LEGGE DI BILANCIO 2020: L'ESTENSIONE DEL CONGEDO DI PATERNITÀ - MYSOLUTION
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CIRCOLARE MONOGRAFICA CONGEDO PARENTALE Legge di bilancio 2020: l’estensione del congedo di paternità Misure conciliative vita-lavoro: i diritti a favore dei lavoratori padri previsti dalla normativa vigente di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 6 MARZO 2020 Come già accaduto negli ultimi anni, il Legislatore sta mostrando sempre più attenzione verso la mate- ria delle misure conciliative vita-lavoro con particolare attenzione alle famiglie. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) infatti, è stato disposto l’innalzamento da 5 a 7 giorni, per il solo anno in corso, dell’obbligo per i padri lavoratori dipendenti di astenersi dal lavoro en- tro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Per l’anno solare 2020, inoltre, l’articolo 1, comma 342, della Finanziaria 2020 ha confermato la possibi- lità di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre. La novità opera a seguito di un articolato “restyling” delle disposizioni concernenti il congedo obbligato- rio per il padre lavoratore dipendente, introdotte a suo tempo, in via sperimentale, dall’art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge Fornero) e rivisitate con il comma 354 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità per il 2017). Con questo contributo, dunque, oltre a quanto riformato dalla Legge di Bilancio 2020, vogliamo sintetiz- zare i diritti a favore dei lavoratori padri ad oggi previsti dalla normativa vigente. Il nuovo congedo ai padri lavoratori Come accennato in premessa, la Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) ritorna nuovamente sul tema dell’astensione obbligatoria dal lavoro a favore dei padri in occasione della nascita dei figli. L’intento, ormai consolidato, è quello di sostenere maggiormente la genitorialità, promuovendo una cultura di condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la concilia- zione dei tempi di vita e di lavoro. Il Legislatore, infatti, già nel 2012 con la c.d. Riforma Fornero aveva introdotto, per la prima volta, l’istituto dell’astensione obbligatoria dall’attività lavorativa per un giorno a beneficio dei neo-papà. La Legge n. 232/2016, poi, estendeva l’arco temporale di astensione obbligatoria in capo ai lavoratori padri elevandola a quattro giorni. Dal 2019, inoltre, con un nuovo intervento, il comma 278, art. 1 della Legge n. 145/2018, statuiva un complesso ed articolato dettato normativo, apportando, alla disciplina, le seguenti modifiche: a. al primo periodo, le parole: “è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle se- guenti: “è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019”; b. al secondo periodo, le parole: “e a quattro giorni per l’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, a quattro giorni per l’anno 2018 e a cinque giorni per l’anno 2019”; 1 MySolution | Circolare Monografica | 6marzo 2020
Legge di bilancio 2020: l’estensione del congedo di paternità c. al terzo periodo, le parole: “Per l’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2018 e 2019”; d. al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: “Per gli anni 2017 e 2018,”. A seguito di quanto sopra riportato, pertanto, per il 2019 i neo padri: dovevano astenersi obbligatoriamente dal lavoro per cinque giorni entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore; potevano astenersi (facoltativamente) per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Attenzione In tale ipotesi, per il periodo goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. Sul punto, interviene nuovamente il Legislatore, con le disposizioni di cui al comma 342 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disponendo un’ulteriore estensione del congedo obbligato- rio di paternità. La suddetta previsione, infatti, ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 – si applichino anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2020 (1° gennaio – 31 dicembre). Inoltre, per effetto dell’articolo 1, comma 342, lett. b), del- la legge n. 160/2019, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2020, a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Ita- lia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. Ne deriva che, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata: a cinque giorni per l’anno 2019; a sette giorni per l’anno 2020. Attenzione Come evidenziato dall’Inps con messaggio del 21 febbraio 2020, n. 679, le nuove disposizioni risultano valide solo per il 2020. Rimane fermo, infatti, che per le nascite e le adozio- ni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a cinque soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020. Esempio Nascita il 10.01.2020 -> astensione obbligatoria del padre dal 1.2.2019 -> disponibili 7 giorni. Nascita il 10.11.2019 -> astensione obbligatoria del padre dal 1.2.2020 -> disponibili 5 giorni. 2 MySolution | Circolare Monografica| 6 marzo 2020
