BONUS MOBILI 2013 LA GUIDA PER I CLIENTI

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BONUS MOBILI 2013
                                LA GUIDA PER I CLIENTI

La guida è redatta da Federmobili - Federazione Nazionale Negozi di Arredamento-
in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia

Quanto riportato nella presente guida è da intendersi ad uso puramente informativo. Le informazioni presenti
vengono rilasciate, anche per rispondere alla numerose richieste giunte, sulla base delle attuali conoscenze
e alla luce del Decreto-Legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2013 n.
90, in attesa dell’emanazione di circolari interpretative da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Data pubblicazione: 6 agosto 2013
1. INTRODUZIONE
Il Decreto Legge n. 63/2013 (convertito con modificazioni nella legge n. 90/13) ha previsto, per i
contribuenti che usufruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie, la possibilità di detrarre
dall’Irpef nella misura del 50% anche le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione fino a un importo massimo di 10.000 euro.
Federmobili, che insieme a Confcommercio Imprese per l’Italia e FederlegnoArredo ha contribuito
direttamente alla approvazione degli incentivi, ha realizzato questa guida al bonus mobili 2013 per offrire
ai propri soci e ai loro clienti uno strumento utile per sfruttare e gestire al meglio i nuovi incentivi e offrire
le corrette informazioni.
Per tutte le domande, richieste di chiarimento o di assistenza in merito agli incentivi, ricordiamo che è
possibile contattare direttamente il vostro rivenditore di fiducia o scrivere una email all’indirizzo
federmobili@federmobili.com

   Il bonus mobili è stato introdotto con un Decreto Legge pubblicato il 5 giugno 2013. In questa guida riportiamo
   tutti gli elementi relativi al bonus al momento certi, la procedura corretta e le diverse casistiche che possono
   verificarsi; andremo altresì a evidenziare anche elementi per i quali ancora non esiste una interpretazione
   univoca.

    2. LE INFORMAZIONI DI BASE
 Il Decreto Legge n. 63/2013 ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la detrazione IRPEF nella misura
     straordinaria del 50% (in luogo di quella ordinaria del 36%) per spese di ristrutturazione edilizie fino ad
     un ammontare non superiore a 96.000 euro (in luogo di quello ordinario di 48.000 euro)
 Il tetto massimo di spesa è di 96.000 euro, di cui è detraibile il 50% in dieci anni.
 È stato aggiunto un bonus per l’acquisto di mobili fino ad un massimo di spesa di 10.000 euro IVA
     compresa con una detrazione del 50% in dieci anni (il bonus di 10.000 euro per i mobili è ulteriore
     rispetto al tetto dei 96.000 euro per spese di ristrutturazione).
 Beneficiari del provvedimento sono tutte le persone fisiche che hanno in corso una pratica e sostenuto
     spese di ristrutturazione o manutenzione straordinaria a partire dal 26 giugno 2012.
 Il bonus riguarda l’acquisto di mobili destinati all’arredamento di immobili oggetto di una
     ristrutturazione.
 Sono compresi anche i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni. In
     attesa che l’Agenzia delle Entrate si esprima al riguardo, si può ritenere che l’agevolazione si limiti ai
     grandi elettrodomestici bianchi.
 Il bonus è destinato all’acquisto di tutti i tipi di arredo effettuati a partire dal 6 giugno 2013 e non oltre
     il 31 dicembre 2013 (fa fede la data del pagamento secondo il criterio di cassa).
 I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico “parlante” dal beneficiario o dai beneficiari della
     detrazione.

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3. I MOBILI COMPRESI NEL BONUS
Il Decreto fa riferimento genericamente ai “mobili”, senza ulteriori specifiche o esclusioni. Sono pertanto
ricompresi nella detrazione tutti i tipi di mobili, senza alcuna distinzione tra mobili fissi e mobili non fissi,
come erroneamente indicato da più parti.
Si possono pertanto intendere inclusi nel bonus tutti i tipi di prodotti che nella accezione comune vengono
intesi come mobili e arredamento, senza limitazione alcuna.
Sono inclusi anche i mobili artigianali e fatti su misura. Restano al momento in dubbio, invece, gli
apparecchi da illuminazione, le porte d’interni e i parquet, ma l’Agenzia si esprimerà a breve su questo
punto.
Sono sicuramente invece esclusi dal bonus i mobili usati comprati da privati, antiquari e rigattieri.
Ricordiamo infine che l'acquisto dei mobili non deve necessariamente essere abbinato ai locali
ristrutturati: è sufficiente che l’immobile sia oggetto di una ristrutturazione (ad esempio si può detrarre
l’acquisto di una cucina anche se la ristrutturazione riguarda il bagno).

