IL SISTEMA TESSERA SANITARIA - Guida pratica per gli psicologi - Ordine Psicologi Lazio

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Ordine degli
                          Psicologi del Lazio

       IL SISTEMA
TESSERA SANITARIA
Guida pratica1 per gli psicologi
Ordine degli Psicologi del Lazio
Via del Conservatorio 91, 00186 Roma

Dicembre 2017

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INDICE    	3
  CHE COS’È IL SISTEMA TESSERA SANITARIA ....................... 4
  COSA FARE...................................................................................... 6
  L’ACCREDITAMENTO .................................................................... 10
  LA TRASMISSIONE DELLE SPESE ............................................ 16
  LA RISERVATEZZA DEI DATI ...................................................... 22

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1
CHE COS’È IL SISTEMA
  TESSERA SANITARIA

       4
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero
dell’Economia e Finanza del 1° settembre 2016 anche gli iscritti all’Albo
degli Psicologi hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente al Siste-
ma Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai propri pa-
zienti.
Il Sistema TS è un canale di comunicazione tra gli esercenti una profes-
sione sanitaria e l’Agenzia delle Entrate per l’attuazione del Progetto 730
precompilato.
Tale progetto prevede che l’Agenzia delle Entrate, attraverso tale canale,
possa acquisire tutti i dati per elaborare annualmente la dichiarazione
dei redditi precompilata per tutti i contribuenti.
In tal modo i cittadini, accedendo alla propria Area Riservata sul sito web
www.agenziaentrate.gov.it, potranno visualizzare il proprio modello 730
(o il proprio modello Unico Persone Fisiche) parzialmente precompilato
anche per ciò che riguarda le spese sanitarie per le quali la normativa
prevede la possibilità della detrazione fiscale ai fini Irpef.
Si tratta, dunque, di un progetto che si inserisce in un percorso di sempli-
ficazione fiscale a vantaggio dei contribuenti.

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2
    COSA FARE

6
Quali obblighi
Gli oneri connessi al Sistema TS riguardano:

1    L’accreditamento al portale www.sistemats.it: è un’operazione che
     va effettuata una sola volta e serve a dotarsi delle credenziali di
accesso.

2    La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai
     propri pazienti: l’invio dei dati deve essere concluso entro il 31 gen-
naio dell’anno successivo a quello in cui la spesa sanitaria è stata soste-
nuta dal paziente.

Chi sono i soggetti interessati
Ad essere interessati da tali oneri sono esclusivamente gli psicologi liberi
professionisti, cioè coloro che sono in possesso di partita Iva ed eserci-
tano la propria attività in autonomia professionale, a prescindere dal re-
gime fiscale scelto in occasione dell’avvio dell’attività (regime ordinario,
regime dei contribuenti minimi o regime forfettario).
Tra questi, l’obbligo di registrazione riguarda i soli professionisti che
erogano di fatto prestazioni sanitarie. In altre parole, la mera iscrizione
all’Albo e la titolarità di partita Iva non sono condizioni sufficienti per far
scattare l’obbligo di registrazione.
Sono dunque esclusi gli psicologi che non svolgono attività clinica ma
esercitano la propria attività esclusivamente in ambito non sanitario,
come ad esempio quello della psicologia del lavoro. Resta inteso che
tali professionisti saranno comunque interessati dall’obbligo dell’accre-
ditamento e della trasmissione delle spese nel caso in cui affiancassero
alla loro prevalente attività non clinica una residuale attività di natura
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sanitaria.
L’obbligo di registrazione al portale e quello di trasmissione delle spese
non riguarda inoltre gli psicologi che svolgono la propria attività in regi-
me di subordinazione lavorativa (rapporto di lavoro dipendente).
Sono esclusi dall’obbligo dell’accreditamento e della trasmissione del-
le spese, inoltre, i professionisti che esercitano l’attività intramoenia: a
livello fiscale, infatti, tale attività è equiparata al lavoro dipendente e i
professionisti che la esercitano non sono dotati di partita Iva.

