Intestazione - Studio Legale ...

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SENTENZA

Tribunale sez. I - Salerno, 16/03/2020, n. 933

Intestazione
                R E P U B B L I C A    I T A L I A N A
                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                        Il Tribunale di Salerno
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona della
Dott.ssa Valentina Ferrara, in funzione di giudice di appello, ha
pronunciato la seguente
                                SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 5867 / 2011 avente ad oggetto: appello
                                  TRA
Sa. Ma. (N. a Salerno il --omissis--), Sa. Lu. (n. a Salerno
--omissis--) rappresentati e difesi, in virtù di procura apposta in
calce alla comparsa di costituzione volontaria, dall' Avv.to Carlo
Annunziata, presso il cui studio sito in Salerno, elettivamente
domicilia
                                                        - Appellante -
                                   E
Fr. Ma. rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta in calce
alla comparsa di costituzione, dall'Avv.to Raffaele Caggiano, presso
il cui studio sito in Salerno, elettivamente domicilia
                             Appellata e appellante in via incidentale
E
CONDOMINIO VIA GUAIFERIO n. 37 in persona dell'Amministratore p.t.,
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di
costituzione e risposta del giudizio di primo grado, dall'Avv.
Rpodolfo D'Ascoli , presso il cui studio elettivamente domicilia.
- Appellato -
NONCHÉ
ASSICURAZIONI GENERALI SPA con sede in Trieste in persona della
Procuratrice Speciale Generali Business Solutions SpA rappresentata e
difesa dall'Avv. Cesare Speranza
Appellato
EDILGRAMMA DI Fa. Gr.
Appellato Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e verbale dell'udienza del 27-11-2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo novellato con legge 18.06.2009 n. 69, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 19.06.2009, entrata in vigore il 04.07.2009, in quanto le predette
disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla
data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 l. n. 69/09, che detta le disposizioni
transitorie).

Con atto di citazione regolarmente notificato Sa. Fra. proponeva appello avverso la
sentenza n. 5804/2010 resa dal Giudice di pace di Salerno, pubblicata il 13/12/2010, a
definizione del giudizio iscritto all'R.G. n. 1963/2009 promosso da Fr. Ma. con la quale
veniva accolta la domanda proposta da quest'ultima nei confronti di Sa. Fr. ritenendolo
unico responsabile dei danni da infiltrazioni di acqua causati alla Fr. condannandolo al
pagamento della somma di euro 2.100 oltre alla esecuzione dei lavori di manutenzione e
ripristino della terrazza; veniva rigettata la domanda proposta nei confronti del Condominio
di Via Guaiferio 37 in Salerno. Riteneva l'appellante che la sentenza impugnata doveva
essere riformata poiché pronunciata sulla base di una serie di errori afferenti all'espletata
CTU; in particolare chiedeva : via preliminare, sospendere la esecutorietà della sentenza
appellata, avendo il Condominio, la Signora Fr. già intrapreso procedura esecutiva nei
confronti dell'odierno appellante; - respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed
eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei dedotti motivi,
disporre la rinnovazione della CTU al fine di valutare correttamente se la terrazza a livello
dell'appellante ha funzione di copertura e, comunque, accogliere il presente appello e in
riforma totale della sentenza appellata, statuire e dichiarare la nullità della sentenza di
primo grado, il difetto di legittimazione passiva del Signor Sa. Fr., la legittimazione attiva
del Condominio di Vicolo G., l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo per i fatti di causa e,
comunque, ex art 1667 c.c. della ditta Edilgramma del Signor Fa. Gr.; - in ogni caso e,
comunque, rigettare ogni domanda proposta dalla Signora Fr. Ma. nei confronti
dell'odierno appellante in quanto infondate, inammissibili e/i improponibili e non provate; -
in via gradata, qualora accertasse una qualsiasi responsabilità del Signor Sa., ripartirla
secondo i criteri dell'art 1126 c.c.; - condannare la Signora Fr. Ma. al pagamento delle
spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario del 12,5%, cassa avvocati ed iva
del doppio grado di giudizio. In via istruttoria chiedeva la rinnovazione della ctu.

