TERREMOTO EMILIA aggiornamento disposizioni tecniche

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TERREMOTO EMILIA aggiornamento disposizioni tecniche
EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012                                   UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – Correggio – President Hotel – 20/02/2013
QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                             1

                                TERREMOTO EMILIA

          aggiornamento disposizioni tecniche e
        normative alla luce degli ultimi provvedimenti
            nazionali, regionali e commissariali

                                       dott. ing. Stefano Curli

     STUDIO CURLI • INGEGNERIA – ARCHITETTURA – AMBIENTE • via Fiordibelli, 3 – Reggio Emilia - +39.0522.435317 - fax +39.0522.1549370
                                             info@studiocurli.it     www.studiocurli.it
TERREMOTO EMILIA aggiornamento disposizioni tecniche
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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                               2

                                     QUADRO DI RIFERIMENTO
         QUADRO NORMATIVO VIGENTE
   •     Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012
   •     D.L. n. 74/2012 convertito in legge con L. 122/2012 (TERREMOTO)
   •     D.L. n. 83/2012 convertito in legge con L. 134/2012 (SVILUPPO)
   •     D.L. n. 95/2012 convertito in legge con L. 135/2012 (SPENDING REVIEW)
   •     D.L. n. 174/2012 convertito in legge con L. 213/2012 (ENTI LOCALI)
   •     D.L. n. 179/2012 convertito in legge con L. 221/2012 (CRESCITA BIS)

         NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO
   •     Decreto Ministero LL.PP. Del 16 gennaio 1996
   •     Ordinanza della Presidenza del Consiglio n. 3274 del 20 marzo 2003
   •     Norme Tecniche sulle Costruzioni del 14 gennaio 2008 + Circ. MIT 617/2009
   •     … AGGIORNAMENTO Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 2012 in bozza)

         DOCUMENTAZIONE TECNICA
   •     Linee guida CNI/RELUIS 19 giugno 2012 (… ancora in bozza …)
   •     Linee guida CSLLPP (… ancora in preview …)
   •     Linee guida CSLLPP (… ancora in ultimazione …) SPECIFICHE PER CAPANNONI

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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                             3

                                   QUADRO DI RIFERIMENTO
        QUADRO NORMATIVO REGIONALE/COMMISSARIALE VIGENTE

   • … al 20 febbraio 2013…: 112 Ordinanze Commissariali …!

   • Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 … e s.m.i. (Ord. 15 del 15 febbraio 2013)

   • LEGGE REGIONALE n. 16/2012 del 21 dicembre 2012
     NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA
     DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

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EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012                                    UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – Correggio – President Hotel – 20/02/2013
QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                             4

                                          L. 122/2012 - FASE 1
Comma 8
La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività
produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito
precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate
dal tecnico incaricato:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi
strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente
ancorati alle strutture principali;
c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che
possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il
danneggiamento e il collasso.
  1 di 3 CARENZE???                       n INTERVENTI
                                          DI RINFORZO                     VALUTAZIONE E
                SI                                                                                             AGIBILITÀ
                                          LOCALE                          EVENTUALE
  ANALISI DOC.NE                                                                                               SISMICA
                                                                          RISOLUZIONE
                                                                                                               PROVVISORIA
                                                                          ALTRE CRITICITÀ
  RILIEVO E PROVE                         SCAFFALI
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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                             5

                                          L. 122/2012 - FASE 2
              VERIFICA AI SENSI DEL COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SA
   Comma 10
   Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli
   eventi sismici del maggio 2012 in cui l’accelerazione spettrale subita dalla
   costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento
   dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 %
   dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il
   progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura,
   elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall’ambito del
   comportamento lineare elastico, l’adempimento di cui al comma 9 si
   intende soddisfatto.                                   CAMPO ELASTICO??
                                                                                              VERIFICA TECNICO
   COORDINATE (x,y)
                                                                                                              SI
                                             SPETTRI                   >70%
                                             NTC 2008                                         AGIBILITÀ SISMICA
   CLASSE D’USO NTC
                                                                                         MIGLIORAMENTO 60%
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EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012                                    UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – Correggio – President Hotel – 20/02/2013
QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                             6

