ANTECENDENTI IL 24 OTTOBRE 2018 A LORO CARICO
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019 • DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTENZIOSO • CONTENZIOSO PENDENTE IN QUALUNQUE GRADO DI GIUDIZIO NEL SENSO CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DEVE ESSERE STATO NOTIFICATO RICORSO ALLA CONTROPARTE • 1) DEFINIZIONE CON VERSAMENTO SOMMA PARI AL VALORE DELLA CONTROVERSIA ( IMPOSTA AL NETTO DI SANZIONI ED INTERESSI), ma i contributi previdenziali vanno versati per intero ( circ. Inps 140 del 2.8.16), ridotta AL 90% in base ad emendamento approvato in Commissione Finanze Senato • 2) IN CASO DI VITTORIA IN PRIMO GRADO 50% VAL. CONTR. ( attenzione occorre sentenza depositata entro il 24 ottobre) ridotta AL 40% in base ad emendamento approvato in Commissione Finanze Senato • 3) IN CASO VITTORIA IN SECONDO GRADO 20% VAL. CONTR. ( si segnala che avanti la Cassazione l’Ade risulta vittoriosa nel 68% dei casi) ridotta AL 15% in base ad emendamento approvato in Commissione Finanze Senato • Aggiunta ipotesi di vittoria in entrambi i gradi del giudizio con versamento di 5% del valore della lite • * RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO: IN CASO DI SOCCOMBENZA PARZIALE LE RIDUZIONE SI APPLICANO LIMITATAMENTE AL VALORE DELLA CONTROVERSIA IN CUI E’ SOCCOMBENTE L’ADE. • 4) IN CASO DI CONTROVERSIA RELATIVE ALLE SOLE SANZIONI DEFINIZIONE CON 15% O 40% SE NON C’E’ GIUDIZIO ALCUNO • 5) ENTRO 31 MAGGIO 2019 PRESENTATA DOMANDA DI DEFINIZIONE E ESEGUITO VERSAMENTO CON POSSIBILE SCOMPUTO DELLE SOMME VERSATE IN PRECEDENZA ( ESCLUSO RIMBORSO ECCEDENZA)
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019 • DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTENZIOSO • CONTENZIOSO PENDENTE IN QUALUNQUE GRADO DI GIUDIZIO NEL SENSO CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DEVE ESSERE STATO NOTIFICATO RICORSO ALLA CONTROPARTE • 6) NON VI E’ AUTOMATICA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI. TRANNE CHE SIA PRODOTTA SPECIFICA ISTANZA DICHIARANDO DI VOLERSI AVVALERE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO. IN TAL CASO IL PROCESSO È SOSPESO FINO AL 10 GIUGNO 2019 . • Cosa accade se non è prodotta istanza di rinvio e la causa viene trattata e decisa dopo il 24 ottobre ? • Tesi 1) il mancato rinvio determina la scelta di non avvalersi della definizione agevolata • Tesi 2 ) L’unica data rilevante è il 24 ottobre dopo di che qualunque evento successivo non modifica il diritto alla definizione • 7) PER LE CONTROVERSIE DEFINIBILI SONO SOSPESI PER NOVE MESI I TERMINI DI IMPUGNAZIONE, ANCHE INCIDENTALE, DELLE PRONUNCE GIURISDIZIONALI E DI RIASSUNZIONE, NONCHÉ PER LA PROPOSIZIONE DEL CONTRORICORSO IN CASSAZIONE CHE SCADONO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO FINO AL 31 LUGLIO 2019.
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019 • DEFINIZIONE AGEVOLATA PER ASD E SSD ( Provv. 13.11.18) • 1) DEFINIZIONE DEI PERIODI D’IMPOSTA NON PRESCRITTI ( ANCHE SINGOLO PERIODO) A CONDIZIONE CHE NON VI STATO ACCERTAMENTO , AI FINI IRES E IRAP PER UN IMPONIBILE NON SUPERIORE A € 30.000 APPLICANDO LE REGOLE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE EX ART. 9 • 2) IN PRESENZA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINIZIONE POSSIBILE CON 50% IMPOSTE ACCERTATE E 5% SANZIONI ( IVA DOVUTA PER INTERO) • 6) DEFINIZIONE LITI FISCALI ( RICORSO INOLTRATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO) CON IMPORTO PARI AL • 40% VALORE LITE E 5% SANZIONI SE NON VI E’ STATA PRONUNCIA , • 10% VALORE LITE E 5% SANZIONI SE VI è STATA PRONUNCIA FAVOREVOLE, • 50% VALORE LITE E 5% SANZIONI SE PRONUNCIA è FAVOREVOLE AGENZIA DELLE ENTRATE . • Se ammontare contestato con avviso di accertamento supera € 30.000 la definizione è ammessa solo con gli art. 2 e 6 del decreto
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019 • DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE • 1) TEMPISTICA : 1) FINO AL 31 MAGGIO 2019 E POSSIBILE SANARE ERRORI O OMISSIONI COMMESSI NELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE FINO AL 31.12.2017. • 2) IMPOSTE SANABILI: AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E RELATIVE ADDIZIONALI, DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO • INTEGRAZIONE : 2) AMMESSA NEL LIMITE DI € 100.000 PER CIASCUN ANNO , AI FINI DELLE IMPOSTE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, LIMITE DELLA INTEGRAZIONE 30% DEL REDDITO DICHIARATO , MA : • « Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui e' possibile l'integrazione ai sensi del presente comma». COSA SIGNIFICA CON PRECISIONE ??? • DICHIARAZIONE IN PERDITA O INFERIORE A € 100.000: INTEGRAZIONE POSSIBILE PER MASSIMO DI € 30.000 DI INCREMENTO DI IMPONIBILE QUINDI CHI HA DICHIARATO MENO DI € 100.000 Può INTEGRARE UN IMPORTO MAGGIORATO COMUNQUE NON SUPERIORE A € 30.000.
« Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui e' possibile l'integrazione ai sensi del presente comma I TESI : IL TETTO E’ DI € 100.000 MA PER SINGOLA IMPOSTA PER CUI SE DI DOVESSE INTEGRARE IRES, IRAP E IVA , PONIAMO IN MISURA UGUALE , AVREMMO UN IMPONIBILE INTEGRABILE MASSIMO DI € 33.000 PER CIASCUN SETTORE IMPOSITIVO, FERMO RESTANDO IL LIMITE DEL 30% SE SI è DICHIRATO PIU’ DI € 100.000 II TESI : IL TETTO E’ DI € 100.000 MA PER IL TOTALE DI IRES , IRAP E IVA , DA CONTROLLARE CON IL TETTO PER RITENUTE, ES. INTEGRO PER 60.000 EURO RILEVANTI AI FINI IRES, IRAP E IVA E MI RESTANO € 40.000 PER RITENUTE NON OPERATE O OPERATE E NON DICHIARATE
« Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui e' possibile l'integrazione ai sensi del presente comma Il caso particolare della adesione per società di persone I° soglia per la società IL TETTO E’ DI € 100.000 riguarda il maggiore imponibile che rileva ai fini Iva e Irap, e separatamente l’ammontare delle ritenute non versate II° soglia per il socio IL TETTO E’ DI € 100.000 ( e quello percentuale) va commisurato al reddito complessivo e non solo al reddito d’impresa
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019 • 4) VERSAMENTO : • A) 20% SUL MAGGIORE IMPONIBILE IRES O IRPEF PER imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali, e dell'imposta regionale sulle attività produttive; • B) 20% DELLA MAGGIORI RITENUTE • C) ALIQUOTA MEDIA IVA • ATTENZIONE AL CASO DELLE SOCIETA’ TRASPARENTI: VI SAREBBE IL RADDOPPIAMENTO DELLA IMPOSTA SOSTITUTIVA ( SOCIETA’/SOCI)
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019 • 5) PER OTTENERE LA DEFINIZIONE: • A) OCCORRE PRESENTARE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER UNO O PIU’ PERIODI NON PRESCRITTI • B) VERSAMENTO ENTRO 31.LUGLIO 2019 IN UNICA SOLUZIONE O IN RATE DI CUI LA PRIMA AL 30 SETTEMBRE 2019 • 6) NON UTILIZZABILI PERDITE PREGRESSE, NON ESEGUIBILE LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE • 7) DEFINIZIONE IMPOSSIBILE SE : • A) NON PRESENTATA DICHIARAZIONE ANCHE PER UN SOLO PERIODO D’IMPOSTA • B) GIA AVVIATI ACCESSI E VERIFICHE
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019 • ASPETTI PENALI: • A) COPERTE LE PREVISIONI DI CUI AGLI ARTT 2 E 3 D.LGS 74/2000 CIOE’ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE FATTURE O ALTRI DOCUMENTI O ALTRI ARTIFICI MA LA COPERTURA NON E’ ESPLICITA • SI RICAVA DAL FATTO CHE E’ PUNITO PENALMENTE CHIUNQUE UTILIZZI L’INTEGRATIVA PER FAR EMERGERE ATTIVITA’ FINANZIARIE O PATRIMONIALI O DENARO CHE PROVIENE DA REATI DIVERSI DA QUELLI DEGLI ARTT. 2 R 3 DEL DLGS 74/2000
DECRETO FISCALE MANOVRA 2019 • ASPETTI PENALI: • B) NON SONO PREVISTE COPERTURE SULLA TEMATICA DEL FALSO IN BILANCIO
Violazione formali diverse da RW • Sanate con versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta • ( emendamento approvato in Commissione finanze)
MISURE FISCALI NEL DDL STABILITA’ 2019
Regole generali REGIME FORFETTARIO PERSONE FISICHE Ricavi o compensi non superiori a € 65.000 nel 2018, NON VI SONO PIU’ I LIMITI SEPARATI Somma ricavi in caso di esercizio Inibizione in caso di partecipazione a società di di due attività con diversi codici persone o SRL ( anche non in trasparenza) o ateco associazione in partecipazione Viene meno il tetto dei beni strumentali e viene meno il Inibizione per svolgimento di attività a favore dell’ex divieto ad erogare compensi a lavoratori dipendenti datore di lavoro ( uno dei datori dei 2 anni precedenti) sup a € 5.000
Regole generali REGIME FORFETTARIO Il passaggio dai vecchi ai nuovi requisiti Circ.10/16 si utilizzano i Ricavi o compensi superiori a vecchi limiti ( es. commerciante al parametri con dettaglio che ha superato € 50.000 nel 2018) ma non i nuovi limiti > cui determino il reddito circ. 10/E/16 > si applicano gia i nuovi limiti Stesso criterio se si è superato il tetto per Se vengono svolte due attività con codici beni strumentali e compensi al personale separati non si assume più il maggiore tetto ma dipendente si sommano i ricavi e compensi Es. commerciante e agente , ricavi rispettivamente € 10.000, € 35.000, nel 2018 il soggetto era legittimamente forfettario, ( anche se superava il tetto stabilito per agenti) Anche nel 2019 il soggetto è forfettario poiché assumeva il tetto più elevato dei due per valutare se rientrava nel regime di poiché sommando i due ricavi non viene favore , quindi € 50.000 commerciante. superato il tetto di € 65.000
Regole generali REGIME FORFETTARIO Il passaggio dai vecchi ai nuovi requisiti Soggetto che partecipa ad SRL non trasparente nel 2018 Cessione entro il 2019 permette di Circ. 10/16, par. 2.3. con riferimento alle partecipazioni in Società di persone mantenere il regime agevolato
