IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2013
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU ANNO 2013
- Guida informativa per il versamento del saldo e dichiarazione IMU -
L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è entrata in vigore il 1° gennaio 2012
(istituita con l’art. 13 del D.L. 201/2011, cd. “Decreto Salva Italia”), ed ha sostituito
l’imposta comunale sugli immobili (ICI). L'imposta deve essere pagata da tutti
coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) a titolo di
proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e
superficie) nel Comune di Vecchiano.
NOVITA’ PER IL 2013 - SALDO
Per l’anno 2013, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, per:
1) gli immobili di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), D.L. 54/2013, Legge
85/2013, più precisamente:
lettera a) abitazione principale e relative pertinenze (una per tipologia C2,
C6 e C7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
lettera b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del
DPR n. 616, del 24 luglio 1977;
2) gli immobili di cui all’art. 4, comma 12-quinquies D.L. 16/2012, Legge 44/2012,
intesi quelli, assegnati al coniuge (casa coniugale) a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio;
3) gli immobili di cui all’art. 2, comma 5 D.L. 102/2013, Legge 124/2013, quindi le
unità per le quali viene meno la coesistenza delle condizioni di dimora abituale e
della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di
IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico
immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
4) i terreni agricoli, di cui all’art. 13, comma 5 D.L. 201/2011, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola;
5) i fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011;
6) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;
Società Entrate Pisa S.E.Pi. S.p.A. sede legale P.zza dei Facchini, 16 - 56125 Pisa - P. Iva 01724200504 - www.sepi-pisa.it
Sportelli informativi c/o Comune di Vecchiano, Via G.B. Barsuglia n.182 - Tel. 050.859626 - Fax 050.859656
Lunedì e Venerdì: dalle 08.30 alle 12.30, Giovedì: dalle 13.45 alle 15.45Si precisa che l’agevolazione relativa all’esclusione dal pagamento della seconda
rata IMU, non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi
rispettivamente, da quelli di cui ai p.ti 4) e 5).
Si ricorda che gli immobili di cui ai punti 1), 2) 4) e 5) erano stati esclusi
anche dal pagamento della prima rata.
In forza delle equiparazioni stabilite per legge , per regolamento comunale, in
ultimo da quanto richiamato nell’art. 1, comma 9 D.L. 133/2013, la seconda rata
IMU non è dovuta per:
• Anziani o disabili: abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di
proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza
anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non sia locata. Ai fini dell’applicazione della predetta agevolazione,
consultare il regolamento del Comune.
Anche questa fattispecie era stata altresì esclusa dal pagamento anche
della prima rata.
In virtù di quanto previsto dal Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, così come
convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124, il Comune di Vecchiano con il comma 9
bis dell’art. 3 del Regolamento IMU, ha stabilito che è’, altresì, per l’anno 2013 e
limitatamente alla sola rata a saldo, equiparata all’abitazione principale l'unità
immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9,
concessa dal soggetto passivo dell’imposta in comodato d’uso gratuito a parente in
linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale, cioè che
risulti ivi residente alla data del 01/07/2013. In caso di più unità immobiliari
concesse in comodato dal medesimo soggetto, l’agevolazione in oggetto può essere
applicata ad una sola unità immobiliare. Ai fini dell’applicazione di tale
equiparazione, è altresì richiesto, per il soggetto passivo, un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 18.000. In caso di
possesso dei requisiti sopra elencati, l’equiparazione in oggetto si applica
limitatamente al saldo 2013 che non è pertanto dovuto; per l’acconto
l’aliquota da applicare è lo 0,86%.