                                                      L. 213/2012
Art. 11 - Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del
sisma del maggio 2012

Comma 1-ter: All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole:
"sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
  Il termine per il deposito della valutazione di sicurezza è stato prorogato al
                                    7 giugno 2013
Comma 3-ter: … Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-
legge
  Per le6imprese
          luglio 2012,
                    dei n. 95, convertito,
                        comuni    di:         con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012,  n. 135,Bastiglia,
  Argelato,     si applicano   alle imprese,
                         Campegine,             ove risulti l’esistenza
                                          Campogalliano,                 del nesso
                                                               Castelfranco          causale tra
                                                                               Emilia,
i danni
  Modena,e gliMinerbio,
                eventi sismici del 20 Reggio
                          Nonantola,    e 29 maggioEmilia2012,   ricadentiPiacentino
                                                          e Castelvetro    nei comuni…  di
Argelato,
  ove risultiBastiglia, Campegine,
              l’esistenza              Campogalliano,
                           del nesso causale                 Castelfranco
                                                   tra i danni  e gli eventi Emilia,
                                                                             sismici Modena,
                                                                                     del 20 e
Minerbio,
  29 maggio Nonantola,    Reggio Emilia
                2012 si applicano           e Castelvetro
                                      gli artt. 2, 3, 10, 11 ePiacentino.  Dall'attuazione
                                                                11-bis … della  l. 122      del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica"; …
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EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012                                    UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – Correggio – President Hotel – 20/02/2013
QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                             7

       ORD. 15/2013 - AGG. PROCEDURE FABBRICATI
Ridefinizione dei “Territori ammissibili” per la richiesta di contributo:
… per territori interessati dagli eventi sismici, previsti nell’art. 1, comma 1
dell’ordinanza, si intendono i territori compresi nei seguenti Comuni:

Provincia di Reggio Emilia:
· Boretto
· Brescello
· Campagnola Emilia
· Campegine
· Correggio
· Fabbrico
· Gualtieri
· Guastalla
· Luzzara
· Novellara
· Reggio Emilia
· Reggiolo
· Rio Saliceto
· Rolo
· San Martino in Rio
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       ORD. 15/2013 - AGG. PROCEDURE FABBRICATI
Specifica di campo procedure di risarcimento (SFINGE o MUDE?)
il comma 7 dell’art. 2 viene sostituito con la seguente formulazione:
7. Le disposizioni del presente articolo relativamente agli immobili non si
applicano se l’unità produttiva è localizzata all’interno di un edificio con
destinazione mista già oggetto di valutazione con scheda AEDES e ammissione a
contributo sulla base di apposite ordinanze commissariali relative ad altre
tipologie di immobili.

Inserisce la aggiunta dell’IVA al costo tabellare se non detraibile
… - l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta
l’I.V.A. se non detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2
(differenziato per livello di danno, per tipo di intervento o sua porzione e per
caratteristiche dell’immobile) per la superficie netta dell’immobile dove si
svolgono le attività.

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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            9

       ORD. 15/2013 - AGG. PROCEDURE FABBRICATI
Aggiornamento voce spese tecniche
il comma 7 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:
Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o
consulenti, al netto dell’IVA, se detraibile, sono computate nel costo
dell’intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente Ordinanza, secondo
le seguenti percentuali massime per classi di spesa:
- 10% sul costo degli interventi degli immobili fino alla somma di 800.000 euro; 8%
sul costo degli interventi per la somma eccedente gli 800.000 euro e fino a 2
milioni di euro; 6% sul costo degli interventi per la somma eccedente i 2 milioni di
euro;
- 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro; 2,5 %
per gli interventi per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di
euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro;
- 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte, per le delocalizzazioni
temporanee e per i danni economici subiti dai prodotti DOP/IGP, come
individuati alla lettera b-bis del comma 1 art. 3 del D.L. n. 74/2012, fino alla
somma di 300.000 euro; 2,5% per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1
milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme oltre 1 milione €.
Ai fini della presente ordinanza, il contributo per le spese tecniche tiene inoltre
conto del Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali il 5 febbraio 2013.
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TERREMOTO EMILIA aggiornamento disposizioni tecniche
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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            10

