REGIME FORFETTARIO 2019 - Il chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 145/2018

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REGIME FORFETTARIO 2019
 Il chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
alla luce delle modifiche apportate dalla
        legge di bilancio 145/2018
REGIME FORFETTARIO
                      Normativa di riferimento

• Articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 23 Novembre 2014, n. 190
  (Legge di stabilità 2015)

• Articolo 1, commi da 111 a 113, Legge 28 dicembre 2015, n. 2018
  (Legge di Stabilità 2016)

• Articolo 1-bis del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135
  (convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)

• Articolo 1, commi da 9 a 11, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge
  di bilancio 2019)
REGIME FORFETTARIO
                      Prassi di riferimento

• Circolare 6/E del 19 febbraio 2015 (Telefisco)

• Circolare 10/E del 4 aprile 2016

• Circolare 9/E del 9 aprile 2019

• Risoluzione 64/E del 14 settembre 2018

• Risoluzione 36/E del 15 marzo 2019
REGIME FORFETTARIO

Rappresenta il regime naturale della persone fisiche che
esercitano un’attività di impresa, arte o professioni in
forma individuale, purché siano in possesso del requisito
stabilito dal comma 54 e non incorrano in una delle cause
ostative previste dal comma 57 della legge 190 del 2014
REGIME FORFETTARIO
                        Requisiti di accesso

  IL NUOVO COMMA 54 DELLA LEGGE 190/2014

Possono applicare il regime forfettario i contribuenti
persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o
professioni, se nell’anno precedente hanno conseguito
ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad
anno, non superiori a 65.000 euro, indipendentemente
dall’attività svolta.
REGIME FORFETTARIO

               Cosa è cambiato?

• La soglia ricavi/compensi è stata elevata a
65.000 euro

• Eliminazione del divieto di erogare compensi a
lavoratori dipendenti oltre i 5.000 euro

• Eliminazione del tetto per l’acquisto di beni
strumentali (20.000 euro)
REGIME FORFETTARIO
                            Cosa è cambiato?
                           Conseguentemente…

L’accesso al regime è condizionato dal volume di ricavi realizzato nell’anno precedente e
cessa di avere applicazione nell’anno successivo a quello di superamento delle soglie

Il limite dei ricavi o compensi è unico per qualsiasi soggetto a prescindere dal settore
economico di appartenenza. In caso di esercizio di due attività con diversi codici Ateco
occorrerà fare la somma dei ricavi o dei compensi relativi alle diverse attività esercitate

La soglia è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i limiti dei ricavi e dei
compensi percepiti che la previgente disciplina fissava tra 25.000 e 50.000 euro a
seconda della tipologia di attività esercitata.
REGIME FORFETTARIO

                        Diritti d’autore

I diritti d’autore concorrono alla verifica del limite di
ricavi/compensi per accedere al regime forfettario solo se
correlati all’attività di lavoro autonomo svolta.
Occorrerà verificare, sulla base di un esame degli specifici fatti
e circostanze, se gli stessi sarebbero stati conseguiti o meno in
assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.
Resta comunque ferma per tali compensi la modalità di
tassazione ordinaria prevista dall’articolo 54, comma 8, del Tuir.
REGIME FORFETTARIO

   Imprese familiare non gestita in forma societaria

• Può applicare il regime forfettario anche l'impresa familiare e l'azienda
  coniugale non gestita in forma societaria.
• In tale ipotesi l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
  quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta
  dall’imprenditore.
• L’azienda coniugale gestita in forma societaria, in quanto costituita dopo
  il matrimonio, è, invece equiparata ad una società di fatto e non può, di
  conseguenza, fruire del regime forfettario.
REGIME FORFETTARIO
                                Cause di esclusione

   IL NUOVO COMMA 57 DELLA LEGGE 190/2014
                           NON POSSONO USUFRUIRE DEL REGIME
a) Coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfettari di determinazione del
   reddito
b) b) Soggetti non residenti (salvo che si tratti di cittadino UE che produce in Italia almeno
   75% del suo reddito
c) Soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di cessione di fabbricati, di
   terreni o autoveicoli nuovi
d) Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente
   all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o che
   controllano, direttamente o meno, società a responsabilità limitata con attività
   riconducibile a quella svolta dagli esercenti
d-bis) Persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due
precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente
riconducibili ai suddetti datori di lavoro
REGIME FORFETTARIO
COMMA 57. LETTERA. D) Non possono avvalersi del regime gli esercenti attività
d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio
dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che
controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o
associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o
professioni.

