JOBS ACT COME CAMBIANO LE REGOLE DEL LAVORO - Genova, 25 marzo 2015 Avv. Luca Failla
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JOBS ACT COME CAMBIANO LE REGOLE DEL LAVORO Genova, 25 marzo 2015 Avv. Luca Failla Founding Partner LABLAW Studio Legale Avv. Stefano Torchio Managing Partner LABLAW Studio Legale © Riproduzione riservata 1
JOBS ACT: UN PROGETTO IN DIVENIRE D.L. 34/2014 (Legge n. 78 del 16 maggio 2014) Allargamento utilizzo del contratto a termine e somministrazione, modifiche apprendistato Legge Delega n. 183 del 10 dicembre 2014 - vigente dal 16.12.2014 contenente deleghe al in materia di riforma di ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché della attività ispettiva e di tutela e di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, Decreti Legislativi n. 22 e n.23 del 2015 E anche: Legge di stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 Sgravi contributivi sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato © Riproduzione riservata 2
PROFILI ECONOMICI ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE ART. 1, COMMA 118 DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 Esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di 36 mesi per ciascun lavoratore Nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 esclusione delle assunzioni relative a Lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati a tempo indeterminato presso qualunque datore di lavoro 3 © Riproduzione riservata 3
IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 1 DECRETO LEGISLATIVO N. 23 Lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati, operai e quadri assunti con contratto a tempo indeterminato DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (non si applica ai dirigenti e quindi in caso di licenziamento nullo del dirigente si applica sempre l’art. 18 Statuto dei Lavoratori) Se con le nuove assunzioni il datore di lavoro supera i 15 dipendenti (soglia di applicazione della tutela obbligatoria), IL LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI ANCHE ASSUNTI PRECEDENTEMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO, è disciplinato dalle NUOVE DISPOSIZIONI. © Riproduzione riservata 4
IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI CAMPO DI APPLICAZIONE Non è un nuovo «tipo contrattuale» di contratto ma è il «normale» contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il comma 2 art. 1 prevede che al contratto di apprendistato e al contratto a termine «convertiti» dopo il 7 marzo 2015 si applichi il nuovo regime Perplessità per il c. di apprendistato perché questo è già c. a tempo indeterminato ab origine. Allo stato anche il c. a termine convertito beneficia degli sgravi legge stabilità (sconto irap e bonus sino a 8.060 euro annui per 3 anni senza plafond e autorizzazioni) mentre quello di ap. no. Si veda circ INPS 17/ 17/2015 NB Il bonus assunzione vale anche per i dirigenti © Riproduzione riservata 5
IL NUOVO REGIME DEI LICENZIAMENTI © Riproduzione riservata 6
ASPI – NASPI : SE SI INTENDE PROCEDERE A LICENZIAMENTO IL «TICKET» È SEMPRE DOVUTO (TRANNE I CASI DI ESCLUSIONE GIÀ CONOSCIUTI OSSIA PROCEDURE EX LEGE 223/1991, CAMBIO APPALTI CON CONTINUITÀ OCCUPAZIONALE, CHIUSURA CANTIERI EDILI) L’importo da versare oscilla tra i 408,29 euro e 1469,85 e prescinde dall’effettivo diritto alla Naspi (ex Aspi) del lavoratore o meglio ne presuppone il solo diritto teorico. E’ quindi sempre dovuto anche in caso di lic. per giusta causa 7 © Riproduzione riservata 7
IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI, NULLI E INTIMATI IN FORMA ORALE ART. 2 “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ex art. art. 15 statuto lav lav. ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalle legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto”. Il regime del presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale 8 © Riproduzione riservata 8
IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI, NULLI E INTIMATI IN FORMA ORALE ART. 2 Si applicava già la tutela reintegratoria piena indipendentemente dalla natura imprenditoriale del datore di lavoro ed a prescindere dalle dimensioni aziendali. 9 © Riproduzione riservata 9
IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO O INTIMATO IN FORMA ORALE ART. 2 Tutela risarcitoria “Indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto …dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità …….. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”. NB Non è prevista la deduzione di quanto avrebbe potuto percepire L’opzione alternativa unilaterale Il lavoratore potrà optare, nel termine di 30 giorni dal deposito della sentenza o dall’invito a riprendere il servizio, ad una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto non soggetta a contribuzione previdenziale. LA RICHIESTA DI TALE INDENNITÀ DETERMINA LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 10 © Riproduzione riservata 10
IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO E GIUSTA CAUSA ART. 3, COMMA 1 “Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”. Tutela esclusivamente risarcitoria 4-24 mensilità di retribuzione utile ai fini TFR e quindi anche compensi in natura e tutto ciò che ha natura continuativa (quindi si dovrà calcolare la retribuzione annua sulla base del mese di riferimento, dividerla per dodici e moltiplicarla per il numero di mensilità) 11 © Riproduzione riservata 11
REINTEGRAZIONE (SOLO) IN CASO DI INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE CONTESTATO “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale rimane estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di attività lavorative, nonché, avrebbe potuto percepire, accettando una congrua offerta di lavoro […]” ART. 3, COMMA 2, NB Occorre fornire la prova che il fatto non esiste o che il fatto esiste (l’incertezza probatoria quindi come verrà valutata?) Conseguenze: Reintegrazione + risarcimento non superiore a 12 mensilità - dedotto quanto percepito o quanto avrebbe potuto percepire + contributi previdenziali ed assistenziali. 12 © Riproduzione riservata 12
REINTEGRAZIONE SOLO IN CASO DI INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE Le nuove disposizioni prevedono la reintegra solo in caso di prova diretta dell’insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento disciplinare Si recepisce (forse) quanto espresso dalla giurisprudenza: “la tutela della reintegrazione trova spazio in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, verifica che si esaurisce nell'accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto condotto senza margini per valutazioni discrezionali” (Cass. 6 novembre 2014, n. 23669) Si è omesso qualsiasi riferimento ai CCNL che prevedono spesso per fatti identici sanzioni diverse 13 © Riproduzione riservata 13
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE NELL’ART. 18 STAT. LAV. (RIFORMA FORNERO) insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili reintegrazione nel posto di lavoro + pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione […]. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. 14 © Riproduzione riservata 14
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE NELL’ART. 18 STAT. LAV. non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. 15 © Riproduzione riservata 15
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE VECCHIO E NUOVO REGIME DI TUTELA Art. 18 sta. Lav. Contratto a tutele crescenti A) Se il FATTO posto alla Il FATTO MATERIALE Se il FATTO base del licenziamento posto alla base del MATERIALE disciplinare NON licenziamento sussiste ma contestato posto sussiste c’è una sproporzione tra alla base del B) se la condotta è fatto e sanzione licenziamento punibile con una disciplinare NON sanzione conservativa sussiste Reintegrazione + Solo indennità pari a 2 Reintegrazione + indennità sino a 12 mensilità per ogni anno di risarcimento sino mensilità servizio e comunque non a 12 mensilità inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità 16 © Riproduzione riservata 16
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE VECCHIO E NUOVO REGIME DI TUTELA Art. 18 Stat. Lav. Contratto a tutele crescenti Il giudice, nelle altre ipotesi in cui Qualora non ricorrono gli estremi del accerta che non ricorrono gli estremi licenziamento per giustificato motivo del giustificato motivo soggettivo o oggettivo o per giustificato motivo della giusta causa addotti dal datore soggettivo o giusta causa di lavoro Indennità da 12 a 24 mensilità Solo indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio e comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità 17 © Riproduzione riservata 17
IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI LICENZIAMENTO “ECONOMICO” 18 © Riproduzione riservata 18
IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI LICENZIAMENTO “ECONOMICO” Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”. TUTELA ESCLUSIVAMENTE RISARCITORIA NO REINTEGRAZIONE 19 © Riproduzione riservata 19
LICENZIAMENTO ECONOMICO RIFORMA FORNERO Licenziamento “economico” ingiustificato “per manifesta ‘insussistenza’ del fatto posto a base del licenziamento” Il giudice “può” reintegrare il lavoratore + condanna al pagamento di una indennità max di 12 mesi + contributi. Nelle altre ipotesi” in cui il (il Giudice) accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo” (sempre che il fatto non sia “manifestamente infondato”) Il giudice liquiderà un indennizzo tra 12/24 mensilità (ferma la risoluzione del rapporto) 20 © Riproduzione riservata 20