                                  PROTOCOLLO ORDINI - ER
Nelle ordinanze viene stabilito un limite all’entità del contributo pubblico che
può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento
dell’attività tecnica prevedibile per ordinari interventi di riparazione,
rafforzamento locale e miglioramento sismico di edifici colpiti dal sisma, ma non
anche alla determinazione dell’onorario spettante al professionista, da
concordare preventivamente col committente secondo le modalità di legge.
Le prestazioni che seguono compongono le spese tecniche su cui è riconosciuto
il contributo nella misura massima del 10% del costo dell’intervento ammesso:
-progetto architettonico e strutturale, compresi particolari costruttivi;
-computo metrico estimativo;
-redazione perizia asseverata e/o giurata;
-presentazione domanda di contributo e richiesta di titolo abilitativo;
-direzione dei lavori architettonici e strutturali;
-coordinamento della sicurezza nei cantieri, in fase di progetto e di esecuzione
lavori;
-contabilità dei lavori;
-asseverazione regolare esecuzione lavori e dichiarazione agibilità;
-agibilità sismica provvisoria quando necessaria;
-richiesta conformità edilizia;
-collaudo strutturale.
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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            11

                                  PROTOCOLLO ORDINI - ER
Sono invece escluse dalle spese tecniche e ricomprese nel “costo
dell’intervento” le “indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e
dei materiali da costruzione” nonché le “prove di laboratorio” che quindi non
concorrono alla formazione del 10%.

Sono escluse anche dalla formazione del 10%:
- pratiche di accatastamento;
- relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli
specifici, ovvero il “rilievo critico” indispensabile nel caso di edifici sottoposti a
vincoli monumentali ex d.lgs. 42/04 o di pianificazione urbanistica;
-progetto e D.L. impianti nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o adeguati;
-rilievi geometrici dell’edifico e delle singole unità immobiliari
-valutazione di conformità con zonizzazione acustica.
Tali voci possono computare un compenso aggiuntivo se effettuate:
- il 4% del costo dell’intervento; < 40.000 €.;
- il 3% del costo dell’intervento; 40.000 €. < costo < 100.000 €.;
- il’2% del costo dell’intervento, 100.000 €. < costo < 250.000 €.;
- oltre i 250.000 €. non si applica alcun incremento.

Il contributo minimo riconosciuto per spese tecniche è pari a 2.000 €.
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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            12

       ORD. 15/2013 - AGG. PROCEDURE FABBRICATI
Aggiornamento voce spese tecniche
…
Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori
dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari
sono riconosciuti nel costo dell’intervento nel limite massimo del:
- 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importi fino a 200.000 €.;
- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 €., fino a
500.000 €.,
- 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importi superiori a 500.000
€..
A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.

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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            13

       ORD. 15/2013 - AGG. PROCEDURE FABBRICATI
Sono ammesse varianti in aumento fino ad 1/5 del costo iniziale
il comma 10 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:
10. Sono ammesse eventuali varianti, che si rendessero necessarie nel corso
dell'esecuzione dei lavori; le varianti che comportano un aumento di contributo,
debitamente motivate e approvate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno
essere contenute entro 1/5 dell’importo degli interventi già ammessi a contributo
e comunque entro il limite del danno riconosciuto in perizia. In caso di varianti in
diminuzione, il contributo verrà riproporzionato, sulla base delle spese
effettivamente sostenute per gli interventi di cui all'art. 2, comma. 2, lett. a) in
sede di liquidazione.

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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            14

       ORD. 15/2013 - AGG. PROCEDURE FABBRICATI
È prorogata al 31/12/2013 la data ultima per la presentazione delle domande
Comma 1 art. 8
1. I soggetti indicati nell’articolo 1 dovranno presentare la domanda di
contributo - resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa” (in seguito D.P.R. n. 445/2000) - tramite la compilazione e
validazione della stessa sull’applicativo appositamente predisposto e disponibile
dal 15 novembre 2012 sul sito web www.regione.emiliaromagna.it/terremoto,
entro la data del 31 dicembre 2013. Al fine di stabilire la data di ricevimento
della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul
suddetto applicativo.

