Jobs Act Lo stato dell'arte della riforma del lavoro - Le novità della Legge Delega n. 183/2014 Gli schemi di decreti delegati

Pagina creata da Alberto Angelini
 
CONTINUA A LEGGERE
Jobs Act Lo stato dell'arte della riforma del lavoro - Le novità della Legge Delega n. 183/2014 Gli schemi di decreti delegati
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Jobs Act
Lo stato dell’arte della
riforma del lavoro

Le novità della Legge Delega n. 183/2014
Gli schemi di decreti delegati

Avv. Pietro Venerando - Studio Legale Associato Deloitte
Cagliari, 19 febbraio 2015
Jobs Act Lo stato dell'arte della riforma del lavoro - Le novità della Legge Delega n. 183/2014 Gli schemi di decreti delegati
Contenuti

Overview normativa……………………………………………………………………….3

I Decreti delegati: il contratto a tutele crescenti………………………………………..6

I Decreti delegati: la NASpI……………………………………………………………..17

I Decreti delegati: prestazioni ulteriori di sostegno al reddito……………………….21

Le altre novità della Legge delega…………………………………………………..…24

© 2015 Studio Legale Associato                                             2
Overview normativa

© 2015 Studio Legale Associato   3
Overview normativa
I provvedimenti più recenti
        D.L. 34/2014
       convertito in L.
           78/2014                Contratti a tempo determinato
        c.d. «Decreto             Somministrazione di lavoro
           Poletti»               Apprendistato
      in vigore dal 21
         marzo 2014

                                     Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
                                     Salario orario minimo
                                     Demansionamento
       Legge delega                  Controlli a distanza
         183/2014                    Ammortizzatori sociali
      c.d. «Jobs Act»                Ricollocamento ed Agenzie per il lavoro
                                     Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro
                                     Razionalizzazione della gestione del rapporto di lavoro
                                     Tutele per maternità e conciliazione tempi di lavoro – famiglia

© 2015 Studio Legale Associato                                                                          4
Overview normativa
I provvedimenti più recenti
                                  Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (< 36 mesi e
        L. 190/2014                8.060€ l’anno)
     «Legge di stabilità          Stabilizzazione bonus 80€
                                  TFR in busta paga (dal 1 marzo 2015 e anzianità di servizio > 6 mesi;
            2015»
                                   tassazione ordinaria)
       in vigore dal 1            Aumento soglia di esenzione buoni pasto elettronici (da 5,29€ a 7€)
       gennaio 2015               Deduzione dalla base imponibile IRAP del costo dl personale a tempo
                                   indeterminato
                                  Incremento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo TFR
                                   (dall11% al 17%)

    Schemi di Decreti
        delegati                   «Contratto a tutele crescenti»
     non ancora in                 Nuova ASpI
                                   Assegni di disoccupazione
         vigore

© 2015 Studio Legale Associato                                                                        5
I Decreti Delegati
Il contratto a tutele
crescenti

© 2015 Studio Legale Associato   6
Il contratto a tutele crescenti
I principi della Legge delega

La Legge delega n. 183/2014 imponeva al Governo di:

                   promuovere il contratto di
                lavoro a tempo indeterminato
                   come forma privilegiata,                     prevedere, per le nuove
                rendendolo più conveniente                assunzioni, un contratto a tempo
                 rispetto alle altre tipologie in         indeterminato a tutele crescenti
                    termini di oneri diretti e           in relazione all'anzianità di servizio.
                             indiretti

Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è da intendersi come un ordinario
contratto a tempo indeterminato, regolato in modo meno rigido, con una garanzia di stabilità
minima all’inizio del rapporto e via via crescente con il crescere dell’anzianità di servizio della
persona interessata.

