LE NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI PF 2020 - DOTT. MASSIMO FABBRI - Studio De ...
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LE NOVITÀ DEL MODELLO dal 1972 REDDITI PF 2020 ci prendiamo cura del tuo business DOTT. MASSIMO FABBRI Uffici Via Giuseppe Avezzana, 6 00195 Roma (RM) Recapiti +39 06.3735.1726 (tel) +39 06.3735.3275 (fax) E‐mail studiodemarco@studiodemarco.net Sito web www.studiodemarco.net Maggio 2020
Le novità del modello Redditi PF 2020 dott. Massimo Fabbri INTRODUZIONE Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 27759 del 31 gennaio 2020 è stato approvato il modello di dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, modello Redditi PF 2020, per il periodo d’imposta 2019, con le relative istruzioni. Con lo stesso provvedimento vengono definite le scadenze per l’invio del modello dichiarativo: dal 2 maggio al 30 giugno 2020 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea tramite ufficio postale; entro il 30 novembre 2020 se la presentazione viene effettuata in via telematica. Con il medesimo provvedimento è stata, altresì, approvata la scheda da utilizzare per scegliere la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF. Il modello Redditi Persone fisiche 2020 è stato mantenuto in tre fascicoli, numerati in modo progressivo. I modelli sono disponibili dal sito https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ dal quale possono essere prelevati.
Le novità del modello Redditi PF 2020 dott. Massimo Fabbri Sintesi delle principali novità Le principali novità del modello RPF 2020 sono le seguenti: 1) Pensionati esteri residenti al Sud; 2) Nuovo limite reddituale per i figli a carico; 3) Il nuovo regime degli impatriati; 4) Nuove deduzioni e detrazioni nel modello RPF 2020; 5) Novità in materia di crediti d’imposta nel modello RPF 2020; 6) La nuova imposta sostitutiva sulle ripetizioni; 7) Le novità per chi è nel regime forfettario.
Le novità del modello Redditi PF 2020 dott. Massimo Fabbri 1) PENSIONATI ESTERI RESIDENTI AL SUD L’art. 1 commi 273 e 274 della Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145/2018) ha introdotto l’art. 24‐ter del Tuir che prevede un regime opzionale per le persone fisiche, titolari di redditi di pensione corrisposti da enti esteri che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20mila abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Tale regime è stato ulteriormente modificato dal D.L. n. 34/2019 (“decreto crescita”). L’agevolazione per i cosiddetti “pensionati esteri” rientrati in Italia consiste nella possibilità di optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria prodotti all’estero ad un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità della scelta. Le condizioni per beneficiare di tale regime opzionale sono che i cittadini in argomento: non siano stati fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del Tuir, nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace; trasferiscano la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Le novità del modello Redditi SC 2020 dott. Massimo Fabbri 1) PENSIONATI ESTERI RESIDENTI AL SUD (segue) Le persone fisiche potranno optare per il regime agevolato a partire dalla dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020 relativa al periodo d’imposta nel quale viene trasferita la residenza in Italia e la preferenza sarà efficace a decorrere da tale periodo d’imposta e per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace (l’estensione da cinque a nove anni è stata apportata dalla legge n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/2019 il c.d. “Decreto Crescita”). Nel secondo fascicolo del modello Redditi Persone Fisiche 2020 è stata inserita la sezione XVIII nel quadro RM “Opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24‐ter del TUIR”. Si menziona, altresì, che i redditi prodotti all’estero assoggettati ad imposta sostitutiva non vanno indicati nei quadri di determinazione della dichiarazione dei redditi. Ai sensi del comma 274 dell’art. 1 della Legge di bilancio per il 2019 i pensionati neo residenti non sono tenuti a compilare il quadro RW per i redditi soggetti all’opzione e, pertanto, sono esenti dall’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e dall’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) previste dall’art. 19, commi 13 e 18, del D.L. n. 201/2011. Ricordiamo, da ultimo, che l’opzione è revocabile barrando l’apposita casella del rigo RM35 (colonna6). La revoca sarà efficace a partire dall’anno d’imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione e potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo. In tale ipotesi, l’imposta già versata, ma non dovuta, potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.
Le novità del modello Redditi PF 2020 dott. Massimo Fabbri 2) NUOVO LIMITE PER I FIGLI A CARICO L’art. 1 co. 252 della legge di bilancio per il 2018 ha aggiunto un nuovo periodo all’art. 12 co. 2 del Tuir, relativamente alle detrazioni per i carichi di famiglia ed ha previsto, a decorrere dal 2019, che il reddito complessivo per essere considerati a carico fiscale “per i figli di età non superiore a ventiquattro anni…è elevato a 4.000 euro”. Conseguentemente, i figli che abbiano superato tale limite di età, sono fiscalmente a carico, in base alle condizioni di cui all’art. 12 del Tuir e, quindi, a condizione che possiedano un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51. Anche i modelli di dichiarazione 2020 (anno d’imposta 2019) sono stati modificati per tenere conto della novella legislativa. Nel modello Redditi PF 2020 nella parte superiore del frontespizio nella casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” è stata prevista la possibilità di inserire due codici a seconda che il contribuente: sia un figlio di età non superiore a 24 anni, con un redito complessivo non superiore ad euro 4mila (codice 2); non rientri nella casistica citata prima e quindi sia ad es. un figlio o moglie, superiore a 24 anni, e con reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51 (codice 1).