    3.1 Elettrodomestici

Il 27 giugno è stato approvato dalla Camera un emendamento al decreto legge che estende il bonus mobili
anche ai grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) provvisti di etichetta
energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. L’estensione è stata confermata
anche dalla legge di conversione del decreto (legge 90/13).
Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate si esprima al riguardo, in linea con lo spirito originario del bonus
mobili e con il provvedimento approvato si può ritenere che l’agevolazione venga limitata ai grandi
elettrodomestici bianchi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie,
lavatrice, lavasciuga, forno.

    4. I BENEFICIARI
Possono usufruire del bonus mobili tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato, che abbiano in corso interventi di ristrutturazione
edilizia sulla propria unità immobiliare residenziale o rurale purché di tipo abitativo, con spese di
ristrutturazione sostenute a partire dal 26 giugno 2012 e che acquisteranno i mobili non oltre il 31
dicembre 2013.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui è
sostenuta la spesa e in quelli successivi. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota
spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme
eccedenti l’imposta.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

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Dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di età superiore a 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la
detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di
godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
■ proprietari o nudi proprietari
■ titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
■ locatari o comodatari
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di
acquisto dei materiali utilizzati.

    4.1 Familiari – conviventi

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme
restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al
proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

   Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il
   terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

In caso di separazione, una recente circolare della Agenzia delle Entrate, ha chiarito che il titolo idoneo
sull’immobile per usufruire della detrazione viene costituito dalla sentenza che assegna la casa ai uno dei
due coniugi.

    4.2 Trasferimento dell’immobile

La regola generale è che il diritto alla detrazione segue l’immobile venduto, a meno che le parti (venditore
e acquirente) si accordino in maniera diversa.
In caso di vendita la detrazione si trasferisce automaticamente all’acquirente, se il cedente intende
trattenere a sé il beneficio fiscale deve manifestarlo espressamente nell’atto di vendita.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha
diritto all’agevolazione se:
    •   è stato immesso nel possesso dell’immobile
    •   esegue gli interventi a proprio carico
    •   è stato registrato il compromesso
La detrazione si trasferisce anche in caso di donazione o permuta. In caso di decesso dell’avente diritto la
detrazione si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta
del bene.

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5. INTERVENTI PER I QUALI SI BENEFICIA DEL BONUS MOBILI
Il testo del Decreto Legge fa esplicito riferimento all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile
oggetto di ristrutturazione.
I lavori sulle unità immobiliari residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono quelli indicati
dall’articolo 16 bis del TUIR:
    a)      manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento
            conservativo e lavori di ristrutturazione edilizia delle parti comuni condominiali;
    b)      manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo e lavori di
            ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali;
    c)      ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
    d)      eliminazione delle barriere architettoniche;
    e)      misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
    f)      realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento
            acustico;
    g)      realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;
    h)      adozione di misure antisismiche;
    i)      bonifica dall'amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Si ritiene che il beneficio sia collegato principalmente agli interventi fatti su unità immobiliari residenziali.
Pertanto – come già evidenziato dalla Agenzia delle Entrate con la circolare 35/E del 2009 relativa alla
detrazione del 20% in 5 anni in vigore nel 2009 - sono esclusi dal beneficio gli acquisti fatti nei casi in cui gli
interventi di ristrutturazione abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici o siano relativi alla
manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o, infine, riguardino la realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali.

    5.1 Casistiche ed esempi

Manutenzione straordinaria. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed
integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.

   Esempi di manutenzione straordinaria:
   • installazione di ascensori e scale di sicurezza
   • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
   • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o infisso
   • rifacimento di scale e rampe
   • interventi finalizzati al risparmio energetico
   • recinzione dell’area privata
   • costruzione di scale interne

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Restauro e risanamento conservativo. Sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a
conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli
elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.

   Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo:
   • interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado
   • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
   • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Ristrutturazione edilizia. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a
trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o
in parte diverso dal precedente.

   Esempi di ristrutturazione edilizia:
   • demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile
   • modifica della facciata
   • realizzazione di una mansarda o di un balcone
   • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
   • apertura di nuove porte e finestre
   • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

Altri tipi di intervento. Possono essere detratte anche le spese volte ad evitare gli infortuni domestici, i
lavori relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell’inquinamento acustico, le spese relative all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di
compimento di atti illeciti e altre ancora (per l’elenco completo si rimanda alla guida pubblicata sul sito
dell’Agenzia delle Entrate).

