JOBS ACT COME CAMBIANO LE REGOLE DEL LAVORO - Genova, 25 marzo 2015 Avv. Luca Failla

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JOBS ACT
             COME CAMBIANO LE REGOLE
                   DEL LAVORO
                                Genova, 25 marzo 2015

                                      Avv. Luca Failla
                           Founding Partner LABLAW Studio Legale

                                   Avv. Stefano Torchio
                           Managing Partner LABLAW Studio Legale

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JOBS ACT: UN PROGETTO IN DIVENIRE
       D.L. 34/2014 (Legge n. 78 del 16 maggio 2014)
       Allargamento utilizzo del contratto a termine e somministrazione, modifiche
       apprendistato

       Legge Delega n. 183 del 10 dicembre 2014 - vigente dal 16.12.2014
       contenente deleghe al in materia di riforma di ammortizzatori sociali, dei servizi per il
       lavoro e delle politiche attive, nonché della attività ispettiva e di tutela e di
       conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,

       Decreti Legislativi n. 22 e n.23 del 2015

                                               E anche:

                                               Legge di stabilità n. 190 del 23 dicembre
                                               2014
                                               Sgravi contributivi sulle nuove assunzioni a
                                               tempo indeterminato
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PROFILI ECONOMICI
                           ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE
          ART. 1, COMMA 118 DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015

          Esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a
          carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di 36 mesi per ciascun
          lavoratore

                                        Nuove assunzioni con contratto di lavoro a
                                        tempo indeterminato con decorrenza dal 1
                                        gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

                                        esclusione delle assunzioni relative a
                                        Lavoratori che nei sei mesi precedenti
                                        siano risultati a tempo indeterminato presso
                                        qualunque datore di lavoro

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IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI
                           CAMPO DI APPLICAZIONE

     ART. 1 DECRETO LEGISLATIVO N. 23

     Lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati, operai e quadri
     assunti con contratto a tempo indeterminato DALLA DATA DI
     ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (non si applica ai dirigenti e quindi
     in caso di licenziamento nullo del dirigente si applica sempre l’art. 18 Statuto dei
     Lavoratori)

    Se con le nuove assunzioni il datore di lavoro supera i 15 dipendenti
    (soglia di applicazione della tutela obbligatoria), IL LICENZIAMENTO
    DEI LAVORATORI ANCHE ASSUNTI PRECEDENTEMENTE ALLA
    DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO, è disciplinato dalle
    NUOVE DISPOSIZIONI.

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IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI
                        CAMPO DI APPLICAZIONE

 Non è un nuovo «tipo contrattuale» di contratto ma è il «normale»
 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
 Il comma 2 art. 1 prevede che al contratto di apprendistato e al contratto
 a termine «convertiti» dopo il 7 marzo 2015 si applichi il nuovo regime
 Perplessità per il c. di apprendistato perché questo è già c. a tempo
 indeterminato ab origine.
 Allo stato anche il c. a termine convertito beneficia degli sgravi legge
 stabilità (sconto irap e bonus sino a 8.060 euro annui per 3 anni senza
 plafond e autorizzazioni) mentre quello di ap. no.
 Si veda circ INPS 17/
                     17/2015

 NB
 Il bonus assunzione vale anche per i dirigenti

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IL NUOVO REGIME DEI
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ASPI – NASPI : SE SI INTENDE PROCEDERE A
          LICENZIAMENTO IL «TICKET» È SEMPRE DOVUTO
      (TRANNE I CASI DI ESCLUSIONE GIÀ CONOSCIUTI OSSIA PROCEDURE EX LEGE 223/1991,
         CAMBIO APPALTI CON CONTINUITÀ OCCUPAZIONALE, CHIUSURA CANTIERI EDILI)

       L’importo da versare oscilla tra i 408,29 euro e 1469,85 e prescinde dall’effettivo
       diritto alla Naspi (ex Aspi) del lavoratore o meglio ne presuppone il solo diritto
       teorico.
       E’ quindi sempre dovuto anche in caso di lic. per giusta causa

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IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI
     LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI, NULLI E INTIMATI IN
                       FORMA ORALE

       ART. 2
       “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché
       discriminatorio ex art.
                            art. 15 statuto lav
                                            lav. ovvero riconducibile agli altri casi di nullità
       espressamente previsti dalle legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non
       imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente
       dal motivo formalmente addotto”.

