Le detrazioni delle spese per interventi sugli immobili Paola CAROSI - Chorus Call
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Iniziativa sperimentale di comunicazione in streaming alle Categorie. Le detrazioni delle spese per interventi sugli immobili Paola CAROSI Responsabile Settore Normativa e Interpretazione Direzione Politiche Fiscali - Confartigianato Imprese Roma, 10 dicembre 2018
LE AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI «DETRAZIONE» Il disegno di legge di bilancio 2019 prevede una proroga, anche per il 2019, delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, acquisto mobili e bonus verde: stesse agevolazioni del 2018. Il quadro delle detrazioni, quindi, risulta essere il seguente: riqualificazione energetica 65% (50% in alcuni casi): proroga al 2019 (ddl bilancio 2019) riqualificazione energetica condomini (ordinaria, qualificata e combinata con riduzione rischio sismico) 65%, 70-75%, 80-85%: fino al 2021 (norma vigente) ristrutturazione edilizia 50%: proroga al 2019 (ddl bilancio 2019) sismabonus: fino al 2021 (norma vigente) bonus mobili 50%: proroga al 2019 (ddl bilancio 2019) bonus verde 36%: proroga al 2019 (ddl bilancio 2019) Da ricordare, poi, la possibilità della cessione del credito derivante dalla detrazione da riqualificazione energetica e sismabonus (ad oggi, esercitabile solo limitatamente alle spese relative ad interventi su parti comuni) 2
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA L’agevolazione è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Consiste in detrazioni IRPEF o IRES, entro massimali diversificati per tipologia di intervento. Il «bonus» ha trovato una propria specifica individuazione dal 2006 (legge n. 296/2006, art. 1, cc. 344-347). Prorogato più volte, con percentuali di detrazione diverse, variate nel tempo (55%, 65%, 70%, 75%), sia in base alla tipologia tecnica di intervento, sia in base all’edificio (singola unità immobiliare o parte comune di edificio condominiale), con rateizzazione che nel tempo è passata da 3 annualità alle odierne 10. La misura più elevata non è a regime: proroga (nel disegno di legge di bilancio 2019) da approvare Dal 2012, è stata introdotta una norma a regime (art. 16-bis, c.1, lett. h, TUIR) che riconosce una detrazione del 36% per le «opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia» (solo ai fini IRPEF – risparmio energetico «non qualificato»). Misura elevata al 50% fino al 2019 da approvare Ad oggi, il MISE sta predisponendo un decreto cd «Ecobonus» in cui saranno definiti anche i requisiti tecnici degli interventi agevolati: verificare eventuali variazioni dei limiti massimi di spesa agevolabili. 3
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incide sulla prestazione Riqualificazione energetica dell’edificio, realizzando la miglior prestazione energetica richiesta energetica di edifici dalla norma (decreto MISE 11/3/2008 all. A). Riduzione fabbisogno annuo di esistenti energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato (verifica del (art. 1, c. 344, risultato) L. 296/2006) Valore massimo della detrazione fiscale: 100.000 euro Spesa massima: 153.846,15 euro (65:100=100.000:x) Riferito al singolo intervento Detrazione 65% sull’u.i. (quindi, diviso tra beneficiari) Interventi su edifici esistenti o parti di edifici, relativi a strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne). Coibentazione Valore massimo della detrazione fiscale: 60.000 euro strutture (art. 1, c. 345, L. Spesa massima: 92.307,69 euro (65:100=60.000:x) 296/2006) Detrazione 65% finestre comprensive di infissi che rispettano i requisiti di trasmittanza «U» (dispersione di calore) definiti dalla norma (decreto MISE 11/3/2008° 26/1/2010). Serramenti e infissi Valore massimo della detrazione fiscale: 60.000 euro (art. 1, c. 345, L. Spesa massima: 120.000 euro (50:100=60.000:x) 296/2006) Detrazione 50% 4
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di Collettori solari acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, (art. 1, c. 346, istituti scolastici e università. Esclusi pannelli per la produzione di L. 296/2006) energia (fotovoltaico) Valore massimo della detrazione fiscale: 60.000 euro Spesa massima: 92.307,69 euro (65:100=60.000:x) Detrazione 65% Riferito al singolo intervento sull’u.i. (quindi, diviso tra beneficiari) 5