      Introdotta l’inibizione legata alla partecipazioni a imprese familiari se in forma societaria

        Resta fermo il divieto di partecipare a società di persone o associazioni professionali

     Fanno eccezione le società semplici poiché da esse vengono ritratti redditi partecipativi non
                                 di impresa né da lavoro autonomo

             Partecipazione in una srl non di controllo non inibisce il regime forfettario
REGIME FORFETTARIO
                       Clausola di salvaguardia

La causa ostativa non opera solo a condizione che il contribuente, nell’anno
precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda
preventivamente a rimuoverla (partecipazioni nelle s.r.l. seguono una
diversa disciplina).
Se, però, il contribuente si trovava al 31 dicembre 2018 in una delle
condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa già a partire
dal 2019, è fatta salva la possibilità di applicare nell’anno 2019 il regime
forfetario. La causa ostativa dovrà però essere rimossa entro la fine del
2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.

Antiabuso: non può essere oggetto di sindacato la cessione delle
                partecipazioni (non simulate)
REGIME FORFETTARIO
     Partecipazioni in società a responsabilità limitata –
                controllo diretto o indiretto

Non possono usufruire del regime agevolato i contribuenti che controllano
direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (anche non in
trasparenza), le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente
riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Occorre la compresenza di entrambi i requisiti:
     • il controllo (diretto o indiretto) della Srl
     • l’esercizio   da    parte    di   quest’ultima   di   una   attività   economica
        “riconducibile” (direttamente o indirettamente) a quella svolta dal
        contribuente forfettario.
In assenza di uno dei due requisiti la clausola di esclusione non opera.
REGIME FORFETTARIO
                Nozione di controllo diretto o indiretto

Articolo 2359 c.c.
1° comma (controllo diretto): partecipazioni che attribuiscono la maggioranza in
assemblea anche tramite influenza dominante (anche tramite accordi contrattuali)
2° comma (controllo indiretto): il controllo di cui sopra si può verificare anche “per
interposta persona” (oltre che per il tramite di altre società controllanti o società
fiduciarie).
Nell’ambito delle persone interposte sono ricompresi i familiari di cui all’art. 5 c. 5
Tuir (cioè quelli che possono fare ingresso nell’impresa familiare: coniuge, parenti
fino al 3° grado e affini fino al 2° grado).
REGIME FORFETTARIO
     Nozione di attività economicamente riconducibili

Rilevano solo le attività “effettivamente svolte” (e non i codici Ateco
formalmente dichiarati). A tal fine le seguenti situazioni devono verificarsi
congiuntamente:
a) entrambe le attività devono appartenere alla medesima sezione ATECO
b) la riconducibilità delle attività si riterrà sussistente ogniqualvolta il
contribuente forfettario effettui operazioni nei confronti della Srl controllata
e la Srl deduce dal proprio reddito tali operazioni.
L’unica situazione ammessa è, pertanto, la totale assenza di operazioni tra i
due soggetti.
REGIME FORFETTARIO

     Partecipazioni in Società a responsabilità limitata

Assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente
dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime si potrà
verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche
svolte dalla società a responsabilità limitata.

Pertanto, a differenza di quanto visto per le partecipazioni trasparenti, non è
prevista alcuna clausola di salvaguardia.
REGIME FORFETTARIO
COMMA 57 LETT. D BIS: Non possono accedere al regime forfettario le persone fisiche la
cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono
in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi
d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai
suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo
aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

        Occorre fare riferimento alla prevalenza dei ricavi/compensi “percepiti” (principio di cassa)
        nel periodo d’imposta nei confronti di tali datori di lavoro.

        Il requisito deve essere valutato solo al termine del periodo d’imposta (al fine di imporre la
        fuoriuscita dal periodo d’imposta successivo).

        Sono salve quelle situazioni in cui, antecedentemente al 1/01/2019 il contribuente già
        conseguiva redditi di lavoro autonomo e di lavoro dipendente nei confronti del medesimo
        datore di lavoro purché i due rapporti di lavoro “persistano senza modifiche sostanziali per
        l’intero periodo di sorveglianza”.
REGIME FORFETTARIO
                   Nozione di datore di lavoro

  Vi rientrano non solo i datori di lavoro in senso tecnico
  (rapporto di lavoro subordinato) ma anche i committenti di
  co.co.co.. Inoltre sono ricompresi anche alcuni particolari redditi
  assimilati a quelli di lavoro dipendente (soci lavoratori di
  cooperative e attività intramuraria dei medici).