Le novità del modello Redditi PF 2020 dott. Massimo Fabbri 3) IL NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI Le agevolazioni previste dall’art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 147/2015, riguardante i lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia dall’Estero, sono state oggetto di modifica a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019 (“decreto crescita”). Le novità legislative, come previsto dall’art. 5 co. 2 del predetto decreto legge, si applicano ai soggetti che acquisiscono la loro residenza in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2020. Tuttavia il D.L. n. 124/2019 ha anticipato le agevolazioni per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, ossia alla data di emanazione del decreto “crescita”. A partire da tale data, nel periodo d’imposta in cui la residenza è trasferita e nei successivi quattro, i redditi di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare (in precedenza era il 50%) ovvero al 10% se si trasferisce la residenza nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Le novità del modello Redditi PF 2020 dott. Massimo Fabbri 3) IL NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI (segue) Per rendere operative le nuove percentuali di detassazione nel modello Redditi PF 2020 sono stati previsti appositi codici sia per il lavoro dipendente, sia per il lavoro autonomo, di impresa e di partecipazione. In particolare per il lavoro dipendente nel quadro RC , nella casella “Casi particolari”, i codici per i lavoratori impatriati sono: • il codice 4 (già presente) per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’Estero fino al 29.04.2019 per i quali i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%; • il codice 6 per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’Estero dal 30.04.2019 per i quali i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%; • il codice 8 per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’Estero dal 30.04.2019 e che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. In tal caso i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%; • il codice 9 per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’Estero dal 30.04.2019 e in possesso della qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito di lavoro dipendente ed assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.
Le novità del modello Redditi PF 2020 dott. Massimo Fabbri 4) NUOVE DETRAZIONI E DEDUZIONI NEL MODELLO RPF 2020 Si indicano sinteticamente le novità per deduzioni e detrazioni di oneri nel modello Redditi PF 2020: Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (“pace contributiva”). La sezione III del quadro RP – Spese ed oneri per i quali spetta la detrazione del 50% ‐ accoglie la detrazione per le spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”). L’onere sostenuto nell’anno 2019 per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e nei quattro successivi; Detrazione per infrastrutture di ricarica. Sempre la sez. III del quadro RP accoglie la detrazione per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. E’previsto, infatti, che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore ad euro 3.000, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo;
Le novità del modello Redditi PF 2020 dott. Massimo Fabbri 4) NUOVE DETRAZIONI E DEDUZIONI NEL MODELLO RPF 2020 (segue) Detrazione per spese di istruzione. Una novità riguarda l’incremento delle spese di istruzione da indicare nella colonna 1 dei righi da RP8 a RP13. In particolare l’importo della massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione passa da 786 a 800 euro. Nel modello redditi PF 2020 il codice da indicare sarà il “12” che riguarda le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della Legge n. 62/2000, per un importo annuo non superiore ad euro 800 per ciascun alunno o studente; Detrazione acquisto alimenti a fini medici speciali. Non è stata prorogata la relativa detrazione per l’anno d’imposta 2019. La spesa, pertanto, non potrà più essere indicata tra le spese detraibili; Spese per il mantenimento dei cani da guida. E’ stata aumentata a decorrere dal periodo d’imposta 2019 ad euro 1.000 (in precedenza era euro 516,47) la detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani da guida.
Le novità del modello Redditi PF 2020 dott. Massimo Fabbri 5) NOVITÀ IN MATERIA DI CREDITI D’IMPOSTA NEL MODELLO RPF 2020 Novità sono state previste anche in materia di crediti d’imposta. Sport bonus: ai contribuenti indicati nella Tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019, spetta un credito d’imposta nella misura del 65% per le erogazioni liberali in denaro, effettuato nel corso del 2019, per: interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici; la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le medesime erogazioni vengano effettuate a favore dei soggetti concessionari o affidatari degli impianti sportivi medesimi. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto alle persone fisiche nel limite del 20% del reddito imponibile annuo ed è ripartito in tre quota annuali di pari importo; Credito d’imposta per bonifica ambientale: per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, per le quali spetta un credito d’imposta nella misura del 65%. Il cosiddetto “bonus bonifica ambientale” è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile.
