IVA SULLE GESTIONI PATRIMONIALI
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IVA SULLE GESTIONI PATRIMONIALI Aspetti salienti della sentenza Deutsche Bank. Precedenti pronunce della Amministrazione Finanziaria Italiana in materia di regime IVA applicabile ai servizi finanziari con particolare riguardo alla consulenza in materia di investimenti Dott. Franco Fondi – Studio Fondi Milano, 26 novembre 2012
IL CASO DEUTSCHE BANK Deutsche Bank ha fornito, direttamente e tramite società controllate, prestazioni di gestione di portafoglio a clienti investitori. Deutsche Bank gestiva in maniera autonoma tenendo conto delle strategie di investimento scelte da detti clienti, senza richiedere preventivamente loro istruzioni. Deutsche Bank era autorizzata a disporre degli attivi (titoli) in nome e per conto dei clienti investitori. I clienti investitori versavano una remunerazione annuale pari all’1,8% del valore del patrimonio gestito di cui : - 1,2% per la gestione del patrimonio - 0,6% per l’acquisto e alla vendita di titoli. Detta remunerazione comprendeva anche la gestione dei conti correnti e dei conti titoli nonché le commissioni di sottoscrizione per l’acquisto di quote di partecipazione, incluse le quote di partecipazione a fondi gestiti da imprese della Deutsche Bank.
L’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Un’attività di gestione di portafoglio come quella effettuata dalla Deutsche Bank nella controversia principale si compone di vari elementi Quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti occorre determinare, in particolare, se tale operazione sia composta da due o più prestazioni distinte o da un’unica prestazione Vi è una prestazione unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al consumatore, considerato come consumatore medio, sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale
L’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA La gestione di portafoglio costituisce la combinazione: - di una prestazione di analisi e di custodia del patrimonio del cliente - di una prestazione di acquisto e di vendita di titoli I due elementi della prestazione di gestione di portafoglio possono essere forniti separatamente Tuttavia, il cliente medio, nell’ambito di una prestazione di gestione di portafoglio come quella effettuata dalla Deutsche Bank ricerca proprio la combinazione di questi due elementi.
L’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Nel caso esaminato i due elementi non solo sono inscindibili, ma occorre altresì porli sullo stesso piano. Infatti, essi sono entrambi indispensabili per la realizzazione della prestazione complessiva, ragion per cui non è possibile ritenere che l’uno debba essere considerato la prestazione principale e l’altro la prestazione accessoria. Di conseguenza, occorre dichiarare che i suddetti elementi sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale
L’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA L’attività di gestione di portafoglio effettuata dalla Deutsche Bank non corrisponde alla nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112. La «gestione di fondi comuni d’investimento» non è definita nella direttiva medesima. La Corte ha tuttavia precisato che le operazioni coperte da tale esenzione sono quelle che attengono specificamente all’attività degli organismi di investimento collettivo (sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National, C-169/04, Racc. pag. I-4027, punto 63)
L’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Gli organismi di investimento collettivo gestiscono i loro investimenti in proprio nome e per proprio conto, mentre ogni investitore detiene una partecipazione nel fondo, ma non gli investimenti del fondo in quanto tali. Per contro, prestazioni come quelle effettuate dalla Deutsche Bank riguardano generalmente gli attivi di una singola persona, che devono avere un valore complessivo relativamente elevato per poter essere gestiti in modo redditizio. Il gestore del portafoglio acquista e vende prodotti di investimento in nome e per conto dell’investitore, che resta proprietario dei singoli titoli per tutta la durata del contratto e dopo la sua conclusione .
L’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA La gestione patrimoniale non può essere esente neppure in quanto «operazione relativa alle azioni e agli altri titoli …» (Art.135,par.1,lett.f) della Direttiva I termini «operazioni relative [a] (...) titoli», ai sensi della medesima disposizione, riguardano infatti le operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli
L’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA La prestazione di gestione di portafoglio si compone essenzialmente di due elementi, vale a dire una prestazione di analisi e di custodia del patrimonio del cliente investitore, da un lato, e una prestazione di acquisto e di vendita di titoli propriamente detta, dall’altro. Anche se le prestazioni di acquisto e di vendita di titoli possono rientrare nell’ambito dell’esenzione non può dirsi altrettanto delle prestazioni di analisi e di custodia del patrimonio, dato che queste ultime prestazioni non presuppongono necessariamente la realizzazione di operazioni idonee a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli.
L’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA I termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. La prestazione di gestione di portafoglio erogata da Deutsche Bank : - non è assimilabile alla gestione di fondi comuni di investimento - può essere presa in considerazione, ai fini dell’IVA, solamente nel suo complesso (non esiste una prestazione principale ed una accessoria) - essa non è quindi idonea a rientrare nell’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), e g) della direttiva 2006/112. La gestione di portafoglio, come quella di cui alla controversia principale, non è esente da IVA ai sensi di tale disposizione.