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       ORD. 15/2013 - AGG. PROCEDURE FABBRICATI
È ammessa la presentazione di domande separate o di una domanda unica
Comma 5 art. 8
Per le imprese che hanno subito danni riconducibili alle diverse tipologie di cui al
comma 2 dell’art. 2 è consentito, facendo salvo quanto contenuto nei commi
precedenti:
- presentare un’unica domanda per tutte le tipologie di danni;
- presentare un’unica domanda per tutte le tipologie di danni riferiti ad ogni
unità locale o corpo aziendale nel caso di imprese agricole;
- presentare, per ogni unità locale, due domande di cui una riferita agli immobili
e una riferita a beni strumentali, scorte, delocalizzazioni temporanee.
Nel caso in cui l’impresa intenda presentare più domande, al fine di fornire le
informazioni necessarie alla valutazione di cui all’articolo 10, ogni domanda
dovrà essere corredata da una relazione sintetica contenente il quadro definito
dei danneggiamenti subiti e la descrizione degli interventi di ripristino e/o
ricostruzione previsti per assicurare la ripresa dell’attività produttiva, compreso il
quadro dei livelli occupazionali, con riferimento:
- agli interventi ancora da presentare;
- agli interventi oggetto di precedente concessione ai sensi della presente
ordinanza.
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       ORD. 15/2013 - AGG. PROCEDURE FABBRICATI
Viene concessa la corresponsione del contributo al 100% sugli immobili
Comma 1 art. 11
Per gli interventi sugli immobili di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) della presente
Ordinanza e per gli interventi di delocalizzazione definitiva ai sensi degli art. 12 e
13 bis del D.L. 74/12 è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile
di cui all'art 4, comma 1 a valere sulle risorse dell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012. Per
gli immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando
agibili e in stato di normale manutenzione, non erano sede di attività od oggetto
di contratti di locazione o di comodato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, nonché
per gli immobili a destinazione produttiva non ancora terminati, il contributo è
ridotto al 50%.

Viene ridefinita la modulazione delle erogazioni (SAL)
il comma 2 dell’art. 14 viene sostituito con la seguente formulazione:
… 4 SAL incluso il saldo …;
… SAL pari ad almeno il 20% del costo ammesso per gli interventi inferiori ad 1
milione di Euro e una spesa pari ad almeno il 10% per gli interventi superiori ad 1
milione di Euro.

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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            17

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PDC in deroga - termini dimezzati varianti urbanistiche

Art. 10 Misure per favorire la ripresa delle attività produttive
1. Fino al 31 dicembre 2015, previa deliberazione del Consiglio comunale, è
consentito il rilascio di permessi di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 15
della L.R. n. 31 del 2002, per gli interventi di ricostruzione di edifici ad uso
produttivo non agricolo da realizzare nelle aree produttive individuate dalla
pianificazione urbanistica. La deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici,
nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza nonché dei limiti
inderogabili stabiliti dalle norme statali o regionali, può riguardare
esclusivamente la densità edilizia, l'altezza delle costruzioni e la distanza tra
fabbricati e dai confini.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, trova applicazione quanto previsto
all'articolo A-14-bis della L.R. n. 20 del 2000 per l'approvazione, nell'ambito
dell'intervento di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o di
ricostruzione, di interventi di ampliamento o di ristrutturazione di fabbricati
industriali o artigianali, esistenti alla data del 20 maggio 2012 e collocati nel
territorio urbanizzato dei comuni interessati dal sisma, che comportino variante
agli strumenti urbanistici. Nei casi di cui al presente comma, i termini previsti dai
commi 2 e 3 del citato articolo A-14-bis sono ridotti della metà.
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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            18

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Proroga processi edilizi in itinere - pagamenti oneri

Art. 15 Proroga di termini per i processi edilizi avviati prima del sisma
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere prorogati per due anni, previa
presentazione di motivata istanza degli interessati:
a) i termini di inizio e fine lavori previsti dai permessi di costruire rilasciati entro il 20
maggio 2012, nonché dalle denunce di inizio attività e dalle segnalazioni
certificate di inizio attività presentate entro la stessa data;
b) i termini di inizio e fine lavori stabiliti nelle convenzioni urbanistiche di cui
all'articolo 31, comma 6, della legge regionale n. 20 del 2000, approvate entro il
20 maggio 2012.
2. Il comune, con apposito provvedimento, può altresì prorogare i termini di
pagamento di quote del contributo di costruzione relativo ai titoli abilitativi edilizi
formati prima del 20 maggio 2012.

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                      L. 122/2012 - FASE 1 - CASI STUDIO

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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            25

                      L. 122/2012 - FASE 1 - CASI STUDIO

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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            26

                                        FASE 1 - CASI STUDIO

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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            27

              VERIFICA AI SENSI ART. 3 COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SA

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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                             28

               VERIFICA AI SENSI ART. 3 COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SA

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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            29

              VERIFICA AI SENSI ART. 3 COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SA

    Sono disponibili per ogni punto del territorio (x,y) i valori delle accelerazioni
    spettrali fondamentali: 0 sec.; 0,3 sec.; 1,0 sec.; 3,0 sec..

