RIDUZIONE/SOSPENSIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI O AFFITTO DI AZIENDE
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Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Umbria RIDUZIONE/SOSPENSIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI O AFFITTO DI AZIENDE Le risposte della Direzione Regionale dell’Umbria FAQ 1. Nell’ipotesi in cui le parti di un contratto di locazione immobiliare o di affitto di azienda, modificando l’originario contratto di locazione/affitto stipulato, definiscano una riduzione del canone di locazione/affitto ovvero una temporanea sospensione dal suo pagamento, sussiste l’obbligo, ai fini dell’imposta di registro, di comunicare tale modifica all’Agenzia delle Entrate? .................................................................................... 2 2. Qual è la misura dell’imposta dovuta per la registrazione di un accordo di riduzione del canone di locazione di un immobile o di affitto di azienda? E per gli accordi di temporanea sospensione del canone? . 4 3. Qual è la misura dell’imposta dovuta per la registrazione di un accordo di riduzione ovvero di temporanea sospensione del pagamento del canone di locazione di un immobile per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca? ....................................................................................................... 6 4. Qualora l’accordo di riduzione/sospensione del canone di locazione riguardi un contratto a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 che, quindi, gode delle agevolazioni fiscali, è necessario l’intervento delle associazioni di categoria per procedere alla registrazione? .................................................................................................................................................... 8 5. Quali modalità sono previste per la registrazione degli accordi di riduzione dei canoni di locazione immobiliare?.................................................................................................................................................... 10 6. Quali modalità sono previste per la registrazione degli accordi di riduzione/sospensione dei canoni di affitto di aziende non redatti tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata? .................................... 13
1. Nell’ipotesi in cui le parti di un contratto di locazione immobiliare o di affitto di azienda, modificando l’originario contratto di locazione/affitto stipulato, definiscano una riduzione del canone di locazione/affitto ovvero una temporanea sospensione dal suo pagamento, sussiste l’obbligo, ai fini dell’imposta di registro, di comunicare tale modifica all’Agenzia delle Entrate? L’Agenzia delle entrate, con la Ris. N. 60/E del 28 giugno 2010, con specifico riferimento ai contratti di locazione immobiliare, ha osservato che gli articoli 3 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito T.U.R.), individuano in maniera esplicita gli eventi successivi alla conclusione del contratto di locazione che devono essere autonomamente assoggettati a registrazione. Si tratta, in particolare, delle cessioni, risoluzioni e proroghe dell’originario contratto che devono essere, pertanto, registrate in termine fisso anche se stipulate verbalmente o attraverso una nuova scrittura privata non autenticata. L’accordo di riduzione del canone inizialmente pattuito, non appare riconducibile alle ipotesi, contemplate nei predetti articoli 3 e 17 del T.U.R., di cessione, risoluzione e proroga, anche tacita, del contratto. In questi casi, quindi, è da escludere la riconducibilità dell’accordo di riduzione del canone tra gli eventi che devono obbligatoriamente essere portati a conoscenza dell’amministrazione finanziaria secondo le modalità di cui all’articolo 17 del T.U.R.. È da escludere, inoltre, l’applicazione del principio sancito dall’articolo 19 del T.U.R., secondo cui è fatto obbligo alle parti contraenti, ai loro aventi causa ed a coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, di denunciare entro venti giorni, dal loro verificarsi, gli “…eventi…che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta”. In conclusione, fatta salva l’ipotesi in cui il predetto accordo di riduzione del canone venga formalizzato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non sussiste in capo ai contraenti alcun obbligo di comunicare all’amministrazione finanziaria la modifica contrattuale intervenuta. Si fa presente, tuttavia, che il perfezionamento dell’accordo di riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro (come pure ai fini delle imposte dirette) e, conseguentemente, la corresponsione di una 2
minore imposta; può rispondere ad esigenze probatorie la necessità di attribuire all’atto di modifica contrattuale la data certa di fronte ai terzi1 . Tra i mezzi che il nostro ordinamento riconosce come idonei a conferire la certezza della data ad un atto vi è la registrazione, che, ai sensi dell’articolo 18 del T.U.R., attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce agli stessi data certa di fronte ai terzi a norma dell’articolo 2704 del codice civile. Premesso quanto sopra occorre rilevare che ai sensi dell’articolo 8 del T.U.R., anche in assenza di un obbligo di legge “Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto”. La facoltà di registrare volontariamente il nuovo accordo consentirà, dunque, alle parti contraenti di rendere edotta l’amministrazione finanziaria circa il nuovo accordo intervenuto tra le stesse, rendendolo