      Attenzione!
      Uno psicologo non può svolgere prestazioni di tipo occasionale.

      Se non è munito di partita Iva non può registrarsi al Sistema TS.

      L’obbligo dell’apertura della partita Iva sorge ogniqualvolta la
      prestazione, a prescindere dalla durata e dal compenso, rientra
      tra quelle tipiche della professione per il cui esercizio è prevista
      l’iscrizione ad un Albo.

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Quali prestazioni trasmettere
Oggetto di trasmissione sono esclusivamente le prestazioni riconducibili
alla tipologia clinica sanitaria fatturate a persone fisiche, cioè ai pazienti.
Sulla base di questa regola generale, sono dunque escluse dall’obbligo di
trasmissione al Sistema TS quelle prestazioni che:
• pur erogate in regime di libera professione non sono sanitarie: ad
  esempio una docenza;
• pur avendo natura sanitaria non sono rivolte a persone fisiche: è il
  caso di uno sportello di sostegno psicologico fatturato a una scuola,
  a una cooperativa o a una società.
Sono escluse, infine, dall’obbligo di trasmissione le spese sostenute da
pazienti con residenza fiscale all’estero.
Con l’espressione persone fisiche ci riferisce sostanzialmente a tutti i pa-
zienti, siano essi lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti. In tal modo
l’Agenzia delle Entrate, che avrà a disposizione tutti i dati trasmessi dai
professionisti, metterà a disposizione tali informazioni per tutti i con-
tribuenti, anche di quelli che non hanno i requisiti per predisporre la
dichiarazione 730.

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3
L’ACCREDITAMENTO

     10
Ciascun professionista titolare di partita Iva che eroga prestazioni sanita-
rie deve richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze le creden-
ziali per accedere alle funzionalità specifiche del Sistema TS.
Per farlo è necessario seguire una procedura di auto-accreditamento
sull’Area di registrazione del portale www.sistemats.it.
Analogo obbligo di registrazione riguarda anche le associazioni profes-
sionali e lo società tra professionisti (STP), con alcune precisazioni.
Le associazioni professionali, anche se munite di partita Iva, non possono
ottenere un accreditamento specifico; l’obbligo di registrazione è quindi
in capo allo psicologo che è indicato come legale rappresentante dell’as-
sociazione nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.
Le strutture sanitarie che esercitano la propria attività in forma societa-
ria, come le Società tra professionisti, sono obbligate ad accreditarsi al Si-
stema TS solo se in possesso delle autorizzazioni sanitarie, previste dalla
legge. In caso contrario, come appunto per le STP tra psicologi, l’obbligo
ricade sul legale rappresentante della struttura.
Nel caso di dubbi sull’identità di tale carica, è possibile effettuare una
verifica accedendo al Cassetto fiscale dell’associazione o della STP.

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PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

1      Collegati alla pagina Registrazione / Accreditamento al
       Sistema TS.
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_Sanita/Home/Siste-
ma+TS+informa/730+-+Spese+Sanitarie/Registrazione+Accreditamento+al+Sistema+TS/

All’interno della pagina, clicca sul link Registrazione per la richiesta delle
credenziali del Sistema TS.

2      Seleziona dal menu a tendina la voce Iscritti agli Albi
       professionali degli psicologi e clicca su conferma.
In questa fase occorre inserire i seguenti dati identificativi:
  • numero di partita Iva;
  • codice fiscale;
  • numero della tessera sanitaria;
  • scadenza della tessera sanitaria;
  • indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
e i seguenti dati relativi all’iscrizione all’Albo:
   • regione Albo;
   • numero di iscrizione all’Albo;
   • data di iscrizione all’Albo;
   • eventuale data di fine.
        Sono soggetti all’obbligo anche gli psicologi che richiedono la cancellazione dall’Albo e la
        chiusura della partita Iva nel corso dell’anno. I dati relativi alle fatture emesse dal 1° gen-
        naio alla data di conclusione dell’attività di psicologo devono essere trasmessi con le stesse
        modalità.

