IVA SULLE GESTIONI PATRIMONIALI

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IVA SULLE GESTIONI
            PATRIMONIALI

     Aspetti salienti della sentenza Deutsche Bank.

Precedenti pronunce della Amministrazione Finanziaria
 Italiana in materia di regime IVA applicabile ai servizi
  finanziari con particolare riguardo alla consulenza in
                 materia di investimenti

          Dott. Franco Fondi – Studio Fondi

                                             Milano, 26 novembre 2012
IL CASO DEUTSCHE BANK

Deutsche Bank ha fornito, direttamente e tramite società controllate,
prestazioni di gestione di portafoglio a clienti investitori.
Deutsche Bank gestiva in maniera autonoma tenendo conto delle strategie di
investimento scelte da detti clienti, senza richiedere preventivamente loro
istruzioni. Deutsche Bank era autorizzata a disporre degli attivi (titoli) in
nome e per conto dei clienti investitori.
I clienti investitori versavano una remunerazione annuale pari all’1,8% del
valore del patrimonio gestito di cui :
-   1,2% per la gestione del patrimonio
-   0,6% per l’acquisto e alla vendita di titoli.
 Detta remunerazione comprendeva anche la gestione dei conti correnti e dei
conti titoli nonché le commissioni di sottoscrizione per l’acquisto di quote di
partecipazione, incluse le quote di partecipazione a fondi gestiti da imprese
della Deutsche Bank.
L’INTERPRETAZIONE DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA

 Un’attività di gestione di portafoglio come quella effettuata dalla
  Deutsche Bank nella controversia principale si compone di vari elementi

 Quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti
  occorre determinare, in particolare, se tale operazione sia composta da
  due o più prestazioni distinte o da un’unica prestazione

 Vi è una prestazione unica quando due o più elementi o atti forniti dal
  soggetto passivo al consumatore, considerato come consumatore medio,
  sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una
  sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe
  carattere artificiale
L’INTERPRETAZIONE DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA

 La gestione di portafoglio costituisce la combinazione:
   - di una prestazione di analisi e di custodia del patrimonio del cliente
   - di una prestazione di acquisto e di vendita di titoli

 I due elementi della prestazione di gestione di portafoglio possono essere
  forniti separatamente

 Tuttavia, il cliente medio, nell’ambito di una prestazione di gestione di
  portafoglio come quella effettuata dalla Deutsche Bank ricerca proprio la
  combinazione di questi due elementi.
L’INTERPRETAZIONE DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA

 Nel caso esaminato i due elementi non solo sono inscindibili, ma occorre
  altresì porli sullo stesso piano. Infatti, essi sono entrambi indispensabili
  per la realizzazione della prestazione complessiva, ragion per cui non è
  possibile ritenere che l’uno debba essere considerato la prestazione
  principale e l’altro la prestazione accessoria.

 Di conseguenza, occorre dichiarare che i suddetti elementi sono a tal
  punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola
  prestazione economica la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale
L’INTERPRETAZIONE DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA

 L’attività di gestione di portafoglio effettuata dalla Deutsche Bank non
  corrisponde alla nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai
  sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112.

 La «gestione di fondi comuni d’investimento» non è definita nella
  direttiva medesima. La Corte ha tuttavia precisato che le operazioni
  coperte da tale esenzione sono quelle che attengono specificamente
  all’attività degli organismi di investimento collettivo (sentenza del 4
  maggio 2006, Abbey National, C-169/04, Racc. pag. I-4027, punto 63)
L’INTERPRETAZIONE DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA

 Gli organismi di investimento collettivo gestiscono i loro investimenti in
  proprio nome e per proprio conto, mentre ogni investitore detiene una
  partecipazione nel fondo, ma non gli investimenti del fondo in quanto
  tali.
 Per contro, prestazioni come quelle effettuate dalla Deutsche Bank
  riguardano generalmente gli attivi di una singola persona, che devono
  avere un valore complessivo relativamente elevato per poter essere
  gestiti in modo redditizio. Il gestore del portafoglio acquista e vende
  prodotti di investimento in nome e per conto dell’investitore, che resta
  proprietario dei singoli titoli per tutta la durata del contratto e dopo la
  sua conclusione .
L’INTERPRETAZIONE DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA

 La gestione patrimoniale non può essere esente neppure in quanto
  «operazione relativa alle azioni e agli altri titoli …» (Art.135,par.1,lett.f)
  della Direttiva

 I termini «operazioni relative [a] (...) titoli», ai sensi della medesima
  disposizione, riguardano infatti le operazioni che possono creare,
  modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli
L’INTERPRETAZIONE DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA

 La prestazione di gestione di portafoglio si compone essenzialmente di
  due elementi, vale a dire una prestazione di analisi e di custodia del
  patrimonio del cliente investitore, da un lato, e una prestazione di
  acquisto e di vendita di titoli propriamente detta, dall’altro.