certo di fronte ai terzi. Per quanto riguarda gli accordi di riduzione del canone di affitto di aziende, considerato che per il contratto di affitto sussiste l’obbligo di stipula tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, di regola analoga forma dovrebbe essere adottata per qualsiasi atto modificativo del contratto stesso (risoluzione anticipata, modifica di una clausola, ecc.). In questi casi, quindi, se l’accordo di modifica è formalizzato con atto pubblico o scrittura privata autenticata sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso (20 giorni dalla stipula/autentica).2 Quanto detto, ai fini dell’obbligo di registrazione, vale anche per gli accordi di temporanea sospensione del pagamento del canone che, di fatto, realizzano solo un differimento dal pagamento del canone originariamente pattuito. 1 Nel caso in cui l’ammontare del canone di locazione relativo ad immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita fosse dichiarato in misura inferiore al 10% del “valore automatico dell’immobile”, l’atto potrebbe essere sottoposto ad accertamento di valore da parte dell’amministrazione finanziaria. Il valore automatico ai fini dell’imposta di registro si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per lo specifico coefficiente dipendente dalla categoria catastale del fabbricato (Cfr. art 52-bis T.U.R.). Tale disposizione non si applica nel caso di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo con canoni concordati fra le organizzazioni sindacali dei conduttori e dei proprietari. In materia di accertamento ai fini delle imposte sul reddito gli art. 41/-bis e 39, primo comma lett. d) del d. P.R. 29 settembre 1973, n. 600, inoltre, consentono l’accertamento di maggiori redditi da locazione immobiliare/ affitto d’azienda rispetto a quelli dichiarati sulla base delle informazioni detenute dall’Anagrafe tributaria ovvero in base a presunzioni semplici, gravi precisi e concordanti. 2 Nel caso in cui l’accordo di riduzione del canone di affitto di azienda sia formalizzato con scrittura privata non autenticata l’atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 3
2. Qual è la misura dell’imposta dovuta per la registrazione di un accordo di riduzione del canone di locazione di un immobile o di affitto di azienda? E per gli accordi di temporanea sospensione del canone? In occasione della registrazione dell’accordo di riduzione/sospensione occorre sempre fare riferimento al contratto originario e ai relativi estremi di registrazione. Tenuto conto che l’accordo di riduzione del canone non concretizza una ipotesi contrattuale autonoma ma accede ad un contratto di locazione già regolarmente registrato, la Ris. N. 60/E del 28 giugno 2010 cit. ha ritenuto che per l’imposizione occorra riferirsi all’articolo 5 della Tariffa allegata al T.U.R.. Al riguardo il punto II) della nota posta in calce all’articolo 5 della Tariffa cit. stabilisce che “… l’ammontare dell’imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67”. Si rileva, altresì, che ai fini dell’imposta di bollo, la scrittura privata con cui si riduce il canone di locazione, è soggetta ad imposta ai sensi dell’articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. La disposizione di cui all’articolo 19 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (c.d. decreto "Sblocca Italia") convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, tuttavia, ha stabilito che "La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo". Considerato che tale norma non consente un’applicazione estensiva, nelle tabelle seguenti si riepilogano le imposte dovute per la registrazione degli accordi di riduzione dei canoni: Accordi di riduzione canone locazione immobili Imposta di registro: esente Imposta di bollo: esente L’esenzione opera sia nel caso di locazione di immobili per uso abitativo, sia nel caso di locazione di immobili commerciali. L’esenzione compete, inoltre, anche nel caso in cui la riduzione del canone sia pattuita anche solo per un determinato periodo contrattuale e non fino alla scadenza del contratto (Cfr. Circ. circolare Agenzia Entrate n. 12 dell’8 aprile 2016, punto 16.1). 4
Accordi di riduzione canone affitto aziende3 Imposta di registro: € 200,00 euro Imposta di bollo: marca da bollo da € 16,00 ogni 100 righe o 4 pagine, per ogni copia Accordi di temporanea sospensione del pagamento del canone di locazione immobili Imposta di registro: € 67,00 Imposta di bollo: marca da bollo da € 16,00 ogni 100 righe o 4 pagine, per ogni copia Accordi di temporanea sospensione del pagamento del canone affitto aziende 4 Imposta di registro: € 200,00 Imposta di bollo: marca da bollo da € 16,00 ogni 100 righe o 4 pagine, per ogni copia 3 L’Agenzia con la risposta n. 124 del 21 dicembre 2018 ad uno specifico quesito inerente l’imposizione della registrazione di un accordo di riduzione del canoni di affitto di azienda relativo ad un contratto che, in applicazione della norma antielusiva di cui all’articolo 35 comma 10-quater del D.L. n 223 del 2006, era stato considerato quale contratto di locazione di bene immobile strumentale, scontando le relative imposte, ha ritenuto applicabile l’esenzione, ai fini dell’imposta di registro e del bollo, prevista dall’articolo 19 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133. 4 Nel caso in cui, come precisato nella citata risposta n. 124 del 2018, il contratto di affitto di azienda possa essere considerato quale contratto di locazione di bene immobile strumentale, scontando le relative imposte, l’imposta di registro sarà dovuta nella misura fissa di € 67,00. 5
