REGIME FORFETTARIO 2019 - Il chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 145/2018
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REGIME FORFETTARIO 2019 Il chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 145/2018
REGIME FORFETTARIO Normativa di riferimento • Articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 23 Novembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) • Articolo 1, commi da 111 a 113, Legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (Legge di Stabilità 2016) • Articolo 1-bis del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) • Articolo 1, commi da 9 a 11, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)
REGIME FORFETTARIO Prassi di riferimento • Circolare 6/E del 19 febbraio 2015 (Telefisco) • Circolare 10/E del 4 aprile 2016 • Circolare 9/E del 9 aprile 2019 • Risoluzione 64/E del 14 settembre 2018 • Risoluzione 36/E del 15 marzo 2019
REGIME FORFETTARIO Rappresenta il regime naturale della persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professioni in forma individuale, purché siano in possesso del requisito stabilito dal comma 54 e non incorrano in una delle cause ostative previste dal comma 57 della legge 190 del 2014
REGIME FORFETTARIO Requisiti di accesso IL NUOVO COMMA 54 DELLA LEGGE 190/2014 Possono applicare il regime forfettario i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività svolta.
REGIME FORFETTARIO Cosa è cambiato? • La soglia ricavi/compensi è stata elevata a 65.000 euro • Eliminazione del divieto di erogare compensi a lavoratori dipendenti oltre i 5.000 euro • Eliminazione del tetto per l’acquisto di beni strumentali (20.000 euro)
REGIME FORFETTARIO Cosa è cambiato? Conseguentemente… L’accesso al regime è condizionato dal volume di ricavi realizzato nell’anno precedente e cessa di avere applicazione nell’anno successivo a quello di superamento delle soglie Il limite dei ricavi o compensi è unico per qualsiasi soggetto a prescindere dal settore economico di appartenenza. In caso di esercizio di due attività con diversi codici Ateco occorrerà fare la somma dei ricavi o dei compensi relativi alle diverse attività esercitate La soglia è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i limiti dei ricavi e dei compensi percepiti che la previgente disciplina fissava tra 25.000 e 50.000 euro a seconda della tipologia di attività esercitata.
REGIME FORFETTARIO Diritti d’autore I diritti d’autore concorrono alla verifica del limite di ricavi/compensi per accedere al regime forfettario solo se correlati all’attività di lavoro autonomo svolta. Occorrerà verificare, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, se gli stessi sarebbero stati conseguiti o meno in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo. Resta comunque ferma per tali compensi la modalità di tassazione ordinaria prevista dall’articolo 54, comma 8, del Tuir.
REGIME FORFETTARIO Imprese familiare non gestita in forma societaria • Può applicare il regime forfettario anche l'impresa familiare e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria. • In tale ipotesi l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore. • L’azienda coniugale gestita in forma societaria, in quanto costituita dopo il matrimonio, è, invece equiparata ad una società di fatto e non può, di conseguenza, fruire del regime forfettario.