   Esempi vari:
   • eliminazione barriere architettoniche
   • sostituzione o apposizione di cancellate o grate
   • porte blindate o rinforzate
   • sostituzione tubi del gas
   • installazione di impianti di energia rinnovabile

    6. LE TEMPISTICHE
Il Decreto Legge n. 63/2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 giugno 2013 ed è entrato in vigore il
6 giugno 2013.
Il bonus mobili, come detto, è destinato all’acquisto di tutti i tipi di arredo effettuati a partire dal 6 giugno
2013 e non oltre il 31 dicembre 2013 (fa fede la data del pagamento secondo il criterio di cassa).
In ogni caso per accedere al bonus mobili gli acquisti devono tassativamente essere fatti entro il 31
dicembre 2013; fa sempre fede il criterio di cassa.
Lo stesso intervallo temporale (6 giugno 2013 - 31 dicembre 2013) vale per le spese relative all’acquisto di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per i quali sia prevista l’etichetta
energetica, che come detto usufruiscono anch’esse del bonus mobili.

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6.1 Le diverse detrazioni possibili in base ai periodi di imposta

A seguito delle più recenti novità, introdotte dal decreto legge n. 83 del 2012 e dal decreto legge n. 63 del
2013, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia:
■ per il periodo d’imposta 2012, la misura della detrazione è pari:
− al 36% delle somme spese (bonifici effettuati) fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di
spesa di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare
− al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d’imposta, con un limite massimo
di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, tenendo conto delle spese effettuate fino al 25 giugno 2012.
Il contribuente che fino al 25 giugno 2012 ha già sostenuto spese per 48.000 euro e che, per interventi sullo
stesso immobile, ha speso altri 96.000 euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può decidere di
avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, in luogo della detrazione del
36% delle spese effettuate fino al 25 giugno;
■ per il periodo d’imposta 2013, la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di
spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei
lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti;
■ dal 1° gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per
unità immobiliare (salvo eventuali modifiche o ulteriori proroghe).

    7. I PAGAMENTI
Per usufruire del bonus mobili i pagamenti per i lavori di ristrutturazione e i pagamenti per l’acquisto di
mobili devono essere effettuati con bonifico parlante utilizzando la modulistica prevista per poter accedere
alle detrazioni fiscali.
Per i pagamenti relativi ai lavori di ristrutturazione (che devono essere stati effettuati dopo il 26 giugno
2012) è necessario che ci sia corrispondenza tra i lavori indicati in fattura e quelli effettivamente eseguiti,
altrimenti non sarà possibile avere diritto alla detrazione e al bonus mobili.

Ricordiamo che il bonus mobili permette esclusivamente una detrazione fiscale del 50% in dieci anni,
mentre non va a modificare l’aliquota IVA applicata a questa tipologia di beni, che resta confermata nel
21% (salvo eventuali futuri aumenti).

    7.1 Bonifico parlante

Il Bonifico parlante è un bonifico bancario o postale – anche online – da cui risulti:
    -   codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione
    -   codice fiscale o P.IVA dell’impresa beneficiaria del bonifico
    -   causale del versamento (ad esempio: fattura n° … - acquisto di mobili, detrazione del 50%, art. 16,
        comma 2, DL 63/2013)

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L’ordinante del bonifico deve essere il soggetto al quale è intestata la fattura o ricevuta comprovante le
spese per la ristrutturazione e la spesa di acquisto dei mobili.
In caso di più persone che vogliono beneficiare della detrazione, ad esempio coniugi, la fattura dovrà
riportare i codici fiscali di chi intende beneficiarne e il bonifico dovrà essere eseguito dagli stessi soggetti.
In ogni caso spetta al cliente comunicare alla propria banca l’intenzione di pagare con un bonifico parlante
per poter accedere alle detrazioni fiscali.
In caso di errore nel pagamento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto accortosi dell’errore può
eseguire un nuovo bonifico riportando in maniera corretta i dati richiesti.

    7.2 Credito al consumo

È possibile usufruire del bonus mobili anche pagando tramite finanziamento. In questo caso sarà il
rivenditore al momento del caricamento della pratica, ad indicare al cliente con le dovute modalità che si
tratta di acquisto per il quale verrà richiesta la detrazione.
Le società di credito al consumo stanno predisponendo le corrette procedure operative che verranno
comunicate a tutti i rivenditori convenzionati. Il credito al consumo consente al cliente di sgravarsi di alcuni
oneri procedurali e, tramite il pagamento dilazionato, di trarre maggior beneficio dalla detrazione fiscale
che avviene in dieci anni.

    8. LA DOCUMENTAZIONE
Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati
recentemente semplificati e ridotti.
In luogo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, è sufficiente indicare
nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal
detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il
controllo della detrazione.
I soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli
Uffici, i documenti indicati:
■ Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori
da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non
preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia
comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia
indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia
posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.
inoltre il contribuente è tenuto a conservare ed esibire ulteriori documenti, tra gli altri:
■ ricevute comprovanti le spese sostenute
■ ricevute dei bonifici di pagamento
■ domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
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■ ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
■ dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi
effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi.
Deve essere inoltre inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, una comunicazione (con
raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) informativa. La comunicazione non deve essere
effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non
prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.

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