EMERGENZA CORONAVIRUS - GUIDA SUI RIMBORSI E INFORMAZIONI UTILI - Movimento Consumatori

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EMERGENZA
CORONAVIRUS

GUIDA SUI RIMBORSI
E INFORMAZIONI UTILI

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EMERGENZA CORONAVIRUS
                GUIDA SUI RIMBORSI E INFORMAZIONI UTILI

Vuoi conoscere i tuoi diritti nell’attuale situazione di emergenza?

Questa guida ti offre strumenti di tutela e informazioni sui provvedimenti presi dal Governo
nei seguenti settori:

   1.   Auto
   2.   Banche
   3.   Bollette
   4.   Corsi e convegni
   5.   Fisco
   6.   Scuola
   7.   Spettacoli
   8. Sport
   9. Trasporti
   10. Turismo

Per maggiori informazioni visita il sito www.movimentoconsumatori.it

In questo momento di estrema difficoltà per il nostro Paese, Movimento Consumatori
continua il suo lavoro di tutela e di informazione ai cittadini, offrendo assistenza a
distanza. Per informazioni e per la richiesta di rimborsi contattaci:

   ➢     al call center nazionale 011 5611414 (attivo dalle 9.00 alle 17.00)
   ➢     scrivi a rimborsi@movimentoconsumatori.it
   ➢     rivolgiti allo sportello online

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GUIDA RIMBORSI E INFORMAZIONI

1. AUTO

RC AUTO

Per la garanzia assicurativa - per i contratti RC scaduti e non ancora rinnovati e che
scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, dopo la scadenza
della polizza e fino all’effetto della nuova polizza - è prorogato di 15 giorni il termine di
operatività della polizza oltre la scadenza e arriva a complessivi 30 giorni.

SOSPENSIONE POLIZZA RC AUTO

E’ prevista la facoltà di sospendere i contratti di RC Auto per il periodo richiesto
dall’assicurato e sino al 31 luglio 2020, senza penali o costi.

ATTENZIONE: durante il periodo di sospensione il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto
la sospensione non può in alcun caso circolare né stazionare su strada pubblica o su area
equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione
obbligatoria.

REVISIONE AUTO

Fino al 31 ottobre 2020 è consentita la circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione
entro il 31 luglio 2020.

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2. BANCHE

SOSPENSIONI MUTUI

Per un periodo di 9 mesi (tutto il 2020) l’accesso al Fondo solidarietà mutui prima casa
è esteso a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che subiscano una
contrazione del fatturato (-33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019) oltre che per i
lavoratori che abbiano perso il lavoro, subito una sospensione o una riduzione di orario o
in caso di decesso o di handicap gravi.
A seguito della sospensione che può durare fino a 18 mesi il mutuatario deve pagare gli
interessi corrispettivi sul debito residuo al momento della richiesta e con il tasso i quel
momento applicabile. Il 50% degli interessi è a carico del Fondo di solidarietà.

ABI e le associazioni dei consumatori hanno sottoscritto un protocollo che consente la
sospensione (i) dei mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del
31 gennaio 2020 non adibiti ad abitazione principale, o che non rientrano nei benefici
previsti dal Fondo di solidarietà (ii) dei prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso
rateale erogati prima del 31 gennaio 2020. Gli interessi maturati nel periodo di
sospensione sono a carico del debitore.
Assofin e alcuni istituti bancari hanno avviato iniziative ulteriori rispetto a quanto previsto
dal decreto Cura Italia anche per finanziamenti diversi dai mutui prima casa

FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

E’ posticipato a favore di azionisti e obbligazionisti di banche in liquidazione dal 18 aprile
2020 al 18 giugno 2020 il termine per il deposito delle domande al Fondo Indennizzo
Risparmiatori per ottenere l’indennizzo per i danni subiti per l’investimento in azioni e
obbligazioni emesse dalle banche in liquidazione (tra le principali: Veneto Banca, Popolare
Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, CR Chieti e CR Ferrara)

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3. BOLLETTE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera):

- ha prorogato fino al 31 maggio 2020 i termini per la presentazione delle domande
  di accesso al bonus sociali nazionali (elettrico, gas e idrico) e contestuale garanzia
  della loro continuità
- ha previsto che le procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas
  naturale e acqua per morosità del cliente/utente finale, nonché le clausole contrattuali
  relative alla sospensione/interruzione della fornitura dei gas diversi dal naturale
 distribuiti a mezzo di rete urbana non trovino applicazione fino al 17 maggio 2020.

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4. CORSI, CONVEGNI E FORMAZIONE

Per tutti i corsi con un’iscrizione annuale (corsi di lingua straniera, attività sportive,
musicali) il consumatore ha diritto a una riduzione della quota versata per l’iscrizione
per un corrispettivo (di norma) parametrato e corrispondente alle lezioni non tenutesi.
Per corsi convegni o altre attività formative da svolgere nel periodo in cui sono state
adottate misure restrittive il consumatore ha diritto al rimborso integrale.

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5. FISCO

Il decreto Cura Italia ha previsto:

- la sospensione a decorrere dall’ 8 marzo sino al 31 maggio 2020 di tutti gli
  accertamenti fiscali, cioè delle procedure di liquidazione, di controllo, di accertamento,
  di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
- la sospensione a decorrere dall'8 marzo sino al 31 maggio 2020 dei termini dei
  versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di
  pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento
  immediatamente esecutivi dell'agenzia delle entrate.