© 2015 Studio Legale Associato                                                                     7
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti
Campo di applicazione

      Il Governo ha predisposto, in data 24 dicembre 2014, uno schema di decreto legislativo
    recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in
          attuazione della L. n. 183/2014. Tale Decreto, una volta approvato, si applicherà
                                                                     A tutti i lavoratori che
                                                                    rivestono la qualifica di
                                                                       operai, impiegati o
                                                                       quadri assunti con
                                                                       contratto a tempo
                                                                        indeterminato a
                                                                    decorrere dalla data di
                                                                        entrata in vigore

                                   Ai lavoratori assunti prima
                                   dell’entrata in vigore che
                                 siano stati licenziati da datori
                                     di lavoro che abbiano
                                  superato i 15 dipendenti in
                                 conseguenza di assunzioni a
                                      tempo indeterminato
                                     successive a tale data

© 2015 Studio Legale Associato                                                                  8
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti
Licenziamento discriminatorio, nullo ed orale

                            Il giudice ordina al datore di lavoro la                    Possibilità di optare, in sostituzione
                            reintegrazione del lavoratore nel posto di                  della reintegrazione nel posto di
                            lavoro. A seguito dell’ordine di                            lavoro, per un’indennità pari a 15
                            reintegrazione il rapporto si intenderà                     mensilità dell’ultima retribuzione
                            risolto nel caso in cui il lavoratore non                   globale di fatto, la cui richiesta
                            prenda servizio entro 30 giorni dall’invito                 determinerà la risoluzione del
                            del datore di lavoro, tranne nel caso in cui                rapporto di lavoro. Tale indennità non
         Datore di lavoro

                                                                           Lavoratore
                            abbia richiesto l’indennità sostitutiva.                    è assoggettata a contribuzione
                            Il giudice condanna, inoltre, il datore di                  previdenziale.
                            lavoro al risarcimento del danno subito dal                 La richiesta dell’indennità deve
                            lavoratore, stabilendo un’indennità                         essere effettuata entro 30 giorni dalla
                            commisurata all’ultima retribuzione globale                 comunicazione del deposito della
                            di fatto maturata dal giorno del                            pronuncia del giudice o dell’invito del
                            licenziamento fino a quello dell’effettiva                  datore di lavoro a riprendere
                            reintegrazione, dedotto quanto percepito                    servizio, se anteriore alla predetta
                            nel periodo di estromissione per lo                         comunicazione.
                            svolgimento di altre attività lavorative,
                            nonché al versamento dei contributi                             Tale disciplina si applica
                            previdenziali ed assistenziali per il                              anche nel caso di
                            medesimo periodo.                                             licenziamento collettivo
                            In ogni caso la misura del risarcimento non                    (artt. 4 e 24 L. n. 223/91)
                            potrà essere inferiore a 5 mensilità                                  intimato senza
                                                                                          l’osservanza della forma
                                                                                                       scritta
© 2015 Studio Legale Associato                                                                                                9
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo

                                         • Estinzione del rapporto di lavoro alla data del
                                           licenziamento
                                         • Condanna del datore di lavoro al pagamento di
      Ipotesi in cui non ricorrono gli     un’indennità di importo pari a due mensilità
       estremi del licenziamento per       dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno
       giustificato motivo oggettivo o     di servizio, in misura non inferiore a 4 e non
         soggettivo o giusta causa         superiore a 24 mensilità.
                                         • Tale regime si applica anche in caso di violazione
                                           delle procedure di cui all’art. 4 o dei criteri di scelta di
                                           cui all’art. 5 L. n. 223/91

© 2015 Studio Legale Associato                                                                            10
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo

                                 ANZIANITA’ DI SERVIZIO   INDENNITA’
                                    1 anno o meno         4 mensilità
                                         2 anni           4 mensilità
                                         3 anni           6 mensilità
                                         4 anni           8 mensilità
                                         5 anni           10 mensilità
                                         6 anni           12 mensilità
                                         7 anni           14 mensilità
                                         8 anni           16 mensilità
                                         9 anni           18 mensilità
                                        10 anni           20 mensilità
                                        11 anni           22 mensilità
                                     12 anni o più        24 mensilità

© 2015 Studio Legale Associato                                           11
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo