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Caldaie a Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con: condensazione • impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza ≥ classe A (art. 1, c. 347, (almeno pari alla classe A di prodotto reg. UE 811/2013) L. 296/2006) Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro Spesa massima: 60.000 euro (50:100=30.000:x) Riferito al singolo intervento sull’u.i. (quindi, diviso tra Detrazione 50% beneficiari) La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza < classe A (inferiore alla classe A di prodotto) sono esclusi dal bonus «riqualificazione energetica». L’intervento resta agevolabile con il bonus «ristrutturazione edilizia» (50%, solo ai fini IRPEF): si tratta di manutenzione straordinaria. In tal caso l’intervento di sostituzione di caldaia senza i requisiti per beneficiare del bonus «riqualificazione energetica» dovrà formare, comunque, oggetto della nuova comunicazione all’ENEA (art. 16, c. 2-bis, D.L. 63/2013) 6
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con: Caldaie a condensazione • impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno (art. 1, c. 347, pari alla classe A di prodotto reg. UE 811/2013 L. 296/2006) • e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti classi V, VI, VIII, comunicazione Comm.ne 2014/C 207/02 Riferito al singolo intervento Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro sull’u.i. Spesa massima: 46.153, 85 euro (65:100=30.000:x) (quindi, diviso tra beneficiari) Detrazione 65% Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con: Sistemi ibridi • impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore (art. 1, c. 347, integrata con caldaia a condensazione assemblati in fabbrica per L. 296/2006) funzionare in abbinamento tra loro Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro Spesa massima: 46.153, 85 euro (65:100=30.000:x) Detrazione 65% 7
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Con: - impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro Spesa massima: 46.153, 85 euro (65:100=30.000:x) Detrazione 65% Pompe di calore (art. 1, c. 347, (Articolo 1, comma 286, L. 244/2007) L. 296/2006) Con: - impianti geotermici a bassa entalpia Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro Spesa massima: 46.153, 85 euro (65:100=30.000:x) Riferito al singolo intervento Detrazione 65% sull’u.i. (quindi, diviso tra beneficiari) (Articolo 1, comma 286, L. 244/2007) 8
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Caldaie a Generatori di aria calda a condensazione condensazione Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro (art. 14, c.1, ultimo Spesa massima: 46.153, 85 euro (65:100=30.000:x) periodo, D.L. 63/2013) Detrazione 65% Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria Pompe di calore Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro (art. 1, c. 48, L. 220/2010) Spesa massima: 46.153, 85 euro Detrazione 65% Riferito al singolo intervento sull’u.i. (quindi, diviso tra beneficiari) 9
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Acquisto e posa in Acquisto e p.o. di schermature solari di cui all’allegato M del d.lgs. 311/2006. opera di schermature Valore massimo della detrazione fiscale: 60.000 euro solari Spesa massima: 120.000 euro (50:100=60.000:x) (art. 14, c.2, lett. b, D.L. 63/2013) Detrazione 50% Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di Caldaie a biomassa (art. 14, c.2-bis, D.L. generatori di calore alimentati da biomasse combustibili 63/2013) Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro Spesa massima: 60.000 euro (50:100=30.000:x) Detrazione 50% Micro-cogeneratori Sostituzione di impianti esistenti con acquisto e p.o. di micro-cogeneratori, a (art. 14, c.2, lett. b-bis, D.L. 63/2013) condizione che sia realizzato un risparmio di energia primaria (PES) ≥ 20% Valore massimo della detrazione fiscale: 100.000 euro Spesa massima: 153.846,15 euro (65:100=100.000:x) Riferito al singolo intervento Detrazione 65% sull’u.i. (quindi, diviso tra beneficiari) 10
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Acquisto e p.o. di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda o climatizzazione di unità abitative, al fine di Dispositivi garantire un funzionamento più efficiente degli impianti e multimediali aumentare la consapevolezza dei consumi. (Building automation) (art. 1, c. 88, L. Valore massimo della detrazione fiscale: non stabilito 208/2015) Spesa massima: non stabilita Detrazione 65% Riferito al singolo intervento sull’u.i. (quindi, diviso tra beneficiari) 11