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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                               30

        VERIFICA AI SENSI ART. 3 COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SA – CLASSE 2

                      SPETTRO ELASTICO SUOLO C TR 475 ANNI

                                          SA_100%           SA_70%
                                                                           DA              NTC 2008 e
      0,600
                                                                                           L. 122/2012
      0,500

      0,400
 %g

      0,300
                                                                                DATI INGV DAL SITO SHAKEMAPS
      0,200
                                                            0,450
      0,100
                                                            0,400
      0,000                                                 0,350
           00
           44
           61
           78
           95
           12
           28
           45
           62
           79
           96
           13
           30
           47
           64
           81
           98
           15
           32
           49
           66
           83
           00
                                                            0,300
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        1,
        1,
        1,
        1,
        1,
        1,
        2,
        2,
        2,
        2,
        2,
        2,
        3,
        3,
        3,
        3,
        3,
        4,
                                                   T        0,250
                                                       %g

                                                            0,200

                                                            0,150
          DA INGV shakemaps                                 0,100
                                                            0,050

                                                            0,000
                                                                0,000   0,500      1,000      1,500       2,000     2,500      3,000        3,500
                                                                                                      T

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EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012                                    UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – Correggio – President Hotel – 20/02/2013
QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            31

     VERIFICA AI SENSI ART. 3 COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SA – CLASSE 2

                                                                                             T = 1,0 sec.
                                                                                             SA = 50/70% g

                                                                                              VALORI DI PROGETTO
                                                                                              NTC 2008
                                                                                              T = 1,0 sec.
                                                                                              SAD = 25% g !!!!!!!!!!!!!

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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            32

     VERIFICA AI SENSI ART. 3 COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SA – CLASSE 2

     STUDIO CURLI • INGEGNERIA – ARCHITETTURA – AMBIENTE • via Fiordibelli, 3 – Reggio Emilia - +39.0522.435317 - fax +39.0522.1549370
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EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012                                     UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – Correggio – President Hotel – 20/02/2013
QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                             33

     VERIFICA AI SENSI ART. 3 COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SA – CLASSE 2
COMUNI RE                                                                                                      Il dato definitivo
SENZA OBBLIGO                                                                                                  sarà licenziato a
DI VERIFICA DI                                                                                                 giorni dal
SICUREZZA:                                                                                                     Gruppo di
ROLO                                                                                                           Esperti istituito
                                                                                                               con l’ord. 58.
COMUNI RE                                                                                                      La superficie di
SUL CONFINE:                                                                                                   esclusione sarà
FABBRICO                                                                                                       identificata
REGGIOLO                                                                                                       punto per punto.
                                                                                                               Potranno in ogni
COMUNI RE CON                                                                                                  caso essere
OBBLIGO DI                                                                                                     realizzati studi
VERIFICA DI                                                                                                    che valutino
SICUREZZA:                                                                                                     casi specifici
                                                                                                               nelle zone di
CAMPAGNOLA
                                                                                                               bordo (1~2 km)
CORREGGIO
NOVELLARA
RIO SALICETO
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EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012                                    UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – Correggio – President Hotel – 20/02/2013
QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            34

                                        FASE 2 - CASI STUDIO

                              ELEMENTO STRUTTURALE XX
                              FATTORE DI SICUREZZA = 1.65 (=165%)

                              ELEMENTO STRUTTURALE YY
                              FATTORE DI SICUREZZA = 0.71 (=71%)

                              ELEMENTO STRUTTURALE ZZ
                              FATTORE DI SICUREZZA = 0.32 (=32%) !!!!

                              ORGANISMO STRUTTURALE
                              FATTORE DI SICUREZZA = 0.32 (=32%)

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            PRESENTAZIONE DOMANDE DI RISARCIMENTO – PORTALE SFINGE

   https://sfingesisma.regione.emilia-romagna.it/sfinge_si/aziende/WebLogin/

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QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO                                                                                            36

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                                                 CONCLUSIONI

   • Verifiche di sicurezza da effettuarsi entro in 7 giugno 2013

   • Contributi per la ricostruzione degli immobili al 100% incluse le opere di
     miglioramento sismico

   • Permessi di costruire in deroga concessi per interventi di
     ricostruzione/riparazione

   • Esteso anche ai comuni di Reggio Emilia e Campegine nel caso di nesso
     di causalità fra danni subiti e sisma degli obblighi della legge 122/2012