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PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

3    Consulta la tua casella PEC.

Ricevuta la richiesta di accreditamento, il portale Sistemats.it verifica la
corrispondenza dei dati forniti con quelli presenti nell’Albo professionale
e in caso di esito positivo attribuisce le credenziali di accesso al sistema
inviandole tramite PEC.
Se hai correttamente inserito il tuo indirizzo PEC al momento della ri-
chiesta di accreditamento, all’interno della tua casella troverai un mes-
saggio con oggetto Accreditamento SistemaTS. Il messaggio contiene:
• un codice di sicurezza, che vale 7 giorni dalla ricezione del messag-
  gio;
• un link su cui cliccare per avviare la procedura.

                                                      Informazioni utili
            Il numero della tessera sanitaria e la sua scadenza sono riportati
            sul retro del documento.

            Se non hai ancora attivato una casella PEC, non ricordi qual è il
            relativo indirizzo o non sai come consultarla, segui le indicazioni
            alla pagina www.ordinepsicologilazio.it/psicologi/pec.

            Se non ricordi data e numero di iscrizione all’Ordine, puoi consul-
            tare l’Albo alla pagina www.ordinepsicologilazio.it/albo-online.

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PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

4     Clicca sul link, inserisci i tuoi dati e clicca sul tasto Confer-
      ma.
I dati da inserire sono:
  • il codice identificativo utente, cioè il codice fiscale;
  • il codice di sicurezza ricevuto tramite PEC;
  • il codice di verifica (captcha) che visualizzerai come immagine in
    fondo alla stessa pagina.

5    Clicca sul file pdf che contiene la parola chiave.
     Dopo aver cliccato su Conferma, visualizzerai una pagina che ti in-
forma sulla correttezza dei dati inseriti.
All’interno della stessa pagina, troverai un file pdf che contiene una pa-
rola chiave per accedere al portale www.sistemats.it. È consigliabile tra-
scrivere o stampare il messaggio.

6     Collegati al portale www.sistemats.it ed effettua il primo
      accesso all’Area Riservata.
Per farlo:
  • Clicca sulla voce Area Riservata che si trova in alto a destra;
  • Clicca sulla voce Accesso con credenziali;
  • Inserisci il tuo Codice Identificativo (codice fiscale) e la parola chia-
    ve contenuta nel file pdf precedentemente scaricato e clicca sul
    tasto Conferma.

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PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

7     Cambia la parola chiave.
     In occasione del primo accesso, è necessario modificare la parola
chiave assegnata con una nuova parola chiave. Per farlo inserisci:
  •   il codice identificativo;
  •   la vecchia parola chiave;
  •   la nuova parola chiave;
  •   ancora la nuova parola chiave, come quella appena inserita;
  •   il codice di verifica (captcha) in fondo alla pagina.
Infine clicca sul tasto Conferma.

8     Effettua l’accesso con la nuova parola chiave, imposta le
      domande di sicurezza e clicca su Conferma.
In questa fase dovrai scegliere le domande che il sistema ti porrà se in
futuro dimenticherai la parola chiave. Contestualmente dovrai sceglie-
re le risposte. Inserendo la risposta, fai attenzione ai caratteri utilizzati
(maiuscolo, minuscolo, spazi), perché per ripristinare la password dovrai
inserire la risposta nella stessa maniera utilizzata in questa fase.
In seguito comparirà un riepilogo del tuo profilo personale. Da adesso in
poi potrai accedere al Sistema TS con le tue nuove credenziali.