Si costituiva Fr. Ma. chiedendo il rigetto dell'appello; evidenziava che corretta era stata la
vocatio in jus dal condominio atteso che non è da escludere la natura condominiale del
terrazzo di copertura come risulta dalla circostanza che con assemblea straordinaria del
25.9.2008 il condominio per cercare di risolvere i problemi di infiltrazione lamentati dalla
Fr. aveva appaltato i lavori per la ristrutturazione straordinaria del terrazzo di proprietà del
Sarno avente ad oggetto la sostituzione della pluviale condominiale; inoltre il comune di
Sa. con nota del 5.2.2010 prot. N. 220 aveva diffidato sia il Sarno che il condominio alla
esecuzione dei lavori;

ritenuta legittima la vocatio in jus del condominio, nell'ipotesi di accoglimento anche
parziale dell'appello principale, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella
parte in cui la Fr. è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore del
Condominio chiedendone la restituzione.
Si costituiva il condominio chiedendo il rigetto dell'appello; in particolare evidenziava che il
terrazzamento dal quale sarebbero derivate le infiltrazioni risulta totalmente avulso dalla
funzione e dalla qualificazione di lastrico solare rispetto alla verticale del fabbricato.
Chiedeva dichiararsi l'assenza di responsabilità del Condominio vicolo G. per i fatti di
causa essendo acclarata la sua estraneità rispetto alla lite intercorsa tra il sig. Sa. Fr.,
proprietario esclusivo del terrazzo dal quale provengono le infiltrazioni, e la sig.ra Fr. Ma.,
proprietaria dell'appartamento danneggiato sottostante al terrazzo il tutto con vittoria di
spese del doppio grado.

Si costituiva Generali Spa chiedendo di dichiarare la inoperatività della polizza assicurativa
stipulata dal Condominio in mancanza di accidentalità.

L'impresa Edilgramma di Fa. Gr. è rimasta contumace.

Instaurato il contraddittorio, disposta la rinnovazione della CTU e successivamente
revocata, la causa, dopo il mutamento del Giudice relatore, veniva riservata per la
decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

L'appello proposto è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Il primo e il secondo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente: il sig.
Sa. ha dedotto che il Giudice di Pace di Salerno avrebbe errato nel motivare la sentenza
nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva del Condominio ritenendo che la
terrazza dell'appellante non costituisce lastrico solare; inoltre la sentenza è errata nella
parte in cui recepisce acriticamente le conclusioni del consulente senza precisare il perché
la terrazza a livello dell'appellante sebbene svolga la funzione di copertura degli immobili
sottostanti non sia parificata a tutti gli effetti di legge al lastrico solare. Quindi dalla esatta
qualificazione del terrazzo come lastrico solare consegue l'applicazione degli artt.
1117,1126 e 2043 c.c.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale per individuare la disciplina corretta da
applicare in ordine al riparto delle spese è necessario chiarire se ci troviamo di fronte ad
un balcone aggettante o ad un terrazzo a livello cui è equiparato il lastrico solare.

Sul punto la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha chiarito pacificamente che i
balconi aggettanti costituiscono prolungamenti delle corrispondenti unità immobiliari e
appartengono in via esclusiva ai proprietari di queste, non avendo né funzione divisoria tra
i piani né fungendo da copertura del piano inferiore; le spese di manutenzione relative a
tali balconi, qualora questi non presentino rivestimenti esterni pregiati o fregi decorativi,
non devono essere suddivise fra i condomini, bensì devono essere supportate solo dai
singoli proprietari (Tribunale Roma, 23/10/2018; Cassazione civile sez. II, 02/02/2016,
n.1990).