Regole generali REGIME FORFETTARIO Elementi confermati Il reddito è determinato applicando alle separate attività la relativa percentuale di redditività L’aliquota applicabile per la tassazione è del 15% ovvero il 5% per le start up Iva esclusa , ma attenzione in caso di acceso al regime, alla rettifica della detrazione Regime contributo agevolato con riduzione del 35% per titolari di reddito d’impresa
REGIME FORFETTARIO Il passaggio di regime, da semplificato a forfettario Il semplificato per cassa che entra in regime forfettario avendo gestito le operazioni con il criterio della annotazione Iva 1) Fatt. acquisto 30.11.2018, annotata e quindi dedotta contabilmente in dicembre, pagata materialmente in gennaio 2019 > non deducibile nel 2019 ( non lo sarebbe comunque in quanto per i forfettari costi sono irrilevanti) 2) Fatt. acquisto 2018, pagata nel 2019, non costituisce costo deducibile né nel 2018 né nel 2019 3 ) Fattura emessa da agente di commercio a novembre 2018, annotata a dicembre e pagata a marzo 2019 > al momento del pagamento 1) deve essere pagata Iva ( addebitata quando si era in regime normale Iva e quindi versata), 2) non deve essere operata la ritenuta d’acconto ( pur se evidenziata in fattura) poiché essa sarebbe operata al momento del pagamento, momento nel quale già si è aderito al regime forfettario
Regole generali REGIME FORFETTARIO ALLARGATO PERSONE FISICHE a decorrere dal 2020 Ricavi o compensi a € 65.000 entro € 100.000 Reddito determinato nei modi ordinari, ma sostitutiva del 20% Regime comunque opzionale Stesse cause di esclusione dei forfettari in Attenzione alla deducibilta dei contributi previdenziali senso stretto del termine Esonero dal subire o operare ritenuta d’acconto ma Operazioni escluse da iva come i forfettari tipici, ma obbligo si segnalazione dei rapporti con potenziali obbligo di esecuzione di fatturazione elettronica sostituiti d’imposta
Regole generali NUOVA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE ART. 8 TUIR PERDITE PRODOTTE DA IMPRESE COMMERCIALI INDIVIDUALI E PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ DI PERSONE RIDUCONO SOLO I RELATIVI REDDITI ( viene meno la compensazione totale dei semplificati) Eccedenza riportabile a nuovo, per abbattere 80% del reddito Applicazione dal 2018 d’impresa fino a capienza Si applica art. 84 comma 2 Circ. 53 del 2011: nuovo regime si applica perdite dei primi 3 anni anche alle perdite non scadute al 2018 utilizzabili al 100%
Regole generali NUOVA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE ART. 8 TUIR LA NORMA PRESUPPONE DUE PASSAGGI 1) LE PERDITE D’IMPRESA ABBATTONO REDDITI D’IMPRESA DELLO STESSO PERIODO ASSUMENDO QUESTI ULTIMI AL 100% ( DIFFERENZA CON REGIME IRES) 2) ECCEDENZA RIPORTATA A NUOVO PER ABBATTERE L’80 DEI REDDITI DI IMPRESA SUCCESSIVI ( ANALOGIA CON SOGGETTI IRES)
DISCIPLINA TRANSITORIA PER SOGGETTI IN SEMPLIFICATA Perdite 2018 Nel 2019 e 2020 rispettivamente al 40% e 60% del reddito prodotto Perdite 2019 Nel 2020 al 60% del reddito prodotto
DISCIPLINA TRANSITORIA PER SOGGETTI SEMPLIFICATI Perdite 2017 Nel 2018 e 2019 rispettivamente al 40% Nel 2020 al 60% del reddito prodotto E l ‘eccedenza ???? TESI 1) LETTERALE : per la perdita 2017 non si TESI 2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA : prevede applicano le nuove norme tranne il riporto a l’applicazione dell’utilizzo della compensazione al nuovo della eccedenza che termina nel 2020 2012 all’80% per le perdite 2017/18/19
Regole generali TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI A PARTIRE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2019 Primo dato da considerare : UTILI ESERCIZIO PRECEDENTE DESTINATI A RISERVA DISPONIBILE REL. ILL. A tal fine, stabilisce, in buona NORMA : UTILI ESERCIZIO sostanza, che per il primo periodo PRECEDENTE ( 2018) d’imposta di applicazione del regime ACCANTONATI A RISERVA NEL agevolato (2019) rilevano gli utili 2019 accantonati nell’esercizio 2018 ( sarebbero gli utili 2017???) SI CONSIDERANO RISERVE DISPONIBILI QUELLE DERIVANTI DA UTILI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI A FAR DATA DAL 2018 , QUINDI NON DERIVANTI DA VALUTAZIONI, AL NETTO DEI PRELEVAMENTI ( definizione mutuata dall’Ace)
Regole generali TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI Secondo dato da considerare DEFINIZIONE DI INVESTIMENTO per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all’art. 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi ( autovetture date in uso a dipendenti, mentre sono computabili gli acquisti di autovetture normali)
Regole generali TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI Terzo dato da considerare: investimento computabile, il minore tra due dati, la quota di ammortamento e l’incremento dei residui da ammortizzare Per ciascun periodo d’imposta l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi deducibili a norma dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 ?????