   • Specifica campo di applicazione MUDE / SFINGE

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                                   GRAZIE DELL’ATTENZIONE

                                                 dott. ing. Stefano Curli

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Ordinanza n. 15 del 15/02/2013:
Rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza
         n. 57 del 12/10/2012

Sintesi dei principali contenuti della nuova Ordinanza n.
                          15/2013

                        Correggio (RE)
                       20 Febbraio 2013
Premessa di carattere generale

La nuova Ordinanza n. 15/2013 recepisce quanto disposto dal D.L. n. 1/2013,
convertito con l. n. 11/2013, e attuato con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 Febbraio 2013, recante “Aggiornamento della misura
dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel
maggio 2012”.

In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. e) di tale ultimo decreto porta al 100% il
contributo riconosciuto ai titolari di attività produttive, ovvero a colui che
per legge o per contratto o sulla base di un altro titolo giuridico valido al
momento della perizia sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la
ricostruzione delle unità immobiliari che alla data del sisma risultavano
adibite all’esercizio dell’attività produttiva.

                                                                                  2
Premessa di carattere generale

La modifica all’entità del contributo concerne esclusivamente gli immobili, ferme
 restando le precedenti percentuali previste dall’Ord. 57 per le altre categorie di beni.
E pertanto, il contributo a fondo perduto è pari a:
 100% del costo riconosciuto ammissibile dal S.I.I., per gli interventi sugli immobili
 (50% se l’immobile era sfitto e in corso di costruzione al momento del sisma);
 80% del costo riconosciuto ammissibile dal S.I.I., per gli interventi sui beni mobili
 strumentali;
 50% del costo riconosciuto ammissibile dal S.I.I., per gli interventi relativi al riacquisto
 e al ripristino delle scorte (al netto di una franchigia pari al 20%);
 50% del costo riconosciuto ammissibile dal S.I.I., per gli interventi di delocalizzazione
 temporanea.

Sulle domande già presentate l’intensità del contributo per i beni immobili sarà
 adeguata d’ufficio.

                                                                                                 3
Termine di presentazione delle domande di
                     contributo ex Ord. 57 e s.m.i.

Il termine di presentazione delle domande di contributo ex
Ordinanza 57 (e s.m.i.) viene prorogato al 31 Dicembre 2013 (art.
8, comma 1).

(Il precedente termine di scadenza era previsto per il 15 Maggio 2013)

                                                                         4
Soggetti beneficiari (art. 1, comma 3)

La nuova Ordinanza n. 15/2013, pur mantenendo ferma la condizione per cui,
ai fini dell’ottenimento del contributo, il proprietario di un immobile
danneggiato è tenuto a dimostrarne l’utilizzo produttivo, mediante
l’allegazione di un contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d’uso
regolarmente registrato nei 36 mesi antecedenti al sisma, ammette, altresì, la
possibilità di accedere al contributo anche per mezzo di un contratto di
comodato d’uso non registrato al momento del sisma.

In tal caso deve essere dimostrato che l’immobile è sede o era sede di attività
produttiva nei 36 mesi precedenti al sisma, come da visura camerale e/o da
utenze/polizze assicurative intestate all’attività medesima.

                                                                              5
Spese tecniche
              (art.4, comma 7; Paragrafo 4.1.3. Linee Guida)

Tale norma richiama espressamente, ai fini del contributo per le spese tecniche, il
Protocollo siglato tra la Regione Emilia Romagna e gli ordini professionali in data
15/02/2013.

Ferme restando le percentuali previste dalla precedente Ordinanza 57 (art. 4, comma
7), mediante il richiamo all’anzidetto Protocollo, vengono individuate le voci escluse
dalle spese tecniche che devono, invece, essere ricomprese nel costo dell’intervento
relativo all’immobile. Tra queste:
 le spese per le pratiche di accatastamento;
 le spese per le indagini e i prelievi per la valutazione delle caratteristiche dei terreni
e dei materiali da costruzione;
 le spese per le relazioni ambientali e paesaggistiche;
 le spese per il progetto e la direzione lavori impianti nel caso di edifici demoliti e
ricostruiti o adeguati sismicamente ai sensi dell’Ord. 86/2012;
 le spese per i rilievi geometrici dell’edificio e delle singole unità immobiliari e relativa
informatizzazione;
 le spese per la valutazione di conformità con zonizzazione acustica (par. 4.1.3. linee
guida).
                                                                                             6
Spese tecniche
           (art.4, comma 7; Paragrafo 4.1.3. Linee Guida)

Le suddette voci non possono superare:
il 4% del costo degli interventi, qualora tale costo sia di importo minore o
uguale a 40.000,00 euro;
 il 3% del costo dell’intervento, sull’importo eccedente 40.000,00 euro e
fino a 100.000,00 euro;
 il 2% del costo dell’intervento sull’importo eccedente 100.000,00 euro e
fino a 250.000,00.