La scadenza della rata della rottamazione ter è posticipata dal 28 febbraio 2020 al 31
maggio 2020.

La scadenza della rata del saldo e stralcio “Pace fiscale” è posticipata dal 31 marzo
2020 al 31 maggio 2020.

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6. SCUOLA

ASILI NIDO E SCUOLE D’INFANZIA

Per i periodi di sospensione delle attività scolastiche, ed in particolare di asili nido e
scuole dell’infanzia le famiglie hanno diritto alla restituzione delle rette pagate in
anticipo e non devono pagare quelle relative ai mesi nei quali non viene erogato il
servizio.
Le famiglie hanno inoltre diritto al rimborso di quanto anticipato per il servizio di refezione
scolastica e per attività supplementari di pre o post scuola oltre l’orario scolastico.
Per le scuole private primaria, secondaria e di altri gradi, è possibile ottenere il rimborso
delle rette relative ai mesi pagati e non goduti qualora le scuole non abbiano fornito
adeguate attività didattiche a distanza o comunque una riduzione del corrispettivo in caso
di parziali attività didattiche.

GITE

Per le gite già pagate dai genitori è in generale previsto il rimborso con emissione di un
voucher, ad eccezione dei viaggi di istruzione che riguardano la scuola dell’infanzia
o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado. In tali ipotesi deve avvenire il rimborso a favore della scuola e, di
conseguenza, dei genitori.

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7. SPETTACOLI

CONCERTI, TEATRO, MUSEI

Chi ha acquistato biglietti per assistere a concerti, rappresentazioni teatrali o altri
spettacoli culturali o per accedere a mostre e musei ha diritto a chiedere il rimborso di
quanto pagato.

ATTENZIONE: è prevista una decadenza! La richiesta deve essere inviata entro 30
giorni dall’entrata in vigore dei singoli provvedimenti governativi (DPCM), allegando il titolo
di acquisto (biglietto).

Il venditore entro 30 giorni dalla richiesta in alternativa al rimborso può emettere un
voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

CALCIO E COMPETIZIONI SPORTIVE

Per gli abbonamenti alla stagione calcistica 2019/2020 ed in generale per ogni
competizione sportiva interrotta il consumatore ha diritto a un rimborso integrale del
prezzo del biglietto acquistato per gare annullate o disputate senza pubblico.
Gli abbonati hanno invece diritto ad un rimborso parziale, corrispondente al rateo di
abbonamento relativo alle partite disputate senza pubblico o annullate.

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8. SPORT

In caso di abbonamenti a piscine, palestre, circoli sportivi, impianti sciistici o in caso
di iscrizioni a corsi o scuole calcio, il consumatore ha diritto ad ottenere un rimborso
parziale a partire dalla chiusura degli impianti (per quanto riguarda la stagione sciistica dal
9 marzo 2020).

E’ inoltre possibile chiedere la restituzione delle quote di iscrizione per la partecipazione a
manifestazioni sportive (maratone, tornei di tennis, ecc..).

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9. TRASPORTI

Hanno diritto al rimborso coloro che hanno acquistato titoli di viaggio aereo, ferroviario e
marittimo nel periodo oggetto delle limitazioni e restrizioni alla circolazione o per
partecipare ad eventi annullati (ad esempio partite di calcio, musei, mostre).

Attenzione: è prevista una decadenza! Per ottenere il rimborso è necessario inviare
una richiesta entro 30 giorni dalla data della partenza, allegando il titolo di viaggio.
Il vettore in alternativa al rimborso monetario può emettere un voucher di pari importo con
validità di un anno dall’emissione.

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10. TURISMO

PACCHETTI TURISTICI

Possono recedere dai contratti di acquisto di pacchetti turistici tutti i consumatori per il
periodo di durata dell’emergenza e comunque coloro che siano sottoposti a ricovero,
quarantena con sorveglianza attiva, permanenza domiciliare fiduciaria.

Nel caso di acquisto di pacchetti turistici con prenotazioni fino al 30 settembre 2020 nel
territorio nazionale o all’estero, quando le prestazioni non saranno rese a causa degli
effetti derivanti dallo stato di emergenza da Coronavirus e dalle eventuali future restrizioni
nella circolazione, i pagamenti effettuati (acconti o pagamento integrale del viaggio)
potranno essere restituiti mediante un voucher di pari importo, valido per un anno
dall’emissione.
In caso di viaggi con partenza successiva alla scadenza del periodo previsto per le
restrizioni è prevista dal Codice del Turismo la facoltà di recesso prima della partenza

ALBERGHI E PERNOTTAMENTI

Per tutti i contratti di soggiorno (strutture alberghiere, residenziali, B&B etc) e per le
locazioni temporanee di abitazioni tra privati per i quali il soggiorno sia stato reso
impossibile dalle misure restrittive adottate dal Governo, il consumatore ha diritto a
ricevere, in alternativa al rimborso monetario, un voucher di pari importo da utilizzare
entro un anno dall’emissione.
Tale scelta spetta alla struttura alberghiera.

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