Esempio : esercizio 2019 • Beni 2018 = 10.000 ammortizzati per 5.500 residuo 4.500 • Utile 2018 destinato a riserva = 350 • Investimento 2019 = 2.200 • Ammortamento 2019 su beni NON NUOVI = 1500 • Costo beni 2019 = 4.500 + 2.200 – 1.500 = 5.200 • Incremento rilevante = 5200- 4500 = 700 • Ammortamento beni nuovi = 220 ( inferiore a 1) 350 e 2) 700) quindi computabile per reddito agevolato > 220 x 15% ( risparmio 220 x 9% = 19,8) Riporto a nuovo : 1) Utile 350 – 220 = 130
Esempio : esercizio 2020 • Beni 2018 = 10.000 ammortizzati per 5.500 residuo 4.500 • Utile 2019 destinato a riserva = 100 + 130 ( riporto dal 2019) = 230 • Investimento 2020 = zero • Ammortamento 2020 su beni NON NUOVI = 1500 ( non si considerano gli acquisti di beni nuovi 2019) • Costo beni 2020 = 4.500 + 2.200 – 3.000 = 3.700 • Incremento rilevante = 3700- 4500 = - 800 ( non c’e’ incremento) • Ammortamento beni nuovi = 440 che non fruisce dell’agevolazione perché non c’e’ incremento
Regole generali TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI CALCOLO QUOTA UTILI DETASSATA PARAMETRO B = PERSONALE DIPENDENTE Personale dipendente utilizzato in strutture ubicate nel territorio dello Stato Ma Deve verificarsi incremento della base occupazionale rispetto al dato occupazionale al 30.9.2018 Costo lavoro 2019 = 100.000 euro Sembrerebbe che il costo del lavoro rilevi come dato Dipendenti 7 rispetto a 6 al 30.9.2018 ( costo incrementale € complessivo a condizione che vi sia incremento occupazionale 15.000) Dato di computo per detassazione 15000 Parametro occupazionale sempre al 2018 Per i soggetti che assumono qualifica di datore di lavoro dopo 1.10.2018, qualunque dipendente assunto si definisce incrementale
Eccedenza utili o investimenti o incremento costo personale 3 sono i parametri di riferimento su cui determinare il beneficio: a) il reddito, in assenza del quale non è possibile fruire del beneficio; b) l’utile accantonato a riserva nell’ammontare sopra individuato; c) gli investimenti effettuati nell’ammontare sopra determinati Ai fini della determinazione dell’importo da assoggettare ad aliquota ridotta, la combinazione di questi tre parametri potrebbe non essere pienamente efficiente: ciò si verifica quando, ad esempio, 1) il reddito è inferiore sia all’importo dell’utile rilevante sia a quello degli investimenti rilevanti, 2) il reddito ecceda almeno uno degli altri due parametri PER QUESTO E’ PREVISTO IL RIPORTO A NUOVO DELLE ECCEDENZE ( RILEVANTE SOPRATTUTTO QUANDO IL SOGGETTO E’ IN PERDITA) %
Riporto a nuovo • I° ipotesi : utile, investimenti, costo personale sono superiori al reddito > riporto a nuovo eccedenza • II° ipotesi : utile superiore a investimenti + costo personale > utile riportato a nuovo • III° ipotesi : somma investimenti + personale superiore a utile > riporto a nuovo della quota eccedente ( ma come investimento in beni strumentali o costo del personale ? )
Applicabilità riduzione aliquota di 9 punti anche a soggetti Irpef IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA SE SCRITTURE SONO INTEGRATE IN CONTABILITÀ ORDINARIA Da apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva.
Altre novità • Acquisti di beni strumentali industria 4.0 eseguiti nel 2019, ovvero entro il 2020 per ordini accettati al 31.12.2019 e pagato acconto del 20% al fornitore • Soppressa Ace ma permesso il riporto a nuovo della eccedenza rispetto al reddito 2018 • Soppressa IRI • Prorogata la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni detenuti al 1.1.2019, con perizia e versamento al 30.6.2019
VIDEOFORUM AGENZIA ENTRATE 24.5.2018
Regole generali La gestione della eccedenza ace per società di persone REDDITO D’IMPRESA= € 80.000 DEDUZIONE ACE = € 120.000 ECCEDENZA ACE TRASFORMABILE = € 40.000 ECCEDENZA RIPORTABILE = € 10.000 ECCEDENZA CONVERTITA IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP = € 30.000 Ipotesi 1 Ipotesi 2 = SOCIO A (50%) VERIFICO ALIQUOTE IRPEF - 23 % (FINO € 15.000) = € 3.450 - 23 % (FINO € 15.000) = 3.450 € - SOCIO B (50%) - 27 % (OLTRE € 15.000 E FINO A € 28.000) = € - 23 % (FINO € 15.000) = € 3.450 3.510 - TOTALE CREDITO D’IMPOSTA = (3.450 + 3.450) - 38 % (OLTRE € 28.000 E FINO A € 30.000) = € = € 6.900 760 - TOTALE= 7720
La rilevanza ai fini Ace degli interessi passivi figurativi da contabilizzazione debiti al costo ammortizzato FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO SOCI 15 settembre 2017 → Società riceve da controllante finanziamento di € 500.000 •Tasso di interesse: infruttifero • Rimborso del finanziamento: 10 rate annuali di euro 50.000 ciascuna • Scadenza del finanziamento: 31 dicembre 2026 • Tasso di mercato: 2,50% > VALORE ATTUALIZZATO € 445.263,38 • differenziale interessi al 31.12 € 3.306,67
Che tipo di riserva ? quali 15-set-17 DARE AVERE conseguenze per ATT C) IV Disponibilità liquide 500.000,00 PASS D ) Debiti verso controllanti 445.263,38 distribuzione ? Se riserve di PN A VI) Altre riserve 54.736,62 capitale rigo rs 131 31-dic-17 DARE AVERE CE C) 17 Oneri finanziari 3.306,67 PASS D 3) Debiti verso controllanti 3.306,67 Deducibili ? PASS D 3) Debiti verso controllanti 50.000,00 ATT C) IV Disponibilità liquide 50.000,00 • Rilevanza Ace : • Ipotizzando che in avere venga rilevato apporto a patrimonio netto non si ha rilevanza ai fini Ace. D.M. 3.8.17, art. 5, comma 5 nega qualunque rilevanza Ace dell’apporto figurativo ( ma gli interessi passivi imputati a conto economico e non rilevanti ai fini Ires riducono l’utile di esercizio ?? ) • Secondo agenzia entrate sono rilevanti in quanto imputati a conto economico
Ace: coefficiente da applicare all’incremento patrimoniale > interpello DRE Lombardia 954-124-2018 • In caso di periodi imposta non solari ( o frazioni di periodo di imposta) il nuovo coefficiente si applica al periodo successivo, anche se non di 12 mesi) • Esempio : per periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 il nuovo coefficiente è dell’1,5%, ma se il periodo chiude al 30.9.2018 per effetto di operazione straordinaria ? > si applica 1,5% già al periodo d’imposta successivo all’ultimo in cui si doveva applicare 1,6%. • Resta da chiarire il calcolo dell’incremento per costituzione : ragguagliato o no ?