Il terrazzo a livello non è menzionato in nessuna norma del codice civile; l' art. 1117 c.c.
mentre menziona tra i beni comuni (per attitudine oggettiva al godimento comune e per
concreta destinazione al servizio di tutti i condòmini) i tetti e i lastrici solari, i quali sono
parti essenziali per l'esistenza del fabbricato, in quanto per la struttura e per la funzione
servono da copertura all'edificio e da protezione per i piani o per le porzioni di piano
sottostanti dagli agenti atmosferici, non fa espresso riferimento alle terrazze a livello.

Di queste ultime, una recente giurisprudenza di legittimità ha detto che esse, pur offrendo,
rispetto al lastrico, utilità ulteriori, quali il comodo accesso e la possibilità di trattenersi,
svolgono, pur sempre, anche le medesime funzioni di copertura dell'edificio e di protezione
dagli agenti atmosferici e devono, perciò, ritenersi di proprietà comune ai sensi dell' art.
1117, n. 1, cod. civ., rimanendo attribuite in condominio ai proprietari delle singole unità
immobiliari ed essendo passibili (al pari, del resto, del lastrico solare) di "uso esclusivo",
del quale, però, l'art. 1126 cod. civ. non specifica la natura giuridica (reale o personale),
ma, in mancanza di titolo attributivo di un siffatto uso esclusivo, vale, per entrambi i beni,
la regola generale del regime di comunione, stante la funzione della superficie così del
lastrico solare come della terrazza a livello e dato che tale regime non e` escluso dal solo
fatto che dal bene uno o piu` comproprietari traggano utilità maggiori rispetto agli altri
(senza, per altro, che possa risultare "determinante la semplice considerazione della
terrazza a livello come pertinenza dell'appartamento da cui vi si accede, in quanto ciò
supporrebbe l'autonomia ontologica della terrazza e l'esistenza del diritto reale su di essa,
che consenta la sua destinazione al servizio dell'appartamento stesso, in difformità
dall'attribuzione ex art. 1117 cod. civ., laddove, a norma dell'art. 819 cod. civ., la
destinazione al servizio pertinenziale non pregiudica i diritti dei terzi, e quindi, non può
pregiudicare i diritti dei condòmini sulla cosa comune": cfr. Cass. ord., 23 agosto 2017, n.
20287).

La preliminare distinzione fra terrazza a livello e lastrico solare, ai fini della classificazione
o meno del bene conteso fra quelli ricompresi nell'elenco di cui al menzionato art. 1117
cod. civ., e` stata, invece, ripetutamente valorizzata da una precedente, consolidata
giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, per terrazza a livello deve intendersi, in un
edificio condominiale, una superficie piana scoperta (delimitata, all'intorno, da balaustre,
ringhiere o muretti che la rendano praticabile e suscettibile di autonoma fruizione) posta
alla sommità di alcuni vani e, nel contempo, sullo stesso piano di altri, dei quali costituisce
parte integrante strutturalmente e funzionalmente, così da doverla ritenere, per il modo in
cui è stata realizzata, destinata non solo e non tanto a coprire una parte del fabbricato,
ma, soprattutto, a dare possibilità di espansione e di ulteriore comodità al vano del quale è
contigua, costituendone una proiezione all'aperto, mentre il lastrico solare, al pari del tetto,
assolve essenzialmente la funzione di copertura dell'edificio, di cui forma parte integrante
sia sotto il profilo meramente materiale, sia sotto il profilo giuridico, sicché, quando ricorra
la descritta situazione di accessorietà, la funzione di copertura della verticale sottostante
svolta dalla terrazza è secondaria e va affermata, se dal titolo non risulti il contrario,
l'appartenenza di quest'ultima allo stesso proprietario dell'alloggio contiguo, di cui sia parte
integrante (cfr. Cass., 18 agosto 1990, n. 8394; Cass., 28 aprile 1986, n. 2924; Cass., 22
aprile 1994, n. 3832).
Orbene tanto premesso è evidente che la qualificazione in un senso piuttosto che in un
altro del terrazzo di proprietà dell'appellante ha delle conseguenze sul regime del riparto
delle spese.

Dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza espletata in primo grado ad
avviso del Giudicante non si nutrono dubbi sulla qualificazione della porzione di fabbricato
che ha causato le infiltrazioni come terrazzo a livello di uso esclusivo dell'appellante. Infatti
risulta che il terrazzo presenta una parte coperta (loggia) da cui derivano le infiltrazioni nel
salone dell'appartamento posto al secondo piano e una parte scoperta, dalla quale
provengono le infiltrazioni alla loggia del piano inferiore, delimitata, all'intorno, da mura che
la rendano praticabile e suscettibile di autonoma fruizione strutturalmente e
funzionalmente destinata non solo e non tanto a coprire una parte del fabbricato, ma,
soprattutto, a dare possibilità di espansione e di ulteriore comodità al vano del quale è
contigua, costituendone una proiezione all'aperto. Qualificata come terrazzo a livello e non
come balcone in quanto non ne presenta le caratteristiche, ne consegue che trova
applicazione l'art. 1126 c.c..

Sul punto si richiama un recentissimo arresto della Suprema Corte, sulla ripartizione delle
spese per i danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante al lastrico solare, che ha
stabilito: " questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che, in tema di condominio negli edifici,
qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i
condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il
proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell' art. 2051 c.c., sia il
condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla
conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130 c.c., comma
1, n. 4, nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuta a
provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di
norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del
danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di
ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuraio esclusivo del lastrico (o
della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio (Cassazione civile sez. II,
17/01/2020, n.951; sentenza n. 9449 del 10/05/2016, Rv. 639821; conf., Sez. 2, n. 3239,
7/2/2017).

Alla applicazione del criterio di riparto previsto dall'art. 1126 cc consegue la corretta
vocatio in jus del condominio essendo legittimato passivo.

Per il ripristino delle opere danneggiate il ctu ha quantificato i lavori necessari in euro
1.600 dettagliatamente descritti nel computo estimativo allegato alla ctu. Detta somma
andrà ripartita per 1/3 a carico degli eredi Sa. e per 2/3 a carico del condominio.

La compagnia assicurativa eccepisce la inoperatività della polizza.

L'eccezione è fondata. La Sezione C della polizza prevede la copertura " dei danni diretti e
materiali al fabbricato stesso derivanti da spargimento di acqua avvenuto a seguito di
rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al
servizio del fabbricato assicurato o del maggior immobile del quale lo stesso forma
eventualmente parte" (art. 1.1 sezione C); inoltre l'art. 1.2 prevede: " la Società si obbliga
fino a concorrenza delle somme indicate in polizza per la responsabilità civile a tenere
indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai
sensi di legge , a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi ,
compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed
animali in conseguenza di spargimenti d'acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale
degli impianti idrici , igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del
fabbricato assicurato o del maggior immobile del quale lo stesso forma eventualmente
parte".

Nel caso di specie difettano i requisiti della accidentalità, della involontarietà e della rottura
degli impianti poiché, come risulta dalla consulenza, le infiltrazioni sono dovute a cattivo
stato di manutenzione del terrazzo.

Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha dedotto la violazione del principio di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cpc) avendo il Giudice di Pace
liquidato euro 500.00 in via equitativa in favore della Fr il danno al decoro dell'immobile e
da stress, danni non richiesti dalla odierna appellata.

Tale profilo di censura che evoca la violazione dell'art. 112 c.p.c. non appare meritevole di
accoglimento. Infatti, posto che l'odierna appellata aveva domandato il risarcimento dei
"danni tutti, patiti e patiendi... oltre gli ulteriori danni per le causali di cui al presente atto,
da liquidarsi secondo l'apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito, anche secondo equità" non
viene in rilievo una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di
cui all'art. 112 c.p.c., poiché il giudice del merito si è, per l'appunto, pronunciato su
domanda espressa della parte. Del resto, in tema di risarcimento dei danni da
responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale
dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un
soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato
comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno
originate da quella condotta (Cass., 31 agosto 2011, n. 17879).