Pratica obbligatoria: l’Agenzia chiarisce che l’esclusione da applicazione
       della causa ostativa è limitata ai soli lavoratori autonomi
REGIME FORFETTARIO

Passaggio dal regime semplificato al regime forfettario

I contribuenti che erano in regime semplificato pur possedendo i requisiti per
l’applicazione del regime forfettario possono passare al regime forfettario senza
attendere il decorso del triennio (risoluzione 64/E del 2018).
I contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti
ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare il
regime poiché sono venute meno le cause di esclusione. Non occorre presentare
nessuna opzione o comunicazione.
Analogamente, anche i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per
opzione, possono passare al regime forfetario, senza attendere il decorso del
triennio previsto per gli esercizi delle opzioni IVA.
REGIME FORFETTARIO

               Fatturazione elettronica: esonero

• Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fattura elettronica per i
  titolari di partita Iva. Sono, per il momento, esentati dal nuovo regime, i
  professionisti che operano nel regime agevolato (regime dei minimi e regime
  forfettario).
• I soggetti che applicano il regime forfettario sono pertanto esonerati dagli
  obblighi di fatturazione elettronica. Restano comunque obbligati alla
  fatturazione elettronica nel confronti della Pubblica Amministrazione
• Il cliente in regime forfettario non è obbligato a ricevere la fattura elettronica,
  anche qualora abbia volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori
  l’indirizzo telematico o abbia provveduto a registrare la PEc o il codice
  destinatario.
• Resta comunque l’obbligo di conservazione del documento cartaceo.
REGIME FORFETTARIO
                     CARATTERISTICHE DEL REGIME

Il reddito imponibile viene determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti
o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice
ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

L’aliquota applicabile per la tassazione resta ferma al 15% ovvero al 5% per le start up

Non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dal D.L. 50/2017

Restano ferme le disposizioni ricomprese nell’art.1, commi 56-75, legge 190/2014. In
sostanza, la determinazione del reddito, le aliquote sostitutive, l’esclusione dall’IVA, le
semplificazioni degli adempimenti sia contabili che fiscali e la restante normativa del
regime forfettario è rimasta inalterata.
NUMERO
                         IL CASO                                                                  LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
INTERPELLO
                Psicologa socio di società           Può applicare il forfettario poiché non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse
  N.114
                  semplice immobiliare                                                        producano redditi di lavoro autonomo o di impresa

                                                    Può applicare il forfettario poiché non si attiva la causa ostativa dei rapporti con gli ex datori di lavoro per i soggetti che iniziano una
  N. 115               Ex praticante
                                                                 nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

                                                   Può applicare il forfettario poiché la causa ostativa la causa ostativa dei rapporti con gli ex datori di lavoro non trova applicazione sei i
  N. 116        Chirurgo/guardia medica
                                                        due rapporti di lavoro (autonomo e dipendente) persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza

             Commercialista con società tra Ė fuori dal forfettario dal 2020 se percepirà compensi per l'attività di presidente del cda perché detiene il 20% delle quote di una società a
  N. 117
               professionisti di famiglia       responsabilità limitata tra professionisti di cui i genitori detengono il 60% del capitale sociale poiché si configura controllo indiretto

             Commercialista con quota di srl
  N. 118                                                                  Se fattura alla società è fuori dal forfettario perché si configura controllo diretto e indiretto
              che svolge la stessa attività

             Ingegnere preposto di srl di cui     Essere preposto non è determinante e la causa ostativo non risulterà integrata qualora l'attività in fatto esercita dalla srl sia riconducibile
  N.119
                      detiene l'1%                               a una sezione ATECO differente rispetto a quella cui è riconducibile l'effettiva attività esercita dall'istante

              Avvocato accomandante nella          Vale il salvacondotto per il 2019 e qualora l'istante dismetta la partecipazione nella società in accomandita semplice di famiglia entro la
  N.120              sas di famiglia                                       fine del 2019, la stessa non decadrà dal regime forfettario nel periodo di imposta 2020
             Partita Iva con due quote di srl
                                                  Il contribuente decadrà dal periodo di imposta 2020 qualora durante la liquodazione effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla
  N.121      in liquidazione, una del 10% e
                    una del 60% in srl                                                                       srl controllata
             Commercialista con quota di srl
                                                   Si realizzerebbe il controllo diretto con il 50§% ma, a prescindere da quello e dall'attività realmente svolta (la sezione ATECO), qualora
  N.122       al 50% che svolge consulenze
                      alle imprese                      l'istante non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla srl controllata non si attiva la causa ostativa

              Accomandatario con quota in
  N.123                                              Il contribuente potrebbe applicare il forfettario dal 2020 ma, per via del savacondotto, potrà applicare il forfettario anche nel 2019
                     dismissione

  N.124       Medico titolare di sas inattiva     Anche in questo caso vale il salvacondotto e, qualora si rimuova la causa ostativa nel 2019, il forfettario è applicabile dal 2019 e dal 2020