L’ESENZIONE IVA DEI SERVIZI FINANZIARI NELLA DIRETTIVA Art. 135 della DIRETTIVA 2006/112/CE del 28 novembre 2006 1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: f) le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all'articolo 15, paragrafo 2; g) la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri;
L’ESENZIONE IVA DEI SERVIZI FINANZIARI NELLA NORMATIVA ITALIANA Art.10 DPR 633/1972 Sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta
OPERAZIONI ESENTI 4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto
PRASSI DELLA A.F. ITALIANA IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI Risoluzione 05/02/1992 n. 430571 La «gestione fiduciaria dinamica» è ESENTE da IVA (Art.10 n.9 DPR 633/1972). Risoluzione 16/07/1998 n. 77/E I corrispettivi per la custodia e l'amministrazione titoli nell'ambito dei contratti di gestione di patrimoni devono considerarsi imponibili Risoluzione 15/07/2002 n. 230/E La attività di elaborazione di un «portafoglio modello» resa a un soggetto che esercita attività di gestione su base individuale e collettiva di portafogli di investimenti per conto terzi NON è ESENTE da IVA
CONSULENZA FINANZIARIA La Risoluzione della Agenzia delle Entrate N.343 del 04/08/2008 ha dichiarato la applicabilità della esenzione IVA alla “consulenza in materia di investimenti” (Art.1, c. 5 lett. f) del TUF) cioè la consulenza “personalizzata” che ai fini regolamentari costituisce un servizio di investimento
SERVIZI DI INVESTIMENTO NEL TUF Art. 1 5. Per «servizi e attività di investimento» si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
CONSULENZA FINANZIARIA Più in particolare: la “consulenza in materia di investimenti” è un servizio di investimento (cfr. Art.1, comma 5, lett.f) del TUF) per «consulenza in materia di investimenti» si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione (cfr. Art.1, comma 5-septies del TUF).
CONSULENZA FINANZIARIA E RICERCA Invece: la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari sono «servizi accessori» (Art.1, comma 6 lett.d) ed f) del TUF)
CONSULENZA FINANZIARIA A giudizio dell'Agenzia delle Entrate: Deve essere escluso che i servizi di consulenza personalizzata rientrino tra le operazioni accessorie di cui all'art. 12 del DPR 633/72, in quanto tali servizi non sono destinati ad integrare o completare l'operazione di negoziazione, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza comunitaria e dalla prassi amministrativa. (Cfr. sent. Corte di Giustizia UE 11.1.2001 causa C-76/99, sent. Corte di Giustizia UE 21.6.2007 causa C-453/2005 e ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2008 n. 337/E).
CONSULENZA FINANZIARIA In particolare secondo la stessa Agenzia delle Entrate: …appare astrattamente possibile ricondurre l'attività di consulenza in materia di investimenti tra le operazioni relative a valori mobiliari esenti ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972, potendo anche tale attività condurre ad una modifica nella situazione giuridico- finanziaria del cliente, qualora venga concluso il contratto a seguito delle raccomandazioni fornite dal consulente.
CONSULENZA FINANZIARIA …Tuttavia, tenendo conto dell'espressa inclusione da parte della Direttiva Mifid dell'attività di consulenza in materia di investimenti fra i servizi di investimento, in quanto avente ad oggetto " una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario ", si ritiene che tale attività sia più correttamente inquadrabile fra quelle di intermediazione svolte da un soggetto abilitato rese da quest'ultimo nell'ambito della proposta di investimento al cliente. Pertanto, le attività di consulenza in materia di investimenti, semprechè strettamente collegate ad un'operazione di negoziazione, devono ritenersi riconducibili tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 9) e 4), del D.P.R. 633/1972.
CONSULENZA FINANZIARIA COLLEGAMENTO CON LA NEGOZIAZIONE Il requisito del collegamento con una operazione di negoziazione subordina la esenzione IVA alla effettiva esecuzione di una operazione di compravendita in esito alla raccomandazione fornita ? Il riferimento alla “consulenza in materia di investimenti” consente di fare riferimento anche alle definizioni di tale servizio contenute nella direttiva. In particolare l'art. 52 della Direttiva MiFID 2 precisa che la raccomandazione in cui si concretizza la consulenza deve proporre la realizzazione di un'operazione appartenente ad una delle seguenti categorie: a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento; b) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario
CONSULENZA FINANZIARIA COLLEGAMENTO CON LA NEGOZIAZIONE Ai fini della esenzione è necessario che il soggetto che effettua la “consulenza in materia di investimenti” sia il medesimo soggetto che effettua la negoziazione? Il regime di esenzione dipende dalle caratteristiche “oggettive” del servizio. Inoltre la Risoluzione N.343/2008 ha escluso che il servizio di “consulenza in materia di investimenti” sia accessorio alla negoziazione. E’ quindi ragionevole ritenere che il regime di esenzione, a parità di caratteristiche “oggettive” del servizio reso, permanga anche se il servizio viene reso da un soggetto diverso da quello che effettua la negoziazione.
LA RISOLUZIONE 343/2008 DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA La Risoluzione N.343/2008 è ancora applicabile dopo la Sentenza della Corte di giustizia? La Risoluzione N.343/2008 dichiara la esenzione delle prestazioni di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’Art.10,n.9 del DPR 633/1972 («prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7)») e non fa invece riferimento alle prestazioni di «gestione di fondi comuni di investimento» di cui all’Art.10, n.1 del DPR 633/1972 . E’ quindi ragionevole ritenere che essa conservi la sua validità con riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti anche dopo la Sentenza della Corte di giustizia del 19/07/2012 nel caso Deutsche Bank
L’EMENDAMENTO ALL’ART.12 DEL D.D.L. «DI STABILITA’» 33-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, primo comma, n. 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuate la custodia e amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»; b) all'articolo 36, terzo comma, dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma». 33-quinquies. Le disposizioni del comma 33-quater si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
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