COME SI CALCOLA L’IMPOSTA
Per calcolare l’entità dell’imposta dovuta occorre prendere la rendita catastale
dell’immobile (reperibile da visura catastale recente) e rivalutarla del 5 per cento:
rendita catastale x 1,05 = rendita catastale rivalutata
moltiplicare il risultato per il coefficiente specifico (vedi tabella 1.) in base alla
categoria catastale dell’immobile:
rendita catastale rivalutata x coefficiente = base imponibile IMU
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Lunedì e Venerdì: dalle 08.30 alle 12.30, Giovedì: dalle 13.45 alle 15.45al valore così calcolato si applica l’aliquota (quella prescelta per l’immobile, vedi
tabella 2.) ottenendo l’imposta annuale dovuta:
base imponibile IMU x aliquota = IMU (annua)
per l’abitazione principale che non ricade nell’esclusione (es. categoria catastale
A1, A8 e A9) al risultato ottenuto debbono essere applicate le detrazioni spettanti
(vedi tabella 3.):
IMU (annua) – detrazione = IMU dovuta netta (annua)
TABELLA 1. – Coefficienti moltiplicatori
Coefficien
Classificazione catastale
te
Gruppo catastale A (abitazioni) tranne A/10 (uffici); 160
C/2 (depositi), C/6 (stalle, autorimesse senza scopo di lucro),
C/7 (tettoie)
Gruppo catastale B (caserme, comunità, edifici pubblici) 140
C/3 (locali artigiani), C/4 (fabbricati ad uso sportivo senza 140
scopo di lucro), C/5 (locali balneari senza scopo di lucro)
A/10 (uffici) 80
Gruppo catastale D (edifici industriali e commerciali) tranne 65
D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni)
D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni) 80
C/1 (negozi) 55
Attenzione: Il Comune di Vecchiano, con delibera C.C. n. 64 del 29.11.2013,
ha determinato le aliquote IMU per l’anno 2013, variando alcune aliquote rispetto a
quelle deliberate per l’anno 2012 (applicate per il versamento in acconto). Pertanto è
opportuno effettuare il calcolo dell’imposta per l’annualità in corso, prendendo come
riferimento le aliquote IMU 2013, detraendo il versamento effettuato in acconto.
TABELLA CON ALIQUOTE
Aliquota ordinaria 0,96%
Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali sono state determinate le seguenti
aliquote:
Abitazione principale e relative Esenzione
pertinenze (una per tipologia C2, C6 e
C7), esclusi i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Abitazione principale e relative 0,40%
pertinenze (una per tipologia C2, C6 e C7),
delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
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Lunedì e Venerdì: dalle 08.30 alle 12.30, Giovedì: dalle 13.45 alle 15.45Abitazioni e pertinenze equiparate all'abitazione
principale ai sensi art. 3 comma 9 :
- unità immobiliari di anziani o disabili Esenzione
ricoverati in istituti di ricovero o sanitari;
- unità immobiliari di cittadini italiani residenti
all'estero iscritti all'A.I.R.E. a titolo di proprietà
o di usufrutto in Italia, a condizione che non
siano locate;
Abitazioni e pertinenze equiparate all'abitazione Limitatamente alla seconda rata a saldo 2013 :
principale ai sensi art. 3 comma 9bis :
- unità immobiliari concesse in comodato esenzione
gratuito dal proprietario a parenti di primo Prima rata:
grado, (madre/padre – figlio/a, figlio/a –
madre/padre) con residenza al 01/07/2013 e con 0,86%
ISEE inferiore o uguale a 18.000 euro
Abitazioni e pertinenze equiparate all'abitazione
principale ai sensi art. 3 comma 9bis :
- unità immobiliari concesse in comodato
gratuito dal proprietario a parenti di primo 0,86%
grado, (madre/padre – figlio/a, figlio/a –
madre/padre) - con residenza al 01/07/2013 e
con ISEE superiore a 18.000 euro
Immobili ad uso produttivo di categoria D 0,86%
(tranne la cat. D10)
Unità immobiliari tenute a disposizione 1,06%
Fabbricati rurali strumentali all'esercizio delle 0,01%
attività agricole (non in possesso e condotti da
coltivatori diretti od imprenditori agricoli
professionali)
Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati 0,96%
NON posseduti e NE' condotti dai coltivatori
diretti e NE' dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti alla previdenza agricola
Aree fabbricabili 0,96%
Abitazioni e pertinenze equiparate all'abitazione Limitatamente alla seconda rata a saldo 2013:
principale per personale in servizio permanente esenzione
appartenente alle forze armate e alle forze di Prima rata:
Polizia ad ordinamento militare e da quello 0,96%