Regole generali PASSIVITA’ POTENZIALI E DEDUCIBILITA’ FISCALE CONTENZIOSO CON DIPENDENTE CHE HA GENERATO ACCANTONAMENTO NEL 2017 PER € 30.000: A FEBBRAIO 2018 PER EFFETTO DI TRANSAZIONE IL DEBITO VIENE QUANTIFICATO IN € 35.000 News letter febbraio 2018 OIC: il componente negativo non diventa un debito ma resta un accantonamento che viene aggiornato Tesi 1: derivazione rafforzata, il Tesi 2: non si applica derivazione rafforzata perche si tratta di un componente negativo si deduce accantonamento, quindi si deduce nel nel 2017 2018 TESI SCARTATA DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE TESI AVALLATA DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE
Regole generali PASSIVITA’ POTENZIALI E DEDUCIBILITA’ FISCALE Dichiarazione di fallimento entro il termine per la redazione del bilancio Il 20 febbraio 2018 viene dichiarato il fallimento del cliente X con un credito deteriorato per € 100.000. Tesi 1: derivazione rafforzata, il Tesi 2: non si applica derivazione rafforzata perche si tratta comunque di componente negativo si deduce aspetto valutativo, la deduzione avviene nel 2017 quindi nel 2018 TESI AVALLATA DALLA CIRCOLARE ASSONIME 15/2018, PAR. 2.3
Regole generali PASSIVITA’ POTENZIALI E DEDUCIBILITA’ FISCALE IPOTESI DIVERSI è IL FATTO ACCADUTO NELL’ESERCIZIO MA CONOSCIUTO SOLO DOPO, ENTRO LA REDAZIONE DEL BILANCIO Il 20 febbraio 2018 viene quantificato il premio dovuto ad un agente sulla base del risultato dell’esercizio 2017 Circ. Assonime 15/18 : deduzione Tesi rafforzata dal fatto che quando si corregge 2017 un errore contabile la correzione fiscalmente modifica il periodo d’imposta in cui il componente doveva essere rilevato
Immobili per professionisti Diverso regime fiscale a seconda della data di acquisto dell’immobile Data di acquisto Regime fiscale Dal 2007 al 2009 rilevanti Dal 2009 al 2013 irrilevanti Dal 2014 Deducibili solo canoni leasing AGENZIA CONSTATA CHE IN ASSENZA DI UNA NORMA NON è POSSIBILE DEDURRE GLI AMMORTAMENTI PER IMMOBILI ACQUISTATI DAL 2014, AGGIUNGENDO CHE LE CESSIONI DI TALI BENI NON GENERERANNO PLUSVALENZE ( OVVIETA’) RIS. 13/2010 > IMMOBILE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE NELL’ESERCIZIO ARTE O PROFESSIONE E’SEMPRE RILEVANTE
RIMANENZE FINALI 2017 REGIME PER CASSA 2017 → REGIME ORDINARIO 2018 RIMANENZE PAGATE 2017 AL 31.12.2018 NESSUNA RILEVANZA O RILEVA COSTO ISCRITTO? • VALORE CONTABILE RIMANENZE FINALI 2017 = 50.000 • 40.000 PAGATE NEL 2017 E 10.000 PAGATE NEL 2018 • AL 1.1.2018: VALORE CONTABILE 50.000 E VALORE FISCALE 10.000 AL 31.12.2018: VALORE FISCALE 10.000 O 50.000? Secondo agenzia il valore delle rimanenze non rilevanti si manifesta anche a fine 2018, ma come individuare, per beni fungibili, quali merci sono state cedute ? %
• VALORE CONTABILE RIMANENZE FINALI 2017 = 50.000 1.1.2018 • 40.000 PAGATE NEL 2017 E 10.000 PAGATE NEL 2018 • AL 1.1.2018: VALORE CONTABILE 50.000 E VALORE FISCALE 10.000 • VALORE CONTABILE RIMANENZE FINALI 2017 = 50.000 RILEVANTI 31.12.2018 1) FISCALMENTE PER 10.000, NESSUNA OPERAZIONE > RIMANENZE FINALI 50.000 DI CUI 40.000 NON FISCALMENTE RILEVANTI • VALORE CONTABILE RIMANENZE FINALI 2017 = 50.000 RILEVANTI 31.12.2018 2) FISCALMENTE PER 10.000, ACQUISTI 2018 40.000, CESSIONI 2018 40.000, RIMANENZE FINALI 50.000 : QUALI MERCI SONO STATE CEDUTE ? Cessione merci acquistate e pagate nel Cessione merci acquistate e pagate nel 2017 > R.F. finale fiscale 50.000 , R.I. 2018 > R.F. fiscale 10.000, R.I. fiscale fiscale 10.000 > reddito = 40.000 10.000 > reddito zero
Decreto Dignità , D.L. 87 del 12.07.2018 • Disposizioni in materia di iperammortamento • Abrogazione società sportive dilettantistiche lucrative
La disciplina dell’iperammortamento in caso di cessione del bene Vecchia disciplina BENI ACQUISTATI ENTRO IL 13.07.2018 SE CEDUTI, IL SE DESTINATI A SE SOSTITUITI CON ALTRI BENI BENEFICIO SI 4.0 IL BENEFICIO CONTINUA STRUTTURA INTERROMPE CON LA ( ATTENZIONE SE IL COSTO DEL PRODUTTIVA UBICATA NUOVE BENE È MINORE DI CESSAZIONE DELL’IPER QUELLO SOSTITUITO) ALL’ESTERO NESSUNA CONSEGUENZA
La disciplina dell’iperammortamento in caso di cessione del bene Nuova disciplina BENI ACQUISTATI DAL 14.07.2018: ART.7, COMMA 1 : IPERAMMORTAMENTO SPETTA PER BENI UTILIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO SE DESTINATI A Ma cosa significa struttura STRUTTURA produttiva estera : il cantiere ?? PRODUTTIVA UBICATA NO , CHIARIMENTO TRAMITE SE CEDUTI A TERZI FUORI DAL TERRITORIO EMENDAMENTO DELLO STATO continua
• Iperammortamento cessa, nonostante possa continuare ammortamento normale ( nel caso di destinazione a strutture produttive estere della impresa residente) • Si procede al recupero della precedente agevolazione complessivamente fruita tramite variazione in aumento , in unica soluzione, nel periodo d’imposta di cessione o destinazione all’estero ( senza sanzioni o interessi) • Se viene acquistato un bene sostitutivo , industria 4.0 si applicano le norme della L.205/17 art. 1 c. 35 e 36, anche per beni delocalizzati, che quindi cessano di produrre agevolazione la quale si sposta sul bene sostitutivo, ma se bene nuovo ha costo inferiore vi e’ recupero della differenza di agevolazione beneficiata • Se il bene è acquistato in leasing, il beneficio dell’iperammortamento si fruisce ( in misura molto ridotta) anche sul prezzo di riscatto > quindi il periodo di sorveglianza quanto diventa PROBLEMA lungo ? E in caso di cessione durante l’ammortamento del riscatto viene recuperato l’intero bonus o solo quello rapportato al prezzo di riscatto ?
