Jobs Act Lo stato dell'arte della riforma del lavoro - Le novità della Legge Delega n. 183/2014 Gli schemi di decreti delegati
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STUDIO LEGALE ASSOCIATO Jobs Act Lo stato dell’arte della riforma del lavoro Le novità della Legge Delega n. 183/2014 Gli schemi di decreti delegati Avv. Pietro Venerando - Studio Legale Associato Deloitte Cagliari, 19 febbraio 2015
Contenuti Overview normativa……………………………………………………………………….3 I Decreti delegati: il contratto a tutele crescenti………………………………………..6 I Decreti delegati: la NASpI……………………………………………………………..17 I Decreti delegati: prestazioni ulteriori di sostegno al reddito……………………….21 Le altre novità della Legge delega…………………………………………………..…24 © 2015 Studio Legale Associato 2
Overview normativa © 2015 Studio Legale Associato 3
Overview normativa I provvedimenti più recenti D.L. 34/2014 convertito in L. 78/2014 Contratti a tempo determinato c.d. «Decreto Somministrazione di lavoro Poletti» Apprendistato in vigore dal 21 marzo 2014 Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Salario orario minimo Demansionamento Legge delega Controlli a distanza 183/2014 Ammortizzatori sociali c.d. «Jobs Act» Ricollocamento ed Agenzie per il lavoro Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro Razionalizzazione della gestione del rapporto di lavoro Tutele per maternità e conciliazione tempi di lavoro – famiglia © 2015 Studio Legale Associato 4
Overview normativa I provvedimenti più recenti Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (< 36 mesi e L. 190/2014 8.060€ l’anno) «Legge di stabilità Stabilizzazione bonus 80€ TFR in busta paga (dal 1 marzo 2015 e anzianità di servizio > 6 mesi; 2015» tassazione ordinaria) in vigore dal 1 Aumento soglia di esenzione buoni pasto elettronici (da 5,29€ a 7€) gennaio 2015 Deduzione dalla base imponibile IRAP del costo dl personale a tempo indeterminato Incremento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo TFR (dall11% al 17%) Schemi di Decreti delegati «Contratto a tutele crescenti» non ancora in Nuova ASpI Assegni di disoccupazione vigore © 2015 Studio Legale Associato 5
I Decreti Delegati Il contratto a tutele crescenti © 2015 Studio Legale Associato 6
Il contratto a tutele crescenti I principi della Legge delega La Legge delega n. 183/2014 imponeva al Governo di: promuovere il contratto di lavoro a tempo indeterminato come forma privilegiata, prevedere, per le nuove rendendolo più conveniente assunzioni, un contratto a tempo rispetto alle altre tipologie in indeterminato a tutele crescenti termini di oneri diretti e in relazione all'anzianità di servizio. indiretti Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è da intendersi come un ordinario contratto a tempo indeterminato, regolato in modo meno rigido, con una garanzia di stabilità minima all’inizio del rapporto e via via crescente con il crescere dell’anzianità di servizio della persona interessata. © 2015 Studio Legale Associato 7
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti Campo di applicazione Il Governo ha predisposto, in data 24 dicembre 2014, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della L. n. 183/2014. Tale Decreto, una volta approvato, si applicherà A tutti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore Ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore che siano stati licenziati da datori di lavoro che abbiano superato i 15 dipendenti in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato successive a tale data © 2015 Studio Legale Associato 8
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti Licenziamento discriminatorio, nullo ed orale Il giudice ordina al datore di lavoro la Possibilità di optare, in sostituzione reintegrazione del lavoratore nel posto di della reintegrazione nel posto di lavoro. A seguito dell’ordine di lavoro, per un’indennità pari a 15 reintegrazione il rapporto si intenderà mensilità dell’ultima retribuzione risolto nel caso in cui il lavoratore non globale di fatto, la cui richiesta prenda servizio entro 30 giorni dall’invito determinerà la risoluzione del del datore di lavoro, tranne nel caso in cui rapporto di lavoro. Tale indennità non Datore di lavoro Lavoratore abbia richiesto l’indennità sostitutiva. è assoggettata a contribuzione Il giudice condanna, inoltre, il datore di previdenziale. lavoro al risarcimento del danno subito dal La richiesta dell’indennità deve lavoratore, stabilendo un’indennità essere effettuata entro 30 giorni dalla commisurata all’ultima retribuzione globale comunicazione del deposito della di fatto maturata dal giorno del pronuncia del giudice o dell’invito del licenziamento fino a quello dell’effettiva datore di lavoro a riprendere reintegrazione, dedotto quanto percepito servizio, se anteriore alla predetta nel periodo di estromissione per lo comunicazione. svolgimento di altre attività lavorative, nonché al versamento dei contributi Tale disciplina si applica previdenziali ed assistenziali per il anche nel caso di medesimo periodo. licenziamento collettivo In ogni caso la misura del risarcimento non (artt. 4 e 24 L. n. 223/91) potrà essere inferiore a 5 mensilità intimato senza l’osservanza della forma scritta © 2015 Studio Legale Associato 9