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Lunedì e Venerdì: dalle 08.30 alle 12.30, Giovedì: dalle 13.45 alle 15.45dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal
personale appartenente alla carriera prefettizia,
purché non concesse in locazione
Fabbricati rurali strumentali all'esercizio delle esenzione
attività agricole in possesso e condotti da
coltivatori diretti o imprenditori agricoli
professionali
Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, esenzione
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti alla
previdenza agricola
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa Limitatamente alla seconda rata a saldo 2013:
costruttrice alla vendita finché permane tale esenzione
destinazione e non siano locati Prima rata:
0,96%
TABELLA 3. – Detrazioni
Abitazione principale e pertinenze 200,00 Euro
(intese quelle appartenenti alla categoria catastale C/2, C6 e
C7, nel limite massimo di una per ogni categoria catastale)
Figli, dimoranti e residenti nell’abitazione principale, di età 50,00 Euro a
non superiore a 26 anni figlio
(limitatamente agli anni 2012 e 2013) Per un massimo
di 400 Euro
Per il calcolo dell’imposta per i terreni, per le aree edificabili, e per ogni altra
informazione non contenuta in questa nota sintetica si rimanda alla consultazione
del sito web http://www.sepi-pisa.it/vecchiano.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il saldo dell’imposta municipale propria potrà essere versata attraverso il modello
F24 (modello Ministeriale redatto dall’Agenzia delle Entrate), oppure con bollettino
postale reperibile presso gli uffici di Poste Italiane.
Si rammenta che per l’anno 2013 il versamento dell’imposta dovrà essere
effettuato a favore del Comune (diversamente dall’anno 2012, in cui una quota
era di spettanza dello Stato e l’altra del Comune), tranne quello relativo agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard del 7,6 ‰ a favore dello Stato e l’eccedenza a favore del Comune.
Società Entrate Pisa S.E.Pi. S.p.A. sede legale P.zza dei Facchini, 16 - 56125 Pisa - P. Iva 01724200504 - www.sepi-pisa.it
Sportelli informativi c/o Comune di Vecchiano, Via G.B. Barsuglia n.182 - Tel. 050.859626 - Fax 050.859656
Lunedì e Venerdì: dalle 08.30 alle 12.30, Giovedì: dalle 13.45 alle 15.45Pertanto, ai fini della compilazione del modello F24, l’imposta non dovrà essere
suddivisa in due quote parti ma dovrà essere indicata con un unico codice (ovvero
quello del Comune, ad esclusione che per gli immobili del gruppo catastale D) e
scritta su un’unica riga.
A tal fine si indicano
CODICI TRIBUTO PER F24
Fonte: Agenzia delle Entrate
(Risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/e del 21 maggio 2013)
Codice Denominazione
3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13,
c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE
3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D - STATO
3930 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D - COMUNE
I modelli F24 e le relative istruzioni di compilazione sono reperibili in formato
elettronico direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it).
COMUNICAZIONI
Per tutte le fattispecie agevolative previste dal regolamento
comunale è necessario presentare le comunicazioni di cui
all’art. 13 dello stesso regolamento.
DICHIARAZIONE IMU
Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è stato fissato (D.L.
35/2013) al 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale il possesso
degli immobili ha avuto inizio ovvero sono intervenute variazioni rilevanti ai fini
della determinazione dell’imposta. Pertanto le variazioni intervenute nel corso del
2013 debbono essere dichiarate entro il 30 giugno 2014.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino
modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati a cui consegua un diverso
ammontare dell’imposta dovuta.
Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili.
Per la dichiarazione deve essere utilizzato il modello approvato con l’art. 9, c. 6, del
D.Lgs. 23/2011,reperibile al seguente link:
http://www.finanze.it/export/download/Imu/IMU_2012_mod.pdf
AVVISO:
Per coloro che avessero compilato telematicamente la dichiarazione IMU 2013 con il
servizio messo a disposizione da ANUTEL - attraverso l’opzione selezionabile dal
nostro sito con il pulsante sottostante - si comunica che la stessa per aver validità
deve essere trasmessa all’ufficio in forma cartacea con firma autografa del
dichiarante.
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