                                                      Informazioni utili
            800 030 070
            Numero verde da contattare per ricevere assistenza
            (Dal lunedì al sabato, h. 8:00 - 20:00)

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4
LA TRASMISSIONE
     DELLE SPESE

    16
Quando
Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun professionista è tenuto tra-
smettere al Sistema TS le spese sanitarie sostenute dai propri pazienti
nell’anno d’imposta precedente, fatta eccezione per quelle oggetto di op-
posizione da parte degli stessi pazienti.
Il professionista non deve necessariamente attendere il nuovo anno per
trasmettere una spesa ma può farlo con qualunque periodicità, dunque
anche contestualmente all’emissione della fattura o nello stesso anno
di emissione del documento fiscale, purché non oltre la scadenza del 31
gennaio dell’anno successivo.
È prevista, inoltre, la possibilità di delegare un commercialista di fiducia
alla trasmissione dei dati.
Devono essere trasmessi i dati relativi a tutte le prestazioni pagate dai
pazienti nell’anno, anche se la data di emissione della fattura è dell’anno
precedente.
       Esempio 1: la fattura emessa nel mese di dicembre 2016 e pagata nel mese
       di gennaio 2017 deve essere inviata entro il 31 gennaio 2018.
       Esempio 2: la fattura emessa nel mese di ottobre 2017 pagata nel 2016 , non
       può essere inviata al Sistema TS entro gennaio 2018, poiché non è corretta.

Quali sanzioni
Nei casi di mancata, tardiva o errata trasmissione dei dati, il professioni-
sta è esposto a una sanzione di € 100,00 per ogni comunicazione, con un
massimo di € 50.000 senza possibilità di avvalersi, in caso di violazioni
plurime, del cumulo giuridico. Nel caso venisse commesso un errore in
fase di trasmissione, la sanzione non si applica se la comunicazione vie-
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ne correttamente trasmessa entro 5 giorni successivi alla scadenza o, in
caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni
successivi alla segnalazione stessa.
Se, invece, la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni
dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo
di € 20.000.
Nel caso di errori commessi dal commercialista delegato, valgono le re-
gole normali sulla responsabilità nell’ambito delle deleghe dichiarative.
La sanzione è in ogni caso notificata allo psicologo ma il commercialista
dovrà risarcire lo psicologo, esattamente come succede nei casi di re-
sponsabilità del consulente per gli errori commessi nelle dichiarazioni
delle imposte sui redditi.

      Attenzione!
      È importante non commettere errori nell’inserimento del codi-
      ce fiscale. In caso di trascrizione sbagliata, il paziente titolare
      del codice fiscale corretto non usufruirà della detrazione che gli
      spetta, con impossibilità di rivalersi nei casi di scadenza dei ter-
      mini. Nel caso in cui il codice fiscale sbagliato appartenesse ad
      altro paziente, inoltre, quest’ultimo usufruirà di una detrazione
      non dovuta. La trasmissione del documento sarà dunque passi-
      bile di sanzione.

      Inserire come spesa detraibile l’imposta di bollo di € 2,00 quan-
      do questa non spetta (perché non addebitata al paziente) com-
      porta una sanzione di € 100,00.

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Contemporaneo svolgimento della professione in
forma autonoma e associata
Lo psicologo che ricopre il ruolo di rappresentante legale di uno stu-
dio associato ed esercita la professione anche in forma autonoma oltre
che associativa dovrà provvedere a un duplice invio: uno con i dati del-
le fatture emesse a suo nome; un altro con i dati delle fatture emesse
dall’associazione. I due invii saranno contraddistinti proprio dalla dupli-
ce partita Iva del soggetto che emette le fatture: una personale, l’altra
dell’associazione.