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo • Estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento • Condanna del datore di lavoro al pagamento di Ipotesi in cui non ricorrono gli un’indennità di importo pari a due mensilità estremi del licenziamento per dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno giustificato motivo oggettivo o di servizio, in misura non inferiore a 4 e non soggettivo o giusta causa superiore a 24 mensilità. • Tale regime si applica anche in caso di violazione delle procedure di cui all’art. 4 o dei criteri di scelta di cui all’art. 5 L. n. 223/91 © 2015 Studio Legale Associato 10
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo ANZIANITA’ DI SERVIZIO INDENNITA’ 1 anno o meno 4 mensilità 2 anni 4 mensilità 3 anni 6 mensilità 4 anni 8 mensilità 5 anni 10 mensilità 6 anni 12 mensilità 7 anni 14 mensilità 8 anni 16 mensilità 9 anni 18 mensilità 10 anni 20 mensilità 11 anni 22 mensilità 12 anni o più 24 mensilità © 2015 Studio Legale Associato 11
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo Condanna del datore di lavoro alla Nullità del licenziamento. reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto essere percepito accettando una congrua offerta di lavoro. La misura dell’indennità risarcitoria non può essere Possibilità per il lavoratore superiore a 12 mensilità dell’ultima di optare per l’indennità retribuzione globale di fatto. sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità. © 2015 Studio Legale Associato 12
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti Vizi formali e procedurali Licenziamento intimato con violazione del requisito di motivazione o della procedura prevista per i licenziamenti disciplinari (Art. 7 L. n. 300/1970) Estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità, di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, non accerti che si ricada in una delle precedenti ipotesi. © 2015 Studio Legale Associato 13
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti Offerta di conciliazione il datore di lavoro può offrire al lavoratore un importo che non costituisce reddito imponibile né è L’accettazione assoggettato a dell’assegno in tale sede Al fine di evitare il contribuzione da parte del lavoratore giudizio e ferma restando previdenziale di comporta l’estinzione la possibilità per le parti ammontare pari a 1 del rapporto alla data del di addivenire ad ogni mensilità dell’ultima licenziamento e la altra modalità di retribuzione globale di rinuncia conciliazione prevista fatto per ogni anno di all’impugnazione del dalla legge servizio, in misura, licenziamento anche comunque, non qualora il lavoratore inferiore a 2 e non l’abbia già proposta. superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. © 2015 Studio Legale Associato 14
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti Computo di anzianità negli appalti Computo dell’anzianità nell’appalto (Art. 7) «ai fini del calcolo delle indennità […] l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata» I lavoratori, assunti prima dell’entrata in vigore del decreto, che passano alle dipendenze della cessionaria e i cui rapporti di lavoro Subentro continuano senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c., mantengono nell’appalto il vecchio regime di tutela previsto dall’art. 18 L. n. 300/1970 mediante Se la cessione coinvolge lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore cessione di del decreto, si applica la nuova normativa ma, l’anzianità di servizio ramo del lavoratore include quella accumulata prima della cessione (Relazione Illustrativa allo schema di decreto delegato) Subentro in un contratto Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appaltatore uscente si estingue e si instaura un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di appalto dell’appaltatore subentrante. In tal caso l’anzianità di servizio alle senza dipendenze dell’appaltatore uscente si cumula con quella maturata trasferiment alle dipendenze dell’appaltatore subentrante. o di ramo © 2015 Studio Legale Associato 15
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti Imprese con meno di 15 dipendenti • Salvo i casi di licenziamento discriminatorio, nullo o orale Datori di lavoro con meno di 15 NON si dà luogo a reintegra nel posto di lavoro • ma SOLO ad indennità definita come di seguito: • Insussistenza del giustificato motivo oggettivo o soggettivo o della giusta causa: 1 mensilità dipendenti dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 6 mensilità; • Vizi formali o procedurali: indennità pari a 0,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 1 e non superiore a 6 mensilità; • Offerta di conciliazione: 0,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 1 e non superiore a 6 mensilità. © 2015 Studio Legale Associato 16
I Decreti Delegati La NASpI © 2015 Studio Legale Associato 17
