Le detrazioni delle spese per interventi sugli immobili Paola CAROSI - Chorus Call

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Le detrazioni delle spese per interventi sugli immobili Paola CAROSI - Chorus Call
Iniziativa sperimentale
    di comunicazione in streaming
    alle Categorie.

  Le detrazioni delle spese
per interventi sugli immobili

               Paola CAROSI
    Responsabile Settore Normativa e Interpretazione
 Direzione Politiche Fiscali - Confartigianato Imprese

           Roma, 10 dicembre 2018
Le detrazioni delle spese per interventi sugli immobili Paola CAROSI - Chorus Call
LE AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI «DETRAZIONE»
Il disegno di legge di bilancio 2019 prevede una proroga, anche per il 2019, delle
detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, acquisto
mobili e bonus verde: stesse agevolazioni del 2018.

Il quadro delle detrazioni, quindi, risulta essere il seguente:
 riqualificazione energetica 65% (50% in alcuni casi): proroga al 2019 (ddl bilancio
   2019)
 riqualificazione energetica condomini (ordinaria, qualificata e combinata con riduzione
  rischio sismico) 65%, 70-75%, 80-85%: fino al 2021 (norma vigente)
 ristrutturazione edilizia 50%: proroga al 2019 (ddl bilancio 2019)
 sismabonus: fino al 2021 (norma vigente)
 bonus mobili 50%: proroga al 2019 (ddl bilancio 2019)
 bonus verde 36%: proroga al 2019 (ddl bilancio 2019)

Da ricordare, poi, la possibilità della cessione del credito derivante dalla detrazione da
riqualificazione energetica e sismabonus (ad oggi, esercitabile solo limitatamente alle spese
relative ad interventi su parti comuni)

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LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
L’agevolazione è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza
energetica degli edifici esistenti.
Consiste in detrazioni IRPEF o IRES, entro massimali diversificati per tipologia di intervento.

Il «bonus» ha trovato una propria specifica individuazione dal 2006 (legge n. 296/2006, art. 1, cc.
344-347). Prorogato più volte, con percentuali di detrazione diverse, variate nel tempo (55%,
65%, 70%, 75%), sia in base alla tipologia tecnica di intervento, sia in base all’edificio (singola
unità immobiliare o parte comune di edificio condominiale), con rateizzazione che nel tempo è
passata da 3 annualità alle odierne 10.
La misura più elevata non è a regime: proroga (nel disegno di legge di bilancio 2019)    da approvare

Dal 2012, è stata introdotta una norma a regime (art. 16-bis, c.1, lett. h, TUIR) che
riconosce una detrazione del 36% per le «opere finalizzate al conseguimento di
risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati
sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia» (solo ai fini IRPEF – risparmio
energetico «non qualificato»). Misura elevata al 50% fino al 2019 da approvare

                Ad oggi, il MISE sta predisponendo un decreto cd «Ecobonus» in cui saranno
                definiti anche i requisiti tecnici degli interventi agevolati: verificare eventuali
                variazioni dei limiti massimi di spesa agevolabili.
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Le detrazioni delle spese per interventi sugli immobili Paola CAROSI - Chorus Call
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
                                  Qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incide sulla prestazione
   Riqualificazione               energetica dell’edificio, realizzando la miglior prestazione energetica richiesta
 energetica di edifici            dalla norma (decreto MISE 11/3/2008 all. A). Riduzione fabbisogno annuo di
       esistenti                  energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato (verifica del
    (art. 1, c. 344,              risultato)
     L. 296/2006)                 Valore massimo della detrazione fiscale: 100.000 euro
                                  Spesa massima: 153.846,15 euro (65:100=100.000:x)
 Riferito al singolo intervento   Detrazione 65%
  sull’u.i. (quindi, diviso tra
           beneficiari)           Interventi su edifici esistenti o parti di edifici, relativi a strutture opache
                                  orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne).
     Coibentazione
                                  Valore massimo della detrazione fiscale: 60.000 euro
       strutture
(art. 1, c. 345,            L.    Spesa massima: 92.307,69 euro (65:100=60.000:x)
296/2006)                         Detrazione 65%