Fondi sanitari o assicurazioni in convenzione
Alcuni pazienti potrebbero beneficiare di una copertura delle spese in
virtù dell’adesione a fondi sanitari o assicurazioni in convenzione.
Nel caso in cui la fattura fosse intestata al paziente e pagata dall’assicu-
razione direttamente allo psicologo, la fattura dovrà essere comunque
inviata al Sistema TS. Sarà poi il fondo (o l’assicurazione) che, a sua volta,
dovrà inviare i dati e gli importi di rimborso al Sistema TS.
Nel caso in cui la fattura fosse intestata al paziente e pagata in parte
dall’assicurazione e in parte dal paziente, la trasmissione della fattura
avverrà con la data di pagamento/incasso del saldo. Anche in questo caso
sarà il fondo (o l’assicurazione) che dovrà inviare i dati e gli importi di
rimborso al Sistema TS.
Nel caso di fattura intestata al fondo/assicurazione per prestazioni rela-
tive a più pazienti e pagata direttamente dal fondo allo psicologo, non
c’è alcun obbligo di trasmissione. La fattura, infatti, non è intestata a una
persona fisica.
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TRASMISSIONE DELLE SPESE

1     Collegati al portale del Sistema Tessera Sanitaria e accedi
      all’Area Riservata.
Per farlo è necessario selezionare la voce Accesso con credenziali e in-
serire:
  • nel campo Codice identificativo il codice fiscale;
  • nel campo Parola chiave la password scelta.

2     Clicca sulla voce Dati spesa 730 nel menù a sinistra.
     All’interno della funzione Gestione dati spesa 730, puoi scegliere
se delegare il tuo commercialista a operare per tuo conto o se inserire
autonomamente i dati.
Per delegare il commercialista, ti basterà cliccare su Deleghe (menu alto)
e inserire i dati dell’intermediario (PEC, codice fiscale, sede).
Se preferisci inserire autonomamente i dati, clicca invece su Inserimento
spese sanitarie.

3     Inserisci i dati di una spesa sanitaria.
     Se hai scelto di inserire autonomamente i dati, per ciascuna spesa
sanitaria indica:
  •   la tua partita Iva;
  •   la data di emissione della fattura;
  •   il tipo di dispositivo, che per le fatture è 1;
  •   il numero progressivo di fattura;
  •   l’eventuale pagamento anticipato;

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TRASMISSIONE DELLE SPESE

  • la data del pagamento;
  • il codice fiscale del destinatario della prestazione.
Nel riquadro Dettaglio di spesa, seleziona dal menu a tendina l’unica voce
disponibile per gli psicologi, ovvero SP - Prestazioni sanitarie.
Inserisci, infine, l’importo della spesa sanitaria, così come sostenuta dal
paziente: tale importo deve essere comprensivo sia del contributo inte-
grativo Enpap (2%) sia dell’eventuale imposta di bollo di € 2,00 (per pre-
stazioni di importo superiore a € 77,47) se è stata addebitata al paziente.
Se, al contrario, non è stata addebitata al paziente, non diventa detraibile
per il paziente e quindi non accessoria alla spesa da inviare al Sistema TS.
Dopo aver confermato la correttezza dei dati inseriti, visualizzerai il nu-
mero di protocollo assegnato al documento di spesa appena inserito.

                                                       Informazioni utili
            Nel caso di intestazione della fattura a una persona minorenne,
            occorrerà trasmettere la spesa con il codice fiscale del minore.
            La detrazione fiscale, spetterà comunque al genitore che lo ha a
            carico fiscalmente.

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LA RISERVATEZZA
        DEI DATI