esempi • 1) Bene acquistato nel • 1) agevolazione fruita 2017 per € 100.000 ceduto per ultima volta nel nel 2019 senza alcun altro 2019 pro rata temporis acquisto • 2) Bene acquistato nel • 2) agevolazione continua ad 2017 per € 100.000 ceduto essere fruita rapportata al nel 2019 con acquisto di valore del bene nuovo ( se bene sostitutivo inferiore a quello vecchio) • 3) Bene acquistato nel • 3) nessuna conseguenza, 2017 per € 100.000 e l’agevolazione continua ad destinato nel 2019 a essere fruita struttura produttiva estera
esempi • 4) Bene acquistato il • 4) nel 2019 variazione in 16.7.2018 € 100.000 aumento per recuperare ceduto nel 2019 senza bonus fruito nel 2018 alcun altro acquisto • 5) Bene acquistato il • 5) agevolazione continua ad essere 16.7.2018 per € 100.000 fruita rapportata al valore del bene nuovo ( se inferiore a quello ceduto nel 2019 con acquisto vecchio) e recupero agevolazione di bene sostitutivo per differenza dei costi di acquisto • 6) Bene acquistato il • 6) recupero agevolazione come punto 16.7.2018 per € 100.000 e 4), mentre se venisse acquistato bene destinato nel 2019 a industria 4.0 nel 2019 continua struttura produttiva estera vecchia agevolazione ( attenzione se valore bene nuovo minore di quello vecchio)
La disciplina della revoca degli aiuti di stato Il caso particolare di beni per i quali si è fruito di aiuto di stato ( art. 5 del decreto) BENI ACQUISTATI ENTRO DAL 14.07.2018 E DELOCALIZZAZIONE AVVENUTA ENTRO CINQUE ANNI DA INVESTIMENTO SE DELOCALIZZATI SE DELOCALIZZATI ANCHE IN AMBITO VIENE IRROGATA SANZIONE DA 2 OLTRE UE, IL BENEFICIO A 4 VOLTE AIUTO FRUITO NAZIONALE VIENE VIENE RECUPERATO SEMPLICEMENTE MENO IL BENEFICIO
Per investimenti eseguiti prima del 14 07.2018 vale regola di cui art. 1 , comma 60 L. 147 del 2013 • Le imprese che entro tre anni dalla concessione di contributi pubblici in conto capitale, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.
Le norme applicabili dal 2019: la Direttiva 2016/1164 ( Atad) e lo schema di decreto legislativo • Interessi passivi per soggetti Ires: 3 novità • Interessi passivi deducibili in toto nel limite di quelli attivi, aumentati della quota di attivi eccedente i passivi degli anni precedenti • Il 30% del Rol è in prima battuta il quantum deducibile, ma poi esso viene aumentato della quota Rol eccedente dei 5 anni precedenti partendo dal più remoto • Gli interessi passivi capitalizzati entrano nel computo del ROL • Il Rol si calcola con i valori fiscali non più con quelli contabili
Meccanismo di funzionamento NUOVA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE DA SOGGETTI BLACK LIST VECCHIA BLACK NUOVA BLACK LIST LIST dipende dalla verifica del casistico/formalizzata tax rate nominale dello ottenuta con criterio “ sostanziale/non formalizzato stato estero. l’emanazione di una lista B.L. se esso risulta ex D.M. 21.11.2001 DECORRENZA 2016 inferiore al 50% di quello nazionale
CONSEGUENZE DEL CAMBIAMENTO : UN SOGGETTO RESIDENTE POTEVA PARTECIPARE AD UNA SOCIETA’ WHITE LIST CHE E’ DIVENUTA BLACK LIST PER EFFETTO DEL TAX RATE ESEMPIO Insediamento produttivo in Paese ex White List, fuori dalla unione europea, nel quale si beneficia di regimi speciali start up
LE MODIFICHE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 E LA CIRC. ASSONIME N.15 DEL 27 GIUGNO 2018 2 NOVITA’ : COMMI 1007 E 1009 ART. 1 LEGGE BILANCIO 2018 CIRC. 35/16 : DIVIDENDI COMMA 1007 : DIVIDENDI PRODOTTI QUANDO LA PRODOTTI QUANDO LA SOCIETÀ ERA BLACK LIST SOCIETÀ ERA WHITE LIST MENTRE AL MOMENTO MENTRE AL MOMENTO DELL’INCASSO ESSA È WHITE DELL’INCASSO ESSA È BLACK LIST LIST DECORRENZA ? SICURAMENTE DAL 2018 , MA SECONDO ASSONIME ANCHE RETROATTIVA TASSAZIONE INTEGRALE ( POICHÉ VA CONTROLLATO TASSAZIONE CON ANCHE IL MOMENTO ESCLUSIONE DI FORMAZIONE DELL’UTILE)
LE MODIFICHE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 E LA CIRC. ASSONIME N.15 DEL 27 GIUGNO 2018 2 NOVITA’ : COMMI 1007 E 1009 ART. 1 LEGGE BILANCIO 2018 SE È POSSIBILE DIMOSTRARE AGEVOLAZIONE MINIPEX :DIVIDENDI TASSATI LO SVOLGIMENTO DI UNA CONCESSA A TUTTI I EFFETTIVA ATTIVITÀ AL 50% SE PROVENIENTI DA COMMERCIALE DA PARTE NEL SOGGETTI IRES SOGGETTO BLACK LIST MERCATO IN CUI ESSA ANCHE SE NON RISIEDE CONTROLLANTI • NORMA DI VALENZA INNOVATIVA, VALEVOLE PER LE DISTRIBUZIONI ESEGUITE A PARTIRE DAL 2018
Contabilità semplificata Novità e chiarimenti nel reddito d’impresa e imposizione diretta I costi finanziari da preammortamento per contratti di leasing da stipulare Tesi 1) deducibili per competenza Tesi 2) deducibili in base alla quali interessi passivi, quindi non durata del contratto, tramite correlati al contratto di leasing risconto attivo Tesi sostenuta da CTR Tesi sostenuta da Toscana 60/8/12 Cassazione n. 8897 del 11.4.2018