       Il regime del presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace
       perché intimato in forma orale

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IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI
    LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI, NULLI E INTIMATI IN
                     FORMA ORALE
       ART. 2

       Si applicava già la tutela reintegratoria piena

                            indipendentemente dalla natura imprenditoriale del datore di
                            lavoro ed a prescindere dalle dimensioni aziendali.

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IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI
                 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO O
                          INTIMATO IN FORMA ORALE
     ART. 2

     Tutela risarcitoria
     “Indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
     fine rapporto …dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione,
     dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività
     lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità
     …….. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo al versamento dei
     contributi previdenziali e assistenziali”.
     NB
     Non è prevista la deduzione di quanto avrebbe potuto percepire

     L’opzione alternativa unilaterale
     Il lavoratore potrà optare, nel termine di 30 giorni dal deposito della sentenza o dall’invito a
     riprendere il servizio, ad una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento
     per il calcolo del trattamento di fine rapporto non soggetta a contribuzione previdenziale.

     LA RICHIESTA DI TALE INDENNITÀ DETERMINA LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI
     LAVORO
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IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI
             LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO E
                           GIUSTA CAUSA
         ART. 3, COMMA 1

         “Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del
         licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo
         soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla
         data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una
         indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a
         due mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
         fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a
         quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.

         Tutela esclusivamente risarcitoria 4-24 mensilità di retribuzione utile ai fini
         TFR e quindi anche compensi in natura e tutto ciò che ha natura continuativa
         (quindi si dovrà calcolare la retribuzione annua sulla base del mese di
         riferimento, dividerla per dodici e moltiplicarla per il numero di mensilità)

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REINTEGRAZIONE (SOLO) IN CASO DI INSUSSISTENZA
               DEL FATTO MATERIALE CONTESTATO

     “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta
     causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale
     contestato al lavoratore, rispetto alla quale rimane estranea ogni valutazione circa la
     sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di
     lavoro alla reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di
     attività lavorative, nonché, avrebbe potuto percepire, accettando una congrua offerta di
     lavoro […]” ART. 3, COMMA 2,

     NB
     Occorre fornire la prova che il fatto non esiste o che il fatto esiste
     (l’incertezza probatoria quindi come verrà valutata?)

     Conseguenze:
     Reintegrazione + risarcimento non superiore a 12 mensilità - dedotto quanto percepito o
     quanto avrebbe potuto percepire + contributi previdenziali ed assistenziali.

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REINTEGRAZIONE SOLO IN CASO DI INSUSSISTENZA
                 DEL FATTO MATERIALE

       Le nuove disposizioni prevedono la reintegra solo in caso di prova
       diretta dell’insussistenza del fatto materiale posto alla base del
       licenziamento disciplinare

             Si recepisce (forse) quanto espresso dalla giurisprudenza:
      “la  tutela della reintegrazione trova spazio in relazione alla verifica della
      sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del
      licenziamento, verifica che si esaurisce nell'accertamento, positivo o negativo, dello
      stesso fatto condotto senza margini per valutazioni discrezionali” (Cass. 6 novembre
      2014, n. 23669)

      Si è omesso qualsiasi riferimento ai CCNL che prevedono spesso per
      fatti identici sanzioni diverse
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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
              NELL’ART. 18 STAT. LAV. (RIFORMA FORNERO)
     insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte
     punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
     collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili

       reintegrazione nel posto di lavoro + pagamento di un'indennità risarcitoria
       commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento
       sino a quello dell'effettiva reintegrazione […].

       In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a
       dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
                              NELL’ART. 18 STAT. LAV.
       non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta
       causa addotti dal datore di lavoro

       un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di
       dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di
       fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati,
       delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di
       specifica motivazione a tale riguardo.