                                                                   Condanna del datore di lavoro alla
                                 Nullità del licenziamento.        reintegrazione del lavoratore nel posto di
                                                                   lavoro e al pagamento di un’indennità
                                                                   risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione
                                                                   globale di fatto dal giorno del licenziamento
                                                                   fino a quello dell’effettiva reintegrazione,
                                                                   dedotto quanto percepito per lo svolgimento
                                                                   di altre attività lavorative, nonché quanto
                                                                   avrebbe potuto essere percepito accettando
                                                                   una congrua offerta di lavoro. La misura
                                                                   dell’indennità risarcitoria non può essere
                                   Possibilità per il lavoratore   superiore a 12 mensilità dell’ultima
                                   di optare per l’indennità       retribuzione globale di fatto.
                                   sostitutiva della
                                   reintegrazione pari a 15
                                   mensilità.
© 2015 Studio Legale Associato                                                                                        12
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti
Vizi formali e procedurali

                     Licenziamento intimato con violazione del requisito di motivazione
                    o della procedura prevista per i licenziamenti disciplinari (Art. 7 L. n.
                                                300/1970)

                                     Estinzione del rapporto di lavoro alla data del
                                                     licenziamento

                                 condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità,
                                  di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione globale
                                 di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non
                                 inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità, a meno che il
                                 giudice, sulla base della domanda del lavoratore, non accerti
                                           che si ricada in una delle precedenti ipotesi.

© 2015 Studio Legale Associato                                                                     13
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti
Offerta di conciliazione

                                   il datore di lavoro può
                                   offrire al lavoratore un
                                      importo che non
                                     costituisce reddito
                                       imponibile né è               L’accettazione
                                       assoggettato a         dell’assegno in tale sede
        Al fine di evitare il           contribuzione          da parte del lavoratore
   giudizio e ferma restando           previdenziale di        comporta l’estinzione
    la possibilità per le parti      ammontare pari a 1       del rapporto alla data del
      di addivenire ad ogni         mensilità dell’ultima         licenziamento e la
         altra modalità di         retribuzione globale di              rinuncia
     conciliazione prevista       fatto per ogni anno di        all’impugnazione del
            dalla legge              servizio, in misura,       licenziamento anche
                                       comunque, non             qualora il lavoratore
                                     inferiore a 2 e non        l’abbia già proposta.
                                        superiore a 18
                                    mensilità, mediante
                                  consegna al lavoratore
                                  di un assegno circolare.

© 2015 Studio Legale Associato                                                         14
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti
Computo di anzianità negli appalti
 Computo dell’anzianità nell’appalto (Art. 7)
 «ai fini del calcolo delle indennità […] l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze
 dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il
 lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata»

                                 I lavoratori, assunti prima dell’entrata in vigore del decreto, che
                                 passano alle dipendenze della cessionaria e i cui rapporti di lavoro
     Subentro                    continuano senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c., mantengono
    nell’appalto                 il vecchio regime di tutela previsto dall’art. 18 L. n. 300/1970
     mediante                    Se la cessione coinvolge lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore
    cessione di                  del decreto, si applica la nuova normativa ma, l’anzianità di servizio
       ramo                      del lavoratore include quella accumulata prima della cessione
                                 (Relazione Illustrativa allo schema di decreto delegato)

   Subentro in
   un contratto                  Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appaltatore uscente si estingue
                                 e si instaura un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze
    di appalto                   dell’appaltatore subentrante. In tal caso l’anzianità di servizio alle
       senza                     dipendenze dell’appaltatore uscente si cumula con quella maturata
   trasferiment                  alle dipendenze dell’appaltatore subentrante.
     o di ramo

© 2015 Studio Legale Associato                                                                               15
I decreti delegati: il contratto a tutele crescenti
Imprese con meno di 15 dipendenti

                                             • Salvo i casi di licenziamento discriminatorio, nullo o orale
           Datori di lavoro con meno di 15

                                               NON si dà luogo a reintegra nel posto di lavoro

                                             • ma SOLO ad indennità definita come di seguito:
                                                   • Insussistenza del giustificato motivo oggettivo o
                                                     soggettivo o della giusta causa: 1 mensilità
                       dipendenti

                                                     dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni
                                                     anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non
                                                     superiore a 6 mensilità;
                                                   • Vizi formali o procedurali: indennità pari a 0,5
                                                     mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per
                                                     ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 1
                                                     e non superiore a 6 mensilità;
                                                   • Offerta di conciliazione: 0,5 mensilità dell’ultima
                                                     retribuzione globale di fatto per ogni anno di
                                                     servizio, in misura non inferiore a 1 e non
                                                     superiore a 6 mensilità.