Versamenti soci : qualificazione e conseguenze in caso di cessione di quota • Cass. N. 20978 del 23.8.2018: il titolo del versamento soci, finanziamento con diritto alla restituzione o a fondo perduto, va individuato va provato dal socio in base a : • Finalità pratiche • Interessi che sono sottesi > Quindi se il versamento è richiesto a causa di difficile situazione economica finanziaria della società esso va considerato a fondo perduto • Il socio aveva ceduto la propria quota e la cassazione ha negato l’esistenza di un credito posto in capo all’acquirente della quota poiché il versamento doveva intendersi a fondo perduto • Cass. N.16049/2015 se vi è un finanziamento, in caso di cessione della quota e silenzio sul punto nel contratto di cessione, il creditore resta il precedente socio: il credito non si trasferisce automaticamente per effetto della cessione, quindi in caso di rinunzia dopo la cessione di quote, inapplicabile art. 88 Tuir
Ris 64/E del 14.09.2018: passaggi di regime forfettario/semplificato • Art. 1, comma 70 L. 190/14 : I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata • Ris. 64/18 : Ciò posto, si è dell’avviso che la scelta per comportamento concludente, esercitata nel 2015, di avvalersi del regime contabile semplificato di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, conseguentemente, di determinare il reddito secondo i criteri di cui all’articolo 66 del TUIR - in luogo del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014 - non vincoli l’istante alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori ???? • Ris 64/18 : Si ritiene, infatti, che il vincolo triennale, ivi previsto, rilevi solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all’articolo 18, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario. CORRETTO • Una possibile interpretazione : • Avendo optato nel 2015 per regime semplificato , il triennio scade nel 2017 e l’opzione ivi eseguita per regime delle annotazioni Iva non vincola il contribuente per un triennio di semplificato ( perchè non è una opzione vera e propria) , ma se l’opzione fosse stata eseguita nel 2016, sarebbe escluso il rientro nel forfait nel 2018 poiché il triennio di permanenze obbligatoria non sarebbe trascorso.
Interpello n. 30 dell’8 ottobre 2018 • Art. 177 comma 2 Tuir: conferimento a realizzo blindato se la conferitario acquisisce il controllo. • Conferimento contemporaneo di più partecipazioni che globalmente fanno acquisire il controllo alla conferitaria è operazione valida ai fini dell’art. 177 comma 2 Tuir. • E’ con la successiva scissione asimmetrica che si manifesta il connotato abusivo.
PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA ARTICOLO 83 TUIR «Per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435- ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili»
LA DERIVAZIONE RAFFORZATA: CHE COSA SIGNIFICA E A CHI SI APPLICA ( Circ. 7/2011) • Valgono, in deroga alle norme del Tuir i criteri di : • Qualificazione: esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in essere e, conseguentemente, dei relativi effetti che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico. • Classificazione: costituisce il passo successivo: infatti, una volta individuato il "modello" giuridico-negoziale di riferimento occorre definirne gli specifici effetti che la stessa eventualmente produce sul reddito e, contestualmente, individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali. • Imputazione temporale : corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile
ORDINANZA CASSAZIONE N. 23171/2017 ANNO N ANNO N+1 • ESERCIZIO OPZIONE • CONSEGNA MERCE (ORO) (RICONSEGNA/PAGAMENTO) • POSSIBILE AVVIO • TRASFERIMENTO FORMALE LAVORAZIONE PROPRIETÀ ESERCIZIO COMPETENZA: ANNO N
IMPUTAZIONE TEMPORALE CESSIONE BENI ART. 108 TUIR OIC ➢ DATA CONSEGNA BENI/ STIPULA ATTO IMMOBILI ➢ TRASFERIMENTO PROPRIETÀ EFFETTIVO TRASFERIMENTO RISCHI E BENEFICI ANCORA VALIDO MICRO-IMPRESE NESSUNA SOSTANZIALE MODIFICA PER SERVIZI
PAGAMENTO DIFFERITO ACQUISTO ATTREZZATURA COSTO DI ACQUISTO → € 110.000 CONSEGNA (E TRASFERIMENTO RISCHI E BENEFICI) → 01.01.2017 PAGAMENTO → € 10.000 CONSEGNA/€ 100.000 31.12.2019 TASSO DI INTERESSE DI MERCATO → 5% VALORE ATTUALE DEBITO → € 86.383,76 VALORE ISCRIZIONE ATTEZZATURA IN BILANCIO → € 96.383,76 VALORE PER COMPUTO VALORE PER COMPUTO AMMORTAMENTI: SUPERAMMORTAMENTI: € 96.383,76 € 110.000 Differenziale di € 13.617 Deducibili in misura integrale in quanto rappresentano interessi passivi esclusi da ROL ( non derivano da imputabili pro rata temporis rapporto avente causa finanziaria)