REGIME FORFETTARIO Cause di esclusione IL NUOVO COMMA 57 DELLA LEGGE 190/2014 NON POSSONO USUFRUIRE DEL REGIME a) Coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito b) b) Soggetti non residenti (salvo che si tratti di cittadino UE che produce in Italia almeno 75% del suo reddito c) Soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di cessione di fabbricati, di terreni o autoveicoli nuovi d) Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o che controllano, direttamente o meno, società a responsabilità limitata con attività riconducibile a quella svolta dagli esercenti d-bis) Persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro
REGIME FORFETTARIO COMMA 57. LETTERA. D) Non possono avvalersi del regime gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Introdotta l’inibizione legata alla partecipazioni a imprese familiari se in forma societaria Resta fermo il divieto di partecipare a società di persone o associazioni professionali Fanno eccezione le società semplici poiché da esse vengono ritratti redditi partecipativi non di impresa né da lavoro autonomo Partecipazione in una srl non di controllo non inibisce il regime forfettario
REGIME FORFETTARIO Clausola di salvaguardia La causa ostativa non opera solo a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda preventivamente a rimuoverla (partecipazioni nelle s.r.l. seguono una diversa disciplina). Se, però, il contribuente si trovava al 31 dicembre 2018 in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa già a partire dal 2019, è fatta salva la possibilità di applicare nell’anno 2019 il regime forfetario. La causa ostativa dovrà però essere rimossa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020. Antiabuso: non può essere oggetto di sindacato la cessione delle partecipazioni (non simulate)
REGIME FORFETTARIO Partecipazioni in società a responsabilità limitata – controllo diretto o indiretto Non possono usufruire del regime agevolato i contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (anche non in trasparenza), le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Occorre la compresenza di entrambi i requisiti: • il controllo (diretto o indiretto) della Srl • l’esercizio da parte di quest’ultima di una attività economica “riconducibile” (direttamente o indirettamente) a quella svolta dal contribuente forfettario. In assenza di uno dei due requisiti la clausola di esclusione non opera.
REGIME FORFETTARIO Nozione di controllo diretto o indiretto Articolo 2359 c.c. 1° comma (controllo diretto): partecipazioni che attribuiscono la maggioranza in assemblea anche tramite influenza dominante (anche tramite accordi contrattuali) 2° comma (controllo indiretto): il controllo di cui sopra si può verificare anche “per interposta persona” (oltre che per il tramite di altre società controllanti o società fiduciarie). Nell’ambito delle persone interposte sono ricompresi i familiari di cui all’art. 5 c. 5 Tuir (cioè quelli che possono fare ingresso nell’impresa familiare: coniuge, parenti fino al 3° grado e affini fino al 2° grado).
REGIME FORFETTARIO Nozione di attività economicamente riconducibili Rilevano solo le attività “effettivamente svolte” (e non i codici Ateco formalmente dichiarati). A tal fine le seguenti situazioni devono verificarsi congiuntamente: a) entrambe le attività devono appartenere alla medesima sezione ATECO b) la riconducibilità delle attività si riterrà sussistente ogniqualvolta il contribuente forfettario effettui operazioni nei confronti della Srl controllata e la Srl deduce dal proprio reddito tali operazioni. L’unica situazione ammessa è, pertanto, la totale assenza di operazioni tra i due soggetti.
REGIME FORFETTARIO Partecipazioni in Società a responsabilità limitata Assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime si potrà verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla società a responsabilità limitata. Pertanto, a differenza di quanto visto per le partecipazioni trasparenti, non è prevista alcuna clausola di salvaguardia.
REGIME FORFETTARIO COMMA 57 LETT. D BIS: Non possono accedere al regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Occorre fare riferimento alla prevalenza dei ricavi/compensi “percepiti” (principio di cassa) nel periodo d’imposta nei confronti di tali datori di lavoro. Il requisito deve essere valutato solo al termine del periodo d’imposta (al fine di imporre la fuoriuscita dal periodo d’imposta successivo). Sono salve quelle situazioni in cui, antecedentemente al 1/01/2019 il contribuente già conseguiva redditi di lavoro autonomo e di lavoro dipendente nei confronti del medesimo datore di lavoro purché i due rapporti di lavoro “persistano senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza”.
REGIME FORFETTARIO Nozione di datore di lavoro Vi rientrano non solo i datori di lavoro in senso tecnico (rapporto di lavoro subordinato) ma anche i committenti di co.co.co.. Inoltre sono ricompresi anche alcuni particolari redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (soci lavoratori di cooperative e attività intramuraria dei medici). Pratica obbligatoria: l’Agenzia chiarisce che l’esclusione da applicazione della causa ostativa è limitata ai soli lavoratori autonomi
REGIME FORFETTARIO Passaggio dal regime semplificato al regime forfettario I contribuenti che erano in regime semplificato pur possedendo i requisiti per l’applicazione del regime forfettario possono passare al regime forfettario senza attendere il decorso del triennio (risoluzione 64/E del 2018). I contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare il regime poiché sono venute meno le cause di esclusione. Non occorre presentare nessuna opzione o comunicazione. Analogamente, anche i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al regime forfetario, senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni IVA.