                                  finestre comprensive di infissi che rispettano i requisiti di trasmittanza «U»
                                  (dispersione di calore) definiti dalla norma (decreto MISE 11/3/2008° 26/1/2010).
Serramenti e infissi              Valore massimo della detrazione fiscale: 60.000 euro
(art. 1, c. 345, L.               Spesa massima: 120.000 euro (50:100=60.000:x)
296/2006)
                                  Detrazione 50%
                                                                                                                       4
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

                                   Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
                                   per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di
   Collettori solari               acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
    (art. 1, c. 346,               istituti scolastici e università. Esclusi pannelli per la produzione di
     L. 296/2006)                  energia (fotovoltaico)
                                   Valore massimo della detrazione fiscale: 60.000 euro
                                   Spesa massima: 92.307,69 euro (65:100=60.000:x)
                                   Detrazione 65%
 Riferito al singolo intervento
             sull’u.i.
(quindi, diviso tra beneficiari)

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LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
       Caldaie a                 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
    condensazione                • impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza ≥ classe A
     (art. 1, c. 347,            (almeno pari alla classe A di prodotto reg. UE 811/2013)
      L. 296/2006)
                                 Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro
                                 Spesa massima: 60.000 euro (50:100=30.000:x)
Riferito al singolo intervento
 sull’u.i. (quindi, diviso tra   Detrazione 50%
          beneficiari)

   La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a
   condensazione con efficienza < classe A (inferiore alla classe A di prodotto) sono esclusi dal
   bonus «riqualificazione energetica».
            L’intervento resta agevolabile con il bonus «ristrutturazione edilizia» (50%, solo ai fini
            IRPEF): si tratta di manutenzione straordinaria. In tal caso l’intervento di sostituzione di
            caldaia senza i requisiti per beneficiare del bonus «riqualificazione energetica» dovrà
            formare, comunque, oggetto della nuova comunicazione all’ENEA (art. 16, c. 2-bis, D.L.
            63/2013)

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LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

                                   Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
       Caldaie a
    condensazione                  • impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno
     (art. 1, c. 347,                 pari alla classe A di prodotto reg. UE 811/2013
      L. 296/2006)                 • e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti
                                      classi V, VI, VIII, comunicazione Comm.ne 2014/C 207/02

 Riferito al singolo intervento    Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro
             sull’u.i.             Spesa massima: 46.153, 85 euro (65:100=30.000:x)
(quindi, diviso tra beneficiari)   Detrazione 65%

                                   Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
     Sistemi ibridi                • impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore
     (art. 1, c. 347,                 integrata con caldaia a condensazione assemblati in fabbrica per
      L. 296/2006)                    funzionare in abbinamento tra loro
                                   Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro
                                   Spesa massima: 46.153, 85 euro (65:100=30.000:x)
                                   Detrazione 65%
                                                                                                          7
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

                                   Con:
                                   - impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza
                                   Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro
                                   Spesa massima: 46.153, 85 euro (65:100=30.000:x)
                                   Detrazione 65%
 Pompe di calore
   (art. 1, c. 347,                (Articolo 1, comma 286, L. 244/2007)
   L. 296/2006)

                                   Con:
                                   - impianti geotermici a bassa entalpia
                                   Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro
                                   Spesa massima: 46.153, 85 euro (65:100=30.000:x)
 Riferito al singolo intervento    Detrazione 65%
             sull’u.i.
(quindi, diviso tra beneficiari)   (Articolo 1, comma 286, L. 244/2007)

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LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

       Caldaie a              Generatori di aria calda a condensazione
   condensazione              Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro
  (art. 14, c.1, ultimo       Spesa massima: 46.153, 85 euro (65:100=30.000:x)
periodo, D.L. 63/2013)
                              Detrazione 65%

                              Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa
                              di calore per la produzione di acqua calda sanitaria
  Pompe di calore             Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro
   (art. 1, c. 48, L.
     220/2010)                Spesa massima: 46.153, 85 euro
                              Detrazione 65%