DECORRENZA AMMORTAMENTO OIC 16 ART. 102 TUIR «Le quote di ammortamento … «l’ammortamento decorre dal sono deducibili a partire momento in cui l’immobilizzazione dall’esercizio di entrata in è disponibile e pronta per l’uso» funzione del bene»
DECORRENZA AMMORTAMENTO 01.12.2017 → CONSEGNA IMPIANTO PRONTO USO 15.01.2018 → ENTRATA IN FUNZIONE MICRO-IMPRESA SOCIETÀ NON-MICRO ➢ AMMORTAMENTO IN BILANCIO CRITERIO DI VALUTAZIONE O DI ➢ VARIAZIONE IN AUMENTO IN IMPUTAZIONE TEMPORALE? DICHIARAZIONE DECORRENZA SUPERAMMORTAMENTO → 2018
AMMORTAMENTO PRIMO ESERCIZIO DATA ACQUISTO → 31.01.2017 VALORE DA AMMORTIZZARE → € 50.000 AMMORTAMENTO → 20% OIC 16 ART. 102 TUIR 50.000 x 20% x 11/12 50.000 x (20% : 2) € 9.166,67 € 5.000
SVALUTAZIONE ART. 101 TUIR SONO DEDUCIBILI SOLE MINUSVALENZE REALIZZATE MA POSSO CONTINUARE A DEDURRE QUOTE AMMORTAMENTO PIÙ ALTE NON OPERA IL PRINCIPIO DI CONDIZIONE → DERIVAZIONE RAFFORZATA PRIMA DI SVALUTAZIONE AMMORTAMENTI CIVILISTICI < AMMORTAMENTI DEDUCIBILI (risoluzione 98/E/2013)
AMMORTAMENTO TERRENI ACQUISTO FABBRICATO + TERRENO → € 100.000 VALORE PERIZIA → TERRENO € 8.000; FABBRICATO € 92.000 VALORE FISCALE (RS77) → TERRENO € 20.000 (20%); FABBRICATO € 80.000 AMMORTAMENTO BILANCIO AMMORTAMENTO DEDUCIBILE 92.000 x 3% 80.000 x 3% € 2.760 € 2.400
SALE AND LEASE-BACK RISOLUZIONE 77/E/2017 MICRO-IMPRESE SOCIETÀ NON-MICRO DUE OPERAZIONI IN PRINCIPIO DERIVAZIONE UN UNICO CONTRATTO RAFFORZATA PLUS IMPONIBILE PLUS RIPARTITA LUNGO ESERCIZIO DI REALIZZO DURATA CONTRATTO
CREDITI E DEBITI CRITERIO COSTO AMMORTIZZATO - DIFFERENZIALE NEGATIVO NO CRITERIO NON SOGGETTO ART. 106 VALUTAZIONE TUIR; - COMPONENTI POSITIVI E CRITERIO QUALIFICAZIONE NEGATIVI FISCALMENTE RILEVANTI
Cessione di beni a prezzo differito • Es.. Merce venduta per € 100.000 all’1.1.2017 e pagamento che avviene al 31.12.2019 . Tasso di mercato 3% . • Determinazione del valore attuale del credito : € 91.743 mentre il differenziale rappresenta il provento finanziario € 8.257 imputato pro rata temporis quindi 2752 per esercizio • Scrittura contabile anno 1 : Dare credito 94.495 avere ricavo 91.743 avere interessi attivi 2752 • Interessi attivi commerciali permettono di dedurre per pari importo interessi passivi Circ. 19/09 : Per quel che riguarda gli interessi attivi derivanti dai medesimi rapporti, gli stessi assumono, al contrario, sempre rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 96, qualora derivino da crediti di natura commerciale, siano essi impliciti che espliciti.
PERDITE SU CREDITI ARTICOLO 101, COMMA 5, TUIR «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili» NO DERIVAZIONE RAFFORZATA TELEFISCO 2018 «Si conferma che il valore fiscale del credito corrisponde a quello desunto dalla corretta applicazione del criterio del costo ammortizzato» SÌ DERIVAZIONE RAFFORZATA
PERDITE SU CREDITI DATA FALLIMENTO SOCIETÀ CLIENTE → 15.01.2018 PERDITA SU CREDITI → BILANCIO 31.12.2017 (OIC 29) PERDITA FISCALMENTE DEDUCIBILE? SÌ (?) NO (?) OPERA PRINCIPIO DERIVAZIONE MANCATO RISPETTO VINCOLO RAFFORZATA TEMPORALE TUIR
La rilevanza ai fini Ires degli interessi passivi figurativi da contabilizzazione debiti al costo ammortizzato FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO SOCI 15 settembre 2017 → Società riceve da controllante finanziamento di € 500.000 •Tasso di interesse: infruttifero • Rimborso del finanziamento: 10 rate annuali di euro 50.000 ciascuna • Scadenza del finanziamento: 31 dicembre 2026 • Tasso di mercato: 2,50% > VALORE ATTUALIZZATO € 445.263,38 • differenziale interessi al 31.12 € 3.306,67
Che tipo di riserva ? quali 15-set-17 DARE AVERE conseguenze per ATT C) IV Disponibilità liquide 500.000,00 PASS D ) Debiti verso controllanti 445.263,38 distribuzione ? Se riserve di PN A VI) Altre riserve 54.736,62 capitale rigo rs 131 31-dic-17 DARE AVERE CE C) 17 Oneri finanziari 3.306,67 PASS D 3) Debiti verso controllanti 3.306,67 Deducibili ? PASS D 3) Debiti verso controllanti 50.000,00 ATT C) IV Disponibilità liquide 50.000,00 D.M. 3.8.2017 art. 1 : Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato»; Quindi se qualcuna delle condizioni sopra previste non si manifesta non si applica nemmeno la conseguenza della indeducibilità
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE CRITERI CIVILISTICI CRITERI FISCALI ➢ VALUTAZIONE SU BASE ➢ CRITERIO COMMESSA CORRISPETTIVI PATTUITI COMPLETATA ➢ CRITERIO PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO NO DERIVAZIONE RAFFORZATA
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