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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
                           VECCHIO E NUOVO REGIME DI TUTELA

                      Art. 18 sta. Lav.             Contratto a tutele crescenti

               A) Se il FATTO posto alla   Il FATTO MATERIALE           Se il FATTO
                  base del licenziamento   posto alla base del          MATERIALE
                  disciplinare NON         licenziamento sussiste ma    contestato posto
                  sussiste                 c’è una sproporzione tra     alla base del
               B) se la condotta è         fatto e sanzione             licenziamento
                  punibile con una                                      disciplinare NON
                  sanzione conservativa                                 sussiste

               Reintegrazione +            Solo indennità pari a 2      Reintegrazione +
               indennità sino a 12         mensilità per ogni anno di   risarcimento sino
               mensilità                   servizio e comunque non      a 12 mensilità
                                           inferiore a 4 e non
                                           superiore a 24 mensilità

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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
                      VECCHIO E NUOVO REGIME DI TUTELA
           Art. 18 Stat. Lav.                       Contratto a tutele crescenti

           Il giudice, nelle altre ipotesi in cui   Qualora non ricorrono gli estremi del
           accerta che non ricorrono gli estremi    licenziamento per giustificato motivo
           del giustificato motivo soggettivo o     oggettivo o per giustificato motivo
           della giusta causa addotti dal datore    soggettivo o giusta causa
           di lavoro

           Indennità da 12 a 24 mensilità           Solo indennità pari a 2 mensilità per
                                                    ogni anno di servizio e comunque non
                                                    inferiore a 4 e non superiore a 24
                                                    mensilità

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IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI
                          LICENZIAMENTO “ECONOMICO”

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IL “CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI
                          LICENZIAMENTO “ECONOMICO”

         Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per
         giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il
         giudice          dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e
         condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a
         contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di
         riferimento per il calcolo del trattamento di fine per ogni anno di servizio, in misura
         comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.

                 TUTELA ESCLUSIVAMENTE RISARCITORIA
                         NO REINTEGRAZIONE

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LICENZIAMENTO ECONOMICO
                               RIFORMA FORNERO

     Licenziamento “economico” ingiustificato “per manifesta ‘insussistenza’ del
     fatto posto a base del licenziamento”

     Il giudice “può” reintegrare il lavoratore + condanna al pagamento di una indennità max di
     12 mesi + contributi.

     Nelle altre ipotesi” in cui il (il Giudice) accerta che non ricorrono gli estremi
     del predetto giustificato motivo” (sempre che il fatto non sia “manifestamente
     infondato”)

     Il giudice liquiderà un indennizzo tra 12/24 mensilità (ferma la risoluzione del rapporto)

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LICENZIAMENTO ECONOMICO
                           VECCHIO E NUOVO REGIME DI TUTELA

                    Contratto a tutele                      art. 18 L. 300/70
                       crescenti

               Se il licenziamento          Se il FATTO posto alla        Se il
               economico è illegittimo      base del licenziamento        licenziamento
               (insussistenza della         MANIFESTAMENTE NON            economico è
               ragione addotta,             sussiste                      illegittimo (per un
               violazione onere                                           motivo diverso da
               repechage, sostituzione                                    INSUSSISTENZA
               dipendente licenziato)                                     DEL FATTO)

               Indennità pari a 2           Reintegrazione + indennità    Indennizzo da 12
               mensilità per ogni anno di   sino a 12 mensilità           a 24 mensilità
               servizio e comunque non                                    della retribuzione
               inferiore a 4 e non
               superiore a 24 mensilità

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L’IDONEITA’ FISICA O PSICHICA DEL LAVORATORE

      ART. 2 , COMMA 4,

      “ La disciplina di cui all’art. 2 [reintegrazione] trova applicazione anche nelle ipotesi in
      cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nell’idoneità
      fisica o psichica del lavoratore […] ”

     La norma di riferisce alla discriminazione dei disabili in quanto tali e
     si differenzia dal vecchio regime che prevedeva la reintegrazione + 12
     mensilità max

     NB
     LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO ?
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“CONTRATTO” A TUTELE CRESCENTI
                         VIZI FORMALI E PROCEDURALI

     ART. 4

     In caso di licenziamento affetto da vizi formali o procedurali, intimato in
     violazione del requisito di motivazione o della procedura ex. art. 7 Stat.
     Lav.

     indennità, non soggetta a contribuzione, di importo pari ad 1 mensilità
     per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12.