                                                                     Riferito al singolo intervento
                                                                                 sull’u.i.
                                                                    (quindi, diviso tra beneficiari)
                                                                                                       9
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
        Acquisto e posa in              Acquisto e p.o. di schermature solari di cui all’allegato M del d.lgs. 311/2006.
      opera di schermature              Valore massimo della detrazione fiscale: 60.000 euro
                solari                  Spesa massima: 120.000 euro (50:100=60.000:x)
      (art. 14, c.2, lett. b, D.L.
              63/2013)                  Detrazione 50%

                                        Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di
       Caldaie a biomassa
       (art. 14, c.2-bis, D.L.          generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
              63/2013)                  Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro
                                        Spesa massima: 60.000 euro (50:100=30.000:x)
                                        Detrazione 50%

       Micro-cogeneratori
                                        Sostituzione di impianti esistenti con acquisto e p.o. di micro-cogeneratori, a
      (art. 14, c.2, lett. b-bis,
            D.L. 63/2013)
                                        condizione che sia realizzato un risparmio di energia primaria (PES) ≥ 20%
                                        Valore massimo della detrazione fiscale: 100.000 euro
                                        Spesa massima: 153.846,15 euro (65:100=100.000:x)
 Riferito al singolo intervento         Detrazione 65%
             sull’u.i.
(quindi, diviso tra beneficiari)
                                                                                                                           10
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

                                     Acquisto e p.o. di dispositivi multimediali per il controllo a
                                     distanza degli impianti di riscaldamento, produzione
                                     acqua calda o climatizzazione di unità abitative, al fine di
       Dispositivi                   garantire un funzionamento più efficiente degli impianti e
      multimediali                   aumentare la consapevolezza dei consumi.
(Building automation)
     (art. 1, c. 88, L.              Valore massimo della detrazione fiscale: non stabilito
       208/2015)                     Spesa massima: non stabilita
                                     Detrazione 65%
   Riferito al singolo intervento
               sull’u.i.
  (quindi, diviso tra beneficiari)

                                                                                                      11
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA- Condominio
  Generalità interventi di
                                  Interventi di riqualificazione energetica (già descritti) effettuati sulle parti
riqualificazione energetica       comuni degli edifici condominiali, o interessanti tutte le unità facenti parte
     (art. 14, c. 2, lett. a,     del condominio (il lim. max di detrazione è riferito alla singola u.i., tranne c.
        D.L. 63/2013)             344 da suddividere tra tutti i beneficiari); Detrazione 65% (dal 6 giugno 2013
                                  fino al 31 dicembre 2021)
        2013-2021
                                  Interventi su involucro dell’edificio con incidenza > 25% superficie disperdente
  Interventi su involucro         lorda (serve asseverazione professionista)
            edificio              Spesa massima: 40.000 euro x u.i. nel condominio; Detrazione 70%
   (art. 14, c. 2-quater, D.L.
           63/2013)               Interventi volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva dai
                                  quali si consegue almeno la qualità media               DM 26/6/2015 (serve
      2017-2021                   asseverazione professionista)
                                  Spesa massima: 40.000 euro x u.i. nel condominio; Detrazione 75%

Interventi «combinati» di           Interventi condominiali nelle Z.S. 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla:
riqualificazione energetica          riduzione rischio sismico con passaggio a 1 o 2 classi di rischio inferiori
e riduzione rischio sismico          riqualificazione energetica che interessino l’involucro dell’edificio;
   (art. 14, c. 2-quater.1 D.L.
            63/2013)
                                        Spesa massima: 136.000 euro x u.i. presente nel condominio
                                    Detrazione: 80% (riduzione 1 classe di rischio sismico); 85% (riduzione
                                    2 classi di rischio sismico)
      2018-2021                     Attenzione: in alternativa, fruizione separata bonus                          12
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Interventi agevolabili se eseguiti su edifici:
 esistenti (anche F2 – collabenti):
  esclusi interventi su immobili in fase di costruzione
  esclusi interventi di riqualificazione energetica a seguito di demolizione e ricostruzione con
     ampliamento (configura una «nuova costruzione»)
  compresi interventi di riqualificazione energetica a seguito di ristrutturazione con ampliamento
     senza demolizione (solo per interventi su «esistente»)
 situati nel territorio dello Stato
 sia uso abitativo (qualunque categoria, anche rurali) che strumentali all’attività
 censiti in catasto o in via di accatastamento

I soggetti che possono fruire della detrazione sono sia persone fisiche, sia imprese,
sia esercenti arti e professioni (escluse imprese di costruzione per interventi su beni
merce)

                                                                                                13
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - Adempimenti
   Documentazione           asseverazione di un tecnico abilitato oppure direttore lavori (anche certificazione
       tecnica                 dei produttori per alcuni beni: infissi, caldaia
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - Cessione del credito
                          (art. 14, c. 2-ter e c. 2-sexies, D.L. 63/2013)
La detrazione può essere ceduta a:
- fornitori che realizzano l’intervento
- altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine all’intervento
- banche (solo da parte di soggetti incapienti).