3. Qual è la misura dell’imposta dovuta per la registrazione di un accordo di riduzione ovvero di temporanea sospensione del pagamento del canone di locazione di un immobile per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca? In relazione ai contratti per i quali sia stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il canone relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo può essere assoggettato ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, della imposta di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione. La stessa disposizione prevede altresì che il medesimo prelievo può sostituire anche le imposta di registro e di bollo dovute «sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione». Le vicende giuridiche successive alla stipula del contratto di locazione che risultano assorbite dal prelievo sostitutivo della “cedolare secca” sono solo quelle espressamente individuate dal legislatore (“risoluzioni e proroghe del contratto di locazione”). Pertanto, l’effetto sostitutivo della “cedolare secca” non può estendersi, in via interpretativa, a fattispecie diverse da quelle menzionate nell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, essendo quest’ultima norma di carattere speciale. Atteso che gli accordi di riduzione del canone di locazione non integrano alcuna delle fattispecie alle quali il legislatore ha esplicitamente riferito il regime della “cedolare secca”, si ritiene che l’imposta versata nella forma del prelievo sostitutivo non possa sostituire l’imposta di registro dovuta per la registrazione degli accordi riduttivi in argomento, che resta dovuta nella misura di euro 67,00. Tuttavia, l’articolo 19 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (c.d. decreto "Sblocca Italia") convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha stabilito che "La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo". Tale norma si applica anche alla registrazione degli accordi di riduzione del canone di locazione di contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca. Resta dovuta la imposta in misura fissa di € 67,00 nella diversa ipotesi di accordi di sospensione del canone. 6
Accordi di riduzione canone locazione immobili (opzione cedolare secca) Imposta di registro: esente Imposta di bollo: esente Accordi di temporanea sospensione del pagamento del canone di locazione immobili (opzione cedolare secca) Imposta di registro: € 67,00 Imposta di bollo: marca da bollo da € 16,00 euro ogni 100 righe o 4 pagine, per ogni copia 7
4. Qualora l’accordo di riduzione/sospensione del canone di locazione riguardi un contratto a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 che, quindi, gode delle agevolazioni fiscali, è necessario l’intervento delle associazioni di categoria per procedere alla registrazione? Per quanto riguarda l’eventuale obbligo di assistenza o asseverazione delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ai fini della registrazione degli accordi di riduzione del canone di locazione, occorre rifarsi ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con Ris. N. 31 del 20 aprile 2008. L’Agenzia, con il documento di prassi citato, ha osservato che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017 (di seguito decreto), sono stati individuati, tra l’altro, i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In particolare, l’articolo 1, comma 8, del decreto prevede che “Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”. La norma in argomento prevede, dunque, che per i contratti di locazione a canone concordato ‘non assistiti’, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo in sede locale, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale, esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali. In altri termini, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni. In tale senso, si è già espresso il Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per la Condizione Abitativa - che, con nota del 6 febbraio 2018, n. 1380, ha affermato che“… per quanto concerne i profili fiscali va considerato che 8
l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue l’obbligo per i contraenti, di acquisire l’attestazione in argomento anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate”. L’attestazione non risulta, invece, necessaria, ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto. Per quanto attiene l’obbligo di allegare detta attestazione al contratto di locazione in sede di registrazione, l’Agenzia ha fatto presente che il decreto non definisce un obbligo in capo alle parti contrattuali di procedere all’allegazione, né tale obbligo emerge dalle previsioni dettate T.U.R. L’assenza di un obbligo non esclude, tuttavia, che le parti possano, comunque, procedere a detta allegazione in sede di registrazione del contratto. Ciò premesso si ritiene che analoghi principi debbano essere applicati anche per l’eventuale registrazione degli accordi di riduzione del canone di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che non può essere negata in assenza delle attestazioni in argomento. Resta inteso che qualora il canone dopo la riduzione risulti inferiore al minimo previsto dagli accordi locali non si avrà diritto alle agevolazioni fiscali. 9