Le novità del modello Redditi PF 2020 dott. Massimo Fabbri 6) IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIPETIZIONI La legge n. 145/2018 con l’art. 1 commi da 13 a 16, ha introdotto una nuova tassazione per i compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolte da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è prevista, infatti, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 15%. E’ comunque possibile scegliere di applicare l’imposta sul reddito nei modi ordinari, con la dichiarazione relativa all’anno d’imposta cui si riferisce la scelta operata. Per l’applicazione della sostitutiva dovrà essere compilato il modello Redditi PF. Non è possibile presentare il modello 730, fermo restando l’utilizzo dello stesso modello per l’opzione della tassazione ordinaria. Nel modello Redditi PF 2020, per consentire l’applicazione della novità, è stata introdotta, nel fascicolo 2°, un’apposita sezione XVII – Imposta sostitutiva sulle lezioni private – nel quadro RM. Da ultimo si rappresenta che l’imposta sostitutiva deve essere versata nelle modalità ed entro i termini previsti per il pagamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Le novità del modello Redditi PF 2020 dott. Massimo Fabbri 7) NOVITA’ PER CHI SI AVVALE DEL REGIME FORFETTARIO L’art. 1, commi da 9 a 11, della legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145/2018) ha apportato importanti modifiche al regime forfettario introdotto dalla legge n. 190/2014. Esse possono così sintetizzarsi: Aumento della soglia di compensi e ricavi per la sostitutiva. La prima novità riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% su un ammontare di ricavi o compensi percepiti dai forfetari elevato a 65mila euro, ragguagliato ad anno, conseguito nell’anno precedente all’applicazione del regime. Nel modello Redditi PF 2020 i compensi percepiti nell’anno precedente dai soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, ridotti sulla base di coefficienti di redditività, individuati in base al codice Ateco dell’attività esercitata saranno indicati nel quadro LM, sezione II, nei righi da LM22 a LM27. Anche per chi avvia una nuova attività, la soglia dei compensi su cui applicare l’aliquota ridottissima del 5% è elevata a 65mila euro. Per attestare di essere in tale ultima condizione, dovrà essere barrata la casella 3 del rigo LM21 del modello Redditi PF 2020;
Le novità del modello Redditi PF 2020 dott. Massimo Fabbri 7) NOVITA’ PER CHI SI AVVALE DEL REGIME FORFETTARIO (segue) Nuovi limiti e cause di esclusione. La legge di bilancio per il 2019 ha abrogato i limiti per l’accesso al regime forfettario in caso di costo dei beni strumentali (20mila euro) e delle spese per prestazioni di lavoro (5mila euro), introducendo, per l’anno d’imposta 2019, nuove cause di esclusione per l’applicazione del regime (lettere d e d‐bis dell’art. 1, comma 57, legge n. 190/2014). In caso si verifichino tali cause la fuoriuscita dal regime forfettario è prevista a partire dall’anno successivo, quindi dal 2020. E’, pertanto, esclusa l’applicazione dal regime agevolato per: • i soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir, ovvero che controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; • le persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. Tale ultima esclusione non è prevista per i contribuenti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti e professioni (art. 1‐bis, comma 3, legge n. 135/2018). Menzioniamo, altresì, che la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) dallo scorso 1° gennaio ha introdotto un’ulteriore causa di esclusione (lettera d‐ter, art. 1, co. 54, legge n. 190/2014) per cui sono esclusi anche i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o pensione pari o superiori ad euro 30mila e spese annuali per il personale (dipendenti o collaboratori) superiori ad euro 20mila. La fuoriuscita dal regime è prevista già dal 2020, se i limiti sono superati nel 2019 (come chiarito dalla risoluzione n. 7/2020 dell’Agenzia delle Entrate).
Le novità del modello Redditi PF 2020 dott. Massimo Fabbri 7) NOVITA’ PER CHI SI AVVALE DEL REGIME FORFETTARIO (segue) Minori obblighi informativi in dichiarazione. I contribuenti in regime forfettario non erano obbligati a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo II del Dpr n. 600/1973 (art. 1, comma 69, legge n. 190/2014), ma dovevano indicare alcuni dati relativi ai collaboratori nel quadro RS del modello redditi PF. L’art. 6 del “decreto crescita” (D.L. n. 34/2019) a partire dal 1° gennaio 2019 ha introdotto l’obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del citato Dpr, sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui si avvalgono i soggetti che applicano il regime forfettario. Ciò ha determinato, evidentemente, una riduzione delle informazioni da fornire nel quadro RS del modello Redditi PF 2020. In particolare nella sezione degli “Esercenti attività d’impresa” è stato eliminato il rigo RS374 (“totale dipendenti”), mentre devono essere compilati i righi da RS375 a RS378 (mezzi di trasporto, costi, carburante, materie prime ecc.). Nella sezione degli “Esercenti attività di lavori autonomo” sono stati eliminati i righi RS379 (“totale dipendenti”) e RS380 (“compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica”). Deve essere, invece, compilato il rigo RS381 relativo ai “consumi” per attività di lavoro autonomo.
dott. Massimo Fabbri Le novità del modello Redditi PF 2020 dal 1972 GRAZIE PER L’ATTENZIONE! ci prendiamo cura del tuo business Uffici Via Giuseppe Avezzana, 6 00195 Roma (RM) Recapiti +39 06.3735.1726 (tel) +39 06.3735.3275 (fax) E‐mail studiodemarco@studiodemarco.net Sito web www.studiodemarco.net
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