 Anche se le prestazioni di acquisto e di vendita di titoli possono rientrare
  nell’ambito dell’esenzione non può dirsi altrettanto delle prestazioni di
  analisi e di custodia del patrimonio, dato che queste ultime prestazioni
  non presuppongono necessariamente la realizzazione di operazioni
  idonee a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti
  relativi a titoli.
L’INTERPRETAZIONE DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA
 I termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 135,
    paragrafo 1, della direttiva 2006/112 devono essere interpretati
    restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale
    secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo
    oneroso da un soggetto passivo.
 La prestazione di gestione di portafoglio erogata da Deutsche Bank :
-   non è assimilabile alla gestione di fondi comuni di investimento
-   può essere presa in considerazione, ai fini dell’IVA, solamente nel suo
    complesso (non esiste una prestazione principale ed una accessoria)
-   essa non è quindi idonea a rientrare nell’articolo 135, paragrafo 1, lettera f),
    e g) della direttiva 2006/112.
 La gestione di portafoglio, come quella di cui alla controversia principale,
    non è esente da IVA ai sensi di tale disposizione.
L’ESENZIONE IVA DEI SERVIZI
FINANZIARI NELLA
DIRETTIVA
Art. 135
della DIRETTIVA 2006/112/CE del 28 novembre 2006

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

f) le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la
gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni,
obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e
dei diritti o titoli di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

g) la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati
membri;
L’ESENZIONE IVA
DEI SERVIZI FINANZIARI
NELLA NORMATIVA ITALIANA

Art.10 DPR 633/1972

Sono esenti dall'imposta:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di
crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da
parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la
negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del
recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di
pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta
OPERAZIONI ESENTI

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi
di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le
operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e
amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti
finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi
di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di
valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici
finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici
finanziari, comunque regolate

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle
operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) nonché quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad
operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai
sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto
PRASSI DELLA A.F. ITALIANA
IN MATERIA DI SERVIZI
FINANZIARI

 Risoluzione 05/02/1992 n. 430571
La «gestione fiduciaria dinamica» è ESENTE da IVA (Art.10 n.9 DPR
633/1972).

 Risoluzione 16/07/1998 n. 77/E
I corrispettivi per la custodia e l'amministrazione titoli nell'ambito dei
contratti di gestione di patrimoni devono considerarsi imponibili

 Risoluzione 15/07/2002 n. 230/E
La attività di elaborazione di un «portafoglio modello» resa a un soggetto
che esercita attività di gestione su base individuale e collettiva di portafogli
di investimenti per conto terzi NON è ESENTE da IVA
CONSULENZA FINANZIARIA

 La Risoluzione della Agenzia delle Entrate N.343 del 04/08/2008 ha
dichiarato la applicabilità della esenzione IVA alla “consulenza in materia
di investimenti” (Art.1, c. 5 lett. f) del TUF) cioè la consulenza
“personalizzata” che ai fini regolamentari costituisce un servizio di
investimento
SERVIZI DI INVESTIMENTO
NEL TUF

Art. 1
5. Per «servizi e attività di investimento» si intendono i seguenti, quando
hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei
confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
CONSULENZA FINANZIARIA

Più in particolare:

 la “consulenza in materia di investimenti” è un servizio di investimento
(cfr. Art.1, comma 5, lett.f) del TUF)

per «consulenza in materia di investimenti» si intende la prestazione di
raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per
iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è
personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata
sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione
non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di
distribuzione (cfr. Art.1, comma 5-septies del TUF).
CONSULENZA FINANZIARIA
E RICERCA

Invece:

la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia
industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi
concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

 la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di
raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti
finanziari

 sono «servizi accessori» (Art.1, comma 6 lett.d) ed f) del TUF)
CONSULENZA FINANZIARIA

A giudizio dell'Agenzia delle Entrate:

 Deve essere escluso che i servizi di consulenza personalizzata rientrino
  tra le operazioni accessorie di cui all'art. 12 del DPR 633/72, in quanto
  tali servizi non sono destinati ad integrare o completare l'operazione di
  negoziazione, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza comunitaria
  e dalla prassi amministrativa. (Cfr. sent. Corte di Giustizia UE 11.1.2001
  causa C-76/99, sent. Corte di Giustizia UE 21.6.2007 causa C-453/2005 e
  ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2008 n. 337/E).
CONSULENZA FINANZIARIA

In particolare secondo la stessa Agenzia delle Entrate:

 …appare astrattamente possibile ricondurre l'attività di consulenza in
  materia di investimenti tra le operazioni relative a valori mobiliari esenti
  ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972, potendo
  anche tale attività condurre ad una modifica nella situazione giuridico-
  finanziaria del cliente, qualora venga concluso il contratto a seguito delle
  raccomandazioni fornite dal consulente.
CONSULENZA FINANZIARIA

 …Tuttavia, tenendo conto dell'espressa inclusione da parte della Direttiva
  Mifid dell'attività di consulenza in materia di investimenti fra i servizi di
  investimento, in quanto avente ad oggetto " una o più operazioni relative
  ad un determinato strumento finanziario ", si ritiene che tale attività sia
  più correttamente inquadrabile fra quelle di intermediazione svolte da
  un soggetto abilitato rese da quest'ultimo nell'ambito della proposta di
  investimento al cliente.

 Pertanto, le attività di consulenza in materia di investimenti, semprechè
  strettamente collegate ad un'operazione di negoziazione, devono
  ritenersi riconducibili tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e
  mandato esenti ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 9) e 4), del D.P.R.
  633/1972.
CONSULENZA FINANZIARIA
COLLEGAMENTO CON LA NEGOZIAZIONE

Il requisito del collegamento con una operazione di negoziazione subordina la
esenzione IVA alla effettiva esecuzione di una operazione di compravendita in
esito alla raccomandazione fornita ?

Il riferimento alla “consulenza in materia di investimenti” consente di fare
riferimento anche alle definizioni di tale servizio contenute nella direttiva.
In particolare l'art. 52 della Direttiva MiFID 2 precisa che la raccomandazione
in cui si concretizza la consulenza deve proporre la realizzazione di
un'operazione appartenente ad una delle seguenti categorie:
a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un
determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti
dell'emittente rispetto a tale strumento;
b) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato
strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o
riscattare uno strumento finanziario
CONSULENZA FINANZIARIA
COLLEGAMENTO CON LA NEGOZIAZIONE

Ai fini della esenzione è necessario che il soggetto che effettua la
“consulenza in materia di investimenti” sia il medesimo soggetto che
effettua la negoziazione?

Il regime di esenzione dipende dalle caratteristiche “oggettive” del servizio.
Inoltre la Risoluzione N.343/2008 ha escluso che il servizio di “consulenza
in materia di investimenti” sia accessorio alla negoziazione.
 E’ quindi ragionevole ritenere che il regime di esenzione, a parità di
caratteristiche “oggettive” del servizio reso, permanga anche se il servizio
viene reso da un soggetto diverso da quello che effettua la negoziazione.
LA RISOLUZIONE 343/2008 DOPO
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

La Risoluzione N.343/2008 è ancora applicabile dopo la Sentenza della
Corte di giustizia?
La Risoluzione N.343/2008 dichiara la esenzione delle prestazioni di
consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’Art.10,n.9 del DPR
633/1972 («prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7)») e non fa invece riferimento
alle prestazioni di «gestione di fondi comuni di investimento» di cui
all’Art.10, n.1 del DPR 633/1972 .
E’ quindi ragionevole ritenere che essa conservi la sua validità con
riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti anche dopo
la Sentenza della Corte di giustizia del 19/07/2012 nel caso Deutsche Bank
L’EMENDAMENTO ALL’ART.12
DEL D.D.L. «DI STABILITA’»

33-quater.
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a) all'articolo 10, primo comma, n. 4), il primo periodo è sostituito dal
seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non
rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e
l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di
portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari
diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuate la
custodia e amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di
portafogli»;
     b) all'articolo 36, terzo comma, dopo il sesto periodo è aggiunto il
seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai
soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli,
ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al
predetto servizio, sia attività esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10,
primo comma».
33-quinquies.
 Le disposizioni del comma 33-quater si applicano alle operazioni effettuate
a partire dal 1° gennaio 2013.
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