REGIME FORFETTARIO Fatturazione elettronica: esonero • Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fattura elettronica per i titolari di partita Iva. Sono, per il momento, esentati dal nuovo regime, i professionisti che operano nel regime agevolato (regime dei minimi e regime forfettario). • I soggetti che applicano il regime forfettario sono pertanto esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica. Restano comunque obbligati alla fatturazione elettronica nel confronti della Pubblica Amministrazione • Il cliente in regime forfettario non è obbligato a ricevere la fattura elettronica, anche qualora abbia volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori l’indirizzo telematico o abbia provveduto a registrare la PEc o il codice destinatario. • Resta comunque l’obbligo di conservazione del documento cartaceo.
REGIME FORFETTARIO CARATTERISTICHE DEL REGIME Il reddito imponibile viene determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. L’aliquota applicabile per la tassazione resta ferma al 15% ovvero al 5% per le start up Non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dal D.L. 50/2017 Restano ferme le disposizioni ricomprese nell’art.1, commi 56-75, legge 190/2014. In sostanza, la determinazione del reddito, le aliquote sostitutive, l’esclusione dall’IVA, le semplificazioni degli adempimenti sia contabili che fiscali e la restante normativa del regime forfettario è rimasta inalterata.
NUMERO IL CASO LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE INTERPELLO Psicologa socio di società Può applicare il forfettario poiché non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse N.114 semplice immobiliare producano redditi di lavoro autonomo o di impresa Può applicare il forfettario poiché non si attiva la causa ostativa dei rapporti con gli ex datori di lavoro per i soggetti che iniziano una N. 115 Ex praticante nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Può applicare il forfettario poiché la causa ostativa la causa ostativa dei rapporti con gli ex datori di lavoro non trova applicazione sei i N. 116 Chirurgo/guardia medica due rapporti di lavoro (autonomo e dipendente) persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza Commercialista con società tra Ė fuori dal forfettario dal 2020 se percepirà compensi per l'attività di presidente del cda perché detiene il 20% delle quote di una società a N. 117 professionisti di famiglia responsabilità limitata tra professionisti di cui i genitori detengono il 60% del capitale sociale poiché si configura controllo indiretto Commercialista con quota di srl N. 118 Se fattura alla società è fuori dal forfettario perché si configura controllo diretto e indiretto che svolge la stessa attività Ingegnere preposto di srl di cui Essere preposto non è determinante e la causa ostativo non risulterà integrata qualora l'attività in fatto esercita dalla srl sia riconducibile N.119 detiene l'1% a una sezione ATECO differente rispetto a quella cui è riconducibile l'effettiva attività esercita dall'istante Avvocato accomandante nella Vale il salvacondotto per il 2019 e qualora l'istante dismetta la partecipazione nella società in accomandita semplice di famiglia entro la N.120 sas di famiglia fine del 2019, la stessa non decadrà dal regime forfettario nel periodo di imposta 2020 Partita Iva con due quote di srl Il contribuente decadrà dal periodo di imposta 2020 qualora durante la liquodazione effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla N.121 in liquidazione, una del 10% e una del 60% in srl srl controllata Commercialista con quota di srl Si realizzerebbe il controllo diretto con il 50§% ma, a prescindere da quello e dall'attività