    22
Tutela della privacy e diritto di opposizione
L’obbligo di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS ai fini della
predisposizione del 730 precompilato potrebbe generare dubbi circa il
diritto alla riservatezza dei pazienti.
La normativa, tuttavia, esonera il professionista da qualsiasi responsabi-
lità al riguardo.
È prevista, inoltre, un’importante garanzia a tutela del diritto alla riser-
vatezza del paziente. Coloro che ritengono che la trasmissione dei dati
possa essere lesiva dei propri interessi hanno infatti facoltà di opporsi.
Prima del rilascio della fattura, il paziente può far presente, oralmente
direttamente al professionista, che non intende che i dati delle spese
sanitarie che lo riguardano siano inviati al Sistema TS. L'informazione di
tale opposizione deve essere conservata (art. 3 D.M. 31/07/2015).
In tal caso, i dati non andranno trasmessi e si deve apporre su entram-
be le copie delle fatture emesse (sia quella da rilasciare al paziente, sia
quella conservata in studio) l’annotazione, anche attraverso un timbro.
A titolo indicativo si consiglia la seguente dicitura:
     FATTURA NON TRASMESSA AL SISTEMA TESSERA SANITARIA AI FINI
     DELLA PREDISPOSIZIONE DEL 730 PRECOMPILATO, PER OPPOSIZIONE
     DELL’ASSISTITO AI SENSI DELL’ART. 3 D.M. 31/07/2015 E DELL’ART. 7 D.LGS.
     N.196/2003 E SS.MM.II.

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Come informare il paziente
Per rendere ben consapevole il paziente al riguardo, può essere utile ri-
lasciargli, o affiggere nella sala di attesa del proprio studio, una nota
informativa che illustri le finalità del Sistema TS e la facoltà di esercitare
il diritto di opposizione. A tal fine può essere utilizzato il seguente fac
simile.

                   INFORMAZIONE AI PAZIENTI DELLO STUDIO

      OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE
             PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

      A seguito del D. Lgs. 175/2014, il presente Studio è tenuto a inviare
      elettronicamente al “Sistema Tessera Sanitaria”, che le trasmetterà all’A-
      genzia delle Entrate, le informazioni contabili relative alle spese sani-
       tarie da Lei sostenute, ai fini dell’elaborazione del 730 precompilato.

      In applicazione del D.M. 31/7/2015 e della normativa sulla “privacy”
      (ex art. 7 D.Lgs. 196/2003) Lei può esercitare l’opposizione* all’invio
      dei dati, prima dell’emissione della fattura, tramite esplicita richiesta
      verbale, che verrà annotata sul documento fiscale. Nel caso in cui Lei
      non si opponga, le predette informazioni contabili confluiranno nel 730
      precompilato, risultando così accessibili anche da parte dei soggetti ai
           quali Lei è, eventualmente, fiscalmente a carico (es. coniuge).

         * Se il paziente non ha compiuto i sedici anni d’età o è incapace

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Attenzione!
La volontà da parte del paziente di non fare registrare la sua
fattura deve essere libera e l’iniziativa dello psicologo o di suoi
collaboratori di sottoporre di routine un modulo da far sottoscri-
vere al paziente, senza peraltro fornire una informativa al riguar-
do, non è prevista dalla legge e potrebbe essere perseguibile.

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Cosa deve fare un paziente che cambia idea
Un paziente che non ha manifestato l’opposizione alla trasmissione dei
dati al momento del rilascio della fattura ha facoltà di farlo in un secondo
momento.
L’opposizione, tuttavia, non deve essere manifestata allo psicologo, ma
al Sistema TS, che cancellerà i dati senza ritardi, impedendo in tal modo
l’acquisizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per manifestare l’opposizione al Sistema TS il paziente deve accedere
all’Area Riservata del sito web dedicato del Sistema TS, tramite tessera
sanitaria TS-CNS, oppure utilizzando le credenziali di Fisconline rila-
sciate dall’Agenzia delle Entrate.
È possibile farlo dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo
d’imposta di riferimento.
Qualunque sia la modalità con cui il paziente si è opposto alla trasmis-
sione delle proprie spese sanitarie o dei rimborsi eventualmente ricevuti,
è comunque possibile successivamente usufruire delle detrazioni fiscali
previste dalla legge per tali oneri.
Resta ferma la possibilità per il paziente di inserire le spese per le quali è
stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integra-
zione della dichiarazione precompilata, purché ovviamente sussistano i
requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

                                     26
Ordine degli
                             Psicologi del Lazio

               Ordine degli Psicologi del Lazio
           via del Conservatorio 91, 00186 Roma
                www.ordinepsicologilazio.it
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