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA- Condominio Generalità interventi di Interventi di riqualificazione energetica (già descritti) effettuati sulle parti riqualificazione energetica comuni degli edifici condominiali, o interessanti tutte le unità facenti parte (art. 14, c. 2, lett. a, del condominio (il lim. max di detrazione è riferito alla singola u.i., tranne c. D.L. 63/2013) 344 da suddividere tra tutti i beneficiari); Detrazione 65% (dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2021) 2013-2021 Interventi su involucro dell’edificio con incidenza > 25% superficie disperdente Interventi su involucro lorda (serve asseverazione professionista) edificio Spesa massima: 40.000 euro x u.i. nel condominio; Detrazione 70% (art. 14, c. 2-quater, D.L. 63/2013) Interventi volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva dai quali si consegue almeno la qualità media DM 26/6/2015 (serve 2017-2021 asseverazione professionista) Spesa massima: 40.000 euro x u.i. nel condominio; Detrazione 75% Interventi «combinati» di Interventi condominiali nelle Z.S. 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla: riqualificazione energetica riduzione rischio sismico con passaggio a 1 o 2 classi di rischio inferiori e riduzione rischio sismico riqualificazione energetica che interessino l’involucro dell’edificio; (art. 14, c. 2-quater.1 D.L. 63/2013) Spesa massima: 136.000 euro x u.i. presente nel condominio Detrazione: 80% (riduzione 1 classe di rischio sismico); 85% (riduzione 2 classi di rischio sismico) 2018-2021 Attenzione: in alternativa, fruizione separata bonus 12
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Interventi agevolabili se eseguiti su edifici: esistenti (anche F2 – collabenti): esclusi interventi su immobili in fase di costruzione esclusi interventi di riqualificazione energetica a seguito di demolizione e ricostruzione con ampliamento (configura una «nuova costruzione») compresi interventi di riqualificazione energetica a seguito di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione (solo per interventi su «esistente») situati nel territorio dello Stato sia uso abitativo (qualunque categoria, anche rurali) che strumentali all’attività censiti in catasto o in via di accatastamento I soggetti che possono fruire della detrazione sono sia persone fisiche, sia imprese, sia esercenti arti e professioni (escluse imprese di costruzione per interventi su beni merce) 13
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - Adempimenti Documentazione asseverazione di un tecnico abilitato oppure direttore lavori (anche certificazione tecnica dei produttori per alcuni beni: infissi, caldaia
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - Cessione del credito (art. 14, c. 2-ter e c. 2-sexies, D.L. 63/2013) La detrazione può essere ceduta a: - fornitori che realizzano l’intervento - altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine all’intervento - banche (solo da parte di soggetti incapienti). Al massimo due cessioni (cioè, una cessione successiva a quella originaria). Ad oggi, la cessione è possibile solo con riferimento alla detrazione derivante da interventi eseguiti sulle parti comuni (provvedimento direttoriale 28 agosto 2017 ). Per la cessione della detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare manca ancora il provvedimento attuativo. 15
LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (art. 16-bis TUIR, art. 16 D.L. n. 63/2013) L’agevolazione è concessa quando si eseguono interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni di edifici residenziali situati in Italia. Consiste in detrazioni IRPEF. Il «bonus» è stato introdotto dal 1998 (L. 449/1997), con successive proroghe fino all’inserimento a regime nell’art. 16-bis TUIR (dal 2012), con una detrazione stabilita nella misura del 36% e fino ad un ammontare di spesa massimo pari a 48.000 euro. Ogni anno, sono state riconosciute misure più elevate del bonus (rispetto a quella base del 36%): anche per il 2019, è prevista la più elevata misura del 50% per un importo di spesa massimo di 96.000 euro (ddl bilancio 2019). da approvare Quindi: a regime 36% (spesa massima 48.000 euro); il 50% (spesa massima 96.000 euro) va approvato ogni anno 16
LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Gli interventi agevolabili (art. 16-bis, c.1, TUIR) Manutenzioni ordinarie su parti comuni di edifici residenziali (art. 3, c.1, lett. a, DPR comuni 380/2001) Parti Manutenzioni straordinarie, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia Parti comuni e singole u.i. (art. 3, c.1, lett. b, c, d, DPR 380/2001) Realizzazione di autorimesse o posti auto residenziali, anche a proprietà comune Eliminazione barriere architettoniche Prevenzione rischi da atti illeciti di terzi Cablatura edifici Risparmio energetico cd «non qualificato» Misure antisismiche Bonifica amianto e prevenzione infortuni domestici Spese di progettazione e per prestazioni professionali relative all’esecuzione di opere edilizie e messa a norma (anche perizie), Comprese spese di acquisto di materiali, oneri urbanizzazione, IVA, imposta di bollo. Escluse spese di trasloco e custodia mobili per il periodo necessario alla esecuzione dei lavori 17
LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Gli interventi agevolabili (art. 16-bis, c.3, TUIR) Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (art. 3, c.1, lett. c, d, DPR 380/2001): Interi fabbricati riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione/ristrutturazione e coop.ve edilizie che provvedono alla successiva alienazione/assegnazione entro 18 mesi da ultimazione lavori. La detrazione spetta al successivo acquirente/assegnatario delle singole u.i. ed è calcolata sul valore interventi (calcolati forfetariamente in misura pari al 25% prezzo acquisto/assegnazione) 18
LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Interventi agevolabili se eseguiti su edifici: situati nel territorio dello Stato uso abitativo (qualunque categoria, anche rurali). anche adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciale, arte o professione (in tal caso la detrazione è ridotta alla metà) comprese pertinenze Inoltre, gli interventi non devono essere tali da creare «nuove costruzioni». Quindi: Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione: si detrazione se la volumetria non aumenta e se la ricostruzione è fedele Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, con ampliamento di volumetria: no detrazione, è una nuova costruzione I soggetti che possono fruire della detrazione sono (in generale) solo persone fisiche (residenti o non residenti). 19
LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - Adempimenti Documentazione Comunicazione ASL (se prevista) tecnica Domanda di accatastamento (per immobile non censito) Abilitazioni amministrative oppure dichiarazione sostitutiva atto notorietà (con data inizio lavori e attestazione che interventi rientrano tra quelli agevolabili) Fattura o ricevute fiscali (attenzione all’aliquota IVA per i «beni significativi») Pagamento: con bonifico bancario/postale (anche on line) da cui deve Altra risultare: causale, CF beneficiario detrazione; CF o P.IVA beneficiario del documentazione bonifico ed adempimenti Sui bonifici la Banca/Posta opera ritenuta di acconto 8% a carico del beneficiario. trasmissione telematica a ENEA entro 90 gg. per interventi di ristrutturazione con impatto sulla riqualificazione energetica: VEDERE il sito http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/ ERRORE NEL BONIFICO: se il bonifico è stato effettuato senza l’indicazione dei dati richiesti, è possibile ripetere il bonifico. Se non è possibile ripetere il bonifico, la detrazione è comunque riconosciuta se è presentata dall’impresa che esegue il lavoro una dichiarazione sostitutiva atto notorietà per attestare l’accreditamento dei corrispettivi ed imputazione nella determinazione del reddito. Attenzione: controllo dell’AdE per evitare elusioni ai fini della normativa sulla ritenuta 20
LA DETRAZIONE PER LE MISURE ANTISISMICHE (art. 16-bis TUIR e art. 16 D.L. 63/2013) L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta per l’esecuzione di interventi per la messa in sicurezza statica degli edifici. E’ prevista una norma a regime (art. 16-bis, c.1, lett. i, TUIR), solo ai fini IRPEF, per la messa in sicurezza statica delle unità residenziali. Tale detrazione è stata potenziata dal 2013 (sismabonus), poi maggiormente articolata dal 2017. Il «sismabonus» spetta ai fini IRPEF e IRES. 21