© 2015 Studio Legale Associato                                                                                 16
I Decreti Delegati
La NASpI

© 2015 Studio Legale Associato   17
I decreti delegati: La NASpI
Lo schema di Decreto Legislativo

                                      Il Governo ha predisposto uno schema di
                                       Decreto Legislativo a norma del quale a
                                   decorrere dal 1 maggio 2015 verrà istituita una
                                 indennità mensile di disoccupazione, denominata
                                   Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
                                    per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di
                                     fornire una tutela di sostegno al reddito ai
                                  lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che
                                    abbiano perduto involontariamente la propria
                                                    occupazione.

                                                                         La NASpI sostituirà le
                                                                          prestazioni di ASpI e
                                                                       mini ASpI con riferimento
                                                                              agli eventi di
                                                                       disoccupazione verificatesi
                                                                           dal 1 maggio 2015

© 2015 Studio Legale Associato                                                                       18
I decreti delegati: La NASpI
Destinatari, requisiti e durata

   Stato di
   disoccupazione                Requisiti
                                             1. Lavoratori

                                                                  Destinatari
   13 settimane di                           licenziati
                                             2. Lavoratori
   contribuzione                             dimissionari per
   nei 4 anni                                giusta causa                       La NASpI è

                                                                                                  Durata
   precedenti                                3. Casi di                         corrisposta
   l’inizio del                              risoluzione del                    mensilmente,
   periodo di                                rapporto di lavoro                 per un numero
   disoccupazione                            nell’ambito della
                                             procedura                          di settimane
                                             prevista per i                     pari alla metà
                                             licenziamenti per                  delle settimane
   18 giornate di                            GMO (Art. 7 L. n.                  di
   lavoro effettivo o                        604/1966)                          contribuzione
   equivalenti nei                                                              degli ultimi 4
   12 mesi che                               NO dipendenti a
                                                                                anni. Nel 2017
   precedono                                 tempo
                                             indeterminato                      la durata di
   l’inizio del                                                                 fruizione della
                                             della PA
   periodo di                                                                   prestazione è,
   disoccupazione                            NO operai agricoli
                                             a tempo                            in ogni caso,
                                             determinato o                      limitata ad un
                                             indeterminato                      massimo di 78
                                                                                settimane

© 2015 Studio Legale Associato                                                                             19
I decreti delegati: La NASpI
Decadenza

                                                                                                        Violazione
                                                                                       Acquisizione     delle regole di
                                                                                       del diritto      condizionalità
                                                               Inizio di un’attività   all’assegno
                                                               di lavoro autonomo      ordinario di
                                                               o subordinato           invalidità,
                                          Raggiungimento senza provvedere              sempre che il
                                          dei requisiti per il alle comunicazioni      lavoratore non
                                          pensionamento imposte dalla                  opti per la
                                          di vecchiaia o       legge                   NASpI
                            Perdita       anticipato
                            dello stato
                            di
                            disoccupa
                            zione

© 2015 Studio Legale Associato                                                                                            20
I Decreti Delegati
Prestazioni ulteriori di
sostegno al reddito

© 2015 Studio Legale Associato   21
I decreti delegati
ASDI
                  Lo schema di decreto delegato prevede, oltre alla NASpI, altre due misure di
                   sostegno al reddito: l’assegno di disoccupazione (ASDI) e l’ Indennità di
                 disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata
                                   e continuativa e a progetto (DIS-COLL)
  disoccupazione
          (ASDI)
      Assegno di

                                 A partire dal 1 maggio 2015 è istituito l’Assegno di disoccupazione (ASDI),
                                 allo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della
                                 NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare
                                 occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno

                                 Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno riservati ai lavoratori
                                 appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al
                                 pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di
                                 quiescenza

                                 L’ASDI è erogata per una durata massima di 6 mesi

© 2015 Studio Legale Associato                                                                                            22
I decreti delegati
DIS-COLL