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VIZI FORMALI E PROCEDURALI
                      VECCHIO E NUOVO REGIME DI TUTELA

                             Art. 18 sta. Lav.                  contratto a tutele crescenti

                   licenziamento sia dichiarato            licenziamento sia dichiarato
                   inefficace per violazione del           inefficace per violazione del requisito
                   requisito di motivazione o della        di motivazione o della procedura di
                   procedura di cui all'articolo 7 Stat.   cui all'articolo 7 Stat. Lav.
                   Lav.

                   Indennità da 6 a 12 mensilità           Solo indennità pari a 1 mensilità per
                                                           ogni anno di servizio e comunque
                                                           non inferiore a 2 e non superiore a
                                                           12 mensilità

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OFFERTA DI CONCILIAZIONE

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OFFERTA DI CONCILIAZIONE

     ART. 6
     “ In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’art.1, al fine di evitare il giudizio
     e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire ad ogni altra modalità di
     conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore,entro
     i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui
     all’art. 2113, comma 4, c.c. e dell’art. 82, d. lgs. 276/2003, un importo […] di
     ammontare pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento il calcolo del TFR
     per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a
     18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare”.

      Determinazione di un importo, esente da contributi fiscali e previdenziali, che il
      datore può offrire al lavoratore per conciliare la controversia stragiudizialmente
      in sede protetta (sindacale, DTL, commissione certificazione).
      Se l’ importo fosse superiore ai limiti di legge la differenza è tassata
      normalmente
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OFFERTA DI CONCILIAZIONE
       ART. 6

       L’accettazione dell’assegno (no bonifico perché mancherebbe la
       contestualità) comporterà l’estinzione del rapporto alla data del
       licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche
       qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

      Resta la possibilità per il lavoratore di far valere ogni altra pretesa nei confronti
      del datore di lavoro (ad es differenze retributive )
      Se si definiscono anche queste, le somme erogate a detto diverso titolo
      seguono le regole ordinarie
      E’ previsto uno specifico obbligo di comunicazione telematica al centro per
      l’impiego entro 65 gg dalla cessazione del rapporto in ordine alla avvenuta o
      meno conciliazione del licenziamento che si somma alla comunicazione da fare
      entro 5 giorni. Il lavoratore percepirà l’ASPI

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CONCILIAZIONE ex art. 7 legge 604 1966 come
                      modificato dalla legge 92 /2012
        E’ obbligatoria per quei datori di lavoro con i requisiti occupazionali di cui
        all’art. 18 ottavo comma Statuto dei Lavoratori (15 o 60 dip) che intendano
        licenziare per giustificato motivo oggettivo fino a 4 lavoratori (da cui escludere
        quelli assunti post 7 marzo 2015 ).
        Prima di intimare il licenziamento occorre inviare una comunicazione alla DTL
        competente che convoca le parti e procede al tentativo di conciliazione in
        tempi stretti e definiti dalla legge.
        In caso di esito negativo il datore di lavoro può licenziare
        In caso di esito positivo le eventuali somme erogate sono esenti da contributi
        ma soggette a tassazione separata.
        Il comportamento delle parti in detta sede ha rilievo sulla misura dell’indennità
        risarcitoria e ex art. 91 e 92 cpc (spese processuali)
        Il lavoratore percepirà l’ASPI
        Gli effetti decorrono dalla comunicazione di avvio ed il tempo intermedio è
        preavviso

        NB: Tutte le altre forme di conciliazione non prevedono alcun tipo di incentivo
        economico