Al massimo due cessioni (cioè, una cessione successiva a quella originaria).

Ad oggi, la cessione è possibile solo con riferimento alla detrazione derivante da
interventi eseguiti sulle parti comuni (provvedimento direttoriale 28 agosto 2017 ).
Per la cessione della detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati
sulla singola unità immobiliare manca ancora il provvedimento attuativo.

                                                                                     15
LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
                 (art. 16-bis TUIR, art. 16 D.L. n. 63/2013)
L’agevolazione è concessa quando si eseguono interventi di ristrutturazione delle
abitazioni e delle parti comuni di edifici residenziali situati in Italia.

Consiste in detrazioni IRPEF.

Il «bonus» è stato introdotto dal 1998 (L. 449/1997), con successive proroghe
fino all’inserimento a regime nell’art. 16-bis TUIR (dal 2012), con una detrazione
stabilita nella misura del 36% e fino ad un ammontare di spesa massimo pari a
48.000 euro.
Ogni anno, sono state riconosciute misure più elevate del bonus (rispetto a quella
base del 36%): anche per il 2019, è prevista la più elevata misura del 50% per
un importo di spesa massimo di 96.000 euro (ddl bilancio 2019).
                                                                  da approvare

Quindi: a regime 36% (spesa massima 48.000 euro); il 50% (spesa massima
96.000 euro) va approvato ogni anno

                                                                                 16
LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
                                         Gli interventi agevolabili (art. 16-bis, c.1, TUIR)
                               Manutenzioni ordinarie su parti comuni di edifici residenziali (art. 3, c.1, lett. a, DPR
comuni

                               380/2001)
Parti

                                Manutenzioni straordinarie, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
 Parti comuni e singole u.i.

                                 (art. 3, c.1, lett. b, c, d, DPR 380/2001)
                                Realizzazione di autorimesse o posti auto residenziali, anche a proprietà comune
                                Eliminazione barriere architettoniche
                                Prevenzione rischi da atti illeciti di terzi
                                Cablatura edifici
                                Risparmio energetico cd «non qualificato»
                                Misure antisismiche
                                Bonifica amianto e prevenzione infortuni domestici
                                Spese di progettazione e per prestazioni professionali relative all’esecuzione di opere
                                 edilizie e messa a norma (anche perizie),

             Comprese spese di acquisto di materiali, oneri urbanizzazione, IVA, imposta di bollo.
             Escluse spese di trasloco e custodia mobili per il periodo necessario alla esecuzione dei lavori

                                                                                                                          17
LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
                           Gli interventi agevolabili (art. 16-bis, c.3, TUIR)

                    Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (art. 3, c.1, lett. c, d, DPR
                    380/2001):
Interi fabbricati

                     riguardanti interi fabbricati

                     eseguiti da imprese di costruzione/ristrutturazione e coop.ve edilizie

                     che provvedono alla successiva alienazione/assegnazione entro 18 mesi da
                      ultimazione lavori.