Venendo all'appello incidentale spiegato da Fr. Ma. con il quale si chiede la riforma della
sentenza nella parte in cui la Franco è stata condannata al pagamento nella misura del
50% delle spese processuali in favore del condominio dovendosene disporre la
restituzione, si osserva che la diversa qualificazione della porzione di fabbricato come
terrazzo a livello e il diverso riparto delle spese sulla scorta dei criteri di cui all' art. 1126
c.c. comportano l'accoglimento dell'appello incidentale. Infatti correttamente veniva
evocato in giudizio il condominio quale ulteriore legittimato passivo oltre a Sa. Fr..

L'accoglimento dell'appello incidentale comporta la riforma del capo della sentenza relativo
alle spese nella parte in cui Fr. Ma. veniva condannata al pagamento delle spese
processuali in favore del condominio.
In virtù di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è parzialmente fondato e
pertanto la sentenza va riformata nella parte in cui riconosce come unico responsabile
l'odierno appellante.

L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza di primo grado anche
relativamente al capo sulle spese dovendosi condannare il condominio e gli eredi Sa. al
pagamento in favore di Fr. Ma. nella misura del 50% ciascuno dell'importo liquidato nella
sentenza di primo grado, mentre deve essere revocata la condanna del solo Sa. al
pagamento complessivo di euro 800.00 in favore di Fr. Ma..

Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono il criterio generale della
soccombenza e sono poste quindi a carico del Condominio nei rapporti con la compagnia
di assicurazione; nei rapporti tra il condominio e gli eredi Sa. tenuto conto del parziale
accoglimento dell'appello le spese vanno compensate nella misura del 50% ponendosi il
residuo 50% a carico del condominio liquidate tenendo presente la natura, il valore (fino
ad E 5.200) e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria,
si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato
con D.M. n. 37/2018); nei rapporti tra l'appellante principale, il condominio e l'appellante
incidentale le spese vanno poste a carico dell'appellante nella misura di 1/3 e a carico del
condominio nella misura di 2/3

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed
eccezione, così decide:

1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da Sa. Ma. e Sa. Lu. e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n.5804/2010 del Giudice di Pace di Salerno, dichiara Sa. Ma. e Sa. Lu. e il
Condominio di via G. - tenuti nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3 - alla esecuzione dei
lavori di ripristino per l'eliminazione dei danni provocati nell'immobile di Fr. Ma..

2) Dichiara la inoperatività della polizza assicurativa.

3) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto in riforma del capo sulle spese processuali
revoca la condanna alle spese a carico di Fr. Ma., condannando Sa. Ma. e Sa. Lu. e il
condominio al pagamento delle spese di lite del primo grado nella misura del 50%
ciascuno in favore di Fr. Ma..

4) Condanna il Condominio di via G. al pagamento, in favore di Assicurazioni Generali Spa
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi E 1.100 (di cui
euro 400.00 per la fase di studio, euro 300.00 per la fase introduttiva e euro 400.00 per la
fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
I.V.A. eC.P.A..
5) Compensa nella misura del 50% le spese processuali nei rapporti tra gli eredi Sa. e il
condominio ponendosi il residuo 50% a carico del condominio liquidate in euro 1.6717,50
anziché euro 3.235,00 (euro 875 per la fase di studio, euro 740 per la fase introduttiva e
euro 1620 per la fase decisionale)

6) nei rapporti tra l'appellante principale, il condominio e l'appellante incidentale pone le
spese in favore di Fr. Ma. liquidate in euro 3.235,00 ( euro 875 per la fase di studio, euro
740 per la fase introduttiva e euro 1620 per la fase decisionale) a carico dell'appellante
nella misura di 1/3 pari ad euro 1.078,33 e a carico del condominio nella misura di 2/3 pari
ad euro 2.156,66 oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Salerno il 13.3.2020

Depositata in Cancelleria il 16/03/2020

FRANCESCO MARIA DENARO            © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2021   10/03/2021
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