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LICENZIAMENTI COLLETTIVI

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LICENZIAMENTI COLLETTIVI
             APPARATO SANZIONATORIO ATTUALMENTE
                           VIGENTE
                                                   Reintegrazione del lavoratore e corresponsione
                                                   in favore del medesimo di un'indennità risarcitoria
    Licenziamento       intimato   senza           pari alle retribuzioni non percepite dal recesso
    l’osservanza della forma scritta.
                                                   sino alla reintegrazione., in ogni caso non inferiore
                                                   a 5 mensilità
                                                   Corresponsione in favore del lavoratore di
    Licenziamento intimato in violazione           un'indennità risarcitoria onnicomprensiva in
    della procedura di licenziamento               misura variabile tra un minimo di 12 ed un
                                                   massimo di 24 mensilità, da determinarsi in
    collettivo (art. 4, c. 12 L. 223/91).          considerazione dell'anzianità anagrafica del
                                                   lavoratore, del numero di dipendenti occupati
                                                   dall'impresa,     delle dimensioni  dell'attività
                                                   economica, nonché del comportamento e delle
                                                   condizioni delle parti.
    Licenziamento intimato in violazione           Reintegra nel posto di lavoro oltre a un'indennità
    dei criteri di scelta previsti                 risarcitoria non superiore a dodici mensilità della
    dall'eventuale accordo sindacale di            retribuzione globale di fatto, dedotto l’aliunde
    chiusura della procedura di mobilità           perceptum e/o percipiendum.
    o, in via residuale, di quelli previsti        È fatta salva comunque la facoltà di procedere alla
    dall’art. 5 L. 223/1991.                       risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di
                                                   lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati
                                                   senza dover esperire una nuova procedura,
                                                   dandone           previa   comunicazione       alle
                                                   rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
                                                   dell’artt. 17 l. 223/1991

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LICENZIAMENTI COLLETTIVI
                                      COSA CAMBIA?

          Eliminazione della reintegrazione per violazione dei criteri di scelta

     Licenziamento     intimato     in              Indennità non assoggettata a
     violazione della procedura di                  contribuzione      previdenziale   di
     licenziamento collettivo (art. 4,              importo pari a due mensilità
     c. 12 L. 223/91).                              dell’ultima retribuzione utile per il
                                                    TFR per ogni anno di servizio, in
     Licenziamento         intimato    in
     violazione dei criteri di scelta
                                                    misura comunque non inferiore
     previsti dall’art. 5 L. 223/1991.              a quattro e non superiore a
                                                    ventiquattro mensilità.

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LICENZIAMENTI COLLETTIVI
                       VECCHIO E NUOVO REGIME DI TUTELA

       Art. 18 sta. Lav.                                   contratto a tutele crescenti

       Violazione criteri di   Violazione della            Violazione dei criteri di scelta
       scelta                  procedura                   Violazione della procedura

       Reintegra oltre a       Corresponsione         in   Indennità non assoggettata a contribuzione
       un'indennità            favore del lavoratore       previdenziale di importo pari a due mensilità per
       risarcitoria non        di           un'indennità   ogni anno di servizio, in misura comunque non
       superiore a dodici      risarcitoria                inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro
       mensilità, dedotto      onnicomprensiva        in   mensilità.
       l’aliunde perceptum     misura variabile tra un
       e/o percipiendum        minimo di 12 ed un
                               massimo         di    24
                               mensilità

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NEL CASO IN CUI NELLA STESSA PROCEDURA
            SONO COINVOLTI LAVORATORI ASSUNTI PRIMA E
              LAVORATORI ASSUNTI DOPO L’ENTRATA IN
                      VIGORE DEL DECRETO?

            Si applicheranno due diverse sanzioni differenziando tra
                            rapporti vecchi e nuovi.

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COMPUTO E RITO APPLICABILE AL
                     CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

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PICCOLE IMPRESE E ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA

          ART. 9
                             Per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti,

                    non c’è la tutela reintegratoria per insussistenza del fatto materiale
           indennità e degli importi previsti sono dimezzati ed in ogni caso non possono
                                       superare le sei mensilità:
          2 a 12 mensilità per licenziamento Giustificato motivo e Giusta causa
          1 a 6 mensilità per vizi procedurali e per l’offerta di conciliazione

                      Art. 8 l. 604/1966 prevede un indennizzo tra 2, 5 a 6 mensilità

         La nuova disciplina si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori, che
         svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di
         istruzione ovvero di religione o di culto.

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RITO APPLICABILE

       ART. 12

       I dipendenti con contratto a tutele crescenti non potranno avvalersi del
       Rito speciale sul licenziamento introdotto dalla legge Fornero, ma le
       regole del rito ordinario

         Il rito Fornero si applicherà solo ai licenziamenti dei dipendenti assunti
                 precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto.

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GRAZIE !

                           s.torchio@lablaw.com

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                       Via Fiasella, 3 Int. 17                Strada Comunale Piana, 3
                          16121 Genova                             65129 Pescara
                      Tel. +39 010 587278                       Tel. +39 085 54 024
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