                    La detrazione spetta al successivo acquirente/assegnatario delle singole u.i. ed è
                    calcolata sul valore interventi (calcolati forfetariamente in misura pari al 25% prezzo
                    acquisto/assegnazione)

                                                                                                               18
LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Interventi agevolabili se eseguiti su edifici:
 situati nel territorio dello Stato
 uso abitativo (qualunque categoria, anche rurali).
 anche adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciale, arte o professione (in tal
   caso la detrazione è ridotta alla metà)
 comprese pertinenze

Inoltre, gli interventi non devono essere tali da creare «nuove costruzioni». Quindi:
 Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione: si detrazione se la volumetria non
    aumenta e se la ricostruzione è fedele
 Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, con ampliamento di volumetria: no
    detrazione, è una nuova costruzione

I soggetti che possono fruire della detrazione sono (in generale) solo
persone fisiche (residenti o non residenti).
                                                                                            19
LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - Adempimenti
Documentazione           Comunicazione ASL (se prevista)
    tecnica              Domanda di accatastamento (per immobile non censito)
                         Abilitazioni amministrative oppure dichiarazione sostitutiva atto notorietà (con
                          data inizio lavori e attestazione che interventi rientrano tra quelli agevolabili)

                         Fattura o ricevute fiscali (attenzione all’aliquota IVA per i «beni significativi»)
                         Pagamento: con bonifico bancario/postale (anche on line) da cui deve
     Altra                  risultare: causale, CF beneficiario detrazione; CF o P.IVA beneficiario del
documentazione              bonifico
ed adempimenti          Sui bonifici la Banca/Posta opera ritenuta di acconto 8% a carico del beneficiario.
                         trasmissione telematica a ENEA entro 90 gg. per interventi di ristrutturazione
                           con impatto sulla riqualificazione energetica:
                        VEDERE il sito http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/

ERRORE NEL BONIFICO:                   se il bonifico è stato effettuato senza l’indicazione dei dati richiesti, è
possibile ripetere il bonifico. Se non è possibile ripetere il bonifico, la detrazione è comunque riconosciuta se è
presentata dall’impresa che esegue il lavoro una dichiarazione sostitutiva atto notorietà per attestare
l’accreditamento dei corrispettivi ed imputazione nella determinazione del reddito.
Attenzione: controllo dell’AdE per evitare elusioni ai fini della normativa sulla ritenuta
                                                                                                         20
LA DETRAZIONE PER LE MISURE ANTISISMICHE
                   (art. 16-bis TUIR e art. 16 D.L. 63/2013)
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta per l’esecuzione di interventi
per la messa in sicurezza statica degli edifici.

E’ prevista una norma a regime (art. 16-bis, c.1, lett. i, TUIR), solo ai fini
IRPEF, per la messa in sicurezza statica delle unità residenziali.

Tale detrazione è stata potenziata dal 2013 (sismabonus), poi maggiormente
articolata dal 2017.
Il «sismabonus» spetta ai fini IRPEF e IRES.

                                                                                     21
LA DETRAZIONE «A REGIME»
                                              (art. 16-bis, c.1, lett. i, TUIR)
    La detrazione «a regime» prevista nell’ambito della «ristrutturazione edilizia», spetta
    per gli interventi per:
                    esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici o
                     complessi di edifici collegati strutturalmente, che riguardano interi edifici (nel caso di centri
Art. 16-bis, c.1,
 lett. i), TUIR

                     storici, progetti unitari)
                    redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica edifici
                    realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

          solo per edifici residenziali; a prescindere da zona sismica (anche Z.S. 4 –
          bassa sismicità).
    Anche per il 2019, la detrazione IRPEF spetta nella misura del 50% (spesa massima
    96.000 €), da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (dal 2020, detrazione del
    36%, con spesa massima 48.000 euro, salvo proroghe).         da approvare

    Su immobili ad uso promiscuo, detrazione ridotta alla metà.

                                                                                                                    22
Il SISMA-BONUS: la detrazione nella «misura base»
                    (art. 16, cc. 1-bis e 1-ter D.L. 63/2013)
Per le spese relative all’adozione di misure antisismiche sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2021:
• detrazione del 50%
• per interventi nelle Z.S. 1, 2 (pericolosità alta e medio-alta) e 3 (zone a minor rischio)
• su abitazioni (anche non principali) e adibite ad attività prod.ve. (u.i. in cui si svolgono
    attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali),
•   ripartizione in 5 quote annuali.
                         Procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017
                         (istruzione dichiarativi)

Il bonus spetta anche per demolizione e ricostruzione (o ricostruzione a seguito di crollo)
con stessa volumetria.

Zona sismica 4 (a bassa sismicità): gli interventi ivi eseguiti rientrano nella detrazione per
ristrutturazione «a regime» (nella misura del 50% solo ai fini IRPEF anche per il 2019, poi 36%
- salvo proroghe. Solo per interventi su abitazioni; uso promiscuo ridotto alla metà).