Legge di bilancio 2020: l’estensione del congedo di paternità Attenzione Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima la fruizione dei medesimi. Infine, segnaliamo che il suddetto articolo 1, comma 342, lett. c), della citata Legge n. 160/2019 ha, al- tresì, prorogato, per l’anno 2020, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulte- riore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. I congedi di paternità Alla luce dei recenti interventi normativi è necessario, quindi, riassumere quali siano le opportunità e i diritti offerti ai lavoratori padri in caso di nascita di un figlio. Di seguito riportiamo uno schema di sin- tesi. Congedo di paternità (D.Lgs. n. 80/2015) – Astensione obbligatoria In alternati- Nelle seguenti ipotesi: va alla ma- morte o grave infermità della madre; dre abbandono del bambino da parte della madre; affidamento del bambino al padre in via esclusiva. Il diritto è un ”diritto autonomo” e prescinde dal fatto che la madre abbia diritto al trattamento economico di maternità e la sua, in caso di grave in- fermità della madre, deve essere pari a 5 mesi. Condizioni Il congedo di paternità, può essere fruito dal lavoratore alle medesime condizioni della lavoratrice, anche se la madre non è lavoratrice. Il lavoratore fruisce del congedo di paternità anche senza diritto all’indennità, in caso di adozione internazionale (o affidamento) per il periodo di permanenza all’estero. In questo caso, sarà l’ente autorizzato, che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione, a certificare la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore. Domanda Il padre lavoratore, oltre alla domanda di maternità, deve presentare al da- tore di lavoro e all’INPS la seguente documentazione: Morte della madre: certificato di morte; oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione (se si tratta di decesso del coniuge), o dell’atto di notorietà (se il genitore non e legato al richie- dente da vincolo matrimoniale). Grave infermità della madre: certificazione medica Affidamento del bambino al solo padre: copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l’affidamento esclusivo. Abbandono della madre in caso di mancato riconoscimento: dichiarazione sostitutiva dell’atto 3 MySolution | Circolare Monografica| 6 marzo 2020
Legge di bilancio 2020: l’estensione del congedo di paternità di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) attestante il mancato riconosci- mento del figlio da parte dell’altro genitore, dalla quale risulti che il figlio è soggetto alla potestà del richiedente e non è in affidamento presso terzi; in caso di abbandono successivo al riconoscimento: in aggiunta alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, copia del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della po- testà dell’altro genitore (artt. 330 e 333 c.c.). Congedi di paternità sperimentali (L. n. 92/2012 – L. n. 232/2016 – L. n. 145/2018 – L. n. 160/2019) Congedo pa- Può essere fruito sia contemporaneamente che successivamente al ternità obbli- congedo di maternità (nel caso in cui il lavoratore chieda di usufruire gatorio del congedo obbligatorio durante il periodo di congedo di paternità, la scadenza del congedo medesimo si sposta di un giorno. Il congedo consiste in due giorni di astensione dal lavoro retribuiti). Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2020 la durata del congedo obbligatorio è stabilità in sette giorni. Il congedo può essere fruito sia in via continuativa che non, entro cinque mesi di vita del figlio o dell’ingresso in famiglia del minore in caso di ado- zione o di affidamento nazionale o internazionale. Congedo pa- Può essere fruito dal padre per un giorno, ma è condizionato alla ternità facol- scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di con- tativo gedo maternità. Il giorno fruito dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio, indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno. Il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al con- gedo di maternità. Indennità Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo è prevista a favore del padre un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. Si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione. Domanda Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavo- ro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto. Attenzione In caso di pagamento diretto dall’Inps, la domanda si presenta a mezzo: 4 MySolution | Circolare Monografica| 6 marzo 2020