               Commercialista con 15% di
                                                  Costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni anche a titolo di nuda proprietà. Opera il salvacondotto e la causa andrà rimossa
  N.125        partecipazione in una sas in
                     usufrutto a terzi                                                                nel 2019 pena decadenza nel 2020

               Commercialista con 49% di             Risultano attive tutte le cause ostative, sia il controllo, sia la medesima attività, sia la fatturazione incrociata ma per il 2019 opera il
  N.126
                    quota in stp                                                                                      salvacondotto

             Contribuente con nuda proprietà      Costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni anche a titolo di nuda proprietà. Opera il savacondotto e la causa andrà rimossa
  N.127
                    di quota in una sas                                                               nel 2019 pena decadenza nel 2020

             Libero professionista in regime di       In caso di fuoriuscita dal regime a causa del superamento - per oltre il 50 per cento - del limite di euro 30.000 può transitare nel
  N. 140                 vantaggio                                                      forfettario se non supera il limite dei 65.000 euro di compensi.

              Ingegnere con al 50% in srl con       Verificare a fine anno. C'è controllo come previsto dalla circolare 9/E. Salvo il 2020 se non effettuata cessione di beni o prestazioni di
  N. 146      attività ricondubile alla propria                               servizi da parte dell'istante alla srl controllata dopo la pubblicazione della circolare.

                Contribuente in pensione.
  N. 162           Apertura partita Iva
                                                          Non incorreranno nella causa ostativa ex lettera d-bis ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge

                Socio al 50% di srl. Apertura
                                                    Qualora le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società controllata dovessero ricondursi a due sezioni ATECO
  N. 162         attività con codice Ateco
                         differente                                                         differenti, non risulterebbe integrata la causa ostativa
REGIME FORFETTARIO
                                    Confronto con altre regimi
                                REGIME DI VANTAGGIO DL 98/2011                                                                    REGIME DI CONTABILITA'
        DESCRIZIONE                                            REGIME FORFETTARIO L. 190/2014
                                          (RESIDUALE)                                                                                 SEMPLIFICATA

      RICAVI/COMPENSI                      FINO A 30.000 EURO                             FINO A 65.000 EURO                      FINO A 400.000 O 700.000 EURO

                                                                                    FORFETTARIA CON COEFFICIENTE                   ANALITICA -CRITERIO MISTO
DETERMINAZIONE DEL REDDITO                ANALITICA - PER CASSA
                                                                                            REDDITIVITA'                             CASSA/COMPETENZA

                                 SOSTITUTIVA AL 5%, PER 5 ANNI, OPPURE         SOSTITUTIVA AL 5%, PER 5 ANNI, OPPURE AL       IRPEF ORDINARIA A SCAGLIO DI REDDITO,
          IMPOSTA                   OLTRE, FINO AL 35° ANNO DI ETA'                              15%                                   OLTRE ADDIZIONALI

             IRAP                                   NO                                             NO                                       POSSIBILE

             IVA                                    NO                                             NO                               SI, CON TUTTI GLI OBBLIGHI

     BENI STRUMENTALI              FINO A 15.000 EURO NEL TRIENNIO                           NESSUN LIMITE                               NESSUN LIMITE

                                   NO DAL REDDITO SOGGETTO A IMPOSTA              NO DAL REDDITO SOGGETTO A IMPOSTA
                                SOSTITUTIVA SI DAGLI EVENTUALI ALTRI REDDITI   SOSTITUTIVA SI DAGLI EVENTUALI ALTRI REDDITI
 ONERI DEDUCIBILI/DETRAIBILI     CHE CONCORRONO AL REDDITO COMPLESSIVO          CHE CONCORRONO AL REDDITO COMPLESSIVO
                                                                                                                               SI, DAL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF
                                                   IRPEF                                          IRPEF

    RITENUTE D'ACCONTO                              NO                                             NO                                           SI

    INDICI DI AFFIDABILITA'                         NO                                             NO                                           SI

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI   NO, POSSIBILE SOLO IN PARTECIPAZIONI IN
                                                                                                   NO                                           SI
       PERSONE E SRL                     SRL NON TRASPARENTI

POSSESSO DI REDDITI DI LAVORO                                                     NESSUN LIMITE MA POSSIBILE CAUSA
                                              NESSUN LIMITE                                                                              NESSUN LIMITE
  DIPENDENTE E ASSIMILATI                                                                     OSTATIVA

    TENUTA CONTABILITA'                             NO                                             NO                                           SI

    FATTURA ELETTRONICA                             NO                                             NO                                           SI
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