LICENZIAMENTO ECONOMICO VECCHIO E NUOVO REGIME DI TUTELA Contratto a tutele art. 18 L. 300/70 crescenti Se il licenziamento Se il FATTO posto alla Se il economico è illegittimo base del licenziamento licenziamento (insussistenza della MANIFESTAMENTE NON economico è ragione addotta, sussiste illegittimo (per un violazione onere motivo diverso da repechage, sostituzione INSUSSISTENZA dipendente licenziato) DEL FATTO) Indennità pari a 2 Reintegrazione + indennità Indennizzo da 12 mensilità per ogni anno di sino a 12 mensilità a 24 mensilità servizio e comunque non della retribuzione inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità 21 © Riproduzione riservata 21
L’IDONEITA’ FISICA O PSICHICA DEL LAVORATORE ART. 2 , COMMA 4, “ La disciplina di cui all’art. 2 [reintegrazione] trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nell’idoneità fisica o psichica del lavoratore […] ” La norma di riferisce alla discriminazione dei disabili in quanto tali e si differenzia dal vecchio regime che prevedeva la reintegrazione + 12 mensilità max NB LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO ? 22 © Riproduzione riservata 22
“CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI VIZI FORMALI E PROCEDURALI ART. 4 In caso di licenziamento affetto da vizi formali o procedurali, intimato in violazione del requisito di motivazione o della procedura ex. art. 7 Stat. Lav. indennità, non soggetta a contribuzione, di importo pari ad 1 mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12. 23 © Riproduzione riservata 23
VIZI FORMALI E PROCEDURALI VECCHIO E NUOVO REGIME DI TUTELA Art. 18 sta. Lav. contratto a tutele crescenti licenziamento sia dichiarato licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del inefficace per violazione del requisito requisito di motivazione o della di motivazione o della procedura di procedura di cui all'articolo 7 Stat. cui all'articolo 7 Stat. Lav. Lav. Indennità da 6 a 12 mensilità Solo indennità pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio e comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità 24 © Riproduzione riservata 24
OFFERTA DI CONCILIAZIONE 25 © Riproduzione riservata 25
OFFERTA DI CONCILIAZIONE ART. 6 “ In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’art.1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire ad ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore,entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’art. 2113, comma 4, c.c. e dell’art. 82, d. lgs. 276/2003, un importo […] di ammontare pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare”. Determinazione di un importo, esente da contributi fiscali e previdenziali, che il datore può offrire al lavoratore per conciliare la controversia stragiudizialmente in sede protetta (sindacale, DTL, commissione certificazione). Se l’ importo fosse superiore ai limiti di legge la differenza è tassata normalmente 26 © Riproduzione riservata 26
OFFERTA DI CONCILIAZIONE ART. 6 L’accettazione dell’assegno (no bonifico perché mancherebbe la contestualità) comporterà l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Resta la possibilità per il lavoratore di far valere ogni altra pretesa nei confronti del datore di lavoro (ad es differenze retributive ) Se si definiscono anche queste, le somme erogate a detto diverso titolo seguono le regole ordinarie E’ previsto uno specifico obbligo di comunicazione telematica al centro per l’impiego entro 65 gg dalla cessazione del rapporto in ordine alla avvenuta o meno conciliazione del licenziamento che si somma alla comunicazione da fare entro 5 giorni. Il lavoratore percepirà l’ASPI 27 © Riproduzione riservata 27
CONCILIAZIONE ex art. 7 legge 604 1966 come modificato dalla legge 92 /2012 E’ obbligatoria per quei datori di lavoro con i requisiti occupazionali di cui all’art. 18 ottavo comma Statuto dei Lavoratori (15 o 60 dip) che intendano licenziare per giustificato motivo oggettivo fino a 4 lavoratori (da cui escludere quelli assunti post 7 marzo 2015 ). Prima di intimare il licenziamento occorre inviare una comunicazione alla DTL competente che convoca le parti e procede al tentativo di conciliazione in tempi stretti e definiti dalla legge. In caso di esito negativo il datore di lavoro può licenziare In caso di esito positivo le eventuali somme erogate sono esenti da contributi ma soggette a tassazione separata. Il comportamento delle parti in detta sede ha rilievo sulla misura dell’indennità risarcitoria e ex art. 91 e 92 cpc (spese processuali) Il lavoratore percepirà l’ASPI Gli effetti decorrono dalla comunicazione di avvio ed il tempo intermedio è preavviso NB: Tutte le altre forme di conciliazione non prevedono alcun tipo di incentivo economico 28 © Riproduzione riservata 28