Non si applicano incrementi per costi dell’intervento superiore a €250.000,00
Il contributo minimo riconosciuto sugli onorari e sulle spese connesse agli
interventi immobiliari è, comunque, pari a 2.000.00 euro.

Infine, tali spese vengono espressamente incluse anche nell’ambito delle voci
di spesa ammissibili concernenti gli interventi relativi ai beni mobili
strumentali (par. 5.1.2 linee guida) e alle scorte (par. 6.1.2. linee guida).

                                                                            7
Spese tecniche
          (art. 4, comma 7; Paragrafo 4.1.3. Linee Guida)

Tale articolo introduce, infine, la possibilità di riconoscere compensi, coperti
da contributo, agli amministratori di condominio o di consorzi
appositamente costituiti tra proprietari per la gestione di interventi unitari.

Detti compensi sono riconosciuti nel limite massimo del:
 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importi fino a
200.000,00 euro;
 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000,00
euro fino a 500.000,00 euro;
 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importi superiori a
500.000,00 euro.

A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.

                                                                               8
Spese ammissibili
                  (paragrafi 5.1.2 e 6.1.2. linee guida)

Tra le voci di spesa ammissibili:

nell’ambito degli interventi relativi ai beni mobili strumentali vengono
espressamente riconosciute, oltre alle spese per l’acquisto dei beni nuovi o
usati e le spese relative al collaudo e alla riparazione dei beni danneggiati
(tutte già individuate dalla precedente Ord. n. 57), anche le spese connesse al
trasporto e al montaggio dei beni nuovi o usati, nonché le anzidette spese
tecniche (paragrafo 5.1.2. linee guida);

 nell’ambito degli interventi relativi alle scorte vengono, invece,
espressamente riconosciute le spese di acquisto delle materie prime e le
spese di manodopera aziendale connesse al ripristino dei semilavorati e dei
prodotti finiti, oltre alle anzidette spese tecniche (paragrafo 6.1.2 linee guida).

                                                                                  9
Varianti al progetto allegato alla domanda di contributo
                       (art. 4, comma 10)

Nel corso dell’esecuzione sono ammesse eventuali varianti al progetto
presentato al S.I.I., sia in aumento, sia in diminuzione rispetto al contributo
richiesto.

Nulla è cambiato con riferimento a tale ultima ipotesi, per la quale è previsto
che il contributo verrà riproporzionato sulla base delle spese effettivamente
sostenute e rendicontate, in sede di liquidazione.

Viene, invece, introdotta una soglia massima di variazione con riferimento
alle modifiche che comportino un aumento del contributo. Queste ultime,
debitamente motivate e approvate dal nucleo di valutazione del S.I.I.,
dovranno essere contenute entro 1/5 dell’importo degli interventi già
ammessi a contributo e, comunque, entro il limite del danno riconosciuto in
perizia.

                                                                             10
Presentazione delle domande (Art. 8)

Per le Imprese che hanno subito danni riconducibili a diverse tipologie di
beni (immobili, mobili strumentali, scorte, delocalizzazioni) è consentito:

Presentare un’unica domanda per tutte le tipologie di danni;

Presentare un’unica domanda per tutte le tipologie di danni riferiti ad
ogni unità locale o corpo aziendale nel caso di imprese agricole;

Presentare, per ogni unità locale, due domande di cui una riferita agli
immobili e una riferita a beni strumentali, scorte delocalizzazioni
temporanee.

                                                                         11
Presentazione delle domande (Art. 8)

Nel caso in cui l’Impresa intenda presentare più domande, ogni domanda
dovrà essere corredata da una relazione sintetica contenente il quadro
definito dei danneggiamenti subiti e la descrizione degli interventi di
ripristino e/ ricostruzione previsti per assicurare la ripresa dell’attività
produttiva, compreso il quadro dei livelli occupazionali, con riferimento:

agli interventi ancora da presentare;

agli interventi oggetto di precedente concessione ai sensi della medesima
Ordinanza (art. 8, comma 5).