 Indennità di                    Ambito di applicazione: nuovi eventi di disoccupazione verificatesi a decorrere
 disoccupazione                  dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.
 per i lavoratori                Destinatari: collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via
 con rapporto di                 esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano
 collaborazione                  perduto involontariamente la propria occupazione.
 coordinata e                    Requisiti: (a) stato di disoccupazione; (b) tre mesi di contribuzione nel periodo che
 continuativa e a                va dal 1 gennaio dell’anno solare precedente la cessazione fino alla data della
 progetto (DIS-                  stessa. (c) un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata
 COLL)                           pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla
                                 metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
                                 Durata: la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla
                                 metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1°gennaio dell’anno
                                 solare precedente la cessazione alla data della stessa. La DIS-COLL non può in
                                 ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

© 2015 Studio Legale Associato                                                                                     23
Le altre novità contenute
nella Legge delega

© 2015 Studio Legale Associato   24
Le altre novità contenute nella Legge delega
Salario orario minimo e controlli a distanza

                                 • verrà applicato sia ai rapporti avente ad oggetto una prestazione di lavoro
                                   subordinato, sia ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
                                 • interverrà nei settori non regolati dai contratti collettivi sottoscritti dalle
                                   organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
 Compenso                          comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa
orario minimo                      consultazione delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale

                                 • è prevista la revisione della disciplina dei controlli a distanza:
                                   • tenendo conto dell’evoluzione tecnologica
                                   • contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con
     Controlli a                     la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.
      distanza

© 2015 Studio Legale Associato                                                                                       25
Le altre novità contenute nella Legge delega
Demansionamento

      La revisione                         è possibile esclusivamente «in caso di processi di
                                           riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale
     delle mansioni
                                           individuati sulla base di parametri oggettivi»

                deve contemperare «l’interesse
                dell’impresa all’utile impiego del                    La contrattazione
                personale con l’interesse del                         collettiva, “anche
                lavoratore alla tutela del posto di
                                                                       aziendale ovvero
                lavoro, della professionalità e delle
                condizioni di vita ed economiche»
                                                                      di secondo livello”,
                                                                       potrà individuare
                                                                       ulteriori ipotesi

© 2015 Studio Legale Associato                                                                    26
Le altre novità contenute nella Legge delega
  Demansionamento
                                          La revisione delle mansioni è possibile esclusivamente «in caso di
                                          processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione
         Limiti                           aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi»

                                     Se la riforma è da intendersi circoscritta solo ad una simile situazione, avrebbe
                                     come unico effetto quello di aver cristallizzato il consolidato orientamento
                                     giurisprudenziale, secondo cui è legittimo lo spostamento in pejus se esso
                                     rappresenta l’unica alternativa al licenziamento (ex plurimis Cass. n. 1575/2010)

             La revisione delle mansioni deve
             contemperare             «l’interesse               Una modifica delle mansioni, non dettata
             dell’impresa all’utile impiego del                  dall’altrimenti inevitabile licenziamento e che possa
                                                                 prescindere dalla professionalità pregressa del
             personale con l’interesse del
                                                                 lavoratore, ma che, nello stesso tempo, debba
             lavoratore alla tutela del posto di                 «contemperare» la professionalità del dipendente,
             lavoro, della professionalità e delle               appare una contraddizione in termini e, quindi, non
             condizioni di vita ed economiche»                   potrà essere prevista dal Decreto Legislativo.

Bologna 19 novembre 2014                                                                                             27
Le altre novità contenute nella Legge delega
Ammortizzatori sociali

                                  eliminare la possibilità di accedere alle integrazioni salariali per i casi di
                                   cessazione di attività, anche nei casi in cui tale ipotesi riguardi un ramo di
                                   azienda
                                  l’accesso alla cassa integrazione sarà possibile solo allorquando saranno
    Con riferimento                esaurite le possibilità di riduzione dell’orario di lavoro di natura contrattuale,
                                   con la possibilità di destinare una parte delle risorse destinate a tale
    agli strumenti di
                                   ammortizzatore sociale a favore dei contratti di solidarietà
  tutela in costanza              ridurre gli oneri contributivi ordinari, attraverso una differenziazione settoriale
    del rapporto di                della contribuzione ordinaria destinata al finanziamento della prestazione in
   lavoro, l’obiettivo             relazione all’effettivo utilizzo
     sarà quello di:              rivedere l’ambito di applicazione della CIG e della CIGS, dei fondi e dei contratti
                                   di solidarietà
                                  semplificare le procedure burocratiche attraverso strumenti telematici e digitali,
                                   l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione e la previsione di
                                   strumenti certi ed esigibili;