LA DETRAZIONE «A REGIME» (art. 16-bis, c.1, lett. i, TUIR) La detrazione «a regime» prevista nell’ambito della «ristrutturazione edilizia», spetta per gli interventi per: esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, che riguardano interi edifici (nel caso di centri Art. 16-bis, c.1, lett. i), TUIR storici, progetti unitari) redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica edifici realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. solo per edifici residenziali; a prescindere da zona sismica (anche Z.S. 4 – bassa sismicità). Anche per il 2019, la detrazione IRPEF spetta nella misura del 50% (spesa massima 96.000 €), da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (dal 2020, detrazione del 36%, con spesa massima 48.000 euro, salvo proroghe). da approvare Su immobili ad uso promiscuo, detrazione ridotta alla metà. 22
Il SISMA-BONUS: la detrazione nella «misura base» (art. 16, cc. 1-bis e 1-ter D.L. 63/2013) Per le spese relative all’adozione di misure antisismiche sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021: • detrazione del 50% • per interventi nelle Z.S. 1, 2 (pericolosità alta e medio-alta) e 3 (zone a minor rischio) • su abitazioni (anche non principali) e adibite ad attività prod.ve. (u.i. in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali), • ripartizione in 5 quote annuali. Procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017 (istruzione dichiarativi) Il bonus spetta anche per demolizione e ricostruzione (o ricostruzione a seguito di crollo) con stessa volumetria. Zona sismica 4 (a bassa sismicità): gli interventi ivi eseguiti rientrano nella detrazione per ristrutturazione «a regime» (nella misura del 50% solo ai fini IRPEF anche per il 2019, poi 36% - salvo proroghe. Solo per interventi su abitazioni; uso promiscuo ridotto alla metà). 23
Il SISMA-BONUS DETRAZIONE NELLA MISURA «BASE» ai fini IRPEF e IRES art. 16, nella misura del 50% (spesa massima 96.000 €), fruibile in 5 anni, cc.1-bis/1-ter per unità abitative (anche diverse da abit. princ) e attività produttive DL 63/2013 ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 DETRAZIONE NELLA «MISURA RAFFORZATA» Ai fini IRPEF e IRES art. 16, nella misura del: cc.1-quater / 70% (75% su parti comuni): passaggio ad una classe inferiore 1-sexies 80% (85% su parti comuni): passaggio a due classi inferiori. DL 63/2013 ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 La spesa massima è di 96.000 €, fruibile in 5 anni (nel caso di parti comuni, il limite di 96.000 € è moltiplicato per il numero delle u.i. di ciascun edificio Facoltà di cessione del credito solo per interventi eseguiti su parti comuni condominiali che realizzano il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori: a fornitori ad altri soggetti privati collegati (escluso banche ed intermediari finanziari per tutti i soggetti) Max 2 cessioni (provvedimento prot. 108572 dell’8/6/2017) 24
Il SISMA-BONUS: Adempimenti Asseverazione classe di rischio prima dei lavori e quella conseguibile dopo Documentazione l’intervento (Decreto Ministro Infrastrutture e trasporti n. 58 del 28 febbraio tecnica 2017, poi modificato dal D.M. n. 65 del 7 marzo 2017) Attestazione della conformità degli interventi eseguiti a quanto asseverato dal progettista. Fattura Pagamento: con bonifico bancario o postale (anche on line) da cui deve Altra risultare: causale, CF beneficiario detrazione; CF o P.IVA beneficiario del documentazione bonifico per i soggetti non titolari di reddito d’impresa; forma libera di ed adempimenti pagamento per i soggetti titolari di reddito d’impresa. Ritenuta: Sui bonifici «dedicati» (con causale) la Banca/Posta opera ritenuta di acconto 8% a carico del beneficiario. 25
Acquisto di u.i. antisismiche (art. 16, c.1-septies, D.L. 63/2013) Il sismabonus è fruibile anche dall’acquirente di un intero immobile, situato nella zona a rischio sismico 1 (ord. Presidente Cons. Ministri n. 3519 del 28/4/2006), demolito e ricostruito (al fine di ridurne il rischio sismico). La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Le imprese di costruzione/ristrutturazione devono alienare entro 18 m. da conclusione lavori. La detrazione spetta nella misura del: - 75% (con passaggio ad una classe di rischio inferiore) - 85% (con passaggio a due classi di rischio inferiore) fruibile in 5 rate annuali, di pari importo. La detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto della singola u.i., come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 € per ciascuna u.i. Facoltà di cessione del credito: Attenzione: la norma non prevede un a imprese che hanno eseguito i lavori provvedimento attuativo per la cessione ad altri soggetti privati (escluso banche ed del credito, ma probabilmente sarà intermediari finanziari) emanato con facoltà di successiva cessione 26