                                                                                                      23
Il SISMA-BONUS
DETRAZIONE NELLA MISURA «BASE»
                                  ai fini IRPEF e IRES
     art. 16,
                                  nella misura del 50% (spesa massima 96.000 €), fruibile in 5 anni,
  cc.1-bis/1-ter
                                  per unità abitative (anche diverse da abit. princ) e attività produttive
   DL 63/2013
                                  ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3

DETRAZIONE NELLA «MISURA RAFFORZATA»
                               Ai fini IRPEF e IRES
      art. 16,                 nella misura del:
   cc.1-quater /                   70% (75% su parti comuni): passaggio ad una classe inferiore
     1-sexies                      80% (85% su parti comuni): passaggio a due classi inferiori.
    DL 63/2013                 ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3
                              La spesa massima è di 96.000 €, fruibile in 5 anni (nel caso di parti comuni, il
                              limite di 96.000 € è moltiplicato per il numero delle u.i. di ciascun edificio

               Facoltà di cessione del credito solo per interventi eseguiti su parti comuni condominiali che
               realizzano il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori:
                a fornitori
                ad altri soggetti privati collegati (escluso banche ed intermediari finanziari per tutti i soggetti)
               Max 2 cessioni (provvedimento prot. 108572 dell’8/6/2017)
                                                                                                                 24
Il SISMA-BONUS: Adempimenti
                  Asseverazione classe di rischio prima dei lavori e quella conseguibile dopo
Documentazione     l’intervento (Decreto Ministro Infrastrutture e trasporti n. 58 del 28 febbraio
    tecnica        2017, poi modificato dal D.M. n. 65 del 7 marzo 2017)
                  Attestazione della conformità degli interventi eseguiti a quanto asseverato
                   dal progettista.

                  Fattura
                  Pagamento: con bonifico bancario o postale (anche on line) da cui deve
     Altra         risultare: causale, CF beneficiario detrazione; CF o P.IVA beneficiario del
documentazione     bonifico per i soggetti non titolari di reddito d’impresa; forma libera di
ed adempimenti     pagamento per i soggetti titolari di reddito d’impresa.
                  Ritenuta: Sui bonifici «dedicati» (con causale) la Banca/Posta opera ritenuta
                   di acconto 8% a carico del beneficiario.

                                                                                               25
Acquisto di u.i. antisismiche
                           (art. 16, c.1-septies, D.L. 63/2013)
Il sismabonus è fruibile anche dall’acquirente di un intero immobile, situato nella zona a
rischio sismico 1 (ord. Presidente Cons. Ministri n. 3519 del 28/4/2006), demolito e ricostruito
(al fine di ridurne il rischio sismico).
La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello
preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione.
Le imprese di costruzione/ristrutturazione devono alienare entro 18 m. da conclusione lavori.
La detrazione spetta nella misura del:
- 75% (con passaggio ad una classe di rischio inferiore)
- 85% (con passaggio a due classi di rischio inferiore)
fruibile in 5 rate annuali, di pari importo.
La detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto della singola u.i., come riportato nell’atto
pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 € per ciascuna u.i.

             Facoltà di cessione del credito:                     Attenzione: la norma non prevede un
              a imprese che hanno eseguito i lavori              provvedimento attuativo per la cessione
              ad altri soggetti privati (escluso banche ed       del credito, ma probabilmente sarà
                intermediari finanziari)                          emanato
             con facoltà di successiva cessione
                                                                                                            26
Il BONUS MOBILI
                              (art. 16, c.2, D.L. 63/2013)
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta del 50% per l’acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici, nonché di arredo (spesa massima di 10.000
euro), a condizione che sia stato effettuato un intervento di ristrutturazione.

Il beneficio, introdotto dal 2013, è stato di volta in volta prorogato.

Anche il disegno di legge di bilancio per il 2019:     da approvare

     prevede la proroga della detrazione anche sulle spese sostenute nel 2019
     condiziona il bonus ad interventi di ristrutturazione «più recenti» (iniziati
      dal 2018).