realmente svolta (la sezione ATECO), qualora N.122 al 50% che svolge consulenze alle imprese l'istante non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla srl controllata non si attiva la causa ostativa Accomandatario con quota in N.123 Il contribuente potrebbe applicare il forfettario dal 2020 ma, per via del savacondotto, potrà applicare il forfettario anche nel 2019 dismissione N.124 Medico titolare di sas inattiva Anche in questo caso vale il salvacondotto e, qualora si rimuova la causa ostativa nel 2019, il forfettario è applicabile dal 2019 e dal 2020 Commercialista con 15% di Costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni anche a titolo di nuda proprietà. Opera il salvacondotto e la causa andrà rimossa N.125 partecipazione in una sas in usufrutto a terzi nel 2019 pena decadenza nel 2020 Commercialista con 49% di Risultano attive tutte le cause ostative, sia il controllo, sia la medesima attività, sia la fatturazione incrociata ma per il 2019 opera il N.126 quota in stp salvacondotto Contribuente con nuda proprietà Costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni anche a titolo di nuda proprietà. Opera il savacondotto e la causa andrà rimossa N.127 di quota in una sas nel 2019 pena decadenza nel 2020 Libero professionista in regime di In caso di fuoriuscita dal regime a causa del superamento - per oltre il 50 per cento - del limite di euro 30.000 può transitare nel N. 140 vantaggio forfettario se non supera il limite dei 65.000 euro di compensi. Ingegnere con al 50% in srl con Verificare a fine anno. C'è controllo come previsto dalla circolare 9/E. Salvo il 2020 se non effettuata cessione di beni o prestazioni di N. 146 attività ricondubile alla propria servizi da parte dell'istante alla srl controllata dopo la pubblicazione della circolare. Contribuente in pensione. N. 162 Apertura partita Iva Non incorreranno nella causa ostativa ex lettera d-bis ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge Socio al 50% di srl. Apertura Qualora le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società controllata dovessero ricondursi a due sezioni ATECO N. 162 attività con codice Ateco differente differenti, non risulterebbe integrata la causa ostativa
REGIME FORFETTARIO Confronto con altre regimi REGIME DI VANTAGGIO DL 98/2011 REGIME DI CONTABILITA' DESCRIZIONE REGIME FORFETTARIO L. 190/2014 (RESIDUALE) SEMPLIFICATA RICAVI/COMPENSI FINO A 30.000 EURO FINO A 65.000 EURO FINO A 400.000 O 700.000 EURO FORFETTARIA CON COEFFICIENTE ANALITICA -CRITERIO MISTO DETERMINAZIONE DEL REDDITO ANALITICA - PER CASSA REDDITIVITA' CASSA/COMPETENZA SOSTITUTIVA AL 5%, PER 5 ANNI, OPPURE SOSTITUTIVA AL 5%, PER 5 ANNI, OPPURE AL IRPEF ORDINARIA A SCAGLIO DI REDDITO, IMPOSTA OLTRE, FINO AL 35° ANNO DI ETA' 15% OLTRE ADDIZIONALI IRAP NO NO POSSIBILE IVA NO NO SI, CON TUTTI GLI OBBLIGHI BENI STRUMENTALI FINO A 15.000 EURO NEL TRIENNIO NESSUN LIMITE NESSUN LIMITE NO DAL REDDITO SOGGETTO A IMPOSTA NO DAL REDDITO SOGGETTO A IMPOSTA SOSTITUTIVA SI DAGLI EVENTUALI ALTRI REDDITI SOSTITUTIVA SI DAGLI EVENTUALI ALTRI REDDITI ONERI DEDUCIBILI/DETRAIBILI CHE CONCORRONO AL REDDITO COMPLESSIVO CHE CONCORRONO AL REDDITO COMPLESSIVO SI, DAL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF IRPEF IRPEF RITENUTE D'ACCONTO NO NO SI INDICI DI AFFIDABILITA' NO NO SI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI NO, POSSIBILE SOLO IN PARTECIPAZIONI IN NO SI PERSONE E SRL SRL NON TRASPARENTI POSSESSO DI REDDITI DI LAVORO NESSUN LIMITE MA POSSIBILE CAUSA NESSUN LIMITE NESSUN LIMITE DIPENDENTE E ASSIMILATI OSTATIVA TENUTA CONTABILITA' NO NO SI FATTURA ELETTRONICA NO NO SI
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