Legge di bilancio 2020: l’estensione del congedo di paternità - canale online all’Ente attraverso il servizio dedicato; - contact center al numero 803 156 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; - enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Congedo di paternità per i lavoratori autonomi (D.Lgs. n. 80/2015 e succ. mod.) Previsioni e Il congedo di paternità, (o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavo- condizioni ratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbando- no, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre) è esteso a tutte le categorie di lavoratori, anche autonomi e liberi professionisti (per questa categoria di lavoratori gli articoli 18, 19 e 20 del decreto modificano rispettivamente gli artt. 70, 71 e 72 del D.Lgs. n. 151/2001). Domanda Il lavoratore che intende avvalersi di tale diritto deve presentare al datore di lavoro idonea documentazione comprovante le condizioni previste. Per fruire dell’indennità, il padre lavoratore autonomo, dovrà presentare apposita do- manda all’INPS o al competente ente previdenziale in caso di liberi professio- nisti, corredata dalla certificazione attestante le condizioni su indicate (art. 16 che introduce il comma 1-bis all’art. 67 del D.Lgs. n. 151/2001). Congedo parentale (astensione facoltativa) Beneficiari Madri e padri lavoratori dipendenti con figli di età fino a 12 anni. Anche i padri lavoratori dipendenti, pertanto, possono fruire dell’astensione facoltativa indipendentemente dall’esistenza o meno di un diritto della madre, la quale, pertanto, può essere anche non lavora- trice. Misura Retribuito in misura sostanzialmente ridotta (30% della retribuzione glo- bale di fatto) ovvero trattato come assenza non retribuita. Durata Presenza di entrambi i genitori astensione Goduto dalla sola madre: 6 mesi (dopo che sia trascorso il periodo di astensione obbligatoria) anche frazionati. Goduto solo dal padre: 7 mesi dalla nascita del figlio (può fruire dell’astensione anche durante i mesi di astensione obbligatoria della ma- dre successivi al parto e durante i periodi in cui la madre fruisce dei per- messi giornalieri). Goduto da entrambi i genitori: 11 mesi totali nel rispetto dei limiti di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre. Presenza di un solo genitore Senza ingresso di altro genitore in famiglia: 10 mesi. Con ingresso di altro genitore in famiglia-padre (es: avvenuto tardivo riconoscimento del neonato da parte del padre): 10 mesi esteso ad 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi (N.B.: periodi an- che frazionati). Con ingresso di altro genitore in famiglia-madre: 10 mesi esteso ad 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi (N.B.: periodi an- che frazionati). 5 MySolution | Circolare Monografica| 6 marzo 2020
Legge di bilancio 2020: l’estensione del congedo di paternità Domanda Comunicazione al datore di lavoro con le modalità e i criteri fissati dai contratti collettivi, con preavviso di almeno 5 giorni e indicazione dell’inizio e della fine del congedo. Domanda telematica all’Inps con indicazione dei periodi di assenza (copia della domanda andrà consegnata al datore di lavoro). Tutela del posto di lavoro Licenziamento È vietato il licenziamento del padre lavoratore che fruisca del con- gedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compi- mento di un anno di età del bambino (salvo casi di colpa grave del lavoratore costituente giusta causa di risoluzione del rapporto, ces- sazione dell’attività aziendale, ultimazione della prestazione per la quale il lavoratore è stato assunto o scadenza del termine nei rap- porti di lavoro a tempo determinato, esito negativo della prova). Dimissioni In caso di dimissioni volontarie entro il terzo anno di vita del figlio il lavoratore padre deve convalidare le proprie dimissioni dinnanzi la competente sede ITL. Il lavoratore che si dimette nel predetto periodo non è tenuto al preavviso ma non avrà diritto all’indennità di preavviso (così come previsto per la lavoratrice madre). Divieto lavoro Non è ammesso il lavoro notturno della lavoratrice madre adottiva notturno o affidataria (o, in alternativa, del padre lavoratore adottivo o affi- datario convivente con la stessa) di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il dodice- simo anno di età. Conservazione Il lavoratore padre, al termine dei periodi di congedo obbligatorio di posto lavoro maternità o di congedo di paternità, ha diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva nella quale era occupato in precedenza fino al compimento di un anno di età del bambino. Riferimenti normativi Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 342; Legge 11 dicembre 2016, n. 232; D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80; Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lettera a); Costituzione, artt. 29 e 30; D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 51; Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 6 MySolution | Circolare Monografica| 6 marzo 2020
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