In caso di polizze assicurative sui beni danneggiati, ogni domanda dovrà
contenere l’entità del risarcimento assicurativo relativo ai beni oggetto della
domanda (art. 8, comma 5).
                                                                             12
Presentazione delle domande (Art. 8)

Con riferimento a situazioni aziendali di particolare complessità
connesse all’attività dell’Impresa e ai danneggiamenti subiti, nonché a
situazioni di conduzione condominiale degli immobili, i soggetti legittimati
alla presentazione della domanda di contributo possono richiedere al
S.I.I., attraverso una relazione motivata, una diversa modalità di
presentazione delle domande.

Tale possibilità potrà essere accordata previo parere positivo del nucleo di
valutazione, entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta (art. 8,
comma 5).

                                                                          13
Presentazione delle domande (Art. 8)

La domanda compilata sull’applicativo Sfinge, oltre a tutti gli allegati previsti
dalla precedente Ord. n. 57, dovrà, inoltre, contenere:
• La dichiarazione del beneficiario che i fornitori, i prestatori di servizi e le
Imprese che eseguono i lavori edilizi o le altre tipologie di forniture ai sensi
dell’art. 5bis D.L. 74/2012, sono inseriti o hanno presentato domanda di
inserimento negli elenchi delle Imprese non soggette a tentativo di
infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture;
• la dichiarazione del beneficiario che gli operatori economici che eseguono
attività qualificabili come lavori, prestazioni di servizi o che forniscono beni,
per le categorie previste dall’art. 5bis D.L. 74/2012 e dall’Ord. n. 91/2012 e
s.m.i., anteriormente alla stipula del contratto con il beneficiario o,
comunque, anteriormente all’inizio delle attività commissionate hanno
comunicato o comunicheranno alla Prefettura competente per territorio il
piano dei sub-affidamenti di lavori, forniture o servizi che intendono
effettuare ai fini dell’esecuzione della commessa, con indicazione dei soggetti
sub-affidatari nonché dell’oggetto e dell’importo del sub-affidamento;
                                                                               14
Presentazione delle domande (Art. 8)

La domanda compilata sull’applicativo Sfinge, oltre a tutti gli allegati previsti
dalla precedente Ord. n. 57, dovrà, inoltre, contenere:
nel caso in cui un immobile sia stato acquistato in data successiva al sisma:
• l’atto notarile o la dichiarazione sottoscritta dalle parti di essere a
conoscenza che l’immobile venduto potrebbe essere oggetto di contributo ai
sensi dell’Ordinanza n. 57 e s.m.i. e che il prezzo della compravendita tiene
conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del
venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;
• l’atto notarile o dichiarazione delle parti sull’esistenza di una polizza
assicurativa sull’immobile al momento del sisma. In tal caso il contributo
concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza
che sussisteva al momento del sisma.

Viene, pertanto, confermato l’orientamento del S.I.I. relativo alla possibilità di
accedere al contributo anche in relazione agli immobili acquistati in data
successiva al sisma.
                                                                                15
Erogazione dei contributi (Artt. 14-15 e 16)

Tali articoli prevedono nuove modalità e, in particolare, nuove soglie di stati
di avanzamento dei lavori, per l’erogazione dei contributi per gli interventi
relativi agli immobili (art. 14), ai beni mobili strumentali (art. 15), alle scorte e
alle delocalizzazioni (art. 16).

L’erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 erogazioni per stati di avanzamento, nel numero massimo di 4
comprensivo del saldo finale, asseverati dal direttore dei lavori o dal tecnico
incaricato e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative
modalità/quietanze di pagamento;
 erogazione in un’unica soluzione, qualora gli interventi siano già stati
interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa,
di eventuali quietanze di pagamento nel caso di spese sostenute dal
beneficiario, e di asseverazione di ultimazione dei lavori da parte del
direttore degli stessi o del tecnico incaricato.

                                                                                    16
Erogazione dei contributi (Artt. 14-15 e 16)

Qualora si scelga l’erogazione del contributo per singoli stati di
avanzamento dei lavori, questi ultimi dovranno rappresentare una spesa
pari ad almeno:

- il 20% del costo ammesso per gli interventi inferiori ad 1 milione di
euro;

- il 10% del costo ammesso per gli interventi superiori ad 1 milione di
euro.

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