I decreti delegati: La NASpI Lo schema di Decreto Legislativo Il Governo ha predisposto uno schema di Decreto Legislativo a norma del quale a decorrere dal 1 maggio 2015 verrà istituita una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituirà le prestazioni di ASpI e mini ASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1 maggio 2015 © 2015 Studio Legale Associato 18
I decreti delegati: La NASpI Destinatari, requisiti e durata Stato di disoccupazione Requisiti 1. Lavoratori Destinatari 13 settimane di licenziati 2. Lavoratori contribuzione dimissionari per nei 4 anni giusta causa La NASpI è Durata precedenti 3. Casi di corrisposta l’inizio del risoluzione del mensilmente, periodo di rapporto di lavoro per un numero disoccupazione nell’ambito della procedura di settimane prevista per i pari alla metà licenziamenti per delle settimane 18 giornate di GMO (Art. 7 L. n. di lavoro effettivo o 604/1966) contribuzione equivalenti nei degli ultimi 4 12 mesi che NO dipendenti a anni. Nel 2017 precedono tempo indeterminato la durata di l’inizio del fruizione della della PA periodo di prestazione è, disoccupazione NO operai agricoli a tempo in ogni caso, determinato o limitata ad un indeterminato massimo di 78 settimane © 2015 Studio Legale Associato 19
I decreti delegati: La NASpI Decadenza Violazione Acquisizione delle regole di del diritto condizionalità Inizio di un’attività all’assegno di lavoro autonomo ordinario di o subordinato invalidità, Raggiungimento senza provvedere sempre che il dei requisiti per il alle comunicazioni lavoratore non pensionamento imposte dalla opti per la di vecchiaia o legge NASpI Perdita anticipato dello stato di disoccupa zione © 2015 Studio Legale Associato 20
I Decreti Delegati Prestazioni ulteriori di sostegno al reddito © 2015 Studio Legale Associato 21
I decreti delegati ASDI Lo schema di decreto delegato prevede, oltre alla NASpI, altre due misure di sostegno al reddito: l’assegno di disoccupazione (ASDI) e l’ Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL) disoccupazione (ASDI) Assegno di A partire dal 1 maggio 2015 è istituito l’Assegno di disoccupazione (ASDI), allo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza L’ASDI è erogata per una durata massima di 6 mesi © 2015 Studio Legale Associato 22
I decreti delegati DIS-COLL Indennità di Ambito di applicazione: nuovi eventi di disoccupazione verificatesi a decorrere disoccupazione dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015. per i lavoratori Destinatari: collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via con rapporto di esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano collaborazione perduto involontariamente la propria occupazione. coordinata e Requisiti: (a) stato di disoccupazione; (b) tre mesi di contribuzione nel periodo che continuativa e a va dal 1 gennaio dell’anno solare precedente la cessazione fino alla data della progetto (DIS- stessa. (c) un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata COLL) pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. Durata: la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1°gennaio dell’anno solare precedente la cessazione alla data della stessa. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. © 2015 Studio Legale Associato 23
Le altre novità contenute nella Legge delega © 2015 Studio Legale Associato 24
Le altre novità contenute nella Legge delega Salario orario minimo e controlli a distanza • verrà applicato sia ai rapporti avente ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, sia ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa • interverrà nei settori non regolati dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro Compenso comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa orario minimo consultazione delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale • è prevista la revisione della disciplina dei controlli a distanza: • tenendo conto dell’evoluzione tecnologica • contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con Controlli a la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. distanza © 2015 Studio Legale Associato 25
Le altre novità contenute nella Legge delega Demansionamento La revisione è possibile esclusivamente «in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale delle mansioni individuati sulla base di parametri oggettivi» deve contemperare «l’interesse dell’impresa all’utile impiego del La contrattazione personale con l’interesse del collettiva, “anche lavoratore alla tutela del posto di aziendale ovvero lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche» di secondo livello”, potrà individuare ulteriori ipotesi © 2015 Studio Legale Associato 26