                                                                                      27
Il BONUS MOBILI
La detrazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di:
• Mobili nuovi (letti, armadi, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, credenze,
   materassi, apparecchi di illuminazione).
Sono escluse porte, pavimentazioni, tende e tendaggi.

• Elettrodomestici nuovi di classe energetica ≥ A+ (A per i forni); anche
  per elettrodomestici privi di etichetta, se non prevista.
  (all. II decreto legislativo 49/2014 - a titolo esemplificativo: frigoriferi,
   congelatori, lavatrici, lavastoviglie, apparecchi elettrici di riscaldamento, etc.)

Anche spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati

Pagamento:
- con bonifico (anche «non dedicato»), con carte di credito, debito (esclusi assegni
bancari, contanti). Riconosciuta anche nel caso di finanziamento a rate (si considera
l’anno di pagamento della finanziaria)

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LA DETRAZIONE PER «SISTEMAZIONE A VERDE»
                       (art. 1, cc. 12-15, legge n. 205/2017)
Bonus introdotto nel 2018; prorogato anche per il 2019 (ddl bilancio 2019)       da approvare
Interventi agevolabili:
 «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
   pertinenze o recinzioni,
 Impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
 Realizzazione di coperture a verde
 Realizzazione di giardini pensili
 Relativa progettazione e manutenzione (connesse agli interventi sopraindicati)
Spetta per interventi effettuati su:
 singole unità immobiliari abitative (A/1-A/11, tranne A/10)
 parti comuni esterne di edifici condominiali
Beneficio
 detrazione del 36% ai fini IRPEF, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000
   euro
 a favore di possessore o detentore
Pagamento
Effettuato con strumenti idonei a consentire la tracciabilità (assegni bancari, postali o circolari
non trasferibili, carte di credito/debito, bancomat, bonifici).
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LA DETRAZIONE PER «SISTEMAZIONE A VERDE»
                       Interventi agevolabili
 Deve trattarsi di interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare
  riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi
  genere o tipo:
  • interventi relativi alla sistemazione a verde ex novo o nel radicale
     rinnovamento dell’esistente.
  • vi rientra anche la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione
     che si inseriscano in un più ampio intervento di sistemazione a verde

        Non vi rientra, quindi, l’ordinaria manutenzione del verde: taglio periodico
        dell’erba, potatura
        Non vi rientra la sistemazione a verde in fase di costruzione: il bonus
        riguarda la sistemazione di aree di edifici «esistenti»
        Non vi rientrano gli interventi eseguiti «in economia»

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LA DETRAZIONE PER «SISTEMAZIONE A VERDE»

Le aliquote IVA applicabili:
- cessione di piante ornamentali e relativa messa a dimora: IVA 10% (n. 20 Tab.
   A, parte III, DPR 633/72);
- Contratto di appalto per la sistemazione e realizzazione del giardino: IVA 22%

Attenzione:

 Se la fornitura di piante ornamentali effettuata nell’ambito di un contratto di
  appalto per la sistemazione del giardino, è «accessoria» rispetto alla
  prestazione di servizi: IVA 22%.

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LA DETRAZIONE PER «SISTEMAZIONE A VERDE»
                         Aree verdi condominiali
La detrazione spetta anche per interventi su parti comuni esterne degli edifici condominiali.
Si tratta degli stessi interventi (descritti per la proprietà esclusiva) ma effettuati su parti comuni
esterne.

Caratteristiche:
  spesa massima agevolabile di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo: il limite di
    5.000 euro è disgiunto da quello previsto per gli stessi interventi sulla proprietà esclusiva
    (risposta fornita a Telefisco 2018);
  detrazione del 36%, spettante al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile;
  la quota deve essere stata effettivamente versata al Condominio entro i termini di
    presentazione della dichiarazione dei redditi (31 ottobre).

Attenzione: la spesa massima è di 5.000 euro per u.i.: nel caso del Condominio, la spesa
agevolabile può quindi riferirsi ad interventi anche consistenti (ad esempio: se il Condominio è
costituito da 15 u.i., la spesa agevolabile diventa di 75.000 euro. Ciascun condòmino ha diritto
alla detrazione nel limite di 5.000 euro di spesa).

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