5. Quali modalità sono previste per la registrazione degli accordi di riduzione dei canoni di locazione immobiliare? A) Periodo transitorio (dal 3 luglio al 31 agosto 2020) a.1) Presentazione telematica del modello RLI Presentazione diretta del modello RLI, da parte degli utenti già abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, o tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc), ovvero richiedendo la trasmissione telematica agli uffici se non si è obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione (possessori di più di 10 immobili, agenti immobiliari). Per le modalità di compilazione del modello RLI in presenza della rinegoziazione del canone di locazione (codice 8 nella casella “adempimenti successivi”) si rinvia alle istruzioni di compilazione del modello RLI aggiornate reperibili nel sito internet dell’Agenzia delle entrate tramite il seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/267587/RLI_istruzioni.pdf Nel caso in cui la data dell’atto di rinegoziazione o di validità del nuovo canone sia antecedente di oltre un anno alla data della richiesta di registrazione, per l’adempimento è necessario rivolgersi all’ufficio presso cui è stata effettuata la registrazione del contratto di locazione. a.2) Modalità ordinaria (Mod. 69 cartaceo) Occorre presentare in ufficio: almeno 2 copie della scrittura privata firmata dalle parti relativa alla riduzione del canone, in regola con l’imposta di bollo, se dovuta; il modello 69 debitamente compilato con l’inserimento, nel campo note, degli estremi di registrazione del contratto oggetto di modifica; 10
la delega ed una copia del documento d’identità del delegante, nel solo caso in cui la richiesta di registrazione sia presentata da un soggetto diverso dalle parti contrattuali; l’attestazione di versamento qualora sia dovuta l’imposta di registro. a.3) Modalità alternativa per il periodo emergenziale Alla richiesta di registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione (Modello 69) da inviare via Pec o e-mail agli indirizzi già pubblicati nell’area servizi del sito internet regionale (solo se il contratto oggetto di modifica è registrato presso un ufficio territoriale della regione Umbria), devono essere allegati: la scansione dell’accordo di riduzione in regola con imposta di bollo, se dovuta; il modello 69 debitamente compilato e sottoscritto, anche con firma analogica se il richiedente è sprovvisto di firma digitale, con l’inserimento, nel campo note, degli estremi di registrazione del contratto oggetto di modifica; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – avente ad oggetto il possesso dell’originale dell’accordo e della conformità a questo dell’immagine inviata, l’impegno a depositare in ufficio l’atto in originale al termine del periodo emergenziale; la copia del documento di identità del richiedente; la copia del versamento dei tributi eventualmente dovuti. L’Agenzia delle entrate, verificata la correttezza della documentazione e la congruità̀ del versamento, effettua la registrazione e ne comunica gli estremi al contribuente. Nel caso di versamento non congruo, l’Agenzia sospende la registrazione dell'atto e comunica al contribuente la necessità di integrare il versamento. 11
B) Periodo a regime (dal 1 settembre 2020) Dal 1° settembre 2020, non sarà più possibile utilizzare il modello 69 per la comunicazione della rinegoziazione del canone di locazione. A partire da tale data dovrà essere utilizzato solo il modello RLI presentato telematicamente con le modalità già indicate per il periodo transitorio. 12
6. Quali modalità sono previste per la registrazione degli accordi di riduzione/sospensione dei canoni di affitto di aziende non redatti tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata? Modalità ordinaria Occorre presentare in ufficio: almeno 2 copie della scrittura privata firmata dalle parti relativa alla riduzione del canone, in regola con l’imposta di bollo; il modello 69 debitamente compilato con l’inserimento, nel campo note, degli estremi di registrazione del contratto oggetto di modifica; la delega ed una copia del documento d’identità del delegante, nel solo caso in cui la richiesta di registrazione sia presentata da un soggetto diverso dalle parti contrattuali; l’attestazione di versamento dell’imposta di registro dovuta. Modalità alternativa per il periodo emergenziale Alla richiesta di registrazione da inviare via Pec o e-mail agli indirizzi già pubblicati nell’area servizi del sito internet regionale (solo se il contratto oggetto di modifica è registrato presso un ufficio territoriale della regione Umbria), devono essere allegati: la scansione dell’accordo di riduzione in regola con imposta di bollo; il modello 69 debitamente compilato e sottoscritto, anche con firma analogica se il richiedente è sprovvisto di firma digitale, con l’inserimento, nel campo note, degli estremi di registrazione del contratto oggetto di modifica; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – avente ad oggetto il possesso dell’originale dell’accordo e della conformità a questo dell’immagine inviata, l’impegno a depositare in ufficio l’atto in originale al termine del periodo emergenziale; la copia del documento di identità del richiedente; 13
la copia del versamento dei tributi dovuti. L’Agenzia delle entrate, verificata la correttezza della documentazione e la congruità del versamento, effettua la registrazione e ne comunica gli estremi al contribuente. Nel caso di versamento non congruo, l’Agenzia sospende la registrazione dell'atto e comunica al contribuente la necessità di integrare il versamento. 14
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