Le altre novità contenute nella Legge delega Demansionamento La revisione delle mansioni è possibile esclusivamente «in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione Limiti aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi» Se la riforma è da intendersi circoscritta solo ad una simile situazione, avrebbe come unico effetto quello di aver cristallizzato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui è legittimo lo spostamento in pejus se esso rappresenta l’unica alternativa al licenziamento (ex plurimis Cass. n. 1575/2010) La revisione delle mansioni deve contemperare «l’interesse Una modifica delle mansioni, non dettata dell’impresa all’utile impiego del dall’altrimenti inevitabile licenziamento e che possa prescindere dalla professionalità pregressa del personale con l’interesse del lavoratore, ma che, nello stesso tempo, debba lavoratore alla tutela del posto di «contemperare» la professionalità del dipendente, lavoro, della professionalità e delle appare una contraddizione in termini e, quindi, non condizioni di vita ed economiche» potrà essere prevista dal Decreto Legislativo. Bologna 19 novembre 2014 27
Le altre novità contenute nella Legge delega Ammortizzatori sociali eliminare la possibilità di accedere alle integrazioni salariali per i casi di cessazione di attività, anche nei casi in cui tale ipotesi riguardi un ramo di azienda l’accesso alla cassa integrazione sarà possibile solo allorquando saranno Con riferimento esaurite le possibilità di riduzione dell’orario di lavoro di natura contrattuale, con la possibilità di destinare una parte delle risorse destinate a tale agli strumenti di ammortizzatore sociale a favore dei contratti di solidarietà tutela in costanza ridurre gli oneri contributivi ordinari, attraverso una differenziazione settoriale del rapporto di della contribuzione ordinaria destinata al finanziamento della prestazione in lavoro, l’obiettivo relazione all’effettivo utilizzo sarà quello di: rivedere l’ambito di applicazione della CIG e della CIGS, dei fondi e dei contratti di solidarietà semplificare le procedure burocratiche attraverso strumenti telematici e digitali, l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione e la previsione di strumenti certi ed esigibili; © 2015 Studio Legale Associato 28
Le altre novità contenute nella Legge delega Ricollocamento, Agenzie per il lavoro ed Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro Per il ricollocamento di Agenzia unica per le ispezioni sul disoccupati o inoccupati la delega lavoro dispone principi di politica attiva che colleghino le misure di sostegno al reddito e quelle La riforma del lavoro interverrà anche sul piano delle per il ricollocamento, anche con accordi con le ispezioni; agenzie per il lavoro che si prendono in carico la persona da ricollocare e vengono remunerate “a E’ prevista, l'istituzione di una Agenzia unica per le fronte dell'effettivo inserimento almeno per un ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione, in un'unica congruo periodo”; struttura, dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di permettano di attivare il soggetto che cerca lavoro al coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova protezione ambientale occupazione, secondo percorsi personalizzati. Verrà, inoltre, istituita un’Agenzia nazionale per l’occupazione, cui saranno attribuite competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive ed Aspi, attraverso il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell’azione della stessa. © 2015 Studio Legale Associato 29
Le altre novità contenute nella Legge delega Razionalizzazione della gestione del rapporto La Riforma avrà come scopo anche quello di razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro, attraverso: l’eliminazione e la semplificazione, anche mediante il rafforzamento del sistema di trasmissione delle norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da comunicazioni in via telematica a l’abolizione della tenuta di rilevanti contrasti interpretativi, documenti cartacei giurisprudenziali o amministrativi Verranno, inoltre, previste modalità semplificate per garantire la data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, tenuto conto anche della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore. © 2015 Studio Legale Associato 30
Le altre novità contenute nella Legge delega Tutele per maternità e conciliazione tempi lavoro – famiglia A tutela della una ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità maternità e in un’ottica estensiva a tutte le categorie di donne lavoratrici della garantire alle lavoratrici parasubordinate la stessa indennità anche in assenza conciliazione del versamento dei contributi da parte del datore dei tempi di vita e lavoro gli introdurre un tax credit per le lavoratrici con figli minori o disabili che si trovino al di interventi di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo ed armonizzare il regime delle detrazioni per il coniuge a carico riforma dovranno incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario di lavoro e mirare a: l’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro permettere la cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute una ricognizione delle disposizioni in materia di sostegno alla paternità e alla maternità, al fine di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali estensione dei suddetti principi, in quanto compatibili e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. © 2015 Studio Legale Associato 31
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