LICENZIAMENTI COLLETTIVI 29 © Riproduzione riservata 29
LICENZIAMENTI COLLETTIVI APPARATO SANZIONATORIO ATTUALMENTE VIGENTE Reintegrazione del lavoratore e corresponsione in favore del medesimo di un'indennità risarcitoria Licenziamento intimato senza pari alle retribuzioni non percepite dal recesso l’osservanza della forma scritta. sino alla reintegrazione., in ogni caso non inferiore a 5 mensilità Corresponsione in favore del lavoratore di Licenziamento intimato in violazione un'indennità risarcitoria onnicomprensiva in della procedura di licenziamento misura variabile tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità, da determinarsi in collettivo (art. 4, c. 12 L. 223/91). considerazione dell'anzianità anagrafica del lavoratore, del numero di dipendenti occupati dall'impresa, delle dimensioni dell'attività economica, nonché del comportamento e delle condizioni delle parti. Licenziamento intimato in violazione Reintegra nel posto di lavoro oltre a un'indennità dei criteri di scelta previsti risarcitoria non superiore a dodici mensilità della dall'eventuale accordo sindacale di retribuzione globale di fatto, dedotto l’aliunde chiusura della procedura di mobilità perceptum e/o percipiendum. o, in via residuale, di quelli previsti È fatta salva comunque la facoltà di procedere alla dall’art. 5 L. 223/1991. risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’artt. 17 l. 223/1991 © Riproduzione riservata © Riproduzione riservata 30
LICENZIAMENTI COLLETTIVI COSA CAMBIA? Eliminazione della reintegrazione per violazione dei criteri di scelta Licenziamento intimato in Indennità non assoggettata a violazione della procedura di contribuzione previdenziale di licenziamento collettivo (art. 4, importo pari a due mensilità c. 12 L. 223/91). dell’ultima retribuzione utile per il TFR per ogni anno di servizio, in Licenziamento intimato in violazione dei criteri di scelta misura comunque non inferiore previsti dall’art. 5 L. 223/1991. a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. © Riproduzione riservata © Riproduzione riservata 31
LICENZIAMENTI COLLETTIVI VECCHIO E NUOVO REGIME DI TUTELA Art. 18 sta. Lav. contratto a tutele crescenti Violazione criteri di Violazione della Violazione dei criteri di scelta scelta procedura Violazione della procedura Reintegra oltre a Corresponsione in Indennità non assoggettata a contribuzione un'indennità favore del lavoratore previdenziale di importo pari a due mensilità per risarcitoria non di un'indennità ogni anno di servizio, in misura comunque non superiore a dodici risarcitoria inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità, dedotto onnicomprensiva in mensilità. l’aliunde perceptum misura variabile tra un e/o percipiendum minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità 32 © Riproduzione riservata 32
NEL CASO IN CUI NELLA STESSA PROCEDURA SONO COINVOLTI LAVORATORI ASSUNTI PRIMA E LAVORATORI ASSUNTI DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO? Si applicheranno due diverse sanzioni differenziando tra rapporti vecchi e nuovi. 33 © Riproduzione riservata 33
COMPUTO E RITO APPLICABILE AL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI 34 © Riproduzione riservata 34
PICCOLE IMPRESE E ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA ART. 9 Per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti, non c’è la tutela reintegratoria per insussistenza del fatto materiale indennità e degli importi previsti sono dimezzati ed in ogni caso non possono superare le sei mensilità: 2 a 12 mensilità per licenziamento Giustificato motivo e Giusta causa 1 a 6 mensilità per vizi procedurali e per l’offerta di conciliazione Art. 8 l. 604/1966 prevede un indennizzo tra 2, 5 a 6 mensilità La nuova disciplina si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. © Riproduzione riservata 35
RITO APPLICABILE ART. 12 I dipendenti con contratto a tutele crescenti non potranno avvalersi del Rito speciale sul licenziamento introdotto dalla legge Fornero, ma le regole del rito ordinario Il rito Fornero si applicherà solo ai licenziamenti dei dipendenti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto. 36 © Riproduzione riservata 36
GRAZIE ! s.torchio@lablaw.com 37 © Riproduzione riservata 37
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