© 2015 Studio Legale Associato                                                                                   28
Le altre novità contenute nella Legge delega
Ricollocamento, Agenzie per il lavoro ed Agenzia
unica per le ispezioni sul lavoro
          Per il ricollocamento di
                                                                      Agenzia unica per le ispezioni sul
     disoccupati o inoccupati la delega
                                                                                   lavoro
     dispone principi di politica attiva che

     colleghino le misure di sostegno al reddito e quelle           La riforma del lavoro interverrà anche sul piano delle
      per il ricollocamento, anche con accordi con le                 ispezioni;
      agenzie per il lavoro che si prendono in carico la
      persona da ricollocare e vengono remunerate “a                 E’ prevista, l'istituzione di una Agenzia unica per le
      fronte dell'effettivo inserimento almeno per un                 ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione, in un'unica
      congruo periodo”;                                               struttura, dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro,
                                                                      dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di
     permettano di attivare il soggetto che cerca lavoro al          coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende
                                                                      sanitarie locali e delle agenzie regionali per la
      fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova
                                                                      protezione ambientale
      occupazione, secondo percorsi personalizzati.

     Verrà, inoltre, istituita un’Agenzia nazionale per
      l’occupazione, cui saranno attribuite competenze
      gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche
      attive ed Aspi, attraverso il coinvolgimento delle parti
      sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali
      dell’azione della stessa.

© 2015 Studio Legale Associato                                                                                                29
Le altre novità contenute nella Legge delega
Razionalizzazione della gestione del rapporto
La Riforma avrà come scopo anche quello di razionalizzare e semplificare le procedure e gli
adempimenti connessi alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro, attraverso:

                              l’eliminazione e la
                     semplificazione, anche mediante          il rafforzamento del sistema di
                                                                      trasmissione delle
                      norme di carattere interpretativo,
                          delle norme interessate da         comunicazioni in via telematica
                                                                a l’abolizione della tenuta di
                       rilevanti contrasti interpretativi,
                                                                      documenti cartacei
                      giurisprudenziali o amministrativi

Verranno, inoltre, previste modalità semplificate per garantire la data certa nonché
l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o
alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, tenuto conto anche della necessità di
assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento
concludente in tal senso del lavoratore.

© 2015 Studio Legale Associato                                                                   30
Le altre novità contenute nella Legge delega
Tutele per maternità e conciliazione tempi lavoro – famiglia
 A tutela della                  una ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità
 maternità e                     in un’ottica estensiva a tutte le categorie di donne lavoratrici
 della
                                 garantire alle lavoratrici parasubordinate la stessa indennità anche in assenza
 conciliazione                   del versamento dei contributi da parte del datore
 dei tempi di vita
 e lavoro gli                    introdurre un tax credit per le lavoratrici con figli minori o disabili che si trovino al di
 interventi di                   sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo ed armonizzare il
                                 regime delle detrazioni per il coniuge a carico
 riforma
 dovranno                        incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario di lavoro e
 mirare a:                       l’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio
                                 delle responsabilità genitoriali e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al
                                 telelavoro
                                 permettere la cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di
                                 tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo
                                 nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di
                                 presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute

                                 una ricognizione delle disposizioni in materia di sostegno alla paternità e alla
                                 maternità, al fine di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore
                                 flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali

                                 estensione dei suddetti principi, in quanto compatibili e senza nuovi oneri per la
                                 finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
                                 amministrazioni.
© 2015 Studio Legale Associato                                                                                              31
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited   © 2014 Studio Legale Associato
Puoi anche leggere