Il BONUS MOBILI (art. 16, c.2, D.L. 63/2013) L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, nonché di arredo (spesa massima di 10.000 euro), a condizione che sia stato effettuato un intervento di ristrutturazione. Il beneficio, introdotto dal 2013, è stato di volta in volta prorogato. Anche il disegno di legge di bilancio per il 2019: da approvare prevede la proroga della detrazione anche sulle spese sostenute nel 2019 condiziona il bonus ad interventi di ristrutturazione «più recenti» (iniziati dal 2018). 27
Il BONUS MOBILI La detrazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di: • Mobili nuovi (letti, armadi, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione). Sono escluse porte, pavimentazioni, tende e tendaggi. • Elettrodomestici nuovi di classe energetica ≥ A+ (A per i forni); anche per elettrodomestici privi di etichetta, se non prevista. (all. II decreto legislativo 49/2014 - a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, apparecchi elettrici di riscaldamento, etc.) Anche spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati Pagamento: - con bonifico (anche «non dedicato»), con carte di credito, debito (esclusi assegni bancari, contanti). Riconosciuta anche nel caso di finanziamento a rate (si considera l’anno di pagamento della finanziaria) 28
LA DETRAZIONE PER «SISTEMAZIONE A VERDE» (art. 1, cc. 12-15, legge n. 205/2017) Bonus introdotto nel 2018; prorogato anche per il 2019 (ddl bilancio 2019) da approvare Interventi agevolabili: «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, Impianti di irrigazione e realizzazione pozzi Realizzazione di coperture a verde Realizzazione di giardini pensili Relativa progettazione e manutenzione (connesse agli interventi sopraindicati) Spetta per interventi effettuati su: singole unità immobiliari abitative (A/1-A/11, tranne A/10) parti comuni esterne di edifici condominiali Beneficio detrazione del 36% ai fini IRPEF, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro a favore di possessore o detentore Pagamento Effettuato con strumenti idonei a consentire la tracciabilità (assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, carte di credito/debito, bancomat, bonifici). 29
LA DETRAZIONE PER «SISTEMAZIONE A VERDE» Interventi agevolabili Deve trattarsi di interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo: • interventi relativi alla sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. • vi rientra anche la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che si inseriscano in un più ampio intervento di sistemazione a verde Non vi rientra, quindi, l’ordinaria manutenzione del verde: taglio periodico dell’erba, potatura Non vi rientra la sistemazione a verde in fase di costruzione: il bonus riguarda la sistemazione di aree di edifici «esistenti» Non vi rientrano gli interventi eseguiti «in economia» 30
LA DETRAZIONE PER «SISTEMAZIONE A VERDE» Le aliquote IVA applicabili: - cessione di piante ornamentali e relativa messa a dimora: IVA 10% (n. 20 Tab. A, parte III, DPR 633/72); - Contratto di appalto per la sistemazione e realizzazione del giardino: IVA 22% Attenzione: Se la fornitura di piante ornamentali effettuata nell’ambito di un contratto di appalto per la sistemazione del giardino, è «accessoria» rispetto alla prestazione di servizi: IVA 22%. 31
LA DETRAZIONE PER «SISTEMAZIONE A VERDE» Aree verdi condominiali La detrazione spetta anche per interventi su parti comuni esterne degli edifici condominiali. Si tratta degli stessi interventi (descritti per la proprietà esclusiva) ma effettuati su parti comuni esterne. Caratteristiche: spesa massima agevolabile di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo: il limite di 5.000 euro è disgiunto da quello previsto per gli stessi interventi sulla proprietà esclusiva (risposta fornita a Telefisco 2018); detrazione del 36%, spettante al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile; la quota deve essere stata effettivamente versata al Condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 ottobre). Attenzione: la spesa massima è di 5.000 euro per u.i.: nel caso del Condominio, la spesa agevolabile può quindi riferirsi ad interventi anche consistenti (ad esempio: se il Condominio è costituito da 15 u.i., la spesa agevolabile diventa di 75.000 euro. Ciascun condòmino ha diritto alla detrazione nel limite di 5.000 euro di spesa). 32
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